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	<title>1287 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1287 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.1287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-1287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-1287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.1287</a></p>
<p>G. Pennetti Pres., C. Dell&#8217;Olio Est. (XX rapp. avv.to R. Trinchese c. Ministero Interno rapp. Avv.ra Stato; Comune di Castellammare di Stabia rapp. avv.to M. A. Verde: YY rapp. avv.to F. Pinto; G. L. n.c.) Nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l&#8217;annullamento degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-1287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-1287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.1287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Pennetti Pres., C. Dell&#8217;Olio Est.  (XX rapp. avv.to R. Trinchese c. Ministero Interno rapp. Avv.ra Stato; Comune di Castellammare di Stabia rapp. avv.to M. A. Verde: YY rapp. avv.to F. Pinto; G. L. n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l&#8217;annullamento degli atti della procedura laddove l&#8217;illegittimità  non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. &#8211; Processo amministrativo &#8211; contenzioso elettorale &#8211; &#8220;prova di resistenza&#8221; &#8211; mancato superamento &#8211; rilevanza processuale preclusiva &#8211; sussiste.</p>
</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; censure dedotte in memoria non notificata &#8211; violazione del contraddittorio &#8211; mancato rispetto del termine decadenziale per l&#8217;impugnazione &#8211; inammissibilità  del gravame &#8211; conseguenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l&#8217;esigenza di reintegrare la legittimità  violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà  del corpo elettorale, non consente di pronunciare l&#8217;annullamento degli atti della procedura laddove l&#8217;illegittimità  non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo giù  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01287/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03579/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2018, proposto da XX, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Rosalia Trinchese, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; MINISTERO DELL&#8217;INTERNO e PREFETTURA DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. M. Antonella Verde dell&#8217;Avvocatura Municipale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; &#8211; UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; YY, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Ferdinando Pinto, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; &#8211; G. L., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del verbale delle operazioni dell&#8217;Ufficio Centrale Elettorale del 23 luglio 2018, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere del Comune di Castellammare di Stabia, nonchè dei relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dell&#8217;atto di pubblicazione del risultato elettorale, con proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere del Comune di Castellammare di Stabia, avente data 24 luglio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dei verbali degli uffici sezionali nn. 6, 8 e 63, nella parte in cui non sono stati attribuiti voti al ricorrente, candidato nella lista n. 13 avente contrassegno &#8220;Forza Italia Berlusconi&#8221;, e/o sono stati attribuiti voti alla Sig.ra YY, candidata nella stessa lista n. 13;</p>
<p style="text-align: justify;">d) di tutti i verbali degli uffici sezionali nn. 13, 14, 15, 17, 24, 26, 34, 51, 59, 60, 61 e 64, nella parte in cui sono state considerate come bianche o nulle o non valide schede contenenti voti validi espressi in favore della lista n. 13 avente contrassegno &#8220;Forza Italia Berlusconi&#8221; con preferenza per il ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">e) di tutti i verbali degli uffici sezionali del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui non sono stati attribuiti voti validi espressi in favore della lista n. 13 avente contrassegno &#8220;Forza Italia Berlusconi&#8221;, con ulteriore seggio da assegnarsi alla predetta lista a scapito della lista n. 7 avente contrassegno &#8220;Lega Salvini&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">f) di tutti gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Castellammare di Stabia, sia del primo che del secondo turno;</p>
<p style="text-align: justify;">g) di ogni altro atto precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e della controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva n. 6467 del 7 novembre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorrente XX, che espone di essere il primo dei non eletti della lista n. 13 &#8220;Forza Italia Berlusconi&#8221; con 322 voti immediatamente dopo la Sig.ra YY, attestata a 323 preferenze, contesta i risultati della competizione elettorale svoltasi il 10-24 giugno 2018 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia, chiedendo l&#8217;annullamento delle relative operazioni e degli atti ad esse inerenti, meglio in epigrafe individuati;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con sentenza non definitiva della Sezione n. 6467 del 7 novembre 2018 sono state respinte tutte le doglianze formulate in gravame, ad eccezione della censura con cui si rimarcava che nella sezione n. 63 sarebbero stati accertati dai rappresentanti di lista 26 voti validi attribuibili al Sig. XX a fronte dei 23 riconosciuti dall&#8217;Ufficio Centrale Elettorale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in relazione a tale ultima censura, con la suddetta sentenza veniva disposta una verificazione affidata a un funzionario delegato dal Prefetto della Provincia di Napoli, il quale avrebbe provveduto a verificare, in contraddittorio con le parti costituite ed il Comune di Castellammare di Stabia (dando loro un preavviso di sette giorni rispetto all&#8217;inizio delle operazioni), se tra le schede valide scrutinate nella suindicata sezione elettorale si fosse rinvenuta la mancata assegnazione di tre voti stigmatizzata nel ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il funzionario prefettizio delegato ha depositato relazione conclusiva di verificazione, con allegato verbale, in data 20 dicembre 2018, perfezionando le formalità  telematiche di deposito della documentazione completa il successivo 25 febbraio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;impianto difensivo articolato nel ricorso &#8211; volto ad accreditare una differenza di due voti fra il Sig. XX e la Sig.ra YY (325 contro 323) &#8211; smentito dall&#8217;esito degli accertamenti compiuti dal funzionario verificatore, come illustrati nel suddetto verbale e rimasti incontestati, che il Collegio condivide e fa propri ritenendoli frutto di approfondita attività  istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ebbene, tali accertamenti hanno dato conto che al Sig. XX sono da attribuire nella sezione n. 63 24 preferenze invece delle 26 reclamate, ponendolo a parità  di voti con la Sig.ra YY (323 contro 323), la quale perà² continuerebbe a mantenere la posizione di consigliere eletto della lista n. 13 &#8220;Forza Italia Berlusconi&#8221;, precedendo nell&#8217;ordine di lista proprio il Sig. XX;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; discende da quanto esposto la non plausibilità  della tesi attorea dal momento che il ricorrente, pur conseguendo complessivamente 323 voti, si porrebbe comunque in seconda posizione rispetto al Sig.ra YY, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si applica al riguardo il condiviso orientamento secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l&#8217;esigenza di reintegrare la legittimità  violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà  del corpo elettorale, non consente di pronunciare l&#8217;annullamento degli atti della procedura laddove l&#8217;illegittimità  non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241; TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374);</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, altresì, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non merita di essere esaminata l&#8217;ulteriore censura, formulata nelle memorie difensive depositate il 14 e il 20 febbraio 2019 ed anticipata giù  nel verbale di verificazione, con cui parte ricorrente, muovendo dalle operazioni di riconteggio delle schede effettuata in sede di verificazione, denuncia la nullità  di una preferenza attribuita alla Sig.ra YY;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infatti, tale censura è inammissibile per essere stata dedotta in meri atti difensivi non notificati alle controparti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale. Si osserva, al riguardo, che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell&#8217;ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo giù  ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità  di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato, con definitivo assorbimento delle questioni di rito sollevate dalla difesa erariale e da quella della controinteressata YY;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo in favore del Comune di Castellammare di Stabia, mentre si compensano con riguardo alle altre parti in ragione del particolare atteggiarsi della vicenda contenziosa. Sulla stessa parte ricorrente graverà  il compenso spettante al funzionario verificatore della Prefettura di Napoli, determinato in ragione dell&#8217;impegno professionale e temporale richiesto dall&#8217;attività  di espletamento dell&#8217;incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Castellammare di Stabia le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Liquida in favore del funzionario verificatore della Prefettura di Napoli il compenso spettante pari ad € 500,00 (cinquecento/00), comprensivo di oneri fiscali e spese, compenso addebitato al ricorrente e giù  da questi integralmente anticipato all&#8217;inizio delle operazioni di verificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-1287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2013 n.1287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2013 n.1287</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sull&#8217;affermazione che il riferimento di cui all&#8217;art. 38 comma 1 lett. c), d.lg. n. 163 del 2006, al socio di maggioranza vada interpretato anche nel senso di socio di maggioranza &#8211; persona giuridica Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2013 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2013 n.1287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affermazione che il riferimento di cui all&#8217;art. 38 comma 1 lett. c), d.lg. n. 163 del 2006, al socio di maggioranza vada interpretato anche nel senso di socio di maggioranza &#8211; persona giuridica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazioni – Art.38 comma 1 lett. c), d.lg. n.163 del 2006 – Socio di maggioranza – Riferimento – Anche al socio di maggioranza persona giuridica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, il riferimento normativo contenuto nell’art. 38 comma 1 lett. c), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, al “socio di maggioranza” deve essere interpretato anche nel senso di socio di maggioranza &#8211; persona giuridica (e non solo persona fisica), onde evitare la facile elusione della disciplina legislativa; ne consegue che la previsione ostativa (rispetto alla partecipazione alla gara) di cui alla predetta norma si riferisce, altresì, alla posizione degli amministratori / legali rappresentanti del socio di maggioranza &#8211; persona giuridica del soggetto concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Acqua Barralis e Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Chieffi in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lombardi Ecologia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;<br />
Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;<br />
Consorzio Gema;<br />
Tekno Service s.r.l.;<br />
Tra.De.Co. s.r.l.;<br />
C.I.C.L.A.T. Ambiente Soc. Coop.;<br />
Antinia s.r.l.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui dispongono l’ammissione con riserva o l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata indetta dal Comune di Conversano;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Comune di Conversano, Servizio Politiche Ambientali prot. n. 0026962 in data 13.11.2012, con cui viene comunicata l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. dalla procedura aperta indicata al precedente punto;<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria della gara e del servizio meglio specificato al precedente punto, a favore di Lombardi Ecologia s.r.l., disposta dalla Commissione di gara in data 24.10.2012;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso;<br />	<br />
e per la condanna del Comune di Conversano al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° febbraio 2013, per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della aggiudicazione definitiva della procedura in esame a favore di Lombardi Ecologia s.r.l., avvenuta con determinazione n. 2336/Segr. del 28.12.2012, comunicata a mezzo fax in data 3.1.2013;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso;<br />	<br />
e per la condanna del Comune di Conversano al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e di Lombardi Ecologia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Rossella Chieffi, Massimo F. Ingravalle e Gennaro Notarnicola;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società Biancamano s.p.a. è socia di maggioranza (attualmente socio unico) dell’odierna ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. (società con meno di 4 soci) per la quota del 99,9827%.<br />	<br />
La Aimeri Ambiente s.r.l. partecipava alla procedura aperta, indetta dal Comune di Conversano, per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata per la durata di nove anni.<br />	<br />
La stessa veniva esclusa dalla stazione appaltante con comunicazione prot. n. 0026962 del 13.11.2012 sulla base della seguente motivazione:<br />	<br />
«… Per quanto concerne la condanna indicata nelle dichiarazioni <i>ex</i> art. 38 dello stesso decreto a firma dei sigg. -OMISSIS-, si osserva che riguarda reati incidenti sulla moralità professionale in ragione dell’attinenza tra la tipologia e la natura dei reati commessi dal legale rappresentante dell’impresa e le obbligazioni dedotte nel capitolato speciale d’appalto e gli interessi pubblici da tutelare nonché anche in considerazione della motivazione addotta dalla sentenza di condanna per la mancata concessione delle attenuanti generiche ai sigg. -OMISSIS-che qui deve intendersi integralmente riportata. Inoltre all’uopo si fa rilevare che è stata concessa la sospensione condizionale subordinata all’adempimento delle prescrizioni ordinate dal Giudice nella medesima sentenza e dalla documentazione risulta che nulla sia stato adempiuto. Da ultimo si fa rilevare che il reato <i>de quo</i> non è estinto, né si è proceduto alla riabilitazione così come confermato dagli stessi sigg. -OMISSIS-, per cui si procede alla esclusione della ditta Aimeri. …».<br />	<br />
Il provvedimento di esclusione si fonda sulla constatazione della esistenza di condanne penali definitive a carico del geom. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-(Consigliere, Presidente e Amministratore delegato della società Biancamano s.p.a.) e del geom. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-(Consigliere e Vice Presidente della società Biancamano s.p.a.)<br />	<br />
Dette condanne (peraltro dichiarate ai sensi dell’art. 38 dlgs n. 163/2006 dai -OMISSIS-) venivano considerate dalla stazione appaltante relative a reati incidenti sulla moralità professionale dei soggetti in esame e quindi tali da comportare l’esclusione della ditta Aimeri.<br />	<br />
La gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla controinteressata Lombardi Ecologia s.r.l.<br />	<br />
La società impugnava, pertanto, con il ricorso introduttivo il provvedimento di esclusione (oltre ai verbali di gara) e l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata Lombardi Ecologia s.r.l.<br />	<br />
Chiedeva, inoltre, la condanna del Comune di Conversano al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esclusione.<br />	<br />
Deduceva un’unica doglianza così sinteticamente riassumibile:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 dlgs n. 163/2006; erroneità dei presupposti e travisamento; manifesta illogicità e sviamento di potere: la procedura di gara per cui è causa sarebbe soggetta <i>ratione temporis</i> alla disciplina di cui all<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. contestava il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Lombardi Ecologia s.r.l., deducendo censure di mera illegittimità derivata.<br />	<br />
Si costituivano l’Amministrazione comunale e la controinteressata Lombardi Ecologia s.r.l., resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.<br />	<br />
Invero, il riferimento normativo contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. c) dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (come novellato sul punto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106 applicabile <i>ratione temporis</i> alla procedura di gara in esame) al “socio di maggioranza” deve essere interpretato anche nel senso di socio di maggioranza &#8211; persona giuridica (e non solo persona fisica), onde evitare la facile elusione della disciplina legislativa.<br />	<br />
Ne consegue che la previsione ostativa (rispetto alla partecipazione alla gara) di cui al novellato art. 38, comma 1, lett. c) dlgs n. 163/2006 si riferisce, altresì, alla posizione degli amministratori / legali rappresentanti (nel caso di specie i sigg. -OMISSIS-) del socio di maggioranza &#8211; persona giuridica (società Biancamano) del soggetto concorrente (<i>i.e.</i> società Aimeri).<br />	<br />
Pertanto, acquisiscono rilevanza &#8211; al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione relativo alla moralità professionale &#8211; anche i precedenti penali degli amministratori / legali rappresentanti della società Biancamano s.p.a. (socio di maggioranza per la quota del 99,9827% della ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l.; ed attualmente socio unico sulla base di quanto affermato dalla stessa ricorrente a pag. 18 dell’atto di appello avverso l’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 110/2013 resa nel corso del presente giudizio).<br />	<br />
Ed anzi la circostanza dell’essere la società Biancamano ormai socio unico (e quindi totalitario) della ricorrente Aimeri rende ancor più ineluttabile la necessità di un controllo, da parte della stazione appaltante, della moralità professionale degli amministratori della prima.<br />	<br />
Va, altresì, evidenziato che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in sede di esclusione della società ricorrente in ordine alla gravità dei reati contestati agli amministratori (sigg. -OMISSIS-) della società Biancamano &#8211; tipica espressione di discrezionalità tecnica &#8211; appaiono immuni da vizi macroscopici, essendo peraltro relative a fattispecie incriminatrici (<i>i.e.</i> attività di gestione di rifiuti non autorizzata <i>ex</i> art. 51 dlgs n. 22/1997 ora confluito nella previsione di cui all’art. 256 dlgs n. 152/2006, fattispecie per la quale è intervenuta la decisione confermativa della Corte di Cassazione) certamente pertinenti rispetto al servizio oggetto della procedura di gara per cui è causa (spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata) e tenuto conto del lasso di tempo trascorso dal commesso delitto (fattispecie risalente al 2004 e decorso di soli cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna).<br />	<br />
A tal proposito, ha affermato Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5470: “In tema di verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione ad una gara di appalto pubblico, la risalenza nel tempo dei fatti e della condanna non è idonea a precludere la valutazione della stazione appaltante (e il correlato obbligo di dichiarazione), attesa la <i>ratio</i> della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente.”.<br />	<br />
Inoltre, come rimarcato dal provvedimento di esclusione di cui alla censurata comunicazione prot. n. 0026962 del 13.11.2012, la “gravità” (alla stregua dell’art. 38, comma 1, lett. c) dlgs n. 163/2006) dei reati per i quali sono stati condannati in via definitiva i sigg. -OMISSIS-e l’incidenza degli stessi sulla moralità professionale emerge dalle seguenti ulteriori circostanze:<br />	<br />
1) motivazione addotta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Imperia del 28.12.2004 per la mancata concessione delle attenuanti generiche ai sigg. -OMISSIS-(“… questo Giudice non ritiene possano essere loro concesse le circostanze attenuanti generiche, risultando agli atti di causa un comportamento a loro carico particolarmente pervicace in ordine ai fatti ascritti ed in relazione ai quali è intervenuta violazione …”): i -OMISSIS-hanno continuato a gestire l’impianto oggetto del processo dinanzi al Tribunale di Imperia senza rispettare le prescrizioni e gli ordini dell’Autorità, ponendo in pericolo l’ambiente ed in particolare la salute delle persone che risiedono nella zona, le quali vedono compromesse loro aspettative di vita e di relazione;<br />	<br />
2) mancato adempimento delle prescrizioni cui il Giudice del Tribunale di Imperia aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena (proprio perché non si sarebbe potuto altrimenti e verosimilmente presumere che gli imputati si sarebbero astenuti dal commettere in futuro ulteriori reati soprattutto della stessa indole);<br />	<br />
3) insussistenza della declaratoria di estinzione del reato <i>de quo</i> (evenienza, quest’ultima, che renderebbe i fatti di reato non rilevanti alla stregua del disposto dell’art. 38, comma 2, secondo inciso dlgs n. 163/2006);<br />	<br />
4) mancata riabilitazione dei sigg. -OMISSIS-.<br />	<br />
Ne consegue che la stazione appaltante ha legittimamente escluso la Aimeri dalla procedura di gara.<br />	<br />
Avendo il ricorso per motivi aggiunti ad oggetto censure di mera illegittimità derivata, lo stesso deve seguire la stessa sorte dell’atto introduttivo ed essere parimenti disatteso.<br />	<br />
Inoltre, essendo stata la società Aimeri &#8211; sulla base delle considerazioni esaminate &#8211; legittimamente esclusa dalla gara, la stessa non ha titolo per contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società Aimeri Ambiente s.r.l.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Conversano, liquidate in complessivi €. 5.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Lombardi Ecologia s.r.l., liquidate in complessivi €. 5.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-e di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-8-2013-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2013 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2009 n.1287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-14-12-2009-n-1287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-14-12-2009-n-1287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-14-12-2009-n-1287/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2009 n.1287</a></p>
<p>Pres. F. Corsaro – Est. A. M. Marra Tecno Beton s.r.l. (Avv.ti G. Cinque e C. L. Di Nitto) c/ Comune di San Vittore del Lazio (Avv. P. Luminiello). 1. Ambiente – Danno ambientale &#8211; Inquinamento del sito – Interventi di recupero – Responsabile – Obbligatorietà – Sussiste &#8211; Proprietario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-14-12-2009-n-1287/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2009 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-14-12-2009-n-1287/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2009 n.1287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Corsaro – <i>Est.</i> A. M. Marra<br /> Tecno Beton s.r.l. (Avv.ti G. Cinque e C. L. Di Nitto) c/<br /> Comune di San Vittore del Lazio (Avv. P. Luminiello).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Danno ambientale &#8211; Inquinamento del sito – Interventi di recupero – Responsabile – Obbligatorietà – Sussiste &#8211; Proprietario o gestore dell’area – Facoltà – Sussiste – Finalità.	</p>
<p>2. Ambiente – Danno ambientale – Inquinamento del sito – Messa in sicurezza e bonifica – Provvedimento – Notifica – Proprietario terreno – Finalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, la cui impostazione sul punto è stata confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del d.lgs. n. 152/06, recante norme in materia ambientale (cd. Codice dell’ambiente), impone l’esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell’inquinamento, che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata a carico del quale, invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli intereventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.	</p>
<p>2. Il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha la facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina <br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 797 del 2003, proposto da: <br />	<br />
<b>Società Tecno Beton S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Cinque, Cosmo Luigi Di Nitto, con domicilio eletto in Latina presso Segreteria della Sezione; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Vittore del Lazio (Fr),</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Luminiello, con domicilio eletto in Latina, presso lo Studio dell’ Avv. A. Izzo, C.so Matteotti 61; Regione Lazio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 97 DEL 27.11.2002 DI COSTITUZIONE VINCOLO SU AREA CONSIDERATA INQUINATA.</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vittore del Lazio (Fr);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 20.6.2003, tempestivamente depositato, la Società Tecno Beton S.r.l. ha impugnato la delibera in epigrafe, premettendo di aver partecipato ad un’asta giudiziaria del fallimento n. 47/98 della F.lli Musto S.r.l., aggiudicataria del complesso industriale per la produzione di laterizi, con circostante terreno della superficie complessiva di mq. 73510, sito in San Vittore del Lazio, alla Via Casilina sud. Km 148,600, espone di avere ottenuto il trasferimento del suindicato compendio industriale in virtù del provvedimento del Giudice delegato del 24.2.2003<br />	<br />
La stessa allega, inoltre, che in data 31.3.2003 alcuni tecnici comunali, intervenuti per un sopralluogo, le comunicarono che la visita era stata effettuata in esecuzione di una delibera comunale inerente alla bonifica del bene acquistato.<br />	<br />
Successivamente la ricorrente, a seguito di espressa richiesta, riceveva dall’ente territoriale intimato copia della delibera in questa sede impugnata da cui si evinceva che l’intero compendio acquistato era stato considerato area inquinata, ma che il vincolo previsto dall’art. 17, co. 10 del dlgs 5.2.1997, n. 22 era stato apposto in forza di delibera giuntale n. 97/2002, ossia in epoca antecedente alla celebrazione della predetta asta giudiziaria. <br />	<br />
Con l’anzidetto ricorso l’istante ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, oltre che eccesso di potere per inesistenza d’istruttoria, non essendo stata fornita alla deducente comunicazione alcuna individuale ; 2) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, violazione dei presupposti di fatto e di diritto; 3) violazione del d.lgs 5.2.1997, n. 22, in relazione agli oneri di bonifica dell’area; 4) eccesso di potere per incompetenza.<br />	<br />
Il Comune di San Vittore del Lazio si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.<br />	<br />
In occasione della camera di consiglio del 25.7.2003 la Sezione disattendeva la proposta domanda incidentale.<br />	<br />
Con ordinanza 112/04 emessa nella camera di consiglio del 13.1.2004, la Sez. VI ^del Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dalla società ricorrente.<br />	<br />
Successivamente, all’udienza del 19.11.2009, la causa è stata trattenuta a sentenza.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va disattesa l’eccezione d’ inammissibilità sollevata dall&#8217;intimato Comune in relazione alla allegata tardività del ricorso.<br />	<br />
Invero, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare “la pubblicazione all&#8217;albo pretorio è misura di pubblicità idonea a far decorrere il termine di impugnazione per i soli soggetti non contemplati direttamente nell&#8217;atto, mentre per quei soggetti direttamente contemplati nell&#8217;atto il termine decadenziale per l&#8217;impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell&#8217;atto o di quella dell&#8217;effettiva piena conoscenza”.<br />	<br />
Nel caso di specie la società ricorrente ha avuto notizia della delibera giuntale &#8211; da cui si evinceva la sussistenza del vincolo ex art. 17, co. 10 del dlgs 5.2.1997, n. 22 sul compendio industriale &#8211; solo a seguito di espressa richiesta al Comune, vale a dire dal 29.4.2003.<br />	<br />
Riguardo al merito del ricorso la questione principale si incentra sulla legittimità d’imposizione dell’onere reale (per interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza) di cui all’art. 17, comma 10, del dlgs 22/97, con contestuale menzione dello stesso vincolo nel certificato di destinazione urbanistica, anche nelle ipotesi che, come nel caso di specie, il soggetto proprietario dell’area da bonificare non sia stato anche il responsabile della contaminazione.<br />	<br />
Il Collegio concorda pienamente con l&#8217;orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che: <br />	<br />
a) l&#8217;art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale (c.d. Codice dell&#8217;ambiente), impone l&#8217;esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell&#8217;inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell&#8217;area interessata;<br />	<br />
b) a carico di quest&#8217;ultimo (proprietario dell&#8217;area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l&#8217;espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.<br />	<br />
La normativa citata prevede infatti che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall&#8217;Amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.<br />	<br />
Conseguentemente il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l&#8217;obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l&#8217;onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull&#8217;area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.<br />	<br />
Ne deriva che il provvedimento di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l&#8217;area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l&#8217;inquinamento del sito (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5045 e Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525).<br />	<br />
La suesposta conclusione è stata peraltro ben sintetizzata nella vista ordinanza 112/2004, là dove il Consiglio di Stato ha ribadito che “la procedura prevista dal menzionato art. 17 del d. lgs n. 22/97 impone la messa in sicurezza delle aree inquinanti con imposizione del vincolo dell’onere reale sulla stessa, rilevante anche nei confronti di una curatela fallimentare e degli acquirenti di beni della massa”.<br />	<br />
Con l&#8217;ulteriore motivo introdotto la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241, contestando l’omesso invio, da parte della Comune di Sabaudia, dell’avviso d’avvio del procedimento finalizzato all’imposizione dell’onere reale, che le avrebbe praticamente precluso ogni possibilità di interlocuzione prima dell’emissione della delibera impugnata.<br />	<br />
Il motivo è infondato, tenuto conto oltre del fatto che il procedimento avviato dalla amministrazione non poteva essere che quello previsto dall’art. 17 del citato D. lgs 22/97, della circostanza che tale procedimento, per pacifica ammissione della stessa interessata, aveva avuto inizio in epoca antecedente alla procedura d’asta, attraverso la quale il deducente è divenuto proprietario dell’area.<br />	<br />
In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va, dunque, respinto<br />	<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina – respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /><BR><br />
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/12/2009</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a></p>
<p>Corrado Allegretta &#8211; Presidente, Gianluca Di Vita &#8211; Estensore.Costruzioni Ruta s.r.l. e altro (avv. A. Loiodice) c.Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli),Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a. (avv.ti L.A. Clarizia e M. Lancieri). sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta &#8211; Presidente, Gianluca Di Vita &#8211; Estensore.<br />Costruzioni Ruta s.r.l. e altro (avv. A. Loiodice) c.Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. G. Nardelli),Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a. (avv.ti L.A. Clarizia e M. Lancieri).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione contro il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Durc contraffatto – Non conformità della dichiarazione – Conseguenze.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Annotazione nel casellario informatico – Finalità – Autorità di Vigilanza – Irrogazione di sanzione – Esclusione.<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Autorità di Vigilanza – Annotazione nel casellario informatico – In caso di mancata impugnazione del provvedimento di esclusione – Ricorso – E’ inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, il ritrovamento di un Durc contraffatto attestante una regolarità contributiva inesistenti in base ai Durc rilasciati dagli enti competenti, integra la fattispecie di non conformità della dichiarazione cui segue per legge e per previsione del bando di gara la esclusione dalla gara, con la conseguente segnalazione all’Autorità di Vigilanza la quale costituisce atto dovuto per la Stazione appaltante.</p>
<p>2. In caso di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, l’attività di quest’ultima che si esplica nell’annotazione nel casellario informatico ha la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili alle stazioni appaltanti notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda; pertanto, l’Autorità non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere per legge, realizzandosi così, una forma di pubblicità notizia, inidonea ex se a determinare autonoma lesione dell’interesse della impresa esclusa dalla gara.</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è inammissibile il  gravame avverso l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’Autorità di Vigilanza, ove dissociato dal gravame avverso il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del gravame avverso l&#8217;annotazione nel casellario informatico da parte dell&#8217;Autorità di Vigilanza quando è dissociato dall&#8217;impugnazione contro il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 886 del 2007, proposto da:</p>
<p><b>Costruzioni Ruta s.r.l.</b> in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con <b>Euro Costruzioni s.r.l.</b> e <b>San Francesco Cooperativa sociale</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, n. 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Acquedotto Pugliese S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Putignani n. 128</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a.</b>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con la <b>Lucente s.p.a., Opus Gas Metano s.r.l., Lombardi Ecologia s.r.l., Apulia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Marco Lancieri, presso i quali elettivamente domicilia in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;</p>
<p>per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del 17 aprile 2007, con il quale l’Acquedotto Pugliese s.p.a. ha escluso dalla gara l’a.t.i. Ruta, ha annullato l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti dell’Ambito 5, ha disposto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per le consequenziali determinazioni, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la relazione del Responsabile del procedimento e l’ammissione alla gara dell’a.t.i. Pridesa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Acquedotto Pugliese A.Q.P. s.p.a.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’a.t.i. Pridesa Y Proiectos Y Servicios s.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 aprile 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con provvedimento del 17 aprile 2007, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. ha annullato in autotutela l’aggiudicazione (pronunciata in data 7 dicembre 2006 in favore dell’a.t.i. Ruta) della gara per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione (compresa l’attività di pronto intervento), pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti dell’Ambito 5 (coincidente con i territori dei Comuni di Bari, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi).<br />
Ha escluso la medesima a.t.i. Ruta dalla gara, ha disposto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per le consequenziali determinazioni, nonché di procedere ad aggiudicare ex novo la gara all’a.t.i. Pridesa Proyectos Servicios s.a..<br />
Il provvedimento trova causa nella mancanza della regolarità contributiva della Euro Costruzioni S.r.l., mandante dell’a.t.i. Ruta (in specie sarebbe stato rinvenuto un DURC contraffatto riferito all’Euro Costruzioni e tale fatto avrebbe causato – secondo la stazione appaltante- turbativa del procedimento di gara).</p>
<p>2. L’a.t.i. Ruta ha impugnato il suddetto provvedimento con il ricorso in esame con cui deduce:<br />
A) sulla illegittimità dell’esclusione e dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione: <br />
1) violazione dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto in base alla disposizione citata del codice dei contratti, la “non regolarità contributiva” non sarebbe più causa di esclusione, essendo invece richiesta la verifica da parte della stazione appaltante di “violazioni gravi, definitivamente accertate” e perché nemmeno la lettera di invito avrebbe previsto una tale causa di esclusione;<br />
2) violazione dell’art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione del bando di gara e della lettera di invito, in quanto la dichiarazione della Euro Costruzioni circa la insussistenza di cause di esclusione non può essere trasformata in dichiarazione mendace o non veritiera per il ritrovamento di un DURC falso;<br />
3) violazione del bando di gara sotto il profilo della turbativa di gara, in relazione alla parte della motivazione del provvedimento di esclusione che, dopo aver valorizzato il DURC contraffatto quale prova della violazione degli obblighi contributivi e del mendacio della dichiarazione, afferma che tale fatto avrebbe determinato turbativa di gara;<br />
4) violazione di legge per difetto di motivazione non essendoci menzione dell’interesse pubblico che sottende l’annullamento in autotutela;<br />
5) violazione di legge ed eccesso di potere, falsa applicazione del principio di immodificabilità soggettiva del raggruppamento di imprese, in quanto avrebbe dovuto essere mantenuta l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA con la sola esclusione della Euro Costruzioni, atteso che il raggruppamento, seppure ridotto nella composizione, conservava i requisiti tecnici ed economici richiesti dalla lex di gara;<br />
B) sull’incameramento della cauzione provvisoria e sulla segnalazione all’Autorità di Vigilanza: violazione di legge ed eccesso di potere, non potendo imputarsi all’associazione di imprese un fatto illegittimo commesso da una sola delle consociate;<br />
C) sull’ammissione alla gara della società Pridesa Y Proiectos: violazione dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riguardo alla mancanza del requisito della regolarità contributiva e della capacità economico finanziaria e tecnica della Pridesa.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Acquedotto Pugliese s.p.a. e la società Pridesa Proyectos y Servicios s.a. che hanno replicato puntualmente alle censure e hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.</p>
<p>3. Con ordinanza del 29 agosto 2007 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato in relazione al periculum in mora.</p>
<p>4. Con nota depositata il 10 dicembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di essere risultata aggiudicataria, con a.t.i. in diversa composizione, della nuova gara indetta per il medesimo servizio e per lo stesso ambito dall’Acquedotto Pugliese (l’A.Q.P. dopo l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA, ha aggiudicato la gara all’a.t.i. Pridesa, indi ha annullato in autotutela anche questa aggiudicazione, ha dichiarato la gara deserta ed ha indetto una nuova gara aggiudicata all’a.t.i. RUTA in diversa composizione).<br />
Ha dichiarato pertanto il proprio parziale difetto di interesse alla decisione del ricorso, limitando la propria impugnazione alle censure A/5 e B, per la parte relativa alle misure sanzionatorie.<br />
Precisate le conclusioni nei suddetti termini, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p>5. Il collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento della esclusione e della aggiudicazione e dichiarare improcedibile il gravame in parte qua.<br />
6. La questione che residua, quindi, all’esame del Collegio è quella relativa alle c.d. misure sanzionatorie, cioè l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le consequenziali determinazioni.<br />
Si è già detto che il provvedimento di esclusione e di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA è motivato in relazione alla mancanza della regolarità contributiva desunta dal rinvenimento di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) contraffatto riferito all’Euro Costruzioni mandante dell’a.t.i. RUTA.<br />
Secondo la ricorrente tale sanzione accessoria non andava comminata all’a.t.i. Ruta, ma eventualmente alla sola Euro Costruzioni cui è imputabile la irregolarità. Sotto altro profilo sostiene che la irregolarità contributiva non costituisce motivo di esclusione dalla gara e, quindi, non scattano le misure sanzionatorie della segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e dell’incameramento della cauzione.</p>
<p>6.1 Deve premettersi che l’art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (che riproduce la disposizione dell’art. 10, 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisce che nel caso in cui la documentazione acquisita dalla stazione appaltante non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione dei concorrenti dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per le consequenziali determinazioni.<br />
Nel caso, il ritrovamento di un Durc contraffatto attestante una regolarità contributiva dell’Euro Costruzioni che in effetti non risultava dai Durc rilasciati dagli enti competenti, integra la fattispecie di non conformità della dichiarazione cui segue per legge e per previsione del bando di gara la esclusione dalla gara con le conseguenti misure sanzionatorie.<br />
In tale contesto normativo, la segnalazione all’Autorità per la Vigilanza costituisce atto dovuto per la stazione appaltante.<br />
L’Autorità, dal canto suo, successivamente alla segnalazione deve procedere alla annotazione dei contenuti del provvedimento di esclusione nel casellario informatico, non avendo alcun potere di valutare autonomamente il provvedimento di esclusione.<br />
L’Autorità, infatti, salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante ha il dovere di inserire la notizia nel casellario informatico, istituito al solo fine di dare pubblicità notizia alle decisioni adottate dalle stazioni appaltanti.<br />
L’attività dell’Autorità che si esplica nell’annotazione nel casellario informatico ha quindi la sola finalità di rendere facilmente e immediatamente accessibili alle stazioni appaltanti notizie che comunque potrebbero essere acquisite direttamente dall’Osservatorio sui lavori pubblici tramite domanda (cfr. TAR Lazio, sez. terza, 12 agosto 2003, n. 7052).<br />
In conclusione, l’Autorità non irroga nessuna sanzione, ma conferisce pubblicità ad una comunicazione che la stazione appaltante è obbligata a trasmettere per legge, realizzandosi così, una forma di pubblicità notizia, inidonea ex se a determinare autonoma lesione dell’interesse della impresa esclusa dalla gara.<br />
Quanto, alla valutazione dell’Autorità in ordine all’oggetto della comunicazione, onde verificare se rientra tra quelle per le quali è prevista l’annotazione, è di mero fatto e non qualifica l’attività che rimane meramente esecutiva e non provvedimentale (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 28 settembre 2007, n. 5003).<br />
Da ciò consegue la inammissibilità del gravame avverso l’annotazione, ove dissociato dal gravame avverso il presupposto provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.<br />
Nel caso la questione relativa alla esclusione dell’a.t.i. Ruta non può essere oggetto di esame di merito, avendo la ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla decisione in ordine alla esclusione che rimane impregiudicata a tutti gli effetti.</p>
<p>7. Quanto all’incameramento della cauzione provvisoria, va evidenziato che la suddetta cauzione, già disciplinata dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e quindi dall’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 assolve “da un lato, una funzione indennitaria per il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;aggiudicatario, dall&#8217;altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 ottobre 2005 n. 8).<br />
Nel caso di associazione temporanea di imprese, è diretta a garantire la serietà della partecipazione alla gara con riferimento all’intero raggruppamento.<br />
Ne consegue la rilevanza, per la stazione appaltante del solo fatto oggettivo dell&#8217;inadempimento comunque riconducibile al raggruppamento, restando le singole specifiche responsabilità confinate nell&#8217;ambito dei rapporti tra i soggetti partecipanti.<br />
Nel caso, pertanto, non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente tendenti a circoscrivere alla sola Euro Costruzioni l’applicazione di tale sanzione accessoria, potendo l’amministrazione legittimamente procedere all’incameramento della cauzione per l’intero nei confronti dell’a.t.i. a prescindere dalle singole, specifiche responsabilità delle altre imprese, che conservano rilevanza nei soli rapporti interni.<br />
In conclusione, il ricorso va dichiarato:<br />
a) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla impugnazione dell’esclusione e dell’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. RUTA, nonché dell’ammissione alla gara dell’a.t.i. Pridesa;<br />
b) inammissibile quanto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici della esclusione e della successiva annotazione della esclusione sul casellario informatico;<br />
c) infondato con riferimento all’incameramento della cauzione provvisoria.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni dedotte in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe nr.886 del 2007 , lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile e, per il resto lo respinge.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-28-5-2008-n-1287/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2008 n.1287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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