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	<title>1286 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1286 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.1286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-30-1-2020-n-1286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-30-1-2020-n-1286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.1286</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI: proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  Status</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-30-1-2020-n-1286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.1286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-30-1-2020-n-1286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.1286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore PARTI: proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </span></p>
<hr />
<p>Status civitatis : apprezzamento di opportunità  sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità  della condotta .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona Umana- Straniero &#8211; cittadinanza-periodo minimo di dieci anni- presupposto della domanda- è tale.<br />  </p>
<div style="text-align: justify;">2.Persona Umana- straniero- status civitatis- capacità  giuridica speciale- integrazione del soggetto nel tessuto sociale- valutazione meticolosa &#8211; è necessaria.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi dell&#8217;articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana &#8220;può&#8221; essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L&#8217;utilizzo dell&#8217;espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità  italiana e delle sue possibilità  di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale.</p>
<p> 2. Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità  giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità  sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità  della condotta .<br /> L&#8217;interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità  giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l&#8217;assenza di fattori ostativi &#8211; rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all&#8217;interno dello Stato comunità  un nuovo componente e dell&#8217;attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.</em><br /> <br /> <br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01286/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07756/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7756 del 2015, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento emesso dal Ministero dell&#8217;Interno in data 17 marzo 2015 n. K10.285115 e notificato il 7 aprile 2015 con cui veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 15 giugno 2015 e depositato il successivo 19 giugno, il cittadino pachistano, sig. -OMISSIS-, impugna il rigetto dell&#8217;istanza di concessione della cittadinanza per mancata coincidenza tra interesse pubblico e quello del richiedente vista la documentazione acquisita da cui è emerso che risulta instaurato a carico del ricorrente un -OMISSIS-) e che il richiedente all&#8217;atto della presentazione della domanda il 16/3/2011 ha autocertificato di non avere procedimenti penali pendenti, condotta che potrebbe configurare una nuova ipotesi di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il predetto diniego espone il seguente motivo di doglianza:</p>
<p style="text-align: justify;">violazione dell&#8217;art. 6 della legge 91/92 e dell&#8217;art. 27 Cost., eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà , per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carente motivazione in quanto la violazione risale al 2012 ed è stata oggetto solamente di una notizia di reato e non di una condanna. Ad avviso del ricorrente la risalente notizia di reato sarebbe insufficiente a far desumere la pericolosità  del ricorrente, la cui condotta complessiva non è stata considerata. La difesa del ricorrente sostiene inoltre che vi erano tutti i presupposti per ritenere che la notizia di reato avrebbe dato luogo ad una sentenza di non luogo a procedere o ad una assoluzione quando non ad una archiviazione, come richiesto dalla stessa difesa del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;11 dicembre 2019 il Ministero dell&#8217;Interno si è costituito con memoria formale ed ha depositato una relazione del Ministero dell&#8217;Interno nella quale rappresenta che da aggiornati accertamenti del 2015 è risultato che il procedimento penale, originariamente aperto presso la Procura di Brescia nel 2009, è stato trasferito il 4 ottobre 2010 al Tribunale di Milano e di nuovo, per competenza, nel 2011 a Brescia ed era pendente alla data di adozione del provvedimento qui impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione evidenzia inoltre che il reato per il quale il ricorrente risultava indagato rientra tra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto mettono a rischio il patrimonio dei cittadini e rivelano scarsa aderenza ai valori della comunità  di cui si chiede lo status.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana &#8220;può&#8221; essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utilizzo dell&#8217;espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue &#8220;una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità  italiana e delle sue possibilità  di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale&#8221; (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità  giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità  sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità  della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012). </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità  giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l&#8217;assenza di fattori ostativi &#8211; rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all&#8217;interno dello Stato comunità  un nuovo componente e dell&#8217;attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di lÃ  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie dalla documentazione acquisita è emerso che a carico del ricorrente, alla data di adozione del provvedimento, era pendente un procedimento penale per il reato di cui all&#8217;art. 55 d.lgs. 231/2031 (uso fraudolento di carte di credito) e che il richiedente all&#8217;atto della presentazione della domanda il 16/3/2011 ha autocertificato di non avere procedimenti penali pendenti, condotta che potrebbe configurare una nuova ipotesi di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla non veritiera, i.e. falsa, dichiarazione in ordine alla pendenza di procedimento penale resa dal ricorrente la difesa attorea non argomenta, mentre contesta il presupposto del procedimento penale ritenendo che solo la condanna per il reato fonderebbe legittimamente il rifiuto della domanda di cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le valutazioni finalizzate all&#8217;accertamento di una responsabilità  penale si pongono, invero, su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità  che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 7723 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, l&#8217;inserimento dello straniero nella comunità  nazionale è considerato legittimo quando l&#8217;Amministrazione ritenga che quest&#8217;ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità , mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 12568 del 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità  nazionale. </p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo &#8211; come detto &#8211; natura estrinseca e formale, non può spingersi al di lÃ  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. seconda quater, 19 giugno 2012, n. 5665).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso sub judice, quindi, la valutazione operata dall&#8217;Amministrazione non si rivela nè illogica nè irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè si può parlare di condotta risalente se i fatti risalgono, non a vent&#8217;anni prima, come nel caso della sentenza citata dal ricorrente, ma a due anni prima della presentazione della domanda di cittadinanza e rientrano nel periodo decennale di regolare permanenza sul territorio, valutabile ai fini del procedimento di cui si tratta.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di archiviazione, peraltro, ancora non decisa, si fondava, in base a quanto si legge nella stessa, sulla ritenuta prescrizione del reato e non sulla estraneità  del ricorrente ai fatti di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione, da parte sua, risulta anche avere verificato, prima di adottare il provvedimento, l&#8217;esito del giudizio che è emerso essere allo stato ancora pendente, e non archiviato o definito con una sentenza di assoluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risultando sconfessato il presupposto su cui è basato il diniego, non appare sindacabile per illogicità  o travisamento avere fondato il giudizio prognostico sull&#8217;idoneità  del ricorrente ad aderire alle regole della comunità  e dell&#8217;ordinamento di cui chiede lo status civitatis su di una notizia di reato per uso fraudolento di carte di credito a cui si aggiunge la dichiarazione non veritiera in ordine alla assenza di procedimenti penali pendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Una dichiarazione non veritiera che, alla luce dei principi ricavabili dall&#8217;art. 75 d.p.r. 445/2000, ma anche dall&#8217;art. 4 comma 2, d.lgs. 286/1998, potrebbe da sola sostenere il diniego, ove non emergessero circostanze esimenti, potendo l&#8217;autorità  amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo Giudice (Cons. St., III, 23 giugno 2014, n. 3182).</p>
<p style="text-align: justify;">Quello formulato dal Ministero dell&#8217;Interno non è un giudizio di pericolosità , che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non convenienza dello stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale, quando questi non possa vantare una condotta irreprensibile, testimoniata da ben due fatti di rilievo penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa attorea, peraltro, come giÃ  accennato, non contesta la sussistenza dei fatti oggetto del procedimento penale ma solo la possibile intervenuta prescrizione del reato che non equivale in nessun caso ad una assoluzione e che non può integrare il requisito della irreprensibilità  della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha a tale riguardo affermato che &#8220;(i)l grado d&#8217;assimilazione e d&#8217;integrazione che uno straniero deve dimostrare per acquisire lo stato di cittadino non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale, allo scopo di evitare che dalla concessione della cittadinanza possa derivare danno o nocumento alla società  nazionale&#8221; (CdS I 2601/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Non pertinente è poi il riferimento alle condanne ostative di cui all&#8217;art. 6 della legge 91/92 in quanto la previsione invocata si applica alla diversa ipotesi dell&#8217;acquisto della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 91/92 e non della concessione del titolo per naturalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto osservato il ricorso va respinto, perchè infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-30-1-2020-n-1286/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.1286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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