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	<title>1292 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1292 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2020 n.1292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2020-n-1292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2020-n-1292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2020 n.1292</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:De M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, c. G. Cav. Nello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Giovanni Sala; Comune di Lavagno, non costituito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2020-n-1292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2020 n.1292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-2-2020-n-1292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2020 n.1292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:De M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, c. G. Cav. Nello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Giovanni Sala; Comune di Lavagno, non costituito in giudizio e nei confronti di Centrale Unica di Committenza Comuni di Lavagno e Ronco all&#8217;Adige, Comune di Ronco all&#8217;Adige, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>In assenza di specifiche richieste o limitazioni contenute nella lex specialis in ordine alle modalità  di reclutamento delle risorse di personale necessarie all&#8217;esecuzione della prestazione, si può  ricorrere al subappalto, al distacco e ad altri subcontratti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; fase esecutiva &#8211; personale &#8211; reclutamento &#8211; richiamo a subappalto, distacco e ad altri subcontratti &#8211; legittimità  &#8211; va affermata.<br /> <br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; offerta &#8211; criticabilità  &#8211; limiti.<br /> <br /> 3.- Appalti pubblici &#8211; fase esecutiva &#8211; rispetto della pertinente normativa &#8211; necessità  &#8211; sussiste &#8211; rilievo nella fase valutativa della gara &#8211; va escluso.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In assenza di specifiche richieste o limitazioni contenute nella lex specialis in ordine alle modalità  di reclutamento delle risorse di personale necessarie all&#8217;esecuzione della prestazione, è ben possibile fare ricorso non solo al subappalto, ma anche al distacco e ad altri subcontratti.</em><br /> <br /> <em>2. In difetto di elementi di evidenza nel caso specifico, va negato, in termini generali, che la doglianza concentrata su un circoscritto e limitato profilo dell&#8217;offerta possa valere a rendere irragionevole l&#8217;intero giudizio &#8211; di ben pìù ampia portata e latitudine &#8211; reso dalla commissione giudicatrice sull&#8217;intero sub-elemento facendo applicazione di pìù parametri valutativi: una censura così¬ articolata si risolverebbe, infatti, nella prospettazione di un diverso apprezzamento dell&#8217;offerta, in sè inammissibile in quanto impingente nella discrezionalità  della valutazione rimessa all&#8217;Amministrazione.</em><br /> <br /> <em>3. Nella sede esecutiva di un appalto pubblico, deve essere rispettata la pertinente normativa (nella specie, anche in materia di prevenzione incendi): ciò, tuttavia, non rientra di per sè &#8211; in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis- nelle valutazioni attinenti alla fase di gara e allo scrutinio delle offerte, assumendo appunto rilevanza nella dimensione esecutiva, con l&#8217;eventuale coinvolgimento -ivi- delle Amministrazioni specificamente competenti in materia (nel caso in esame) di prevenzione incendi e deputate all&#8217;applicazione della relativa disciplina).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/02/2020<br /> <strong>N. 01292/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03181/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 3181 del 2019, proposto da De M. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> G. Cav. Nello s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich e Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32; <br /> Comune di Lavagno, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Centrale Unica di Committenza Comuni di Lavagno e Ronco all&#8217;Adige, Comune di Ronco all&#8217;Adige, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00251/2019, resa tra le parti<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della G. Cav. Nello s.p.a. e l&#8217;appello incidentale dalla stessa interposto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons, in sostituzione dell&#8217;avv. Trivellato, e Marcello Clarich;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con bando del 18 giugno 2018 la Centrale unica di committenza dei Comuni di Lavagno e Ronco all&#8217;Adige indiceva gara per l&#8217;affidamento in appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro, primo stralcio &#8211; efficientamento, di cui risultava aggiudicataria la De M. s.r.l..<br /> 2. Avverso detta aggiudicazione proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, la seconda classificata G. Cav. Nello s.p.a..<br /> 3. Il Tribunale amministrativo adÃ¬to, nella resistenza del Comune di Lavagno e della De M. s.r.l. respingeva il ricorso e accoglieva in parte i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati (e, in specie, l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto) e dichiarando inefficace il contratto frattanto stipulato fra l&#8217;amministrazione e l&#8217;aggiudicataria.<br /> 4. Ha proposto appello principale avverso la sentenza la De M. formulando i seguenti motivi:<br /> I) errata applicazione di legge (art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016; <em>lex specialis</em> &#8211; disciplinare di gara, par. 17); vizio della sentenza per errata valutazione degli elementi dell&#8217;offerta tecnica: confusione tra contenuti vincolanti e contenuti facoltativi; errata considerazione dell&#8217;oggetto del vincolo assunto dall&#8217;offerente;<br /> II) errata applicazione di legge (artt. 77, 94 e 95 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 134 Cod. proc. amm. e art. 113 Cost.; <em>lex specialis</em> &#8211; disciplinare di gara, par. 19 e 21); vizio della sentenza per sostituzione del giudice alla stazione appaltante e commissione giudicatrice nella valutazione tecnico-discrezionale degli elementi dell&#8217;offerta: difetto di attribuzione; erronea attribuzione del punteggio all&#8217;offerta di De M. s.r.l. e della conseguente nuova aggiudicazione dell&#8217;appalto;<br /> III) errata applicazione di legge (artt. 94 e 95 d.lgs. n. 50 del 2016; art. 134 Cod. proc. amm.; <em>lex specialis</em> &#8211; disciplinare di gara, par. 19); vizio della sentenza per erronea attuazione del punteggio dell&#8217;offerta di De M. s.r.l. e della conseguente nuova aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br /> 5. S&#8217;è costituita in giudizio la G. Cav. Nello che ha a sua volta interposto appello incidentale coi seguenti motivi:<br /> I) violazione dell&#8217;art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000; violazione dell&#8217;art. 2913 Cod. civ.; violazione del disciplinare di gara e, in particolare, dell&#8217;art. 15 e del sub-elemento di valutazione &#8220;<em>A.3.1 Organigramma funzionale aziendale</em>&#8220;; insufficienza e illogicità  della motivazione;<br /> II) violazione dell&#8217;art. 5 del disciplinare di gara; insufficienza e illogicità  della motivazione;<br /> III) violazione dell&#8217;art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione art. 15 del disciplinare di gara; insufficienza e illogicità  della motivazione.<br /> 6. Nonostante regolare notifica dell&#8217;appello principale l&#8217;amministrazione non s&#8217;è costituita in giudizio.<br /> 7. Sulla discussione delle parti all&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2019, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Col primo motivo l&#8217;appellante principale censura l&#8217;accoglimento della doglianza con la quale la G. aveva lamentato l&#8217;erronea valutazione dell&#8217;offerta in relazione al criterio del miglioramento del <em>comfort</em> ambientale, avendo la De M. offerto in proposito una centrale di trattamento aria coincidente con quella prevista dal progetto di base &#8211; e perciò non meritevole di punteggio aggiuntivo &#8211; considerato che la relativa portata (<em>i.e.</em>, 5000 mc/h) era stata modificata manualmente nella scheda tecnica (in &#8220;<em>6000 mc/h</em>&#8220;), con inammissibile manipolazione della stessa.<br /> Rileva l&#8217;appellante l&#8217;errore nel quale la sentenza sarebbe incorsa nel far riferimento, anzichè alla relazione tecnica allegata all&#8217;offerta, alla scheda ivi (spontaneamente) allegata dalla De M.: ciò che assumeva rilievo ai fini dell&#8217;apprezzamento delle offerte, infatti, era esclusivamente l&#8217;impegno assunto per mezzo della relazione, quale documento d&#8217;offerta, sicchè non poteva trarsi dall&#8217;allegata scheda &#8211; e dalle correzioni manuali alla stessa apportate &#8211; alcun elemento per valutare le migliorie cui l&#8217;impresa s&#8217;era obbligata.<br /> 1.1. Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.<br /> 1.1.1. Il disciplinare di gara indica, quale contenuto necessario dell&#8217;offerta tecnica, una relazione nella quale siano &#8220;<em>illustrati nel modo pìù preciso, pìù convincente e pìù esaustivo le modalità  con cui si intende soddisfare il requisito</em>&#8221; (art. 17.1).<br /> Ãˆ prevista anche la possibilità  di allegare &#8220;<em>schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici, computi metrici che esprimano compiutamente le proposte in relazione al sito e ai fabbricati</em>&#8220;; la produzione di tali allegati è tuttavia obbligatoria solo &#8220;<em>ove nella descrizione degli elementi e sub-elementi riportata nel bando siano stati prescritti</em>&#8220;.<br /> In relazione al sub-elemento qualitativo qui in rilievo (<em>i.e.</em>, A.1.1 &#8220;<em>miglioramento del comfort ambientale</em>&#8220;, nell&#8217;ambito dell&#8217;elemento A.1 &#8220;<em>miglioramento degli impianti termofluidici</em>&#8220;) nessuna allegazione di schede tecniche o altri documenti la <em>lex specialis </em>prescriveva, essendo prevista la sola presentazione della relazione da parte dei concorrenti.<br /> 1.1.2. La De M. suddivideva spontaneamente la propria relazione in ordine al suddetto sub-elemento A.1.1 in tre parti, corrispondenti ad altrettante misure intese a contribuire al &#8220;<em>miglioramento del comfort ambientale</em>&#8220;.<br /> La prima di tali misure (<em>i.e. </em>&#8220;<em>A.1.1.1 &#8211; aumento della quantità  di aria primaria aule</em>&#8220;) era perseguita, tra l&#8217;altro, attraverso la sostituzione della centrale di trattamento aria prevista nel progetto di gara per le aule al piano terra, avente portata di 5000 mc/h, con una nuova centrale avente la superiore portata di 6000 mc/h.<br /> Il che avrebbe condotto &#8211; secondo le indicazioni contenute nella relazione &#8211; a un miglioramento della portata d&#8217;aria complessivamente immessa nelle aule del piano terra pari a complessivi 5775 mc/h in luogo dei 3850 mc/h previsti nel progetto di gara.<br /> Le indicazioni in tal senso fornite dalla De M. nella relazione risultano chiare e univoche: essa indica la portata dell&#8217;impianto offerto (<em>i.e.</em>, &#8220;<em>6.000 mc/h</em>&#8220;), l&#8217;esatta destinazione di esso (<em>i.e.</em>, le aule del piano terra), nonchè le caratteristiche essenziali del prodotto (concernenti la garanzia decennale, la certificata resistenza all&#8217;usura, la classe di resistenza al fuoco, la durabilità  del ciclo di vita del materiale e la corrispondente normativa tecnica di riferimento).<br /> Alla luce di ciò, anche l&#8217;impegno assunto dall&#8217;appellante a mezzo dell&#8217;offerta risulta chiaro e preciso, convergendo verso l&#8217;impianto specificamente descritto nella relazione, di portata pari a 6000 mc/h (e non giÃ  di 5000 mc/h con intenzione di sovra-utilizzarlo sino a 6000 mc/h, come postulato dalla G.).<br /> In tale contesto la De M. concludeva il paragrafo della relazione con la seguente dichiarazione:<br /> &#8220;<em>Si allega scheda tecnica UTA proposte marca RHOSS modello ADV NEXTZ AIR 08 RR 100</em>&#8220;.<br /> Dalla scheda allegata risulta che la portata del modello, pari a 5000 mc/h, veniva modificata a mano in &#8220;<em>6000 m³/h</em>&#8220;.<br /> Il che non vale tuttavia a incidere sul contenuto dell&#8217;offerta, e in specie sull&#8217;oggetto dell&#8217;impegno assunto dall&#8217;impresa in sede di gara, chiaramente risultante dalla relazione tecnica &#8211; cioè dal documento effettivamente rilevante a tali fini &#8211; nei termini suindicati.<br /> Nè d&#8217;altra parte la denunciata correzione manuale vale a rendere indeterminato o indecifrabile l&#8217;impegno fatto proprio dalla De M. con l&#8217;offerta, atteso che detta correzione non contraddice nel contenuto quanto dichiarato dall&#8217;appellante nella relazione (<em>i.e.</em>, impianto di portata pari a 6000 mc/h), nè impone di per sè di dimostrare l&#8217;esistenza di un simile macchinario o la possibilità  per l&#8217;appellante di acquistarlo, non essendo siffatta dimostrazione prescritta dalla <em>lex specialis</em> ed essendo sufficiente a tal fine &#8211; per l&#8217;insorgenza dell&#8217;impegno in capo alla concorrente &#8211; la dichiarazione espressa nella relazione.<br /> Per tali ragioni non è riconducibile alla detta correzione alcun effetto modificativo degli impegni assunti in gara dall&#8217;appellante &#8211; derivanti esclusivamente dalla relazione &#8211; nè alcuna contraddizione o incertezza sugli stessi.<br /> D&#8217;altra parte, come giÃ  posto in risalto, la produzione della scheda non era obbligatoria, sicchè anche a non volerla considerare fra la documentazione valutabile alla luce della sua alterazione manuale, ciò nondimeno l&#8217;obbligazione assunta dalla concorrente a norma dell&#8217;art. 17.1 del disciplinare risulterebbe intatta, con la conseguente conferma anche del giudizio formulato al riguardo dalla commissione.<br /> In tale contesto non rileva peraltro che, ai fini della valutazione dell&#8217;offerta in relazione al criterio <em>subÂ </em>A.1.5 (<em>i.e.</em>, &#8220;<em>miglioramento del risparmio energetico</em>&#8220;), la De M. abbia allegato schede di macchine UTA da 5000 mc/h, atteso che da un lato dette schede potrebbero essere ben riferibili agli impianti previsti per il primo piano (pacificamente di portata pari a 5000 mc/h), dall&#8217;altro esse rilevavano in tale frangente (anche, eventualmente, nella loro ipotetica erroneità ) ai soli fini dell&#8217;attribuzione del punteggio sul distinto criterio del risparmio energetico, non valendo in alcun modo ad alterare il contenuto dell&#8217;impegno (chiaramente) assunto dall&#8217;appellante sulla base dei documenti all&#8217;uopo pertinenti (<em>i.e.</em>, la relazione <em>ex </em>art. 17.1 del disciplinare di gara).<br /> Di qui la fondatezza del primo motivo di gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non andasse considerata la miglioria relativa alÂ <em>comfortà </em>ambientale correlata (anche) alla portata della centrale trattamento aria prevista nel progetto di gara per il piano terra.<br /> 1.2. Dall&#8217;accoglimento del primo motivo dell&#8217;appello principale discende l&#8217;assorbimento del secondo e del terzo (relativi all&#8217;illegittima ed erronea determinazione, da parte del giudice di primo grado, del punteggio da decurtare in conseguenza dell&#8217;esclusione della miglioria contestata) in quanto espressamente e logicamente subordinati al motivo accolto.<br /> 1.3. Ãˆ invece inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla De M. con memoria <em>ex </em>art. 73 Cod. proc. amm. in quanto nuova e non correlata ai provvedimenti &#8211; e dunque alle domande &#8211; oggetto del presente giudizio.<br /> Può prescindersi invece dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  della documentazione depositata in appello dalla De M., attesa l&#8217;irrilevanza della suddetta documentazione ai fini del decidere.<br /> 2. L&#8217;appello incidentale proposto dalla G. si appalesa invece senz&#8217;altro infondato, nei termini e per le ragioni che seguono.<br /> 2.1. Col primo motivo la G. censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le doglianze relative alla necessaria esclusione della De M. a fronte della dichiarazione sostitutiva non veritiera resa sulle dimensioni dell&#8217;azienda, non essendo all&#8217;epoca l&#8217;impresa provvista di alcun dipendente, nè potendo valere a tal fine la cessione del ramo d&#8217;azienda della De M. Impianti s.r.l., atteso che non risultava annotato al registro delle imprese l&#8217;avveramento della condizione sospensiva cui detta cessione era subordinata. Per le stesse ragioni, la G. aveva dedotto l&#8217;illegittima attribuzione alla De M. di due punti aggiuntivi in relazione al criterio A.3.1 &#8220;<em>organigramma funzionale aziendale</em>&#8221; a fronte dell&#8217;inattendibilità  dell&#8217;organigramma all&#8217;uopo prodotto dall&#8217;appellata e della relazione tecnica.<br /> La sentenza ha rigettato le doglianze riconoscendo l&#8217;adeguatezza delle dichiarazioni e del contenuto dell&#8217;offerta della De M. &#8211; al di lÃ  di alcune aporie sul numero dei dipendenti ricavabile dai vari documenti &#8211; alla luce del documentato distacco in favore della stessa delle risorse impiegate, come risultante dalle comunicazioni eseguite nei confronti del Ministero del lavoro a norma dell&#8217;art. 10, comma 1, d.lgs. n. 136 del 2016 (<em>subÂ </em>doc. 15<em>.a</em> ss. fasc. De M.).<br /> Avverso tale decisione l&#8217;appellante incidentale deduce da un lato che il distacco, lasciando intatta la titolarità  del rapporto lavorativo, non potrebbe essere invocato quale fondamento per la composizione dell&#8217;organico delle imprese partecipanti alla gara; dall&#8217;altro che non varrebbero comunque a provare siffatto distacco le dette comunicazioni al Ministero del lavoro, in quanto successive all&#8217;aggiudicazione, a nulla rilevando in proposito la circostanza &#8211; significativa nella sola dimensione contributiva, ma non giÃ  per attribuire valore ad altri fini alle comunicazioni &#8211; che il ritardo comunicativo rispetto ai termini di legge (<em>i.e.</em>, cinque giorni dal distacco) sia sanzionato in termini meramente pecuniari.<br /> Per tali ragioni risulterebbe confermata, per l&#8217;appellante, la necessaria esclusione della De M. a fronte della dichiarazione non veritiera sul numero di dipendenti (<em>i.e.</em>, da 16 a 50), nonchè l&#8217;illegittima attribuzione di due punti premiali a fronte dell&#8217;inattendibilità  dell&#8217;organigramma aziendale prodotto con l&#8217;offerta.<br /> 2.2. Il motivo non è condivisibile<br /> 2.2.1. Va premesso che nel presentare la propria offerta la De M. allegava dichiarazione sostitutiva <em>ex </em>artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, datata 19 luglio 2018, in cui dava conto che &#8220;<em>la dimensione aziendale </em>[era]<em> da 16 a 50</em>&#8221; dipendenti; produceva inoltre apposito &#8220;organigramma aziendale&#8221; secondo quanto prescritto dal disciplinare (sub-elemento A.3.1), oltre a fornire alcune indicazioni sulla composizione dell&#8217;organico nell&#8217;ambito della relazione all&#8217;offerta tecnica.<br /> 2.2.2. In tale contesto, in relazione al primo profilo di doglianza formulato dall&#8217;appellante incidentale &#8211; con cui si contesta l&#8217;utilizzabilità  dello strumento del distacco ai fini della composizione del personale chiamato all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto &#8211; è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale, in assenza di specifiche richieste o limitazioni contenute nella <em>lex specialis</em> in ordine alle modalità  di reclutamento delle risorse di personale necessarie all&#8217;esecuzione della prestazione, è ben possibile fare ricorso &#8220;<em>non solo al subappalto, ma anche al distacco e ad altri subcontratti</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336, richiamata anche dalla sentenza di primo grado).<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della doglianza.<br /> 2.2.3. Parimenti non condivisibile è l&#8217;assunto secondo il quale la posteriorità  della comunicazione del distacco <em>ex </em>art. 10, comma 1, d.lgs. n. 136 del 2016 rispetto all&#8217;aggiudicazione varrebbe a escluderne il valore probatorio, atteso che in realtà  l&#8217;elemento controverso (<em>i.e.</em>, composizione dell&#8217;organico) non rileva in tale frangente alla stregua di un requisito di gara <em>stricto sensu</em>, rimesso al corrispondente regime probatorio secondo i relativi canoni e modalità  (su cui v. anche gli artt. 4 e 13 del disciplinare), ma costituisce piuttosto un elemento relativo al contenuto dell&#8217;offerta (in relazione all&#8217;organigramma, richiamato dal par. A.3.1 del disciplinare), oltrechè alla dichiarazione sulle dimensioni dell&#8217;azienda resa dall&#8217;impresa; per tale ragione, quel che rileva è la comprova della disponibilità  sostanziale del personale nei termini indicati dal concorrente, ciò rispetto a cui la De M. ha ben adempiuto a fronte delle comunicazioni al Ministero del lavoro cui la sentenza impugnata fa riferimento, le quali costituiscono adeguato mezzo di prova del distacco posto in essere.<br /> In tale contesto, come correttamente affermato nella sentenza, non può neppure ricavarsi <em>sic et simpliciterÂ </em>dall&#8217;organigramma prodotto in sede di gara (utile ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio in relazione al sub-elemento A.3.1) uno scostamento fra la dichiarazione dell&#8217;impresa e il numero di lavoratori effettivamente impiegati, nè può condividersi la dedotta inattendibilità  di detto organigramma: quest&#8217;ultimo non reca infatti l&#8217;indicazione nominativa di tutti i dipendenti ricompresi nell&#8217;organico, essendo strutturato in modo da riportare le figure provviste di un ruolo di gestione (alcune coincidenti peraltro con soggetti titolari di cariche sociali), nonchè &#8211; in termini unitari e collettivi &#8211; le &#8220;<em>squadre</em>&#8221; deputate alle varie attività  di cantiere (cfr. in proposito lo stesso disciplinare di gara, da cui emerge chiaramente come l&#8217;organigramma abbia carattere &#8220;<em>funzionale aziendale</em>&#8220;, dovendo riportare il &#8220;<em>nominativo dell&#8217;incaricato che effettivamente svolgerà  il tema affidatogli, la relativa competenza e l&#8217;indicazione specifica del livello di responsabilità  e di disponibilità  in termini di tempo&#8221;</em>). Nemmeno rileva in proposito che le risorse indicate nel detto organigramma coincidano solo in parte con i dipendenti elencati nell&#8217;allegato al contratto di cessione d&#8217;azienda, atteso che l&#8217;organico a disposizione della De M., come giÃ  posto in risalto, è desumibile dalle comunicazioni di distacco (e, successivamente, di trasferimento) rispetto a cui l&#8217;appellante &#8211; al di lÃ  della (infondata) doglianza volta a negarne in radice rilevanza e valore probatorio &#8211; non muove specifiche censure riguardanti le unità  di personale indicate rispetto a quelle riportate nell&#8217;organigramma.<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della censura in relazione all&#8217;attribuzione dei due punti aggiuntivi per il sub-elemento <em>de quo</em>, in un contesto peraltro in cui siffatta attribuzione risulta comunque in sè priva di rilievo &#8211; per mancato superamento della prova di resistenza &#8211; a fronte di una distanza in graduatoria fra la De M. e la G. pari alla superiore misura di 2,34 punti.<br /> Alla luce del richiamato distacco dei dipendenti in favore della De M. si rivelano infondate anche le doglianze relative alla dedotta non rispondenza al vero della dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 resa dall&#8217;appellata sulle dimensioni dell&#8217;azienda; senza considerare peraltro che la stessa cessione del ramo d&#8217;azienda da parte della De M. Impianti s.r.l. &#8211; da cui derivÃ² infine il trasferimento del corrispondente personale (cfr. comunicazione di trasferimento lavoratori, <em>subÂ </em>doc. 16 fasc. De M., nonchè i libri matricola di entrambe le imprese, al di lÃ  degli allegati al contratto di cessione) &#8211; era giÃ  avvenuta il 4 maggio 2018, e la relativa condizione sospensiva risultava avverata dal 13 luglio 2018 (quindi anteriormente alla dichiarazione resa in gara dalla De M.), ancorchè iscritta al registro delle imprese solo successivamente.<br /> In tale contesto infondato è anche l&#8217;assunto con il quale l&#8217;appellante deduce che l&#8217;invocato distacco fosse inefficace prima dell&#8217;iscrizione a registro delle imprese dell&#8217;avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto di cessione di ramo d&#8217;azienda, atteso che in realtà  detto distacco &#8211; come emerge dalle relative comunicazioni &#8211; risultava coprire proprio il periodo anteriore alla suddetta iscrizione, ricompreso fra il 13 luglio e il 31 agosto 2018, e prescindeva dalle vicende pubblicitarie dell&#8217;avveramento della condizione sospensiva.<br /> Per tali ragioni il primo motivo di appello incidentale non è condivisibile.<br /> 3. Col secondo motivo l&#8217;appellante incidentale censura il rigetto della doglianza con cui era stata dedotta in primo grado la mancata effettuazione da parte della De M. del sopralluogo prescritto a pena d&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 5 del disciplinare.<br /> 3.1. Neanche tale motivo è condivisibile.<br /> 3.1.1. Risulta dalla documentazione in atti come De M. Claudio Ettore abbia eseguito il sopralluogo prescritto in data 11 luglio 2018.<br /> In tale contesto, la circostanza che la relativa attestazione fu rilasciata in favore della De M. Impianti s.r.l. (di cui il De M. era direttore tecnico) anzichè (anche) della De M. s.r.l., di cui pure il De M. era legale rappresentante, non assume rilievo a fini escludenti, risolvendosi nel mero formale omesso rilascio di una (distinta) attestazione (<em>i.e.</em>, in nome della &#8220;De M. s.r.l.&#8221;) rispetto a un&#8217;attività  di sopralluogo pacificamente eseguita e in sè documentata.<br /> Nè ha rilievo in proposito il richiamo alla mancata &#8220;spendita del nome&#8221; in detto frangente della società  appellata incidentale, atteso che l&#8217;attività  posta in essere dal De M. aveva natura non negoziale, consistendo nella mera visita materiale dei luoghi, che pacificamente è avvenuta da parte del legale rappresentante della De M. s.r.l., la quale peraltro aveva all&#8217;epoca giÃ  acquistato <em>sub condicione </em>(avveratasi appena due giorni dopo il sopralluogo) il ramo d&#8217;azienda dalla De M. Impianti s.r.l., società  che a sua volta non presentava alcuna offerta nella gara.<br /> Per questo la doglianza si rivela nel complesso infondata.<br /> 4. Col terzo motivo l&#8217;appellante incidentale si duole sotto diversi profili &#8211; nei termini di seguito partitamente indicati &#8211; del rigetto delle censure proposte in primo grado avverso le valutazioni eseguite dalla commissione giudicatrice.<br /> Anche tali doglianze risultano infondate per le ragioni che seguono.<br /> 4.1. Sotto un primo profilo la G. ribadisce la censura, giÃ  proposta in primo grado, secondo cui la De M. non avrebbe meritato l&#8217;attribuzione di punteggi aggiuntivi in relazione al criterio del <em>comfortà </em>ambientale rispetto all&#8217;impianto di ricambio aria nei servizi igienici, atteso che il progetto prevedeva un sistema di ricambio centralizzato a fronte del quale la De M. si limitava a introdurre un sistema autonomo per ciascun bagno, senza con ciò apportare alcuna miglioria prestazionale (semmai un peggioramento), anche in relazione alla quantità  d&#8217;aria immessa ed estratta nei servizi igienici.<br /> 4.1.1. La doglianza è infondata.<br /> Essa si risolve nel censurare l&#8217;attribuzione del punteggio premiale alla De M. in relazione al criterio A.1.1 del &#8220;<em>comfortà </em>ambientale&#8221;.<br /> Nella relazione alla propria offerta tecnica la De M. spontaneamente tripartiva le misure indicate rispetto a tale criterio suddividendole nell'&#8221;<em>aumento della quantità  di aria primaria aule</em>&#8221; (A.1.1.1), &#8220;<em>impianto ricambio aria servizi igienici autonomi con unità  ventilazione complete di recuperatore di calore</em>&#8221; (A.1.1.2, qui in rilievo) e &#8220;<em>impianto aria primaria salone piano terra</em>&#8221; (A.1.1.3).<br /> A sua volta il disciplinare di gara offriva tre sub-parametri ai fini della valorizzazione del criterio, e cioè il &#8220;<em>comfort ambientale elevato</em>&#8220;, la &#8220;<em>buona resistenza all&#8217;usura</em>&#8221; e la &#8220;<em>durabilità  elevata del ciclo di vita</em>&#8220;.<br /> In tale contesto, a fronte di una valutazione unitaria e sintetica da parte della commissione su tutte le componenti proposte dalla De M., e in relazione a tutti i parametri di giudizio stabiliti dal disciplinare per il criterio A.1.1 (cfr. verbale del 16 agosto 2018), non può ricavarsi <em>sic et simpliciterÂ </em>un profilo d&#8217;irragionevolezza nella circostanza che una di tali componenti non presenterebbe, in relazione a uno dei parametri valutativi, adeguato portato migliorativo.<br /> La valutazione resa dalla commissione è infatti sintetica e omnicomprensiva, e include anche le altre misure indicate dalla De M. rispetto al medesimo sub<em>&#8211;</em>elemento, nonchè applica &#8211; anche in relazione alla stessa misura <em>subÂ </em>A.1.1.2 qui in rilievo &#8211; tutti i parametri, inclusi quelli che prescindono dalle specifiche doglianze prospettate dall&#8217;appellante (cfr., in particolare, i parametri della &#8220;buona resistenza all&#8217;usura&#8221; e &#8220;durabilità  elevata del ciclo di vita&#8221;).<br /> Per questo non può ritenersi, in difetto di elementi di evidenza a riguardo, che la doglianza concentrata su un circoscritto e limitato profilo dell&#8217;offerta possa valere a rendere irragionevole l&#8217;intero giudizio &#8211; di ben pìù ampia portata e latitudine &#8211; reso dalla commissione giudicatrice sull&#8217;intero sub-elemento facendo applicazione di pìù parametri valutativi.<br /> Al contrario, la censura si risolve nella prospettazione di un diverso apprezzamento dell&#8217;offerta, in sè inammissibile in quanto impinge nella discrezionalità  della valutazione rimessa all&#8217;amministrazione, all&#8217;evidenza qui non irragionevolmente espressa dalla commissione giudicatrice (<em>inter multis</em>, cfr. Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).<br /> Di qui l&#8217;infondatezza della doglianza, pur con le precisazioni e integrazioni motivazionali suindicate.<br /> 4.2. Con distinta censura l&#8217;appellante incidentale si duole del rigetto del motivo con cui aveva dedotto in primo grado l&#8217;illegittima attribuzione alla De M. di otto punti nell&#8217;ambito della valutazione dell&#8217;offerta tecnica in relazione al sub-elemento A.1.2 &#8220;<em>Miglioramento del sistema di produzione dei fluidi termo vettori</em>&#8220;, avendo in realtà  la De M. offerto un impianto funzionante con gas R32, infiammabile di &#8220;categoria 1&#8221;, e perciò non consentito ai sensi del d.m. 26 agosto 1992 per gli impianti di condizionamento e ventilazione da installare presso istituti scolastici.<br /> 4.2.1. Neanche tale profilo di doglianza è condivisibile.<br /> Anche in questo caso, così¬ come per ilÂ <em>comfortà </em>ambientale rispetto all&#8217;impianto di ricambio aria nei servizi igienici, il giudizio della commissione per il sub-elemento in esame è espresso in forma sintetica e unitaria a fronte di tre diverse sotto-misure indicate dalla De M. (<em>i.e.</em>, A.1.2.1 &#8220;<em>impiego di gas refrigerante ecologico R32</em>&#8220;, cui si affiancavano le distinte A.1.2.2 &#8220;<em>sistema distribuzione fluido refrigerante a 3 tubi per aumento rendimenti</em>&#8221; e A.1.2.3 &#8220;<em>impianto solare termico per la produzione di ACS</em>&#8220;), nonchè alla luce di tre diversi parametri valutativi, coincidenti con l'&#8221;<em>elevato risparmio energetico</em>&#8220;, la &#8220;<em>buona resistenza all&#8217;usura</em>&#8221; e la &#8220;<em>durabilità  elevata del ciclo di vita</em>&#8221; (cfr. disciplinare, criteri motivazionali <em>subÂ </em>A.1.2).<br /> In tale contesto, la doglianza sulla misura qui indicata non vale a rendere di per sè irragionevole il giudizio complessivo formulato dalla commissione, anche perchè il profilo migliorativo <em>in parte qua </em>valorizzato dall&#8217;offerta consisteva nell&#8217;impiego di un gas ecologico e nei corrispondenti benefici per l&#8217;ambiente, elementi questi di per sè non menzionati fra i parametri valutativi esplicitati nel disciplinare, e quindi all&#8217;evidenza non rilevanti &#8211; in difetto di diverse emergenze risultanti dagli atti di gara e richiamate dall&#8217;appellante &#8211; ai fini del giudizio sull&#8217;offerta.<br /> Nè possono essere condivise le conseguenze escludenti che l&#8217;appellante ricollega alla previsione, nell&#8217;offerta, dell&#8217;utilizzo di un gas non consentito ai sensi del d.m. 26 agosto 1992 in quanto infiammabile.<br /> Nella presente sede viene in rilievo infatti &#8211; in ragione dei provvedimenti amministrativi impugnati &#8211; l&#8217;operato della commissione giudicatrice e della stazione appaltante in relazione ai parametri valutativi e alla normativa rimessa all&#8217;applicazione di detta amministrazione. L&#8217;appellante incidentale introduce invece un profilo estraneo alla valutazione dell&#8217;offerta e alle altre attività  di gara demandate alla commissione e alla stazione appaltante, considerato anche che la <em>lex specialis </em>&#8211; non impugnata <em>in parte qua</em> &#8211; non recava (nè l&#8217;appellante ne invoca) specifiche previsioni in ordine al regime di prevenzione incendi o apposite clausole escludenti correlate a siffatto regime.<br /> Ãˆ indubbio, al riguardo, che in sede esecutiva vada rispettata la pertinente normativa, anche in materia di prevenzione incendi, ma ciò non rientra di per sè &#8211; in assenza di specifiche disposizioni nell&#8217;ambito della <em>lex specialis</em>, all&#8217;uopo non invocate dall&#8217;appellante &#8211; nelle valutazioni attinenti alla fase di gara e allo scrutinio delle offerte, assumendo piuttosto rilevanza nella dimensione esecutiva, con l&#8217;eventuale coinvolgimento ivi anche delle amministrazioni specificamente competenti in materia di prevenzione incendi e deputate all&#8217;applicazione della relativa disciplina (in specie, oltre al d.m. richiamato dall&#8217;appellante, anche il d.p.r. n. 151 del 2011, nonchè il d.m. 3 agosto 2015, come modificato <em>in parte qua </em>dal d.m. 7 agosto 2017, rilevanti proprio rispetto alle attività  scolastiche; per l&#8217;applicazione nei medesimi termini del principio che valorizza le diverse fasi e prospettive dell&#8217;affidamento, nonchè le corrispondenti differenziate competenze dell&#8217;amministrazione, cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2865).<br /> Anche tale doglianza risulta perciò non fondata.<br /> 4.3. Con ulteriore censura l&#8217;appellante incidentale si duole nuovamente del punteggio attribuito all&#8217;appellata in relazione al sub-elemento A.1.2, stavolta riguardo al &#8220;<em>sistema distribuzione fluido refrigerante a 3 tubi per aumento rendimenti</em>&#8220;, di cui al punto A.1.2.2 dell&#8217;offerta De M..<br /> L&#8217;appellante, in particolare, da un lato contesta che il sistema a tre tubi sia pìù performante di quello a due previsto nel progetto, negando perciò che possa meritare un punteggio premiale nell&#8217;ambito del sub-criterio in esame; dall&#8217;altro deduce che i valori di rendimento affermati dall&#8217;appellata nella relazione tecnica di gara sarebbero manipolati e artificialmente superiori a quelli risultanti dalla scheda tecnica del prodotto.<br /> 4.3.1. Neppure tale doglianza è condivisibile.<br /> Sotto il primo profilo, l&#8217;equivalenza delle <em>performance </em>del sistema a tre tubi previsto dalla De M. rispetto a quello a due indicato nel progetto a base di gara costituisce una mera asserzione di parte appellante non suffragata da adeguate evidenze probatorie.<br /> In ordine alla difformità  fra le <em>performance </em>enunciate nell&#8217;offerta tecnica e quelle risultanti dalla scheda del prodotto, occorre rilevare anzitutto che i dati esposti nelle tabelle presenti nella scheda offrono diversi scenari, alcuni dei quali migliori (quanto meno per alcuni parametri) rispetto a quelli richiamati dalla G.; nè vi sono ragioni, in tale contesto, per escludere che la commissione abbia tenuto conto di tali dati &#8211; attesa la globalità  del giudizio espresso &#8211; considerando che essa aveva a propria disposizione la scheda, oltre alla relazione tecnica.<br /> A ciò si aggiunga che facendo riferimento ai dati tabellari richiamati dall&#8217;appellata, e in sè non contestati nè specificamente contraddetti dalla G., il miglioramento di <em>performance </em>rispetto ai dati progettuali non risulterebbe assicurato rispetto a uno solo dei parametri tecnici esposti (<em>i.e.</em>, &#8220;<em>EER</em>&#8220;), sicchè ancora una volta, a fronte della vasta e composita configurazione del sub-elemento A.1.2 su cui la commissione ha espresso il proprio giudizio, nonchè dei tre diversi criteri valutativi previsti dalla <em>lex specialis </em>(uno solo dei quali concerne il &#8220;<em>risparmio energetico</em>&#8220;), non emergono evidenze per poter attribuire alla ristretta doglianza in esame un rilievo tale da incidere sul giudizio complessivo espresso dalla commissione, giudizio che non può per questo essere ritenuto in sè irragionevole.<br /> 4.4. L&#8217;appellante si duole infine del rigetto del motivo con cui aveva dedotto in primo grado l&#8217;assenza di migliorie in relazione al criterio A.2.2 &#8220;<em>miglioramento dell&#8217;impianto di illuminazione interna</em>&#8220;, non avendo in realtà  la De M. previsto alcuna miglioria <em>in parte qua </em>rispetto al progetto di base.<br /> 4.4.1. Neanche tale doglianza è condivisibile.<br /> La relazione all&#8217;offerta tecnica prevede alcune specifiche variazioni migliorative rispetto al progetto, con particolare riguardo all&#8217;impiego di corpi illuminanti diversi rispetto a quelli progettuali (<em>i.e.</em>, utilizzo di &#8220;<em>corpi illuminanti con regolazione Dali in sostituzione dei corpi illuminanti previsti a progetto con alimentatore standard&#038; accensione on/off</em>&#8220;) e all&#8217;installazione di rivelatori di presenza anche nei corridoi del piano terra e del primo piano.<br /> La sentenza richiama espressamente siffatte migliorie, peraltro in sè non contestate dall&#8217;appellante, la quale si limita ad affermare in proposito l&#8217;irragionevole attribuzione del punteggio premiale massimo a fronte di miglioramenti (dedotti come) così¬ modesti.<br /> Ancora una volta la doglianza si risolve in una critica all&#8217;esercizio della discrezionalità  valutativa della commissione giudicatrice in difetto di evidenze su profili d&#8217;irragionevolezza, contraddittorietà  o abnormità  tali da consentirne un sindacato giurisdizionale.<br /> Di qui la sua infondatezza.<br /> 4.5. In ragione di quanto sin qui esposto anche il terzo motivo dell&#8217;appello incidentale si rivela dunque infondato, pur con le precisazioni e integrazioni motivazionali suindicate.<br /> 5. In conclusione, va quindi accolto l&#8217;appello principale, respinto quello incidentale e, in parziale riforma dell&#8217;appellata sentenza, va respinto il ricorso per motivi aggiunti in primo grado.<br /> 6. La complessità  e particolarità  della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l&#8217;appello principale, respinge l&#8217;appello incidentale e, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, respinge il ricorso per motivi aggiunti in primo grado.<br /> Compensa integralmente le spese fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott.ssa Marcella Colombati Est. S.a.s Bagno Annetta di Pampaloni Anna &#038; C. (Avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. Giuliano Turri) e nei confronti di S.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto (non costituita) sulla natura del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Eugenio Lazzeri Pres. Dott.ssa Marcella Colombati Est.<br /> S.a.s Bagno Annetta di Pampaloni Anna &#038; C. (Avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. Giuliano Turri) e nei confronti di S.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del &#8220;Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari&#8221; nonchè sulla disciplina applicabile alle strutture del tipo &#8220;gazebo&#8221; poste sugli arenili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Struttura del tipo “gazebo” – Rilascio “in via sperimentale” per tre anni consecutivi – Affidamento del privato – Insussistenza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari &#8211; Non ha natura di strumento urbanistico – Riforma del Titolo V della Costituzione &#8211; Competenza regionale – Regione Toscana – Competenza comunale</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione &#8211; Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del 24 maggio 2001 – Non ha valore vincolante per i Comuni</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001 – Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari – Non vi rientra la concessione rilasciata per un gazebo data la sua natura precaria e “sperimentale” &#8211; Il gazebo non può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di autorizzazione all’installazione di una struttura tipo “gazebo” sull’arenile rilasciata “in via sperimentale” per tre anni consecutivi non è configurabile un affidamento del privato titolare tale da imporre una puntuale motivazione in caso di successiva diversa determinazione dell’A.C.</p>
<p>2. Il “Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari” poichè attiene alle mere modalità di gestione degli stabilimenti balneari non ha natura di strumento urbanistico. La materia (concessioni di aree per l’attività di stabilimento balneare), in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza regionale, ma, per quanto riguarda la Regione Toscana, è stata delegata alla competenza dei Comuni.</p>
<p>3. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del 24 maggio 2001 specifica espressamente che la “procedura amministrativa” dettata, “non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate”. Ne deriva pertanto che essa non può avere nessun effetto vincolante per i Comuni in quanto trattasi di mere linee-guida ad uso della P.A..</p>
<p>4. L’art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001, il quale prevede una proroga di sei anni per alcune concessioni, si riferisce esclusivamente alle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari tra cui non rientra la concessione rilasciata per un gazebo. Difatti tale concessione non può considerarsi, per la sua natura precaria e “sperimentale”, accessiva alla concessione dello stabilimento, né il gazebo può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento, tale da poter essere considerato come già ricompreso nella concessione principale, perché da un canto non è pertinenza il manufatto che non sia destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro e il gazebo è del tutto precario, e dall&#8217;altro perché quel manufatto è stato oggetto di speciale autorizzazione. Ne deriva l’inapplicabilità della suddetta proroga al caso di specie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura del “Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari” nonchè sulla disciplina applicabile alle strutture del tipo “gazebo” poste sugli arenili</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1292 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N.      1097      REG. RIC. ANNO 2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
III^SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1097/2003 proposto da<br />
<b>S.A.S BAGNO ANNETTA DI PAMPALONI ANNA &#038; C., </b>in persona del legale rappresentante Pampaloni Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Picchi, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Firenze, via A. La Marmora n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORTE DEI MARMI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Turri ed selettivamente domiciliato in Firenze, via Alfieri n. 19 presso lo studio dell&#8217;avv. Natale Giallongo;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>S.A.S. LA CARAVELLA DI CAVALLINI ROMOLO ALBERTO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 44 del 2.4.2003 recante &#8220;modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell&#8217;utilizzo degli arenili e delle attività balneari&#8221;, nella parte in cui ha disposto l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 1<br />
&#8211; del provvedimento 9.6.2003 del Dirigente dell&#8217;Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forte dei Marmi il quale, a seguito dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente il 29.4.2003, &#8220;visto il regolamento che disciplina l&#8217;utilizzo degli arenili e delle attivi</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Forte dei Marmi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 Febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti R. Righi e G.Turri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 20 giugno 2003, la s.a.s. Bagno Annetta di Pampaloni Anna, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della deliberazione del Consiglio comunale di Forte dei Marmi n. 44 del 2 aprile 2003 (pubblicata fino al 7 maggio 2003) recante “modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’utilizzo degli arenili e delle attività balneari”, nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 16 (recte: 6), comma 12, del regolamento approvato con delibera consiliare n. 25/2002, che consentiva la collocazione di struttura precaria e provvisoria (gazebo) per fornire servizi ai soli clienti dello stabilimento balneare; b) del provvedimento 9 giugno 2003 del Dirigente dell’ufficio comunale il quale non autorizza la ricorrente ad installare un tukul.<br />
Questi i motivi: 1) violazione artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, dei principi desumibili dall’art. 8 del d. lgs. n. 267/2000, degli artt. 70 e 71 dello Statuto del Comune; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per illogicità e contraddittorietà: non ha partecipato al procedimento l’Unione dei proprietari dei bagni di Forte dei Marmi che aveva espressamente chiesto di intervenire con lettera del 2.4.2003 ed era legittimata a’ termini dello Statuto; l’interesse della ricorrente deriva dalla sua adesione alla stessa Unione di cui aveva chiesto l’intervento a sostegno delle proprie ragioni; non vi è stata la valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, mentre la partecipazione dell’Unione avrebbe potuto orientare correttamente la ponderazione degli interessi; 2) violazione dei principi desumibili dall’art. 97 Cost. e dagli artt. 1 e 14 della legge n. 241/90; dei principi desumibili dall’art. 822 c.c. e dagli artt. 11, 17 e 28 cod. nav.; dei principi desumibili dall’art. 1 d.p.c.m. 13 settembre 2002; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: le modifiche al regolamento per la disciplina degli arenili sono state approvate senza che al procedimento abbia partecipato la Capitaneria di porto di Viareggio in qualità di proprietaria delle aree che continuano ad appartenere al demanio marittimo statale nonostante la delega ai comuni delle funzioni amministrative (art. 27 legge regionale n. 88/1998); era necessario raggiungere un’intesa con gli organi statali; sino a che la titolarità delle funzioni è rimasta alla Capitaneria l’installazione stagionale del gazebo è stata autorizzata, quale struttura precaria prevista in generale all’interno degli arenili dalla circolare ministeriale (Min. infrastrutture e trasporti) n. 120/2001; il Comune non ha atteso che fosse adottata la regolamentazione regionale “comune” di gestione dei beni demaniali concessi per attività turistiche-ricreative, né ha sollecitato un’intesa con la Regione stessa, sovraordinata costituzionalmente al Comune e attributaria di competenze nella materia; 3) ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 e della circolare del Ministero infrastrutture e trasporti n. 120/2001; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà, carenza assoluta di individuazione (recte: motivazione), sviamento: la scelta abrogativa non è stata preceduta da una esauriente istruttoria, tanto più necessaria in quanto si viene ad incidere in una situazione di affidamento consolidato; in ogni caso la nuova determinazione non sarebbe dovuta intervenire a ridosso dell’apertura stagionale dello stabilimento, ma con un congruo anticipo per evitare dispendiosi investimenti (assunzione di personale, strutture); nessuna motivazione vi è sulla comparazione degli interessi e sulle ragioni di pubblico interesse prevalente; nonostante l’attuale regime di “cogestione” del demanio marittimo turistico-ricreativo, non vi è stata nessuna considerazione delle prescrizioni ministeriali contenute nella circolare che consente l’installazione di siffatte strutture mobili; l’affermazione che l’esperimento dei gazebo sarebbe fallito “perché sono stati trasformati in discoteche all’aperto”, oltre che apodittica, dimostra lo sviamento di potere dato che la scelta abrogativa verrebbe a tutelare interessi commerciali asseritamene in conflitto con quelli dei titolari di stabilimenti balneari; in ogni caso, se il Comune intende reprimere il fenomeno delle discoteche all’aperto, può fare uso dei propri poteri di polizia amministrativa a prescindere dalla installazione dei gazebo che sono elementi qualificanti delle imprese turistiche balneari; 4) invalidità derivata del provvedimento negativo del Dirigente comunale che si basa esclusivamente sul nuovo regolamento; 5) violazione dell’art. 10 della legge n. 88/2001: il provvedimento negativo del Dirigente non tiene conto che la concessione della ricorrente, rilasciata per il 2001, è prorogata ex lege per 6 anni e che il gazebo, regolarmente autorizzato per il 2001, è una pertinenza della concessione; ne deriverebbe addirittura un difetto di interesse a ricorrere e la delibera impugnata sarebbe improduttiva di effetti lesivi per la ricorrente titolare di concessione (e di autorizzazione al gazebo, che vi accede) prorogata ex lege anteriormente alla nuova scelta comunale.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, opponendosi al ricorso. Non si è invece costituita la s.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto, pure evocata in giudizio.<br />
Con ordinanza n. 72/2003 di questa Sezione (confermata da ord. 3298/2003 del Consiglio di stato, VI sez.) è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza del 5 febbraio 2004 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La controversia concerne una modifica apportata dal Consiglio comunale di Forte dei Marmi al regolamento comunale sulla disciplina degli arenili e delle attività balneari, che consiste nell’abrogazione della precedente disposizione che consentiva in via sperimentale la collocazione di gazebo sulle aree demaniali marittime concesse per l’esercizio di stabilimenti balneari.<br />
La precedente normativa regolamentare (delibera C.C. n. 25/2002) aveva introdotto, mediante l’aggiunta del comma 12° all’art. 6, la possibilità per i concessionari di stabilimenti balneari di essere autorizzati a collocare sulla spiaggia, in mezzo ai tradizionali ombrelloni, anche una “struttura precaria e provvisoria” denominata gazebo finalizzata a “fornire servizi ai soli clienti dello stabilimento balneare richiedente” e per “il periodo 1 aprile 20 settembre”; la disposizione precisava che l’introduzione era prevista “in via sperimentale”. Nella delibera ora impugnata (C.C. n. 44/2003) la disposizione è stata abrogata, essendosi dal Comune considerato che l’esperimento dei gazebo non aveva dato buon esito e che gli stessi si erano trasformati in discoteche all’aperto.</p>
<p>2. Il ricorso non è fondato, né la vicenda contenziosa è in alcun modo influenzata dalla precedente sentenza di questo Tar n. 1392/2003 che ha toccato profili diversi da quelli oggetto della presente controversia e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della medesima ricorrente in ordine ad un gravame che aveva ad oggetto prescrizioni limitative di carattere edilizio dettate dal Comune e recepite dalla Capitaneria di porto, connesse all’installazione del gazebo nell’anno 1999 e poi non più ripetute per gli anni successivi.</p>
<p>2.1. Preliminare all’esame delle censure è una breve ricostruzione del sistema delle competenze, nella specifica materia, che ha avuto nel tempo una complessa evoluzione.<br />
L’art. 59 del d.p.r. n. 616/77 delegava alle regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime quando l’utilizzazione avesse finalità turistiche e ricreative; la delega non operava per i porti e le aree di preminente interesse nazionale da identificarsi entro il 31.12.1978 con apposito provvedimento statale; con il d.p.c.m. 21.12.1995 e successive modificazioni si è provveduto a tale adempimento. Il successivo d. lgs. n. 112 del 1998 (art. 105, comma 2, lettera l, come modificata dall’art. 9 della legge n. 88/2001) ha conferito alle regioni ulteriori funzioni tra cui quelle relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energie, sempre con eccezione delle aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21.12.1995 e successive modificazioni; a seguito di ciò le regioni esercitano dette funzioni non più a titolo di delega, ma a titolo proprio. Già ai sensi dell’art. 01 del decreto legge n. 400/1993, introdotto dalla legge di conversione n. 494/1993, la concessione dei beni demaniali marittimi poteva essere rilasciata, tra l’altro, per la “gestione degli stabilimenti balneari”.<br />
Nella Regione Toscana, con legge regionale n. 88/1998 (art. 27) sono state attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo.<br />
Va anche ricordato, per completezza, che l’attribuzione ai comuni di siffatte funzioni è stata ribadita dall’art. 42 del d. lgs. n. 96 del 1999 (“Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge n. 59/97 e successive modifiche”), emanato nei confronti di talune regioni &#8211; tra le quali non rientra la Regione Toscana e che non avevano provveduto alla individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali &#8211; e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 110 del 2001 nella parte in cui si applica alla regione Veneto.<br />
Quanto alla decorrenza temporale della delega (prima, ex art. 59 del d.p.r. n. 616/77) e del conferimento (poi, ex art. 105 del d. lgs. n. 112/98) alle regioni delle funzioni amministrative in tema di rilascio di concessioni su beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi, il sistema legislativo nazionale ha previsto diverse date fino a giungere ad indicare la data massima del 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 112/98) entro la quale si sarebbe dovuto concludere l’ipotizzato decentramento.<br />
Tale circostanza giustifica la ragione per la quale in talune regioni le Capitanerie di porto hanno continuato a rilasciare le concessioni sul demanio marittimo, pure a fini turistico-ricreativi, fino all’anno 2000, non senza considerare altresì che le stesse regioni hanno continuato ad avvalersi delle Capitanerie ai fini dell’istruttoria delle domande di concessione demaniale anche una volta che la (nuova) titolarità delle funzioni, non più statali, era divenuta un dato certo ed effettivo. Di tale avvalimento si è giovata anche la Regione Toscana fino al 31.12.2001.</p>
<p>3. Tornando al merito della presente controversia, risulta dalla documentazione che in passato (anni 1999-2000) la ricorrente era stata autorizzata (prima con determinate prescrizioni, quali l’inesistenza di allacci di luce, acqua e servizi igienici, e poi senza) all’installazione della struttura precaria sull’area oggetto della concessione demaniale per lo stabilimento balneare; le autorizzazioni, rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, avevano avuto il parere favorevole del Comune “in attesa e fatte salve le disposizioni del futuro Piano degli arenili in corso di elaborazione” (nota del Comune n. 12207 del 27.5.2000 – v. doc. n. 6 depositato unitamente al ricorso); per il 2001 il regolamento degli arenili nulla prevedeva in tema di gazebo, ma ciò nonostante l’autorizzazione a carattere provvisorio fu rilasciata dal Comune (v. doc. n. 9); per il 2002 il regolamento sugli arenili ha consentito “in via sperimentale” l’installazione dei gazebo e la ricorrente è stata autorizzata dal Comune sempre in via provvisoria (doc. 9); per il 2003 la previsione regolamentare dei gazebo è stata abrogata e ne è conseguito il diniego impugnato.</p>
<p>3.1. In presenza di tali circostanze, non si può sostenere l’esistenza di un affidamento nella ricorrente (parte del terzo motivo, sul quale la difesa della ricorrente insiste molto), tale da imporre una puntuale motivazione in caso di diversa determinazione, perché la disciplina è stata sempre precaria sia in via amministrativa, in assenza di normativa secondaria specifica, sia poi in via regolamentare (delibera n. 25/2002). <br />
E’ altresì noto, al riguardo, che i regolamenti, per il carattere generale della disciplina da essi introdotta, non abbisognano di puntuale motivazione.</p>
<p>3.2. Quanto al vizio di violazione del principio del giusto procedimento e della partecipazione ad esso di particolari soggetti (primo motivo), è infondata la censura che sarebbe mancata la partecipazione dell’Unione dei proprietari dei bagni di Forte dei Marmi, perché la presenza di tale organismo non è prevista in termini di obbligatorietà dalle invocate norme dello Statuto del Comune; vero è che l’art. 70 di detto Statuto (doc. n. 14) dispone che il Comune “valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini” anche mediante “l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali”; ma l’art. 71 prevede che “hanno diritto di essere consultate…in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui esse operano” soltanto le associazioni “registrate” ovverosia iscritte nell’albo delle associazioni; nella specie non è stato provato che l’Unione in parola possegga tale requisito.<br />
In concreto, diversamente da quanto sostenuto, il Comune non “ha negato l’assenso alla richiesta di partecipazione procedimentale dell’Unione proprietari dei bagni”, ma anzi ne è stata sollecitata una presa di posizione nonostante che la questione dei gazebo interessasse soltanto due bagni dei molti esistenti nell’area comunale. Un parere dell’associazione, favorevole al mantenimento dei gazebo, è pervenuto nella stessa data dell’impugnata delibera con la nota 2 aprile 2003, nella quale si chiedeva altresì in via generale che il Consiglio comunale rinviasse l’esame di tutte le modifiche del regolamento. Il Consiglio comunale, mentre non ha aderito alla richiesta di rinvio della procedura, né vi era obbligato, ha tenuto conto del parere sui gazebo, pur determinandosi in senso contrario, con voti unanimi di tutti i presenti, e motivando la scelta per ragioni di opportunità, quali lo scarso interesse destato dall’esperimento e la constatazione che i gazebo si erano di fatto trasformati in discoteche all’aperto. <br />
In proposito è noto che le scelte discrezionali della p.a. possono essere censurate dal giudice amministrativo soltanto se sono palesemente illogiche o irrazionali, il che nella specie non sembra ricorrere, sia per il carattere sperimentale della precedente determinazione, sia per le motivazioni addotte pur non richieste, trattandosi, come già detto, di una norma regolamentare.</p>
<p>3.3. Quanto all’asserita violazione di norme del cod. nav. (artt. 11. 17 e 28) e del d.p.c.m. 13 settembre 2001, per la mancata partecipazione al procedimento comunale dell’autorità statale (Capitaneria di porto di Viareggio) sia nella qualità di proprietaria delle aree demaniali sia per le competenze concorrenti in tema di sicurezza della navigazione (secondo motivo), si osserva in primo luogo che il regolamento comunale in questione attiene alle mere modalità di gestione degli stabilimenti balneari e non ha la natura di uno strumento urbanistico per il quale sarebbe necessaria l’intesa quando la disciplina riguardi interessi pubblici locali e statali; il precedente giurisprudenziale citato nel ricorso (Tar Toscana, III, n. 710/2002) attiene proprio ad un piano regolatore di un porto, che è cosa ben diversa dalla disciplina della gestione di uno stabilimento balneare in un’area demaniale che non interferisce con nessun interesse collegato alla sicurezza della navigazione marittima. In secondo luogo, considerato che la materia in questione (concessione di aree l’attività di stabilimento balneare) è di competenza regionale e, nella regione Toscana, è stata attribuita ai Comuni, legittimamente i comuni esercitano in virtù della riconosciuta autonomia la competenza regolamentare per disciplinare funzioni ad essi conferite (cfr: nuovo art. 117, comma sesto, Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, e art. 4 della legge “di adeguamento” n. 131/2003).<br />
Né a ciò è di ostacolo il d.p.c.m. 13 settembre 2001 – che asseritamene, prevedendo che le regioni, nel rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, definiscano concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, imporrebbe al Comune di attendere la regolamentazione regionale o almeno di procedere d’intesa con la regione – perché, secondo un principio generale ricordato anche dalla Corte costituzionale nella più ampia sfera dei rapporti tra lo Stato e le regioni, fino a quando la regione non adotta tali criteri direttivi l’ente locale non può essere impedito nell’esercizio delle sue attribuzioni e legittimamente detta le norme regolamentari ritenute necessarie, senza che nessuna norma gli imponga di procedere d’intesa con la regione. Ciò senza considerare che è quanto meno dubbio che i criteri direttivi della regione, una volta adottati, possano giungere ad elencare, con effetto vincolante per i comuni, le attrezzature ammesse in uno stabilimento balneare, quali il tipo di cabina o di ombrellone o di lettino o sdraia o di giochi per i bambini o, anche, di gazebo.</p>
<p>3.4. Quanto agli ulteriori profili di carenza di istruttoria e di motivazione nonché di sviamento perché la preoccupazione di non consentire “discoteche all’aperto” si risolve in una tutela indiretta di interessi commerciali in conflitto con quelli dei titolari di stabilimenti balneari (terzo motivo), le censure sono parimenti infondate.<br />
Da un canto la previsione precedente “in via sperimentale” di tali strutture non impone, per la sua abrogazione, una considerazione ulteriore rispetto a quella che l’esperimento non è parso soddisfacente anche in relazione alle caratteristiche dell’arenile di Forte dei Marmi, nel quale solo due stabilimenti, tra i tanti, avevano chiesto di dotarsi del gazebo; dall’altro non è illogico che il Comune si sia dato carico di prevenire possibili abusi, senza che ciò si configuri come illegittima tutela di interessi configgenti, ed anzi la stessa censura, mentre non reca nessuna dimostrazione che una simile evenienza non può avvenire, dimostra al contrario che la preoccupazione è legittima e l’ente locale tende proprio ad evitare il successivo esercizio di poteri di polizia amministrativa.</p>
<p>3.5. Quanto alla censura (ancora nel secondo motivo) che il Comune avrebbe disatteso la circolare ministeriale n. 120 del 24 maggio 2001 che consentirebbe l’installazione di strutture precarie sugli arenili (doc. n. 20 depositato dalla ricorrente), è sufficiente osservare: a) che in essa è espressamente specificato che la “procedura amministrativa” dettata, “non essendo codificata in alcun provvedimento normativo o regolamento, costituisce un contributo di questo Ministero al fine di uno spedito e omogeneo esercizio delle funzioni delegate”; ne deriva nessun effetto vincolante per il Comune; b) che trattasi di mere linee-guida; c) che la stessa circolare erroneamente parla di “delega” quando, come si è visto, si tratta di funzioni ormai proprie delle regioni ai sensi del d. lgs. n. 112/98 e, in Toscana (ma non solo, ai sensi della già citata legge n. 96/99), attribuite ai Comuni.</p>
<p>3.6. Dall’infondatezza delle esaminate censure, deriva l’infondatezza anche dell’asserita invalidità derivata (quarto motivo) del provvedimento negativo del Dirigente, anch’esso impugnato.</p>
<p>3.7. Va infine disattesa anche l’ultima censura (quinto motivo) &#8211; secondo cui l’art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001 avrebbe prorogato per sei anni la concessione relativa al gazebo assentita per il 2001, con la conseguenza che dovrebbe considerarsi addirittura improduttiva di effetti lesivi per la ricorrente la impugnata delibera n. 44/2003 &#8211; perché la norma invocata si riferisce alle concessioni di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari e la concessione rilasciata per il gazebo non può considerarsi, per la sua natura precaria e “in via sperimentale”, accessiva alla concessione dello stabilimento; né il gazebo può essere qualificato come pertinenza dello stabilimento, tale da poter essere considerato come già ricompreso nella concessione principale, perché da un canto non è pertinenza il manufatto che non sia destinato in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altro e il gazebo è del tutto precario, e dall&#8217;altro perché quel manufatto è stato appunto oggetto di speciale autorizzazione.</p>
<p>3.8. In conclusione il ricorso non può essere accolto; né può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, peraltro genericamente formulata solo nell’istanza cautelare. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe e la domanda di risarcimento del danno. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del solo Comune di Forte dei Marmi, delle spese processuali liquidate in 2000,00 euro; nulla sulle spese nei riguardi della s.a.s. La Caravella di Cavallini Romolo Alberto, non costituita in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 5 Febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.ssa Angela RADESI                                  &#8211; Consigliere<br />
Dott.ssa Marcella COLOMBATI                      &#8211; Consigliere est.Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-27-4-2004-n-1292/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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