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	<title>130 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>130 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:07:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Atto di conferma in senso proprio &#8211; Atto meramente conferativo &#8211; Distinzione. La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-atti-di-conferma-in-senso-proprio-e-atti-meramente-confermativi/">Sulla distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Atto di conferma in senso proprio &#8211; Atto meramente conferativo &#8211; Distinzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo. Deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l’atto di conferma e l’atto confermato né la terminologia utilizzata (con espressioni del tipo “si dispone di confermare” ecc).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. De Falco</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2021, proposto da<br />
Saracen Real Estate S.r.l. (di seguito anche Saracen), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Gregorio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile 182;<br />
Comune di Isola delle Femmine (non costituito in giudizio).</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sirenetta Holidays S.r.l. (di seguito anche la Sirenetta), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Miconi e Luigi Miconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 32.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della nota del 24.05.2021 prot. n. 33717 con cui l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Struttura Territoriale Ambientale – STA di Palermo ha denegato, per le motivazioni ivi riportate, l’istanza con cui la ricorrente ha chiesto all’Assessorato medesimo di “…voler verificare la congruità dei titoli autorizzativi dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays, al fine di diffidare ed inibire ogni attività di montaggio delle cabine della Società La Sirenetta Holidays sull’area prospiciente il tratto di proprietà privata…”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche non meglio conosciuto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra, la concessione demaniale rilasciata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente alla controinteressata col numero 308/2012 con gli atti ivi indicati – ivi inclusi le note del medesimo Dipartimento prot. n. 44885 del 5/7/2011 e prot. n.18957 del 26/03/2012, il parere della Capitaneria di Porto di Palermo di cui al foglio prot. n. 37476 dell’1/6/2011, il parere del Comune di Isola delle Femmine di cui al foglio prot. numero 4947 del 24.3.2012 – e di qualunque successivo atto di rinnovo e\o proroga della medesima concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riserva d’ogni altra deduzione e di avanzare istanza cautelare in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e della Sirenetta Holidays S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 novembre 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con ricorso notificato in data 23 luglio 2021 e depositato il successivo 29 luglio, la Saracen ha premesso di essere proprietaria di un terreno fronti stante il mare e destinato ad attività di balneazione che confina con altro terreno (particella n. 1572), anch’esso destinato ad attività di balneazione da parte di altra concessionaria (Sirenetta Holidays s.r.l.).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare: la ricorrente Saracen ha in concessione “…un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.070…” (Concessione Demaniale numero 58/2005 e successivi rinnovi e proroghe); la controinteressata” un’area estesa complessivamente mq. 8.000 di cui mq 6.000 di area demaniale marittima e mq. 2.000 di specchio acqueo” (Concessione Demaniale numero 308/2012 e successivi rinnovi e proroghe).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto ulteriormente rappresentato, tra le due società sussiste un contenzioso in ordine alla proprietà di una striscia di terreno al confine tra le rispettive aree, sulla quale la Sirenetta s.r.l. ha realizzato alcune opere con riferimento alle quali la Guardia Costiera ha ravvisato un rischio per la pubblica incolumità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 15.4.2021, la Saracen ha chiesto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di verificare “..la congruità dei titoli autorizzativi, dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays s.r.l. per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima n. 308 del 2012, in riferimento alla regolarità e rispondenza all’effettiva estensione delle rispettive aree di proprietà delle due società, come risultano dai documenti catastali..” e “..nel merito, diffidare ed inibire ogni attività di montaggio delle cabine della Società La Sirenetta Holidays s.r.l sull’area demaniale in oggetto, prospiciente il tratto di ns proprietà privata..”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota (prot. n. 33717) del 24.5.2021 ha negato ogni intervento in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale diniego la Saracen ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, sulla base delle seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I.- Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio e motivazione, sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La nota gravata si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’istanza proposta dalla ricorrente sia volta all’esercizio di un potere di autotutela, laddove l’istante società avrebbe solo chiesto l’attivazione dei poteri di inibizione sulla realizzazione delle cabine, senza contraddire la vigenza del titolo concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo da una precedente concessione si evincerebbe che il tratto oggetto di controversia non era mai stato incluso nella concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">II.- Eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, dell’articolo 11 del Testo Unico Edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380, recepito in Sicilia dall’articolo 1 della legge regionale 10.08.2016 n. 16, dell’articolo 21 nonies della legge 7.8.1990 n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata e per l’ipotesi in cui si ritenesse infondato il motivo pregresso, parte ricorrente ritiene che il diniego di procedere in autotutela sarebbe comunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione non essendo stato considerato che il tratto di terreno contestato sarebbe di proprietà privata e non demaniale e l’Assessorato avrebbe dovuto intervenire limitando l’intervento della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti l’Assessorato intimato e la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte pubblica e la ricorrente hanno prodotto documenti e memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l’Assessorato ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per essere l’atto gravato meramente confermativo.</p>
<p style="text-align: justify;">2) All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 4 novembre 2024, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4bis, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1) Deve in punto di fatto evidenziarsi che l’istanza da cui nasce il provvedimento odiernamente impugnato è rivolta a sollecitare i poteri dell’Amministrazione concedente di “verificare la congruità dei titoli autorizzativi, dei progetti e delle planimetrie allegate alle istanze all’epoca presentate dalla società La Sirenetta Holidays srl per il rilascio della concessione demaniale marittima n. 308 del 2012, in riferimento alla regolarità e rispondenza all’effettiva estensione delle rispettive aree di proprietà delle due società, come risultano dai documenti catastali”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale richiesta, a prescindere dalle censure poi concretamente sollevate, è intrinsecamente rivolta a stimolare i poteri di autotutela dell’Amministrazione verificando, per l’appunto, nuovamente i presupposti della concessione rilasciata all’odierna controinteressata del 2012. n. 308. In tale contesto, è smentita dai fatti l’affermazione di cui al ricorso secondo cui l’istanza non sarebbe volta ad ottenere il riesame della concessione, ma solo la precisazione che essa non comprende anche l’area oggetto del giudizio civile tra la ricorrente e la controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, invece, testualmente dal tenore della stessa istanza che lo scopo della ricorrente è ottenere un nuovo provvedimento che, riesaminando la concessione del 2012, pervenga all’esclusione espressa dell’area in questione ovvero al divieto di attività pacificamente rientranti nell’ambito di quelle riconosciute dalla concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto non avrebbe senso sollecitare poteri di intervento dell’Amministrazione concedente su di un’area estranea al demanio e di proprietà della ricorrente stessa, rispetto alla quale potrebbe la stessa società attrice agire per tutelare le proprie prerogative proprietarie; diversamente, l’istanza si fonda proprio sull’assunto che tale area sia compresa nella preesistente concessione, sollecitando poteri di inibizione che contraddicono le facoltà riconosciute ordinariamente al concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’istanza non può che essere considerata come rivolta al riesame della concessione e, in definitiva, sollecita poteri di riesame che l’Assessorato con la nota gravata non ha inteso esercitare, confermando il provvedimento concessorio n. 308/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2) Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio rammenta che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo. Deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata ( Cons. Stato, Sez. III, 02/02/2024, n. 1102; Cons. Stato, sez. II, 25/01/2024, n. 806), mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l’atto di conferma e l’atto confermato né la terminologia utilizzata (con espressioni del tipo “si dispone di confermare” ecc).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie l’Amministrazione non ha aperto alcuna istruttoria, ma si è limitata a confermare l’efficacia della concessione adottata e l’inammissibilità delle pretese attoree con riguardo alla richiesta limitazione delle facoltà del concessionario. Nessuna ponderazione e verifica istruttoria fattuale è posta a fondamento di un atto che non contiene volizioni, ma per l’appunto la mera conferma della vigenza della concessione a suo tempo rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l’assenza di efficacia provvedimentale della gravata nota e la conseguente inammissibilità del ricorso volto nella sostanza a contestare un atto, la concessione n. 308/2012, oramai inoppugnabile.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla spese nei confronti del Comune di Isola delle Femmine, poiché non costituito.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori; nulla spese nei confronti del Comune di Isola delle Femmine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio; Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli,  contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale  nell&#8217; esercizio dei poteri di disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico ufficiale &#8211; potere disciplinare &#8211; astensione &#8211; inimicizia dovuta a motivi di interesse personale &#8211; obbligatorietà  della astensione &#8211; sussiste.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 05/01/2021<br /> <strong>N. 00130/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02209/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Giulia Jasmine Schiff, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Gabriele Onori, Andrea Farulli non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> -del Decreto Ministeriale MDGMIL REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa &#8211; I^ Reparto- datato 16.11.2018 e notificato al ricorrente in data 22.11.2018 avente ad oggetto &#8220;espulsione dal 124^ Corso AUPC e proscioglimento dalla ferma contratta dal sergente pilota di complemento ricorrente, indetto con decreto dirigenziale n. MDGMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie Speciale, n.48 del 27 giugno 2017&#8221;, ivi compreso il parere di concordanza del Comando Scuole del 05.10.2018;<br /> -del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia Aeronautica ed in particolare dell&#8217;art. 48 del medesimo che disciplina contra legem la composizione della Commissione Permanente di Attitudine;<br /> dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione Permanente di Attitudine militare per i frequentatori dell&#8217;Accademia Aeronautica dell&#8217;anno 2017/ 2018 a firma del Comandante della Scuola ai sensi dell&#8217;art. 5 delle &#8221; linee guida per l&#8217;attribuzione del voto di attitudine militare e professionale&#8221; ed .2013;<br /> -dei verbali di valutazione della Commissione permanente di attitudine militare redatti in data 28.06.18, 04.09.2018 e 13.09.2018 e dei giudizi e votazioni ivi contenuti;<br /> &#8211; di tutti gli atti dispositivi n.48/UC del 28.06.2018, n.71/UC del 03.09.2018 e 73 /UC del 13.09.2018 che hanno preceduto l&#8217;insediamento delle relative sedute della CPA in pari data;<br /> &#8211; delle graduatorie intermedie relative alla conclusione della fase militare e tecnico/professionale;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti:<br /> annullamento,<br /> del Decreto Ministeriale REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa- I^ Reparto- datato 16.11.2018&#8243;.<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> annullamento, previa sospensiva, delle note di prot. nr. 11394 del 10.03.2020 del Comando Scuola A.M. e del giorno 08.04.2020 del Comando Corsi Accademia A.M. di Pozzuoli.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, quale vincitrice di concorso,  stata ammessa al 124° Corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni, in qualità  di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento (AUPC) dell&#8217;Aeronautica Militare.<br /> La stessa, in data 9 gennaio 2018,  stata incorporata presso l&#8217;Accademia Aeronautica per il previsto corso di formazione.<br /> A conclusione della prima fase della corso formativo, la Commissione Permanente di Attitudine militare e professionale (di seguito: C.P.A.), riunita il 28 giugno 2018, assegnava alla ricorrente una votazione complessiva insufficiente in &#8220;attitudine militare&#8221;, determinando, tuttavia, la prosecuzione del corso nell&#8217;auspicio di un miglioramento delle qualità  militari nonchè di un rafforzamento dei valori etici e morali.<br /> Successivamente, in data 4 settembre 2018, a conclusione della fase del corso formativo, la ricorrente veniva valutata, dal medesimo Organo collegiale, insufficiente in &#8220;attitudine militare e professionale&#8221;, così da determinare, a mente della normativa interna, il mancato superamento del citato corso.<br /> In data 13 settembre 2018, la C.P.A. formalizzava la proposta di espulsione dall&#8217;Istituto della predetta con contestuale proscioglimento dalla ferma contratta.<br /> In data 11 ottobre 2018, il relativo carteggio  stato trasmesso al Comando Scuole/3° R.A. per il previsto parere.<br /> Contestualmente l&#8217;amministrazione ha preavvisato la ricorrente, per le eventuali repliche difensive, dell&#8217;avvio del procedimento di espulsione dal corso di formazione.<br /> In data 30 ottobre 2018 il legale del militare produceva, in merito al preavvisato provvedimento, una memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità  delle sanzioni disciplinari inflitte ( 60 giorni di consegna ed un rimprovero), la pretestuosità  delle stesse e la presentazione, il giorno precedente, di una denuncia alla Procura Militare di Roma per le lesioni riportate dal militare ad opera di suoi pari grado, nonchè le plurime violazioni di legge riscontrate nel procedimento espulsivo.<br /> La Direzione Generale del Personale Militare, con provvedimento n. M_DGMIL/0661057 del 16 novembre 2018, dopo aver esaminato la memoria depositata dalla ricorrente, formalizzava l&#8217;espulsione del suddetto militare per la riportata insufficienza in tre delle quattro aree di valutazione in attitudine militare e professionale, mentre, malgrado le sanzioni disciplinari irrogate, la stessa veniva valutata positivamente nel criterio relativo all&#8217;attitudine ad affrontare la vita militare, area valutativa in cui vengono considerate le sanzioni irrogate.<br /> La ricorrente ha impugnato l&#8217;espulsione innanzi al TAR Lazio con contestuale istanza cautelare.<br /> Il ricorso  tempestivo.<br /> Il provvedimento in questa sede censurato  stato adottato dalla p.a. il 16 novembre 2018 e partecipato alla ricorrente in data 22 novembre 2018.<br /> Il ricorso, poi,  stato consegnato per la notifica alla resistente in data 19 gennaio 2019, ed  stato ricevuto dalla p.a. in data 23 gennaio 2019, quindi iscritto a ruolo in data 20 febbraio 2019.<br /> Risulta, poi, che la ricorrente ha partecipato il ricorso principale anche a due controinteressati.<br /> La notifica  stata effettuata a mente dell&#8217;art. 140 cpc perchè il plico non  stato consegnato ai diretti interessati.<br /> In disparte la omessa produzione agli atti di causa della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della indicata procedura partecipativa, nel caso, come nella presente vicenda processuale, di mancata costituzione dei controinteressati, a nulla rilevando la dichiarazione del comando militare di aver consegnato l&#8217;atto, invero tale notifica non era necessaria, atteso che la ricorrente era stata già  inserita nella graduatoria finale e nessun controinteressato era ed  ravvisabile nella presente vicenda, nè in senso formale, nè in senso sostanziale, considerato che non sussiste alcun interesse giuridicamente significativo, in capo ai pari corso della ricorrente, alla conservazione del provvedimento impugnato.<br /> Ciò detto, la parte ricorrente ha ritenuto introdurre, nello scrutinio della vicenda amministrativa affidato al giudice adito, anche aspetti di penale rilevanza connessi alle lesioni dalla stessa subite e, successivamente, denunciate all&#8217;Autorità  giudiziaria penale militare.<br /> In buona sostanza, la parte ricorrente ha, in più occasioni, rappresentato e sostenuto la stretta correlazione tra il comportamento vessatorio cui la stessa  stata oggetto durante il corso formativo ed il provvedimento espulsivo, da ricondursi, a dire della ricorrente, ad una mera attività  ritorsiva dei componenti l&#8217;Aeronautica militare perchè la stessa non aveva condiviso le pratiche in uso dopo la prova per il conseguimento del brevetto di pilota e dalla stessa subite in data 4 aprile 2018.<br /> In particolare la ricorrente ha rappresentato di essersi lamentata dell&#8217;episodio in questione con il genitore.<br /> Quest&#8217;ultimo ha, poi, riportato, tramite messaggi WhatsApp, prodotti in copia agli atti di causa, l&#8217;episodio al suo ex collega Generale Nuzzo, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell&#8217;A.M.. La ricorrente ha, inoltre segnato che nessuna azione disciplinare  successivamente intervenuta nei confronti degli autori delle lesioni dalla stessa riportate, mentre, di contro, sono aumentate le sanzioni disciplinari che le sono state irrogate dai superiori.<br /> Da ciò la ricorrente ha dedotto un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte dei superiori e la conseguente espulsione dal corso.<br /> Come detto, la predetta ha reagito al provvedimento espulsivo con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame ed a due ricorsi per motivi aggiunti.<br /> L&#8217;amministrazione si  costituita attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti con i quali ha contestato la domanda di parte ricorrente.<br /> Anche quest&#8217;ultima ha prodotto diverse memorie e documenti a sostegno del gravame.<br /> Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2019, il giudice adito, con ordinanza n. 1839/2019, ha respinto la chiesta misura cautelare, rilevando che il :&#8221;&#038; gravame non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la vicenda oggetto di scrutinio afferisce unicamente agli aspetti motivazionali evidenziati con il provvedimento di espulsione, le cui ragioni poggiano sulla accertata non attitudine militare della ricorrente espressa dalla preposta commissione nelle tre aree valutative : complesso delle qualità  morali e di carattere; doti intellettuali e culturali; attitudine professionale, rispetto alle quali le censure avanzate non hanno dimostrato i vizi, in sè, della valutazione, rilevando e prospettando situazioni di inimicizia con il corpo docente in relazione ad una denunzia dalla stessa proposta alla competente Autorità  giudiziaria, ma che nella presente vicenda assume una valenza residuale e non dirimente, anche perchè avanzata dopo circa sei mesi dal fatto&#8221;.<br /> La predetta ha, quindi, impugnato l&#8217;indicata determinazione avanti al Consiglio di Stato che, con l&#8217;ordinanza n. 3208/2019, ha statuito che &#8220;l&#8217;articolazione delle censure dedotte, relative ai profili motivazionali e procedimentali, richiede adeguato approfondimento di merito, con conseguente fissazione dell&#8217;udienza pubblica di discussione dinanzi al T.A.R.; Considerato che, medio-tempore, la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell&#8217;attività  formativa nel successivo corso 125° risulta idonea a assicurare l&#8217;interesse dell&#8217;allieva a non disperdere la maturazione dell&#8217;esperienza professionale e non determina, comparativamente, profili di effettivo pregiudizio per l&#8217;interesse pubblico&#8221;.<br /> La p.a. dava esecuzione alla riportata misura cautelare in data 11 luglio 2019, ammettendo, con riserva la ricorrente alla frequenza del 125° corso AUPC.<br /> In data 4 settembre 2019 la ricorrente depositava agli atti di causa un ricorso per motivi aggiunti.<br /> Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2019, fissata su sollecitazione del Consiglio di Stato, il Collegio ha segnalato la mancanza del rispetto dei termini a difesa relativamente ai motivi aggiunti depositati da parte ricorrente, per cui la causa veniva rinviata alla udienza pubblica del 3 giugno 2020.<br /> Seguivano, in data 11 maggio 2020, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare.<br /> In data 1° giugno 2020 la parte ricorrente, preso atto della necessità  di un rinvio d&#8217;ufficio della discussione del ricorso per consentire il rispetto dei termini a difesa in ragione degli ulteriori motivi aggiunti proposti, rinunciava alla discussione orale prevista per l&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 e l&#8217;udienza veniva rinviata al giorno 23 ottobre 2020.<br /> Veniva, comunque, tenuta il giorno 17 giugno 2020, la camera di consiglio conseguente alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla ricorrente con l&#8217;ultimo ricorso per motivi aggiunti.<br /> Il Collegio, con ordinanza n.4377/2020, rilevando, tra l&#8217;altro, che :&#8221; &#038; persistendo una situazione di non attitudine militare della ricorrente, i significativi costi economici necessari per l&#8217;addestramento al volo, assumono, nella valutazione discrezionale della p.a. per l&#8217;ammissione della stessa al corso di pilotaggio, una significativa e prioritaria valenza, come peraltro rappresentato nel provvedimento contestato, il quale non si palesa, ad un primo esame, nè illegittimo, nè contraddittorio&#8221;, ha respinto la chiesta misura cautelare.<br /> La decisione non  stata appellata.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza, sia la parte ricorrente che l&#8217;amministrazione resistente hanno depositato ulteriori documenti.<br /> Alla udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattenuto in decisione.<br /> Con riferimento al ricorso principale il Collegio osserva.<br /> Con il primo motivo di ricorso introdotto con il ricorso principale, la parte ha contestato la : &#8220;Illegittimità  delle delibere della Commissione Permanente di Attitudine militare per illegittimità  della composizione del collegio; vizio di violazione di legge e obbligo di astensione di membro del Collegio ai sensi dell&#8217;art. 51 co. 4 c.p.c.; situazione di &#8221; grave inimicizia&#8221; con il valutato&#8221;.<br /> Secondo la ricorrente i verbali nn. 4038, 4042 e 4043, adottati dalla C.P.A., rispettivamente in data 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e13 settembre 2018, sono illegittimi per la illegittima composizione del Collegio.<br /> La parte ricorrente ha, al riguardo sostenuto, che la notorietà  dell&#8217;episodio vessatorio, cui la stessa  stata vittima, conosciuto anche dal Comandante in linea diretta della ricorrente, ha condizionato la composizione ed il giudizio della Commissione.<br /> A conforto della riportata tesi la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che sino al giorno 6 aprile 2018 l&#8217;allieva aveva riportato quattro consegne semplici, mentre, a fine luglio, le sanzioni irrogate erano state pari a sessanta giorni di consegna, assumendo, così, tali rilievi, una sicura connotazione vessatoria.<br /> Ciò troverebbe conforto nel fatto che il Comandante dei Corsi vari ha adottato, nei confronti della ricorrente, tutte le punizioni disciplinari proposte dagli &#8220;scelti&#8221;.<br /> Tale comportamento, a dire della ricorrente, ha assunto i caratteri e le forme di una grave ed inescusabile inimicizia.<br /> Per tali ragioni, il Comandante dei Corsi Vari, essendo negativamente condizionato nei confronti dell&#8217;allieva avrebbe, a mente dell&#8217;art. 51, n. 4 cpc ( rectius 3), dovuto astenersi dal formulare i relativi giudizi nei suoi confronti, atteso il suo diretto coinvolgimento nell&#8217;attività  di vigilanza, controllo e repressione degli abusi perpetrati in danno della ricorrente.<br /> Sul rappresentato motivo il Collegio osserva.<br /> In disparte il fatto che :&#8221; L&#8217;art. 51 non  dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577)&#8221;,  insegnamento pacifico del giudice di legittimità , da estendersi anche nei procedimenti valutativi, che la inimicizia in grado di provocare l&#8217;astensione del funzionario  solo quella dettata da motivi personali:&#8221; la Corte di Appello ha ignorato gli approdi della giurisprudenza amministrativa sul punto. lÃ  dove si  chiarito che, nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione (come nel caso in esame) di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare&#8221; ( Cass. Pen, 14 giugno 2012 n. 34280).<br /> Negli stessi termini si  espressa anche la Cassazione civile :&#8221;&#038; premessa la tassatività  e non estensibilità  in via interpretativa delle ipotesi previste dall&#8217;art. 51, cit., ai fini della possibilità  di astenersi e, correlativamente, dall&#8217;art. 52 relativo alla ricusazione, e che l&#8217;inimicizia prevista dall&#8217;art. 51 n. 3 deve riguardare &quot;rapporti estranei al processo&quot; e non può essere dimostrata sulla base di soli<br /> comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale  tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l&#8217;esistenza di ragioni di rancore o di avversione&#8221; (Cass. sez. un. civ., 26 luglio 2017, n.18395).<br /> Ciò premesso, l&#8217;assunto di parte ricorrente, si basa esclusivamente su presunzioni, supposizioni ed argomentazioni induttive, non avendo la parte prodotto alcuna prova documentale a conforto della rappresentata tesi nei termini di cui agli insegnamenti del giudice di legittimità .<br /> In altre parole, non risulta provato che gli asseriti episodi vessatori, consistenti nelle numerosissime sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente siano il frutto di una personale inimicizia con il superiore e ciò proprio per il fatto che nessun organo terzo ha mai valutato l&#8217;oggettiva illegittimità  delle stesse.<br /> Anzi, proprio la mancata reazione da parte della ricorrente per tutte le sanzioni irrogate, consente di dedurre la sostanziale legittimità  dei rilievi disciplinari.<br /> In buona sostanza, il denunciato fumus persecutionis, asseritamente posto in essere dal Comandante i Corsi vari e collegato dalla ricorrente alle irrogate sanzioni disciplinari, non risulta provato, atteso che la parte non ha dimostrato che le sanzioni fossero il frutto di una personale ritorsione estranea ai motivi d&#8217;ufficio, per cui l&#8217;avanzato sospetto di pretestuosità  e parzialità  delle stesse non risulta affatto provato, costituendo il ragionamento svolto dalla ricorrente una mera rappresentazione soggettiva dei fatti.<br /> Pertanto, l&#8217;asserita inimicizia tra la ricorrente ed il Comandante dei Corsi vari costituisce una mera e singolare opinione, una mera supposizione della ricorrente, non provata, neppure in via sintomatica.<br /> Inoltre, non può essere sottaciuto, proprio ai fini della denunciata inimicizia tra l&#8217;ufficiale e l&#8217;allieva, che i giudizi afferenti allo scrutinio in attitudine militare e professionalità , sono stati espressi, concordemente, da tutta la CPA, composta da tre ufficiali superiori dell&#8217;A.M., in cui il peso del singolo componente nel giudizio si confonde con la decisione dell&#8217;organo collegiale.<br /> Dirimente, al riguardo, , poi, il fatto che tale rappresentata incompatibilità  dell&#8217;ufficiale Comandante i Corsi vari, non  stata avanzata dalla ricorrente prima delle operazioni di valutazione degli scrutini del 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e 13 settembre 2018, sicch il riportato rilievo, solo successivamente espresso, si presta ad interessate contestazioni dello scrutinio sopra riportato:&#8221; La pretesa incompatibilità  di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all&#8217;art. 52 c.p.c. e non dÃ  luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all&#8217;ufficio&#8221; (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007) .<br /> Con il secondo motivo di ricorso la parte ha contestato il : &#8220;Vizio di violazione di legge per violazione dell&#8217;art. 595 co.4 del d.p.r. 90/2010; illegittimità  della composizione del collegio per illegittimità  derivata dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione permanente di attitudine militare; illegittimità  per vizio di violazione di legge, con efficacia invalidante, della disciplina statuita dall&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia in ordine alla composizione della CPA&#8221;.<br /> In particolare, recita il comma 4 dell&#8217;art. 595 del d.p.r. 90/2010 : &#8221; che la valutazione in attitudine militare e professionale  effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell&#8217;istituto di formazione o altra autorità  da questa delegata, che la presiede, e da almeno due membri nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali di inquadramento o sottoufficiali di inquadramento o insegnanti o istruttori dei valutandi&#8221;.<br /> Sostiene la parte ricorrente che, nè Comandante dei Corsi e nemmeno il Comandante dei Corsi vari possono essere legittimamente qualificati come &#8220;ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Ne consegue la illegittimità  anche della disposizione contenuta nell&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia secondo cui :&#8221; i membri della Commissione sono nominati annualmente dal Comandante dell&#8217;accademia Aeronautica&#8221; e di essa fa parte, comunque, quale secondo membro il Comandante del Corso interessato, mentre funge da segretario un ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Tale asserita indebita composizione ha avuto, secondo la parte ricorrente, influenza determinante nel giudizio di inidoneità  attitudinale espresso dalla CPA, come si evincerebbe dal verbale del 4 settembre 2018 e del 13 settembre 2018 e, segnatamente, dal giudizio negativo espresso dal Comandante dei Corsi Vari nei confronti dell&#8217;allieva.<br /> Ne consegue, secondo la parte ricorrente, che tale illegittima composizione della CPA ha comportato il vizio sintomatico di eccesso di potere per difetto di istruttoria di tutti gli atti propedeutici al provvedimento espulsivo.<br /> L&#8217;interpretazione al riguardo offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa.<br /> Il rilievo espresso dalla ricorrente, invero, si incentra secondo una interpretazione del dettato normativo non coerente con la stessa lettera della norma secondaria e con la precisazione fornita dalla normativa interna.<br /> Infatti, il legislatore non ha espressamente previsto nel DPR citato, obiettive e puntuali incompatibilità  per la composizione della indicata Commissione, nè ha statuito una composizione della CPA secondo rigidi canoni professionali, tanto che ha statuito una ampia gamma di possibili suoi componenti, non limitando la partecipazione ai soli ufficiali istruttori, ma prevedendo che possano far parte dell&#8217;indicato organo anche : i sottufficiali di inquadramento, gli insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> In buona sostanza, la ratio legis espressa nella riportata norma,  quella che la valutazione degli allievi avvenga attraverso il giudizio dei superiori gerarchici che hanno una maggiore frequenza con gli stessi.<br /> Pertanto, il Comandante dei Corsi vari e il Comandante del Corso sono, certamente, ricompresi tra coloro che possono legittimamente far parte della commissione, atteso che, i due ufficiali sopra indicati, si inseriscono nel peculiare contesto organico dell&#8217;Accademia, in cui i predetti assumono una attiva funzione di inquadramento generale degli allievi.<br /> Con il terzo motivo la parte ha censurato il provvedimento per il :&#8221; Vizio di eccesso di potere per &#8220;sviamento di potere&#8221;: violazione di legge e manifesta sproporzione della misura espulsiva in ragione degli addebiti disciplinari; violazione delle garanzie partecipative all&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari&#8221;.<br /> La ricorrente, già  in sede di controdeduzioni al preannunciato provvedimento di espulsione, ha segnalato lo sviamento di potere in conseguenza delle numerose sanzioni disciplinari irrogate.<br /> Il motivo, così come esternato,  inconferente.<br /> L&#8217;eventuale contestazione dei rilievi disciplinari di corpo  cadenzato secondo puntuali e rigide procedure decadenziali.<br /> La mancata censura dei procedimenti disciplinari nei termini e con le modalità  previste, impedisce di introdurre nel ricorso qualsivoglia contestazione, come quella in esame, basata sui riferiti addebiti.<br /> Con il quarto motivo la parte ha contesto il &#8221; Vizio di eccesso di potere : illogicità  /contraddittorietà  e/o incongruenza delle valutazioni contenute nei verbali delle sedute della CPA con gli esiti delle valutazioni precedenti afferenti la fase del &#8221; tirocinio&#8221;; vizio di eccesso di potere per scadimento di valutazioni afferenti aspetti del comportamento non modificabili nel tempo; illegittimità  derivata del provvedimento di espulsione dalla Forza Armata. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia &#8220;.<br /> La parte, dopo aver riassunto, l&#8217;articolata normativa prevista per la valutazione in attitudine militare degli allievi, ha riportato i negativi giudizi dalla stessa ottenuti nelle varie aree di valutazione.<br /> In particolare la difesa ricorrente ha rilevato la evidente contraddittorietà  tra i riportati giudizi espressi nella valutazione dell&#8217;attitudine militare e professionale con quello espresso in fase di incorporazione che, a detta della parte ricorrente, costituisce un dato insuscettibili di significative modificazione e, quindi, il successivo e negativo giudizio sarebbe illogico e incongruente.<br /> In disparte l&#8217;apoditticità  dell&#8217;assunto, il positivo giudizio espresso, nei confronti della ricorrente nell&#8217;ottobre 2017 riguarda ed afferisce alla fase concorsuale e, in quanto tale, con esclusiva valenza prognostica ed astratta, per cui l&#8217;indicata valutazione non può assumere alcun rilievo, nè costituire un metro di giudizio rispetto a quello espresso dopo una accurata e costante valutazione dell&#8217;allieva durante il corso formativo.<br /> La parte ricorrente ha poi integrato il ricorso principale con due ricorsi per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1 cpa.<br /> Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti la parte ha ribadito la censura circa la illegittima composizione della CPA ed ha precisato che, in seguito alla istanza di accesso agli atti, ha acquisito la Direttiva CSAM 341 &#8221; norme e procedure in materia di dimissioni dai corsi e funzionamento dei consigli di istituto&#8221; ed.2015.<br /> La norma interna riportata prevede che l&#8217;attribuzione del voto in attitudine militare e professionale, i due membri della CPA devono essere tratti dal personale Ufficiale e Sottoufficiale di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> Sul punto ritiene il Collegio di dover confermare la motivazione, al riguardo già  espressa con riferimento al medesimo motivo introdotto nel ricorso principale, avendo la riportata Direttiva riprodotto, in buona sostanza, la normativa secondaria già  esaminata.<br /> Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la parte ha riportato gli esiti del procedimento penale attivato dalla denunzia della ricorrente all&#8217;autorità  giudiziaria penale militare.<br /> L&#8217;inerzia, tenuta dalla catena gerarchica dell&#8217;A.M., proprio in merito alla lesione subita dalla ricorrente, costituisce, per la stessa, un motivo di singolare responsabilità  del quadro permanente l&#8217;Accademia, confermato dalle conclusioni dell&#8217;inchiesta sommaria avviata in merito all&#8217;episodio di &#8221; nonnismo&#8221; e, pertanto, costituente la causa prima della vicenda espulsiva della ricorrente dalla Forza Armata.<br /> Osserva il Collegio.<br /> Il collegamento tra : le lesioni subite dalla ricorrente, l&#8217;inerzia dei superiori nel sanzionare tale episodio ed il negativo giudizio espresso dalla CPA nei confronti della ricorrente per non attitudine militare e professionale, costituisce, come detto, una mera affermazione apodittica della difesa ricorrente, non supportata da alcun concreto elemento probatorio, ma ricavata in via di supposizione attraverso un ragionamento, certamente suggestivo, ma non sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra gli avvenimenti sopra riportati.<br /> Si tratta, cio, di comportamenti e provvedimenti tutti dotati di autonoma ragione giuridica e scrutinabili dai diversi plessi giudiziari, in cui la reciproca interferenza nell&#8217;ambito del giudizio amministrativo necessita di sicure ed obiettive incidenze causali, debitamente documentate e provate.<br /> Tale collegamento non emerge dagli atti di causa, nè la parte ricorrente ha assolto il necessario onere probatorio a dimostrazione delle affermazioni avanzate nel ricorso giurisdizionale.<br /> Con il terzo motivo la parte insiste nel ritenere che la ragione espulsiva della ricorrente dal corso di formazione deve essere ricondotta proprio alle numerose sanzioni disciplinari alla stessa irrogate.<br /> Sul punto il Collegio non può ribadire che la motivazione del provvedimento espulsivo attiene, non già  agli aspetti disciplinari dell&#8217;allievo, tenuto conto che per tale aspetto la stessa  stata valutata sufficiente, mentre il provvedimento espulsivo si riferisce in modo esclusivo alla non attitudine militare e professionale.<br /> Inconferente  poi l&#8217;arresto riportato dalla difesa di parte ricorrente ( Tar Lazio Sez. I^ B bis n. 468 del 2018 dep. 15.01.2019), atteso che l&#8217;indicata decisione riguardava una vicenda completamente diversa da quella oggetto del presente scrutinio.<br /> Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha contestato la elusione del giudicato cautelare nella parte in cui la ricorrente non  stata ammessa alle lezioni di volo, in uno con la violazione del dovere di imparzialità  ex art 51 co.4 c.p.c. ( rectius 3) ; illegittimità  del gravato atto anche sotto il profilo del dovere di astensione del Comandante dei Corsi.<br /> In merito il Collegio ha già  scrutinato il motivo con l&#8217;ordinanza n.4377/2020, non impugnata, per cui valgono le considerazioni ivi riportate, così come devono essere ribadite le conclusioni già  rassegnate in merito al dovere di astensione e di imparzialità  da parte del Comandante i corsi vari e sopra riportate.<br /> Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2020-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2020-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.130</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Franco Modugno, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), promosso dal Presidente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2020-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Franco Modugno, Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Spesa sanitaria : la vincolatività  del  programma operativo di consolidamento e sviluppo</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Finanza Pubblica &#8211; Legislazione dello Stato &#8211; principi fondamentali &#8211; portata.<br /> <br /> 2.- Sanità  &#8211; spesa sanitaria &#8211; Programma operativo di consolidamento e sviluppo &#8211; vincolatività .<br /> <br /> 3.- Regione Sicilia &#8211; sanità  &#8211; spesa sanitaria &#8211; art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Di regola i princÃ¬pi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell&#8217;esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, poichè essi sono funzionali a preservare l&#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l&#8217;unità  economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La vincolatività  del Programma operativo di consolidamento e sviluppo &#8211; adottato ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, in continuità  con il Programma operativo 2010-2012 e 2013-2015 &#8211; è da considerarsi espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poichè esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. Ferma, peraltro, la vincolatività  dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, ciò vale, per consequenzialità  logica e sistematica, anche in riferimento ai Programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento di obiettivi ancora non realizzati in esecuzione delle precedenti misure.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Nell&#8217;eseguire le misure tendenti alla riduzione del disavanzo, la Regione deve occuparsi di destinare le risorse disponibili all&#8217;integrale e soddisfacente erogazione dei livelli essenziali d&#8217;assistenza sanitaria. Va quindi valorizzato l&#8217;effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale in modo da garantire contemporaneamente detto processo di risanamento e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili. Si è, infatti, affermato che la Costituzione, insieme alle norme attuative dei suoi principi, qualifica il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei LEA, di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute. Nel bilancio della Regione Siciliana occorre, dunque, prevedere risorse finanziarie «complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese devono essere integralmente vincolate all&#8217;erogazione dei predetti livelli essenziali. La previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all&#8217;adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione Siciliana viola, dunque, i principi che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. </em></div>
<p> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie) per gli incrementi di spesa sanitaria, disposti in violazione dell&#8217;art. 117 Cost.: nel bilancio della Regione Siciliana occorre, infatti che siano previste risorse finanziarie complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese devono essere integralmente vincolate all&#8217;erogazione dei predetti livelli essenziali.</em><br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;<br /> udito il Giudice relatore Franco Modugno nell&#8217;udienza del 5 maggio 2020 svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e c), senza discussione orale;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2019, depositato il successivo 20 febbraio, iscritto al n. 26 del reg. ric. 2019, in forza della delibera di impugnazione assunta dal Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, ha promosso questioni di legittimità  in via principale:<br /> a) dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), per violazione degli artt. 117, commi primo, secondo, lettera m), e terzo &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)Â» -, e 118 della Costituzione, anche in relazione al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);<br /> b) dell&#8217;art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, per violazione degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in materia di tutela dei centri storici, e all&#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.<br /> 2.- L&#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, rubricato «Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa», al comma 28, dispone un incremento dell&#8217;autorizzazione di spesa per le finalità  dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1° agosto 1990, n. 20 (Interventi in materia di talassemia). Con il citato art. 2 si dispone, infatti, che «[l]&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità  della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, articolo 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l&#8217;esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706)Â».<br /> 2.1.- Il ricorrente riferisce che, sin dal 2016, erano stati «mossi rilievi» critici alla Regione, in sede di Comitato permanente per la verifica dell&#8217;erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), circa la previsione di cui all&#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 20 del 1990, che conferisce ai malati per gravi forme di talassemia un&#8217;indennità  vitalizia e un&#8217;indennità  chilometrica, sul presupposto che il diritto statale vigente (ora, l&#8217;art. 52 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017) prevede, per tali categorie di soggetti, esclusivamente il diritto all&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: l&#8217;erogazione di un vitalizio e di un rimborso chilometrico sembravano, dunque, integrare un livello ulteriore d&#8217;assistenza sanitaria. Afferma che la Regione Siciliana aveva fornito rassicurazioni allo Stato, qualificando l&#8217;indennità  in questione come intervento di carattere sociale e non sanitario. Oggetto di rilievo &#8211; prosegue il ricorso &#8211; era stata pure la previsione di cui all&#8217;art. 41 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2018. Legge di stabilità  regionale), che ha stabilito, integrando il menzionato art. 7 della legge reg. Siciliana n. 20 del 1990, l&#8217;adeguamento agli indici ISTAT dell&#8217;indennità  per i pazienti affetti da talassemia. Anche in quella occasione, la Regione Siciliana avrebbe garantito che i costi di tale adeguamento avrebbero gravato su fondi regionali di natura sociale.<br /> Il ricorso si fonda sul rilievo, derivante dall&#8217;esame della legge impugnata, che le risorse per le misure in esame «gravano ancora su fondi di natura sanitaria (missione 13)Â».<br /> 2.2.- L&#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che la Regione Siciliana, eseguendo un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli essenziali, e che la norma impugnata, dunque, viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria &#8211; principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. &#8211; che si è tradotto anche nel divieto, per le Regioni sottoposte al piano di rientro sanitario, di effettuare spese non obbligatorie di cui all&#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004. Richiama, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte n. 104 del 2013, nonchè, con riferimento pìù specifico all&#8217;applicabilità  del principio del contenimento della spesa pubblica anche alle Regioni ad autonomia speciale, le sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015; richiama, altresì¬, la sentenza n. 175 del 2014, poichè il risanamento dei disavanzi di bilancio è obiettivo prioritario non solo in forza dei principi costituzionali, ma anche in ossequio ai vincoli derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea.<br /> 2.3.- Precisa, in seguito, che i rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono regolati dal «principio dell&#8217;accordo», declinato nella forma della leale collaborazione, che la norma impugnata lederebbe per via della violazione dell&#8217;intesa raggiunta in materia di livelli essenziali d&#8217;assistenza sanitaria (LEA) nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all&#8217;adozione del d.P.C.m. 12 gennaio 2017. Sarebbe evidente, in tesi, la violazione sia dell&#8217;art. 117, commi primo, secondo, lettera m), e terzo, sia dell&#8217;art. 118 Cost., come si desumerebbe dalle sentenze n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012 di questa Corte.<br /> 3.- L&#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, rubricato «Modifiche di norme», al comma 9, apporta due modifiche alla legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 13 (Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici), e dispone: «[a]lla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 1, comma 2, dopo le parole &#8220;normativa vigente&#8221; aggiungere le parole &#8220;salvo l&#8217;obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti&#8221;; b) all&#8217;articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: &#8220;5-bis. Nel caso in cui l&#8217;amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all&#8217;intero centro storico, è data facoltà  al soggetto che intende effettuare interventi in conformità  ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o pìù unità  edilizie, con l&#8217;obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1&#8243;Â».<br /> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato premette che la legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 contiene una nuova definizione delle tipologie edilizie dei centri storici e prevede che il Comune provveda a individuare l&#8217;appartenenza delle singole unità  edilizie a ciascuna categoria mediante uno studio di dettaglio dell&#8217;intero centro storico (artt. 2 e 3).<br /> 3.1.- L&#8217;integrazione, all&#8217;art. 1, comma 2, del periodo «salvo l&#8217;obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti», nella prospettiva del ricorrente, dispone il superamento delle norme per le &#8220;Zone Territoriali Omogenee A &#8211; centro storico&#8221;, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), che venivano invece fatte salve dalla legge regionale del 2015, nel caso in cui contrastassero con i contenuti degli &#8220;studi di dettaglio&#8221; di cui all&#8217;art. 3 della legge regionale medesima.<br /> 3.2.- L&#8217;introduzione del nuovo art. 5-bis dell&#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015, ad opera del comma 9 dell&#8217;art. 3 impugnato, consentendo la parcellizzazione in stralci dello studio di dettaglio, vanificherebbe l&#8217;obiettivo di compiere una elaborazione organica sull&#8217;intero centro storico per l&#8217;individuazione delle tipologie edilizie e per la conseguente programmazione degli interventi che è possibile effettuare. L&#8217;approvazione di questi stralci resterebbe demandata alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 dell&#8217;art. 3, nell&#8217;ambito della quale, perà², il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali potrebbe risultare minoritario.<br /> Il ricorrente sostiene che, permettendo che la proposta di attribuzione alle tipologie edilizie provenga pure dai privati, si renderebbe possibile la realizzazione di interventi anche molto impattanti, nell&#8217;ipotesi ad esempio dell&#8217;edilizia che venisse classificata &#8220;non qualificata&#8221; o &#8220;parzialmente qualificata&#8221;, senza che sia necessaria l&#8217;autorizzazione della Soprintendenza (art. 4, comma 1, lettera f, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015). Orbene, il combinato disposto degli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali tutela i centri storici, in quanto beni paesaggistici e aree di notevole interesse pubblico, imponendo che ogni intervento sia preventivamente autorizzato dall&#8217;amministrazione, per evitare che si rechi pregiudizio al valore tutelato. Le modifiche introdotte dalla normativa censurata consentirebbero perà² di intervenire sui centri storici in modo difforme da quanto in precedenza pianificato e autorizzato dalla Soprintendenza, minando così¬ il principio ispiratore della legislazione in materia, che è quello dell&#8217;«approccio unitario (metodologico e valutativo) sul &#8220;bene culturale unitario centro storico&#8221;Â». A questo proposito, occorre tenere presente che le norme del citato d.lgs. n. 42 del 2004, qualificabili come «norme di grande riforma economico-sociale», si impongono anche alle Regioni dotate di autonomia speciale. A testimonianza dell&#8217;importanza riconosciuta da questa Corte alle norme contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, il ricorrente richiama le sentenze n. 66 del 2012, n. 164 del 2009 e n. 367 del 2007.<br /> 3.3.- Rileva, infine, il contrasto dell&#8217;art. 3, comma 9, della legge regionale impugnata con l&#8217;art. 14 dello statuto della Regione Siciliana il quale, pur contemplando tra le materie di potestà  legislativa regionale quella dell&#8217;«urbanistica», alla lettera f), e della «tutela del paesaggio», alla lettera n), precisa che tali attribuzioni sono esercitate «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».<br /> 4.- La Regione Siciliana ha depositato, in data 25 marzo 2019, atto di costituzione in giudizio con controdeduzioni.<br /> Con riguardo alle censure rivolte all&#8217;art. 2, comma 28, della legge regionale impugnata, essa riconosce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di Comitato LEA, aveva formulato «rilievi» circa le misure regionali a beneficio dei talassemici, poichè riteneva integrassero un livello ulteriore di assistenza, e che, per parte sua, la Regione aveva dato rassicurazioni sul fatto che le risorse destinate a quelle spese non avrebbero gravato su fondi sanitari, costituendo misure di carattere sociale. La parte resistente afferma pure che la Regione ha ricevuto ulteriori osservazioni, dello stesso tenore, sull&#8217;art. 41 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, ed è tornata ad assicurare che l&#8217;adeguamento agli indici ISTAT dell&#8217;indennità  avrebbe gravato su fondi regionali di natura sociale: per questa ragione, lo Stato avrebbe deciso di non impugnare detto articolo di legge regionale.<br /> 4.1.- Poichè il Presidente del Consiglio dei ministri ha invece proceduto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018 sulla base del rilievo per cui le spese relative all&#8217;indennità  gravano ancora su fondi di natura sanitaria, la Regione precisa che gli uffici degli Assessorati salute ed economia hanno attestato che il finanziamento dei benefici previsti dall&#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 20 del 1990 e sue successive modifiche è «esclusivamente a carico del bilancio regionale e non a carico delle risorse correnti del fondo sanitario». Per questo, la Regione sostiene che le misure non costituirebbero erogazione di livelli di assistenza sanitaria ulteriori rispetto ai LEA, ma si sarebbe verificata «solo l&#8217;impropria inclusione dei corrispondenti capitoli di bilancio (413706 &#8211; indennità  vitalizia e 413707 &#8211; indennità  chilometrica) nell&#8217;ambito della Missione 13 &#8220;Tutela della salute&#8221;Â», anzi che nell&#8217;ambito della Missione 12 &#8220;Diritti sociali, politiche sociali e famiglia&#8221;, circostanza che ha dato adito «ad erronea interpretazione da parte dello Stato». Gli uffici competenti intenderebbero rimuovere definitivamente tale imprecisione, impegnandosi a formulare un&#8217;apposita iniziativa legislativa con il «primo disegno di legge utile», per includere l&#8217;intervento nella Missione 12.<br /> 4.2.- La Regione Siciliana, in conclusione, deduce l&#8217;impossibilità  di applicare la giurisprudenza costituzionale in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario al caso di specie, non ricorrendo il carattere sanitario della spesa e, dunque, la violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria. Ricorda, infine, che ultimamente questa Corte, con sentenza n. 172 del 2018, ha escluso l&#8217;illegittimità  della norma di spesa relativa ai minori in adozione di cui alla legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I), in ragione della natura sociale della misura.<br /> 5.- In data 27 aprile 2020, in prossimità  della decisione, in forza delle modalità  previste dall&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020, avente a oggetto «Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, anche con collegamento da remoto, durante l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19», la Regione Siciliana ha depositato brevi note. In esse richiama la sentenza n. 94 del 2019 di questa Corte che, in linea con la sentenza n. 172 del 2018, ha deciso in senso favorevole alla parte resistente una questione di legittimità  costituzionale analoga a quella oggi promossa in riferimento all&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, sottolineando che la Corte valuta la natura della misura per l&#8217;attinenza a una certa materia e non in base all&#8217;imputazione dell&#8217;intervento al settore della &#8220;Direzione generale della salute&#8221;. L&#8217;intervento recato dalla norma impugnata &#8211; ribadisce &#8211; non avrebbe carattere sanitario e, dunque, l&#8217;impropria inclusione nell&#8217;ambito della Missione 13 &#8220;Tutela della salute&#8221; non varrebbe a sostenere le censure.<br /> Afferma, in conclusione, che il capitolo relativo alla spesa oggetto del contenzioso sarebbe riclassificato come &#8220;Missione 12&#8221; in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, che sarà  approvato da parte dell&#8217;Assemblea regionale siciliana. Chiede, dunque, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o infondato.<br /> 6.- In data 28 aprile 2020, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sopra richiamato, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato brevi note, insistendo sull&#8217;illegittimità  della previsione di cui all&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018. Sarebbe evidente &#8211; si afferma &#8211; la natura sanitaria e non sociale della misura di sostegno ai malati di talassemia di cui si controverte e da ciò deriverebbe l&#8217;impossibilità  per la Regione Siciliana, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di garantire tale livello ulteriore di assistenza. Sostiene l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che la finalità  del beneficio erogato sia quella di tutelare, in maniera ulteriore rispetto a quanto giÃ  previsto dallo Stato, il bene fondamentale della salute, visto che l&#8217;erogazione avviene direttamente in favore del soggetto malato, per tutta la vita e per un importo di non modico valore (411, 62 euro mensili).<br /> Queste caratteristiche farebbero differire il caso odierno da quello deciso da questa Corte con sentenza n. 94 del 2019, in cui si riconosceva natura socio-assistenziale alla misura all&#8217;epoca scrutinata. A conferma che le misure in sostegno dei malati di talassemia hanno natura sanitaria, l&#8217;Avvocatura sottolinea che lo Stato prevede un&#8217;adeguata forma d&#8217;assistenza, ricompresa nei LEA, rappresentata dal diritto all&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La Regione Siciliana non potrebbe, perà², garantire tale livello ulteriore d&#8217;assistenza utilizzando risorse destinate a spese sanitarie, dovendo, invece, occuparsi di rientrare dal disavanzo assicurando al contempo l&#8217;erogazione delle prestazioni essenziali.<br /> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato afferma, inoltre, che la recente sentenza di questa Corte n. 62 del 2020 avrebbe rilievo per l&#8217;odierno giudizio, specie laddove stabilisce che la funzione sanitaria regionale va esercitata «coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi &#8220;necessari&#8221;, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità  economica». Con riguardo alle difese esposte da parte resistente, con particolare riferimento all&#8217;impegno dell&#8217;amministrazione di modificare la Missione cui imputare le spese di cui si controverte, la difesa statale afferma che, malgrado il tempo trascorso, nessuna iniziativa legislativa in proposito è stata assunta, o comunque sia portata a termine, dalla Regione e che non è avvenuta, perciò, l&#8217;inclusione nella &#8220;Missione 12&#8221;.<br /> 6.1.- Insiste, in conclusione, pure sull&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 9, della legge regionale impugnata, per contrasto con i parametri costituzionali e interposti giÃ  individuati, rilevando l&#8217;assenza di controdeduzioni della resistente sul punto, il che confermerebbe la fondatezza delle censure formulate.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), per violazione degli artt. 117, commi primo, secondo, lettera m), e terzo, &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)Â» -, e 118 della Costituzione, anche in relazione al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); ha altresì¬ promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 9, della medesima legge regionale per contrasto con gli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in materia di tutela dei centri storici, e all&#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.<br /> 2.- Le materie cui afferiscono le disposizioni impugnate sono potenzialmente riconducibili ad ambiti che lo statuto speciale di autonomia della Sicilia attribuisce alla competenza legislativa regionale.<br /> In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso è ammissibile, perchè fornisce una sufficiente motivazione circa «l&#8217;impossibilità  di operare il sindacato di legittimità  costituzionale in base allo statuto speciale» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2020).<br /> Questa Corte ha giÃ  affermato che dal ricorso, «valutato nel suo complesso», deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale (sentenze n. 43 e n. 16 del 2020). Ritenendosi «sufficiente, ma necessaria, un&#8217;indicazione, sia pure sintetica al riguardo» (così¬, giÃ  le sentenze n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013), si rileva che il ricorso fa riferimento all&#8217;applicabilità  del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria alle Regioni ad autonomia speciale; del pari, con riguardo alle questioni relative all&#8217;art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, si osserva che le questioni si riferiscono a titoli di competenza statale esclusiva, espressamente confrontata con la competenza statutaria della Regione resistente e con i relativi limiti.<br /> 3.- Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, il quale dispone che «l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8 del 2018, per le finalità  della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, articolo 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l&#8217;esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706)Â», poichè, riconducendo le spese per l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità  vitalizia e chilometrica in favore di assistiti affetti da gravi forme di talassemia a fondi di natura sanitaria, violerebbe l&#8217;art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, nonchè l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), anche in riferimento al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e l&#8217;art. 118 Cost., per contrasto col principio di leale collaborazione in materia di garanzia dei medesimi LEA, dal momento che il finanziamento di tale indennità  costituirebbe un livello ulteriore d&#8217;assistenza che la Regione, in piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire.<br /> 3.1.- La Regione Siciliana conosceva la posizione critica dello Stato sulla previsione dell&#8217;indennità  vitalizia in favore di pazienti affetti da gravi talassemie. GiÃ  in occasione delle riunioni del Comitato permanente per la verifica dell&#8217;erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) nel 2016, e successivamente nel 2018, lo Stato aveva rivolto, infatti, rilievi specifici alla Regione, in quanto quest&#8217;ultima, pur eseguendo misure di rientro dal disavanzo sanitario, riferiva le spese per l&#8217;indennità  a fondi regionali per la tutela della salute. Dal canto suo, pure la Regione Siciliana ha riconosciuto, nelle sue difese, che vi era stata una «imprecisione» nell&#8217;inclusione dei corrispondenti capitoli di bilancio nella Missione 13 &#8220;Tutela della salute&#8221; e che occorreva riferire le spese alla Missione 12 &#8220;Diritti sociali, politiche sociali e famiglia&#8221;. Si impegnava perciò a rimediare in occasione del primo disegno di legge utile.<br /> Tuttavia, con la legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2018. Legge di stabilità  regionale), la Regione ha autorizzato le spese per le indennità  di talassemia sulla Missione 13 &#8220;Tutela della salute&#8221; &#8211; unitamente a quelle per l&#8217;indennità  in favore di pazienti affetti dalla sindrome di Hansen &#8211; aumentando poi le risorse all&#8217;uopo stanziate con la legge reg. Siciliana n. 24 dello stesso anno.<br /> La stessa Regione ha proceduto, dunque, con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. n. 24 del 2018, non giÃ  a cambiare la &#8220;Missione&#8221; cui imputare le spese di cui si controverte, bensì¬ a disporne un incremento (pari a 1.046 migliaia di euro) sulla medesima &#8220;Missione 13&#8221;.<br /> 3.2.- Ciò premesso, la questione è fondata, con riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.<br /> La misura di sostegno in favore di pazienti affetti da talassemia, istituita con legge della Regione Siciliana 1° agosto 1990, n. 20 (Interventi in materia di talassemia), all&#8217;art. 7, rifinanziata negli anni successivi (da ultimo con l&#8217;art. 31, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e con l&#8217;art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, oggi impugnato), costituisce una forma di assistenza sanitaria ulteriore rispetto a quella prevista per la medesima categoria di pazienti dalla normativa statale in materia di livelli essenziali d&#8217;assistenza.<br /> L&#8217;attuale art. 52 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, sulla definizione dei LEA, letto insieme all&#8217;Allegato 7 al decreto, infatti, prevede per i malati di talassemia, con esclusione delle talassemie &#8220;minori&#8221;, il diritto all&#8217;esenzione dalla partecipazione alle correlate spese sanitarie: l&#8217;indennità  vitalizia, percepita dagli assistiti in forma di erogazione mensile, e l&#8217;eventuale indennità  chilometrica rappresentano, dunque, prestazioni di ulteriore assistenza. Aggiungono una corresponsione monetaria mensile al beneficio, derivante dal risparmio delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria normalmente a carico dell&#8217;utenza, che giÃ  la normativa statale riconosce alle persone affette da tali patologie.<br /> 3.3.- La Regione Siciliana, pur non essendo pìù soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, è, perà², in ragione della mancata eliminazione di quest&#8217;ultimo, sottoposta a misure di &#8220;monitoraggio&#8221; nell&#8217;ambito di un programma di consolidamento e sviluppo. Per questo, deve considerarsi preclusa la possibilità  di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali.<br /> La vincolatività  del Programma operativo di consolidamento e sviluppo &#8211; adottato ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, in continuità  con il Programma operativo 2010-2012 e 2013-2015 &#8211; è da considerarsi espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poichè esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. Questa Corte ha pìù volte stabilito la vincolatività  dei piani di rientro dal disavanzo sanitario (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) e ciò vale, per consequenzialità  logica e sistematica, anche in riferimento ai Programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento di obiettivi ancora non realizzati in esecuzione delle precedenti misure.<br /> Questa Corte ha altresì¬ «costantemente affermato che di regola i princÃ¬pi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell&#8217;esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale», poichè essi sono funzionali «a preservare l&#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l&#8217;unità  economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea (sentenza n. 82 del 2015, nonchè, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)Â» (sentenza n. 151 del 2017; con specifico riferimento alla Regione Siciliana, sentenza n. 159 del 2018).<br /> La previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all&#8217;adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione Siciliana viola, dunque, i principi che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica.<br /> 3.4.- Nell&#8217;eseguire le misure tendenti alla riduzione del disavanzo, la Regione deve occuparsi di destinare le risorse disponibili all&#8217;integrale e soddisfacente erogazione dei livelli essenziali d&#8217;assistenza sanitaria. Questa Corte ha da tempo chiarito l&#8217;«effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale in modo da garantire contemporaneamente detto processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili» (sentenza n. 51 del 2013). Affermazioni valevoli oggi, anche alla luce di quanto recentemente rilevato da questa Corte sull&#8217;incapacità  della Regione Siciliana di garantire adeguatamente alcune prestazioni ricomprese nei livelli essenziali, situazione questa il cui risanamento merita invece impegno prioritario.<br /> Si è, infatti, affermato che la Costituzione, insieme alle norme attuative dei suoi principi, qualifica «il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei LEA, di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute». Nel bilancio della Regione Siciliana occorre, dunque, prevedere risorse finanziarie «complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA e le correlate spese [devono] essere integralmente vincolate all&#8217;erogazione dei predetti livelli essenziali» (sentenza n. 62 del 2020).<br /> 3.5.- L&#8217;accoglimento della questione per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. comporta l&#8217;assorbimento delle altre censure.<br /> 4.- Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, recante «Modifiche di norme», che introduce due modifiche alla legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 13 (Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici), disponendo che: «alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) all&#8217;articolo 1, comma 2, dopo le parole &#8220;normativa vigente&#8221; aggiungere le parole &#8220;salvo l&#8217;obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti&#8221;; b) all&#8217;articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: &#8220;5-bis. Nel caso in cui l&#8217;amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all&#8217;intero centro storico, è data facoltà  al soggetto che intende effettuare interventi in conformità  ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o pìù unità  edilizie, con l&#8217;obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1&#8243;Â». L&#8217;articolo impugnato sarebbe illegittimo per contrasto con gli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, pure, con le norme interposte di cui agli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali, e con l&#8217;art. 14 statuto reg. Siciliana, che attribuisce a quest&#8217;ultima competenze legislative in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio da esercitarsi, perà², nel rispetto dei limiti stabiliti dallo statuto.<br /> 5.- Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;art. 3, comma 9, lettera a), consentendo la deroga alla disciplina statale di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), violerebbe i parametri sopra richiamati.<br /> 5.1.- La questione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non adeguatamente motivata e posta in termini meramente assertivi.<br /> Il ricorso si limita ad affermare che l&#8217;integrazione operata dall&#8217;art. 3, comma 9, lettera a), della legge regionale impugnata «dispone un completo superamento delle norme per le zone territoriali omogenee A &#8211; centro storico, ai sensi decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che sono state invece fatte salve dalla legge del 2015». La valenza derogatoria della disciplina statale doveva, perà², essere provata, tanto pìù che la lettera della disposizione si riferisce espressamente alla sola necessità  che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici si adeguino ai contenuti della legge regionale.<br /> Questa Corte ha costantemente affermato che l&#8217;atto introduttivo del giudizio «deve contenere [&#8230;] anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità , posto che l&#8217;impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva» (sentenza n. 286 del 2019; ex plurimis, sentenza n. 198 del 2019, n. 152 e n. 109 del 2018, n. 261, n. 169 e n. 107 del 2017). L&#8217;esigenza di un&#8217;adeguata motivazione a fondamento della censura, infatti, «si pone in termini perfino pìù pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (sentenza n. 286 del 2019 e, ex plurimis, sentenze n. 109 del 2018, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016 e n. 82 del 2015).<br /> La censura non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità , a causa del difetto di motivazione della stessa.<br /> 6.- Infine, l&#8217;art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, nella prospettiva offerta dal ricorso, introdurrebbe la possibilità  per i privati di effettuare interventi edilizi di vario genere sugli immobili presenti nei centri storici in base a studi di dettaglio parcellizzati e che prescindano dal controllo della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. In questo modo, la legge regionale impugnata, aggiungendo il comma 5-bis all&#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015, determinerebbe una violazione dei principi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, sia perchè rischia di pregiudicare la salvaguardia del centro storico come &#8220;bene unitario&#8221;, sia perchè esautora gli organi comunali e tecnici dei poteri che la normativa statale attribuisce loro.<br /> 6.1.- La questione non è fondata, nei termini di seguito esposti.<br /> 6.2.- Prima di chiarire la portata della disposizione impugnata, occorre precisare che, pur in assenza di una legge statale ad hoc sulla tutela dei centri storici, si desume dalle norme del codice dei beni culturali il principio secondo cui i centri storici, in quanto beni paesaggistici &#8220;unitari&#8221; e di notevole interesse pubblico, meritano una specifica tutela. L&#8217;art. 136 del detto codice, infatti, qualifica oggi espressamente i centri e i nuclei storici come aree di notevole interesse pubblico. In considerazione dell&#8217;evoluzione della concezione del centro storico, da considerarsi non solamente una &#8220;zona urbanistica&#8221;, ma appunto un bene dall&#8217;alto valore culturale e ambientale, occorre che i soggetti responsabili della sua protezione si dotino di strumenti idonei a coniugare l&#8217;esigenza di sviluppo del centro urbano con quella di conservazione e valorizzazione dei beni immobili ivi presenti. Il centro storico è tutelato, dunque, come &#8220;unità  complessa&#8221;, a prescindere dalla circostanza che al suo interno vi siano beni immobili vincolati ai sensi della Parte II cod. beni culturali. Ãˆ, d&#8217;altro canto, evidente che la normativa sui centri storici si trovi al crocevia fra le competenze regionali in materia urbanistica o di governo del territorio e la tutela dei beni culturali.<br /> Bisogna, dunque, muovere dalla consapevolezza che questo «&#8221;patrimonio&#8221; intrinsecamente comune» merita le «cure della &#8220;Repubblica&#8221;Â» e che, dunque, nella cornice della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., le varie articolazioni istituzionali hanno il compito di tutelare e valorizzare tale patrimonio (sentenza n. 140 del 2015). La tutela dei beni culturali e del paesaggio, d&#8217;altronde, «richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un&#8217;attività  pianificatoria estesa sull&#8217;intero territorio nazionale [&#038;] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni» (sentenze n. 86 del 2019 e n. 66 del 2018).<br /> Così¬, le Regioni hanno dedicato specifiche discipline ai centri storici, nell&#8217;ambito delle competenze in materia di governo del territorio o urbanistica, cercando di superare la visione parcellizzata degli interventi edilizi per privilegiare la considerazione unitaria dei nuclei storici. In accordo con l&#8217;ordinamento statale, le Regioni stesse affidano a strumenti urbanistici comunali e al lavoro di uffici tecnici territorialmente competenti l&#8217;attuazione delle norme dettate a livello regionale e statale.<br /> 6.3.- Fatte tali premesse, è ora utile tratteggiare la struttura e il contenuto della legge reg. Siciliana sulla tutela dei centri storici, per comprendere in quale trama la novella normativa si inserisca e debba essere inquadrata.<br /> La legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 si prefigge di introdurre norme che valorizzino i centri storici siciliani attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione di aree urbane degradate (art. 1). A tali fini, si è prevista la possibilità  di intervenire sugli immobili dei centri storici, con il dovere di rispettare differenti forme e limiti secondo la tipologia di immobile. Così¬, all&#8217;art. 2, sono definite le tipologie edilizie presenti nei centri storici, e, all&#8217;art. 3, viene stabilito che il Comune provveda a individuare l&#8217;appartenenza degli immobili alle diverse categorie mediante uno studio di dettaglio riguardante l&#8217;intero centro storico.<br /> In particolare, «[l]&#8217;appartenenza delle singole unità  edilizie alle tipologie di cui all&#8217;articolo 2 è individuata entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell&#8217;ufficio tecnico comunale competente, con uno studio con effetti costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle scelte e da una planimetria in scala non superiore a 1:500, approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in conferenza di servizi, indetta dall&#8217;ufficio tecnico comunale proponente che può avvalersi anche di consulenze esterne di comprovata esperienza, a cui partecipano la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, l&#8217;ufficio del genio civile, nonchè eventuali enti competenti in materia». La delibera del consiglio comunale deve approvarsi entro 180 giorni dal deposito del citato studio e, in mancanza dell&#8217;approvazione della suddetta delibera, l&#8217;Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, dispone l&#8217;intervento sostitutivo. Viene, inoltre, stabilito che, a seguito della pubblicazione del verbale della conferenza di servizi e dello studio di dettaglio, possano formularsi osservazioni od opposizioni; in tal caso, l&#8217;ufficio tecnico comunale indice un&#8217;apposita conferenza di servizi che, sentiti gli enti competenti, esprime a maggioranza un parere sulle eventuali modifiche allo studio di dettaglio, cosicchè il consiglio comunale, tenuto conto delle indicazioni formulate, deliberi l&#8217;approvazione dello studio (art. 3). Vengono poi individuati gli interventi che è possibile effettuare secondo la tipologia cui l&#8217;immobile appartiene (artt. 4 e 5).<br /> 6.4.- Come rilevato, la legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 ha promosso l&#8217;adozione di uno studio che individui le tipologie immobiliari presenti nei centri storici in modo organico. Per vero, la legge era stata criticata perchè lo studio di dettaglio non sembra configurarsi come vero e proprio strumento di pianificazione, bensì¬ come un &#8220;catalogo&#8221; di tipologie edilizie definite in base a classificazioni astratte, inadeguato per l&#8217;obiettivo di recuperare e valorizzare i centri storici. Ciononostante, dal momento che la legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 non ha formato oggetto di ricorso, questa Corte ha il dovere di pronunciarsi limitatamente alle integrazioni alla stessa che sono state sottoposte al suo giudizio.<br /> L&#8217;introduzione, da parte della norma impugnata, del comma 5-bis dell&#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 non determina l&#8217;attribuzione al privato della facoltà  di effettuare interventi sugli immobili del centro storico sulla base di uno studio di dettaglio stralcio relativo a una o pìù unità  edilizie, che egli trasmette al Comune per l&#8217;approvazione. Se così¬ fosse, si dovrebbero rilevare la compromissione del ruolo che la normativa statale e regionale attribuisce ai Comuni e agli uffici tecnici, nonchè il pregiudizio del valore del centro storico come bene unitario, che sarebbe ad ogni modo scalfito dalla possibilità  di pianificare gli interventi immobiliari in base a studi stralcio relativi a uno o pìù comparti, avulsi dal loro contesto. Ciò contrasterebbe con i principi recati dal codice dei beni culturali che costituiscono norme di grande riforma economico-sociale (di recente, sentenze n. 172 del 2018 e n. 189 del 2016), attuative dell&#8217;art. 9 Cost. (sentenza n. 66 del 2012 e n. 367 del 2007) e che, in quanto tali, vincolano anche le autonomie speciali (nella materia di cui si tratta, sentenze n. 118 del 2019, n. 172 del 2018 e n. 189 del 2016).<br /> 6.5.- Il sistema normativo derivante dall&#8217;integrazione operata dall&#8217;art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018 alla legge regionale n. 13 del 2015 «può essere interpretat[o] in modo da prevenire l&#8217;insorgere della denunciata antinomia normativa» (sentenza n. 189 del 2016).<br /> Innanzitutto, la facoltà  del privato di proporre uno studio di dettaglio stralcio, relativo a una o pìù unità  edilizie, si attiva solo nel caso in cui «l&#8217;amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1», risultando inadempiente agli obblighi introdotti con la legge reg. Siciliana n. 13 del 2015. Il trascorrere del tempo nell&#8217;impossibilità  di programmare interventi, compresi quelli di ristrutturazione o recupero, può determinare il decadimento del patrimonio immobiliare di rilievo storico e artistico. L&#8217;introduzione del comma 5-bis dell&#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 finisce per stimolare le amministrazioni comunali rimaste inerti.<br /> L&#8217;effetto dell&#8217;esercizio di detta facoltà  è quello di determinare «l&#8217;obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal comma 1» del medesimo art. 3. La proposta proveniente dal soggetto privato, che comprensibilmente non si estende all&#8217;intero centro bensì¬ a unità  edilizie determinate, da lui conosciute e in riferimento alle quali intende programmare interventi, è utile, dunque, ad azionare il procedimento di cui al comma 1 per l&#8217;adozione dello studio di dettaglio che assegna le tipologie edilizie agli immobili dell&#8217;intero centro storico. I poteri di valutazione e controllo sulla pianificazione del centro storico che la legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 ha attribuito a tutti gli organismi, tecnici e politici, che figurano nel procedimento scandito al comma 1 dell&#8217;art. 3, rimangono rigorosamente fermi. In questo senso, «non si può comunque addebitare alla norma denunciata [&#038;] di aver &#8220;svuotato&#8221; le funzioni comunali in tema di pianificazione urbanistica» (sentenza n. 46 del 2014). Del pari, alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali non sono sottratte prerogative; non risulta, perciò, indebolito il suo ruolo autonomo di controllo tecnico e di tutela dei valori paesaggistici.<br /> Gli «interventi ammessi e modalità  d&#8217;attuazione», di cui all&#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015, inoltre, non sono modificati dalla legge regionale impugnata, ragion per cui non può desumersi dal comma 5-bis dell&#8217;art. 3 la possibilità  per il privato di effettuare interventi «anche molto impattanti», come temuto dal ricorrente, senza il previo intervento degli organi preposti alla pianificazione urbanistica per la tutela dei valori architettonici e paesaggistici del centro storico.<br /> Il comma 5-bis dell&#8217;art. 3 introduce, così¬, una sollecitazione procedimentale in fase d&#8217;impulso all&#8217;avvio del procedimento, che non modifica l&#8217;oggetto di quest&#8217;ultimo. Essa potrà  essere accolta se si verificasse che la tipologia immobiliare individuata per una o pìù unità  edilizie è quella corretta, ragionando sul contesto in cui gli immobili s&#8217;inseriscono, e potrà , dunque, formare parte di quello studio pìù esteso, relativo al complesso degli immobili presenti nel centro storico, che il Comune deve adottare secondo le procedure previste, sia pure a fronte di un&#8217;iniziativa limitata a un singolo comparto edilizio.<br /> Lo studio di dettaglio proposto dal privato deve, allora, essere valutato dai diversi uffici e organismi deputati alla pianificazione, compresa la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per confluire nella pìù ampia individuazione delle tipologie edilizie presenti nel centro storico.<br /> Sulla scorta di queste considerazioni, non è pregiudicato il valore unitario del bene finchè non si svuota di contenuto il potere di coloro che sono responsabili di salvaguardarlo. La legge regionale impugnata, correttamente interpretata, non sottrae alle amministrazioni e agli uffici tecnici competenti gli strumenti utili a tutelare il centro storico nel suo complesso, anche a fronte di proposte provenienti da soggetti privati.<br /> 6.6.- In conclusione, la questione di costituzionalità  dell&#8217;art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018 non è fondata, nei sensi di cui sopra, perchè è possibile dare un&#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l&#8217;esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie);<br /> 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 9, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all&#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e all&#8217;art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/4/2020 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-4-2020-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-4-2020-n-130/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/4/2020 n.130</a></p>
<p>&#8220;Primo monitoraggio&#8221; dei decreti cautelari pronunciati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia &#8211; in allegato la tabella riepilogativa del TAR PUGLIA a cura di Veronica Sordi &#8220;Primo monitoraggio&#8221;[1]dei decreti cautelari pronunciati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia  Â in allegato la tabella riepilogativa del TAR PUGLIA a cura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-4-2020-n-130/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/4/2020 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-4-2020-n-130/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/4/2020 n.130</a></p>
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<p>&#8220;Primo monitoraggio&#8221;  dei decreti cautelari pronunciati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia &#8211; in allegato la tabella riepilogativa del TAR PUGLIA  a cura di Veronica Sordi</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Primo monitoraggio&#8221;<a title=""><strong>[1]</strong></a>dei decreti cautelari pronunciati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia</strong><br /> </div>
<div style="text-align: right;"> Â in allegato la tabella riepilogativa del TAR PUGLIA a cura di Veronica Sordi</div>
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<p> <strong>1. Premessa</strong><br /> La situazione emergenziale che l&#8217;Italia sta attraversando genera uno stato di incertezza che va a incidere su ogni ambito dell&#8217;agire umano e, quindi, inevitabilmente anche sul Sistema Giustizia. Il presente contributo mira ad analizzare, senza pretese di esaustività , le diverse applicazioni della modifica introdotta dall&#8217;art. 84, d.l.gs. 18/2020<a title="">[2]</a>(che ha abrogato la di poco precedente novella recata dall&#8217;art. 3, d.l. 11/2020) sulla disciplina cautelare, espressione della tutela piena ed effettiva codificata dal codice del processo amministrativo in attuazione dei principi costituzionali ed eurounitari, strumento incomprimibile e non dilatabile temporalmente.<br /> Proseguendo nel monitoraggio sui &#8220;primi&#8221; decreti cautelari, avviato su questa Rivista, in riferimento ai Tribunali amministrativi del Lazio, del Piemonte, del Veneto e dell&#8217;Emilia Romagna (a cura di Benedetta Gargari), si è svolta un&#8217;analisi dei decreti cautelari adottati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia, con l&#8217;intento di attenzionarne gli eventuali profili critici, allo scopo di aprire un confronto costruttivo per l&#8217;individuazione di un&#8217;uniforme applicazione della disciplina cautelare sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p> <strong>2. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Lombardia</strong></p>
<p> La rassegna delle pronunce del TAR Lombardia, sede di Milano, (vd. tabella allegata) mostra un&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84, co. 1 citato non sempre uniforme e non sempre fedele al testo e allo spirito della medesima norma. <br /> Prima di entrare nel merito delle decisioni che destano perplessità  e interrogativi, occorre, innanzitutto, evidenziare che, in una serie di decreti, il TAR ha correttamente deciso la domanda cautelare guardando ai presupposti di cui all&#8217;art. 55 cpa e pronunciandosi secondo il rito di cui all&#8217;art. 56 cpa<a title="">[3]</a>.<br /> Diversamente, in altre fattispecie, il giudice milanese, sia quando ha (indebitamente) respinto l&#8217;istanza rilevando l&#8217;insussistenza del requisito dell&#8217;estrema gravità  e urgenza di cui all&#8217;art. 56 cpa<a title="">[4]</a>, sia nel caso in cui, pur formalmente pronunciandosi sulÂ <em>periculum in mora</em>e sul<em>fumus boni iuris</em><em>ex</em>art. 55 cpa, ha respinto l&#8217;istanza in considerazione dell&#8217;imminenza della sua trattazione collegiale<a title="">[5]</a>, ha (erroneamente) applicato l&#8217;art. 84 d.l. 18/2020 &#8211; che impone una verifica dei presupposti cautelari durante il tempo necessario alla decisione del ricorso e, quindi, non limitatamente al tempo necessario alla definizione in sede collegiale dell&#8217;istanza cautelare -, scegliendo di fatto di non decidere sulla domanda cautelare, rimettendone la definizione alla successiva fase collegiale. Dunque, ritardando in tal modo la cautela, ha evidentemente tradito l&#8217;espressa <em>ratio</em>del citato art. 84, che ha attribuito al decreto monocratico <em>de quo</em>natura sostitutiva dell'&#8221;ordinaria&#8221; ordinanza collegiale. <br /> In tale prospettiva, sono poi meritevoli di segnalazione i decreti che non entrando nel merito della effettiva sussistenza dei presupposti cautelari hanno rinviato la trattazione della domanda cautelare alla sede collegiale esclusivamente in ragione della previsione di cui all&#8217;art. 103 d.l. 84/2020 che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi (ma non i procedimenti stessi).<br /> In altro caso, infine, e in direzione sostanzialmente opposta a quella che &#8220;dequota&#8221; la decisione monocratica, il TAR Milano ha disposto mediante il decreto monocratico derogatorio il riesame del provvedimento impugnato, attribuendo all&#8217;amministrazione intimata un termine per adempiere e fissando la successiva camera di consiglio a una distanza di circa sei mesi così¬ da garantirne l&#8217;effettiva ottemperanza<a title="">[6]</a>.</p>
<p> 3. <strong>Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Puglia</strong><br /> Come anticipato, il monitoraggio dell&#8217;attuale regime cautelare è stato altresì¬ eseguito anche sulla &#8220;situazione pugliese&#8221;, nella quale la ricerca ha riscontrato un numero decisamente pìù esiguo di pronunce, che meritano comunque un&#8217;adeguata analisi (vd. tabella allegata). <br /> In particolare, preme innanzitutto evidenziare il caso in cui il TAR Puglia, sez. Bari,<a title="">[7]</a>chiamato a pronunciarsi su un&#8217;istanza cautelare proposta ai sensi degli artt. 55 cpa e 84 d.l. 18/2020, nel delineare la natura e la funzione della novellata tutela cautelare, ha ritenuto che, pur rientrando la domanda cautelare nella disponibilità  della parte, l&#8217;istante non può comunque chiedere che &#8220;<em>venga adottata una modalità  di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica</em>&#8220;, e, dato il rinvio impropriamente richiesto dalla parte nell&#8217;ipotesi <em>de qua</em>, ha correttamente respinto la domanda cautelare non ritenendo sussistenti i presupposti dell&#8217;attualità  e del pregiudizio grave irreparabile.<br /> In altra ipotesi, altra sezione dello stesso TAR, con decreto adottato il 17 marzo e pubblicato il 18 marzo, facendo applicazione dell&#8217;art. 3, d.l. 11/2020, abrogato dall&#8217;art. 84 d.l. 18/2020, (reso nell&#8217;ambito di un giudizio sottoposto al &#8220;rito appalti&#8221;Â <em>ex</em>art. 120 ss. cpa), ha accolto la domanda cautelare promossa <em>ex</em>art. 56 cpa, ritenendo sussistenti &#8220;<em>sia il fumus boni juris sia il periculum in mora, nonchè le ragioni di urgenza connesse alla ritardata tutela</em>&#8220;<a title="">[8]</a>(determinata delle sospensioni Covid: cfr. tabella allegata), fissandone la trattazione collegiale al 1° aprile. In forza dei provvedimenti applicativi del nuovo d.l. 18/2020 (decr. Pres. TAR Bari 20 marzo 2020 n. 96), la trattazione è stata poi rinviata al 16 aprile 2020 (prima udienza immediatamente successiva alla sospensione).<br /> Merita ancora segnalare, stante il riferimento anche in tale fattispecie al requisito dell&#8217;estrema gravità  e urgenza, il decreto con il quale il TAR Lecce<a title="">[9]</a>ha accolto una domanda cautelare<em>ex</em>art. 56 cpa, con atto notificato il 17 marzo e depositato il 18 marzo 2020, sull&#8217;espresso presupposto che &#8220;<em>ai fini della concessione della misura cautelare provvisoria, assume specifica rilevanza la sussistenza di estrema urgenza e gravità  derivante dall&#8217;incombenza del danno paventato dall&#8217;esecuzione della gravata determinazione, tale da non consentire neppure la dilazione dell&#8217;esame della domanda cautelare fino alla camera di consiglio utile</em>&#8220;, fissata al 21 aprile 2020. <br /> Con l&#8217;ultimo decreto analizzato, il TAR Lecce<a title="">[10]</a>ha accolto una domanda cautelare proposta ai sensi dell&#8217;art. 56 cpa, in quanto funzionale alla necessità  di &#8220;<em>pervenire re adhuc integra alla decisione cautelare in sede collegiale</em>&#8220;.<br /> <strong>4. Conclusioni</strong><br /> Le brevi considerazioni che precedono mostrano che l&#8217;attuale regime cautelare &#8220;derogatorio&#8221; (in parte anche a causa dell&#8217;accavallarsi del regime <em>ex</em>art. 3 d.l. 11/2020 con quello di cui all&#8217;art. 84 d.l. 18/2020, pubblicato sulla GU del 17 marzo, ma di fatto leggibile solo il 18 marzo 2020) non trova, salvo alcune ipotesi, una perfetta corrispondenza al dettato normativo, il che rende &#8211; a parere di chi scrive &#8211; opportuno, oltre che probabilmente necessario, che, come auspicato anche dalla Direttiva del Presidente del Consiglio di Stato sull&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020, i giudici, chiamati in prima linea a fornire risposte chiare e satisfattive all&#8217;utente del servizio giustizia, adottino decisioni, ora pìù che mai, coerenti con lo spirito e il testo della legge, in un&#8217;ottica di uniformità  che azzeri quanto pìù possibile le diversità  che caratterizzano, troppo spesso, il territorio nazionale. <br /> Anche in quest&#8217;ottica, ci si auspica peraltro che il termine di &#8220;riavvio&#8221; delle udienze (attualmente fissato al 16 aprile, salvo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 84<a title="">[11]</a>) non sia ulteriormente prorogato.<br /> Veronica Sordi<br /> <br /> </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Si precisa che la ricerca è stata effettuata sul sito di Giustizia amministrativa, inserendo nella sezione &#8220;Ricerca avanzata&#8221;, le parole-chiave &#8220;Covid-19&#8221;, nell&#8217;alinea denominato &#8220;Che contenga la seguente frase&#8221;, nonchè &#8220;Art. 84, comma 1&#8221; in quello rubricato &#8220;Che contenga tutte le seguenti parole&#8221;, specificando poi nel &#8220;tipo di provvedimento&#8221; il decreto e, infine, la sede del Tribunale esaminato e l&#8217;anno del provvedimento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Sul tema si vedano anche i contributi di M.A. Sandulli, &#8220;<em>Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità  dei decreti monocratici</em>&#8220;, inÂ <em>questa Rivista</em>, Approfondimento tematico 31 marzo 2020, n. 121; id., &#8220;<em>Vademecum sulle ulteriori misure anti-covid19 in materia di Giustizia Amministrativa: l&#8217;art. 84 del decreto &quot;Cura Italia&quot;</em>&#8220;; inÂ <em>lamministrativista.it</em>, 17 marzo 2020; N. Saltelli, <em>Note sulla tutela cautelare dell&#8217;art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18</em>, 24 marzo 2020, inÂ <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; B. Gargari, &#8220;<em>Effetti concreti dell&#8217;art. 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del TAR Lazio</em>&#8220;, inÂ <em>questa</em><em>Rivista</em>, approfondimento tematico 30 marzo 2020 n. 125.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Decr., sez. IV, 27 marzo 2020, n. 428; decr., sez. IV, 26 marzo 2020, n. 400; decr., sez. IV, 25 marzo 2020, n. 394; decr. sez. IV, 23 marco 2020, n. 350; decr., sez. II, 23 marzo 2020, n. 342; decr., sez. IV, 25 marzo 2020, n. 397; decr., sez. IV, 27 marzo 2020, n. 435. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Decr., sez. II, 27 marzo 2020, n. 429; decr., sez. II, 25 marzo 2020, n. 387; decr., sez. II, 27 marzo 2020, n. 430.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Decr., sez. II, 23 marzo 2020, n. 341; decr., sez. II, 23 marzo 2020, n. 340. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Decr., sez. IV, 25 marzo 2020, n. 370.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Decr., sez.II (Bari), 26 marzo 2020, n. 139.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Decr., sez. III (Bari), 18 marzo 2020, n. 117. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Decr., sez. II (Lecce), 19 marzo 2020, n. 128.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Decr., sez. I (Lecce), 25 marzo 2020, n. 147.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Nel quale, si ricorda, si legge, che &#8220;<em>In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell&#8217;udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà  di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio e&#8217; fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all&#8217;articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dalÂ presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un&#8217;istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020</em>&#8220;.<br /> </div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-4-2020-n-130/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/4/2020 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.130</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Pres.; Augusto Antonio Barbera, Red.- (Ordinanza del Consiglio di Stato del 3 settembre 2018) Esiste una diversità  ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca: i percorsi abilitanti tendono all&#8217;acquisizione di competenze didattiche specifiche, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all&#8217;esito di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Pres.; Augusto Antonio Barbera, Red.- (Ordinanza del Consiglio di Stato del 3 settembre 2018)</span></p>
<hr />
<p>Esiste una diversità  ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca: i percorsi abilitanti tendono all&#8217;acquisizione di competenze didattiche specifiche, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all&#8217;esito di una preparazione avanzata nel settore scientifico-disciplinare di riferimento ed è perciù² valutabile nell&#8217;ambito della ricerca scientifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Giustizia Costituzionale &#8211; giudizio incidentale di legittimità  costituzionale &#8211; intervento &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti.</p>
<p>2.- Istruzione Pubblica e privata &#8211; concorsi per il reclutamento dei docenti &#8211; titoli &#8211; dottorato di ricerca &#8211; abilitazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria &#8211; mancata equipollenza &#8211; contrasto dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b) e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 con l&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità  costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta Regionale: l&#8217;intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura di costituzionalità .</i> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.Esiste una diversità  ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca: i percorsi abilitanti tendono all&#8217;acquisizione di competenze didattiche specifiche, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all&#8217;esito di una preparazione avanzata nel settore scientifico-disciplinare di riferimento ed è perciù² valutabile nell&#8217;ambito della ricerca scientifica. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, in particolare, sono volti all&#8217;acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività  di ricerca di alta qualificazione. Viceversa, i percorsi abilitanti sono finalizzati all&#8217;acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall&#8217;ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche.Â </i><br /> <i>Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost. .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</div>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra Martin Valdo Konig e il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e altri con ordinanza del 3 settembre 2018, iscritta al numero 166 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di M. V. K., dell&#8217;Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani e del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Emilio Robotti per l&#8217;Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Antonio Saitta e Santi Delia per M. V. K. e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 3 settembre 2018, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Le disposizioni censurate disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; denunciata, in via principale, la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto la previsione di un concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione &#8211; il cui conseguimento, tra l&#8217;altro, dipenderebbe da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l&#8217;attivazione dei relativi corsi &#8211; introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, è denunciato il contrasto delle stesse disposizioni con il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;esclusione dalla partecipazione a tale concorso dei titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o comunque equipollente ad un&#8217;abilitazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Le questioni sono sorte nella fase cautelare del giudizio amministrativo instaurato da un dottore di ricerca, il quale lamenta l&#8217;illegittimità  della propria esclusione dal concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 85, recante «Concorso di cui all&#8217;art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado». Ritenendo che il dottorato di ricerca debba ritenersi titolo abilitante, o comunque equipollente a un&#8217;abilitazione, egli ha impugnato gli atti di tale procedura, nella parte in cui, in applicazione delle disposizioni censurate, è richiesta l&#8217;abilitazione per la partecipazione al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato è adito per la riforma dell&#8217;ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in sede cautelare, ha respinto la domanda di ammissione con riserva al concorso, ritenendo infondate le censure d&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni in esame. Nell&#8217;accogliere l&#8217;istanza di ammissione con riserva del ricorrente, il Consiglio di Stato ha quindi sollevato, con la medesima ordinanza, le questioni oggetto del presente giudizio costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Il giudice a quo osserva che il d.lgs. n. 59 del 2017 ha previsto che, a regime, il reclutamento dei docenti avvenga mediante un concorso per titoli ed esami. Ad esso possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall&#8217;art. 5 del medesimo d.lgs. Il successivo art. 17 prevede, invece, una disciplina transitoria, in cui al reclutamento in via ordinaria si affiancano, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, le assunzioni dalle graduatorie a esaurimento, quelle dal concorso bandito nel 2016, nonchè quelle dei vincitori di un apposito concorso riservato, previsto dall&#8217;art. 17, comma 2, lettera b). Ad esso possono partecipare, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 3, i docenti in possesso di titolo abilitante all&#8217;insegnamento, conseguito entro il 31 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo ritiene che tali disposizioni siano applicabili ai fini della decisione, essendo i decreti ministeriali impugnati meramente applicativi delle stesse. La parte appellante, in possesso del dottorato di ricerca, non può partecipare al concorso straordinario, poichè le disposizioni censurate glielo impediscono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato osserva che l&#8217;eventuale accoglimento della questione sollevata in via principale creerebbe un vuoto normativo suscettibile tuttavia di essere colmato in due modi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, potrebbe farsi applicazione delle norme sull&#8217;accesso ai concorsi per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria anteriori all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2017 ed, in particolare, dell&#8217;art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Esso disciplina la fase transitoria del passaggio dal sistema precedente, in cui per l&#8217;accesso al concorso era sufficiente il diploma di laurea, a quello successivo alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), che ha richiesto l&#8217;abilitazione. Tale disposizione sarebbe espressiva di un principio generale, secondo il quale, allorchè ai fini dell&#8217;ammissione ai concorsi si richieda l&#8217;abilitazione, in via transitoria deve essere consentita la partecipazione anche a chi ne sia privo, almeno fino a che non sia possibile conseguirla in via ordinaria, ossia all&#8217;esito di un percorso aperto ad ogni interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, nel caso di accoglimento delle questioni, il concorso straordinario di cui all&#8217;art. 17, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2017 dovrebbe anch&#8217;esso ritenersi aperto ai semplici laureati. La domanda cautelare del ricorrente dovrebbe, quindi, essere accolta, in quanto, come dottore di ricerca, egli possiede la laurea richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il vuoto normativo potrebbe ritenersi colmato dall&#8217;art. 5 dello stesso d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplina il reclutamento in via ordinaria. Anche in tal caso, la domanda cautelare del ricorrente dovrebbe essere accolta, poichè egli è munito di laurea, richiesta per l&#8217;accesso al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La rilevanza sussisterebbe anche per la questione subordinata. Il suo accoglimento consentirebbe all&#8217;appellante di partecipare alla procedura e, quindi, il ricorso andrebbe accolto. Nel caso inverso, invece, esso andrebbe respinto e la contestuale domanda cautelare a sua volta rigettata, perchè la procedura stessa sarebbe legittima, quanto alla contestata esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Il Consiglio di Stato denuncia in via principale il contrasto delle disposizioni censurate con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse hanno la natura di norme-provvedimento, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari e presentando un contenuto particolare e concreto. Leggi di questo tipo non sono di per sì© contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma devono sottostare «ad un rigoroso scrutinio di legittimità  costituzionale per il pericolo di disparità  di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio» (sentenza n. 275 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; richiamata la giurisprudenza costituzionale che ritiene rispettato il requisito del pubblico concorso, di cui all&#8217;art. 97, terzo comma, Cost., ove l&#8217;accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura aperta, alla quale possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. La stessa deve essere, inoltre, di tipo comparativo, ossia volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, che consenta di verificare la professionalità  necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo da ricoprire (sono richiamate le sentenze n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009). Il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e una disposizione che impedisca di realizzare la più¹ ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità , si porrebbe in contraddizione con tale criterio (sono richiamate le sentenze n. 41 del 2011 e n. 251 del 2017). Le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono comunque prevedere adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità  del personale assunto (sentenza n. 149 del 2010) e rispondere ad una «specifica necessità  funzionale» dell&#8217;amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (sentenza n. 293 del 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.1.- Nel caso di specie, l&#8217;eccezione alla regola del pubblico concorso non sarebbe sorretta dai presupposti necessari a legittimarla, non individuandosi peculiari ragioni di interesse pubblico che la giustifichino. La mancanza del requisito dell&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento potrebbe dipendere, infatti, da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, connesse alla possibilità  di avere avuto accesso, per ragioni anagrafiche o di residenza, ad uno dei percorsi abilitanti ordinari.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, la procedura in esame non potrebbe ritenersi giustificata dall&#8217;intento, richiamato dallo stesso art. 17, comma 3, di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine. Queste finalità  sarebbero, in ipotesi, perseguite nell&#8217;ambito del sistema ordinario di reclutamento. Esso presuppone, tuttavia, che la relativa emergenza sia superata, o comunque affrontata, attraverso il piano straordinario di assunzioni di cui all&#8217;art. l, commi 108 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.- In via subordinata, le medesime disposizioni sono censurate in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dal concorso riservato i titolari di dottorato di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² determinerebbe un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento fra i soggetti indicati dall&#8217;art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 ed i titolari di dottorato di ricerca. Quest&#8217;ultimo rappresenterebbe il più¹ alto titolo di studio previsto dall&#8217;ordinamento, in quanto fornisce le competenze necessarie per esercitare attività  di ricerca di alta qualificazione. Inoltre, esso abilita all&#8217;insegnamento presso le università , ossia presso il corso di istruzione superiore alla scuola secondaria. Le università  possono affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività  didattica, sussidiaria o integrativa. Sarebbe, pertanto, illogico che nel più¹, ovvero l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento universitario, non sia compreso il meno, cioè l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento nell&#8217;istituzione di grado inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato osserva, infine, che l&#8217;accoglimento della questione in esame porterebbe a ritenere assorbita la questione della conformità  delle disposizioni censurate al diritto europeo, formulata in via subordinata dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Ad avviso dell&#8217;Avvocatura, le questioni sollevate in via principale sarebbero inammissibili, per difetto di rilevanza.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; censurata la complessiva procedura riservata di reclutamento del personale docente, sebbene la domanda introdotta dal ricorrente sia riferita alla sola preclusione all&#8217;accesso alla procedura concorsuale per i titolari di dottorato di ricerca. Solo questa seconda questione assumerebbe concreta rilevanza. Infatti, la norma applicabile sarebbe solo quella che impedisce l&#8217;accesso al concorso ai dottori di ricerca, non assumendo rilievo, quindi, il complessivo impianto della procedura concorsuale riservata. La relativa questione costituirebbe, in definitiva, una lis ficta e sarebbe, pertanto, inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inoltre eccepita l&#8217;inammissibilità  della questione proposta in via subordinata, per insufficiente descrizione della fattispecie, non essendo specificata la natura del dottorato fatto valere e la classe di concorso ambita dal candidato. Inoltre, non sarebbe chiarito se il ricorrente si sia trovato nell&#8217;oggettiva impossibilità  di conseguire la necessaria abilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, lo stato giuridico dei docenti rientrerebbe nell&#8217;alveo delle professioni regolamentate, di cui alla direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell&#8217;adesione di Bulgaria e Romania). Questa direttiva chiarisce che gli Stati membri possono subordinare l&#8217;accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione sesta, 16 aprile 2018, n. 2264 e 3 aprile 2017, n. 1516).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, l&#8217;art. 97, terzo comma, Cost., consentirebbe la previsione di riserve nell&#8217;accesso ai concorsi, subordinate al possesso di particolari titoli. Per quanto riguarda la professione d&#8217;insegnante, l&#8217;abilitazione avrebbe sempre costituito un requisito per partecipare alla procedura concorsuale per il reclutamento degli insegnanti. Solo in via transitoria sarebbe stata consentita la partecipazione ai concorsi in assenza di questo requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Avvocatura generale dello Stato illustra l&#8217;evoluzione normativa secondo la quale, in una prima fase, l&#8217;abilitazione poteva essere conseguita per effetto del superamento di esami valevoli, al contempo, per i concorsi a cattedre. Successivamente, invece, esame di abilitazione ed esame di concorso hanno rappresentato due momenti distinti, fino a che le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la scolarizzazione di massa hanno portato a far coincidere le procedure concorsuali e gli esami di abilitazione, arrivando a sancire il valore abilitante dei concorsi, ai quali potevano accedere, oltre che gli abilitati, anche i laureati in possesso di particolari titoli.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge n. 341 del 1990 avrebbe, quindi, introdotto una novità , prevedendo, accanto ai percorsi di scienze della formazione, una specifica scuola di specializzazione, con cui le università  provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e al rilascio dei titoli abilitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In via transitoria, nella fase successiva all&#8217;introduzione della legge n. 341 del 1990, l&#8217;art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994 aveva consentito la partecipazione ai concorsi con il possesso dei titoli previgenti (laurea o abilitazione), fino al termine dell&#8217;ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio di tali titoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel disciplinare il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti, il d.lgs. n. 59 del 2017 ha individuato, in primo luogo, un regime ordinario, con selezione per concorso aperto, a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei titoli di studio richiesti e dei necessari crediti formativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento, esso ha stabilito un regime transitorio, con procedure riservate a quei soggetti che abbiano speso anni e risorse economiche per il conseguimento dell&#8217;abilitazione. Analoghe procedure selettive sono, inoltre, previste per soggetti ripetutamente utilizzati dall&#8217;amministrazione per le supplenze (sono richiesti tre anni di servizio negli ultimi otto anni), ancorchè privi di abilitazione e dei crediti formativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione dello speciale concorso riservato agli insegnanti abilitati sarebbe rispettosa dei limiti di non arbitrarietà  e ragionevolezza, entro i quali possono essere individuati i casi eccezionali in cui il principio del pubblico concorso può essere derogato. Questa procedura si connoterebbe per gli evidenti e marcati tratti di specialità . Essa consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata, e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo. Nel prevedere modalità  di reclutamento di carattere eccezionale, questa disciplina transitoria sarebbe volta a soddisfare l&#8217;esigenza dell&#8217;amministrazione di provvedere all&#8217;assunzione di personale qualificato, altrimenti nuovamente precarizzato. Essa, inoltre, consentirebbe di prevenire altro precariato e di tutelare l&#8217;affidamento ingenerato dalla normativa previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- D&#8217;altra parte, anche la questione sollevata in via subordinata sarebbe inammissibile e non fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, il petitum del rimettente sarebbe volto ad un&#8217;addizione di dubbia praticabilità , in quanto il sistema di reclutamento dei docenti sarebbe oggetto di una scelta di carattere discrezionale del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel merito, sarebbero poste a raffronto situazioni oggettivamente disomogenee e non comparabili. Quanto alla pretesa equipollenza del dottorato di ricerca all&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento, il giudice a quo si discosterebbe dalla impostazione seguita dallo stesso Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 2264 del 2018, ha sottolineato la «diversità  ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca». I percorsi abilitanti sarebbero volti all&#8217;acquisizione di competenze didattiche specifiche, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all&#8217;esito di una preparazione avanzata nel settore scientifico-disciplinare di riferimento ed è perciù² valutabile nell&#8217;ambito della ricerca scientifica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte privata, chiedendo l&#8217;accoglimento delle questioni, ancorchè secondo un ordine inverso rispetto a quello in cui le stesse sono state sollevate dal Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dovrebbe, in primo luogo, essere scrutinata la questione formulata in via subordinata, relativa all&#8217;illegittimità  della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono la partecipazione al concorso. L&#8217;invocata pronuncia di accoglimento avrebbe un minor impatto sulla normativa statale e sarebbe, quindi, maggiormente rispettosa della discrezionalità  legislativa, in quanto non porterebbe alla caducazione dell&#8217;intero concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Nel merito, l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;esclusione dei titolari di dottorato di ricerca emergerebbe dalla considerazione del maggior «peso» delle attività  didattiche e dei crediti formativi necessari per conseguire questo titolo, rispetto a quelli previsti per le precedenti scuole di specializzazione per l&#8217;insegnamento secondario, per i tirocini formativi attivi, nonchè per i percorsi abilitanti speciali.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte privata richiama la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 15 marzo 2017, resa nel caso Associazione sindacale «La Voce dei Giusti» contro Italia (ricorso n. 105 del 2014), che nelle procedure di stabilizzazione ha ritenuto illegittima la discriminazione in melius dei soggetti dotati di un titolo abilitante. In particolare, la previsione del requisito del possesso dell&#8217;abilitazione costituirebbe una violazione dell&#8217;art. E, congiuntamente all&#8217;art. 10, paragrafo 3, della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30. Si tratterebbe di una discriminazione indiretta in materia di accesso alla formazione specialistica per l&#8217;insegnamento.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, la giurisprudenza costituzionale offrirebbe numerosi esempi di norme dichiarate illegittime nella parte in cui escludevano dalla partecipazione a procedure concorsuali i possessori di taluni titoli di studio o professionali (sono richiamate le sentenze n. 296 del 2010 e n. 169 del 2000). Con specifico riferimento al personale docente, è stata riconosciuta la maggiore qualificazione di chi abbia conseguito l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento mediante prova selettiva, rispetto a chi l&#8217;abbia ottenuta con la partecipazione a corsi abilitanti o esami speciali (sentenza n. 315 del 1993).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche la questione sollevata in via principale sarebbe fondata. Il concorso in esame, infatti, costituirebbe una deroga al principio di eguaglianza nell&#8217;accesso ai pubblici uffici, di cui all&#8217;art. 51 Cost., nonchè all&#8217;art. 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta ad adiuvandum l&#8217;Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiano (ADI), chiedendo l&#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- A sostegno della propria legittimazione ad intervenire l&#8217;ADI deduce di essere portatrice degli interessi collettivi di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori. In assenza dell&#8217;intervento, questa categoria rimarrebbe priva della possibilità  di difendere i propri interessi nel giudizio costituzionale. Sono richiamate, al riguardo, le sentenze n. 180 del 2018 e n. 178 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- In riferimento alle questioni sollevate in via principale, l&#8217;interveniente sottolinea di avere da tempo denunciato l&#8217;irragionevolezza del sistema d&#8217;individuazione della platea dei partecipanti al concorso, in particolare per l&#8217;omessa previsione dei dottori di ricerca, la quale si porrebbe in contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3.- Quanto alla questione subordinata, l&#8217;ADI denuncia l&#8217;irragionevolezza delle disposizioni censurate, le quali si porrebbero in contrasto con gli stessi fini perseguiti dal legislatore, ossia la garanzia dell&#8217;accesso all&#8217;insegnamento di soggetti in possesso dei titoli e delle capacità  necessarie alla formazione degli studenti. Sarebbe, infatti, irragionevole l&#8217;esclusione dei titolari di dottorato di ricerca, che garantisce l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento nei più¹ alti gradi d&#8217;istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, questo modello di accesso al concorso produrrebbe risultati manifestamente contraddittori e talora paradossali. Si evidenzia, al riguardo, che le procedure di abilitazione svolte presso le Scuole di specializzazione all&#8217;insegnamento secondario e dal Tirocinio formativo attivo prevedevano, tra le attività  necessarie al conseguimento dell&#8217;abilitazione, la frequenza ad alcuni insegnamenti di didattica disciplinare. Per la mancanza di personale strutturato, questi corsi sarebbero stati spesso assegnati ai dottori di ricerca, anche non abilitati all&#8217;insegnamento. Da una parte, quindi, viene riconosciuta la qualificazione del dottore di ricerca come adeguata all&#8217;insegnamento nei corsi abilitanti e, dall&#8217;altra parte, la stessa non è ritenuta sufficiente per l&#8217;ammissione al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La preclusione prevista dalle disposizioni censurate produrrebbe un effetto ingiustamente afflittivo per i dottori di ricerca, nonchè un potenziale pregiudizio per l&#8217;intero sistema educativo nazionale, attesa la perdita di personale d&#8217;alta formazione per lo svolgimento dell&#8217;attività  di insegnamento, in violazione anche all&#8217;art. 34 Cost., che impone la valorizzazione dei titoli accademici superiori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Le disposizioni censurate disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all&#8217;insegnamento nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; denunciata, in via principale, la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto la previsione di un concorso riservato ai docenti in possesso dell&#8217;abilitazione &#8211; il cui conseguimento, tra l&#8217;altro, dipenderebbe da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l&#8217;attivazione dei relativi corsi &#8211; introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, è denunciato il contrasto delle stesse disposizioni con il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;esclusione dalla partecipazione a tale concorso dei titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o equipollente ad un&#8217;abilitazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Per le ragioni esposte nell&#8217;ordinanza emessa all&#8217;udienza del 7 maggio 2019, allegata alla presente sentenza, deve essere confermata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento dell&#8217;Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani &#8211; ADI.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità  costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217 del 2018, n. 194 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018; n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, l&#8217;Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani &#8211; ADI non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all&#8217;oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più¹ generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Nel giudizio a quo è impugnato il decreto direttoriale del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 85, recante «Concorso di cui all&#8217;art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado», con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate. Peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso Consiglio di Stato, questo atto non è stato impugnato nella sua integralità , ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito la partecipazione alla procedura ivi bandita ai titolari di dottorato di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale giudizio si controverte, dunque, dell&#8217;illegittimità  della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, mentre appare estranea al giudizio rimesso al Consiglio di Stato la complessiva disciplina del concorso riservato e delle sue modalità  di svolgimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni a sostegno della rilevanza riflettono quelle giù  svolte dallo stesso rimettente e recentemente esaminate da questa Corte nella sentenza n. 106 del 2019. Analogamente, anche nel caso in esame va rilevato che «nel regolare le modalità  di configurazione e svolgimento della procedura selettiva, le disposizioni censurate stabiliscono le specifiche condizioni per l&#8217;esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento. La relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento. In ogni caso, alla luce del principio della domanda e del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli argomenti spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità  costituzionale attinenti all&#8217;intero corpus normativo, che istituisce e regola la procedura selettiva in esame, ed è quindi estraneo, nella sua integralità , alla questione sottoposta al rimettente» (così la sentenza n. 106 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Per i medesimi motivi, il requisito della rilevanza sussiste, quindi, solo in riferimento alla questione, sollevata in via subordinata, relativa alla mancata previsione del titolo di dottore di ricerca tra i requisiti per l&#8217;ammissione al concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Nel merito, non è fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Il giudice a quo denuncia l&#8217;irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria. La censura si fonda sull&#8217;assunto della equipollenza tra questo titolo accademico e l&#8217;abilitazione per l&#8217;insegnamento nella scuola secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, le due situazioni poste a raffronto risultano oggettivamente disomogenee. Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, abilitazione all&#8217;insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità  diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254, che, sul punto, valorizzano la «diversità  ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca»; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 marzo 2019, n. 1507 e n. 1504; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, ordinanza 12 giugno 2018, n. 3478; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 4255).</p>
<p style="text-align: justify;">I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell&#8217;ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell&#8217;ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all&#8217;acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività  di ricerca di alta qualificazione. E&#8217; pur vero che ai dottorandi è consentito l&#8217;affidamento di una limitata attività  didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità  della platea dei discenti, ciù² è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l&#8217;attività  di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998).</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, giù  in passato, in base all&#8217;art. 2 del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità  della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all&#8217;acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall&#8217;ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della finalità  della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più¹ adeguate capacità  rispetto all&#8217;insegnamento, ciù² che rileva è l&#8217;avere svolto un&#8217;attività  di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità  dei discenti. Tale funzione esige la capacità  di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. E&#8217; in vista dell&#8217;assunzione di tali rilevantissime responsabilità , affidate dall&#8217;ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività  formative indicate costituiscono un fondamento &#8220;ontologicamente diverso&#8221;, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va pertanto esclusa, in considerazione delle finalità  della selezione concorsuale, l&#8217;irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l&#8217;ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-5-2019-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2015 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2015 n.130</a></p>
<p>Presidente Cartabia, Redattore Amato sulla illegittimità della legge regionale che deroga al patto di stabilità interno Bilancio della regione – Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno) – Patto di stabilità – Utilizzo di introiti regionali per ulteriori pagamenti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2015 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2015 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della legge regionale che deroga al patto di stabilità interno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio della regione – Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno) – Patto di stabilità – Utilizzo di introiti regionali per ulteriori pagamenti – Contrasto con potere nazionale di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117 – Privazione dal bilancio dello Stato di una voce di entrata certa – Q.l.c. sollevata dal presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, e dell’art. 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 12 settembre 2014, depositato in cancelleria il 19 settembre 2014 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2014. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata; <br />
udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato; <br />
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Basilicata. </p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso spedito per la notifica il 12 settembre 2014 e depositato il successivo 19 settembre (reg. ric. n. 70 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno), per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. <br />
La legge regionale si compone di due articoli. L’art. 1 stabilisce che «Nell’esercizio dei poteri di legislazione concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, in materia di coordinamento della finanza pubblica, sono autorizzati, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall’articolo 1, comma 448, della legge n. 228/2012, i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione». <br />
L’art. 2 reca la dichiarazione d’urgenza, disponendo che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. <br />
1.1.– Ad avviso del ricorrente, la disciplina del patto di stabilità interno, ponendo obiettivi e vincoli alla gestione finanziaria delle Regioni e degli enti locali, rientrerebbe nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e dunque dovrebbe rispettare i principi fondamentali posti dal legislatore statale. <br />
La legge regionale impugnata, al contrario, incidendo direttamente sui livelli generali del patto di stabilità interno e sulla sua osservanza, invaderebbe la competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica». <br />
1.2.– Secondo il ricorrente, inoltre, il censurato art. 1, comma 1, nel far riferimento alle «risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione», determinerebbe l’inclusione tra tali entrate dei proventi derivanti da attività di estrazione di idrocarburi, comprese le cosiddette royalties. <br />
Anche tale inclusione contrasterebbe con i principi generali della finanza pubblica, in quanto la percentuale sulle royalties costituirebbe un’entrata certa per lo Stato, che verrebbe sottratta alla sua destinazione, così modificando l’assetto del bilancio statale definito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014). <br />
2.– Con atto depositato il 24 ottobre 2010 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. <br />
2.1.– Ad avviso della Regione, con la legge impugnata il legislatore regionale si sarebbe mosso all’interno degli spazi normativi riconosciuti dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., provvedendo a svincolare eccedenze finanziarie di natura aggiuntiva per destinarle a interventi di sviluppo del proprio territorio. <br />
La disposizione regionale, pertanto, costituirebbe attuazione, non già deroga, dei principi desumibili dal quadro di riferimento statale, in quanto si collocherebbe nel solco della tendenza statale – di cui sarebbe espressione l’art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) – ad escludere progressivamente talune voci di spesa dai limiti del patto di stabilità. <br />
2.2.– Secondo la Regione, inoltre, il censurato art. 1 non intenderebbe affatto sottrarre entrate certe per il bilancio dello Stato, in quanto si riferirebbe a royalties di spettanza regionale. <br />
La legislazione nazionale avrebbe, infatti, attribuito una percentuale dell’aliquota sul prodotto estratto (poi trasformata nel suo valore equivalente) direttamente alle Regioni interessate dalle coltivazioni di idrocarburi, individuando inoltre un regime di favore per le Regioni ordinarie del Mezzogiorno; tale attribuzione avrebbe la sua ratio nella necessità di ristorare i territori e le popolazioni interessate da rischi di varia natura collegati alle attività estrattive. <br />
Rileva ancora la difesa regionale che le entrate di spettanza statale, analoghe alle royalties, non vengono allocate nel bilancio statale tra le imposte erariali, ma vengono iscritte unitamente alle voci relative ai canoni, che rappresentano il corrispettivo per l’autorizzazione all’occupazione della superficie di terreno da esplorare. <br />
Le royalties, inoltre, possono essere dedotte fiscalmente dalle concessionarie come costo di produzione e, per tale via, vengono sottratte alla fiscalità generale regionale o statale. <br />
Pertanto, secondo la Regione, la natura giuridica delle royalties sarebbe da individuare nella loro funzione di corrispettivo per lo sfruttamento economico della risorsa naturale, non disgiunto dalla funzione di contributo compensativo. <br />
Esse sarebbero finalisticamente orientate verso spese di investimento per lo sviluppo delle aree interessate dalle estrazioni petrolifere e si configurerebbero, quindi, come risorse autonome della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost. <br />
2.3.– In favore della piena legittimità della disposizione regionale militerebbe, ad avviso della Regione, l’analogia con il trattamento dell’aliquota aggiuntiva del 3% di royalities, prevista dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che non incapperebbe nelle limitazioni del patto di stabilità. <br />
2.4.– Nel senso della qualificazione delle previsioni regionali come norme applicative di principi già desumibili dalla legislazione statale deporrebbe, inoltre, la previsione di cui all’art. 36 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha riconosciuto la nettizzazione dai limiti imposti dal patto delle maggiori entrate derivanti dalle royalties, per gli anni 2015-2017, nel limite degli incrementi di produzione realizzati rispetto al 2013. <br />
2.5.– Secondo la difesa regionale, ove l’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 fosse interpretato nel senso di precludere l’utilizzabilità delle royalties come previsto dalla disposizione regionale impugnata, la Corte non potrebbe esimersi dal sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale della disposizione de qua, per violazione degli artt. 3, 117, primo e terzo comma, e 119 Cost. <br />
2.5.1.– Quanto alla rilevanza della questione, essa si rinverrebbe nella circostanza che i principi contenuti nella suindicata disposizione svolgerebbero la funzione di parametri interposti, rispetto ai quali andrà verificata la legittimità costituzionale della legge regionale impugnata. <br />
E tali principi, ad avviso della Regione, consisterebbero non solo nella previsione di tetti di spesa, ma anche nell’esclusione, da quei tetti, di talune voci di spesa necessarie per il rilancio dell’economia e l’incentivazione degli investimenti. <br />
2.5.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, l’art. 32, comma 4, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché – ove l’elencazione delle spese escluse fosse ritenuta tassativa – essa esaurirebbe lo spazio entro il quale potrebbero concretamente esercitarsi le competenze legislative e amministrative regionali. <br />
2.5.2.1.– La censurata disposizione violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost., in quanto produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra Regioni, alcune delle quali verrebbero arbitrariamente favorite dall’esclusione di specifiche voci di spesa, con la conseguenza di incentivare lo sviluppo di singoli territori e penalizzarne altri. <br />
2.5.2.2.– L’art. 32, comma 4, infine, violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la mancata previsione delle spese di investimento fra le deroghe al patto di stabilità sarebbe in contrasto con il sistema normativo dell’Unione europea in tema di finanza pubblica, che avrebbe tra i suoi obiettivi quello di una «crescita sostenibile» e «promotrice dell’occupazione». <br />
2.5.2.3.– La mancata indicazione fra le deroghe al patto di stabilità interno delle spese di investimento finanziate con le royalties petrolifere, in Regioni che presentano specificità economiche e territoriali quali la Basilicata, violerebbe inoltre i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza, posto che il tetto di spesa assegnato alla Regione Basilicata è più basso della reale disponibilità di cassa della Regione; e posto che il legislatore statale, nel disciplinare le eccezioni al patto di stabilità interno, ha previsto deroghe in favore di alcune Regioni, tenendo conto delle situazioni peculiari nelle quali versano. <br />
2.5.3.– Né, ad avviso della Regione, l’intervenuta modifica dell’art. 32, comma 4, ad opera dell’art. 36 del d.l. n. 133 del 2014, varrebbe a superare le dedotte censure di incostituzionalità della norma, in quanto la prevista esenzione dal patto di stabilità è limitata temporalmente e si riferisce soltanto alle entrate da royalties incrementali. <br />
2.6.– La Regione, infine, chiede alla Corte di valutare l’opportunità di un rinvio pregiudiziale interpretativo dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per sapere se gli artt. 3 e 119 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’art. 1 del Trattato su stabilità, coordinamento e governance dell’Unione economica e monetaria, il patto di stabilità e crescita e i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ostino ad una normativa nazionale, quale quella del citato art. 32, comma 4, che non preveda – fra le deroghe al patto di stabilità interno – le spese per investimento funzionali allo sviluppo del territorio; e che, nel testo modificato dall’art. 36 del d.l. n. 133 del 2014, le preveda solo entro certi limiti. <br />
2.6.1.– Secondo la Regione, la rilevanza di una simile questione andrebbe ravvisata nel fatto che l’interpretazione richiesta alla Corte di giustizia sarebbe pregiudizialmente necessaria per la pronuncia di questa Corte in ordine all’impugnata legge regionale, dal momento che le norme delle quali si chiede il rinvio interpretativo costituiscono parametro interposto alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale della suddetta legge. <br />
3.– Con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso, ritenendo che l’elencazione di cui all’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 abbia carattere tassativo. <br />
La disposizione impugnata, pertanto, autorizzando pagamenti a fronte di spese non consentite dal patto di stabilità interno, sarebbe in contrasto non solo con la lettera, ma anche con la ratio della disposizione statale. <br />
3.1.– Secondo la difesa statale, inoltre, ove anche si riconoscesse alle royalties petrolifere la natura di risorsa autonoma regionale, non sarebbe comunque preclusa allo Stato la possibilità di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario. <br />
3.2.– Quanto alla richiesta rivolta a questa Corte di sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 32, comma 4, l’Avvocatura generale ne deduce anzitutto l’inammissibilità, in quanto si tradurrebbe in un’elusione del termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art. 127, secondo comma, Cost., per promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge statale. <br />
3.2.1.– Nel merito, in ogni caso, la questione sarebbe infondata, perché il legislatore statale può, con una disciplina di principio, imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario. <br />
3.3.– Del pari inammissibile sarebbe la richiesta di attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. Secondo il ricorrente, infatti, i quesiti formulati dalla Regione sarebbero svincolati da una previa questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. <br />
4.– Con una memoria deposita in prossimità dell’udienza, anche la Regione Basilicata ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio. <br />
4.1.– Nel richiamare il preliminare di accordo firmato in data 19 marzo 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico, relativo all’uso delle risorse derivanti dal fondo di cui all’art. 45 della legge n. 99 del 2009, la Regione ribadisce l’analogia fra tali risorse e quelle ad essa spettanti ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi). <br />
4.2.– In ordine al richiesto rinvio pregiudiziale, inoltre, la difesa regionale osserva come di recente il Tribunale costituzionale tedesco abbia, per la prima volta nella sua storia, adito in via pregiudiziale la Corte di giustizia, ponendo in discussione la legittimità del programma OMT (Outright Monetary Transactions). Simili decisioni delle Corti costituzionali nazionali evidenzierebbero quanto possano essere considerati “flessibili” alcuni vincoli europei. <br />
D’altra parte, ad avviso della Regione, anche dalle nuove linee guida riguardanti le modalità di applicazione del quadro normativo relativo al Patto di stabilità e crescita, adottate dalla Commissione europea in data 13 gennaio 2015, emergerebbe un’interpretazione del quadro normativo comunitario volta a dare rilievo agli spazi di flessibilità esistenti nelle norme, escludendo specifiche voci di investimento dal computo del disavanzo o del debito dello Stato. </p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso spedito per la notifica il 12 settembre 2014 e depositato il successivo 19 settembre (reg. ric. n. 70 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno), per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. <br />
La legge regionale impugnata si compone di due articoli. L’art. 1, in sostanza, autorizza la Regione a utilizzare i proventi derivanti dalle royalties petrolifere per effettuare pagamenti ulteriori, relativi a spese di investimento in conto capitale, in aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale sul patto di stabilità interno. L’art. 2 reca la dichiarazione d’urgenza. <br />
In tal modo, secondo il ricorrente, la Regione avrebbe inciso direttamente sul rispetto del patto di stabilità interno, invadendo la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; inoltre, avrebbe sottratto allo Stato un’entrata certa, modificando l’assetto del suo bilancio. <br />
2.– Nel merito, la questione è fondata. <br />
L’art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), contiene un lungo elenco, integrato nel tempo, delle spese che non vengono considerate per la determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno. <br />
Tale disposizione, nel testo vigente al momento in cui la legge regionale impugnata è stata adottata (luglio 2014), non annoverava, tra le spese esonerate dal rispetto del patto, quelle di investimento finanziate con i proventi derivanti dall’attività di estrazione di idrocarburi. <br />
Solo successivamente all’instaurazione del presente giudizio, infatti, l’art. 36, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato il richiamato art. 32, comma 4, aggiungendovi la lettera n-septies), che ha escluso dal rispetto del patto le «spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell’ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all’anno 2013». <br />
In sostanza, alla luce di questo ius superveniens – peraltro oggetto di modifica in sede di conversione del decreto-legge (novembre 2014) – anche le spese di investimento effettuate con i proventi delle royalties petrolifere sono state ricomprese, entro certi limiti, fra le deroghe consentite alla disciplina del patto di stabilità interno. <br />
2.1.– Ciò precisato, e indipendentemente dalle successive, ulteriori, modifiche al regime di tali spese, introdotte dall’art. 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), assume rilievo decisivo, ai fini della risoluzione della presente questione di costituzionalità, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento ai parametri vigenti al momento della sua emanazione (ex plurimis, sentenza n. 62 del 2012). <br />
L’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nel testo in vigore nel momento in cui è stata emanata la legge regionale impugnata, non consentiva alle Regioni di sottrarre, dall’ammontare delle spese che devono essere contenute entro un certo limite massimo stabilito dalla legge, quelle di investimento finanziate con il gettito derivante dai proventi delle royalties petrolifere. <br />
A prescindere dal problema della natura giuridica di tali entrate regionali, non può che essere la legge dello Stato ad identificare le spese delle Regioni che concorrono alla definizione del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, in quanto esso coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e dai vincoli che ne conseguono. <br />
Le norme statali che disciplinano il patto, infatti, si riconnettono essenzialmente a tali vincoli e, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica» (ex multis, sentenze n. 28 del 2013 e n. 155 del 2011). Non a caso, è stato poi lo stesso legislatore statale ad introdurre una nuova esenzione per una tipologia di spesa che inizialmente non figurava nell’elenco di cui al richiamato art. 32, comma 4. <br />
2.2.– È, quindi, manifestamente infondato l’assunto della Regione in base al quale il censurato art. 32, comma 4, non consentendo il finanziamento delle spese di investimento con i proventi derivanti dall’attività di estrazione degli idrocarburi, sarebbe costituzionalmente illegittimo, nonché incompatibile con il diritto dell’Unione europea. <br />
Ne consegue che l’istanza avanzata dalla Regione, affinché la Corte sollevi davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, non può essere accolta, né può trovare accoglimento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. <br />
2.3.– In conclusione, la legge della Regione Basilicata n. 17 del 2014 deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la spesa da essa prevista non rientrava – ratione temporis – nel novero di quelle che, in base alla normativa statale, potevano non essere computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. <br />
3.– Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. </p>
<p>
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2015-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2015 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzarella in tema di assunzioni del personale Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni – Art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzarella</span></p>
<hr />
<p>in tema di assunzioni del personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni – Art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale» &#8211; Esclusione della possibilita’ per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente per i contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3 – Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministry – Lamenatat violazione della competenza statale concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. – Illegittimita’ costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;      Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sabino                         CASSESE                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra l’altro, che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
Riferisce il ricorrente che la norma censurata prevede, al comma 3, che il precedente comma 1 (che dispone l’applicazione del citato art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale prevede, a sua volta, che le Regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente) non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3.<br />	<br />
Orbene, poiché la citata disposizione di legge costituirebbe principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale, stabilendo alcune esplicite deroghe all’applicazione di tale principio, violerebbe la competenza legislativa concorrente dello Stato, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la sua genericità e indeterminatezza &#8722; dato che il ricorrente formula un unico motivo di incostituzionalità della norma, senza entrare nel merito della specificità dei casi ivi previsti.<br />	<br />
Nel merito, secondo la Regione Piemonte, nessuno dei casi elencati nella norma regionale impugnata rappresenterebbe una deroga al principio statale, dato che il suo ambito di applicazione attiene al personale disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto regioni-enti locali, nonché ai contratti flessibili di diritto privato a carattere occasionale ed in relazione ai quali vi sia un aggravio per il bilancio regionale oltre i limiti previsti dalla norma statale.<br />	<br />
Quanto alla lettera a) della norma impugnata, si tratterebbe di assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private, per cui non sarebbe logico ricomprendere nel computo delle spese di personale da assoggettare al limite di contenimento quelle oggetto di specifico finanziamento (comunitario, statale o privato). Quanto alle lettere b), c), d) ed e), si tratterebbe di uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui a diverse leggi regionali del Piemonte, in sostanza, dunque, di contratti già previsti e disciplinati da norme speciali, di personale già assunto in regime privatistico di supporto e funzionale all’organo politico e di spesa definita con budget predeterminato e che, se non pienamente utilizzato, non potrebbe comunque essere distolto dalle spese di funzionamento del gruppo. Quanto alla lettera f), tale tipologia di reclutamento sarebbe funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali avallata dal legislatore nazionale e da questa stessa Corte, per cui un ulteriore improprio limite inciderebbe anch’esso sulle prerogative legislative regionali in materia di organizzazione degli uffici. Quanto, infine, alla lettera g), si tratterebbe di assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma l, lettera b), del C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali &#8211; area non dirigenziale del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio, giustificata dal fatto che, a causa delle ridotte dimensioni di detti enti, non sempre è possibile, solo con la riorganizzazione dei carichi di lavoro, garantirne il normale funzionamento.<br />	<br />
Con memoria del 31 gennaio 2012, la Regione Piemonte ha illustrato le proprie conclusioni ed ha segnalato l’avvenuta modifica della disposizione censurata, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 1° febbraio 2012, il Presidente del Consiglio ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie richieste, insistendo per l’accoglimento delle stesse.<br />	<br />
Con successiva memoria, la Regione Piemonte ha segnalato un’ulteriore innovazione legislativa che determinerebbe, a suo avviso, la cessazione della materia del contendere: l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra l’altro, che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alla predetta disposizione viene qui separata da quella relativa alle altre questioni proposte con il medesimo ricorso, che viene riservata a separate pronunce.<br />	<br />
L’art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte, n. 7, del 2011, dispone che il comma 1 dello stesso articolo (norma che, a sua volta, richiama e dispone l’attuazione del principio dettato dall’art. 9, comma 28, e dell’art.14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), non si applica, in primo luogo, ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e, in secondo luogo, a una serie di contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali: «a) le assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private; b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari); c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato); d) il portavoce di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica); e) le professionalità esterne di cui alla legge regionale n. 23 del 2008 previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale; f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della L.R. n. 23/2008; g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed autonomie locali &#8211; area non dirigenziale &#8211; del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio».<br />	<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità della norma per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza entrare nel merito della specificità dei casi ivi previsti, appunto, da a) a g), desumendola dalla semplice circostanza – comune a tutte le ipotesi elencate nelle legge regionale – che le stesse costituiscono, per l’esplicita autoqualificazione effettuata dalla stessa legge regionale, una deroga ai principi contenuti nella legislazione statale di cui l’art. 1 (peraltro, pleonasticamente), in apertura della legge, dispone solennemente l’attuazione.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato in ricorso come norma interposta al parametro costituzionale di coordinamento della finanza pubblica di cui si assume la violazione, intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
2.– Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, fondata sulla dedotta genericità delle argomentazioni spese dal Presidente del Consiglio, a fronte del carattere eterogeneo della norma regionale censurata.<br />	<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità della norma per contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, senza entrare nel merito della specificità dei casi previsti dalla norma censurata – da a) a g) – desumendo tale contrasto dalla semplice circostanza – comune a tutte le ipotesi elencate nelle legge regionale – che le stesse costituiscono deroga ai principi contenuti nella legislazione statale, per esplicita ammissione del legislatore regionale.<br />	<br />
Va, per converso, rilevato che, sebbene riferita a tipologie di contratti di collaborazione eterogenee tra loro, la censura statale fa riferimento ad un vizio che le accomuna tutte, ossia alla circostanza che esse, per esplicita e dichiarata intenzione del legislatore regionale, derogherebbero ai principi stabiliti da due disposizioni di legge statale: l’art. 9, comma 28, e l’art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ed invero, la legge regionale censurata, dopo avere, all’art. 1, disposto l’attuazione delle norme statali invocate quali principi fondamentali, all’art. 3, elenca una serie di contratti che esulano dall’applicazione del principio della legislazione statale testé richiamato.<br />	<br />
3.– Vanno, inoltre, respinte le due successive richieste di cessazione della materia del contendere, effettuate dalla difesa della Regione nelle memorie illustrative.<br />	<br />
Nella prima, la Regione Piemonte segnala l’avvenuta modifica della norma statale interposta (l’art. 14, comma 9) ad opera dell’art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012). Invero, mentre con riguardo alla prima parte della norma novellata, riferita agli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 %, la nuova disposizione si è limitata a elevare la percentuale delle spese dal 40 al 50%, la seconda parte della norma, riferita agli altri enti, ha subìto una modifica sostanziale, essendo riferita, per effetto dell’intervenuta modifica, ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Regione ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul presupposto che le deroghe disposte al predetto principio fondamentale dalla norma regionale sono, ormai, riferite esclusivamente a contratti di lavoro precario.<br />	<br />
Deve, tuttavia, osservarsi che la nuova disposizione statale, nel circoscrivere il limite alla spesa alle sole assunzioni a tempo indeterminato, per sua stessa esplicita indicazione è destinata ad avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Ne consegue che, avendo la disposizione regionale avuto attuazione a partire dal maggio 2011, la portata lesiva della stessa non può ritenersi venuta meno, atteso che non è stato né allegato né dimostrato che la stessa non abbia avuto, medio tempore, attuazione.<br />	<br />
Quanto alla seconda richiesta di cessazione, fondata sull’approvazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, basti osservare che la norma indicata come ius novum si limita a prevedere lo sblocco dell’erogazione delle somme erariali già stanziate per le Regioni in base alle vigenti norme, nella misura dell’80%, a condizione che le Regioni stesse dimostrino di aver ottemperato ad una serie di comportamenti virtuosi (totalmente estranei alla previsione della norma interposta), tra i quali, alla lettera h), l’avere definito l’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione. Come è evidente, si tratta di modifiche del tutto estranee al thema decidendum, dato che la nuova norma, di carattere finanziario, si limita a prevedere ulteriori condizioni per lo sblocco di una parte delle erogazioni previste per le Regioni in materia di spese del personale, e dei quali neppure si afferma che siano stati effettivamente adempiuti dalla Regione Piemonte.<br />	<br />
4.– Nel merito, la disposizione regionale censurata introduce una serie di deroghe a due norme del decreto-legge n. 78 del 2010, l’art. 9, comma 28, e l’art. 14, commi 7 e 9, che il comma 1 dello stesso articolo esplicitamente richiama.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 – l’unico dei due principi richiamato esplicitamente nel ricorso e nella delibera come norma interposta – intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
Con la disposizione censurata, il legislatore piemontese stabilisce che detto limite non troverà applicazione, da un lato, per tutti i contratti che non comportino un aggravio per il bilancio regionale, dall’altro, in una serie di tipologie di contratti – tutti a tempo determinato – che la disposizione elenca analiticamente.<br />	<br />
Quanto ai primi, la Regione ha sostenuto che essi, non comportando spesa, sembrerebbero non esser soggetti al limite (del 20% della spesa dell’esercizio precedente) stabilito dal legislatore statale.<br />	<br />
Quanto alla successiva elencazione di contratti di collaborazione, la difesa della Regione Piemonte ha sostenuto la legittimità costituzionale della legge regionale, facendo leva, quanto alle spese di cui alla lettera a), sulla circostanza che si tratterebbe di spese finanziate con fondi europei, pertanto inidonee a incidere negativamente sul rispetto del patto di stabilità e, quanto alle altre spese di personale, indicate da b) a g), che non si tratterebbe di assunzioni vere e proprie, bensì di contratti di collaborazione esterna a tempo determinato. Secondo la Regione, infatti, le stesse sarebbero legittime perché sarebbero destinate a cessare, quelle da a) ad f), con il decadere dalla carica dell’organo a cui supporto sono previste, e quella di cui alla lettera g), con la cessazione della gravidanza e/o del puerperio.<br />	<br />
Nella parte in cui è riferibile alle spese del personale di diretta collaborazione di vari uffici della Regione, la norma avrebbe, poi, la finalità di assicurare, in deroga alla legislazione statale, il pieno funzionamento di organi costituzionali e, in ultima analisi, di evitare la compressione della autonomia politica della stessa Regione che deriverebbe, invece, dalla pedissequa applicazione dei principi stabiliti dalla norma statale richiamata.<br />	<br />
5. – La questione è fondata.<br />	<br />
Quanto ai contratti che «non comportano un aggravio per il bilancio regionale», va rilevato che la norma censurata, dichiaratamente, si pone come una deroga all’osservanza di un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.<br />	<br />
Circa i contratti analiticamente elencati dal legislatore regionale si osserva: la circostanza che le spese di personale siano finanziate dall’Unione europea non fa venire meno l’incidenza di tali assunzioni sul bilancio regionale, dal momento che esse immancabilmente, impongono un contributo di spesa anche a carico dell’ente pubblico beneficiario del finanziamento comunitario o dello Stato. La norma regionale, invero, autorizza contratti finanziati solo in parte con fondi dell’Unione europea e consente, pertanto, alla Regione di procedere ad assunzioni anche qualora le stesse comportino oneri aggiuntivi a carico della stessa o dello Stato. Essa, anzi, esplicitamente, autorizza tali assunzioni quando debbano avvenire, oltre che con fondi privati e comunitari, con risorse statali; e fa riferimento anche alle spese scaturenti da «contratti di diritto privato, relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge». In tal modo allarga la sua stessa sfera di applicazione ben oltre i confini delle spese di personale interamente finanziate dall’Unione europea e senza aggravio per la Regione.<br />	<br />
Le restanti tipologie contrattuali prevedono contratti di collaborazione con uffici e organi regionali, nonché l’ipotesi di sostituzione di lavoratrici temporaneamente assenti per gravidanza e puerperio. Il limite alle “assunzioni” fissato dalla disposizione statale invocata dal ricorrente – nella versione antecedente alla modifica introdotta con l’art. 4, comma 103, della legge n. 183 del 2011 – non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo le assunzioni a tempo indeterminato. Essa, nel porre un limite percentuale complessivo a un comparto di spesa (quello del personale), per l’esercizio in corso, entro una percentuale dell’esercizio precedente, si riferisce a qualsiasi spesa di personale, a prescindere dalla forma contrattuale civilistica prescelta dall’ente pubblico, e comprende anche i contratti di collaborazione a tempo determinato; come del resto dimostrato dalla circostanza che, successivamente, il legislatore statale, volendo far sì che il limite del 20 % riguardasse, per l’avvenire, i soli contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha ritenuto necessario modificare la portata letterale della norma, precisando in modo esplicito (con norma non interpretativa) tale diversa portata.<br />	<br />
Quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione mediante l’esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale, si deve ritenere che la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.<br />	<br />
Ed invero, tale disposizione di legge statale, ben lungi dall’interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei suoi collaboratori – che potrà avvenire nel pieno rispetto della sua autonomia organizzativa, ancorché all’interno dei limiti di spesa stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di spesa, qual è quello relativo al comparto per il personale, cui vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 169 del 2007).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.130</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli Cagliari Calcio S.p.a. (avv. ti B. Ballero e F. Ballero) c/ U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari (Avv. Distr. St.) &#8211; Prefettura di Cagliari Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Ministero dell&#8217;Interno Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, Comitato Provinciale Per Ordine e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> Cagliari Calcio S.p.a. (avv. ti B. Ballero e F. Ballero) c/ U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari (Avv. Distr. St.) &#8211; Prefettura di Cagliari Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Ministero dell&#8217;Interno Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, Comitato Provinciale Per Ordine e Sicurezza Pubblica e nei confronti di As Roma S.p.a. (avv. ti S. Sticchi Damiani e V. Sanna)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Attività sportive &#8211; Differimento di manifestazioni sportive – Art. 7-bis, L. 13 dicembre 1989 n. 401 – Parere del Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica – Omissione – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento prefettizio di differimento di una manifestazione sportiva ex art. 7-bis, L. 13 dicembre 1989 n. 401 non preceduto dal parere del comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>	</p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	</p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p>	<br />
(</p>
<p align=center>Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 731 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Cagliari Calcio S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23; <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive</b>, <b>Comitato Provinciale Per Ordine e Sicurezza Pubblica</b>;</p>
<p align=center>nei confronti di </p>
<p><b>As Roma S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Valentina Sanna in Cagliari, via Ada Negri 10;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>del decreto prefettizio n. 56841 PA/02/D del 22 settembre 2012, con il quale il Prefetto di Cagliari ha disposto il differimento ad altra data della partita di campionato di calcio di serie A Cagliari – Roma, che avrebbe dovuto svolgersi il 23 settembre 2012, alle ore 15 presso lo stadio Is Arenas di Quartu S. Elena, nonché di tutti gli atti presupposti e/o comunque connessi.<br /> <br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cagliari e di As Roma S.p.a.;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Ballero per Cagliari Calcio s.p.a., l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’Amministrazione e l’avvocato Sticchi Damiani per AS Roma s.p.a.;<b><br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b><br />La società Cagliari Calcio impugna il provvedimento prefettizio che ha disposto il differimento a data da destinarsi, della partita del campionato di serie A Cagliari – Roma. La partita avrebbe dovuto svolgersi presso lo stadio di Quartu S. Elena denominato “Is arenas” il 23 settembre 2012.<br />	<br />
La decisione del Prefetto, di disporre il rinvio della partita di calcio trova il proprio presupposto di fatto in un comunicato che, il giorno 22 settembre 2012, alle ore 19 circa, compariva sul sito internet della società, comunicato del quale occorre riportare il testo:<br />
<br />“La società Cagliari Calcio, rappresentata dal Presidente Massimo Cellino, i tesserati e tutti coloro che lavorano per essa, visto il perdurare della situazione che porta a non vedere più un futuro per via delle difficoltà burocratiche ed il disinteresse collettivo delle istituzioni, invita e chiede ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari – Roma nel rispetto dell’ordine e della civiltà.<br /> <br />
La società Cagliari calcio e i suoi ingegneri reputano infatti la struttura agibile e sicura. Questo atto assolutamente pacifico, spinto dal dolore e dalla frustrazione, per difendere il diritto di esistere. Viceversa è giusto prenderne atto. Il Presidente Massimo Cellino”.<br />	<br />
Il comunicato seguiva alla decisione del Prefetto di far giocare la partita a porte chiuse, stante la situazione dello stadio Is Arenas, al momento dei fatti, sprovvisto del requisito dell’agibilità.<br />	<br />
L’impugnazione del provvedimento prefettizio è sorretta dal seguente unico, articolato motivo in diritto:<br />	<br />
violazione dell’art. 7 bis della L. 401 del 1989, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi costituzionali sottesi ai poteri extra ordinem, violazione del principio di proporzionalità e di residualità.<br />	<br />
La Società Cagliari Calcio conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> <br />
Anche la AS Roma s.p.a. si è costituita, insistendo, in particolare, per l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone la reiezione vista l’infondatezza dello stesso.<br />	<br />
Il 18 novembre 2012 la difesa erariale depositava memoria.<br />	<br />
Il 19 novembre 2012 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti al fine di rilevare ulteriori profili di illegittimità dell’atto impugnato.<br />	<br />
Una seconda memoria difensiva veniva depositata dalla difesa dell’Amministrazione il 24 novembre 2012. Nella stessa data depositava memoria difensiva la società Cagliari calcio.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2012, il Collegio disponeva la sollecita fissazione della trattazione di merito della causa, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br /><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b><br />1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della AS Roma s.p.a..<br />	<br />
1.1. A dire della controinteressata, il ricorso della società Cagliari Calcio sarebbe inammissibile per le ragioni di seguito esposte.<br />	<br />
La ricorrente avrebbe omesso di impugnare atti presupposti rispetto al decreto prefettizio del 22 settembre 2012 e, segnatamente, quello dello stesso Prefetto datato 19.9.2012 con il quale, per ragioni di pubblica e privata incolumità, preso atto delle determinazioni assunte dall’Osservatorio e delle decisioni della Commissione di Vigilanza, veniva stabilito che, sino all’attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti ope legis, le partite di calcio di serie A presso lo Stadio Is Arenas di Quartu S. Elena, si dovevano svolgere a porte chiuse.<br />	<br />
Secondo la AS Roma s.p.a. l’atto gravato con il presente ricorso si porrebbe in un rapporto di presupposizione logico- giuridica con gli atti con i quali tanto l’Osservatorio, quanto la Commissione di Vigilanza, avevano espresso parere non favorevole all’utilizzo dell’impianto sportivo. In particolare, la misura inibitoria impugnata si porrebbe quale naturale prosecuzione del provvedimento prefettizio del 19 settembre 2012. Di qui l’inammissibilità del ricorso.<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Lo è in fatto e lo è in diritto.<br /> <br />
In fatto perché è del tutto evidente che il provvedimento impugnato non costituisce in alcun modo “la naturale prosecuzione del provvedimento prefettizio del 19.09.2012”.<br /> <br />
Si tratta di due misure profondamente differenti che trovano occasione in presupposti altrettanto differenti. Tanto che, in difetto del comunicato del Presidente del Cagliari calcio descritto nelle premesse in fatto, il secondo provvedimento (all’esame di questo Collegio) non sarebbe stato certamente adottato.<br /> <br />
Ma l’eccezione è (ed è quel che più conta ovviamente) altrettanto infondata in diritto.<br />	<br />
Il nesso di presupposizione è tecnicamente quello che lega atti amministrativi della medesima procedura ovvero di procedure tra cui sussiste, comunque, un rapporto di collegamento. Tale situazione non ricorre nel caso di specie che vede, invece, atti tra loro distinti ed autonomi. E la situazione non può condurre a ritenere che gli atti precedenti rispetto a quello impugnato, citati dalla controinteressata, siano avvinti da un nesso di presupposizione tale da determinare, in caso di omessa impugnazione dell’atto presupposto, l’inammissibilità del gravame sull’atto successivo.<br />	<br />
In definitiva, perché possa ritenersi sussistente un nesso di presupposizione fra provvedimenti è necessario che gli stessi facciano parte della medesima sequenza procedimentale, ovvero facciano parte di procedure tra cui sussiste comunque un rapporto di collegamento, e occorre che il provvedimento successivo si ponga in rapporto di consequenzialità immediata diretta e necessaria rispetto a quello precedente. Non è, all’evidenza, il caso che qui occupa il Collegio, in cui il decreto prefettizio n. 56841 PA/02/D del 22 settembre 2012 non è legato da alcun rapporto di presupposizione logico &#8211; giuridica con altri atti.<br />	<br />
1.2. Ma la difesa della As Roma s.p.a. solleva altra eccezione sotto differente profilo.<br /> <br />
A dire della controinteressata il ricorso qui esaminato sarebbe inammissibile perché la Società Cagliari Calcio non avrebbe interesse a coltivare lo stesso.<br />
Anche tale eccezione è infondata.<br />	<br />
Questo Giudice è chiamato, con una normale azione di annullamento ex art. 29 del Codice del processo amministrativo, a valutare della legittimità del decreto prefettizio n. 56841 PA/02/D del 22 settembre 2012. E’ vero, e non risulta neppure contestato dalla difesa della società Cagliari Calcio, che esiste il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Ed è vero che la legge assegna allo stesso la competenza sulle questioni inerenti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.<br />	<br />
Tutto questo non è in discussione e non è questione che occupa questo Giudice, che invece, è chiamato a decidere in ordine alla legittimità del più volte citato decreto prefettizio di differimento della partita Cagliari – Roma. Decreto che, in disparte ogni valutazione della giustizia sportiva, ha inevitabilmente (ed evidentemente) arrecato una grave lesione alla società ricorrente, lesione in ordine alla quale l’interesse ad ottenere una decisione nel merito da parte di questo Giudice è pieno, attuale e concreto alla luce di pacifici principi su cui non è nemmeno necessario indugiare.<br /> <br />
E’ sufficiente ricordare che la carenza, originaria o sopravvenuta, d&#8217;interesse al ricorso deve essere oggetto di valutazione rigorosa e va esclusa laddove l&#8217; annullamento dell&#8217;atto impugnato possa soddisfare un interesse anche solo morale della ricorrente o presenta per la stessa una qualsiasi ulteriore utilità anche in relazione ad eventuali istanze risarcitorie proponibili con separato giudizio, irrilevanti essendo eventuali questioni extraprocessuali sulle quali possa avere incidenza la pronuncia del Giudice amministrativo.<br />
E’, peraltro, agevole affermare che sussiste una evidente connessione tra il provvedimento prefettizio di differimento della partita ed i successivi accadimenti che hanno determinato eventi lesivi per la società Cagliari calcio, quali la sconfitta per 0 &#8211; 3 inflitta dalla giustizia sportiva e la richiesta di risarcimento danni che la società Reti televisive italiane ha avanzato alla società Cagliari Calcio (documento 16 produzioni della ricorrente).<br /> <br />
2. Il ricorso deve, quindi, essere esaminato nel merito.<br />	<br />
Esso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
E’ in particolare fondata la censura, contenuta nell’unico articolato motivo in diritto, con la quale viene rilevata l’illegittimità del provvedimento prefettizio per violazione dell’art. 7 bis L. 401 del 1989.<br />	<br />
La violazione contestata è flagrante e il provvedimento non può che essere annullato.<br /> <br />
Occorre procedere con ordine.<br />	<br />
L’art. 7 bis della L. 401 del 1989 recita:<br />	<br />
“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”(articolo aggiunto alla legge, dall&#8217;art. 1-ter, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).<br /> <br />
Ebbene, la disposizione, di agevole lettura, prevede un provvedimento necessitato che il Prefetto può adottare “per urgenti e gravi necessità pubbliche”.<br />	<br />
Per poter adottare tale provvedimento, il Prefetto deve rispettare una precisa sequenza procedimentale.<br />	<br />
Lo schema è quindi classico. Esiste una norma attributiva del potere ed una regolativa del potere.<br />	<br />
In presenza di “urgenti e gravi necessità pubbliche” il Prefetto può, tra l’altro, disporre “il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea”. Se la disposizione si fermasse qui, nulla quaestio. Ma essa stabilisce esplicitamente (e non a caso) che per poter utilizzare tale potere debba essere “sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI”.<br />
Orbene, nel caso qui esaminato dal Collegio, è evidente che questo non sia avvenuto.<br />	<br />
Occorre quindi interrogarsi su due questioni:<br />	<br />
1) se da quella consultazione il Prefetto potesse prescindere perché la decisione non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata (ciò che sostiene la difesa erariale sia nella memoria depositata il 18 novembre 2012 sia nella memoria depositata il 24 novembre 2012);<br /> <br />
2) se quella consultazione non è stata possibile per la ristrettezza dei tempi a disposizione del Prefetto (ciò che ugualmente sostiene la difesa erariale nelle memorie sopra citate).<br />	<br />
Ai due quesiti occorre rispondere negativamente ricorrendo a pacifici principi giuridici.<br />	<br />
Una premessa di carattere generale è necessaria.<br />	<br />
Occorre ricordare che nella sua accezione più ampia, il principio di legalità comporta il rispetto della tipicità e nominatività degli atti. In definitiva possono essere emanati solo gli atti espressamente previsti dalla legge e solo in presenza dei presupposti e per i motivi da questa indicati. Non sono ammessi, quindi, atti misti o innominati.<br />	<br />
Quando l’ordinamento attribuisce un potere a un soggetto, esso ricollega al valido esercizio di quel potere la produzione di determinati effetti giuridici. Ma naturalmente, quegli effetti si producono se il potere è validamente esercitato (vale a dire se sono state rispettate non solo le norme che attribuiscono il potere ma anche quelle che lo regolano).<br />	<br />
Ciò premesso, è evidente che nel caso di specie il potere sia stato esercitato al di fuori dei binari tracciati dalla legge. E ciò, lungi dal costituire una mera violazione procedimentale, incide, viziandolo irrimediabilmente, sul processo formativo della volontà dell’organo che ha adottato il provvedimento.<br />
Vediamo perché.<br />	<br />
Intanto il provvedimento che il Prefetto può adottare nei casi disciplinati dall’art. 7 bis della L. 401 del 1989 è caratterizzato da un’amplissima discrezionalità.<br />	<br />
Ne segue che il provvedimento è tutt’altro che vincolato e che mai potrà essere effettuato quella sorta di giudizio prognostico che, in sostanza, pretende la difesa erariale, in ordine alla ipotetica non possibile diversità del provvedimento rispetto a quello poi materialmente adottato. L’ampia discrezionalità di cui gode il Prefetto richiede proprio che le valutazioni alla base della decisione siano effettuate perlomeno seguendo il tracciato predisposto dalla norma.<br /> <br />
In altre parole, la legge richiede che siano acquisiti (prima di decidere) tutti gli interessi pubblici coinvolti e che all’uopo sia sentito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, addirittura, per questi casi, in composizione integrata.<br />	<br />
E’ evidente che in assenza di tale valida consultazione il provvedimento sia viziato per palese violazione di legge e difetto di istruttoria.<br /> <br />
Si tratta quindi di rispondere al secondo quesito che ci si è posti e cioè se il poco tempo a disposizione per il Prefetto lo autorizzasse, in sostanza, a prescindere da quella consultazione.<br /> <br />
La risposta non può che essere negativa.<br /> <br />
Due sono le considerazioni da fare.<br /> <br />
La prima a partire dall’analisi del dato letterale della disposizione violata.<br />
La seconda in punto di fatto.<br />	<br />
In ordine alla prima, è del tutto evidente che è la stessa disposizione di cui giustamente la società Cagliari calcio assume la violazione, a riferirsi a situazioni di “urgenti e gravi necessità pubbliche”.<br />	<br />
Ebbene, è del tutto evidente, che rientri nella fisiologia dei procedimenti quali quello qui esaminato, che le decisioni debbano essere adottate d’urgenza. Non è dato neppure immaginare altrimenti, se non vi fossero gravi ragioni di urgenza, come si potrebbe addivenire a provvedimenti quali quello adottato. Siccome poi, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è un organo collegiale dello Stato, avente funzioni consultive, istituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo e presieduto dal Prefetto, appare del tutto evidente che debba essere cura del presidente (il Prefetto) disporre le modalità di funzionamento dello stesso e, soprattutto, peritarsi di organizzare le riunioni d’urgenza (che, stante le funzioni del Comitato possono qualificarsi tutt’altro che imprevedibili).<br /> <br />
La stessa legge poi (L. 121 del 1981) all’art. 20, stabilisce al comma 5 “Alla convocazione e alla formazione dell&#8217;ordine del giorno del comitato provvede il prefetto”.<br />	<br />
Ebbene, non è, ad avviso di questo Collegio, sostenibile in diritto né, come vedremo, in fatto, che la decisione potesse essere adottata in difetto di consultazione del Comitato. Perché di questo si è trattato.<br /> <br />
Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che, si ribadisce, doveva essere sentito per poter adottare il provvedimento qui all’esame, come risulta dal verbale (documento 6 produzioni della Prefettura) era composto, nell’occasione, dal Prefetto di Cagliari, dal Questore, dal Comandante provinciale dei Carabinieri, dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza, dal Vice prefetto Vicario e da un funzionario verbalizzante. Mancavano alla riunione il Sindaco di Cagliari, il Sindaco di Quartu S. Elena, il Presidente della Provincia e i due rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività Culturali e del Coni. Per giungere a tale conclusione è sufficiente consultare l’art. 20 comma 2 della L. 121 del 1981 che prevede:<br />	<br />
“Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell&#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali”.<br />	<br />
L’art. 7 bis della L. 401 del 1989 prevede poi che per l’adozione del provvedimento di differimento delle manifestazioni sportive il Comitato operi in composizione integrata.<br /> <br />
La Prefettura non ha dato alcuna prova della convocazione dei suddetti membri di diritto se non facendo riferimento a telefonate effettuate dal funzionario di turno.<br />	<br />
Ma anche su questo (e veniamo alla situazione in fatto) premono considerazioni che questo Giudice non può esimersi dallo svolgere.<br />	<br />
Anzitutto non vi è riferimento alcuno (pagina 15 della memoria dell’Avvocatura) a convocazioni o perlomeno tentativi di convocazione dei Sindaci di Cagliari e di Quartu S. Elena e del Presidente della Provincia. Il che fa concludere per la totale omessa convocazione degli stessi. Inoltre, non possono ritenersi giustificabili asserzioni quali “con riguardo al componente della commissione di vigilanza designato dal Ministero dei Beni culturali, il tentativo di attivare un contatto, attraverso l’unico recapito disponibile (quello del centralino dell’Ufficio di appartenenza) non sortisce esito positivo”. Ciò indurrebbe a concludere che il Presidente di un Organo di così grande importanza quale è il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sia sprovvisto dei contatti telefonici personali dei membri dello stesso e che, pertanto, le riunioni del Comitato andrebbero svolte solo in giorni feriali e in orari d’ufficio.<br />	<br />
Risultato di questo stato di cose è che un organo consultivo che, per sua stessa natura, deve poter operare in situazioni di urgenza non può essere convocato proprio in situazioni di urgenza.<br /> <br />
Tali circostanze, lungi dal giustificare l’operato dell’Amministrazione, lo aggravano.<br /> <br />
E il risultato è che il provvedimento adottato dal Prefetto nel quale si legge:<br />
“rilevato che i profili connessi alla delicata questione sono stati esaminati nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” difetta proprio del regolare parere di quel Comitato nella riunione del quale erano assenti più di metà dei membri di diritto.<br />	<br />
Ciò, lungi dal costituire una mera violazione procedurale, incide irrimediabilmente sul provvedimento finale che è invalido per violazione della norma regolativa del potere attribuito al Prefetto di adottare il provvedimento impugnato e conseguente viziata formazione della volontà.<br />	<br />
Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto sul punto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte avverso lo stesso. Vale la pena precisare che, in realtà più che un assorbimento delle censure ulteriori, si tratta di un accoglimento del ricorso sul punto decisivo della controversia.<br />	<br />
Ciò in quanto, le ulteriori doglianze esposte dalla ricorrente, inerenti in sostanza l’abnormità della valutazione del Prefetto, la sproporzione del provvedimento adottato che, in linea di principio, avrebbero anche potuto essere condivise da questo Giudice, non necessitano di essere esaminate poiché il vizio della volontà dell’organo è radicale tanto che, in ipotesi, la sproporzione della decisione contestata avrebbe potuto non essersi verificata se fossero stati sentiti (come era doveroso) tutti i membri del Comitato e, in particolare, i rappresentanti delle Amministrazioni locali.<br />	<br />
3. La novità e la peculiarità della questione trattata, nonché il contegno di tutte le parti in causa inducono il Collegio a ritenere sussistenti i gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.<br /><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br /> <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>	</p>
<p align=center>Il 14/02/2013</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-2-2013-n-130/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.130</a></p>
<p>Va accolta, ma ai soli fini della fissazione del merito a breve, l’istanza cautelare avverso la deliberazione con la quale un Consiglio Comunale ha preteso di disporre, in assenza di qualunque procedura di gara, l&#8217;affidamento ad una società strumentale del Comune del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta di pubblicità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ma ai soli fini della fissazione del merito a breve, l’istanza cautelare avverso la deliberazione con la quale un Consiglio Comunale ha preteso di disporre, in assenza di qualunque procedura di gara, l&#8217;affidamento ad una società strumentale del Comune del servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera, ritenuto che le questioni evidenziate in ricorso siano apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ex art.55, comma 10, cod.proc.amm.vo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00130/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00111/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Aipa &#8211; Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Napoli, Maurizio Zoppolato, Fabio Dani, con domicilio eletto presso Fabio Dani in Bologna, piazza Aldrovandi 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Misano Adriatico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Morri, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Geat S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Totti, Piero Monea, con domicilio eletto presso Piero Monea in Bologna, piazza Trento Trieste N.4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della deliberazione n.108 del 21 dicembre 2011 con la quale il Consiglio Comunale di Misano Adriatico ha preteso di disporre, in assenza di qualunque procedura di gara, &#8220;l&#8217;affidamento alla società strumentale &#8220;G.E.A.T. spA&#8221; del servizio di accertamento e<br />
-dello schema di contratto tra il Comune e la GEAT, allegato alla medesima deliberazione consiliare n.108/2011;<br />	<br />
-ove occorrer possa, sia dello Statuto della GEAT spa laddove lo stesso fosse mai interpretato nel senso di consentire all&#8217;odierna controinteressata l&#8217;assunzione diretta e senza gara di qualsivogli servizio da ognuno dei propri enti locali azionisti; sia<br />
di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, con particolare riguardo al menzionato contratto di servizio;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Misano Adriatico e di Geat S.p.A. e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad un primo, sommario esame della causa, che le questioni evidenziate in ricorso siano apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ex art.55, comma 10, cod.proc.amm.vo;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di fissare la discussione nel merito delle presente causa alla udienza pubblica del 19.04.2012	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente al fine di cui in motivazione.<br /> <br />
Rinvia le parti per l’esame della causa nel merito alla udienza pubblica del 19.04.2012 ore di rito;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-130/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/2/2012 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-2-2012-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-2-2012-n-130/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/2/2012 n.130</a></p>
<p>Va sospeso il decreto prefettizio mediante il quale e&#8217; stata nuovamente rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 TUPLS &#8211; R.D. 18 giugno 1931 n. 773 &#8211; per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività di investigazioni private limitatamente ai servizi di controllo delle attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-2-2012-n-130/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/2/2012 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-2-2012-n-130/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/2/2012 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto prefettizio mediante il quale e&#8217; stata nuovamente rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 TUPLS &#8211; R.D. 18 giugno 1931 n. 773 &#8211; per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività di investigazioni private limitatamente ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in piccoli esercizi ai sensi dell&#8217;art. 3, commi 7-13, della legge 15.07.2009 n. 94 e del D.M. del 6 ottobre 2009; Ritenuto che il provvedimento della Prefettura impugnato con i motivi aggiunti presenti i medesimi vizi rilevati dal Consiglio di Stato nell’ordinanza con cui è stato accolto l’appello cautelare rispetto all’atto contro cui era stato presentato il ricorso principale, dal momento che, in virtù del D.M. 30 giugno 2011 non sembra che l’esercizio dell’attività contestata con le denunce penali possa considerarsi vietata in virtù della disciplina transitoria prevista; Considerato che non è necessario fissare l’udienza dal momento che risulta già stabilita la trattazione del merito quanto al ricorso principale per la data del 20.3.2012. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00130/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01422/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicola Rutigliano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Passaro, Natale Giallongo, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Firenze</b> in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliati presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto prot. n. 31493 del 27 maggio 2011;<br />	<br />
del decreto del Ministro dell&#8217; Interno del 6 ottobre 2009 n. 94 art 1 e art. 8;<br />	<br />
di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo anche di esecuzione, con particolare riguardo alle note della Questura di Firenze prot. n. 417/2010, 79/2011 cat 16 C; e al parere del Ministero dell&#8217; Intero prot. n. 557/PAS 8570 10089.D SIC del 25 maggio 2011;<br />	<br />
e con atto di motivi aggiunti depositato in data 31 gennaio 2012:<br />	<br />
del decreto prot. n. 0770774 del 23 novembre 2011, notificato in data 6 dicembre 2011, mediante il quale ha nuovamente rigettato la domanda con la quale il sig. Rutigliano ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 TUPLS &#8211; R.D. 18 giugno 1931 n. 773 &#8211; per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività di investigazioni private limitatamente ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in piccoli esercizi ai sensi dell&#8217;art. 3, commi 7-13, della legge 15.07.2009 n. 94 e del D.M. del 6 ottobre 2009;<br />	<br />
di ogni atto, antecedente, concomitante anche di esecuzione, con particolare riguardo alla nota del Ministero dell&#8217;Interno del 17 novembre 2011 con la quale ha espresso parere negativo al rilascio del titolo di polizia da parte della Prefettura di Firenze a favore del ricorrente;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento della Prefettura impugnato con i motivi aggiunti presenti i medesimi vizi rilevati dal Consiglio di Stato nell’ordinanza con cui è stato accolto l’appello cautelare rispetto all’atto contro cui era stato presentato il ricorso principale, dal momento che, in virtù del D.M. 30 giugno 2011non sembra che l’esercizio dell’attività contestata con le denunce penali possa considerarsi vietata in virtù della disciplina transitoria prevista;<br />	<br />
Considerato che non è necessario fissare l’udienza dal momento che risulta già stabilita la trattazione del merito quanto al ricorso principale per la data del 20.3.2012;<br />	<br />
Ritenuto che la sopravvenienza della disciplina transitoria x abbia reso non pacifica la regolamentazione della materia e che ciò giustifichi la compensazione delle spese di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende il decreto prot. n. 0770774 del 23 novembre 2011;<br />	<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-2-2012-n-130/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/2/2012 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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