<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13035 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13035/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13035/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>13035 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/13035/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Modica del Mohac Mastrangelo ed altri ( Avv. Zaccaglino) c/ Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato) sull&#8217;inammissibilità di proporre ricorso al fine di ottenere l&#8217;inserimento degli immobili condotti in locazione nell&#8217;elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione Giustizia amministrativa – Elenco immobili da dismettere mediante cartolarizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Modica del Mohac<br />  Mastrangelo ed altri ( Avv. Zaccaglino) c/  Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di proporre ricorso al fine di ottenere l&#8217;inserimento degli immobili condotti in locazione nell&#8217;elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Elenco immobili da dismettere mediante cartolarizzazione  – Ricorso –inserimento – Legittimazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’  inammissibile, per carenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, il ricorso proposto al fine di ottenere l’inserimento degli immobili condotti in locazione nell’elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione, in quanto “ l’interesse del ricorrente alla utile conclusione del procedimento si perfezionerà se e quando l’alloggio del quale egli risulti assegnatario verrà inserito negli appositi elenchi dei beni alienabili” difettando, altrimenti, ogni interesse giuridicamente rilevante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 8710 del 2005, proposto da:<br />
<b>Mastrangelo Francesco ed Altri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Francesco Tafuro in Roma, via Orazio,3; <b>Adiletta Nicola, Agliani Felice, Aiello Andrea, Angelino Angelo, Annunziata Nino, Aulicino Giuseppe, Bof Mario, Buompane Paqualino, Cappotto Angelo, Capri Claudio, Cirillo Salvatore, De Michele Corrado Francesco, De Vampa Rocco, Del Degan Tarcisio, Di Micco Vincenzo, Faustini Daniele, Finizio Michele, Fora Stefano, Giampaolo Vito, Gison Gaetano, Gravina Angelo, Grossi Francesco Saverio, Mancinelli Graziano, Martino Raffaele, Melpignano Giuseppe, Montis Gianpaolo, Palmiero Antimo, Pernice Costantino, Peruzzo Graziella Vedova M.Llo Quaglioni, Piccirilli Carmine, Pomponio Nicola, Pozzi Massimo, Ricciardi Mario, Roselli Giovanni, Ruggirei Michele, Tognetto Moreno, Tomaia Marco, Verazza Alfredo, Villani Salvatore, Vitale Filippo, Zoccolillo Luigi; </p>
<p></b><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Ministero dell&#8217;Economia, Agenzia del Demanio; </p>
<p></b><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del procedimento di cartolarizzazione di immobili di proprieta&#8217; statale ai sensi art. 27 co. 13 ter decreto legge 269/03 convertito dalla l. 326/03 .</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>I ricorrenti, tutti appartenenti al personale dell’Arma Aeronautica Militare, sono conduttori di alloggi di servizio, di proprietà dell’Agenzia del demanio e concessi in uso al Ministero della Difesa. <br />	<br />
Sostengono che gli alloggi concessi loro in locazione possiedono tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 27 comma 13-ter della legge n. 326/2003, al fine della creazione di un elenco di immobili, da parte del Ministero della Difesa, da sottoporre al processo di cartolarizzazione. <br />	<br />
Poiché l’apposito elenco stilato dallo Stato Maggiore dell’Aereonautica Italiana non esaurisce il numero degli immobili in uso o di proprietà del Ministero della Difesa, i ricorrenti chiedono che venga accertato e dichiarato il loro diritto a poter acquistare gli immobili condotti in locazione da essi. <br />	<br />
Instauratosi il contraddittorio, le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.<br />	<br />
All’udienza del 24 giugno 2009, uditi i Difensori delle parti costituite, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
1. Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
I ricorrenti, senza impugnare alcun atto amministrativo e senza dedurre motivi di illegittimità, chiedono che il Giudice Amministrativo si sostituisca all’Amministrazione competente, nell’esercizio del potere di scelta degli immobili da dismettere e da sottoporre al procedimento di cartolarizzazione, includendo nel relativo procedimento anche gli immobili da essi condotti in locazione.<br />	<br />
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (v. ad esempio,TAR Lazio – Sez. I bis n. 2859/2008) afferma:<br />	<br />
che è inammissibile, per carenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, il ricorso proposto al fine di ottenere l’inserimento degli immobili condotti in locazione nell’elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione, in quanto “l’interesse del ricorrente alla utile conclusione del procedimento si perfezionerà se e quando l’alloggio del quale egli risulti assegnatario verrà inserito negli appositi elenchi dei beni alienabili” difettando, altrimenti, ogni interesse giuridicamente rilevante.<br />	<br />
Nel caso in esame , i ricorrenti non hanno alcun titolo per sindacare le scelte assunte dal Ministero della Difesa (per quanto riguarda la destinazione degli immobili in uso) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (legittimato ad adottare il provvedimento di dismissione nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione). <br />	<br />
Nello specifico, non solo si tratta di attività ampiamente discrezionale, ma non è neanche configurabile, in relazione ad essa, in capo ai ricorrenti alcuna posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.<br />	<br />
Si può, al più, configurare un’aspettativa di fatto, non tutelabile in quanto tale in sede giurisdizionale.<br />	<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, dichiara inammissibile il ricorso. <br />	<br />
Compensa le spese fra le parti<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
