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	<title>1314 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1314 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giovanni Cappello rapp. avv.ti R. Modena e S. Volonterio c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato La scheda valutativa degli Ufficiali di grado elevato, quando rechi un giudizio anche minimamente meno positivo rispetto alle valutazioni espresse negli anni precedenti, deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-6-2019-n-1314/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.1314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., C. Plantamura Est., PARTI: Giovanni Cappello rapp. avv.ti R. Modena e S. Volonterio c. Ministero della Difesa rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La scheda valutativa degli Ufficiali di grado elevato, quando rechi un giudizio anche minimamente meno positivo rispetto alle valutazioni espresse negli anni precedenti, deve essere motivato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Schede di valutazione &#8211; Flessione di rendimento &#8211; Difetto di motivazione &#8211; Accoglimento</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;Pur ritenendosi in linea di massima condivisibili le considerazioni dell&#8217;amministrazione, secondo cui le valutazioni maggiormente positive ottenute in passato non possono essere poste a fondamento di una pretesa di invariabilità  delle stesse, essendo ciascun documento caratteristico strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio, nondimeno, il Collegio è dell&#8217;avviso che, se un Ufficiale di grado elevato ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l&#8217;attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, sono meno elogiativi dei precedenti è tale da poter incidere ai fini della progressione di carriera, deve essere in qualche misura motivata&#8221;.<br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01314/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00988/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 988 del 2015, proposto da Giovanni Cappello, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Modena e Stefania Volonterio, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, viale Bianca Maria, 15;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto a firma del Vice Direttore Generale &quot;<em>pro tempore</em>&quot; della DGPM del Ministero della Difesa, n. 109 d.d. 19 dicembre 2014, notificato all&#8217;Ufficiale ricorrente il 27 febbraio 2015 presso la sede di servizio in Solbiate Olona (VA) insieme con la comunicazione prot. M.D/GMIL 0075937-11-02-2015, a firma del Direttore della 10^ Divisione del V Reparto della DGPM, che parimenti si impugna, provvedimenti con i quali è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal Ten. Col. Cappello avverso la s.v. n. 80, nonchè di ogni altro atto e in particolar modo della s.v. n. 80, con riferimento a quattro dei giudizi interni e finali nonchè alla mancanza di formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica di &quot;<em>eccellente</em>&quot; comunque attribuita.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Con ricorso notificato il 16 aprile 2015 e depositato il successivo 6 maggio 2015 l&#8217;esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base di un unico articolato motivo, come di seguito rubricato:<br /> &#8211; violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90, come integrata dalla legge n. 15/05 (artt. 3, 10 bis e 24 in particolare); carenza assoluta &#8211; o quantomeno apoditticità , illogicità  e contraddittorietà  &#8211; della motivazione, violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (legge n. 1695/62, d.P.R. n. 1431/65, d.lgs.vo n. 66/10, così come specificato dal d.P.R. n. 90/10, artt. 688-699) anche alla luce della emanazione del d.P.R. n. 164 del 15 ottobre 2008 e relative &quot;istruzioni&quot; d.d. 25 novembre 2008, nonchè, della direttiva d.d. 23 dicembre 2008, a firma del direttore generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa e successive circolari esplicative; eccesso di potere per sviamento, vizio della funzione valutativa, contraddittorietà  (con riferimento sia alla qualifica finale che ai giudizi ed aggettivazioni di quattro voci interne della s.v. n. 80), illogicità  e perplessità , travisamento dei fatti ed ingiustizia grave e manifesta, nonchè, precostituzione, non obiettività  ed incoerenza di giudizio, carenza assoluta &#8211; o quanto meno apoditticità  della motivazione delle valutazioni; eccesso di potere per incompetenza del direttore della 10^ divisione del V reparto della D.G.P.M. ad emanare provvedimenti aventi carattere decisorio su ricorsi gerarchici demandati esclusivamente ai superiori ricoprenti l&#8217;incarico di direttore generale o vice direttore generale della D.G.P.M. (con rinveniente violazione del d.M. 16 gennaio 2013 in materia di organizzazione interna e competenze attribuite ai vari Organi e Uffici della D.G.P.M. e dell&#8217;art. 4 comma I del Decreto 11 dicembre 2014, citati in premessa al decreto n. 109 impugnato).<br /> 2) Si è costituito l&#8217;intimato Ministero, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.<br /> 3) All&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2019, presenti gli avv. R. Modena per la parte ricorrente ed F. Cermola per l&#8217;Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4) Preliminarmente il Collegio ritiene di organizzare lo scrutinio del ricorso estrapolando, dalla non perspicua formulazione del motivo, i quattro profili di illegittimità  dedotti, due di carattere formale e due di carattere sostanziale.<br /> 4.1) I primi due attengono:<br /> 4.1.1) da un lato, alla violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione e degli artt. 3, 10 bis e 24 della legge n. 241/90.<br /> Ciù², poichè il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è stato emanato senza la disamina e la considerazione delle osservazioni del ricorrente dell&#8217;8 gennaio 2015, redatte dopo avere ricevuto la relazione dell&#8217;Amministrazione del 27 settembre 2014 e contenenti elementi integrativi del ricorso gerarchico che, se conosciuti dal Vice Direttore Generale della D.G.P.M., che ha esaminato il decreto n. 109, di cui si controverte, avrebbero potuto influire sulla decisione. Che le osservazioni non siano state considerate emerge dal tenore stesso dell&#8217;atto impugnato (in cui non si menziona la disamina della memoria integrativa del ricorrente) da parte dell&#8217;Organo decidente, e dalla data, anteriore rispetto alla redazione della predetta memoria, di stesura (19 dicembre 2014 a fronte della data di stesura della memoria che è 1&#8217;8 gennaio 2015). Se ne ricava che, le osservazioni del Ten. Col. Cappello non sono mai state esaminate dal Vice Direttore Generale della D.G.P.M. a cui, in base alla normativa vigente, spettava il compito di decidere sulla fondatezza o meno del ricorso gerarchico e sulla correttezza della s.v. n. 80 impugnata. Ciù², tenuto anche conto che, tra la data di emanazione del decreto n. 109 (19 dicembre 2014) e la sua notifica al ricorrente (27 febbraio 2015) sono trascorsi oltre due mesi, cioè un lasso di tempo congruo per l&#8217;esame, previa, per l&#8217;appunto, riapertura del procedimento decisorio, alla luce dell&#8217;intervenuta conoscenza, giù  dall&#8217;8 gennaio 2015, della memoria integrativa da parte del Vice Direttore della D.G.P.M.<br /> 4.1. 2) Da altro lato, viene dedotto il vizio di eccesso di potere per incompetenza del Direttore della 10^ Divisione del V reparto della D.G.P.M. ad emanare provvedimenti aventi carattere decisorio su ricorsi gerarchici, demandati esclusivamente ai superiori ricoprenti l&#8217;incarico di Direttore Generale o Vice Direttore Generale della D.G.P.M. (con violazione del d.M. 16 gennaio 2013 in materia di organizzazione interna e competenze attribuite ai vari organi e uffici della D.G.P.M. e dell&#8217;art. 4, comma 1 del decreto 11 dicembre 2014 citati in premessa al decreto n. 109 impugnato).<br /> Ciù², poichè la valutazione della memoria del ricorrente ed il giudizio sulla sua utilizzabilità  ai fini decisori sono stati posti in essere da un soggetto &#8211; il Direttore della 10^ Divisione del V Reparto della DGPM, estensore della comunicazione datata 11 febbraio 2015, parimenti impugnata &#8211; incompetente, in violazione della normativa citata nel decreto n. 109, che attribuisce al Direttore Generale o, se delegato da questi come nel caso di specie, al Vice Direttore Generale della D.G.P.M., la potestà  di decidere su ricorsi gerarchici presentati dai militari. Si legge, infatti, nella predetta comunicazione dell&#8217;11 febbraio, che: «<em>1. In esito a quanto pervenuto con la lettera a riferimento, si comunica che questa amministrazione, con decreto n. 109 del 19 dicembre 2014 ha provveduto a definire il ricorso gerarchico presentato dal Ten. Col. Giovanni CAPPELLO il 1° agosto 2014, avverso la scheda valutativa n. 80 (periodo 18 luglio 2013 26 gennaio 2014). 2. Tale provvedimento è stato trasmesso in data 13 gennaio c.a. mediante il sistema ADHOC al Comando in indirizzo. Alla luce di quanto esposto non vi sono, quindi, le condizioni per poter riaprire il procedimento contenzioso &quot;de quo&quot;, che si è concluso con l&#8217;emanazione del decreto sopra citato. Ad ogni buon conto, al fine di garantire una correttezza sostanziale nei rapporti con l&#8217;amministrato e di soddisfare le sue legittime aspettative, si è ritenuto, in via del tutto informale, di esaminare i contenuti della relazione contro deduttiva presentata e non sono stati rinvenuti elementi tali da poter riesaminare la decisione assunta in data 19 dicembre 2014</em>».<br /> 4.2) I restanti due profili d&#8217;illegittimità , dedotti nel ricorso, rivestono, invece, carattere più¹ sostanziale e attengono:<br /> 4.2.1) da un lato, alla carenza assoluta o, quantomeno, apoditticità , illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, alla violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (legge n. 1695/62, d.P.R. n. 1431/65, d.lgs. n. 66/10, artt. 688-699), anche alla luce del d.P.R. n. 164, del 15 ottobre 2008, e relative &quot;<em>istruzioni</em>&quot; datate 25 novembre 2008, nonchè, della direttiva datata 23 dicembre 2008, a firma del Direttore Generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa e successive circolari esplicative.<br /> Si contesta, qui, in primo luogo, l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione secondo cui il ricorrente, nel periodo oggetto di valutazione, avrebbe svolto solo l&#8217;incarico di Ufficiale Addetto alle Informazioni Genio e non anche quello di Capo Sezione.<br /> Indi, si lamenta l&#8217;irregolarità  della s.v. n. 80, in ragione della sua compilazione da parte di un solo Superiore in violazione dell&#8217;obbligo imposto dalla normativa di riferimento di intervento di almeno due Superiori della linea gerarchica.<br /> 4.2.2) Da altro lato, su un piano ancor più¹ sostanziale, si deducono i vizi di eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà  (con riferimento sia alla qualifica finale che ai giudizi ed aggettivazioni di quattro voci interne della s.v n. 80), per illogicità  e perplessità , per travisamento dei fatti e ingiustizia grave e manifesta, nonchè, per la non obiettività  ed incoerenza di giudizio e carenza assoluta o quanto meno apoditticità  della motivazione delle valutazioni.<br /> Ciù², poichè il decreto n. 109 e la s.v. n. 80 &quot;<em>in parte qua</em>&quot; (cioè limitatamente alle 4 voci interne in cui si è verificato un abbassamento di giudizio e all&#8217;assenza di formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica apicale di &quot;<em>eccellente</em>&quot; comunque attribuita al ricorrente) non motivano la repentina flessione del livello di giudizio operata con la s.v. n. 80 rispetto alla precedente s.v. n. 79 (avente ad oggetto lo stesso incarico assolto e redatta, tra gli altri, anche dal Gen. Castellano quale 1° revisore) e, più¹ in generale, rispetto ai precedenti documenti caratteristici, dal n. 72 in poi, relativi sempre alle stesse funzioni di cui alla s.v. n. 80, anche se esercitate in ambito internazionale. La difesa dell&#8217;Amministrazione, ove in motivazione afferma che ogni valutazione caratteristica è indipendente da quelle che precedono e che seguono, è infondata sotto più¹ profili.<br /> In primo luogo, spiega il medesimo patrocinio, perchè essa è identica a quella del decreto n. 121, sempre a firma del Vice Direttore Generale della D.G.P.M., con cui pure era stato rigettato il precedente ricorso del Ten. Col. Cappello avverso il r.i. n. 78, decreto annullato dal TAR della Lombardia, con la sentenza n. 558/15, sul presupposto che, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti giù  riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell&#8217;iter logico seguito, di volta in volta, dall&#8217;Amministrazione.<br /> Inoltre, essa trascura quanto affermato nella direttiva prot. 0328464 datata 25 luglio 2011, con cui il Direttore Generale della D.G.P.M.,Â <em>&quot;(&#8230;) Nell&#8217;ottica (&#8230;) di ridurre l&#8217;area dell&#8217;illegittimità  per evitare proliferazione di atti di annullamento e rettifica (dei documenti caratteristici nda) con conseguente allungamento dei tempi procedimentali e lievitazione dei costi di esercizio</em>&quot;, ha statuito al punto g): &quot;<em>carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione. Con elevata frequenza si registrano documenti in cui repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali non vengono supportati da adeguato apparato motivazionale. Si evidenzia come sia indispensabile che in tali circostanze risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni</em>&quot;.<br /> Ebbene, nella specie nessun elemento è stato fornito, atteso che il compilatore unico non adduce neanche un solo episodio da cui far discendere la riscontrata flessione, nel periodo oggetto di valutazione con la s.v. n. 80, del comportamento posto in essere dal valutando, concludendo addirittura il documento caratteristico con un giudizio finale con il seguente testuale tenore: &quot;<em>Ufficiale Superiore in possesso di elevate qualità  morali e di carattere e forte di una preparazione professionale di ottimo livello. Ha svolto il suo incarico con responsabilità  e senso del dovere partecipando con successo alle attività  addestrative condotte in ambito internazionale. Di rilievo le sue capacità  organizzative evidenziate durante la fase di preparazione dell&#8217;Esercitazione</em>Â &#038;<em>Â la sua attiva e preziosa partecipazione al progetto relativo all&#8217;ampliamento dell&#8217;HQ di NRDC-ITA. L&#8217;Ufficiale ha fornito un ottimo rendimento complessivo, raggiungendo gli obiettivi assegnatigli e facendo ben figurare il C.A. Lo ritengo un Ufficiale su cui fare pieno e sicuro affidamento</em>&quot;.<br /> Nè tanto meno la mancanza di motivazione e di correlazione tra giudizi interni e qualifica finale sussistente nella s.v. n. 80 viene integrata e superata dalla relazione difensiva del Gen. Castellano che si limita ad affermare in proposito che <em>&quot;(&#8230;) nel caso di specie non vi è stato un &quot;tracollo&quot; della valutazione, ma lievissime oscillazioni di alcune delle voci analitiche che oltre ad essere del tutto fisiologiche, riguardano qualità  relative al comportamento ed alle prestazioni servizio che sono suscettibili di variazioni di periodo in periodo ed anche da un momento all&#8217;altro. Per quanto attiene poi la lamentata, immotivata flessione nella valutazione di alcune delle citate voci analitiche con riferimento ai giudizi precedenti, è notorio che le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti l&#8217;una dall&#8217;altra; nella compilazione della documentazione caratteristica, è necessario solo che la qualifica assegnata ed i giudizi complessivi siano supportati da un corrispondente livello delle valutazioni analitiche, come più¹ volte evidenziato anche nelle circolari di Codesta direzione Generale</em>&quot; per poi aggiungere con riferimento al giudizio complessivo finale che &quot;<em>le considerazioni appena fatte valgono anche per il giudizio complessivo finale, formulato nel rispetto dei consolidati principi di libera facoltà  di giudizio e dell&#8217;altissima discrezionalità  del sottoscritto valutatore</em>&quot;.<br /> Risulta, poi, violata &#8211; prosegue il ricorrente patrocinio &#8211; la regola, ribadita nella Circolare prot. n. 0288FS8 del 10 giugno 2010, a firma del Direttore Generale della DGPM, secondo cui, con riferimento alla casistica &quot;<em>Disamina con particolare riferimento alla costante valutazione di alcune voci di particolare valenza</em>&quot;, si statuisce che, &#8220;<em>(&#8230;) Tale argomento (&#8230;) rimane una problematica persistente e delicata, in quanto un documento non opportunamente equilibrato tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale (laddove prevista), è affetto dal vizio dell&#8217;eccesso di potere nelle figure tipiche dell&#8217;illogicità  e/o contraddittorietà  dell&#8217;atto&#038;&#8221;.</em><br /> Nella specie, prosegue l&#8217;esponente, è evidente e macroscopica non solo la discrasia tra il livello non apicale della valutazione delle voci interne più¹ volte citate con il giudizio finale dello stesso compilatore ove si parla di &quot;<em>ottime qualità  morali</em>&quot; (cioè le più¹ elevate possibili nda) nonchè col giudizio sul rendimento (&quot;o<em>ttimo</em>&quot;, cioè quello più¹ elevato possibile che, in base alle circolari citate, presuppone voci interne e più¹ specificatamente la valutazione della &quot;<em>motivazione al lavoro</em>&quot; apicali), ma addirittura sussiste un&#8217;inammissibile contraddittorietà  di esse con le valutazioni espresse nel DCI allegato alla s.v. n. 80 a firma del Ten. Col. Appleton, che non solo attribuisce giudizi interni tutti del massimo livello possibile (comprese le 4 voci giudicate in termini solo para-apicali dal Gen. Castellano), ma addirittura così si esprime nel giudizio finale: &quot;<em>Il rendimento del Tenente Colonnello Cappello è stato esemplare; ha rapidamente ed efficacemente svolto gli obiettivi assegnatigli. Durante la preparazione della &#038;, la prima esercitazione Interforze del Comando di NRDC-ITA, il Ten. Col. Cappello ha creato il primo collegamento tra la sua posizione e la nuova &#038; Questo collegamento amplia il suo ruolo, da Servizio informazioni del Genio sulle capacità  Genio del nemico a Informazioni del Genio &#038; Allo stesso tempo quale Sostituto del Capo Sezione delle Infrastrutture, il Ten. Col. Cappello ha supervisionato in maniera esperta la fase iniziale del progetto e dell&#8217;identificazione delle necessità  per l&#8217;ingrandimento del Infrastrutturale di NRDC-ITA. Promuovetelo immediatamente a Colonnello e sfidatelo con incarichi con maggiori responsabilità  in altre organizzazioni internazionali</em>&quot;, giudizio cui il revisore Gen. B. Gulyas aggiunge: &quot;<em>Il Ten. Col. Giovanni Cappello è un eccellente Ufficiale che ha la capacità  di avere successo in ogni posizione nessun problema è difficile. Il suo spiccato intelletto gli permette di risolvere complessi problemi, velocemente e con minimo contributo. Il Ten. Col. Cappello è il tipo di Ufficiale che vorrei vedere nella mia organizzazione quale Colonnello, sostengo la sua promozione</em>&quot;.<br /> La lesività  dell&#8217;intervenuto ridimensionamento di note interne e della perdita della formula elogiativa aggiuntiva di cui alla s.v. n. 80 è manifesta perchè, conclude la difesa dell&#8217;esponente, in sede di giudizio per l&#8217;avanzamento al grado di Colonnello, cui l&#8217;esponente medesimo aspira, rileva il livello più¹ o meno apicale delle valutazioni caratteristiche relative al grado di Tenente Colonnello, grado con il quale l&#8217;Ufficiale è stato sottoposto alla valutazione operata con la scheda valutativa n. 80, qui contestata.<br /> 5) Con le proprie controdeduzioni, l&#8217;Amministrazione evidenzia, in sostanza, quanto segue:<br /> &#8211; infondata la censura sollevata in merito ad una presunta illegittimità  della nota n. M_D GMIL 0075937 dell&#8217;11 febbraio 2015 a firma del Direttore della 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, con la quale veniva comunicata la tardività  delle memorie aggiuntive presentate dall&#8217;Ufficiale. Al riguardo, si evidenzia che, contrariamente alla tesi dell&#8217;esponente, rientra tra le funzioni del citato dirigente, ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 1, lettera f, punto 1 del D.M. del 26 marzo 2013 e dell&#8217;art. 6 della Legge n. 241/90, la cura e l&#8217;istruttoria del contenzioso di competenza della Divisione. D&#8217;altro canto, le osservazioni del ricorrente alla relazione formulata dall&#8217;estensore del documento caratteristico impugnato sono pervenute all&#8217;Amministrazione il 30 gennaio 2015 e, dunque, in data successiva all&#8217;emanazione del decreto decisorio di rigetto, firmato il 19 dicembre 2014 e trasmesso con posta certificata al Comando di appartenenza del ricorrente in data 13 gennaio 2015. Ciù² nondimeno, l&#8217;Amministrazione precisa che, per correttezza sostanziale ha ritenuto, in via del tutto informale, di esaminare i contenuti della predetta memoria, concludendo nel senso di escludere la presenza in essa di elementi tali da indurre ad un riesame della decisione precedentemente assunta;<br /> &#8211; quanto ai presunti &#8220;vizi sostanziali&#8221; del documento caratteristico, reputa il resistente che il ricorrente non ha mai svolto i compiti specifici indicati nella Job Description della posizione di SO 1 ENG LOG INFRA (consulenza in campo ambientale, sviluppo di concetti e policy del Comando nel campo interforze della ingegneria integrata alla logistica) e non ha potuto ricoprire tale incarico poichè privo degli specifici requisiti nazionali previsti dalla Job Description del citato profilo di impiego (Comando di Battaglione Genio e Laurea in ingegneria civile);<br /> &#8211; sui vizi &#8220;formali&#8221;, poi, rileva il resistente che il paragrafo 14/C della circolare M_D GMIL/V/SS/0610740 in data 23 dicembre 2008, non esclude la possibilità  di astensione di una o più¹ autorità , auspicando piuttosto, laddove ne ricorrano le condizioni, un intervento plurimo per garantire una maggiore obiettività . Del resto, il successivo paragrafo 14/D prevede che, addirittura, qualora eccezionalmente dovesse verificarsi un&#8217;astensione di tutte le autorità  chiamate ad esprimersi (doc. 5 stralcio), deve essere comunque redatto il documento caratteristico previsto in relazione alla durata del periodo in esame. D&#8217;altronde, quello dell&#8217;astensione è un istituto previsto dall&#8217;ordinamento a garanzia del valutato, impedendo che sia giudicato in assenza dei necessari elementi fattuali di riscontro, in quanto ciù² renderebbe la valutazione priva della indispensabile obiettività  e imparzialità  di giudizio. Nel caso concreto, è di tutta evidenza che il 2Â° revisore, data l&#8217;assoluta esiguità  del periodo di valutazione (2 giorni) non ha ravvisato le condizioni necessarie per esprimersi. Anche la decisione del Comando di appartenenza di non nominare un compilatore appare assolutamente rispettosa della normativa vigente: la circolare n. M_DGMIL V SS 06010740 datata 23 dicembre 2008, al paragrafo 18, prevede espressamente come procedere alla formazione del documento caratteristico nazionale in area NATO. In tal senso, nel periodo valutato il superiore diretto dell&#8217;Ufficiale era inconfutabilmente il Ten. Col. Appleton, delle Forze armate USA e, quindi, correttamente la scheda valutativa doveva essere compilata dall&#8217;autorità  intervenuta, Capo di Stato Maggiore di NRDC-ITA, che era appunto il superiore italiano esistente sulla linea ordinativa internazionale del giudicando;<br /> &#8211; da ultimo, si ritiene inconsistente ogni raffronto tra la scheda valutativa in esame e i precedenti documenti caratteristici, atteso che, secondo i criteri che devono necessariamente guidare la compilazione di un documento caratteristico, ogni valutazione, in quanto relativa a un periodo ben preciso e determinato, deve essere considerata del tutto autonoma e, come tale, non collegata alle precedenti, dovendo essa avere ad oggetto esclusivamente la qualità  del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell&#8217;arco temporale preso in considerazione. In ragione di ciù², l&#8217;eventuale contrasto con precedenti o successive e più¹ favorevoli valutazioni non costituisce indizio di illegittimità  del documento contraddistinto dall&#8217;attribuzione di un giudizio finale meno favorevole, ma è, invece, garanzia di veridicità  e imparzialità  della valutazione stessa.<br /> Nel caso di specie, dunque, non si ravvisa quella macroscopica incoerenza o irragionevolezza che, configurando un&#8217;ipotesi di eccesso di potere, potrebbe indurre a ritenere la valutazione espressa immotivata e non obiettiva.<br /> 6) Il Collegio ritiene di doversi soffermare sul motivo da ultimo riportato (sub 4.2.2), che, per la sua pregnanza, soddisfa più¹ degli altri l&#8217;interesse per la cui tutela è proposto il ricorso in epigrafe.<br /> Si osserva, a tal proposito, quanto segue.<br /> 6.1) E&#8217; incontestato il ridimensionamento di giudizio operato con la s.v. n. 80 rispetto a quello espresso nella precedente s.v. n. 79 (relativa allo stesso incarico ricoperto nella s.v. 80), nonchè, nelle ss.vv. successive (nn. 81 e ss. depositate in giudizio il 27.12.2018), conclusesi tutte con giudizi interni e finali apicali e con formula elogiativa aggiuntiva alla qualifica di &#8220;<em>eccellente</em>&#8220;.<br /> La flessione della valutazione nella s.v. 80 emerge, in dettaglio, in corrispondenza delle seguenti voci:<br /> &#8211; &#8220;<em>aspetto esteriore</em>&#8221; e &#8220;<em>ascendente</em>&#8221; (di cui alla Parte I: Qualità  fisiche morali e di carattere), rispettivamente passate da &#8220;Impeccabile/Brillante&#8221; a &#8220;Distinto nel portamento e nel tratto&#8221; e da &#8220;In ogni circostanza agisce con autorevolezza&#8221; a &#8220;Riscuote facilmente stima e apprezzamento&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;<em>capacità  relazionali</em>&#8221; e &#8220;<em>motivazione al lavoro e dedizione</em>&#8221; (di cui alla Parte III: Qualità  Professionali), rispettivamente passate da &#8220;Brillante. Intrattiene eccellenti relazioni istituzionali&#8221; a &#8220;Molto comunicativo ed efficace&#8221; e da &#8220;Convinto e disinteressato si dedica all&#8217;Istituzione senza risparmio&#8221; a &#8220;Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sì©&#8221;;<br /> &#8211; qualifica finale di &#8220;<em>eccellente</em>&#8220;, senza formule elogiative.<br /> 6.2) Sennonchè, nessun elemento è addotto da parte del compilatore a giustificazione della suindicata flessione, mentre è evidente la discrasia, non solo, tra il livello non apicale della valutazione delle quattro voci interne giù  citate e il giudizio finale, cui lo stesso compilatore è pervenuto, ma, altresì, tra di esse e le valutazioni espresse nel DCI (Documento caratteristico internazionale) allegato alla s.v. n. 80, a firma del Ten. Col. Appleton. Quest&#8217;ultimo, in particolare, non solo attribuisce giudizi interni di livello apicale nelle stesse voci giudicate in termini sub-apicali dal compilatore della s.v. n. 80, ma, addirittura, si esprime nel giudizio finale in termini (in precedenza riportati), affatto elogiativi, pienamente condivisi dal revisore.<br /> 6.3) Ora, se è vero che i giudizi formulati sui militari dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, è altrettanto vero che gli stessi possono essere sindacati in sede giurisdizionale per manifesta illogicità  o per travisamento dei fatti (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245 del 24 gennaio 2017), anche al cospetto di flessioni, com&#8217;è nella specie, apparentemente lievi. Va evidenziato, infatti, su tale ultimo aspetto, che, specie negli avanzamenti a gradi molto elevati è frequente che gli ufficiali scrutinati conseguano il giudizio apicale, per cui possono assumere rilievo determinante le attestazioni di lode e le altre aggettivazioni utilizzate in sede di valutazione (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sezione II, 19 aprile 2019, n. 2559, id., sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407, id., 14 febbraio 2018, n. 947; nonchè, sulla rilevanza delle aggettivazione elogiative aggiunte alle qualifiche conseguite nelle valutazioni caratteristiche nell&#8217;ambito dei giudizi di avanzamento, cfr. Cons. Stato, IV, 17 aprile 2019, n. 2504).<br /> Ove, infatti, non si ammettesse un sindacato di legittimità  sulle espressioni utilizzate in sede di valutazione, svincolando le stesse da qualunque esigenza motivazionale, &#8220;<em>si correrebbe il rischio di rendere di fatto insindacabile l&#8217;intero procedimento valutativo</em>&#8221; (così, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245 del 24 gennaio 2017).<br /> 6.4) Ne consegue che, pur ritenendosi in linea di massima condivisibili le considerazioni dell&#8217;amministrazione, secondo cui le valutazioni maggiormente positive ottenute nel passato non possono essere poste a fondamento di una pretesa di invariabilità  delle stesse, essendo ciascun documento caratteristico strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio, nondimeno, il Collegio è dell&#8217;avviso che, se un Ufficiale di grado elevato ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l&#8217;attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, sono meno elogiativi dei precedenti e tali da poter incidere ai fini della progressione di carriera, deve essere in qualche misura motivata.<br /> Detto altrimenti, &#8220;<em>se è vero che ogni valutazione è autonoma dalle precedenti, è altrettanto vero che la carriera di un Ufficiale rappresenta un unicum in cui le valutazioni precedenti possono essere assunte come metro di comparazione, con la necessità , quindi, di procedere ad una, sia pure sintetica e non analitica, indicazione delle ragioni che non hanno consentito all&#8217;interessato di proseguire nel percorso di assoluta eccellenza dei pregressi periodi</em>&#8221; (così, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407, che riprende, confermandola, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1245, del 24 gennaio 2017; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1121).<br /> 6.5) Nel caso di specie, le valutazioni che, nel periodo 18 luglio 2013 &#8211; 26 gennaio 2014, hanno privato il ricorrente del giudizio apicale in quattro dei ventisette giudizi interni e delle formule elogiative aggiuntive rispetto alla qualifica finale di &quot;<em>eccellente</em>&quot;, non riportano, neanche in termini sintetici, le ragioni essenziali dell&#8217;intervenuta modifica, rispetto al percorso di assoluta eccellenza del periodo pregresso.<br /> Esse, a ben vedere, non soltanto non sono coerenti con le espressioni utilizzate nel giudizio finale dallo stesso compilatore della s.v. 80, ma sono altresì confliggenti con la documentazione allegata alla scheda stessa (qual è il DCI- Documento caratteristico internazionale, a firma del Ten. Col. Appleton, in precedenza citato).<br /> Risultano, pertanto, fondate le suindicate (sub n. 4.2.2) censure di eccesso di potere per illogicità  e difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti, non espressamente scrutinate.<br /> 7) In ragione delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso, come in epigrafe specificato, previo assorbimento delle censure non scrutinate, deve essere accolto; per l&#8217;effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, nelle parti relative ai giudizi censurati quanto alla s.v. n.80, in epigrafe meglio specificate, con conseguente obbligo per l&#8217;Amministrazione di rideterminarsi rispetto ad esse, tenendo conto dei rilievi sopra formulati.<br /> 8) Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.<br /> Condanna il resistente Ministero alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2014 n.1314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-2-2014-n-1314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-2-2014-n-1314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2014 n.1314</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. Scala Soc. Arval Service Lease Italia Spa (Avv. L. Piochi) c/ Info Camere SCpA (Avv. ti D. Lipani, F. Sbrana e L. Mammucari) e nei confronti di Soc. Car Server Spa (Avv. ti M. Martinelli, P. Buccarelli e G. Alfarano) 1. Contratti della p.a. – Gara</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-2-2014-n-1314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2014 n.1314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele – Est. Scala<br /> Soc. Arval Service Lease Italia Spa (Avv. L. Piochi) c/  Info Camere SCpA (Avv. ti D. Lipani, F. Sbrana e L. Mammucari) e nei confronti di Soc. Car Server Spa (Avv. ti M. Martinelli, P. Buccarelli e G. Alfarano)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Seduta – Aperture buste – Rappresentati società – Presenza – Impossibilità per intralci – Partecipazione successiva all’apertura – Illegittimità – Sussiste – Ragioni – Dovere di trasparenza – Obbligo.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Aperture buste – Seduta non pubblica – Illegittimità – Sussiste – Conseguenze – Invalidità gara.</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Oneri per la sicurezza – Specificazione – Obbligo – Non sussiste – Esclusioni – Inammissibilità –  Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di apertura delle buste, la Commissione di gara deve accertarsi della presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti alla procedura, tenuto conto che la presenza di questi non assurge a semplice prassi, ma costituisce la garanzia della trasparenza delle operazioni concorsuali che, come noto, devono svolgersi in seduta pubblica. Ne consegue l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale allorquando ad alcuni dei rappresentanti delle società partecipanti, seppur presenti presso la sede della stazione appaltante in tempo utile, non sia stato consentito il tempestivo ingresso nella sala di svolgimento delle operazioni concorsuali, ma solo successivamente all’apertura delle buste.(1)</p>
<p>2. Devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti l&#8217;offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l&#8217;offerta tecnica ovvero l&#8217;offerta economica. Ne consegue che è illegittima l&#8217;apertura in segreto di plichi e il mancato rispetto di detto principio di pubblicità delle sedute della commissione integra un vizio del procedimento che comporta l&#8217;invalidità derivata di tutti gli atti di gara.</p>
<p>3. Nelle gare pubbliche la mancata indicazione degli oneri da rischio specifico non può mai giustificare la sanzione espulsiva del partecipante, atteso che l&#8217;art. 87 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non dispone l&#8217;esclusione dalla gara, ma impone un criterio da seguire per la valutazione della congruità dell&#8217;offerta, tenuto anche conto della tipologia di servizio da affidare, onde evitare che l&#8217;impresa dimostri la rimuneratività e l&#8217;attendibilità del ribasso effettuato attraverso la contrazione degli oneri della sicurezza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto vedi anche ordinanza TAR Lazio, sez. III-ter, n. 11072 del 21 dicembre 2013.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 11486 del 2013, proposto da: Soc. Arval Service Lease Italia Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, 26;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Società Info Camere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Laura Mammucari, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Soc. Car Server Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Martinelli, Pietro Buccarelli e Gaetano Alfarano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo&#038;Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;atto di aggiudicazione definitiva della gara per il conferimento del “Servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente e degli ulteriori servizi accessori per InfoCamere SCpA” del 10/10/2013;<br />
di tutti gli atti di gara indicati nell’epigrafe del ricorso;<br />
nonché,<br />
per il risarcimento dei danni subiti e subendi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;<br />
CONSIDERATO che la società ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla gara indetta da InfoCamere SCpA per il conferimento del “Servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente e degli ulteriori servizi accessori”, chiedendo, quale seconda classificata, l’annullamento dell’aggiudicazione in data 10/10/2013 in favore della società controinteressata Car Server Spa e il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della procedura;<br />
CONSIDERATO che ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 86 e 87, d.lgs. 163/2006 e della lex specialis (All. E al Disciplinare di gara; art. 10, p. 6.1 e 6.2 del Disciplinare di gara), lamentando che la ditta aggiudicataria ha omesso di indicare gli oneri per la sicurezza, da inserire nell’offerta a pena di esclusione;<br />
CONSIDERATO che, con un secondo ordine di censure, ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e del principio inderogabile dello svolgimento in seduta pubblica degli adempimenti concernenti l’integrità dei plichi contenenti la l’offerta economica, lamentando che l’apertura delle offerte economiche non è avvenuta in seduta effettivamente pubblica ma, per una serie di avvenimenti narrati in ricorso, in seduta di fatto riservata;<br />
CONSIDERATO che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza cautelare incidentalmente proposta e, nel merito, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con subentro, per l’effetto, nell’esecuzione dell’appalto mediante scorrimento della graduatoria, o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in un secondo momento;<br />
CONSIDERATO che la parte ricorrente ha chiesto, altresì, con memoria depositata il 18 dicembre 2013, l’ammissione della prova testimoniale del sig. Vergalito, rappresentante della soc. Program Autonoleggio Car Rental, della sig.ra Boselli, rappresentante della società ricorrente medesima, e del sig. Vestidiello, rappresentante della soc. Axus Italiana Srl, indicando anche i quesiti da sottoporre ai medesimi, al fine di acclarare le circostanze in fatto relativamente allo svolgimento della seduta di gara per l’apertura delle offerte economiche, offrendo a tali fini un principio di prova, giusta documenti depositati in atti;<br />
CONSIDERATO che si sono costituite sia InfoCamere SCpA che la società controinteressata Car Service Spa per resistere al ricorso di cui hanno chiesto il rigetto;<br />
CONSIDERATO che, con ordinanza n. 11072/2013 del 21 dicembre 2013, la Sezione ha disposto l’assunzione di prova testimoniale in forma scritta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 63, comma 3, c.p.a. ed art. 257 bis c.p.c., nelle modalità e tempi ivi precisati ed ha chiesto, altresì, chiarimenti alla stazione appaltante, in ordine alle circostanze di fatto occorse il giorno 26 settembre 2013 con particolare riguardo all’orario di ingresso dei sig.ri Vergalito e Boselli nella sede di InfoCamere e della tempistica con cui si sono svolte le operazioni di ingresso, e delle ragioni per cui non si è ritenuto di avvertire la Commissione dell’arrivo di tali soggetti, tenuto conto che i medesimi si erano recati presso la sede della stazione appaltante al fine di presenziare alle operazioni di gara in tempo utile, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla odierna camera di consiglio;<br />
RILEVATO che la parte ricorrente ha notificato l’ordinanza n. 11072/2013 a tutti i soggetti ivi individuati nella qualità di testimoni ma che solo i sig. Boselli e Vergalito hanno risposto ai quesiti proposti giusta depositi in atti effettuati delle date 16, 20 e 21 gennaio 2014, mentre il sig. Vestidello, cui pure risulta notificata l’ordinanza, non ha reso la disposta prova testimoniale;<br />
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha depositato in data 28 gennaio 2014 una relazione relativa allo svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte economiche avvenuta in data 26 settembre 2013;<br />
CONSIDERATO che, alla camera di consiglio del 30 gennaio 2014, cui l’esame dell’istanza cautelare era stato rinviato con l’ordinanza n. 11072/2013, le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., circa la possibilità di definire la causa con sentenza;<br />
RITENUTO, con riferimento al primo motivo, di confermare quanto già rilevato con l’ordinanza n. 11072/2013, tenuto conto che i costi per la sicurezza integrano un elemento economico del contratto d&#8217;appalto che non fa parte dell&#8217;offerta economica, costituendo un onere economico fisso a carico dell&#8217;impresa per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto;<br />
RILEVATO che, con il bando di gara per l’assegnazione del servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente e servizi accessori, la stazione appaltante ha stimato l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza in euro zero/00, fatta salva la successiva integrazione con riferimento ai rischi da interferenza presente nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed ha richiesto ai concorrenti di indicare nell’offerta economica gli elementi indicati nel form allegato, i.e., gli importi dei canoni mensili delle autovetture e la distinta degli oneri di sicurezza;<br />
CONSIDERATO che la società aggiudicataria non ha omesso tale indicazione, avendo espressamente quantificato gli oneri di sicurezza in Euro zero/00;<br />
RITENUTO che nelle gare pubbliche la mancata indicazione degli oneri da rischio specifico non può mai giustificare la sanzione espulsiva del partecipante, atteso che l&#8217;art. 87 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non dispone l&#8217;esclusione dalla gara, ma impone un criterio da seguire per la valutazione della congruità dell&#8217;offerta, tenuto anche conto della tipologia di servizio da affidare, onde evitare che l&#8217;impresa dimostri la rimuneratività e l&#8217;attendibilità del ribasso effettuato attraverso la contrazione degli oneri della sicurezza;<br />
CONSIDERATO, pertanto, che non appare fondata la censura con cui è dedotta la mancata esclusione della società controinteressata;<br />
RILEVATO, invece, con riferimento alla seconda censura, che questa è fondata giusta quanto emerso a seguito dei disposti incombenti di cui sopra;<br />
RITENUTO, avuto riguardo alla mancata acquisizione della prova testimoniale del sig. Vestidello, che la mancata risposta in riferimento ai quesiti sottoposti per assumere la prova testimoniale da espletarsi secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 11072/2013 induce il Collegio a ritenere come ammessi i fatti dedotti in giudizio dalla parte ricorrente e come anche confermati dalla resistente stazione appaltante;<br />
CONSIDERATO, giusta quanto emerso dalle prove testimoniali depositate in atti, che emerge in modo univoco che i rappresentanti delle ditte partecipanti, pure recatisi per tempo presso la sede della stazione appaltante, non sono stati introdotti tempestivamente presso la sala ove si dovevano svolgere le operazioni di apertura delle bustecontenenti le offerte economiche, in assenza di alcuna plausibile ragione;<br />
CONSIDERATO che non appare giustificabile l’operato della Commissione di gara, che ha proceduto allaapertura delle buste economiche in seduta solo formalmente pubblica, senza curarsi circa la presenza presso la sede ove si svolgevano le operazioni di gara dei rappresentanti delle ditte partecipanti, tra cui quello della società ricorrente, che si erano recati presso la sede della stazione appaltante in tempo utile per presenziare alle suddette operazioni, non essendo stato addotta alcuna valida ragione in merito dalla parte resistente;<br />
RITENUTO che la Commissione di gara bene avrebbe potuto e dovuto raccordarsi con il personale deputato al ricevimento del pubblico, ed accertarsi circa la presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti alla procedura, tenuto conto che la presenza di questi non assurge a semplice prassi, ma costituisce la garanzia della trasparenza delle operazioni concorsuali che, come noto, devono svolgersi in seduta pubblica;<br />
RITENUTO che non rileva, ai fini che ne occupa, la circostanza come riconfermata nella relazione della Commissione di gara nella relazione da ultimo depositata circa l’ingresso del sig. Vergalito in un momento ormai avanzato delle operazioni di gara che di per sé è inidonea a far ritenere che sia stata assicurata in modo effettivo ed efficace la pubblicità delle operazioni di gara ed invece evidenzia ancor di più che sarebbe stato sufficiente una diligente organizzazione da parte della stazione appaltante al fine di assicurare una concreta partecipazione dei concorrenti alle operazione di apertura delle buste relative alle offerte economiche;<br />
CONSIDERATO che la giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, si è espressa in modo granitico in materia statuendo che costituisce principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi inseduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti l&#8217;offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l&#8217;offerta tecnica ovvero l&#8217;offerta economica e che, conseguentemente, è illegittima l&#8217;apertura in segreto di plichi, con la conseguenza che il mancato rispetto di detto principio di pubblicità delle sedute della commissione, con riguardo alla fase dell&#8217;apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento che comporta l&#8217;invalidità derivata di tutti gli atti di gara giacché la pubblicità delle sedute risponde all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali dev&#8217;essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ed all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato, senza che rilevi l&#8217;assenza di prova dell&#8217;effettiva lesione sofferta dai concorrenti (Cons. di Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4806);<br />
CONSIDERATO, pertanto, che la fondatezza della seconda censura produce l’effetto di travolgere tutti gli atti della procedura concorsuale impugnata, con salvezza, peraltro, dei successivi provvedimenti che la stazione appaltante dovrà adottare ai fini del rinnovo della procedura ove ritenesse perdurante l’interesse al conferimento del servizio;<br />
CONSIDERATO che l’accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati esime il Collegio dall’esame della pure introdotta istanza di condanna al risarcimento del danno, peraltro nemmeno quantificato, in quanto allo stato risulta pienamente soddisfatto l’interesse della parte ricorrente strumentale alla riedizione della gara;<br />
RITENUTO che in ragione della parziale soccombenza, sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’affetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />
Claudio Vallorani, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-2-2014-n-1314/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2014 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2010 n.1314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-11-2010-n-1314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-11-2010-n-1314/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2010 n.1314</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 38 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Situazione debitoria nei confronti dell’erario – Sussistenza – Criterio sostanziale. 2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Situazione debitoria nei confronti dell’erario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-11-2010-n-1314/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2010 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-11-2010-n-1314/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2010 n.1314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – <i>Presidente</i>, Salvatore Gatto Costantino –<i> Estensore</i></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 38 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Situazione debitoria nei confronti dell’erario – Sussistenza – Criterio sostanziale.  	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Situazione debitoria nei confronti dell’erario – Intervenuta rateizzazione – Debito – Definitività – Carattere – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 38 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la sussistenza di una situazione debitoria nei confronti dell’erario va apprezzata in ragione di un criterio sostanziale e non meramente formale o nominalistico, con la conseguenza che vanno esclusi quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali sono comunque tenuti al pagamento delle imposte o tasse non corrisposte; in questo senso, è la posizione di colui il quale, amministratore o socio di una società in nome collettivo, risponde dei debiti della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2291 cod. civ., qualora quest’ultimo, cessata la predetta società in nome collettivo, agisca come titolare di una impresa individuale, perché la diversa ragione sociale non fa venir meno la continuità della posizione debitoria personalmente assunta.	</p>
<p>2. Ai fini della sussistenza di una situazione debitoria nei confronti dell’erario riguardo alla applicazione dell’art. 38 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la circostanza che dei debiti sia intervenuta una rateizzazione, peraltro anche in parte pagata, non esclude, anzi conferma, il carattere della definitività del debito, proprio perché la rateizzazione implica la certezza dell’ammontare e dell’esistenza della pretesa erariale, la quale non può essere più contestata in sede giudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01314/2010              01314/2010       REG.SEN.<br />	<br />
N. 00127/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 127 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Carmelo Sposato</b> ed <b>Angelo Romano</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Andrea Greco, con domicilio eletto presso Andrea Greco Avv. in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 202; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Reggio Calabria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Domenico Barresi, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via S.Anna II Tronco Spirito Santo; </p>
<p><b>Provincia di Reggio Calabria</b> &#8211;<b>Stazione Unica Appaltante</b>, <b>Comune di Terranova Sappo Minulio; <br />	<br />
<i><br />	<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p></i></b>del provvedimento emesso dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale della Provincia di Reggio Calabria, nell&#8217;interesse del Comune di Terranova Sappo Minulio il 13.12.2009 con prot. 8480 a mezzo del quale è stata comunicata agli odierni ricorrenti l&#8217;esclusione dalla procedura di appalto dei lavori di riqualificazione e riuso del Palazzo Pignari- Ferrari&#8221; per irregolarità nella posizione fiscale con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ricorrono le imprese Sposato e Romano per avversare gli atti della Provincia di Reggio Calabria con i quali la Stazione Unica Appaltante, nell’interesse del Comune di Terranova Sappo Mimulio, le ha escluse dalla procedura di appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e riuso del Palazzo Pignari- Ferrari, ai sensi dell’art. 38 del Dlgs 163/06.<br />	<br />
Più precisamente, le ricorrenti espongono che la SUAP le ha escluse per aver accertato, a carico della ditta Edil Costruzioni di Sposato Carmelo, la pendenza di debiti verso l’erario non dichiarati al momento della partecipazione alla gara.<br />	<br />
L’impresa ricorrente censura l’esclusione per eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità dell’atto, difetto assoluto del presupposto e difetto di istruttoria (I motivo), per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, lett. “g” del dlgs 163/2006 (II motivo), per difetto di motivazione (III motivo), nonché, infine, per incompetenza del dirigente della SUAP ad adottare il provvedimento di esclusione, in violazione dell’art. 33 del Dlgs 163/06 e degli atti di convenzione per l’istituzione della SUAP.<br />	<br />
Si è costituita la Provincia che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 7 aprile 2010 è stata fissata la trattazione della causa.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
All’esito del miglior approfondimento della questione proposta alla decisione del Collegio e rimeditato l’iniziale orientamento espresso nell’ordinanza cautelare, il ricorso è infondato e va respinto nel merito, potendosi così prescindere, peraltro, dall’esame delle varie eccezioni preliminari che sono state sollevate dalle difese della Provincia resistente.<br />	<br />
Secondo la parte ricorrente, infatti, l’esclusione del raggruppamento dalla procedura di gara, motivata con la sussistenza di debiti erariali, sarebbe illegittima in quanto le menzionate poste debitorie sarebbero relative ad un soggetto diverso dalla ditta che ha partecipato alla gara; e comunque, con difetto di istruttoria, la Stazione appaltante non avrebbe conferito il giusto rilievo alla circostanza che i suddetti debiti sono stati oggetto di rateizzazione.<br />	<br />
Più precisamente, parte ricorrente espone che i debiti accertati risultano a carico della ditta “Edil Costruzioni S.n.c.”, ditta che è stata estinta e cancellata dalla Camera di commercio e che è dunque diversa dalla ditta individuale Sposato Carmelo, partecipante alla gara, alla quale non possono essere addebitate. <br />	<br />
L’assunto è infondato.<br />	<br />
Dagli atti versati in giudizio risulta, infatti, che il sig. Sposato Carmelo, titolare dell&#8217;impresa individuale odierna ricorrente, è stato socio di maggioranza ed amministratore unico della società di persone “Edil Costruzioni s.n.c. di Sposato Carmelo”, sciolta senza essere stata messa in liquidazione con atto del 24.11.1998, previa la contestuale iscrizione (7.10.1998) al Registro delle Imprese della ditta individuale Edil Costruzioni di Sposato Carmelo, che ha conservato la denominazione della società sciolta.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 38, lett. “g”, la sussistenza di una situazione debitoria nei confronti dell’erario va apprezzata in ragione di un criterio sostanziale e non meramente formale o nominalistico, con la conseguenza che vanno esclusi quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, i quali sono comunque tenuti al pagamento delle imposte o tasse non corrisposte. <br />	<br />
In questo senso, la posizione di colui il quale, amministratore o socio di una società in nome collettivo, risponde dei debiti della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2291 cod.civ. non muta qualora quest’ultimo, cessata la predetta società in nome collettivo, agisca come titolare di una impresa individuale, perché la diversa ragione sociale non fa venir meno la continuità della posizione debitoria personalmente assunta.<br />	<br />
Invero, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall&#8217;art. 2291, comma 1, c.c. per i debiti della società in nome collettivo, la quale gode solamente di una mera autonomia patrimoniale (Cassazione civile , sez. I, 08 ottobre 1998 , n. 9955), opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti (Cassazione civile , sez. trib., 16 maggio 2007, n. 11228; 4 maggio 2001 n. 6260).<br />	<br />
Naturalmente, la circostanza che dei debiti sia intervenuta una rateizzazione, peraltro anche in parte pagata, non esclude, anzi conferma, il carattere della definitività del debito, proprio perché la rateizzazione implica la certezza dell’ammontare e dell’esistenza della pretesa erariale, la quale non può essere più contestata in sede giudiziale.<br />	<br />
L’infondatezza dei primi due motivi di ricorso rende evidente anche la mancanza di pregio della terza censura, in quanto la motivazione dell’atto è correttamente individuata nella sussistenza di debiti erariali riferiti alla persona dell’imprenditore individuale che partecipa alla gara. Nessun interesse ha, infine, parte ricorrente alla trattazione della censura relativa all’incompetenza del dirigente che procede all’esclusione, posto che, anche nel caso in cui la censura fosse fondata, l’accoglimento del ricorso produrrebbe una utilità meramente nominale per parte ricorrente, perché l’Amministrazione, avvalendosi del funzionario in ipotesi competente, non potrebbe comunque che reiterare i provvedimenti oggi impugnati con il medesimo contenuto e con la medesima motivazione, senza che sussista neppure la chance di un diverso assetto di interessi favorevole alla ricorrente (arg. ex art. 21 octies l. 241/90).<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari e spese del giudizio in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre IVA, CPA, come per legge e rimborso spese generali nella misura del 12,5%.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-11-2010-n-1314/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2010 n.1314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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