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	<title>1322 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1322 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a></p>
<p>Alessandra Farina, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, contro Ministero della Salute non costituito in giudizio; Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandra Farina, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, contro Ministero della Salute non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; giudicato civile &#8211; esecuzione &#8211; funzione meramente attuativa della statuizione giudiziale &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 01322/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00799/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 799 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Emanuele Dalla Palma, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Salute non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per</em></strong><br /> l&#8217;ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa nel giudizio -OMISSIS-Lav, pubblicata il 26.01.2017, passata in giudicato e notificata al Ministero in data 11.07.2019.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137/2020;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Alessio Falferi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p> Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 31.7.2020, i ricorrenti-OMISSIS-, per quanto qui rileva, hanno esposto quanto segue:<br /> -che con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, confermata da sentenza della -OMISSIS-di Venezia n. -OMISSIS-, è stato riconosciuto al sig. -OMISSIS-il diritto ad ottenere l&#8217;indennizzo previsto dalla L. 210/1992 a decorrere dall&#8217;1.7.1997, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121 giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e che, con decreto del 22.6.2011, il medesimo ha ottenuto l&#8217;erogazione della somma complessiva di euro -OMISSIS-(di cui euro -OMISSIS-a titolo di indennizzo per il periodo 1.7.1997-31.5.2011, euro 14.929,46 a titolo di interessi legali ed euro 4.798,56 a titolo di spese legali);<br /> -che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.-OMISSIS-, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria della componente &#8220;<em>indennità  integrativa speciale</em>&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 210/1992, il sig. -OMISSIS- ha adito il Tribunale di -OMISSIS-, il quale, accogliendo il ricorso, ha condannato il Ministero della Salute <em>&#8220;al pagamento in favore del ricorrente delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria calcolata sulla componente &#8220;indennità  integrativa speciale&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992 corrisposto e da corrispondersi a far data dal 01/10/1997, oltre interessi dalla data di maturazione dei titoli al saldo</em>&#8220;, nonchè alla &#8220;<em>rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario</em>&#8221; (avv. Dalla Palma);<br /> -che tale ultima sentenza non è stata appellata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero della Salute, il quale, perà², non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto.<br /> Tanto premesso, i ricorrenti hanno evidenziato l&#8217;inadempimento da parte del Ministero della Salute alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, nonchè la sussistenza dei presupposti per l&#8217;azione di ottemperanza ex art. 112, comma I, lett. c) del D. Lgs. n. 104/2010, chiedendo: -di condannare il Ministero intimato a corrispondere al Sig. -OMISSIS- la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria della componente &#8220;<em>indennità  integrativa speciale</em>&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992, maggiorata degli interessi, ex comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c. dal momento della proposizione del ricorso al Tribunale di -OMISSIS- e al tasso legale dall&#8217;1.10.1997, data di spettanza della rivalutazione monetaria, come indicati in sentenza; -in via subordinata, di condannare il Ministero intimato al pagamento dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS- degli interessi ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c. e comunque degli interessi legali; -di fissare, ex art 114, comma 4, lett. e) CPA, la &#8220;somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del giudicato&#8221;, per sanzionare l&#8217;eventuale ulteriore ritardo del Ministero; -in relazione al capo della sentenza n. -OMISSIS- relativa alle spese di lite, di condannare l&#8217;Amministrazione intimata a pagare direttamente all&#8217;avv. Dalla Palma &#8211; che agisce qui in proprio &#8211; quale procuratore dichiarato antistatario dalla sentenza -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, la somma liquidata dalla stessa sentenza a titolo di spese di lite pìù interessi, anche ai sensi del comma 4 dell&#8217;art. 1284 c.c., dal giorno della pubblicazione della sentenza al giorno del saldo; &#8211; di nominare un Commissario <em>ad acta </em>nell&#8217;ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero della Salute.<br /> Non si è costituito in giudizio il Ministero della Salute.<br /> Alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.<br /> Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito precisati.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l&#8217;esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.<br /> La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l&#8217;ottemperanza è stata notificata all&#8217;Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì¬, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall&#8217;art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.<br /> Non risulta, perà², che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l&#8217;ottemperanza.<br /> Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi sancire l&#8217;obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.<br /> Sotto tale profilo, va precisato che il giudice dell&#8217;ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. (<em>ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2891</em>). E&#8217; stato, altresì¬, precisato che è escluso che &#8220;nel processo amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, possa darsi la possibilità  per il giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo&#8221; (da ultimo, <em>Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668</em>).<br /> Dunque, l&#8217;Amministrazione intimata dovrà  conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza; in particolare, il Ministero intimato dovrà  provvedere, in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, al pagamento &#8220;<em>delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria calcolata sulla componente &#8220;indennità  integrativa speciale&#8221; dell&#8217;indennizzo di cui alla L. 210/1992 corrisposto e da corrispondersi a far data dal 01/10/1997, oltre interessi dalla data di maturazione dei titoli al saldo</em>&#8220;, nonchè, in favore dell&#8217;avv. Emanuele Dalla Palma, procuratore dichiarato antistatario, alla &#8220;<em>rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario</em>&#8220;, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo.<br /> L&#8217;Amministrazione intimata dovrà  provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br /> In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d&#8217;ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà  di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà  provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.<br /> Si ritiene, infine, di accogliere la richiesta della fissazione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e), CPA, da quantificarsi in una percentuale della somma liquidata nel provvedimento da eseguire, composta dal capitale con esclusione di tutti gli interessi comunque maturati, IVA e CPA e altri contributi, percentuale che può essere fissata nel saggio d&#8217;interesse legale vigente per ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite da considerarsi &#8220;non manifestamene iniquo&#8221; ai sensi del citato disposto di cui all&#8217;art. 114.<br /> Le spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.</p>
<p> <strong>P.Q.M.</strong></p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto:<br /> -ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, nei termini e modi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte;<br /> -nomina, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà  di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, affinchè provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, a quanto previsto nel successivo termine di 30 giorni dalla scadenza di quello assegnato all&#8217;Amministrazione intimata.<br /> -fissa, come da motivazione, nell&#8217;importo degli interessi legali, al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all&#8217;Amministrazione l&#8217;ulteriore somma dovuta alla parte ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 114 comma 4, lett. e), CPA.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandra Farina, Presidente<br /> Alessio Falferi, Consigliere, Estensore<br /> Paolo Nasini, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-28-12-2020-n-1322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: So.Ge.Ria srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento attuativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: So.Ge.Ria srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano</span></p>
<hr />
<p>Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento attuativo possono essere considerate come atti direttamente attributivi di un vantaggio economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Atti di amministrazione &#8211; natura delle delibere della Giunta comunale &#8211; delibera di indirizzo con la quale si prestabiliscono elementi di provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificazione &#8211; atto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le Giunte comunali, oltre a emettere vere e proprie delibere di indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente: si tratta, anche in questo caso, di delibere di indirizzo, ma con le quali si affida espressamente al dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente assumerà  in conformità  all&#8217;atto di giunta, pur potendo discostarsene. Una delibera di indirizzo del genere non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto essa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati un&#8217;aspettativa qualificata (nel caso di specie, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la delibera con la quale la Giunta comunale di Milano aveva approvato una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionarie, tra le quali la società  istante, dovesse essere qualificata come &#8220;un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale&#8221;).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019<br /> <strong>N. 01322/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00108/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 108 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da So.Ge.Ria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Maria Tanzarella, Rosanna Macis e Giancarlo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giancarlo Tanzarella in Milano, via Senato, 37;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliato presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della deliberazione di Giunta Comunale 6 dicembre 2018 n. 2184 comportante &#8220;approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento ai locali della Galleria Vittorio Emanuele II attualmente occupati dagli esercizi commerciali e , previo annullamento parziale in autotutela amministrativa, della deliberazione di Giunta Comunale n. 2000/2015&#038;&#8221; (doc.15).<br /> 2) della conseguente e connessa comunicazione dirigenziale 12 dicembre 2018 PG 0549455 (comunicata, in uno al documento sub 1, a mezzo di pec del giorno 19 dicembre 2018, ore 12:30 &#8211; doc. 14);<br /> 3) di ogni atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi: gli atti istruttori degli Uffici allegati alla DGC 2184/2018, la comunicazione di avvio del procedimento 16 ottobre 2018 (doc. 10) e la delibera di Giunta comunale 16 ottobre 2018 n. 1775 comportante &#8220;avvio del procedimento preordinato alla approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento alle concessioni dei locali della Galleria Vittorio Emanuele attualmente occupati dagli esercizi commerciali e previo annullamento parziale della deliberazione di Giunta comunale n. 2000/2015&#8221; (doc. 11).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La società  esponente è titolare di concessione d&#8217;uso di un bene demaniale di proprietà  del Comune di Milano, sito nella Galleria &#8220;Vittorio Emanuele II&#8221; a Milano.<br /> L&#8217;unità  immobiliare è destinata allo svolgimento dell&#8217;attività  di bar e ristorazione ed è identificata con l&#8217;insegna &#8220;La Locanda del Gatto Rosso&#8221;.<br /> Con deliberazione n. 2000/2015 la Giunta Comunale di Milano approvava una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionari, fra cui la società  istante.<br /> Tuttavia il Direttore del Settore Patrimonio dell&#8217;amministrazione, con proprio provvedimento del 13.4.2016, non si conformava alle indicazioni risultanti dalla citata delibera, escludendo quindi il rinnovo della convenzione, a favore invece di una pubblica gara.<br /> Contro il citato provvedimento dirigenziale ed altri atti successivi erano proposti dall&#8217;attuale esponente due distinti ricorsi davanti al TAR Lombardia, che erano riuniti e decisi con sentenza della IV Sezione n. 2422/2017, di accoglimento dei gravami e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> La sentenza era appellata ma il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione V n. 5157/2018 respingeva l&#8217;appello.<br /> In seguito il Comune, con deliberazione di Giunta n. 2184/2018, approvava nuove linee di indirizzo con riferimento a taluni locali siti in Galleria, fra cui quello di cui è causa, annullando parzialmente la pregressa delibera n. 2000/2015 ed escludendo così il rinnovo della concessione a favore dell&#8217;esponente.<br /> Quest&#8217;ultima proponeva di conseguenza il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, con cui impugnava la delibera da ultimo indicata ed il conseguente provvedimento dirigenziale di comunicazione della delibera stessa.<br /> Al gravame principale faceva seguito un atto di motivi aggiunti contenente una nuova doglianza contro gli atti giù  impugnati.<br /> Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.<br /> In esito alla camera di consiglio del 21.2.2019 l&#8217;istanza cautelare era accolta con ordinanza della scrivente Sezione n. 236/2019.<br /> Alla successiva pubblica udienza del 23.5.2019 la causa era discussa e trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Ai fini della decisione delle complesse questioni poste con il presente gravame, occorre muovere dall&#8217;esatta individuazione della natura e degli effetti della originaria delibera di Giunta n. 2000/2015, poi parzialmente annullata con la successiva delibera di Giunta n. 2184/2018, oggetto della presente impugnativa.<br /> La delibera del 2015 (cfr. il doc. 1 della ricorrente), dettava le linee di indirizzo per il rinnovo di tre concessioni di altrettanti locali siti nella Galleria, indicando le ragioni per le quali il rinnovo delle convenzioni, fra cui quella con l&#8217;attuale esponente, appariva rispondente a motivi di pubblico interesse, tali da giustificare la deroga al principio della pubblica gara.<br /> La delibera individuava quindi specificamente gli esercizi beneficiari del rinnovo della convenzione e, nella sua parte dispositiva (punto 2), dava atto che il Dirigente competente avrebbe posto in essere i necessari atti conseguenti per il rinnovo, in particolare la stipulazione delle nuove convenzioni, alle condizioni previste dalla stessa delibera di Giunta.<br /> Tuttavia, come noto, il Dirigente, visto il parere dell&#8217;Autorità  Anticorruzione (ANAC) richiesto dall&#8217;allora presidente del Consiglio Comunale di Milano, si orientava in senso difforme da quanto risultante dalla delibera n. 2000/2015 e negava di conseguenza il rinnovo della convenzione (cfr. i documenti 2 e 3 della ricorrente).<br /> Il citato provvedimento dirigenziale, unitamente ad altri atti conseguenti, era poi annullato dalla sentenza della scrivente Sezione n. 2422/2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato (cfr. i documenti 5 e 6 della ricorrente).<br /> Nella decisione di primo grado è messo in luce come la delibera n. 2000/2015 non possa essere considerata quale atto di natura normativa o regolamentare, avendo invece un contenuto puntuale (cfr. pag. 11 della sentenza) e che la stessa vincola parzialmente il dirigente comunale chiamato alla sua applicazione, nel senso che il dirigente stesso può dissentire dalla delibera purchè con adeguata e congrua motivazione, che tenga conto nuovamente degli elementi di fatto giù  esaminati dalla Giunta (cfr. pag. 10 della sentenza).<br /> Nella propria decisione sopra citata questo TAR ha pertanto annullato il provvedimento dirigenziale proprio perchè privo di idonea motivazione sulle circostanze di dissenso rispetto alla scelta della Giunta.<br /> Invero, è comune esperienza che le giunte comunali &#8211; e quella di Milano non ne differisce &#8211; oltre a emettere delle vere e proprie delibere d&#8217;indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti &#8211; i quali, per tali, rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificando egualmente gli atti di giunta che li contengono come delibere d&#8217;indirizzo, in cui si affida espressamente allo stesso dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente egli assumerà  in conformità , pur potendo discostarsene, come avvenuto nella fattispecie, rivendicando la propria competenza e responsabilità .<br /> Ebbene, una delibera d&#8217;indirizzo del secondo genere, come la n. 2000/2015, non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto la stessa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati &#8211; che, in specie, la delibera individua nominativamente, si badi bene &#8211; una aspettativa qualificata al rinnovo della concessione.<br /> La deliberazione 2000/2015, insomma, va qualificata come un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale.<br /> Tali considerazioni sulla originaria delibera del 2015 consentono di qualificare correttamente la successiva delibera n. 2184/2018 ivi impugnata.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, pone in essere una esplicita attività  di autotutela amministrativa, annullando parzialmente la pregressa delibera del 2015.<br /> Non pare dubbio al Collegio, infatti, che l&#8217;amministrazione comunale abbia agito per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un atto precedente, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge 241/1990.<br /> La mera interpretazione letterale del provvedimento impugnato (cfr. il doc. 15 della ricorrente), conduce a tali conclusioni.<br /> In primo luogo, lo stesso oggetto della delibera parla di &#8220;&#038;annullamento parziale, in autotutela amministrativa&#8221; (cfr. pag. 1 del doc. 15), e nella successiva motivazione della decisione è evidenziato espressamente che la deliberazione n. 2000 del 2105 &#8220;&#038;appare viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell&#8217;errata valutazione dei fatti nella parte in cui ravvisa motivi imperativi di interesse generale che avrebbero giustificato la deroga al principio dell&#8217;evidenza pubblica&#8221;.<br /> Si tratta di argomenti molto chiari ed il riferimento al vizio originario di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei fatti implica necessariamente una valutazione di illegittimità  originaria dell&#8217;atto amministrativo (il difetto di istruttoria e l&#8217;errore di fatto sono note figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere), a fronte della quale l&#8217;autotutela amministrativa non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di cui al citato articolo 21Â <em>nonies</em>.<br /> Del resto, nella sua parte dispositiva (punto 3), la delibera 2184/2018 conferma il &#8220;parziale annullamento, in autotutela amministrativa&#8221;, sicchè non paiono sussistere dubbi sulla qualificazione della delibera impugnata come atto amministrativo di secondo grado di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> Non è invece possibile la qualificazione, proposta nelle sue difese dall&#8217;Amministrazione resistente, della delibera quale &#8220;revoca&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge 241/1990, posto che &#8211; come noto &#8211; quest&#8217;ultima presuppone un mutamento della situazione originaria oppure una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, mentre nel caso di specie il Comune ha ravvisato un vizio di legittimità  originario della propria pregressa delibera.<br /> Neppure potrebbe reputarsi la delibera impugnata quale atto di &#8220;mero ritiro&#8221;, giacchè la dottrina e la giurisprudenza distinguono nettamente quest&#8217;ultimo istituto da quello dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, considerato che il mero ritiro si realizza nei riguardi di atti non ancora efficaci per mancato completamento del procedimento di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza della Sezione V n. 599/2000), ma nel caso di specie la delibera n. 2000/2015 è sempre stata senza dubbio pienamente efficace.<br /> Ciù² premesso, e ricordato che la delibera n. 2000/2015 ha carattere di atto ampliativo della sfera giuridica della ricorrente, è giocoforza concludere che la delibera di annullamento d&#8217;ufficio n. 2184/2018 abbia carattere lesivo della società  esponente, che è quindi legittimata a contestare le modalità  di esercizio nel caso di specie della potestà  di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> 1.1 Passando quindi all&#8217;esame dei singoli mezzi di gravame, nel primo motivo è lamentata la presunta elusione del giudicato formatosi a fronte della più¹ volte menzionata sentenza di questo TAR del 2017 (cfr. ancora il doc. 5 della ricorrente).<br /> La doglianza, così come prospettata, è perà² infondata, posto che l&#8217;intervenuto annullamento del provvedimento dirigenziale difforme dalla delibera del 2015 non priva di per sì© la Giunta del potere di autotutela sulla delibera medesima; del resto nella sentenza di primo grado è scritto espressamente che, dopo l&#8217;eliminazione dal mondo giuridico degli effetti dell&#8217;atto dirigenziale, la Giunta potrà  rivalutare in piena autonomia la coerenza delle proroghe con i principi comunitari (cfr. pag. 11 della sentenza).<br /> 1.2 Nel secondo e nel terzo motivo è lamentata invece la violazione, sotto vari profili, dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge n. 241/1990.<br /> Le censure appaiono fondate, per le ragioni che seguono.<br /> Il comma 1 del citato articolo stabilisce che &#8220;Il provvedimento amministrativo illegittimo &#038; può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, &#038; tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge&#8221;<br /> La norma consente dunque l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio entro un &#8220;termine ragionevole&#8221;, comunque non superiore a &#8220;diciotto mesi&#8221;: mentre, nel caso di specie, la delibera di annullamento impugnata è stata adottata in palese violazione del citato termine di legge (tra il 6.11.2015 e il 6.12.2018 sono intercorsi oltre tre anni), e non vi è esposta alcuna specifica considerazione sul superamento del citato termine.<br /> L&#8217;applicazione del termine di cui sopra è previsto dalla legge per i provvedimenti di autorizzazione e in ogni caso per quelli &#8220;di attribuzione di vantaggi economici&#8221;.<br /> Orbene, la delibera del 2015, per il suo ripetuto contenuto ampliativo, rientra senza dubbio nel genere della &#8220;autorizzazione amministrativa&#8221;, intesa come provvedimento conferente posizioni soggettive utili; ma &#8211; e sul punto sia consentito il rinvio al punto 1 della presente narrativa &#8211; in ogni caso, la stessa si configura come attributiva, seppure con la mediazione di un ulteriore provvedimento attuativo, di un &#8220;vantaggio economico&#8221; all&#8217;impresa ricorrente, da intendersi quale aspettativa qualificata al rinnovo di una concessione amministrativa notoriamente assai ambita, e cioè quella per uno spazio commerciale nell&#8217;area della galleria Vittorio Emanuele di Milano.<br /> Neppure potrebbe sostenersi che il termine di legge di cui all&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â sia stato sospeso nel corso della presente vicenda.<br /> Il termine di cui all&#8217;articolo da ultimo citato deve configurarsi quale termine sostanziale di decadenza della potestà  di annullamento, per cui non è dato comprendere come allo stesso possa applicarsi l&#8217;istituto di diritto sostanziale della &#8220;sospensione&#8221;, che il codice civile riserva al solo termine di prescrizione (e non di decadenza, cfr. l&#8217;art. 2964 del codice civile), prescrizione che è inoltre riferita espressamente ai soli diritti soggettivi (cfr. l&#8217;art. 2934 del codice civile), mentre nel caso di specie il Comune è titolare di una potestà  pubblica di annullamento in autotutela dei propri atti.<br /> Inoltre, la legge 241/1990 prevede certo la possibilità  di sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto amministrativo (cfr. l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>), ma nel caso di specie il Comune non ha adottato alcun formale atto di sospensione dell&#8217;efficacia della delibera 2000/2015, mai oggetto fra l&#8217;altro di alcuna contestazione in sede giurisdizionale.<br /> Al contrario, all&#8217;amministrazione comunale non era certo precluso l&#8217;esercizio del potere di autotutela <em>ab origine</em>, vale a dire sin dal momento di ricezione del parere ANAC che poneva dubbi sulla legittimità  del rinnovo delle concessioni previsto dalla delibera 2000/2015 (aprile 2016, cfr. il doc. 3 della ricorrente).<br /> Il Comune ha scelto invece di difendere in due gradi di giudizio il provvedimento dirigenziale di non applicazione della delibera di Giunta, ma tale condotta &#8211; di per sì© legittima, ovviamente &#8211; non può costituire giustificato motivo per il differimento del termine di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela (termine che poi, nel caso di specie, ha superato i tre anni, raddoppiando di fatto quello massimo di legge, allorchè l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>comma 2 prevede che la sospensione non può superare il termine di legge di cui all&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>).<br /> Il presente gravame deve quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.<br /> La delibera 2184/2018 deve pertanto essere annullata laddove a sua volta annulla parzialmente in autotutela la delibera 2000/2015 (punto 3 del dispositivo).<br /> Quest&#8217;ultima delibera riacquista quindi efficacia per effetto della presente sentenza, salvi ovviamente i poteri dirigenziali come definiti ed individuati dal giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della scrivente Sezione n. 2422/2017.<br /> 1.3 All&#8217;annullamento della delibera di Giunta n. 2184/2018 consegue l&#8217;annullamento del provvedimento dirigenziale del 12.12.2018 (cfr. il doc. 14 della ricorrente), costituente atto meramente consequenziale a quello della Giunta, posto che il dirigente si è limitato a comunicare l&#8217;intervenuto annullamento della delibera 2000/2015 ed il rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo della concessione per i motivi esposti nella delibera 2184/2018.<br /> 2. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> Resta salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore della società  ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6<em>bis</em>1 del DPR 115/2002).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala Est. Vigotti Ciao Ciao Bazar s.r.l.(Avv.ti M. Coscia ed altri) c/ Comune di Verbania(Avv.n.c.); G. Furlan (n.c.) sull&#8217;abrogazione, a seguito dell&#8217;art. 3 D.L. 223/2006, dei limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio Comune – Autorizzazioni e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala Est. Vigotti<br /> Ciao Ciao Bazar s.r.l.(Avv.ti M. Coscia ed altri) c/ Comune di Verbania(Avv.n.c.); G. Furlan (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;abrogazione, a seguito dell&#8217;art. 3 D.L. 223/2006, dei limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – Autorizzazioni e Concessioni  – Distanze tra esercizi concorrenti &#8211; attività di estetista – Violazione della distanza minima tra esercizi dello stesso genere – Tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci e servizi – Diniego &#8211; Illegittimità – normativa regionale – Disapplicazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 3 del decreto legge n. 223 del 2006 (conv. L. 248/ 2006), sono abrogati i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Anche se letteralmente riferita solo alla categoria delle attività commerciali,  in considerazione dell’identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione,  l’eliminazione di tale obbligo è  applicabile anche al settore dei servizi e vanno disapplicate le norme regionali che dispongono diversamente (nella specie è stato annullato il diniego con cui era stato negata l&#8217;autorizzazione ad aprire un&#8217;attività di estetista).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
prima sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.<br />
	Visto il ricorso n. 267/07 proposto da</p>
<p><b>CIAO CIAO BAZAR srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore e <b>WHITESUN srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Coscia, Rosario Claudio Capuana e Giacomo Francini, presso lo studio del primo elettivamente domiciliate in Torino, via Mercantini n. 6; icorrenti<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>comune di Verbania</b>, in persona del sindaco pro tempore, intimato non costituito<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Furlan Gabriella</b>, titolare del Centro Estetico Alhoa di Furlan Gabriella, intimata non costituita<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della determinazione dirigenziale prot. n. 49250 (o 49280) del 20.12.2006 avente per oggetto: “istanza di autorizzazione per attività di estetica da esercitarsi nei locali siti in C.so Europa n. 61/I – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”;<br />	<br />
&#8211;	nonchè per l’annullamento di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare del regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. 238/1997, artt. 2, 5 e 6;<br />	<br />
&#8211;	e per il risarcimento del danno, ex art. 7 l. 6.12.1971 n. 1034 e s.m. ed i., da quantificarsi in corso di causa;</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle società ricorrenti;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Marco Coscia per la parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, al fine della decisione sul merito del ricorso, che appare fondato;</p>
<p>Considerato che la società ricorrente contesta la legittimità del diniego di autorizzazione all’apertura di un centro per attività di estetista, sul presupposto della violazione della distanza minima tra esercizi dello stesso genere, stabilita dal regolamento comunale;<br />
Rilevato in merito quanto segue:<br />
come ha osservato il Consiglio di Stato (sentenza n. 4206 del 28 giugno 2006), il contesto costituzionale in cui si colloca la disciplina relativa alla pianificazione autoritativa dell’attività economica è, indubbiamente, quello regolato dall&#8217;art. 41 della Costituzione, secondo il quale &#8220;l&#8217;iniziativa economica privata è libera&#8221;, sia pure con la precisazione che questa &#8220;non può svolgersi contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana&#8221; e che &#8220;la legge determina i programmi e controlli opportuni perché il attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.&#8221; A ciò va aggiunto il principio dalla &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, che, seppur originato dall&#8217;adesione dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea che annovera tra i suoi fini costitutivi (art. 3, comma uno lettera g, del trattato istitutivo) &#8221; un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno&#8221;, ha assunto valore giuridico autonomo nell&#8217;ordinamento nazionale fin dall&#8217;entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto un sistema compiuto di norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, richiamate tra l&#8217;altro anche dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.<br />
Dall&#8217;insieme di detti principi si ricava come il potere regolamentare attribuito agli enti locali in materia di autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista, per un verso, non può essere svincolato dai puntuali parametri stabiliti dalla legge, cioè dell&#8217;unico strumento cui l&#8217;art. 41 della Costituzione consente di limitare il diritto all&#8217;iniziativa economica privata, e, per altro verso, non può comunque essere utilizzato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza fra produttori del servizio.<br />
A tali principi si ispira il decreto legge n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del 2006 che, nel richiamare le disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi (art. 3), abroga, tra l’altro, i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Pur letteralmente riferita alla categoria delle attività commerciali, l’eliminazione di tale obbligo non può non intendersi &#8211; a pena di infrazione dei principi costituzionali &#8211; applicabile anche al settore dei servizi, data l’identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato.<br />
Ne consegue che l’obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il primo gennaio 2007, posto a carico di regioni e enti locali dall’ultimo comma dell’art. 3 in esame non può significare il permanere, fino a tale data, dei limiti derivanti dal rispetto delle distanze stabilite in sede locale, trattandosi di norme direttamente configgenti con disposizioni dell’ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi.<br />
Nella fattispecie in esame, come si è detto, il ricorso contesta la legittimità del diniego dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista basato sulle disposizioni della legge reg. n. 54 del 1992 (che dispone che i regolamenti comunali devono prescrivere distanze tra gli esercizi) e del civico regolamento, che tali distanze prevede, ma tali normative, collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelano non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall&#8217;ordinamento comunitario e costituzionale.<br />
Pertanto, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo sotto i profili dedotti con il ricorso che deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento stesso.<br />
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, ritiene il Collegio che non possa essere accolta, sia per l’immediatezza della tutela apprestata in questa sede, sia perché, nel comportamento dell’amministrazione che ha ritenuto di dare applicazione ad una disposizione del proprio regolamento, non è dato individuare alcun profilo di dolo o colpa tale da integrare l’elemento soggettivo necessario per il sorgere della responsabilità pretesa dalla ricorrente.<br />
Le spese di lite possono rimanere a carico delle società ricorrenti<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 21 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-3-2007-n-1322/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo Proxima Italia s.r.l. (avv.ti Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy) contro Metronapoli S.p.A. (avv. Enrico Soprano) sui requisiti di legittimità del bando per l&#8217;affidamento in concessione di spazi pubblicitari 1. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di servizi – Sproporzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-1322/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> Proxima Italia s.r.l. (avv.ti Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy) contro Metronapoli S.p.A. (avv. Enrico Soprano)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di legittimità del bando per l&#8217;affidamento in concessione di spazi pubblicitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di servizi – Sproporzione tra l’importo annuo che il concessionario deve retrocedere al concedente e il fatturato annuo che il concessionario deve realizzare – Illegittimità del bando – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto per l’affidamento in concessione di spazi servizi – Sproporzione tra l’importo annuo che il concessionario deve retrocedere al concedente e il fatturato annuo che il concessionario deve realizzare – Illegittimità del bando – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa – Motivi aggiunti proposti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario – Ammissibilità ex art. 1 l. 205/2000 &#8211; Notifica presso l’avvocato costituito – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento in concessione di servizi che prevede una enorme sproporzione tra l’importo annuo minimo garantito sul fatturato, che il concessionario deve retrocedere alla concedente, e il valore di stima del fatturato annuo che il concessionario deve realizzare (1).</p>
<p>2. Nel caso della suindicata sproporzione si manifesta una palese carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione nella individuazione dei valori  economici da porre a base della disciplina di gara, con consequenziale ricaduta anche sui requisiti di ammissione alla medesima che per tale ragione appaiono del tutto disancorati  e non riconducibili rispetto al concreto valore della gara che non è stato esso stesso oggetto  del dovuto approfondimento e della necessaria valutazione.<br />
3. La possibilità di proporre motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario, introdotta dall’art. 1, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, modificativa dell’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034, costituisce  una modalità di ampliamento del thema decidendum  che si estende così ad altri atti e provvedimenti adottati durante la pendenza del giudizio, dovendo tuttavia sussistere tra gli stessi una connessione di natura oggettiva: in tale caso è legittima la notifica del ricorso per motivi aggiunti all’avvocato costituto in giudizio e non alla parte in proprio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie relativa ad una gara d’appalto per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari &#8211; pubblicità fissa e dinamica &#8211;  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana, in cui il bando fissava in Euro 300.000,00 l’importo minimo garantito annuo sul fatturato che il concessionario deve retrocedere  alla concedente, e in Euro 2.500.000,00 il valore stima del fatturato annuo che il concessionario andrà a realizzare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9767/04 R.G. proposto da</p>
<p><b>Proxima Italia s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy ed elettivamente domiciliata  in Napoli, al viale Gramsci n. 10, presso lo studio degli Avvocati Renato de Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Metronapoli s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Soprano  ed elettivamente domiciliata Napoli, via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Soprano;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione <br />
Di tutti gli atti della procedura di gara aventi ad  oggetto l’affidamento della concessione esclusiva dell’esercizio della pubblicità per conto terzi  di appositi impianti pubblicitari siti all’interno di stazioni, delle vetture ed in altri spazi  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana  e delle  Funicolari (Mergellina – Chiaia &#8211; Montesanto – Centrale), ivi compresa  l’installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, tutti pubblicati il 1° luglio 2004 (rettificato il 9.7.2004)  e segnatamente:<br />
&#8211;	del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	del  capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	 di tutti gli altri atti allegati;																																																																																												</p>
<p>			nonché per l’annullamento a seguito di motivi aggiunti<br />	<br />
di tutti gli atti della procedura di gara aventi ad  oggetto l’affidamento della concessione esclusiva dell’esercizio della pubblicità per conto terzi  di appositi impianti pubblicitari siti all’interno di stazioni, delle vetture ed in altri spazi  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana  e delle  Funicolari (Mergellina – Chiaia &#8211; Montesanto – Centrale), ivi compresa  l’installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, tutti pubblicati il 19.10. 2004 e segnatamente:<br />
&#8211;	del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	del  capitolato speciale;<br />	<br />
&#8211;	 di tutti gli altri atti allegati.																																																																																												</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Vista la costituzione in giudizio della società Metronapoli s.p.a.;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  22.12.2004 gli Avvocati di cui al relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando del 1° luglio 2004 la società Metronapoli s.p.a. indiceva un’asta pubblica per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari &#8211; pubblicità fissa e dinamica &#8211;  nell’ambito della Linea 1 della Metropolitana di Napoli  e delle Funicolari di Mergellina, Chiaia, Montesanto e Centrale per la durata di nove anni. <br />
Tra i requisiti di ammissione erano previsti la realizzazione nell’ultimo triennio  di un fatturato per la vendita di spazi pubblicitari pari ad almeno €20.000.000, 00, nonché la sussistenza di un contratto di gestione,  sempre di tali spazi, per un importo annuo pari ad almeno €4.000.000,00.<br />
Inoltre, il Capitolato Speciale di appalto aveva indicato che il fatturato annuo per la vendita  di spazi   pubblicitari era stato stimato secondo una previsione di  €2.500.000,00 annui,  mentre, con riferimento alla valutazione dell’offerta economica,  il bando, nel prevedere  il criterio della maggior  percentuale del fatturato realizzato da retrocedere alla concedente, aveva specificato che tale importo non sarebbe  potuto essere inferiore a €2.700.000 per l’intera durata novennale del servizio.<br />
Avverso il bando, il capitolato  e gli provvedimenti afferenti la gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Proxima Italia s.r.l., all’epoca gestore  del servizio  di pubblicità, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. <br />
La ricorrente, che giustificava la  proposizione del ricorso con l’impossibilità di  partecipare alla gara,   denunciava l’inesattezza della lex specialis nella parte in cui aveva indicato in Metronapoli s.p.a., ossia la società concedente, la proprietaria delle insegne pubblicitarie già esistenti in loco, ma soprattutto lamentava l’eccessiva onerosità dei requisiti  di partecipazione richiesti in  riferimento a quello che riteneva fosse l’effettivo valore dell’appalto, quest’ultimo ancorato all’importo minimo garantito posto a base d’asta. <br />
Si costituiva in giudizio la società Metronapoli s.p.a., concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla  camera di consiglio del 4.8.2004 il Tribunale, con ordinanza n. 4247/04, fissava ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6.12.1971 n. 1034 l’udienza di discussione per il 22.12.2004.<br />
Successivamente, la società resistente, con successivo deposito del 18.10.2004,  portava a conoscenza di questo Tribunale che la gara era andata deserta e che era stata  indetta una nuova procedura nella quale erano stati previsti requisiti di partecipazione meno gravosi.: in  particolare, il fatturato triennale richiesto era stato  ridotto a €12.000.000,00, così come anche il contratto  di gestione previsto doveva essere questa volta di importo almeno pari a €2.500.000,00.<br />
Avverso il bando, il capitolato e tutti  gli atti della nuova procedura di gara proponeva motivi aggiunti di ricorso la società Proxima Italia  s.r.l.  chiedendone  l’annullamento.<br />
La ricorrente lamentava ancora l’illegittimità delle prescrizioni del bando in riferimento ai requisiti di partecipazione  richiesti, che sebbene ridotti, costituivano ancora un’illogica e sproporzionata misura se rapporta all’effettivo e comunque  immutato valore della gara e come tale ingiustificatamente  riduttiva della partecipazione  di imprese che non fossero vere e proprie multinazionali operanti  nel settore.<br />
Riproponeva inoltre la Proxima Italia s.r.l. l’inesattezza, rilevante ai fini della formulazione dell’offerta, della circostanza addotta nel bando per cui  gli arredi pubblicitari erano totalmente in  proprietà della Metronapoli s.p.a., atteso che, per effetto della regolamentazione del precedente rapporto concessorio intercorrente proprio con essa  ricorrente, alcuni  di questi ben sarebbero potuti restare in proprietà di quest’ultima.<br />
Da ultimo, la Proxima Italia s.r.l. lamentava l’incertezza dell’oggetto della concessione quanto alla pubblicità audiovisiva, atteso che, rispetto al momento  della presentazione delle offerte,  ed a fortiori a  quello della loro valutazione in sede di gara, l’inizio della concessione relativamente a tale ambito sarebbe  avvenuto unicamente a decorrere dal 30.6.2006, dovendosi attendere la scadenza del rapporto con il precedente  concessionario.<br />
Si costituiva in giudizio la Metronapoli  s.p.a., preliminarmente eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo, nonchè l’inammissibilità di quello  proposto con i motivi aggiunti: sotto il  primo profilo, si  rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso introduttivo, avendo il primo bando di gara  ormai esaurito i propri effetti ed essendo stato comunque integralmente sostituito dalla nuova procedura, oggetto di successiva ed autonoma impugnazione; sotto il secondo profilo si eccepiva che,  assumendo la nuova procedura una valenza del tutto autonoma rispetto a quella precedente, non avrebbe potuto la società Proxima Italia  s.r.l., a pena di inammissibilità, censurarne profili di asserita illegittimità attraverso la proposizione di motivi aggiunti  di gravame, notificati al procuratore già costituito, dovendo  piuttosto  incardinare un nuovo ricorso  da notificarsi direttamente presso la sede della Metronapoli s.p.a.<br />
Nel merito, la società resistente  ribadiva sostanzialmente le difese già esposte in occasione dell’impugnazione della prima procedura. <br />
Alla pubblica udienza di discussione del 22.12.2004, in vista della quale parte ricorrente depositava una memoria di replica, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI   DELLA   DECISIONE  </b></p>
<p>La società Proxima Italia s.r.l. ha impugnato  entrambi i distinti bandi e capitolati speciali  con cui, consecutivamente, rispettivamente in data 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004 la società Metronapoli s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pubblicità fissa e dinamica  nella Linea 1 della Metropolitana, nonché sulle Funicolari di  Mergellina, Centrale, Chiaia e Montesanto.<br />
In effetti, la prima gara, il cui bando  e capitolato speciale erano stati oggetto del ricorso introduttivo, era andata deserta per la mancata presentazione  di offerte, per cui la società concedente ne aveva  indetta un’altra,  mitigando i requisiti di ammissione ritenuti dalla ricorrente troppo onerosi e comunque ostativi per una sua partecipazione.<br />
Deve preliminarmente essere dichiarata l’improcedibilità  del ricorso introduttivo avente ad oggetto il bando  di gara  ed il relativo capitolato   risalente al 1° luglio 2004 per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Invero, pur concordando  in linea di principio con quanto sostenuto da  parte ricorrente  nella memoria depositata in data 21.12.2004, quanto alla necessità di un  particolare rigore per il compimento dell’indagine sull’effettiva sopravvenuta carenza  di interesse alla decisione, non manca il Collegio di  rilevare  come nella fattispecie in esame nessuna concreta utilità possa derivare alla  Proxima Italia s.r.l. da un’eventuale decisione favorevole in relazione ad una  disciplina di gara ormai superata  e non più attuale e che, comunque , ha definitivamente esaurito la propria  efficacia lesiva nei suoi confronti: va  infatti osservato  come  l’azione originariamente proposta – così come del resto anche i motivi aggiunti – era volta alla tutela di un interesse che si sostanziava nella restituzione della concreta possibilità di partecipare alla gara  e quindi della chanche di ottenere l’affidamento della concessione degli spazi pubblicitari, ostacolo che, quanto all’originario bando, è stato rimosso proprio dall’indizione di una nuova procedura che aveva   tra l’altro previsto che i requisiti all’epoca contestati fossero meno rigorosi, salva, comunque, la loro perdurante  illegittimità e lesività che, tuttavia, concerne non già la precedente, ma esclusivamente la nuova gara;  né valga sostenere  la sussistenza  di un interesse legato alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno:  sotto tale profilo, è agevole osservare come il pieno  ristoro dell’interesse legittimo sia avvenuto proprio attraverso il superamento della  disciplina di gara ritenuta lesiva – non trovando quindi spazio l’eventualità di un risarcimento per equivalente &#8211;  né appaiono prospettati ulteriori pregiudizi    discendenti dal semplice fatto  dell’indizione di una gara  poi andata deserta, con l’inevitabile conclusione che nessun interesse alla decisione residua in capo alla  società ricorrente quanto all’impugnazione dell’originaria disciplina di gara.<br />
Occorre, ora, esaminare  l’altra eccezione  sollevata dalla Metronapoli s.p.a. che ha  dedotto l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti  avverso la nuova procedura, indetta  con bando del 19.10.2004, in quanto notificati non presso la sede della società concedente, ma presso il procuratore costituito nel ricorso  introduttivo; osservava la difesa della resistente che la possibilità di proporre motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli impugnati con il ricorso  originario, introdotta dall’art. 1, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, modificativa dell’art. 21 legge 6.12.1971 n. 1034, costituisce  una modalità di ampliamento del thema decidendum  che si estende così ad altri atti e provvedimenti adottati  durante la pendenza del giudizio, dovendo tuttavia sussistere tra gli stessi una connessione di natura oggettiva, quest’ultima  consistente  nell’attitudine di questi a ledere il medesimo bene della vita che ha costituito oggetto di tutela con il ricorso introduttivo; poiché nel caso di specie le due procedure impugnate nell’ambito  dello stesso giudizio  presentano diverse connotazioni, ma sopratutto  afferiscono a  distinti beni della  vita, ossia interessi alla partecipazione a gare tra loro diverse, di cui  addirittura la prima ormai estinta perché andata deserta, mancherebbe per ciò stesso quel requisito di connessione necessario perché  l’impugnazione della seconda gara potesse  avvenire tramite la presentazione di motivi aggiunti; trattandosi, in sostanza, di vicende del tutto indipendenti, nonché relative a distinte posizioni di interesse legittimo, la Proxima Italia s.r.l., per contestare  il bando ed il capitolato della seconda gara, avrebbe dovuto,  di conseguenza,  proporre un autonomo  ricorso. <br />
Né, si aggiunge, potrebbe operare  l’istituto della conversione, atteso che i  motivi aggiunti non sono stati notificati presso la sede della Metronapoli s.p.a., ma presso il procuratore già costituito nel ricorso introduttivo, mancando, di conseguenza, anche i requisiti   per la configurazione di un ricorso  autonomo. <br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />
Va, infatti, osservato che non può ritenersi insussistente tra le due procedure una connessione di natura oggettiva sol perché tra di esse vi è una distinzione ontologica, dovendo al contrario rilevarsi che l’una trova nelle vicende dell’altra la propria ragione di esistenza  e i due procedimenti non solo sono assimilabili quanto alla disciplina  della gara, solo parzialmente modificata in riferimenti ai requisiti di partecipazione, ma sono entrambi  volti  all’affidamento del medesimo servizio; inoltre, quanto all’aspetto più propriamente processuale,  va anche rilevato come vi sia una sostanziale sovrapposizione   dei motivi di ricorso proposti  con i motivi aggiunti rispetto a quelli originariamente  introdotti e ciò proprio perché le modificazioni introdotte alla nuova disciplina   continuavano, secondo la prospettazione di parte ricorrente, a presentare i medesimi vizi già denunciati  avverso gli originari bando e capitolato.<br />
Infine,  proprio seguendo l’impostazione fornita  dalla Metronapoli s.p.a. , va osservato come  il bene della vita oggetto di lesione, rispetto ad entrambe le procedure,  si rileva sostanzialmente identico: questo, infatti, non deve essere individuato tout court nell’interesse legittimo alla partecipazione ad una specifica gara, con consequenziale inevitabile duplicazione in ragione della differenza oggettiva sussistente tra le due procedure,  ma deve essere piuttosto identificato  con il diritto a poter risultare affidataria del servizio a seguito  di una gara legittima,  diritto che, con tutta evidenza,  resta il medesimo  per entrambe le procedure indette.<br />
Passando al merito della controversia,  con il primo dei motivi aggiunti  la  Proxima Italia s.r.l. ha contestato il nuovo bando di gara  ed il  relativo capitolato perché, nonostante rispetto alla precedente procedura fosse stata mitigata l’onerosità dei requisiti di partecipazione, questi ultimi  continuavano   a restare illogici e sproporzionati rispetto al valore dell’appalto &#8211;  da individuarsi nel minimo garantito annuo sul fatturato da  retrocedere  alla concedente,  pari a €300.000 &#8211;  e come tali ingiustificatamente preclusivi oltre che restrittivi della concorrenza. <br />
Più specificamente, la società ricorrente ancorava la proporzionalità e logicità dei requisiti di ammissione contestati, in osservanza del principio di non eccedenza di cui all’art. 14, terzo comma del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, al valore minimo stimato del corrispettivo per la concedente  indicato nel bando, mentre la Metronapoli. s.p.a., nell’opporsi a tale ricostruzione, sosteneva che nel caso di specie non rilevava tanto il rapporto  interno tra  concedente e concessionario, quanto il volume di affari che quest’ultimo realizza nei  confronti  dell’utenza, essendo quello della concessione di servizi un rapporto di natura trilaterale e come tale inclusivo anche  delle prestazioni rese in favore del fruitore  effettivo del servizio: ne  conseguiva che il calcolo  ai fini dell’oggetto dell’appalto doveva essere compiuto rispetto al (maggior) valore  costituito dal fatturato realizzato dal concessionario nei confronti  dell’utenza che, nel capitolato, era stato espressamente  indicato in €2.500.000,00  annui con conseguente piena  proporzionalità e coerenza dei requisiti di ammissione  richiesti.<br />
Il motivo è  fondato nei termini che seguono.<br />
Occorre muovere dall’ esame del rapporto sussistente tra l’importo minimo garantito  annuo, pari a €300.000,00 ed il fatturato presunto che realizzerà il concessionario che, nel capitolato, era stato stimato in €2.500,000,00, grandezze, queste ultime sicuramente  comparabili, in quanto avvinte da uno stretto nesso di  consequenzialità: non può infatti dubitarsi che il calcolo del primo importo dipenda necessariamente dalla stima effettuata per il secondo e ciò proprio nell’ottica di garantire l’equilibrio nel rapporto tra concedente e concessionario in funzione della natura trilaterale della concessione, così come sostenuto proprio dalla difesa  della società Metronapoli s.p.a.<br />
In tal senso, è logico attendersi  che l’Amministrazione  preveda un importo minimo garantito che costituisca un valore adeguato rispetto al fatturato presunto  che il concessionario andrà a realizzare e che tra tali grandezze sussista quindi un effettivo equilibrio: non risponderebbe, infatti, a canoni di logica e di buona amministrazione una sostanziale  e sensibile sproporzione  in tale rapporto, né nel senso che l’importo minimo garantito  si presenti eccessivamente  elevato rispetto alla stima operata del fatturato, né  che avvenga il contrario.<br />
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tra il valore di €300.000,00, importo minimo ritenuto adeguato da Metronapoli s.p.a. per l’affidamento  in concessione del servizio e quello risultante dalla stima del fatturato annuo che il concessionario andrà a realizzare, pari a €2.500.000,00, sussiste un’evidente enorme   sproporzione,  dovendosi inferire o  che la concedente  si  accontenterebbe di una somma veramente esigua e quasi irrilevante rispetto al volume di affari complessivo realizzato del concessionario, oppure che è stato  commesso un macroscopico errore nella previsione di realizzazione del fatturato  annuo. <br />
In entrambe le ipotesi,  si manifesta comunque una palese carenza di istruttoria  da parte di Metronapoli  s.p.a. nella individuazione dei valori  economici da porre a base della disciplina di gara, con consequenziale ricaduta anche sui requisiti di ammissione alla medesima che per tale ragione appaiono del tutto disancorati  e non riconducibili rispetto al concreto valore della gara che non è stato esso stesso oggetto  del dovuto approfondimento e della necessaria valutazione. <br />
In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto, con  annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra censura proposta.<br />
Alla soccombenza segue la condanna della Metronapoli s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €3.000,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;  accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />
&#8211; condanna la Metronapoli s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €3.000,00 (Tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  19.1.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi	&#8211; Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
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