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	<title>1309 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1309 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI: DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni, contro Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI:  DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni,  contro Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Facchin,</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; ricorso &#8211; notificazione e deposito &#8211; finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi. Il primo rivela soltanto la volontà  di agire in giudizio e costituisce il preliminare atto dell&#8217;introduzione del processo; il secondo invece rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto processuale tra il ricorrente e l&#8217;organo di giurisdizione che deve pronunciare sul processo, momento che individua la litispendenza. Nel processo amministrativo, l&#8217;instaurazione del rapporto processuale si verifica all&#8217;atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del TAR.  L&#8217;individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (vocatio in ius), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso, si ha nel momento del relativo deposito (vocatio iudicis).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 23/12/2020<br /> <strong>N. 01309/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00387/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> Sui secondi motivi aggiunti al ricorso numero di registro generale 387 del 2019, integrato dai primi motivi aggiunti, proposto da<br /> DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia S. Marco, Calle del Teatro 4600;<br /> <em>contro</em><br /> Comune di Jesolo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Facchin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in<br /> Jesolo, Via Andrea Bafile n. 360;<br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> domandato con i motivi aggiunti al ricorso n. 387 del 2019 depositati il 25 giugno 2019:<br /> &#8211; del regolamento del Comune di Jesolo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di noleggio di veicoli senza conducente, approvato con deliberazione n. 26 del 24 febbraio 2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 28 marzo 2019, con riguardo all&#8217;art. 2, all&#8217;art. 3, commi 4, 9, 10 nonchè comma 8 in quanto collegato, agli artt. 4, 5, 7, 8 comma 1 e restanti commi in quanto collegati alle precedenti disposizioni impugnate, nonchè ad ogni altra disposizione di detto regolamento presupposta o collegata a queste ultime;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto o connesso.<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 come indicato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> <br /> FATTO e DIRITTO</p>
<p> Il Comune di Jesolo, con ordinanza n. 21 del 4 marzo 2019, ha disposto che sulla pista ciclabile a doppio senso di marcia ubicata alle vie Bafile, Trentin, Foscolo, Verdi e dei Mille e nelle fasce centrali delle piazze Mazzini, Aurora, Marina e Nember, fosse consentita la circolazione dei soli velocipedi a due ruote, con esclusione di quelli a tre o pìù ruote.<br /> Le ricorrenti, imprese esercenti il noleggio di velocipedi con preponderanza sotto l&#8217;aspetto economico del noleggio del cd. risciò (velocipede a quattro ruote), con il ricorso introduttivo hanno impugnato tale ordinanza lamentandone l&#8217;illegittimità  sotto diversi profili.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Jesolo replicando alle censure proposte.<br /> Con ordinanza n. 190 del 9 maggio 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.<br /> Successivamente il Comune con ordinanza n. 62 del 16 maggio 2019, ha previsto l&#8217;istituzione in diversi tratti dell&#8217;abitato di Jesolo, elencati nell&#8217;ordinanza stessa, di zone a traffico limitato (Z.T.L.) nel periodo dal 30 maggio al 15 settembre 2019 ed ha disposto altresì¬ che in tale periodo fosse vietata, dalle ore 21,30 alle ore 23,30, la circolazione dei velocipedi a quattro o pìù ruote nelle suddette Z.T.L. e nelle piste ciclabili ivi esistenti.<br /> Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.<br /> Alla camera di consiglio del 19 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione. Le parti non hanno rappresentato opposizioni o motivi ostativi alla definizione immediata della questione nel merito.<br /> Con sentenza resa in forma semplificata della Sezione 4 luglio 2019, n. 804, è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, e sono stati accolti i motivi aggiunti con conseguente annullamento dell&#8217;ordinanza n. 62 del 16 maggio 2019.<br /> E&#8217; accaduto che nella medesima data del 19 giugno 2019, in cui la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, le imprese ricorrenti, senza che tale circostanza fosse stata portata a conoscenza del Collegio, hanno notificato un nuovo atto di motivi aggiunti con i quali sono state impugnate alcune disposizioni del regolamento del 24 febbraio 2006 n. 26, così¬ come modificate con delibera di consiliare n. 21 del 28 marzo 2019 (in particolare sono oggetto di impugnazione gli articoli 2, 3 commi 4, 8, 9 e 10, nonchè gli articoli . 4, 5, 7, 8 comma 1 e i rimanenti commi in quanto collegati alle precedenti disposizioni impugnate).<br /> I motivi aggiunti sono stati depositati in giudizio in data 25 giugno 2019.<br /> Con tali norme il Comune ha previsto degli specifici oneri a carico dei titolari degli esercizi di noleggio di veicoli per rendere edotta la propria clientela di tutte le regole di circolazione vigenti, il divieto di noleggio per i minori di anni 18, l&#8217;obbligo di apposite coperture assicurative ed il divieto di far sostare i mezzi non dati in locazione sul suolo pubblico.<br /> Le ricorrenti lamentano l&#8217;illegittimità  di tali disposizioni per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.<br /> Il Comune di Jesolo ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti perchè proposti successivamente alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita in forma semplificata e perchè sono privi di connessione con le ordinanze impugnate con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.<br /> Con ordinanza n. 570 del 20 dicembre 2019, è stata respinta la domanda cautelare.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;11 novembre 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.<br /> I motivi aggiunti, come giÃ  indicato nell&#8217;ordinanza cautelare, sono inammissibili.<br /> Va in primo luogo rilevato che l&#8217;aver trattenuto in decisione il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti per definirli con sentenza resa in forma semplificata nel caso di specie non risulta in contrasto con alcuna norma processuale.<br /> L&#8217;art. 60 cod. proc. amm., prevede infatti che &#8220;<em>in sede di decisione della domanda cautelare, &#038; il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione</em>&#8220;.<br /> La norma impone al Giudice di sentire le parti sul punto, ed alle parti presenti nella camera di consiglio specificamente interpellate dal Giudice, un onere di <em>clare loqui</em>, ossia di rendere seduta stante una &#8220;dichiarazione&#8221; sull&#8217;esistenza di eventuali fattori ostativi alla decisione immediata della causa, in coerenza con i canoni di lealtà  processuale e ragionevole durata del processo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3610; <em>id</em>., 17 luglio 2013, n. 3892).<br /> La mancata opposizione delle parti costituite in giudizio circa la possibilità  di definire immediatamente il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. &#8211; che è quanto è avvenuto nel caso di specie come risulta dal verbale di udienza &#8211; inibisce ad esse di censurare successivamente la scelta del Collegio.<br /> Le ricorrenti nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza sostengono che la proposizione dei motivi aggiunti non può considerarsi tardiva rispetto al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione, perchè in quello stesso giorno i motivi aggiunti sono stati notificati alle controparti e da quella data devono ritenersi giÃ  proposti.<br /> Tale assunto non può essere condiviso. Come è noto nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi. Il primo rivela soltanto la volontà  di agire in giudizio e costituisce il preliminare atto dell&#8217;introduzione del processo; il secondo invece rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto processuale tra il ricorrente e l&#8217;organo di giurisdizione che deve pronunciare sul processo, momento che individua la litispendenza.<br /> Quindi, nel processo amministrativo, l&#8217;instaurazione del rapporto processuale si verifica all&#8217;atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del TAR.<br /> L&#8217;individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (<em>vocatio in ius</em>), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso, si ha nel momento del relativo deposito (<em>vocatio iudicis</em>, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2006 n. 3129; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 40).<br /> Ne consegue che il deposito dei motivi aggiunti avvenuto in data 25 giugno 2019, deve essere considerato tardivo rispetto alla data di passaggio in decisione del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti avvenuta il 19 giugno 2019 (per un caso analogo cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 dicembre 2013, n. 661).<br /> I motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati inammissibili perchè il passaggio in decisione di una controversia segna il momento in cui l&#8217;eventuale avverarsi di eventi sopravvenuti non produce pìù effetti sul processo (il principio si ricava dall&#8217;art. 300, ultimo comma cod. proc. civ.), a meno che, ma non è questo il caso, il Collegio non ne deliberi la riapertura, come accade ad esempio quando venga disposto un rinvio oppure una sospensione del giudizio o lo svolgimento di ulteriori attività  istruttorie, ovvero ancora vi sia la prospettazione di questioni rilevate d&#8217;ufficio o venga attivato un incidente di costituzionalità  o il rinvio alla Corte di Giustizia Europea.<br /> Con un ulteriore argomento le ricorrenti ritengono di poter qualificare la pronuncia della Sezione resa in forma semplificata 4 luglio 2019, n. 804, come un sentenza non definitiva. Questa prospettazione non può essere accolta perchè la sentenza si è definitivamente pronunciata sulla controversia, come è espressamente enunciato nel suo dispositivo.<br /> Infine, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti nell&#8217;ultima memoria, nella fattispecie non ricorrono neppure i presupposti per poter convertire i motivi aggiunti in un ricorso autonomo.<br /> Infatti è vero che i sensi dell&#8217;art. 43, comma 2, cod. proc. amm., e dell&#8217;art. 170 cod. proc. civ. da questo richiamato, la notifica dei motivi aggiunti può essere effettuata al difensore costituito per conto dell&#8217;Amministrazione, come è avvenuto nel caso di specie in cui i motivi aggiunti sono stati notificati mediante PEC all&#8217;avvocato del Comune di Jesolo. Tuttavia nella fattispecie in esame non potendosi postulare, stante l&#8217;avvenuta definizione del ricorso introduttivo, la perdurante sussistenza di un valido rapporto processuale su cui innestare i motivi aggiunti, questi per poter essere convertiti in un ricorso autonomo avrebbero dovuto essere notificati presso l&#8217;Amministrazione secondo la regola generale di cui all&#8217;art. 41, comma 2, cod. proc. amm..<br /> Inoltre per poter essere convertiti in un ricorso autonomo i secondi motivi aggiunti difettano anche di un&#8217;autonoma procura, dato che non può a tal fine essere richiamato il mandato rilasciato in relazione al ricorso introduttivo (è stata rilasciata un&#8217;unica procura il 29 marzo 2019) il quale, per i rilievi anzidetti, va considerato alla stregua di un atto inidoneo a dispiegare effetti processuali rispetto ad nuovo ed autonomo contraddittorio instaurato con i motivi aggiunti.<br /> L&#8217;avvenuta definizione del ricorso introduttivo in un momento antecedente al deposito dei motivi aggiunti impedisce infatti l&#8217;altrimenti naturale estensione a questi ultimi della procura originariamente rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 24 cod. proc. amm. (secondo cui &#8220;<em>la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale</em>&#8220;; cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 novembre 2018, n. 344).<br /> In definitiva i secondi motivi aggiunti depositati in giudizio il 25 giugno 2019 non possono essere esaminati perchè sono inammissibili in quanto tali, e non possono neppure essere convertiti in un ricorso autonomo.<br /> Le peculiarità  della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui secondi motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il giorno 11 novembre 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br /> <br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Bardino, Referendario<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-1309/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.1309</a></p>
<p>Pres. Trizzino, Est. Giani Rinnovo di concessioni demaniali marittime &#8211; Competenza &#8211; artt. 8 e 10 della legge n. 84 del 1994.  Ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 84 del 1994, i compiti attinenti al rilascio delle concessioni, e all&#8217;applicazione della disciplina del Codice della Navigazione in materia, appartengono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-1309/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-1309/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.1309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino, Est. Giani</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Rinnovo di concessioni demaniali marittime &#8211; Competenza &#8211; artt. 8 e 10 della legge n. 84 del 1994.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 84 del 1994, i compiti attinenti al rilascio delle concessioni, e all&#8217;applicazione della disciplina del Codice della Navigazione in materia, appartengono alla competenza del Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale, che deve quindi pronunciarsi sulla declaratoria di sussistenza dei presupposti per il rinnovo delle concessioni e dei presupposti per un riesame della sanabilità  o meno delle opere poste in essere in difformità  di una concessione precedentemente rilasciata. L&#8217;adozione di un simile atto non rientra tra i compiti del Segretario Generale dell&#8217;Autorità  Portuale, che, ai sensi dell&#8217;art. 10 della medesima legge, cura solo l&#8217;istruttoria degli atti di competenza del Presidente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/10/2019<br /> <strong>N. 01309/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00295/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 295 del 2016, proposto da<br /> Capraia Rifornimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Antonino Sacca&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> Comune di Capraia Isola, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;atto prot. n. 10593 del 15.12.2015, trasmesso a mezzo posta in pari data, della Autorità  Portuale di Livorno, a firma del Segretario Generale Dott. Massimo Provinciali, con il quale è stata comunicata la irricevibilità  dell&#8217;istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 18/2012 presentata il 23.10.2015 ed il diniego della istanza di riesame depositata il 15.02.2015.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1- La Capraia Rifornimenti s.r.l. è titolare di una stazione di rifornimento per carburanti per autotrasporto e per la marina sita sull&#8217;isola di Capraia alla via Assunzione e titolare della concessione demaniale n. 48 del 2011 per utilizzo di aree al servizio della stazione di rifornimento medesima. In data 30 ottobre 2009 la società  presentava istanza all&#8217;Autorità  portuale di Livorno per la realizzazione di altra stazione di rifornimento per la marina, prevista nel molo della nuova struttura portuale. In esito alla svolgimento procedimentale veniva rilasciata alla odierna ricorrente la concessione demaniale n. 18 del 2012, avente durata di 47 mesi (1.02.2012 &#8211; 31.12.2015) e avente ad oggetto l&#8217;occupazione di area demaniale marittima &#8220;allo scopo di realizzare e mantenere una nuova stazione di servizio per l&#8217;erogazione di carburanti al naviglio da diporto e da pesca&#8221;. Con nota prot. 6891 del 13 giugno 2013 l&#8217;Autorità  portuale di Livorno contestava alla ricorrente alcune difformità  nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera; oltre ai profili relativi alla realizzazione di manufatto, tettoria e area di cantiere, veniva altresì contestato che &#8220;le tubazioni di collegamento tra la stazione di pompaggio carburanti ed il punto di intercettazione delle stesse presente a radice del nuovo molo di sottoflutto sono state realizzate su un&#8217;area non ricompresa tra quelle assentite in concessione configurandosi, pertanto, una occupazione abusiva di zona del demanio marittimo&#8221;; la nota conteneva altresì ordinanza di sgombero, ai sensi dell&#8217;art. 54 del Codice della Navigazione. In data 13 luglio 2013 la Capraia Rifornimenti s.r.l. presentava all&#8217;Autorità  portuale istanza di sanatoria &#8220;per l&#8217;esecuzione di opere in difformità  rispetto alla concessione demaniale rilasciata&#8221;. Con nota prot. 2174 del 6 marzo 2014 l&#8217;Autorità  portuale di Livorno accoglieva la domanda, ma non con riferimento &#8220;al posizionamento delle tubazioni sulla spiaggia denominata in quanto le stesse creano interferenze con la destinazione dell&#8217;area a spiaggia pubblica&#8221;, reiterando l&#8217;ordinanza di sgombero su tale profilo. Con atto del 24 luglio 2014 la società  avanzava richiesta di riesame, presentando documentazione volta ad evidenziare il rispetto della normativa anticendio e corsi d&#8217;acqua. Con nota prot. 11770 del 23 dicembre 2014 l&#8217;Autorità  portuale confermava il parere negativo alla sanatoria &#8220;tenuto conto che lo spostamento verso mare delle tubazioni, eseguito arbitrariamente da codesta società , riduce sensibilmente la distanza tra le stesse e il dando origine in caso si sversamento accidentale di prodotto ad un più¹ rapido inquinamento dell&#8217;antistante ambiente marino portuale e considerato che il cavidotto in calcestruzzo per l&#8217;alloggiamento delle tubazioni ancora ad oggi è un&#8217;opera realizzata abusivamente sul pubblico demanio marittimo&#8221;. Con atto del 10 febbraio 2015 parte ricorrente presentava ulteriore richiesta di riesame, con allegazione di ulteriore documentazione. Stante l&#8217;omesso pagamento, l&#8217;Autorità  richiedeva il pagamento dei canoni relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 e respingeva la domanda di sospensione del relativo pagamento. In data 2 ottobre 2015 la Capraia Rifornimenti richiedeva il rinnovo della concessione demaniale n. 18 del 2012, in scadenza il successivo dicembre, rinnovo richiesto per la durata di anni 15 (rispetto ai 47 mesi dell&#8217;atto in scadenza). L&#8217;Autorità  portuale, con atto prot. 10593 del 15 dicembre 2015, dichiarava la irricevibilità  dell&#8217;istanza di rinnovo presentata, stante le irregolarità  di realizzazione dell&#8217;opera cui è seguito il diniego di sanatoria, la mancanza di nuovi fatti che giustifichino il riesame e la morosità  del concessionario.<br /> 2 &#8211; Avverso la suddetta nota la società  propone la presente impugnazione, articolando nei confronti dell&#8217;atto gravato le seguenti censure:<br /> &#8211; con il primo motivo evidenzia che in realtà  la concessione n. 18 del 2012 fosse soggetta a proroga legale ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 179 del 2009, convertito in legge n. 25 del 2010, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012; è vero che la norma fa riferimento alle concessioni in corso al 30 dicembre 2009, ma deve ritenersi applicabile anche a quelle rilasciate successivamente stante l&#8217;identità  di <em>ratio</em>; in presenza della proroga, l&#8217;atto impugnato si qualifica come decadenza della concessione, posta in essere senza garanzia partecipativa, necessaria anche per la declaratoria di irricevibilità ;<br /> &#8211; con il secondo motivo parte ricorrente contesta che l&#8217;Autorità  portuale abbia sovrapposto il procedimento di rinnovo della concessione con quello di decadenza, negando la prima per ragioni che avrebbero dovuto comportare la seconda; non si è tenuto conto degli investimenti eseguiti e degli obblighi di servizio pubblico gravanti su parte ricorrente; è stato altresì violato il principio di proporzionalità ; si contestano le motivazioni della irricevibilità  e si censura la competenza del Segretario generale ad effettuarle.<br /> 3 &#8211; L&#8217;Autorità  portuale (ora Autorità  di sistema portuale del Mar Tirreno) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br /> 4 &#8211; Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2019 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br /> 5 &#8211; Il Collegio è chiamato al preliminare esame della censura di incompetenza formulata dalla parte ricorrente, stante la sua portata assorbente rispetto ad ogni altra doglianza.<br /> La censura di incompetenza è fondata.<br /> Infatti ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 84 del 1994 i compiti attinenti al rilascio delle concessioni, e all&#8217;applicazione della disciplina del Codice della Navigazione in materia, appartengono alla competenza del Presidente dell&#8217;Autorità , che avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla declaratoria di insussistenza dei presupposti per il rinnovo della concessione e sulla declaratoria di insussistenza dei presupposti per un ulteriore riesame della sanabilità  o meno delle opere poste in essere in difformità  dalla concessione n. 18 del 2012. Ma l&#8217;atto qui gravato è stato invece adottato dal Segretario generale dell&#8217;Autorità  portuale. L&#8217;adozione di un simil atto, invero, non rientra tra i compiti del Segretario generale dell&#8217;Autorità , che, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge n. 84 del 1994, cura solo l&#8217;istruttoria degli atti di competenza del Presidente. Consegue che l&#8217;atto risulta illegittimo per essere stato adottato da organo che non ne aveva la competenza, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori censure formulate in ricorso.<br /> 6 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura della decisione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2014-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2014-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1309</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Castriota Scanderberg Giulio Passariello Ricciotti (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di San Felice a Cancello (Avv. Camillo Federico) e sig.ra Vincenza Nuzzo Ferriello (Avv. Andrea Abbamonte) 1. Processo amministrativo – Appello – Art. 101 c.p.a. &#8211; Proposizione da parte dell’appellato di domande ed eccezioni assorbite in primo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Castriota Scanderberg<br /> Giulio Passariello Ricciotti (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di San Felice a Cancello (Avv. Camillo Federico) e sig.ra Vincenza Nuzzo Ferriello (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Art. 101 c.p.a. &#8211; Proposizione da parte dell’appellato di domande ed eccezioni assorbite in primo grado – Termine – Si applica l’art. 46 c.p.a. – 60 giorni dalla notificazione del ricorso.</p>
<p>2.  Edilizia ed Urbanistica – Ordine demolitorio &#8211; Richiesta di sanzione pecuniaria alternativa – Rigetto dell’istanza – Impugnazione del rigetto – Mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Non è causa di inammissibilità.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Ordine demolitorio – Istanza di sanzione pecuniaria alternativa – Rigetto – Comunicazione preventiva sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Necessarietà – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel giudizio amministrativo di appello il termine ex art. 101, co. 2, CPA per la riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado è quello stabilito per la costituzione in giudizio, fissato dall’art. 46 CPA in 60 giorni dal perfezionamento nei confronti dell’appellato della notificazione del gravame. </p>
<p>2. Nel caso di un ricorso avverso il diniego opposto sull’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, non è necessario impugnare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, anche l’ordine di demolire, atteso che, l’art. 33, comma 2, DPR 380/2001, disciplinante l’erogazione della sanzione pecuniaria, trova concreta applicazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione quando, sulla base degli accertamenti tecnici, risulti impossibile procedere alla demolizione. (Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto altresì ammissibile l’autonoma impugnazione affermando che le sanzioni pecuniarie comminate in alternativa a quella demolitoria hanno anch’esse, al pari di queste ultime, natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato.) (1)</p>
<p>3. Nel caso di un manufatto abusivo per il quale sia stata formulata istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il diniego opposto a tale istanza che non sia stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10bis L. 241/1990 sulle cause ostative all’accoglimento della stessa, tanto più nel caso di difformità tra la valutazione dell’ufficio tecnico e la commissione edilizia sulle possibilità tecniche di demolire il manufatto irregolare. (Nella specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo ininfluente, ai fini del corretto contraddittorio procedimentale, la presenza nella commissione edilizia del tecnico progettista di fiducia.)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18/9/2013 n. 4651</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2012, proposto dal signor Giulio Passariello Ricciotti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso la signora Anna Bei (Studio Rosati) in Roma, via Ovidio n. 10; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Comune di San Felice a Cancello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Camillo Federico, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;<br />
la signora Vincenza Nuzzo Ferriello, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VIII n. 2137/2012, resa tra le parti, concernente una sanzione pecuniaria in relazione a demolizione di manufatto</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e di Vincenza Nuzzo Ferriello;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti l’avvocato Adinolfi, per sè e per delega dell&#8217;avv.to Camillo Federico, e l&#8217;avvocato Andrea Abbamonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La signora Nuzzo ha ristrutturato una sua abitazione, a seguito del rilascio della concessione n. 156 del 19 dicembre 1991, da parte del Comune di San Felice a Cancello.<br />
Ella ha presentato una istanza di accertamento di conformità, in relazione ad un ampliamento dell’edificio, in aderenza ad un muro di confine.<br />
La concessione in sanatoria rilasciata dal Comune n. 4899 del 1994 è stata annullata dal TAR per la Campania con la sentenza n. 343 del 7 luglio 1994, in accoglimento del ricorso del vicino, sig. Passariello, risultando la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia.<br />
A seguito della sentenza n. 343 del 1994, e dopo aver ricevuto la notifica della ordinanza di demolizione del manufatto n. 7641 del 28 giugno 2007, in data 12 ottobre 2007 la signora Nuzzo ha chiesto al Comune di applicare la sanzione alternativa pecuniaria.<br />
Il Comune ha reiterato l’ordinanza di demolizione in data 3 giugno 2008, dopo il rilascio di un parere negativo di data 18 marzo 2008 sull’accoglimento della domanda del 12 ottobre 2007.<br />
Con la sentenza oggetto di appello n. 2137 del 2012, il Tar per la Campania ha ritenuto che l’istanza è stata respinta senza inviare alla richiedente il preavviso di diniego ed ha accolto, per violazione dell’art. 10-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorso n. 3991 del 2008 proposto dalla citata ricorrente avverso i provvedimenti comunali che hanno negato l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in luogo del ripristino della costruzione nella parte abusiva realizzata in aderenza al muro di confine, rispetto alle previsioni della concessione edilizia assentita. <br />
La rimozione in questione è stata riconosciuta staticamente impossibile dalla c.t.u. disposta in corso di causa.<br />
La predetta pronuncia di primo grado n. 2137 del 2012 è stata appellata, con atto notificato il 12 luglio 2012 e depositato il 17 successivo, dal signor Passariello Ricciotti, proprietario confinante, a mezzo di due doglianze con le quali si deduce l’inammissibità del ricorso di primo grado (non essendo stata impugnata la originaria ordinanza di demolizione) e l’erroneo accoglimento del motivo di violazione dell’art. 10 bis, per mancato contraddittorio (nell’appello è dedotto che il tecnico di parte, peraltro componente della stessa commissione edilizia, era stato sentito e il corpo di fabbrica per come realizzato sarebbe totalmente abusivo). <br />
Con l’appello incidentale notificato il 14 novembre 2012 (depositato il 13 dicembre 2012), anche il Comune di San Felice a Cancello ha contestato la sentenza in esame, tramite cinque motivi di gravame.<br />
L’appellata Nuzzo, nel costituirsi in giudizio il 17 giugno 2013, ha invece riproposto i motivi principali e aggiunti dichiarati assorbiti in primo grado.<br />
Il Comune appellante incidentale e l’appellata hanno presentato rispettive memorie in vista dell’udienza di discussione della vertenza fissata per il 29 ottobre 2013, nella quale la causa è stata posta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- In via preliminare, a norma degli artt. 95, 96 e 102 del Cod. proc. amm., va dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Comune tardivamente notificato (rispetto alla prima impugnazione introdotta dalla appellante principale, controinteressata soccombente in primo grado ancorchè interveniente) il 14 novembre 2012.<br />
Intempestiva è poi, a mente dell’art. 101 Cod. proc. amm., anche la riproposizione da parte dell’appellata dei motivi dichiarati assorbiti in primo grado, come presentati con la memoria di costituzione in data 17 giugno 2013 e ben oltre il termine.<br />
Quindi, ferme le relative costituzioni in giudizio e la loro soggezione agli effetti interni del processo, tutti i motivi d&#8217;impugnazione dedotti dalle predette parti devono essere considerati inammissibili.<br />
2.- Nel merito, l’appello principale è infondato e va respinto.<br />
E’ infondata la prima censura d’appello, relativa alla mancata impugnazione della originaria ordinanza di demolizione che, come correttamente ritenuto dai primi giudici, ha costituito il presupposto necessario per la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. <br />
Prevede infatti questa disposizione, per quanto qui rileva, che:<br />
<i>“1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l&#8217;ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell&#8217;abuso.</i><br />
<i>2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell&#8217;ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento di valore dell&#8217;immobile…”</i>.<br />
Dunque come recita la norma stessa (<i>qualora</i>), il citato disposto del comma secondo può trovare concreta determinazione solo dopo e nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, quando sia impossibile procedere alla demolizione senza compromettere la stabilità dell&#8217;edificio.<br />
Del resto, come ritenuto da questa Sezione, in materia edilizia, le sanzioni pecuniarie comminate in alternativa a quelle demolitorie hanno, al pari di queste ultime, anch’esse natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato (sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4651).<br />
3.- Da disattendere è, altresì, il profilo della seconda doglianza contro l’accoglimento da parte del Tar dell’assorbente primo motivo di ricorso originario, concernente la violazione dell’art. 10<i>-bis</i> della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’irrogazione della misura pecuniaria alternativa.<br />
Secondo i primi giudici, la domanda documentata è stata prodotta dalla parte sostanziale e a nulla vale la circostanza che in Commissione edilizia sia stato sentito il tecnico progettista di fiducia, nel contempo componente della commissione stessa (allontanatosi al momento della decisione), adempimento questo ravvisato non surrogatorio della dovuta interlocuzione di legge con il destinatario del provvedimento finale.<br />
Al riguardo, in adesione alle tesi del Tar, va osservato che, come è previsto dall’art. 38 del citato d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di una costruzione realizzata in base ad atti annullati in sede giurisdizionale, il Comune si trova di fronte a tre alternative possibili (la rimozione dell&#8217;opera divenuta abusiva, la sanabilità della stessa mediante la rimozione dei vizi originari, l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione).<br />
L&#8217;applicazione della sanzione pecuniaria viene innescata, non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente onerata, ma da un&#8217;istanza presentata a tal fine dalla parte privata ad essa interessata, con la conseguenza che alla richiedente andavano preventivamente partecipati i rilievi endoprocedimentali della Commissione edilizia, tanto più che nel caso concreto si registrava una differente valutazione da parte dell’Ufficio tecnico e della Commissione edilizia circa la demolibilità del manufatto irregolare. <br />
Conseguentemente, non essendo il Comune vincolato ad adottare l&#8217;ordine di demolizione, la scelta del rigetto dell’alternativa misura della sanzione pecuniaria e di procedere alla demolizione del manufatto abusivo andava adeguatamente motivata ed assunta previa diretta comunicazione all’interessata delle ragioni che nel corso del procedimento si erano rivelate ostative all’accoglimento dell’instanza.<br />
Invero, l&#8217;incarico professionale di progettazione, in difetto di prova contraria alla luce di una specifica procura, non comprende la rappresentanza nella totalità della gestione degli affari del soggetto, ivi compresi i rapporti con la p.a. e ciò anche in presenza di autorizzazione a trasmettere le comunicazioni inerenti la pratica edilizia presso lo studio del professionista incaricato della progettazione, che è responsabile nei confronti del committente solo per inadempimento del contratto d&#8217;opera professionale, a mente dell’art. 2235 c.c. <br />
4.- Lamenta infine l’appellante, con il residuo profilo della seconda lamentela stessa, la totale abusività dell’intera costruzione e la sua demolibilità in quanto eseguita in cemento armato.<br />
Risulta invece dagli atti di causa che l’abuso consiste nell’ampliamento eseguito in aderenza al muro di confine dell’immobile oggetto di ristrutturazione regolarmente assentita, come d’altro canto ammesso dall’appellante stesso laddove assume che “<i>il nuovo corpo di fabbrica effettivamente realizzato è collocato sul confine nord (Passariello) e non a 3.00 m. da questo</i>” (pag. 18 atto di appello). <br />
Al contrario, a prescindere dalla parziale illegittimità dell’abuso limitato all’ampliamento, quella che qui rileva è soltanto l’impossibilità di procedere alla demolizione di quest’ultimo senza compromettere la stabilità degli edifici, compreso l’immobile confinante dell’appellante, per essere le relative strutture staticamente dipendenti, come verificato dall’Ufficio tecnico comunale e accertato dalla C.T.U., alle cui conclusioni hanno aderito i primi giudici e dalle quali non sussistono valide ragioni per discostarsene.<br />
Infatti, a questo fondamento logico-giuridico su cui è basata la sentenza impugnata, non possono essere contrapposte osservazioni critiche alla C.T.U. ovvero argomentazioni ipotetiche sul “<i>se il nuovo corpo di fabbrica fosse stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 156/91 e poi ampliato in conformità alla concessione n. 4899 del 26/5/1994, poi annullata, sarebbe stato estremamente semplice effettuare la demolizione delle opere realizzate</i>” in ampliamento (pag. 23 atto di appello), per giunta senza smentire con specifico motivo la dipendenza statica anche del proprio edificio.<br />
Ne deriva l&#8217;infondatezza complessiva anche di tali aspetti delle doglianze dedotte.<br />
5.- Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, l’appello in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. <br />
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al grado.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili gli appelli incidentali e respinge l’appello principale (ricorso numero: 5404/2012).<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-3-2014-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2012 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-14-9-2012-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l’ordinanza comunale indirizzata ai comproprietari di un&#8217;area e di immobili con la quale si intima di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell&#8217;area sulla quale sono depositate le cataste di gomma, intervenendo con idonei accorgimenti tecnici a tutela di eventuali intrusioni, dispersioni sul terreno e approntando tutto quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-14-9-2012-n-1309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2012 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-14-9-2012-n-1309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2012 n.1309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza comunale indirizzata ai comproprietari di un&#8217;area e di immobili con la quale si intima di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell&#8217;area sulla quale sono depositate le cataste di gomma, intervenendo con idonei accorgimenti tecnici a tutela di eventuali intrusioni, dispersioni sul terreno e approntando tutto quanto possa essere necessario alla salvaguardia dell&#8217;ambiente, con relazione tecnica finale, con presentazione di piano di bonifica, se l’ordinanza impugnata ha disposto la rimozione e messa in sicurezza dell’area in argomento sulla base della mera qualità di proprietari dei ricorrenti, senza indagare se le violazioni contestate siano imputabili agli stessi a titolo di dolo o colpa; in ogni caso, l’accertamento delle sopra menzionate violazioni non è avvenuto nel contraddittorio con i ricorrenti, non avendo l’amministrazione inviato il necessario avviso di avvio del procedimento né, comunque, sentito gli stessi, così violando il disposto dell’art. 192, co. 3 D.Lgs. 152/2006; Ritenuto sussistente il periculum in mora, potendo derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato un danno grave e irreparabile, coincidente con l’immediata rimozione e messa in sicurezza dell’area, che provocherebbe danni ingenti ai ricorrenti difficilmente ristorabili in una fase successiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01309/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01782/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Nadia Ferrari </b> e <b>Enzo Sartoris</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Zaccone e Daniela Negri, con domicilio eletto presso il loro studio in Vigevano, via Carioli, n. 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Vigevano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Parlato, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Lerro in Milano, via S. Barnaba, 39; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Provincia di Pavia</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 20 del 31 maggio 2012 (notificata in data 01.06.2012 a sartoris enzo e ferrari nadia) della città di vigevano &#8211; settore servizi alla città ferrari nadia<br />	<br />
ed urbanistica &#8211; servizio tutela ambientale ed agricoltura -a firma del sindaco<br />
andrea sala, con cui il comune di vigevano ordinava a ferrari nadia, sartoris sono autentne<br />	<br />
enzo, gerlo marcellina, gerlo patrizia e sartoris annamaria, tutti comproprietari dell&#8217;area e degli immobili situati nella via fogliano inferiore n. 159/5 di &#8220;,vigevano e censiti al fg 68 mapp. 212-213-1556, quanto segue (docc.i-2): di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dell &#8216;area sulla quale sono depositate le cataste di gomma, intervenendo con idonei accorgimenti tecnici a tutela di eventuali intrusioni, dispersioni sul terreno e approntando tutto quanto possa essere necessario alla salvaguardia dell &#8216;ambiente. a completamento degli interventi di. messa in.sicurezza, dovrà essere presentata agli enti di controllo una relazione tecnica contenente la descrizione e la documentazione dei lavori svolti;<br />	<br />
2.<br />	<br />
di provvedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, alla rimozione ed al relativo smaltimento e/o recupero di tutti i materiali abbandonati, ripristinando lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti in materia;<br />	<br />
3.<br />	<br />
di provvedere entro 5 giorni dall &#8216;avvenuto sgombero dell &#8216;area da tutti i materiali presenti, ad inviare alla provincia ed al comune opportuna certificazione contenente tutta la documentazione relativa alla rimozione, al trasporto, allo smaltimento o al recupero dei materiali sgomberati; in particolare copia dei formulari di conferimento. della iscrizione ali &#8216;albo dei trasportatori, delle autorizzazioni degli impianti di recupero o smaltimento;<br />	<br />
4.<br />	<br />
di provvedere entro lo giorni dall &#8216;avvenuto sgombero dell &#8216;area da tutti i materiali presenti, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da eseguire nel rispetto delle normative vigenti in materia, ad effettuare le verifiche relative alla eventuale contaminazione, a presentare il relativo piano di bonifica; tali verifiche analitiche dovranno essere effettuare da laboratorio abilitato ai sensi della normativa vigente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’ordinanza impugnata ha disposto la rimozione e messa in sicurezza dell’area in argomento sulla base della mera qualità di proprietari dei ricorrenti, senza indagare se le violazioni contestate siano imputabili agli stessi a titolo di dolo o colpa;<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, l’accertamento delle sopra menzionate violazioni non è avvenuto nel contraddittorio con i ricorrenti, non avendo l’amministrazione inviato il necessario avviso di avvio del procedimento né, comunque, sentito gli stessi, così violando il disposto dell’art. 192, co. 3 d.lgs. 152/2006;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il periculum in mora, potendo derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato un danno grave e irreparabile, coincidente con l’immediata rimozione e messa in sicurezza dell’area, che provocherebbe danni ingenti ai ricorrenti difficilmente ristorabili in una fase successiva;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende l&#8217;ordinanza n. 20 del 31 maggio 2012 emessa dal Comune di Vigevano;<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 31 ottobre 2013;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elena Quadri, Presidente FF<br />	<br />
Gaia Palmieri, Referendario<br />	<br />
Maurizio Santise, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-14-9-2012-n-1309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2012 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2012 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-3-4-2012-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-3-4-2012-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2012 n.1309</a></p>
<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza concernente aggiudicazione appalto per lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della SS 52 bis; Rilevato che, seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello non appare sfornito del prescritto fumus, di guisa che &#8211; nella incontestabile sussistenza anche del requisito del periculum in mora – appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-3-4-2012-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2012 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-3-4-2012-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2012 n.1309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza concernente aggiudicazione appalto per lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della SS 52 bis; Rilevato che, seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello non appare sfornito del prescritto fumus, di guisa che &#8211; nella incontestabile sussistenza anche del requisito del periculum in mora – appare opportuno sospendere l’esecutività della impugnata decisione e fissare sin d’ora la trattazione del merito della causa alla prossima pubblica udienza (dopo due mesi); rilevato altresì che appare opportuno ed indispensabile ai fini del decidere che l’amministrazione appellata trasmetta copia delle valutazioni da essa rese in ordine ai chiarimenti forniti dall’aggiudicataria in relazione alla nota datata 11 ottobre 2011 rappresentando altresì le proprie valutazioni in punto di affidabilità complessiva dell’offerta della appellata ed ogni ulteriore chiarimento utile per la definizione della causa (ovvero provveda a formalizzare le dette valutazioni trasmettendo copia della relativa relazione complessiva) entro giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza. In primo grado il ricorso, che prospettava la necessita’ di escludere l’avversario dalla gara per aver offerto un costo della manodopera inferiore rispetto ai minimi previsti dalle tabelle ministeriali, era stato respinto perche’ il semplice discostamento dalle Tabelle ministeriali non poteva condurre all’esclusione dell’offerta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01309/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01907/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cadore Asfalti Srl</b> (Gia&#8217; Cadore Asfalti Spa), in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Diego Vaiano, Sebastiano Artale, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Anas Spa Compartimento della Viabilità Per il Friuli Venezia Giulia; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa Tomat Spa</b> in persona del legale rappresentante in carica in proprio e quale Mandataria Capogruppo Rti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via Porta Castello, 33; <b>Rti-Plona Costruzioni Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. del FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE: SEZIONE I n. 00018/2012, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SS 52 BIS – RISARCIMENTO DEI DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Impresa Tomat Spa in proprio e quale Mandataria Capogruppo Rti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Izzo in sostituzione di Diego Vaiano e Alfredo Biagini;	</p>
<p>Rilevato che, seppure nella sommarietà della delibazione cautelare, l’appello non appare sfornito del prescritto fumus, di guisa che -nella incontestabile sussistenza anche del requisito del periculum in mora – appare opportuno sospendere l’esecutività della impugnata decisione e fissare sin d’ora la trattazione del merito della causa alla prossima pubblica udienza del 5 giugno 2012;<br />	<br />
rilevato altresì che appare opportuno ed indispensabile ai fini del decidere che l’amministrazione appellata trasmetta copia delle valutazioni da essa rese in ordine ai chiarimenti forniti dall’aggiudicataria in relazione alla nota datata 11 ottobre 2011 rappresentando altresì le proprie valutazioni in punto di affidabilità complessiva dell’offerta della appellata ed ogni ulteriore chiarimento utile per la definizione della causa (ovvero provveda a formalizzare le dette valutazioni trasmettendo copia della relativa relazione complessiva) entro giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1907/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata e fissa l’udienza pubblica di discussione del merito al 5 giugno 2012.	</p>
<p>Dispone che l’amministrazione trasmetta la relazione indicata nella parte motiva della presente ordinanza nel termine di 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-3-4-2012-n-1309/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/4/2012 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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