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	<title>13303 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>13303 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di equivalenza funzionale in materia di appalti pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-equivalenza-funzionale-in-materia-di-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 10:17:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-equivalenza-funzionale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sul principio di equivalenza funzionale in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Art. 68 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Principio di equivalenza funzionale &#8211; Limiti di operatività. Al fine di scongiurare l’esclusione dalla gara d’appalto, il partecipante che intenda avvalersi della clausola di equivalenza prevista dall’ art. 68, d.lgs. n. 50/2016, ha l’onere di dimostrare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-equivalenza-funzionale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sul principio di equivalenza funzionale in materia di appalti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-equivalenza-funzionale-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sul principio di equivalenza funzionale in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Art. 68 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Principio di equivalenza funzionale &#8211; Limiti di operatività.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Al fine di scongiurare l’esclusione dalla gara d’appalto, il partecipante che intenda avvalersi della clausola di equivalenza prevista dall’ art. 68, d.lgs. n. 50/2016, ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla Stazione appaltante o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l’esito della gara. Infatti, benché il principio dell’equivalenza permei l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, rispondendo lo stesso al principio del <em>favor partecipationis</em> e costituendo, altresì, espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A., nondimeno anche l’ampia latitudine riconosciuta al canone di equivalenza non ne consente, tuttavia, l’estensione all’ipotesi, esulante dal campo applicativo della stessa, di difformità del bene rispetto a quello descritto dalla <em>lex specialis</em>, configurandosi in tal caso un’ipotesi di <em>aliud pro alio</em> non rimediabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Riccio &#8211; Est. Monica</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2022, proposto da<br />
Moschella Sedute s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Lanfranco Belfiore, con domicilio digitale in atti;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Italian Sedioliti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determina n. 85671/RU del 22 febbraio 2022, con la quale la Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Roma ha aggiudicato alla Italian Sedioliti s.r.l. la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara <em>ex</em> art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta dalla medesima Agenzia, finalizzata alla stipula di un accordo quadro triennale – con un unico Operatore Economico limitatamente al LOTTO 2 – SEDIE – CIG 8909306FE1;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i verbali di gara (non cogniti, se e in quanto intervenuti);</p>
<p style="text-align: justify;">-di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto, ivi compresi quelli riguardanti la verifica dei criteri ambientali minimi,</p>
<p style="text-align: justify;">con conseguente declaratoria d’inefficacia dei contratti e/o ordinativi di fornitura inviati in relazione a tale gara alla Italian Sedioliti s.r.l., per illegittimità derivata dall’illegittimità propria di tutti gli atti sopra impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per il subentro nella fornitura <em>de quo</em> o in subordine per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti dalla ricorrente, seconda graduata, in conseguenza del mancato affidamento della gara alla medesima a causa della mancata esclusione della prima graduata dal lotto 2 della procedura di che trattasi, da ristorare in forma specifica nonché, in subordine, per equivalente economico,</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna dell’Agenzia – previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. di inefficacia <em>ex tunc </em>del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione ed eventualmente subentrare nel contratto – ad aggiudicare la gara alla ricorrente ed a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, nonché, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30 e 124 c.p.a., a risarcire per equivalente il danno subito dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il presente gravame, la Moschella Sedute s.r.l. (di seguito anche semplicemente “Moschella”) – collocatasi in seconda posizione nella graduatoria stilata all’esito della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche semplicemente “Agenzia”) ai sensi dell’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro triennale con un unico operatore economico, “<em>Lotto 2 Sedie</em>” – impugna l’aggiudicazione in favore della prima classificata Italian Sedioliti s.r.l. (di seguito anche semplicemente “Sedioliti”) e, <em>in parte qua</em>, gli atti di gara ad essa presupposti, sostanzialmente sostenendo che quest’ultima sarebbe dovuta essere esclusa per aver (tra l’altro) offerto delle sedute non conformi alla legge di gara perché prive dei requisiti minimi di carattere tecnico ivi previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, evidenzia la società ricorrente come – a fronte di un Capitolato tecnico di gara che espressamente stabilisce che sia la “<em>sedia impiegati</em>” che la “<em>sedia ospiti</em>” abbiano uno “<em>schienale …</em></p>
<p style="text-align: justify;">(dello)<em> spessore minimo 12 mm, rivestito in tessuto e imbottito nella parte anteriore in poliuretano schiumato con spessore minimo 40 mm e nel retro scocca con spessore minimo 6 mm</em>” e un “<em>sedile </em>(dello)<em> spessore minimo 12 mm, rivestito in tessuto e imbottito con poliuretano schiumato, spessore minimo 60 mm</em>” (pag. 2, lett. A e B, secondo e terzo alinea) – nelle due schede tecniche allegate all’offerta dell’aggiudicataria (una per il modello “<em>Tendence</em>”, proposto come sedia impiegati ed una per il modello “<em>Melbourne</em>”, proposto come sedia ospiti) non è, invece, riportato lo spessore dello schienale di entrambi i prodotti mentre lo spessore della seduta è indicato come di soli 40 mm per la sedia impiegati e di soli 20 mm per la sedia ospiti (primo motivo di ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’Agenzia si costituiva in giudizio, eccependo in rito l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., nonché nel merito la sua infondatezza, attesa “<em>l’equivalenza – anzi la superiorità</em>” dei modelli offerti dalla Sedioliti, rispetto a quelli della Moschella, come dimostrato dalla “<em>documentazione tecnica allegata in sede di offerta” </em>dallacontrointeressata e da “<em>quella successivamente richiesta </em>(a quest’ultima dalla stazione appaltante)<em>a seguito della notifica del ricorso amministrativo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La controinteressata, per quanto regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Moschella, con successiva memoria, replicava puntualmente alle controduzioni dell’Agenzia.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La Sezione con ordinanza n. 3726/2022 accoglieva l’istanza di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente, “<em>Ritenuto – ad un primo esame ed impregiudicata ogni diversa valutazione da effettuare in sede di merito – che il ricorso sia fondato almeno sotto il profilo della non conformità delle sedute offerte dall’aggiudicataria ai requisiti minimi richiesti al § 2 del Capitolato tecnico (in particolare, spessore minimo del sedile e dello schienale sia della “sedia impiegati” che della “sedia ospiti”)”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">6. L’amministrazione resistente con memoria depositata il 5 settembre 2022 insisteva per il rigetto del gravame, affermando di aver “<em>nella valutazione dell’offerta … valorizzato le caratteristiche migliorative dei prodotti della Società aggiudicataria che, sebbene non identiche a quelle specificatamente richieste dalla legge di gara, consentono comunque di soddisfare i medesimi bisogni, ottemperando in maniera più adeguata al medesimo scopo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La ricorrente, nel nuovamente replicare alle notazioni avversarie, ribadiva, invece, le proprie doglianze, chiedendone l’accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All’udienza pubblica del 21 settembre 2022, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Deve essere, innanzi tutto disattesa, l’eccezione di irricevibilità formalmente sollevata dalla resistente nella memoria depositata il 6 giugno 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene l’Agenzia che il ricorso, notificato l’11 maggio 2022, sarebbe tardivo, atteso che l’aggiudicazione veniva comunicata (anche) alla Moschella l’8 aprile 2022 e quest’ultima solo il 16 aprile 2022 proponeva istanza di accesso agli atti, sicché nel caso di specie il termine decadenziale di trenta giorni sarebbe decorso (già) il 3 maggio 2022, dovendosi considerare <em>“a carico</em>” della ricorrente anche il tempo trascorso tra la comunicazione di aggiudicazione in suo favore e la domanda di accesso da costei proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Ebbene, osserva in senso contrario il Collegio come il tema della decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, disciplinato all’art. 120, comma 5 c.p.a., sia stato esaustivamente affrontato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 12/2020 ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli atti di gara eseguita ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, al pari della conoscenza, d’ufficio o a richiesta, delle informazioni previste dall’art. 76 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, salva per quest’ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente al tempo occorrente per assolvere all’istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, in ossequio alla regola generale della piena conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi e conformemente al diritto eurounitario, che non ammette l’obbligo di proporre impugnazioni c.d. “<em>al buio</em>” (in tal senso, T.A.R. Toscana, Sezione III, n. 369/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la stazione appaltante neghi l’accesso agli atti di gara, con riferimento a quei vizi non altrimenti percepibili dal concorrente il termine per impugnare comincia, quindi, a decorrere solo da quando l’accesso sia consentito o sia dimostrata la piena conoscenza di quegli atti da parte dell’interessato (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1412/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricava, inoltre, dall’articolato ragionamento svolto sul punto dall’Adunanza Plenaria come la dilazione temporale della quale può giovarsi il concorrente che abbia avanzato istanza di accesso sia fissata in quindici giorni, “<em>rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 76, 2°comma</em>” del d.lgs. n. 20/2016 (in tal senso, quanto si legge al §31).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne segue che il concorrente pregiudicato, una volta avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, in una delle diverse modalità possibili – ed anche attraverso le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara (non solo per aver avuto comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 2) – sarà tenuto a presentare l’istanza di accesso agli atti di gara non pubblicati unitamente all’aggiudicazione entro i successivi quindici giorni (in tal senso, anche Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3127/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, anche successiva alla richiamata pronuncia non ha mancato di evidenziare come, ai fini del computo del termine a disposizione per ricorrere avverso gli atti oggetto di ostensione documentale, vada tenuto conto sia dei ritardi della stazione appaltante, sia del comportamento eventualmente inerte dell’operatore economico, di tal che, per quanto nello specifico riguarda la posizione del ricorrente, più tempestiva è l’istanza di accesso che il concorrente presenti una volta avuta conoscenza dell’aggiudicazione, maggiore sarà il tempo a sua disposizione per il ricorso giurisdizionale, non potendo viceversa consentirsi che il concorrente, rinviando nel tempo l’istanza di accesso agli atti di gara, possa differire a suo gradimento il termine ultimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, però, a tal proposito chiarito come l’onere di diligenza di attivarsi per richiedere l’accesso non si estenda fino al punto di pretendere che la relativa richiesta sia sostanzialmente istantanea, sicché – fermo restando il principio secondo cui la presentazione della domanda di accesso non può essere procrastinata <em>sine die</em> – essa interrompe il termine decadenziale stabilito all’art. 120, comma 5, se avanzata entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, attesa la necessità di “<em>coniugar</em>(e)<em> la finalità acceleratoria delle norme in tema di contenzioso sui contratti pubblici con l’esigenza di tutela del concorrente il quale abbia esercitato l’ordinaria diligenza nel chiedere l’accesso anche in relazione al termine assegnato all’amministrazione per provvedere</em>”. Diversamente opinando si finirebbe, infatti, per “<em>porsi a carico del concorrente l’onere di proporre l’accesso non solo tempestivamente, come certo l’ordinaria diligenza, prima ancora che l’art. 120, comma 5, c.p.a., gli impone di fare, ma addirittura immediatamente, senza lasciargli nemmeno un minimo ragionevole spatium deliberandi per valutare la necessità o, comunque, l’opportunità dell’accesso</em>” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1792/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Ebbene, nella specie i vizi denunciati dalla società ricorrente investono le valutazioni espresse dalla commissione di gara sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria e necessitano, per essere verificati, della materiale disponibilità e della conoscenza dell’offerta di quest’ultima, con la conseguenza che va, pertanto, escluso che il termine per impugnare l’aggiudicazione con riguardo a detti profili possa farsi decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’8 aprile 2022, che non accludeva l’offerta tecnica della Sedioliti così come i relativi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Ciò posto, l’applicazione dei suddetti principi al caso in esame denota la diligente tempestività dell’iniziativa della ricorrente, che, come accennato, saputo dell’aggiudicazione alla controinteressata l’8 aprile 2022, già il 16 dello stesso mese – solo dopo otto giorni – si determinava ad avanzare all’Agenzia istanza di accesso, spostando in avanti il termine di impugnazione, che, pertanto – attesa l’ostensione della documentazione l’11 aprile 2022 (in tal senso le quattro p.e.c. di trasmissione in pari data – scadeva solo l’11 maggio 2022, ossia trenta giorni dalla piena conoscenza dell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente deve, quindi, essere respinta, dovendo ritenersi la notificazione del ricorso l’11 maggio 2022 rispettosa del prescritto termine decadenziale di trenta giorni, da calcolarsi, per gli anzidetti motivi, dalla data di ostensione della documentazione relativa all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Passando, quindi, ad esaminare il merito delle doglianze proposte, il ricorso deve essere accolto, sulla base delle considerazioni già espresse dalla Sezione in sede cautelare, risultando con evidenza agli atti di causa che effettivamente l’aggiudicataria Sedioliti abbia formulato un’offerta tecnica non rispettosa dei requisiti minimi di carattere tecnico stabiliti dalla stazione appaltante nella <em>lex specialis</em>di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Risulta, infatti, <em>per tabulas</em> dal contenuto della documentazione versata in atti che:</p>
<p style="text-align: justify;">i) il Capitolato tecnico relativo al “<em>lotto 2 sedie</em>”, nel definire l’oggetto della fornitura attraverso la dettagliata descrizione delle attrezzature richieste, preveda tra l’altro che:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>A) La sedia impiegati deve inoltre avere le seguenti caratteristiche: …</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Schienale: … rivestito in tessuto e imbottito nella parte anteriore in poliuretano schiumato con spessore minimo 40 mm …;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Sedile: … rivestito in tessuto e imbottito con poliuretano schiumato, spessore minimo 60 mm; …</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>B) Sedia Ospiti deve inoltre avere le seguenti caratteristiche: …</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Schienale: … imbottito nella parte anteriore in poliuretano schiumato con spessore minimo 40 mm …;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– Sedile: … imbottito con poliuretano schiumato, spessore minimo 60 mm”;</em></p>
<p style="text-align: justify;">ii) la scheda tecnica allegata all’offerta della Sedioliti con riferimento al modello “<em>Tendence</em>” (proposto come sedia impiegati) ometta, invece, di fornire qualsiasi indicazione in merito allo spessore dello schienale e per il sedile attesti che l’imbottitura è di “<em>spessore 4</em>” (vale dire 40 mm a fronte dei 60 mm previsti);</p>
<p style="text-align: justify;">iii) la scheda tecnica prodotta dalla controinteressata sempre in sede di gara con riferimento al modello “<em>Melbourne</em>” (offerto come sedia ospiti), indichi che lo “<em>Schienale e sedile sono imbottiti con poliuretano ignifugo spessore 20 mm</em>” (a fronte dei 40 mm e 60 mm rispettivamente richiesti).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Tale difformità delle sedie offerte dall’aggiudicataria rispetto a quanto indicato negli atti di gara oltre ad emergere con evidenza dalla mera lettura della documentazione di causa risulta, vieppiù, persino riconosciuta in atti dall’Avvocatura, che, nell’ammetterne l’esistenza, tenta comunque di negarne la rilevanza, affermando che “<em>le caratteristiche afferenti alle sedute sono ivi previste non a pena di esclusione</em>” (in tal senso, quanto si legge nell’ultima memoria difensiva depositata in atti dall’amministrazione resistente il 5 settembre 2022).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, osserva il Collegio come tale argomentazione risulti smentita da quanto espressamente stabilito nel Disciplinare, ove si legge chiaramente che <em>“Le caratteristiche minime delle attrezzature oggetto di gara rappresentano, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti a cui l’offerente dovrà conformarsi nell’offerta”, </em>contestualmente chiarendo che “<em>Il mancato rispetto del limite minimo previsto da un requisito “Obbligatorio” comporta l’esclusione dell’offerta perché non soddisfacente i requisiti minimi tecnici</em>” (in tal senso, il penultimo capoverso a pag. 39), nonché dal tenore letterale delle prescrizioni del Capitolato tecnico che, infatti, ne ribadisce il carattere essenziale attraverso l’utilizzo della locuzione “<em>deve inoltre avere le seguenti caratteristiche</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. La medesima Agenzia, sempre nell’intento di legittimare la contestata aggiudicazione, invoca – poi – la previsione di cui all’art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “<em>le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche</em>”, affermando che – per quanto gli spessori della schiuma poliuretanica ignifuga riportati nelle schede tecniche allegate ai documenti di gara fossero inferiore rispetto a quelli prescritto – “<em>la densità della suddetta schiuma poliuretanica … consente di ottenere le medesime prestazioni – anzi addirittura superiori – che garantirebbe il solo spessore</em>”, come (in tesi) dimostrato “<em>dalla documentazione allegata agli atti di gara e dai chiarimenti successivamente offerti dalla società aggiudicatrice,</em> (nonché) <em>come verificato dalla Commissione di gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale argomentazione deve essere disattesa, assumendo rilievo dirimente la circostanza – già valorizzata in sede cautelare – che l’aggiudicataria non abbia, a bene vedere, reso alcuna evidenza dell’equivalenza funzionale tra quanto offerto e quanto richiesto dalla stazione appaltante né in sede di offerta, né nelle successive fasi della procedura, bensì – al più – solo successivamente all’instaurazione del presente giudizio, con nota di chiarimenti del 20 maggio 2022, resa su specifica richiesta dell’Agenzia del 17 maggio 2022, anch’essa, dunque, posteriore alla notifica del ricorso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">La prevalente giurisprudenza amministrativa – che il Collegio condivide – ritiene, infatti, che “<em>al fine di scongiurare l’esclusione dalla gara d’appalto, il partecipante che intenda avvalersi della clausola di equivalenza prevista dall’ art. 68, d.lgs. n. 50/2016 , ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta l’equivalenza tra i servizi o tra i prodotti, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla Stazione appaltante o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l’esito della gara</em>”, evidenziando come, “<em>benché il principio dell’equivalenza permei l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, rispondendo lo stesso al principio del favor partecipationis e costituendo, altresì, espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A., nondimeno anche l’ampia latitudine riconosciuta al canone di equivalenza non ne consente, tuttavia, l’estensione all’ipotesi, esulante dal campo applicativo della stessa, di difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurandosi in tal caso un’ipotesi di aliud pro alio non rimediabile</em>” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3489/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">L’operatore che intenda avvalersi del principio dell’equivalenza (suscettibile di trovare applicazione indipendentemente da un espresso richiamo negli atti di gara) deve, dunque, fornirne la prova già in sede di gara, non potendo essa essere verificata d’ufficio dalla stazione appaltante né tantomeno dimostrata in via postuma in sede giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, risulta dalla documentazione versata in giudizio dalle parti che l’aggiudicataria non abbia adempiuto a tale onere né in occasione dell’offerta, non riportando le relative schede tecniche alcuna notazione che i prodotti proposti rispondessero in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla stazione appaltante nel Capitolato tecnico relativo al lotto di cui si discorre, né – tanto meno – nelle successive fasi di gara anteriori alla contestata aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, risulta, invero, destituito di qualsiasi fondamento quanto affermato dall’Avvocatura (sempre nell’ultima memoria, pagg. 6 e 7) secondo cui l’Agenzia “<em>nella valutazione dell’offerta ha valorizzato le caratteristiche migliorative dei prodotti della Società aggiudicataria che, sebbene non identiche a quelle specificatamente richieste dalla legge di gara, consentono comunque di soddisfare i medesimi bisogni, ottemperando in maniera più adeguata al medesimo scopo</em>” come (in tesi) “<em>comprovato dai verbali di gara (in particolare nel verbale n. 4 del 14/02/2022), ove si attesta che i membri della Commissione hanno proceduto alle visioni delle campionature e ad un attento controllo di tutto il materiale, da cui è emerso in maniera evidente la presentazione di un prodotto di gran lunga superiore a quello degli altri concorrenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, rileva il Collegio come né dal contenuto del richiamato verbale n. 4, né da quello degli altri atti della relativa Commissione (tutti versati in atti dalla resistente) sia possibile evincere che l’asserita valutazione di equivalenza sia mai stata fatta dall’Agenzia, ivi attestandosi la sola esecuzione delle operazioni di <em>“visione delle campionature dei materiali … presso il locale dove sono stati montati arredi</em>” senza alcun riferimento agli esiti dei relativi rilievi, da cui sia possibile evincere che essa sia stata messa in condizioni (o, quanto meno, si sia fatta carico) di apprezzare la corrispondenza fra quanto proposto dalla Sedioliti e quanto specificatamente richiesto dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è alcuna prova né la resistente ne ha dato altrimenti evidenza che la Commissione prima dell’aggiudicazione abbia valutato e accertato che le sedie offerte dall’aggiudicataria consentissero comunque di soddisfare le medesime prestazioni assicurate dai requisiti richiesti, bensì che soltanto successivamente alla notifica del ricorso in esame (e solo in ragione della sua proposizione), l’Agenzia, con nota del 17 maggio 2022 (in atti) abbia chiesto dettagli alla Sedioliti e quest’ultima, con nota del 20 maggio 2022 (anch’essa in atti) – pur nella consapevolezza che “<em>nel capitolato di gara era indicato lo spessore della spugna ma nessuna indicazione veniva data sulla densità</em>” – abbia allegato (peraltro genericamente e senza darne dimostrazione) la corrispondenza del prodotto offerto alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante, riferendo che il parametro della “<em>densità</em>” sarebbe in grado di “<em>influi</em>(re) <em>primariamente sulla qualità e tenuta nel tempo della spugna poliuretanica”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Privo di pregio appare, infine, il richiamo fatto dall’Avvocatura al “<em>chiarimento del 29/10/2021 fornito alla Ditta aggiudicataria – e reso noto a tutti i partecipanti alla procedura, a mezzo della piattaforma di gara” </em>con il quale “<em>la stazione appaltante </em>(avrebbe)<em> legittimamente consentito la presentazione di offerte di prodotti con … spessori diversi rispetto a quelli indicati nei documenti di gara, “purché il prodotto finito ovvero la sedia risulti conforme alla normativa di riferimento ed alle certificazioni richieste</em>” (quanto si legge nell’ultima memoria a pag.7) , invero riferendosi i quesiti ivi risolti non già alla possibilità di offrire delle sedia imbottite con uno spessore di poliuretano schiumato inferiore a quello minimo stabilito nel Capitolato tecnico bensì alla possibilità “<em>se in luogo del legno multistrato, spessore minimo 12 mm, possa essere utilizzato del materiale plastico sia nell’interno dello schienale che nella retro scocca di protezione</em>” e “<em>relativamente all’articolo “ sedia impiegati” … se il bracciolo fisso in poliuretano possa essere sostituito da un bracciolo regolabile in altezza in materiale plastico, più confacente ad un utilizzo operativo e più rispondente a criteri ergonomici</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per quanto sin qui detto, l’Agenzia – verificate le schede tecniche allegate dalla Sediolite alla propria offerta e acquisita contezza del fatto che quest’ultima aveva offerto dei prodotti non conformi ai requisiti minimi essenziali stabiliti dagli atti di gara, senza dare alcuna evidenza dell’equivalenza degli stessi a quanto richiesto dalla stazione appaltante – del tutto illegittimamente ha provveduto all’aggiudicazione della gara in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve, dunque, per tale motivo essere accolto – con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata resa oggetto di una specifica disamina – emergendo agli atti di causa che la Commissione abbia aggiudicato la gara alla Sedioliti nonostante quest’ultima avesse formulato un’offerta tecnica non rispettosa delle caratteristiche minime di carattere tecnico (spessore gomma piuma sedile e schienale delle sedie ospiti e sedie impiegati offerte) stabilite a pena di esclusione dalla <em>lex specialis</em> di gara</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto deve, quindi, essere annullata l’impugnata aggiudicazione in favore della Sedioliti così come <em>in parte qua</em> ogni relativo atto ad essa presupposto, ivi compresa la contestata graduatoria di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, altresì, essere dichiarato inefficace con effetto <em>ex nunc</em>, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il contratto di appalto eventualmente <em>medio tempore</em> stipulato dall’amministrazione resistente con l’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate con la controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati e dichiarando nei sensi e nei limiti di cui in motivazione l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra l’Agenzia e la Sedioliti.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Agenzia al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate con la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Riccio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Eleonora Monica, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Tecchia, Referendario</p>
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