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	<title>1298 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1298 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.1298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-11-2019-n-1298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-11-2019-n-1298/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.1298</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente; Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore La regola della notifica del ricorso exÂ art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 presso l&#8217;Avvocatura erariale e non presso la sede dell&#8217;Ente, non ammette eccezioni neppure in materia di accesso. 1.Processo- Processo amministrativo- notifica- amministrazioni dello Stato- difesa in giudizio-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-11-2019-n-1298/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.1298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-29-11-2019-n-1298/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.1298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente; Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La regola della notifica del ricorso exÂ art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 presso l&#8217;Avvocatura erariale e non presso la sede dell&#8217;Ente, non ammette eccezioni neppure in materia di accesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Processo- Processo amministrativo- notifica- amministrazioni dello Stato- difesa in giudizio- R. D. 1611/1933 &#8211; vigenza</p>
<p> 2.Processo- Processo amministrativo- Accesso &#8211; notifica- Amministrazioni dello Stato -R.D. 1611/1933 &#8211; derogabilità  &#8211; va esclusa.</p>
<p> 3.Processo amministrativo- contumacia del convenuto ex art. 291 comma 1 cpc- non si applica.</p>
<p> 4.Processo amministrativo- Ricorso &#8211; deposito &#8211; art.Â 45 cpa &#8211; perfezionamento della notifica- onere di esibizione della prova &#8211; indispensabile.</p>
<p> 5.Processo amministrativo &#8211; rito dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 cpa -giudizio impugnatorio &#8211; non è tale &#8211; spettanza o meno del diritto di accesso- centralità  della verifica processuale &#8211; va affermata.Â <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è regolata dalla perdurante vigenza delle disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e dalla legge 25 marzo 1958, n. 260, risultando confermata dall&#8217;art. 41, comma 3, cod. proc. amm. .<br /> 2.  La regola della notifica del ricorso exÂ art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 presso l&#8217;Avvocatura erariale e non presso la sede dell&#8217;Ente, non ammette eccezioni neppure in materia di accesso, ove è data alla parte la possibilità  di assumere in proprio, senza ministero di difensore, la difesa processuale.<br /> 3.  Non si applica, nel processo amministrativo l&#8217;art. 291, comma 1, cod. proc. civ., che consente di sanare ex tuncÂ la notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice.<br /> 4.  A norma dell&#8217;art. 45, comma 3, cod. proc. amm., l&#8217;adempimento dell&#8217;onere dell&#8217;esibizione della prova dell&#8217;avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso presso il destinatario, è indispensabile affinchè la domanda introdotta possa essere esaminata. Ne consegue che la parte, ove si avvalga della facoltà  di depositare il ricorso senza la prova dell&#8217;avvenuta notificazione, è in ogni caso tenuta a produrre la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario.<br /> Pur mancando nel comma 3 dell&#8217;art. 45 cod. proc. amm. una formulazione quale &#8220;a pena di decadenza&#8221; o &#8220;a pena di inammissibilità &#8220;, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l&#8217;omessa produzione della prova della notificazione comporti l&#8217;inesaminabilità  &#8211; e quindi l&#8217;inammissibilità  &#8211; del ricorso.Â 5.  Il giudizio di cui all&#8217;art. 116 cod. proc. amm., anche se si atteggia come impugnatorio, si compendia nella verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che nella verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità  dell&#8217;atto amministrativo e, quindi, è indipendente rispetto alla mera indagine circa la correttezza o meno delle ragioni addotte dall&#8217;Amministrazione per giustificare il diniego, o l&#8217;inerzia. Tanto implica che, al di là  degli specifici vizi e della specifica motivazione dell&#8217;atto amministrativo di diniego dell&#8217;accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell&#8217;accesso, potendo pertanto ravvisare motivi ostativi all&#8217;accesso diversi da quelli opposti dall&#8217;Amministrazione ovvero ancora ritenere l&#8217;accesso giuridicamente possibile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01298/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00783/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> artt. 74 e 116 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 783 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-i, che si difende personalmente, con domicilio digitale eletto presso l&#8217;indirizzo PEC alessandracerutti@pec.it;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accesso</p>
<p style="text-align: justify;">al verbale di servizio riguardante fatti accaduti in data -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del rifiuto di accesso di cui al provvedimento-OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-, conosciuto nella medesima data recapitato tramite posta elettronica certificata;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente rappresenta di aver avanzato, mezzo PEC, in data -OMISSIS-l.</p>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi, l&#8217;esponente rappresenta che presso il-OMISSIS-nel ricorso &#8211; di proprietà  della &#8220;-OMISSIS-&#8221; (cfr. pag. 2 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Detto immobile, afferma la ricorrente, è da considerarsi sotto la sola ed unica amministrazione della stessa esponente ovvero è da considerarsi &#8220;segregato&#8221; nel -OMISSIS-(cfr. pag. 2 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta che nonostante le notifiche inviate ai più¹ svariati enti pubblici italiani, proprio in data -OMISSIS-i.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta l&#8217;esponente che in tale occasione erano presenti anche degli appartenenti -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta la ricorrente che lo Stato non impone -OMISSIS-di dotarsi di &#8220;numero identificativo univoco&#8221; da esporre sulle divise nè ha previsto che gli stessi debbano declinare le loro generalità  qualora richiesti dal privato oggetto dell&#8217;attività  di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la ricorrente, inoltre, che nel -OMISSIS-.; l&#8217;assenza nel succitato-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esponente precisa, inoltre, che la motivazione sottesa alla formulazione dell&#8217;istanza di accesso è quella di venire a-OMISSIS-in -OMISSIS-al fine di ottenere il maggior numero di informazioni utili possibili per ricorrere quanto più¹ efficacemente possibile alla giustizia nazionale e internazionale competente in merito alla affermata violazione dei diritti umani (in questo caso il diritto all&#8217;abitazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia altresì l&#8217;esponente che il diniego all&#8217;accesso oppostole con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla -OMISSIS- ostacola il suo diritto di ricorrere efficacemente alla giustizia in quanto senza i dati richiesti non è in grado di conoscere chi realmente ha preso parte alla affermata violazione del diritto all&#8217;abitazione e come ha agito ovvero se ha agito secondo legalità .</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2019 nessuno è comparso.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La mancata comparizione della ricorrente alla camera di consiglio del 20 novembre 2019 ha impedito al Collegio di dare l&#8217;avviso ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. prima che il ricorso fosse trattenuto in decisione in ordine a questioni rilevate d&#8217;ufficio; non è applicabile in tal caso il secondo periodo del medesimo comma 3 dell&#8217;art. 73 cod. proc. amm. in quanto detta disposizione regola la diversa ipotesi in cui il fatto preclusivo dell&#8217;esame nel merito del ricorso sia rilevato <i>dopo</i> il passaggio in decisione della causa (arg.Â <i>ex</i> T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 novembre 2019, n. 977).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il ricorso introduttivo del giudizio risulta essere stato spedito per la notifica alla -OMISSIS-, -OMISSIS-(non rileva, ai fini di interesse, la notifica all&#8217;-OMISSIS-l. che &#8211; dalla rappresentazione contenuta nel ricorso &#8211; non è stato destinatario dell&#8217;istanza di accesso avanzata dalla ricorrente nè ha formato il verbale di cui si chiede l&#8217;ostensione).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 11, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260, dispone che: «<i>Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità  giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente</i>»; il comma 3 dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità , da pronunciarsi anche d&#8217;ufficio (è bene ricordare che con sentenza Corte cost. 26 giugno 1967, n. 97 è stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale del comma 3 nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità  della notificazione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103 stabilisce che &#8220;<i>L&#8217;articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;applicabilità  della richiamata normativa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi Regionali è oggi espressamente sancita dall&#8217;art. 41, n. 3, cod. proc. amm., secondo cui: «<i>La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse</i>». Secondo la giurisprudenza, invero, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed alla legge 25 marzo 1958, n. 260 risulta confermata dall&#8217;art. 41, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2018, n. 5496; Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2018, n. 2928; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1 agosto 2019, n. 723; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 giugno 2019, n. 666);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 144, comma 1, cod. proc. civ. stabilisce che <i>&#8220;Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura dello Stato&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, la regola della notifica del ricorso <i>ex</i> art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 presso l&#8217;Avvocatura erariale e non presso la sede dell&#8217;Ente, non ammette eccezioni neppure in materia di accesso, ove è data alla parte la possibilità  di assumere in proprio, senza ministero di difensore, la difesa processuale (arg.Â <i>ex</i> Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4377; Cons. Stato, sez, VI, 23 giugno 2015, n. 3178; Cons. Stato, sez, VI, 15 ottobre 2014, n. 5154);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la notificazione del ricorso effettuata presso la sede reale dell&#8217;Amministrazione statale intimata deve reputarsi <i>nulla</i> (cfr.,<i>Â ex plurimis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 settembre 2019, n. 4595; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 marzo 2019, n. 81; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 febbraio 2019, n. 177);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Amministrazione non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha sanato tale nullità  (trovando applicazione, in caso di costituzione dell&#8217;Amministrazione, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati,Â <i>exÂ </i>art. 156 cod. proc. civ.: cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 672; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 23 maggio 2018, n. 5703);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si applica nel processo amministrativo l&#8217;art. 291, comma 1, cod. proc. civ., che consente di sanare <i>ex tunc</i> la notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice (cfr.,Â <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7631; Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7025; Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2019, n. 5507);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla, solo ove l&#8217;esito negativo dipenda da <i>causa non imputabile al notificante</i>, circostanza, quest&#8217;ultima, non rinvenibile nel caso di specie, in quanto la nullità  della notificazione deriva solo da errore della parte, neppure scusabile (indirizzo giurisprudenziale consolidato afferma la nullità  della notificazione effettuata presso la sede dell&#8217;ente: cfr.,Â <i>ex plurimis</i>, T.A.R. Basilicata, sez. I, 16 luglio 2018, n. 459; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2018, n. 971; T.A.R. Liguria, sez. II, 27 gennaio 2017, n. 52; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25 maggio 2015, n. 495) ed essendo risalente nel tempo il quadro normativo di riferimento che attribuisce all&#8217;Avvocatura dello Stato il patrocinio obbligatorio di tutte le Amministrazione statali (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 57).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè la circostanza della difesa in proprio consentita nei giudizi di accesso &#8211; che rappresenta, peraltro, una opzione facoltativa e della quale la ricorrente non può che accettare rischi e benefici &#8211; può giustificare un esito diverso, avendo nel caso concreto la ricorrente dimostrato di non essere del tutto priva di cognizioni giuridiche (essendo numerosi, nel ricorso e nei suoi allegati, i richiami a previsioni normative, anche di matrice sovranazionale, e a istituti giuridici nonchè le citazioni giurisprudenziali).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Ulteriore ragione di inammissibilità  riposa, comunque ed in disparte quanto sopra, nella circostanza dell&#8217;omessa produzione &#8211; fino all&#8217;udienza camerale del 20 novembre 2019 &#8211; delle cartoline postali attestanti il perfezionamento della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, alla stregua di quanto dispone l&#8217;art. 45, comma 3, cod. proc. amm., l&#8217;adempimento dell&#8217;onere dell&#8217;esibizione della prova dell&#8217;avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perchè la domanda introdotta possa essere esaminata, posto che la parte che si avvale della facoltà  di depositare il ricorso senza la prova dell&#8217;avvenuta notificazione è in ogni caso tenuta a produrre la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 giugno 2018, n. 3651), pur mancando nel comma 3 dell&#8217;art. 45 cod. proc. amm. una formulazione quale &#8220;a pena di decadenza&#8221; o &#8220;a pena di inammissibilità &#8220;, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l&#8217;omessa produzione della prova della notificazione comporti &#8220;<i>l&#8217;inesaminabilità  &#8211; e quindi l&#8217;inammissibilità  &#8211; del ricorso</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Fermo quanto detto sopra in ordine all&#8217;inammissibilità  del ricorso, il Collegio non può non rilevare come lo stesso, comunque e alla stregua del suo contenuto, avrebbe dovuto essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che il giudizio di cui all&#8217;art. 116 cod. proc. amm., anche se si atteggia come impugnatorio, si compendia nella verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che nella verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità  dell&#8217;atto amministrativo e, quindi, è indipendente rispetto alla mera indagine circa la correttezza o meno delle ragioni addotte dall&#8217;Amministrazione per giustificare il diniego, l&#8217;accoglimento o che hanno provocato l&#8217;inerzia. Tanto implica che, al di là  degli specifici vizi e della specifica motivazione dell&#8217;atto amministrativo di diniego dell&#8217;accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell&#8217;accesso, potendo pertanto ravvisare motivi ostativi all&#8217;accesso diversi da quelli opposti dall&#8217;Amministrazione ovvero ancora ritenere l&#8217;accesso giuridicamente possibile (arg.Â <i>exÂ </i>Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2737).</p>
<p style="text-align: justify;">Giova precisare, poi, come parte ricorrente non abbia versato in giudizio l&#8217;istanza di accesso avanzata in data-OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, limitandosi il Collegio ad esaminare quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, non può non rilevarsi come l&#8217;esponente: abbia richiamato il fatto che l&#8217;immobile sopra indicato è stato sgomberato con l&#8217;ausilio della forza pubblica nella più¹ totale violazione dei diritti umani e dei più¹ alti principi costituzionali italiani (cfr. pag. 2); abbia rappresentato che la motivazione sottesa alla formulazione dell&#8217;istanza di accesso è quella di venire a-OMISSIS-in -OMISSIS-al fine di ottenere il maggior numero di informazioni utili possibili per ricorrere quanto più¹ efficacemente possibile alla giustizia nazionale e internazionale competente in merito alla affermata violazione dei diritti umani, in questo caso il diritto all&#8217;abitazione (cfr. pag. 4); abbia ulteriormente precisato che il diniego all&#8217;accesso oppostole ostacola il suo diritto di ricorrere efficacemente alla giustizia in quanto senza i dati richiesti non è in grado di conoscere chi realmente ha preso parte alla affermata violazione del diritto di abitazione e come ha agito e se ha agito secondo legalità  (cfr. pag. 4); ed ancora, abbia rilevato che l&#8217;intervento in questione effettuato dai -OMISSIS-è avvenuto lontano da qualsiasi altro luogo di pubblico interesse e non sussistendo turbamento dell&#8217;ordine o della sicurezza pubblica (cfr. pag. 6); abbia evidenziato che in data -OMISSIS-erano presenti, oltre a tre/-OMISSIS-, circa -OMISSIS- della -OMISSIS-, di cui circa -OMISSIS-(cfr. pag. 6); infine, abbia sostenuto che gli unici atti che possono recar danno all&#8217;ordine pubblico sono proprio quelli che vedono la partecipazione di tre o più¹ funzionari pubblici, di cui alcuni armati, che si associano e si organizzano contro privati al fine di violare sistematicamente i diritti umani universalmente riconosciuti, allo scopo di trarne mero profitto economico per conto terzi (cfr. pag. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² chiarito, in considerazione del fatto che il concorso, l&#8217;intervento o l&#8217;assistenza della forza pubblica sono espressamente previsti dal codice di procedura civile nelle vicende riguardanti l&#8217;esecuzione forzata (cfr., in particolare, gli artt. 475, ultimo comma, 513, 521, 536 e 608 cod. proc. civ.), rappresentando dunque una evenienza per nulla patologica, in difetto di ulteriori precisazioni e chiarimenti non risulta comprovata &#8211; si ribadisce, sulla base di quanto racchiuso nell&#8217;atto introduttivo del giudizio &#8211; l&#8217;esistenza di una posizione differenziata in capo all&#8217;esponente cui si correla, in termini di concretezza ed attualità , unÂ <i>interesse conoscitivo</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso e, al fine di comprovare il suddetto <i>rapporto di strumentalità </i>, non può la parte limitarsi a richiamare generiche esigenze difensive, dovendo al contrario fornire <i>concreti elementi da cui desumere la correlazione logico-funzionale intercorrente tra la cognizione dei documenti e la tutela della posizione giuridica del soggetto richiedente l&#8217;accesso </i>(arg.Â <i>ex</i> Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2019, n. 5479).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la lettura del ricorso introduttivo fa emergere la non adeguata rappresentazione delle esigenze difensive dell&#8217;esponente, non risultando neppure specificato &#8211; ribadito che il concorso, l&#8217;intervento o l&#8217;assistenza della forza pubblica sono espressamente previsti dal codice di procedura civile &#8211; quali concreti contegni dovrebbero formare oggetto del contenzioso da instaurare.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per le ragioni sopra dette, nulla va disposto per le spese di giudizio in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone fisiche e giuridiche richiamate.</p></p>
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