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	<title>12750 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II penale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.12750</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-penale-sentenza-29-3-2011-n-12750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II penale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.12750</a></p>
<p>Z. F. A. c/ Procura della Repubblica, CONI (parte civile) Giustizia penale – Processo – Reato di ricettazione farmaci dopanti – CONI – Parte civile – Ammissibilità – Ragioni Nel processo penale, parte civile può essere non solo la parte offesa dal reato, ma anche chi subisca un danno, sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-penale-sentenza-29-3-2011-n-12750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II penale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.12750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-penale-sentenza-29-3-2011-n-12750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II penale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.12750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Z. F. A. c/ Procura della Repubblica, CONI (parte civile)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia penale – Processo – Reato di ricettazione farmaci dopanti – CONI – Parte civile – Ammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo penale, parte civile può essere non solo la parte offesa dal reato, ma anche chi subisca un danno, sia pure morale, dalla perpetrazione del crimine. Pertanto, è ammissibile la costituzione come parte civile del CONI – nel giudizio terminato con una condanna per il reato di ricettazione di farmaci dopanti destinati in parte ad alterare gare sportive agonistiche di ciclismo – poiché essendo portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive, deve riconoscersi quale parte danneggiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
SEZIONE SECONDA  PENALE<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza del 12/02/2010, la Corte di Appello di Venezia, pur confermando la condanna di Z.F.A. per il reato di cui all&#8217;art. 648 c.p. (per avere acquistato specialità medicinali denominate EPO, GH, IGF), revocava le statuizioni civili in favore della parte civile costituita (CONI), con la seguente motivazione: </p>
<p>si ritiene invece accoglibile la censura relativa alle statuizioni di parte civile che, nelle conclusioni esposte nella premessa dell&#8217;atto di appello, investono la stessa ammissibilità del risarcimento del danno, in collegamento alla contestazione della costituzione di parte civile, formulata già nel giudizio di primo grado. A tal riguardo si rileva che se il reato per cui vi è stata condanna è il reato di ricettazione, configurabile nei termini esposti in motivazione, si rileva che il diritto di ottenere il risarcimento dei danni si fonda sulle conseguenze dannose immediate e dirette di tale reato. Sotto tale profilo, non si comprende sotto quale profilo il CONI possa vantare un diritto al risarcimento dei danni rispetto all&#8217;ipotesi di ricettazione in concreto accertata, nè tali ragioni sono state esposte o illustrate nell&#8217;atto di costituzione di parte civile (assolutamente generico) o in sede di discussione&#8230;. </p>
<p>Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile CONI deducendo i seguenti motivi: </p>
<p>1. violazione dell&#8217;art. 81 c.p.p., per avere la Corte territoriale escluso dal processo la parte civile non osservando il dettato della suddetta norma che prevede condizioni e tempi di esclusione della parte civile ad opera del giudice; </p>
<p>2. ILLOGICITA&#8217; DELLA MOTIVAZIONE per non avere la Corte territoriale tenuto conto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, &#8220;la posizione di danneggiato compete in detto tipo di reati anche al soggetto titolare del diritto nel reato presupposto&#8221;. <br />	<br />
La sentenza sarebbe illogica &#8220;in quanto dapprima riconosce l&#8217;esistenza dell&#8217;illecito presupposto del reato di ricettazione e riconosce che detto illecito sia relativo alle prestazioni sportive e dopo nega legittimità e riconoscimento di danno all&#8217;Ente rappresentativo dello Sport Italiano&#8221;. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto è pacifico che i farmaci dopanti trovati nel possesso dell&#8217;imputato, venivano &#8220;utilizzati abusivamente da ciclisti che svolgono attività agonistica&#8221; (pag. 3 sentenza impugnata). </p>
<p>In punto di diritto va osservato, preliminarmente, che parte civile può essere non solo la parte offesa dal reato ma anche chi subisca un danno, sia pure morale, dalla perpetrazione del crimine. <br />	<br />
Nel caso di specie, il CONI si costituì (e fu ammesso) parte civile non perchè parte offesa dal reato ma perchè parte danneggiata in quanto istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive. </p>
<p>E&#8217; chiaro, quindi, che, in tale sua veste, aveva ben diritto di partecipare al processo proprio perchè in esso si discuteva di un fatto potenzialmente dannoso dell&#8217;interesse al corretto svolgimento delle competizioni sportive. </p>
<p>Il fatto che l&#8217;imputato era stato tratto a giudizio e condannato per il reato di ricettazione di farmaci dopanti, non significa che il CONI non avesse alcun interesse a costituirsi parte civile. </p>
<p>Infatti, erroneamente la Corte territoriale, ha posto la sua attenzione al solo profilo delle conseguenze, per così dire, materiali del reato di ricettazione, non considerando che, proprio a causa ed in conseguenza di quel reato, lo Z., ciclista professionista ed utilizzatore dei farmaci (cfr pag. 3 sentenza impugnata), nonchè a sua volta fornitore di altri ciclisti (cfr pag.1 sentenza impugnata in cui la Corte scrive che una parte dei farmaci acquistati dallo Z. era destinata a R.C.), alterava le gare sportive alle quali partecipava lui e/o gli altri ciclisti ai quali cedeva i farmaci. </p>
<p>Pertanto, ed in conclusione, è del tutto irrilevante che i fatti in questione siano antecedenti all&#8217;entrata in vigore della L. n. 376 del 2000 perchè, ciò che rileva è che, nella concreta fattispecie, anche dal reato di ricettazione potevano derivare conseguenze sul corretto svolgimento delle gare sportive sotto il profilo della frode in competizioni sportive di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, alla cui tutela era (ed è) deputato il CONI. Di conseguenza, la sentenza va annullata, e sull&#8217;esistenza e la determinazione in concreto del danno dovrà decidere il giudice civile competente per valore in grado di appello, anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. <br />	<br />
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011. <br />	<br />
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-ii-penale-sentenza-29-3-2011-n-12750/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II penale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.12750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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