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	<title>1282 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1282 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.1282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-6-6-2019-n-1282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-6-6-2019-n-1282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.1282</a></p>
<p>A. De Zotti Pres., O. Marongiu Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.to E. Robaldo e P. Ferraris c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura U.T.G. di Lecco rapp.Â Avvocatura dello Stato L&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco richiede all&#8217;autorità  prefettizia un&#8217;attenta valutazione degli elementi indiziari acquisiti, che devono offrire un quadro chiaro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-6-6-2019-n-1282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-6-6-2019-n-1282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.1282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. De Zotti Pres., O. Marongiu Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.to E. Robaldo e P. Ferraris c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura U.T.G. di Lecco rapp.Â Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco richiede all&#8217;autorità  prefettizia un&#8217;attenta valutazione degli elementi indiziari acquisiti, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di condizionamento da parte della criminalità  organizzata, e impone, nel contempo, al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1. Informazione interdittiva antimafia &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Garanzie partecipative &#8211; Non sono necessarie.</b></p>
<p> <b>2</b>. <b>Informazione interdittiva antimafia &#8211; Quadro indiziario.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p> <em>1.Nei procedimenti di tutela antimafia non sono previsti ne  la comunicazione di avvio, di cui all&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, ne  le altre ordinarie garanzie partecipative.</em><br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Con riferimento alla consistenza del quadro indiziario rivelatore dell&#8217;infiltrazione mafiosa, esso deve dar conto in modo organico e coerente, ancorchè sintetico, dei fatti aventi le caratteristiche di gravita   , precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, il giudice amministrativo, chiamato a verificare l&#8217;effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona. L&#8217;Autorità  prefettizia deve valutare perciù² il rischio che l&#8217;attività  di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; d) i rapporti di parentela; e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell&#8217;impresa; h) la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; i) l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01282/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02420/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura U.T.G. di Lecco, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento n. 19242/18/Area I, comunicato il 15.10.2018, con il quale si informa la società  ricorrente dell&#8217;avvenuto accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società  ai sensi degli articoli 84, 89-<i>bis</i> e 91 del d.lgs. n. 159/2011;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguente o presupposto, &#8220;ancorchè non conosciuto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura U.T.G. di Lecco;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente ha impugnato l&#8217;informazione antimafia interdittiva indicata in epigrafe, emessa a suo carico dal Prefetto di Lecco, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base dei seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione di legge (art. 7 della l. n. 241/90);</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione di legge (art. 84, comma 4, 89-<i>bis</i> e art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2001); eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">3) violazione di principi costituzionali (con particolare riferimento agli articoli 3, 25 comma 3, 27 e 41); violazione della Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (articoli 1, 5, 6, 7, 14 e 17 e del relativo protocollo 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 la sezione ha fissato l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito della causa ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell&#8217;interdittiva impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo la quale nei procedimenti di tutela antimafia non sono previsti nè la comunicazione di avvio, di cui all&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, nè le altre ordinarie garanzie partecipative, atteso che si tratta di procedimenti intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici connessi ad attività  di indagine, oltre che da finalità , da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonchè da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza (C.d.S., Sez. III, n. 5623/2017; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, n. 27/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, pertanto, va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Prefettura di Lecco avrebbe adottato l&#8217;interdittiva nonostante l&#8217;insussistenza a carico dell&#8217;interessata di elementi presuntivi idonei a giustificarla.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. E&#8217; quindi necessario, ad avviso del Collegio, evidenziare, in generale, quali siano, da un lato, la <i>ratio</i> e i presupposti necessari per l&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva antimafia e, dall&#8217;altro, quali siano gli elementi di fatto idonei ad assumere &#8211; sempre secondo il criterio dell&#8217;<i>id quod plerumque accidità </i>e nel contesto della complessiva consistenza, anche sociale, del fenomeno &#8220;mafioso&#8221; &#8211; un valore indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa, sulla scorta di consolidati principi enucleati nella materia <i>de qua</i> dalla giurisprudenza, cui la Sezione aderisce.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (cfr.,Â <i>ex multis</i>, C.d.S., Sez. III, n. 5214/2017, n. 4880/2017, n. 3299/2016, n. 1743/2016, n. 3754/2016; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, n. 731/2017; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. IV, n. 1908/2017; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, n. 5118/2016) precisa che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs n. 159/2011, presuppone &#8220;<i>concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose o esserne in qualche modo condizionata</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto riguarda la <i>ratio</i> dell&#8217;istituto della interdittiva antimafia, va premesso che si tratta di una misura volta alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l&#8217;interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore &#8211; pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione &#8211; meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti &#8220;affidabile&#8221;) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; come giù  avevano disposto l&#8217;art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 &#8211; ha tipizzato un istituto mediante il quale si constata un&#8217;obiettiva ragione di insussistenza della perdurante &#8220;fiducia sulla affidabilità  e sulla moralità  dell&#8217;imprenditore&#8221;, che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte una amministrazione (e di per sì© rilevante per ogni contratto d&#8217;appalto, ai sensi dell&#8217;art. 1674 c.c.), ovvero comunque deve sussistere affinchè l&#8217;imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero di conservarne gli effetti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; insomma, l&#8217;interdittiva prefettizia antimafia integra, secondo una logica di anticipazione della soglia di difesa dell&#8217;ordine pubblico economico e degli altri interessi pubblici primari giù  ricordati, una misura preventiva, volta a colpire l&#8217;azione della criminalità  organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione, cosicchè, proprio per il suo carattere preventivo, essa prescinde dall&#8217;accertamento di singole responsabilità  penali nei confronti dei soggetti che, nell&#8217;esercizio di attività  imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica Amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e analizzati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente, la cui valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità  (cfr. in argomento T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. III, n. 3593/2009; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, n. 1966/2011; C.d.S., Sez. III, n. 455/2015), che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità , in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione &#8220;parcellizzata&#8221; di un singolo elemento, o di più¹ elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri (cfr. T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. IV, n. 39/2017, che richiama sul punto, fra le tante, C.d.S., Sez. III, n. 3889/2016);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con riferimento alla consistenza del quadro indiziario rilevante dell&#8217;infiltrazione mafiosa, la giurisprudenza precisa che esso deve dar conto in modo organico e coerente, ancorchè sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità , precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221; (giù  C.d.S., Sez. III, n. 4657/2015; Cass. civ., Sez. III, n. 15709/2011), il giudice amministrativo, chiamato a verificare l&#8217;effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resta estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  del ragionevole dubbio (nè &#8211; tanto meno &#8211; occorre l&#8217;accertamento di responsabilità  penali, quali il &#8220;concorso esterno&#8221; o la commissione di reati aggravati ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 203 del 1991), poichè simile logica vanificherebbe la finalità  anticipatoria dell&#8217;informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non giù  quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; occorre valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all&#8217;ormai consolidato criterio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che gli elementi posti a base dell&#8217;informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere giù  stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i fatti che l&#8217;Autorità  prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall&#8217;atteggiamento antigiuridico della volontà  mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perchè rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull&#8217;impresa, anche al di là  e persino contro la volontà  del singolo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione di stampo criminale &#8220;comunque localmente denominata&#8221;), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità , e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia; ciù² anche in considerazione del fatto che la criminalità  organizzata di matrice mafiosa non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più¹ varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà  o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono dunque una serie di elementi di vario genere e, spesso, anche di segno opposto, che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159 del 2011), alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell&#8217;imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità , evidenzino l&#8217;intento elusivo della legislazione antimafia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; esistono poi, come emerge dalla giurisprudenza formatasi sul punto nel corso degli anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettanto sintomatiche dell&#8217;infiltrazione, nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell&#8217;impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; insomma, gli elementi di inquinamento mafioso, lungi dal costituire unÂ <i>numerus clausus</i>, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l&#8217;insidiosa pervasività  e mutevolezza del fenomeno mafioso, ad un rigido inquadramento, tanto che il legislatore ha enucleato un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;Autorità  prefettizia deve valutare perciù² il rischio che l&#8217;attività  di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; d) i rapporti di parentela; e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell&#8217;impresa; h) la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; i) l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ecco, allora, che concorrono a formare un quadro indiziario significativo, innanzitutto, i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell&#8217;impresa, per uno dei delitti previsti dall&#8217;art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011; tra questi delitti &#8211; rilevanti pur se &#8220;risalenti nel tempo&#8221; &#8211; un particolare rilievo hanno quelli di turbata libertà  degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà  di scelta del contraente (art. 353-<i>bis</i> c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.), usura (art. 644 c.p.), riciclaggio (art. 648-<i>bis</i>c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità  di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.), e quelli indicati dall&#8217;art. 51, comma 3-<i>bis</i>, c.p.p., cioè, tra gli altri, i delitti di associazione semplice (art. 416 c.p.) o di associazione di stampo mafioso (art. 416-<i>bis</i> c.p.) o tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all&#8217;art. 416-<i>bis</i> c.p. o per agevolare le attività  delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè l&#8217;art. 12-<i>quinquies</i> del d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rilevano, altresì, tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali, di cui all&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione hanno una specifica rilevanza, ove dalla loro motivazione si desuma che titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa, pur essendo andati esenti da condanna, abbiano comunque subito, ancorchè incolpevolmente, un condizionamento mafioso, che pregiudichi le libere logiche imprenditoriali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; può rilevare, più¹ in generale, qualsivoglia provvedimento del giudice civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, quale che sia il suo contenuto decisorio, dalla cui motivazione emergano elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, delle associazioni malavitose sull&#8217;attività  dell&#8217;impresa o, per converso, l&#8217;agevolazione, l&#8217;aiuto, il supporto, anche solo logistico, che questa abbia fornito, pur indirettamente, agli interessi e agli affari di tali associazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rileva, ovviamente, anche la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione, previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011, siano esse di natura personale o patrimoniale, nei confronti di titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e dei loro parenti, proprio in coerenza con la logica preventiva e anticipatoria che sta a fondamento delle misure in esame;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l&#8217;amministrazione può dare loro rilievo, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del resto, ai rapporti di parentela l&#8217;Autorità  amministrativa, in presenza di altri elementi univoci e sintomatici, può anche assimilare quei &#8220;rapporti di comparaggio&#8221;, derivanti da consuetudini di vita; difatti, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vale precisare che una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione &#8211; che sarebbe in sì© apodittica e in contrasto con i principi costituzionali &#8211; che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicchè in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione criminale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto tale profilo, da un lato, hanno rilevanza circostanze obiettive, come a titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale, dall&#8217;altro, rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più¹ o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti,Â <i>a fortiori</i> se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito (per tali considerazioni si veda in particolare C.d.S., Sez. III, n. 1743/2016);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; similmente, il provvedimento del Prefetto può ritenere sussistente il pericolo di condizionamento mafioso, quando l&#8217;imprenditore conviva con un congiunto, risultato appartenente ad un sodalizio criminoso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto ai contatti o ai rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell&#8217;impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, l&#8217;Amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità  o, per converso, di necessità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che, se di per sì© è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le frequentazioni di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rilevano, altresì, le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa, sia essa in forma individuale o collettiva, nonchè l&#8217;abuso della personalità  giuridica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; più¹ in generale, possono rilevare tutte le operazioni fraudolente, che siano modificative o manipolative della struttura dell&#8217;impresa, esercitata in forma individuale o collettiva, con la precisazione che tali operazioni possono essere ritenute fraudolente quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale, ovvero mediante un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà  effettiva dell&#8217;influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; assumono rilevanza, inoltre, eventuali vicende anomale nella concreta gestione dell&#8217;impresa, riscontrate dal Prefetto anche mediante i poteri di accesso e di accertamento di cui alle lettere d) ed e) dell&#8217;art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività  di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vale precisare che può essere sufficiente a giustificare l&#8217;emissione dell&#8217;informativa anche uno dei sopra indicati elementi indiziari: la valutazione del provvedimento prefettizio si può ragionevolmente basare anche su un solo indizio, che comporti una presunzione, qualora essa sia ritenuta di tale precisione e gravità  da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ciù² in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza, il ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purchè non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, previsto dall&#8217;art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità  di presunzioni (v.,Â <i>ex plurimis</i>, Cass. civ., Sez. I, n. 4472/2003).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.3. I principi ora richiamati sono stati rispettati nel caso di specie, in quanto il provvedimento impugnato si basa su elementi di diversa natura, che nella loro complessiva articolazione supportano la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un quadro istruttorio ampio, emergente non solo dal provvedimento impugnato, ma anche dagli atti istruttori valorizzati dall&#8217;Amministrazione (v., in particolare, la nota del Centro operativo di Milano della Direzione investigativa antimafia n. 6959 del 28 giugno 2018), la cui pregnanza indiziaria non è scalfita dalle contestazioni della ricorrente, le quali, pertanto, non possono essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione non ha valorizzato singoli elementi, ma ha esaminato sia la situazione della società , considerandone la struttura a ristrettissima base familiare, sia il contesto complessivo di riferimento e i rapporti con la criminalità  organizzata, che hanno interessato l&#8217;amministratore e i soci della società  ricorrente nel corso degli anni.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, dall&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Amministrazione è emerso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a carico del socio e amministratore unico della -OMISSIS-, -OMISSIS-, risultano, con riferimento agli ultimi dieci anni, le seguenti vicende penali: i) deferito, nel 2008, dal Corpo Forestale di Ancona per i reati p. e p. dall&#8217;art. 482 c.p. (falsità  materiale commessa da privato) e dall&#8217;art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (attività  organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in particolare per aver effettuato, in concorso con soggetti di nazionalità  bulgara, una spedizione in Stato estero di autoveicoli radiati dalla circolazione per demolizione e classificati come rifiuti speciali pericolosi (procedimento in parte dichiarato estinto per prescrizione e in parte archiviato per mancanza di condizioni); ii) sottoposto, nel 2014, a indagini dalla Procura della Repubblica di Ancona per falsità  ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità  materiale commessa da privato e violazione delle norme in materia ambientale (procedimento penale definito nel 2015 con decreto di archiviazione per prescrizione); iii) denunciato in data 31.12.2016 da un privato cittadino per concorso formale in getto di cose pericolose (procedimento penale definito in data 1.9.2017 con decreto penale di condanna a € 450 di ammenda);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; -OMISSIS- anche socio amministratore della -OMISSIS- (con sede allo stesso indirizzo di quello della società  ricorrente), nella quale figura, quale altro socio amministratore, -OMISSIS-, che a sua volta è: i) figlio del pregiudicato -OMISSIS-, coinvolto, negli anni &#8217;90, nella vicenda giudiziaria denominata &#8220;Wall Street&#8221;, caratterizzata da arresti e confische di beni appartenenti al clan &#8216;ndranghetista facente capo al noto boss -OMISSIS-; ii) presidente del c.d.a. e consigliere della società  -OMISSIS-, destinataria di un provvedimento di diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori (c.d. &#8220;White List&#8221;) emesso dalla Prefettura di Lecco nel 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nei confronti dell&#8217;altro socio della -OMISSIS-, -OMISSIS-, suocero di -OMISSIS-, risulta, in data 29.4.2006, una denuncia da parte della Questura di Lecco ai sensi dell&#8217;art. 644 c.p. (usura), unitamente al pluripregiudicato -OMISSIS-, nel 1998, approfittando del momento di difficoltà  economica delle vittime (con condanna di -OMISSIS- alla pena di anni uno di reclusione per i reati di usura e turbata libertà  degli incanti, e sentenza di &#8220;non doversi procedere&#8221; per -OMISSIS- per il reato di usura per intervenuta prescrizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, alla luce degli elementi sopra rappresentati, considerati nel loro insieme, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati si fondino &#8211; contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente &#8211; su una corretta rappresentazione della situazione di fatto riferibile alla struttura societaria di -OMISSIS-, al contesto familiare di riferimento e ai numerosi rapporti di parentela e vicinanza intercorrenti tra i proprietari o i gestori della società  e persone appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso; in quest&#8217;ottica, il quadro indiziario esposto dall&#8217;Amministrazione, oltre ad essere tutt&#8217;altro che carente sul piano della pregnanza significativa, risulta coerente con il paradigma indiziario ed interpretativo di riferimento, enucleato dalla consolidata giurisprudenza giù  esaminata.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la motivazione dell&#8217;interdittiva impugnata, lungi dall&#8217;essere la mera ripetizione di atti investigativi o relazioni di servizio, espone compiutamente gli elementi di fatto valutati dall&#8217;Amministrazione, anche mediante il rinvio agli atti istruttori, ed esprime adeguatamente le ragioni della determinazione assunta.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l&#8217;Amministrazione, nel caso di specie, oltre ad avere preso in esame un quadro istruttorio completo, ha chiaramente evidenziato, anche mediante il rinvio agli atti istruttori, la situazione di fatto e le ragioni sottese alla decisione adottata, che complessivamente e oggettivamente esprimono, sostenute da valutazioni coerenti e ragionevoli, l&#8217;attuale pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, pertanto, va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Quanto al terzo motivo, con il quale la ricorrente solleva profili di incompatibilità  costituzionale dell&#8217;istituto dell&#8217;informativa interdittiva antimafia rispetto alle garanzie fondamentali della persona, del suo patrimonio e della sua attività  imprenditoriale, osserva il Collegio che la formula &#8216;elastica&#8217; adottata dal legislatore nel disciplinare l&#8217;informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l&#8217;interesse privato al libero esercizio dell&#8217;attività  imprenditoriale e l&#8217;interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla CEDU nè riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell&#8217;ordinamento contro l&#8217;azione antagonistica della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale formula &#8216;elastica&#8217; riflette l&#8217;obiettivo di apprestare all&#8217;autorità  amministrativa statale competente strumenti di contrasto delle organizzazioni malavitose, tanto più¹ efficaci, quanto più¹ adattabili &#8211; in virtà¹ di apprezzamenti discrezionali modulabili caso per caso &#8211; ai peculiari fenomeni proteiformi, occulti, impenetrabili e pervasivi di infiltrazione mafiosa nelle imprese operanti nel mercato, potenzialmente destinate a instaurare rapporti negoziali con la pubblica Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l&#8217;istituto dell&#8217;informativa antimafia non può in alcun modo ricondursi all&#8217;alveo della garanzia fondamentale della &#8216;presunzione di non colpevolezza&#8217; di cui all&#8217;art. 27, comma 2, Cost., alla quale è ispirato anche l&#8217;art. 6 CEDU, in quanto non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità  penale, ma riguarda la prevenzione amministrativa antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco &#8211; la libertà  di impresa, da un lato, e la salvaguardia della legalità  sostanziale delle attività  economiche dalle infiltrazioni mafiose, d&#8217;altro lato &#8211; richiede, piuttosto, all&#8217;autorità  prefettizia un&#8217;attenta valutazione degli elementi indiziari acquisiti, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di condizionamento da parte della criminalità  organizzata, e impone, nel contempo, al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte dell&#8217;organo governativo nell&#8217;esercizio del suo ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">I cennati valori costituzionali trovano, peraltro, nella previsione dell&#8217;aggiornamento, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, un punto di equilibrio fondamentale e uno snodo della disciplina di settore, sia in senso favorevole che sfavorevole all&#8217;impresa, nella misura in cui si impone all&#8217;autorità  prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti &#8211; se non noti &#8211; e si consente all&#8217;impresa stessa di rappresentarli all&#8217;autorità  stessa, laddove da questa non conosciuti (C.d.S., Sez. III, n. 4121/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura, pertanto, va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone fisiche e giuridiche menzionate nella sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-6-6-2019-n-1282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2019 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.1282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-9-2013-n-1282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-9-2013-n-1282/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.1282</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est. L. Caporale (Avv.ti S. Marotta, S. Raddi e R. Landolfi) contro l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Esaminatrice Regionale di Concorso (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di T. Cellai ed altri (non costituiti) sull&#8217;insufficienza del solo voto numerico nella valutazione dell&#8217;orale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-9-2013-n-1282/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-9-2013-n-1282/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.1282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est.<br /> L. Caporale (Avv.ti S. Marotta, S. Raddi e R. Landolfi) contro l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Esaminatrice Regionale di Concorso (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di T. Cellai ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insufficienza del solo voto numerico nella valutazione dell&#8217;orale del concorso per funzionario tributario presso l&#8217;Agenzia delle Entrate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Valutazione della prova orale &#8211; Solo voto numerico – Insufficienza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della valutazione negativa delle prove di concorso non è sufficiente l’attribuzione del solo punteggio numerico, dovendo questo essere integrato da un giudizio esplicativo, ancorché sintetico, idoneo ad esprimere compiutamente l’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice per pervenire ad un apprezzamento sfavorevole (fattispecie in cui dai verbali delle prove orali, del concorso per funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate, non risultava alcuna spiegazione circa le ragioni che avevano indotto a valutare negativamente le risposte fornite dall’interessata e neppure era dato cogliere un supporto motivazionale nel punteggio attribuito alle risposte orali laddove valutate con unico punteggio assieme al tirocinio ed ai titoli)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2009, proposto dalla dottoressa Lucia Caporale, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Marotta, Stefano Raddi e Roberto Landolfi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via della Cernaia n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Agenzia delle Entrate e Commissione Esaminatrice Regionale di Concorso, rappresentate e difese dall&#8217;Avvocatura dello Stato e domiciliate per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tiziana Cellai, Lorenzo Chiari, Eugenia Sepe, Monica Mazzone, Massimo Madiai, Lorenzo Giuliani, Gabriella De Martino, Andrea Garipoli, Valentina Cassoni, Michelina Forino, Gianni Nardini, Alessandro Piano, Carmen Miglino, Luigi Vosa, Annarita Improta, Cristina Salvati, Marco Perone, Francesca Mazzarone, Stefania Putzu, Lorenzo Fantacci, Adolfo Trombetta, Luisa Serranti, Luca Moscatelli, Fiammetta Poltronieri, Gianluca Ceragioli, Elisa Manfredini, Andrea Sabatino, Maria Francesca Cassese, Alessio Mugelli, Marco Morgione, Marco Chiacchiera, Luisa Dell’Aquila, Annalisa Trovato, Marco Fabbri, Gianluca Pucci, Maura Miletta, Marco Roych, Salvatore Gruttad’auria, Francesco Brandi, Giuseppe Pecere, Moira Rossi, Chiara Santini, Marco Pierini, Eugenia Sepe, Alessio Cecchi, Emanuela Pistilli, Rosanna Raganato, Nicola Toraldo, Marco Drovandi, Eugenio Amato, Michela Leoncini, Francesco Castorri, Gaia Cofone, Paola Orsini, Giovanna Lupidi, Martino Verrengia, Tommaso Ceccarelli, Marco Martelli, Luigi Sesto, Loredana Esposito, Nicky Ulivieri, Salvatore Garofalo, Daniela Bodanza, Mauro Pasquini, Jacopo Scardecchia, Pasquale Palaia, Chiara Vanni, Giovanni Rosario Selgi, Kira Di Lodovico, David Bianchini, Silvia Gentili, Pasqualina Principale, Alessio Schiesaro, Gabriele Laudonia, Michele Garbini, Francesca Bagnai, Fabrizio Cirillo, Aniello Fiorillo, Ciro Fabio Troiano, Francesco Vita, Daisy Sturmann, Pierluigi Giammaria, Pasquale Renzulli, Emilio Imbriani, Roberto Villani, Luciano Abagnale, Donato onte, Massimiliano Mazzaglia, Lara Vannini, Silvia Zullo, Carlo Di Puccio, Chiara Dentato, Antonella Licianci, Laura Di Sanza, Paolo Regnicoli, Manuela Arena, Simone Arrigucci, Daniele Aniello La Mura, Stefano Gloria, Alberto Gianni Di Vita, Michele Giorgetti, Renato Corrado De Micheli Vitturi, Luciano Di Rosa, Emiliano Vincenzo De Bernardi e Luigi Causo. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 29476/2009 del 23 giugno 2009, a firma del Direttore Regionale della Direzione Regionale della Toscana dell&#8217;Agenzia delle Entrate, di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione pubblica per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di n. 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 30753/2009 del 21 luglio 2009 del Direttore Regionale della Direzione Regionale della Toscana dell&#8217;Agenzia delle Entrate, di rettifica della graduatoria definitiva relativa alla selezione pubblica;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 16 del 15 giugno 2009 della Commissione d&#8217;esame regionale con il quale è stata approvata la graduatoria di merito al termine dell&#8217;espletamento della prova finale;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della Commissione d&#8217;esame regionale;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e della Commissione Esaminatrice Regionale di Concorso;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente (dottore commercialista e revisore dei conti) ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.2.2008, relativo all’assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità (di cui 90 destinate alla Regione Toscana) per la terza area funzionale, profilo di funzionario, per l’attività amministrativo tributaria.<br />	<br />
La procedura selettiva si è articolata in una prova tecnico-professionale (costituita da quesiti a risposta multipla preordinati ad accertare la conoscenza di materie giuridico economiche, con punteggio minimo di 24/30), in una prova attitudinale (costituita da quesiti tesi ad accertare le attitudini e le capacità di base, con punteggio minimo di 24/30) ed in un tirocinio teorico-pratico (con esito sottoposto alla valutazione del Direttore dell’Ufficio al quale il candidato è assegnato) integrato dalla prova finale orale (vertente su diritto tributario, diritto civile e commerciale, contabilità aziendale, elementi di informatica e lingua straniera), con punteggio minimo previsto di 24/30 (costituito dalla valutazione del tirocinio, delle risposte alla prova orale e dei titoli di qualificazione posseduti).<br />	<br />
La ricorrente, superate la prova tecnico professionale con punteggio 26,080 e la prova attitudinale con punteggio 27,436, in data 29.10.2008 ha iniziato il tirocinio previsto nel bando, al termine del quale ha riportato il seguente giudizio: “ottimo funzionario, molto motivata, disponibile e competente”.<br />	<br />
Alla prova orale, pur tenendo conto della valutazione del tirocinio e dei titoli, l’interessata ha ottenuto il punteggio di 23,50/30 (inferiore a quello minimo previsto), risultando così non idonea.<br />	<br />
Avverso la graduatoria finale e gli atti connessi l’istante è insorta deducendo:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994; violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifesta; sviamento e disparità di trattamento;<br />	<br />
2) eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali, disparità manifesta di trattamento, illogicità nella valutazione delle prove, difetto di istruttoria.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate. <br />	<br />
Con ordinanza n. 545 dell’11.4.2013 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.<br />	<br />
Con ordinanza n. 818 del 24.5.2013 è stata disposta la proroga del termine prefissato ai fini del perfezionamento della notificazione per pubblici proclami.<br />	<br />
Nella Gazzetta Ufficiale del 7.5.2013 è stato pubblicato un estratto del ricorso, con indicazione degli atti impugnati, dei motivi di gravame e dei nominativi dei controinteressati.<br />	<br />
All’udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, rilevato il corretto espletamento delle operazioni di integrazione del contraddittorio, osserva quanto segue.<br />	<br />
Con la prima censura dedotta nell’ambito del primo motivo di gravame la ricorrente lamenta l’impossibilità di conoscere le ragioni in base alle quali è stato attribuito alla prova orale il punteggio di 23,50/30, in quanto non sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle risposte alle 4 domande orali, essendo state previste soltanto le modalità di valutazione riguardanti la prova informatica e la conoscenza della lingua straniera, e non è stato specificato il punteggio riferito a ciascun elemento di valutazione (tirocinio, prova orale, conoscenza di informatica e della lingua straniera).<br />	<br />
Il rilievo è fondato.<br />	<br />
Le linee guida di valutazione relative al concorso in argomento prevedono una scala di valutazione della conoscenza dell’informatica e della lingua straniera e stabiliscono i criteri di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, mentre nulla dispongono in ordine al giudizio da formulare riguardo ai quattro quesiti orali; né la Commissione di esame ha prestabilito criteri valutativi in base ai quali sia dato desumere le ragioni del punteggio attribuito.<br />	<br />
Pertanto, in difetto di preventivi parametri di giudizio, solo la motivazione del punteggio attribuito o la precisazione a verbale delle eventuali mancate o erronee risposte ai quesiti sottoposti alla ricorrente avrebbe consentito di comprendere l’iter logico sotteso al giudizio finale di inidoneità.<br />	<br />
Al contrario, dai verbali delle prove orali non risulta alcuna spiegazione circa le ragioni che hanno indotto a valutare negativamente le risposte fornite dall’interessata: la commissione non ha fornito alcuna motivazione al riguardo, non avendo indicato né l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, né i presupposti di fatto del giudizio di inidoneità, cioè le risposte del candidato che contenevano imprecisioni o rivelavano lacune, e che costituivano l&#8217;unico mezzo affinchè l&#8217;attendibilità del giudizio valutativo potesse essere sottoposta a controllo.<br />	<br />
Neppure è dato cogliere un supporto motivazionale nel punteggio attribuito alle risposte orali, giacchè la Commissione, in conformità ai criteri guida della selezione (pagina 5), le ha valutate con unico punteggio assieme al tirocinio ed ai titoli.<br />	<br />
Pertanto, ancorchè il tirocinio, essendo stato valutato positivamente dal Direttore dell’Ufficio di assegnazione, abbia presumibilmente concorso ad innalzare il punteggio complessivo, non sono comprensibili le ragioni che hanno portato al giudizio finale e in quale misura alla determinazione del punteggio insufficiente abbia contribuito l’esito del colloquio. <br />	<br />
Sulla base di tale premessa il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della valutazione negativa delle prove di concorso non é sufficiente l’attribuzione del punteggio numerico, dovendo questo essere integrato da un giudizio esplicativo, ancorché sintetico, idoneo ad esprimere compiutamente l’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice per pervenire ad un apprezzamento sfavorevole (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 14.9.2006, n. 1446; T.A.R. Toscana, I, 19.7.2004, n. 2649; T.A.R. Veneto, I, 21.1.2002, n. 137; T.A.R. Lazio, Latina, 18.4.2000, n. 194).<br />	<br />
Tale indirizzo ha trovato riscontro nei principi di diritto fissati dalla Consulta con la decisione del 30 gennaio 2009, n. 20, oltre che nell’art. 3 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Su altro versante, l&#8217;obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo impossibile da assicurare in presenza di un unico punteggio numerico attribuito ad esito della valutazione di plurimi elementi (prove orali, tirocinio e titoli) e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.<br />	<br />
Con ulteriore censura, espressa con il primo motivo di gravame, l’istante deduce l’illegittimità, per contrasto con l’art. 7.7 del bando, delle linee guida per la valutazione finale, nella parte in cui omettono di considerare, tra i titoli valutabili, l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e di revisore dei conti.<br />	<br />
L’assunto non ha pregio.<br />	<br />
Le linee guida per la valutazione finale prevedono l’attribuzione di “0,10 punti per esperienze professionali attinenti alle attività dell’Agenzia della durata di almeno 1 anno”; in tal modo la Commissione esaminatrice ha recepito il criterio delle esperienze lavorative maturate nelle discipline riguardanti le attività dell’Agenzia delle Entrate, in coerenza con il bando di concorso, il quale non precostituisce un vincolo a valutare l’abilitazione professionale in sé, ma semmai l’esperienza professionale che sia attinente all’attività dell’Agenzia delle Entrate.<br />	<br />
L’altra voce valorizzata dall’art. 7.7 del bando (qualificazione nelle discipline attinenti ai settori di attività dell’Agenzia) è parimenti recepita nelle linee guida, laddove riferite al dottorato di ricerca, ai master e ai titoli di specializzazione in materia fiscale, agli stage presso l’Agenzia delle Entrate. <br />	<br />
Il secondo motivo si incentra sull’incoerenza della contestata valutazione rispetto alla preparazione dell’interessata e al giudizio espresso nei confronti di altri candidati, i quali hanno ottenuto l’idoneità pur avendo conseguito una valutazione non brillante al termine del tirocinio nonchè nelle prove di informatica e di lingua straniera (De Martino Gabriella), oppure hanno conseguito lo stesso punteggio della deducente pur in presenza di aspetti critici nella valutazione del tirocinio e di giudizi mediocri in relazione alle prove di informatica e lingua straniera (Madiai Massimo e Giuliani Lorenzo). <br />	<br />
La censura non ha pregio.<br />	<br />
Alla determinazione del punteggio concorre la valutazione non solo dei titoli e del tirocinio, ma anche delle risposte alle quattro domande orali. Pertanto, la valutazione negativa del tirocinio non inficia di per sé la validità di un punteggio uguale o superiore a quello ottenuto dalla ricorrente.<br />	<br />
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto con l’impugnativa, la candidata De Martino ha ottenuto il giudizio di “adeguato” nelle prove di informatica e lingua straniera, il candidato Madiai ha riportato “eccellente” in entrambe, mentre il candidato Giuliani ha ottenuto “adeguato” alla prova informatica ed “eccellente” alla prova di lingua straniera (si vedano i verbali depositati in giudizio dall’Amministrazione). <br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della censura incentrata sul difetto di motivazione. Pertanto l’Amministrazione dovrà procedere alla ripetizione della prova orale nei confronti della concorrente, avvalendosi, ove possibile, della stessa Commissione esaminatrice che ha espresso il contestato giudizio (Cons. Stato, VI, 30.6.2011, n. 3896), la quale è tenuta ad attribuire il punteggio finale sulla base di motivata valutazione.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate come indicato nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati <i>in partequa</i>, nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-9-2013-n-1282/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2013 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.1282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.1282</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti M.M. ed altri (avv. Pomero e Panero) c. A.N.A.S. S.p.A (avv. Stato) sfratto dalla casa cantoniera ANAS: la giurisdizione è del Giudice Ordinario 1. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti ANAS assegnatari di case cantoniere – Sfratto – Giudice Ordinario 2. Competenza e Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.1282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> M.M. ed altri (avv. Pomero e Panero) c. A.N.A.S. S.p.A (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sfratto dalla casa cantoniera ANAS: la giurisdizione è del Giudice Ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti ANAS assegnatari di case cantoniere – Sfratto –  Giudice Ordinario</p>
<p>2. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti assegnatari di case cantoniere – Indennità per occupazione abusiva di casa cantoniera– Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere in ordine alla legittimità dello sfratto con il quale l’Anas ordina ai propri dipendenti assegnatari di case cantoniere lo sgombero dei suddetti immobili, in quanto questione attinente alla determinazione del regime retributivo del personale contrattualizzato.</p>
<p>2. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale l’Anas richiede ai propri dipendenti assegnatari di case cantoniere il versamento di indennizzo per l’abusiva occupazione di dette case, in quanto questione attinente alla determinazione del regime retributivo del personale contrattualizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sfratto dalla casa cantoniera ANAS: la giurisdizione è del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 730 del 2003 proposto da</p>
<p><b>MANDUZIO MATTEO, CIVILETTO GIACINTO, ANSELMI GIUSEPPE, FIORE LEONARDO</b>,<br />
rappresentati e difesi dagli Avv. Pierluigi Pomero e Giorgio Panero, con domicilio eletto in Torino  alla via Cavalli n. 36;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. S.P.A.</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,<br />
dei provvedimenti, prot. nn. 3566/03, 3570/03, 3572/03 e 3575/03 – tutti recanti la data del 26 febbraio 2003 – che sono stati rispettivamente notificati ai ricorrenti, con i quali si ordinava ai destinatari di abbandonare entro il 14.04.2003 le case cantoniere sino ad ora occupate quali alloggi di servizio, con richiesta di un indennizzo per l’occupazione abusiva dei medesimi;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 il consigliere Roberta Vigotti;<br />
uditi l’Avv. l’avv. Bernardi per delega dell’avv. Pomero, e l’avvocato dello Stato Carotenuto.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	I ricorrenti, tutti ex-dipendenti dell’ANAS assegnatari di case cantoniere, erano trasferiti d’ufficio alla Provincia di Cuneo quali operai addetti alla manutenzione delle strade.<br />	<br />
Con i provvedimenti impugnati l’ANAS ordinava lo sgombero dei suddetti immobili e richiedeva altresì il versamento di altrettanti indennizzi per l’abusiva occupazione.<br />
Avverso tali sfratti in via amministrativa venivano dedotti i seguenti motivi di censura:<br />
1)	violazione di legge – art. 7 legge n. 241/1990 – per mancata comunicazione agli interessati dell’avviso di avvio del procedimento;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 36 e 2 Cost. e dell’art. 2099 c.c.: la concessione in uso degli alloggi di servizio costituiva parte del complessivo trattamento retributivo (in natura) goduto dai ricorrenti; ne consegue che l’ANAS non avrebbe potuto privare i ricorrenti di un diritto patrimoniale acquisito e, pertanto, deve ritenersi illegittimo il punto 9 del protocollo d’intesa firmato il 14.10.2000 (che invece prevede l’obbligo del personale trasferito di restituire l’alloggio) tra le rappresentanze sindacali, il Ministro della Funzione Pubblica, il Ministro dei Lavori Pubblici, l’amministrazione dell’ANAS, il Presidente della Conferenza delle Regioni ed il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia.<br />	<br />
3)	violazione di legge – art. 3 L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di motivazione: non è mai cessato il rapporto di lavoro dei ricorrenti, semplicemente transitati nei ruoli della Provincia di Cuneo;<br />	<br />
4)	illegittimità della richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione abusiva: la richiesta è illegittima come lo stesso sgombero (e per identici motivi); peraltro, non sono stati esplicitati i criteri di determinazione dell’importo della ridetta indennità.<br />	<br />
Con atto notificato alla controparte e depositato in causa il 27.6.2003 il ricorrente Civiletto Giacinto ha rinunciato al ricorso, a spese compensate.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.<br />
	Alla camera di consiglio del 7 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	Il Collegio – non ravvisando la necessità di disporre alcuna ulteriore attività istruttoria – ritiene di poter decidere ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002); non vi è luogo, dunque, ad alcuna pronuncia sull’invocata tutela cautelare.<br />
Come gli stessi ricorrenti riconoscono la questione prospettata (in sostanza relativa al diritto di permanere nell’alloggio di servizio assegnato in dipendenza dell’impiego alle dipendenze dell’ANAS) rivolge profili giuridici indiscutibilmente riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria, in quanto attinenti alla determinazione del regime retributivo del,personale contrattualizzato.<br />
Il ricorso è pertanto irricevibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	               			Presidente<br />	<br />
Roberta Vigotti			Consigliere, estensore<br />	<br />
Bernardo Baglietto                       Primo referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-7-2004-n-1282/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.1282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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