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	<title>1329 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1329 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2009-n-1329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2009-n-1329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1329</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo F. Del Giudice, M. Capone, R. De Leonardis, C. Liguori e C. Azzaro (Avv.ti Francesco Maria Caianiello e William Esposito) c. Regione Campania (avv. Rosaria Saturno) c. E. Balletti (N.C.) c. L. Riccardo (N.C.) sulla giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;esame di provvedimenti che dispongono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2009-n-1329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2009-n-1329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Corciulo<br /> F. Del Giudice, M. Capone, R. De Leonardis, C. Liguori e C. Azzaro (Avv.ti Francesco Maria Caianiello e William Esposito) c. Regione Campania (avv. Rosaria Saturno) c. E. Balletti (N.C.) c. L. Riccardo (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;esame di provvedimenti che dispongono la decadenza o comunque fanno venir meno il rapporto professionale costituito con i componenti del nucleo di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Nuclei di valutazione – Componenti esterni – Nomina – Giurisdizione del giudice ordinario  	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza –  &#8211; Nuclei di valutazione &#8211; Provvedimenti che dispongono la decadenza o fanno venire meno il rapporto professionale – Lesione di un diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La nomina di componenti esterni dei nuclei di valutazione istituiti dalla l. 3 febbraio 1993 n.29 dà origine a un rapporto professionale di diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario	</p>
<p>2. I provvedimenti che dispongono la decadenza o comunque fanno venir meno il rapporto professionale costituito con i componenti del nucleo di valutazione, istituiti dall&#8217;art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ledono una posizione di diritto soggettivo che non può essere tutelata in giudizio se non innanzi all&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania III Sezione 23 novembre 2001 n. 5031; TAR Lazio Roma II Sezione 10 aprile 2006 n. 2578; TAR Calabria, Reggio Calabria I Sezione 1° febbraio 2008 n. 56.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 6842/ 2008 R.G., proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Fioravante Del Giudice, Mariano Capone, Raffeale De Leonardis, Cuono Liguori e Carlo Azzaro</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Maria Caianiello e William Esposito, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci,19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Campania<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto in Napoli, via S Lucia, 81 pressol’ Avvocatura regionale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Emilio Balletti e, Luigi Riccardo<i></b></i>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 144 del 29.9.2008, successivamente ricevuto dai ricorrenti, recante la nomina di nuovi componenti del nucleo interno di valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio Regionale; b) della delibera del consiglio regionale della Campania, Ufficio di Presidenza prot. n. 539 del 24.4.2008, mai comunicata, recante declaratoria di cessazione dei ricorrenti dall&#8217;incarico, con decorrenza dal 31.12.2007, da componenti del Nucleo Interno di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio regionale, nominati giusta decreto P.C.R. della Campania n. 51 del 26.10.2005, successivamente modificato, emesso in attuazione della delibera del Consiglio Regionale Ufficio di Presidenza n. 241 del 3.10.2008; c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ed in particolare: 1) della delibera del Consiglio Regionale della Campania, Ufficio di Presidenza prot. n. 549 del 5.6.2008, mai comunicata, di riproposizione e conferma della precedente n. 539 del 24.4.2008, recante anch’essa declaratoria dei ricorrenti di cessazione dall&#8217;incarico con decorrenza dal 31.12.2007, da componenti del Nucleo interno di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale in servizio presso il Consiglio regionale, nominati giusta decreto P.C.R. della Campania n. 51 del 26.10.2005; 2) della nota del Consiglio regionale della Campania, Settore della Presidenza prot. n. 2008.0005062/P del 3.10.2008, avente ad oggetto la comunicazione del provvedimento sub a), 3) per quanto possa occorrere, della nota del Consiglio Regionale della Campania, Settore Presidenza prot. n. 180/NIV del 3.10.2008, avente ad oggetto la trasmissione degli atti sub a); 4) di ogni altro atto di data ed estremi eventualmente sconosciuti ai ricorrenti, ove lesivo dei loro interessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 il cons.. Paolo Corciulo e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n. 241 del 3 ottobre 2005 veniva stabilito l’aumento a nove membri del numero dei componenti del Nucleo di Valutazione delle prestazioni lavorative rese dal personale dirigenziale; <br />	<br />
&#8211; con lo stesso provvedimento si demandava al Presidente del Consiglio la nomina dei nuovi componenti il cui incarico sarebbe durato per tutta la legislatura, nomina che avveniva con decreto presidenziale n. 51 del 26 ottobre 2005;<br />	<br />
&#8211; con deliberazione n. 539 del 24 aprile 2008 lo Ufficio di Presidenza dichiarava cessate alla data del 31 dicembre 2007 le funzioni del Nucleo di Valutazione nominato, in considerazione della necessità di correlare la scadenza di tale organo alla propria<br />
&#8211; con decreto n. 144 del 29 settembre 2008 il Presidente del Consiglio Regionale procedeva quindi alla nomina dei nuovi membri, provvedimento comunicato ai componenti fino a quel momento in carica con nota n. 180/NIV del 3 ottobre 2008, con cui si rappres<br />
&#8211; avverso tutti i richiamati provvedimenti proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale i signori Fioravante Del Giudice, Mariano Capone, Raffaele De Leonardis, Cuono Liguori, Carlo Azzaro, chiedendone l’annullamento, previa concessione<br />
&#8211; si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando anche eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, tratteneva la causa per il merito;<br />	<br />
&#8211; il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; invero, come ritenuto in giurisprudenza, anche di questa Sezione, “la nomina dei componenti dei nuclei di valutazione istituiti dall&#8217;art. 20 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 dà origine ad un rapporto di tipo professionale di diritto privato qualora si tratti<br />
&#8211; nel caso di specie, costituendo oggetto principale di controversia l’impugnazione delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 539 del 24 aprile 2008 e n. 549 del 5 giugno 2008, con cui è stata dichiarata la cessazione dei ricorrenti dall’incarico<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-3-2009-n-1329/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a></p>
<p>P. Morea Pres. &#8211; A.Pasca Est. C. Faggiano ed altri (Avv. V. Pellegrino) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Margiotta (Avv. L. Ancora), A. D’Elia (Avv. M. Mastronardi), A. Simonetti (Avv. G. Scarafiocca), C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Morea Pres. &#8211; A.Pasca Est.<br /> C. Faggiano ed altri (Avv. V. Pellegrino) contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di G. Margiotta (Avv. L. Ancora), A. D’Elia (Avv. M. Mastronardi), A. Simonetti (Avv. G. Scarafiocca), C. Preite e P. Aprile (Avv.ti S. Manca e G. Giannini), R. Tarantino Roberto ed altra (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere delle controversie relative allo scorrimento delle graduatorie per gli effetti della sanatoria di cui all&#8217;art. 1 co. 619 L. n. 296/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso &#8211; Dirigente scolastico – Controversia inerente lo scorrimento della graduatoria in seguito a sanatoria ex lege &#8211; Giurisdizione ordinaria &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Concorso &#8211; Giurisdizione amministrativa – Ratio &#8211; Tutela in ordine alla discrezionalità delle valutazioni della Commissione &#8211; Approvazione della graduatoria &#8211; Giurisdizione amministrativa &#8211; Cessazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito del corso concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del M.I.U.R. 22.11.2004, la legittimità o meno degli effetti &#8211; sullo scorrimento della graduatoria e sulle nomine in ruolo – della sanatoria prevista dall’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07 (legge finanziaria 2007), così come quella dell’inserimento in detta graduatoria degli ammessi con riserva per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del Giudice Amministrativo, sono fatti che esulano completamente dall’ambito del procedimento concorsuale vero e proprio ed il cui accertamento, in positivo o in negativo, deriva direttamente dalla legge o dai principi generali in materia, con esclusione di qualsivoglia discrezionalità dell’Amministrazione in ambito valutativo dei candidati e concorsuale in genere. Conseguentemente le posizioni antagoniste si configurano come paritetiche e di diritto soggettivo e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<p>2. La giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia concorsuale trova la sua ratio nella esigenza di tutelare, innanzi al giudice specializzato, le posizioni giuridiche dei candidati in ordine alla discrezionalità delle valutazioni operate dalla commissione e al rispetto dei principi in materia; con l’esaurimento della procedura concorsuale e, quindi, con l’approvazione della graduatoria finale, l’ambito della giurisdizione amministrativa risulta esaustivamente definito, nel senso che tutta l’attività ulteriore, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria e il conferimento di nomine, che sia legato non già alla posizione di graduatoria come definita dalla commissione, bensì all’applicazione di una norma di legge che prevede un sanatoria ovvero comunque alla definizione – in positivo o in negativo – di una originaria riserva di ammissione al concorso, esula dalla giurisdizione del G.A. e rientra nella giurisdizione del G.O.- Giudice del Lavoro, collocandosi del tutto al di fuori dell’attività valutativa dei candidati culminata nella formazione e approvazione della graduatoria finale, che rappresenta quindi solo un presupposto remoto ed uno sfondo della vicenda controversa di che trattasi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2007, proposto da:<br />
<b>Faggiano Cosimo, Blasi Di Statte Ennio, Prete Giuseppe, Rizzo Maria Rosa, Spedicati Giovanni, Maniglio Antonio e Acquaro Carmela</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai 43, presso l’Avv. Maurizio Di Cagno;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Margiotta Gabriella<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso in Bari, presso l’avv. Gennaro Notarnicola via Piccinni 150; </p>
<p><b>Aprile Paolo, Tarantino Roberto, Apruzzese Donatella;D&#8217;Elia Andrea</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Mastronardi, con domicilio in Bari, presso l’avv. Nacci, via P.Amedeo 347;</p>
<p><b>Simonetti Andrea</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Ciriello e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Claudio Ciriello in Bari, via Abate Gimma, 201; </p>
<p><b>Preite Cosimo e Aprile Paolo</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Simona Manca e Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Puglia-Bari; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto prot. 5693 del 910712.007, con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatoria finale del corso concorso e la nomina de i 46 vincitori del concorso per dirigente scolastico del secondo settore;<br />
&#8211; del decreto prot. n. 6037 del 2310712007 con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio. scolastico regionale per la Puglia ha nominati ulteriori 3 vincitori nel secondo settore formativo ed inserito a “pettine” nella graduatoria generale di merito approvat<br />
&#8211; del decreto prot. n. 6655 del 27/07/2006, con cui il Direttore generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato la graduatori degli ammessi al corso di formazione relativo al settore formativo della scuola secondaria superiore;<br />
&#8211; in parte qua del bando del corso concorso selettivo di fon nazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, approvato con DDG del 2211112004, pubblicato sulla GU<br />
&#8211; della nota prot. n. 6413 del 21 agosto 2007 di assegnazione degli incarichi di direzione individuati con ddg n. 6037 del 23/07/2007;<br />
&#8211; del ddg prot. n. 6359 del 10/08/2007 con cui sono stati individuati ulteriori 2 vincitori del concorso nel primo settore formativo;<br />
&#8211; del ddg n. 6413 del 21/08/2007 con cui sono stati nominati gli ulteriori vincitori;<br />
&#8211; di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ed, ove occorra, della circolare n. 40 del 26/04/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Margiotta Gabriella;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di D&#8217;Elia Andrea;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Simonetti Andrea;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Preite Cosimo e Aprile Paolo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il ricorso in esame i ricorrenti, docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti scolastici statali siti nella Regione Puglia, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.<br />
Con decreto del 22.11.04 il Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per il Personale della Scuola-Ministero dell’Istruzione, ha indetto un corso-concorso per la copertura di posti di dirigente scolastico dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, concorso riservato al personale docente ed educativo in possesso di determinati requisiti (anzianità di servizio di almeno sette anni e possesso di laurea).<br />
Per quanto qui rileva, il predetto bando ha previsto per la Regione Puglia la copertura di n. 95 posti di dirigente di scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado.<br />
I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di partecipazione al corso-concorso per l’accesso al ruolo di dirigenti scolastici del I settore e, superata positivamente la fase della selezione per titoli, sono stati ammessi alla successiva prova scritta. <br />
Assumono i ricorrenti che alcuni candidati, pur non in possesso dei titoli richiesti dal bando, hanno comunque ottenuto, per effetto di alcune ordinanze cautelari emessa dal G.A., di partecipare con riserva alle prove concorsuali; altri, parimenti privi dei predetti titoli, sarebbero stati erroneamente e illegittimamente ammessi ab origine a partecipare.<br />
Espletate le prove scritte e quella orale, con decreto del Direttore Generale del 27.7.06 n. 6655, è stata approvata la graduatoria generale di merito, sulla base della quale è stata formata la graduatoria degli ammessi al corso di formazione di nove mesi; in tale graduatoria ricorrenti risultano così collocati: Faggiano Cosimo 134°, Prete Giuseppe 112°, Spedicati Giovanni 110°, Maniglio Antonio 121°, Rizzo Maria Rosa 85^, Blasi Di Statte Ennio 67°, Acquaro Carmela 124^. <br />
I candidati Polo Adele, Gennari Federica Celeste, Petrarolo Marino e De Franceschi Stefania, sebbene non avessero superato la prevista prova scritta, sono stati inseriti con riserva nella graduatoria degli ammessi a partecipare al corso di formazione; e ciò in virtù di provvedimento cautelare emesso, per ognuno di essi, dal C.d.S..<br />
Parimenti altri candidati, che non avevano conseguito sufficiente punteggio alle prove concorsuali e che erano stati esclusi, sono stati successivamente inseriti nella graduatoria in virtù di provvedimenti cautelari del G.A. (Ferrera Annunziata, Margiotta Gabriella e Maci Rosanna).<br />
Mentre in un primo tempo il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha stralciato dall’elenco dei vincitori i docenti per i quali pendevano ricorsi giurisdizionali ovvero ammessi con riserva, è accaduto in seguito che – dopo l’entrata in vigore della finanziaria 2007 e dopo l’individuazione degli ulteriori posti disponibili – l’Amministrazione abbia invece contraddittoriamente incluso nella graduatoria in maniera indiscriminata tutti i soggetti a prescindere dallo scioglimento della riserva o dalla definizione delle vicende giudiziarie ovvero dalla verifica del possesso dei titoli o dell’esito sfavorevole delle prove.<br />
Ed infatti, in data 4.7.07 è intervenuto il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola, con cui è stato aumentato di 619 unità i posti messi a concorso, dei quali n. 67 destinati alla Regione Puglia.<br />
Con decreto prot. n. 5762 del 20.7.07, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; dopo aver proclamato vincitori del concorso i candidati ammessi pleno jure collocatisi sino al 95° posto della graduatoria generale di merito, giusta decreto n. 5693 del 9.7.07 &#8211; ha aumentato il numero dei posti da ricoprire portandoli, per il primo settore, da 95 a 149, con conseguente scorrimento della graduatoria.<br />
Infine,con decreto prot. n. 6037 del 23.7.07, il Direttore Generale, considerato l’ampliamento dei posti da ricoprire, tenuto conto della sanatoria generale di cui all’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07 (Legge finanziaria 2007), ha immesso in ruolo anche i candidati ammessi con riserva, nonché privi dei titoli, nonché infine quelli che non avevano le prove selettive, tra cui gli odierni controinteressati, con pregiudizio dei ricorrenti. <br />
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 4 del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 94 del 26/11/2004; erronea applicazione dell’art. 4 co. 3 bis della L. n. 508/99 introdotto dall’art. 6 co. 1 lett. c) D.L. n. 212/02;<br />
2) violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1 co. 619 L. n. 296/06 nel testo modificato dall’art. 1 co. 6 sexies D.L. n. 300/06, conv. con L. n. 17/07; difetto dei presupposti; erronea presupposizione in fatto e in diritto, perplessità dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza, bon andamento ed imparzialità e dei principi che regolano le selezioni concorsuali pubbliche.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché i controinteressati Margiotta Gabriella, Preite Cosimo e Aprile Paolo, D’Elia Andrea, Simonetti Andrea, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 17 aprile 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso proposto è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.<br />
Con la normativa citata è stata delineata una competenza generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto.<br />
Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale prevalente, che trova ormai esaustivo riscontro nelle sentenze C. Cost. n. 2/2001 e C. Cass. SS.UU. 24.5.2006 n. 12221, restano devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, che &#8211; pur se non finalizzate alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione – restano attratte nell’ambito della concorsualità in quanto integranti una sorta di novazione del rapporto, con progressione in senso verticale.<br />
Così ad esempio, e per mero dovere di completezza, proprio con riferimento alla specifica materia dei dirigenti scolastici, è stata ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario – proprio per la residualità di quella del Giudice Amministrativo – con riferimento alla controversia all’attribuzione dell’incarico temporaneo ovvero a tempo determinato di dirigente scolastico, in considerazione del fatto che la temporaneità dell’incarico esclude una progressione verticale nella qualifica, nonostante la natura concorsuale della procedura e nonostante venga in contestazione la graduatoria degli ammessi al corso-concorso per la nomina a dirigente scolastico, che nella specie viene in rilievo solo come presupposto remoto (Cass. Civ. SS.UU. 18.12.2007 n. 26629).<br />
Ed invero deve ormai ritenersi consolidato l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie …” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario…”; “rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro una controversia promossa da un soggetto che ha partecipato a concorso pubblico e che, a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, pretenda di essere assunto avvalendosi della L. 12/3/99 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili; in tal caso, infatti, la controversia non è intesa a modificare l’ordine della graduatoria concorsuale, ma è diretta a far valere il diritto di priorità rispetto all’ordine sancito dalla graduatoria medesima, che quindi resta immutata” (SS.UU. n. 307/2007).<br />
Alla luce dei principi sopra evidenziati la controversia qui in esame si appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Nel caso in esame, infatti, non si controverte circa la posizione di graduatoria, bensì unicamente della sussistenza o meno in capo ai controinteressati del diritto alla nomina, nonché circa il rispetto dei principi generali in ordine all’attribuzione degli ulteriori posti resisi disponibili e lo scorrimento della graduatoria con conseguente nomina dei soggetti ammessi con riserva al concorso per affetto di provvedimenti giurisdizionali del G.A. ovvero di soggetti sforniti di requisiti e che abbiano beneficiato tuttavia della normativa in sanatoria e dei benefici di cui al comma 619 della legge finanziaria 2007. <br />
Ed infatti, la circostanza che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del Giudice Amministrativo non comporti necessariamente e di regola anche il diritto alla nomina in ruolo, così come la legittimità o meno degli effetti &#8211; sullo scorrimento della graduatoria e sulle nomine in ruolo &#8211; della sanatoria prevista dalla citata norma della finanziaria 2007, sono fatti che esulano completamente dall’ambito del procedimento concorsuale vero e proprio ed il cui accertamento, in positivo o in negativo, deriva direttamente dalla legge o dai principi generali in materia, con esclusione di qualsivoglia discrezionalità dell’Amministrazione in ambito valutativo dei candidati e concorsuale in genere.<br />
Conseguentemente e pertanto le posizioni antagoniste si configurano come paritetiche e di diritto soggettivo, anche con riferimento allo scorrimento della graduatoria, allo scioglimento della riserva di ammissione di candidati e alla applicazione della sanatoria ex lege.<br />
E’ infatti innegabile che la procedura concorsuale, “… iniziata con la pubblicazione del bando, termine con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria …”( cfr. Cass. Civ. SS.UU. 24.5.2006 n. 12221). <br />
La giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia concorsuale, secondo i principi sopra delineati, trova infatti la sua ratio nella esigenza di tutelare, innanzi al giudice specializzato, le posizioni giuridiche dei candidati in ordine alla discrezionalità delle valutazioni operate dalla commissione e al rispetto dei principi in materia; con l’esaurimento della procedura concorsuale e, quindi, con l’approvazione della graduatoria finale, l’ambito della giurisdizione amministrativa risulta esaustivamente definito, nel senso che tutta l’attività ulteriore, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria e il conferimento di nomine, che sia legato &#8211; come nel caso in esame &#8211; non già alla posizione di graduatoria come definita dalla commissione, bensì all’applicazione della norma di sanatoria citata ovvero comunque alla definizione – in positivo o in negativo – della originaria riserva di ammissione al concorso, esula dalla giurisdizione del G.A. e rientra nella giurisdizione del G.O.-Giudice del Lavoro, collocandosi del tutto al di fuori dell’attività valutativa dei candidati culminata nella formazione e approvazione della graduatoria finale, che rappresenta quindi solo un presupposto remoto ed uno sfondo della vicenda controversa di che trattasi.<br />
In tal senso ricorrono recenti e specifici precedenti di questa Sezione (T.A.R. Puglia Bari Sez. II n. 748 e 749 del 2008).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti (a differenza dei ricorsi definiti con le citate sentenze 748 e 749 del 2008) hanno anche impugnato il d.d.g. prot. n. 6655 del 27.7.2006, peraltro espressamente richiamato nel d.d.g. n. 5693 del 9.7.2007 (atto impugnato), “ con il quale sono state approvate: le due graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione, rispettivamente, per il primo ed il secondo settore”, atto conclusivo e finale della procedura concorsuale.<br />
La procedura concorsuale di che trattasi, ai sensi dell’art. 3 del bando, si conclude con l’approvazione della graduatoria finale e conseguente ammissione dei candidati alla ulteriore fase di formazione della durata di nove mesi, con esame e attestato finali.<br />
La lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti non risulta tuttavia legata all’approvazione della graduatoria finale e alla conseguente ammissione al corso di formazione, atteso che detta graduatoria è stata integrata e modificata – in modo lesivo per i ricorrenti – solo successivamente e solo in virtù della citata norma di cui alla legge finanziaria 2007 e, quindi, indipendentemente dall’attività del procedimento concorsuale, ormai da tempo concluso.<br />
La partecipazione al corso di formazione e il conseguimento dell’attestato finale si pongono quindi, conclusivamente, al di fuori del procedimento concorsuale e quindi al di fuori della giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
Senza peraltro considerare che si discute di posizioni paritetiche e conformate ex lege quali la nomina e le priorità fissate dalla citata norma della finanziaria 2007.<br />
La lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti si riconnette infatti conclusivamente non già all’approvazione finale della graduatoria e all’attività concorsuale in genere, bensì alle modifiche successivamente intervenute a seguito della Legge finanziaria 2007 ed alla &#8211; pur opinabile &#8211; attività interpretativa e applicativa che di essa ha in seguito fatto l’Amministrazione.<br />
Tali vicende esulano dall’ambito del procedimento concorsuale, procedimento che costituisce un semplice presupposto remoto della vicenda di che trattasi.<br />
Il ricorso in esame risulta quindi in parte qua inammissibile sotto altro profilo, cioè per carenza di interesse e per assenza originaria di profili di lesività, con riferimento all’impugnazione del decreto 6655/06 (approvazione graduatoria degli ammessi), nonché del bando di concorso approvato con d.d.g. del 22.11.04.<br />
La soddisfazione delle legittime pretese dei ricorrenti può infatti trovare esito solo ed esclusivamente con riferimento all’impugnazione degli atti successivi alla graduatoria e al conferimento degli incarichi in termini di esaustività, la cui decisione è attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Considerato che, pertanto, il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, ricorrendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite; che resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio.<br />
Considerato che tale profilo di inammissibilità risulta assorbente di ogni altra questione; <br />
Considerato che sussistono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito del ricorso n. 1557/2007, proposto da Faggiano Cosimo ed altri. <br />
Statuisce appartenersi la giurisdizione al giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pietro Morea, Presidente<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2008-n-1329/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.1329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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