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	<title>133 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>133 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;impugnabilità per motivi attinenti a pregressa risoluzione contrattuale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85155-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:51:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85155-2/">Sull&#8217;impugnabilità per motivi attinenti a pregressa risoluzione contrattuale.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Intervenuta risoluzione contrattuale &#8211; Censurabilità di cause pregresse &#8211; Inammissibilità Come recentemente statuito dal T.A.R. per il Lazio in vicenda analoga a quella per cui è causa ed involgente le medesime parti processuali di cui al presente giudizio, &#60;&#60;le censure mosse appaiono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85155-2/">Sull&#8217;impugnabilità per motivi attinenti a pregressa risoluzione contrattuale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/85155-2/">Sull&#8217;impugnabilità per motivi attinenti a pregressa risoluzione contrattuale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Intervenuta risoluzione contrattuale &#8211; Censurabilità di cause pregresse &#8211; Inammissibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come recentemente statuito dal T.A.R. per il Lazio in vicenda analoga a quella per cui è causa ed involgente le medesime parti processuali di cui al presente giudizio, &lt;&lt;le censure mosse appaiono sostanzialmente incentrate sulla contestazione della circostanza posta alla base della gravata esclusione dalla procedura di gara in epigrafe individuata – rappresentata dall’intervenuta risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto stipulato tra le parti (all’esito dell’aggiudicazione in favore della ricorrente medesima), disposta dall’Amministrazione resistente in virtù di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. contenuta nel suddetto contratto, sulla base della mancata osservanza dell’obbligo relativo alla copertura assicurativa – investendo le doglianze articolate in ricorso, da un lato, la ritenuta integrazione di una ipotesi di grave inadempimento, dall’altro la scelta dell’Amministrazione di attivare il rimedio della risoluzione, risolvendosi quindi essenzialmente nella contestazione di aspetti involgenti la fase esecutiva del contratto, devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., ovvero nella contestazione di profili connessi alla lex specialis di gara concernente il precedente affidamento, in relazione ai quali appaiono ormai decorsi i termini di impugnativa&gt;&gt; (cfr., ordinanza n. 4972/2021, in data 13.9.2021). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non potendo la ricorrente conseguire alcuna utilità da censure che si risolvono essenzialmente nella contestazione di aspetti definitivamente consolidati ed inerenti un contratto risolto, ovvero nella contestazione di profili connessi alla lex specialis di gara di un precedente affidamento, in relazione ai quali risultano decorsi i termini di impugnativa.</p>
<hr />
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pres. R. Potenza; Cons. E. Mattei</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 638 del 2021, proposto da Meth Engineering &amp; Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Rossi e Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero delle Infrastrutture, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Officine Meccaniche Bbm s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della delibera n. 39 del 04/08/2021, con la quale è stata comminata l’esclusione della ricorrente procedura aperta nr. 8073161 del 04/03/2021, per l’affidamento relativa alla fornitura e posa in opera di n. 1 macchina per la calibratura delle molle elicoidali per un importo complessivo presunto pari a € 91.498,90 (Euro novantunomilaquattrocentonovantotto/90) cui aggiungere € 321,10 (Euro trecentoventuno/10) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, da destinarsi all&#8217;OMC Foligno – Codice Identificativo Gara (CIG): 86585361F2;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) dei verbali di gara del 14/05/2021 e del 17/06/2021 richiamati nel provvedimento di cui al sub. 1;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) della delibera n. 40 del 4/8/2021 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara relativa alla fornitura e posa in opera di n. 1 macchina per la calibratura delle molle elicoidali per un importo complessivo presunto pari a € 91.498,90 (Euro novantunomilaquattrocentonovantotto/90) cui aggiungere € 321,10 (Euro trecentoventuno/10) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, da destinarsi all’OMC Foligno – Codice Identificativo Gara (CIG): 86585361F2 in favore della Officine Meccaniche BBM s.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il risarcimento dei danni per equivalente qualora fosse dimostrata la già intervenuta esecuzione dell&#8217;appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trenitalia s.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe Meth Engineering &amp; Consulting s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla procedura di gara indetta da Trenitalia s.p.a. avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 macchina per la calibratura delle molle elicoidali, in ragione della intervenuta risoluzione del precedente contratto rubrica n. 04883/2020 del 02/11/2020, stipulato da Trenitalia s.p.a. e l’odierna ricorrente per il grave inadempimento di quest’ultima consistente nel non aver adempiuto all’obbligo di presentare idonea copertura assicurativa entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto, facendo così venir meno il vincolo fiduciario necessario per l’affidamento, a causa dell’inaffidabilità dimostrata nell’aver disatteso un impegno contrattualmente assunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) <i>ter</i> del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto del presupposto e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 1456 c.c. Arbitrarietà. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del <i>favor partecipationis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sostiene la ricorrente che la mancata produzione della copertura assicurativa non sarebbe dipesa da fatto ad essa imputabile e che comunque l’inadempimento non avrebbe assunto i connotati della gravità tale da determinare una valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico nella gara <i>de qua</i>, dovendosi invero imputare detto inadempimento al fatto che non vi sarebbero compagnie assicurative disposte a rilasciare coperture per massimali sproporzionati rispetto al valore della gara, così che <i>“nessuna compagnia assicurativa ha voluto assecondare le richieste di Trenitalia S.p.a.”</i>.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) <i>ter </i>del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 1455 e 1456 del c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e del presupposto. Illogicità manifesta e sviamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contesta in sintesi la ricorrente la legittimità della delibera di esclusione impugnata, sostenendo che sarebbe frutto di assenza di qualsiasi istruttoria e motivazione in ordine alle significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, essendosi Trenitalia s.p.a. limitata a motivare il giudizio di inaffidabilità professionale mediante un mero richiamo al pregresso inadempimento contrattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) ter del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 1455, 1456 e 1467 del c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e del presupposto. Illogicità manifesta e sviamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadisce in sintesi la ricorrente che <i>“nella specie nemmeno sarebbe possibile contestare alla ricorrente un inadempimento contrattuale”</i> e che quindi il provvedimento di esclusione impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) ter del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e del presupposto. Illogicità manifesta e sviamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferisce la ricorrente che il provvedimento di esclusione impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui è stata di fatto posta in essere una esclusione automatica semplicemente richiamando l’antefatto connesso alla risoluzione per ritenuto inadempimento di un precedente contratto di fornitura e ciò in violazione dell’art. 80, comma 5, lett.c), del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Trenitalia s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che le doglianze ivi articolate si risolvono nella contestazione di aspetti involgenti la fase esecutiva di un precedente contratto risolto, ovvero nella contestazione di profili connessi alla <i>lex specialis</i> di gara concernente il precedente affidamento, in relazione ai quali sono ormai decorsi i termini di impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Conclude Trenitalia s.p.a., per la rilevanza dell’inadempimento imputato alla ricorrente ai fini dell’esclusione di quest’ultima dalla gara <i>de qua</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza del giorno 22 febbraio 2022, la causa è andata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Ciò posto deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’eccezione è fondata e va accolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Come recentemente statuito dal T.A.R. per il Lazio in vicenda analoga a quella per cui è causa ed involgente le medesime parti processuali di cui al presente giudizio, &lt;&lt;le censure mosse appaiono sostanzialmente incentrate sulla contestazione della circostanza posta alla base della gravata esclusione dalla procedura di gara in epigrafe individuata – rappresentata dall’intervenuta risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto stipulato tra le parti (all’esito dell’aggiudicazione in favore della ricorrente medesima), disposta dall’Amministrazione resistente in virtù di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. contenuta nel suddetto contratto, sulla base della mancata osservanza dell’obbligo relativo alla copertura assicurativa – investendo le doglianze articolate in ricorso, da un lato, la ritenuta integrazione di una ipotesi di grave inadempimento, dall’altro la scelta dell’Amministrazione di attivare il rimedio della risoluzione, risolvendosi quindi essenzialmente nella contestazione di aspetti involgenti la fase esecutiva del contratto, devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., ovvero nella contestazione di profili connessi alla lex specialis di gara concernente il precedente affidamento, in relazione ai quali appaiono ormai decorsi i termini di impugnativa&gt;&gt; (cfr., ordinanza n. 4972/2021, in data 13.9.2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non potendo la ricorrente conseguire alcuna utilità da censure che si risolvono essenzialmente nella contestazione di aspetti definitivamente consolidati ed inerenti un contratto risolto, ovvero nella contestazione di profili connessi alla lex specialis di gara di un precedente affidamento, in relazione ai quali risultano decorsi i termini di impugnativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Occorre d’altra parte rimarcare che, nel caso di specie, la gravità dell’inadempimento connesso alla mancata osservanza, da parte dell’odierna ricorrente, dell’obbligo relativo alla copertura assicurativa di cui al precedente contratto stipulato con Trenitalia s.p.a., risulta dimostrata per tabulas dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. contenuta in detto contratto, attestante la volontà delle parti di qualificare proprio in termini di gravità la mancata presentazione della copertura assicurativa, ovvero comprovante il venir meno del vincolo fiduciario necessario per l’affidamento in corso, in ragione dell’inaffidabilità dimostrata dalla Meth Engineering &amp; Consulting s.r.l. nell’aver disatteso un impegno contrattualmente assunto, tenuto dall’impresa in tempi recentissimi e nell’ambito di un settore analogo a quello coinvolto dalla presente procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Sotto altro profilo, la gravità dell’inadempimento per cui è causa risulta comprovata dalla presenza di compagnie assicuratrici disposte a rilasciare copertura assicurativa nel massimale richiesto dalla stazione appaltante, come dimostrato dalla polizza prodotta dall’operatore economico al quale è stata assegnata la precedente commessa dopo la risoluzione del contratto con l’odierna ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna Meth Engineering &amp; Consulting s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore di Trenitalia s.p.a., che si liquidano nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Potenza, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Carrarelli, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2019-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2019-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2019-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.133</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Viganò Est., (Ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile del 15 novembre 2017) I principi sviluppati dalla giurisprudenza Costituzionale in materia di proporzionalità  e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2019-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2019-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2019 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Viganò Est., (Ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile del 15 novembre 2017)</span></p>
<hr />
<p>I principi sviluppati dalla giurisprudenza Costituzionale in materia di proporzionalità  e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità  di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo Costituzionale &#8211; astratta prospettabilità  di un&#8217;interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo &#8211; inammissibilità  della questione sollevata &#8211; non sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Costituzione Italiana &#8211; automatismi sanzionatori &#8211; principio di proporzionalità  e individuazione delle pene &#8211; portata applicativa.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- Professioni e Mestieri &#8211; notai &#8211; sanzioni disciplinari &#8211; art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246» &#8211; automatismo sanzionatorio correlato a una presunzione iuris et de iure di gravità  del fatto e di pericolosità  del recidivo reiterato &#8211; contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p align="JUSTIFY"><i>1.L&#8217;astratta prospettabilità  di un&#8217;interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo non inficia l&#8217;ammissibilità  della questione, risultando a tal fine sufficiente che il giudice a quo esplori la possibilità  di un&#8217;interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente: ed invero, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che la verifica dell&#8217;esistenza e della correttezza di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità .</i></p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.Effettivamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di proporzionalità  e individualizzazione delle pene considera con sfavore gli automatismi sanzionatori, in quanto normalmente inidonei ad assicurare che la pena sia commisurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità  del fatto del quale l&#8217;imputato sia stato ritenuto responsabile. E&#8217; tuttavia necessario evidenziare che tale giurisprudenza si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., e ha dunque come necessario referente il principio della funzione rieducativa della pena, che la giurisprudenza Costituzionale ritiene non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto ben potendo, in particolare, le sanzioni disciplinari essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all&#8217;obiettivo di preservare l&#8217;integrità  etica e l&#8217;onorabilità  della professione, nonchè a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più¹ idonee, all&#8217;assolvimento dei propri doveri, senza dover essere necessariamente finalizzate anche alla &#8220;rieducazione&#8221; della persona colpita dalla sanzione: ne consegue che i principi sviluppati dalla giurisprudenza Costituzionale in materia di proporzionalità  e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità  di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità  dell&#8217;illecito violano l&#8217;art. 3 Cost. nonchè i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono, in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano.</i></p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><i>3.Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.</i></p>
</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246», promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra <i>OMISSIS</i> e il Consiglio notarile di Milano e altri, con ordinanza del 15 novembre 2017, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di <i>OMISSIS</i> e del Consiglio notarile di Milano, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Francesco Marone e Massimo Rossi per <i>OMISSIS</i>, Matteo Gozzi per il Consiglio notarile di Milano e l&#8217;avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 15 novembre 2017 la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Espone la sezione rimettente di essere investita del ricorso proposto da un notaio, <i>OMISSIS</i>, avverso l&#8217;ordinanza della Corte d&#8217;appello di Milano del 12 luglio 2017, con la quale è stato rigettato il gravame contro una decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, che aveva inflitto a B. B la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi della disposizione censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce il giudice a quo che <i>OMISSIS</i> era giù  stata due volte ritenuta responsabile &#8211; nel 2012 e nel 2013 &#8211; dell&#8217;illecito previsto dall&#8217;art. 147, primo comma, della legge n. 89 del 1913, per non avere versato all&#8217;erario le somme versatele dai clienti per la registrazione e la trascrizione degli atti rogati. Nel primo caso le era stata inflitta la sanzione della sospensione per la durata di due mesi, e nel secondo caso quella della sospensione per la durata di un anno. Avendo nel 2015 la CO.RE.DI. ritenuto nuovamente responsabile <i>OMISSIS</i> per altre condotte integranti l&#8217;illecito disciplinare di cui all&#8217;art. 147 della legge n. 89 del 1913, la stessa CO.RE.DI. aveva ritenuto di dover applicare il secondo comma di detta disposizione, il quale prevede che «la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all&#8217;ultima violazione».</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Ad avviso della sezione rimettente, la disposizione censurata detta una norma di carattere speciale rispetto alla regola generale di cui all&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913, che disciplina l&#8217;applicazione delle circostanze attenuanti agli illeciti disciplinari dei notai, prevedendo in particolare che &#8211; ove le stesse siano ritenute sussistenti &#8211; alla sanzione della destituzione sia sostituita quella della sospensione. Tale regola generale non opererebbe, secondo il giudice a quo, nella particolare fattispecie di recidiva reiterata infradecennale prevista dalla disposizione censurata, nella quale sarebbe sempre doveroso applicare la sanzione massima della destituzione: il trattamento sanzionatorio risulterebbe infatti, in tal caso, «insensibile alla eventuale &#8220;lievità &#8221; in concreto del fatto costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione iuris et de iure di gravità  del fatto».</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- La sezione rimettente dubita, tuttavia, della legittimità  costituzionale di tale disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.1.- Essa sarebbe, anzitutto, in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità  della pena rispetto al disvalore del fatto illecito commesso, giurisprudenza che si porrebbe in consonanza con l&#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). Da tale giurisprudenza discenderebbe, in particolare, il divieto di automatismi sanzionatori, i quali impedirebbero di adeguare la pena alle effettive responsabilità  personali; divieto che la giurisprudenza costituzionale avrebbe esteso dal campo del diritto penale alla materia delle sanzioni disciplinari (sono citate le sentenze n. 268 del 2016 e n. 363 del 1996 in materia di sanzioni per i militari, la sentenza n. 170 del 2015 in materia di sanzioni per i magistrati e la sentenza n. 2 del 1999 in materia di sanzioni per i ragionieri e periti commerciali).</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla responsabilità  disciplinare dei notai, il rimettente rileva come la sentenza n. 40 del 1990 di questa Corte abbia dichiarato &#8211; per violazione del «principio di proporzione» discendente dall&#8217;art. 3 Cost. &#8211; l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 142, ultimo comma, della legge n. 89 del 1913, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto del notaio che fosse stato condannato per determinati delitti, in relazione alla «automatica ed indifferenziata previsione [della sanzione massima] per l&#8217;infinita serie di situazioni che stanno nell&#8217;area della commissione di uno stesso, pur grave, reato».</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, la disposizione ora censurata non consentirebbe al giudice disciplinare di graduare la sanzione in relazione alla gravità  del caso concreto; ciù² che, invece, apparirebbe necessario dal punto di vista dell&#8217;art. 3 Cost., dal momento che l&#8217;art. 147 della legge n. 89 del 1913 abbraccia fattispecie di illecito disciplinare «che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravità  molto diversa tra loro». La disposizione censurata, insomma, darebbe vita ad «una sorta di &#8220;automatismo sanzionatorio&#8221; correlato ad una presunzione iuris et de iure di gravità  del fatto e di pericolosità  del recidivo reiterato, che preclude al giudice disciplinare di pervenire &#8211; nella fattispecie concreta &#8211; a diverse conclusioni mediante il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (anche generiche) eventualmente concorrenti». Una simile presunzione iuris et de iure dovrebbe considerarsi illegittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal rimettente, ogniqualvolta sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sono citate le sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">«Elevato» sarebbe, dunque, il rischio che, nel procedimento disciplinare notarile, il giudice della disciplina si trovi costretto a infliggere una sanzione di entità  eccessiva, e non ragionevole in rapporto al concreto disvalore della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina censurata, in definitiva, contrasterebbe con l&#8217;art. 3 Cost. «sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per il fatto di assimilare situazioni che &#8211; di volta in volta &#8211; possono avere un disvalore molto diverso l&#8217;una dall&#8217;altra, sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, impedendo al giudice disciplinare l&#8217;adeguamento della sanzione alla gravità  in concreto dell&#8217;illecito commesso».</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.2.- Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata confliggerebbe, altresì, con l&#8217;art. 24 Cost., «per il fatto di precludere all&#8217;incolpato la possibilità  di chiedere al giudice di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire all&#8217;irrogazione della sanzione più¹ adeguata al caso».</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- Le questioni prospettate sarebbero infine rilevanti, avendo la Corte d&#8217;appello rifiutato di considerare la possibilità  di riconoscere al notaio incolpato le circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che le stesse non avrebbero potuto in ogni caso escludere l&#8217;irrogazione della destituzione, quale sanzione prevista inderogabilmente dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepisce l&#8217;Avvocatura generale che il giudice a quo si sarebbe sottratto al dovere di sperimentare un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene infatti l&#8217;Avvocatura generale che l&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913 preveda «in via generale e senza alcuna esclusione di tipo soggettivo od oggettivo &#8211; riferita cioè al tipo di illecito commesso -, la possibilità  di &#8220;convertire&#8221; e sostituire la sanzione disciplinare più¹ grave astrattamente prevista e l&#8217;infrazione accertata» in presenza di una serie di circostanze suscettibili di attenuare la gravità  dell&#8217;infrazione commessa, ponendo così in condizioni l&#8217;autorità  disciplinare di adeguare la sanzione in funzione dell&#8217;effettiva gravità  del fatto accertato, con esclusione di ogni automatismo sanzionatorio. La disciplina prevista dall&#8217;art. 144 si applicherebbe, dunque, anche nel caso previsto dal secondo comma dell&#8217;art. 147 della legge n. 89 del 1913, in questa sede censurato; di talchè la sanzione della destituzione, prevista per l&#8217;ipotesi in cui il notaio sia giù  stato condannato per due volte alla sanzione della sospensione del decennio anteriore in relazione agli illeciti disciplinari previsti dal primo comma, resterebbe applicabile nella sola ipotesi in cui non siano ravvisabili nel caso concreto le circostanze attenuanti di cui all&#8217;art. 144.</p>
<p style="text-align: justify;">La correttezza di tale interpretazione sarebbe, d&#8217;altra parte, «confermata dalla considerazione che sarebbe assolutamente illogico e veramente irragionevole ritenere che il legislatore del 2006, nel riformare organicamente il sistema disciplinare e sanzionatorio notarile, abbia volutamente ignorato i principi chiaramente affermati in materia [da questa Corte] sin dal 1990 (sent. n. 40/1990) riproducendo nelle nuove norme quell&#8217;automatismo espulsivo che giù  più¹ di 15 anni prima era stato dichiarato contrario a Costituzione».</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni renderebbero le questioni prospettate inammissibili e, comunque, infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Si è costituita in giudizio la parte privata <i>OMISSIS</i>, concludendo per l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale prospettate.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato come, a suo giudizio, nel caso concreto sussistessero le circostanze attenuanti ai sensi dell&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913, contrariamente a quanto ritenuto dalla CO.RE.DI., la parte privata sottolinea come la Corte d&#8217;appello non abbia ritenuto di esaminare la relativa doglianza difensiva proprio in ragione dell&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 144 alla peculiare ipotesi di recidiva prevista dalla disposizione censurata. Dal che la rilevanza delle questioni prospettate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, le questioni sarebbero fondate, sulla base dei medesimi argomenti sviluppati nell&#8217;ordinanza di rimessione. In particolare, la parte privata sottolinea come le ragioni, che la menzionata sentenza n. 40 del 1990 di questa Corte aveva posto a base della declaratoria di illegittimità  costituzionale dell&#8217;automatismo sanzionatorio allora censurato, valgano a maggior ragione rispetto alla disposizione in esame, dal momento che l&#8217;automatismo scrutinato nella sentenza n. 40 del 1990 era pur sempre connesso alla sopravvenienza di una condanna in sede penale, che non è invece necessaria a integrare gli illeciti disciplinari di cui all&#8217;art. 147, i quali abbracciano condotte di disvalore assai diverso l&#8217;una dall&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Si è costituito in giudizio anche il Consiglio notarile di Milano, controricorrente nel giudizio a quo, chiedendo invece che le questioni siano dichiarate infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sottolineata la gravità  delle condotte per le quali <i>OMISSIS</i> era stata sanzionata con la sospensione, il Consiglio notarile di Milano rileva come la delibazione compiuta dal giudice disciplinare in forza della disposizione censurata non sia «espressione di un acritico automatismo di giudizio», bensì costituisca «la conclusione di un procedimento analitico disciplinare che tiene conto della gravità  della condotta e dei precedenti esistenti», profilandosi come «conseguenza adeguata e proporzionata a comportamenti pregressi contenuti nell&#8217;ambito temporale di 10 anni, particolarmente gravi e antitetici alla correttezza e alle qualità  professionali».</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione della destituzione non sarebbe, d&#8217;altronde, definitiva, ben potendo il notaio, di regola, chiedere di essere riabilitato una volta decorsi tre anni dalla destituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il Consiglio notarile di Milano richiama la sentenza n. 234 del 2014, con la quale questa Corte ha ritenuto infondata una questione di legittimità  costituzionale di altra disposizione della legge n. 89 del 1913, che escludeva la possibilità  di riabilitazione in favore del notaio condannato per alcuni gravi reati, sottolineando in particolare come tale conseguenza automatica fosse pur sempre subordinata a un «motivato apprezzamento dell&#8217;organo disciplinare, censurabile in sede giurisdizionale e circoscritto a peculiari condotte».</p>
<p style="text-align: justify;">5.- La parte privata <i>OMISSIS</i> ha depositato, in prossimità  dell&#8217;udienza, memoria nella quale ha, in particolare, sostenuto l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, rilevando come il giudice a quo abbia puntualmente motivato la premessa interpretativa da cui ha preso le mosse, relativa all&#8217;impossibilità  di applicare le circostanze attenuanti di cui all&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913 all&#8217;ipotesi di recidiva disciplinata dalla disposizione censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Replicando poi agli argomenti spesi dal Consiglio notarile di Milano nel proprio atto di costituzione, la parte privata <i>OMISSIS</i> ha osservato come &#8211; nel caso concreto oggetto del procedimento a quo &#8211; la sanzione della destituzione sia stata inflitta in relazione a condotte per le quali la stessa CO.RE.DI. avrebbe ritenuto «virtualmente adeguata» la sanzione della «sospensione di mesi sei»; sanzione che la stessa CO.RE.DI. non aveva perà² potuto applicare, proprio in ragione dell&#8217;automatismo previsto dalla disposizione censurata, che imponeva l&#8217;irrogazione della più¹ grave sanzione della destituzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 147 della legge n. 89 del 1913 prevede, al primo comma, che sia «punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più¹ gravi, con la destituzione» il notaio che pone in essere una serie di condotte di rilievo disciplinare, descritte dallo stesso primo comma. Il secondo comma, in questa sede censurato, dispone che «[l]a destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi dall&#8217;ultima violazione».</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo dubita che tale disposizione confligga con gli artt. 3 e 24 Cost., introducendo un automatismo sanzionatorio correlato a una presunzione iuris et de iure di gravità  del fatto e di pericolosità  del recidivo reiterato, che impone al giudice disciplinare di applicare la sanzione più¹ grave della destituzione, senza consentirgli di tenere conto di eventuali circostanze attenuanti, o comunque della concreta gravità  della violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- L&#8217;eccezione di omessa sperimentazione di un&#8217;interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione esclude espressamente che la sanzione della destituzione prevista dalla disposizione censurata possa essere sostituita dalla meno grave sanzione della sospensione in presenza di circostanze attenuanti, ai sensi dell&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913. Secondo il giudice a quo, infatti, tale ultima disposizione generale non potrebbe trovare applicazione nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 147, secondo comma, in questa sede censurato, che opererebbe rispetto all&#8217;art. 144 quale lex specialis, prevedendo che &#8211; in caso di recidiva reiterata nell&#8217;illecito disciplinato dal primo comma dello stesso art. 147 &#8211; sia «sempre» applicata la destituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, invece, tale interpretazione non sarebbe corretta, dal momento che l&#8217;art. 144 ben potrebbe trovare applicazione in tutte le fattispecie di illecito disciplinate dalla legge n. 89 del 1913, ivi compresa quella prevista dalla disposizione censurata. In tale prospettiva ermeneutica, dunque, l&#8217;avverbio «sempre» presente nell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913 varrebbe semplicemente a escludere l&#8217;alternatività , prevista dal primo comma dell&#8217;art. 147, tra le sanzioni della censura, della sospensione e della destituzione, imponendo al giudice disciplinare l&#8217;applicazione della destituzione in presenza dei presupposti del secondo comma; senza perà² escludere che, laddove sussista in concreto taluna delle circostanze attenuanti previste dall&#8217;art. 144, la destituzione possa essere sostituita con la sanzione della sospensione, ai sensi appunto dell&#8217;art. 144.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione eviterebbe, dunque, l&#8217;automatismo denunciato dal rimettente, consentendo al giudice disciplinare di irrogare una sanzione meno grave della destituzione ogniqualvolta &#8211; per effetto della presenza di circostanze attenuanti &#8211; essa appaia sproporzionata rispetto alla concreta gravità  dell&#8217;illecito della quale il professionista sia ritenuto responsabile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- In conformità  alla recente giurisprudenza di questa Corte, si deve tuttavia rilevare che l&#8217;astratta prospettabilità  di un&#8217;interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo non inficia l&#8217;ammissibilità  della questione, risultando a tal fine «sufficiente che il giudice a quo esplori la possibilità  di un&#8217;interpretazione conforme alla Carta fondamentale e [&#038;] la escluda consapevolmente» (sentenza n. 262 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 254 e n. 69 del 2017, n. 111 del 2016 e n. 221 del 2015). E invero, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che la verifica dell&#8217;esistenza e della correttezza di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità  (ex plurimis, sentenze n. 194, n. 180, n. 69, n. 53 e n. 42 del 2017, e n. 95 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè l&#8217;ordinanza di rimessione ha motivatamente e non implausibilmente escluso l&#8217;applicabilità  nel caso di specie dell&#8217;art. 144 della legge n. 89 del 1913, in ragione dell&#8217;affermata specialità  della disposizione censurata, le questioni da essa sollevate devono ritenersi ammissibili ed essere esaminate nel merito sulla base dell&#8217;interpretazione fatta propria dal giudice rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito, la questione sollevata con riferimento all&#8217;art. 3 Cost. non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Il giudice a quo richiama, anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità  e individualizzazione delle pene, che considera con sfavore gli automatismi sanzionatori, in quanto normalmente inidonei ad assicurare che la pena sia commisurata dal giudice tenendo conto della concreta gravità  del fatto del quale l&#8217;imputato sia stato ritenuto responsabile (da ultimo, sentenza n. 222 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, è necessario tuttavia rammentare che tale giurisprudenza si fonda sul combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., e ha dunque come necessario referente il principio della funzione rieducativa della pena, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene non estensibile al di fuori della materia penale in senso stretto (sentenza n. 197 del 2018 e, in materia di sanzioni amministrative, sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013), ben potendo in particolare le sanzioni disciplinari essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all&#8217;obiettivo di preservare l&#8217;integrità  etica e l&#8217;onorabilità  della professione, nonchè a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più¹ idonee, all&#8217;assolvimento dei propri doveri (sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018), senza dover essere necessariamente finalizzate anche alla &#8220;rieducazione&#8221; della persona colpita dalla sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità  e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità  di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità  dell&#8217;illecito violano l&#8217;art. 3 Cost. (nonchè i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- In materia di sanzioni disciplinari, in numerose occasioni questa Corte ha ritenuto illegittime, per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., disposizioni che comportavano l&#8217;automatica destituzione del pubblico dipendente in conseguenza della sua condanna in sede penale per determinati reati (sentenze n. 268 del 2016, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 971 del 1988; ma, in senso contrario, sentenza n. 112 del 2014, relativa alla destituzione di diritto degli appartenenti ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza in conseguenza dell&#8217;applicazione di una misura di sicurezza personale). Un simile automatismo è stato, in particolare, ritenuto illegittimo al metro dell&#8217;art. 3 Cost. nella sentenza n. 40 del 1990, relativa a una disposizione che prevedeva la destituzione di diritto del notaio che avesse riportato una condanna in sede penale per uno dei reati indicati nell&#8217;art. 5, numero 3, della legge n. 89 del 1913.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione ora all&#8217;esame &#8211; così come quella decisa recentemente da questa Corte con la sentenza n. 197 del 2018 &#8211; non concerne, perà², un automatismo legato al sopravvenire di una condanna in sede penale per determinati reati che comportino di per se stessi la destituzione, bensì la previsione di un&#8217;unica sanzione fissa a carico di chi sia ritenuto dal giudice disciplinare responsabile di un preciso illecito, anch&#8217;esso di natura meramente disciplinare. L&#8217;elemento differenziale rispetto alle questioni decise con le sentenze menzionate risiede, dunque, nella circostanza che la sanzione disciplinare è qui irrogata dal giudice disciplinare a conclusione di un procedimento nel quale egli stesso ha accertato la responsabilità  dell&#8217;incolpato.</p>
<p style="text-align: justify;">In simili situazioni, la valutazione che questa Corte è chiamata a compiere è se la previsione in termini indefettibili di una determinata sanzione sia suscettibile di condurre, nel caso concreto, a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati alla gravità  dell&#8217;illecito del quale l&#8217;interessato sia ritenuto responsabile: ciù² che renderebbe la relativa previsione normativa contraria all&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 170 del 2015, questa Corte ha ritenuto in effetti illegittimo l&#8217;automatismo insito nella previsione automatica della sanzione del trasferimento del magistrato ad altra sede nel caso in cui questi fosse stato giudicato responsabile di un determinato illecito disciplinare, rimarcando in sostanza come la configurazione di tale illecito fosse tale da abbracciare condotte di disvalore assai differenziato, sì da creare il rischio che l&#8217;irrogazione indefettibile della sanzione del trasferimento conducesse a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla concreta gravità  dell&#8217;illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 197 del 2018, per contro, questa Corte ha ritenuto non manifestamente sproporzionata la sanzione fissa della rimozione a carico del magistrato giudicato responsabile dell&#8217;illecito disciplinare di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità , nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», in ragione dell&#8217;elevata gravità  di tutte le condotte riconducibili alla fattispecie astratta dell&#8217;illecito in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, nella specifica materia della responsabilità  disciplinare dei notai, la sentenza n. 234 del 2015 ha escluso l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 159, terzo comma, della legge n. 89 del 1913, nella parte in cui preclude la speciale riabilitazione ivi prevista al notaio destituito nell&#8217;ambito di un procedimento disciplinare avviato in seguito alla sua condanna in sede penale per i delitti di «falso, frode, abuso d&#8217;ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia». In tale sentenza si è in particolare rilevato come la preclusione censurata congiunga «il motivato giudizio dell&#8217;organo disciplinare», competente a disporre la destituzione, «con una tassativa predeterminazione, da parte del legislatore, del catalogo dei reati che ostano alla riabilitazione»; reati questi ultimi «selezionati, nell&#8217;ambito della vasta area del diritto penale, individuando fatti che in linea astratta sono suscettibili di spezzare la fiducia che la collettività  ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzioni attribuite al notaio».</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza ora richiamata, la sanzione fissa della destituzione nella peculiare ipotesi prevista dall&#8217;art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913 non può ritenersi incompatibile con l&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; bensì vero che, come osserva la parte privata <i>OMISSIS</i>, le fattispecie astratte descritte &#8211; in termini peraltro assai lati &#8211; nel primo comma dell&#8217;art. 147 della legge n. 89 del 1913 abbracciano condotte di disvalore non necessariamente omogeneo, comprendendo in particolare qualsiasi condotta, attinente alla vita pubblica o privata, che comprometta, «in qualunque modo», la «dignità  e reputazione» del notaio nonchè «il decoro e prestigio della classe notarile», oltre che qualsiasi violazione «non occasionale» delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato. Tuttavia, l&#8217;obbligatoria applicazione della massima sanzione della destituzione scatta, a norma del secondo comma in questa sede censurato, soltanto quando il notaio sia stato ritenuto responsabile, per la terza volta nell&#8217;arco di un decennio, di uno degli illeciti previsti dal primo comma, e alla specifica condizione che per i primi due illeciti egli sia stato condannato alla sanzione della sospensione. Questa sanzione di per sì© presuppone che il giudice disciplinare a suo tempo investito di tali illeciti abbia ritenuto gli stessi sufficientemente gravi da giustificare l&#8217;irrogazione non giù  di una mera censura, ma di una sospensione temporanea dall&#8217;esercizio della professione.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, è proprio la constatazione che le sospensioni precedentemente inflitte, per illeciti essi stessi di significativa gravità , si siano rivelate inidonee a dissuadere il notaio dal compimento di illeciti disciplinari, a rendere non manifestamente sproporzionata &#8211; in un&#8217;ottica di gradualità  della risposta sanzionatoria &#8211; la destituzione di colui che, rendendosi responsabile per la terza volta della medesima violazione &#8211; quale che sia, a questo punto, la concreta gravità  della nuova condotta addebitatagli -, si dimostri inadeguato rispetto agli standard richiesti da una professione «destinata a garantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto», e nella quale i consociati debbono poter riporre un «particolare ed elevato grado di fiducia» (sentenza n. 234 del 2015). Ciù² tanto più¹ in quanto, nelle ipotesi ora all&#8217;esame &#8211; a differenza di quelle cui si riferisce l&#8217;art. 159, terzo comma, della legge n. 89 del 1913, scrutinato nella menzionata sentenza n. 234 del 2015 -, al notaio destituito non è precluso ottenere la riabilitazione all&#8217;esercizio della professione ai sensi dello stesso art. 159, primo comma, lettera b), una volta che siano trascorsi tre anni dalla destituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Neppure risultano fondati i dubbi di costituzionalità  della disciplina censurata sollevati con riferimento all&#8217;art. 24 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;allegata compressione del diritto di difesa del notaio incolpato, che discenderebbe secondo il rimettente dall&#8217;impossibilità  a carico dello stesso «di chiedere al giudice di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire all&#8217;irrogazione della sanzione più¹ adeguata al caso», costituisce infatti il mero riflesso della preclusione stabilita sul piano sostanziale dalla disposizione censurata, che vieta per l&#8217;appunto al giudice (disciplinare) di irrogare una sanzione diversa dalla destituzione, in presenza dei requisiti indicati dalla disposizione medesima. Una volta escluso che la disciplina sostanziale incorra essa stessa in un vizio di illegittimità  costituzionale nel prevedere l&#8217;automatismo sanzionatorio in parola, anche questa ulteriore censura deve necessariamente ritenersi non fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, recante «Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell&#8217;articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2019-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2019-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.133</a></p>
<p>Parti: Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Estensore Collegio: OMISSIS (Avv. Manuela Carla Buffon) Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Sull&#8217;interdittiva antimafia in caso di rapporti di parentela 1. Contratti P.A. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Circostanze Rilevanti- Elementi sopravvenuti &#8211; Esclusione 2. Contratti P.A. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Parti: Caterina Criscenti, Presidente Andrea De Col, Estensore Collegio: OMISSIS (Avv. Manuela Carla Buffon) Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;interdittiva antimafia in caso di rapporti di parentela</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti P.A. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Circostanze Rilevanti- Elementi sopravvenuti &#8211; Esclusione<br /> 2. Contratti P.A. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Rapporto contrattuale &#8211; Risoluzione &#8211; Eccezioni</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di interdittiva antimafia, il &#8220;venir meno delle circostanze rilevanti&#8221; di cui all&#8217;art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 159/2011, non può dipendere dal mero trascorrere del tempo, in sì©, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi, diversi o contrari, che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perchè ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza concludente, o perchè ne rendono remoto e certamente non più¹ attuale, il pericolo. (Nel caso di specie è legittimo il provvedimento di interdittiva in quanto rileva l&#8217;intensità  e la pervasività  del rapporto di parentela mirato a garantire la reciprocità  delle varie cointeressenze economiche tra il soggetto controindicato e i suoi familiari)<br /> 2. Dalla lettura combinata del secondo e del terzo comma dell&#8217;art. 94 del D. Lgs n. 159/2011 è agevole desumere che la facoltà  di continuare il rapporto contrattuale è ipotesi remota e residuale, data la ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici, e dunque consentita al solo fine di tutelare l&#8217;interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell&#8217;esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà  di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata. In altri termini, mentre la stazione appaltante può richiamare sic et simpliciterÂ l&#8217;informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l&#8217;interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto sia così pregnante da legittimare un&#8217;impresa sospetta ad effettuare lavori o servizi pubblici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/02/2019 </p>
<p>N. 00133/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00417/2017 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 417 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Manuela Carla Buffon, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova Dir. Rausei n.120;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15;  Prefettura di Reggio Calabria &#8211; U.T.G., Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Melicucco (RC), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i></p>
<p>-dell&#8217;informativa interdittiva prot. n. 57806 dell&#8217;11 maggio 2017 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in sede di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 159/2011;</p>
<p>-del contestuale diniego di iscrizione nella &#8220;White List&#8221; di cui al D.P.C.M.18 aprile 2013;</p>
<p>-di ogni atto e/o provvedimento ad essa connesso, precedente e conseguenziale e, segnatamente:</p>
<p>-del provvedimento di cancellazione dall&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 4694 del 7 giugno 2017;</p>
<p>-della nota prot. n. 4985 dell&#8217;8 giugno 2017 con cui il Comune di Melicucco ha disposto la risoluzione con effetto immediato del contratto rep. n. 16/2015 del 12 marzo 2015 avente ad oggetto il &#8220;Servizio di raccolta differenziata porta a porta&#8221;;</p>
<p>-nonchè di ogni ulteriore atto ad essi connesso, presupposto e/o conseguenziale.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1.Con ricorso notificato il 29 giugno 2017 e depositato nei termini di legge, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l&#8217;annullamento previa concessione di misure cautelari.</p>
<p>2.A supporto del gravame, in fatto ha esposto che:</p>
<p>-in esito alle richieste inoltrate da diverse Stazioni appaltanti intese ad ottenere il rilascio dell&#8217;informazione antimafia ex artt .91 e 100 D.Lgs. n. 159/11 e dell&#8217;istruttoria, avviata a seguito dell&#8217;istanza di aggiornamento formulata ex art.91, comma 5, D.Lgs. n. 159/11, la Prefettura di Reggio Calabria aveva confermato la precedente interdittiva prot.29461 del 04.05.2010 ed espresso il diniego di iscrizione della società  istante nella &#8220;White List&#8221; ai sensi del DPCM 18.04.2013;</p>
<p>-la conferma era dipesa dalla circostanza che l&#8217;interdittiva del 2010, dapprima annullata con sentenza n.147 del 2012 di questo Tribunale Amministrativo, era stata ritenuta legittima sei anni dopo &#8211; in accoglimento dell&#8217;appello presentato dalla difesa erariale &#8211; dalla sentenza n.3566 del 10 agosto 2016 dal Consiglio di Stato che aveva apprezzato la motivazione del provvedimento allora impugnato come &#8220;<i>ampiamente congrua e logicamente basata su elementi investigativi significativi del pericolo di condizionamento mafioso nell&#8217;impresa appellata&#8221;</i>;</p>
<p>-la sentenza del Consiglio di Stato aveva valorizzato i seguenti indizi di permeabilità  mafiosa a carico della società  ricorrente:</p>
<p>i)il padre (-OMISSIS-) della rappresentante legale della società  ricorrente (-OMISSIS- all&#8217;epoca amministratrice della Società ) condannato per associazione di tipo mafioso e sottoposto a misura di prevenzione, è stato ritenuto contiguo alle cosche mafiose -OMISSIS- e -OMISSIS- attive sul territorio; ii) la giovane età  dell&#8217;amministratrice non offriva sufficiente garanzia che le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa non fossero determinate dal prossimo congiunto, peraltro convivente; iii) l&#8217;emersione di una sostanziale cointeressenza economica e di affari tra padre e figlia, rinsaldata dalla circostanza che il sig. -OMISSIS-, dopo aver scontato la pena di giustizia, era stato assunto come dipendente presso la -OMISSIS- il cui capitale sociale era interamente detenuto da stretti familiari.</p>
<p>Oltre ai suddetti elementi informativi, incentrati sulla continuità  imprenditoriale e familiare tra la società  ricorrente e la figura di -OMISSIS-, la nota, gravata con l&#8217;impugnazione odierna, richiamava le risultanze emerse dalla proposta del Ministero dell&#8217;Interno di scioglimento del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra del 9.04.2015 e, segnatamente, le modalità  di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con riferimento al periodo 2011-2014 che avrebbero favorito in modo anomalo la posizione economica di -OMISSIS- nel contesto del mercato di riferimento.</p>
<p>L&#8217;articolato iter motivazionale dell&#8217;interdittiva si chiudeva con la disamina dei rapporti lavorativi intercorsi tra i vari componenti la famiglia -OMISSIS- e diverse società  operanti nell&#8217;ambito della raccolta e smaltimento dei RSU, nonchè delle informazioni fornite dalle Forze di Polizia, con riferimento a ciascuno dei soci ed ai loro congiunti, tutte univocamente e sintomaticamente rivolte a risaltare il pericolo immanente ed attuale di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare <i>ab externo </i>le scelte e gli indirizzi imprenditoriali della -OMISSIS-</p>
<p>3.Avverso i provvedimenti impugnati la società  ricorrente articola le seguenti censure:</p>
<p>3.1.<i>Eccesso di potere per carenza di istruttoria &#8211; travisamento dei fatti &#8211; contraddittorietà , irragionevolezza e difetto di motivazione &#8211; mancanza di attualità  degli elementi indizianti ex art. 91 D.Lgs. 159/2011</i>.</p>
<p>Secondo la prospettiva di parte ricorrente, il quadro indiziario cristallizzato in senso negativo dalla sentenza n.3566/16 del Consiglio di Stato sarebbe superato dalle seguenti sopravvenienze di fatto, affatto omesse nella valutazione del provvedimento prefettizio:</p>
<p>-dal 16.11.2011 a tutt&#8217;oggi, il legale rappresentante e amministratore della -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- e non più¹ la signora -OMISSIS-;</p>
<p>-dal luglio 2014 il sig. -OMISSIS- non presta più¹ attività  lavorativa presso la -OMISSIS-;</p>
<p>-come attestato dall&#8217;informativa liberatoria del 31.03.2014, emanata a seguito della sentenza n.147/12 del TAR Calabria, poi riformata,Â <i>&#8220;a seguito di nuovi accertamenti istruttori, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs 159/11, non sono emersi elementi diversi da quelli ritenuti insufficienti dal TAR</i>&#8220;, così come &#8220;<i>i comportamenti degli appartenenti alla società  ed ai congiunti non evidenziano, in atto, elementi di chiara ed attuale riferibilità  al contesto mafioso</i>&#8220;.</p>
<p>Veniva poi censurata la legittimità  dell&#8217;interdittiva impugnata laddove indicava quale ulteriore elemento indiziante (cfr. pagg. 7 e 8), l&#8217;esito degli accertamenti svolti dalla Commissione di Indagine di cui al DPR del 14.04.2015, pubblicata sulla G.U. n. 103 del 6.05.2015 ed avente ad oggetto lo scioglimento del Comune di Bagnara Calabra per infiltrazioni mafiose e la nomina della Commissione straordinaria, (&#8220;<i>è stato accertato, per quanto attiene al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che si sono succeduti una serie di affidamenti e proroghe caratterizzati da procedure non trasparenti e comunque in contrasto con le disposizioni dettate dalla normativa di settore. L&#8217;organo ispettivo, nell&#8217;evidenziare come gli atti deliberativi della giunta, del consiglio comunale e le determine dirigenziali non distinguono, con chiarezza, la natura dei servizi affidati, ingenerando confusione sugli specifici affidamenti, ha inoltre posto in rilievo come a decorrere dall&#8217;anno 2011 il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia stato affidato, senza alcun criterio selettivo, più¹ volte alla stessa società  che ha beneficiato, per anni, di diverse proroghe in violazione delle disposizioni di legge</i>&#8220;).</p>
<p>3.2.La società  censura anche le delibere del 6.6.17 del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Albo Nazionale Gestori Ambientali dell&#8217;Impresa con le quali è stata disposta la cancellazione dall&#8217;Albo Nazionale Gestore Ambientali, Sezione Regionale della Calabria relativamente alle Categorie 1 classe D, 4 classe E e 5 classe E, conseguentemente all&#8217;adozione del provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura ed oggetto del motivo principale di ricorso per essere state adottate in violazione degli artt.20 e 21 del DM n.120/2014, non essendo state precedute dalla doverosa contestazione dei relativi addebiti.</p>
<p>3.3.Da ultimo, la -OMISSIS- criticava a mezzo di puntuale motivo di impugnazione la decisione del Comune di Melicucco (RC) di risolvere il contratto in corso per il servizio di raccolta differenziata &#8220;porta a porta&#8221; sulla base di un semplice richiamo alla interdittiva antimafia dell&#8217;11.5.2017, senza avvertire la necessità  di valutare alcun specifico interesse pubblico alla non prosecuzione del rapporto contrattuale come previsto dall&#8217;art.94 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011.</p>
<p>4.Si è costituito con memoria difensiva dell&#8217;8 settembre 2017 il Ministero dell&#8217;Interno, eccependo l&#8217;infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, stante l&#8217;autosufficienza della trama motivazionale dell&#8217;interdittiva impugnata.</p>
<p>5.Con ordinanza n.149 del 14 settembre 2017 il Collegio rigettava l&#8217;istanza di sospensiva,Â <i>&#8220;alla luce dell&#8217;idoneità  del fornito quadro fattuale a sostegno della determinazione interdittiva, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche in proposito elaborate da costante insegnamento giurisprudenziale</i>&#8220;.</p>
<p>6.In vista della trattazione del ricorso nel merito, la -OMISSIS- depositava ulteriore documentazione e memoria conclusiva.</p>
<p>In particolare, la società  riponeva l&#8217;accento sull&#8217;assenza di precedenti penali in capo ai soci della compagine ricorrente, sulla ritrovata specchiatezza della condotta di -OMISSIS- che, anche di recente, non era stato più¹ controllato in compagnia di esponenti vicini a cosche mafiose e sull&#8217;erroneità  degli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine per lo scioglimento del Comune di Bagnara Calabra risalente al 2015.</p>
<p>Il mutato quadro fattuale, prefigurato nell&#8217;istanza del 23.9.16 di aggiornamento della prima interdittiva, avrebbe dovuto indurre la Prefettura di Reggio Calabria ad emettere un certificato liberatorio e non a confermare l&#8217;inibitoria precedente.</p>
<p>La ricorrente, infine, non manca di sottolineare che, dal 2011 ad oggi, la società  è risultata aggiudicataria di numerose gare d&#8217;appalto e di affidamenti di servizi della P.A. ed ha stipulato i relativi contratti, stante l&#8217;esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006 e l&#8217;acquisizione di informazioni liberatorie da parte della Prefettura di Reggio Calabria.</p>
<p>7.All&#8217;udienza pubblica del 9 gennaio 2019 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>8.Il ricorso, nel suo complesso, è infondato.</p>
<p>Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nelle varie doglianze articolate nell&#8217;atto introduttivo, l&#8217;impugnata interdittiva antimafia è sorretta da adeguata motivazione atta ad esternare gli elementi fattuali che consentono di affermare, su un piano necessariamente prognostico, la sussistenza del pericolo di ingerenza della criminalità  organizzata nell&#8217;attività  imprenditoriale della -OMISSIS-. e di un quadro indiziario complessivo dal quale può ragionevolmente desumersi &#8220;più¹ probabile che non&#8221; l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p>9.Il Collegio reputa di porre a fondamento della decisione di rigetto i seguenti principi estrapolati dalla giurisprudenza di settore (cfr. TAR Reggio Calabria,n.786/18 n.711/18; n.516/18; n.342/18; n.98/18) siccome aderenti al caso di specie:</p>
<p>-la valutazione interdittiva espressa dall&#8217;Autorità  prefettizia costituisce espressione di ampia discrezionalità  che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità  in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;</p>
<p>-essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività  della criminalità  organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui si evinca il pericolo di ingerenza della criminalità  organizzata nell&#8217;attività  imprenditoriale;</p>
<p>-occorre individuare ed indicare idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente significativi e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, ma non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l&#8217;appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l&#8217;interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario anche se risalenti nel tempo;</p>
<p>-di per sì© non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità  organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa), ma occorre che l&#8217;informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l&#8217;autorità  prefettizia ha individuato i pregiudizi e l&#8217;impresa esercitata da loro congiunti (la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale-cfr.TAR Reggio Calabria n.711/18 cit.);</p>
<p>-gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo e totalizzante, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata;</p>
<p>-viceversa va ritenuta illegittima l&#8217;informativa antimafia emessa dalla Prefettura qualora dalle informazioni delle Forze dell&#8217;Ordine non emerga alcun elemento idoneo a prefigurare alcun genere oggettivo di rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata nell&#8217;impresa interessata, ma l&#8217;interdittiva risulti motivata solo da rapporti di parentela o di amicizia individuale tra l&#8217;imprenditore interessato e persone a loro volta sospettate di collegamenti o infiltrazioni mafiosi senza accertamento effettivo di circostanze concrete;</p>
<p>10.Così fissate le coordinate del giudizio, occorre <i>in primis</i> tener conto che il provvedimento impugnato segue una precedente interdittiva datata 4 maggio 2010 che, dopo alterne vicende processuali, è stata definitivamente ritenuta immune da vizi di legittimità  in sede giurisdizionale.</p>
<p>La decisione, come giù  anticipato, ha annullato la precedente sentenza di questo TAR n.147 del 2012, determinando &#8220;la reviviscenza&#8221; (così TAR Reggio Calabria n.1121/16) della precedente interdittiva assunta a carico della -OMISSIS-, siccome fondata sui seguenti, incontrovertibili ed ancora attuali (per come più¹ avanti si dirà ) elementi di fatto:</p>
<p>a)le condanne per associazione di stampo mafioso ed omicidio riportate da -OMISSIS-, padre della sig.ra -OMISSIS-, giù  amministratrice ed attuale socia al 33% della -OMISSIS-, condanne cui, secondo il Giudice di appello, non ha fatto riscontro la sentita e consapevole dissociazione dal mondo della malavita organizzata da parte dell&#8217;interessato;</p>
<p>b)la continuità  imprenditoriale e familiare tra la società  giù  amministrata dalla figlia Cristina e quella un tempo gestita dallo stesso -OMISSIS-, legato alla cosca mafiosa -OMISSIS-, attive entrambe nel settore della raccolta e della gestione dei rifiuti e derivante dall&#8217;inserimento lavorativo di costui dapprima nell&#8217;impresa condotta dai fratelli, a sua volta colpita da interdittiva poi annullata e poi nella stessa -OMISSIS-;</p>
<p>c)la gestione familiare della società  ricorrente, il cui capitale è saldamente detenuto dai stretti familiari di -OMISSIS- (la figlia -OMISSIS-, la cognata -OMISSIS- e la nipote -OMISSIS-) e la cui amministrazione allora era appannaggio esclusivo della figlia -OMISSIS-;</p>
<p>d)la giovane età  e la mancanza di qualsiasi esperienza imprenditoriale di quest&#8217;ultima;</p>
<p>e)la convivenza della stessa -OMISSIS- con -OMISSIS- che, ad avviso della sentenza di appello,non veniva smentita da dichiarate residenze diverse, &#8220;<i>posto che la relazione dei Carabinieri indica, per lei e, fino al trasferimento a Milano, per il fratello di cui ha preso il posto come amministratrice, un &#8216;domicilio di fatto&#8217; (diverso dalla residenza) nella casa di famiglia, dove è tornato ad abitare il padre&#8221;.</i></p>
<p>La pregnanza degli elementi indizianti (soprattutto quelli esposti a carico del sig. -OMISSIS- che ne fanno un soggetto &#8220;pericoloso&#8221; e controindicato) valorizzati da quella sentenza era destinata a permanere inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che avessero scongiurato la rilevata situazione di rischio di condizionamento mafioso.</p>
<p>In altri termini-come puntualizzato sul caso specifico da questo TAR con la sentenza n. 1121 del 14 novembre 2016- l&#8217;eventuale aggiornamento e la conseguente liberatoria antimafia, all&#8217;indomani della sentenza del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto necessariamente presupporre elementi sopravvenuti, oggettivamente capaci di rendere irrilevante ed inefficace il significato indiziario degli elementi valorizzati dall&#8217;originaria informativa (cfr.TAR Reggio Calabria 16.5.17 n.452;23.6.16 n.724;7.4.17 n.320;Cons.St.sez.III 5.10.16 n.4121; Cons. St. sez. III 17.2.17 n.739).</p>
<p>Il &quot;venir meno delle circostanze rilevanti&quot;, infatti, di cui all&#8217;art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, non può dipendere dal mero trascorrere del tempo, in sì©, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi, diversi o contrari, che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perchè ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza concludente, o perchè ne rendono remoto e certamente non più¹ attuale, il pericolo.</p>
<p>11.Ciù² premesso,Â il Collegio osserva innanzitutto che sono rimasti immutati nella loro oggettiva portata negativa almeno tre elementi di fatto giù  valorizzati dalla citata sentenza del Consiglio di Stato ovvero, in ordine di importanza: a) il capitale sociale ancora interamente detenuto da stretti familiari del sig. -OMISSIS- (la figlia -OMISSIS-, la cognata -OMISSIS- e la nipote -OMISSIS-), circostanza questa sintomatica di un costante e perdurevole intreccio di cointeressenze economiche che i vincoli affettivi verosimilmente tendono a stabilizzare se non a consolidare); b)la convivenza della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- con il padre -OMISSIS-; c) la (ancora) giovane età  della stessa sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- che, ad avviso del Consiglio di Stato ma anche di questo Tribunale, la rendono più¹ vulnerabile al tentativo di infiltrazioni mafiose ed incline ad essere eterodiretta dal padre nelle scelte strategiche imprenditoriali più¹ importanti, pur non essendo la stessa soggetto pregiudicato o compromesso con ambienti contigui alla mafia.</p>
<p>In secondo luogo, il Collegio è persuaso anche dell&#8217;irrilevanza -ai fini del definitivo venir meno del pericolo di infiltrazione criminosa- del fatto che la guida della società  sia passata giù  nel 2011 nelle mani del sig. -OMISSIS-, attuale amministratore di -OMISSIS-, perchè in un accentuato contesto di gestione familiare &#8220;allargata&#8221; della società  (i fratelli di -OMISSIS- lavorano o hanno lavorato insieme in altre società  operanti nel campo della gestione dei rifiuti in svariati comuni del reggino) è ragionevole che si tratta di un soggetto che, vista anche la sua di giovane età , sia privo dell&#8217; autorevolezza imprenditoriale ed autonomia decisionale necessarie a dirigere la società  senza il bisogno di &#8220;confrontarsi&#8221; e di ricevere consigli dal controindicato -OMISSIS-.</p>
<p>Decisivo, a tal proposito, è il controllo cui è stato sottoposto l&#8217;amministratore della società  con lo stesso -OMISSIS- in data 24.6.15 soprattutto per la valenza temporale del momento in cui esso viene collocato.</p>
<p>Risulta infatti dalla nota della Questura di Reggio Calabria del 20.11.16 (all.8 parte resistente) che fino al mese di giugno del 2014 -OMISSIS- ha lavorato alle dipendenze della -OMISSIS-, per poi passare alle dipendenze della -OMISSIS- fino al marzo 2016 dove lavora o ha lavorato pure il fratello Tommaso.</p>
<p>Il dato, adeguatamente valorizzato dal provvedimento impugnato nella sua consistenza storico-oggettiva, disvela in definitiva un collegamento &#8220;di fatto&#8221; tra le due società  inteso a controllare un mercato, quello della gestione dei rifiuti, particolarmente sensibile a fenomeni di infiltrazione mafiosa e che ha visto protagoniste nel Comune di Bagnara Calabra proprio le compagini sociali di cui si sta discorrendo come si dirà  tra poco.</p>
<p>La figura dell&#8217;amministratore &#8220;esterno&#8221; pare qui essere utile e funzionale a garantire la permanenza e la reciprocità  delle varie cointeressenze economiche tra il soggetto controindicato e i suoi familiari.</p>
<p>Quanto all&#8217;intensità  e pervasività  del rapporto di parentela influente sulla gestione della società  ricorrente, l&#8217;argomento, introdotto dalla difesa della ricorrente, secondo cui la collaborazione professionale tra i fratelli Artuso si spiegherebbe in virtà¹ della mera efficacia della cd. &#8220;clausola sociale&#8221; (art.50 D.Lgs n. 50/16), da applicarsi nel caso di avvicendamento delle varie società  aggiudicatrici nell&#8217;affidamento di un appalto, finisce per inverare, più¹ che una tipica evenienza conforme a legge, il rischio di inquinamento criminoso nel compromesso contesto economico e territoriale del Comune di Bagnara Calabra, dove le società  cui fanno capo o presso le quali hanno lavorato i fratelli -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) hanno di fatto monopolizzato gli affidamenti del servizio di raccolta dei rifiuti, profittando di una gestione opaca e confusa sul piano amministrativo degli appalti pubblici da parte del Comune stesso.</p>
<p>12.Per concludere sul punto, reputa il Collegio che la base familiare della società  -OMISSIS- (divisa tra la figlia, il fratello e la cognata di -OMISSIS-), la trascorsa contiguità  di costui ad importanti cosche del territorio, la convivenza con la figlia -OMISSIS-, la stratificata cointeressenza di interessi economici tra i componenti della famiglia degli -OMISSIS-, professionalmente attivi nello stesso settore merceologico, offrano quell&#8217;indice di permeabilità  mafiosa sufficiente, secondo la consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr.TAR Reggio Calabria n.786/18; 711/18 e 516/18 cit.), a sostenere un giudizio sfavorevole in sede di informativa prefettizia.</p>
<p>13.Rilevante-ai fini di misurare &#8220;l&#8217;aumento del rischio&#8221; di infiltrazione criminosa -è pure il contesto ambientale in cui la -OMISSIS- si è trovata ad operare nell&#8217;intervallo temporale tra la prima e seconda interdittiva, profondendo importanti energie economiche e professionali che ne hanno fatto una delle realtà  imprenditoriali più¹ presenti nel territorio del Comune di Bagnara Calabra sciolto tuttavia per mafia nel 2015.</p>
<p>Il parametro inferenziale da cui l&#8217;Autorità  prefettizia ha dedotto la prognosi di permeabilità  criminosa rimonta, come detto, alla relazione della Commissione di Indagine di cui al DPR del 14.04.2015, pubblicata su G.U. n. 103 del 6.05.2015 avente giustappunto ad oggetto lo scioglimento del Comune di Bagnara Calabra e la nomina della commissione straordinaria.</p>
<p>Il rilievo assegnato dal provvedimento impugnato a questo documento è stato oggetto di serrata critica da parte della società  ricorrente nel tentativo di smontarne &#8220;pezzo per pezzo&#8221; le parti argomentative dirette ad evidenziare il ruolo connivente o comunque &#8220;interessato&#8221; di -OMISSIS-, beneficiaria di plurimi affidamenti e di proroghe nel settore degli appalti per la raccolta e la gestione dei rifiuti in quel Comune.</p>
<p>Il Collegio stima che l&#8217;impostazione difensiva, pur comprensibilmente orientata a dimostrare la &#8220;estraneità &#8221; della ricorrente ad una gestione amministrativa discutibile da parte del Comune che &#8211; d&#8217;obbligo ribadirlo- anche per questa ragione è stato dichiarato sciolto per mafia ai sensi dell&#8217;art.143 TUEL, non abbia fugato i dubbi del coinvolgimento di -OMISSIS- in meccanismi viziati da influenze criminose.</p>
<p>A convincere definitivamente il Collegio del &#8220;ruolo&#8221; ricoperto da -OMISSIS- quale &#8220;centro decisionale&#8221; di rapporti non solo societari, ma anche personali e familiari, indice di quella capacità  della malavita organizzata di tessere legami resistenti al passare del tempo tali da infiltrare l&#8217;economia sana e la limpida concorrenza, sono le severe affermazioni riportate dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n.3170 del 28 giugno 2017 che, confermando la decisione del TAR Lazio n.6520/16, ha definitivamente stabilito la legittimità  del decreto di scioglimento del Comunale di Bagnara Calabra nei seguenti termini:</p>
<p><i>&#8220;5.4.3.La Commissione d&#8217;indagine ha anzitutto osservato, nella sua relazione (p. 78), che &#8220;il servizio raccolta dei rifiuti viene ulteriormente parcellizzato, a seconda che si tratti di raccolta rifiuti porta a porta &#8211; all&#8217;interno della quale per esempio si trovano diverse ditte incaricate ora della semplice «raccolta differenziata» ora della «raccolta differenziata porta a porta» &#8211; e di raccolta indifferenziata, anche in questo caso con l&#8217;intervento di diverse ditte che si accavallano nell&#8217;espletamento dei medesimi servizi&#8221;.</i></p>
<p><i>5.4.4.Di tale anomala e ingiustificata parcellizzazione del servizio si è giovata -OMISSIS-, anche per effetto dell&#8217;insistito e indebito ricorso alla proroga da parte del Comune, risultando -OMISSIS- società  a forte rischio di infiltrazione mafiosa e, in quanto tale, colpita da informazione antimafia ad effetto interdittivo, confermata, da ultimo, proprio da questo Consiglio di Stato con la sentenza di questa sez. III, 10 ottobre 2016, n. 3566, sotto l&#8217;influenza dominante di -OMISSIS-, giù  condannato per omicidio e ritenuto fiancheggiatore della cosca dei -OMISSIS- di Palmi e della cosca -OMISSIS- di Barritteri di Seminara.</i></p>
<p><i>5.4.5. La relazione prefettizia ha inoltre evidenziato come, proprio dall&#8217;analisi effettuata dalla Commissione d&#8217;indagine in ordine alla gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti, emerga la preoccupante coincidenza degli episodi intimidatori anche gravi, che hanno riguardato due imprese impegnate per la raccolta dei rifiuti, e in particolare nei confronti di -OMISSIS-, alla quale sono stati incendiati gli autocompattatori, in quanto verosimilmente &#8220;rea&#8221;, quale ditta esterna, di essersi intromessa nel redditizio settore degli appalti comunali (v. p. 17 della relazione prefettizia e, ivi, nt. 46 nonchè le pp. 111-112 della relazione della Commissione d&#8217;indagine).</i></p>
<p><i>5.4.6. I rilievi svolti dagli appellanti, a fronte del complesso di tali elementi in sintesi appena ricordato, non sono idonei a scalfire il quadro di grave alterazione delle funzioni amministrative, per la verosimile influenza delle cosce mafiose interessate a tale lucroso nevralgico settore, e proprio emblematicamente rappresentato dalla anomala gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte del Comune&#8221;.</i></p>
<p>Dalla sentenza del Consiglio di Stato si evince che -OMISSIS- una società  &#8220;a forte rischio di infiltrazione mafiosa&#8221; sulla base degli stessi elementi indiziari apprezzati dall&#8217;Autorità  prefettizia (condivisione di un diffuso sistema di illegalità  volto ad assicurare i relativi benefici in assenza di iniziative rivolte al ripristino della legalità ) e un tanto basta -ad avviso di questo Collegio- ad attualizzare il pericolo di condizionamento criminoso.</p>
<p>In definitiva, l&#8217;ampia discrezionalità  di apprezzamento del Prefetto &#8211; in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa &#8211; stata governata ampiamente all&#8217;interno dei canoni della logicità , della coerenza e della ragionevolezza della valutazione dei presupposti di fatto, ragion per cui il motivo di impugnazione è destituito di ogni fondamento.</p>
<p>14.Dalla accertata legittimità  del provvedimento impugnato deriva <i>de plano</i> l&#8217;infondatezza delle altre censure rivolte a controvertere in dubbio la conformità  a legge, per un verso, delle decisioni ministeriali di cancellazione della ricorrente dall&#8217;Albo Nazionale dei gestori ambientali e, per l&#8217;altro, della decisione dell&#8217;intimato Comune di Melicucco di risolvere il contratto in corso per il servizio di raccolta differenziata &#8220;porta a porta&#8221; sulla base del mero richiamo alla interdittiva, senza considerare la facoltà  prevista dall&#8217;art.94 comma 3 D.Lgs. n.159/11.</p>
<p>14.1.Quanto al primo profilo, il motivo non è suscettibile di positiva valutazione atteso che, una volta verificata l&#8217;esistenza in capo alla -OMISSIS- dell&#8217;esistenza di una misura inibitoria, il diniego di iscrizione all&#8217;Albo Gestori Ambientali costituiva atto dovuto, a fronte delle interdittive antimafia impugnate ma non sospese e, dunque, pienamente efficaci (cfr. Cons. St. sez. III, 19.12.18 n.7151).</p>
<p>14.2. Non merita sorte migliore nemmeno il secondo dei due profili segnalati.</p>
<p>La ricorrente lamenta la mancata applicazione dell&#8217;art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 che consente alle amministrazioni di proseguire il rapporto con l&#8217;appaltatore qualora, nel caso di appalto di servizi pubblici essenziali per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, il soggetto fornitore non sia sostituibile in tempi rapidi; ritiene inoltre che sussisterebbe difetto di motivazione in quanto la scelta di sciogliersi dal rapporto non costituiva una decisione vincolata ma discrezionale, frutto di valutazione che andava esplicitata anche sulla sostituibilità  del gestore, tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici incisi dall&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>La doglianza è infondata.</p>
<p>Dalla lettura combinata del secondo e del terzo comma dell&#8217;art.94 del D.Lgs n.159/2011 è agevole desumere che la facoltà  di continuare il rapporto contrattuale è ipotesi &#8211; data l&#8217;evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici &#8211; remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l&#8217;interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell&#8217;esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà  di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata.</p>
<p>In altri termini, mentre la stazione appaltante può richiamare <i>sic et simpliciter</i> l&#8217;informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l&#8217;interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto sia così pregnante da legittimare un&#8217;impresa sospetta ad effettuare lavori o servizi pubblici.</p>
<p>Ne consegue che, nel caso specifico, l&#8217;omessa esplicitazione delle ragioni per le quali l&#8217;Amministrazione comunale di Melicucco abbia preferito recedere dalla concessione anzichè avvalersi della previsione di cui al comma 3 dell&#8217;art. 94 del D.Lgs. n. 159/11 non inficia la legittimità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>Di converso, il provvedimento di risoluzione contrattuale ex lege, motivato mediante sufficiente rinvio alla interdittiva antimafia prefettizia, sfugge alle rappresentate censure, sottendendo l&#8217;implicita volontà  di non proseguire nel rapporto contrattuale.</p>
<p>15.L&#8217;insussistenza dei profili d&#8217;illegittimità  denunciati del gravato provvedimento determina infine l&#8217;infondatezza della domanda risarcitoria.</p>
<p>16.Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.</p>
<p>17.Le spese vengono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Condanna la società  ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell&#8217;Amministrazione statale costituita, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p>Agata Gabriella Caudullo, Referendario</p>
<p>Andrea De Col, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2019-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2019 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Piemonte &#8211; Parere &#8211; 9/11/2016 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-parere-9-11-2016-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-parere-9-11-2016-n-133/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Piemonte &#8211; Parere &#8211; 9/11/2016 n.133</a></p>
<p>Unione di comuni – Rispetto dei limiti di spesa &#8211; Applicazione&#160; Nella pronuncia in rassegna la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ricorda come, fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all’Unione dagli stessi composta (che saranno, a seconda delle circostanze, quelli previsti dall’art. 1, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-parere-9-11-2016-n-133/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Piemonte &#8211; Parere &#8211; 9/11/2016 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-parere-9-11-2016-n-133/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Piemonte &#8211; Parere &#8211; 9/11/2016 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione di comuni – Rispetto dei limiti di spesa &#8211; Applicazione&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nella pronuncia in rassegna la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ricorda come, fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all’Unione dagli stessi composta (che saranno, a seconda delle circostanze, quelli previsti dall’art. 1, comma 557 e ss., legge 296/2006, o dal successivo comma 562), ciascun comune, nonché la stessa Unione, devono procedere alla verifica del rispetto di tali limiti mediante il criterio del “ribaltamento” della quota di spesa di personale dell’Unione a ciascuno riferibile. Ogni comune partecipante all&#8217;Unione, quindi, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare, sulla base di idonei criteri, la quota parte di spesa di personale dell’unione che sia riferibile allo stesso.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Delibera n.&nbsp; 133/2016/SRCPIE/PAR</div>
<div style="text-align: center;">CORTE DEI CONTI</div>
<h5 style="text-align: center;">SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE</h5>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 8 novembre 2016 composta dai Magistrati:</p>
<h6>&nbsp;</h6>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dott.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Claudio CHIARENZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Dott. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Massimo VALERO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Dott.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario ALI’&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Dott. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adriano GRIBAUDO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario<br />
Dott. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cristiano BALDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo referendario relatore<br />
&nbsp;<br />
Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di <strong>Valgrana (CN)</strong> pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 18.10.2016;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;<br />
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;<br />
Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;<br />
Udito il relatore;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO CHE</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Il sindaco del comune di <strong>Valgrana (CN)</strong>, con nota n. 2321 del 18.10.2016, chiede all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine all’imputabilità delle spese di personale dell’Unione cui partecipa.<br />
In particolare, il Sindaco del comune di Valgrana precisa che l’Ente ha conferito all’Unione Montana la pianificazione urbanistica ed il servizio scolastico. Ciò posto, l’Ente formula distinti quesiti:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>Se sia corretto che le spese per il personale dipendente dell’Unione confluiscano nel capito del personale relativo alle “spese di personale – rimborsi e poste correttive delle entrate” oppure se sia preferibile che semplicemente confluiscano nel capito “trasferimenti per il funzionamento dell’Unione”;</li>
<li>Se il comune di Valgrana debba tenere conto, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006, della quota di spesa di personale dell’Unione a lui imputabile;</li>
<li>Se la spesa relativa all’utilizzo in convenzione di un dipendente di altro comune debba essere imputata sempre nel capitolo “rimborsi e poste correttive delle entrate” e se il comune di Valgrana debba considerare, sempre ai fini del rispetto del comma 562, la quota parte di spesa di personale rimborsata all’ente di appartenenza del dipendente.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”.<br />
Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).<br />
Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall’organo legittimato a proporla.<br />
Parimenti, va riscontrata l’ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>Le questioni prospettate dell’Ente sono già state affrontate da questa stessa Sezione con la deliberazione n. 102 del 13 settembre 2016, alla cui lettura si rimanda.<br />
E’ sufficiente ricordare che la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 8 del 2011, ha chiarito come “<em>il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni.</em><br />
<em>Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.</em><br />
<em>In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione</em>”.<br />
Ciò significa, in altri termini, che, fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all’Unione stessa (che saranno, a seconda delle circostanze, quelli previsti dall’art. 1, comma 557 e ss., legge 296/2006, o dal successivo comma 562), ciascun comune (e la stessa Unione) dovrà procedere alla verifica del rispetto di tali limiti mediante il criterio del “ribaltamento” della quota spesa di personale dell’Unione a lui riferibile.<br />
Ogni comune partecipante all’Unione, quindi, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare, sulla base di idonei criteri, la quota parte di spesa di personale dell’unione che sia riferibile allo stesso.<br />
Naturalmente, analoga conclusione vale con riferimento al personale in convenzione da altro ente locale (il che significa, da opposta prospettiva, che l’Ente non terrà conto della spesa di personale rimborsatagli dal diverso ente utilizzatore).<br />
Quanto, infine, alla corretta allocazione in bilancio, va rilevato che questa non può essere il macro-aggregato rappresentato dal Titolo 1.9 “Rimborsi e poste correttive delle entrate” (allegato 14/M al D. Lgs. 118/2011): tale voce, infatti, riguarda gli importi relativi ad entrate indebitamente percepite.<br />
Si tratta, detto in altri termini, di rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso.<br />
Trattandosi di personale dipendente dell’Unione, appare preferibile la collocazione della spesa nel macro aggregato 1.4 (trasferimenti correnti) o, eventualmente, nel 1.3 (acquisto di beni e servizi), per poi essere inserite le singole poste nella Missione e Programma di riferimento, in relazione alla tipologia della prestazione/servizio reso.<br />
Resta fermo, naturalmente, il rispetto sostanziale dei parametri di spesa sopra evidenziati, rispetto ai quali non può incidere la classificazione di bilancio adottata.</p>
<pre style="text-align: center;">
<strong>P.Q.M.</strong></pre>
<p>Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.<br />
Così deciso nell’adunanza del 8.11.2016.<br />
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;Il Magistrato Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente f.f.<br />
F.to dott. Cristiano Baldi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to dott. Claudio Chiarenza<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria il <strong>9/11/2016</strong><br />
&nbsp;Il Funzionario Preposto<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dott. Federico Sola</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-piemonte-parere-9-11-2016-n-133/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Piemonte &#8211; Parere &#8211; 9/11/2016 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p>Presidente Mazzarella, Redattore Frigo in tema di erogazione dell&#8217;&#171;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&#187; Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Mazzarella, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>in tema di erogazione dell&#8217;&laquo;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati» &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione degli art. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost. – Illegittimita’ costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Luigi                           MAZZELLA                                     Presidente<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                     Giudice<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol &#8722; Legge finanziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
Udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 17 febbraio 2012, notificato il 22 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale:<br />	<br />
a) dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione;<br />	<br />
b) dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.<br />	<br />
1.1.– Il ricorrente rileva come l’art. 3, comma 3, della citata legge regionale, modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), introduca una distinzione tra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata. Mentre, infatti, ai cittadini italiani è richiesta la semplice residenza nella Regione, la corresponsione dell’assegno ai cittadini extracomunitari è condizionata al «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato, tale ultima previsione non sarebbe in linea con il disposto dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Inoltre, l’art. 9 del citato decreto legislativo richiede, ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un permesso di soggiorno per almeno cinque anni. Il quinquennio si riferisce, dunque, non alla residenza, ma solo alla regolare presenza nel territorio dello Stato.<br />	<br />
La norma regionale censurata, nel subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali considerate al possesso, da parte dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’ulteriore requisito della residenza in Regione per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, introdurrebbe una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari lesiva dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Come già rilevato dalla Corte costituzionale in rapporto ad analoghe norme regionali (sentenza n. 40 del 2011), non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici individuato dal legislatore regionale («il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni») e le situazioni di bisogno e di disagio che le provvidenze in questione mirano a fronteggiare. La stessa Corte costituzionale ha, inoltre, precisato come, una volta che il diritto a soggiornare nel territorio nazionale non sia in discussione, non si possano «discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 61 del 2011).<br />	<br />
La disposizione censurata violerebbe anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.). La disparità di trattamento da essa introdotta inciderebbe, infatti, sullo «status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
1.2.– Il Governo censura, in secondo luogo, l’art. 7 della legge reg. n. 8 del 2011, recante norme in materia di personale, con particolare riguardo alle previsioni dei commi 1 e 2. Il comma 1 stabilisce che, «a decorrere dal 1° luglio 2012, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all’interno dell’area sono corrisposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale». Il comma 2 dispone, a sua volta, che «il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura di Trento e di Bolzano».<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Le norme censurate violerebbero, di conseguenza, l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento ai limiti della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile, alla quale andrebbe ricondotta la disciplina dell’inquadramento dei lavoratori contrattualizzati e delle relative conseguenze economiche.<br />	<br />
2.– Nel giudizio non si è costituita la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.<br />	<br />
3.– Con atto depositato il 4 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente all’impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, evidenziando come l’art. 1 della sopravvenuta legge reg. 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) abbia modificato le norme impugnate in modo da renderle conformi a Costituzione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria).<br />	<br />
2.– Il ricorrente impugna, in primo luogo, l’articolo 3, comma 3, di tale legge regionale, nella parte in cui – modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) – richiede, quale condizione per l’erogazione ai «cittadini stranieri extracomunitari» dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, introducendo una discriminazione tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che apparirebbe arbitraria, stante l’assenza di ogni ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato a una particolare tipologia di residenza e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, in quanto la durata minima della residenza in Regione richiesta allo straniero ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale atterrebbe «allo status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
2.1.– In riferimento all’art. 3 Cost., la questione è fondata.<br />	<br />
L’impugnato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, novellando l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005, modifica i requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata, con particolare riguardo alla condizione della residenza del richiedente nella Regione. Come precisato dal comma 4-bis dell’art. 3 della legge reg. n. 1 del 2005, l’assegno in questione è istituto allo scopo di integrare, nell’ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale e di istituire «forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale». L’entità dell’assegno – che spetta a un solo richiedente per ogni nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con regolamento regionale (art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. n. 1 del 2005) – varia in funzione della composizione di detto nucleo (presenza o meno di entrambi i genitori, numero dei figli ed equiparati, presenza o meno di figli o equiparati disabili: tabelle A, B e C allegate alla legge reg. n. 1 del 2005).<br />	<br />
Nel testo anteriore alla modifica operata dalla norma impugnata, l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l’ottenimento dell’assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito.<br />	<br />
La norma impugnata ha, per converso, operato una distinzione a seconda dalla nazionalità dell’interessato. La provvidenza è, infatti, riconosciuta ai cittadini italiani a condizione che risiedano in Regione (non importa da quanto tempo) o che siano coniugati con persona in possesso di tale requisito; ai cittadini comunitari, «entro i limiti e secondo criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale»; ai cittadini extracomunitari, solo ove «in possesso della residenza in regione da almeno cinque anni». Ed è su tale requisito di “residenza qualificata” – attualmente previsto per i soli cittadini extracomunitari e tale, dunque, da attuare una disciplina differenziata e meno favorevole nei loro confronti – che si appuntano le censure del ricorrente.<br />	<br />
2.2.– In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Lo scrutinio va operato all’interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 432 del 2005).<br />	<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha già in più occasioni ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., norme legislative regionali o provinciali che, come quella oggetto dell’odierno scrutinio, subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo.<br />	<br />
Al riguardo, si è in particolare rilevato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013).<br />	<br />
Le medesime considerazioni valgono evidentemente in rapporto alla norma oggi impugnata, che presenta un’analoga struttura. L’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. n. 1 del 2005, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal censurato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole – che in esso compaiono, con riferimento al requisito della residenza in Regione dei cittadini extracomunitari – «da almeno cinque anni».<br />	<br />
Le censure riferite all’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. restano assorbite.<br />	<br />
3.– Con riguardo alla concorrente impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. n. 8 del 2011, di cui era stato denunciato il contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso.<br />	<br />
Per tale parte, il processo va dichiarato dunque estinto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione (<i>ex plurimis,</i> ordinanze n. 283, n. 282, n. 122 e n. 98 del 2012).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;<br />	<br />
2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Napolitano sull&#8217;illegittimità costituzionale del rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi idrici previsto dalla normativa regionale Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale del rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi idrici previsto dalla normativa regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni» &#8211; Autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati &#8211; Validità per quattro anni dal momento del rilascio &#8211; Rinnovo tacito &#8211; Lamentata attribuzione di valore provvedi mentale al silenzio dell&#8217;Amministrazione &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-5 settembre 2011, depositato in cancelleria il 7 settembre 2011 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; <br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.–– Con ricorso spedito per la notifica il 1° settembre 2011, ricevuto il successivo 5 settembre e depositato in cancelleria il successivo 7 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. </p>
<p>2.–– Il ricorrente premette che la sopra indicata legge regionale – composta, peraltro, del solo articolo 1 – è venuta a modificare la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), aggiungendo, all’art. 85 della medesima, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale prevede che: «Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in quanto sarebbe in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia con l’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). </p>
<p>Secondo il ricorrente, infatti, la disposizione regionale impugnata, prevedendo un rinnovo tacito, di quattro anni in quattro anni, delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, «nel caso l’Amministrazione non abbia provveduto espressamente sull’istanza di rinnovo», si porrebbe in contrasto con la prima delle due norme, la quale stabilisce che «il silenzio» della pubblica amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non può essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente». </p>
<p>2.1.–– La norma in esame, inoltre, così disponendo, verrebbe anche a violare il principio in materia ambientale dettato dall’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l’autorizzazione relativa agli scarichi è valida per quattro anni dal momento del rilascio, con obbligo del rinnovo della stessa un anno prima della scadenza, «così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito». </p>
<p>Né si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente, che la norma regionale sospettata sarebbe legittima in forza del dettato dell’ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il quale «la disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima». Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa, prevede non «un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, così come disposto dal legislatore regionale», ma stabilisce solo la possibilità di un tale rinnovo «esclusivamente» per specifiche tipologie di scarichi, che il legislatore regionale, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, «avrebbe dovuto individuare in modo puntuale». </p>
<p>2.2.–– Pertanto, conclude il ricorrente, la norma in esame – prevedendo, diversamente da quella statale, un generico e tacito rinnovo per l’autorizzazione degli scarichi di acque reflue, in una materia afferente (per giurisprudenza costituzionale consolidata e costante) alla «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, non derogabile da parte del legislatore regionale – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. </p>
<p>3.–– La Regione Liguria non si è costituita. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. </p>
<p>2.–– L’art. 1 della sopra indicata legge regionale (peraltro composta di questo solo articolo), rileva il ricorrente, è venuto a modificare l’art. 85 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), inserendo, dopo il comma 3 di quest’ultimo, il comma 3-bis, il quale prevede la possibilità che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, valide per quattro anni dal momento del rilascio, «qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>2.1.–– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma regionale, prevedendo «un generico tacito rinnovo» dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, viene a violare l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dettando, in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia con il principio in materia di ambiente dettato dall’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In particolare, quanto alla prima disposizione indicata, la normativa impugnata si discosterebbe da quella statale, là dove essa stabilisce che «il silenzio» della Pubblica amministrazione (inteso come comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non può essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente»; quanto alla seconda norma statale, nella parte in cui quest’ultima prevede che «l’autorizzazione agli scarichi ha validità per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza, così escludendo ogni possibilità di rinnovo tacito», salvo la possibilità di tale rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi domestici, che, peraltro, il legislatore regionale «avrebbe dovuto individuare in modo puntuale». </p>
<p>3.–– Ritiene prioritariamente questa Corte di esaminare la legittimità costituzionale della disposizione impugnata in riferimento alla sua coerenza con l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, ritenuto espressione della tutela approntata dallo Stato in tema di autorizzazione agli scarichi idrici, peraltro ascrivibile, per giurisprudenza costituzionale consolidata, alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e n. 251 del 2009). </p>
<p>4.–– La questione di legittimità costituzionale è fondata. </p>
<p>4.1.–– È da premettere che la disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell’ambito della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo Stato, nell’esercizio di tale competenza – al fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela» volti ad assicurare – come anche di recente si è ribadito – una tutela «adeguata e non riducibile dell’ambiente», «non derogabile dalle Regioni» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del 2010). </p>
<p>4.1.1.–– Nel caso di specie, la norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in quattro anni, dell’autorizzazione agli scarichi domestici ed assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento. </p>
<p>Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo». </p>
<p>Diversamente dall’enunciato principio, il comma 3-bis dell’art. 85 della legge regionale della Liguria n. 18 del 1999, come introdotto dalla successiva legge regionale n. 17 del 2011, ha previsto che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, (…), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possano intendersi «tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». </p>
<p>Né vale a salvare dalla censura di illegittimità costituzionale la norma impugnata quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 124 del codice dell’ambiente, il quale – ai sensi del comma 3 del medesimo articolo – consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi “di acque reflue domestiche”» individuate «in modo puntuale». </p>
<p>La norma regionale censurata, al contrario, prevede un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati», e, quindi, non meglio individuati, discostandosi, altresì, anche dal dettato dell’art. 101 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che, a sua volta, fissando i criteri generali della disciplina degli scarichi, al comma 7, lettera e), recita: «ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue (…) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale». </p>
<p>4.1.2.–– Così disponendo, inoltre, la normativa regionale censurata sottrarrebbe, di fatto, all’autorità competente la possibilità di verifica del perdurare delle condizioni richieste per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, venendo, conseguentemente, a vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole perseguire con il comma 8 dell’art. 124 del sopra ricordato decreto legislativo, cioè quello di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate e «standard» uniformi di tutela delle medesime sull’intero territorio nazionale. </p>
<p>4.2.–– Ad ulteriore conferma dell’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità che il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici (più in generale, di smaltimento dei rifiuti), «venga concesso previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio» dello stesso (sentenze n. 234 del 2010 e n. 62 del 2008), dichiarando l’illegittimità costituzionale di norme delle Regioni che prevedevano forme di «prorogatio destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni», in quanto tale disciplina, da un lato, non «garantisce che le autorizzazioni in corso di “esercizio” (originario o prorogato) [siano] state – ab origine o in sede di proroga – assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall’altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 67 del 2010). </p>
<p>4.3.–– La norma in esame della Regione Liguria, pertanto, ponendosi in contrasto con il comma 8 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed apprestando al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale (sentenza n. 234 del 2010), è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. </p>
<p>5.–– Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2012-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2012 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-4-2012-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-4-2012-n-133/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2012 n.133</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari T. C. e G. S.r.l. (avv.ti S. Ferla e M. Rampini) c/ Comune di Città di Castello (avv. S. Capotorto); nei confronti di S. S.p.a. (avv.ti A. Fantini, G. Alù, L. Spaziani e M. Canonico) sulle deroghe ai divieti di partecipazione alle procedure per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-4-2012-n-133/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2012 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> T. C. e G. S.r.l. (avv.ti S. Ferla e M. Rampini) c/ Comune di Città di Castello (avv. S. Capotorto); nei confronti di S. S.p.a. (avv.ti A. Fantini, G. Alù, L. Spaziani e M. Canonico)</span></p>
<hr />
<p>sulle deroghe ai divieti di partecipazione alle procedure per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia &#8211;  Distribuzione del gas – Affidamento del servizio – Procedure di evidenza pubblica – Divieti di partecipazione – Art. 14, co. 5, D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 – Deroga – Art. 23-bis D.L. 25 luglio 2008 n. 112, introdotto dalla L. di conversione 6 agosto 2008 n. 133 – Non vi rientra	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Insensibilità allo ius superveniens – Limiti &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 14, co. 5, del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, nel disciplinare i divieti di partecipazione alle gare nel settore della distribuzione del gas esprime un principio generale, che è diretta conseguenza di vincoli derivanti dal diritto comunitario, e che subisce limitate deroghe, tra le quali non rientra la previsione di cui all’art. 23-bis, D.L. 25 luglio 2008 n. 112, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, che consente la partecipazione alle gare delle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile	</p>
<p>2. Il principio dell’insensibilità della lex specialis alle sopravvenute modifiche del quadro normativo trova giustificazione e limite nell’affidamento dei concorrenti nella stabilità delle previsioni di gara alla luce delle quali hanno formulato le domande e presentato le offerte; qualora, invece, detta stabilità non venga in discussione, il principio non può prevalere sull’applicazione della disposizione imperativa pro-tempore vigente (nella specie, in cui si verteva dell’applicabilità alla gara della deroga al divieto di partecipazione alla gara di cui all’art. 23-bis D. L. n. 112/08, il Collegio ha osservato che la stabilità non veniva in discussione, in quanto la deroga al divieto di partecipazione non era stata menzionata nel bando o nella lettera di invito e, inoltre, si trattava l’offerta era stata presentata dopo la modifica del quadro normativo di riferimento ad opera delle note vicende referendarie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 469 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>T. C. e G. S.r.l., con sede in Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Ferla e Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino, 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Città di Castello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sebastiano Capotorto, domiciliato presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
S. S.p.a., con sede in Perugia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Fantini, Giorgio Alù e Luca Spaziani, con domicilio eletto presso Marco Canonico in Perugia, via Bontempi, 4; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 29.9.2011, a firma del Dirigente del Settore Programmazione, OO.PP., Manutenzione-Patrimonio e Ambiente, Ing. Paolo Gattini &#8211; di cui la ricorrente ha ricevuto notizia tramite la comunicazione prot. 0025884 d<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione di gara del 21.9.2011, avente ad oggetto la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicataria e alla seconda classificata (rispett<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 1081 del 17.8.2011, recante affidamento provvisorio a SI(e)NERGIA s.p.a. del servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Città di Castello;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di tutte le sedute tenute dalla Commissione di gara per l’esame delle offerte e, segnatamente, dei verbali delle sedute dell’1.8.2011, del 3.8.2011, del 5.8.2011, dell’8.8.2011 e del 12.8.2011, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria a fav<br />
&#8211; dell’ammissione di SI(e)NERGIA s.p.a. alla gara, a seguito della fase di prequalifica dei concorrenti, e dell&#8217;invito della stessa a partecipare alle successive fasi, della procedura;<br />	<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 29.7,2011, recante nomina della Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti costituenti la <i>lex specialis</i> di gara ed, in particolare, del Bando inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 26.1.2011 e pubblicato sulla G.U.R.I in data 31.1.2011, della Lettera di invito prot. n. 0014021 del 30.5.201<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 100 del 25.1.2011, con la quale si provvedeva ad indire la gara, approvando Bando integrale ed Estratto di Bando da pubblicare, nonché della Determinazione Dirigenziale n. 742 del 30.05.2011, con La quale venivano ap<br />
&#8211; di ogni atto e provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi &#8211; compresi i chiarimenti forniti dal Responsabile del Procedimento, a seguito dei quesiti posti dai concorrenti. (FAQ 1-8 — doc; n.-7);<br />	<br />
<i><br />	<br />
per l’accertamento</i><br />	<br />
del diritto della Società ricorrente all’aggiudicazione della predetta gara e all’affidamento in concessione del servizio che ne è oggetto, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente economico;<br />	<br />
<i><br />	<br />
per la condanna </i><br />	<br />
del Comune di Città di Castello a provvedere all’aggiudicazione della gara e all’affidamento del servizio a favore della Società ricorrente, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di giudizio;<br />	<br />
ed inoltre<br />	<br />
&#8211; per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione del servizio che fosse eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria, nonché del diritto della Società ricorrente al subentro nel medesimo contratto di concessione, e per la condanna<br />
&#8211; per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad essere risarcita da ogni danno derivante dall’esecuzione degli atti impugnati (e del contratto che fosse eventualmente stipulato), nonché per la condanna del Comune di Città di Castello a pagare<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e di Si(e)Nergia S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Si controverte sulla procedura ristretta per l’affidamento della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel Comune di Città di Castello, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1247 in data 29 settembre 2011 alla SI(e)NERGIA S.p.a.<br />	<br />
Nell’ambito della procedura ristretta (governata dal bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 31 gennaio 2011 e dalla lettera di invito prot. 14021 in data 30 maggio 2011) è stata presentata soltanto un’altra offerta, da parte del concessionario uscente, Tecniconsul Costruzione e Gestioni S.r.l., che impugna l’aggiudicazione unitamente agli atti presupposti (compresi il bando e la lettera di invito), chiedendone l’annullamento, e chiedendo altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione e la conseguente condanna del Comune a disporla.<br />	<br />
La ricorrente, premettendo che l’aggiudicataria, società attiva prevalentemente nel settore dei servizi energetici e delle fonti rinnovabili, risulta attualmente (essendo cessata in data 15 giugno 2011 la gestione del servizio di Bastia Umbra) affidataria soltanto del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Cannara (che contava, alla fine del 2010, 1.299 utenti), deduce le articolate censure appresso esaminate.<br />	<br />
2. Resistono, controdeducendo puntualmente, il Comune di Città di Castello e la controinteressata SI(e)NERGIA S.p.a.<br />	<br />
3. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego prot. 29269 in data 4 novembre 2011, con cui il Comune ha comunicato la decisione di non intervenire in autotutela a seguito del preavviso di ricorso ex art. 243-bis del d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Il Collegio non condivide tale eccezione.<br />	<br />
E’ vero che il Tribunale, nella sentenza 1 aprile 2011, n. 103 – invocata dalla controinteressata – disattendendo un’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione di un diniego tacito formatosi su un preavviso di ricorso, ha anche affermato che &#8220;<i>diverso sarebbe il caso in cui la decisione di non provvedere sia motivata ed espressione di una nuova ponderazione: in tale evenienza, infatti, si dovrebbe configurare una conferma propria, con conseguente onere di impugnativa</i>&#8220;. Tuttavia, nel caso in esame non si ravvisa in concreto alcuna nuova motivata ponderazione, posto che nel diniego il Comune di Città di Castello, oltre a rilevare la pendenza del giudizio, si limita ad affermare che &#8220;<i>i contenuti della nota non consentono a questa Amministrazione di poter valutare eventuali profili di autotutela</i>&#8220;.<br />	<br />
4. Passando al merito del ricorso, un primo gruppo di censure è rivolto ad ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria SI(e)NERGIA S.p.a.<br />	<br />
4.1. Il bando (par. III.2.3., lett. a) richiedeva ai concorrenti di possedere il seguente requisito di capacità tecnica &#8220;<i>titolarità di almeno un contratto di gestione o concessione di distribuzione del gas metano nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, con non meno di 10.000 utenti complessivi o titolarità di più contratti di gestione o concessione di distribuzione del gas metano nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno un contratto con non meno di 5.000 utenti</i>&#8220;.<br />	<br />
La ricorrente sostiene che la previsione debba essere interpretata nel senso della necessità di raggiungere nel triennio, in ogni caso, la soglia complessiva di 10.000 utenze (l’aggiudicataria, con le gestioni di Bastia Umbra e Cannara, superava detta soglia nel 2010, mentre nel 2008 e nel 2009 si attestava poco al di sotto), altrimenti risulterebbe discriminatoria per i titolari di un solo contratto ed illogica, essendo evidente che, a parità di utenze complessive, la titolarità di un solo affidamento di ragguardevoli dimensioni è indice di una capacità tecnico-organizzativa maggiore rispetto alla titolarità di più affidamenti di minore entità.<br />	<br />
Nell’ipotesi che la previsione del bando venisse interpretata diversamente, essa risulterebbe viziata da illogicità manifesta, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità.<br />	<br />
Il Collegio osserva che il tenore della previsione in esame è univoco nel ricollegare presuntivamente l’affidabilità tecnico-organizzativa dei concorrenti a due ipotesi, ciascuna autonomamente sufficiente, la seconda delle quali consiste nella titolarità di più contratti di cui almeno uno con non meno di 5.000 utenze (è, pacificamente, la situazione della ricorrente nel triennio precedente, in forza delle gestioni di Bastia Umbra e Cannara). Non c’è dunque bisogno di fare appello al principio in forza del quale quando il contenuto di una clausola appare incerto, occorre preferire l’interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione degli operatori.<br />	<br />
Né può ritenersi che detta previsione sia illogica, posto che la capacità tecnica ed organizzativa non è in rapporto di proporzionalità diretta con il numero delle utenze, e ben può considerarsi indice presuntivo significativo anche la (diversificazione degli impianti e dislocazione delle utenze, connesse alla) molteplicità dei Comuni da servire; mentre il riferimento al triennio immediatamente precedente (richiedendo una continuità del requisito: non può infatti accedersi all’interpretazione della difesa del Comune, secondo la quale sarebbe stato sufficiente raggiungere le 10.000 utenze anche in uno solo degli anni compresi nel triennio) sembra in grado di attribuire al requisito un valore rappresentativo non soltanto delle “performances” storiche dell’impresa, ma anche delle potenzialità ancora attuali.<br />	<br />
4.2. L’aggiudicataria ha dichiarato l’invarianza dei requisiti di capacità tecnica tra la fase della prequalifica e quella di presentazione dell’offerta (dichiarazione richiesta dalla lettera di invito e da &#8220;<i>rendere a pena di esclusione</i>&#8221; – pag. 7), mentre al momento della presentazione (28 luglio 2011) aveva già perso la gestione del servizio di Bastia Umbra.<br />	<br />
Ciò, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto determinare l’esclusione della controinteressata, sia a causa della oggettiva falsità della dichiarazione in sé considerata, sia perché – prevedendo la lettera di invito, a proposito delle eventuali variazioni, che &#8220;<i>ove le predette variazioni siano tali da non soddisfare i requisiti minimi richiesti per essere invitati alla gara, si procederà all’esclusione del concorrente</i>&#8220;- la variazione comportava il venir meno del requisito della capacità tecnica (sotto il profilo della gestione di almeno 5.000 utenze) anche interpretando il par. III.3.2., lett. a), nel senso prescelto dall’Amministrazione.<br />	<br />
Il Collegio osserva che il requisito della titolarità dei contratti di gestione nel triennio precedente, per come è formulata la previsione del bando, fotografa un dato di fatto relativo al passato. Tale dato potrebbe essere suscettibile di “variazione” soltanto in presenza di elementi sopravvenuti idonei a rimettere in discussione la rilevanza giuridica degli affidamenti collocati in un momento temporale già trascorso – quali, ad esempio, con riferimento al requisito in questione, una risoluzione per inadempimento che operi <i>ex tunc</i> – ma simili evenienze non sussistono nel caso in esame.<br />	<br />
Pertanto, non viene concretamente in discussione la perdita del requisito, né, conseguentemente, è ravvisabile una falsità nella dichiarazione.<br />	<br />
4.3. La controinteressata, a dire della ricorrente, non avrebbe potuto partecipare alla gara, avendo la titolarità di un affidamento diretto successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.<br />	<br />
Infatti, il servizio di distribuzione del gas di Cannara era stato affidato (d.C.C. n. 32/2003) direttamente alla CONAP – Consorzio Acquedotti Perugia S.p.a., società costituita tra vari Comuni della Provincia ma avente finalità diverse (attinenti alla costruzione di infrastrutture acquedottistiche), e di cui il Comune di Cannara era socio per appena lo 0,5%, percentuale tale da escludere la possibilità di esercitare alcuna forma di controllo. Per questi motivi deve escludersi che il Comune di Cannara abbia dato corso alla trasformazione della preesistente gestione diretta in una “propria” gestione societaria, come richiedeva (in alternativa all’espletamento di una gara) l’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 164/2000, e deve ritenersi che SI(e)NERGIA (quale nuova denominazione sociale della CESAP S.p.a., nella quale il ramo d’azienda del servizio di Cannara era stato trasferito nel 2006) incorra nel divieto di partecipazione alle gare disposto dall’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 146/2000, nei confronti delle società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che &#8220;<i>gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica</i>&#8220;.<br />	<br />
Il Collegio osserva che l’affidamento del servizio al CONAP (dal quale la cessionaria non può che mutuare la qualificazione del proprio titolo di acquisto) costituisce formalmente applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. 164/2000. Infatti, con la deliberazione n. 32/2003 si stabiliva di &#8220;<i>conferire alla Conap S.p.a.</i> (…)<i>di cui il Comune di Cannara è socio, la gestione del servizio</i>&#8221; e si richiamava la precedente deliberazione n. 79/2002; ed in quest’ultima, in modo ancora più univoco, si affermava che &#8220;<i>la forma di gestione individuata</i> (…)<i>è la gestione associata (in S.p.a. nella fattispecie) con altri comuni limitrofi</i>&#8221; e si decideva di &#8220;<i>partecipare nella Valle Umbra S.p.a.</i> &#8221; &#8211; operazione poi non concretizzata.<br />	<br />
La ricorrente eccepisce che la CONAP fino ad allora si occupasse di altri settori, e che comunque l’esiguità della partecipazione impedisse al Comune di Cannara di esercitare alcun effettivo controllo, ma nessuna disposizione prevede che il conferimento debba avvenire nei confronti di una società nuova o già operante nel settore del gas, o richiede una quota minima di partecipazione. Del resto, era ed è comune a molte esperienze l’esistenza di società a partecipazione pubblica c.d. <i>multiutilities</i>, che gestiscono diversi servizi pubblici locali, e nelle quali i piccoli Comuni di fatto non possono che detenere quote di peso minimale. <br />	<br />
4.4. Sarebbe illegittimo anche l’avvalimento “sostanziale” dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dell’impresa ausiliaria (ACEA S.p.a.), in quanto consentito oltre i limiti previsti dal bando (par. III, 2.1.).<br />	<br />
Infatti, il bando escludeva l’avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, consentendolo solo per il possesso della qualificazione OG6 (classifica II), mentre la controinteressata ha sostanzialmente dichiarato nella propria offerta che, al fine dei svolgere i compiti di distributore gas, si avvarrà tanto dell’organizzazione quanto delle risorse personali e strumentali del Gruppo ACEA (numerosi sono i riscontri documentali, che evidenziano l’esistenza di un “avvalimento di fatto”, anche se non formalmente dichiarato: Relazione di sintesi dell’offerta tecnica, pag. 12 del par. 5.2.1; elaborato MG01 “Modalità di gestione-Relazione-Progetto”, par. 2, pag. 5, pag. 7, pag. 13, pag. 22, par. 8.1.1., pag. 45).<br />	<br />
Il Collegio osserva che l’autonoma capacità tecnica della controinteressata (eccettuato il possesso della qualificazione SOA, per il quale, appunto, è stato effettuato l’avvalimento) non è in discussione, tant’è vero che essa è stata ammessa alla procedura esclusivamente in ragione dei requisiti posseduti.<br />	<br />
L’avvalimento concerne la possibilità, per l’operatore che non possieda i requisiti di partecipazione alla procedura, di far valere nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice quelli posseduti da terzi, ai quali, in caso di aggiudicazione dell’appalto o della concessione, conta di ricorrere per la corretta esecuzione.<br />	<br />
Per contro, i riferimenti all’apporto di risorse umane ed organizzative riconducibili ad ACEA, attengono unicamente al momento gestionale del servizio pubblico; ma sembra fisiologico, e comunque non configura avvalimento in senso tecnico-giuridico, che l’appartenenza ad un gruppo comporti la possibilità di giovarsi di strumenti e procedure disponibili nell’ambito delle altre società collegate.<br />	<br />
4.5. Risulterebbero vizianti anche i rapporti tra SI(e)NERGIA e ACEA S.p.a.<br />	<br />
Ai fini di potersi avvalere della qualificazione SOA di ACEA S.p.a., la controinteressata ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 49, comma 2, lettera g), che è ammessa &#8211; in alternativa al contratto con cui l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente i mezzi e le risorse necessarie, di cui alla lettera f) – nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarando che ACEA possiede il 42,08% del suo capitale.<br />	<br />
La ricorrente obietta, peraltro, che detta quota sia in realtà detenuta da Crea Partecipazioni S.r.l., oggi incorporata in Crea Gestioni S.r.l., la quale è totalmente controllata da ACEA; che ACEA ATO 2 S.p.a., controllata da ACEA, sia affidataria in via diretta dal 2002 del servizio idrico integrato della Provincia di Roma; e che ACEA S.p.a. abbia gestito in regime di affidamento diretto il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Roma, poi oggetto di cessione di ramo di azienda alla controllata ACEA Distribuzione S.p.a..<br />	<br />
Per cui, la controinteressata avrebbe dovuto in ogni caso essere esclusa, in quanto:<br />	<br />
&#8211; se non è controllata da ACEA S.p.a., ha reso una dichiarazione non conforme e comunque avrebbe dovuto produrre l’apposito contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f);<br />	<br />
&#8211; se è controllata ACEA (come effettivamente ha dichiarato) incorre nel divieto di partecipazione alla gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 5, del d.lgs. 146/2000, e 46-bis, comma 4-bis, della legge 222/2007.<br />	<br />
Il Collegio osserva anzitutto come non sembri dubbio il controllo della controinteressata da parte di ACEA nella misura dichiarata (ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000), alla luce della documentazione versata in atti (certificato azionario con girata con autentica notarile), senza che in contrario possa rilevare quanto risultante dal registro delle imprese ed indicato nei certificati camerali.<br />	<br />
Pertanto, legittimamente la controinteressata ha utilizzato la facoltà prevista dalla lettera g), dell’articolo 49 del d.lgs. 163/2006, nel caso di avvalimento c.d. infragruppo.<br />	<br />
L’ipotesi di divieto di partecipazione da verificare è dunque la seconda delle due prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
La controinteressata non contesta la circostanza (peraltro, supportata dalla documentazione versata dalla ricorrente in data 18 gennaio 2012) che ACEA controlli le società suddette (“sorelle” della controinteressata), titolari di affidamenti diretti in settori dei servizi pubblici locali diversi dal gas. Obietta invece che ad ACEA, in quanto società quotata nei mercati regolamentati, il divieto di cui all’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 164/2000, non possa applicarsi, a norma dell’articolo 23-bis, comma 9, del d.l. 112/2008, introdotto dalla legge di conversione 133/2008, e <i>ratione temporis</i> applicabile. Mentre il richiamo all’articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 222/2007, non sarebbe conferente, in quanto la disposizione riguarda le (future) gare d’ambito.<br />	<br />
Il Collegio non condivide detta ultima prospettazione.<br />	<br />
Osserva che l’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 164/2000 contiene un principio generale, che è diretta conseguenza di vincoli derivanti dal diritto comunitario, e subisce limitate deroghe. <br />	<br />
L’articolo 15, comma 10, del d.lgs. 164/2000 esclude dall’applicazione del divieto i soggetti titolari di affidamenti diretti conseguiti prima della sua entrata in vigore, e destinati quindi a rientrare nel regime transitorio. L’articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 222/2007, ha poi ammesso i gestori dei servizi a rete a partecipare alle prime gare relative ai servizi stessi già gestiti (come da articolo 113, comma 15-quater, del d.lgs. 267/2000), anche qualora fossero titolari di affidamenti diretti di altri servizi pubblici locali (diversi dalla distribuzione del gas).<br />	<br />
Per quel che qui interessa, l’articolo 23-bis, del d.l. 112/2008, introdotto dalla legge di conversione 133/2008, nel prevedere in via generale il divieto di partecipazione alle gare per le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o comunque di una procedura non ad evidenza pubblica (comma 9, primo periodo), ha stabilito (secondo periodo) una deroga, tra l’altro, a favore delle società quotate: &#8220;<i>Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile</i> …&#8221;.<br />	<br />
Tuttavia, detta deroga non sembra possa incidere sulla portata del divieto di partecipazione alle gare nel settore della distribuzione del gas, in quanto lo stesso articolo 23-bis, al comma 1, dopo aver affermato che &#8220;<i>Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili</i>.&#8221; precisava che &#8220;<i>Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</i> (…)<i>in materia di distribuzione del gas naturale</i>&#8220;.<br />	<br />
In questo senso, del resto, era la volontà manifestata dalla <i>lex specialis</i> della gara in questione. Il bando (par. III.2.2.) prevedeva &#8220;<i>I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell’art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000 per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all’art. 15, comma 7, del D.lgs. n. 164/2000. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15, comma 10 del sopracitato decreto legislativo e dell’articolo 46 bis della L. 29 novembre 2007, n. 222 </i>(…)&#8221;. Dunque, il bando richiamava il divieto di partecipazione (salvi i titolari di affidamenti rientranti nel regime transitorio di settore, e comunque i gestori uscenti), ma non richiamava anche la deroga di cui all’articolo 23-bis.<br />	<br />
In ogni caso, l’articolo 23-bis non sembra applicabile al caso in esame, neanche sotto il profilo temporale. <br />	<br />
Infatti, l’articolo 23-bis, è stato abrogato (a seguito del referendum) a far data dal 21 luglio 2011 (per effetto del d.P.R. 114/2011, pubblicato nella G.U. del 20 luglio 2011 ed in vigore dal giorno successivo). Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella gara in esame (il 28 luglio 2011, in base alla lettera di invito), che coincide con il giorno in cui l’offerta della controinteressata è stata presentata, tale disposizione di deroga non era più in vigore (così come al momento della valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, avvenuta nella prima seduta della Commissione, in data 1 agosto 2011).<br />	<br />
La controinteressata obietta che giammai la Commissione avrebbe potuto procedere ad un’esclusione in applicazione di una normativa sopravvenuta rispetto al momento della pubblicazione della <i>lex specialis</i>. Il Collegio osserva che il principio dell’insensibilità della <i>lex specialis </i>alle sopravvenute modifiche del quadro normativo trova giustificazione e limite nell’affidamento dei concorrenti nella stabilità delle previsioni di gara alla luce delle quali hanno formulato le domande e presentato le offerte; qualora, come nel caso in esame, detta stabilità non venga in discussione – in quanto la deroga al divieto di partecipazione non era stata menzionata nel bando o nella lettera di invito, ed in quanto si discute di un’offerta presentata dopo la modifica del quadro normativo di riferimento – il principio non può prevalere sull’applicazione della disposizione imperativa <i>pro-tempore</i> vigente.<br />	<br />
Può aggiungersi che l’articolo 4 del d.l. 138/2011, che (a decorrere dal 13 agosto 2011) ha nuovamente disciplinato la materia dei servizi pubblici locali, in sostituzione dell’articolo 23-bis, predetto, ha confermato (comma 34) l’esclusione dell’applicazione al settore della distribuzione del gas delle norme contenute nell’articolo 4, ivi compresa la reintrodotta norma di favore per le società quotate (comma 33).<br />	<br />
In conclusione, sul punto, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in applicazione del divieto di partecipazione disposto dall’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 164/2000.<br />	<br />
4.6. Di più, alla luce della <i>ratio </i>del predetto divieto (quella di evitare l’alterazione del confronto concorrenziale derivante dalla partecipazione di soggetti “privilegiati”), ACEA S.p.a. – come sostiene la ricorrente &#8211; non avrebbe potuto concorrere neanche come ausiliaria di un concorrente, e ciò per la controinteressata determina il venir meno di un requisito necessario (la qualificazione SOA).<br />	<br />
Il Collegio osserva che, effettivamente, la predetta ragione giustificatrice del divieto suggerisce che esso colpisca, non soltanto i concorrenti, ma anche le imprese ausiliarie, altrimenti, considerata l’ampiezza che ha ormai assunto la portata applicativa dell’avvalimento, si consentirebbe un’evidente ed agevole elusione del divieto.<br />	<br />
La controinteressata sottolinea che l’avvalimento c.d. infragruppo è una delle ipotesi più frequenti, e che anzi è proprio a partire da detta tipologia che l’istituto ha avuto una progressiva espansione. Ma, osserva il Collegio, la censura in esame non investe la portata applicativa dell’avvalimento, quanto piuttosto quella del divieto di partecipazione, rispetto alla quale non può influire l’opportunità di favorire le sinergie tra società collegate.<br />	<br />
4.7. La ricorrente sostiene anche che il soggetto dichiarante in nome e per conto dell’ausiliaria ACEA S.p.a., dott. Sperandini, non aveva adeguati poteri rappresentativi, in quanto la procura speciale prodotta prevede poteri di firma &#8220;<i>nell’ambito del budget assegnato ed entro un limite di spesa di Euro 250.000,00</i>&#8221; mentre la qualificazione SOA OG6 &#8211; II classifica copre lavori compresi tra euro 258.000 ed euro 516.000, e comunque, al di là del dato cartolare dell’attestazione, l’impegno assunto da ACEA in relazione al Piano industriale proposto in gara dalla controinteressata prevede lavori dell’ordine di milioni di euro.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la sussistenza dei poteri rappresentativi avrebbe dovuto essere verificata dall’Amministrazione aggiudicatrice al fine di assicurare l’impegno dell’ausiliaria a far fronte ai lavori richiesti dalla concessione; per questo motivo, non può sostenersi, con la controinteressata, che i limiti della procura attengano esclusivamente ai &#8220;<i>rapporti interni tra delegante e delegato</i>&#8221; (tra rappresentante e rappresentato); né, parimenti, che, in mancanza di alcuna eccezione da parte di ACEA del superamento dei limiti della procura, si verificherebbe una ratifica implicita dell’operato del proprio rappresentante. La quantificazione presuntiva dell’entità di detti lavori risulta dal valore convenzionale della classifica II, richiesta come requisito di partecipazione (e non contestata in giudizio). Pertanto, il fatto che la procura speciale, non considerando espressamente l’impegno finalizzato all’avvalimento per l’attestazione SOA, contenesse però in via generale un limite di valore, non può che rilevare in generale come limite dei poteri rappresentativi.<br />	<br />
Ne discende, sotto l’ulteriore profilo esaminato, l’illegittimità dell’avvalimento della qualificazione SOA.<br />	<br />
5. La fondatezza delle censure appena esaminate evidenzia che l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere la controinteressata dalla procedura di gara.<br />	<br />
Ciò determina l’accoglimento del ricorso, ed impedisce di esaminare le altre censure prospettate in via subordinata – in quanto riguardanti la procedura di gara e volte ad ottenerne la ripetizione.<br />	<br />
6. Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata.<br />	<br />
Non vi è motivo di pronunciare in ordine alla sorte del contratto, avendo le parti resistenti precisato che, nelle more della definizione del giudizio, non vi sarebbe stata stipulazione.<br />	<br />
7. Considerata la complessità ed opinabilità delle questioni sottese alla controversia, le spese di giudizio possono compensarsi integralmente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-20-4-2012-n-133/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2012 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2012-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2012-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2012 n.133</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini di una riconsiderazione, la nota del Comune di Milano con la quale è stato comunicato al ricorrente che l&#8217;edicola di sua proprietà temporaneamente spostata per consentire la realizzazione di un parcheggio, non potrà più essere ricollocata nella posizione originaria, in contrasto con precedenti determinazioni; considerato che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2012-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2012-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2012 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini di una riconsiderazione, la nota del Comune di Milano con la quale è stato comunicato al ricorrente che l&#8217;edicola di sua proprietà temporaneamente spostata per consentire la realizzazione di un parcheggio, non potrà più essere ricollocata nella posizione originaria, in contrasto con precedenti determinazioni; considerato che il ricorrente ha contestato il mancato esperimento di una istruttoria in contraddittorio, denunciando che l’Amministrazione avrebbe agito senza procedere ad alcuna ponderazione degli interessi privati coinvolti, lesione che sembra essersi verificata; che la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, inibendo una riconsiderazione degli assetti con i medesimi determinati, pare esporre il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella perdita di ogni possibilità di conseguire l’originaria collocazione del proprio esercizio commerciale ovvero di quella già medio tempore prospettata in un edificio ove sarebbero stati disponibili due locali e da ultimo uno di questi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00133/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00025/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 25 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Erminio Roberto Giacoppo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Corso Italia, n. 7	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Maria Pavin, Maria Rita Surano e Ruggero Meroni, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, in Milano, Via Andreani, n. 10;<br /> <br />
<b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale ha ope legis domicilio, in Milano, Via Freguglia, n. 1	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Piemonte</b> (già Edvige V), non costituita in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della nota 26.10.11, con la quale è stato comunicato al ricorrente che l&#8217;edicola di sua proprietà temporaneamente sita in Via Buonarroti, angolo Piazza Piemonte non sarà più ricollocata nella sua posizione originaria al centro della vista Piazza; della deliberazione della Giunta comunale n. 337381/2011;<br />	<br />
dell&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 36/2011 del 3.2.2011;<br />	<br />
del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Milano del 25.1.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero per i beni e le attività culturali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che è stato impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione, in contrasto con precedenti determinazioni, ha stabilito che l’edicola del ricorrente, temporaneamente spostata per consentire la realizzazione di un parcheggio, non potrà più essere ricollocata nella posizione originaria;<br />	<br />
che il ricorrente ha contestato il mancato esperimento di una istruttoria in contraddittorio, denunciando che l’Amministrazione avrebbe agito senza procedere ad alcuna ponderazione degli interessi privati coinvolti;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che, ad un primo sommario esame, la dedotta lesione dei diritti di partecipazione e difesa del ricorrente sembra essersi verificata alla luce degli atti di causa;<br />	<br />
che la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, inibendo una riconsiderazione degli assetti con i medesimi determinati, pare esporre il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella perdita di ogni possibilità di conseguire l’originaria collocazione del proprio esercizio commerciale ovvero di quella già medio tempore prospettata nell’edificio di proprietà della Cooperativa Piemonte, ove sarebbero stati disponibili due locali e da ultimo uno di questi;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che ricorrano, per quanto precede, i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
che le spese della presente fase cautelare debbono essere poste a carico della resistente Amministrazione comunale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie l’istanza di sospensione e fissa la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza dell’11.7.2012.	</p>
<p>Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.200,00.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-1-2012-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/1/2012 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.133</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio C.S.L. di L. G., A. e R. s.n.c. (avv.ti D. Piras e S. Segneri) c/ Comune di Nurri (avv.ti M. Marcialis e M. Peralta); Commissione Gara relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento al lago</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio<br /> C.S.L. di L. G., A. e R. s.n.c. (avv.ti D. Piras e S. Segneri) c/ Comune di Nurri (avv.ti M. Marcialis e M. Peralta); Commissione Gara relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento al lago Flumendosa” (n.c.) e nei confronti di I.C.G. s.r.l. (avv. E. Vargiu); G. M. s.r.l., S.I.B. s.r.l. e C.M.C. s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>ambito e limiti delle giustificazione rese dall&#8217;impresa in sede di verifica di anomalia delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Offerta anomala – Giustificazioni – Rimodulazione elementi economici dell’offerta – Ammissibilità – Sussiste – Limiti – Immutabilità del quantum iniziale dell’offerta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel corso del procedimento di verifica della congruità dell&#8217;offerta, poiché, per sua natura, il contraddittorio successivo implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, è possibile in sede di giustificazioni rimodulare gli elementi economici che compongono l’offerta, con il solo limite di non alterare il quantum iniziale dell&#8217;offerta medesima, considerata nella sua globalità, pena la violazione della &#8220;par condicio&#8221; tra i concorrenti&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 891 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>C.S.L. di L. G., A. e R. s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Piras e Sergio Segneri, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 84, è elettivamente domiciliata; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Nurri</b>, in persona del Sindaco pro tempre, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Marcialis e Manuela Peralta presso il cui studio in Cagliari, via Cavalcanti n. 9, è elettivamente domiciliato; </p>
<p><b>Commissione Gara relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento al lago Flumendosa”</b>, in persona del legale rappresentante e Responsabile dell’Area Tecnica del menzionato comune, non costituiti in giudizio;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>I.C.G. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emanuela Vargiu e domiciliata presso la Segreteria del TAR Sardegna, in Cagliari via Sassari n. 17;</p>
<p><b>G. M s.r.l., S.I.B. s.r.l. e C.M.C. s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituite in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento 27/8/2010 prot. n. 6228 con cui il Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Nurri, ha escluso la ricorrente dalla gara per l&#8217;appalto dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento al lago Flumendosa;<br />	<br />
degli atti relativi alla procedura di verifica di congruità dell&#8217;offerta ed in particolare:<br />	<br />
del verbale n. 5 del 16/6/2010 e della nota prot. 4307 in pari data;<br />	<br />
del verbale n. 6 del 2/8/2010 e della nota prot. 5606 in pari data,<br />	<br />
del verbale del 6/8/2010, relativo all’audizione della ricorrente;<br />	<br />
del verbale n. 7 del 27/8/2010;<br />	<br />
del provvedimento 11/10/2010 prot. 7429 con cui il Responsabile dell&#8217;Area Tecnica ha confermato l&#8217;esclusione della ricorrente e respinto le censure da essa formulate;<br />	<br />
di tutti gli atti relativi alle operazioni di gara<br />	<br />
e per la declaratoria <br />	<br />
dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;<br />	<br />
nonché per la condanna <br />	<br />
dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della I.Co.Gen.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del 26 gennaio 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. S. Segneri, per la ricorrente, l’avv. M. Marcialis per l’amministrazione resistente e l’avv. E. Vargiu per la controinteressata.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il comune di Nurri ha bandito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento al lago Flumendosa”, che, con provvedimento 19/4/2010 n. 2719 del Responsabile dell’Area Tecnica, è stata provvisoriamente aggiudicata alla Co.Stra.L. di Lecca Giuliano, Antonio e Roberto s.n.c., contestualmente invitata a giustificare la congruità dell’offerta.<br />	<br />
Quest’ultima, però, a conclusione del procedimento di verifica, è stata giudicata anomala per insufficienza del monte ore previsto per eseguire l’opera ed è stata quindi esclusa dalla gara.<br />	<br />
Ritenendo il provvedimento di esclusione illegittimo, la Co.Stra.L. &#8211; previa notifica dell’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, esitata negativamente dal comune con nota 11/10/2010 n. 7429 &#8211; <br />	<br />
lo ha impugnato chiedendone l’annullamento e domandando inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario e la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
Questi i motivi di gravame.<br />	<br />
1) L’avversata esclusione si fonda su presupposti erronei. <br />	<br />
1A) La Commissione di gara ha ritenuto incongruo il monte ore proposto dalla ricorrente perché inferiore del 31,5 % a quello che si ricava dall’analisi del progetto.<br />	<br />
Allo scopo la detta Commissione ha fatto riferimento alle “linee guida procedurali per la verifica della congruità delle offerte anomale” emanate dal Ministero della Difesa con circolare 3/6/2009 n. D/CGEEN/05/20369. <br />	<br />
Il ricorso a tali direttive è peraltro illegittimo, sia perché i parametri in esse contenuti si riferiscono agli appalti del Ministero della Difesa che hanno caratteristiche diverse da quello per cui è causa; sia perché l’applicazione dei criteri in esse contenuti presuppone che i concorrenti siano stati preventivamente posti nelle condizioni di conoscere il modo di procedere che l’amministrazione intende seguire nella valutazione della congruità delle offerte attraverso l’inserimento nella lex specialis della gara di un prospetto da allegare all’offerta recante “gli articoli di lavoro concorrenti a formare l’appalto con indicate le incidenze temporali della manodopera” (allegato F alle citate linee guida); prospetto, nella specie, mancante.<br />	<br />
1B) La Co.Stra.L. ha dimostrato in sede di gara che l’incidenza della manodopera sul prezzo offerto è pari al 19,43 %.<br />	<br />
Tale incidenza, tenuto anche conto dell’attività prestata dai 3 soci della medesima società, è perfettamente congrua rispetto a quella individuata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 1 commi 1173 e 1174 della L. 27/12/2006 n. 296 per le opere della categoria OG3. <br />	<br />
1C) Il monte ore previsto dalla ricorrente, al netto dell’attività prestata dai soci, è in ogni caso congruo.<br />	<br />
Nell’analisi dei prezzi allegata al progetto il monte ore presunto è stato quantificato in 14.263 ore, che abbattuto del 15 % (soglia indicata nella circolare del Ministero della Difesa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante) porta ad un numero di ore totali pari a 12.123 a fronte delle 9770 indicate dalla odierna istante senza considerare l’attività prestata dai suoi tre soci.<br />	<br />
1D) L’amministrazione ha ritenuto di non poter valutare l’attività di costoro perché la ricorrente non ne avrebbe indicato il costo. Tuttavia, l’affermazione muove da un falso presupposto, ossia che per le società di persone che operano come imprese artigiane il lavoro dei soci d’opera costituisca un costo al pari di quelli sostenuti per i dipendenti, ma così non è. Infatti in tali imprese il lavoro dei soci viene remunerato attraverso la ripartizione degli utili, sui quali gli stessi versano gli oneri contributivi. <br />	<br />
Conseguentemente non è ipotizzabile un rapporto di subordinazione tra soci e società ed è inconferente il richiamo ad istituti (minimo retributivo, orario contrattuale ecc.), tipici del solo rapporto di lavoro subordinato. <br />	<br />
In ogni caso la Co.Stra.L. ha indicato un utile del 7 %, superire alla soglia del 4 % di cui alle linee guida del Ministero della Difesa a cui ha fatto riferimento la stazione appaltante nel verificare la congruità delle offerte. Per cui anche a volere considerare il limite del 4 % intangibile, residuerebbe comunque un 3 % da destinare alla retribuzione dei soci d’opera.<br />	<br />
Tale ultima percentuale, peraltro, consente di remunerare ben 1.360,96 ore di lavoro di questi ultimi. <br />	<br />
1E) Il giudizio di incongruità si fonda su parametri presuntivi senza tener conto delle particolari condizioni di favore di cui gode la Co.Stra.L.<br />	<br />
1F) L’attendibilità della proposta della ricorrente emerge anche dall’esame degli atti progettuali, da quest’ultima attentamente esaminati.<br />	<br />
Ed invero, l’elenco dei prezzi allegato al progetto prevede per la lavorazione D.0001.0005.002 &#8211; “muratura in pietrame” &#8211; un costo di € 311.497,80 e un monte ore complessivo di 7.194 ore.<br />	<br />
La stima si riferisce, però, ad un muro dell’altezza di 4 metri dal piano di appoggio. <br />	<br />
Sennonchè dall’esame del progetto si ricava che la muratura in questione deve avere un’altezza di soli 80 cm., il che ha consentito alla ricorrente di destinare alla realizzazione della suddetta lavorazione poco più di 5.000 ore con un risparmio di circa 2.000 ore.<br />	<br />
A ciò aggiungasi che l’odierna istante ha indicato un prezzo per la manodopera molto superiore a quello ricavabile dalle apposite tabelle ministeriali relative al settore. <br />	<br />
Applicando queste ultime è possibile un incremento di 1.750 ore. <br />	<br />
In conclusione pur senza considerare l’attività svolta dai soci, il prezzo per la manodopera proposto dalla ricorrente consente di remunerare 11.515 ore, ben superiori a quelle (10.123,83) effettivamente necessarie per realizzare l’opera prevista in progetto.<br />	<br />
2) In base all’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006, può essere considerata anomala solo la proposta che nel suo complesso risulti inaffidabile. L’attendibilità, infatti, non può essere valutata con riferimento a singole voci dell’offerta avulse dall’incidenza che le stesse hanno nell’economia della stessa.<br />	<br />
Nel caso di specie la Commissione si è limitata a rilevare un’asserita sottostima del monte ore occorrente per l’esecuzione dell’appalto senza peraltro valutarne l’incidenza sull’offerta globale.<br />	<br />
Da qui la violazione della citata norma.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la I.Co.Gen., che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26/1/2011, la causa su richiesta delle parti è stata posta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I prospettati motivi di gravame posso essere trattati in unico contesto.<br />	<br />
In punto di diritto giova precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, in sede di verifica delle giustificazioni addotte in una gara d&#8217;appalto a fronte di un&#8217;offerta anomala, l&#8217;attendibilità di quest’ultima va comunque valutata – così come richiesto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 &#8211; nella sua globalità, e non con riferimento alle singole voci della medesima ritenute incongrue, prescindendo dall&#8217;incidenza che queste ultime possono avere nella complessiva offerta economica (TAR Sardegna, I Sez., 6/2/2008 n. 121; Cons. Stato, V Sez., 7/10/2008, n. 4847 e VI Sez., 10/3/2009 n. 1417).<br />	<br />
Dall’evidenziata finalità della verifica di anomalia la giurisprudenza fa discendere talune significative conseguenze ed in particolare, per quanto qui rileva: a) che non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; b) che mentre l&#8217;offerta è immodificabile, sono invece mutabili le giustificazioni; c) che sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime.<br />	<br />
Il tutto, ovviamente, a patto che l&#8217;offerta risulti nel suo insieme affidabile al momento dell&#8217;aggiudicazione, e che a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. T.A.R. Sardegna, I Sez., 13/1/2011 n. 21; Cons. Stato, VI Sez., 21/5/2009 n. 3146). <br />	<br />
Con particolare riguardo alla tematica concernente la facoltà di introdurre modifiche alle giustificazioni addotte, è stato poi precisato che nel corso del procedimento di verifica della congruità dell&#8217;offerta è possibile rimodulare gli elementi economici che la compongono, con il solo limite di non alterare il quantum iniziale dell&#8217;offerta medesima, considerata nella sua globalità, pena la violazione della &#8220;par condicio&#8221; tra i concorrenti&#8221; (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 19/6/2006 n. 3657 e 7/6/2004 n. 3554). Ed invero, per sua natura, il contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine.<br />	<br />
Sussiste, dunque, una netta distinzione tra modifica dell&#8217;offerta nel suo complesso, non consentita, e modifica delle giustificazioni, invece ammissibile.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie la Commissione esaminatrice si è limitata a ritenere insufficiente il monte ore proposto per la realizzazione dell’opera, da qui concludendo per l’incongruità dell’offerta. <br />	<br />
La Commissione ha peraltro omesso di verificare l’effettiva incidenza di tale dato sulla complessiva attendibilità dell’offerta, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima prevedeva un utile del 7 %. <br />	<br />
A ciò aggiungasi che, già in sede di analisi dell’offerta, la ricorrente aveva fatto correttamente rilevare che il mero dato del monte ore, non era di per sé solo significativo, dovendosi piuttosto fare riferimento alla spesa complessiva per la manodopera, data dal prodotto del monte ore per il costo del lavoro. E l’odierna istante, sul punto non contraddetta, ha dimostrato che applicando le vigenti tabelle relative al costo del lavoro, avrebbe conseguito un risparmio di spesa tale da consentirgli di remunerare ben 1745 ore aggiuntive.<br />	<br />
La difesa dell’amministrazione sostiene che così facendo la ricorrente avrebbe violato il principio di immodificabilità dell’offerta, ma così non è, atteso che non risultano prospettati mutamenti della consistenza e della qualità delle prestazioni in essa descritte.<br />	<br />
In sede di ricorso la ricorrente ha ulteriormente dedotto l’erroneità del calcolo del monte ore effettuato dalla stazione appaltante, derivante dalla inesatta quantificazione delle ore di lavoro necessarie per eseguire la lavorazione D.0001.0005.002 &#8211; “muratura in pietrame”.<br />	<br />
Con riguardo a quest’ultima la stima fatta dalla Commissione era di 7194 ore, derivante però dalla previsione di un muro dell’altezza di 4 metri dal piano di appoggio (come da elenco dei prezzi allegato al progetto). Sennonché, l’opera in questione, da realizzare secondo progetto (si veda il relativo allegato) si eleva dal suolo di appena 80 cm, con un risparmio quantificato dalla ricorrente (sul punto non smentita) di circa 2000 ore di lavoro. <br />	<br />
Obietta la difesa dell’ente l’irrilevanza di siffatta giustificazione in quanto introdotta per la prima volta nell’informativa di cui all’art. 243 bis del citato D. Lgs. n. 163/2006 e poi ripresa in sede di ricorso.<br />	<br />
L’obiezione non ha pregio.<br />	<br />
Ed invero, qui la ricorrente non ha addotto giustificazioni ulteriori rispetto a quelle esibite nel corso del procedimento di verifica, ma si è limitata a far rilevare l’erroneità di un dato preso in considerazione dalla Commissione di gara, che quest’ultima avrebbe dovuto autonomamente individuare, tenuto conto che l’inesattezza origina da atti provenienti dalla stessa stazione appaltante. <br />	<br />
In definitiva l’avversato giudizio di incongruità si dimostra inficiato dai vizi più sopra enucleati. <br />	<br />
Il ricorso va conseguentemente accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.<br />	<br />
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, nei confronti dell’intimata amministrazione, mentre possono essere compensate nei riguardi della controinteressata.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata esclusione dalla gara. <br />	<br />
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.000/00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-2-2011-n-133/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 9/2/2011 n.133</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da un&#8217;Azienda servizi avverso una delibera regionale che revoca una delibera dell&#8217;Azienda ed avverso il rilascio di una la procura ad litem conferita a due legali, con successivi atti dell&#8217;Azienda servizi di rinuncia al ricorso: il consistente lasso di tempo (tre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-decreto-9-2-2011-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 9/2/2011 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-decreto-9-2-2011-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 9/2/2011 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da un&#8217;Azienda servizi avverso una delibera regionale che revoca una delibera dell&#8217;Azienda ed avverso il rilascio di una la procura ad litem conferita a due legali, con successivi atti dell&#8217;Azienda servizi di rinuncia al ricorso: il consistente lasso di tempo (tre mesi) trascorso dall’adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti sindacali di nomina di tre componenti (su cinque) del CdA dell’Azienda, rende dubbia la sussistenza di un valido mandato e di un interesse dell’Azienda alla proposizione di detta domanda cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00133/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00074/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 74 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Asp Casa di Riposo San Giuseppe</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Nadia Cora&#8217; e Guido Paratico, con domicilio eletto presso l’avv. Luigistelio Becheri in Brescia, via Solferino, 28 (Fax=030/3751578); 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Lombardia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentina Mameli, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;<br /> <br />
&#8211; <b>Comune di Isola Dovarese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Elena Pagani in Brescia, via Gramsci, 30; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gianpaolo Gansi</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia (quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2011)	</p>
<p>della deliberazione ASP 26 gennaio 2011, n. 6 di revoca della deliberazione n. 1/2011 e della procura ad litem conferita agli avv. ti Corà e Paratico, nonché dei successivi atti ASP di rinuncia al ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>a) già nel precedente decreto monocratico 21 gennaio 2011, n. 60 si evidenziava il consistente lasso di tempo (tre mesi) trascorso dall’adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti sindacali di nomina di tre componenti (su cinque) del CdA dell’ASP;	</p>
<p>b) nella sua memoria 7 febbraio 2011, il Comune di Isola Dovarese ha ora eccepito la tardività dell’impugnazione dei suddetti decreti sindacali, con conseguente non decadenza dell’organo deliberativo dell’ASP, per intervenuta intangibilità della nomina della maggioranza dei suoi componenti;	</p>
<p>c) tale eccezione &#8211; la cui compiuta valutazione resta demandata al complessivo esame cautelare che il Collegio effettuerà nella Camera di Consiglio già fissata per domani 10 febbraio 2010 &#8211; vale, comunque, sin d’ora a depotenziare obiettivamente anche la presente domanda di emissione di misure cautelari monocratiche di sospensione dei successivi provvedimenti in epigrafe (con cui il nuovo CdA ha revocato la procura ad litem conferita agli attuali difensori e formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti);	</p>
<p>d) invero, risulta, allo stato, dubbia la sussistenza di un valido mandato e di un interesse dell’Ente alla proposizione di detta domanda; 	</p>
<p>Ritenuto, altresì, di fare espressa avvertenza che &#8211; pur dovendo la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale del presente incidente cautelare essere formalmente fissata, nel rispetto dei termini di legge a difesa, per il 16 marzo 2011 &#8211; la peculiarità della presente fattispecie nonché il già dispiegato contraddittorio delle parti costituite anche sui presenti motivi aggiunti fanno sì che, in caso di rinuncia ai termini a difesa da parte di queste ultime, sia possibile e processualmente opportuno che alla già fissata Camera di Consiglio di domani 10 febbraio 2011 il Collegio estenda il proprio dictum anche alle domande cautelari introdotte con i motivi aggiunti depositati in data odierna;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.<br />	<br />
Fissa per la trattazione collegiale del presente incidente cautelare la camera di consiglio del 16 marzo 2011, fatta salva l’eventualità di cui in motivazione.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia il giorno 9 febbraio 2011.	</p>
<p>  Il Presidente<br /> <br />
  Giorgio Calderoni 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-decreto-9-2-2011-n-133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 9/2/2011 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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