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	<title>1274 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1274 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S.C. Cozzi Est., PARTI: Lime Technology rapp. avv.ti E. Stefanini, M.V. La Rosa, E. Apa e M. Lucenti c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, A. Fraschini, S. Pagano, V. Palmieri e P. Radaelli e nei confronti di Wind Mobility Gmbh rapp. avv.to A. Zoppolato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S.C. Cozzi Est., PARTI: Lime Technology rapp. avv.ti E. Stefanini, M.V. La Rosa, E. Apa e M. Lucenti c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, A. Fraschini, S. Pagano, V. Palmieri e P. Radaelli e nei confronti di Wind Mobility Gmbh rapp. avv.to A. Zoppolato, Bit Mobility S.r.l. rapp. avv.ti F. Zanardi, S. Tieni e M. Crivellente e Helbitz Italia S.r.l. rapp. avv.ti P. Lo Bello e G. Amato.</span></p>
<hr />
<p>Il servizio di micromobilita    elettrica in sharing al momento non costituisce servizio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Servizi pubblici &#8211; Mobilità  &#8211; Sharing &#8211; Autorizzazione.</p>
<p> 2. Servizi pubblici &#8211; Mobilità  &#8211; Sharing &#8211; Regolamentazione &#8211; Interesse pubblico.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di servizio di micromobilità  elettrica in sharing, perchè un&#8217;attività  possa essere qualificata come servizio pubblico è fondamentale e indefettibile il momento dell'&#8221;assunzione&#8221; da parte dell&#8217;amministrazione del compito di soddisfare il dato bisogno collettivo attraverso lo svolgimento del servizio pubblico. Solo allora, infatti, l&#8217;attività  che ne costituisce oggetto diviene attività  di interesse pubblico che la stessa amministrazione deve provvedere a regolare in modo da assicurare che essa sia effettivamente funzionale allo scopo cui è destinata, dando attuazione a determinati principi giuridici che si ricavano anche, e soprattutto, dal diritto eurounitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<p> 2. Il fatto che l&#8217;attività  di noleggio di dispositivi per la micromobilità  elettrica non sia stata qualificata dal Comune come attività  di servizio pubblico non deve far ritenere che lo stesso Comune possa completamente disinteressarsi degli interessi che interferiscono con essa, fra i quali spiccano l&#8217;interesse pubblico e quello dell&#8217;utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile. Ãˆ ben vero che la regolazione è stata dettata non giÃ  per garantire il bisogno degli amministrati di fruire del servizio di sharing secondo gli standard che solo l&#8217;applicazione dei principi che governano il servizio pubblico può garantire ma per evitare che l&#8217;attività  sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana, tuttavia la restrizione del mercato che tale regolazione ha comportato (con conseguente mancata operatività  dei meccanismi concorrenziali) avrebbe richiesto l&#8217;adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricadesse su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità , ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l&#8217;interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-3-7-2020-n-1274/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2020 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1274</a></p>
<p>Pres.Morabito / est. Rotondo Sulla sussumibilità degli alloggi per gli studenti nella categoria delle attività extralberghiere 1.Provvedimenti– Alloggi per studenti – Sussumibilità – Case per ferie – Attività extralberghiera &#160;– SCIA – Legittimità – Ragioni &#160; &#160; 1.Gli alloggi per studenti e professori universitari sono sussumibili nella categoria delle attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Morabito / est. Rotondo</span></p>
<hr />
<p>Sulla sussumibilità degli alloggi per gli studenti nella categoria delle attività extralberghiere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Provvedimenti– Alloggi per studenti – Sussumibilità – Case per ferie – Attività extralberghiera &nbsp;– SCIA – Legittimità – Ragioni<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Gli alloggi per studenti e professori universitari sono sussumibili nella categoria delle attività extralberghiere di cui alla normativa regionale. Sussiste infatti in capo agli stessi il rapporto di funzionalità tra l&#8217;attività (secondaria) ricettiva extralberghiera e l&#8217;attività culturale (principale) svolta dall&#8217;Ateneo, nel senso che la prima agevola il perseguimento degli scopi associativi e trova fondamento nell&#8217;autonomia organizzativa di cui dispone il soggetto. Al riguardo, lo strumento di semplificazione della Scia è coerente con l&#8217;attività esercitata.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 23/01/2017</div>
<div style="text-align: right;">N. 01234/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 12452/2016 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Ter)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 12452 del 2016, proposto da:<br />
Luiss &#8211; Libera Universita&#8217; Internazionale degli Studi Sociali &#8211; Guido Carli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, Andrea Gemma C.F. GMMNDR73E10H501D, Paolo Clarizia C.F. CLRPLA82C31H501O, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N. 2;<br />
contro<br />
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Ludovico Patriarca C.F. PTRPLD58R30I573Q, con domicilio eletto presso Pierludovico Patriarca in Roma, Avvocatura Comune Roma;<br />
Roma Capitale &#8211; Dipartimento Attivita&#8217; Culturali e Turismo &#8211; Direzione Turismo &#8211; U.O.S.U.A.R. non costituita in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della Determinazione Dirigenziale N. Rep. QD/2839/2016 del 10/11/2016 N. Prot. QD/73173/2016 del 10/11/2016 di Roma Capitale, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell&#8217;esercizio di attività ricettiva di Casa per Ferie.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
&nbsp;<br />
Con il ricorso in esame, la ricorrente LUISS &#8211; Libera Università Internazionale degli studi Sociali &#8211; Guido Carli impugna la D.D. n. 2839 del 10/11/2016 con la quale Roma Capitale ha dichiarato l&#8217;inefficacia della Scia inoltrata in data 1/9/2016 ed imposto il divieto alla stessa di proseguire l&#8217;attività di &#8220;casa per ferie&#8221; denominata &#8220;Casa per ferie Lisbona&#8221;.<br />
L&#8217;intimata Amministrazione ha adottato il provvedimento sul presupposto che la ricorrente non avrebbe conformato l&#8217;attività mediante la trasmissione della documentazione specificata nella nota telematica 2016/60321 del 22/9/2016.<br />
Dalla citata nota, integrata dalle successive prot. QD/2016/64301 e QD/2016/70499, si evince che la ragione sostanziale posta a fondamento del potere inibitorio esercitato dall&#8217;Amministrazione consiste in ciò: &#8220;l&#8217;attività di casa per ferie è destinata ad offrire ospitalità per soggiorno temporaneo ai fini turistici; pertanto la documentazione trasmessa non può essere ritenuta idonea in quanto dalla stessa di evince che l&#8217;attività oggetto della SCIA è destinata a fornire alloggio/residenza agli studenti universitari, attività non ricompresa fra quelle previste dall&#8217;art. 23, c. 3 della L.R. Lazio n. 13/2007 e dall&#8217;art. 8 del regolamento regionale n. 8 del 2015&#8221;.<br />
Nel gravarsi avverso la declaratoria di inefficacia della Scia e di divieto prosecuzione attività, la ricorrente deduce vizi formali e sostanziali.<br />
Si è costituita in giudizio Roma Capitale che, con memoria difensiva, chiede il rigetto del ricorso.<br />
Alla Camera di consiglio del 6 dicembre 2016 la causa, chiamata per l&#8217;esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria.<br />
La questione che il Collegio è chiamato a risolvere si incentra su un unico punto di diritto: la sussumibilità o meno degli alloggi per studenti alle Case per ferie e più in particolare alle attività extralberghiere di cui alla normativa regionale.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Le Case per Ferie costituiscono una realtà e tipicità nell&#8217;ambito del sistema dell&#8217;ospitalità e dell&#8217;organizzazione nazionale del turismo, con particolare riferimento al turismo sociale, religioso ed al pellegrinaggio.<br />
La definizione, le caratteristiche, i requisiti strutturali e funzionali, nonché le modalità per l&#8217;esercizio delle strutture ricettive, incluse quelle extralberghiere, sono stabilite dalla Regione Lazio, titolare esclusiva della potestà legislativa in materia di turismo a seguito della intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha, tra l&#8217;altro, modificato il previgente articolo 117 della Costituzione, il quale prevedeva in materia di turismo la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.<br />
La competenza legislativa esclusiva in capo alle regioni è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di gran parte delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (&#8220;Testo unico sul Turismo&#8221;).<br />
La regione Lazio ha dettato in materia i seguenti provvedimenti normativi e regolamentari interessanti le &#8220;Case per Ferie&#8221;:<br />
L. R. 6 agosto 2007 n. 13<br />
L.R. 27 novembre 2013 n. 8<br />
R.R. 24 ottobre 2008 n. 16<br />
R.R. 21 settembre 2009 n. 18<br />
L.R. n. 13/2007<br />
Reg.Reg.le n. 8 del 7/8/2015.<br />
Sulla scorta della normativa di cui sopra, le &#8220;Case per Ferie&#8221; possono essere definite quali &#8220;strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari&#8221;.<br />
Le Case per ferie sono classificate, dunque, tra le strutture extralberghiere.<br />
In tal senso, anche Consiglio di Stato sentenza n. 3824/2016.<br />
Tra i soggetti titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una Casa per Ferie vi possono essere associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, istituti ed enti religiosi, fondazioni, cooperative, nonché enti pubblici: dunque, anche il soggetto ricorrente.<br />
L&#8217;esercizio dell&#8217;attività ricettiva quale &#8220;Case per Ferie&#8221; è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell&#8217;art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata (a seguito della semplificazione introdotta con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).<br />
Risulta in tal modo evidente la strumentalità dell&#8217;attività ricettiva, gestita da ente o associazione operante senza scopo di lucro, per il perseguimento di una delle finalità suindicate.<br />
Nel caso in esame, parte ricorrente ha comprovato la sussistenza del vincolo teleologico esistente tra l&#8217;attività ricettiva e le finalità culturali perseguite dall&#8217;Associazione.<br />
L&#8217;immobile in questione viene adibito, infatti, ad alloggi o residenze per gli studenti ed i professori universitari, secondo modalità organizzative che rientrano nell&#8217;autonomia propria dell&#8217;ente.<br />
Rileva in via dirimente, dunque, l&#8217;obiettiva esistenza &#8211; evincibile per tabulas dallo Statuto della LUISS &#8211; del rapporto di funzionalità tra l&#8217;attività (secondaria) ricettiva extralberghiera e l&#8217;attività culturale (principale) svolta dall&#8217;Ateneo, nel senso che la prima agevola il perseguimento degli scopi associativi e trova fondamento nell&#8217;autonomia organizzativa di cui dispone il soggetto.<br />
Al riguardo, lo strumento di semplificazione utilizzato dalla ricorrente (Scia) è coerente con l&#8217;attività esercitata ed è stato adeguatamente supportato dalla ricorrente che in sede di discussione ha allegato la circostanza che nel Comune esistono numerosi altri studentati che il Comune ha considerato &#8220;Case per ferie&#8221;, per le cui strutture è praticabile pertanto la Scia.<br />
Le Case per Ferie, dunque, rientrano per le considerazioni di diritto sopra svolte, tra le attività extralberghiere; a loro volta gli studentati di cui trattasi &#8211; tenuto conto delle finalità perseguite, non di tipo turistico bensì di ospitalità socio-culturale verso studenti e docenti universitari &#8211; rientrano tra le attività extralberghiere.<br />
Tanto basta per ritenere sussistenti i presupposti per legittimare in capo alla ricorrente l&#8217;esercizio di attività extralberghiera denominata &#8220;Casa per ferie&#8221; in favore degli studenti e professori universitari che frequentano l&#8217;Ateneo, nei cui confronti viene svolto, attraverso queste strutture, un servizio complementare per esclusivi fini di ospitalità, funzionali ad implementare l&#8217;offerta didattico-formativa per consentirne la migliore fruizione.<br />
In conclusione, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto; ne consegue l&#8217;annullamento del provvedimento n. rep. Q/2839/2016 del 10/1172016, n. prot. QD/3173/2016, con il quale Roma capitale ha dichiarato l&#8217;inefficacia della Scia del 179/2016 e disposto il divieto di prosecuzione dell&#8217;attività &#8220;Casa per ferie&#8221;.<br />
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti stante la novità della questione.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) lo accoglie, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento n. rep. Q/2839/2016 del 10/1172016, n. prot. QD/3173/2016.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pietro Morabito, Presidente<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
&nbsp;<br />
IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;<br />
Giuseppe Rotondo<br />
&nbsp;<br />
Pietro Morabito<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-1-2017-n-1274/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1274</a></p>
<p>Pres. Atzeni – Est. Lotti Sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole 1. Giustizia &#160;amministrativa – Conferenza dei servizi – Mancata partecipazione – Violazione art. 14 ter L. n. 241-1990 – Inconfigurabilità – &#160;Ragioni. 2. Ambiente e territorio – Impianti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Atzeni – Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><strong>Giustizia &nbsp;amministrativa – Conferenza dei servizi – Mancata partecipazione – Violazione art. 14 ter </strong><strong>L. n. 241-1990 –</strong><strong> Inconfigurabilità – </strong><strong>&nbsp;Ragioni. </strong></p>
<p><strong>2. Ambiente e territorio – Impianti di produzione di energia elettrica – Giudizio compatibilità ambientale –&nbsp; &nbsp;G.A. – Sindacabilità – Limiti. </strong></p>
<p><strong>3. </strong><strong>Ambiente e territorio – Fonti rinnovabili – Impianti – Localizzazione – Autorità a tutela ambientale – Poteri valutativi –&nbsp; Limiti. </strong><br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La mancata partecipazione a tutte le sedute della conferenza dei servizi&nbsp; non costituisce un vizio riconducibile alla violazione dell’art. 14-ter, comma 2-bis, L. n. 241-1990 qualora le amministrazioni convocate&nbsp; abbiano avuto molteplici occasioni per esporre le loro posizioni, di conseguenza&nbsp; anche la mancata partecipazione ad alcune delle sedute della conferenza di servizi non comporta una violazione dell’art. 14 L. n. 241-1990 se non sussiste un pregiudizio concreto.<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di energie rinnovabili, il giudizio di compatibilità ambientale (reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e da profili di discrezionalità amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici &nbsp;e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera) è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l&#8217;istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Infatti l’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in quanto rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.<br />
&nbsp;</p>
<div>3. L’art. 12 d.lgs. n. 387-2003 e le Linee Guida per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.M. 10 settembre 2010, adottato in attuazione del citato art. 12, evidenziano che la VIA rappresenta un sub-procedimento che si instaura all’interno del procedimento di autorizzazione unica, ma che da esso deve essere tenuto distinto perché espletato da un’Autorità dotata di poteri precipuamente ed esclusivamente finalizzati a verificare la compatibilità ambientale del progetto. Ne consegue che la disciplina che regola l’Accordo di riconversione è del tutto estranea rispetto a quella in tema di VIA, con l’ulteriore conseguenza che non è precluso all’autorità preposta alla tutela dell’ambiente di esercitare i poteri valutativi di cui è titolare al fine di effettuare le valutazioni ambientali relative al contenuto del progetto definitivo che deve essere presentato dal soggetto che ha concluso l’Accordo stesso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., II, 2 ottobre 2014, n. 3938.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01274/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 05094/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 5094 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Powercrop S.r.l. e Eridania &#8211; Sadam Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il medesmo in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Provincia di Arezzo, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Cecchetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Barberini, 12;<br />	<br />
			Regione Toscana, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;&nbsp;<br />	<br />
			Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />	<br />
			Comune di Castiglion Fiorentino, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona), in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 18;<br />	<br />
			Autorità di Bacino del Fiume Arno, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo Sop. BB. AA. e PP. e Patrimonio Storico Artistico e Etnoant. Arezzo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Toscana, Enav Spa, Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, Comando Militare Regione Toscana, Comando 1 Regione Aerea Aeronautica Militare, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimi dell&#8217;Alto Tirreno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />	<br />
			ASL 8 &#8211; Arezzo &#8211; Dipartimento della Prevenzione &#8211; Zona Val di Chiana, Asl 8 &#8211; Arezzo &#8211; Dipartimento Prevenzione &#8211; Zona di Arezzo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) &#8211; Toscana Dipartimento di Arezzo;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Consorzio di Bonifica 2 &#8211; Alto Valdarno, Terna S.p.A. &#8211; Rete Elettrica Nazionale, Enel Spa, RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;&nbsp;<br />	<br />
			F.A.I./C.I.S.L. Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale, F.L.A.I./C.G.I.L. &#8211; Federazione Lavoratori Agro-Industria, U.I.L.A./U.I.L. &#8211; Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Piergiorgio Galli, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Mignanelli, 3;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00287/2015, resa tra le parti, concernente giudizio negativo di VIA in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto per energie rinnovabili.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, del Comune di Castiglion Fiorentino, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Enav Spa, dell’Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile e di Comando Militare Regione Toscana, del F.A.I./C.I.S.L. Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale, del F.L.A.I./C.G.I.L. &#8211; Federazione Lavoratori Agro-Industria e della U.I.L.A./U.I.L. &#8211; Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di e l’appello incidentale proposto dal Comune di Castiglion Fiorentino;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Marcello Cardi, Marcello Cecchetti, anche su delega dell&#8217;avvocato Fabio Ciari, Carlo Maria Pisano per l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e Domenico Iaria anche su delega dell&#8217;avvocato Stefano Pasquini;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, con la sentenza 19 febbraio 2015, n. 287, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento:<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Arezzo n. 204 del 29.04.2014, comprensiva di 9 allegati, con la quale, alla luce del parere del Nucleo di Valutazione e sulla base e con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi,<br />
			&#8211; della lettera della Provincia di Arezzo prot. 89212 del 16.05.2014 con cui è stato comunicato detto giudizio negativo di VIA;<br />	<br />
			&#8211; del parere del Nucleo di Valutazione della Provincia di Arezzo- Territorio e Ambiente, in data 28.04.2014, Allegato 9 alla Deliberazione n. 204 del 29.04.2014 e della allegata Relazione del Dirigente del Servizio Energia in data 28.04.2014;<br />	<br />
			&#8211; di tutti i verbali della Conferenza di Servizi: Verbale delle sedute in data 22.04.2013, 29.04.2013, 17.05.2013 e 8.07.2013, verbale delle sedute 14.11.2013; 19.11.2013 e 25.11.2013, verbale delle sedute 20.12.2013, 13.2.2014; 25.2.2014; 6.3.2014, 14.03<br />
			&#8211; delle note della Soprintendenza per i beni architettonici, Paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo prot. n. 111031 del 19.12.2011 prot. n. 9069 del 5.11.2012, prot. 3281 del 18.04.2013 prot. 3961 del 15.5.2013, prot. 8894 dell&#8217;1<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino n. 27del 21.02.2014con la quale è stato espresso in sede di procedimento di VIA parere negativo in merito al progetto;<br />	<br />
			&#8211; della nota della Regione Toscana Direzione Regionale Governo del territorio- settore pianificazione del territorio prot. 31696 del 13.02.2014 con cui è stato espresso parere negativo alla localizzazione in località Bittoni;<br />	<br />
			&#8211; nonché la deliberazione della Giunta provinciale della provincia di Arezzo n. 180 del 14.04.2014 di presa d&#8217;atto degli esiti della Conferenza di Servizi e provvedimenti consequenziali e la nota dirigenziale della Provincia di Arezzo prot. 72756 del 16.0<br />
			Il TAR ha, inoltre, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dal Comune di Castiglion Fiorentino.<br />	<br />
			Il TAR ha rilevato sinteticamente che:<br />	<br />
			&#8211; la previsione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) non preveda, per nulla, la garanzia di un periodo di dieci giorni lavorativi per la formulazione delle osservazioni;<br />	<br />
			&#8211; le osservazioni siano pervenute all’Amministrazione provinciale di Arezzo il 24 aprile e siano state solo protocollate il successivo 28; è pertanto ragionevole e possibile aspettarsi che l’esame delle stesse possa essere cominciato anche il giorno stess<br />
			&#8211; la violazione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 non ha sostanzialmente inciso sulle facoltà partecipative della ricorrente;<br />	<br />
			&#8211; è ammissibile il rinvio operato dalla deliberazione 29 aprile 2014, n. 204 della Giunta Provinciale di Arezzo ai verbali della conferenza di servizi, trattandosi di una motivazione che utilizza il rinvio per relationem ad un diverso atto (in questo caso<br />
			&#8211; sono irrilevanti le dichiarazioni di cui alla deliberazione 7 marzo 2013, n. 9 del Consiglio Provinciale di Arezzo poiché esse si riferiscono ad un diverso procedimento amministrativo e non possono essere valorizzate e considerate come “sintomo” della v<br />
			&#8211; il proprium della valutazione di impatto ambientale sono da intendersi riferite alla modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe derivare dal nuovo intervento e, in questa prospettiva, tutte le modificazioni derivanti dall’inserimento<br />
			&#8211; La valutazione conclusiva della conferenza di servizi, espressa nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014, si è formata con riferimento ad un progetto ben individuato, sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e localizzato nell’area agrico<br />
			&#8211; il progetto è stato quindi ben valutato, secondo una serie di valutazioni che hanno investito un’ipotesi concreta di realizzazione di un nuovo stabilimento in un’area attualmente caratterizzata da insediamenti agricoli-zootecnici;<br />	<br />
			&#8211; L’impostazione corretta della problematica appare pertanto quella della Provincia di Arezzo, essendo stato valutato in concreto l’impatto ambientale del nuovo intervento, senza trascendere dalle valutazioni proprie del procedimento, altrimenti espropria<br />
			&#8211; Non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente che tende a qualificare l’area di Bittoni come area degradata ex punto 16.1, lett. d), D.M. 10 settembre 2010 (linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), cos<br />
			&#8211; Le obiezioni delle ricorrenti si limitano a generiche considerazioni;<br />	<br />
			&#8211; Quello che non è contestato è però il nucleo essenziale del ragionamento, costituito dalla complessiva irrazionalità di localizzare l’intervento in un’area che rende necessarie ulteriori linee elettriche e rende aleatoria l’utilità dell’impianto di tele<br />
			&#8211; Sostanzialmente non contestato è l’ulteriore argomento negativo derivante dalla volontà del Comune di Castiglion Fiorentino, espressa con la deliberazione G.M. 21 febbraio 2014, n. 72, di non consentire la realizzazione di una terza area industriale, pe<br />
			&#8211; L’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata a<br />
			&#8211; La realizzazione dell’impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, cos<br />
			&#8211; In questa prospettiva, il parere negativo reso alla Direzione generale del Territorio della Regione Toscana con la nota 13 febbraio 2014 prot. AOOGRT/42646, e richiamato dal verbale della conferenza di servizi del 3 e 4 aprile 2014, appare sostanzialmen<br />
			&#8211; In definitiva, le plurime ragioni di diniego relative alla localizzazione dell’impianto ed all’impatto territoriale e paesaggistico richiamate nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014 della conferenza di servizi appaiono congrue e, soprattutto, no<br />
			&#8211; Il riconoscimento della fondatezza di una argomentazione idonea a reggere l’atto sotto il profilo motivazionale, permette di prescindere dall’esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, avverso le altre motivazioni di diniego apposte al<br />
			L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:<br />	<br />
			&#8211; Error in iudicando. Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241-1990, violazione dei principi del giusto procedimento e di partecipazione; violazione degli artt. 1, 2, 3 10-bis della L. n. 241-1990, violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per o<br />
			&#8211; Error in indicando. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento degli interessi. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387-2003 e delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010. Vi<br />
			L’appellante ha, inoltre, riproposto ex art. 101 c.p.a. i motivi del ricorso di primo grado (dal 9 al 14), assorbiti dal TAR.<br />	<br />
			Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Si costituivano le Amministrazione appellate, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
			Il Comune di Castiglion Fiorentino proponeva altresì appello incidentale riproponendo, nella sostanza i motivi del ricorso incidentale di primo grado.<br />	<br />
			Si costituivano anche le Organizzazioni Sindacali, intervenute ad adiuvandum, in primo grado, a sostegno delle argomentazioni della parte appellante.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. Il Collegio rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio trova origine nell’accordo in data 10 dicembre 2007 tra la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo ed il Comune di Castiglion Fiorentino e Eridania-Sadam s.p.a., proprietaria dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino, e Powercrop s.r.l., costituita per operare nel settore delle energie rinnovabili), per la riconversione produttiva della filiera bieticolo-saccarifera, in attuazione del decreto legge n. 2-2006 (rubricato “Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero”), convertito nella legge n. 81-2006.<br />	<br />
			Al fine di attuare la riconversione prevista, è stato adottato il Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della filiera bieticolo-saccarifera che ha espressamente previsto la riconversione verso le bioenergie, e sono stati, conclusi singoli accordi di riconversione degli zuccherifici tra le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali e le imprese saccarifere di volta in volta coinvolte.<br />	<br />
			I progetti di riconversione degli impianti dove è cessata la produzione dello zucchero, tra i quali quello di Castiglion Fiorentino, sono stati approvati dal Comitato Interministeriale costituito ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 81-2006 e sono stati espressamente dichiarati “di interesse nazionale” dal medesimo Comitato.<br />	<br />
			Per quanto riguarda Castiglion Fiorentino, il progetto alla base del citato accordo del 2007 prevedeva la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse, collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati dalla centrale, nonché la bonifica delle aree interessate dall’impianto dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse.<br />	<br />
			In data 23 ottobre 2012, Powercrop s.r.l. presentava quindi l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla realizzazione della centrale di produzione di energia elettrica da biomasse prevista dall’Accordo di riconversione produttiva del 10 dicembre 2007, non nell’area del vecchio zuccherificio, ma nell’area agricola di Bittoni, sempre in Comune di Castiglion Fiorentino.<br />	<br />
			Con la deliberazione 29 aprile 2014, n. 204 la Giunta Provinciale di Arezzo ha espresso giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, per le criticità e le motivazioni riportate nei verbali della Conferenza di Servizi.<br />	<br />
			2. Nel merito, ritiene il Collegio che la decisione del TAR meriti integrale condivisione.<br />	<br />
			Infatti, passando all’esame del primo motivo di appello con cui si contestano i capi della sentenza relativi ai primi quattro motivi del ricorso di primo grado, relativi ad ipotizzate violazioni procedimentali, si deve innanzitutto rilevare l’infondatezza dei primi due profili sostanzialmente riproposti in appello, relativi alla ristrettezza del termine di 10 giorni di cui all’art. 10-bis L. n. 241-1990, nonché all’adozione da parte del Nucleo di valutazione del parere negativo avvenuta lo stesso giorno in cui sono state protocollate le osservazioni di parte appellante.<br />	<br />
			In merito è sufficiente rilevare che l’art. 10-bis citato non prevede affatto che il destinatario del provvedimento debba disporre del termine di dieci giorni lavorativi (e, quindi, “liberi”) per presentare le relative osservazioni, e che la stessa norma non preclude all’Amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dal privato nel corso del procedimento in un termine più ristretto, che di per sé non è sintomatico di alcuna illegittimità o superficialità delle valutazioni espresse con il provvedimento conclusivo.<br />	<br />
			Con riferimento alla supposta violazione della previsione di cui all’art 14-ter, comma 2-bis, L n. 241-1990, da cui non potrebbe in alcun modo discendere la nullità ex art. 21-septies del provvedimento finale, trattandosi di evidente, in ipotesi, vizio di legittimità del provvedimento, si deve rilevare che l’appellante Powercrop S.r.l. ha partecipato a tutte le sedute “istruttorie” della conferenza, ovvero a quelle nelle quali era all’ordine del giorno l’illustrazione del progetto e delle integrazioni o l’acquisizione di chiarimenti alla luce delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni partecipanti (cfr. sedute 22 aprile 2013, 17 maggio 2013, 8 luglio 2013 e 14 novembre 2013).<br />	<br />
			Di conseguenza, la mancata partecipazione ad alcune delle sedute della conferenza di servizi non ha arrecato alcun pregiudizio concreto alle odierne appellanti,<br />	<br />
			Inoltre, come ha condivisibilmente rilevato il TAR Toscana, la mancata partecipazione a tutte le sedute, nell’ipotesi, come quella di specie, in cui comunque le Società appellanti hanno avuto molteplici occasioni di esporre la loro posizione, non costituisce un vizio riconducibile alla violazione dell’art. 14-ter, cornma 2-bis, L. n. 241-1990.<br />	<br />
			3. Anche il secondo motivo di appello, dedicato alle contestazioni di tipo sostanziale è da ritenersi infondato.<br />	<br />
			Infatti, il carattere essenziale del procedimento di VIA consiste nella valutazione dell’impatto che il progetto può ragionevolmente e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l’ambiente, elementi rispetto ai quali l’utilità socio-economica del progetto stesso non può che ritenersi recessiva.<br />	<br />
			Peraltro, nell’ambito della valutazione della VIA sono indubbiamente emersi seri motivi ostativi sotto il profilo ambientale con l’unica eccezione del profilo attinente alle emissioni in atmosfera, evidentemente di per sé solo insufficiente a basare una valutazione positiva di impatto ambientale, controbilanciando i pregiudizi ambientali, evidenziati nella valutazione contestata, che il nuovo intervento potrebbe produrre.<br />	<br />
			Inoltre, si deve convenire sul fatto che ai finì della valutazione di impatto ambientale sono sostanzialmente ininfluenti i profili connessi al citato Accordo di riconversione industriale 10 dicembre 2007, che la Provincia di Arezzo e le altre Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi non hanno correttamente considerato ai finì della compatibilità ambientale del progetto in quanto estranei agli elementi che devono essere valutati ai finì della VIA.<br />	<br />
			Peraltro, deve rammentarsi che il nuovo impianto sarebbe dovuto sorgere ove era localizzato l’ex zuccherificio Eridania-Sadarn, nell’ottica della riqualificazione e riconversione dell’area su cui insisteva quell’impianto ormai da tempo inattivo, mentre il progetto valutato in sede di VIA prevedeva che il nuovo impianto dovesse essere localizzato in località Bittoni.<br />	<br />
			Tale mutamento della localizzazione, pur assentito in prima battuta dal Comune di Castiglion Fiorentino (cfr. verbale dell’Accordo 30 luglio 2010, stipulato tra li Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, il Comune di Castiglion Fiorentino e le Organizzazioni sindacali), è stato all’evidenza oggetto di una mera intesa di massima che, certamente doveva intendersi condizionata, come è ovvio, da un positivo apprezzamento degli organi competenti deputati alla valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
			Pertanto, la scelta di localizzare l’impianto nella località Bittoni, pur opportuna e favorevole secondo gli appellanti, doveva intendersi pur sempre subordinata all’ottenimento del parere ambientale positivo, anche in considerazione del fatto che la zona oggetto dell’ipotizzata localizzazione dell’impianto non era qualificabile come area degradata ai sensi del punto 16.1, lett. d), D.M. 10 settembre 2010 e, dunque, non era idonea a giustificare la “preferenza normativa” ai fini della valutazione positiva dei progetti desumibile da tale normativa.<br />	<br />
			Deve tenersi conto al riguardo che, ai sensi del predetto punto 16.1, la sussistenza di uno o più dei requisiti indicati è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti, ma non impone senz’altro un automatismo indirizzato all’esito favorevole dell’istanza.<br />	<br />
			Inoltre, il concetto di area degradata assunto alla lett. d) del predetto punto 16 è particolarmente specifico e non si evidenziano atti che dimostrino inequivocabilmente che ricorressero i presupposti per integrare tale qualificazione normativa.<br />	<br />
			Infine, e peraltro, l’asserita insostenibilità sotto il profilo ambientale di un ulteriore insediamento è un elemento ulteriore posto correttamente a sostegno della valutazione conclusiva negativa che non appare illogico ed irrazionale e, quindi, non pregiudica la valutazione contestata.<br />	<br />
			Giova al riguardo rammentare che il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l&#8217;istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all&#8217;Amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2014, n. 3938).<br />	<br />
			Come ha condivisibilmente asserito il TAR, l’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in quanto rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.<br />	<br />
			Nel caso di specie, il provvedimento impugnato evidenzia, con motivazioni non illogiche né irrazionali, l’assenza nel progetto di elementi atti a superare le criticità in materia di sostegno al settore agricolo.<br />	<br />
			Con riguardo al parere della Regione Toscana si osserva che lo stesso evidenzia plurimi profili di criticità del progetto rispetto al profilo paesaggistico-territoriale, parimenti né illogiche né irrazionali, tenuto anche conto dell’applicabilità dell’art. 34-bis del P.I.T., avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009: non possono sussistere dubbi, pertanto, in ordine alla piena vigenza (e, dunque, all’applicabilità al progetto in esame) dell’ari. 34-bis del P.I.T.<br />	<br />
			Nel caso di specie, il parere reso dal Settore Pianificazione del territorio ha consentito di verificare l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’assunzione della decisione, dal momento che ha indicato, seppure in maniera succinta, il rapporto tra il dato giuridico ed il caso concreto, atteso inoltre che dalla lettura del parere in questione si evincono chiaramente gli elementi ostativi, sotto il profilo paesaggistico, alla realizzazione del progetto.<br />	<br />
			In particolare è stata condivisibilmente apprezzata, in senso negativo, la classificazione dell’area oggetto d’intervento nel PTC Provinciale e “nel piano Strutturale come invariante strutturale “Pianura bonificata”; la natura dell’area come tipico paesaggio delle pianure della bonfica e delle Fattorie Granducali della Valdichiana; la presenza nelle adiacenze dell’area oggetto d’intervento di “due complessi edilizi classificati dal Regolamento Edilizio del Comune di Castiglion Fiorentino di “particolare valore storico ed architettonico in territorio extraurbano”; infine, il riconoscimento nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) del patrimonio “collinare” della Toscana quale fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio.<br />	<br />
			Inoltre, si deve aggiungere che, in merito alla compatibilità del progetto con il Piano di indirizzo energetico regionale, che consiste in una pianificazione di secondo livello e, in quanto tale, assoggettata al rispetto dei criteri e obiettivi individuato nel P.I.T., il parere n. 39247-2014 del competente Settore regionale Energia ha accertato la compatibilità del progetto con il PIER solo sotto il profilo dell’aumento delle FER a livello regionale nonché della efficienza, ma non anche per quanto concerne la sostenibilità sotto il profilo dell’impatto sul territorio.<br />	<br />
			Sotto un ulteriore profilo, l’ipotizzata illegittimità del parere del Settore Pianificazione del territorio nella parte in cui richiama l’integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla delibera G.R.T 17 gennaio 2014, n. 1, nonché il nuovo PAER di cui alla delibera G.R.T. del 21.12.2013, atti pianificatori non ancora adottati né approvati dal Consiglio Regionale, non può ritenersi sussistente, posto che all’evidenza, dalla lettura del parere emerge che il Settore regionale, richiamando i predetti atti di pianificazione in corso di formazione, ha soltanto voluto evidenziare che le conclusioni raggiunte non sarebbero venute meno nemmeno a seguito dell’adozione e approvazione di tali atti.<br />	<br />
			Per quanto riguarda in specifico, invece, le valutazioni assunte e dal parere adottato dalla Soprintendenza di Arezzo, sotto il profilo formale si deve rilevare che la stessa è intervenuta quale soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 152-2006 e quale Amministrazione interessata ai sensi degli artt. 46 e 55 L.R. n. 10-2010 con valutazioni anch’esse prive di profili di macroscopica illogicità ed irrazionalità.<br />	<br />
			5. Infine, deve condividersi la decisione del TAR di non esaminare i motivi da nove a quattordici del ricorso di primo grado stante il riconoscimento della legittimità e, quindi, della fondatezza della motivazione del parere negativo impugnato, di per sé solo sufficiente a sorreggere la decisione stessa.<br />	<br />
			Infatti, ove una determinazione amministrativa di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall&#8217;annullamento (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415).<br />	<br />
			Parimenti deve condividersi nella sostanza la statuizione del TAR di difetto di interesse al ricorso, e quindi all’appello, incidentale del Comune di Castiglion Fiorentino, atteso che la procedura di VIA ha carattere autonomo rispetto al procedimento generale in cui essa si inserisce, nonché rispetto all’attuazione degli eventuali accordi conclusi tra privati e amministrazioni, poiché la VIA, come è noto, è una procedura preordinata a verificare, in via preventiva, la compatibilità del progetto di un’opera pubblica o privata con l’ambiente, considerato nella sua globalità, nel quale essa deve essere inserita: si tratta di un giudizio che coinvolge tutti gli elementi e i fattori di cui l’ambiente si compone, ma non aspetti ulteriori e diversi.<br />	<br />
			Peraltro, anche l’art. 12 d.lgs. n. 387-2003 e le Linee Guida per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.M. 10 settembre 2010, adottato in attuazione del citato art. 12, evidenziano che la VIA rappresenta un sub-procedimento che si instaura all’interno del procedimento di autorizzazione unica, ma che da esso deve essere tenuto distinto perché espletato da un’Autorità dotata di poteri precipuamente ed esclusivamente finalizzati a verificare la compatibilità ambientale del progetto.<br />	<br />
			Deve dunque concludersi che la disciplina che regola l’Accordo di riconversione è del tutto estranea rispetto a quella in tema di VIA, con l’ulteriore conseguenza che non è precluso all’autorità preposta alla tutela dell’ambiente di esercitare i poteri valutativi di cui è titolare al fine di effettuare le valutazioni ambientali relative al contenuto del progetto definitivo che deve essere presentato dal soggetto che ha concluso l’Accordo stesso.<br />	<br />
			Pertanto, l’appello incidentale deve ritenersi improcedibile.<br />	<br />
			6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato e l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
			Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, dovendo essere compensate soltanto con riguardo alle Organizzazioni sindacali costituite in appello.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
			Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 4000,00 ciascuna, oltre accessori di legge, a favore della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e del Comune di Castiglion Fiorentino e 4000,00 complessivamente in favore delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato, compensando invece le spese con le Organizzazioni sindacali costituite in appello.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:				</p>
<div style="text-align: center;">Manfredo Atzeni, Presidente FF<br />	<br />
			Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
			Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Carlo Schilardi, Consigliere<br />	<br />
			Oreste Mario Caputo, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 31/03/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2016-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1274</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione da gara per l’affidamento servizio di tesoreria provinciale, stante il non univoco orientamento della giurisprudenza in ordine all’obbligo di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione da gara per l’affidamento servizio di tesoreria provinciale, stante il non univoco orientamento della giurisprudenza in ordine all’obbligo di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106; stanti, altresì, dubbi sulla natura stessa del servizio di tesoreria, se concessione di servizi o appalto di servizi, cui consegue la diversa rilevanza delle disposizioni di cui all’art. 38; Ritenuto che è ravvisabile, già nella segnalazione all’Autorità, il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dall’appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01274/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01259/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Unicredit S.p.A.</b>, nella qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Isernia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso Gabriele Ferabecoli in Roma, via Trionfale, 5697; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A.</b>;<br /> <br />
<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giancarlo Caselli, domiciliataria per legge, con ufficio in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00035/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Isernia e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Andrea Zanetti e Roberto Marcello Delfino su delega dell&#8217;avvocato Italo Spagnuolo Vigorita;	</p>
<p>Stante il non univoco orientamento della giurisprudenza in ordine all’obbligo di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 38, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106;<br />	<br />
Stanti, altresì, dubbi sulla natura stessa del servizio di tesoreria, se concessione di servizi o appalto di servizi, cui consegue la diversa rilevanza delle disposizioni di cui all’art. 38;<br />	<br />
Ritenuto che è ravvisabile, già nella segnalazione all’Autorità, il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dall’appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1259/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera con la quale una Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer; anche se la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera con la quale una Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer; anche se la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare, ai sensi dell’art. 120, comma 8, C.P.A. occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare; in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussiste nemmeno un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01274/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02737/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>E4 Computer Engineering Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vincenzo Nuti rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Turco e Stefano Vaccari, Simone Uliana, con domicilio eletto presso Antonino Mirone Russo in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Vallone, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Via Simili, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Microfin Sr</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione n.506 del 25/3/2011 con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto la gara relativa alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 200 personal computer;<br />	<br />
dell’esclusione della ditta ricorrente dalla predetta gara;<br />	<br />
di tutti i rimanenti atti indicati nel ricorso introduttivo;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la società ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare;<br />	<br />
Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 8, occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare;<br />	<br />
Considerato che, allo stato, anche alla luce delle controdeduzioni dell’amministrazione resistente, il ricorso si appalesa sprovvisto del prescritto fumus boni iuris;<br />	<br />
Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 23 novembre 2011 per il prosieguo della trattazione del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto che per le spese della fase cautelare si potrà provvedere con l’ordinanza che deciderà in via definitiva la domanda di sospensione cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), respinge interinalmente la domanda cautelare in epigrafe; fissa per la trattazione in sede cautelare del ricorso la camera di Consiglio del 23/11/2011.	</p>
<p>Spese della fase cautelare alla sua definizione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-10-2011-n-1274/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/10/2011 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a></p>
<p>Rifiuti – Impianto di compostaggio – pubblico interesse – protezione dell’ambiente. 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e deve essere effettuata “conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. 2.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-12-2010-n-1274/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2010 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Impianto di compostaggio – pubblico interesse – protezione dell’ambiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e deve essere effettuata “conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.	</p>
<p>2. Non può escludersi che dal trattamento di rifiuti non pericolosi e dallo stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi possano derivare molestie alla popolazione della zona.<br />
3.Sia la normativa nazionale che regionale impone il rispetto di specifiche distanze in sede di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dalle “funzioni sensibili”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
<i>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 205 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Priamus Ecologica Snc di Rossi Lanfranco &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leo Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, corso Umberto I, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Abruzzo<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, con la quale il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile – Ambiente della Regione Abruzzo ha negato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426 del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ed il verbale del 1° aprile 2010 della Conferenza di Servizi. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Brocchi Leo Nello per la società ricorrente e l&#8217;avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per la Regione Abruzzo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
La società ricorrente riferisce di aver chiesto alla Regione Abruzzo l’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne, in località Ponte S. Antonio. <br />	<br />
Il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio 18 febbraio 2010, n. 1426, ha però espresso al riguardo il seguente parere non favorevole in ragione della seguente circostanza: “in quanto con gli atti prodotti a dicembre 2009 è stato tra l’altro documentato un contesto urbanistico nel quale la Ditta propone un nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi e non, dove si evince una sensibile presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza, a parere della Commissione in contrasto con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge”. <br />	<br />
Nella seduta del 1° aprile 2010 la Conferenza di Servizi ha ritenuto alla luce di tale parere non accoglibile l’istanza presentata e con determinazione 21 aprile 2010, n. DR4/64, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha, pertanto, negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta. <br />	<br />
Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 41 della Costituzione, dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45.<br />	<br />
Negli allegati alla predetta L.R. non sono individuate delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti; gli atti impugnati si pongono, inoltre, in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto da autorizzare, che non produce emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi. La libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l’alloggio di servizio del custode dell’attiguo opificio è da anni disabitato e l’impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall’impianto da realizzare.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per motivazione carente, incongrua e contraddittoria.<br />	<br />
L’atto impugnato è privo di idonea motivazione.<br />	<br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 28 ottobre 2010. <br />	<br />
La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio limitandosi a depositare tutti gli atti del procedimento.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. &#8211; Gli atti impugnati, con i quale è stato negato alla parte ricorrente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono testualmente motivati &#8211; come sopra esposto &#8211; con riferimento alla considerazione che il nuovo insediamento per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti pericolosi era localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di “<i>abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza</i>”; tale localizzazione, a parere del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, si poneva nella sostanza in contrasto “<i>con i criteri localizzativi disciplinati dalla L.R. 45/07 negli allegati alla stessa Legge</i>”.<br />	<br />
Nei confronti di tali atti impugnati la parte ricorrente con i due motivi di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente, si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze: <br />	<br />
a) che tali atti impugnati erano privi di idonea motivazione;<br />	<br />
b) che la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non aveva imposto delle fasce di rispetto da osservare con i fabbricati preesistenti; <br />	<br />
c) che gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto;<br />	<br />
d) che tale impianto non avrebbe, in ogni caso, prodotto delle emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante, in quanto si limita al solo trattamento di rifiuti non pericolosi ed al mero stoccaggio (e non al trattamento) di rifiuti relativamente pericolosi;<br />	<br />
e) che la libertà economica può essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sono sussistenti, in quanto l’alloggio di servizio del custode dell’attiguo opificio è da anni disabitato e l’impianto sportivo, che si trova a cento metri di distanza, non subisce alcuna influenza dall’impianto da realizzare.<br />	<br />
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono tutte prive di pregio.<br />	<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale deve esaminarsi la censura, dedotta con il secondo motivo di ricorso e sopra riassunta alla lettera a), con la quale la parte istante si è lamentata della mancanza di una idonea motivazione. <br />	<br />
Come è noto ogni provvedimento amministrativo, specie se di contenuto negativo, deve essere adeguatamente motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria; per cui al fine di accertare la congruità e la sufficienza della motivazione occorre che sia possibile per il destinatario dell’atto la ricostruzione dell’iter logico seguito. Mentre, come è stata chiarito dalla giurisprudenza, il mancato puntuale richiamo delle norme di legge o di regolamento, cui si collega la statuizione amministrativa adottata, non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto. In considerazione, inoltre, del principio di leale e trasparente rapporto amministrazione-cittadino, la sufficienza di una motivazione, sia pur succinta, allegata per giustificare il rigetto di una richiesta di rilascio di un atto autorizzativo, impone che siano indicate le ragioni che ostano al suo rilascio, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l’Amministrazione ha inteso tutelare e dall’altro di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente.<br />	<br />
Ciò posto, ritiene la Sezione che da un’attenta lettura degli atti impugnati sia possibile individuare agevolmente le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta; tali ragioni, come già sopra accennato, sono individuabili nella circostanza che l’impianto progettato era stato localizzato in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni e di un polo sportivo polifunzionale di rilievo, in contrasto con i criteri localizzativi indicati negli allegati alla L.R. 45/07. <br />	<br />
Tale legge regionale &#8211; certamente nota in tutte le sue articolazioni ad un soggetto, come il ricorrente, operatore nel settore &#8211; dispone testualmente al suo art. 8 che “<i>la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze</i>” e l’allegato 1 di detta legge regionale, nel determinare all’art. 11 i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, include tra tali criteri anche quello della “<i>Protezione della popolazione dalle molestie</i>”, imponendo il rispetto, oltre che della normativa vigente in tema di industrie insalubri, anche di una distanza di sicurezza dai “<i>centri abitati</i>”, dalle “<i>funzioni sensibili</i>” (quali le strutture scolastiche, gli asili, gli ospedali e le case di riposo) e dalle “<i>case sparse</i>”. <br />	<br />
L’introduzione di tali criteri costituisce, del resto, puntuale applicazione dell’art. 178 del codice dell’ambiente, secondo il quale la gestione dei rifiuti, che “<i>costituisce attività di pubblico interesse</i>”, deve “<i>assicurare un’elevata protezione dell’ambiente</i>” e deve essere effettuata “<i>conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti</i>”.<br />	<br />
Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che l’atto impugnato sia sorretto da una sufficiente motivazione, in quanto nell’atto sono stati adeguatamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la determinazione assunta dall’Amministrazione.<br />	<br />
3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione possono esaminarsi le ulteriori censure dedotte.<br />	<br />
Se relativamente alla censura sopra indicata alla lettera b), secondo la quale la predetta L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, non avrebbe imposto delle fasce di rispetto dai fabbricati preesistenti, basta richiamare quanto sopra esposto, relativamente alla censura sopra indicata alla lettera c) &#8211; secondo la quale gli atti impugnati si ponevano in contrasto con il parere favorevole dell’A.R.T.A., che aveva accertato la compatibilità urbanistica-edilizia-ambientale dell’impianto &#8211; deve osservarsi che la normativa vigente (contenuta sia nell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nella predetta legge regionale) disciplina in termini analitici il complesso procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in questione, prevedendo l’intervento nel procedimento di organismi diversi, da svolgersi ciascuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze; per cui, la circostanza che l’A.R.T.A., nell’effettuare l’istruttoria tecnica della domanda in parola, aveva espresso parere favorevole, non poteva di certo vincolare le determinazioni da un lato del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e dall’altro delle altre l’Autorità decidenti (la Conferenza di servizi decisoria ed il Dirigente regionale del Servizio Gestione Rifiuti), in quanto il parere tecnico dell’ARTA non era vincolante ed avrebbe potuto essere superato, come nel caso di specie, con un’adeguata motivazione.<br />	<br />
Con le ulteriori censure sopra indicate alle lettere d) ed e) la parte istante si è, infine, lamentata del fatto che l’impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto delle emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbe potuto subire dei danni; ha dedotto, in definitiva, che la libertà economica avrebbe potuto essere limitata solo da gravi e preminenti motivi di interesse pubblico, che non caso di specie non sussistevano. <br />	<br />
Premesso al riguardo che la gestione dei rifiuti costituisce “<i>attività di pubblico interesse</i>” e che la normativa sia nazionale che regionale impone, come già detto, il rispetto di specifiche distanze in sede di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti dalle “funzioni sensibili” e dalle “case sparse”, va rilevato che nel caso di specie &#8211; come sembra pacifico tra le parti e come si rileva dagli stessi atti versati in giudizio dalla parte ricorrente il 28 ottobre 2010 &#8211; la zona è caratterizzata dalla presenza di abitazioni in forma di case sparse nel raggio da un minimo di 25 metri in poi e da un polo sportivo polifunzionale, a meno di 100 metri di distanza. <br />	<br />
Tali circostanze sono state puntualmente evidenziate negli atti impugnati, per cui deve ritenersi che correttamente sia stato negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta.<br />	<br />
Né appare rilevante in merito la circostanza che la struttura non avrebbe “in concreto” creato danni all’ambiente circostanze, in quanto l’esercizio potere autorizzatorio nella materia in questione deve essere improntato al rispetto dei predetti principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi “in astratto” escludersi che dal “trattamento di rifiuti non pericolosi” e dallo “stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona.<br />	<br />
Sembra, in definitiva, al Collegio che la determinazione assunta in ordine alla richiesta formulata dalla parte ricorrente non sia inficiata dai vizi dedotti con il gravame in relazione sia al predetto stato dei luoghi, che dell’attività da svolgersi nello stabilimento in questione.<br />	<br />
4. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />	<br />
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2010</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni A. Lucca (Avv. G. Carta) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari (Avv. Stato) la rivendita di tabacchi chiusa per oltre quattro anni giustifica la revoca della concessione a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-1274/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  P. Turco, Est. M. Atzeni<br /> A. Lucca (Avv. G. Carta) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la rivendita di tabacchi chiusa per oltre quattro anni giustifica la revoca della concessione a prescindere dalla non imputabilità del fatto a colpa dell&#8217;esercente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concessioni amministrative – fattispecie in tema di tabacchi – revoca – chiusura esercizio per oltre quattro anni – rilevanza obiettiva- imputabilità a colpa dell’esercente – irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La chiusura di una rivendita di tabacchi protrattasi per oltre quattro anni costituisce fatto obiettivo che in base all’art. 34, primo comma n. 1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, legittima l’adozione del provvedimento di revoca, senza che rilevi l’eventuale imputabilità del fatto a colpa dell’esercente, in quanto il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato alla massima offerta al pubblico, per soddisfarne le esigenze e per assicurare il maggior gettito all’erario, per cui la sospensione nell’attività di vendita pregiudica entrambi gli interessi coinvolti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.1274/2005<br />
Ric. n. 390/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 390/05 proposto dal<br />sig. <b>Antonello Lucca</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Gianuario Carta e domiciliato elettivamente presso il suo studio in Cagliari, via Baylle n. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Generale Monopoli di Stato, ed Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 386 in data 14/1/2005 con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, ha revocato, con decorrenza 19/1/2005, l’atto d’obbligazione per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 27 in Arzachena, stipulato con il sig. Antonello Lucca;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 18 maggio 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
Visto il ricorso n. 390/05, notificato il 19/3/2005 e depositato il successivo 8/4, con il quale il sig. Antonello Lucca impugna il provvedimento n. 386 in data 14/1/2005 con il quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale di Cagliari, ha revocato, con decorrenza 19/1/2005, l’atto d’obbligazione per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 27 in Arzachena, stipulato con lo stesso sig. Antonello Lucca;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e la documentazione prodotta;<br />
Ritenuto che il ricorso si caratterizzi per la manifesta infondatezza, che consente la sua definizione con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Considerato che alla camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della controversia secondo il richiamato art. 21, decimo comma;<br />
Ritenuto che il ricorrente lamenta eccesso di potere per straripamento di potere riferendo di essere stato costretto ad abbandonare i locali presso i quali gestiva la rivendita di generi di monopolio nell’anno 2000 a causa di sfratto; solo nell’anno 2004 reperiva altro locale, ma l’Amministrazione gli negava l’autorizzazione al trasferimento (lettera prot. 10702/R in data 14/12/2004) non essendo stata rispettata la distanza minima di trecento metri dalla rivendita più vicina; sostiene che nel centro abitato di Porto Cervo, per le sue caratteristiche, è di fatto impossibile rispettare le distanze fra rivendite di generi di monopolio imposte dalla normativa vigente; la mancata riapertura dell’esercizio sarebbe dovuta, quindi, a causa di forza maggiore; afferma, infine, che il provvedimento impugnato si pone in contraddizione con il precedente atto con il quale la stessa Amministrazione gli aveva rinnovato la licenza di titolare fino al 30/11/2011;<br />
Ritenuto che la chiusura della rivendita protrattasi per oltre quattro anni costituisce fatto obiettivo che in base all’art. 34, primo comma n. 1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, legittima l’adozione del provvedimento impugnato, senza che rilevi l’eventuale imputabilità del fatto a colpa dell’esercente, in quanto il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato alla massima offerta al pubblico, per soddisfarne le esigenze e per assicurare il maggior gettito all’erario, per cui la sospensione nell’attività di vendita pregiudica entrambi gli interessi coinvolti;<br />
Ritenuto che la revoca costituisca la sanzione naturale, che consegue al mancato esercizio dell’attività di vendita (T.A.R. Puglia, Lecce, 23 aprile 1990, n. 454);<br />
Ritenuta l’irrilevanza delle questioni sollevate avverso il provvedimento con il quale è stata negata l’autorizzazione all’apertura della rivendita in altri locali, in quanto tale diniego non costituisce oggetto del presente giudizio ed invero non risulta nemmeno essere stato impugnato: nel ricorso non si enuncia tale dato di fatto,  sottoposto al collegio solo durante la discussione in camera di consiglio; peraltro la copia del relativo ricorso straordinario al Capo dello Stato depositata in giudizio non risulta notificata e reca la data del 18 maggio 2005 (la stessa della camera di consiglio), per cui è impossibile, al momento, che sia stato già notificato;<br />
Rilevato, inoltre, che il ricorrente non deduce, quale mezzo di gravame, l’illegittimità del provvedimento impugnato, derivata da quella del diniego di autorizzazione al trasferimento;<br />
Ritenuta l’insussistenza della contraddittorietà fra il provvedimento impugnato e quello, risalente al 14/11/2002, con il quale l’Amministrazione gli ha rinnovato l’autorizzazione alla gestione della rivendita, atteso che tale rinnovo è superato dalla mancata ripresa dell’attività commerciale;<br />
Rilevato, infine, che la rivendita di cui si tratta è stata soppressa con provvedimento del Capo dell’Ispettorato Compartimentale di Cagliari dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. 1807 in data 18/2/2005 per cui, salvo annullamento di tale atto, il ricorrente non può riprendere l’attività;<br />
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato;<br />
Ritenuto che le spese, contenute nella misura liquidata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza, come di regola</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi €  1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 			   Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		   Consigliere, estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,      	   Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 27/05/2005</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</a></p>
<p>Pres. Venturini &#8211; Est. Patroni Griffi Rocco Toma (Avv. P. Quinto) c. Maria Pompea Lamendola (Avv. Sticchi Damiani e F. Cavallaio) + altri sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche Farmacie &#8211; Concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche &#8211; Criteri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini &#8211; Est. Patroni Griffi<br /> Rocco Toma (Avv. P. Quinto) c. Maria Pompea Lamendola (Avv. Sticchi Damiani e F. Cavallaio) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie &#8211; Concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche &#8211; Criteri di assegnazione dei punteggi – Valutazione al 50% dei servizi prestati part-time &#8211; Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, è legittima la valutazione al 50% dei periodi di servizio prestati part-time, in quanto, per un verso, lo svolgimento solo parziale di un’attività di servizio valutabile può essere presa in considerazione in misura ridotta; per altro verso, lo svolgimento dell’attività a tempo parziale consente all’aspirante, nello stesso periodo di tempo, di svolgere altre attività, in ipotesi anche valutabili, ponendolo così in posizione di vantaggio rispetto a colui che abbia svolto il servizio a tempo pieno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della valutazione al 50% dei servizi prestati part-time in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6522 del 2004 proposto dal<br />
signor <b>Rocco Toma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Quinto, domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso Placidi<br />
appellante</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>La signora <b>Maria Pompea Lamendola</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Francesco Cavallaro, domiciliata in Roma, presso cav. Gardin, via L. Mantegazza 14appellata-appellante in via incidentale</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> e della <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, 27 maggio 2004 n. 3217</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati nonché l’appello incidentale anche in via autonoma della signora Lambendola; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il Consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l&#8217;avv. Pietro Quinto, l&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani e l&#8217;Avvocato dello Stato Cesaroni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  e  D I R I T T O</b></p>
<p>1. Oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia è la graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Brindisi di cui al bando 27 settembre 1999 n. 257, approvata con determinazione del dirigente del settore sanità 25 febbraio 2003 n. 58.<br />
La graduatoria è stata impugnata dalla dott.ssa Lamendola, la quale, a seguito della costituzione in giudizio del controinteressato dott. Toma, che ha interposto ricorso incidentale, ha proposto impugnazione incidentale condizionata avverso il ricorso incidentale del controinteressato, gravame quest’ultimo a sua volta interessato da una impugnazione incidentale condizionata del dott. Toma volta a contestare il ricorso incidentale dell’originaria ricorrente Lamendola.<br />
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto sia il ricorso incidentale del dott. Toma, sia, in parte, quello principale della dott.ssa Lamendola, rigettando l’impugnazione incidentale condizionata di quest’ultima.<br />
La sentenza è stata appellata sia dal Toma, sia, con ricorso incidentale “da valere anche come appello autonomo”, dalla Lamendola.<br />
All’udienza del 25 gennaio 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. La prima questione in diritto da esaminare riguarda il criterio generale posto dalla Commissione di considerare al 50%, anzi che per intero, i servizi valutabili prestati part-time.<br />
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima tale previsione, sul rilievo che anche il servizio part-time consente una integrale valutazione della professionalità del candidato.<br />
La tesi, contestata dalla Lamendola nell’appello incidentale autonomo, non può essere condivisa.<br />
Invero – come già ritenuto &#8211; dalla Sezione nella decisione 10 agosto 2004 n. 5497, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi- la valutazione al 50% dei periodi di servizio prestati part-time costituisce, in sede di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, una delle possibili previsioni, in quanto lo svolgimento solo parziale di un’attività di servizio valutabile può essere presa in considerazione in misura ridotta, non potendosi negare che non è ragionevole considerare in maniera uguale la medesima attività svolta peraltro per periodi diversi. E ciò anche perché lo svolgimento dell’attività a tempo parziale consente all’aspirante, nello stesso periodo di tempo, di svolgere altre attività, in ipotesi anche valutabili, ponendolo così in posizione pozione rispetto a colui che abbia svolto il servizio a tempo pieno.<br />
L’appello della signora Lamendola avverso tale capo di sentenza deve essere quindi accolto; ne consegue che, sul punto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado dal Toma.</p>
<p>3. La sentenza del Tribunale amministrativo merita invece di essere condivisa nel capo concernente la non valutabilità del servizio prestato dal Toma quale collaboratore di farmacia perché non assistito da copertura previdenziale presso l’INPS, come richiesto dal bando.<br />
La Sezione ritiene opportuno esaminare la questione nel merito, non esistendo agli atti elementi sufficienti a far ritenere l’appello in parte qua improcedibile per difetto di interesse conseguente all’accoglimento dell’appello incidentale autonomo della Lamendola, come assume in memoria quest’ultima.<br />
Il dott. Toma, al riguardo, sostiene che, essendo egli docente nelle scuola e pertanto coperto da altra posizione previdenziale, non poteva essere assistito da posizione contributiva INPS, sicché la previsione del bando non era a lui riferibile. Deduce comunque la tardività in primo grado della censura in parola nonché la sua inammissibilità perché anche la Lamendola è sprovvista di copertura INPS.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
Quanto alla dedotta tardività, deve ritenersi che la censura costituisce –come rilevato dal primo giudice- specificazione con motivi aggiunti dell’originaria doglianza contenuta nel ricorso.<br />
Quanto alla dedotta inammissibilità, anche a non voler ritenere la tardività dell’eccezione &#8211; esattamente rilevata dal primo giudice &#8211; va considerato che la mancata iscrizione all’INPS della Lamendola discende dalla circostanza che ella ha svolto l’attività in questione come contitolare, a vario titolo, di farmacia.<br />
Nel merito della questione, va condivisa l’affermazione del primo giudice secondo cui –come precisamente prescritto dal bando- l’attività di farmacista collaboratore dipendente deve essere assistita e va comprovata mediante la copertura previdenziale all’INPS perché possa essere valutata, sicché, nel caso in esame, al Toma nessun punteggio poteva essere riconosciuto in relazione a tale attività.<br />
Anche a non voler considerare il profilo di compatibilità tra l’attività di docente e quella di collaboratore di farmacia, questa è valutabile, a termini di bando, in quanto svolta nella posizione di lavoro dipendente; e, in quanto tale, deve essere assistita da posizione contributiva presso l’INPS.<br />
Tanto basta, ad avviso della Sezione, a respingere l’appello del Toma.</p>
<p>4. In conclusione, deve essere accolto l’appello della Lamendola, mentre va respinto l’appello del Toma. La sentenza del Tribunale amministrativo va conseguentemente in parte riformata.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello della signora Lamendola  e rigetta l’appello del signor Toma.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Lucio Venturini			Presidente<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi		Consigliere estensore<br />	<br />
Pierluigi Lodi			Consigliere<br />	<br />
Dedi Rulli				Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi		Consigliere																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25 marzo 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-3-2005-n-1274/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2005 n.1274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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