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	<title>1289 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1289 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a></p>
<p>Pres. Giacinta Serlenga, Est. Maria Colagrande Sull&#8217;insindacabilitÃ  delle prescrizioni contenute nel diniego dell&#8217;istanza di approvazione del progetto di bonifica di siti inquinati. 1.Â  Professioni e mestieri â€“Â  Avvocato &#8211; Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento &#8211; Criterio â€“ Offerta al prezzo piÃ¹ bassoÂ  â€“ IllegittimitÃ  â€“ Ragioni Â  2.Â  Professioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giacinta Serlenga,  Est. Maria Colagrande</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insindacabilitÃ  delle prescrizioni contenute nel diniego dell&#8217;istanza di approvazione del progetto di bonifica di siti inquinati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>1.Â  Professioni e mestieri â€“Â  Avvocato &#8211; Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento &#8211; Criterio â€“ Offerta al prezzo piÃ¹ bassoÂ  â€“ IllegittimitÃ  â€“ Ragioni</strong><br /> Â <br /> <strong>2.Â  Professioni e mestieri â€“Â  Avvocato â€“ Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento â€“ Contratto dâ€™opera intellettuale â€“ ConfigurabilitÃ  &#8211; Regole evidenza pubblica â€“ InapplicabilitÃ Â </strong><br /> Â </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Â  Un avviso pubblico di un comune che, nellâ€™indire una procedura per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per lâ€™affidamento di incarichi professionali, venga imperniato su un criterio pacificamente generico come quello del preventivo presentato dal professionista costituisce sviamento di potere da parte del comune ed Ã¨ lesivo dellâ€™art. 97 Cost., in particolare dellâ€™art. 7, d.lgs. 165/2001 che ne costituisce attuazione. In effetti tale criterio si pone in contrasto con la natura fiduciaria dellâ€™incarico nonchÃ© con i principi generali dellâ€™azione amministrativa in tema di imparzialitÃ , trasparenza e adeguata motivazione. Infatti questâ€™ultima norma Ã¨ chiara nel disporre che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, per cui Ã¨ giocoforza ritenere necessaria una puntuale motivazione che dia conto delle ragioni che inducono lâ€™Amministrazione a scegliere uno fra piÃ¹ esperti.<br /> Â <br /> 2.Â  Il conferimento del singolo incarico professionale, in via meramente episodica, legato alla necessitÃ  contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra la fattispecie del contratto dâ€™opera intellettuale ai sensi dellâ€™art. 2222 c.c., in quanto tale sottratto alla disciplina sullâ€™evidenza pubblica. Infatti lâ€™assunzione della difesa di parte, in sede processuale, Ã¨ caratterizzata dallâ€™aleatorietÃ  del giudizio, dalla non predeterminabilitÃ  degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 11/12/2017<br /> N. 01289/2017 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00964/2012 REG.RIC.<br /> Â <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 964 del 2012, proposto da:Â <br /> Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., Fulvio Mastroviti, Giuseppe Macchione, Augusto Farnelli, Annalisa Agostinacchio, Francesco Caputi Iambrenghi, Antonia Molfetta, Emilio Toma, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Q. Sella, n.36;Â <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Corato, non costituito in giudizio;Â <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;avviso pubblico del 7 maggio 2012 per la formazione di un elenco di avvocati cui attingere per l&#8217;affidamento d&#8217;incarichi legali;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso l&#8217;elenco eventualmente formato in applicazione del predetto avviso pubblico, con specifico riferimento al settore concernente il &quot;diritto amministrativo&quot;;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;<br /> Uditi per i ricorrenti lâ€™avv. Giacomo Valla;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La Camera Amministrativa distrettuale e gli altri ricorrenti -in proprio e quali membri degli organi della Camera Amministrativa- impugnano lâ€™avviso pubblico con il quale il comune di Corato ha indetto una procedura per la formazione di un elenco di avvocati o associazioni di avvocati, in sezioni distinte per discipline (diritto amministrativo, civile, penale, tributario, del lavoro) cui attingere per lâ€™affidamento di incarichi professionali.<br /> Lâ€™adesione al bando deve contenere le dichiarazioni dellâ€™aspirante sui requisiti generali e unÂ <em>curriculum</em>Â sulle esperienze professionali acquisite e la partecipazione a corsi professionali,Â <em>stages</em>Â a convegni nelle materie inerenti al settore per il quale Ã¨ richiesta lâ€™iscrizione.<br /> Lâ€™avviso stabilisce che â€œ<em>ogni singolo incarico legale verrÃ  conferito, sentito il parere del dirigente del settore interessato circa la necessitÃ  di costituire il Comune di giudizio, con procedura concorrenziale, con riferimento e limitatamente al preventivo presentato dal professionista interpellato che comunque dovrÃ  tener conto dellâ€™adeguatezza del compenso professionale allâ€™importanza dellâ€™attivitÃ  e al decorso della professione in linea con il principio di adeguatezza e proporzionabilitÃ , mediante interpello di cinque avvocati individuati nella relativa sezione di competenza, con il criterio della rotazione e previo scorrimento sistematico in ordine alfabeticoâ€olo e della colpa, ma che non richiede neppure l&#8217;apporto causale del soggetto.<br /> Di particolare interesse Ã¨ l&#8217;individuazione della ratio della disciplina non in un intento sanzionatorio, ma nella volontÃ  di far sÃ¬ che i costi derivanti dai danni all&#8217;ambiente gravino sui soggetti che assumono il rischio di impresa ad un&#8217;attivitÃ  pericolosa sotto il profilo ambientale.<br /> Si Ã¨ giunti, pertanto, a parlare di una &quot;responsabilitÃ  oggettiva imprenditoriale&quot;, in forza della quale &quot;gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l&#8217;esercizio di attivitÃ  pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciÃ² stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell&#8217;ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale a tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell&#8217;intera collettivitÃ &quot; (C.g.a. Sicilia, ord. n. 321/2006).<br /> Il sistema sin qui delineato ha una sua coerenza, anche nella successiva disciplina contenuta nel Codice dell&#8217;Ambiente (d.lsg. n. 152 del 2006), che, peraltro, ha disposto che nel caso in cui non sia possibile individuare un responsabile dell&#8217;inquinamento, i costi non rimangano sulla collettivitÃ  ma siano posti a carico della proprietÃ .<br /> Inoltre, va rilevato che la stessa Corte di Giustizia, nel caso Erg (Sent. 9 marzo 2010, causa C &#8211; 378/08), ha avuto modo di precisare che, in ipotesi di inquinamento ambientale diffuso, la normativa di uno Stato membro puÃ² prevedere che l&#8217;AutoritÃ  competente abbia la facoltÃ  di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l&#8217;esistenza di un nesso di causalitÃ  in base alla vicinanza degli impianti. Si verte in tal caso in fattispecie differente rispetto alla riparazione del danno.<br /> Ne discende che la condotta indicata ben poteva essere richiesta al ricorrente in base al procedimento originariamente introdotto. L&#8217;accertamento della responsabilitÃ  e l&#8217;eventuale ripartizione non costituisce un fatto rientrante nel procedimento introdotto dal ricorrente, nel senso che l&#8217;amministrazione non risultava tenuta a svolgere un tale accertamento alla luce del procedimento introdotto dal privato.<br /> Sotto un profilo tecnico, deve considerarsi che le prescrizioni e le idoneitÃ  delle stesse rientrano a tutti gli effetti in un ambito di discrezionalitÃ  tecnica in relazione al quale i poteri del giudice amministrativo sono inevitabilmente limitati (cfr. TAR Lazio, Roma n. 1015/2005) e sono censurati elementi connotati da un elevato grado di discrezionalitÃ  tecnica sottratti, al di fuori dei casi di manifesta irragionevolezza o macroscopico errore, al sindacato del Giudice Amministrativo.Â <br /> Deve, infatti, osservarsi che &quot;l&#8217;Amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale esercita un&#8217;amplissima discrezionalitÃ  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalitÃ  amministrativa e istituzionale in relazione all&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17.02.2016 n. 2107; Cons. St. Sez. V 31.03.2016 n. 1274). CosÃ¬ le contestazioni di carattere tecnico mosse al provvedimento non sono meritevoli di positivo accoglimento se si considera l&#8217;elevata discrezionalitÃ  della pubblica amministrazione, la precisa e puntuale motivazione della stessa e la logicitÃ  e ragionevolezza delle relative prescrizioni; tale affermazione ha carattere assorbente pressocchÃ¨ di tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte ricorrente. CosÃ¬ il confinamento di aree limitrofe Ã¨ coerente con l&#8217;esigenza di preservare le aree limitrofe rispetto a quelle oggetto della bonifica e la rimozione di discariche appare ugualmente adeguatamente istruito e motivato tenuto conto delle differenti soluzioni concretamente adottate dall&#8217;amministrazione per i vari siti descritti in ricorso. La mera autorizzazione all&#8217;apertura di discariche o un progetto per la relativa modifica non preclude un nuovo intervento tanto piÃ¹ se diretto a tutelare l&#8217;ambiente e il territorio. Tale misura non appare contrastare con il principio di proporzionalitÃ , in quanto viene razionalmente giustificata la rimozione rispetto all&#8217;alternativa della messa in sicurezza, con la conseguente non illogicitÃ  nÃ© irragionevolezza della misura, tanto piÃ¹ che i due ordini (messa in sicurezza e rimozione) possono coesistere e non sono logicamente incompatibili l&#8217;uno con l&#8217;altro.<br /> Il carattere tecnico e discrezionale delle censure di cui ai motivi da 10 a 22 non ne consente l&#8217;accoglimento sulla base delle medesime argomentazioni di cui ai punti della motivazione della sentenza che precedono. Da un lato si tratta di valutazione ampiamente discrezionali della pubblica amministrazione, dall&#8217;altro la motivazione del provvedimento appare logica e ragionevole con il conseguente rigetto delle relative censure. CosÃ¬ appare coerente e non irrazionale: la scelta del confinamento fisico dell&#8217;intera area in conformitÃ  alle previsioni di normativa sopravvenuta; il limite di accettabilitÃ  delle acque di falde depurate, alla luce della possibilitÃ  per la p.a. di prescrivere limiti piÃ¹ restrittivi quando lo scarico contenga sostanze pericolose.<br /> Le censure 8 e 9 del ricorso principale, di carattere procedimentale, appaiono non suscettibili di positiva valutazione. L&#8217;iniziativa del procedimento come sottolineato dal ricorrente Ã¨ dello stesso, nÃ© le citate violazioni procedimentali risultano aver inciso sull&#8217;esito del procedimento anche in applicazione dell&#8217;art. 21 octies della l n. 241/1990. Il ricorrente d&#8217;altro canto non ha indicato quale sarebbe stato il diverso esito in caso di compimento di una specifica attivitÃ  procedimentale, nÃ© risulta inadeguato il termine fissato.<br /> Non si riscontra violazione del giudicato nelle prescrizioni descritte dall&#8217;amministrazione posto che le sentenze citate dal ricorrente del Tar Calabria non sindacano di per sÃ© scelta ma il procedimento di scelta e la motivazione.Â <br /> Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale, l&#8217;eventuale necessitÃ  della stessa non comporta l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato ma solo impone la costituzione di un nuovo onere procedimentale a carico del ricorrente. Fatto che deriva dalla legge e che non doveva necessariamente essere indicato nel provvedimento impugnato.<br /> La scelta dell&#8217;amministrazione tra barriera di natura fisica e idraulica rientra nella discrezionalitÃ  tecnica. L&#8217;equivalenza tra le due misure richiede comunque la scelta tra una delle due; l&#8217;amministrazione ha compiuto la citata scelta, mentre il ricorrente non ha allegato o dimostrato la preferenza dell&#8217;altra soluzione rispetto a quella proposta dall&#8217;amministrazione.<br /> Le medesime considerazioni che precedono sulla discrezionalitÃ  della p.a., la motivazione del provvedimento e sui poteri alla stessa attribuiti dalle disposizioni vigenti valgono anche per quanto concerne la rimozione delle ferriti di zinco nei comuni di Cassano e Cerchiara e il progetto di bonifica dell&#8217;area archeologica. Le prescrizioni per l&#8217;approvazione del progetto possono senz&#8217;altro comprendere lo svolgimento di tale attivitÃ  anche a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilitÃ  della ricorrente (l&#8217;esito potrebbe esere rappresentato dal rigetto del progetto proposto). La mancanza di tali detriti potrÃ  rilevare nella fase attuativa del progetto rendendo piÃ¹ agevole il compito esecutivo che il ricorrente dovrÃ  svolgere, senza incidere sulla validitÃ  del provvedimento adottato. Per quanto concerne la valutazione del sito il provvedimento risulta adeguatamente motivato e preceduto da congrua istruttoria; mentre non emerge alcuna contraddittorietÃ  in ordine all&#8217;esigenza, fondata su istruttoria e motivata, di presentare un nuovo progetto. Per i medesimi motivi non puÃ² trovare accoglimento il motivo di ricorso n. 20. Per quanto concerne il motivo n. 21 l&#8217;utilizzo di un organismo tecnico ai fini consultivi, da un lato, non consente di qualificare il vizio come di incompetenza  vizio attinente all&#8217;adozione dell&#8217;atto e non all&#8217;utilizzo di organo consultivo o tecnico  dall&#8217;altro, non incide direttamente sulla validitÃ  del provvedimento in quanto l&#8217;amministrazione non appare vincolata a non utilizzare competenze di un organo tecnico specifico. In ogni caso la valutazione dei sedimenti marini non appare incongrua o irrazionale in relazione alle attivitÃ  da svolgere.<br /> Anche la previsione di misure di compensazione ambientale non appare illegittima, in considerazione della natura della stessa, diretta al legittimo riequilibrio ambientale e territoriale del luogo in cui deve essere realizzato l&#8217;intervento che possono cumularsi con l&#8217;intervento di bonifica, seppur tenendolo in considerazione ai fini della relativa individuazione.<br /> Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo non puÃ² trovare accoglimento. Il Ministero puÃ² senz&#8217;altro ritenere di non accogliere parte del progetto proposto dalla ricorrente, posto che effettivamente la legge lascia alla scelta del responsabile solo la scelta delle tecniche di bonifica ma non la decisione in ordine agli interventi da svolgere. L&#8217;approvazione Ã¨ un atto ad effetti incrementativi, con la conseguenza che, se la ricorrente ritiene non sostenibili i costi in tal modo residuati, potrÃ  proporre un nuovo progetto; l&#8217;approvazione parziale Ã¨, d&#8217;altro canto, alternativa al rigetto, con la conseguenza che si pone come un provvedimento piÃ¹ favorevole per il privato e adottato dalla p.a. nell&#8217;ottica di favorire la collaborazione tra privato e pubblico.<br /> Per quanto riguarda i poteri dell&#8217;amministrazione di imporre prescrizioni modificative o integrative del progetto si rinvia a quanto giÃ  evidenziato in motivazione, mentre qualora il ricorrente intenda solo impugnare il riferimento all&#8217;esistenza di un obbligo a carico dello stesso il motivo di censura si rileva privo di interesse e inidoneo a incidere sulla validitÃ  del provvedimento.<br /> Per quanto concerne i motivi che riprendono il contenuto del provvedimento impugnato con ricorso principale si rinvia alle relative argomentazioni che ne giustificano il rigetto (in particolare sulla rimozione delle discariche, sull&#8217;autorizzazione all&#8217;aperutra della discarica, sulla scelta della misura da adottare, sulla rimozione delle ferriti in zinco motivi da tre a otto e dieci del ricorso per motivi aggiunti).<br /> Il motivo di impugnazione n. 9 non puÃ² trovare accoglimento, in quanto Ã¨ legittimo e doveroso per l&#8217;amministrazione subordinare a Via un intervento qualora ne ricorrano i relativi presupposti. La norma che prevede la sostituzione dell&#8217;autorizzazione anche alla Via/Aia non esclude lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sottesi a tale atto, ma presuppone che i relativi accertamenti si svolgano nel corso della conferenza dei servizi; nel caso in cui ciÃ² non avvenga deve ritenersi legittima la previsione contenuta nell&#8217;atto ad effetti incrementativi.<br /> Ne discende il rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.<br /> In considerazione delle peculiaritÃ  della questione di lite e della complessitÃ  della stessa devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autoritÃ  amministrativa.<br /> CosÃ¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giovanni Iannini, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Referendario<br /> Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore</div>
<p> Â  Â  Â  Â  Â  Â  L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Raffaele Tuccillo Â  Giovanni Iannini Â  Â  Â  IL SEGRETARIO<br /> Â </p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a></p>
<p>Pres. Giacinta Serlenga, Est. Maria Colagrande In tema di affidamento di incarichi professionali agli avvocati da parte di un Comune 1.  Professioni e mestieri –  Avvocato &#8211; Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento &#8211; Criterio – Offerta al prezzo più basso  – Illegittimità – Ragioni   2.  Professioni e mestieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giacinta Serlenga,  Est. Maria Colagrande</span></p>
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<p>In tema di affidamento di incarichi professionali agli avvocati da parte di un Comune</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>1.  Professioni e mestieri –  Avvocato &#8211; Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento &#8211; Criterio – Offerta al prezzo più basso  – Illegittimità – Ragioni</strong><br />  <br /> <strong>2.  Professioni e mestieri –  Avvocato – Comune &#8211; Incarico professionale &#8211; Affidamento – Contratto d’opera intellettuale – Configurabilità &#8211; Regole evidenza pubblica – Inapplicabilità </strong><br />  </span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">1.  Un avviso pubblico di un comune che, nell’indire una procedura per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per l’affidamento di incarichi professionali, venga imperniato su un criterio pacificamente generico come quello del preventivo presentato dal professionista costituisce sviamento di potere da parte del comune ed è lesivo dell’art. 97 Cost., in particolare dell’art. 7, d.lgs. 165/2001 che ne costituisce attuazione. In effetti tale criterio si pone in contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico nonché con i principi generali dell’azione amministrativa in tema di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione. Infatti quest’ultima norma è chiara nel disporre che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, per cui è giocoforza ritenere necessaria una puntuale motivazione che dia conto delle ragioni che inducono l’Amministrazione a scegliere uno fra più esperti.<br />  <br /> 2.  Il conferimento del singolo incarico professionale, in via meramente episodica, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra la fattispecie del contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 c.c., in quanto tale sottratto alla disciplina sull’evidenza pubblica. Infatti l’assunzione della difesa di parte, in sede processuale, è caratterizzata dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p> Pubblicato il 11/12/2017<br /> N. 01289/2017 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00964/2012 REG.RIC.<br />  <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 964 del 2012, proposto da: <br /> Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., Fulvio Mastroviti, Giuseppe Macchione, Augusto Farnelli, Annalisa Agostinacchio, Francesco Caputi Iambrenghi, Antonia Molfetta, Emilio Toma, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Q. Sella, n.36; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Corato, non costituito in giudizio; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;avviso pubblico del 7 maggio 2012 per la formazione di un elenco di avvocati cui attingere per l&#8217;affidamento d&#8217;incarichi legali;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso l&#8217;elenco eventualmente formato in applicazione del predetto avviso pubblico, con specifico riferimento al settore concernente il &quot;diritto amministrativo&quot;;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;<br /> Uditi per i ricorrenti l’avv. Giacomo Valla;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La Camera Amministrativa distrettuale e gli altri ricorrenti -in proprio e quali membri degli organi della Camera Amministrativa- impugnano l’avviso pubblico con il quale il comune di Corato ha indetto una procedura per la formazione di un elenco di avvocati o associazioni di avvocati, in sezioni distinte per discipline (diritto amministrativo, civile, penale, tributario, del lavoro) cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali.<br /> L’adesione al bando deve contenere le dichiarazioni dell’aspirante sui requisiti generali e un <em>curriculum</em> sulle esperienze professionali acquisite e la partecipazione a corsi professionali, <em>stages</em> a convegni nelle materie inerenti al settore per il quale è richiesta l’iscrizione.<br /> L’avviso stabilisce che “<em>ogni singolo incarico legale verrà conferito, sentito il parere del dirigente del settore interessato circa la necessità di costituire il Comune di giudizio, con procedura concorrenziale, con riferimento e limitatamente al preventivo presentato dal professionista interpellato che comunque dovrà tener conto dell’adeguatezza del compenso professionale all’importanza dell’attività e al decorso della professione in linea con il principio di adeguatezza e proporzionabilità, mediante interpello di cinque avvocati individuati nella relativa sezione di competenza, con il criterio della rotazione e previo scorrimento sistematico in ordine alfabetico”.</em><br /> I ricorrenti deducono violazione dell’art. 97 della Costituzione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 – violazione dell’art. 2222 e seguenti del codice civile – eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti – irrazionalità manifesta.<br /> La procedura indetta dal comune di Corato, poiché prevede l’affidamento di specifici incarichi, non sarebbe riconducibile all’appalto di servizi legali disciplinato dal codice dei contratti pubblici vigente <em>ratione temporis</em>.<br /> In ogni caso, il criterio selettivo individuato nel preventivo presentato dal professionista sarebbe in contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e contrario anche all’interesse della pubblica amministrazione di dotarsi di servizi di qualità, né tale criterio potrebbe dirsi temperato dal riferimento alla complessità e difficoltà dei problemi tecnici implicati nel singolo affare, la cui valutazione richiede competenze professionali delle quali il Comune, proprio perché ha bisogno di affidarsi all’opera di professionisti, evidentemente non dispone; vaghi e inutilizzabili, come correttivo al criterio del prezzo più basso, sarebbero poi i riferimenti all’adeguatezza del compenso offerto all’importanza dell’attività e al decoro professionale; altrettanto generici e non oggettivi sarebbero infine i criteri individuati nell’avviso per l’iscrizione dei professionisti in uno o più settori dell’elenco dal quale attingere per il conferimento degli incarichi.<br /> All’udienza del 17 ottobre 2017 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.<br /> 1. Sussistono la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti.<br /> 1.1. Sotto il primo profilo la Camera amministrativa e i suoi organi hanno titolo ad impugnare l’avviso pubblico in epigrafe in quanto portatori degli interessi coinvolti nell’affidamento di incarichi professionali sulla base della maggiore specializzazione settoriale degli avvocati che aspirano ad essere iscritti alla sezione degli avvocati amministrativisti.<br /> 1.2. Sotto il secondo profilo sussiste l’interesse ad impugnare l’avviso pubblico in quanto gli elenchi eventualmente formati, seppure venuti a scadenza nelle more del giudizio dopo dodici mesi dalla formazione, sono soggetti ad aggiornamento e rinnovo che postulano per loro natura la conservazione, in qualche misura, degli effetti della prima iscrizione.<br /> 2. Nel merito ha rilievo il fatto che la procedura oggetto di avviso pubblico ha ad oggetto singoli incarichi di difesa in giudizio.<br /> 2.1.- Ciò stante, non è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici vigente <em>ratione temporis</em> distinguendosi dai <em>servizi legali</em> di cui all’allegato II B sub 21 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, il cui affidamento segue le regole prescritte dagli articoli 20 e 21 dello stesso decreto legislativo.<br /> L’orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene infatti che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006, in ragione del fatto che l’assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.<br /> 2.2.- Cionondimeno, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non essendo soggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare (in termini Consiglio di Stato 2730/2012; TAR Reggio Calabria n. 38/2016, <em>contra</em>, fra le altre, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20 luglio 2011, n. 604).<br /> La necessità di controllo dell’azione amministrativa, insita nel richiamo ai predetti principi, e la natura fiduciaria, tendenzialmente insindacabile, dell’incarico di assistenza e rappresentanza legale trovano sintesi nel disposto dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, specificamente dettato per attività di prestazione d’opera di cui si riporta uno stralcio, per quanto di interesse: “<em>Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</em><br /> […]<br /> <em>d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.</em><br /> <em>Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi </em>[…]”.<br /> Il riferimento alla<em> specializzazione </em>dell’esperto, che deve essere <em>comprovata</em> e non solo supposta sulla base dell’appartenenza ad una categoria professionale o del possesso di un titolo di studio, dà conto dell’esigenza di una puntuale motivazione delle ragioni concrete che inducono l’Amministrazione conferente a scegliere la <em>collaborazione</em> di uno fra più esperti perché ritenuto maggiormente affidabile in relazione alla <em>durata e all’oggetto e compenso della collaborazione</em>.<br /> Si tratta, come è evidente, di una procedura selettiva assimilabile a quella prescritta dall’art. 97 della Costituzione per l’accesso ai pubblici impieghi, che richiede una selezione sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e “ripetibili” in sede di controllo dell’<em>iter</em> motivazionale.<br /> Nel caso in decisione, tuttavia, appare evidente che i criteri individuati dal bando presentino una tale genericità da rendere plausibile il rilievo che –di fatto- la selezione sarebbe fondata sull’individuazione dell’offerta più bassa; ciò è chiaramente in contrasto con la tutela dell’interesse pubblico che la predeterminazioni di criteri certi ed obiettivi si proporrebbe di tutelare.<br /> Ed invero, la richiesta specializzazione degli avvocati appare solo un criterio di orientamento dell’iscrizione nelle sezioni distinte per materie, mentre l’incarico verrebbe conferito sulla base del compenso richiesto, rispetto al quale il temperamento dell’<em>adeguatezza all’importanza dell’attività e al decoro della professione</em> appare irrimediabilmente generico. L’avviso non specifica infatti quali sono, ai fini del controllo di adeguatezza del compenso, i criteri di misurazione dell’<em>importanza dell’attività</em> e il limite superato il quale un compenso potrebbe essere giudicato non rispettoso del <em>decoro della professione</em>; con l’effetto che l’unico giudizio del Comune suscettibile di un sindacato di legittimità, sarebbe quello che, stante il principio di economicità, lo obbligherebbe a scegliere l’offerta al prezzo più basso in contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e i parametri indicati dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.<br /> Anche i criteri fissati per l’iscrizione degli avvocati negli elenchi di settore, dai quali si sarebbe dovuto attingere per il conferimento degli incarichi pertinenti per materia, appaiono generici. Stabilire che l’iscrizione è determinata dalle specifiche competenze professionali acquisite con riguardo alle esperienze professionali maturate o alla partecipazione a corsi professionali, <em>stages</em> e convegni su materie inerenti alla sezione per la quale è chiesta l’iscrizione, non soddisfa il requisito di oggettività dei criteri che devono presiedere alle selezioni pubbliche.<br /> È noto infatti che le materie inerenti al diritto civile vengono in rilevo in tutti i contenziosi, non solo quelli davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e altrettanto può dirsi per le altre discipline giuridiche che identificano le sezioni dell’elenco dal quale attingere per il conferimento degli incarichi; sicché il criterio dell’esperienza professionale maturata, proprio perché non è univoco in astratto, potrebbe -in concreto- favorire scelte arbitrarie.<br /> Le stesse considerazioni valgono per la partecipazione a convegni che, sovente, hanno contenuto multidisciplinare.<br /> 3.- Devono pertanto essere accolte le censure di falsa applicazione del d.lgs. n. 163/2006, di violazione dell’art. 97 della Costituzione (del quale l’art. 7 del d,lgs. n. 165/2001 costituisce attuazione) e di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.<br /> Conseguentemente il ricorso, assorbite le questioni non trattate, deve essere accolto.<br /> Le spese possono essere compensate registrandosi in materia orientamenti non univoci della giurisprudenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate<br /> Contributo unificato rifuso.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giacinta Serlenga, Presidente FF<br /> Flavia Risso, Referendario<br /> Maria Colagrande, Referendario, Estensore<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-12-2017-n-1289-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2017 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2016 n.1289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-11-2016-n-1289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-11-2016-n-1289/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2016 n.1289</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., N. Fenicia, Est. sulla necessaria disamina dei due ricorsi, principale e incidentale, da parte del Collegio, ove le due ricorrenti contestino i medesimi vizi escludenti, nella medesima fase della procedura di gara, cui peraltro hanno partecipato due soli soggetti, anche a fronte della legittima esclusione della ricorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-11-2016-n-1289/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2016 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-11-2016-n-1289/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2016 n.1289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., N. Fenicia, Est.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessaria disamina dei due ricorsi, principale e incidentale, da parte del Collegio, ove le due ricorrenti contestino i medesimi vizi escludenti, nella medesima fase della procedura di gara, cui peraltro hanno partecipato due soli soggetti, anche a fronte della legittima esclusione della ricorrente principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della pubblica amministrazione- Mancanza dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione alla procedura- Incertezza assoluta su un elemento essenziale dell’offerta- Legittimità dell’esclusione.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della Pubblica amministrazione- Impugnativa dell’esclusione- Rapporto tra ricorso principale e incidentale gravanti gli stessi vizi escludenti- Necessaria trattazione di entrambi, a prescindere dal numero delle imprese partecipanti alla gara.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Risulta legittima l’esclusione dalla procedura aperta per l&#8217;appalto avente ad oggetto il Servizio di trasporto scolastico se disposta in esito alla richiesta di documentazione volta a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel bando, ove la documentazione prodotta dall’impresa ricorrente sia inidonea a provare il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare (<em>avere in proprietà o nella disponibilità giuridica, ai fini dell’espletamento del servizio, e per tutta la durata dell’appalto, almeno n. 12 scuolabus (compreso 1 di scorta) più 2 mezzi speciali per il trasporto disabili</em>.) L’art. 42, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163 del 2006, ammette, nel caso di appalti di servizi, che la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti possa essere fornita mediante una specifica “dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto” e il mancato assolvimento di tale onere dimostrativo si è tradotto al contempo nel difetto di un requisito speciale per la partecipazione alla gara e in un’incertezza assoluta di un elemento essenziale dell’offerta, così da determinarne la necessaria esclusione dalla gara. L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha difatti confermato la perentorietà dei termini di dieci giorni previsti dal primo e dal secondo comma dell&#8217;articolo 48, del d.lgs. n. 163/2006, entro il quale gli operatori economici sorteggiati, l&#8217;aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria, devono presentare la documentazione a comprova dei requisiti, salva l&#8217;oggettiva impossibilità della produzione della documentazione, che non sussisteva nel caso di specie.<br />
&nbsp;<br />
2. L’esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doverosa, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale (consistente ad esempio nella ripetizione della gara). Nel caso di specie il ricorrente, estromesso dall’Amministrazione, contesta la legittimità dell’ammissione dell’offerta del controinteressato, unico rimasto in gara, deducendo quel mancato possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di partecipazione, finanziari, tecnici e organizzativi, che è stato posto alla base della propria esclusione. Il R.T.I. controinteressato risulta carente infatti del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla <em>lex specialis</em>, in quanto il suo solo fatturato non raggiunge il minimo prescritto dal disciplinare e il conclamato acquisto del ramo d’azienda di cui intendeva avvalersi non si intende integrato data l’esiguità dei beni trasferiti, in rapporto alla originaria consistenza del ramo di azienda, unitamente al mancato trasferimento di beni essenziali alla continuità dell’attività aziendale, come il personale, i beni immobili, gli stessi bus idonei al trasporto scolastico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
Pubblicato il 23/11/2016<br />
<strong>N. 01289/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00214/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
C.S.S.A. &#8211; Cooperativa Sociale Servizi Associati Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Euro Tours snc, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pizzato C.F. PZZLSN68B08F241N, Giorgio Trovato C.F. TRVGRG71D08G224X, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Belluno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Gaz C.F. GZANRC64S08D530E, Alberto Gaz C.F. GZALRT75R24D530K, Paolo Vignola C.F. VGNPLA58M04E098G, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Ecoal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria in A.T.I. con la Societa&#8217; B&amp;B Service Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Uliana C.F. LNUSMN75L21M089W, Giampaolo Mazzola C.F. MZZGPL62E20E897I, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;<br />
Trotta Bus Service S.p.A. non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
nel ricorso principale e nei motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2016 e l’8 giugno 2016:<br />
del provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso la ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e servizi integrativi &#8211; anni scolastici 2016/2021 con un eventuale periodo di rinnovo contrattuale per gli anni scolastici 202/2024 (CIG 6375744663);<br />
della nota del Dirigente Settore Gare e Fundraising del Comune di Belluno del 14.1.2016, recante la comunicazione dell&#8217;esclusione;<br />
in parte qua, del 1°, 2° verbale delle operazioni di gara nella parte in cui hanno ammesso alla procedura il R.T.I. Ecoal e la Trotta Bus;<br />
del 3° verbale delle operazioni di gara;<br />
della nota del 2.2.2016 di rigetto dell’istanza di autotutela;<br />
per quanto di ragione dell’art. 3.4, secondo alinea, del disciplinare di gara;<br />
della nota del 3.2.2016 di differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa;<br />
nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.<br />
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 giugno 2016,<br />
dell’aggiudicazione definitiva del 23 giugno 2016 in favore del RTI controinteressato;<br />
del contratto di appalto stipulato fra il Comune di Belluno e il RTI Ecoal – B&amp;B Service;<br />
per il risarcimento del danno per equivalente o in forma specifica;<br />
nel ricorso incidentale proposto da Ecoal, per l’annullamento del provvedimento di esclusione nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della CSSA anche per altri motivi.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Belluno e di Ecoal S.r.l. e di Societa&#8217; B&amp;B Service Soc. Coop.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Ecoal Srl e B&amp;B Service Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Uliana C.F. LNUSMN75L21M089W, Giampaolo Mazzola C.F. MZZGPL62E20E897I, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2016 la Cooperativa Sociale Servizi Associati Scarl (d’ora innanzi CSSA) ha impugnato, tra gli altri atti, il provvedimento del 14 gennaio 2016 con il quale la stazione appaltante (Comune di Belluno) la ha esclusa dalla procedura aperta per l&#8217;appalto avente ad oggetto il &#8220;<em>Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Belluno e servizi integrativi — anni scolastici 2016/2021</em>&#8220;.<br />
L’esclusione veniva disposta in esito alla richiesta di documentazione volta a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, come previsto dall’art. 48, comma 1, del D.lgs. 163/2006, avendo la Commissione giudicato la documentazione prodotta da CSSA inidonea a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, punto 4 del disciplinare.<br />
In particolare la Commissione così motivava la propria determinazione: &#8220;<em>dall&#8217;esame di tale documentazione risulta quanto segue, in relazione ai 3 punti di pagine 5-6 del disciplinare, rubricati &#8216;4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: Il punto 1 (fatturato) è rispettato. Il punto 2 non è rispettato per due motivi: &#8211; i due documenti provvisori relativi ai mezzi (carte di circolazione) che sono stati trasmessi non forniscono la prova che tali mezzi abbiano la disponibilità di 50 posti; &#8211; i libretti di circolazione dimostrano che i contratti di leasing di alcuni mezzi non coprono l&#8217;intera durata dell&#8217;appalto. Inoltre i contratti di leasing non sono stati trasmessi come richiesto nel bando. Ilpunto 3 non è rispettato perché non è stata presentata la documentazione idonea a dimostrare la qualificazione di conducente del personale dipendente, consistente in idonea patente di guida e certificato di abilitazione professionale KD ovvero Carta di Qualificazione Conducenti (CQC). Ad ulteriore riprova di tale carenza, la Commissione osserva che tale documentazione non è neppure citata nei contratti di lavoro presentati</em>&#8220;.<br />
Dopo aver infruttuosamente tentato la strada dell’autotutela amministrativa, non soddisfatta da una risposta soprassessoria ad una richiesta di accesso agli atti di gara, la CSSA ha quindi impugnato con il presente ricorso, oltre alla determinazione di esclusione, anche le determinazioni di ammissione alla gara delle altre due concorrenti, nonché la nota con la quale l&#8217;accesso agli atti relativi alla documentazione amministrativa delle altre due concorrenti era stato differito a dopo l&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
A fondamento del ricorso la CSSA ha posto cinque motivi.<br />
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che erroneamente la stazione appaltante l’aveva esclusa per la mancata comprova della capienza di due autoveicoli, in quanto tale aspetto non era previsto a pena di esclusione, assumendo invece rilevanza solo al momento dell&#8217;affidamento del servizio, senza condizionare la partecipazione alla gara e/o l&#8217;ammissibilità dell&#8217;offerta. Sotto altro profilo, la ricorrente ha rilevato che i due mezzi indicati nella propria offerta avevano entrambi una disponibilità di almeno 50 posti, pur non essendo tale circostanza ancora documentabile per motivi ad essa non imputabili, dovendo ancora essere rilasciata, da parte della Motorizzazione civile, la carta di circolazione definitiva sostitutiva del documento provvisorio (comunemente denominato &#8216;foglio di via&#8221;) per ora rilasciato, privo dell’indicazione del numero dei posti di cui il mezzo era dotato. In costanza di tali presupposti, secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto concedere una proroga del termine di 10 giorni previsto dall&#8217;art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 per la comprova dei requisiti, termine che non potrebbe considerarsi perentorio quando emergano circostanze idonee a giustificarne la proroga o il differimento.<br />
In via gradata la ricorrente ha quindi impugnato l’art. 3, punto 4, secondo alinea, del disciplinare di gara, se interpretato nel senso di prescrivere quale requisito di ammissione la proprietà o l&#8217;immediata disponibilità giuridica dei mezzi occorrenti per l&#8217;espletamento dell&#8217;appalto, dovendosi ritenere invalide, sulla base della costante giurisprudenza, le clausole della <em>lex specialis</em> di gara che richiedano il possesso dei mezzi di esecuzione dell&#8217;appalto sin dalla presentazione della domanda.<br />
Il secondo motivo di ricorso è invece diretto avverso il punto della motivazione dell’esclusione consistente nella mancata produzione dei contratti di <em>leasing</em>, i quali, in ogni caso, secondo la Commissione, non coprirebbero l’intera durata dell’appalto. A confutazione di tale ultimo rilievo la ricorrente ha dedotto che i contratti di <em>leasing</em> in questione costituirebbero titoli astrattamente idonei ad assicurarle la disponibilità dei mezzi anche dopo la scadenza della locazione, essendo prevista la possibilità del riscatto finale. Inoltre la ricorrente ha lamentato, anche in relazione a tale causa di esclusione, la violazione dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2016, per le medesime ragioni di cui al primo motivo.<br />
Il terzo motivo è diretto avverso la terza ragione di esclusione, ovvero la mancata presentazione della documentazione idonea a dimostrare la qualificazione di conducente del personale dipendente. Al riguardo la ricorrente ha dedotto che il disciplinare di gara richiedeva solamente la produzione, a comprova dei requisiti, dei contratti di lavoro, e non delle patenti. In ogni caso, secondo la ricorrente, tale requisito, nella specie, di fatto, sussistente, sarebbe richiesto solo ai fini dell’esecuzione del servizio e non dell’ammissione alla gara. In via gradata, la ricorrente ha impugnato anche l&#8217;art. 3, punto 4, terzo alinea, del disciplinare, se interpretato nel senso di richiedere di comprovare il possesso delle patenti di guida del personale conducente sin dalla fase di ammissione alla gara; dovendosi ritenere invalide, sulla base della costante giurisprudenza, le clausole della <em>lex specialis</em> di gara che richiedano il possesso dei mezzi di esecuzione dell&#8217;appalto sin dalla presentazione della domanda.<br />
Il quarto motivo è invece indirizzato genericamente avverso le ammissioni delle altre due ditte partecipanti alla gara (R.T.I. Ecoal s.r.l. – B&amp;B Service e Trotta Bus Service).<br />
Il quinto motivo ha riguardato il differimento dell’accesso agli atti di gara.<br />
Si è costituito il Comune di Belluno contestando la fondatezza dei singoli motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Si è anche costituita la società Ecoal producendo una memoria di controricorso per dispiegare le ragioni dell’infondatezza dei singoli motivi dedotti dalla CSSA, e proponendo, con un distinto atto, un ricorso incidentale volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione della CSSA anche per altri motivi, ovvero: a) l’aver l’offerto, la CSSA, alcuni scuolabus non rispondenti alle norme del Decreto del Ministero dei Trasporti del 1° aprile 2010, espressamente richiamato dal disciplinare di gara; b) la conseguente falsità della dichiarazione resa sul possesso di tale requisito; c) la modifica dell’offerta in sede di comprova dei requisiti, relativamente ad uno scuolabus.<br />
La CSSA ha replicato al ricorso incidentale con memoria sostenendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.<br />
Nel prosieguo del giudizio si sono susseguiti tre atti di motivi aggiunti proposti da CSSA.<br />
In particolare, con atto depositato il 6 aprile 2016, la CSSA ha proposto ulteriori motivi avverso gli atti già impugnati con il ricorso principale, ed in particolare avverso l’ammissione del R.T.I. Ecoal –B&amp;B Service, deducendo:<br />
&#8211; con un sesto motivo, l’illegittimità dell’ammissione del R.T.I. Ecoal –B&amp;B, in quanto quest’ultimo, in violazione dell’art. 5, punto 4, del disciplinare, che richiedeva la proprietà o la disponibilità giuridica dei mezzi di trasporto, aveva invece d<br />
&#8211; con il settimo motivo, la mancanza, in capo al medesimo R.T.I., del requisito di capacità tecnica e professionale costituito dal fatturato minimo specifico per servizi analoghi; non essendo possibile, secondo la ricorrente, far derivare i requisiti di f<br />
&#8211; con l’ ottavo motivo, l’erroneità, la falsità e l’incompletezza, della dichiarazione di Ecoal di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;<br />
&#8211; con il nono motivo, la mancata applicazione da parte di Ecoal e B&amp;B Service di un contratto collettivo di categoria afferente lo svolgimento delle attività oggetto di appalto; nonché, il mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per lo s<br />
La richiesta di sospensione degli atti impugnati formulata con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio dell’11 maggio 2016.<br />
Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato l’8 giugno 2016 la CSSA ha dedotto, contro i provvedimenti di ammissione già impugnati, gli ulteriori due motivi:<br />
&#8211; la violazione dell’art. 3, punto 4, del disciplinare di gara, richiedente, secondo la ricorrente, la disponibilità attuale ed effettiva dei mezzi, non assicurata dall’ordine di fornitura prodotto da Ecoal e B&amp;B;<br />
&#8211; la violazione dell’art. 3, punto 4, del disciplinare di gara, avendo il R.T.I. Ecoal prodotto contratti a termine del personale di durata inferiore a 6 mesi, incompatibili con la durata dell’appalto.<br />
Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti, depositato il 29 giugno 2016, la ricorrente ha impugnato, deducendone l’invalidità derivata, la sopraggiunta determina di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Ecoal (la Trotta Bus Service era stata invece in precedenza esclusa), nonché il contratto di appalto, ed ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso il subentro nel contratto, ovvero per equivalente.<br />
Il Comune di Belluno e la società Ecoal hanno depositato memorie difensive per replicare ai motivi aggiunti via via depositati.<br />
Il processo ha subito una serie di rinvii, necessitati dalla proposizione dei motivi aggiunti.<br />
La parti hanno depositato memorie conclusive e di replica illustrando le loro rispettive posizioni.<br />
In particolare, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità, per carenza di legittimazione processuale, di tutte le censure dedotte per contestare l’ammissione della medesima Ecoal, una volta acclarata la legittimità del provvedimento di esclusione dell’odierna ricorrente.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 9 novembre 2016.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso principale, nella parte in cui è volto a contestare l’esclusione del costituendo raggruppamento d’imprese ricorrente, è infondato e va pertanto respinto per le seguenti ragioni.<br />
1.1. L’art. 42, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163 del 2006, ammette, nel caso di appalti di servizi, che la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti possa essere fornita mediante una specifica “dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto”.<br />
Nel caso di specie, in modo perfettamente conforme al precitato dettato normativo, il disciplinare di gara, all’art. 3.4 (rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale”), prescriveva che i concorrenti dovessero “<em>avere in proprietà o nella disponibilità giuridica, ai fini dell’espletamento del servizio, e per tutta la durata dell’appalto, almeno n. 12 scuolabus (compreso 1 di scorta) più 2 mezzi speciali per il trasporto disabili,</em><em> rispondenti alle norme dal decreto Ministero dei Trasporti 01/04/2010 e ad ogni altro provvedimento normativo ivi richiamato, in vigore disciplinante la materia, in quanto applicabile, tra cui Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; (tali mezzi devono coprire almeno il seguente fabbisogno tipo: n. 1 con 22 posti a sedere, n. 2 con 28 posti a sedere, n. 4 con 32 posti a sedere, n. 1 con 48 posti a sedere, n. 2 con 50 posti a sedere, n. 2 con 55 posti a sedere e 2 mezzi speciali per il trasporto disabili)</em>”.<br />
L’impugnazione, <em>in parte qua</em>, del disciplinare risulta pertanto infondata.<br />
1.2. Assodato dunque che la disponibilità dei mezzi, elevata a requisito di partecipazione, fosse prevista ai fini dell’ammissione alla gara e non solo dell’esecuzione del servizio, essa andava dichiarata all’atto della presentazione della domanda e comprovata nei termini previsti dall’art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006.<br />
Nel partecipare alla gara CSSA ha elencato nel modello “D” i mezzi destinati al servizio, tra cui “<em>n°. 02 scuolabus immatricolati il 2015 con n°. 50 posti</em>”.<br />
La capienza di tali due bus, in base al disciplinare, avrebbe dovuto essere comprovata mediante il deposito dei “documenti di proprietà” ovvero la carta di circolazione, entro il termine di 10 giorni di cui all’art. 48, comma 1, D.lgs. 163/2006.<br />
L’odierna ricorrente ha fornito solo due documenti provvisori relativi a tali due mezzi, inidonei a fornire la prova che gli stessi abbiano la disponibilità di 50 posti.<br />
Il mancato assolvimento di tale onere dimostrativo si è tradotto al contempo nel difetto di un requisito speciale per la partecipazione alla gara e in un’incertezza assoluta di un elemento essenziale dell’offerta, in quanto tale non suscettibile di alcuna “regolarizzazione” successiva da parte della stazione appaltante (pena la violazione della <em>par condicio</em> dei concorrenti), così da determinarne la necessaria esclusione dalla gara.<br />
1.3. Ugualmente è a dirsi per la mancata produzione, nel medesimo termine, dei contratti di <em>leasing</em>, anch’essi necessari, ai sensi del disciplinare, ai fini della dimostrazione della disponibilità dei mezzi, nonché delle patenti di guida dei dipendenti, risultando chiara e lineare la <em>lex specialis</em> (bando e disciplinare) nel prescrivere che ciascun concorrente debba “<em>avere alle proprie dipendenze almeno n. 13 conducenti muniti di idonea patente di guida e certificato di abilitazione professionale KD ovvero di Carta di Qualificazione Conducenti (CQC)</em>”. Derivando da ciò che in sede di verifica l’impresa dovesse produrre, non solo i contratti di lavoro, ma anche le patenti di guida dei dipendenti.<br />
1.4. In ogni caso, ciascuna di tali inottemperanze costituisce causa di esclusione, ed è dunque di per sé idonea a sorreggere il provvedimento impugnato con il ricorso principale.<br />
1.5. La ricorrente contesta la perentorietà del termine indicato dalla Stazione appaltante per inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.<br />
Il Collegio ritiene errato quanto affermato al riguardo da parte ricorrente, osservando che il termine in questione è da considerare perentorio in considerazione delle esigenze di certezza e celerità della procedura ad evidenza pubblica, con la conseguenza automatica della comminatoria prevista per la sua inosservanza.<br />
Al riguardo, l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione del 25 febbraio 2014 n. 10, ha confermato la perentorietà dei termini di dieci giorni previsti dal primo e dal secondo comma dell&#8217;articolo 48, del d.lgs. n. 163/2006, entro il quale gli operatori economici sorteggiati, l&#8217;aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria, devono presentare la documentazione a comprova dei requisiti, salva l&#8217;oggettiva impossibilità della produzione della documentazione.<br />
Alla luce di tale disciplina, correttamente la Stazione appaltante, non avendo ricevuto nei termini previsti la documentazione attraverso gli strumenti informatici indicati nella <em>lex specialis</em>, ha adottato il provvedimento di esclusione impugnato.<br />
Né risulta ricorrere l’ipotesi della oggettiva impossibilità di produzione dei documenti in esame, dei quali la ricorrente avrebbe dovuto essere in possesso già al momento della presentazione dell’offerta.<br />
1.6. Sulla base di tali considerazioni, devono essere disattese le censure proposte avverso l’esclusione del raggruppamento ricorrente contenute nel ricorso principale, che, pertanto, deve essere in parte respinto.<br />
2. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale, in quanto diretto all’accertamento di ulteriori cause di esclusione per mancanza di altri requisiti da parte del R.T.I. CSSA, per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
3. A questo punto, accertata la legittimità dell’esclusione della ricorrente, occorre risolvere la questione, sollevata dalla controinteressata, della legittimazione della ricorrente a contestare, prima con il quarto motivo del ricorso principale e poi con i ricorsi per motivi aggiunti, gli ulteriori esiti della procedura a partire dall’ammissione dell’offerta del R.T.I. Ecoal per giungere all’affidamento a quest’ultimo del servizio in questione.<br />
3.1. La controinteressata, al riguardo, richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria che, abbandonata la possibilità, riconosciuta inizialmente dall’A.P. n. 11/2008, di attribuire al partecipante alla gara la titolarità dell’interesse strumentale all’annullamento di tutti gli atti, affinchè la gara sia ripetuta con l’indizione di un ulteriore bando, ha sempre mantenuta ferma in tutte le altre sentenze successive l’equiparazione del concorrente escluso dalla gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione al <em>quisque de populo</em> privo di legittimazione a contestare il suo ulteriore svolgimento e a dedurre vizi concernenti la posizione dell&#8217;aggiudicataria (A.P.: 4/2011; 7/2014; 9/2014).<br />
3.2. La controinteressata si avvale pure dell’ulteriore giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche recente, che pur non disconoscendo la rilevanza dell’interesse strumentale del partecipante a una gara pubblica di appalto a ottenerne la riedizione, ha specificato come debba in ogni caso ritenersi che un tale interesse non sussista in capo al soggetto legittimamente escluso dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali. Il suo interesse protetto, invero, da qualificare interesse di mero fatto, afferma tale giurisprudenza, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara (cfr. Cons. St: sez. IV, 20 aprile 2016 n. 1560; Sez. V, n. 2256 del 2015; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 892; 10 settembre 2010, n. 6546).<br />
3.3. Per proprio conto, la parte ricorrente, basandosi sul fatto che in esito all’esclusione divenuta definitiva della Trotta Bus Service l’unico concorrente in gara è il R.T.I. Ecoal, ha opposto il proprio interesse ad ottenere, attraverso l’annullamento dell’ammissione di quest’ultimo, la ripetizione della gara.<br />
3.4. A tal fine, la ricorrente evidenzia come tale interesse abbia trovato riconoscimento, innanzitutto, nella sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 4 luglio 2013, n. C-110/12 (<em>Fastweb</em>), quindi nell’A.P. del Consiglio di Stato n. 9/2014, ed infine, nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 aprile 2016, n. C-689/2014 (<em>Puligienica</em>), per la quale l’esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doverosa, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale (consistente ad esempio nella ripetizione della gara).<br />
3.5. Il Collegio ritiene che la tesi sostenuta dalla ricorrente sia da preferire in quanto più aderente alla giurisprudenza comunitaria appena citata che, se pure riferita alla specifica fattispecie in cui le parti, con il ricorso principale e con quello incidentale, propongano censure incrociate escludenti, dando luogo al particolare fenomeno di equiordinazione caratterizzato dal condizionamento reciproco dei rispettivi ricorsi, si basa sulla più generale esigenza, ritenuta imprescindibile ai fini del corretto dispiegarsi della concorrenza, di assegnare, all’operatore economico che ha partecipato alla gara, ed in virtù del solo fatto di aver partecipato alla gara, la titolarità della situazione sostanziale che lo abiliti ad azzerarne gli esiti, al fine di aggiudicarsi l’ulteriore gara in posizione di parità con le altre imprese.<br />
3.6. Nondimeno, il Collegio ritiene utile ricordare che il Consiglio di Stato, con l’A.P. n. 9/2014, sia pure interpretando la sentenza <em>Fastweb</em> come introduttiva di una eccezione al sistema giustificata dalla necessità di attribuire alle parti contendenti, in particolari situazioni, la “parità delle armi”, aveva individuato delle ipotesi di interesse strumentale nei ristretti casi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito della medesima sub-fase procedimentale e per motivi identici, concludendo nel senso che “sussiste la legittimazione del ricorrente in via principale &#8211; estromesso per atto dell’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale &#8211; ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale”.<br />
3.7. Ebbene, è evidente che il caso ora in esame configuri l’ipotesi di interesse strumentale individuata dall’Adunanza Plenaria, in quanto il R.T.I. ricorrente, estromesso dall’Amministrazione, contesta la legittimità dell’ammissione dell’offerta del R.T.I. controinteressato, unico rimasto in gara, deducendo quel mancato possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di partecipazione, finanziari, tecnici e organizzativi, che è stato posto alla base della propria esclusione.<br />
3.8. Dunque, le posizioni delle parti nel presente ricorso sono perfettamente speculari rispetto all’accertamento del regolare svolgimento del segmento procedimentale destinato alla verifica dei titoli di ammissione alla gara, accertamento che la parte ricorrente chiede venga ora effettuato nei confronti del controinteressato al pari di quanto è avvenuto nei propri confronti.<br />
3.9. Alla luce degli ultimi approdi giurisprudenziali, nazionali e comunitari, il Collegio ritiene che tale pretesa debba trovare soddisfazione. Infatti, una volta riconosciuta alla ripetizione della gara un valore giuridicamente rilevante, in grado di radicare l’interesse al ricorso, anche il concorrente che non può conseguire l’aggiudicazione essendo stato legittimamente escluso (la cui posizione non è equiparabile al <em>quisque de populo</em> che non ha mai partecipato alla gara) deve poter dimostrare che anche l’aggiudicatario ha partecipato illegittimamente, al fine di ottenere l’indizione di una nuova gara.<br />
3.10. Tale conclusione risulta d’altro canto l’unica idonea a garantire il rispetto del principio costituzionale di difesa (art. 24 Cost.), oltre che dei principi dell’Unione europea in tema di parità delle parti, di giusto processo (come riconosciuti anche dall’art. 2 c.p.a.), di non discriminazione e di libera concorrenza in materia di appalti pubblici.<br />
3.11. Ragionando diversamente, ovvero impedendo al concorrente legittimamente escluso di far valere il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara, si attribuirebbe all’Amministrazione il potere di selezionare (con i provvedimenti di ammissione o di esclusione) i soggetti titolari di interessi qualificati e, quindi, di ampliare o restringere la cerchia dei soggetti legittimati ad impugnare i suoi atti; in quanto, a fronte di due concorrenti, entrambi privi dei requisiti per partecipare alla gara, l’esito del giudizio e della gara dipenderebbe dalla determinazione dell’amministrazione di procedere alla contestazione della mancanza dei requisiti solo nei confronti di uno dei partecipanti, restando irreversibile l’aggiudicazione della gara in favore dell’altro partecipante.<br />
3.12. Alla stregua di tali considerazioni, si deve ritenere che, nel caso in esame, l’impresa ricorrente, quantunque legittimamente esclusa dalla gara, sia legittimata a contestare l’ammissione e la successiva aggiudicazione in favore del R.T.I. controinteressato, al fine di poter aspirare alla partecipazione ad un’ulteriore gara in posizione di parità con altri operatori; e che dunque siano ammissibili i motivi aggiunti proposti avverso tali atti.<br />
4. Ciò premesso in punto di legittimazione ad agire, nel merito, fra tali motivi aggiunti risulta fondato e assorbente il secondo della prima serie di motivi aggiunti (settimo motivo), con il quale la ricorrente ha dedotto che iI RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso in quanto privo del requisito di capacità tecnica e professionale costituito dal fatturato minimo specifico per servizi analoghi.<br />
4.1. Al riguardo, l&#8217;art. 3, punto 4, del disciplinare, richiedeva ai concorrenti di &#8220;<em>aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) antecedenti la data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli del presente appalto per un ammontare non inferiore ad € 1.871.025 al netto dell&#8217;IVA</em>&#8220;.<br />
Tale requisito è stato dichiarato dal R.T.I. risultato aggiudicatario nella misura di € 1.905.255,50 per ECOAL S.r.l. e di € 1.183.234,15 per B&amp;B Service.<br />
In particolare, ECOAL S.r.l., che ha iniziato la propria attività solo il 13 agosto 2014, ha fatto derivare i propri requisiti di fatturato unicamente dal ramo di azienda che essa ha acquistato nel settembre 2015 dalla fallita società Luca Falaschi S.r.l. .<br />
La C.S.S.A. contesta la riconducibilità del contratto denominato “cessione di ramo di azienda” del 16 settembre 2015 intervenuto tra la Luca Falaschi s.r.l. in fallimento e la Ecoal s.r.l., alla figura della cessione di azienda di cui agli artt. 2112 e 2556 c.c., trattandosi, secondo la ricorrente, di acquisto che solo in apparenza ha riguardato il ramo di azienda relativo alla attività di &#8220;<em>trasporto scolastico, servizio scuolabus, servizio di trasporto per disabili, trasporto scolastico di qualsiasi tipo per la scuola dell&#8217;obbligo e non, compreso l&#8217;accompagnamento e l&#8217;assistenza dei trasportati</em>&#8220;, come si legge all&#8217;art. 2 del contratto.<br />
4.2. La censura è fondata.<br />
In effetti, come risulta dall&#8217;esame dell’art. 3 del contratto di cessione in esame, con esso non vengono trasferiti beni immobili, mentre la cedente attesta di &#8220;<em>non avere nessun contratto di lavoro attivo né lo aveva al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda</em>&#8220;. In definitiva, la cessione ha riguardato, sotto il profilo dei beni materiali trasferiti, oltre ad alcuni beni mobili, un vecchio pulmino, tre vecchi furgoni e due automobili, il tutto a fronte del prezzo di € 38.000,00 (art. 4).<br />
Alla stregua di tali emergenze, il Collegio ritiene che il contratto in esame, a dispetto del <em>nomen iuris</em> applicato dalle parti e dell’astratto riferimento alla cessione di tutti i rapporti, compresi i requisiti di qualificazione per partecipare a gare d’appalto, non abbia comportato un effettivo trasferimento di azienda, comprensivo della <em>universitas</em> dei beni materiali e immateriali, e ciò, avuto riguardo all’effettiva consistenza dei beni oggetto del contratto.<br />
Ostativa a tale inquadramento è la stessa nozione di trasferimento di azienda offerta dal quinto comma, primo periodo, dell’art. 2112 c.c. (sia pure con riferimento agli effetti del trasferimento sul rapporto di lavoro), secondo cui “<em>si intende per trasferimento d&#8217;azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un&#8217;attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l&#8217;usufrutto o l&#8217;affitto di azienda</em>”.<br />
D’altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha sempre riconosciuto che la cessione d’azienda possa consentire la conservazione dei requisiti tecnici e professionali, alla condizione, tuttavia, che “l’azienda (o il ramo) trasferito sia suscettibile di costituire idoneo e completo strumento di impresa e caratterizzato da autonomia di mezzi, requisiti, capacità operative, finanziarie, tecniche e medesime finalità imprenditoriali” (cfr. Cons. St. n. 2223/2005); ovvero, alla condizione che il trasferimento riguardi mezzi tecnici, capacità organizzative e professionalità delle maestranze nel loro complesso, tali da garantire la continuità della azienda nella sua interezza.<br />
Ugualmente, la Cassazione ha costantemente affermato che la cessione d&#8217; azienda “è configurabile anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l&#8217; azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l&#8217; attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all&#8217; esercizio dell&#8217; impresa” (Cfr. Cass. n. 21481/2009).<br />
Nel caso di specie l&#8217;asserita &#8220;cessione di azienda&#8221; ha riguardato unicamente sei veicoli, tra cui due automobili e tre furgoni, e qualche mobile, nonché (in via puramente astratta) l&#8217;avviamento, l&#8217;esperienza nel settore, i requisiti di qualificazioni alle gare maturati dalla cedente.<br />
Alla stregua dei principi sopra ricordati, è evidente che, nel caso di specie, l’esiguità dei beni trasferiti, in rapporto alla originaria consistenza del ramo di azienda ceduto (deducibile in via presuntiva dal fatturato e dai servizi svolti), unitamente al mancato trasferimento di beni essenziali alla continuità dell’attività aziendale, come il personale, i beni immobili, gli stessi bus idonei al trasporto scolastico, impediscano la conservazione dell’identità dell’azienda trasferita e dunque di qualificare il negozio posto in essere come cessione di azienda, intesa, quest’ultima come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).<br />
Il contratto in esame non può quindi ritenersi idoneo a determinare il trasferimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo alla cessionaria, stante la mancanza di un collegamento degli stessi con il complesso dei beni, del personale e dei rapporti giuridici afferenti allo specifico settore di operatività, nei quali si sostanzia la capacità aziendale, e che avevano permesso all’impresa ceduta di acquisire quei medesimi requisiti di capacità.<br />
In conclusione, ECOAL S.r.l., non avendo realmente acquistato il &#8220;ramo di azienda&#8221; della fallita Luca Falaschi S.r.l. afferente al trasporto scolastico, non poteva vantare il fatturato per servizi analoghi che la ditta Falaschi aveva maturato in passato. Pertanto, non essendo computabile in favore di ECOAL alcun fatturato, il R.T.I. controinteressato risulta carente del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla <em>lex specialis</em>, in quanto il solo fatturato di B&amp;B Service non raggiunge il minimo previsto dall&#8217;art. 3, punto 4, del disciplinare.<br />
4.3. Ciò costituiva assorbente motivo di esclusione.<br />
5. Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, deve essere disposto l’annullamento dell’ammissione e della successiva aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Ecoal e del conseguente contratto di appalto stipulato tra il Comune di Belluno e il R.T.I. Ecoal.<br />
6. L’ulteriore domanda formulata dalla ricorrente CSSA (risarcimento dei danni in forma specifica, attraverso il subentro, o per equivalente) deve, invece, essere respinta, giacché il suo accoglimento presupporrebbe il positivo accertamento della spettanza del bene della vita; nella fattispecie risulta invece che il R.T.I. costituendo, di cui sono componenti le ricorrenti, è stato legittimamente escluso dalla gara.<br />
7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, nonché della reciprocità della soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
Respinge il ricorso principale nella parte in cui è diretto a contestare l’esclusione dalla gara del R.T.I. C.S.S.A.;<br />
Accoglie per altra parte il ricorso principale integrato dai successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’ammissione alla procedura del R.T.I. Ecoal s.r.l. e la successiva aggiudicazione definitiva della gara in suo favore, respingendo, invece, la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica (subentro) o per equivalente formulata dalla ricorrente principale;<br />
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato R.T.I. Ecoal;<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Pietro De Berardinis, Consigliere<br />
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nicola Fenicia</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Maurizio Nicolosi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-11-2016-n-1289/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2016 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.1289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-3-2010-n-1289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-3-2010-n-1289/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.1289</a></p>
<p>Pres., est. A. Savo Stefania Lo Priore (Avv. Pasquale Salvo) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento degli elaborati in sede di esami per l&#8217;abilitazione alla pratica forense in caso di accertata copiatura degli elaborati Professioni – Abilitazione alla professione di Avvocato – Annullamento degli elaborati – In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-3-2010-n-1289/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-3-2010-n-1289/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.1289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. A. Savo<br /> Stefania Lo Priore (Avv. Pasquale Salvo) c. Ministero della Giustizia<br /> (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento degli elaborati in sede di esami per l&#8217;abilitazione alla pratica forense in caso di accertata copiatura degli elaborati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Abilitazione alla professione di Avvocato – Annullamento degli elaborati – In caso di accertata copiatura da parte della commissione giudicatrice – Indagini su chi ha copiato e su chi abbia fatto il compito – Obbligo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di esami per l’abilitazione alla pratica forense,l’accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall’esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è sufficiente a giustificare l’annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l’elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità (1)	</p>
<p><b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616; 10 ottobre 2004, n. 785; 14 novembre 2004, n. 878</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2009, proposto da <b>Stefania Lo Priore</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Salvo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. Gigante n. 2, (presso lo studio dell’avv. Gerundo);<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento, di cui al verbale 24 marzo 2009, con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano ha annullato la prova sostenuta dalla ricorrente;<br />	<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al numero di registro generale n. 6714 del 2009, la dott. Stefania Lo Priore impugna gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2008, in sede di valutazione degli elaborati scritti redatti presso la Corte di Appello di Napoli e contrassegnati con il numero 4460, non ha ammesso la ricorrente a sostenere le prove orali sul presupposto dell’annullamento dell’elaborato relativo all’atto giudiziario, ai sensi dell’art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.<br />	<br />
La ricorrente deduce il seguente vizio di legittimità:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stata effettuata alcuna indagine per accertare la responsabilità della dott. Lo Priore in sede di redazione della prova poi annullata.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo la reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2010 la causa è stata introitata ed il Collegio si è riservato la facoltà di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori delle parti presenti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, il Collegio accerta che sussistono le condizioni richieste dall’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per adottare una decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare e, in particolare, che il contraddittorio risulta integro e che le questioni di diritto prospettate sono state oramai definitivamente risolte da una giurisprudenza consolidata, anche di appello (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991; 10 maggio 2007, n. 2182; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731 e 10 aprile 2007, n. 3206).<br />	<br />
Da ultimo, come si è riferito in fatto, in camera di consiglio si è data comunicazione dell’intenzione del Collegio di definire con sentenza il giudizio ai difensori presenti, che si sono limitati a prenderne atto.<br />	<br />
Non coglie nel segno l’unico motivo di ricorso, concernente il difetto di istruttoria in punto di responsabilità della dott. Lo Priore per quanto riscontrato dalla Commissione esaminatrice.<br />	<br />
Sul punto, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5348; 7 marzo 2005, n. 902), secondo cui la commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense può procedere all’annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità, senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni e non risultando all’uopo necessario la previa individuazione del soggetto attivo della copiatura.<br />	<br />
Difatti, l’art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, nella parte in cui prevede l’annullamento degli elaborati che risultino copiati, si riferisce non solo all’ipotesi che detta conformità sia conseguente all’utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il proprio elaborato fosse copiato da altri.<br />	<br />
Invero, detta disposizione deve essere letta in stretta connessione con il divieto imposto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere e con l’espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall’ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.<br />	<br />
A ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che due o più di essi siano conformi fra di loro, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto, e, cioè, di consultare libri o appunti non utilizzabili ovvero di comunicare durante lo svolgimento delle prove.<br />	<br />
L’accertata violazione da parte dei candidati di una regola di comportamento, chiaramente ispirata dall’esigenza di garantire la regolarità degli esami e la par condicio degli esaminandi, è, pertanto, sufficiente a giustificare l’annullamento degli elaborati riscontrati conformi fra di loro, senza che la commissione debba previamente individuare la fonte utilizzata per la copiatura ovvero chi, fra i candidati, abbia autonomamente redatto l’elaborato e chi, invece, si sia limitato a copiarlo, trattandosi di circostanze ininfluenti e tali, comunque, da non giustificare distinzioni o graduazioni di responsabilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616; 10 ottobre 2004, n. 785; 14 novembre 2004, n. 878).<br />	<br />
Il limite che la commissione incontra nell’esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell’accordo di più candidati. Nel caso di specie, tuttavia, tale conformità non è contestata.<br />	<br />
Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, rigetta il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Primo Referendario<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2010	</p>
<p align=center>(</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-3-2010-n-1289/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.1289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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