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	<title>13109 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-12-2020-n-13109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-12-2020-n-13109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13109</a></p>
<p>Alessandro Tomassetti, Presidente FF , Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Sulle controversie in ordine alla selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56- Pubblica amministrazione &#8211; accesso al lavoro nella PA ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56- selezione tra gli iscritti nelle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-12-2020-n-13109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alessandro Tomassetti, Presidente FF , Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulle controversie in ordine alla selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56-</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amministrazione &#8211; accesso al lavoro nella PA ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56- selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento &#8211; controversie -diritto soggettivo al lavoro &#8211; è tale &#8211; giurisdizione G.O. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie in ordine alla selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56, finalizzata all&#8217;assunzione di lavoratori da inquadrare alle dipendenze di una P.A., hanno ad oggetto questioni afferenti alla tutela del diritto soggettivo al lavoro.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 13109/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09229/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9229 del 2020, proposto da<br /> Piero Sacchetti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;avviso pubblico di selezione finalizzata all&#8217;assunzione di n. 97 unità  di personale di qualifica non dirigenziale profilo professionale «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge n. 56/1987;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 tenutasi con modalità  da remoto ai sensi degli artt.4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano;<br /> Viste le note di udienza ex art.4 dl 28/2020 e 25 dl 137/2020 depositate da parte ricorrente in data 2.12.2020, con cui è stato controdedotto in merito alle questioni preliminari eccepite;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Premesso che la presente controversia attiene alla selezione pubblica per l&#8217;assunzione di 97 unità  di personale di qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1 (di cui al contratto integrativo collettivo del MIBACT del 20 dicembre 2010), profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», per la copertura di posti vacanti presso le sedi di Roma, Frosinone e Rieti &#8211; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge n. 56/1987;<br /> che, in particolare, il ricorrente espone di avere presentato regolare domanda di ammissione alla selezione concorsuale, dichiarando nella domanda di ammissione alla selezione di essere disoccupato e iscritto nelle liste presso un Centro per l&#8217;Impiego della Regione Lazio in data 1 settembre 2020, data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di concorso;<br /> che parte ricorrente lamenta che l&#8217;avviso di selezione per il concorso, viceversa, al punto 2) sembra retrodatare il possesso di questo requisito al 16 luglio 2020, anzichè alla data di scadenza di presentazione della domanda (10/09/2020);<br /> Ritenuto che, come eccepito dall&#8217;amministrazione costituita in giudizio, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario Sez. Lavoro;<br /> che, infatti, la procedura oggetto di giudizio non è un concorso pubblico;<br /> che, in particolare, le controversie in ordine alla selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, ex art. 16 Legge28.2.1987 n° 56, finalizzata all&#8217;assunzione di lavoratori da inquadrare alle dipendenze di una P.A., hanno ad oggetto questioni afferenti alla tutela del diritto soggettivo al lavoro;<br /> che, in conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi gli effetti processuali della domanda ai sensi dell&#8217;art.11 c.p.a.<br /> che, in considerazione dell&#8217;esito in rito, le spese possono essere interamente compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti ai sensi dell&#8217;art.11.c.p.a.<br /> Compensa spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandro Tomassetti, Presidente FF<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Antonio Andolfi, Consigliere</div>
<p> </p>
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