<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1295 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1295/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1295/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1295 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1295/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</a></p>
<p>Pres. , Rel. Raffaele Tuccillo Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ricerca di idrocarbuti – Attività di ispezione e trivellazione – Illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale&#160; &#160; L&#8217;Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. , Rel. Raffaele Tuccillo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricerca di idrocarbuti – Attività di ispezione e trivellazione – Illegittimità dell&#8217;Ordinanza sindacale&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Ordinanza sindacale finalizzata ad inibire l&#8217;attività di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi, attraverso ispezione e trivellazione, autorizzata dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è illegittima&nbsp; in quanto diretta non già a fronteggiare un&#8217;emergenza, bensì ad imporre l&#8217;esecuzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle prescrizioni già dettate dall&#8217;Autorità competente.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01295/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01863/2015 REG.RIC.<br />
<a name="blazon"></a><img decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" />&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2015, proposto da:<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;<br />
contro<br />
Comune di Roseto Capo Spulico, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna Bellizzi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B; Sindaco del Comune di Roseto di Capo Spulico;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza n. 27 del 21/7/2015 di divieto esecuzione lavori installazione macchine per ricerca idrocarburi solidi e gassosi<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roseto Capo Spulico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedevano di annullare l’ordinanza n. 27 del 21.7.2015 con cui veniva ordinato il divieto o la sospensione nel proprio territorio e nel bacino Jonico antistante dell’esecuzione di ogni lavoro installazione di macchine o attività presupposta, connessa e consequenziale alla ricerca di idrocarburi solidi e gassosi e collegate alle attività di ispezione e trivellazione. Riferiva: che il Ministero aveva interesse a ricorrere in quanto l’attività estrattiva era prodromica al raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali; che i ministeri erano firmatari del d.m. 8.3.2013 di approvazione del documento di strategia energetica nazionale, quali amministrazioni competenti per la realizzazione degli obiettivi di politica economica energetica e, per il Ministero dell’Ambiente, quale amministrazione che ha emesso il provvedimento n. 122 del 2015 avverso il quale è insorto il comune resistente; che vi era stata violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; che l’attività assentita aveva ad oggetto l’effettuazione di indagine sismica; che il comune aveva fatto riferimento a diversi poteri senza tuttavia qualificare chiaramente la natura giuridica dell’atto, con conseguente violazione del principio di tipicità.<br />
Impugnano il provvedimento per violazione degli artt. 216 e 217 r.d. 1265/34, incompetenza, carenza di istruttoria, eccesso di potere, violazione del principio di consolidamento degli atti amministrativi e del principio di leale collaborazione. Riferiva: che il comune era incompetente ad adottare il suddetto provvedimento in quanto l’area interessata distava oltre 17 miglia nautiche dalla costa, con conseguente carenza assoluta di potere del Sindaco; che l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 216 e 217 non era giustificato dall’urgenza con la conseguente violazione del diritto di partecipazione dei soggetti interessati; che non era stato acquisito il parere della struttura tecnica sanitaria competente; che sulla base delle citate disposizioni il comune doveva dapprima ordinare la collaborazione dell’impresa e solo successivamente in caso di inadempimento intervenire per regolamentare d’ufficio l’esercizio dell’attività insalubre; che il Comune era tra l’altro stato invitato a partecipare tempestivamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale esitato nel provvedimento n 122 del 2015 e che riguardava opere di interesse interregionale; che tra l’altro aveva così aggirato il vincolo della perentorietà del termine per impugnare il provvedimento.<br />
Impugnava il provvedimento per violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267 del 2000 come precisato in ricorso. Riferiva: che il provvedimento era estraneo ai confini territoriali del comune; che non era stato fissato un termine di durata del provvedimento; che mancava una situazione di urgenza; che non era stata svolta istruttoria sull’accertamento dell’esistenza di una situazione di pericolo; che le ricadute ambientali erano state oggetto di esame già nel d.m. n. 122 del 2015.<br />
Si costituiva il Comune di Roseto Capo Spulico chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che il ministero dell’ambiente era privo di legittimazione processuale attiva; che tale ricorso era in contrasto con l’art. 1 della l. n. 349 del 1986; che il Ministero non poteva impugnare un atto adottato con il solo fine di tutelare l’ambiente e non aveva alcun interesse né legittimazione in materia energetica; che ne discendeva la nullità dell’intero ricorso; che l’attività oggetto del provvedimento era una attività di tipo industriale che comportava l’utilizzo di impianti e tecnologie potenzialmente impattanti; che non era prevista la partecipazione di altri enti; che il principio di precauzione consentiva di intervenire anche in casi in cui i danni erano poco conosciuti o solo potenziali.<br />
2. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’ambiente non può trovare accoglimento. Occorre precisare che rientra nella sua funzione la tutela generale dell’ambiente con la conseguenza che l’interesse del ministero a ricorrere avverso un atto non si può ritenere esistente nelle sole ipotesi in cui l’atto sia diretto a danneggiare l’ambiente, ma anche nelle ipotesi in cui questo sia diretto, astrattamente, a tutelarlo. Nelle finalità del Ministero rileva il perseguimento dell’interesse ambientale, come nozione unitaria, comprensiva dell’insieme di attività idonee a incidere, tra l’altro, sulla qualità della vita e sulla salubrità del territorio. Il Ministero ha interesse a ricorrere in tutte le ipotesi in cui atti o fatti siano diretti a produrre effetti sul bene ambiente, sia di carattere positivo che negativo, dovendosi ritenere irrilevante, in concreto, la direzione dell’atto (a tutela o meno dell’ambiente). L’interesse ambientale rappresenta la funzione ovvero l’interesse pubblico cui è sottesa l’attività del Ministero, il quale può e deve intervenire in tutte le ipotesi in cui il bene ambiente (secondo alcuni sarebbe titolare di discrezionalità tecnica, secondo altri di discrezionalità mista sul punto) possa essere inciso dall’attività amministrativa sia con effetti favorevoli che sfavorevoli, nelle ipotesi in cui ritenga che l’interesse ambientale non sia stato adeguatamente valutato o perseguito. Ne discende che, anche in base all’adozione del decreto ministeriale n. 122 del 2015, il Ministero dell’Ambiente deve ritenersi legittimato e interessato ad agire. Occorre solo, a fini di completezza, precisare che l’eventuale dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire del citato Ministero non sarebbe idonea a incidere sulla legittimazione e l’interesse del Ministero dello Sviluppo Economico, stante la scindibilità e l’autonomia delle relative posizioni.<br />
3. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.<br />
Occorre precisare che l’atto adottato dal sindaco del comune resistente si pone in contrasto e giunge a conclusioni differenti rispetto a quelle oggetto di una precedente valutazione di impatto ambientale svolta a livello nazionale – alla quale il comune stesso aveva partecipato presentando osservazioni – con la quale erano già precisate le prescrizioni da accompagnare all’utilizzo di <em>airguns</em>, motivandosi altresì sul basso impatto delle attività stesse sull’ecosistema.<br />
Ne discende, anzitutto, che il Comune non è titolare del potere di paralizzare gli effetti di un precedente atto adottato a livello nazionale, mentre avrebbe potuto impugnare l’atto stesso ovvero adottare gli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso il medesimo atto.<br />
Il provvedimento in questione appare inoltre viziato da carenza di potere nella parte in cui appare incidere su attività estrattiva svolta al di fuori dal territorio comunale, circostanza allegata da parte ricorrente e non contestata da parte resistente.<br />
Con riferimento alla duplice natura dell’atto impugnato, occorre ancora precisare che, con riferimento agli artt. 216 e 217 rd 1265 del 1934 il provvedimento deve essere annullato per difetto di istruttoria e per violazione delle garanzie partecipative. In particolare, come da condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, la qualificazione come industria insalubre richiede soltanto che l’attività sia riconducibile all’elenco del D.M. 5 settembre 1994. Peraltro, la mera riconducibilità all’elenco di un’attività non ne giustifica l’inibizione o la sottoposizione a limitazioni secondo la normativa in questione senza una istruttoria che consideri le concrete caratteristiche quali-quantitative della medesima e accerti se e in che misura effettivamente essa possa risultare pericolosa per la salute pubblica (verificando oltretutto se il pericolo possa essere eliminato o ridotto in misura congrua attraverso la previsione di particolari cautele). Nella fattispecie ciò non è stato fatto in modo adeguato, stanti i risultati cui si è differentemente pervenuti a livello nazionale.<br />
Inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento pienamente condivisibile, ha chiarito che i poteri inibitori vanno esercitati con l’ausilio dell’autorità sanitaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 27-12-2013, n. 6264; è necessario che la presunta nocività sia accertata in concreto, vale a dire che il processo produttivo in esse destinato a svolgersi determini un inquinamento ambientale mediante fumi, polveri, umori, sostanze tossiche ed acque, come precisa Cons. St. sez. V 4.9.2013 n.440) e nel caso in esame il Sindaco si è pronunciato senza un parere della prescritta autorità tecnica, specie se si valutino le diverse conclusioni cui sono pervenuti i ministeri in un procedimento complesso al quale ha preso parte il comune stesso.<br />
Allo stesso modo, con riferimento all’utilizzo dei poteri previsti dagli artt. 50 e 54 Tuel deve ritenersi difettare il requisito dell’urgenza, solo allegato da parte del Sindaco in contrasto con le diverse valutazioni compiute a livello nazionale, oltre che la stessa residualità dello strumento, posto che l’attività in oggetto è stata già valutata ed esaminata a livello nazionale, con la conseguenza che l’ordinanza adottata sarebbe sostanzialmente diretta a incidere sulla produzione di effetti di un provvedimento già adottato da altra pubblica amministrazione a livello nazionale.<br />
In sostanza, l’adozione del provvedimento richiede adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pericolo, circostanza nel caso di specie non adeguatamente dimostrata alla luce del diverso esito cui è pervenuta la pubblica amministrazione a livello nazionale.<br />
Secondo la consolidata interpretazione del giudice amministrativo “L&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un&#8217;istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l&#8217;emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell&#8217;accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l&#8217;urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015).<br />
Essa costituisce quindi il rimedio approntato dall&#8217;ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza ed urgenza impreviste, ed è espressione di un potere <em>extra ordinem</em>, derogatorio e dal contenuto libero, salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />
In tale prospettiva, è stata ad esempio ritenuta illegittima un’ordinanza non già diretta a fronteggiare un&#8217;emergenza, bensì ad imporre l&#8217;esecuzione di obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle prescrizioni già dettate dall&#8217;Autorità competente (TAR Lecce, sez. I^, sentenza n. 1550 del 19.9.2012).<br />
Le ordinanze <em>extra ordinem</em> non hanno carattere di fonti primarie, attesa la loro efficacia meramente derogatoria, e non innovativa, dell’ordinamento giuridico.<br />
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 115 del 2011, ha ribadito che “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977).<br />
Nel dichiarare costituzionalmente illegittima l’originaria formulazione della disposizione introdotta dal d.l. n. 92/2008, ha poi rilevato che “la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti &#8211; pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti &#8211; viola la riserva di legge relativa, di cui all&#8217;art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”.<br />
La riforma di cui al d.l. 92/08 convertito in legge 125/08 ha esteso il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti, in precedenza circoscritto dall’art. 54 del TUEL all’ “incolumità pubblica”, anche alla &#8220;sicurezza urbana” definita dal decreto del Ministero dell&#8217;interno in data 5 agosto 2008 come “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell&#8217;ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” (art. 1).<br />
La Corte Costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, ha inteso tale definizione come da riferire esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica ed in funzione delle relative attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Costituzionale, 1° luglio 2009, n. 196).<br />
Le ordinanze di cui all’art. 54 del TUEL sono a contenuto libero, in quanto finalizzate a fronteggiare accadimenti materiali, non previamente determinati, che mettano in pericolo la collettività, e risultano vincolate alla sola necessità di rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />
Va infine ricordato che, nel vigore del codice del processo amministrativo, lo scrutinio delle ordinanze contingibili e urgenti è soggetto al solo sindacato di legittimità, in quanto esse non figurano tra le materie attribuite alla giurisdizione di merito dall’art. 134 del suddetto codice.<br />
In precedenza, invece, come noto in virtù del combinato disposto dell&#8217;art. 7, l. Tar (l. 6 dicembre 1971 n. 1034); degli art. 27 e 29 n. 2 5 e 8, t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054) e dell&#8217;art. 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1058) la giurisdizione del giudice amministrativo risultava estesa anche al merito di siffatte ordinanze, le quali quindi potevano essere sindacate con riguardo non solo a tutti i profili di legittimità, ma pure a quelli di convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate (Cons. St., sez. V, sentenza n. 220 del 19.2.1996).<br />
Nel caso di specie, oltre alla mancanza di adeguata prova e istruttoria sulla sussistenza del pericolo, anche in relazione al principio di precauzione, l’ordinanza si pone in contrasto con il presupposto della residualità che deve caratterizzarla, dell’imprevedibilità del pericolo, posto che a livello nazionale il potere è stato già esercitato e sono già stati valutati i rischi derivanti dall’attività in oggetto, e della stessa contingenza dell’evento, costituendo l’autorizzazione dell’attività l’esito di un intervento programmatorio nazionale.<br />
Ne discende che, anche secondo tale qualificazione giuridica, il provvedimento adottato deve essere annullato.<br />
4. In considerazione delle peculiarità dei fatti oggetto di causa e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:297px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:17px;">&nbsp;</td>
<td style="width:328px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-6-2016-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2016 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 1/10/2015 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 1/10/2015 n.1295</a></p>
<p>Pres. Giordano Est. Gatti Sull’ammissibilità della prova del requisito della capacità economico-finanziaria oggetto di avvalimento mediante integrazione documentale successiva alla gara 1. Contratti P.A. – Gara – Avvalimento – Capacità economico-finanziaria – Prova – Insufficienza – Riesame in autotutela – Integrazione documentale –Aggiudicazione – Legittimità –Ragioni &#160; 2. Contratti P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 1/10/2015 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 1/10/2015 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano   Est. Gatti</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità della prova del requisito della capacità economico-finanziaria oggetto di avvalimento mediante integrazione documentale successiva alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – Avvalimento – Capacità economico-finanziaria – Prova – Insufficienza – Riesame in autotutela – Integrazione documentale –Aggiudicazione – Legittimità –Ragioni<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti P.A. – Gara – Appalto di servizi –&nbsp; Oneri per la sicurezza – Esclusione – Illegittimità – Mancata indicazione – Ragioni<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti P.A. – Gara – Appalto di servizi – Anomalia dell’offerta – Valutazione – Motivazione sintetica – Documentazione allegata – Sufficienza<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È legittima l’aggiudicazione della gara all’impresa che abbia dimostrato di possedere i requisiti richiesti dal bando, a prescindere da quelli documentati in sede di gara mediante il ricorso all’avvalimento. Nel caso peculiare, è stata ritenuta sanante la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando da parte dell’impresa aggiudicataria una volta che, a seguito di un procedimento di autotutela svoltosi dopo l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante ha richiesto una integrazione documentale, non risultando sufficiente quanto provato in sede di gara mediante il ricorso all’avvalimento.<br />
&nbsp;<br />
2. È illegittima l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto non avente ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici per non aver indicato nell’offerta economica gli oneri per la sicurezza, poiché tale indicazione rileva nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso.<br />
&nbsp;<br />
3. In tema di merito della valutazione dell’anomalia dell’offerta, la valutazione risulta sufficientemente motivata anche quando la motivazione è sintetica, se supportata dall’opportuna documentazione. Nel caso di specie, la motivazione sintetica della valutazione è stata considerata sufficiente, in quanto corredata dalla documentazione INPS attestante la possibilità di abbattimento del costo del lavoro da parte della controinteressata.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 01295/2015 REG.PROV.CAU.<br />
N. 01553/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Quarta)<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;<br />
ORDINANZA<br />
&nbsp;<br />
ricorso numero di registro generale 1553 del 2015 proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Socialnis S.c.a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Enoch e Francesca Dimonte, con domicilio eletto in Milano, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Blasi,Via Mascheroni, 31&#894;<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Giuseppe Angelini, Giuseppe La Rosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Santa Maria Segreta, 6&#894;<br />
&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
La Spiga Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmatteo Vitella e Alberto Rimoldi, con domicilio eletto in Milano, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Brignoli, Piazza L.V. Bertarelli, 1&#894;<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
della Determinazione Dirigenziale n. 607 del 5-8.6.2015, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec il 9.6.2015, con la quale il Responsabile dell&#8217;Area Cultura e Sport del Comune di Trezzano sul Naviglio ha approvato i verbali di gara e gli atti relativi alla procedura aperta per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi educativi ed integrativi scolastici &#8211; assistenza ad alunni disabili, assistenza pre-post scuola e gestione centri ricreativi estivi anni 2015/2016-2016/2017-2017/2018 ed ha aggiudicato in via definitiva la gestione del servizio alla controinteressata La Spiga, dei verbali relativi alle operazioni di gara approvati con la medesima Determinazione ed ad essa allegati, della Determinazione Dirigenziale n. 614 del 9.6.2015 avente ad oggetto “consegna in via d&#8217;urgenza della gestione dei centri estivi ricreativi e dell&#8217;assistenza agli alunni disabili frequentanti i centri ricreativi comunali e parrocchiali”, e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, nonché per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto ove eventualmente già stipulato tra le parti, e per la contestuale condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento, in forma specifica o, in via subordinata, in termini pecuniari, di tutti i danni derivati alla ricorrente in conseguenza dell&#8217;illegittima aggiudicazione della gara d&#8217;appalto per cui è causa alla Cooperativa controinteressata.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso ed i relativi allegati&#894;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano sul<br />
Naviglio e di La Spiga Cooperativa Sociale Onlus&#894;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento<br />
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente&#894;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.&#894;<br />
Visti tutti gli atti della causa&#894;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza&#894;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2015 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
&nbsp;<br />
Premesso che la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della partecipazione alla procedura di che trattasi della controinteressata, in considerazione della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti speciali (primo motivo), e dell’omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendali (secondo motivo), censurando altresì gli esiti della verifica di anomalia dell’offerta (terzo motivo).<br />
Dato atto<br />
che a seguito della presentazione del ricorso, la stazione appaltante ha avviato un procedimento di autotutela dei provvedimenti ivi impugnati, finalizzato a valutare la legittimità dell’ammissione alla procedura della controinteressata&#894;<br />
che, in particolare, con nota prot. n. 17296 del 8.9.2015, la stazione appaltante ha richiesto alla stessa un’integrazione documentale volta a comprovare il possesso della sua capacità economico-finanziaria&#894;<br />
che allo stato detto procedimento è ancora in corso di svolgimento, e che, in relazione all’apertura delle scuole, in data 14.9.2015, la stazione appaltante ha dato luogo all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio&#894;<br />
che tuttavia, la stazione appaltante, nella memoria depositata in vista della camera di consiglio, ha affermato che, a seguito dell’esame della documentazione depositata dalla controinteressata, la stessa ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dal bando, a prescindere da quelli documentati in sede di gara mediante il ricorso all’avvalimento, e contestati dalla ricorrente&#894;<br />
Ritenuto che il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris quanto al primo motivo, poiché la ricorrente non ha, allo stato, interesse ad ottenere una pronuncia sulla domanda cautelare originariamente proposta, atteso che i rilievi nella stessa formulati sono in realtà superati dalle risultanze emerse nel citato procedimento di riesame, ed in particolare, dal contenuto della nota del 15.9.2015 prodotta dalla controinteressata, nella quale la stessa evidenzia di possedere i requisiti di partecipazione, indipendentemente da quelli oggetto del contratto di avvalimento contestato nel ricorso&#894;<br />
quanto al secondo motivo, atteso che l’orientamento espresso più volte dalla maggioranza della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere illegittima l&#8217;esclusione da una gara pubblica di un&#8217;impresa che non ha indicato nell&#8217;offerta economica gli oneri per la sicurezza, nel caso di appalti non aventi ad oggetto l&#8217;esecuzione di lavori pubblici, rilevando tale indicazione nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell&#8217;offerta nel suo complesso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15.5.2015 n. 1177)&#894;<br />
quanto al terzo motivo poiché, da un punto di vista procedurale, la stazione appaltante ha articolato la verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata secondo le scansioni previste dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/06, e che, quanto al merito delle valutazioni effettuate, le stesse, sebbene sinteticamente formulate, risultano sufficientemente motivate, con particolare riferimento alla documentazione INPS attestante la possibilità di abbattimento del costo del lavoro da parte della controinteressata (v. verbale del 4.6.2015).<br />
Considerato che, infine, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, allo stato, debba ritenersi prevalente quello alla continuazione del servizio, come detto avviato in via d’urgenza in considerazione dell’inizio dell’anno scolastico, tenuto conto della durata triennale dell’appalto oggetto del presente ricorso, e della possibilità di subentro.<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge la domanda cautelare, nei termini di cui in motivazione.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7.4.2016. Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/10/2015</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-1-10-2015-n-1295/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 1/10/2015 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. (sulla v.i.a. e sul principio di precauzione in relazione ad un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti 1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Programma unico suddiviso in singole frazioni – Impatti cumulativi – Vanno considerati. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>(sulla v.i.a. e sul principio di precauzione in relazione ad un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Programma unico suddiviso in singole frazioni – Impatti cumulativi – Vanno considerati.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – V.I.A. – Impatti cumulativi – Unico programma di ricerca di idrocarburi – Obbligo dell’imprenditore – Individuazione.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – V.I.A. – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Metodo di prospezione geofisica denominato air gun – Impatti cumulativi – Studio – Necessità.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Indagini geosismiche – Spiaggiamento dei cetacei – Fortissime esplosioni percepibili dai mammiferi – Principio di precauzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, sia riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi  che tenga conto necessariamente dei c.d. impatti cumulativi (nel caso di specie, si è trattato di un unico programma di ricerca di idrocarburi).	</p>
<p>2. In presenza di c.d. impatti cumulativi, come nel caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi, sussiste l’obbligo, per l’imprenditore,  di evidenziare gli interventi connessi, complementari o  a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3 comma 2 lettera b) n.2, DPCM 27 dicembre 1988-, perché solo così è possibile una verifica illuminante  ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso; pertanto, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo  preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di  elementi sintomatici della unicità di intervento, mentre l’imprenditore è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.	</p>
<p>3. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun  si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le conseguenze sulla fauna marina.	</p>
<p>4. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, va richiamato il principio di precauzione, perché, se allo stato attuale delle conoscenze  appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il c.d. fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01295/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00591/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 591 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi; Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Marittima di Bari, Capitaneria Porto di Brindisi, Maristat Roma, Maridipart Taranto, Istituto Idrografico della Marina, Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giuseppina Capozza in Lecce, via Imbriani,30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Northern Petroleum Limited, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, M. Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001348 del 14.10.2009 ( di qui in avanti decreto 1348/2009), emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante &#8220;Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northerm Petroleum (UK) Ltd, con Sede Secondaria in Italia Viale Trastevere, 249 &#8211; 00153 Roma, relativo alla prima fase del programma lavori collegato al Permesso di ricerca di Idrocarburi &#8220;d60 D.R. &#8211; N.P.&#8221; (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n.270 del 19.11.2009); del sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 247 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217; Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS; di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi: il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7841/2009 dell&#8217; 8.6.2009 (DSA-2009-0015008 del 12.6.2009), il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007, ed i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217; Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Direzione Marittima di Bari e di Capitaneria Porto di Brindisi e di Maristat Roma e di Maridipart Taranto e di Istituto Idrografico della Marina e di Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale e di Provincia di Bari e di Provincia di Brindisi e di Northern Petroleum Limited;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Tarentini, Pellegrino Valeria, in sostituzione di Pesce, Ciullo, Dibello, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con istanza del 29.9.2006, la società di diritto inglese Northern Petroleum Limited ha chiesto il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino, nell’ambito di un’area dell’estensione di 733,5 kmq., sita al largo delle coste pugliesi, a nord di Brindisi .<br />	<br />
Con successiva nota del 7.8.2007, il Ministero dello sviluppo economico, nel comunicare il parere favorevole espresso dal comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in data 11.4.2007, ha anche invitato la società ricorrente ad avviare le prescritte procedure di verifica dell’impatto ambientale presso il MATTM, per proseguire l’istruttoria della domanda.<br />	<br />
In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato alla domanda di permesso di ricerca sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche..<br />	<br />
Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(atto n.247 del 12.3.2009)<br />	<br />
In ultima analisi, con il decreto impugnato , il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:<br />	<br />
dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;<br />	<br />
dal MIBAC , concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.<br />	<br />
La Regione Puglia, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna il decreto e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :<br />	<br />
I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;<br />	<br />
II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;<br />	<br />
III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />	<br />
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
il Ministero dello sviluppo economico;<br />	<br />
la soprintendenza per i beni archeologici della Puglia- Taranto;<br />	<br />
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali;<br />	<br />
la Direzione Marittima di Bari;<br />	<br />
la Capitaneria di Porto di Brindisi;<br />	<br />
Maristat-Roma;<br />	<br />
Maridipart –Taranto;<br />	<br />
l’istituto Idrografico della Marina<br />	<br />
la commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale ; <br />	<br />
per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Bari e quella di Brindisi per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .<br />	<br />
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Carovigno e il Comune di Monopoli .<br />	<br />
Dopo la concessione della tutela cautelare , il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.<br />	<br />
Con questo gruppo di doglianze, la Regione Puglia lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.<br />	<br />
Detto intervento prefigura, &#8211; secondo la tesi della Regione- in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.<br />	<br />
Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.<br />	<br />
Nel caso in esame, lo SIA (studio impatto ambientale) è invece circoscritto alle indagini da svolgersi esclusivamente all’interno dell’area geografica interessata dal progetto denominato “d61 D.R.- N.P” <br />	<br />
L’impostazione seguita dalla Regione ricorrente va decisamente condivisa.<br />	<br />
Quando l’intervento progettato , pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.<br />	<br />
Il codice dell’ambiente , con l’art 5, comma 1 lettera c , restituisce invero un concetto di impatto ambientale che , per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata .<br />	<br />
L’impatto ambientale viene infatti descritto come “ l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici , in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione , gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.<br />	<br />
Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso <br />	<br />
Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore , l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.<br />	<br />
L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.<br />	<br />
Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze , del tutto disattese nel caso .<br />	<br />
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria , affermando che “La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per &#8220;tronchi&#8221; o &#8220;lotti&#8221;; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell&#8217;opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l&#8217;opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849)<br />	<br />
Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale , ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse , per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.<br />	<br />
Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica , ma anche le conseguenze sulla fauna marina.<br />	<br />
Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi .<br />	<br />
Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che , sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria , a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti . <br />	<br />
Né può mancarsi di evidenziare che , malgrado la previsione , nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere , l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.<br />	<br />
Detto impatto si manifesta, coma la difesa della Regione ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica , vanno preservate da ogni possibile aggressione.<br />	<br />
Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale , in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.<br />	<br />
Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva , anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.<br />	<br />
Questo vuol dire che , se allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.<br />	<br />
Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna “La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell&#8217;interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un&#8217;alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un&#8217;attività, sfuggendo, per l&#8217;effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell&#8217;integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell&#8217;area, possono implicare l&#8217;eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986)<br />	<br />
Ma proprio questa ragione esige altresì che , in difetto di metodi di ricerca meno impattanti , non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria , cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.<br />	<br />
Il ricorso va pertanto accolto, e il decreto ministeriale impugnato va annullato.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-13-7-2011-n-1295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2011 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1295</a></p>
<p>sulla centralità nelle procedure di project financing del piano economico finanziario Contratti della pubblica amministrazione – finanza di progetto – piano economico Nelle procedure di affidamento di lavori mediante il sistema del project financing va individuato nella coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario il nucleo centrale dell&#8217;offerta, la cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla centralità nelle procedure di project financing del piano economico finanziario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – finanza di progetto – piano economico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure di affidamento di lavori mediante il sistema del project financing va individuato nella coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario il nucleo centrale dell&#8217;offerta, la cui congruenza è indispensabile per il giudizio di affidabilità della proposta nel suo complesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2005, proposto da: 	</p>
<p>Euganea Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Ciscato, Andrea Faresin, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Vicenza &#8211; (Vi), rappresentato e difeso dagli avv. Loretta Checchinato, Maurizio Tirapelle, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta comunale 19 ottobre 2005, 357, avente a oggetto &#8220;proposta di ristrutturazione e sviluppo dello stadio comunale Romeo Menti&#8221; e degli atti connessi, presupposti o conseguenti, nonché per il risarcimento dei danni cagionati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza &#8211; (Vi);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Nel giugno del 2003 Euganea Immobiliare s.r.l. presentò al Comune di Vicenza, ai sensi dell&#8217;articolo 37, primo comma, della legge 109 del 1994, proposta di ristrutturazione e sviluppo dello stadio comunale “Romeo Menti”.<br />	<br />
Il progetto generale architettonico e ingegneristico era stato curato da architetti, da uno studio di progettazione, mentre la progettazione generale degli impianti tecnologici era stata effettuata e il ruolo di advisor tecnico- economico assunto dalla banca d&#8217;affari “Livolsi &#038; Partners”.<br />	<br />
Esaminata la proposta, l&#8217;amministrazione comunale sollecitò la modifica di alcune previsioni progettuali, che furono presentate il 30 dicembre 2003. Ulteriori elaborati furono richiesti il 4 marzo 2004 e depositati il successivo mese di aprile.<br />	<br />
Successivamente il responsabile del procedimento comunicò, con nota 3 agosto 2004 che era &#8220;in fase di predisposizione la deliberazione di dichiarazione di pubblico interesse della proposta medesima, ai sensi dell&#8217;articolo 37 della legge n.109 del 1994, ricordando che &#8220;l’asseverazione dell&#8217;originario piano finanziario datata 7 giugno 2003 deve essere aggiornata al piano economico finanziario datato aprile 2004&#8221;. In data 11 ottobre 2004 veniva presentata la nuova asseverazione del predetto piano economico finanziario.<br />	<br />
A seguito di tale ultima integrazione, la ricorrente si attendeva che il Comune di Vicenza dichiarasse formalmente di interesse pubblico la proposta e desse corso alla procedura a evidenza pubblica prevista dall&#8217;articolo 37 quater.<br />	<br />
Invece l&#8217;amministrazione rimaneva inerte, tanto da indurre la ricorrente a notificare un ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 21 bis della legge 1034 del 1971; in prossimità dell&#8217;udienza di discussione veniva tuttavia adottato il provvedimento espresso in base al quale veniva ritenuta &#8220;non di pubblico interesse la proposta presentata&#8221;.</p>
<p>2. La ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento di tale atto con il ricorso in epigrafe, dato che la proposta prevedeva interventi per € 95.500.000 la cui predisposizione è costata a Euganea Immobiliare Srl complessivamente € 436.870,22 IVA esclusa.<br />	<br />
Osservava la società che la proposta di ristrutturazione e sviluppo dello stadio comunale era stata sollecitata dallo stesso Comune di Vicenza e dopo una lunga e onerosa attività istruttoria, anche da parte dell&#8217;amministrazione; dunque il Comune, con la sua argomentazione di diniego del tutto generica, avrebbe integrato una evidente lesione del principio dell&#8217;affidamento sulla correttezza dell&#8217;attività connessa a contatto amministrativo per cui, con atto di motivi aggiunti, oltre all&#8217;annullamento veniva avanzata istanza di risarcimento dei danni.</p>
<p>3. Le ragioni del diniego sarebbero così compendiate:<br />	<br />
&#8211; profilo urbanistico: <i>la proposta comporta necessariamente l&#8217;approvazione di variante al piano regolatore, e ai sensi della legge regionale 11 del 2004, articolo 48, primo comma, non è possibile adottare varianti fino all&#8217;approvazione del primo piano<br />
La ricorrente contesta tale giustificazione poiché la norma or richiamata fa salva l&#8217;adozione di varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, sicché, in ogni caso, nel motivare l&#8217;atto impugnato l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto verificare la compatibilità tra la proposta e i tempi necessari a modificare lo strumento urbanistico vigente;<br />	<br />
&#8211; profilo viabilistico: <i>la proposta presentata non prevede alcuna soluzione viabilistica nuova in considerazione del maggior carico di traffico indotto dalle nuove edificazioni proposte. Tale criticità verrebbe solo attenuata in seguito all&#8217;eliminazion<br />
Anche tale affermazione viene contestata, poiché non si capisce quale sia l&#8217;entità dei problemi viabilistici paventati, non si espongono gli esiti di alcuna apposita attività istruttoria, l&#8217;amministrazione non dà alcun rilievo neppure al fatto che l&#8217;ambito di intervento comprende uno dei due parcheggi di interscambio della città, realizzato in loco proprio perché facilmente raggiungibile attraverso strade idonee a sopportare rilevanti volumi di traffico;<br />	<br />
-parcheggi: <i>non risulta una dotazione di parcheggi pubblici dedicati adeguata alle attività e insediamenti proposti. Inoltre, la prevista gestione dei parcheggi in via Bassano non è in linea con l&#8217;attuale gestione affidata a AIM (Aziende Industriali Mu<br />
Ad avviso della ricorrente neppure tale argomentazione contiene alcun dato e non si sa quindi se e in quale misura gli spazi adibiti a parcheggio pubblico siano stati effettivamente giudicati inadeguati, anche tenendo conto della proposta della ricorrente che prevede la realizzazione di un parcheggio con 790 posti auto, risultando del resto incomprensibile il riferimento alla gestione del parcheggio di via Bassano, poiché non si specifica in alcun modo quali difficoltà potrebbero sorgere in caso di revoca dell&#8217;attuale concessione;<br />	<br />
&#8211; gestione dell&#8217;opera pubblica: <i>la proposta del promotore non comprende la gestione della principale struttura pubblica, che costituisce il presupposto che giustifica l&#8217;iniziativa comunale dicoinvolgimento del capitale privato</i>; ma, ad avviso della<br />
-profilo del piano economico finanziario: <i>si è provveduto ad approfondire gli aspetti patrimoniali, di redditività, di sostenibilità ed equilibrio del piano economico finanziario a corredo del progetto Goal. Si è verificato che lo stesso è costruito su<br />
La ricorrente censura per difetto di motivazione anche questa affermazione, posto che il provvedimento non riporta alcuna cifra, nessuna percentuale, nessuna analisi; inoltre, se il Comune avesse ritenuto indispensabile la predetta simulazione, avrebbe potuto e dovuto richiederla;<br />	<br />
profilo sulla sicurezza degli stadi: <i>la proposta presentata non è in linea con le norme introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, in special modo con l&#8217;articolo 8 relativamente alle misure di sicurezza negli stadi; in particolare non esiste, né è reperibile all&#8217;esterno dello stadio, area sufficiente per realizzare la zona di sicurezza prevista dal suddetto decreto.</i><br />	<br />
Infine, rileva la ricorrente, gli elaborati erano stati presentati prima che il decreto ministeriale fosse emanato, quindi all&#8217;evidenza l&#8217;amministrazione avrebbe potuto semplicemente chiedere l&#8217;integrazione della proposta, con la previsione degli adeguamenti necessari, affinché il progetto di ristrutturazione dello stadio fosse compatibile con le norme sopravvenute.</p>
<p>4. A seguito di ordinanza istruttoria pronunciata dalla sezione all&#8217;udienza del 9 aprile 2009, si costituiva l&#8217;amministrazione comunale, replicando puntualmente sulle censure contenute nel ricorso.<br />	<br />
All&#8217;odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>5. Anzitutto è infondata la censura di rilievo procedimentale, atteso che, trattandosi di procedura concorsuale, non trova applicazione l’invocata disposizione di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, a tacer del fatto – inoltre – che tale istituto trova applicazione, per espressa previsione contenuta nella ridetta norma, nei soli procedimenti avviati a istanza di parte, quale certamente non può considerarsi una procedura di project financing.</p>
<p>6. Prima di analizzare il merito della vicenda contenziosa e la fondatezza o meno delle censure mosse alla determinazione impugnata, il Collegio ritiene opportuno precisare alcuni principi sull’istituto del project financing, di derivazione anglosassone, introdotto nel nostro ordinamento al fine di agevolare la realizzazione di opere pubbliche che l&#8217;Ente pubblico non sarebbe in grado di eseguire, mediante l&#8217;apporto di capitali privati.<br />	<br />
La sua caratteristica essenziale è quella di porre a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assicurando loro come unica controprestazione il diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico delle opere realizzate.<br />	<br />
Nel nostro ordinamento esso è stato introdotto dall’art. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, che ha peraltro disciplinato l&#8217;istituto in maniera più scandita ed articolata rispetto allo schema tipico del “project financing”, prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte:<br />	<br />
la prima, da alcuni definita della &#8220;promozione di opera&#61485; pubblica&#8221; (art. 37 bis, ter e quater), in cui la Pubblica amministrazione, sulla base del progetto presentato da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta e il suo pubblico interesse;<br />	<br />
la seconda, del vero e proprio “project financing” (art. da 37&#61485; quinquies a 37 nonies), in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente tra la stessa Pubblica amministrazione e il soggetto aggiudicatario, in regime di concessione ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 2, della stessa l. n. 109 del 1994.<br />	<br />
Con specifico riguardo alla prima fase, dopo aver stabilito che le proposte di finanziamento presentate dai promotori possono riguardare soltanto lavori pubblici e di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all&#8217;art. 14, comma 2, della citata legge n. 109 del 1994, ovvero negli strumenti formalmente approvati dall&#8217;Amministrazione sulla base della normativa vigente (art. 37 bis), il legislatore ha analiticamente disciplinato i criteri e le modalità di valutazione delle proposte, prevedendo che &#8220;. . le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell&#8217;opera, dell&#8217;accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l&#8217;assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse&#8221; (art. 37 ter, come modificato dalla legge n. 166 del 2002).<br />	<br />
È dunque evidente che la valutazione dell&#8217;Amministrazione si articola a sua volta in una duplice fase: una valutazione di idoneità tecnica della proposta, e all&#8217;esito una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse.<br />	<br />
La giurisprudenza ha giustamente evidenziato come sia soprattutto in questa seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità riservato alla Pubblica amministrazione, trattandosi di giudizio coinvolgente la valutazione comparativa degli interessi che essa assume rilevanti in un determinato momento storico (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2006 n. 1117).<br />	<br />
In definitiva, una proposta pur giudicata idonea e fattibile sotto il profilo tecnico, potrà essere respinta in quanto ritenuta non conforme al pubblico interesse, a seguito della predetta valutazione comparativa.<br />	<br />
L’orientamento cui si fa qui riferimento, condiviso dalla Sezione, si muove attraverso le seguenti coordinate (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2005 n. 6287):<br />	<br />
a) nella procedura di project financing si apprezza l’alto grado di discrezionalità che compete al gestore del programma, nella valutazione della rispondenza della proposta al pubblico interesse;<br />	<br />
b) è quindi compito dell&#8217;Amministrazione procedente valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l&#8217;interesse pubblico in funzione del quale il programma dei lavori non definito nei suoi contenuti progettuali possa avere attuazione di talché la non coerenza del piano finanziario determina l&#8217;irrealizzabilità della proposta da valutare, rendendola inidonea allo scopo;<br />	<br />
c) ne deriva che essa può esercitare il potere, riconosciutole dalla legge, di chiedere in corso di procedura integrazioni e chiarimenti a tutte le proponenti nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, atteso che l&#8217;art. 37 bis della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, al comma 2 ter lett. b), consente espressamente all’Amministrazione di chiedere una « [&#8230;] dettagliata richiesta di integrazione [&#8230;] » alle proponenti; e dall&#8217;altro, l&#8217;art. 37 ter contempla la possibilità di un apporto collaborativo anche spontaneo dei proponenti che ne facciano richiesta (sul punto cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 ottobre 2007 n. 1597);<br />	<br />
d) in conclusione, nelle procedure di affidamento di lavori mediante il sistema del project financing va individuato nella coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario il nucleo centrale dell&#8217;offerta, la cui congruenza è indispensabile per il giudizio di affidabilità della proposta nel suo complesso (sul punto cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 aprile 2007 n. 1087).</p>
<p>7. Le suesposte osservazioni inducono il Collegio a ritenere infondate le doglianze avanzate dalla ricorrente con riferimento alle ragioni, espresse nel provvedimento principalmente impugnato, che hanno indotto l’Amministrazione procedente a escludere la proposta presentata perché non corrispondente al pubblico interesse, con particolare riferimento all&#8217;intervenuta normativa sulla sicurezza degli stadi e sulla congruità del piano finanziario, richiamando al proposito la decisione del Consiglio di Stato n.2979 del 2008, secondo la quale la valutazione della vantaggiosità dell&#8217;offerta, come risulta dal piano economico finanziario, presuppone l&#8217;accertamento della effettiva e concreta redditività dell&#8217;operazione a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate previste dal piano, incidendo sull&#8217;equilibrio della gestione che spetta all&#8217;amministrazione valutare.<br />	<br />
Per quanto riguarda il profilo urbanistico, poi, la circostanza dell&#8217;ammissibilità in astratto di una variante specifica nel caso di opere di interesse pubblico anche prima dell&#8217;adozione-approvazione del primo piano di assetto del territorio, non vale a legittimare nel caso in esame la variante de qua, in quanto la proposta di ristrutturazione prevedeva la realizzazione di impianti commerciali di uffici, che a loro volta richiedevano ulteriori giudizi di tipo urbanistico da adottarsi esclusivamente mediante il P.A.T.(sul punto, più in generale, con affermazioni condivise dal Collegio, cfr.Tar Toscana, II, 1708/08).<br />	<br />
Attesa la legittimità del provvedimento impugnato, la domanda risarcitoria non può essere accolta, non ravvisandosi alcuna responsabilità nel comportamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
sussistono comunque ragioni congrue e sufficienti per disporre integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-4-2010-n-1295/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Precollina Vernea srl (avv.ti Ludogoroff, Ferrero) c. Regione Piemonte (avv. Chesta), Comune di Torino (avv. Lacognata) sull&#8217;applicabilità del principio del contraddittorio nei confronti dei controinteressati anche in caso di ricorsi gerarchici 1. – Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Precollina Vernea srl (avv.ti Ludogoroff, Ferrero) c. Regione Piemonte (avv. Chesta), Comune di Torino (avv. Lacognata)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio del contraddittorio nei confronti dei controinteressati anche in caso di ricorsi gerarchici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici – Applicabilità.	</p>
<p>2. &#8211; Atti amministrativi – Controinteressato &#8211; Principio del contraddittorio – Ricorsi gerarchici – In presenza di situazioni di non agevole situazione – Interesse pubblico.	</p>
<p>3. &#8211; Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Variante parziale – Indicazione.	</p>
<p>4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte &#8211; Diritti edificatori – Traslazione da una zona ad un’altra – Variante strutturale – Esclusione.	</p>
<p>5. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Regione Piemonte – Art. 17, comma 10 bis lrp 56/77 – Contestazioni di merito – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il principio del contraddittorio nei confronti del controinteressato trova applicazione anche nel caso dei ricorsi gerarchici che costituiscono rimedi paragiurisdizionali.	</p>
<p>2. – Il principio del contraddittorio nei confronti del controinteressato trova particolarmente applicazione nei casi in cui la vicenda si caratterizzi per incertezza dei profili di fatto e non agevolezza della soluzione giuridica della vertenza, rispondendo anche ad un interesse pubblico.	</p>
<p>3. &#8211; In Piemonte, nei casi in cui la variante di PRG non presenti i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell’art. 17 lrp 56/1977 e s.m.i., viene considerata parziale.	</p>
<p>4. – Non si è in presenza di una variante strutturale nei casi in cui la variante non sia finalizzata ad incrementare la capacità insediativa e quindi non si è in presenza di una variante strutturale qualora i diritti edificatori vengano traslati da una zona ad un’altra.	</p>
<p>5. – La Regione può utilizzare il rimedio consentito dall’art. 17, comma 10 bis, LRP 56/77 e smi, per contestare che una determinata variante al piano regolatore ha carattere strutturale e non parziale ma non anche per operare delle contestazioni di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15362_15362.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-3-2010-n-1295/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.1295</a></p>
<p>Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Bellagamba e altro (avv.ti G. Colaciurcio e P. Iandolo) c. Comune di Rosarno (avv.ti M.G. Cimato, R.M. Greco e G.D. Megna), Nasso (avv.ti N. Misasi e G. Suriano). sull&#8217;obbligo di comunicare le eventuali cause ostative all&#8217;aggiudicazione finale che emergono in fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore.<br /> Bellagamba e altro (avv.ti G. Colaciurcio e P. Iandolo) c.<br /> Comune di Rosarno (avv.ti M.G. Cimato, R.M. Greco e G.D. Megna), Nasso (avv.ti N. Misasi e G. Suriano).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di comunicare le eventuali cause ostative all&#8217;aggiudicazione finale che emergono in fase di verifica e sulla necessità di un riscontro in contraddittorio dell&#8217;irregolarità contributiva quale impedimento alla stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Aggiudicazione finale – Eventuali cause ostative – Comunicazione – Obbligo della Stazione appaltante – Sussiste. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Stipula del contratto di appalto – Impedimento – Irregolarità contributiva – Riscontro in contraddittorio – Necessità.	</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento già impugnato – Motivazione postuma – Lesività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, sussiste un preciso obbligo da parte della Stazione appaltante, secondo buona fede e nel rispetto dei precetti di trasparenza, efficacia, efficienza e, soprattutto, imparzialità, di comunicare utilmente le eventuali cause ostative all’aggiudicazione finale che emergono in fase di verifica, procedendo alla loro valutazione (se comportanti valutazioni discrezionali) o al loro riscontro (se determinanti cause automatiche e vincolanti di esclusione) in contraddittorio.	</p>
<p>2. A norma dell’art. 38 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n.163 (che è anche richiamato dal citato art. 46), l’irregolarità contributiva che può determinare impedimento alla stipula del contratto di appalto e, contestualmente, giustificare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, deve essere riscontrata in contraddittorio con la parte interessata.	</p>
<p>3. Nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 21-octies,  l. 7 agosto 	1990 n.241, diviene concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato, che venga dedotta in giudizio, per il tramite delle difese o per il tramite di atti provenienti comunque dall’Amministrazione resistente, allo scopo di dimostrare (anche in via di eccezione) la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla parte ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 318 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Pier Giorgio Bellagamba, G Carnuccio, P Costarella, Arch Galletta, Ing Luppino, C Pugliese, A W Scerbo, Dott Battaglia, T Pelle, M Siclari, F Staffini, F M Araniti, M Figliuzzi, A D&#8217;Angelo, M E Leale, M Siclari</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Colacurcio, Paola Iandolo, con domicilio eletto presso M Siclari Arch. in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 45/B; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosarno Ente Capofila dell&#8217;Associazione di Comuni</b>, rappresentato e difeso dagli avv. M. Giulia Cimato, Rita Maria Greco, Giosuè Domenico Megna, con domicilio eletto presso Emanuela Zagari Avv. in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace N. 20; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Arch Fulvio Nasso Capo Gruppo Mandatario dell&#8217;Associazione di Professionisti, </b>rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Minasi, Giovanna Suriano, con domicilio eletto presso Maurizio Tripepi Avv. in Reggio Calabria., via S. Francesco Da Paola, 94; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento del 24.3.2009, ricevuto il 27.3.2009 con il quale il Comune di Rosarno, nella qualità di ente capofila, comunicava al ricorrente l&#8217;esclusione per irregolarità contributiva di uno dei suoi componenti;<br />	<br />
della determinazione n. 129 del 20.3.2009 con la quale l&#8217;appalto veniva aggiudicato in favore dell&#8217;Associazione dei Professionisti con capogruppo l&#8217;Arc. Fulvio Nasso;<br />	<br />
della nota prot. n. 5815 del 7.4.1008; <br />	<br />
nonchè, con motivi aggiunti, del provvedimento prot n. 10085 del 25/05/2009 pervenuto in data 28 maggio 2009 con il quale il Comune di Rosarno per la prima volta comunicava l&#8217;irregolarità contributiva riscontrata a a carico del Dott D&#8217;Angelo Antonio Componente del raggruppamento ATP Prof Bellagamba nonché di ogni altro atto ulteriore, presupposto e conseguente&#8230;<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosarno Ente Capofila dell&#8217;Associazione di Comuni;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arch Fulvio Nasso Capo Gruppo Mandatario dell&#8217;Associazione di Professionisti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ricorre il raggruppamento di professionisti meglio elencati in epigrafe, con capogruppo il prof. Bellagamba, per avversare le determinazioni del Comune di Rosarno, ente capofila dell’Associazione dei Comuni meglio indicati in atti, con le quali detto raggruppamento è stato escluso dalla selezione per l’affidamento dell’incarico di redazione del PSC dei Comuni associati, per irregolarità contributiva. <br />	<br />
Nella specie, il Comune, dopo aver individuato il raggruppamento odierno ricorrente come aggiudicatario provvisorio dell’affidamento del servizio professionale, ha disposto la revoca dell’affidamento ed il contestuale richiamo del secondo raggruppamento in graduatoria, in quanto sarebbe stata accertata a carico del prof. Walter Scerbo, componente del R.T. aggiudicatario, una irregolarità contributiva nei confronti della INARCASSA.<br />	<br />
Avverso i provvedimenti impugnati, parte ricorrente deduce articolate censure in fatto ed in diritto e precisamente: illegittima esclusione dalla procedura di gara per mancata violazione dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 e dell’art. 90, comma 8, del DPR 554/1999; illegittima revoca dell’aggiudicazione per assenza di violazione di legge e mancanza di contraddittorio con il soggetto aggiudicatario (I censura); assenza di motivazione del provvedimento di esclusione e violazione dell’art. 79 del Dlgs 163/2006 (II censura); violazione delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo e dell’art. 12 del Dlgs 163/2006 (III censura); violazione della par condicio tra i ricorrenti, assenza di regolarità contributiva di alcuni componenti del raggruppamento dichiarato aggiudicatario, conseguente violazione dell’art. 48, comma 2, e dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 (IV censura); nullità derivata del contratto di appalto per mancanza della forma ad substantiam dell’atto costitutivo dello RTP aggiudicatario, violazione dell’art. 37 del dlgs 163/2006 (V censura).<br />	<br />
Con separato capo di domanda si chiede il risarcimento del danno.<br />	<br />
Si sono costituiti il Comune di Rosarno ed i professionisti controinteressati,facenti parte del raggruppamento con a capo l’Arch. Fulvio Nasso, che, con separati atti di controricorso, chiedono la reiezione del gravame per inammissibilità ed infondatezza.<br />	<br />
Con ulteriore gravame, introdotto con motivi aggiunti al ricorso, parte ricorrente si duole di ulteriori motivi di esclusione appresi nelle more del processo, e, segnatamente, della circostanza, oggetto della nota comunale nr. 10085 del 25.5.2009, che il dott. D’Angelo Antonio, anch’egli componente del RTP ricorrente, sarebbe risultato in posizione di irregolarità contributiva.<br />	<br />
Avverso tale ultima nota, il RTP ricorrente con motivi aggiunti, deduce ulteriori profili di illegittimità dell’esclusione, sostanzialmente riproducenti le medesime censure già introdotte con il ricorso.<br />	<br />
Il Comune di Rosarno ed i controinteressati, con separate ed ulteriori memorie, si oppongono all’accoglimento dei motivi aggiunti, di cui chiedono la reiezione per inammissibilità ed infondatezza.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 è stata fissata la trattazione nel merito della causa, con rinvio delle parti alla udienza pubblica del 4 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71 (ord. nr. 279/09).<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’odierno gravame, articolato tra ricorso e motivi aggiunti, parte ricorrente si duole della illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore dell’affidamento dei servizi di progettazione inerenti la redazione degli strumenti urbanistici comunali dei Comuni associati, determinata dall’asserita irregolarità contributiva di alcuni dei suoi componenti.<br />	<br />
Per ragioni di ordine espositivo si prenderanno dapprima in esame le censure proposte con il ricorso introduttivo ed, a seguire, quelle proposte con i motivi aggiunti.<br />	<br />
I) In relazione al ricorso introduttivo vanno dapprima esaminate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità del gravame variamente opposte dai controinteressati.<br />	<br />
Secondo questi ultimi, alla trattazione del ricorso i ricorrenti non avrebbero interesse in quanto il loro capogruppo, prof. Ing. Bellagamba, professore ordinario a tempo pieno, sarebbe incompatibile all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 11 del DPR 382/1980.<br />	<br />
L’eccezione va disattesa: a tacere del fatto che l’art. 11 del DPR 382/1980 consente ai docenti universitari a tempo pieno le “attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l&#8217;assolvimento dei propri compiti istituzionali”, in ogni caso la difesa dei ricorrenti ha dimostrato, allegando la necessaria documentazione, che il Prof. Bellagamba è stato autorizzato dalla propria Università, secondo l’apposito regolamento, pure prodotto in atti (nota dell’Università di Camerino del 27/01/2009 prot. 1009 e Regolamento della medesima Università emanato con DR 663 del 27 settembre 2000) all’incarico oggetto della procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
L’intervenuta autorizzazione da parte della Università del docente, inoppugnata da parte dei controinteressati, rimuove ogni dubbio circa la compatibilità tra l’accettazione dell’incarico professionale ed il regime di cui al menzionato art. 11 (il quale, peraltro opera sul piano disciplinare e dei rapporti tra i docenti a tempo pieno e la rispettiva Università, e non costituisce un requisito di validità del negozio relativo al conferimento di incarico professionale). <br />	<br />
Ulteriori eccezioni preliminari inerenti il ricorso per motivi aggiunti saranno esaminate successivamente.<br />	<br />
II) Passando all’esame del merito del ricorso, si può confermare quanto sinteticamente ritenuto nella motivazione dell’ordinanza cautelare nr. 279/09.<br />	<br />
Infatti, così come sarà articolatamente meglio indicato oltre, il procedimento posto in essere dalla Stazione appaltante è stato carente quanto al requisito del rispetto delle garanzie di partecipazione e tempestiva informazione delle parti ricorrenti ed, inoltre, le violazioni contributive o tributarie che sono state riscontrate dal Comune di Rosarno, rispettivamente non sussistono o non possiedono, allo stato, i requisiti per essere ritenute ostative all’aggiudicazione del servizio in favore del RTP ricorrente.<br />	<br />
Va premesso che l’aggiudicazione provvisoria costituisce, di regola, solamente una fase preliminare dell’unitario procedimento di aggiudicazione tanto che la giurisprudenza è pacifica nel non richiedere l’osservanza dell’adempimento inerente l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90 al momento in cui si apre la successiva fase della verifica del possesso dei requisiti preordinata all’aggiudicazione definitiva (ex multis, da ultimo, TAR Sardegna, I, 12 agosto 2009, nr. 1443): ciò in quanto, le imprese o i raggruppamenti concorrenti e, tra queste, segnatamente l’aggiudicataria provvisoria, sono già coinvolte a pieno titolo nel procedimento in corso che, dunque, deve farne salve le esigenze e le garanzie partecipative (cfr. TAR Lazio, Roma, II, 14 novembre 2008, nr. 10237). <br />	<br />
Ne consegue che sussiste un preciso obbligo da parte della Stazione appaltante, secondo buona fede e nel rispetto dei precetti di trasparenza, efficacia, efficienza e, soprattutto, imparzialità, di comunicare utilmente le eventuali cause ostative all’aggiudicazione finale che emergono in fase di verifica, procedendo alla loro valutazione (se comportanti valutazioni discrezionali) o al loro riscontro (se determinanti cause automatiche e vincolanti di esclusione) in contraddittorio.<br />	<br />
La necessità del contraddittorio in questa fase è confermata dall’art. 46 del Dlgs 163/06 a mente del quale le Amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, le imprese partecipanti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate; tale disposizione, per la sua portata generale e per la sua dichiarata connessione con l’art. 38, rilevante ai fini della fattispecie, va ritenuta applicabile anche alla fase procedimentale costituita dal riscontro dei requisiti ai fini della aggiudicazione definitiva. <br />	<br />
Inoltre, è principio generale di derivazione comunitaria nei procedimenti inerenti pubblici appalti, quello secondo il quale va garantita ad ogni partecipante, la piena, tempestiva e completa informazione su ogni decisione della Stazione appaltante in ordine al procedimento stesso (art. 79 Dlgs 163/06 che fornisce applicazione all’art. 41 par. 1 della Direttiva 2004/18/CE ed all’art. 49, par. 1 della direttiva 2004/17/CE, e TAR Sicilia, I, 27 novembre 2008, nr. 2257), informazione che, dunque, non può che essere relativa anche alle determinazioni infraprocedimentali e, in questo caso, essere finalizzata al contraddittorio ed al giusto procedimento con la parte che vi ha interesse. <br />	<br />
A tale proposito, nello specifico caso all’esame del Collegio, va ritenuto che, a norma dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 (che è anche richiamato dal citato art. 46), l’irregolarità contributiva che può determinare impedimento alla stipula del contratto di appalto e, contestualmente, giustificare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, deve essere riscontrata in contraddittorio con la parte interessata.<br />	<br />
Più precisamente, lo specifico riscontro della Stazione appaltante va riferito al requisito che l’art. 38, comma 1 lett. “i” richiede per la rilevanza della irregolarità contributiva, e cioè che quest’ultima sia “grave” e che sia stata “definitivamente accertata” (il che vuol dire, apprezzata nel suo ammontare ed oggetto di una sentenza passata in giudicato o di un accertamento notificato alla parte interessata e che quest’ultima non sia in termini per contestare: v. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 22 ottobre 2008 , n. 537; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 23 settembre 2008 , n. 231; Consiglio di Stato, VI, 716/08 citata da parte ricorrente).<br />	<br />
Ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che le comunicazioni intercorse da parte dell’INARCASSA verso il Comune di Rosarno, inerenti la posizione contributiva dell’Arch. Scerbo, risultano essere: una prima comunicazione di irregolarità contributiva (datata 5.2.2009); una seconda comunicazione, su richiesta del Comune, con la quale si precisa che la irregolarità contributiva era da intendersi riferita alla data della richiesta del Comune (3.3.2009); una terza nota (19 marzo 2009), con la quale si precisava che l’Arch. Scerbo era da intendersi non in regola alla data del 3-4/09/2008. A fronte di tali comunicazioni, la difesa del RTP ricorrente ha documentato che, con nota del 6 marzo 2009, l’Arch. Scerbo comunicava all’INARCASSA che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 alla data della nota, il professionista aveva intrattenuto esclusivamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con enti o soggetti pubblici, con esclusione di qualsiasi attività libero professionale assoggettabile all’emissione di fatture con relativa voce “CPA”. Ne conseguiva, da parte dell’INARCASSA, l’attestazione del 9 aprile 2009, inerente la regolarità contributiva dell’interessato, a far data dal 16 aprile 2004 e senza interruzioni.<br />	<br />
Da come si può agevolmente rilevare dalla semplice esposizione della cronologia degli accertamenti, ha errato il Comune di Rosarno nel mancare ai consueti obblighi di garanzia della partecipazione al procedimento di riscontro della regolarità contributiva dei componenti il RTP, perché si è precluso l’utile accertamento circa la circostanza che il concorrente interessato da uno degli accertamenti di irregolarità contributiva si era tempestivamente reso parte diligente nel fornire all’INARCASSA ogni chiarimento in ordine alla propria posizione.<br />	<br />
Ai fini delle spese di lite, va evidenziato, comunque, che l’interessato non ha, a sua volta, adottato le regole elementari di prudenza nel tenere informato il Comune della sua attività di chiarimento svolte presso l’INARCASSA, visto che sapeva, o comunque poteva rappresentarsi secondo diligenza, che il Comune aveva in corso i riscontri di regolarità contributiva; altrettanto evidentemente, emerge dalle difese del Comune come la stessa INARCASSA abbia contribuito a sviare l’azione del procedimento posto che ha emanato certificazioni ed attestazioni, nello stesso periodo di tempo, incomplete o, comunque, insufficienti.<br />	<br />
Tuttavia, è altrettanto indubbio che se il Comune avesse assolto ai propri doveri di assicurare la piena partecipazione al procedimento, quantomeno avvisando per tempo il RTP della decisione di revocare l’aggiudicazione provvisoria e procedere alla sua esclusione (attività, quest’ultima che peraltro è stata posta illegittimamente in essere dopo aver determinato l’aggiudicazione definitiva a favore del RTP odierno controinteressato e dunque con ulteriore violazione del necessario procedimento), gli interessati si sarebbero sicuramente potuti rendere parti diligenti e apportare i necessari contributi partecipativi, concorrendo a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, salvaguardandone i risultati anche rispetto alle insufficienze di amministrazioni terze, nell’interesse pubblico, cosa che, peraltro, è proprio ciò che le norme sul procedimento amministrativo si propongono di salvaguardare.<br />	<br />
Ne consegue, dunque, che sono fondate le censure dei primi tre motivi di ricorso, mentre parte ricorrente non ha interesse all’esame delle ulteriori censure che sono inerenti a questioni relative alla posizione del RTP in seno al procedimento amministrativo che non sono più rilevanti ai fini della decisione sulla lite.<br />	<br />
III) Con i motivi aggiunti vengono censurati ulteriori ragioni dell’esclusione, relative alla asserita irregolarità del componente del RTP dott. D’Angelo che risulterebbe evasore totale della TARSU presso il Comune di residenza (Reggio Calabria).<br />	<br />
Secondo la difesa del Comune, i motivi aggiunti sarebbero inammissibili in quanto la situazione del dott. D’Angelo non è stata formalizzata in un provvedimento di esclusione vero e proprio, essendo oggetto di una mera comunicazione avente valore interlocutorio.<br />	<br />
L’eccezione va disattesa ed il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato ammissibile.<br />	<br />
Invero, di norma, la pacifica giurisprudenza esclude la rilevanza della integrazione dei motivi del provvedimento amministrativo per il tramite delle difese in giudizio da parte dell’Amministrazione (da ultimo TAR Piemonte, Torino, II, 30 ottobre 2009, nr. 2356 e Consiglio di Stato, VI, 19 agosto 2009, nr. 4993), ed è parimenti costante nell’escludere la lesività di mere comunicazioni prive del valore di provvedimento, ossia prive del carattere dispositivo dell’interesse pubblico tutelato.<br />	<br />
Tuttavia, nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 21 octies l. 241/90, diviene concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato, che venga dedotta in giudizio, per il tramite delle difese o per il tramite di atti provenienti comunque dall’Amministrazione resistente, allo scopo di dimostrare (anche in via di eccezione) la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla parte ricorrente.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Comune ha comunicato la sussistenza di una asserita irregolarità contributiva del dott. D’Angelo come una “ulteriore” ragione di esclusione del RTP ricorrente, irregolarità che, seppure rilevata dalla stazione appaltante in atto separato rispetto al provvedimento di esclusione, laddove accertata ed effettiva determinerebbe quantomeno la carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione sul gravame, in quanto la successiva riedizione del potere non potrebbe comunque consentire a questi ultimi l’ottenimento del bene della vita cui aspirano (e che, infatti, viene anche dedotta in giudizio quale eccezione difensiva, proprio a tali fini).<br />	<br />
Pertanto, correttamente parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota con la quale si evidenzia la sussistenza della irregolarità contributiva di un ulteriore componente del RTP escluso.<br />	<br />
IV) Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato.<br />	<br />
Infatti, la pretesa irregolarità del componente del RTP è correlata ad una situazione di asserita evasione TARSU che non ha formato oggetto di accertamento, da parte del Comune capofila, in contraddittorio con l’interessato, e che è stata per la prima volta rappresentata solamente in pendenza di giudizio, pur essendo stata ricevuta dal predetto Comune di Rosarno il 23 marzo 2009 (prot. 5770).<br />	<br />
A tale proposito, peraltro, l’interessato deduce di essere in regola, di non essere mai stato messo a conoscenza dell’esistenza del debito e di non avere mai ricevuto una “cartella” TARSU. Il Collegio osserva, a riscontro delle difese di parte ricorrente, che dalle comunicazioni che il Comune di Rosarno ha documentato avere scambiato con il Comune di Reggio Calabria, non emerge alcun elemento, da parte di quest’ultimo, che giustifichi il primo nel ritenere che l’asserita “evasione totale” della TARSU è stata definitivamente accertata e tale circostanza, poiché è costitutiva della fattispecie, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento nel procedimento amministrativo. <br />	<br />
Inoltre, il relativo onere della prova incombe, secondo i principi generali, sul Comune che la invoca a fondamento dell’esclusione dei ricorrenti o, comunque, a fondamento dell’eccezione di carenza di interesse alla pronuncia sollevata in giudizio.<br />	<br />
Nel richiamare quanto già accennato sopra e cioè la necessità che nell’accertamento delle irregolarità contributive eventualmente ostative alla conferma dell’aggiudicazione provvisoria ed alla conseguente stipula del contratto, si rispetti il pieno contraddittorio con l’interessato, si osserva che, sono da disattendersi le difese dei controinteressati o del Comune stesso: non rileva infatti la circostanza che alla Stazione appaltante sarebbe interdetta ogni valutazione in merito alla violazione tributaria, essendo essa vincolata alla sola dichiarazione di scienza contenuta nell’attestazione della sua esistenza acquisita agli atti, e non disponendo essa di spazi di valutazione in ordine alla gravità di tale violazione, perché, come si è ritenuto prima, la Stazione appaltante è comunque obbligata ad accertare la sussistenza del requisito della definitività dell’accertamento delle violazioni tributarie ed a tali fini deve rispettare il principio del giusto procedimento (quindi, in presenza di contestazioni, deve accertare presso l’Autorità competente, le date dell’avvenuta notifica degli accertamenti tributari e l’esistenza o meno di un contenzioso attivo). <br />	<br />
Quest’ultimo aspetto, nella fattispecie in esame ed in riferimento al componente del RTP dott. D’Angelo è stato del tutto omesso.<br />	<br />
Consegue a quanto sopra che i motivi aggiunti sono fondati e come tali da accogliersi, unitamente al ricorso principale, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Nella riedizione del potere che consegue all’annullamento degli atti, il Comune di Rosarno provvederà ad accertare la posizione di regolarità contributiva del componente del RTP Dott. D’Angelo nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto di quanto statuito con la presente decisione.<br />	<br />
Quanto esposto e ritenuto in parte motiva, relativamente al ricorso introduttivo, costituisce giusto motivo per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ACCOGLIE il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA gli atti ed i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-12-2009-n-1295/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1295</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Russo “AVVENIRE” società cooperativa a r.l. (Avv. G. Mariano) c/ Comune di Noci (Avv. A. Damascelli) in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici di fornitura e servizi 1.Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Clausola di Revisione prezzi &#8211; Art. 6, l. 537/93 &#8211; Interpretazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Russo<br /> “AVVENIRE” società cooperativa a r.l. (Avv. G. Mariano) c/ Comune di Noci (Avv. A. Damascelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici di fornitura e servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Clausola di Revisione prezzi &#8211; Art. 6, l. 537/93 &#8211; Interpretazione.</p>
<p>2.Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda di riconoscimento del diritto a compensi per oneri aggiuntivi &#8211; Giurisdizione esclusiva amministrativa &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle controversie soggette al regime dell’art. 6 l. 537/93 (abrogato per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli art. 26, 27 l. 488/99), che riconosce, nei contratti ad esecuzione periodica e continuata di fornitura di beni e prestazione di servizi, un diritto soggettivo alla revisione del prezzo contrattuale, è proponibile giudizio di accertamento e condanna nei termini prescrizionali avverso le note con cui viene negato tale compenso, giacchè dette note  non presentano contenuto provvedimentale. 																																																																																												</p>
<p>2.	Sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di accertamento e condanna relativa a compensi non aventi titolo nella revisione del prezzo contrattuale poiché tali controversie non rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 6, l. 537/1993 l.  (in relazione e al testo originario e a quello novellato dall’art. 44 l. 724/94).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 1423/2005, proposto da</p>
<p>“<b>AVVENIRE” società cooperativa a r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliata in Roma, piazzetta Paradiso n. 55, presso lo studio dell’avv. Francesco Scardaccione;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>COMUNE di NOCI</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Damascelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Arbib Pascucci n. 66, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Del Pozzo;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del <B>TAR PUGLIA BARI:</B> Sezione I n. 4446/2004, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. e, in parte, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cooperativa per l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato col Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza 1 gennaio 1996, nonché per la condanna dell’Ente al pagamento delle relative somme.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;<br />
Vista l’ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, l’avv. Mariani e l’avv. Damascelli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 5-6 giugno 2003 e depositato il 29 giugno 2003, la società “Avvenire” cooperativa edilizia a r.l., ha proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, domanda di accertamento del diritto della società cooperativa ricorrente alla revisione del corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto d’appalto stipulato con il Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ed anche in relazione ai maggiori oneri relativi allo smaltimento in discarica, oltre interessi moratori sui compensi revisionali e per la condanna del Comune di Noci al pagamento delle relative somme dovute come accertate per effetto dell’accoglimento del ricorso.<br />
Ha premesso al riguardo che:<br />
&#8211; la società ricorrente ha stipulato con il Comune di Noci contratto d’appalto n. 41 di rep. in data 26 agosto 1994 per lo svolgimento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali,<br />
Decaduto il d.l. 478 del 1994 e quelli successivi di analogo contenuto, la società ha avanzato varie richieste di revisione prezzi con numerose note, tutte negativamente riscontrate dall’Amministrazione comunale (mentre con varie altre note e provvedimenti venivano respinte richieste di compensi per lo smaltimento in altre discariche rispetto a quella originaria, e ad altri titoli).<br />
A sostegno del ricorso, con unico motivo complesso, la società ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, adducendo che in carenza della rilevazione e pubblicazione delle variazioni statistiche dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi, il calcolo revisionale è comunque ragguagliabile alle variazioni degli indici ISTAT riferiti al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi sanitari, tenuto conto della disposizione dell’art. 7 del contratto d’appalto (innanzi richiamata).<br />
In definitiva, la società ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla revisione del canone annuale, nella misura pari, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, ad € 750.774,18 oltre IVA (di cui € 651.994,73 sino al 30 maggio 2003), nonché la misura attuale del canone in € 668.853,30 oltre IVA, nonché il diritto al compenso delle somme relative ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, pari sino ad aprile 2003 ad € 56.734,03 oltre IVA, nonché degli interessi moratori sugli importi dovuti a titolo revisionale, pari a € 108.291,85 con la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della somma complessiva di € 817.020,61 oltre IVA, oltre ulteriori interessi moratori sulle anzidette somme e su quelle a maturarsi dovute a titolo di compenso revisionale.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune di Noci, con il controricorso, ha a sua volta dedotto:<br />
a) l’inammissibilità del ricorso in relazione all’omessa e tempestiva impugnativa delle varie determinazioni amministrative negative, oltre che dell’eventuale silenzio-rifiuto sulla diffida del 12 dicembre 2003, emanate sulle reiterate richieste di revisione prezzi presentate dalla società ricorrente;<br />
b) l’infondatezza del ricorso, nel merito, per non essere dovuto alcunché in relazione al conferimento in diversa discarica, a tenore dell’art. 2 punto 6 del capitolato d’appalto e dall’accettazione, con conseguente acquiescenza, della proroga della durata del contratto, con la sua rinegoziazione, disposta con determinazione dirigenziale n. 1005 del 28 dicembre 1998, e per la genericità e infondatezza dei rilevati aumenti dei costi sia riferiti al personale che ai mezzi e alle attrezzature, nonché per l’inapplicabilità degli invocati indici ISTAT, e per l’insussistenza del diritto ad interessi moratori, dovuti comunque al massimo dalla data della diffida del 12 dicembre 2003.<br />
Con sentenza n. 4446 del 13 ottobre 2004 il Tribunale adìto ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte ha respinto perché infondato il ricorso della Cooperativa Avvenire, compensando fra le parti le spese e onorari del giudizio.<br />
Con ricorso notificato il 9 febbraio e depositato il 23 febbraio 2005 la Cooperativa ha proposto appello avverso la prefata sentenza, non notificata, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, sotto tre distinti profili, nonché la sospensione della esecuzione, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.<br />
Resiste all’appello il Comune di Noci, che ha depositato memoria, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza, con vittoria delle spese di giudizio.<br />
Con ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.<br />
All’udienza pubblica del 24 maggio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’appello è infondato.<br />
E’ impugnata la sentenza n. 4446/2004 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, che ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte ha rigettato in quanto infondato il ricorso proposto dalla Cooperativa Avvenire per l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato col Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza 1 gennaio 1996, nonché per la condanna del Comune al pagamento delle relative somme.<br />
In particolare, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O. quanto alle domande di accertamento e condanna relative a compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale e ha rigettato il ricorso quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori, compensando interamente fra le parti le spese di giudizio.<br />
Giova premettere al riguardo che l’ art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), anche nel testo originario, antevigente alla novella di cui all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995), affidava alla giurisdizione esclusiva del G.A. “<i>le controversie derivanti dall’applicazione</i> <i>dei commi da 1 a 15”</i> (comma 13 dell’art. 6 testo originario) e quindi tra le altre quelle di cui all’originario comma 6 (relativo appunto all’inserzione nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di clausola sulla revisione periodica del prezzo); il testo novellato contempla la medesima devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva di tutte “<i>le controversie</i> <i>derivanti dall’applicazione del presente articolo</i>…” e quindi anche di quelle di cui all’attuale comma 4, che ha sostituito il predetto comma 6 e che dispone, ora, che “<i>tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”.<br />
</i>Non è dubbio che, nel caso di specie, la società ricorrente, odierna appellante, in funzione del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i>, abbia proposto domanda di accertamento e condanna, come si evince sia dall’epigrafe del ricorso di primo grado che dalle sue conclusioni, oltre che dall’espressa precisazione, contenuta a pag. 5 del ricorso medesimo, penultimo capoverso, che “…<i>la società ricorrente intende conseguire esclusivamente il riconoscimento delle somme dovute a titolo di revisione prezzi ai sensi dell’art. 6 della legge 24.12.1994 n. 537 commi 4 e 6, nel testo sostituito dall’art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724”.<br />
</i>Orbene, se in generale la posizione dell’appaltatore in relazione alla corresponsione del compenso revisionale assume consistenza di diritto soggettivo in quanto la sua pretesa sia riconosciuta dall’amministrazione appaltante e la controversia si incentri soltanto sul <i>quantum</i> ed all’opposto, ha consistenza di interesse legittimo la pretesa relativa all’<i>an</i>, ovvero all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1362), nondimeno l’art. 6 della legge n. 537 del 2003, mediante la previsione dell’obbligatoria inserzione della clausola revisionale nei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e servizi (la disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921 e 8 gennaio 2002, n. 100 e Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686), e della coeva nullità parziale dei contratti in contrasto, con in meccanismo di integrazione <i>ex lege</i> del contratto, ha riconosciuto un vero e proprio diritto al compenso revisionale, salva la sua liquidazione mediante istruttoria, da condurre ai sensi del successivo art. 6 (nel senso che esso è “…<i>norma che detta una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, la quale ha natura imperativa che si impone nelle pattuizioni considerate modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stesa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratto della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con la norma imperativa e la nullità non riveste l&#8217;intero contratto in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all’art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata”: cfr. Cons. St.,</i> <i>Sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; id., 19 febbraio 2003, n. 916, ex multis).<br />
</i>Ciò posto è evidente che, in materia, l’amministrazione appaltante non dispone di poteri autoritativi, dovendo limitarsi a verificare se sussistano i presupposti per la liquidazione del compenso revisionale e a quantificarlo.<br />
Ne consegue che le note con cui viene negato il compenso revisionale, o l’applicabilità dell’art. 6 (come nel caso di specie), non costituiscono atti a contenuto provvedimentale impugnabili nei termini decadenziali, ben potendo l’appaltatore proporre giudizio di accertamento e condanna nei termini prescrizionali.<br />
Ciò premesso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non può, invece, ricadere nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 6 comma 19 (nuovo testo) e/o comma 13 (vecchio testo), la pretesa concernente compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale, e che attengano, come nella specie, a modalità diverse della prestazione (oneri aggiuntivi per conferimento dei rifiuti in altre discariche), siccome non riconducibili né a “<i>controversie derivanti</i> <i>dall’applicazione dei commi da 1 a 15</i>” (e cioè al comma 6 vecchio testo), né a  “<i>controversie derivanti dall’applicazione del</i> <i>presente articolo</i>” (e quindi al comma 4 nuovo testo).<br />
Tali controversie, come giustamente sottolineato dai primi giudici, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (che com’è noto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “…<i>dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80…come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 …nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia</i> <i>di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché</i>»”), non potrebbero nemmeno ricondursi, per altra strada, alla sfera di giurisdizione amministrativa esclusiva, facendo leva sulla circostanza che nel caso di specie si tratti di concessione a terzi del servizio pubblico comunale relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.<br />
Ne consegue, pertanto, che, come correttamente statuito dai primi giudici, relativamente alle domande concernenti il riconoscimento del diritto al compenso delle somme relative ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O.<br />
Quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito.<br />
Tale statuizione di rigetto appare congruamente motivata ed immune dalle censure sollevate dall’appellante.<br />
Com’è noto, l’istituto della revisione prezzi &#8211; già ammesso nei <i>contratti di fornitura</i> stipulati dopo l’entrata in vigore del r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, convertito in legge 26 ottobre 1940, n. 1676, a condizione della sua espressa previsione nel regolamento negoziale (cfr. art. 4 del citato r.d.l.) &#8211; è stato riconosciuto, “<i>per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti pubblici &#8230; salvo patti</i> <i>in contrario</i> &#8230;”, dall’art. 1 del d.lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501.<br />
La “<i>facoltà”</i> di procedere alla revisione dei prezzi (così espressamente qualificata in evidente connessione alla possibilità di escluderla mediante patto contrario) era ricollegata al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione appaltante, che “&#8230;<i>il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell’offerta”, e per la sola “&#8230;parte della differenza eccedente la percentuale suddetta”, con applicazione del ribasso contrattuale “sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione”.<br />
</i>E’ altresì noto che l’art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, con disposizione riferita ai lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla sua entrata in vigore, e a modifica dell’art. 1 d.lgs.C.P.S. n. 1501/1947, ridusse dal 10 al 5% il limite delle variazioni dei prezzi correnti successivi alla presentazione dell’offerta rilevanti ai fini della revisione prezzi, ammessa “&#8230; <i>per tutta la durata della esecuzione e fino all’ultimazione dei lavori”.<br />
</i>Il termine predetto venne poi fissato al 31 dicembre 1973 dall’art. 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, estendendo l’applicabilità della disposizione dell’art. 2 della legge n. 76/1970 ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e sino alla data di entrata in vigore della stessa legge; il termine del 31 dicembre 1973 fu poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1975 dall’art. 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 ed al 31 dicembre 1978 dall’art. 10 bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione del d.l. 13 agosto 1975, n. 376.<br />
L’art. 2 della legge n. 37/1973, peraltro, sempre per “<i>tutti i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici &#8230;” </i>dispose che<i> “&#8230; la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è sempre ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga”.<br />
</i>Ulteriori disposizioni sulle modalità di computo e pagamento della revisione prezzi erano contenute, com’è noto, nella legge 10 dicembre 1981, n. 741 (artt. 1, 2, 3, 17).<br />
L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella sua originaria formulazione, ha poi previsto:<br />
&#8211; l’esclusione della facoltà di procedere alla revisione prezzi per “<i>i lavori relativi alle opere pubbliche da appaltarsi</i>, <i>da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende</i> <i>dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dag<br />
&#8211; la possibilità di procedere alla revisione prezzi, sempre per gli appalti di lavori pubblici, “&#8230; <i>a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta<br />
&#8211; la facoltà dell’Amministrazione, per i contratti di lavori pubblici di durata ultrannuale, “&#8230;<i> di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per<br />
&#8211; la applicazione delle “&#8230; disposizioni di cui ai precedenti commi &#8230; ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all’entrata in vigore della presente legge” (comma quinto);<br />
&#8211; l’abrogazione espressa di “ &#8230; <i>tutte le disposizioni in contrasto</i> <i>con quelle di cui al presente articolo</i>” (comma sesto).<br />
L’art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha soppresso l’inciso “<i>aventi durata inferiore all’anno</i>”, abrogato il terzo comma e soppresso il secondo periodo del comma quarto dell’art. 33 della legge n. 41/1986: con le modificazioni introdotte è stata esclusa del tutto la revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici, a prescindere dalla loro durata, ed ammesso esclusivamente il ricorso al sistema del prezzo chiuso, con inevitabili omologhi riflessi sulla disciplina degli appalti di servizi e forniture.<br />
Anche il quarto comma dell’art. 33 è stato, peraltro, abrogato dall’art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (riconosciuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost., 9 luglio 1993, n. 308).<br />
L’intero art. 33 è stato, poi, abrogato dall’art. 26 comma secondo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (non modificato dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 106, c.d. <i>Merloni bis</i>, né dall’art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, c.d. <i>Merloni ter</i>, che al comma quarantaquattro ha sostituito soltanto il primo comma dell’art. 26 relativo al pagamento degli acconti) che ha espressamente escluso, al successivo comma terzo, per i lavori pubblici la revisione prezzi e l’applicabilità del primo comma dell’art. 1664 cod. civ., salva la reintroduzione del sistema del prezzo chiuso maggiorato, ma con profonde modifiche rispetto allo “schema” originario (con introduzione di un aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta ragguagliato ad una percentuale da applicare all’importo dei lavori residui fissata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ma solo nell’ipotesi di scostamento superiore al 2% tra tasso di inflazione reale e tasso d’inflazione programmata).<br />
Va, però, rammentato che l’art. 6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che “<i>tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al</i> <i>comma 6</i>” (e cioè sugli elenchi dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, rilevati dall’I.S.T.A.T. e pubblicati, con cadenza almeno semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). <br />
La disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921; id., 8 gennaio 2002, n. 100; Cons. St., Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686).<br />
Orbene l’efficacia dell’art. 6 fu sospesa fino al 31 dicembre 1994 dall’art. 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 1994, n. 331, dall’art. 5, comma 4, del d.l. 30 luglio 1994, n. 478, dall’art. 5, comma 5, del d.l. 30 settembre 1994, n. 559, mentre nessun’altra disposizione analoga fu introdotta dall’art. 5 del d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, soppresso in sede di conversione nella legge 29 marzo 1995, n. 95, che all’art. 1 comma 2 dichiarò che  <i>“…restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658”.<br />
</i>Deve rammentarsi, ancora, che l’art. 44 della legge n. 724 del 1994 ha del tutto “novellato” l’art. 6 della legge n. 537 del 1993, di tal ché quest’ultimo non è applicabile ai contratti già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge predetta (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 aprile 2001, n. 2434).<br />
Si aggiunga che, nella specie, la clausola n. 7 del contratto d’appalto, stipulato il 26 agosto 1994, ossia nella piena vigenza della sospensione dell’efficacia dell’art. 6 (testo originario) della legge n. 537 del 1993, non contiene un rinvio dinamico alla disciplina legislativa della revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, o altrimenti all’art. 6 “e successive modifiche o integrazioni”, sebbene un rinvio statico all’art. 6 nel suo testo originario (“<i>Il prezzo di aggiudicazione sopra riportato verrà successivamente sottoposto a verifica conformemente ed in applicazione dell’art. 6 della L. 24.13.1993, n. 537, qualora il d.l. n. 478/94 o altro successivo di sospensione non venga convertito in legge”).<br />
</i>Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, l’invocato diritto alla revisione del prezzo non può trovare fondamento né direttamente nell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nel testo originario, perché sospeso nella sua efficacia al momento della sottoscrizione del contratto, né nella clausola contrattuale, perché riferita al testo originario dell’art. 6, non più vigente perché novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, né infine nell’art. 6 vigente, come novellato, perché l’efficacia della disposizione novellata è successiva alla data di stipulazione del contratto.<br />
Alla stregua delle osservazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Raffaele Iannotta &#8211;                             Presidente<br />
Raffaele Carboni  &#8211;                            Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211;         Consigliere<br />
Claudio Marchitiello                 &#8211;        Consigliere<br />
Nicola Russo                            &#8211;       Consigliere Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13 marzo 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2006-n-1295/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
