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	<title>1299 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1299 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-1299/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.1299</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli Sul procedimento sanzionatorio di ARERA. 1. &#8211; ARERA &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Termine di contestazione dell&#8217;illecito &#8211; Decorrenza. 2.-  ARERA &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Termine durata del procedimento &#8211; Ordinatorio -Violazione. 1. &#8211; Il termine perentorio di contestazione della violazione decorre dall&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-1299/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-1299/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</span></p>
<hr />
<p>Sul procedimento sanzionatorio di ARERA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; ARERA &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Termine di contestazione dell&#8217;illecito &#8211; Decorrenza.</p>
<p> 2.-  ARERA &#8211; Procedimento sanzionatorio &#8211; Termine durata del procedimento &#8211; Ordinatorio -Violazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Il termine perentorio di contestazione della violazione decorre dall&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo e non dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo.<br /> L&#8217;articolo 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, recante &#8220;Regolamento di disciplina delle procedure istruttorie dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481&#8221;, individua infatti la comunicazione delle risultanze istruttorie quale atto endoprocedimentale ed attribuisce alla stessa un mero effetto notiziale, funzionale alla stimolazione del contraddittorio, sia scritto che orale. Solo all&#8217;esito dello svolgimento del contraddittorio procedimentale si realizza quindi l&#8217;effetto della piena conoscenza della violazione della norma regolatoria e l&#8217;accertamento può definirsi &#8220;completo&#8221; soltanto con l&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; E&#8217; ordinatorio il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA -al fine di armonizzare tale procedimento con i procedimenti sanzionatori di altre Autorità  amministrative indipendenti, in attuazione delle garanzie di certezza e di effettività  della difesa, previste per tutti i procedimenti sanzionatori dall&#8217;articolo 6, comma 1 CEDU &#8211; sebbene sia avvenuto un recente mutamento giurisprudenziale secondo cui tale termine sarebbe perentorio.<br /> E&#8217; irragionevole il lungo lasso di tempo decorso tra la contestazione della violazione, la conclusione delle risultanze istruttorie e l&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio, in quanto non giustificato da motivate esigenze procedimentali. Infatti la mancata rimodulazione del termine di conclusione del procedimento, e dunque l&#8217;assenza di esigenze sopravvenute alle quali far fronte, rappresenta un indicatore sintomatico della violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;azione dell&#8217;amministrativa e di buona fede, alla quale deve essere improntato ogni rapporto amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2020, proposto da </p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">ARERA &#8211; Autorità  di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1,  domiciliata; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Terna &#8211; Rete elettrica nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini, Maria Teresa Pirozzi, Giorgio Vercillo e Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione dell&#8217;ARERA del 30 giugno 2020, n. 243/2020/S/eel, recante &#8220;Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell&#8217;ambito del servizio di dispacciamento dell&#8217;energia elettrica&#8221;, comprensiva dell&#8217;Allegato A, con la quale  stata irrogata alla società -OMISSIS- in liquidazione una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 876.500,00 (ottocentosettantaseimilacinquecento/00), ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicata a mezzo p.e.c. in data 1 luglio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la determinazione del Direttore della Direzione sanzioni e impegni dell&#8217;ARERA del 12 ottobre 2017, n. DSAI/51/2017/eel, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, recante &#8220;Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità  di consumo e di unità  di produzione non abilitate per strategie di programmazione non diligenti nell&#8217;ambito del servizio di dispacciamento dell&#8217;energia elettrica&#8221;, comprensiva dell&#8217;Allegato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la &#8220;comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/51/2017/eel&#8221; del 5 febbraio 2020, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la lettera del 5 agosto 2020, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, di riscontro della richiesta di temporanea sospensione del pagamento della sanzione;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;ARERA &#8211; Autorità  di regolazione per energia reti e ambiente e di Terna &#8211; Rete elettrica nazionale s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi, nella discussione effettuata da remoto mediante la piattaforma <i>Microsoft-Teams</i>, per la società  ricorrente l&#8217;avvocato Marcello Clarich, per l&#8217;ARERA l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi e per la società  Terna &#8211; Rete elettrica nazionale p.a. l&#8217;avvocato Maria Paola Diamanti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società -OMISSIS-, posta in liquidazione volontaria dal 18 ottobre 2017,  un&#8217;impresa del settore della vendita all&#8217;ingrosso dell&#8217;energia elettrica, utente del servizio di dispacciamento in forza del contratto sottoscritto con la società  Terna p.a. &#8211; Rete elettrica nazionale in data 16 dicembre 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del 20 aprile 2017, n. 272/2017/E/eel, l&#8217;Autorità  di regolazione per energia, reti e ambiente (d&#8217;ora in avanti solo ARERA) ha adottato nei confronti della -OMISSIS- un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per aver riscontrato una programmazione non diligente delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, alla quale conseguiva un indebito arricchimento della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prescrittivo dinanzi a questo Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2017, n. DSAI/51/2017/eel, l&#8217;ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della -OMISSIS- per la violazione dell&#8217;articolo 14, comma 6, della deliberazione ARERA del 9 giugno 2006, n. 111.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza-OMISSIS-, la seconda Sezione di questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS-, nelle more posta in liquidazione volontaria, avverso il provvedimento prescrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La -OMISSIS- in liquidazione ha appellato la predetta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5 febbraio 2020 l&#8217;ARERA ha comunicato alla -OMISSIS- in liquidazione le risultanze istruttorie del procedimento sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del 30 giugno 2020, n. 243/2020/S/eel, comunicata in data 1 luglio 2020, l&#8217;ARERA ha irrogato alla -OMISSIS- in liquidazione la sanzione pecuniaria di euro 876.500,00, per aver violato il dovere di diligenza nella definizione dei programmi di immissione e di prelievo, imposto dall&#8217;articolo 14, comma 6, della deliberazione ARERA del 9 giugno 2006, n. 111, e per aver provocato, per il periodo dal gennaio 2015 al luglio 2016, sistematici e consistenti sbilanciamenti tre le immissioni ed i prelievi effettivi ed i programmi finali di immissione e prelievo, in diverse unità  di produzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato il 29 settembre 2020, depositato in data 1 ottobre 2020, la società -OMISSIS- in liquidazione ha domandato l&#8217;annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) con il primo motivo ha eccepito la violazione del termine di contestazione dell&#8217;illecito amministrativo, di cui al combinato disposto degli articoli 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 45, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nonchè del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, di cui all&#8217;articolo 4bis, comma 1, dell&#8217;Allegato A alla deliberazione ARERA n. 243/2012/E/com; </p>
<p style="text-align: justify;">b) con il secondo motivo ha contestato l&#8217;erroneità  dell&#8217;addebito per carenza dell&#8217;accertamento degli elementi costitutivi dell&#8217;illecito, quali il danno per il sistema del dispacciamento e per gli utenti, i quali avrebbero in realtà  beneficiato dallo scostamento dai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica, nonchè l&#8217;omessa valutazione delle intrinseche criticità  del sistema del dispacciamento, ai fini dell&#8217;imputabilità  dei comportamenti sanzionati;</p>
<p style="text-align: justify;">c) con il terzo motivo ha censurato l&#8217;applicazione retroattiva della disciplina regolatoria degli sbilanciamenti, contenuta nelle deliberazioni ARERA n. 444/2016/R/eel e n. 800/2016/R/eel, alle condotte poste in essere in data anteriore allo loro adozione;</p>
<p style="text-align: justify;">d) con il quarto motivo ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità  e la disparità  di trattamento sia con riferimento alla società  Terna p.a. che agli altri titolari di unità  di produzione;</p>
<p style="text-align: justify;">e) con il quinto motivo ha eccepito l&#8217;illegittimità  della sanzione, per essere stata irrogata in pendenza del procedimento di appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, contraddistinto dal n.r.g. 9058 del 2019, con il quale ha impugnato la sentenza di questo Tribunale-OMISSIS-, avente ad oggetto il procedimento prescrittivo originato dall&#8217;accertamento dei medesimi fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">f) con il sesto motivo, proposto in via subordinata, ha eccepito l&#8217;erronea quantificazione della sanzione irrogata, in relazione alla gravità  della violazione, alla mancata considerazione del piano di rientro sottoscritto con Terna s.p.a. e della personalità  dell&#8217;agente nonchè alla sproporzione rispetto alla comprovata esposizione debitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Ha resistito al ricorso l&#8217;ARERA.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con ordinanza n. 1300 del 22 ottobre 2020 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare della società  ricorrente ed ha sospeso gli effetti della deliberazione impugnata sino alla definizione del merito del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Ha resistito al ricorso anche la controinteressata Terna &#8211; Rete elettrica nazionale s.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Con sentenza del -OMISSIS-, la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l&#8217;appello proposto dalla società  ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale, Sezione II, dell&#8217;-OMISSIS-, ed ha annullato il provvedimento prescrittivo, richiamato nella deliberazione impugnata con il presente ricorso, nella parte in cui ha omesso di accertare l&#8217;effettiva imputabilità  degli sbilanciamenti controfase.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. In vista della trattazione del merito del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 la causa  stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il primo motivo di ricorso  infondato, nella parte in cui eccepisce la violazione del termine di contestazione dell&#8217;illecito amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce alle Autorità  di regolazione dei servizi di pubblica utilità  il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l&#8217;inosservanza dei propri provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, con il quale sono state attuate varie direttive, tra cui la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica, dispone che nei procedimenti sanzionatori dell&#8217;ARERA il termine per la notificazione degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  di centottanta giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93,  rimessa all&#8217;autonomia regolamentare dell&#8217;ARERA la disciplina dei procedimenti sanzionatori di propria competenza, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra le funzioni istruttorie e le funzioni decisorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del 14 giugno 2012, n. 243/2012/E/com, l&#8217;ARERA ha approvato l&#8217;Allegato A, recante &lt;&gt;, successivamente integrato con le modificazioni apportate dalla deliberazione dell&#8217;1 giugno 2017, n. 388/2017/E/com (d&#8217;ora in avanti solo Regolamento Sanzioni).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 4, comma 4, del Regolamento Sanzioni dispone che la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rinvio contenuto nell&#8217;articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, all&#8217;articolo 14 comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, conferma la natura perentoria del termine di contestazione della violazione anche nello speciale procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA (Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 gennaio 2020, n. 512; 17 novembre 2020, n. 7153).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla omessa notificazione della contestazione della violazione entro il termine prescritto consegue infatti l&#8217;estinzione dell&#8217;obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione pecuniaria irrogata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il costante orientamento espresso da questo Tribunale, il predetto termine perentorio decorre dall&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo e non, come sostenuto dalla società  ricorrente, dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo (T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione II, 20 agosto 2019, n. 1905; 24 maggio 2019, n. 1181 e n. 1180; 8 maggio 2019, n. 1032 e n. 1031; Sezione III, 4 luglio 2018, n. 1653).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rivela dunque infondata la censura di parte ricorrente per cui la notificazione della contestazione della violazione sarebbe tardiva, siccome avvenuta dopo trecentosettantasette giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del provvedimento prescrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, recante &lt;&gt;, individua la comunicazione delle risultanze istruttorie quale atto endoprocedimentale ed attribuisce alla stessa un mero effetto notiziale, funzionale alla stimolazione del contraddittorio, sia scritto che orale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto ritenersi che  solo all&#8217;esito dello svolgimento del contraddittorio procedimentale che si realizza l&#8217;effetto della piena conoscenza della violazione della norma regolatoria e che l&#8217;accertamento può definirsi &lt;&gt; solo con l&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento prescrittivo, di cui alla deliberazione del 20 aprile 2017, n. 272/2017/E/eel, l&#8217;ARERA ha accertato compiutamente, nel rispetto delle prescritte garanzie partecipative, che la società  ricorrente ha violato l&#8217;obbligo imposto dell&#8217;articolo 14, comma 6, della deliberazione ARERA del 9 giugno 2006, n. 111, agli utenti del servizio di dispacciamento titolari delle unità  fisiche di produzione o consumo, di definire i programmi di immissione e prelievo &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto il richiamo effettuato nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 12 ottobre 2017 alle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo, comunicate alla società  ricorrente in data 30 settembre 2016, non  idoneo a conferire alle stesse nè la natura nè gli effetti di un atto di accertamento della violazione per la quale  prevista l&#8217;irrogazione della sanzione pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad analoga conclusione si perviene anche in applicazione dei principi generali enunciati dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale racchiude la normativa generale in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed  pertanto applicabile anche ai procedimenti sanzionatori dell&#8217;ARERA (T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione II, 6 agosto 2018, n. 1961; Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 luglio 2018, n. 4577).</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema generale sanzionatorio prevede infatti che il termine perentorio per la contestazione della violazione decorra solo dall&#8217;accertamento dell&#8217;illecito amministrativo, sia esso immediato o compiuto all&#8217;esito di un&#8217;attività  istruttoria, e non dalla mera conoscenza della commissione dei fatti costitutivi che ne compongono solo il sostrato materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;adozione del provvedimento prescrittivo, contenuto nella deliberazione n. 272/2017/E/eel del 20 aprile 2017, alla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, avvenuta in data 12 ottobre 2017, sono decorsi centosettancinque giorni, per cui il termine di contestazione della violazione, di cui al combinato disposto degli articoli 45, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e 4, comma 4, del Regolamento Sanzioni dell&#8217;ARERA, non  stato violato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il primo motivo di ricorso  invece fondato, nella parte in cui eccepisce la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo <i>4bis</i> del Regolamento Sanzioni fissa in duecentoventi giorni il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ed in centoventi giorni il termine per la comunicazione delle risultanze istruttorie, decorrenti dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di cui all&#8217;articolo 4.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione regolamentare contempla espressamente, al comma 3, un&#8217;ipotesi di sospensione del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie e, ai commi 4 e 5, due ipotesi di proroga del medesimo termine, la prima, pari a trenta giorni, ove sia stata avanzata la richiesta di audizione finale dinanzi al Collegio, la seconda, per la quale non  individuata una durata temporale massima e ne  prevista l&#8217;estensione anche al termine intermedio di comunicazione delle risultanze istruttorie, ove &lt;&gt; ed in particolare &lt;&gt; o ipotesi di estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2017, n. DSAI/51/2017/eel, di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio l&#8217;ARERA ha fissato in 120 (centoventi) giorni il termine di durata dell&#8217;istruttoria, a decorrere dalla effettiva comunicazione, ed in 100 (cento) giorni il termine per l&#8217;adozione del provvedimento finale, a decorrere dal termine dell&#8217;istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, il recente mutamento giurisprudenziale che ha qualificato il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA come perentorio, in contrasto con l&#8217;orientamento tradizionale che lo qualifica come ordinatorio, al fine di armonizzare il procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA con i procedimenti sanzionatori di altre Autorità  amministrative indipendenti, in attuazione delle garanzie di certezza e di effettività  della difesa, previste per tutti i procedimenti sanzionatori dall&#8217;articolo 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, le quali postulano che il procedimento sia definito entro un termine ragionevole (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 gennaio 2021, n. 584; per le altre Autorità , Sezione VI, 17 novembre 2020, n. 7153; 4 aprile 2019, n. 2289; 21 febbraio 2019, n. 2042; 23 marzo 2016, n. 1199).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ritiene tuttavia di discostarsi dall&#8217;orientamento tradizionale che qualifica come ordinatorio il termine di durata del procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA (T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 16 settembre 2019, n. 1985; 6 settembre 2019, n. 1281).</p>
<p style="text-align: justify;">Soccorrono in favore di tale conclusione la mancanza di una base legale, puntuale o sistematica, che giustifichi la perentorietà  del termine nonchè la circostanza che la decadenza dal potere sanzionatorio per mero decorso del tempo non garantisce appieno l&#8217;effetto deterrente che vi  sotteso, il quale potrebbe essere vanificato dalla necessità  di attuare un contraddittorio rafforzato, imposto dalla direttiva 2009/72/CE sulle norme comuni al mercato dell&#8217;energia elettrica, attuata dal decreto legislativo n. 93 del 2011, e dalla intrinseca complessità  dell&#8217;istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali premesse, il decorso del termine fissato dall&#8217;ARERA nella comunicazione di avvio del procedimento non determina l&#8217;automatica illegittimità  del provvedimento sanzionatorio adottato in epoca successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può tuttavia ignorare che la direttiva 2009/72/CE, attuata dal decreto legislativo n. 93 del 2011, insieme all&#8217;esigenza di assicurare un livello elevato di contraddittorio in un settore connotato da elevata complessità  tecnica, al considerando 37 contempla la necessità  di prevedere &lt;&gt;, e dunque il rispetto della tempistica procedimentale, quale forma di tutela della certezza dei rapporti giuridici ed in particolare della calcolabilità  delle scelte che attengono all&#8217;attività  di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interesse pretensivo delle imprese elettriche destinatarie di una contestazione di addebito alla definizione del procedimento sanzionatorio non solo con un provvedimento favorevole ma anche con un provvedimento che, indipendentemente dal suo contenuto, sia adottato entro un termine ragionevole e proporzionato al grado di complessità  dell&#8217;istruttoria reclama pertanto una tutela effettiva e adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione  stata già  adottata da questo Tribunale, il quale ha affermato il principio che la natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio dell&#8217;ARERA non può trasformarsi in una presunzione assoluta di legittimità  del provvedimento sanzionatorio tardivo (T.a.r. Lombardia, sede Milano, Sezione II, 31 ottobre 2018, n. 2456).</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre a questo punto verificare in concreto se il sostanzioso superamento del termine di conclusione del procedimento, il quale non può mai di per se stesso determinare la decadenza dal potere sanzionatorio, sia stato determinato dall&#8217;esigenza di implementare il contraddittorio procedimentale o se sia decorso inutilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la dilatazione della conclusione del procedimento non pare sorretta dal riscontro di effettive esigenze istruttorie, anche in considerazione della circostanza che la società  ricorrente, come riportato al punto 9 della descrizione in fatto contenuta nel provvedimento impugnato, &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ARERA non ha infatti, come avrebbe potuto ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 4bis del Regolamento Sanzioni, fissato un termine di conclusione del procedimento dilatato rispetto agli ordinari duecentoventi giorni, nè ha ritenuto di avvalersi della facoltà  di proroga del terminne per sopravvenute esigenze istruttorie, di cui al comma 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la mancata rimodulazione del termine di conclusione del procedimento e dunque l&#8217;assenza di esigenze sopravvenute alle quali far fronte rappresenta un indicatore sintomatico della violazione dei principi di buon andamento dell&#8217;azione dell&#8217;amministrativa e di buona fede, alla quale deve essere improntato ogni rapporto amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal contenuto del provvedimento sanzionatorio non  dato inoltre ricostruire in concreto lo svolgimento di un percorso istruttorio particolarmente complesso, atteso che la gravità  della violazione, in relazione alla sistematicità  dello sbilanciamento, risulta valutata sulla scorta degli accertamenti già  contenuti nel provvedimento prescrittivo e che nel procedimento sanzionatorio la società  ricorrente non ha prodotto memorie da contrastare con ulteriori attività  istruttorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 12 ottobre 2017, data di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, al 5 febbraio 2020, data di comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento sanzionatorio, sono decorsi due anni e più di tre mesi, ben più dei centoventi giorni fissati per la durata dell&#8217;istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento sanzionatorio  stato inoltre adottato con deliberazione del 30 giugno 2020, n. 243/2020/S/eel, e dunque ben oltre il termine complessivo di duecentoventi giorni, fissato per la conclusione del procedimento sanzionatorio, senza che nelle more si fossero verificate delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell&#8217;adozione della sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modificazioni del provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione n. 272/2017/E/eel, contenute nelle deliberazioni n. 260/2018/E/eel e n. 92/2019/E/eel, non possono essere tuttavia utilizzate per giustificare il ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio, atteso che con esse L&#8217;ARERA ha sostanzialmente confermato il provvedimento prescrittivo originario e dunque il pieno accertamento della violazione dell&#8217;articolo 14, comma 6, della deliberazione ARERA del 9 giugno 2006, n. 111, limitandosi a modificare esclusivamente le modalità  di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo, contenuti nell&#8217;Allegato B al provvedimento prescrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche ove volesse attribuirsi importanza all&#8217;entità  dei corrispettivi di sbilanciamento, ai fini della valutazione del criterio della gravità  della violazione &#8211; previsto dall&#8217;articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra quelli utilizzabili per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare in concreto &#8211; risulta comunque eccessivo ed ingiustificato il lasso di tempo, superiore ad un anno e tre mesi, trascorso dalla rimodulazione del provvedimento prescrittivo, decorrente dalla deliberazione del 12 marzo 2019, n. 92/2019/E/eel, all&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio con deliberazione del 30 giugno 2020, n. 243, 2020/S/eel.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti irrilevante, ai fini della giustificazione del ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio,  la circostanza, pure riportata nel provvedimento impugnato, che la società  ricorrente abbia impugnato i predetti provvedimenti prescrittivi dinanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza-OMISSIS-, ha respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di conclusione del procedimento si rivela comunque eccessivo anche ove volesse in qualche modo valorizzarsi l&#8217;esigenza di attendere la valutazione del giudice di primo grado sulla legittimità  del provvedimento prescrittivo, atteso che il procedimento sanzionatorio  stato concluso esattamente un anno dopo.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta pertanto irragionevole il lungo lasso di tempo decorso tra la contestazione della violazione, la conclusione delle risultanze istruttorie e l&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio, in quanto non giustificato da motivate esigenze procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso deve essere dunque accolto <i>in parte qua</i> e, per l&#8217;effetto, deve essere annullata la deliberazione impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, determinato da un radicale vizio procedimentale, consente al Collegio di ritenere assorbite tutte le censure sostanziali sollevate con i restanti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il contrasto di orientamenti giurisprudenziali, riscontrato sulla specifica questione trattata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla la deliberazione dell&#8217;A.r.e.r.a. del 30 giugno 2020, n. 243/2020/S/eel.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento dei dati idonei ad identificare la società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-1299/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a></p>
<p>sul potere del giudice amministrativo di valutare la fondatezza dell&#8217;istanza in tema di silenzio dell&#8217;amministrazione Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Poteri del giudice amministrativo In ipotesi di silenzio dell&#8217;Amministrazione che comporti violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, la richiesta di accertamento della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-12-5-2008-n-1299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul potere del giudice amministrativo di valutare la fondatezza dell&#8217;istanza in tema di silenzio dell&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio della pubblica amministrazione – Poteri del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ipotesi di silenzio dell&#8217;Amministrazione che comporti violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, la richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa non può essere conosciuta dal giudice amministrativo ove siano necessari complessi accertamenti istruttori o si tratti di provvedimenti caratterizzati da valutazioni aventi carattere discrezionale. In tali casi, la cognizione del giudice amministrativo non può che limitarsi a verificare l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell&#8217;Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza Sezione</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli	&#8211;	Referendario, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>SENTENZA<BR><br />
</B></P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso n. 382/2008 proposto da</p>
<p><B>EZ ZAHIRI ABDERRAHMAN</B> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Filippi, con come da mandato a margine del ricorso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l&#8217;<b>Amministrazione dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro <i>pro tempore</i> rappresentata non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>
PER </p>
<p></p>
<p align=justify>
l’accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto tenuto dalla Questura di Treviso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché per l&#8217;accertamento della fondatezza della domanda.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 1 febbraio 2008 e depositato presso la segreteria il 27 febbraio 2008, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 22 aprile 2008 il relatore Referendario Stefano Mielli e l’avv.to Gemin, in sostituzione di Filippi, per il ricorrente;</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorrente deduce di aver presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura della provincia di Treviso in data 16 novembre 2005.<br />
Con nota notificata il 16 novembre 2006 gli è stata data comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca del titolo di soggiorno in quanto a supporto del medesimo è stata allegata la sussistenza di un rapporto di lavoro, rivelatosi fittizio, con la ditta Picasso.<br />
In data 10 dicembre 2007, l&#8217;interessato ha presentato un&#8217;ulteriore istanza sollecitando la conclusione della procedura.<br />
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede sia accertata l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione e la fondatezza del preteso rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione.<br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.<br />
L&#8217;art. 5, comma 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che &#8220;il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto&#8221;.<br />
Il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione comporta pertanto la violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dall&#8217;art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto.<br />
La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve invece essere respinta.<br />
L&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990 prevede che &#8220;il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza&#8221; e l&#8217;espressione &#8220;può&#8221; implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale.<br />
Infatti il carattere semplificato del giudizio disciplinato dall&#8217;art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, comporta che, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori o si tratti di provvedimenti caratterizzati da valutazioni aventi carattere discrezionale, la cognizione non possa che limitarsi a verificare l&#8217;esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell&#8217;Amministrazione.<br />
Il rinnovo del permesso di soggiorno, subordinato all&#8217;accertamento della mancanza di molteplici elementi ostativi, taluni dei quali suscettibili di apprezzamento discrezionale e non riconducibili alla mera verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro, implica che l&#8217;accoglimento del ricorso debba limitarsi alla declaratoria dell&#8217;obbligo di una definizione espressa dell&#8217;istanza di rinnovo.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull&#8217;istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00. a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre i.v.a. e c.p.a. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22.4.2008.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1299/</guid>

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<p>Pres. M. Cogliani – Est. F. Giordano Italcogim reti s.p.A. (Avv. G. F. Ferrari) c/ Comune di S. Martino Buon Albergo (Avv.ti A. A. Gianolio e O. Sivieri) sulla facoltà per i Comuni di esercitare il riscatto del servizio di distribuzione del gas durante il periodo transitorio Contratti P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Cogliani – Est. F. Giordano<br /> Italcogim reti s.p.A. (Avv. G. F. Ferrari) c/ Comune di S. Martino Buon Albergo (Avv.ti A. A. Gianolio e O. Sivieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà per i Comuni di esercitare il riscatto del servizio di distribuzione del gas durante il periodo transitorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Servizio distribuzione del gas – Periodo transitorio – Comuni – Riscatto – Facoltà – Ove prevista</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, co. 69, della legge n. 239/2004, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 15, co. 5 del d.lgs. n. 164/2000, collocandosi in quell’area di incertezza regolativa in materia di servizio di distribuzione del gas, non ripristina l’abrogata potestà di riscatto anticipato, bensì mira unicamente ad escludere che possa impedirsi ad un ente locale concedente di avvalersi, nel periodo transitorio, della potestà di riscatto a suo tempo legittimamente dedotta in un atto di concessione o di affidamento ancora in essere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 5514/2006, </b>proposto da</p>
<p><b>ITALCOGIM RETI s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>p.t<b>.</i>,  <i></b></i>rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta n. 142;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI S. MARTINO BUON ALBERGO</B>, in persona del Sindaco e legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Arrigo Gianolio e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Libertà n. 13;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n. 618/06, in data 21 marzo 2006, della Sezione I del T.A.R. per il Veneto; </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2007, il Consigliere  Francesco GIORDANO;<br />
Udito, altresì, l’avvocato A. Manzi per delega  degli avvocati Ferrari e Sivieri; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’attuale appellante, titolare della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio del Comune di San Martino, impugna la sentenza specificata in epigrafe con cui il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso (n.503/2004), proposto in primo grado per l’annullamento della deliberazione consiliare 27/11/2003, n. 98, assunta al fine di consentire all’Amministrazione, nel rispetto dell’obbligo del prescritto preavviso di un anno, l’esercizio del diritto di riscatto -ex art. 24, comma 3° R.D. n. 2578/1925- a decorrere dal 31/12/2004.<br />
Con la formulazione di cinque motivi di gravame, affidati a molteplici ed articolate censure di violazione e falsa applicazione di legge, nonché di eccesso di potere sotto vari profili, l’istante ha riproposto in appello una serie di questioni che, ad avviso di questo Collegio, erano già state esaustivamente esaminate e correttamente decise dal T.A.R. del Veneto con la sentenza della prima  Sezione qui impugnata.<br />
Ripercorrendo, perciò, l’<i>iter</i> argomentativo basato sulle tesi difensive esposte in prima istanza, la società appellante ha concluso, insistendo sulla richiesta di accoglimento del presente ricorso in appello e di riforma della gravata sentenza, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, oltre che di condanna del Comune di San Martino Buon Albergo al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio.<br />
In una successiva memoria, l’istante ha ribadito i motivi che, a suo dire, evidenzierebbero l’erroneità e l’ingiustizia della decisione assunta dal T.A.R. Veneto          ed ha insistito nelle conclusioni precedentemente rassegnate.<br />
Alla pretesa dell’istante ha puntualmente controdedotto l’appellato Comune di San Martino Buon Albergo, nel suo scritto difensivo redatto in data 2 maggio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello è infondato.<br />
Il ricorso al giudice di prime cure si fondava, in origine, su tre ordini di doglianze che così possono sintetizzarsi:<br />
1)	La facoltà di riscatto anticipato del servizio pubblico di distribuzione del gas (art. 24, R.D. n. 2578/1925), è venuta meno con l’entrata in vigore del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;<br />	<br />
2)	L’impugnata delibera di riscatto del servizio non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8, L. n. 241/90);<br />	<br />
3)	L’esercizio della facoltà di riscatto anticipato è intempestivo, rispetto ai termini fissati dall’art. 24, commi 1 e 2 del R.D. n. 2578/1925.<br />	<br />
Nel corso del giudizio di primo grado la società ricorrente ha, poi, dedotto, tardivamente e con una semplice memoria difensiva non notificata alla controparte (e, quindi, irritualmente), un’ulteriore censura secondo cui l’impugnata deliberazione consiliare n. 98/2003 integrerebbe gli estremi di un mero preavviso di riscatto, in quanto risulterebbe priva dei requisiti di legge (art. 25, R.D. n. 2578/1925) e non sarebbe stata seguita dal provvedimento di riscatto vero e proprio. Conseguentemente, il mancato esercizio del diritto di riscatto costituirebbe motivo di decadenza o di inefficacia del riscatto medesimo.<br />
L’assunto di Italcogim Reti  ha formato oggetto del terzo motivo di gravame, dedotto nel presente ricorso in grado di appello.  <br />
Con riferimento a tale rilievo, va condiviso il punto di vista espresso dalla parte resistente, in quanto esso rappresenta effettivamente una nuova ed inammissibile ragione di censura, che l’istante ha proposta per la prima volta nella memoria conclusiva e senza l’osservanza delle forme di rito, omettendo altresì di dedurre la specifica violazione dell’art. 25 del R.D. n. 2578 del 1925.<br />
Peraltro, il TAR per il Veneto, ipotizzando che l’eccezione non equivalesse alla deduzione di un motivo nuovo, ma postulasse solo un accertamento sulla natura giuridica del provvedimento impugnato, ai soli fini di stabilire la sua attuale lesività, ne ha condivisibilmente evidenziato anche l’infondatezza precisando che il richiamato art. 25 si riferiva alla fattispecie dell’assunzione della gestione diretta del servizio da parte del Comune, non più praticabile a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 2000 che, qualificando attività di servizio pubblico l’attività di distribuzione di gas naturale, ne ha previsto (art. 14, comma 1°) l’affidamento esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, con oneri a carico del nuovo concessionario.<br />
Sicché, la censurata deliberazione di riscatto n. 98/2003 non doveva recare in allegato il progetto di massima tecnico e finanziario di cui all’art. 10 del R.D. n. 2578/1925, né contenere l’indicazione dello stato di consistenza degli impianti, la cui redazione il legislatore aveva  affidato al concessionario, e neppure la determinazione dell’indennizzo spettante al gestore uscente, che al precedente adempimento era necessariamente collegata.<br />
Conseguentemente, deve ritenersi che il Comune di San Martino Buon Albergo abbia legittimamente esercitato il diritto potestativo di riscatto con il provvedimento consiliare n. 98 del 2003, dal momento che tale partito di deliberazione non conteneva un mero preavviso, ma rappresentava un vero e proprio riscatto anticipato del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, sia pur con effetti dilazionati ad un anno (31.12.2004).<br />
Correttamente, dunque, il primo giudice ha affermato che il diritto di riscatto è stato incorporato nella delibera di preavviso, stante che il provvedimento in questione costituiva inequivoca espressione della volontà dell’ente di procedere, effettivamente e definitivamente, al riscatto anticipato del servizio e risultava completo di tutte le indicazioni e prescrizioni che le specifiche circostanze richiedevano (redazione dello stato di consistenza a carico del concessionario, preceduta da un’apposita perizia tecnica; determinazione dell’indennità di riscatto, eventualmente affidata ad un eligendo Collegio Arbitrale; riserva di quantificare l’onere derivante dal provvedimento e, quindi, l’entità della predetta indennità, pur considerata di importo non rilevante; previsione riguardante l’indizione di una gara ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2004). Non doveva, perciò, far seguito alla delibera n. 98/2003 alcun provvedimento di conferma che, peraltro, la legge non prevedeva espressamente.<br />
Passando all’esame degli altri motivi di diritto, si rileva che, nei primi due punti di domanda formulati nell’atto di appello, sono state ribadite le questioni connesse all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla sopravvenienza della legge n. 239 del 2004.<br />
Le relative censure sono destituite di fondamento giuridico.<br />
Vero è che, secondo questo Consesso, la facoltà di riscatto deve ritenersi venuta meno -essendo stata implicitamente abrogata la possibilità per i Comuni di gestire direttamente il servizio-  con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 il quale, agli articoli 14 e 15 ha prescritto l’affidamento mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, disciplinando le modalità di prosecuzione degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso (21 giugno 2000), rispetto al periodo transitorio fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000, salvi gli incrementi del medesimo previsti a determinate condizioni (cfr. Cons. Stato, Sezione V, nn. 4788 e 4791 del 28/6/2004).<br />
Tuttavia, occorre considerare che successivamente è intervenuto l’art. 1 (unico), comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano), il quale ha reintrodotto la facoltà per i Comuni di esercitare il riscatto durante il menzionato periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione, ovviamente non più per l’assunzione diretta della gestione del servizio da parte dei predetti enti locali, bensì per l’affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica.<br />
Con tale disposizione il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 15, comma 5 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, ma l’appellante ha negato che alla novella possa essere attribuita natura (e portata) interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, sostenendo invece il carattere innovativo e, quindi, non retroattivo della norma che, a suo avviso, verrebbe a modificare l’ordinamento giuridico affermando un’interpretazione che non chiarisce il significato dubbio o ambiguo della norma stessa, ma ne  modifica il significato quale si era formato in precedenza.<br />
Pertanto, l’innovazione legislativa che ha reintrodotto la facoltà di riscatto per i Comuni, non potrebbe applicarsi al caso di specie essendo entrata in vigore successivamente all’adozione della deliberazione di riscatto impugnata in primo grado.<br />
Il Collegio osserva, in proposito, che, come rilevato dallo stesso giudice di prime cure, questa Sezione giudicante si è da tempo pronunciata sulla questione, affermando la natura interpretativa e, quindi, retroattiva della norma in argomento.<br />
Valga per tutte la decisione n. 3817 del 19 luglio 2005, in cui la Sezione V  ha richiamato non solo il tenore letterale della norma (“<i>La disposizione …va interpretata nel senso che …</i>”), ma anche i lavori parlamentari che l’hanno preceduta, ponendo in rilievo che la novella interpretativa ha perseguito l’obiettivo di preservare, durante il periodo transitorio, l’esercizio di un diritto potestativo (riscatto anticipato) che l’atto di concessione -ovvero l’art. 24 del R.D. n. 2578/1925-  già riconosceva all’ente comunale, ma che il prevalente orientamento giurisprudenziale  poneva in relazione con la gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas, non più consentita dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/2000.<br />
Ha perciò statuito la Sezione con detta decisione che, in tema di regime transitorio relativo al servizio di distribuzione del gas, l’art. 1 comma 69 della legge n, 239/2004, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/2000, non ha inteso ripristinare innovativamente per il futuro l’abrogata potestà di riscatto anticipato, in passato prevista dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, mentre, collocandosi in quell’area di incertezza regolativa in materia, mira unicamente ad escludere che possa impedirsi ad un ente locale concedente di avvalersi, nel periodo transitorio,  di una potestà di riscatto a suo tempo  legittimamente dedotta in un atto di concessione o di affidamento ancora in essere (cfr. C.S., V, n. 3817/2005, cit.).<br />
Poiché, dunque, risulta chiaramente che entrambe le convenzioni stipulate fra le parti facevano espressamente salva la facoltà del Comune di San Martino Buon Albergo di esercitare il riscatto anticipato del servizio ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 2578/1925 (cfr. l’art. 2 dello schema del contratto di concessione del 1964, nonché l’art. 2 della convenzione di rinnovo in data 22 settembre 1992), l’acclarata natura interpretativa della norma di cui si discute rende palese la legittimità del riscatto anticipato esercitato dal Comune appellato, sussistendone l’unica condizione prevista dalla legge.<br />
Del pari non condivisibile si rivela la doglianza che attiene alla pretesa violazione e falsa applicazione della normativa sul procedimento amministrativo, nella specie della mancata comunicazione di avvio del procedimento (punto II del ricorso di primo grado e IV dell’ atto di appello).<br />
La tesi dell’appellante è infondata, atteso che si trattava di procedura autonomamente disciplinata la quale già conteneva in sé le formalità da osservare, ivi compreso il preavviso di un anno che assolveva alla funzione della  preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 7 luglio 2005, n. 3748).<br />
A ciò aggiungasi che l’istituto del riscatto anticipato, di cui all’art. 1, comma 69 della legge n. 239/2004, deve ritenersi espressione di una facoltà contrattuale e non di un potere d’imperio dell’ente comunale, con la conseguenza che, non integrando la fattispecie di un provvedimento amministrativo, esso non è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 14 dicembre 2006, n. 7437).<br />
Va, infine, disattesa anche la doglianza rubricata nel quinto capo di domanda del presente ricorso in appello (terzo motivo del ricorso di primo grado), con cui l’istante ha dedotto l’intempestività della delibera impugnata in primo grado, rispetto ai termini stabiliti dall’art. 24, commi 1 e 2 del R.D. n. 2578/1925 ai fini dell’esercizio del riscatto anticipato.<br />
Secondo la società ricorrente, il <i>dies a quo </i>che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto tener presente per il calcolo dei predetti termini, era la data di effettivo inizio del servizio, che coincideva con quella dell’8 aprile 1964, come da “verbale di attivazione cabina SNAM”, anziché con quella del 1° gennaio 1965, di decorrenza degli effetti della convenzione.<br />
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la censurata delibera sarebbe stata intempestiva anche nei riguardi del termine fissato, per l’esercizio del riscatto anticipato, dall’art. 2 della convenzione del 1992 stipulata in sede di rinnovo della concessione.<br />
Il TAR per il Veneto ha respinto la censura sotto entrambi i profili dedotti, rilevando che, a norma dell’art. 24, comma 1 del R.D. n. 2678/1925, il <i>dies a quo</i> per il computo delle scadenze utili ai fini dell’esercizio del riscatto anticipato, viene individuato “<i>nell’effettivo cominciamento del servizio</i>” e che, nella specie, le parti avevano nel 1964 convenzionalmente determinato la data di “<i>effettivo cominciamento del servizio</i>”, fissando l’operatività della concessione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di inizio della fornitura, vale a dire dal 1/1/1965 al 31/12/1989, per la durata di venticinque anni.<br />
Ha, poi, precisato il primo giudice che, con la successiva convenzione di rinnovo del 1992, le parti avevano ribadito che il rapporto concessorio aveva avuto inizio il 1/1/1965.  Ciò comproverebbe, dunque, ed in maniera definitiva che il rapporto in questione era effettivamente iniziato in quella data, poiché altrimenti le stesse parti avrebbero rettificato l’indicazione temporale negli atti di rinnovo successivi.<br />
Facendo, perciò, applicazione dell’art. 8, comma 1° del D.P.R. n. 902/1986, a mente del quale la data di effettivo inizio dell’esercizio della concessione è quella risultante dall’atto di concessione o da atti di natura certa, ne consegue che il computo dei termini per l’esercizio del diritto di riscatto è stato correttamente determinato nella presente fattispecie, in quanto, come stabilito dal Comune nella deliberazione consiliare n. 98/2003, “<i>il primo ventennio di durata della concessione è scaduto il 31/12/1984 e, di quinquennio in quinquennio, il prossimo termine utile per il riscatto scadrà il 31/12/1004.</i>”<br />
Quanto, infine, alla pretesa difformità della tempistica dedotta  anche con riferimento all’art. 2, comma 9° dell’ultimo atto di rinnovo della Convenzione del 22/9/1992 (prot. 3278), secondo cui il riscatto anticipato poteva essere esercitato decorsi dieci anni dalla stipulazione della convenzione medesima (e, quindi, dal 22/9/1992), il primo giudice ha correttamente richiamato l’art. 8 comma 2° del citato D.P.R. n. 902/86, il quale stabilisce che “<i>nel caso di proroga o rinnovo della concessione … la data di inizio dell’esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti di esercizio</i>.”<br />
Sicché, anche sotto quest’ultimo profilo la censura si rivelerebbe priva di fondamento giuridico.<br />
Tenuto conto dell’ineccepibile ricostruzione normativa, operata dal TAR per il Veneto, con riferimento ai termini stabiliti ai fini dell’esercizio del diritto di riscatto anticipato del servizio da parte dei Comuni, il Collegio ritiene di aderire pienamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, con riguardo al punto di domanda formulato nel quinto ed ultimo mezzo di appello (terzo del ricorso di primo grado).<br />
Le superiori considerazioni conducono al rigetto del proposto appello.<br />
Circa le spese di lite riferite ad entrambi i giudizi, il Collegio ritiene di porle a carico della parte soccombente ed a favore del Comune resistente, nella misura che risulta fissata nel dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, <b>respinge</b> il presente atto d’appello e condanna la società appellante a rimborsare al Comune di San Martino Buon Albergo le spese di entrambi i giudizi, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI &#8211; PRESIDENTE<br />
Marco       LIPARI                         &#8211;    CONSIGLIERE<br />
Nicola         RUSSO                       &#8211;   CONSIGLIERE<br />
Giancarlo  GIAMBARTOLOMEI       &#8211;  CONSIGLIERE<br />
Francesco GIORDANO   est.           &#8211;  CONSIGLIERE<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 marzo 2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-3-2008-n-1299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata De Vita Maria &#038; Figli S.n.c. (Avv. P. Fontana) c. Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avvocatura della Stato) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (N.C.) sulla competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> De Vita Maria &#038; Figli S.n.c. (Avv. P. Fontana) c. Commissario di<br /> Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avvocatura della Stato) c.<br />  Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d&#8217;urgenza ai sensi dell&#8217;art.3, comma II bis II ter della Legge 21/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Incompetenza del TAR periferico, a favore del TAR Lazio, a conoscere della Legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Può essere rilevata d’ufficio ex art. 3, comma II ter, D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tutte le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma I, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali spetta, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis e 2 ter del D.L.(convertito in Legge 21/06) al TAR Lazio: nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il  provvedimento con cui il Commissario delegato di Governo per l’Emergenza rifiuti nella Regione Campania disponeva l’occupazione temporanea di aree di proprietà della ricorrente.2. Può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 3, comma II ter, del D.L. 245 del 2005 (convertito in Legge 21/06) l’incompetenza del TAR periferico a favore del TAR Lazio, a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali emanati in situazioni di emergenza <sup>1</sup>.</p>
<p></b>_______________________________<br />
<sup>1</sup> <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	</b>              <br />	<br />
<b>PER LA CAMPANIA <br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; ANTONIO     ONORATO                  Presidente  <br />
&#8211; ANDREA       PANNONE                  Consigliere     <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1132/2008 R.G. proposto dalla </p>
<p><b>De Vita Maria &#038; figli S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierpaolo Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Garibaldi n.125; <b><br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;</p>
<p><b>NONCHE’<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; </p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
</B>previa sospensione, delle Ordinanze n.25 del 18/1/2008 e n.28 del 19/1/2008 del Commissario Delegato di Governo per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, nonché delle Ordinanze ministeriali nn.3100/2000, 3104/2001, 3111/2001, 3119/2001 e 3286/2005, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con i provvedimenti impugnati è stata disposta l’occupazione temporanea per sessanta giorni delle aree riservate nell’ex area ASI di Giugliano &#8211; fl.n.26 part.lla n.314 – di proprietà di parte ricorrente, che tra l’altro figura tra quanti recuperano oli esausti, pneumatici consumati, piombo delle batterie e rimanente materiale plastico;<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2008, ed ivi udito l’Avv. Fontana;<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente inammissibile, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; <br />
         Considerato, in particolare, che ai sensi dell’art.3, comma 2-<i>bis</i>, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma; <br />
         Considerato, altresì, che il successivo comma 2-<i>ter</i> dispone che le questioni di cui al comma 2-<i>bis</i> sono rilevate di ufficio davanti al giudice amministrativo, mentre, ai sensi del comma 2-<i>quater</i>, le norme di cui ai commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> si applicano anche ai processi in corso;<br />
        Atteso che, nella fattispecie in esame, i provvedimenti oggetto di impugnazione sono stati adottato dal Commissario Delegato ai sensi dell’O.M. n.3639/2008, per cui può essere sindacato solo dal T.A.R. del Lazio &#8211; sede di Roma &#8211; al quale compete inoltre ogni valutazione sulla riproponibilità del ricorso (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940); <br />
          Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché prodotto dopo l’entrata in vigore della norma del 2006 sopra richiamata; <br />
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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