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	<title>12823 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini C. Arcaro (Avv. G. Abbattista) c/ Ministero delle Finanze (Avv. Stato) l&#8217;esito positivo dell&#8217;esame tossicologico, qualora emerga da un singolo test, non può determinare l&#8217;esclusione di un soggetto dal Corpo della Guardia di Finanza Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Inquadramento definitivo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-2-12-2005-n-12823/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2005 n.12823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini C. Arcaro (Avv. G. Abbattista) c/ Ministero delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esito positivo dell&#8217;esame tossicologico, qualora emerga da un singolo test, non può determinare l&#8217;esclusione di un soggetto dal Corpo della Guardia di Finanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Inquadramento definitivo – Accertamenti sanitari – Esame tossicologico – Esito positivo – Assenza di altri test &#8211; Esclusione del soggetto dal Corpo – Legittimità – Non sussiste – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il risultato positivo dell’esame tossicologico, in sede di accertamenti sanitari finalizzati all’inqudramento definitivo di un soggetto nel Corpo della Guardia di Finanza, qualora emerga da un singolo test, non è in grado di determinarne l’esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7502/2005 proposto da<br /> <b>Arcaro Carloroberto</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Abbattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Arturo Sforza  in Roma, Via Ettore Rolli n. 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege  presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota in data 22.6.2005, con la quale la Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità fisica presso la  Guardia di Finanza,  Comando Centro di Reclutamento, ha comunicato la non idoneità agli accertamenti sanitari volti a verificare il mantenimento dei requisiti fisici  previsti dall’art. 10, comma terzo, del D.P.R. n. 332/1997 per “positività ai test tossicologici per THC”, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.<br />
Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 12 ottobre 2005  il dott. Raffaello Sestini, udito l’Avvocato G. Abbattista per il ricorrente ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><B>FATTO E DIRITTO</B></p>
<p>	Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’arruolamento di volontari n ferma breve per l’anno 2002, con possibilità di immissione, al termine della ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia, superando le prove selettive e svolgendo le ferma triennale nel Corpo della Guardia di Finanza.<br />	<br />
	Al termine della ferma triennale, dagli accertamenti sanitari volti ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici è, peraltro, emersa una positività ai test tossicologici per THC (cannabinoidi), che ha comportato il giudizio di non idoneità ai fini del definitivo inquadramento nel Corpo.<br />	<br />
	Con il ricorso in epigrafe, l’interessato impugna, dunque, la propria esclusione dalla procedura di arruolamento prospettando,  come motivi di impugnazione, la violazione dell’art. 3 della legge n. 341/1990, dell’art. 10, comma terzo, del D.P.R. n. 332/1997 e  dell’art. 7 del bando di arruolamento, unitamente al vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, irrazionalità ed  illogicità.<br />	<br />
	In particolare, si afferma che la ragionevolezza dei risultati del test, e comunque del giudizio di inidoneità sanitaria del ricorrente,  sarebbe contraddetta da svariate circostanze, e cioè dagli esiti negativi degli esami di laboratorio compiuti dal ricorrente per ben cinque volte nei due giorni successivi  a quello del prelievo; dall’attività del medesimo ricorrente quale abituale donatore volontario di sangue e dall’idoneità sanitaria dallo stesso conseguita al concorso per l’anno 2005 per l’Arma dei Carabinieri, previa effettuazione degli esami tossicologici. Altri esami tossicologici, tutti negativi, sarebbero stati, infine, eseguiti nel periodo di ferma triennale, alla partenza ed al ritorno dalle missioni internazionali di pace nei Balcani cui il ricorrente ha partecipato.<br />	<br />
	L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, rivendica la riconducibilità del proprio operato ad un ambito di insindacabile discrezionalità tecnica. Il giudizio di non idoneità sarebbe stato, comunque, confermato dalla ripetizione del test sul medesimo campione, mentre del tutto irrilevanti resterebbero gli accertamenti svolti in periodi diversi, posto che la determinazione  n. 167483 in data 1.6.2000 del Comando Generale della Guardie di Finanza prevede la positività ai test tossicologici quale causa di inidoneità all’arruolamento.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 4793/2005 il TAR del Lazio, II Sezione, ha accolto la domanda incidentale di misure cautelari ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente,  fissando la camera di consiglio del 12 ottobre 2005 per la definizione in forma semplificata del ricorso, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />	<br />
	Ai fini della decisione di merito, il Collegio rileva che l’oggetto del contendere verte sull’idoneità del risultato di un singolo test tossicologico<i><b> </b></i>a determinare l’esclusione del ricorrente dal Corpo.<br />	<br />
	Al riguardo, ferma restando l’area di insindacabile apprezzamento tecnico dell’Amministrazione nello svolgimento degli accertamenti medici, deve osservarsi come l’impugnato giudizio di inidoneità fisica non riesca a superare un sindacato estrinseco di ragionevolezza, in quanto basato esclusivamente sul risultato positivo di più test tossicologici riferiti ad un  unico prelievo, peraltro   documentalmente smentito, quanto alla sussistenza di uno stato di tossicodipendenza, dagli esiti negativi dei ripetuti accertamenti svolti, anche dalla medesima e da altre Amministrazioni militari, in epoca antecedente e successiva, oltrechè dai lusinghieri risultati di servizio del periodo di ferma triennale appena concluso.<br />	<br />
	Il risultato positivo posto ad unico fondamento dell’esclusione contrasta, in particolare, non solo con gli esami di laboratorio compiuti ad iniziativa del ricorrente nei giorni immediatamente successivi  a quello del prelievo, bensì anche con i ricorrenti esami medici cui il medesimo ricorrente si è sottoposto in passato, quale abituale donatore volontario di sangue e quale militare partecipante a missioni internazionali di pace nei Balcani, oltrechè con l’idoneità sanitaria dallo stesso conseguita, previa effettuazione degli esami tossicologici, al concorso per l’anno 2005 per l’Arma dei Carabinieri. <br />	<br />
	Risultano, quindi, fondate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed irragionevolezza, oltrechè la censura di sviamento, essendo il giudizio di inidoneità, evidentemente, rivolto non alle buone condizioni psico-fisiche del ricorrente, bensì al disvalore morale che assumerebbe il sospetto uso di cannabinoidi.<br />	<br />
	A tale ultimo riguardo, viene, però, in rilievo la oramai copiosa giurisprudenza amministrativa, secondo cui un singolo caso di assunzione di sostanze stupefacenti, anche ove dovesse essere stato  definitivamente accertato mediante il  prelievo di un secondo campione (ciò che nella fattispecie non è avvenuto), non risulta, comunque, idoneo a far venire meno le qualità intellettuali  e morali  necessarie alla permanenza nel Corpo militare di appartenenza, se non collegato a altri fatti o episodi analoghi o a stati psicologici particolari, verosimilmente indotti dall’uso pur sporadico di stupefacenti o comunque ad esso connessi.<br />	<br />
	In base alle suddette considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura di arruolalemento di cui si tratta.<br />	<br />
 Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><B>P.  Q.  M.</B></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Arcaro Carloroberto, come meglio individuato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.  Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005  con l’intervento dei Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI 	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
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