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	<title>13200 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.13200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-12-2020-n-13200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-12-2020-n-13200/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.13200</a></p>
<p>Michelangelo Francavilla, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: C. C., L. C. L., L. A., L. O., S. M. T., T. L., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Petillo contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, In tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-12-2020-n-13200/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.13200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-12-2020-n-13200/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.13200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Francavilla, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: C. C., L. C. L., L. A., L. O., S. M. T., T. L., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Petillo contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>In tema di ammissibilità  del ricorso &#8220;collettivo&#8221; o &#8220;cumulativo&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; ricorso cumulativo &#8212; posizioni sostanziali e processuali omogenee &#8211; assenza di conflitto di interessi &#8211; duplice condizione di ammissibilità  &#8211; deve sussistere.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Nell&#8217;ambito del processo amministrativo la proposizione di un ricorso &#8220;collettivo&#8221; o &#8220;cumulativo&#8221; è ammissibile alla duplice condizione che non sia ravvisabile un conflitto d&#8217;interessi tra i ricorrenti e che le posizioni sostanziali e processuali di questi siano omogenee, con riferimento alÂ petitum azionato e alle doglianze oggetto di deduzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2020<br /> <strong>N. 13200/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02701/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2014, proposto da<br /> Cristina Checchino, Latella Carmelo Livio, Libertella Angela, Luciano Oriana, Sammarco Maria Tindara, Tarnani Liliana, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Petillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Ozanam, n. 69;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 179 unità  di personale della terza area, fascia retributiva F1 per il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico, limitatamente all&#8217;art. 1, comma 2, nella parte in cui non è stata prevista una riserva dei posti per il personale del MEF, e all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b), nella parte in cui è stato previsto il voto di laurea non inferiore a 105/110 e nella parte in cui non è stata prevista la laurea c.d. triennale;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. I ricorrenti impugnano il bando del concorso indetto dalla Scuola superiore dell&#8217;economia e delle finanze per il reclutamento di 179 unità  di personale della terza area, fascia retributiva F1, del Ministero dell&#8217;economia, chiedendo la concessione della tutela cautelare.<br /> 2. L&#8217;Avvocatura dello Stato si è costituita per il MEF e per la Scuola superiore, resistendo all&#8217;impugnativa.<br /> 3. Con ordinanza n. 1506 del 2014, questo TAR ha respinto l&#8217;istanza cautelare.<br /> 4. I ricorrenti hanno proposto appello cautelare.<br /> 5. Con ordinanza n. 2609 del 2014, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.<br /> 6. All&#8217;udienza pubblica del 30.10.2020, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo aver dato avviso di una possibile inammissibilità  del ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 73 cod. proc. amm..<br /> DIRITTO<br /> 7. Deve innanzitutto essere esaminata l&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato.<br /> L&#8217;eccezione è infondata, perchè a fronte dell&#8217;impugnazione di un bando di concorso non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che tale qualifica presuppone la titolarità  di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell&#8217;atto impugnato, che non si configura in capo al mero partecipante laddove la procedura sia ancora in corso (Cons. St., sez. V, sentt. n. 5926 del 2019 e n. 1745 del 2018).<br /> 8. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile per un&#8217;altra ragione, come da avviso dato all&#8217;udienza di discussione ai sensi dell&#8217;art. 73 cod. proc. amm..<br /> L&#8217;impugnativa è stata proposta da pìù soggetti e, come ha messo in luce la giurisprudenza, nell&#8217;ambito del processo amministrativo la proposizione di un ricorso &#8220;collettivo&#8221; o &#8220;cumulativo&#8221; è ammissibile alla duplice condizione che non sia ravvisabile un conflitto d&#8217;interessi tra i ricorrenti e che le posizioni sostanziali e processuali di questi siano omogenee, con riferimento alÂ <em>petitum</em> azionato e alle doglianze oggetto di deduzione (tra le pìù recenti, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 682 del 2020 e sez. III, sent. n. 5728 del 2019).<br /> 9. Nel caso di specie, i ricorrenti censurano il bando del concorso in quanto:<br /> &#8211; richiede come titolo di accesso la laurea specialistica, il diploma di laurea del c.d. &#8220;vecchio ordinamento&#8221; di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 341 del 1990, oppure la laurea magistrale, ma non la laurea &#8220;triennale&#8221; di cui al d.m. n. 270 del 2004;<br /> &#8211; esige il voto minimo di laurea di 105/110;<br /> &#8211; non prevede una riserva di posti a favore del personale interno.<br /> Tuttavia, tra i ricorrenti vi è chi, pur essendo in possesso della laurea &#8220;triennale&#8221;, ha ottenuto un voto superiore a 105/110 (Tarnani); chi ha conseguito il diploma di laurea del &#8220;vecchio ordinamento&#8221;, ma con voto inferiore a 105/110 (Latella, Libertella, Luciano, Sammarco); chi ha ottenuto la laurea &#8220;triennale&#8221; e con voto inferiore a 105/110 (Checchino).<br /> Pertanto, le loro posizioni sostanziali e processuali non sono omogenee, perchè alcuni sono interessati a ottenere l&#8217;annullamento del bando unicamente nella parte in cui non consente l&#8217;accesso ai candidati in possesso della laurea &#8220;triennale&#8221;; altri sono interessati a censurare il requisito del voto minimo di laurea; solo uno trarrebbe utilità  dall&#8217;accoglimento di entrambe le censure.<br /> La mancanza di omogeneità  delle posizioni dei ricorrenti rende dunque l&#8217;impugnativa &#8220;collettiva&#8221; inammissibile.<br /> 10. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui censura il bando per l&#8217;omessa previsione di una riserva di posti a favore del personale interno.<br /> Rispetto a tale censura, tutti i ricorrenti sono privi d&#8217;interesse ad agire, come giÃ  rilevato con l&#8217;ordinanza cautelare.<br /> Occorre infatti ricordare che in un concorso con posti riservati «<em>i concorrenti esterni ed interni partecipano in condizioni di parità  di fronte alle prove previste dal bando di concorso, e della riserva potrà  tenersi conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori</em>» (Cons. St., sez. V, sent. n. 808 del 2014).<br /> Ne deriva quindi che l&#8217;interesse a censurare la mancata previsione della riserva può sorgere solo in capo a coloro che, oltre a essere dipendenti dell&#8217;Amministrazione che ha bandito la procedura, abbiano partecipato al concorso e superato le varie prove, presupposto che, stando agli atti e ai documenti di causa, nel caso di specie non sussiste.<br /> 11. La particolare complessità  delle questioni sollevate con il ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;<br /> compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Francavilla, Presidente<br /> Rita Luce, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
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