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	<title>1294 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1294 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1294</a></p>
<p>Pres. Bianchi– Est. Dongiovanni P.P. Ferraro (Avv.ti E. Soprano, M. Sanino e G. Ferraro) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita&#8217; degli Studi di Verona, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) (Avv. Generale dello Stato) nei confronti di O.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi– Est. Dongiovanni<br /> P.P. Ferraro (Avv.ti E. Soprano, M. Sanino e G. Ferraro) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita&#8217; degli Studi di Verona, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) (Avv. Generale dello Stato) nei confronti di O. De Cicco (Avv. A. Pagano); L. Parrella, C. Fiengo (Avv. A. Pagano); Giuliana Martina</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di I fascia – Abilitazione – Giudizio di “accettabile” – Accezione negativa – Allegato D al DM n. 762012 – Valutazione divergente – Istanza cautelare – Accoglimento – Obbligo di rivalutazione – Commissione in diversa composizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di abilitazione al ruolo di professore di prima fascia, è apparentemente fondata la censura avente ad oggetto il giudizio di “accettabile”, inteso in accezione negativa, da parte di uno dei componenti la Commissione di valutazione in sede di giudizio complessivo individuale, in quanto tale accezione pare discostarsi da quanto prevede per il giudizio in questione l’allegato D al DM n. 762012, che riporta “all’accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore”, evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico. Conseguentemente va accolta l’istanza incidentale, impregiudicata la posizione degli abilitati, limitatamente all’obbligo di riesame del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione nei termini stabiliti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 434 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Pietro Paolo Ferraro, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Soprano, Mario Sanino, Giuseppe Ferraro, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita&#8217; degli Studi di Verona, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Oreste De Cicco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Pagano, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesu&#8217;, 62; Luca Parrella, Cristiana Fiengo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Pagano, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesu&#8217;, 62; Giuliana Martina; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>giudizio di non idoneita&#8217; al concorso per l&#8217;abilitazione di II fascia per il settore 12/b1 (diritto commerciale e della navigazione).</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Universita&#8217; degli Studi di Verona e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) e di Oreste De Cicco e di Luca Parrella e di Cristiana Fiengo;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che non pare destituita di fondamento la censura legata al giudizio di “accettabile” inteso in accezione negativa da parte di uno dei componenti la Commissione di valutazione in sede di giudizio complessivo individuale, in quanto tale accezione pare discostarsi da quanto prevede per il giudizio in questione l’allegato D al DM n. 762012, che riporta “all’accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore”, evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico;<br />
&#8211; che pertanto occorre ordinare all’Amministrazione di procedere ad un riesame della posizione del ricorrente, impregiudicata la posizione degli abilitati, mediante commissione in composizione interamente diversa -ma formata con i medesimi criteri- da que<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />
Spese della presente fase compensate.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere<br />
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-3-2014-n-1294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2014 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Servizio Accreditamenti e Programmazione sanitaria della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta di accreditamento istituzionale presentata dalla ricorrente, nonche&#8217; avverso i provvedimenti dell’ASL Lecce che hanno comunicato alla Regione Puglia che il fabbisogno residuo disponibile di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Servizio Accreditamenti e Programmazione sanitaria della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta di accreditamento istituzionale presentata dalla ricorrente, nonche&#8217; avverso i provvedimenti dell’ASL Lecce che hanno comunicato alla Regione Puglia che il fabbisogno residuo disponibile di posti letto in strutture tipizzate quali la ricorrente è pari a n. 1 posto letto; tenuto conto che l’accreditamento della ricorrente risultava sospeso sin dal 2003; che la indicata sospensione dell’accreditamento può incidere, ai sensi della l. reg. n. 3 del 2006 e del relativo Regolamento, anche sulla questione della determinazione dei posti letto che ha determinato la reiezione della domanda di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01294/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01277/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2012, proposto dalla:<br />	<br />
<b>Sorgente S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b> e <b>l’Azienda Sanitaria Locale Lecce</b>; non costituite.	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Villa Giulia S.r.l.</b>, non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. per la PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II, n. 27 del 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di accreditamento istituzionale dell’appellante.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi;	</p>
<p>Considerato che l’appello non risulta, ad un primo sommario esame, assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che l’accreditamento del C.R.A.P. Comunità Sangiorgio di Presicce risultava, come rilevato anche dal T.A.R., sospeso sin dal 2003 e tale circostanza non appare contraddetta dalla documentazione depositata in giudizio dall’appellante;<br />	<br />
Ritenuto che la indicata sospensione dell’accreditamento può incidere, ai sensi della l. reg. n. 3 del 2006 e del relativo Regolamento, anche sulla questione della determinazione dei posti letto che ha determinato la reiezione della domanda di accreditamento istituzionale presentata dall’appellante;<br />	<br />
Ritenuto che, in ogni caso, le questioni sollevate possono essere esaminate più compiutamente nel merito davanti al competente T.A.R. e che l’interessata può chiedere una sollecita fissazione dell’udienza di trattazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1277/2012).	</p>
<p>Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</a></p>
<p>G. Cicciò Pres S. Romano Est. Sindacato Nazionale Università e Ricerca dell’Ateneo di Siena (Avv.ti C. Mauceri e L. Marchi.) contro l’Università degli Studi di Siena, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ed il Direttore Amministrativo dell’ateneo (Avvocatura dello stato) un&#8217;associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres S. Romano Est. Sindacato Nazionale Università e Ricerca dell’Ateneo di Siena (Avv.ti C. <br />Mauceri e L. Marchi.) contro l’Università degli Studi di Siena, il Consiglio<br /> di Amministrazione dell’Ateneo ed il Direttore Amministrativo dell’ateneo<br /> (Avvocatura dello stato)</span></p>
<hr />
<p>un&#8217;associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione e interesse processuale &#8211; Associazioni esponenziali di categoria – Possono proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei loro iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le associazioni esponenziali di categoria sono legittimate a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei loro iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi. Nella fattispecie, il sindacato ricorrente intende far valere l’interesse indistinto dei suoi associati a censurare gli atti con i quali sono state indette procedure selettive finalizzate ad avanzamenti di carriera del personale universitario, riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti, senza fornire la dimostrazione che l’interesse asseritamente leso appartenga alla categoria in quanto tale statutariamente rappresentata dall’ente esponenziale. Esso si pone quindi a tutela di un interesse potenzialmente in conflitto (in assenza di elementi che dimostrino il contrario) con quello personale di dipendenti, pur iscritti all’organizzazione sindacale,  interessati a parteciparvi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1294 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
n.  2616  Reg. Ric.<br />
Anno 2000<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sigg.ri:<br />
Dott. Gaetano CICCIO’	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.<br />	<br />
Dott. Riccardo GIANI	&#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 2616/2000</b> proposto da <br />
<b>SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA dell’Ateneo di Siena</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri e Luca Marchi con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lamarmora n. 26;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<B>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA</B>, nella persona del rettore <i>pro-tempore </i>in carica, <br />
<B>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO</B>, nella persona del rettore <i>pro-tempore </i>in carica<i>,</i><br />
<B>DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO</B>, nella persona <i>pro-tempore</i> in carica,<br />
rappresentati e difesi ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
</b></i>della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’università degli Studi di Siena, adottata nella seduta del 16.6.2000, nella parte in cui sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti; nonché della disp. del D.A. n. 108 del 23.6.2000, con cui sono stati indetti, in attuazione di detta deliberazione, i corsi-concorsi <i>in parte qua</i>; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
UditI, altresì, per le parti l’avv. C.Mauceri e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Con atto notificato il 16 ottobre 2000, il Sindacato Nazionale Università, aderente alla C.G.I.L.,  ha impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Siena con la quale sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, previa rideterminazione dell’organico del predetto personale; ha impugnato altresì la disposizione del Direttore amministrativo dell’Università con la quale sono stati indetti i corsi concorsi per ciascuna qualifica e per le specifiche aree.<br />
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi: eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento con riferimento al CCNL del 3.7.2000 ed ai principi della legge n. 241/1990; violazione del regolamento  di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 nonché dei principi generali in materia concorsuale ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dei regolamenti di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 e 27.2.1999 n. 1991.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per difetto di legittimazione attiva, nonché per conflitto di interessi all’interno della categoria, nonché difetto di legittimazione dell’articolazione locale del Sindacato; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
2 – Il ricorso è inammissibile.<br />
Al pari degli ordini professionali, anche le associazioni di settore o di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale o di fatto, ogni qualvolta si tratti della violazione di norme poste a tutela della loro professionalità ovvero si tratti di conseguire vantaggi, anche di tipo strumentale, comunque riferibili alla categoria in quanto tale, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singolo iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (<i>Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4692</i>).<br />
Il medesimo interesse è invece escluso allorquando l’associazione intenda far valere l’interesse solo di una parte dei suoi aderenti trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario.<br />
Infatti, le associazioni esponenziali di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri della categoria rappresentata a  condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano conformi a quello alla tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto anche potenziale (<i>Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4657</i>); infatti, un’associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia  delle posizioni proprie di una parte degli stessi (<i>Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2006 n. 7346</i>).<br />
Nella fattispecie, il sindacato ricorrente intende far valere l’interesse indistinto dei suoi associati  a censurare gli atti con i quali sono state indette procedure selettive, riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti, senza fornire la dimostrazione che l’interesse asseritamente leso appartenga alla categoria in quanto tale statutariamente rappresentata dall’ente esponenziale.<br />
Invero, dalla formulazione del ricorso non può escludersi che l’interesse azionato sia proprio di una parte soltanto degli aderenti al sindacato ricorrente, con la conseguenza che nella specie si verrebbe a configurare quella situazione di potenziale conflitto di interesse tra gli associati in riferimento alla quale la legittimazione dell’associazione deve essere esclusa.<br />
In particolare, essendo diretto ad impedire lo svolgimento di procedure selettive finalizzate ad avanzamenti di carriera del personale universitario, il ricorso proposto dal sindacato si pone a tutela di un interesse potenzialmente in conflitto (in assenza di elementi che dimostrino il contrario) con quello personale di dipendenti, pur iscritti all’organizzazione sindacale,  interessati a parteciparvi.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara <b>inammissibile</b> e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008.<br />
F.to Gaetano Cicciò  &#8211; Presidente<br />
F.to Saverio Romano   &#8211; Consigliere, rel.est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi  &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 APRILE 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-4-2008-n-1294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2008 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1294</a></p>
<p>Pres. Salvatore Est.Metro FILANGIERI Guerrino (Avv. R. Scognamiglio) c. Ministero dell’Economia e della Finanza (Avv. Gen. dello Stato) sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia vertente sull&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di utilizzo dei posti disponibili in graduatoria Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversia in tema di obbligo di utilizzo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Est.Metro <br /> FILANGIERI Guerrino (Avv. R. Scognamiglio) c. Ministero dell’Economia e della Finanza (Avv. Gen. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione ordinaria in caso di controversia vertente sull&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di utilizzo dei posti disponibili in graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversia in tema di obbligo di utilizzo dei posti disponibili in graduatoria – Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di disporre lo scorrimento della graduatoria del concorso con l’utilizzo dei posti divenuti successivamente disponibili durante il periodo di validità della graduatoria stessa, in quanto concernente la fase di assunzione al lavoro e non quella della procedura concorsuale, rientra nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 63, I co. del D.Lgs. n. 165/01.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 5812/2004, proposto dal</p>
<p>sig. <b>FILANGIERI Guerrino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Renato Scognamiglio elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio, Corso Vittorio Emanuele Ii, n. 326;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, Sez. II, n. 10404 del 2003; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004 il Consigliere Adolfo Metro;<br />
Uditi, altresì, per la parte appellante l&#8217;avv. Porcelli su delega dell&#8217;avv. Renato Scognamiglio e l&#8217;Avvocato dello Stato Giacobbe;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’appello in esame il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tar Lazio, II sezione, n. 10404/03, che ha respinto il ricorso volto ad accertare l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di disporre lo scorrimento della graduatoria del concorso a 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze, con l’utilizzo dei posti divenuti successivamente disponibili durante il periodo di validità della graduatoria stessa.<br />
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tale scorrimento costituirebbe una facoltà eccezionale,  sul cui mancato  esercizio l’amministrazione non avrebbe alcun obbligo di motivazione; inoltre, il ricorrente, inserito al 1119° posto, non potrebbe vantare alcuna posizione giuridica tutelabile e avrebbe dovuto impugnare la esplicita determinazione dell’amministrazione finanziaria, n. 8101 del 10 aprile 2001, con cui si è data risposta al suo atto di diffida e messa in mora.<br />
L’appellante, dopo aver sostenuto la ritualità del gravame, ha affermato, invece, l’obbligo dell’amministrazione di motivare sulla disponibilità dei posti e di procedere allo scorrimento della graduatoria.<br />
L’avvocatura dello Stato ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con l’appello in esame si censura il concorso per l’assegnazione di 999 posti nella qualifica di primo dirigente, nel quale l’appellante si è classificato al 1119° posto, con riferimento al mancato esercizio, da parte dell’amministrazione, di un’attività preordinata allo scorrimento della graduatoria entro i limiti temporali previsti dalla normativa, al fine di assegnare i posti divenuti successivamente disponibili.<br />
L’attività dell’amministrazione che si vuole censurare non riguarda, pertanto, la fase della procedura concorsuale, ormai esaurita con la pubblicazione della graduatoria, ma una fase successiva, concernente l’assunzione del ricorrente nell’incarico dirigenziale, attraverso l’utilizzo di posti ulteriori.<br />
Tale attività, peraltro, non rientra nella fattispecie del co. IV dell’art. 63 del D.Lgs. 30/3/01, n. 165, relativo alle controversie in materia di procedure concorsuali, che sono affidate alla giurisdizione amministrativa, bensì nel co. I del medesimo articolo, che ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 69 co. VII del medesimo d.D.Lgs., le controversie relative ai rapporti di lavoro svolti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  successivi  al 30 giugno ’98 e non proposti entro il 15 settembre 2000.<br />
Pertanto, l’appello, avendo ad oggetto una controversia concernente l’assunzione al lavoro per il conferimento di un incarico dirigenziale, non propone vizi specifici della procedura concorsuale e deve, di conseguenza ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 63, I co. del D.Lgs. n. 165/01, per difetto di giurisdizione di questo giudice.<br />
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, l’appello n. 5812/04, meglio specificato in epigrafe; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>	Paolo SALVATORE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Aldo SCOLA		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carlo SALTELLI		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Adolfo METRO		&#8211;		Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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