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	<title>12826 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. CoglianiA. A. Sassano (Avv. A. Cordasco) c/ Comune di Guidonia Montecelio (n.c.) l&#8217;individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione Elezioni – Giudizio elettorale – Parte necessaria – Individuazione della P.A. – Criterio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Cogliani<br />A. A. Sassano (Avv. A. Cordasco) c/ Comune di Guidonia Montecelio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Giudizio elettorale – Parte necessaria – Individuazione della P.A. – Criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale  &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei giudizi elettorali avanti al G.A., l’individuazione della p.a., cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell’imputazione formale; nel caso di elezione degli organi comunali, pertanto, la parte necessaria sarà il comune e non l&#8217;amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati di detta consultazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’individuazione della P.A. quale parte necessaria nel giudizio elettorale và effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.           RS<br />
Anno 2005<br />
N. 3955  RGR<br />
Anno 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II BIS-</b></p>
<p>ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center>sentenza</p>
<p>sul ricorso n. 3955/2005 proposto da<br />
<b>Antonio Amedeo Sassano, Michele Pagano e Massini Maurizio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Cordasco con domicilio eletto presso lo studio Frascaroli in Roma, Viale Regina Margherita n. 46;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del sig. <b>Scrocca Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Livio Proietti, ex lege domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. del Lazio in Roma,Via Flaminia, 189;</p>
<p>l’<b>Ufficio Elettorale Centrale per il Comune di Guidonia Montecelio</b>, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>a v v e r s o<br />
il provvedimento di proclamazione degli eletti di cui al verbale dell’11.4.2005, adottato dall’Ufficio Centrale elettorale relativo alle operazioni elettorali svoltesi in data 03.04.2005 per il rinnovo dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Guidonioa Montecelio, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale il sig. Scrocca Pietro in luogo del sig. Michele Pagano; <br />
del prospetto dei voti li lista validi ottenuti dalle liste dei candidati di tutte le sezioni del Comune, relativo alla lista n. 10 UDC Libertas;<br />
del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Guidonia Montecelio, contenuto nel verbale impugnato, nella parte in cui ha escluso il sig. Michele Pagano ed ha proclamato eletto il sig. Scrocca Pietro;<br />
delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Com.le di Guidonia Montecelio, relativo alle sezione 36, 53; nella parte in cui sono stati compiuti atti pregiudizievoli per l’interesse della lista n. 10 UDC Libertas e per l’interesse del sig. Michele Pagano;<br />
e di ogni altro atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o successivo dell’impugnata procedura con conseguente riforma dei risultati elettorali relativi al predetto consiglio, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale redatto il 6-11.04.2005, nonché il prospetto dei voti di lista relativo alla lista n. 10 UDC Libertas, prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi, tra le liste ed i gruppi di liste collegate;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale;<br />
Visto la costituzione in giudizio nonché il ricorso incidentale prodotti dal controinteressato sig. Scrocca Pietro;<br />
Vista la sentenza interlocutoria 5699/2005 del 23 giugno 2005;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del  24 novembre 2005,  il Consigliere Solveig Cogliani;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  </b></p>
<p>        I ricorrenti, nelle rispettive qualità di  rappresentante e presentatore  della lista UDC per il rinnovo elettorale del sindaco e del consiglio nel comune di Guidonia,  di candidato a consigliere e di cittadino elettore nella medesima lista proponeva ricorso avverso  i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 8 e 10 d.lg. n. 267 del 2000 anche in relazione agli artt. 48 e 51 Cost., di ingiustizia manifesta per illogicità, di travisamento dei fatti e di difetto di motivazione.<br />
Specificamente le censure mosse dai ricorrenti <br />
investivano i risultati elettorali riportati nelle due sezioni 53 e 36,come riportati nel verbale dell’Ufficio Centrale, che avrebbero determinato l’attribuzione alla lista UDC di un numero di voti inferiore a quello effettivo e la conseguenziale erronea computazione dei coefficienti per l’assegnazione dei seggi.<br />
Ovvero sostenevano gli istanti, che:<br />
1)	nella sezione 36, sarebbero stati assegnati alla lista UDC solo 32 voti, ottenuti asseritamente dalla detrazione del numero dei voti di preferenza per il candidato sindaco (17) dal numero totale dei voti validi di lista (49);<br />	<br />
2)	nella sezione 53, sarebbero stati assegnati alla lista Udc  solo 4 voti, corrispondenti a quelli espressi in favore del candidato sindaco, anzichè 21.<br />	<br />
 Tale erronea trascrizione sarebbe individuabile  dalla lettura a confronto  tra i verbali delle operazioni elettorali mod. 220 – AR ed il modello 301 dell’ufficio centrale, laddove nel primo con riferimento alle due sezioni in oggetto di causa, risulterebbero i totali dei voti validi suindicati e nel secondo tuttavia sarebbero indicati i  voti nella quantità inferiore.<br />
Sicchè dall’errore nel calcolo sarebbe risultata la differenza nell’individuazione dei quozienti: 1) 2990 e 2) 1495, con l’assegnazione di un solo seggio alla lista nel confronto con gli 11 quozienti utili ottenuti  dalle liste collegate al candidato sindaco Messa (Forza Italia, Partito socialista, Alleanza nazionale e PRI – Insieme per la città) : 1) 16527, 2) 8264, 3) 5509, 4) 4132, 5) 3305, 6) 2755, 7) 2361, 8) 2066, 9) 1836, 10) 1652, 11) 1502.<br />
Nel caso di riconoscimento dei maggiori voti (17+17) si determinerebbe una rilevante differenza nel coefficiente ricalcolato in 1) 3024 e 2) 1512 per la lista UDC, tale da determinare l’assegnazione di un secondo seggio nel consiglio alla lista UDC e la conseguente elezione del ricorrente sig. Michele Pagano in luogo del controinteressato sig. Pietro Scrocca.<br />
Si costituiva l’amministrazione centrale, che <br />
preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché il controinteressato Scrocca, che chiedeva la reiezione della domanda e presentava ricorso incidentale, non notificato alle controparti.<br />
Sul punto, la parte istante deduceva l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />
Parte resistente, peraltro, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle forze politiche che  asseritamente assumerebbero la qualità di controinteressati.<br />
La parte ricorrente produceva, peraltro, due <br />
dichiarazioni di notorietà a sostegno delle proprie tesi, che erano contestate quanto a valore probatorio dal controinteressato costituito.<br />
Il Collegio disponeva ordinanza istruttoria per la verifica dei risultati elettorali nelle sezioni per cui è causa, osservando quanto segue:<br />
A)	Con riferimento alla sez. 36, il mod. 220AR riporta per l’UDC  nella colonna (1) di pag. 129 voti validi compresi quelli contestati ed attribuiti n. 32, (dopo la cancellazione della cifra 49),  mentre dal par. 43, lett. B ultima colonna pgg. 79; il totale dei voti di lista è indicato in 49 (32+ 17); nel modello 301 Ar dell’Ufficio centrale il totale dei voti di lista è indicato in 32.<br />	<br />
In considerazione della incertezza dei dati risultanti dal verbale di Sezione era, infatti, necessario procedere ad accertare dal plico dei voti validi – compresi i voti contestati ma assegnati alla lista UDC – il numero complessivo delle schede recanti il voto alla lista UDC nella sez. 36.<br />
B)	Relativamente alla sez. 53, dal modello 220 AR  a pag. 79 nella colonna (a) risultano quali voti senza preferenza n. 18,  nella colonna (b) quali voti con preferenza n. 3 e  nella ultima colonna (a+b)  21 voti, a fronte dei 4 voti attribuiti nelle pagine 129 dello stesso modello e riportati nel prospetto 301 AR dell’Ufficio centrale.<br />	<br />
In considerazione della incertezza dei dati risultanti dal verbale di Sezione era, dunque, necessario procedere ad accertare dal plico dei voti validi, il numero complessivo delle schede recanti il voto alla lista UDC nella sez. 53.<br />
Si procedeva, pertanto, ad una verificazione, volta ad accertare:  nelle sezioni elettorali contrassegnate dai numeri 36 e 53, unicamente tra le schede elettorali contenute nel plico delle schede valide, il numero dei voti espressi in favore della lista della parte ricorrente (UDC).<br />
Era incaricato il Prefetto della Provincia di Roma.<br />
        Con documentazione  depositata il 4.10.2005, era evasa la richiesta istruttoria, sicchè la causa era trattenuta in decisione all’udienza di discussione.</p>
<p align=center><b> DIRITTO</b></p>
<p>1.	Osserva il Collegio, in fatto,  che espletate le <br />	<br />
operazioni di rinnovo dello spoglio relativo alle schede elettorali nelle sezioni interessate, dalla presente controversia, n. 36 e 53, del comune di Guidonia Montecelio, il Commissario prefettizio redigeva una relazione finale con riferimento ai risultati ottenuti dalla lista UDC nelle predette Sezioni.<br />
Affermava, inequivocabilmente, che nella sezione n. 36, la lista UDC Liberta aveva ottenuto  voti 49 e nella sezione 53 n. 21 voti, al posto di quelli assegnati, rispettivamente 32 e 4.<br />
     Nella relazione del 4.10 u.s. il Commissario prefettizio, peraltro, riferiva in ordine all’integrità delle buste, secondo le indicazioni contenute nella ordinanza istruttoria di questo Tribunale.</p>
<p>      2. Preliminarmente ad ogni ulteriore considerazione di ordine giuridico, devono trovare esame le questioni preliminari.<br />
       Deve osservarsi che il ricorso incidentale presentato dal controinteressato risulta inammissibile, come eccepito da parte ricorrente, per mancanza della sua notificazione alle parti del giudizio.<br />
Afferma, infatti, la giurisprudenza che: “In materia elettorale, ai sensi dell&#8217;art. 83 comma 11, t.u. 16 maggio 1960 n. 570, il ricorso incidentale va notificato e depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso principale.”<br />
( T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 5 luglio 2002, n. 669).<br />
       Conseguentemente, non può prendersi in esame l’ulteriore censura proposta dal controinteressato in ordine alla dedotte  irregolarità relative alla  sezione elettorale n. 54.<br />
	Con riferimento all’eccezione, proposta da parte resistente in ordine alla mancata notifica del ricorso alla parte politica controinteressata, ai fini dell’integrità del contraddittorio, ma solo al candidato proclamato eletto, odierno controinteressato, va rilevato che la giurisprudenza si è già soffermata sul punto, affermando che : “Parti necessarie del giudizio elettorale sono i candidati eletti e l&#8217;ente ai quali la consultazione si riferisce ma non anche i partiti politici. Ai fini della ritualità dell&#8217;impugnazione, quindi, è necessaria, entro il termine di decadenza, la notificazione del ricorso almeno ad uno dei controinteressati, salva la successiva integrazione nei confronti degli altri. (Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 1993, n. 1408)<br />	<br />
Tale assunto deve essere condiviso, dovendo ritenersi, pertanto, completo il contraddittorio con la notifica del ricorso a colui che sarebbe inciso dalla pronuncia di accoglimento del gravame.<br />
	Altresì, non possono trovare considerazione le controdeduzioni in ordine all’irrilevanza delle dichiarazioni allegate al ricorso a fondamento del principio di prova, rese in forma autenticata dai sig.ri Cristian Linguiti e Chiagano Damiana, il primo candidato UDC al consiglio circoscrizionale di Colleverde di Guidonia e la seconda, candidata dell’UDC ed elettrice nella circoscrizione di Villanova di Guidonia. <br />	<br />
	A prescindere da ogni valutazione della idoneità di tali dichiarazioni, la presente decisione deve assumere a fondamento quanto risultante dalla documentazione prodotta in atti, di per sé costituente principio di prova a giustificazione della successiva richiesta istruttoria e la conseguente verificazione svolta dal Commissario prefettizio.<br />	<br />
	Come già rilevato nel provvedimento interlocutorio di questo TAR, doveva ritenersi che il ricorrente avesse adempiuto, sulla base delle indicazioni documentali al principio di prova, reputato necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso in materia elettorale (v. sul punto:Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2003, n. 7131).																																																																																												</p>
<p>2.	In ordine , poi alla posizione processuale del Ministero dell’interno e dell’Ufficio elettorale centrale , va rilevato che costantemente si è affermato che  nei giudizi elettorali avanti al giudice amministrativo, l’individuazione della p.a., cui spetta la qualità di parte necessaria, va effettuata in base al criterio di imputazione dei risultati della consultazione elettorale medesima e non con riferimento al criterio dell’imputazione formale. Pertanto, nel caso di elezione degli organi comunali, la parte necessaria è il comune e non l&#8217;amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati di detta consultazione (v. in terminis, Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115). Ed ancora si è precisato che: “Nei giudizi elettorali, come in tutti gli altri processi amministrativi, la p.a. è parte necessaria, a pena di inammissibilità in mancanza di notifica, e va individuata nell&#8217;ente al quale l&#8217;elezione si riferisce ad al quale vanno imputati i risultati elettorali, dovendosi escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale (sotto il profilo dell&#8217;emissione degli atti impugnati) in capo ad organi diversi dall&#8217;ente di cui sopra, quali l’ufficio elettorale centrale, la commissione elettorale mandamentale, il ministero dell&#8217;interno, il prefetto o l’ufficio centrale circoscrizionale.” ( T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 26 ottobre 1988, n. 77).<br />	<br />
	Ne deriva che deve essere esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell’interno e dell’Ufficio elettorale centrale, come dall’Amministrazione centrale eccepito.																																																																																												</p>
<p>3.	Nel merito va rilevato che , secondo quanto risultato dalla verificazione eseguita, trovano conferma le censure mosse da parte ricorrente. In particolare, la differenza di voti pari a  17 + 17, erroneamente non computati nel verbale dell’Ufficio Centrale, rispettivamente nelle sezioni  36 e 53, che deve essere considerata a favore della lista UDC è tale da far modificare il calcolo nell’individuazione dei quozienti per l’assegnazione dei seggi alle liste, come esposto nella parte in fatto.  Il diverso numero dei voti validi assegnati alla lista UDC, infatti, determina  una differenza nei quozienti  rispetto a quanto contenuto nel verbale delle operazioni mod. 300-Ar,  che vanno rideterminati, per la lista UDC, in . 1) 3024 e 2) 1512, con l’assegnazione conseguente di un secondo seggio nel consiglio, in sostituzione dell’undicesimo seggio (quoziente 1502) assegnato al gruppo di leste collegate al candidato sindaco Messa.<br />	<br />
In conseguenza di quanto sinora esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, a rettifica dei risultati elettorali, deve proclamarsi eletto alla carica di consigliere del Comune di Guidonia Montecelio  il sig. Michele Pagano in luogo del sig. Pietro Scrocca.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del compenso spettante al Commissario, in forza di quanto disposto nell’ordinanza n. 5699/2005, che deve porsi a carico del Comune di Guidonia Montecelio, liquidato come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso n. 3955/2005 come in epigrafe, e per l’effetto, a rettifica dei risultati elettorali nei termini indicati in motivazione, proclama eletto alla carica di consigliere del Comune di Guidonia Montecelio  il sig. Michele Pagano in luogo del sig. Pietro Scrocca.<br />
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna il Comune di Guidonia Montecelio al pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta che è determinato in Euro 700,00 (settecento/00) complessivi.<br />
Ordina che la presente sentenza  sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo<br />
Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:<br />
Patrizio       GIULIA           Presidente<br />
Renzo          CONTI            Consigliere <br />
Solveig COGLIANI            Primo ref., rel.  estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-2-12-2005-n-12826/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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