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	<title>1331 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1331 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1331</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda A. R. (Avv.ti Bettina Grassani e Pietro Sciubba) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), n.c. S.P. Università – Professore universitario di prima fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Calcolo delle mediane – Criteri – MIUR – Riesame in autotutela – Comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1331/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> A. R. (Avv.ti Bettina Grassani e Pietro Sciubba) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), n.c. S.P.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di prima fascia – Abilitazione scientifica nazionale – Calcolo delle mediane – Criteri – MIUR – Riesame in autotutela – Comunicazione di avvio del procedimento – Conseguenze – Accoglimento istanza cautelare – Obbligo di rivalutazione – Commissione in diversa composizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, attesa la sussistenza di sufficiente fumus boni iuris in ordine ai criteri di calcolo seguiti per la valutazione delle mediane e attesa la comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’avvio di un procedimento di riesame in autotutela della posizione del candidato, sussistendo nelle more i presupposti di cui all’art. 55, comma 9 c.p.a., merita accoglimento l’istanza incidentale di sospensione della valutazione negativa limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2014, proposto da: </p>
<p>Antonio Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Bettina Grassani e Pietro Sciubba, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Cardinal De Luca, 22; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Stefano Poli; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>inidoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/b1 &#8211; diritto commerciale e della navigazione, all&#8217;esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (asn), indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine ai criteri di calcolo seguiti per la valutazione delle mediane;<br />
Rilevato, peraltro, che lo stesso Ministero intimato ha comunicato l’avvio di un procedimento di riesame in autotutela della posizione del candidato;<br />
Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all’art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/03/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1331</a></p>
<p>Pres. est. A. Onorato Icaro Impresa Sociale S.r.l. Scuola Materna Paritaria Des Anglais (Avv.ti Nicola Roselli, Luca Balato) c. Ufficio Scolastico Regionale di Napoli; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi presentata dal legale Procedimento amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Istanza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato<br /> Icaro Impresa Sociale S.r.l. Scuola Materna Paritaria Des Anglais (Avv.ti  Nicola Roselli, Luca<br /> Balato) c.  Ufficio Scolastico Regionale di Napoli; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e<br /> della Ricerca (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi presentata dal legale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Istanza &#8211; Legale dell’interessato &#8211; Sottoscrizione congiunta o procura speciale &#8211; Allegazione &#8211; Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di accesso ai documenti amministrativi può anche essere presentata da un legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso. Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 586 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Icaro Impresa Sociale S.r.l.Scuola Materna Paritaria Des Anglais</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Roselli, Luca Balato, con domicilio eletto presso Nicola Roselli in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ufficio Scolastico Regionale di Napoli</b>; <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del provvedimento tacito di diniego opposto dall’ Amministrazione intimata alla domanda di accesso ai documenti 27 novembre 2008 e per la condanna dell’ Amministrazione stessa all’esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso risulta inammissibile in quanto l’ istanza di ostensione documentale non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Società ricorrente bensì dal suo difensore, senza tuttavia essere accompagnata dal mandato conferito al legale, sì da doversi ritenere priva di valore.<br />	<br />
Infatti, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116).<br />	<br />
Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.<br />	<br />
In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante..<br />	<br />
Né può ritenersi che la ASL fosse tenuta a richiedere l’ integrazione dell’ istanza, invitando il legale a presentare l’apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25/9/2006, n. 1950, con riferimento alla previsione dell’art. 4 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, che peraltro è del tutto analoga al nuovo art. 6 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184).<br />	<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso descritto in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-3-2009-n-1331/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1331</a></p>
<p>Pres. S. Santoro – Est. V. Poli Stylo s.r.l. e altri ( Avv.ti S. Missio, A. Scalpellini Camilli e M. Battaglia) c/ Comune di Lecce (Avv.ti M. L. De Salvo e L. Astuto) e altri. sull&#8217;inammissibilità del giudizio proposto avverso la sola esclusione dalla gara Contratti P.A. – Esclusione dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Santoro – Est. V. Poli<br /> Stylo s.r.l. e altri ( Avv.ti S. Missio, A. Scalpellini Camilli e M. Battaglia) c/ Comune di Lecce (Avv.ti M. L. De Salvo e L. Astuto) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del giudizio proposto avverso la sola esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Esclusione dalla gara – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione congiunta &#8211; Necessità – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il giudizio avverso la sola esclusione dalla gara, ovvero avverso la sola aggiudicazione provvisoria, in quanto si ritiene necessaria l’impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva visto che quest’ultima non và considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 103852006, proposto da </p>
<p><b>Stylo s.r.l., Unimatica s.p.a., Eactivity s.r.l.,</b> ciascuna in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rispettivamente mandataria la prima, mandanti le seconde dell’a.t.i. costituenda, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Silvia Missio, Andrea Scalpellini Camilli e Monica Battaglia, ed elettivamente domiciliate presso quest’ultima in Roma, via Confida n. 20;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Comune di Lecce</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa De Salvo e Laura Astuto, domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 271 presso lo studio Baldassarre;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Commissione aggiudicatrice gara d’appalto per la fornitura della piattaforma di <i>E – Learning</i> per il progetto <i>Apulae, </i>non costituita;<br />
Sincon soc. cons. a r.l., non costituita.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sezione II, n. 3710 del 4 luglio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Lecce;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 26 febbraio 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli  avvocati Battaglia e Baldassare su delega dell’avvocato De Salvo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> Il comune di Lecce ha escluso la costituenda a.t.i. fra le imprese Stylo s.r.l., Unimatica s.p.a., Eactivity s.r.l. (in prosieguo a.t.i.) dalla gara di appalto per la fornitura della piattaforma di<i> E – Learning</i> (cfr. determinazioni 2 e 9 novembre 2005).<br />
La gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Italdata s.p.a. (cfr. determinazione n. 61 del 14 novembre 2005).<br />
<b>1.1.</b> Con ricorso – nrg. 21/2006 &#8211; notificato il 28 dicembre 2005 al comune di Lecce ed alla Sincon soc. cons. a r.l. (terza classificata, in prosieguo Sincon), e depositato il successivo 5 gennaio, l’a.t.i., da un lato, ha impugnato il provvedimento di esclusione ed in via subordinata il bando di gara articolando cinque autonomi motivi, dall’altro ha chiesto il risarcimento del danno.<br />
<b>1.2.</b> Con atto di motivi aggiunti, notificato ai medesimi soggetti in data 27 febbraio 2006, l’a.t.i. ha impugnato espressamente, per invalidità derivata, l’aggiudicazione definitiva.<br />
Alla camera di consiglio del 16 marzo 2006 la parte ricorrente chiedeva ed otteneva l’abbinamento dell’esame della domanda cautelare alla trattazione, nel merito, del ricorso.<br />
In vista dell’udienza pubblica di discussione fissata per il 14 giugno 2006, la difesa del comune di Lecce eccepiva, fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso nella sua globalità (cfr. memoria depositata l’8 giugno 2006 con allegata copia notificata dei motivi aggiunti):<br />
<b>a)</b> per non essere mai stato depositato nella segreteria del giudice l’atto recante i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva;<br />
<b>b)</b> perché le impugnative erano state notificate alla Sincon in proprio, sebbene fosse semplice mandante del raggruppamento facente capo al Consorzio Multimedia;<br />
<b>c)</b> perché non erano mai state evocate in giudizio le imprese prima e seconda classificata nonostante che l’impugnativa dell’aggiudicazione e di tutti gli atti di gara mirasse esplicitamente a consentire l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. ricorrente.<br />
All’udienza del 14 giugno 2006 la causa, dopo essere stata discussa dai patroni delle parti costituite (comune di Lecce e a.t.i. Stylo) veniva assunta in decisione. <br />
<b>2.</b> L’impugnata sentenza:<br />
<b>a) </b>ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dell’esclusione stante l’inesistenza dell’impugnativa della aggiudicazione definitiva, non risultando il deposito dell’atto di motivi aggiunti;<br />
<b>b)  </b>ha conseguentemente dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno in applicazione della regola della c.d. pregiudizialità amministrativa.<br />
<b>3.</b> Con ricorso notificato il 29 novembre e 12 dicembre 2006, e depositato il successivo 19 dicembre, l’a.t.i. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. sostenendo:<br />
<b>a)</b> di aver depositato l’atto di motivi aggiunti dopo la notificazione; che l’atto era andato smarrito; che il T.a.r. avrebbe dovuto segnalare l’assenza dell’atto verificando che la notificazione fosse andata a buon fine;<br />
<b>b) </b>che l’esame della domanda di risarcimento del danno non sia inscindibilmente collegato all’annullamento degli atti di esclusione ed aggiudicazione.<b><br />
4.</b> Si costituiva il comune di Lecce deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />
<b>5.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2008.  <br />
<b>6. </b>L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
<b>6.1.</b> E’ bene subito precisare in fatto che nel fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado non si rinviene l’atto di motivi aggiunti debitamente depositato, né risulta essere mai stato depositato e poi ritirato nel corso (o dopo la conclusione) del giudizio in questione; tale adempimento non è registrato neppure nell’elenco degli atti depositati nel ricorso nrg. 21/2006 (cfr. nota del 1 febbraio 2007 della segreteria del T.a.r. per la Puglia, Lecce).<br />
Parimenti l’appellante non ha esibito, in questo grado, la suddetta prova.<br />
Emerge dalla ricostruzione dello svolgimento del processo dianzi operata che il T.a.r. ha avuto contezza della impugnativa della aggiudicazione definitiva solo grazie all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del comune di Lecce nella memoria, depositata in vista dell’udienza di discussione del 14 giugno 2006, cui erano allegati i motivi aggiunti.<br />
Si impone una prima conclusione: sulla questione concernente l’omesso deposito in segreteria dell’atto di motivi aggiunti è stato tempestivamente stimolato il contraddittorio da parte della difesa comunale.<br />
Conseguentemente il giudice non aveva alcuna necessità di segnalare tale circostanza di fatto in sede di discussione orale atteso che sul punto si era realizzato il contraddittorio.<br />
La sentenza è stata rispettosa del principio enucleato dagli artt. 111 Cost. e 183 c.p.c., secondo cui il giudice <i>“… prima di decidere una questione rilevata d’ufficio, deve indicarla alle parti, per consentirne la trattazione, in attuazione del principio del contraddittorio”</i> (così in termini Cons. Stato, 24 gennaio 2000, n. 1; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2005, n. 16577).<br />
Ma la doglianza dell’appellante si rivela sicuramente infondata anche sotto un ulteriore assorbente profilo: alla data dell’udienza di discussione, infatti, il termine perentorio (dimidiato) per il deposito dell’atto di motivi aggiunti era ampiamente scaduto, sicché il giudice non avrebbe potuto disporre alcuna rinnovazione dell’incombente processuale in funzione di sanatoria; il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice è infatti  espressione di un precetto di ordine pubblico processuale che non ammette equipollenti o sanatorie ed è sottratto alla disponibilità delle parti e del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2005, n. 7021).<br />
Del tutto ingiustificate appaiono pertanto le critiche mosse all’operato del primo giudice da parte della difesa appellante, secondo cui quest’ultimo avrebbe assistito <i>“…. inerme, passivo e pericolosamente inerte alla discussione incentrata su di un atto che ritenesse non acquisito al fascicolo di causa …”</i> (pagina 6 del gravame); ovvero avrebbe <i>“… passivamente ascoltato le difese delle parti in causa discutere su di un documento, asseritamene, non depositato ed ingannevolmente, non ne ha segnalato la assenza”</i> (pagina 8 del gravame).<br />
<b>6.1.1. </b>Per completezza, nonostante non vi sia specifica censura di appello, la sezione conferma la correttezza della tesi seguita dall’impugnata sentenza per dichiarare inammissibile il ricorso.<br />
In linea generale, nell’ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all’interno di un più ampio contesto procedimentale (come quello di evidenza pubblica), occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante; nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto conseguenziale, senza bisogno che quest’ultimo sia stato autonomamente impugnato, mentre in caso di illegittimità ad effetto viziante l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons. Stato, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 4915/2006).<br />
Tale ricostruzione si basa, in materia di procedure concorsuali, sul condivisibile assunto che non è necessario impugnare l’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione &#8211; consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1519).<br />
Chè è esattamente quanto accade avuto riguardo alla natura dell’aggiudicazione definitiva che non và considerata atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; coerentemente si ritiene necessaria l’impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva nonostante la precedente contestazione giudiziale dell’aggiudicazione provvisoria (che è meramente facoltativa, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5253), ovvero del provvedimento di esclusione dalla gara (che è necessariamente immediata, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez.  V, 1 agosto 2007, n. 4268; sez. V, 4 maggio 2005, n. 2168; sez. VI, 11 febbraio 2002, n. 785).<br />
Sotto tale angolazione non può trovare ingresso la diversa tesi che ritiene ammissibile il giudizio avverso la sola esclusione in considerazione dell’utilità che trarrebbe il soggetto escluso sotto il profilo morale o in vista dell’eventuale accoglimento della domanda risarcitorio (cfr. Cons. Stato, sez. sez. IV, 13 giugno 2005, n. 3089; sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196).<br />
Tale impostazione, invero, non nega la regola generale fin qui esposta ma la sottopone ad alcuni temperamenti che vanno attentamente precisati.<br />
Quanto all’utilità morale essa deve essere dimostrata in concreto e certamente è inconfigurabile per le esclusioni (come quella oggetto della presente fattispecie), non collegate alla carenza dei requisiti incidenti sull’onorabilità delle imprese; solo in quest’ultimo caso, infatti, dando luogo l’esclusione alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza, si può ipotizzare che si producano nell’ordinamento giuridico effetti pregiudizievoli meritevoli di risarcimento.<br />
Inoltre deve restare assodato che l’impresa esclusa abbia manifestato un effettivo disinteresse relativamente alla ripetizione della gara ovvero alla aggiudicazione della stessa (anche tali circostanze non ricorrono nella vicenda per cui è causa).</p>
<p><b>6.1.2.</b> Nel particolare caso di specie è ravvisabile, inoltre, una ulteriore causa di inammissibilità dell’originario ricorso di primo grado (anche nella parte in cui è stato proposto contro la <i>lex specialis</i> del procedimento di gara), in quanto non notificato all’impresa aggiudicataria definitiva, unico ed autentico litisconsorte necessario. <br />
<b>6.2. </b>Miglior sorte non tocca al secondo motivo di gravame, con cui si contesta la validità della tesi della c.d. pregiudizialità amministrativa. <br />
Sul punto la sezione rinvia, a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000, alle recenti conclusioni cui è giunta l’adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. 22 ottobre 2007, n. 12) che recepisce integralmente.<br />
<b>7.</b> In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	condanna, in solido fra loro, le imprese appellanti a rifondere in favore del comune di Lecce le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5000, oltre accessori come per legge (spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2008, con la partecipazione di:<br />
Sergio Santoro	&#8211; Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore     &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.1331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-5-2007-n-1331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-5-2007-n-1331/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.1331</a></p>
<p>Pietro Morea – Presidente, Doris Durante – Estensore A.S.L. BA/2 (avv. E. Tomasicchio) c. Comune di Bisceglie (avv. F. Mastroviti) sulla legittimità di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto di soggetti disabili 1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-5-2007-n-1331/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.1331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morea – Presidente, Doris Durante – Estensore<br /> A.S.L. BA/2 (avv. E. Tomasicchio) c. Comune di Bisceglie (avv. F. Mastroviti)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto di soggetti disabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili – Interruzione da parte dell’AUSL – Ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco – Legittimità.<br />
2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Ordinanze contingibili ed urgenti – Situazioni di emergenza anche sovracomunali – Autorità comunale – E’ legittimata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve ritenersi legittimo il rimedio della ordinanza contingibile ed urgente adottata dal  Sindaco di un Comune per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione, in quanto l’interruzione di tale servizio da parte della AUSL evidenzia il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo per un gruppo di individui che dalla interruzione del servizio è esposta alla lesione della propria integrità fisica.</p>
<p>2. In tema di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, l’autorità comunale è legittimata, ai sensi dell’art.50 comma 6, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, a fronteggiare situazioni di emergenza anche sovracomunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</b><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n.2051 del 2002</b> proposto da</p>
<p><b>Azienda Sanitaria locale BA/2</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto in Bari, alla Via Imbriani n.26 presso l’Avv. Francesco Silvio Dodaro; <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
il Comune di Bisceglie,</B> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Bari, alla Via Marchese di Montrone n.47;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della ordinanza n.238 del 19.11.2002, con cui il Sindaco di Bisceglie ha ordinato alla ASL BA/2 “<i>di riavviare ed esercitare in via provvisoria e di somma urgenza, il servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap da e per i siti riabilitativi” </i>all’interno del territorio del Comune;<br />
di tutti i provvedimenti costituenti atti presupposti, connessi e/o conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie; <br />
Visto l’intervento ad opponendum di Sgherza Antonio e Minervini Maria Consiglia nella qualità di genitori di Sgherza Cinzia Saveria, Di Pierro Nunzio e Monopoli Laura genitori di Di Pierro Antonio, Sinisi Pasquale e Tarullo Annamaria genitori di Paola, Sasso Pantaleo e Salvemini Anna genitori di Stefano, Di Liddo Antonio e Santini Pasqua genitori di Vittoria e Altomare Grazia Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Demetrio Damiani con domicilio eletto in Bari, Piazza A. Diaz n.8;<br />
Vista la propria Ordinanza n.90/03 del 22 gennaio 2003;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, il Cons. Doris Durante;<br />
Udito, l’Avv. Emanuele Tomasicchio e l’Avv. Silvio Giancaspro su delega dell’Avv. Fulvio Mastroviti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.-</b> Il Sindaco di Bisceglie con ordinanza n.238 del 19.11.2002, ordinava alla ASL BA/2 “<i>di riavviare ed esercitare in via provvisoria e di somma urgenza, il servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap da e per i siti riabilitativi” </i>all’interno del territorio del Comune.<br />
Il provvedimento seguiva alla decisione di sospendere il servizio disabili per razionalizzare la spesa pubblica adottata in data 3 ottobre 2002 dalla Conferenza dei Servizi Territoriali convocata dal Direttore Generale della ASL BA/2 (la ASL BA/2 sosteneva di non essere più nelle condizioni di accollarsi oneri finanziari impropriamente sostenuti, quale quello per il trasporto dei disabili, posti dalla legge a carico dei Comuni che tuttavia non provvedevano né all’anticipo, né al rimborso delle spese).<br />
La AUSL BA/2, dopo una una serie di proroghe e diffide al Comune di Bisceglie e agli altri Comuni del suo territorio (Barletta, Trani, Molfetta e Giovinazzo) ad assumere a proprio carico il servizio, fissava la cessazione del servizio al 12 novembre 2002.<br />
Il comune di Bisceglie reagiva a tale decisione con la ordinanza contingibile ed urgente qui in esame.<br />
<b>2.-</b> La AUSL BA/2 ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dell’art.50, co.5, d.lgv. 267/2000; violazione dell’art.2, l. 241/90; eccesso di potere sotto diversi profili; incompetenza, non sussistendo i presupposti che giustificherebbero lo strumento della ordinanza extraordinem;<br />	<br />
2)	violazione di legge; eccesso di potere, incompetenza per inadeguatezza del Sindaco ad impartire ordini ad altre amministrazioni;<br />	<br />
3)	violazione dell’art.8, co.1, lett.a, l. reg. 21/2000, in relazione all’art.26, l. 833/1978, ai principi generali dettati dal d.lgv. 502/1992, all’art.12, co.2, lett. E, l. reg. 10/1997, alle Linee Guida n.2/1994 del Ministero della Salute ed alla circolare dello stesso Ministero 6.4.1998, prot. DPV, 4/AG13/1267/225, con riferimento all’onere posto a carico dei Comuni del trasporto dei disabili da e per i centri di riabilitazione.<br />	<br />
<b>3.-</b> Il comune di Bisceglie, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del provvedimento extra ordinem nel caso de quo.<br />
<b>4.-</b> Con intervento ad opponendum notificato il 17 gennaio 2003, depositato il 21.1.2003, alcuni soggetti fruitori del servizio di trasporto in questione hanno spiegato intervento ad opponendum sostenendo la legittimità della ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione del trasporto.<br />
<b>5.-</b> Con ordinanza n.90/2003 del 22 gennaio 2003, il Tribunale ha accolto la istanza cautelare in relazione alla possibile definizione di un protocollo di intesa tra enti ai fini del concorso finanziario.<br />
<b>6.-</b> Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 19.4.07, la causa è stata assegnata in decisione.<br />
7.- Deve ritenersi legittimo il rimedio della ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco di Bisceglie per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione.<br />
La interruzione di tale servizio da parte della AUSL evidenzia il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo per un gruppo di individui che, dalla interruzione del servizio è esposta alla lesione della propria integrità fisica.<br />
Tale situazione è ben assimilabile alla emergenza sanitaria, non rilevando in contrario, la circostanza che tale emergenza non riguardi la totalità dei cittadini ma una parte soltanto della stessa.<br />
Il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato, infatti, dalla indeterminatezza e non dal numero rilevante delle persone che possono trovarsi in una situazione di pericolo (Cass. Pen., sez.I, 18 dicembre 1990).<br />
Né una diversa interpretazione, restrittiva dell’emergenza sanitaria, trova fondamento nella previsione dell’art.50, T.U. 267/2000.<br />
Peraltro, la organizzazione sul territorio del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap compete alla ASL, residuando in capo al Comune l’obbligo di concorrere al finanziamento del servizio.<br />
<b>8.- </b>Secondo la ASL, nella fattispecie non si sarebbe trattato di far fronte ad una situazione eccezionale ed imprevedibile, dal momento che il sindaco era stato informato della decisione di interrompere il servizio.<br />
I requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo – estranei alla fattispecie normativa dell’art.50, d.p.r. 267/2000- nella giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, sono stati utilizzati per escludere la legittimità del rimedio extra ordinem allorchè venga usato per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla negligenza e/o l’inerzia della p.a. nel gestire poteri propri.<br />
Laddove il servizio rientra nella competenza di altra amministrazione, il sindaco non ha a propria disposizione alcuno strumento per intervenire su una situazione di pericolo sia pure duratura e conosciuta, sicché ben può far ricorso al potere extra ordinem (cfr. Cons. Stato, V, 2 aprile 2003, n.1678, secondo cui, qualora, il sindaco non abbia a propria disposizione alcuno strumento idoneo a prestare rimedio in via ordinaria a una situazione di pericolo duratura e conosciuta, ben può esercitare il potere di cui all’art.50, co.5, al fine di apprestare tutela al superiore interesse dell’incolumità e della salute pubblica).<br />
Il Comune di Bisceglie, quindi, privo di una propria organizzazione, pur preavvertito della decisione della ASL di interrompere il servizio per motivi prettamente economici, non aveva altro mezzo per fronteggiare la situazione di emergenza che adottare la ordinanza contingibile ed urgente.<br />
<b>9.-</b> Priva di pregio è la censura di violazione dell’art.50, co.5, T.U. 267/2000 in relazione alla competenza “a carattere esclusivamente locale” della ordinanza contingibile ed urgente, in quanto il Sindaco di Bisceglie ha limitato la portata dell’ordine al proprio territorio.<br />
La circostanza che l’ambito territoriale della ASL BA/2 sia più ampio e abbracci altri Comuni è irrilevante.<br />
Il comma 6 dell’art.50, T.U. cit. prevede espressamente che “<i>In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti..”.<br />
</i>La previsione citata fuga ogni dubbio anche in relazione a profili di incompetenza, essendo legittimata l’autorità comunale a fronteggiare situazioni di emergenza anche sovracomunali.<br />
<b>11.-</b> Non è esatto che la ordinanza non preveda termine finale di efficacia, sì da atteggiarsi a norma a regime, atteso che nella ordinanza è espressamente disposto che la ASL BA/2 deve dare esecuzione “<i>per il tempo necessario alla definizione complessiva dell’assetto istituzionale delle competenze in materia</i>”.<br />
La ordinanza de qua è unicamente rivolta a fronteggiare nel modo più rapido ed efficace una situazione di emergenza sanitaria che l’autorità comunale non avrebbe avuto altro modo di affrontare, atteso che solo la ASL ha svolto detta funzione ed è l’unico soggetto dotato delle relative capacità tecniche e gestionali.<br />
<b>12.-</b> Sostiene la AUSL che l’atto sarebbe illegittimo anche per “l’inadeguatezza soggettiva del Sindaco ad impartire ordini ad altra p.a.”.<br />
La peculiarità del potere disciplinato dall’art.50, co.5, d.p.r. 267/2000, è nella atipicità dello strumento che il sindaco esercita non quale rappresentante dell’autorità comunale ma nell’esercizio delle funzioni di governo, sicché non è esercitato mediante la adozione di atti tipici e può avere quali destinatari soggetti vari e diversi come anche altre amministrazioni pubbliche.<br />
<b>13.-</b> La AUSL sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell’art.8, co.1, lett.a), l. reg. 30 novembre 2000, n.21 che porrebbe a carico dei Comuni il servizio di trasporto dei disabili.<br />
Invero, l’art.47, l. reg. 12 aprile 2000, n.47, richiamata dall’art.8, l. reg. 21/2000 prevede che “<i>ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia ai fini scolastici che riabilitativi presso enti pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio</i>”.<br />
Tanto è reiterato in maniera ancor più chiara dall’art.21, l. reg. 31 maggio 2001, n.14 che stabilisce “<i>Ferma restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL competenti per territorio in ossequio a quanto già disposto dall’art.47, l. reg. 9/2000. Allo scopo, le aziende USL stipulano protocolli di intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo</i>”.<br />
In conclusione alle Aziende sanitarie locali compete funzionalmente il servizio, nel mentre ai comuni è affidata la competenza meramente finanziaria.<br />
La legge regionale 7 marzo 2003, n.4, art.7, commi 3 e 4 ha meglio puntualizzato i termini della ripartizione di competenza in materia, stabilendo anche che gli oneri economici gravano per il 60% sulle ASL e per il 40% sui Comuni ed ha previsto intese tra comuni e ASL al fine di garantire la continuità e l’organizzazione del servizio che resta formalmente in capo alle USL.<br />
Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.<br />
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione Seconda,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Condanna la AUSL BA/2 al pagamento in favore del Comune di Bisceglie di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007, con l’intervento dei Magistrati,</p>
<p>Poetro	Morea		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Doris	Durante	&#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Federica Cabrini	&#8211;	Referendario. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>11 maggio 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
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