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	<title>1273 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1273 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1273</a></p>
<p>Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento recante l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata del servizio di igiene urbana ed ambientale; in primo grado la tutela cautelare era stata negata osservando che due procuratori speciali dell’impresa ricorrente non risultavano rivestire la carica di direttore tecnico e che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, il provvedimento recante l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata del servizio di igiene urbana ed ambientale; in primo grado la tutela cautelare era stata negata osservando che due procuratori speciali dell’impresa ricorrente non risultavano rivestire la carica di direttore tecnico e che vi era falso innocuo circa il mancato rispetto dell’obbligo di prestare la dichiarazione ex art. 38 in capo ai soli amministratori muniti del potere di rappresentanza; inoltre, si era ritenuto che la certificazione SOA esibita dalla ricorrente non fosse necessaria per gli appalti di servizi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01273/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01208/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale<br /> <br />
(Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2012, proposto da:<br />
<b>AVR S.p.A.</b> in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con SAPI S.r.L. e dalla <b>SAPI S.r.L.</b>, rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Toscano e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo Studio Cancrini &#8211; Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rodengo &#8211; Saiano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori, Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi, Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Aprica S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Pafundi, Vito Salvadori e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;<br />	<br />
<b>Labico Due S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZIONE STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00065/2012, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rodengo &#8211; Saiano e di Aprica S.p.a.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti l’avvocato Pierluigi Giammaria su delega dell&#8217;avvocato Arturo Cancrini, l&#8217;avvocato Fausto Buccellato su delega dell&#8217;avvocato Giuseppe Ramadori e l&#8217;avvocato Gabriele Pafundi;	</p>
<p>Considerato che le censure dedotte dalle parti in causa sia con l’appello principale che con l’appello incidentale richiedono l’esame nella più appropriata sede di merito;<br />	<br />
Ritenuto in conseguenza di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito da parte del giudice di primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1208/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2011 n.1273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-12-2011-n-1273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-12-2011-n-1273/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2011 n.1273</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca A.A. e altri (OMISSIS) c/ Ministero della difesa (Avv. Distrt. St.) sui presupposti per il riconoscimento del cd. premio di congedamento Militare e militarizzato – Premio di congedamento – Personale che transita ad altra amministrazione – Non spetta &#8211; Ragioni Il cd. premio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-12-2011-n-1273/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2011 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-12-2011-n-1273/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2011 n.1273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> A.A. e altri (OMISSIS) c/ Ministero della difesa (Avv. Distrt. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il riconoscimento del cd. premio di congedamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Premio di congedamento – Personale che transita ad altra amministrazione – Non spetta &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il cd. premio di congedamento ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che abbandonano il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e, quindi, non spetta a coloro che transitano ad altra amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 630 del 2005, proposto da:</p>
<p>A. A., altri (OMISSIS);<br />	<br />
tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Scano n. 27;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
ACCERTAMENTO DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE PREMIO DI CONGEDAMENTO</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Claudia Ghironi, su delega dell’avv. Alessandro Mariani, per il ricorrente e l’avv. Annamaria Bonomo, avvocato dello stato, per l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – I ricorrenti, terminato il periodo di ferma volontaria, sono tutti poi transitati nel servizio permanente effettivo, a seguito di apposito pubblico concorso. Ai sensi dell’art. 42 della legge n. 599/1954 e dell’art. 40 della legge n. 958/1986, hanno chiesto all’amministrazione la corresponsione del premio di congedamento, previsto per il sottufficiale che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma. Poiché l’amministrazione, con note tutte in data 4 giugno 2004, ha risposto negativamente, con il ricorso in epigrafe chiedono l’accertamento della spettanza del premio e la conseguente condanna dell’amministrazione.<br />	<br />
2. &#8211; A sostegno delle domande giudiziali deducono la violazione dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e dell’articolo 42 della legge 31 luglio 1954, n. 599; nonché, eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali di complemento posti in congedo a fine ferma.<br />	<br />
3. &#8211; Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia preliminarmente dichiarato irricevibile per tardività, e comunque infondato nel merito.<br />	<br />
4. – All’udienza del 16 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione<br />	<br />
5. &#8211; Come ha chiarito la giurisprudenza, con argomentazioni pienamente condivise dal Collegio, «l&#8217;art. 40 della legge n. 958 del 1986, comma 1, stabilisce testualmente che il beneficio de quo spetta &#8220;all&#8217;atto del congedamento&#8221;. Il comma 3 della disposizione in esame prevede, poi, che &#8220;in favore del suddetto personale (NdR: quindi anche dei graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, indicati nel primo comma quali destinatari del premio) che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all&#8217;atto dell&#8217;invio in congedo e per l&#8217;effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell&#8217;Amministrazione, della posizione assicurativa nell&#8217;assicurazione obbligatoria per l&#8217;invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione&#8221; .Com&#8217;è agevole osservare dalla semplice lettura della norma, il Legislatore fa riferimento &#8220;all&#8217;atto del congedamento&#8221; (primo comma) ed all'&#8221;invio in congedo&#8221; (terzo comma), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per il reinserimento del militare o del graduato nella vita civile. Resta pertanto esclusa &#8211; per tabulas &#8211; la possibilità che il beneficio per cui è causa sia attribuibile anche a chi continui a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nell&#8217;ambito dell&#8217;Amministrazione militare.» (così, per tutte, TAR Lazio, sez. I-bis, 8 maggio 2008, n. 3752). La disposizione invocata dal ricorrente (il cui testo recita: “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all&#8217;atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l&#8217;ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”) è stata, infatti, costantemente intesa dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il premio di congedamento ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che abbandonano il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e, quindi, non spetta a coloro che transitano ad altra amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2172/2008 e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n 532/2009).<br />	<br />
Nel caso di specie, come emerge agevolmente dalla narrativa in fatto, i ricorrenti hanno continuato a prestare servizio nell’amministrazione, transitando in servizio permanente effettivo. Pertanto, legittimamente il Ministero della Difesa ha negato la corresponsione del premio di congelamento.<br />	<br />
6. – Non può essere accolta nemmeno la seconda censura, considerato che l’art. 42 della legge n. 599/1954 (che recita: “Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio”) presenta il medesimo contenuto normativo dell’art. 40 della legge n. 958/1986. Per cui non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali di complemento i quali siano posti in congedo a fine ferma.<br />	<br />
7. &#8211; Il ricorso, in definitiva, è da respingere.<br />	<br />
8. – La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini precisati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’amministrazione Ministero della Difesa, da liquidarsi in euro 2.000,00 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/12/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-12-2011-n-1273/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2011 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1273</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo – Est. B. R. Polito Autorità di Vigilanza LL.PP. (Avv. Stato) c/ TECNOSOA s.p.A. (L. Torchia) sulle sanzioni applicabili alle SOA e sul divieto di applicazione analogica Contratti P.A. – SOA – Indipendenza – Attività informativa generale – Esercizio erroneo – Potere sanzionatorio – Non sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo – Est. B. R. Polito<br /> Autorità di Vigilanza LL.PP. (Avv. Stato) c/ TECNOSOA s.p.A. (L. Torchia)</span></p>
<hr />
<p>sulle sanzioni applicabili alle SOA e sul divieto di applicazione analogica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – SOA – Indipendenza – Attività informativa generale – Esercizio erroneo – Potere sanzionatorio – Non sussiste – Analogia – Divieto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il non corretto o erroneo esercizio dell’attività informativa di carattere generale – rimessa all’iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione deve caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza (art. 7, co. 5 del D.P.R. n. 34/2000) – è, tuttavia, fattispecie diversa dalla mancata risposta a richieste dell’Autorità (art. 7, co. 9), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’Autorità, uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 34/ 2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, co. 9 del D.P.R. predetto. Il principio di tipicità che caratterizza le figure di illecito amministrativo e le misure afflittive che seguono al loro accertamento precludono soluzioni interpretative sulla base di criteri estensivi o analogici, tesi ad estendere l’applicazione oltre ai casi ed i tempi presi in considerazione dalla norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto</p>
<p>dall’<b>Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>S.p.a. TECNOSOA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ avv.to Luisa Torchia, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Sannio, n. 65;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^, n. 1355/2003 del 20.02.2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di TECNOSOA S.p.a. e le relative note difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 febbraio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Saulino e l’avv.to Torchia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con decisione n. 261 del 16/31.07.2002 il Consiglio dell’ Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici irrogava nei confronti della S.p.a. TECNOSOA – organismo di accertamento ed attestazione (SOA) dei soggetti qualificati all’ esecuzione di lavori pubblici – la sanzione pecuniaria dell’ importo di euro 5000,00 (cinquemila/00), prevista dall’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 con rinvio all’ art. 4, comma settimo della legge 11.02.1994, n. 109, per aver omesso di comunicare che un azionista e dipendente della SOA ed il Direttore Tecnico della Società stessa, successivamente al rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di qualificazione delle imprese, avevano acquisito quote azionarie della S.r.l. COMES e, quanto al secondo, anche della Soc. 3M Costruzioni, società che per oggetto sociale esplicano entrambe attività connesse con il settore dei lavori pubblici. Detto comportamento veniva qualificato in contrasto con l’art. 7, comma quinto, del d.P.R. 25.01.2000, n. 34,  che impone di comunicare all’ Autorità di Vigilanza le sopravvenienze di fatti e circostanze idonei ad incidere sulla correttezza, indipendenza ed imparzialità dell’attività di qualificazione.<br />
Avverso la misura afflittiva la Soc. TECNOSOA ricorreva avanti al T.A.R. assumendone l’ illegittimità per articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.<br />
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.<br />
Il T.A.R., premesso il carattere di stretta interpretazione delle norme che prevedono sanzioni in via amministrativa,  rilevava in particolare:<br />
&#8211; la non riconducibilità della fattispecie sanzionata nell’ omissione dell’ obbligo di comunicazione previsto dall’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000, che riguarda esclusivamente i fatti e le circostanze elencate al precedente comma settimo &#8211; tu<br />
&#8211;  che in assenza di formale richiesta dell’ Autorità di Vigilanza non ricorrono gli estremi di una condotta omissiva della SOA;<br />
&#8211; che l’ obbligo di comunicazione di cui si ascrive l’ omissione non può neanche essere ricondotto alla previsione generale, di cui alla delibera dell’ Autorità n. 23/2000, sull’ obbligo di indicare nell’ atto costitutivo e nello statuto della SOA gli org<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’ Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, che ha contrastato le conclusioni del giudice di prime cure e chiesto l’ annullamento della decisione impugnata.<br />
La Soc. TECNOSOA si è costituita in resistenza ed ha contraddetto in memoria ai motivi di impugnativa e rinnovato le censure dichiarate assorbite dal T.A.R.<br />
All’ udienza del 12 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
motivi della decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1). L’ appello è infondato.<br />
2). Il T.A.R. nella sentenza che si impugna ha correttamente posto in rilievo che i presupposti per l’ applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 con rinvio all’ art. 4, comma settimo, della legge 11.02.1991, n. 109, si identificano:<br />
&#8211; nell’omessa comunicazione da parte della SOA all’ Autorità di Vigilanza di fatti e circostanze, quali elencati al comma settimo del citato all’art. 7, idonei ad incidere sul possesso dei requisiti per l’esercizio dell’ attività di attestazione (presenza<br />
&#8211; nella mancata risposta entro il termine di trenta giorni a richieste dell’ Autorità per Vigilanza sui Lavori Pubblici.<br />
Nella fattispecie di cui è causa la condotta ascritta alla SOA &#8211; inerente all’ omessa comunicazione della partecipazione azionaria di un azionista e dipendente della SOA e del Direttore Tecnico della Società medesima nel capitale della S.r.l. COMES e, quanto al secondo, anche nel capitale della Soc. 3M Costruzioni, società che per oggetto sociale si afferma entrambe esplicare attività connesse con il settore dei lavori pubblici – non si configura riconducibile in taluna della situazioni elencate al richiamato comma settimo dell’art. 7 del d.P.R. n. 34/2000, al cui verificarsi sussiste l’ obbligo di comunicazione all’ Autorità di Vigilanza su autonoma iniziativa della società che svolge l’attività di attestazione. Né al riguardo l’ Autorità ha dato luogo ad una specifica richiesta di informazioni poi non soddisfatta dalla SOA.<br />
Il principio di tipicità che caratterizza le figure di illecito amministrativo e le misure afflittive che seguono al loro accertamento precludono soluzioni interpretative sulla base di criteri estensivi o analogici, tesi ad estenderne l’applicazione oltre ai casi ed i tempi presi in considerazione dalla norma.<br />
2.1). Di quanto precede appare consapevole la stessa Autorità appellante che, a sostegno della legittimità della sanzione irrogata, introduce una nozione di richiesta di informazioni “<i>a contenuto generale e preventivo</i>” per categorie di fatti che possano incidere sul principio di indipendenza ed imparzialità della SOA e riconduce detta richiesta, cui non avrebbe corrisposto la Società appellata, alla delibera di regolazione n. 23/2000, ove è stabilito che nell’ atto costitutivo e nello statuto della SOA deve essere “<i>contenuta l’ indicazione degli organi sociali deputati ed effettuare le comunicazioni relative alle circostanze relative alla composizione ed alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell’ indipendenza (art. 7, comma quinto)</i>”<br />
Osserva la Sezione che detta previsione incide tuttavia sull’ assetto dell’ organizzazione interna della SOA, implicando un obbligo di adeguamento della Società medesima nell’esercizio della sfera di autonomia negoziale, ma non amplia l’ area precettiva dell’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000, che assoggetta a sanzione il comportamento non collaborativo della SOA in presenza di una puntuale e specifica richiesta informativa dell’ Autorità di Vigilanza. <br />
L’ obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 34/2000 di “<i>dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza</i>” rafforza il rapporto collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorità di Vigilanza a garanzia dell’ imparzialità e trasparenza dell’ attività di certificazione esercitata. <br />
Il non corretto o erroneo esercizio di detta attività informativa di carattere generale – rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve che caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto – è tuttavia fattispecie diversa dalla “<i>mancata risposta a richieste dell’ Autorità</i>” (art. 7 nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’ Autorità, uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto.<br />
Per le considerazioni che precedono l’ appello va in conseguenza respinto.<br />
I profili di novità della controversia consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2008 , con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giovanni Ruoppolo		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		&#8211;	Consigliere rel. ed est. <br />	<br />
Roberto Giovagnoli		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/03/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-3-2008-n-1273/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2008 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2007 n.1273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2007 n.1273</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Est. Societa’ Pedus Service P.Dussmann s.r.l., in corso di giudizio trasformata in Dussmann Service s.r.l. (Avv.ti A. Erba, E. Robaldo ed E. Vignolini) contro l’Estav Centro (Avv. D. Iaria) e nei confronti del C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, soc. coop.(Avv.ti prof. M.P.Chiti e F. Bertini), del Consorzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2007 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2007 n.1273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Est.<br /> Societa’ Pedus Service P.Dussmann s.r.l., in corso di giudizio trasformata in Dussmann Service s.r.l. (Avv.ti A. Erba, E. Robaldo ed E. Vignolini) contro l’Estav Centro (Avv. D. Iaria) e nei confronti del C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, soc. coop.(Avv.ti prof. M.P.Chiti e F. Bertini), del Consorzio Evolve (prof. Avv. G. Stancanelli ed Avv. A. Stancanelli) nonché di Coop. L.A.T. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà per la Commissione di ricorrere alla collaborazione anche di tecnici esterni per fini istruttori, sulla legittima mancata sottoposizione a verifica di anomalia dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria e sulla inapplicabilità del D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117 alle amministrazioni sanitarie regionali a seguito della modifica dell&#8217;art. 117 Cost.ne apportata con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Appalto di servizi &#8211; Licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Verbale in cui si dia atto della lettura delle relazioni presentate dal tecnico esterno nominato dalla commissione per valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti &#8211; Attività valutativa finale esercitata esclusivamente dalla sola commissione nel suo plenum &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Mancata previsione di limiti di sbarramento – Mancata sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria a verifica di anomalia &#8211; Legittimità</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117 &#8211; Modifica dell’art. 117 Cost.ne apportata con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 &#8211; Amministrazioni sanitarie regionali – Inapplicabilità di tale normativa regolamentare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una licitazione privata per l’affidamento di un appalto di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non appare viziante la circostanza che in uno dei verbali si dia atto della lettura delle relazioni presentate dal tecnico esterno nominato dalla commissione per valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti. Infatti, da un lato, la Commissione ha facoltà di ricorrere alla collaborazione anche di tecnici esterni per fini istruttori, mentre, dall’altro, essendo fuori dubbio che il suddetto tecnico non abbia nella specie in alcun modo partecipato all’attribuzione dei punteggi, ne consegue che l’attività valutativa finale è stata esercitata esclusivamente e correttamente dalla sola commissione nel suo plenum</p>
<p>2. In una licitazione privata per l’affidamento di un appalto di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove non siano stati prefissati limiti di sbarramento la stazione appaltante non ha l’obbligo di sottoporre a verifica l’offerta dell’aggiudicataria che non presenti evidenti aspetti di anomalia rispetto all’andamento del mercato nel settore dei servizi oggetto della gara</p>
<p>3. Il D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117, a seguito della modifica dell’art. 117 Cost.ne apportata con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, non appare più applicabile alle amministrazioni sanitarie regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla facoltà per la Commissione di ricorrere alla collaborazione anche di tecnici esterni per fini istruttori, sulla legittima mancata sottoposizione a verifica di anomalia dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria e sulla inapplicabilità del D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117 alle amministrazioni sanitarie regionali a seguito della modifica dell&#8217;art. 117 Cost.ne apportata con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1273 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.	1175  REG. RIC.<br />	<br />
ANNO 2006<br />
Motivazione di cui al Disp. N. 39/2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 1175/2006 proposto dalla SOCIETA’ PEDUS SERVICE P.DUSSMANN s.r.l., con sede in Trento, in corso di giudizio trasformata in Dussmann Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Erba, Enzo Robaldo ed Elena Vignolini, in Firenze domiciliato presso quest’ultimo nel suo studio in Via F.Bonaini n. 10;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>ESTAV CENTRO – Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria, in Firenze domiciliato in Via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p>&#8211; <b>C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi</b>, soc. coop. con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.  Mario P.Chiti e Francesco Bertini in Firenze domiciliato nel loro studio Via Lorenzo il Magnifico</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p>&#8211; <b>CONSORZIO EVOLVE</b>, in persona del legale rappresentante con sede a Firenze, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Giuseppe Stancanelli e dall’avv. Antonio Stancanelli nel cui studio in Firenze è domiciliato in Via Masaccio n. 172;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p>&#8211;	<b>COOP. LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO – COOP. L.A.T.</b> con sede a Firenze, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO, previa sospensione<br />
della determinazione dirigenziale 6 luglio 2006 n. 218 con cui il Coordinatore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi ha disposto l’aggiudicazione in favore delle controinteressate del Servizio di pulizia sanificazione e servizi integrati dell’Azienda Osp. Careggi e delle Aziende U.S.L. 3 di Pistoia, USL – 10 di Firenze e USL 11 Empoli; degli atti di gara (bando e capitolato speciale) e della lettera d’invito nelle parti in cui vengono determinati i criteri  di valutazione delle offerte e le modalità di attribuzione dei punteggi;<br />
dei verbali di gara delle sedute in cui la commissione ha valutato le offerte tecniche ed attribuito i punteggi, nonchè di ogni altro atto connesso, con specifico riferimento ad ogni negozio stipulato tra il Consorzio, le Aziende Sanitarie e le controinteressate vincitrici; <br />
nonchè per la condanna al risarcimento<br />
del danno patito dalla ricorrente a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati attraverso la reintegrazione in forma specifica oppure per equivalente da determinarsi in corso di causa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 1 ottobre 2006;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice e delle controinteressate C.S.N. Soc. Coop. e Consorzio Evolve, mentre la Coop. L.A.T. non si è costituita;<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza cautelare 8 settembre 2006 n. 730 con cui questo T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione e l’ordinanza Consiglio di Stato 24 ottobre 2006 n. 5523 che ha preso atto della rinuncia all’appello della cautelare;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola SPIEZIA;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 19 APRILE 2007, gli avv.ti Antonio Erba, Ivan Marrone per Domenico Iaria, Francesco Bertini anche per Mario Pilade Chiti e Giuseppe Stancanelli;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 39/2007 pubblicato ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con determinazione dell’amministratore unico 10 Agosto 2005 N. 370 il Consorzio Area Vasta – Centro soc.coop. a r.l., in seguito trasformatasi in Estav Centro, ha indetto una gara per l’affidamento, con il metodo della licitazione privata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di pulizia sanificazione e servizi integrali presso le Aziende sanitarie di Empoli, Firenze e Pistoia nonchè presso l’Azienda Ospedaliera universitaria Careggi della durata di anni 4 (con possibile rinnovo per un biennio) e con inizio al 1 gennaio 2006; la gara era articolata in 5 lotti e ogni ditta invitata poteva partecipare ad uno o più lotti; l’importo presunto quadriennale della licitazione era pari ad  € 90.600.000,00 così suddiviso:<br />
lotto 1 Azienda Osped.Univ. Careggi € 35.800,000,00<br />
lotto 2 Presidi Osp. Azienda USL 10 Firenze € 20.200.000,00<br />
lotto 3 Presidi Osp. Azienda USL 3 Pistoia € 12.600.000,00<br />
lotto 4 Presidi Terr.Az. USL 3 Pistoia e Presidi Osp.e terr. Az. USL 11 Empoli € 12.000.000,00<br />
lotto 5 Presidi Terr. Az. USL 10 Firenze € 10.000.000,00<br />
Tra le varie imprese invitate ha partecipato anche la Pedus Service P.Dussmann s.r.l., che ha presentato l’offerta in forma singola per ciascun lotto ad eccezione del lotto 1 per il quale ha partecipato in A.T.I. con il Consorzio Evolve, ed all’esito della gara si è classificata al secondo posto – rispettivamente dopo il C.N.S. ed il Consorzio Evolve – nei lotti 1 e 3 ed al terzo posto nei lotti 2-4 e 5.<br />
Con nota 17 luglio 2006 n. 9900 l’Estav Centro comunicò alla Pedus Service s.r.l. che il servizio era stato aggiudicato con provvedimento del Coordinatore Dipartimento acquisizione beni e servizi 6.7.2006 n. 218.</p>
<p>1.1. Avverso l’aggiudicazione dei 5 lotti, nonchè gli altri atti meglio in epigrafe indicati, la Pedus Service s.r.l. (con espressa riserva di motivi aggiunti a seguito della completa conoscenza degli atti di gara da acquisire in esito alla istanza di accesso presso la stazione appaltante), gestore uscente per il servizio relativo al lotto 1, ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 21 luglio 2007) chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:<br />
1) Violazione del decr. leg.vo n. 157/1995, art. 23, del D.P.C.M. 13.3.1999 n. 177 e del principio generale della par condicio nonchè eccesso di potere e sviamento.<br />
2) Violazione della legge n. 241/1990 art. 3 e del DPCM n. 177/1999, nonchè eccesso di potere per illogicità e sviamento.<br />
3) Eccesso di potere, violazione Dir. CE 2004/18, art. 55 e omessa istruttoria sulla sostenibilità dell’offerta.<br />
Inoltre la ricorrente formula domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica oppure, in subordine, per equivalente con la conseguente nullità e/o inefficacia dell’eventuale contratto stipulato tra l’ESTAV ed i controinteressati.<br />
A seguito dell’accesso agli atti di gara ed al deposito in giudizio della documentazione da parte della ESTAV Centro resistente la ricorrente in data 1.9.2006 ha depositato motivi aggiunti (relativi sia ad ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati sia a vizi di atti connessi non conosciuti in precedenza) chiedendo l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi dei tre distinti atti di nomina della commissione di gara, compresa la determinazione di indizione della licitazione privata 10 agosto 2005, n. 370 e una nota del direttore generale Estav 10.1.2006 n. 283 che ha disposto l’inserimento nella commissione della dott.ssa Valeri, qualora la nota fosse ritenuta di valore provvedimentale:<br />
1-2 e 3) Violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento), dei principi generali in materia di pubbliche gare e del principio di terzietà della Commissione di gara, nonchè violazione del principio del collegio perfetto e difetto di legittimazione della Commissione di gara; eccesso di potere, illegittimo ricorso a sotto commissioni, difetto di verbalizzazioni e valutazione della offerta compiuta da un soggetto estraneo alla commissione.<br />
4 e 5) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, incoerenza motivazionale, carente istruttoria, travisamento nonchè violazione di norma comunitaria (Direttiva CE 2004/18, art. 55), omessa istruttoria sulla sostenibilità dell’offerta e sviamento.<br />
Inoltre la ricorrente chiede in via istruttoria una C.T.U. per esaminare le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed i giudizi espressi dalla Commissione con i relativi punteggi; infine insiste nella domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, facendo – peraltro – presente che l’Estav Centro (con nota del 3 agosto 2006 n. 11001 – Dipartim. acquisti beni e servizi) le aveva chiesto la proroga del Servizio per il lotto 1 (per il quale è affidatario uscente) fino al 30 settembre 2006 in attesa della pronuncia del T.A.R. Toscana sull’istanza cautelare.</p>
<p>1.2. Si è costituito in giudizio Estav Centro chiedendo il rigetto del ricorso: si è costituito il Consorzio C.N.S. Soc. Coop. che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della impugnazione in quanto la medesima riguarderebbe più lotti con la conseguenza che il Consorzio Evolve si troverebbe a rivestire contemporaneamente la qualifica di cointeressato per il lotto 1 (in cui è in ATI con Pedus Service s.r.l.) e di controinteressata per gli altri lotti 2-3 e 5 cui ha partecipato da sola e si è aggiudicato il servizio; i motivi di ricorso,, infatti, sono tesi alla  ripetizione della gara, che – a dire della controinteressata – viene impugnata in un unico contesto.<br />
Si è costituito anche il Consorzio Evolve che, tra l’altro, ha preliminarmente contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal C.N.S. e nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso, quanto meno con riferimento al lotto 3.<br />
Sui motivi aggiunti l’Estav Centro ha formulato puntuali controdeduzioni con memoria difensiva del 6 settembre 2006; con memoria depositata il 7 settembre 2006 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie censure.<br />
Con ordinanza 8 settembre 2006 n. 730 questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare; presentata dalla ricorrente appello avverso l’ordinanza cautelare, con decreto 2.10.2006 n. 495 il Presidente della Sez. V del Consiglio di Stato ha respinto con ampia motivazione l’istanza di misura cautelare provvisoria, fissando alla camera di consiglio del 24 ottobre 2006 la trattazione dell’appello cautelare cui, peraltro, l’appellante ha poi rinunciaato, come si rileva dall’ord. C.d.S., Sez. V, 24 ottobre 2006 n. 5523.<br />
Nell’imminenza della trattazione della causa nel merito i difensori del Consorzio Evolve hanno depositato il 23 marzo 2007 dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo, provvedendo – comunque – a depositare successivamente una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso; anche la stazione appaltante ed il controinteressato C.N.S. (quest’ultimo richiamando anche l’eccezione di inammissibilità formulata nel settembre 2006) hanno insistito per il rigetto del ricorso; infine, con memoria del 13 aprile 2007, la ricorrente, replicando all’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, nel merito ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, facendo presente che alcuni di essi censurano l’intera procedura mentre altri la sola fase dell’aggiudicazione e, quindi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />
In data 20 aprile 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità sia dell’intera procedura di gara sia dell’aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrali articolato in 5 lotti da effettuare per un quadriennio (con possibile proroga per un biennio) presso l’Azienda Osp. Univ. Careggi e presso le Aziende sanitarie locali n. 3 di Pistoia, n. 10 di Firenze e n. 11 di Empoli, nonchè per i presidi ospedalieri dell’Azienda USL – 10 di Firenze.<br />
Preliminarmente per economia di mezzi il collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata Consorzio Nazionale Servizi C.N.S. poichè il ricorso medesimo appare infondato nel merito.<br />
Si da, inoltre, atto che con assemblea societaria dell’11 gennaio 2007 la ricorrente Pedus Service P.Dussmann s.r.l. con effetto dal 1 febbraio 2007 ha mutato la propria ragione sociale in Dussmann Service s.r.l.</p>
<p>2.1. Nel merito si esamineranno in primo luogo le censure relative alla formazione della Commissione di gara, dedotte con i motivi aggiunti.<br />
In primo luogo la ricorrente deduce la violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche e del principio di terzietà della Commissione di gara poichè della commissione medesima avevano fatto parte sia il dott. Brintazzoli, responsabile del procedimento che si era nominato presidente della commissione, e la dott.ssa Valeri, coordinatore del Dipartimento Acquisizione beni e servizi Estav Centro (primo motivo aggiunto).<br />
In realtà la censura non appare condivisibile.<br />
Infatti lo stesso art. 21 legge n. 109/1994 (richiamata dalla ricorrente medesima) per gli appalti concorso prescrive che la commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice, mentre, a seguito del processo di riforma della Pubblica amministrazione culminato nel Decr. Legs. n. 80/1998, il rafforzamento della responsabilità dirigenziale ha comportato l’esigenza che il dirigente potesse seguire direttamente le procedure del cui risultato era tenuto a rispondere; esigenza che, in alcuni quadri normativi rinnovatisi alla fine degli anni 90, come quello relativo all’ordinamento degli enti locali, ha trovato un codificato punto di riconoscimento nell’inserimento (tra le attribuzioni di competenza dirigenziale) del potere di presiedere le commissioni di gara e di stipulare i contratti specularmente alla responsabilità per l’esito delle gare medesime (vedi art. 107 D.Leg.vo 267/2000); peraltro la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento – RUP, mentre, per altro verso, l’approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3°, 25.3.2005 n. 2132).</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente deduce l’illegittima composizione della commissione di gara per carenza di legittimazione di alcuni soggetti che hanno fatto parte della medesima, atteso che alla prima seduta – in data 12 gennaio 2006 – hanno partecipato due commissari (la dott.ssa Castelli e la dott.ssa Valeri) la cui nomina è stata formalizzata soltanto il 16 gennaio 2006, mentre non ha partecipato il membro che era ancora in carica (dott. Burgassi).<br />
In realtà (come ha rilevato anche il decreto presidenziale del C.d.S., Sez. V, confermando la motivazione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R.), nella seduta del 12 gennaio 2006 la commissione si è limitata a stabilire modalità organizzative dei futuri lavori, quali per esempio la costituzione di sotto gruppi per l’istruttoria con la previsione di successiva relazione alla commissione di gara e on ha svolto alcuna attività valutativa.<br />
Pertanto la circostanza che la nomina dei due membri in questione si sia perfezionata soltanto il 16 gennaio 2006 si risolve, nel caso di specie, in una mera irregolarità e non risulta in contrasto con il principio della necessità del collegio perfetto la cui osservanza, per consolidata giurisprudenza, viene richiesta per l’attività valutativa e deliberativa vera e propria, e non per l’attività istruttoria (vedi C.d.S., 22.9.2005 n. 4989).</p>
<p>2.3. Nè appaiono fondate le censure di violazione del principio costituzionale del buon andamento e di eccesso di potere per illegittimo ricorso a sottocommissioni ed alla valutazione da parte di un soggetto estraneo alla commissione e difetto di verbalizzazione (terzo motivo aggiunto).<br />
Invero la ricorrente, nel ritenere chiaramente incongruo il tempo che, secondo quanto emerge dai verbali, la Commissione ha impiegato per valutare le 22 offerte tecniche presentate, non tiene conto dell’attività preparatoria svolta dai sotto gruppi appositamente previsti nella prima seduta della commissione medesima ed alla cui “audizione” i verbali fanno continuo riferimento; nè può configurare un vizio dell’attività istsruttoria di tali sotto gruppi (e quindi anche della commissione) la circostanza che non siano state acquisite agli atti della commissione schede o altro materiale relativo all’analisi delle offerte tecniche effettuata dai suddetti sottogruppi: infatti, premesso che tale specifica modalità organizzativa non era stata prevista, i contributi istruttori confluivano, comunque, nella valutazione tecnico-discrezionale affidata alla Commissione nel suo plenum ed espressa attraverso l’attribuzione del punteggio corredata da analitiche osservazioni.<br />
Va rilevato che nel verbale 26 maggio 2006 la Commissione, prima di dare il punteggio a ciascuna offerta, illustra con specifiche valutazioni i vari profili caratterizzanti ciascuna delle medesime, evidenziandone i lati positivi e quelli meno convincenti; pertanto appaiono infondate anche le censure relative alla pretesa sintesi eccessiva dei verbali, che non darebbero “alcuna contezza delle operazioni eseguite e dell’attività valutativa compiuta dal plenum” e non riporterebbero le proposte dei singoli componenti; al riguardo lo stesso precedentte giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente non appare di ausilio in quanto la sequenza temporale delle attività compiute dalla commissione e l’indicazione dei soggetti partecipanti alle sedute sono riportati in ognuno dei verbali, anche se con espressioni ritenute lacunose dalla ricorrente quali “la Commissione prosegue nell’esame dei progetti e nell’audizione dei sottogruppi su specifiche parti dei progetti medesimi”.<br />
Infine non appare viziante la circostanza che nel verbale n. 5 si dà atto della lettura delle relazioni presentate dal tecnico esterno nominato dalla commissione per valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti; infatti, da un lato, la Commissione ha facoltà di ricorrere alla collaborazione anche di tecnici esterni per  fini istruttori, mentre, dall’altro, nel caso di specie è fuori dubbio che il suddetto tecnico non abbia in alcun modo partecipato all’attribuzione dei punteggi; attività valutativa finale esercitata esclusivamente e correttamente dalla sola commissione nel suo plenum.</p>
<p>2.4. Il quarto motivo aggiunto, poi, a prescindere da evidenti profili di inammissibilità poichè concerne il merito delle valutazioni della commissione, appare – comunque – infondato: per il lotto 1, invero, la differenza di 5 punti per la voce “Sistema organizzativo” tra l’offerta presentata dal Consorzio CNS (aggiudicataria) e la ricorrente non appare affetta nè da illogicità manifesta nè da incoerenza o difetto d’istruttoria, poichè l’offerta vincitrice prevede, tra l’altro, non solo un monte ore di 6352 ore annue in più, ma anche una presenza maggiore di figure dirigenziali e servizi integrati in grado di garantire prestazioni più che elevate, mentre la struttura offerta dalla ricorrente risulta idonea a “garantire il numero di interventi minimi richiesti dal capitolato”; uguale congruenza si rinviene nella differenza di 1 punto tra l’offerta della ricorrente e quella dell’ATI L’operosa-Colser, considerato che a quest’ultima è stato assegnato il punteggio minimo (14) ed alla ricorrente punti 15 (su un massimo di 20) in corrispondenza equilibrata con il giudizio più che positivo espresso per la voce in questione.<br />
Inoltre, nel suo complesso e cioè a prescindere dai due specifici rilievi relativi al lotto 1 sopraillustrati, il motivo è chiaramente generico nella parte in cui deduce “le sopraevidenziate illogicità si manifestano, peraltro, anche nei giudizi relativi agli  altri lotti”.</p>
<p>2.5. Appare infondato anche il quinto motivo aggiunto con il quale si censura per il lotto 1 la mancata sottoposizione dell’offerta del C.N.S. alla verifica di una pretesa anomalia con la conseguente violazione delle regole della disciplina comunitaria sull’anomalia delle offerte e del principio di buon andamento: in realtà la ricorrente non offre alcun principio di prova della pretesa insostenibilità dell’offerta C.N.S. che per i materiali di pulizia ha previsto solo € 8.283,75 al mese e per le macchine solo €10.768 al mese, così come la ricorrente non fornisce spiegazioni circa l’importo di € 20.416,00 indicato per la stessa voce nella propria offerta; nè ovviamente hanno valore i riferimenti ai prezzi di mercato perl’acquisto di materiali di pulizia ed attrezzature da parte di privati nel circuito della media o grande distribuzione commerciale, considerato che si tratta di attività svolta a livello imprenditoriale (la C.N.S. precisa negli atti difensivi di aver costituito una apposita società per l’acquisto centralizzato dei materiali necessari alle proprie imprese) oppure i riferimenti all’offerta presentata dallo stesso consorzio per il lotto 2, poichè non è assolutamente possibile comparare le offerte relative a gare diverse; nè la fondatezza della censura (incongruità dell’offerta) viene corroborata dalla circostanza che (secondo notizie stampa del febbraio 2007) l’aggiudicatario consorzio svolgerebbe il servizio per il lotto n. 1 con modalità meno onerose rispetto a quelle indicate nell’offerta (cioè impegnando nel servizio presso l’Ospedale Careggi solo 368 dipendenti, e non 520), poichè si tratterebbe di inadempienze degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario di natura diversa dalle caratteristiche di congruità intrinseca del prezzo offerto; inoltre, come riconosce la stessa ricorrente, la stazione appaltante non aveva l’obbligo di sottoporre l’offerta del C.N.S. a verifica non essendo stati prefissati minimi limiti di sbarramento e, quindi, il suo operato sotto questo profilo non appare censurabile, visto che l’offerta non presentava – per i motivi sopradetti – evidenti aspetti di anomalia rispetto all’andamento del mercato nel settore dei servizi oggetto della gara.</p>
<p>3. Passiamo, ora, all’esame dei primi tre motivi dell’atto introduttivo con i quali la ricorrente censura la procedura di gara nella sua globalità.<br />
Con il primo motivo viene dedotta la violazione del d.leg.vo n. 157/1995 art. 23, del D.P.C.M. 13.3.1999 n. 117 e l’eccesso di potere poichè l’amministrazione avrebbe illegittimamente previsto una commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, utilizzando un criterio di natura soggettiva (struttura organizzativa ed organigramma complessivo aziendale) al fine di assegnare punteggi tecnici. <br />
Le censure non appaiono condivisibili sotto vari profili.<br />
In primo luogo la normativa regolamentare statale invocata non appare aplicabile alle amministrazioni sanitarie regionali in quanto, a seguito della modifica dell’art. 117 Cost.ne apportata con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, la medesima è applicabile alle sole materie di competenza legislativa esclusiva statale; peraltro, come rileva l’Estav Centro negli scritti difensivi, i criteri di valutazione delle offerte ivi indicate non sono in alcun modo tassativi.<br />
Inoltre (con riferimento alla lettera d’invito p. 3) la rilevanza attribuita al profilo “organizzazione” nella valutazione dell’offerta tecnica appare giustificato dalla “necessità di verificare il grado di affidabilità della parte aggiudicataria al fine di garantire l’efficienza del servizio” (vedi Decreto pres. C.d.S., V, 2.10.2006 citato): in realtà gli aspetti organizzativi non vengono considerati in se e per sè ma in quanto elementi determinanti a garantire l’effettiva prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell’offerta; pertanto, premesso che la voce dell’offerta tecnica contestata concerne – con punti 20 – sia la “struttura aziendale” sia la “struttura organizzativa, logistica ed informatica proposta per l’appalto, ivi compresi i servizi integrati”, appare evidente che non sussiste la dedotta commistione del requisito soggettivo con la qualità della offerta, trattandosi – invece – di una più ampia valutazione degli elementi che di fatto vengono a condizionare il livello di qualità della prestazione resa.</p>
<p>3.1. Appare infondato anche il secondo motivo con cui in sostanza viene censurata la lettera d’invito  nella parte in cui prevede che alla ditta che avrà ottenuto la massima valutazione, come sommataria dei parametri di qualità, verranno attribuiti 50 punti, mentre gli altri concorrenti otterranno punteggi inferiori e determinati proporzionalmente; si tratta del criterio della c.d. “riparametrazione” che risponde all’esigenza di garantire il rispetto dei dettami del capitolato, assicurando un rapporto invariabile tra qualità e prezzo (nel caso di specie erano previsti 60 punti per la qualità e 50 punti per il prezzo), e che viene anche indicato dal D.P.R. n. 554/1999 come metodo di calcolo per il punteggio da assegnare agli incarichi di progettazione.<br />
Va, infine, osservato che, anche ove non fosse stata applicata la riparametrazione, il Consorzio C.N.S. (vedi memoria del settembre 2006) si sarebbe comunque aggiudicato la gara per i lotti 1 e 2; di qui l’emergente profilo di carenza d’interesse alla censura volta a far valere un preteso “effetto distorsivo” collegato ad “un sostanziale schiacciamento dei punteggi  che penalizza i concorrenti portatori di ribassi considerevoli”: in punto di fatto, poi, va aggiunto che il confronto fatto dalla ricorrente per il lotto 5 con l’altra concorrente Coop. L.A.T. è fuorviante perchè la ricorrente non considera che la lettera d’invito prevedeva un uguale punteggio sia per il prezzo che per la qualità (con scelta della stazione appaltante insindacabile nel merito da parte dei concorrenti).</p>
<p>3.2. Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo dell’atto introduttivo (relativo alla mancata valutazione della  congruità dell’offerta per il lotto 1), premesso che appare chiaramente generico e che (secondo quanto rileva la stessa ricorrente)  viene ulteriormente sviluppato nell’ultimo dei motivi aggiunti, il collegio ritiene sufficiente far riferimento alle osservazioni sopraillustrate in ordine all’infondatezza del suddetto ultimo motivo aggiunto.</p>
<p>4. Per le esposte considerazioni, in conformità al dispositivo di sentenza n. 39/2007, il ricorso va respinto per la domanda di annullamento, mentre va dichiarato inammissibile per la domanda di risarcimento del danno per mancanza del requisito dal danno ingiusto, stante l’infondatezza delle censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati.<br />
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in € 6.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della ricorrente che li verserà in parti eguali a ciascuna delle controparti costituite; nulla è dovuto alla parte non costituita.</p>
<p align=center><b>P.Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge per la domanda di annullamento, mentre lo dichiara inammissibile per la domanda di risarcimento del danno.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 6.000,00 oltre gli accessori di legge a carico della ricorrente che li dividerà in parti uguali a favore di ciascuna delle controparti costituite; nulla nei confronti della parte non costituita.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 APRILE 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	&#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 13 LUGLIO 200</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2007-n-1273/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2007 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2004 n.1273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2004 n.1273</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Lotti 1. Contratti della P.A. – Settori Esclusi – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 12, 1° co. lett. c) dlgs. n° 158/95 s.m.i. – Fase di negoziazione – Differenza con fase di ammissione. 2. Contratti della P.A. &#8211; Settori Esclusi – Procedura negoziata ai sensi dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2004 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2004 n.1273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Lotti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Settori Esclusi – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 12, 1° co. lett. c) dlgs. n° 158/95 s.m.i. – Fase di negoziazione – Differenza con fase di ammissione.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Settori Esclusi – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 12, 1° co. lett. c) dlgs. n° 158/95 s.m.i. – Superamento con esito positivo della fase di ammissione – Accordo contrattuale – Non ricorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel contesto della procedura negoziata di cui all’art. 12, 1° co. lett. c) d.lgs. n° 158/95 s.m.i. occorre distinguere la fase di ammissione ove è vagliata la rispondenza dell’offerta alle condizioni del bando dalla fase di negoziazione nel corso della quale la stazione appaltante contratta con i concorrenti le condizioni della prestazione oggetto di gara.</p>
<p>2. Nel contesto della procedura negoziata di cui all’art. 12, 1° co. lett. c) d.lgs. n° 158/95 s.m.i. il giudizio positivo della stazione appaltante in ordine all’offerta presentata dal concorrente non comporta il raggiungimento dell’accordo contrattuale fra le parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedura negoziata dei settori esclusi: fase di ammissione e fase di negoziazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1789/2003 proposto dalla</p>
<p><b>AnsaldoBreda S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Piergiorgio Alberti e Vittorio Barosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Di Chio e dall’avv. Simona Rostagno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Re Umberto n. 77,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con sede in Torino, in data 15 settembre 2003, verbale n. 10, delibera n. 13, con la quale è stata:<br />	<br />
	&#8211;	ritenuta non appropriata l&#8217;offerta tecnica presentata da AnsaldoBreda alla procedura negoziata per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;accordo quadro finalizzato alla fornitura di materiale rotabile elettrico,<br />	<br />
	&#8211;	indetta una nuova gara per l&#8217;affidamento del suddetto accordo quadro;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali di gara, con particolare riferimento al n. 7, in data 1.9.2003, e alla relazione tecnica predisposta dalla commissione di gara in data 1.9.2003, allegata allo stesso verbale n. 7;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara del 24 ottobre 2003, relativo all&#8217;appalto per l&#8217;aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di complessi di materiale rotabile elettrico 3000 V a tre casse;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;																																																																																												</p>
<p>nonché per la condanna<br />
di G.T.T. S.p.A. al risarcimento del danno ingiusto subito da AnsaldoBreda anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di G.T.T. con i documenti allegati;<br />
Vista la memoria di G.T.T. per la Camera di Consiglio del 9 gennaio 2004;<br />
Vista la memoria di AnsaldoBreda per l’udienza del 15 aprile 2004;<br />
Relatore, all’udienza del 15.4.2004, il dott. Paolo Lotti e uditi, altresì, l’avv. Alberti per la società ricorrente e l’avv. Rostagno per la G.T.T. S.p.A..</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 1.12.2003 e depositato in data 9.12.2003, la società ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., in data 15 settembre 2003, verbale n. 10, delibera n. 13, con la quale era stata ritenuta non appropriata l&#8217;offerta tecnica presentata dalla detta società nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 13, 1° comma &#8211; lett. a), d.lgs. n. 158/1995 e s.m.i. per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;accordo quadro finalizzato alla fornitura di n. 3 + 8 complessi di materiale rotabile elettrico ed era stata indetta una nuova gara per l&#8217;affidamento del suddetto accordo quadro. Impugnava, inoltre, i verbali di gara, con particolare riferimento al n. 7, in data 1.9.2003, e la relazione tecnica predisposta dalla commissione di gara in data 1.9.2003, allegata allo stesso verbale n. 7; nonché il bando di gara del 24 ottobre 2003, relativo all&#8217;appalto per l&#8217;aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di n. 10 + 9 complessi (numero presunto) di materiale rotabile elettrico 3000 V c.c. a tre casse. Chiedeva, inoltre, la condanna di G.T.T. S.p.A. al risarcimento del danno ingiusto subito dalla stessa AnsaldoBreda anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.<br />
Di tali atti della Pubblica Amministrazione veniva chiesto l’annullamento, previa sospensione, con il favore delle spese, per i seguenti motivi:<br />
-1	Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Violazione degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. Difetto d&#8217;istruttoria. Travisamento di fatti. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto la procedura negoziata espletata dalla G.T.T. S.p.A. si è contraddistinta per gravi e palesi violazioni. Ed, invero, la commissione di gara, dapprima, ha ammesso l&#8217;offerta tecnica della ricorrente attribuendole un alto punteggio, dopo averla ritenuta conforme al capitolato speciale e, dopo aver avviato la fase di negoziazione dagli aspetti tecnici ed economici di dettaglio, dopo cinque mesi, ha ritenuto che l&#8217;offerta della ricorrente non fosse più tecnicamente appropriata per l’asserita inadeguatezza della configurazione dei veicoli. Sennonché, da un lato, la successiva procedura negoziata doveva avere l&#8217;esclusivo scopo di ottenere soltanto condizioni migliorative e, dall’altro, dai verbali emerge che le parti hanno sempre trattato elementi di dettaglio nella seconda fase negoziata.<br />	<br />
In ogni caso, tale comportamento dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice è da ritenersi contrario a buona fede e, pertanto, comporta una sua responsabilità precontrattuale.<br />
-2	Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Violazione degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. Difetto d&#8217;istruttoria. Travisamento di fatti. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto l&#8217;impugnata delibera del 15 settembre 2003 si basa essenzialmente sulla relazione di valutazione dell&#8217;offerta della ricorrente, predisposta dalla commissione in data 1° settembre 2003, e allegata al verbale della seduta in pari data, relazione che sarebbe assolutamente approssimativa e tale da rendere palesemente ingiustificata la conclusione di non adeguatezza dell&#8217;offerta tecnica della ricorrente. Inoltre, il giudizio di idoneità ravvisato dalla commissione, sarebbe frutto di un&#8217;evidente travisamento.<br />	<br />
-3	Violazione degli articoli 3 e 7 e ss. della legge 241 del 1990. Difetto d&#8217;istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto nel verbale del 10 giugno 2003 la G.T.T. S.p.A. si sarebbe impegnata in una negoziazione di dettaglio con la ricorrente, mutando improvvisamente indirizzo, senza nessuna tempestiva comunicazione alla ricorrente, con il citato verbale del 1° settembre del 2003.<br />	<br />
-4	Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Difetto d&#8217;istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento di fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto la relazione di valutazione dell&#8217;offerta della ricorrente, allegata al verbale del primo settembre 2003, è stata predisposta dalla commissione anche sulla base delle osservazioni della sottocommissione tecnica; tale affermazione non sarebbe pertinente poiché le citate osservazioni non sono idonee per giustificare un mutamento così radicale di indirizzo.<br />	<br />
-5	Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Difetto d&#8217;istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento di fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione. Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995. Violazione dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Violazione dell&#8217;articolo 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento di fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto i vizi che inficiano la relazione di valutazione dell&#8217;offerta della ricorrente, allegata al verbale della commissione del 1° settembre 2003, si riverberano sulla deliberazione del consiglio di amministrazione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice del 15 settembre 2003, verbale n. 10, delibera n. 13, che riprende le argomentazioni contenute nella citata relazione tecnica della commissione: in tale ultima deliberazione si fa menzione di materiale rotabile innovativo e di dichiarazione di subappalto della ricorrente, circostanze che non corrispondono al vero.<br />	<br />
-6	Eccesso di potere per sviamento; ciò in quanto è avvenuto un improvviso e pretestuoso mutamento di indirizzo, a fronte di una negoziazione svoltasi per circa cinque mesi in un clima di collaborazione, fuorviando la ricorrente circa la conclusione della procedura negoziata.<br />	<br />
-7	Sul nuovo bando di gara: invalidità in via derivata. Violazione dell&#8217;articolo 13 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e dell&#8217;articolo 20 della direttiva n. 93/38/CEE. Difetto d&#8217;istruttoria. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento di fatti. Ingiustizia grave manifesta. Difetto di motivazione; ciò in quanto il nuovo bando di gara è stato adottato in seguito all&#8217;ingiustificata rottura delle precedenti trattative e, pertanto, deve ritenersi illegittimo in via derivata.<br />	<br />
La G.T.T. S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo di respingersi l’impugnazione.<br />
Seguiva uno scambio di memorie e, all’udienza del 15.4.2004, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>La fattispecie in esame, che rientra in quella prevista dall&#8217;articolo 13, 1° comma, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 &#8211; Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi &#8211; consiste in una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando per l&#8217;acquisizione di undici complessi di materiale rotabile elettrico (di cui 3 certi e 8 in opzione), mediante stipulazione di accordo quadro con l&#8217;affidatario e successivi contratti applicativi alle condizioni di cui al capitolato tecnico speciale.<br />
Al suddetto scopo il consiglio di amministrazione della SATTI S.p.A. Torinese Trasporti Intercomunali aveva deliberato di contattare tre società, tra cui l&#8217;odierna ricorrente, e con nota in data 18.11.2002 – prot. RN/894103TA/965/df il Direttore Generale della detta società invitò la società ricorrente a partecipare alla suddetta procedura, mediante la presentazione di un&#8217;offerta tecnica ed economica alle condizioni previste nella stessa nota, nonché a quelle contenute sia nel capitolato tecnico speciale, sia nello schema di accordo quadro, sia nello schema di primo contratto applicativo: ai fini dell&#8217;aggiudicazione, la SATTI S.p.A. si riservava la facoltà di negoziare, con tutti partecipanti che avevano presentato offerta valida, richiedendo condizioni migliorative sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista tecnico; la detta società si riservava, inoltre, la facoltà di non procedere all&#8217;aggiudicazione.<br />
A seguito della prima fase della procedura, la commissione di gara, riunita presso la sede del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., in data 1 aprile 2003, proponeva di proseguire la negoziazione con la società ricorrente, che era l&#8217;unica rimasta, verificando prioritariamente le clausole contrattuali così come modificate dalla società stessa (cfr. verbale n. 4 dell’1.4.2003).<br />
La commissione di gara, nella seduta dell’1 settembre 2003, giusta il relativo verbale n. 7 sulla base dell’offerta e di tutta la documentazione tecnica integrativa inviata dalla società ricorrente, nonché degli approfondimenti condotti nei successivi incontri con quest’ultima, anche sulla base delle osservazioni della sottocommissione tecnica, predisponeva la relazione allegata al detto verbale dalla quale si evincevano una serie di osservazioni e di considerazioni per le quali la stessa commissione riteneva non proponibile l’affidamento della fornitura in questione alla società ricorrente “poiché il progetto presentato non corrisponde(va) alle esigenze del G.T.T. S.p.A. sia dal punto di vista tecnico, e conseguentemente dal punto di vista economico, sia riguardo ai tempi di costruzione e di consegna”.<br />
La mancata definizione dell’accordo in ordine agli elementi tecnici dell’offerta, in quanto ritenuti, sempre dal punto di vista tecnico, non conformi alle esigenze della stazione appaltante, comporta, come in ogni procedura negoziata, la non conclusione del contratto.<br />
Ne può ritenersi che tale mancata conclusione sia da imputarsi ad un comportamento scorretto dell’Amministrazione, come prospetta la ricorrente con il 3° ed il 6° motivo di ricorso, riferendosi al mutamento improvviso di indirizzo della G.T.T..<br />
Innanzitutto, come stato detto, il punteggio della prima fase della procedura è del tutto ininfluente in ordine al giudizio sulla seconda fase, nella quale si sono tenuti in considerazione ulteriori elementi ed aspetti tecnici, cosiddetti “di dettaglio”, che hanno comportato un giudizio di inidoneità finale complessiva e globale, tale da non poter condurre alla conclusione del contratto.<br />
Inoltre, gli elementi di inidoneità dell&#8217;offerta tecnica della ricorrente, ovvero: a) “sottoassiemi derivati da altri progetti i cui veicoli avevano una diversa tipologia di servizio”; b) “tempi richiesti di progettazione di 180 giorni invece dei 60 previsti nella gara”; c) “tempi di approvazione del progetto, da parte del Ministero, non considerati nel cronoprogramma”; d) “tempi di omologazione del veicolo da parte di CESIFER, limitati a 5 mesi”; e) “mancanza delle prove previste nella 201/83 e Disposizione 1/2003”; f) “problematiche legate al subappalto con affidamento delle operazioni di collaudo e di garanzia a ditta esterna”; g) “mancanza del secondo compressore e di un distributore per carrello”; h) “arredo interno spartano mancanza di bagagliere e applicazioni di sedili di tipo metropolitano”; i) “mancanza di impianto di climatizzazione dedicato alla cabina di guida”; j) “larghezza delle porte di 1200 mm che male soddisfano le esigenze di incarrozzamento di un servizio regionale”; k) “mancanza all’interno del progetto di riferimento alle norme nazionali ed internazionali”; l) “possibile difficoltà nella gestione futura del veicolo per i pezzi di ricambio” non possono, in tutta evidenza, neppure definirsi come elementi secondari.<br />
In primo luogo, la tempistica, giudicata come inidonea, costituiva uno degli elementi essenziali dell&#8217;offerta, in considerazione del fatto che i materiali dovevano essere consegnati in vista delle Olimpiadi di Torino 2006; in questo contesto, l&#8217;elemento tempo rappresenta uno degli indici fondamentali e certamente non trascurabili in considerazione dell&#8217;importanza dell&#8217;obiettivo in funzione del quale deve avvenire alla fornitura.<br />
In secondo luogo, anche gli elementi tecnici, come l&#8217;impianto di climatizzazione, la larghezza delle porte, la difficoltà nella gestione per i pezzi di ricambio, non possono certo definirsi elementi trascurabili, ma anzi si contraddistinguono per una loro intrinseca importanza, immediatamente evidente.<br />
Sotto questo profilo, la valutazione tecnica, operata dalla commissione, non si presenta in alcun modo viziata dai profili di contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia che le attribuisce la ricorrente con il quarto motivo di ricorso.<br />
Né può ritenersi che il tempo di cinque mesi, citato dalla ricorrente, sìa indice di comportamento contrario a buona fede, sia in considerazione della complessità tecnica della trattativa, che ha comportato, ad esempio, una visita presso gli stabilimenti di Pistoia della ricorrente, come si evince dal verbale n. 6, relativo alla seduta della commissione di gara in data 29 aprile 2003 sia in considerazione del fatto che la ricorrente ha fornito ulteriori dati rilevanti (scomposizione del prezzo tra gli elementi costitutivi dei vicoli) soltanto in data 2 luglio 2003, come ammette la stessa ricorrente.<br />
Infine, si deve rammentare che il giudizio tecnico finale della commissione è il risultato di un apprezzamento globale e complessivo e non può parcellizzarsi e atomizzarsi nelle singole componenti, ma va stimato in via complessiva.<br />
Alla luce di queste argomentazioni, deve concludersi come segue.<br />
In ordine al primo motivo di ricorso, come detto, la circostanza secondo la quale la commissione ha ritenuto valida un&#8217;offerta, è rilevante soltanto ai fini dell&#8217;accettabilità del progetto di massima, di cui alla prima fase della procedura, ma ininfluente per la seconda fase.<br />
In ordine al secondo motivo, l&#8217;impugnata delibera del 15 settembre 2003 si basa essenzialmente sulla relazione di valutazione dell&#8217;offerta della ricorrente, predisposta dalla commissione in data primo settembre 2003, che, come detto, non è certo da ritenersi approssimativa, ma anzi, approfondisce analiticamente le singole voci di valutazione.<br />
In ordine al terzo motivo di ricorso, come già detto la negoziazione “di dettaglio” ha comportato un giudizio finale negativo, senza che possa ritenersi mutato improvvisamente un indirizzo, in quanto la commissione ha ritenuto valida l’offerta della ricorrente soltanto ai fini dell&#8217;accettabilità del progetto di massima, di cui alla prima fase della procedura, ma non per la seconda fase (conclusione del contratto a trattativa privata). Né doveva essere data alcuna tempestiva comunicazione alla ricorrente, in quanto la commissione era libera di riunirsi per dare un giudizio di idoneità finale dell’offerta senza segnalare ciò alla ricorrente, come da citato verbale del primo settembre del 2003.<br />
In ordine al quarto motivo di ricorso, la commissione, come si evince dal verbale non si è basata soltanto sulle osservazioni della sottocommissione tecnica, ma ha compiuto, come detto, un’autonoma e analitica valutazione delle singole componenti, giudicandole insoddisfacenti per le esigenze dell’Amministrazione.<br />
In ordine al quinto motivo di ricorso, si deve, conseguentemente ritenere che, essendo immune da vizi di legittimità la relazione di valutazione dell&#8217;offerta della ricorrente, allegata al verbale della commissione del primo settembre 2003, neppure può dirsi illegittima la deliberazione del consiglio di amministrazione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice del 15 settembre 2003, verbale n. 10, delibera n. 13, che riprende le argomentazioni contenute nella citata relazione tecnica della commissione.<br />
In ordine al sesto motivo di ricorso, come detto, la negoziazione svoltasi per circa cinque mesi in un clima di collaborazione, non poteva fuorviare la ricorrente circa la conclusione della procedura negoziata, che sarebbe avvenuta soltanto ove la commissione avesse espresso un giudizio tecnico finale e globale soddisfacente.<br />
In ordine al settimo motivo di ricorso, il nuovo bando di gara è del tutto legittimo, poiché non sussiste l’invalidità della precedente decisione di non concludere l’accordo con l’AnsaldoBreda. Di conseguenza, la G.T.T. ha legittimamente dato avvio ad una nuova procedura selettiva.<br />
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione, definitivamente pronunciando,<br />
RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato.<br />
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 15.4.2004, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Paolo	LOTTI	Referendario &#8211; estensore<br />	<br />
Ivo	CORREALE	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-7-2004-n-1273/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2004 n.1273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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