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	<title>1310 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1310 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2021 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-27-5-2021-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-27-5-2021-n-1310/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2021 n.1310</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Gatti Sull&#8217;accesso difensivo ai sensi del Codice contratti pubblici e le esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale. Contratti pubblici &#8211; Accesso civico &#8211; Segreto tecnico e commerciale. La tutela di un segreto industriale, pur costituendo un&#8217;ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-27-5-2021-n-1310/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2021 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-27-5-2021-n-1310/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/5/2021 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Gatti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accesso difensivo ai sensi del Codice contratti pubblici e le esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti pubblici &#8211; Accesso civico &#8211; Segreto tecnico e commerciale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La tutela di un segreto industriale, pur costituendo un&#8217;ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla L. n. 241/1990, trova un limite in relazione agli interessi di un concorrente ad accedere, <i>ex</i> art. 53 co. 5 Codice contratti pubblici, agli atti della procedura necessari alla sua difesa in giudizio, essendo questi ultimi prevalenti su quello alla riservatezza dei partecipanti ferma restando tuttavia la necessità  di contemperare le opposte esigenze, consentendo pertanto unicamente la possibilità  di visionare gli atti, senza diritto di estrarne copia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p style="text-align: justify;">Engie Servizi S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Legnano, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Enel Sole S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> City Green Light S.r.l.; non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a. della determinazione dirigenziale n. 4/CUC del 2.2.2021, recante aggiudicazione a ENEL SOLE S.r.l. della gara a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore nell&#8217;interesse del Comune di Legnano per l&#8217;affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ai sensi dell&#8217;art. 183 primo comma del d.lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Legnano, comunicata a ENGIE SERVIZI S.p.A. in data 2.2.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">b. della comunicazione del 2.2.2021 di intervenuta aggiudicazione; </p>
<p style="text-align: justify;">c. dell&#8217;avviso di aggiudicazione del 3.2.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">d. dell&#8217;aggiudicazione stessa della gara a ENEL SOLE S.r.l.; </p>
<p style="text-align: justify;">e. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso, ed in specie: i) di tutti i verbali di gara e delle operazioni della Commissione giudicatrice e della stazione appaltante, ed in specie dei verbali della terza seduta riservata del 27.10.2020, del verbale della sesta seduta riservata del 26.11.2020 e del verbale della quinta seduta del 14.12.2020, nelle parti in cui hanno valutato e attribuito punteggi all&#8217;offerta presentata da ENEL SOLE S.r.l., nei termini di cui infra; ii) della proposta di aggiudicazione della gara a ENEL SOLE S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la dichiarazione</p>
<p style="text-align: justify;">della inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con ENEL SOLE S.r.l. nelle more del giudizio, </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la dichiarazione</p>
<p style="text-align: justify;">del danno ingiusto subito dalla Società  ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica, mediante affidamento della concessione a ENGIE SERVIZI S.p.A., anche eventualmente in via di subentro a ENEL SOLE S.r.l., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121, 122 e 124 c.p.a., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi dalla Società  ricorrente da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria, </p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società  ricorrente, in via principale, in forma specifica, mediante adozione degli atti necessari all&#8217;affidamento a ENGIE SERVIZI S.p.A. della concessione de qua, anche eventualmente in via di subentro a ENEL SOLE S.r.l., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante condanna al risarcimento del danno subito dalla Società  ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">atti impugnati con il ricorso principale, nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">a. della nota del Presidente della Commissione giudicatrice c_e514.c_legnano.REGISTROUFFICIALE.Int.0016434.19-03-2021.h.09:41 del 19.3.2021 prodotta in giudizio dalla stazione appaltante in data 22.3.2021, e in pari data resa nota a ENGIE SERVIZI S.p.A. e da questa conosciuta;</p>
<p style="text-align: justify;">b. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso,</p>
<p style="text-align: justify;">atti impugnati con i motivi aggiunti presentati da Engie Servizi S.p.A. il 21.4.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Legnano e di Centrale Unica di Committenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">I.1) Con bando del 11.3.2020 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore ha indetto una procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Legnano, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicata ad Enel, in data 2.2.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza n. 6991 del 4.2.2021 Engie Servizi S.p.a. ha chiesto accesso alla sua offerta tecnica, che  stata accolta dalla Centrale di Committenza, con nota n. 8995 del 10.2.2021, &#8220;limitatamente alle parti non sottratte all&#8217;accesso, secondo dichiarazione allegata in sede di gara dalla società  Enel&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I.2) A sua volta, in tale dichiarazione, quest&#8217;ultima ha evidenziato che &#8220;la documentazione prodotta dalla scrivente nella propria offerta tecnica ed economica  caratterizzata dal know how aziendale, ovvero dalle competenze tecniche e commerciali specifiche, nonchè da riservate strategie e capacità  industriali e gestionali, particolari dell&#8217;azienda Enel Sole S.r.l. Nello specifico, detta documentazione contiene quel complesso di conoscenze ed esperienze tecniche, nonchè commerciali, maturate nell&#8217;esercizio professionale dell&#8217;attività  industriale, che sono da ritenersi di carattere strettamente riservato in quanto originali e proprie dell&#8217;azienda, concorrendo a determinare e qualificare la specifica competitività  dell&#8217;impresa, necessarie al conseguimento degli scopi industriali della stessa, consentendo di svolgere in modo eccezionalmente proficuo i propri compiti nell&#8217;attività  di impresa. Infatti, il possesso esclusivo di tali cognizioni specifiche permette di conseguire, rispetto alle altre imprese concorrenti presenti sul mercato, il miglioramento tecnico qualitativo dei processi aziendali, lo sviluppo delle ricerche ed il perfezionamento dei controlli. Più in generale, il possesso esclusivo del suddetto know how permette di operare in maniera più efficiente ed efficace rispetto alla concorrenza, rappresentando il complesso delle informazioni industriali necessarie per la progettazione, la costruzione, l&#8217;esercizio e la manutenzione di un impianto. Il possesso del suddetto know how assume di fatto un valore economico, proprio perchè detenuto da un unico soggetto industriale in modo esclusivo. Ne discende quindi la necessità  di Enel Sole S.r.l. di proteggere e tutelare il proprio know how, per continuare a valorizzarlo commercialmente in regime di segretezza, ed impedire che dal trasferimento alla concorrenza dello stesso possano derivare delle conseguenze dannose per l&#8217;attività  di impresa della scrivente, stante anche l&#8217;attuale numero di procedure di gara in corso esperite da codesta spettabile Stazione appaltante, a cui presumibilmente parteciperanno i principali competitor presenti sul mercato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I.3) Con il presente ricorso, notificato in data 3.3.2021, la ricorrente ha censurato l&#8217;operato della Commissione giudicatrice, nell&#8217;attribuzione dei punteggi all&#8217;offerta tecnica della controinteressata, presentando anche un&#8217;istanza ex art. 116, c. 2 c.p.a., rispetto al diniego opposto dalla stazione appaltante all&#8217;accesso alle parti dell&#8217;offerta tecnica di Enel.</p>
<p style="text-align: justify;">II.1) In linea generale, osserva il Collegio che, per giurisprudenza pacifica, l&#8217;accesso cd. &#8220;difensivo&#8221;, oggi previsto nell&#8217;art. 53 c 5, del D.Lgs. n. 50/2016, prevale sulle contrapposte esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale laddove, come ha avuto luogo nel caso di specie, sia azionato in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto, nell&#8217;ambito della quale venga formulata la richiesta di accesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19.5.2018, n. 5583, T.A.R. Molise, Sez. I, 10.10.2019, n. 332).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 53 cit. ha peraltro carattere di specialità  rispetto alla disciplina generale dell&#8217;accesso (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4.3.2019, n. 315, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26.10.2017, n. 10738), non essendo pertanto invocabili i principi espressi da Ad. Plen. C.S. 18.3.2021, n. 4 invocati dalla controinteressata, che non riguarda la materia degli appalti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l&#8217;opposizione di Enel, per quanto ampiamente articolata,  tuttavia incentrata su considerazioni di carattere generale, non specificamente riferite ai singoli documenti oggetto dell&#8217;istanza, non essendo pertanto idonea a paralizzare l&#8217;esercizio del diritto di accesso della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">II.2) Secondo Enel, detta istanza andrebbe inoltre respinta avendo depositato, in vista dell&#8217;udienza cautelare del 24.3.2021, alcuni documenti facenti parte della propria offerta tecnica, in cui sarebbero indicati, o comunque ricavabili, i coefficienti di manutenzione oggetto delle censure articolate nel ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come tuttavia correttamente evidenziato dalla ricorrente, il bene della vita dalla stessa azionato in giudizio consiste nell&#8217;aggiudicazione della procedura in suo favore, non potendo pertanto la controinteressata limitare il suo diritto di accesso ai soli documenti correlati ai motivi già  proposti.</p>
<p style="text-align: justify;">III) In conclusione, la tutela di un segreto industriale, pur costituendo un&#8217;ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla L. n. 241/1990, trova un limite in relazione agli interessi di un concorrente ad accedere agli atti della procedura necessari alla sua difesa in giudizio, essendo questi ultimi prevalenti su quello alla riservatezza dei partecipanti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 20.4.2015, n. 963), ferma restando tuttavia la necessità  di contemperare le opposte esigenze, consentendo pertanto unicamente la possibilità  di visionare gli atti, senza diritto di estrarne copia (C.S., Sez. VI, 10.5.2019, n. 2313).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come detto, la ricorrente ha già  instaurato il giudizio avverso l&#8217;aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, essendo dunque indispensabile, ai fini della contestazione dell&#8217;operato della Commissione, poter valutare la corrispondenza tra i giudizi espressi, ed i contenuti dell&#8217;offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contrapposto interesse alla protezione di informazioni aziendali riservate, pur destinato a soccombere,  tuttavia suscettibile di valorizzazione, dovendosi quindi negare il diritto di accesso nella più invasiva forma dell&#8217;estrazione di copia, come anche richiesto dalla controinteressata, considerato altresì che l&#8217;istanza della ricorrente ha avuto ad oggetto, genericamente, l&#8217;intero contenuto dell&#8217;offerta tecnica, senza invece rappresentare la necessità  di una sua conoscenza più dettagliata, inidonea ad essere conseguita mediante la semplice presa visione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, dovendo la Centrale Unica di Committenza consentire alla ricorrente l&#8217;accesso all&#8217;offerta tecnica della controinteressata, nella forma della presa visione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese della fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), pronunciando sull&#8217;istanza ex art. 116 c. 2 c.p.a., la accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto ordina alla Centrale Unico di Committenza di consentire l&#8217;accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nell&#8217;istanza n. 6991 del 4.2.2021, entro il termine di giorni dieci (10) dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido, delle spese della fase, che liquida in ¬ 2.000,00, oltre agli oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo, contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei confronti Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo,  contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei confronti Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani,  Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto, Bruno Rossetto, Maria Tapparo, Luciano Pavan, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sulla configurabilità  dell&#8217; eccesso di potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; eccesso di potere &#8211; vizio &#8211; configurabilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico: tale vizio non sussiste allorquando l&#8217;atto risulti comunque adottato nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e in piena aderenza al fine pubblico al quale è istituzionalmente preordinato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> N. 01310/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00590/2006 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 590 del 2006, proposto da<br /> Lucia Bignozzi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo, 10 e con domicilio digitale <em>ex lege </em>come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> contro<br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domiciliano in Venezia, San Marco, 63;<br /> nei confronti<br /> Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Stra, piazza Marconi, 48 e con domicilio digitale <em>ex lege </em>come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto, Bruno Rossetto, Maria Tapparo, Luciano Pavan, non costituiti in giudizio;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> 1) del decreto del Prefetto della Provincia di Padova Prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26/5/2005, notificato in data 7/1/2006, nella parte in cui dispone l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente a favore della s.p.a. R.F.I. nonchè dei mappali 963 e 955 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova;<br /> 2) del decreto del Prefetto Prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29/6/2005, notificato come sopra, che integra il precedente provvedimento e dispone l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva, a titolo di passaggio pedonale, carraio e per sottoservizi a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente e a favore della s.p.a. R.F.I. nonchè a favore dei mappali 962 e 231 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova, del mappale 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, del mappale 963 di proprietà  di Pavan Luciano;<br /> di ogni atto presupposto e conseguente, in particolare:<br /> 3) dell&#8217;istanza del 17/5/2005 della s.p.a. R.F.I. di emissione del decreto di asservimento;<br /> 4) per quanto di necessità , della deliberazione n. 87 del 19/5/2000 del Referente di Progetto del Piano di soppressione dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato Società  di Trasporti e Servizi p.a. (ora R.F.I. s.p.a.) che dichiara la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 sottopasso veicolare in asse al passaggio a livello al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia in Comune di Padova, Via Maroncelli;<br /> e per la condanna della R.F.I. s.p.a. alla rimozione delle opere eseguite nella proprietà  della ricorrente per l&#8217;accesso alla proprietà  dei consorti Rossetto, e al risarcimento dei danni;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;<br /> Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La parte ricorrente espone di essere proprietaria, nel Comune di Padova, di un fondo urbano (foglio 55, mappale 961 <em>ex</em> 222) parte del quale giÃ  ceduto bonariamente a R.F.I. S.p.a., all&#8217;esito del procedimento di espropriazione per la quadruplicazione della linea ferroviaria Milano &#8211; Venezia.<br /> Oltre alla suddetta opera, aggiunge la deducente, R.F.I. S.p.a. ha approvato la proposta di soppressione dei passaggi a livello della tratta Padova &#8211; Mestre della linea Milano &#8211; Venezia mediante la realizzazione di 11 opere sostitutive, con deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997 dell&#8217;allora responsabile dei servizi di progettazione esecutiva e costruzioni dell&#8217;Asa Rete e, successivamente, con deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello &#8211; in relazione all&#8217;esigenza di una nuova dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  per le opere non comprese nel progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1 &#8211; è stata dichiarata la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1, sottovia veicolare in asse al passaggio a livello al km. 231+786 di Via Maroncelli in Comune di Padova (ivi stabilendo i termini per l&#8217;inizio ed il completamento di lavori e delle espropriazioni).<br /> Successivamente, evidenzia la parte ricorrente, R.F.I. S.p.a. ha comunicato alla stessa esponente, con nota del 25 maggio 2000 (ricevuta in data 29 maggio 2000), l&#8217;avvio del procedimento riguardante la realizzazione delle opere (e, in particolare, l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza finalizzata all&#8217;espropriazione delle aree necessarie alla costruzione del nuovo sottopasso veicolare per la soppressione del passaggio a livello al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia e della viabilità  di raccordo); quindi il Prefetto di Padova ha emanato il decreto 3452/2000 del 4 luglio 2000 che ha autorizzato a favore di R.F.I. S.p.a. l&#8217;occupazione temporanea degli immobili identificati nel piano particellare e nell&#8217;elenco delle ditte da espropriare, fra i quali il mappale della ricorrente (titolo dell&#8217;occupazione: &#8220;Costruzione della viabilità  alternativa a Via Maroncelli e Madonna della Salute ed opere connesse al sottopasso veicolare al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia&#8221;).<br /> Quindi, precisa la deducente, in data 9 agosto 2000 R.F.I. S.p.a. si è immessa nel possesso del mappale della stessa esponente, ove ha realizzato una piccola rampa di accesso al mappale n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, per superare il dislivello tra i fondi; nel frattempo la ricorrente aveva rilasciato al Comune di Padova in data 9 marzo 1999 un impegno unilaterale di asservimento temporaneo (per 18 mesi e a titolo oneroso) della propria area, che consentiva un passaggio pubblico provvisorio di collegamento tra Via Maroncelli e Via Madonna della Salute (di qua e di lÃ  della ferrovia) esclusivamente per le abitazioni limitrofe, durante i lavori di costruzione del sottopasso ferroviario che avevano interrotto il collegamento viario (passaggio cessato alla scadenza dell&#8217;impegno, essendo stato ripristinato il collegamento viario attraverso il sottopasso realizzato; l&#8217;area è stata restituita dal Comune nello <em>statu quo ante</em>).<br /> Infine, con decreto del Prefetto della Provincia di Padova Prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26 maggio 2005, è stato disposto, per quanto di interesse, l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente a favore di R.F.I. s.p.a. nonchè dei mappali 963 e 955 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova (altrimenti interclusi) e, con decreto del Prefetto Prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29/6/2005, che integra il precedente, è stato disposto l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva, a titolo di passaggio pedonale, carraio e per sottoservizi a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente e a favore di R.F.I. s.p.a. nonchè a favore dei mappali (altrimenti interclusi) 962 e 231 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova (senza indicazione del proprietario), del mappale 955 di proprietà  Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto e in usufrutto di Bruno Rossetto e Maria Tapparo, del mappale 963 di proprietà  di Pavan Luciano (coniuge della ricorrente).<br /> Con il ricorso introduttivo del giudizio l&#8217;esponente ha proposto le domande in epigrafe.<br /> 1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., contrastando le domande della parte ricorrente.<br /> 1.2. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1 e 50 L. 25/6/1865 n. 2359) ed eccesso di potere per carenza di potere e sviamento.<br /> In sintesi, l&#8217;esponente lamenta che i decreti prefettizi impugnati risultano emessi in carenza assoluta di potere, quanto all&#8217;asservimento disposto a favore delle proprietà  dei terzi, potendo l&#8217;espropriazione dei beni immobili o dei diritti relativi a beni immobili essere pronunciata solo a favore del soggetto che esegue o per conto del quale è eseguita l&#8217;opera pubblica (artt. 1, 23 e 50 della legge n. 2359/1865) e non a favore di soggetti diversi da quelli del procedimento di espropriazione.<br /> Inoltre, secondo la ricorrente i decreti avversati sono anche viziati da sviamento, posto che l&#8217;asservimento della proprietà  della deducente a favore delle proprietà  di alcuni privati è volto a soddisfare l&#8217;interesse individuale di questi ultimi ad accedere ai loro fondi da quello della ricorrente, nonchè concreta una inammissibile invasione nell&#8217;attività  giurisdizionale del giudice ordinario (al quale compete di dirimere i conflitti fra privati circa la spettanza, l&#8217;estensione e l&#8217;esercizio circa i reciproci diritti).<br /> 1.1. Il motivo è infondato.<br /> Il Collegio ritiene &#8211; in merito al primo profilo della doglianza &#8211; che, alla luce del canone dell&#8217;interpretazione evolutiva, debba ammettersi l&#8217;espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l&#8217;esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità  (in tal senso, così¬ espressamente recita l&#8217;art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).<br /> Quanto al secondo profilo, giova osservare che il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico (cfr. T.R.G.A., Trento, sez. un., 1 ottobre 2020, n. 167).<br /> Tale vizio non sussiste allorquando l&#8217;atto risulti comunque adottato nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e in piena aderenza al fine pubblico al quale è istituzionalmente preordinato (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 56).<br /> Inoltre, la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell&#8217;atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell&#8217;illegittima finalità  perseguita in concreto dall&#8217;organo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32; T.A.R. Liguria, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 759).<br /> In altri termini, affinchè la censura di sviamento possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell&#8217;atto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 725; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2017, n. 930; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2912).<br /> Ciò posto, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento nell&#8217;anzidetta direzione.<br /> Nè risulta dimostrata la lamentata invasione nell&#8217;attività  giurisdizionale del giudice ordinario, non essendo &#8211; peraltro &#8211; neppure richiamato un contrasto ovvero una lite fra privati.<br /> 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce il vizio di <em>Violazione di legge (art. 7 e ss. L. 7/8/1990 n. 241)</em>.<br /> L&#8217;esponente lamenta, in sintesi, che R.F.I. S.p.a. ha comunicato l&#8217;avvio del procedimento espropriativo con nota del 25 maggio 2000 dopo aver dichiarato, con deliberazione n. 87/2000, la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 di cui alla precedente deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997.<br /> Tale comunicazione &#8211; lamenta l&#8217;esponente &#8211; è tardiva e rende illegittimo l&#8217;intero procedimento, in quanto inidonea a soddisfare l&#8217;esigenza di conoscenza e di partecipazione al procedimento stesso (posto che una volta emanato e perfetto l&#8217;atto dichiarativo della pubblica utilità  e conclusosi il relativo procedimento formativo, nessun apporto può essere recato e alcuna ponderazione degli interessi è pìù possibile).<br /> 2.1. Il motivo è inammissibile per tardività , come eccepito dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..<br /> Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di pubblica utilità  (nel caso che occupa, deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000) non può essere considerata un atto meramente preparatorio in generale del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione in particolare, trattandosi invece di atto necessario e presupposto tanto del provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza che del decreto di espropriazione, immediatamente lesivo e, quindi, anche immediatamente impugnabile, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre in sede di ricorso contro atti ad essa successivi motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1042).<br /> 3. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1 e 15 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 1 L. 3/1/1978 n. 1) ed eccesso di potere per difetto di presupposto, perplessità  contraddittorietà  ed indeterminatezza.<br /> Secondo la deducente, in sintesi, la presupposta deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello, pur avendo enunciato la necessità  di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  per le opere inizialmente non comprese nel progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1, di cui alla precedente deliberazione dichiarativa della pubblica utilità  di tale opera n. 165 del 22 ottobre 1997 del responsabile dei servizi di progettazione esecutiva e costruzioni, ha tuttavia dichiarato la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei &#8220;<em>lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 sottovia veicolare in asse al P.L. posto al km. 231+786 di Via Maroncelli in Comune di Padova sulla linea Milano &#8211; Venezia</em>&#8220;.<br /> In altri termini, per la deducente, l&#8217;atto presupposto del decreto di asservimento risulta privo del contenuto attribuitogli dall&#8217;atto conseguente, poichè l&#8217;opera ivi dichiarata di pubblica utilità  è sempre la stessa della precedente deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997; la comunicazione di avvio del procedimento e il decreto di occupazione di urgenza si riferiscono ai lavori di costruzione del sottopasso e della viabilità  di raccordo (lasciando ipotizzare che dette opere sono quelle inizialmente non comprese), ma il decreto di asservimento assume aver dichiarato la pubblica utilità  di opere ulteriori al sottopasso, non ha dichiarato la pubblica utilità  di opere diverse dal sottopasso stesso.<br /> Il decreto avversato, dunque, risulta privo del suo essenziale presupposto, anche in violazione delle norme indicate in rubrica che richiedono che l&#8217;espropriazione sia pronunciata per un&#8217;opera pubblica individuata e descritta nell&#8217;atto che ne dichiara la pubblica utilità .<br /> 3.1. Il motivo è infondato, potendosi prescindere, per ragioni di economia processuale, dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di rito frapposta dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..<br /> Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2013, n. 5465; Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5564) che &#8211; in tema di interpretazione conservativa &#8211; ha sottolineato come ai sensi dell&#8217;art. 1367 cod. civ. il contratto (ma il principio vale per qualsiasi atto giuridico), deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno (<em>magis valeat quam non valeat</em>).<br /> Orbene, la deliberazione n. 87 del 2000 richiama espressamente sia l&#8217;accordo procedimentale del 30 luglio 1998 (tra Comune di Padova, T.A.V. S.p.a., F.S. S.p.a. e il Consorzio Iricav Due) sia la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 23 febbraio 1999, di adozione della variante parziale al P.R.G. di Padova per la viabilità  alternativa a Via Maroncelli e Madonna della Salute ed opere connesse, ed è attraverso tale richiamo che le &#8220;<em>opere inizialmente non comprese</em>&#8221; possono essere individuate.<br /> 4. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di <em>Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento</em>.<br /> Lamenta la deducente che il presupposto dell&#8217;interclusione &#8211; posto a fondamento dell&#8217;asservimento dei mappali della stessa ricorrente &#8211; non sussiste con riguardo al mappale n. 955 dei consorti Rossetto, il quale non è rimasto intercluso dalla realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Madonna della Salute ma è contiguo e comunicante con la suddetta via pubblica.<br /> 4.1. Il motivo è infondato.<br /> Come argomentato dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova &#8211; cfr. pag. 2 della memoria depositata in data 9 novembre 2020, non specificamente contestata dalla parte ricorrente &#8211; la via a cui la deducente fa riferimento è una &#8220;strada in trincea&#8221; (ovvero posta a diversi metri al di sotto del piano) che conduce al passaggio a livello di via Maroncelli; dunque, la strada era inaccessibile dal fondo dei coniugi Rossetto.<br /> Va peraltro evidenziato che è la stessa parte ricorrente a dare atto della realizzazione di &#8220;<em>una piccola rampa di accesso al mappale n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, per superare il dislivello tra i fondi</em>&#8221; (cfr. pag. 4 del ricorso).<br /> Il rigetto del motivo in esame consente di disattendere l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla stessa parte ricorrente.<br /> 5. Con il quinto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (art. 1 L. 25/6/1865 n. 2359; artt. 813 e 1027 c.c.) ed eccesso di potere per perplessità  ed indeterminatezza.<br /> Lamenta la deducente che i decreti impugnati dispongono l&#8217;asservimento della proprietà  della ricorrente a favore di R.F.I. S.p.a. nonchè dei mappali nn. 962 e 231, dei quali non sono indicati i proprietari, n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto e n. 963 di proprietà  di Luciano Pavan.<br /> Dopo aver richiamato la natura tipica dei diritti reali e dopo aver evidenziato le caratteristiche ed il contenuto del diritto di servità¹, la parte ricorrente ha evidenziato che detto diritto non può essere costituito nè espropriato a vantaggio di un soggetto anzichè di un individuato fondo dominante.<br /> In conclusione, per la ricorrente i decreti impugnati sono viziati perchè dispongono l&#8217;asservimento del mappale 961 a favore di RFI S.p.a., del quale non è indicata la relazione dominicale con un individuato fondo dominante, e perchè dispongono l&#8217;asservimento a favore di due fondi (mappali 962 e 231) dei quali non sono indicati i soggetti proprietari.<br /> 5.1. Il motivo è infondato.<br /> Va premesso, in termini generali, che la servità¹ consiste nel peso imposto sopra un fondo per l&#8217;utilità  di un altro fondo, appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 cod. civ.); secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , per l&#8217;esistenza di una servità¹ non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come <em>qualitas fundi</em> in virtà¹ del rapporto di strumentalità  e di servizio tra gli immobili, in modo che l&#8217;incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività  personale del singolo beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2019, n. 7561).<br /> Ciò premesso &#8211; si ribadisce &#8211; in termini generali, va ora osservato che nella memoria depositata da RFI S.p.a. in data 30 ottobre 2020 (cfr. pag. 5) e nella memoria di replica depositata dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova in data 9 novembre 2020 (cfr. pag. 2), anch&#8217;esse non oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, si chiarisce che il mappale 231 è sede ferroviaria (e ciò si evince anche dalla planimetria allegata al piano particellare) mentre sul mappale n. 962 grava una procedura espropriativa in via di definizione (e ciò è declinato espressamente nel decreto prefettizio prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29 giugno 2005 che ha integrato il precedente decreto prefettizio prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26 maggio 2005).<br /> Risultando individuati in modo sufficientemente chiaro i &#8220;fondi dominanti&#8221; (attraverso il riferimento ai rispettivi dati catastali) non risultava necessario indicare i soggetti proprietari degli stessi e l&#8217;indicazione del soggetto RFI S.p.a. può ritenersi pletorica ma non per questo idonea a determinare l&#8217;illegittimità  degli atti avversati.<br /> 6. Con il sesto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1, 3 e 15 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 1 L. 3/1/1978 n. 1) ed eccesso di potere per difetto di presupposto, perplessità  ed indeterminatezza.<br /> Lamenta la parte ricorrente, in sintesi, che la deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello, nell&#8217;ipotesi che abbia dichiarato la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  di opere diverse da quelle del progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1, di cui alla precedente deliberazione dichiarativa della pubblica utilità  di tale opera n. 165 del 22 ottobre 1997, non risulta aver approvato alcun progetto di dette ulteriori opere, con violazione delle norme in rubrica; inoltre detto atto presupposto è viziato da contraddittorietà , perplessità  e indeterminatezza perchè &#8211; pur essendo stata emessa per la necessità  di far luogo a una nuova dichiarazione di pubblica utilità  delle opere non comprese nel progetto del sottopasso giÃ  dichiarato di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dalla deliberazione n. 165/97 &#8211; ha tuttavia dichiarato nuovamente la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  di quella stessa opera (non consentendo di individuare le ulteriori opere oggetto della detta declaratoria nonchè il progetto approvato, se approvato).<br /> 6.1. Come eccepito dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., il motivo è inammissibile per tardività : all&#8217;uopo si rinvia a quanto evidenziato il relazione al secondo motivo di ricorso.<br /> 7. Respinta la domanda demolitoria vanno di conseguenza respinte le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente.<br /> 8. La peculiarità  della vicenda contenziosa giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.<br /> Spese processuali compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto a mezzo di videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore<br /> Nicola Bardino, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Chiessi, contro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annalisa Avolio, nei confronti OMISSIS non costituito in giudizio; Conferimento e revoca degli incarichi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-7-2020-n-1310/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Chiessi,  contro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annalisa Avolio,  nei confronti OMISSIS non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali : sussiste la giurisdizione del GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impiego &#8211; incarichi dirigenziali &#8211; conferimento e revoca &#8211; giurisdizione GO &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perchè hanno ad oggetto determinazioni negoziali espressione assunte con i poteri e le capacità  del datore di lavoro e non espressive di un potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. Nè vale comunque a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che il conferimento di incarichi dirigenziali sia preceduto da una procedura comparativa tra i vari aspiranti, perchè l&#8217;obbligo per il datore di lavoro pubblico di rispettare alcuni criteri di massima nel conferimento degli incarichi dirigenziali, configura una &quot;procedimentalizzazione&quot; del conferimento medesimo che comunque rientra nell&#8217;esercizio di un potere negoziale di natura privatistica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/07/2020<br /> <strong>N. 01310/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01045/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2020, proposto da<br /> VANIA BUCCOLIERO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Chiessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Sigieri, n. 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Annalisa Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> ERNESTO ANESI non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della Determinazione Dirigenziale n. 289 del 27 marzo 2020 per il conferimento dell&#8217;incarico di Direzione della Struttura Semplice denominata &quot;Pronto Soccorso di Voghera&quot; afferente all&#8217;U.O.C. &quot;Pronto Soccorso ed Accettazione&quot; a sua volta afferente al Dipartimento di Emergenza ed Area Critica (DEA);<br /> dell&#8217;Avviso di Selezione Interna &#8211; allegato alla comunicazione di avvio di procedura Prot. Gen. 14609 del 9 marzo 2020 del Dirigente responsabile U.O.C. Risorse Umane &#8211; per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Semplice denominata &quot;Pronto Soccorso Voghera&quot; afferente all&#8217;U.O.C. &quot;Pronto Soccorso ed Accettazione&quot; a sua volta afferente al Dipartimento di Emergenza ed Area Critica (DEA);<br /> della Comunicazione di avvio di procedura finalizzata al conferimento di n.1 incarico di Direzione di Struttura Semplice-acquisizione delle disponibilità  per l&#8217;incarico di argomento-Prot. Gen. 14609 del 9 marzo 2020 del Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane;<br /> di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali o comunque connessi agli atti impugnati, anche non conosciuti in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. Stefano Celeste tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Con Avviso di Selezione Interna &#8211; allegato alla comunicazione di avvio di procedura Prot. Gen. 14609 del 9 marzo 2020 &#8211; a firma del Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane, l&#8217;Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (d&#8217;ora innanzi ASST) ha dato corso ad una procedura selettiva volta al conferimento dell&#8217;incarico di direzione della Struttura Semplice denominata &#8220;Pronto Soccorso Voghera&#8221;.<br /> La procedura era indirizzata ai dirigenti medici dipendenti della stessa ASST inquadrati nella conferente disciplina ed in possesso del requisito di anzianità  di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell&#8217;incarico, così¬ come espressamente prescritto dall&#8217;art. 15, comma 7-quater, del d.lgs. 502 del 1992.<br /> Con il ricorso in esame, la ricorrente, dirigente medico dipendente dell&#8217;ASST, impugna principalmente la determinazione dirigenziale n. 289 del 27 marzo 2020 che, in esito alla ridetta procedura, ha conferito l&#8217;incarico di direzione della Struttura Semplice &#8220;Pronto Soccorso Voghera&#8221; al dott. Ernesto Anesi.<br /> Si è costituita in giudizio, per opporsi all&#8217;accoglimento del ricorso, l&#8217;Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione del merito, l&#8217;Amministrazione resistente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.<br /> Alla camera di consiglio telematica dell&#8217;8 luglio 2020, fissata per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., essendo fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall&#8217;Amministrazione resistente.<br /> Va invero osservato che &#8211; in base all&#8217;art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs., incluse quelle concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br /> La giurisprudenza ha poi precisato che &#8220;in via generale, in tema d&#8217;impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d&#8217;incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all&#8217;assunzione o alla progressione in un&#8217;area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d&#8217;incarichi dirigenziali &#8211; i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone giÃ  in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica &#8211; conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall&#8217;Amministrazione con i poteri e le capacità  del comune datore di lavoro&#8221; (Cassazione civile, sez. un., 9 maggio 2016, n.9281).<br /> Allo stesso modo è orientato il giudice amministrativo il quale ha ulteriormente precisato che &#8220;Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perchè hanno ad oggetto determinazioni negoziali assunte con i poteri e le capacità  del datore di lavoro e non costituiscono espressione di un potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici; non vale comunque a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che il conferimento di incarichi dirigenziali sia preceduto da una procedura comparativa tra i vari aspiranti, perchè l&#8217;obbligo per il datore di lavoro pubblico di rispettare alcuni criteri di massima nel conferimento degli incarichi dirigenziali, configura una &quot;procedimentalizzazione&quot; del conferimento medesimo che comunque rientra nell&#8217;esercizio di un potere negoziale di natura privatistica.&#8221; (cfr., fra le tante, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 15 aprile 2019, n. 607).<br /> Tali conclusioni si attagliano perfettamente alla fattispecie controversa posto che l&#8217;incarico di che trattasi non supponeva l&#8217;assunzione: come chiarito dall&#8217;avviso la partecipazione alla comparazione era riservata ai dirigenti giÃ  dipendenti della ASST.<br /> Ne consegue che, come anticipato, va accolta l&#8217;eccezione formulata dall&#8217;Amministrazione resistente e, per l&#8217;effetto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.<br /> Le spese seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà  essere riproposta entro i termini e con gli effetti di cui all&#8217;art. 11, terzo comma, cod. proc. amm.<br /> Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Lombardi, Consigliere</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, su istanza di un residente controinteressato, la convenzione per regolamentare gli adempimenti da assolvere da parte di un imprenditore nel realizzare un complesso turistico ricettivo, acquisendo un tratto di strada, determinando la chiusura di altra viabilita&#8217; ed incidendo su una delle sole due vie di accesso a frazioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un residente controinteressato, la convenzione per regolamentare gli adempimenti da assolvere da parte di un imprenditore nel realizzare un complesso turistico ricettivo, acquisendo un tratto di strada, determinando la chiusura di altra viabilita&#8217; ed incidendo su una delle sole due vie di accesso a frazioni montane. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01310/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01329/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Chiappetta, Biagio Trotta, Biagio Chiappetta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Ciaravino, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in Roma, via degli Scipioni, 252;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Maratea</b>, in persona del sindaco in carica,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Simar Srl, Sviluppo Maratea S.r.l., </b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto presso Cristiano Toschi in Roma, viale Gorizia n. 22; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00355/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE NEL COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO PIANETAMARATEA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maratea e di Simar Srl e di Sviluppo Maratea S.r.l.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Fausto Bucellato in sostituzione di Salvatore Ciaravino, Giuseppe Buscicchio in proprio e su delega di Lorenzo Mazzeo;	</p>
<p>Ritenuto che dal gravame nonchè dagli atti di causa emerge una rilevante complessità della situazione di fatto all’esame.	</p>
<p>Considerato che in ragione di quanto precede pare opportuno che le questioni agitate dalle parti vengano approfondite nella fase di merito.	</p>
<p>Ritenuto che in attesa della conclusione della fase di merito di primo grado pare opportuno accordare la tutela cautelare, al fine di evitare medio tempore che si determinino danni gravi ed irreparabili per la parte appellante. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1329/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla pubblicazione delle decisione definitiva di merito del giudizio di primo grado.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a></p>
<p>Italo Vitellio – Presidente, Giulio Veltri – Estensore. Soc. Ce.R.In s.r.l. (avv. F. Baldassarre) c. Comune di Oppido Mamertina (avv. C. Frisina). sulla &#8220;permeabilità&#8221; del bando di gara in caso di sopravvenienza di un divieto normativo avente ad oggetto la partecipazione a gare 1. Contratti della p.a. – Bandi ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Vitellio – Presidente, Giulio Veltri – Estensore.<br /> Soc. Ce.R.In s.r.l. (avv. F. Baldassarre) c.<br /> Comune di Oppido Mamertina (avv. C. Frisina).</span></p>
<hr />
<p>sulla &ldquo;permeabilità&rdquo; del bando di gara in caso di sopravvenienza di un divieto normativo avente ad oggetto la partecipazione a gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Annullamento d’ufficio – Impugnazione – Controinteressati – Non possono individuarsi.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Divieto riguardante la stessa partecipazione alla gara – Sopravvenienza – Impermeabilità del bando – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A fronte dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio del bando di gara,  non possano individuarsi soggetti controinteressati, ossia aventi un interesse diretto alla conservazione degli effetti dell’annullamento.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, dinanzi ad un divieto normativo, chiaro, diretto ed incondizionato, avente ad oggetto la stessa partecipazione a gare non può ragionevolmente discutersi di prevalenza o impermeabilità del bando, poiché la norma investe situazioni giuridiche delle imprese rilevanti proprio nella fase precontrattuale, di c.d. evidenza pubblica, del rapporto con l’amministrazione; in particolare, la concreta applicazione del divieto non può essere condizionata dalla data di pubblicazione del bando, inteso quale elemento essenziale della fattispecie che segna il discrimine temporale,  essendo proprio il concetto di partecipazione vietata, fisiologicamente connesso allo stato di  pendenza di una procedura concorsuale (fattispecie relativa all’art.32 comma 7-bis, d.l. 29 novembre 2008 n.185, come introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 306 del 2009, proposto da:<br />
<b>Società Ce.R.In S.r.l.</b> in persona dell’amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso Ferdinando Salmeri, Avv. in Reggio Calabria, via Archia Poeta, 1/A; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Oppido Mamertina</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmela Frisina, con domicilio eletto presso Domenico Falanga, Avv. in Reggio Calabria, via Crisafi, 25; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale della Commissione di Gara n.3 del 13.3.2009 con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento in sede di autotutela della procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office relative alla gestione e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate comunali; nonché del bando di gara pubblicato in data 14 aprile 2009 con il quale è stata indetta una nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio predetto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Oppido Mamertina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando di gara pubblicato in data 10/12/2008 il Comune di Oppido Mamertina indiceva una procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office per la gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali, fissando per il giorno 3 febbraio 2009 la data ultima entro la quale far pervenire l&#8217;offerta economica e la relativa documentazione amministrativa.<br />	<br />
Il seggio di gara, insediatosi in data 4/02/09, constatava l’avvenuta presentazione di tre offerte economiche da parte di altrettante imprese (CERIN s.r.l., IAP s.r.l., R.T.I. Vincenzo Restuccia Servizi s.r.l.- Gestitalia s.r.1.). <br />	<br />
Tuttavia, preso atto dello ius superveniens costituito dalla legge 28/01/2009 n. 2 di conversione, con modifiche, del D.L. 29/11/2008 n. 185 &#8211; ed in particolare della parte del testo normativo in cui era previsto che per l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni fosse necessario un importo del capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro, interamente versato (Cfr. D.L. 29/11/2008 n. 185 all&#8217;articolo 32 comma 7 bis) e che, fino all&#8217;adeguamento, siffatti soggetti non potessero ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette (modifiche introdotte dalla legge l 28/01/2009 n. 2 di conversione del D.L. 185/08, entrata in vigore il 29/01/2009) &#8211; rinviava l’apertura delle buste al 18 febbraio 2009, invitando le offerenti ad integrare la documentazione allegando un&#8217;attestazione circa il possesso del requisito di iscrizione all&#8217;Albo per come espressamente previsto nel primo periodo del comma 7 bis dell&#8217;art.32 de DL l85/09; prevedendo, ancora, per l’ipotesi di mancato possesso del requisito suddetto, che l’obbligo di integrazione potesse adempiersi a mezzo di un atto formale di impegno con il quale l’impresa si obbligava ad adeguare il proprio capitale sociale alla misura minima, fissata dalla normativa sopra richiamato, in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato, pena l’automatica esclusione. <br />	<br />
L’impresa ricorrente, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’amministrazione aggiudicatrice, deliberava di adeguare il proprio capitale sociale, portandolo sino alla misura di un milione di euro, e ne dava comunicazione alla prima.<br />	<br />
La commissione di gara, tuttavia, nella seduta del 18 febbraio, decideva di sospendere la procedura, ed in quella successiva del 13 marzo 2009 deliberava di annullarla in autotutela, sulla base dell’assunto che le modifiche normative apportate all&#8217;art.32, comma 7 bis, dalla L. n.2/09 costituissero &#8220;una surrettizia causa di esclusione non prevista nella lex specialis”. <br />	<br />
L’annullamento e la successiva gara bandita dall’amministrazione sono stati impugnati dalla CERIN s.r.l sulla base dei seguenti motivi di censura :<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione all&#8217;art.32, comma 7 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28/01/2009 n. 2. Secondo la ricorrente, in particolare, il bando era stato pubblicato quando era già in vigore il DL che imponeva alle aspiranti concessionarie del servizio di riscossione l’innalzamento del capitale sociale minimo ad un milione di euro, e dunque il primo (lex specialis) doveva ritenersi integrato ab externo dal secondo (fonte normativa primaria) di guisa che, bene aveva fatto l’amministrazione, nella prima fase della sua azione, a pretendere l’integrazione documentale. La norma della legge 2/2009 modificativa del DL nel senso di impedire alle imprese sottocapitalizzate, non solo l’affidamento ma anche la stessa partecipazione alle gare, lungi dall’essere “una surrettizia causa di esclusione” avrebbe dovuto invece ritenersi riferita unicamente alle gare bandite successivamente all’entrata in vigore della norma, secondo il noto principio del tempus regit actum. Del che l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio.<br />	<br />
2) Violazione dell’art 21 nonies della legge 241/90. L&#8217;esercizio del potere di autotutela sarebbe avvenuto in maniera illegittima, sia perché sarebbe stato erroneamente invocato dalla stazione appaltante il potere di annullamento di ufficio ex art.21 nonies della L. n.241/90, senza, tuttavia, esplicitare quali fossero i vizi di legittimità che inficiavano la procedura di gara; sia perché sarebbero stati violati i principi fondamentali che presiedono all&#8217;esercizio del potere di autotutela, ed in particolare la necessità di una congiunta e rigorosa comparazione tra gli interessi coinvolti, tanto più che era stata la stessa Amministrazione ad ingenerare e radicare un pieno e ragionevole affidamento delle imprese partecipanti al completamento della procedura di gara, onerandole ad un sollecito quanto gravoso adempimento in corso di gara. <br />	<br />
E’ infine dedotto, sempre nell’ambito del secondo motivo di censura, quale ulteriore vizio del procedimento di annullamento in autotutela, la mancanza della comunicazione d’avvio del procedimento.<br />	<br />
Si è costituita l’amministrazione eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso ad almeno una delle imprese partecipanti alla gara; difendendo, nel merito, la legittimità del proprio operato e segnatamente evidenziando, quanto all’applicazione dello ius superveniens, che la norma contenente l’inibizione per le imprese sottocapitalizzate di partecipare a procedure di gara era entrata in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, talchè le offerenti prive del requisito (in sostanza tutte le partecipanti) avrebbero dovuto essere escluse senza possibilità di un adeguamento postumo; ciò che è stato descritto dall’amministrazione quale “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
All’udienza del 18 novembre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente occorre verificare il fondamento dell’eccezione di inammissibilità profilata dall’amministrazione sul presupposto della mancata notifica del ricorso ad almeno una delle altre due imprese concorrenti. Esso è senz’altro carente essendo palese che a fronte dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio del bando di gara, non possano individuarsi soggetti controinteressati, ossia aventi un interesse diretto alla conservazione degli effetti dell’annullamento (Cfr. in tal senso, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 settembre 2003, n. 1400).<br />	<br />
Ciò chiarito può dunque passarsi all’esame del merito.<br />	<br />
2. Con il primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsa applicazione all&#8217;art.32, comma 7 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009 n. 2. <br />	<br />
Secondo la ricorrente, in particolare, il bando per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office per la gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali, era stato pubblicato quando era già in vigore il decreto legge che imponeva alle aspiranti concessionarie del servizio di riscossione, l’innalzamento del capitale sociale minimo ad un milione di euro. Per tale ragione, avrebbe potuto discorrersi non già di ius superveniens, ma di carenza del bando in relazione a requisiti già imposti dalla legge con il logico corollario dell’automatica integrazione ab externo del bando, talchè, bene aveva fatto l’amministrazione, nella prima fase della sua azione e prima dell’apertura dei plichi, a pretendere la conseguente, necessaria, integrazione documentale. <br />	<br />
In tale quadro, la sopravvenuta (questa sì) norma della legge 2/2009, modificativa del DL citato, nel senso di impedire alle imprese sottocapitalizzate non solo l’affidamento ma anche la stessa partecipazione alla gare, lungi dall’essere “una surrettizia causa di esclusione” avrebbe dovuto invece ritenersi riferita unicamente alle gare bandite successivamente all’entrata in vigore della norma, secondo il noto principio del tempus regit actum. Del che l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio.<br />	<br />
2.1. A tale assunto l’amministrazione replica evidenziando, quanto all’applicazione dello ius superveniens, che la norma contenente l’inibizione per le imprese sottocapitalizzate di partecipare a procedure di gara era entrata in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, talchè le offerenti prive del requisito (in concreto tutte le partecipanti) avrebbero dovuto essere escluse senza possibilità di un adeguamento postumo; ciò che è stato descritto dall’amministrazione quale “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
3. Il motivo è infondato.<br />	<br />
La dinamicità del quadro normativo di riferimento e la natura della censura, strettamente ancorata alle scansioni della procedura concorsuale, rendono necessario l’evidenziazione della marcatura temporale della vicenda normativa in relazione al divenire della procedura concorsuale.<br />	<br />
3.1. I passaggi della procedura concorsuale, rilevanti ai fini della soluzione della controversia, risultano essere i seguenti: 1) data di pubblicazione del bando: 10/12/2008; 2)termine per la presentazione delle offerte: 3/2/2009; 3) data di effettiva presentazione dell’offerta da parte dell’impresa ricorrente: 3/2/2009.<br />	<br />
3.2. Nel periodo di interesse, sul versante normativo:<br />	<br />
a) il D.L. 29/11/2008 n. 185 all&#8217;articolo 32 comma 7 bis ha disposto: <i>&#8220;&#8230; la misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E&#8217; nullo l&#8217;affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall&#8217;albo</i>&#8220;.<br />	<br />
b) la Legge 28/01/2009 n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) entrata in vigore il 29/01/2009, ha aggiunto il seguente periodo: &#8220;&#8230;<i>in ogni caso, fino all&#8217;adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette</i>&#8220;.<br />	<br />
c) la Legge di 27/02/2009 n. 14 di conversione del D.L. 207/2008 (cd decreto Milleproroghe), all&#8217;art. 41 comma 7-septies ha infine disposto: &#8220;<i>all&#8217;art. 32, comma 7-bis, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso</i>&#8221; (il riferimento è al termine di tre mesi, originariamente previsto per l’adeguamento del capitale a pena di decadenza dagli affidamenti in corso, che deve dunque ritenersi eliminato);<br />	<br />
3.3. Così ricostruito il quadro di insieme può allora osservarsi come risponda al vero che il bando è stato pubblicato quando la norma del decreto legge 185/08 nella sua primigenia formulazione era già in vigore. Ciò vuol dire che il bando doveva ritenersi integrato dalla cogente prescrizione normativa, circostanza del resto, ricavabile dal rinvio contenuto nel bando ai requisiti di cui dell&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da intendersi quale rinvio dinamico a tutte le vicende normative che tale disposizione avessero successivamente interessato . Per altro, in questa prima versione della norma non erano previste ricadute dirette in ordine alla partecipazione delle imprese iscritte all’Albo a procedure concorsuali pubbliche, limitandosi la stessa a disciplinare conseguenze solo in relazione all’eventuale affidamento del servizio in mancanza di un previo adeguamento del capitale sociale ai minimi obbligatori previsti; ipotesi sanzionata con la nullità.<br />	<br />
Rebus sic stantibus, l’iniziativa dell’amministrazione volta a richiedere agli offerenti, a pena di esclusione, un’integrazione documentale dalla quale si potesse evincere l’adeguamento del capitale sociale rispetto ai nuovi minimi, o l’impegno a farlo prima dell’affidamento o, comunque nel termine massimo fissato dalla legge (allora tre mesi a pena di cancellazione dall’albo), poteva apparire opportuna e legittima, se non fosse che al momento in cui l’amministrazione adottava siffatta decisione, il quadro normativo era nuovamente cambiato.<br />	<br />
3.4. Ed infatti, come premesso, la legge 28/01/2009 n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) entrata in vigore il 29/01/2009, ha aggiunto all&#8217;art. 32, comma 7-bis il seguente periodo: &#8220;&#8230;in ogni caso, fino all&#8217;adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette”.<br />	<br />
La modifica citata, non è di poco momento poiché essa incide a monte sulla stessa facoltà di partecipazione a gare finalizzate all’affidamento di servizi di riscossione e specularmente sul dovere dell’amministrazione di provvedere alla perentoria esclusione, qualora tale partecipazione comunque si realizzi.<br />	<br />
E’ su questo specifico tema che la tesi della ricorrente si scontra con quella dell’amministrazione. Secondo la prima, la modifica legislativa costituirebbe ius superveniens non applicabile ai bandi già pubblicati, e ciò alla luce del principio tempus regit actum; per la seconda, la sopravvenienza, tale rispetto alla pubblicazione del bando, ma non alla sua scadenza, impedirebbe la partecipazione alle imprese prive del capitale sociale minimo e, per questa via, si caratterizzerebbe per l’essere “una surrettizia clausola di esclusione”.<br />	<br />
Come chiarito, il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 3/2/2009, data, poi, in cui l’impresa ha formalizzato la presentazione della propria offerta; l’entrata in vigore della norma in esame è invece avvenuta il 29/01/2009.<br />	<br />
E’ dunque pacifico che al 3/2/2009, l’impresa ricorrente (e tutte le altre imprese ancora sfornite del capitale sociale minimo), per effetto del particolare contenuto inibitorio della norma, non avesse, in astratto, più titolo a partecipare a gare “ a tal fine indette”.<br />	<br />
Rimane solo da chiarire, in concreto, se il riferimento alle gare possa essere inteso, come sembra sostenere la ricorrente, solo a quelle pubblicate dopo l’entrata in vigore della norma, o piuttosto debba estendersi a tutte le procedure concorsuali comprese quelle già in corso.<br />	<br />
3.5. E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l&#8217;amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, essendole precluso derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella lex specialis, quand&#8217;anche fosse divenuto medio tempore difforme dallo ius superveniens (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5206). <br />	<br />
Tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di norme che intervengono, neanche indirettamente, sulla lex gara, essendo le stesse tese a disciplinare in via diretta, requisiti sostanziali necessari per l’esercizio della specifica attività di impresa, in un quadro che arriva a limitare, per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti, non solo i rapporti contrattuali con la PA, ma la stessa partecipazione a procedure concorsuali indette ai fini dell’affidamento di servizi afferenti la propria attività di impresa.<br />	<br />
Il divieto legislativo colpisce dunque le situazioni giuridiche soggettive degli imprenditori che aspirano ad ottenere affidamenti dalla PA, espungendo dalle stesse la facoltà di partecipare a gare concernenti l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali, se prive del prescritto requisito finanziario.<br />	<br />
E’ evidente che dinanzi ad un divieto normativo, chiaro, diretto ed incondizionato, avente ad oggetto la stessa partecipazione a gare non può ragionevolmente discutersi di prevalenza o impermeabilità del bando poiché la norma investe situazioni giuridiche delle imprese rilevanti proprio nella fase precontrattuale, di cd evidenza pubblica, del rapporto con l’amministrazione.<br />	<br />
La partecipazione a gare è vicenda che si sostanzia a mezzo della presentazione di un offerta nel termine di scadenza del bando. Vietare la partecipazione allora significa inibire la possibilità di presentare validamente un’offerta in una gara in corso, con decorrenza dall’entrata in vigore della norma.<br />	<br />
La concreta applicazione del divieto non può cioè essere condizionata dalla data di pubblicazione del bando, inteso quale elemento essenziale della fattispecie che segna il discrimine temporale, essendo proprio il concetto di partecipazione vietata, fisiologicamente connesso allo stato di pendenza di una procedura concorsuale.<br />	<br />
E’ in fondo vero, dunque, che per i bandi ancora non scaduti al 29/01/2009, le integrazioni apportate dalla legge 28/01/2009 n. 2 in sede di conversione del D.L. 185/08, hanno determinato una “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
4. Può ora passarsi all’esame del secondo motivo di ricorso.<br />	<br />
Con esso, la ricorrente deduce la violazione dell’art 21 nonies della legge 241/90. L&#8217;esercizio del potere di autotutela sarebbe avvenuto in maniera illegittima, sia perché sarebbe stato erroneamente invocato dalla stazione appaltante il potere di annullamento di ufficio ex art.21 nonies della L. n.241/90, senza, tuttavia, esplicitare quali fossero i vizi di legittimità che inficiavano la procedura di gara; sia perché sarebbero stati violati i principi fondamentali che presiedono all&#8217;esercizio del potere di autotutela, ed in particolare la necessità di una congiunta e rigorosa comparazione tra gli interessi coinvolti, tanto più che era stata la stessa Amministrazione ad ingenerare e radicare un pieno e ragionevole affidamento delle imprese partecipanti al completamento della procedura di gara, onerandole ad un sollecito quanto gravoso adempimento in corso di gara.<br />	<br />
Le censure non convincono.<br />	<br />
In particolare, se pur è vero che non emerge dall’esame della vicenda amministrativa una illegittimità che potesse giustificare l’esercizio di un potere di autoannullamento, non potendosi considerare illegittimo il bando sol perché emanato a cavallo di un repentino mutamento del quadro normativo relativo ai requisiti delle imprese interessate, è parimenti evidente che, in ragione di quanto sopra chiarito, la procedura concorsuale era ormai caratterizzata da radicale inutilità. Tutte le imprese partecipanti avrebbero dovuto essere formalmente escluse poiché prive del capitale sociale minimo necessario per la partecipazione ai sensi della citata normativa entrata in vigore prima della scadenza del bando. In sostanza la situazione che si presentava all’amministrazione era quella di una gara sostanzialmente conclusasi senza alcuna offerta valida.<br />	<br />
Nonostante il nomen iuris, la decisione dell’amministrazione deve essere allora qualificata come di constatazione del mancato buon fine della procedura concorsuale a causa del sopravvenire di una vicenda normativa che ha impedito alle imprese interessate una valida partecipazione.<br />	<br />
Non potendo essere considerate valide le offerte presentate, l’amministrazione ha correttamente provveduto a bandire una nuova gara, considerando improduttiva ed inutile la prosecuzione della prima, tecnicamente andata deserta. Impropriamente ha utilizzato il nomen iuris dell’annullamento in autotutela.<br />	<br />
Quest’ultimo non può tuttavia avere rilevanza alcuna e comunque non può vincolare il giudice.<br />	<br />
La qualificazione del provvedimento impugnato, che implica la considerazione di tutto il contenuto del provvedimento e non solo del &#8221; nomen iuris &#8221; attribuitogli dall&#8217;amministrazione, è rimessa al giudice, ed è un giudizio &#8211; teso all&#8217;individuazione della fattispecie legale cui il provvedimento stesso è astrattamente sussumibile &#8211; preliminare rispetto a quello sulla legittimità del provvedimento stesso. Pertanto, l&#8217;errata qualificazione da parte dell&#8217;amministrazione non può integrare un vizio del provvedimento impugnato, salvo, ovviamente, il giudizio di legittimità da formulare attraverso il parametro della fattispecie legale cui il provvedimento stesso realmente e sostanzialmente appartiene (Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 settembre 2004, n. 6536; Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316).<br />	<br />
Da quanto appena osservato, discende l’inconferenza delle censure in ordine alla mancata comparazione degli interessi ed in particolare della mancata considerazione dell’affidamento cristallizzatosi in capo al ricorrente.<br />	<br />
Parimenti deve concludersi in ordine all’ulteriore e finale censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.<br />	<br />
5. La peculiarità della controversia e l’eccezionale sovrapposizione delle vicende amministrative e normative che ha provocato il sorgere della controversia, giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1310</a></p>
<p>Pres.C. Marchitiello – Est. N. Russo ASL Napoli 1 (Avv.ti A. Pettinari e M. Gentile) c/ Esperia s.p.a. (Avv. L. Lentini) e altri sulla non vincolatività dell&#8217;informativa antimafia nei confronti della stazione appaltante Contratti P.A. – Informativa antimafia – Effetti – Risoluzione – Scelta discrezionale non vincolata L’informativa antimafia, ancorchè</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.C. Marchitiello – Est. N. Russo<br /> ASL Napoli 1 (Avv.ti A. Pettinari e M. Gentile) c/ Esperia s.p.a. (Avv. L. Lentini) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla non vincolatività dell&#8217;informativa antimafia nei confronti della stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Informativa antimafia – Effetti – Risoluzione – Scelta discrezionale non vincolata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’informativa antimafia, ancorchè non sia priva di effetti nei confronti delle amministrazioni, non ne comprime integralmente le capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di risoluzione del rapporto sono comunque il frutto di un scelta motivata della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 4561/2007 proposto</p>
<p>dall’<B>AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pettinari e Massimo Gentile con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Barberini 47;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>ESPERIA S.P.A.</B>, in proprio e quale mandataria del gruppo GAMBA SERVICE &#8211; MULTISERV &#8211; GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVIE &#8211; GESAP &#8211; COOPERATIVA FEDE E LAVORO, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria 2 presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</B>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>MULTISERV s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini, elettivamente domiciliata in Roma presso il dott. Alfredo Placidi, via Cosseria n. 2;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, Sez. 1, n. 363/2007.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 553/07;<br />
	Alla pubblica udienza del 27 novembre 2007 relatore il Consigliere Nicola Russo;<br />	<br />
	Uditi, altresì, gli avvocati Giannuzzi (avv. Stato) e Lentini;<br />	<br />
	Ritenuto  e considerato in fatto e in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. La vicenda concerne la revoca, da parte della ASL Napoli 1, dell&#8217;aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione delle sue infrastrutture a seguito della informativa prefettizia prot. 446/Area 1 bis del 27.10.2005.<br />
	L&#8217;aggiudicataria Esperia s.p.a. proponeva ricorso davanti al TAR Campania, Sez. I,  e questo, con sentenza n. 363/07, annullava sia l&#8217;informativa antimafia che la conseguente revoca dell&#8217;aggiudicazione a partire dal rilievo che le vicende di natura penale che avevano giustificato l&#8217;informativa erano state dapprima smentite dal Tribunale del riesame di Potenza (sent. 7.12.2004) e poi definitivamente private di significatività dalla Corte di Cassazione (Sez. I penale, n. 17090/05 del 5.5.2005).<br />	<br />
	La sentenza del TAR Campania veniva appellata dal Ministero dell&#8217;Interno il quale rivendicava la legittimità dell&#8217;informativa prefettizia. La causa veniva iscritta al r.g.n. 2302/07 ed assegnata alla V Sezione, la quale con sentenza n. 2828 del 31 maggio 2007 respingeva l&#8217;appello alla stregua del proprio precedente (27 giugno 2006, n. 4135) in base al quale non è dato attribuire capacità qualificatoria a vicende che in sede penale siano risultate prive di significatività.<br />	<br />
2. Con atto notificato il 16-19 maggio 2007 ha sua volta proposto appello l&#8217;ASL Napoli la quale peraltro non appunta le sue censure sulla (già definita) questione della revoca dell&#8217;appalto a seguito dell&#8217;informativa antimafia ma contesta unicamente il capo della sentenza di primo grado concernente la condanna al risarcimento dei danni.<br />
	Si è costituita in giudizio l&#8217;Esperia s.p.a. la quale eccepita l&#8217;inammissibilità del gravame (perché notificato ben oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado), rileva che l&#8217;ingiustizia del danno subito per effetto della revoca non può esser messa in discussione sicché essa non può non aver diritto ad un corrispondente risarcimento.<br />	<br />
	La causa è passata in decisione all&#8217;udienza del 27 novembre 2007 ed è stato pubblicato il dispositivo n. 553/07.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	La manifesta infondatezza dell&#8217;appello consente di prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla appellata (peraltro, ad una prima delibazione non priva di fondamento, visto che mentre la sentenza di primo grado risulta notificata presso il procuratore costituito in data 24.1.2007 l&#8217;appello è stato notificato il 16.5.2007, vale a dire ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 23 bis, comma 7, l. 1034/71).<br />	<br />
	Come è stato osservato dalla sentenza di primo grado, già confermata dalla Sezione con sentenza n. 2828 del 31 maggio 2007,  si discute nella presente fattispecie di una &#8220;misura interdittiva atipica&#8221;. <br />	<br />
	La giurisprudenza ha chiarito che siffatta informativa, ancorché non sia priva di effetti nei confronti delle amministrazioni, non ne comprime integralmente le capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di risoluzione del rapporto sono comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante (Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948). <br />	<br />
	Ciò vuol dire che, diversamente da quanto si sostiene nell&#8217;appello, la decisione di interrompere la prosecuzione dell&#8217;appalto in essere, nonostante che essa abbia assunto a presupposto il provvedimento di un&#8217;Amministrazione terza (la Prefettura di Napoli), va ascritta anche alla volontà della ASL Napoli 1. E poiché l&#8217;interruzione del rapporto ha provocato un danno ingiusto alla società appaltatrice, correttamente la sentenza di primo grado ne ha disposto il risarcimento e condannato le parti resistenti (in solido) alle relative conseguenze patrimoniali, con gli interessi e la rivalutazione (Sez. IV, 7 settembre 2007, n. 4722). <br />	<br />
	D&#8217;altronde, sotto il profilo della colpa non è privo di significato il dato che la scelta di non proseguire nel rapporto è intervenuta successivamente alla decisione con la quale il Tribunale per il riesame di Potenza (depositata il 4 gennaio 2005, vale a dire circa dieci mesi prima della revoca del 28 ottobre 2005) aveva già rilevato che per quanto riguarda il legale rappresentante della Esperia s.p.a. il quadro accusatorio &#8220;<i>appare allo stato più radicalmente sfornito di elementi idonei a sostenere un suo diretto coinvolgimento</i>&#8220;.<br />	<br />
	La sentenza di primo grado merita dunque conferma. <br />	<br />
	Le spese del grado, vista la particolarità del caso, possono essere compensate.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando, respinge l&#8217;appello. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 Novembre 2007  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Claudio Marchitiello  <br />
Cons. Marco Lipari  <br />
Cons. Aniello Cerreto  <br />
Cons. Nicola Russo Est.   <br />
Cons. Giancarlo Giambartolomei  </p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 marzo 2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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