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	<title>127 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>127 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;esclusione dalla gara per mancanza di copia fotostatica del documento di identità.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-dalla-gara-per-mancanza-di-copia-fotostatica-del-documento-di-identita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:54:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-dalla-gara-per-mancanza-di-copia-fotostatica-del-documento-di-identita/">Sull&#8217;esclusione dalla gara per mancanza di copia fotostatica del documento di identità.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Copia fotostatica del documento di identità &#8211; Assenza &#8211; Conseguenza &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inconfigurabilità. L’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-dalla-gara-per-mancanza-di-copia-fotostatica-del-documento-di-identita/">Sull&#8217;esclusione dalla gara per mancanza di copia fotostatica del documento di identità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-dalla-gara-per-mancanza-di-copia-fotostatica-del-documento-di-identita/">Sull&#8217;esclusione dalla gara per mancanza di copia fotostatica del documento di identità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Copia fotostatica del documento di identità &#8211; Assenza &#8211; Conseguenza &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inconfigurabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della <i>par condicio</i> e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. È quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. D&#8217;Alessio &#8211; Est. Marongiu</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 767 del 2021, proposto da<br />
Volotea S.L., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini, Ilaria Gobbato e Michele Carpagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Sardegna, Assessorato dei Trasporti, in persona del Presidente in carica <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro in carica <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Modulo, Giulio Napolitano, Alfredo Vitale e Luca Masotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via XXIV Maggio, 43;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa adozione delle misure cautelari:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti prot. 13963 rep. n. 506 dell’1 ottobre 2021 (comunicato con nota prot. 21976918 dell’1 ottobre 2021 &#8211; parimenti gravata – e trasmesso in pari data con PEC “Prot. n. 0013966 del 01/10/2021”), avente ad oggetto “<i>Procedure di emergenza, ai sensi dell&#8217;art. 16, paragrafo 12, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01) per l&#8217;affidamento dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745), Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 8909332559) e Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8909285E8D) per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022. Provvedimento di Esclusione del Vettore VOLOTEA</i>”, con cui – per quanto qui rileva – Volotea S.L. è stata esclusa dalla procedura di gara CIG 8908916E0B avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti che hanno portato alla predetta esclusione ivi inclusi, <i>inter alia</i>, il verbale del 29 settembre 2021 e il verbale del 30 settembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della lettera di invito n. 21953767, trasmessa con PEC prot. n. 0013515 del 22 settembre 2021, relativa alla “<i>Procedura di emergenza, ai sensi dell&#8217;art. 16, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022 (CIG 8908916E0B)</i>”, nonché di tutta la documentazione di gara ivi inclusi, <i>inter alia</i>: i) l&#8217;Allegato A – Domanda di partecipazione AHO – FCO; ii) l&#8217;Allegato B – Offerta Economica AHO – FCO; iii) l&#8217;Allegato C – Schema di convenzione; (iv) il patto di integrità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche eventualmente non noto, ivi incluso – <i>inter alia</i> – il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 357 del 14 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna, di ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La Regione Sardegna, in data 22 settembre 2021, ha bandito sei procedure di emergenza, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 12, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione UE (2017/C 194/01), per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di linea onerato da e per la Sardegna (rotte Alghero – Roma Fiumicino, Alghero – Milano Linate, Cagliari – Roma Fiumicino, Cagliari – Milano Linate, Olbia – Roma Fiumicino, Olbia – Milano Linate, e viceversa) per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022. Le procedure sono state indette dalla Regione, come indicato nelle lettere d’invito, al fine di “<i>scongiurare l’interruzione del servizio pubblico essenziale dal 15 ottobre e per garantire, senza soluzione di continuità, il servizio aereo di linea</i>” nelle tratte in questione, assoggettate ad oneri di servizio pubblico ed esercitate fino a quella data, in regime di esclusiva, da Alitalia SAI S.p.A. in amministrazione straordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alle procedure hanno partecipato due soli concorrenti, Volotea S.L. e Italia Trasporto Aereo S.p.A. (di seguito “ITA”), entrambi esclusi con separati provvedimenti e per distinte ragioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Con l’odierno gravame Volotea, premesso di essere stata esclusa in quanto la sua offerta è risultata “<i>carente del documento di identità del legale rappresentante come previsto dall’art. 2 … della lettera di invito</i>”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con riguardo alla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, articolando le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) con riguardo al provvedimento di esclusione n. 506 in data 1.10.2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) violazione dell’art. 13 della lettera d’invito; violazione del Modello A; violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di imparzialità, <i>par condicio</i>, pubblicità e trasparenza; violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); violazione dei principi europei di buona amministrazione, proporzionalità e dei principi concorrenziali, come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’UE; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) con riguardo alla lettera d’invito e, dunque, all’intera gara:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) violazione del Regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione europea e dell’art. 56 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) sulla libera prestazione dei servizi; irragionevolezza e assenza di proporzionalità dei requisiti della <i>lex specialis</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) violazione del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e dell’art. 56 TFUE sotto ulteriori profili; violazione dei principi di buona amministrazione e di ragionevole durata del procedimento amministrativo; eccesso di potere per violazione della <i>par condicio</i>, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, la quale, oltre a controdedurre nel merito alle censure dedotte, ha eccepito l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo per carenza d’interesse sotto vari profili (in particolare perché, a seguito dell’esclusione anche di ITA dalla gara, successivamente all’esclusione di Volotea, la Regione ha bandito una seconda procedura d’urgenza per l’affidamento dello stesso servizio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita ITA, chiedendo la reiezione del ricorso e argomentando sulle singole censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il quale ha eccepito l’inammissibilità e/o improponibilità del ricorso nei suoi confronti, evidenziando che le censure formulate attengono alla lettera d’invito e ai provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di gara espletata dalla Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Nelle more del giudizio la Regione, dopo aver bandito la seconda procedura di emergenza per l’affidamento del servizio in questione, ha aggiudicato la gara a Volotea e con quest’ultima ha stipulato il contratto, che attualmente risulta in corso di esecuzione; ITA, nel frattempo, dapprima con sei autonomi ricorsi (R.G. n. 795/2021; 796/2021; 797/2021; 798/2021; 799/2021; 800/2021) ha impugnato il provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti nell’ambito della prima gara e, successivamente, con ulteriori sei autonomi ricorsi (R.G. n. 841/2021; 842/2021; 843/2021; 844/2021; 845/2021 e 846/2021) ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore di Volotea nell’ambito della seconda gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con memoria depositata in data 16 ottobre 2021 la Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della intervenuta aggiudicazione della seconda procedura alla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Alla camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente e ha fissato l’udienza di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente e la Regione hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del giorno 2 febbraio 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si può prescindere dalle eccezioni processuali (salvo quanto si dirà con riguardo al secondo e al terzo motivo, in ossequio al criterio della c.d. “ragione più liquida”), in quanto il ricorso è infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura il provvedimento di esclusione deducendo, in primo luogo, che nel caso di specie la lettera d’invito non prescriverebbe la produzione del documento di identità a pena di esclusione. Al contrario, a dire della ricorrente, proprio dall’art. 13 della lettera d’invito (che individua il contenuto dell’offerta) si evincerebbe chiaramente che il documento di identità non è inserito nella lista dei documenti da presentare, essendo richiesta “a pena di esclusione” la sola presentazione della “<i>domanda di partecipazione, predisposta secondo il modello A allegato alla presente lettera di invito</i>”. L’«Allegato A – domanda di partecipazione», in quest’ottica, sarebbe fuorviante, in quanto non reca alcuna indicazione da cui desumere la necessità di produrre il documento d’identità ma, al contrario, richiede esclusivamente l’indicazione della data, della denominazione della “Società” e della “Qualifica del firmatario”, oltre alla sottoscrizione della domanda di partecipazione. Ne deriverebbe che l’omissione imputata alla ricorrente non può in alcun modo comportare la sua esclusione dalla gara, avendo l’interessata rispettato le modalità procedurali prescritte dalla <i>lex specialis</i> in relazione al contenuto dell’offerta. Volotea, in sostanza, avrebbe fatto legittimo affidamento sulle indicazioni contenute nei documenti e nella modulistica messi a disposizione dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge la ricorrente che una diversa interpretazione della lettera d’invito, che sanzionasse con l’esclusione dalla gara la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, comporterebbe la nullità della relativa previsione (e la conseguente illegittimità dell’esclusione adottata in ossequio alla stessa), ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza), venendo in rilievo una omissione che non sarebbe idonea a ingenerare incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta per difetto di un elemento essenziale della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto diverso profilo, la mancata produzione di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante non potrebbe valere come causa di esclusione giacché si tratterebbe di mancanza suscettibile di essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Secondo la prospettazione attorea la vicenda di cui è causa sarebbe analoga a quella in cui, nell’ambito di una gara interamente disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016, il concorrente non abbia prodotto il DGUE (Documento di gara unico europeo, ossia lo strumento attraverso il quale i partecipanti dichiarano il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara), in relazione alla quale l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 consente la sanabilità attraverso il soccorso istruttorio. Inoltre, nel caso in esame, a fronte della rilevata “carenza del documento di identità del legale rappresentante”, la decisione del seggio di gara di non attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di Volotea si sarebbe tradotta in una palese violazione del principio di proporzionalità, stante la possibilità di adottare una misura meno restrittiva (ossia, appunto, il soccorso istruttorio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, la scelta di non consentire alla ricorrente di accedere al soccorso istruttorio avrebbe sostanzialmente determinato un gravissimo <i>vulnus</i> sotto il profilo concorrenziale, eliminando ogni confronto competitivo sul mercato e limitando il numero dei partecipanti ad uno soltanto (i.e. ITA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.1. Le censure non colgono nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.2. Il gravato provvedimento di esclusione si fonda sulla circostanza, accertata dal seggio di gara e incontestata nel presente giudizio, che «<i>tutte le offerte presentate dal vettore VOLOTEA S.L., rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, risultavano carenti del documento di identità del legale rappresentante, come previsto dall’art. 2 (Partecipazione) della lettera d’invito che recita testualmente “</i>Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, facendo esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all’art. 76 del sopra citato decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario<i>”</i>» e che «<i>il predetto documento non era presente in alcuno dei plichi presentati da VOLOTEA S.L., né a corredo della domanda di partecipazione né dell’offerta economica proposte per ciascuna singola rotta</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la lettera d’invito non può ritenersi fuorviante circa la sussistenza in capo ai concorrenti dell’obbligo di allegare il documento d’identità. Ed invero:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 13 della lettera d’invito (“Presentazione dell’offerta”) prescrive che “<i>Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; la Domanda di partecipazione, predisposta secondo il modello A allegato alla presente lettera di invito </i>[…]”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il modello A, nell’<i>incipit</i>, chiarisce che “<i>il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della domanda di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000</i>” e che “<i>l’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando e del capitolato di gara</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; lo stesso modello A, anche all’interno della dichiarazione (immediatamente prima della formula “DICHIARA”), contiene il riferimento “<i>ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e a conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 75 dello stesso DPR 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il modello A, richiamato dall’art. 13 della lettera d’invito, fa quindi espresso riferimento alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rendendone dunque chiara l’operatività alla platea dei partecipanti alla procedura, a prescindere dal Paese di provenienza degli stessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tali prescrizioni, peraltro, non possono che essere lette, in chiave sistematica, alla luce di quanto stabilito a monte dall’art. 2 della lettera d’invito (il cui testo è richiamato nel provvedimento impugnato, come sopra riportato), ove è espressamente indicato che alla dichiarazione sostitutiva di certificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessun dubbio, quindi, sul fatto che i concorrenti, secondo quanto prescritto dalla <i>lex specialis</i> e in ossequio alla disciplina di cui al d.P.R. n. 445/2000, risultavano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni sostitutive la copia del documento d’identità del legale rappresentante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.4. Né può dirsi che la lettera d’invito sia nulla <i>in parte qua</i> per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. La ricorrente, infatti, non è stata esclusa per una causa di esclusione introdotta <i>ex novo</i> dalla <i>lex specialis</i>, bensì perché la sua domanda e le sue dichiarazioni, in quanto non corredate &#8211; come imposto dal d.P.R. n. 445/2000 &#8211; da un documento d’identità del suo legale rappresentante, sono state intese come non rese, ossia <i>tamquam non essent</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.5. Una volta chiarito che i partecipanti alla gara erano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni una copia del documento d’identità, deve anche escludersi, per quanto si dirà di seguito, che la stazione appaltante, a fronte del mancato rispetto di tale adempimento da parte di Volotea, avesse il dovere di attivare nei suoi confronti la procedura di soccorso istruttorio, analogamente &#8211; secondo quanto dedotto dalla ricorrente &#8211; a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alle “<i>carenze di qualsiasi elemento formale della domanda</i>” e, in particolare, ai casi di “<i>mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, la giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, ha chiarito che l’assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della <i>par condicio</i> e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. È quindi legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 341/2021; T.A.R. Abruzzo &#8211; L’Aquila, Sez. I, n. 275/2019; C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018; id., n. 1739/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra l’istanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (<i>ex multis</i>, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018, cit.; id., n. 1739/2012, cit.; C.d.S., Sez. VI, n. 2579/2011; id., n. 3442/2009; C.d.S., Sez. V, n. 5761/2007; id., n. 2333/2007; T.A.R. Trieste – Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 228/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va quindi ribadito che le dichiarazioni sostitutive, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, presuppongono, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero, come sarebbe stato necessario nella fattispecie di cui è causa, l’allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (C.d.S., Sez. V, n. 5677/2003). L’omessa allegazione del documento non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva, come tale suscettibile di emenda (C.d.S., Sez. V, n. 2479/2006; id., n. 5677/2003), in quanto la dichiarazione che si presenta difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non si presta a quella valutazione di efficacia che sola le consente di sostituire il documento pubblico, in ragione della mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di certezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’allegazione della fotocopia di un documento di identità costituisce un elemento essenziale, in ossequio alla <i>ratio</i> della norma di asseverare, anche ai fini dell’assunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; viene in rilievo, nella sostanza, un minimo ineludibile di formalità, di cui la legge pretende l’osservanza a fronte dell’evidente semplificazione delle procedure. Tale adempimento, che all’evidenza richiede uno sforzo minimo e un sacrificio irrisorio e non seriamente apprezzabile da parte dell’interessato (a maggior ragione se si tratta di un operatore economico professionale, come nel caso di specie), lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1739/2012, cit.), configurandosi, nella previsione <i>ex</i> art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quale elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la valenza di monito, per il dichiarante, delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false) non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’istanza (o dichiarazione) a una determinata persona fisica (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 8927/2007): tale istanza (o dichiarazione), solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, diviene un documento avente lo stesso valore giuridico di un “atto di notorietà”, in guisa tale che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2481/2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.6. D’altra parte, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non può ritenersi del tutto pertinente rispetto al caso di specie. Si tratta, infatti: i) di pronunce concernenti vicende, differenti da quella oggetto del presente giudizio, nelle quali un documento era stato allegato, seppure scaduto (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 97/2015; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 254/2016), rispetto alle quali parte della giurisprudenza ammette la possibilità di regolarizzazione, per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito, in applicazione della regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui “<i>qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d&#8217;ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all&#8217;interessato di tale irregolarità</i>”, a seguito della quale “<i>questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione</i>”; ii) di una pronuncia (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. II, n. 9536/2017, peraltro rimasta isolata) relativa a un caso in cui il concorrente non aveva prodotto il documento di identità a corredo dell’offerta economica, rispetto alla quale, tuttavia, lo stesso T.A.R. ha affermato che “<i>la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.7. In definitiva deve concludersi, quindi, che la stazione appaltante ha correttamente escluso dalla gara la società Volotea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, del resto, può in alcun modo rilevare il fatto che tale esclusione avrebbe potuto comportare – come paventato dalla ricorrente &#8211; la limitazione della platea dei concorrenti ad uno soltanto (i.e. ITA), trattandosi di circostanza assolutamente inidonea a determinare alcun tipo di sanatoria a fronte di omissioni imputabili ai partecipanti (tanto più se gravi come quella di cui è causa), oltre che formulata in termini meramente ipotetici ed eventuali (come dimostrato dai successivi sviluppi della vicenda).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.8. Le censure, pertanto, vanno respinte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe applicato la disciplina delle procedure di emergenza di cui all’art. 16, par. 12, del Regolamento UE n. 1008/2008 al di fuori dei casi consentiti. Nella fattispecie, a dire della ricorrente, ricorrerebbero le situazioni &#8211; indicate dalla Commissione europea nella Comunicazione del 17 giugno 2017 (contenente gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento n. 1008/2008) &#8211; che impediscono l’attivazione di tali procedure (ossia, in primo luogo, il caso in cui l’interruzione dei servizi aerei segue un preavviso di almeno sei mesi da parte del vettore aereo operativo e, in secondo luogo, il caso in cui l’interruzione dei servizi aerei avviene alla fine del contratto), atteso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la crisi finanziaria di Alitalia e la possibile interruzione del servizio aereo erano ampiamente note e in ogni caso prevedibili da parte della Regione Sardegna, ben più di sei mesi prima della pubblicazione del bando, e l’annuncio ufficiale della data di operatività di ITA (che avrebbe dovuto rilevare le attività di Alitalia) era avvenuto già in data 15 luglio 2021 con il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Alitalia, sulla base della proroga della convenzione per la fornitura del servizio aereo da e per la Sardegna concessa dalla Regione in data 3 marzo 2021, avrebbe operato le rotte fino al 28 ottobre 2021 (ovvero appena 13 giorni dopo la data di inizio del servizio di cui è causa), sicché il contratto si trovava in ogni caso in scadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure sottendono un interesse strumentale alla riedizione della gara, che tuttavia risulta in parte già soddisfatto, perché la Regione, a seguito dell’esclusione di entrambi i partecipanti dalla prima gara, ha indetto una seconda procedura d’urgenza (che peraltro, nelle more del giudizio, è stata aggiudicata alla stessa Volotea), e in parte potrà trovare ulteriore soddisfazione alla scadenza del contratto in essere, con l’indizione di una nuova procedura alla quale Volotea, ove interessata, potrà partecipare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto basta per respingere le censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che gli atti impugnati conterrebbero clausole “escludenti”, come tali dovendosi intendere (oltre a quelle che impediscono in senso assoluto ad un operatore di partecipare alla competizione, introducendo requisiti soggettivi palesemente irragionevoli ovvero eccessivamente restrittivi) anche quelle che – come nel caso di specie – prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta, senza che assuma rilievo la circostanza che l’operatore economico abbia o meno presentato la domanda di partecipazione alla gara. In quest’ottica, l’utilizzo della sola lingua italiana nella lettera di invito (che avrebbe impedito agli operatori stranieri di prendere ugualmente conoscenza del contenuto del bando) e l’irragionevole brevità del termine per la presentazione delle offerte (solo sette giorni, dal 22.9.2021, data di ricezione della lettera d’invito, al 29.9.2021, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non essendo peraltro consentita la consegna a mezzo PEC) si porrebbero in contrasto con i principi di trasparenza e non discriminazione e avrebbero determinato, nel caso di specie, gravissime restrizioni alla libera prestazione dei servizi <i>ex</i> art. 56 TFUE, indipendentemente dalla circostanza che tali condizioni fossero indistintamente applicabili a tutti gli operatori partecipanti (e a prescindere dal fatto che la ricorrente abbia preso parte alla gara).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, è sufficiente osservare che la ricorrente ha potuto partecipare alla prima gara presentando l’offerta più conveniente, risultando esclusa solo a causa di una omissione (la mancata allegazione del documento di identità, come visto) che non può in alcun modo dipendere dalla brevità dei termini assegnati per la presentazione delle offerte (peraltro giustificati dal carattere urgente della procedura), né dall’utilizzo della sola lingua italiana nella <i>lex specialis</i> (tenuto conto dei chiari riferimenti alla normativa applicabile contenuti nella lettera d’invito e considerato anche che la ricorrente ha una sede secondaria in Italia, a Venezia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, trattandosi di censure volte al travolgimento dell’intera gara, valgono per esse le medesime considerazioni già svolte con riguardo al secondo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4.1. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, in considerazione del complesso della vicenda e della peculiarità delle questioni affrontate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Tito Aru, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-127/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.127</a></p>
<p>Pres A. Pozzi Est. A. Chiettini Comune di Terragnolo (Avv. M.C. Osele) c/ Provincia autonoma di Trento (Avv.ti N. Pedrazzoli); Dolomiti energia S.p.a; Azienda Generale Servizi municipali di Verona S.p.a. sulla giurisdizione del G.A. per la determinazione della rendita catastale Giurisdizione e competenza – Rendita catastale – Vizi sul procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-127/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-127/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres  A. Pozzi   Est. A. Chiettini<br /> Comune di Terragnolo (Avv. M.C. Osele) c/ Provincia autonoma di Trento (Avv.ti N. Pedrazzoli); Dolomiti energia S.p.a; Azienda Generale Servizi municipali di Verona S.p.a.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. per la determinazione della rendita catastale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Rendita catastale – Vizi sul procedimento e sugli atti amministrativi – Giurisdizione amministrativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In un procedimento istruttorio per la determinazione della rendita catastale, se non si controverte sull’assolvimento dell’obbligazione tra ente impositore e soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione patrimoniale, ma bensì sui vizi degli atti che sono stati adottati a seguito di una procedimento viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, la giurisdizione in questo ambito appartiene pacificamente al giudice amministrativo. In tal senso, il combinato disposto degli art. 2 e 19 del d.lgs. n.546/1992, può fornire un ulteriore elemento di valutazione, siccome chiaramente indica l’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie ove sia discusso l’assolvimento dell’obbligazione patrimoniale imposta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 42 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Comune di Terragnolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cristina Osele e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Trento, via Calepina, n. 65<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Dolomiti Energia S.p.a., già Trentino Servizi, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.a., non costituita in giudizio <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>* quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; del certificato emesso dal Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento n. 459753, datato 1.12.2011, comunicato con nota di data 2.12.2011, concernente l&#8217;attribuzione della rendita catastale dell&#8217;unità immobiliare Diga di S. Colombano, sulle pp.e<br />
&#8211; del presupposto “Accordo fra il Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento e le Società concessionarie di impianti per la produzione di energia idroelettrica”, sottoscritto il 18.5.2011, dove sono indicati gli elementi estimali per centrali idr<br />
* quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; della relazione di data 11.6.2012 presentata dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio catasto, completa dei relativi n. 4 allegati tecnici ed elementi catastali ed estimali prodotti dalla Società concessionaria Dolomiti Energia, oltre alla relazione	</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Terragnolo chiede l’annullamento dell’atto con cui è stata attribuita la rendita catastale alla porzione collocata sul suo territorio dell’impianto idroelettrico denominato “Diga e bacino di S. Colombano”, di proprietà della S.p.a. Dolomiti Energia e della S.p.a. Azienda Generale Servizi Municipali di Verona, perché ritiene errata e sottostimata la rendita individuata, pari a 62.131,88 €.<br />	<br />
Il ricorrente chiede anche l’annullamento, e/o la disapplicazione, dell’accordo stipulato il 18 maggio 2011 tra il Servizio catasto della Provincia di Trento e le Società concessionarie di impianti idroelettrici concernente le modalità di dichiarazione e di classamento degli impianti per la produzione di energia elettrica.<br />	<br />
2. L’Amministrazione comunale ricorrente, dopo essersi interrogata se la giurisdizione in subiecta materia appartenga all’adito giudice amministrativo o alla giurisdizione tributaria, ha dedotto la seguente censura di diritto:<br />	<br />
I &#8211; violazione e falsa applicazione del R.D. 13.4.1939, n. 652; del D.P.R. 1.12.1949, n. 1142; della L. 11.7.1942, n. 843; del D.M. 2.2.1998, n. 28 e di numerose circolari della Direzione centrale del Catasto e dell’Agenzia del Territorio; eccesso di potere per errata attribuzione della rendita catastale, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e di discrezionalità tecnica; omessa e carente motivazione dei provvedimenti impugnati e della determinazione della rendita catastale.<br />	<br />
A detta del Comune ricorrente, che ricorda come la rendita catastale costituisca il presupposto per la determinazione e la conseguente riscossione dei redditi tassabili, l’Amministrazione provinciale avrebbe attribuito la rendita alla porzione dell’impianto idroelettrico situata sul suo territorio omettendo di applicare la metodologia stabilita dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 1142 del 1949 che, per le dighe, in assenza di dati certi di mercato, prescrive l’individuazione del valore immobiliare attraverso la valutazione del costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari. Al contrario, sarebbero state applicate metodologie spurie e non rigorose che hanno portato all’individuazione di un valore di ricostruzione ridotto rispetto a quello effettivo, con conseguente decurtazione della rendita catastale e delle correlate entrate per l’Amministrazione comunale. In particolare, non sarebbero state valutate le voci riguardanti l’area occupata dal bacino lacustre, le spese per il rilascio della licenza edilizia, per la progettazione e direzione lavori, per gli allacciamenti, per la sistemazione dell’area scoperta; mentre il costo della struttura sarebbe stato considerato parzialmente e incongruamente.<br />	<br />
3. Con l’atto introduttivo è stato chiesto, in via istruttoria, che sia disposta una c.t.u. al fine di determinare l’esatta rendita catastale dell’opera idroelettrica e che sia ordinato alla Provincia il deposito di tutti gli atti endoprocedimentali che hanno condotto all’attribuzione della rendita contestata.<br />	<br />
4. Con ordinanza presidenziale n. 28, del 10 aprile 2012, è stato ordinato alla Provincia di depositare tutti gli atti del procedimento che ha condotto all’attribuzione della rendita catastale alle consistenze relative all’impianto idroelettrico di S. Colombano, nonché una dettagliata e documentata relazione sulle vicende di causa.<br />	<br />
5. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio rimettendo a questo Tribunale la valutazione sulla giurisdizione. Ha comunque chiesto la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.<br />	<br />
6. In ottemperanza dell’ordinanza presidenziale istruttoria n. 28/2012 l’Amministrazione provinciale ha depositato la documentazione richiesta in data 11.6.2012.<br />	<br />
7. La documentazione depositata dal Servizio provinciale del Catasto è stata impugnata dal Comune di Terragnolo con ricorso per motivi aggiunti. Con esso, sulla base delle risultanze di una allegata perizia di parte, sono state dedotte le seguenti, ulteriori censure:<br />	<br />
II &#8211; errata ed incongrua valutazione; eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza incongruità, ingiustizia manifesta,<br />	<br />
in quanto i costi sui quali è stato stimato il valore dei diversi manufatti non sarebbero riferiti al periodo 1988-1989;<br />	<br />
III &#8211; violazione dell’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 1142 del 1949; eccesso di potere per travisamento del metodo di calcolo con errata applicazione del coefficiente di vetustà, non previsto, per il corpo della diga; contraddittorietà e manifesta ingiustizia,<br />	<br />
perché non deve essere prevista alcuna degradazione per il corpo della diga, cosicché il suo stato attuale sarebbe perfettamente paragonabile a quello del momento della sua costruzione.<br />	<br />
8. In prossimità dell’udienza di discussione le difese delle parti hanno presentato memorie riepilogative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
9. Alla udienza pubblica del 4 aprile 2013, sentiti i procuratori presenti come da verbale d’udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Innanzitutto il Collegio deve verificare la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alle pretese fatte valere in giudizio dalla parte ricorrente.<br />	<br />
2. La giurisdizione si determina in base alla domanda e, a detti fini, rileva il <i>petitum</i> sostanziale che si identifica non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della <i>causa petendi</i>, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti ed ai motivi allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, nonché alla sostanziale protezione accordata a quella posizione dal diritto positivo.<br />	<br />
3. Nel caso all’esame, anche se l’interesse che muove il Comune ricorrente è connesso alla sua posizione di ente impositore di ICI e quindi di IMU, e cioè al suo diritto di credito del tributo, nondimeno oggetto principale del presente giudizio è l’asserita illegittimità degli atti amministrativi impugnati, <i>in primis</i> della rendita catastale attribuita alla porzione dell’impianto della centrale situato sul suo territorio.<br />	<br />
Ritiene infatti l’Amministrazione comunale che essa sia errata per difetto, a causa della mancata o sottostimata valutazione degli elementi che compongono un bene complesso quale è una centrale idroelettrica. Ma a tale errata attribuzione si è giunti, a detta dello stesso Comune, applicando un accordo che la Provincia ha stipulato con le società concessionarie degli impianti per stabilire i criteri e le modalità delle dichiarazioni catastali che, successivamente, dovevano essere presentate entro centoventi giorni dalla sottoscrizione. Tale accordo stabilisce che era cura delle Società concessionarie presentare al Servizio catasto i dati, sul quali si calcolava la rendita applicando i prezzi per gli elementi estimali indicati nell’allegata tabella a) [o, in alternativa, in presenza di fatture, contratti e altro, i coefficienti per il ragguaglio dei valori di cui alla tabella b)], nonché i coefficienti di vetustà di cui alla tabella c). Tali indicazioni, stabilite senza informare compiutamente i Comuni interessati, sarebbero errate e/o carenti a causa della procedura posta in essere dalla Provincia, viziata sul piano istruttorio e motivazionale.<br />	<br />
4. Alla luce delle circostanze esposte e dei vizi dedotti, ritiene il Collegio che l’effettiva <i>causa petendi</i> dedotta in giudizio, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti, consista nella pretesa di parte ricorrente a che la rendita sia rideterminata previa revisione dell’accordo stipulato con le Società concessionarie e sentite le Amministrazione comunali interessate, quanto meno per la puntuale ricognizione sul territorio degli elementi che costituiscono una centrale idroelettrica.<br />	<br />
La parte ricorrente, che ha formalmente impugnato sia l’atto di attribuzione della rendita catastale che l’accordo tra il Servizio provinciale del catasto e le Società concessionarie di impianti idroelettrici, ha quindi fatto valere in giudizio il suo sostanziale interesse alla riedizione del procedimento amministrativo e delle operazioni non solo di attribuzione della rendita ma prima ancora di quelle consistenti nella determinazione e dell’individuazione della consistenza del bene &#8211; centrale. In altri termini, il Comune è qui insorto per dedurre le asserite illegittimità, sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, del provvedimento di classamento della porzione di centrale ricadente sul suo territorio, alla cui definizione si sarebbe giunti in carenza sia di istruttoria che di motivazione.<br />	<br />
5. La presente controversia esula dunque dall’ambito della giurisdizione tributaria, come definito dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, i quali radicano quella giurisdizione sul presupposto che si tratti di controversie attinenti l’assolvimento dell’obbligazione tributaria (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26.3.2013, n. 7526).<br />	<br />
Infatti, le due norme sopra citate dispongono che le relative controversie, promosse dai singoli possessori, interessano gli atti relativi alle operazioni catastali concernenti l&#8217;intestazione, la delimitazione, la figura, l&#8217;estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell&#8217;estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l&#8217;attribuzione della rendita catastale.<br />	<br />
Nel caso di specie, invece, non controvertendosi sull’assolvimento dell’obbligazione fra Ente impositore e soggetto tenuto all’assolvimento della predetta obbligazione patrimoniale imposta, la giurisdizione esula da quella riservata alle commissioni tributarie.<br />	<br />
Qui si tratta, infatti, di contenzioso il cui <i>petitum</i> sostanziale è costituito dalle “<i>operazioni di classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell&#8217;amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e segg.</i>” (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2010, n. 675, relativa a una vicenda simile a quella qui dedotta; cfr. anche, implicitamente, con riguardo alla tematica della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, Cass. Civ., SS.UU. 10.3.1997, n. 2131).<br />	<br />
6a. Acclarata quindi la sussistenza della giurisdizione in capo a questo giudice, il Collegio rileva che il ricorso in esame, notificato anche alle Società proprietarie della centrale idroelettrica di interesse, merita di essere favorevolmente apprezzato. Sono infatti fondati i dedotti motivi di eccesso di potere per i profili sintomatici di contraddittorietà fra atti endoprocedimentali, carenza di istruttoria e conseguente difetto di motivazione.<br />	<br />
Sotto un primo aspetto, innanzitutto, emerge la palese omissione dell’inclusione dell’area di bacino nelle consistenze che compongono la centrale idroelettrica. Emerge infatti per tabulas, dall’esame del documento 4.3 acquisito in sede istruttoria, che per la parte della centrale ricadente nel Comune di Terragnolo non è stata considerata la vasta area del bacino di San Colombano.<br />	<br />
Ebbene, ciò trova sicuramente causa nella contraddittorietà che emerge a livello procedimentale fra due diversi atti dell’Amministrazione provinciale, posto che:<br />	<br />
&#8211; nella nota datata 4.2.2008, trasmessa agli Uffici periferici, il Servizio provinciale del catasto ha fornito le indicazioni relative agli elementi di stima delle unità immobiliari con destinazione a centrali elettriche, includendovi espressamente anche<br />
&#8211; tuttavia, nella tabella riguardante gli elementi estimali, allegata all’accordo del 18.5.2011, non è più fatta menzione dell’area di bacino.<br />	<br />
Tale omissione è del tutto immotivata. Essa, comunque, non si giustifica alla luce del combinato disposto dell’art. 28 della l. 8.6.1936, n. 1231, sulle imposte dirette (poi abrogata dal D.P.R. 29.1.1958, n. 645), dell’art. 10 del R.D.L. 13.4.1939, n. 652, del D.P.R. 1.12.1949, n. 1142, e della circolare n. 123, del 14.11.1944 (della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali – N.C.E.U. – Determinazione della rendita catastale di alcune categorie dei Gruppi D ed E – opifici e costruzioni ad essi assimilati), che stabilisce, per l’appunto, che i bacini, le dighe e le condotte forzate sono elementi istitutivi per l’accertamento della rendita catastale.<br />	<br />
6b. Anche in sede di giudizio non sono emerse le ragioni in base alle quali l’Amministrazione provinciale, dopo aver informato i comuni trentini &#8211; trasmettendo loro l’8 novembre 2010 la citata nota del 4.2.2008 del Servizio provinciale del catasto che prevedeva l’elemento relativo al bacino come uno degli oggetti della stima &#8211; che stava siglando un accordo con le Società proprietarie e/ concessionarie degli impianti al fine di attribuire la rendita catastale alle centrali idroelettriche, abbia successivamente stralciato la previsione dell’elemento riguardante l’area di bacino.<br />	<br />
Ciò, inevitabilmente, porta ad avvalorare la tesi di parte ricorrente secondo la quale detto elemento non si sarebbe tradotto in un “<i>criterio di stima condiviso</i>”, ossia in uno dei punti che, a detta della stessa nota assessorile dell’8 novembre 2010, avrebbe dovuto caratterizzare il classamento delle centrali.<br />	<br />
Da ciò la fondatezza del dedotto eccesso di potere per l’ulteriore profilo di difetto d’istruttoria, a causa della mancata valutazione di un elemento obbligatorio e per di più di rilevante consistenza, in grado di influire pertanto con peso determinante sulle valutazioni conclusive, a cui si associa l’assoluta carenza di motivazione sul punto di causa.<br />	<br />
6c. Nemmeno risultano essere state chiaramente e motivatamente esplicitate né la metodologia con cui sono stati stimati i diversi manufatti che compongono la centrale idroelettrica, né la procedura per attualizzare il costo degli stessi agli anni 1988-1989, né l’applicazione del c.d. coefficiente di vetustà al corpo della diga.<br />	<br />
7a. Né vale a giustificare l’operato dell’Amministrazione l’asserito scarso tempo a disposizione per definire, “<i>nell’interesse dei Comuni</i>”, una rendita catastale d’ufficio “<i>provvisoria</i>”, quale primo riferimento utile per la riscossione del tributo dovuto, in attesa delle dichiarazioni definitive integrate dal computo di tutti gli elementi (terreni, fabbricati e impianti), con adeguato apprezzamento degli stessi.<br />	<br />
L’accertata, ingiustificata e immotivata contraddittorietà tra l’atto endoprocedimentale del febbraio 2008 e l’accordo conclusivo stipulato con le concessionarie è in grado di smentire in via autonoma ogni possibile assunto di valutazione effettuata celermente al solo vantaggio dell’ente impositore. Infatti, anche accedendo alla tesi di parte resistente &#8211; ossia che la rendita provvisoria sia stata attribuita d’ufficio sulla base dei computi metrici forniti dalle Società (talvolta supportati da pezze d’appoggio comprovanti i costi sostenuti) e sulla base dei valori riportati nelle tabelle allegate al più volte menzionato accordo, dichiaratamente predisposte dal solo Servizio catasto &#8211; non è dato comprendere perché nelle citate tabelle, sebbene provvisorie, sia stata tralasciata la previsione del computo dell’area di bacino, smentendo così il precedente operato dello stesso Servizio provinciale e, conseguentemente, non dimostrando quale sia stata la vera volontà dell’Amministrazione.<br />	<br />
8. Non è nemmeno conferente, ai fini del presente giudizio, l’osservazione della Provincia che le rendite possono essere sempre modificate, come prevede lo stesso accordo del maggio 2011. Invero, l’ultimo capoverso dell’accordo sottoscritto tra la Provincia e parti proprietarie e/o concessionarie stabilisce sì la possibilità della rideterminazione della rendita catastale ma “<i>se a livello nazionale intervengono nuovi e diversi criteri o modalità di classamento e di calcolo della rendita</i>” e solo su istanza della parte o su iniziativa del Servizio catasto.<br />	<br />
9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, assorbita restando ogni altra censura introdotta.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono rimanere compensate attesa la particolarità, sia soggettiva che oggettiva, della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 42 del 2012,<br />	<br />
lo accoglie.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-127/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-127/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.127</a></p>
<p>Vanno sospesi, dopo approfondita istruttoria, il provvedimento del dirigente servizio gestione e controllo ambientale della provincia di Perugia nonché l’ordinanza del sindaco che incidono sulla gestione del digestato prodotto in un procedimento di produzione energia tramite processo di digestione anaerobica, nonché al fine di utilizzo agronomico, dopo tale processo, quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-127/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-127/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.127</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, dopo approfondita istruttoria, il provvedimento del dirigente servizio gestione e controllo ambientale della provincia di Perugia nonché l’ordinanza del sindaco che incidono sulla gestione del digestato prodotto in un procedimento di produzione energia tramite processo di digestione anaerobica, nonché al fine di utilizzo agronomico, dopo tale processo, quale ammendante da spargere nei terreni agricoli. La ricorrente, titolare di autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Biogas), contesta la comunicazione secondo la quale il digestato prodotto dall’impianto potrebbe essere assimilato agli affluenti da allevamento solo se provenienti da attività di allevamento. Dopo istruttoria sulla non tossicità e non pericolosità per l’ambiente e per la salute umana del digestato prodotto dall’impianto di biogas della ricorrente e sulla definibilità dello stesso quale sottoprodotto e non come rifiuto. L’istruttoria si e’ conclusa sottolineando che il digestato non si identifica esattamente con i materiali elencati nell’art. 185 co. 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, né con i materiali fecali o con un qualunque altro sottoprodotto o prodotto di origine animale: può, invece identificarsi con altro materiale agricolo naturale, non pericoloso utilizzato in agricoltura, nel senso che il digestato è certamente materiale di origine agricola, è naturale ed è suscettibile per origine a caratteristiche di utilizzazione in agricoltura, stando alla lettera della norme contenute nell’art. 185 co. 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006. Il predetto prodotto non corrisponde strettamente ad alcune delle materia elencate nell’articolo 185 citato, ma ha caratteristiche che permettono di assimilarlo ad un materiale agricolo naturale non pericoloso utilizzabile in agricoltura (concime, ammendante) senza che possa essere assimilato alle materie fecali, in sintesi collocando il digestato fuori dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00127/2012 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00059/2012 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 59 del 2012, proposto da:<br />
<b>Fattoria Autonoma Tabacchi (F.A.T.) Soc. Coop. A R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli, Sergio Rossi, Francesco Piccolini e Stella Rossi, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, piazza Italia N. 4;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Provincia di Perugia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via Palermo S.n.c.;<br />
<b>Regione Umbria</b>;<br />
<b>Comune di Citta&#8217; di Castello</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento prot. u-499146 del 24.11.2011 a firma del dirigente servizio gestione e controllo ambientale della provincia di Perugia ricevuto via fax dalla ricorrente in data 25/11/2011, nonché: dell’ordinanza del sindaco del comune di Città di Castello n. 66 del 24.11.2011, notificata alla ricorrente il 25.11.2011; delle note della regione Umbria prot. 140888 del 10.10.2011 e prot. 157589 del 10.11.2011, cui si fa riferimento per relationem nel provvedimento prot. u-499146 del 24.11.2011 a firma del dirigente servizio gestione e controllo ambientale della provincia di Perugia, peraltro non formalmente trasmessi alla ricorrente nonché ;dell’atto emesso dal comune di Città di Castello in data 22.12.2011, prot. n.32787 del 15.12.2011 a firma del dirigente del settore programmazione, oo.pp., manutenzione e patrimonio- ambiente;</p>
<p>&#8211; e in ogni caso, in via di giurisdizione esclusiva, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, per i motivi di cui al presente atto, a gestire e trattare il digestato da essa prodotto al fine di produrre, per mezzo del proprio impianto, energia tramite il processo di digestione anaerobica, nonché ad utilizzarlo agronomicamente, dopo tale processo, quale ammendante da spargere nei terreni agricoli;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Perugia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Vista la propria precedente ordinanza n. 51 del 12 aprile 2012;<br />
Vista la memoria della provincia di Perugia del 6 luglio 2012;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>PREMESSO<br />
che la Fattoria Autonoma Tabacchi (FAT) odierna ricorrente, è titolare di autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Biogas) giusta determinazione della Provincia di Perugia n. 2795 del 31 marzo 2010;<br />
che, con provvedimento prot. U-499146 del 24 novembre 2011, la Provincia di Perugia, a conclusione del procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione unica, comunicava che, ad avviso della regione Umbria (note prot. 140888 del 10.10.2011 e n. 157589 del 10.11.2011), il digestato prodotto dall’impianto della ricorrente non era conforme agli artt. 3 e 4 del Regolamento Regionale 4/2011 in quanto l’art. 4, co. 2 si interpreta nel senso che tutte le sostanze ivi indicate sono assimilate agli affluenti da allevamento solo se provenienti da attività di allevamento;<br />
che con ordinanza n. 66 in data 24 novembre 2011, il comune di Città di Castello intimava alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti nonchè il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006;<br />
che, con ordinanza n. 51 del 12 aprile 2012 assunta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2012, l’adito Collegio riteneva necessario ai fini del decidere, di effettuare indagini più approfondite e ad opera di un soggetto imparziale sulla non tossicità e non pericolosità per l’ambiente e per la salute umana del digestato prodotto dall’impianto di biogas della ricorrente e sulla definibilità dello stesso quale sottoprodotto e non come rifiuto;<br />
che le necessarie indagini erano affidate ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., all’organismo verificatore individuato nel Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, con facoltà di avvalersi di un delegato;<br />
che da parte dell’organismo verificatore è pervenuta in data 11 giugno 2012 prot.n. 2273, la relazione tecnica sulle indagini riguardanti la non tossicità e la non pericolosità per l’ambiente e per la salute umana del digestato prodotto dall’impianto di biogas della F.A.T. e sulla definibilità dello stesso quale sottoprodotto e non rifiuto;<br />
che da parte del medesimo organismo sono pervenuti, in data 21 giugno 2012, prot.n. 2466 i risultati delle analisi chimiche e microbiologiche;<br />
che è stata inviata il 10 luglio 2012 prot.n. 2711 da parte del medesimo organismo verificatore la rendicontazione spese e richiesta onorario;<br />
che la Provincia di Perugia ha prodotto memoria e documenti in data 6 luglio 2012 fra i quali le osservazioni del dirigente del servizio di gestione e controllo ambientale;<br />
che la domanda cautelare è stata chiamata all’odierna Camera di Consiglio dell’11 luglio 2012.</p>
<p>RILEVATO<br />
che nella relazione tecnica si da atto delle operazioni effettuate con inizio il 10 maggio 2012 e con prosecuzione nei giorni successivi e si afferma che ai prelievi del 18 maggio ha presenziato personale del comune di Città di Castello e dell’ARPA Umbria e a quelli del 21 maggio era presente personale del comune di Città di Castello e della provincia di Perugia. A tutti i prelevi era presente personale della F.A.T..<br />
che il criterio seguito dalla relazione tecnica nel prelievo dei campioni è stato quello di avere, sin da subito, una sorta di panoramica generale dell’intero prodotto dell’impianto: ciò è stato ottenuto ma il processo è rimasto esposto a una certa variabilità dei risultati analitici cui si è aggiunta quella propria di ogni analisi, in particolare del materiale considerato, per sua natura variabile nel tempo: al singolo dato deve anteporsi una valutazione più generale che si ritiene sul piano scientifico comunque attenibile.</p>
<p>RILEVATO ALTRESÌ<br />
che la risposta ai quesiti della relazione può sintetizzarsi come segue:<br />
&#8211; al primo quesito (1a) : il digestato non si identifica esattamente con i materiali elencati nell’art. 185 co. 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, né con i materiali fecali o con un qualunque altro sottoprodotto o prodotto di origine animale … può, invece identificarsi con altro materiale agricolo naturale, non pericoloso utilizzato in agricoltura nel senso che il digestato è certamente materiale di origine agricola …. è naturale ed è suscettibile per origine a caratteristiche di utilizzazione in agricoltura … stando alla lettera della norme contenute nell’art. 185 co. 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, il digestato non corrisponde strettamente ad alcune delle materia elencate nell’articolo;<br />
&#8211; al secondo quesito: il digestato è in possesso di caratteristiche che permettono di assimilarlo ad un materiale agricolo naturale non pericoloso utilizzabile in agricoltura: con la separazione del digestato in uscita dall’impianto a biogas si ottengono due frazioni utilizzabili con diversa finalità: la frazione liquida contiene di norma elementi nutritivi in forma facilmente assimilabile dalle piante e assume le caratteristiche di un concime a pronto effetto invece la frazione solida, nella quale è concentrata la sostanza organica non completamente digerita, assume proprietà più decisamente ammendanti (materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche, biologiche); il digestato non può essere assimilato alle materie fecali … il digestato può essere assimilato ad un fertilizzante;<br />
&#8211; al terzo quesito: (a) il digestato possiede le caratteristiche di cui alla lettera a) dell’art. 184-bis co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 perché originato da un processo produttivo che ha lo scopo di generare biogas; (b) il digestato FAT possiede il requisito di cui alla lettera b) dell’art. 184-bis co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 perché l’utilizzazione di tutto il materiale prodotto (frazione solida o liquida) è possibile per tutta una serie di impieghi finali ben identificabili per i quali esiste una domanda elevata; (c) il digestato F.A.T. possiede il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 184-bis co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 perché per le caratteristiche emerse dalle analisi chimico biologiche può essere utilizzato sin da subito direttamente e senza alcun trattamento; (d) il digestato F.A.T. possiede il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 184-bis co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, per la parte relativa all’assenza di caratteristiche significative che mettono a rischio la protezione della salute e dell’ambiente;<br />
&#8211; al quinto quesito: il possesso delle caratteristiche per potere essere inserito negli allegati 2 e 13 al decreto legislativo n. 75/2010 non è richiesto al digestato prodotto dalla F.A.T. non essendo destinato alla commercializzazione;<br />
&#8211; al sesto quesito: il digestato prodotto dalla F.A.T. è assimilabile al digestato prodotto da effluenti di allevamento in miscela con le biomasse solo per quanto riguarda le modalità di utilizzazione agronomica;<br />
&#8211; al settimo quesito: il digestato prodotto dalla F.A.T. è fuori dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti;<br />
&#8211; all’ottavo quesito: liquidi di sgrondo possono provenire da un’attività come quella della F.A.T. e non necessariamente da allevamento: inoltre il liquido di sgrondo non è un rifiuto e quindi non necessita della qualifica di sottoprodotto per essere avvivato alla produzione di biogas perché componente imprescindibile della biomassa insilata e quindi classificabile come materiale agricolo;<br />
&#8211; al nono quesito: il digestato F.A.T. non sembra costituire &#8211; quantomeno all’atto della produzione &#8211; rischio particolare per l’ambiente l’uomo o gli animali; lo stazionamento prolungato del digestato liquido nelle vasche lo espone però a rischi di contaminazione accidentale per cui sarebbe consigliabile l’impiego nei tempi previsti dal piano di utilizzazione agronomica;<br />
che nelle considerazioni conclusive dell’organismo di verificazione si afferma: 1. tra le matrici di ingresso nel digestore (insilato di mais; fluidi di sgrondo del foraggio insilato) non ci sono materiali classificabili come rifiuti; 2. l’attività del digestore anaerobica è classificabile come agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 co.3 c.c.; 3. al digestato non sono applicabili trattamenti e trasformazioni merceologiche o quantitative prima dell’eventuale utilizzo in campo;<br />
che nella regione Umbria i liquidi di sgrondo di insilati di foraggio sono assimilati &#8211; ad avviso dell’organismo verificatore &#8211; agli affluenti di allevamento: così il digestato F.A.T diventa digestato prodotto da biomasse vegetali ed effluenti zootecnici e il suo utilizzo autorizzabile senza dover classificare il suo uso agronomico come operazione di recupero rifiuti soggetto a specifica autorizzazione; è irrilevante che la quantità di liquido di sgrondo effettivamente utilizzata per il funzionamento dell’impianto sia limitata nel tempo perché tutto il liquido che sgronda dall’insilato viene comunque utilizzato nel processo e l’operazione è essenziale per il funzionamento dell’impianto.</p>
<p>CONSIDERATO<br />
che, per quanto emerso dalle analisi svolte da un laboratorio di fiducia e regolarmente accreditato, ad avviso dell’organismo verificatore:<br />
&#8211; il digestato F.A.T. può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto e, inoltre, non è tossico né pericoloso per l’ambiente e per la salute umana;<br />
&#8211; indagini supplementari potrebbe essere disposte per verificare la natura effettiva delle presunte colonie di salmonella riscontrata in due (3,6%) delle aliquote autorizzate.<br />
&#8211; l’utilizzazione agronomica del digestato deve tenere conto delle sue caratteristiche nutrizionali e delle disposizioni vigenti al riguardo nella regione Umbria;<br />
che i rilievi della Provincia di Perugia nella memoria del 6 luglio 2012 circa la conformità del digestato prodotto dall’impianto F.A.T. al regolamento regionale n. 4/2011 sono stati affrontati nelle risposte ai quesiti sesto e settimo della relazione tecnica in data 11 giugno 2012 nei quali si afferma che il digestato F.A.T. è assimilabile all’affluente zootecnico perché prodotto da biomasse in miscela con liquido di sgrondo da foraggio insilato che è assimilato ad effluente da allevamento (cfr. risposta al sesto quesito pag. 20 della relazione tecnica prot.n. 2273 in data 11 giugno 2012) e che, nel caso dell’impianto F.A.T., i relativi liquidi di sgrondo non legati all’attività di allevamento qualificabili come materiale agricolo naturale sono fuori dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (cfr. risposta al settimo quesito pag. 23 della relazione tecnica prot.n. 2273 in data 11 giugno 2012);<br />
che dalla descrizione delle operazioni effettuate (cfr. punto 5 pag. 5 della relazione tecnica prot.n. 2273 in data 11 giugno 2012) non emerge quanto rappresentato dalla Provincia a pag. 4 della memoria del 6 luglio 2012 secondo cui non sarebbe stato “tenuto nel dovuto conto quanto rappresentato dai tecnici della Provincia presenti alle operazioni peritali circa le evidenze riscontrate nel corso di una ispezione condotta presso l’impianto in questione in data 29.3.2012”.<br />
che le “contraddizioni” nell’operato dell’organismo verificatore rilevate nella memoria del 6 luglio 2012 della Provincia (in part. pagg. 4 e 5) e nelle osservazioni del dirigente del servizio gestione ambientale possono essere agevolmente oggetto di chiarimenti da parte dell’organismo di verifica che saranno resi non oltre 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza), ferma restando la necessità di provvedere sin d’ora sulla domanda cautelare.</p>
<p>CONSIDERATO<br />
che deve essere ordinata interinalmente la sospensione dei provvedimenti impugnati, precisamente:<br />
&#8211; del provvedimento prot. u-499146 del 24.11.2011 nella parte in cui afferma che a disposizione di cui all’art. 4, co. 2, del RR 4/2011 dovrebbe essere interpretata nel senso che tutte le sostanze ivi indicate sono assimilate agli effluenti da allevamento a solo se provenienti da attività di allevamento e pertanto il digestato prodotto dall’impianto … non è conforme a quanto richiesto dagli artt. 3 e 4 del citato regolamento;<br />
&#8211; dell’ordinanza del sindaco di città di castello n. 66 del 24.11.2011, nella parte in cui intima al sig. Rossi Fabio la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’impianto della ricorrente;<br />
che, sempre in via interinale, e sempre che non vi ostino ragioni inerenti ad azioni penali eventualmente in corso nei suoi confronti, la ricorrente potrà gestire e trattare il digestato da essa prodotto al fine di produrre, per mezzo del proprio impianto, energia tramite il processo di digestione anaerobica;<br />
che, sempre in via interinale la ricorrente potrà utilizzare agronomicamente il digestato prodotto dopo il processo di produzione di energia, quale ammendante da spargere nei terreni agricoli;<br />
che le spese per la verificazione devono essere poste provvisoriamente a carico della Provincia di Perugia e liquidate come da rendicontazione n. 2711 in data 10 luglio 2012;<br />
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate per la delicatezza delle questioni trattate e per la difficoltà di interpretazione del quadro normativo.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria:<br />
&#8211; accoglie per le ragioni e nei termini di cui in motivazione la domanda cautelare e sospende i provvedimenti impugnati, nei modi, nei termini e con gli effetti di cui in motivazione;<br />
&#8211; manda all’organismo di verifica per gli ulteriori chiarimenti di cui alle pagg. 4 e 5 della memoria del 6 luglio 2012 della Provincia e alle osservazioni del dirigente del servizio gestione ambientale di cui all’allegato 15 della predetta memoria;<br />
&#8211; pone provvisoriamente a carico della Provincia di Perugia le spese per la verificazione;<br />
&#8211; fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2012.<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase cautelare</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/07/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-18-7-2012-n-127/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2012 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il verbale di gara con cui l’ A.S.L. ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto. Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il verbale di gara con cui l’ A.S.L. ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto. Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”; Considerato che, nel caso di specie, l’interesse della controinteressata alla proposizione della domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è sorto in dipendenza dell’istanza cautelare formulata nel ricorso principale; che, tuttavia, detto interesse è venuto meno a seguito della rinuncia della ricorrente alla propria istanza cautelare, rinuncia di cui questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 874 del 10 novembre 2011; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata debba essere dichiarata improcedibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00127/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01825/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Teknolab s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Bari</b>;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Becton Dickinson Italia s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 31;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa adozione di idonea misura cautelare,<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara in data 1.8.2011, comunicato con nota prot. n. 13610S UOR 5 del 9.8.2011, con cui la A.S.L. Bari ha disposto l’esclusione di Teknolab s.r.l. dalla “procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto”;<br />	<br />
&#8211; nonché del presupposto parere di non conformità reso dal Dirigente della U.O.C. Farmacia con nota prot. n. 1268/F del 30.4.2011;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato tecnico nella parte in cui si stabilisce di aggiudicare “per lotto unico ed indivisibile” n. 26 tipologie di dispositivi di prelievo sottovuoto, ivi compresa la tipologia “provett<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ed in particolare dei successivi atti e verbali di gara, allo stato non conosciuti;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito e per effetto delle illegittime determinazioni e decisioni assunte;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti e Flavio Lorusso;	</p>
<p>Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”;<br />	<br />
Considerato che, nel caso di specie, l’interesse della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. alla proposizione della domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è sorto in dipendenza dell’istanza cautelare formulata dalla Teknolab s.r.l. nel ricorso principale; che, tuttavia, detto interesse è venuto meno a seguito della rinuncia di Teknolab alla propria istanza cautelare, rinuncia di cui questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 874 del 10 novembre 2011;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. debba essere dichiarata improcedibile;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2011 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-8-2-2011-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-8-2-2011-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-8-2-2011-n-127/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2011 n.127</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. CarlottiMinistero dell’Interno e Questura di Caltanissetta (Avv. Stato) c/ M. R. e Centro Trasmissione Dati (Avv. D. Agnello) sull&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia qualora dinanzi la stessa Corte sia già pendente una questione analoga Giustizia amministrativa – Processo – Giudice ultimo grado –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-8-2-2011-n-127/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2011 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-8-2-2011-n-127/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2011 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Virgilio – <i>Est.</i> Carlotti<br />Ministero dell’Interno e Questura di Caltanissetta (Avv. Stato) c/ M. R. e Centro Trasmissione Dati (Avv. D. Agnello)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia qualora dinanzi la stessa Corte sia già pendente una questione analoga</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Processo – Giudice ultimo grado – Trattati UE – Questioni interpretative – Rinvio pregiudiziale – Necessità – Conseguenze – Questione interpretativa già pendente – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 267 TFUE, dell’art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia e dell’art. 3, comma I, L. 204/1958, i giudici nazionali di ultimo grado sono tenuti, qualora sorgano delle questioni interpretative in ordine ai Trattai dell’Unione Europea, a disporre il rinvio alla Corte di Giustizia con trasmissione del fascicolo. Di conseguenza, qualora il giudice di ultimo grado ravvisi nella controversia una questione interpretativa già pendente ed al vaglio della Corte di Giustizia, è tenuto non soltanto a sospendere il processo ex art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ma anche a disporre il rinvio con trasmissione del fascicolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,<br /> <i>in sede giurisdizionale</i><br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 658 del 2010 proposto da</p>
<p><b>MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI CALTANISSETTA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il signor <B>MASSIMILIANO RIZZO</B>, in proprio e quale legale rappresentante <i>pro tempore </i>dell’impresa individuale “CENTRO TRASMISSIONE DATI”, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Agnello, elettivamente domiciliata in Palermo, viale Regina Margherita n. 42, presso lo studio dell’avv. Carmelo Belponer;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 5588 del 21 aprile 1010.<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Massimiliano Rizzo;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Vista l’ordinanza n. 583 del 10 giugno 2010, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 l’avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni appellanti e l’avv. D. Agnello per l’appellato;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Ministero dell’interno, anche per conto della sua articolazione periferica (Questura di Caltanissetta), impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, nella parte in cui il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, promosso dal signor Massimiliano Rizzo, onde ottenere, tra l’altro, l’annullamento del provvedimento, adottato dalla Questura della Provincia di Caltanissetta in data 12 settembre 2008, con il quale fu negato il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza per l&#8217;esercizio, per conto della Stanleybet, dell’attività di intermediazione telematica, presso il centro trasmissione dati sito in Niscemi (CL), via XX Settembre, n. 237.<br />	<br />
2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il predetto signor Rizzo, il quale ha chiesto in via principale il rigetto dell’appello e, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in ordine ai quesiti, dettagliatamente dimessi nelle rispettive memorie.<br />	<br />
3. – Questo Consiglio ha accolto, in sede cautelare, la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata. <br />	<br />
4. – Occorre premettere che il signor Massimiliano Rizzo è il legale rappresentante di una impresa individuale, denominata “Centro Trasmissione Dati”, la quale ha stipulato un contratto con la Stanleybet, società di diritto inglese e titolare di una “Class 2 Licenze” rilasciata dalla <i>Lotteries and Gaming Autorithy</i> della Repubblica di Malta, per esercitare nel territorio italiano l’attività di <i>bookmaking </i>(ossia di accettazione di scommesse per conto altrui). La Stanleybet, a sua volta è interamente posseduta dalla “Stanley International Betting”, la quale è notoriamente un primario operatore europeo nel settore del <i>betting and gaming</i>, autorizzato dalla <i>UK Gambling Commission</i> e che esercita attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi ed altro nei principali paesi europei.<br />	<br />
	Tanto premesso, va riferito che il signor Rizzo richiese alla Questura di Caltanissetta il rilascio di idonea autorizzazione all’esercizio dell’attività di che trattasi, sul presupposto che l’istante avrebbe operato sul territorio nazionale nell’esclusivo interesse della menzionata Stanleybet e limitandosi unicamente alla prestazione dei servizi <i>on-line</i> (cioè alla trasmissione alla ridetta società anglosassone dei dati, relativi alle scommesse raccolte, attraverso un’apposita strumentazione telematica), senza incidere sull’organizzazione delle scommesse, sull’accettazione o sulle modalità di gioco e senza poter in alcun modo apportare modifiche ai dati, agli elementi e alle istruzioni fornite dalla stessa Stanley.<br />
	La Questura nissena respinse l’istanza presentata dal signor Rizzo con la seguente motivazione: <i>“(c)onsiderato che le società … non risultano in possesso di alcuna autorizzazione dell’Ammini-strazione autonoma dei Monopoli di Stato necessaria per la raccolta delle scommesse in parola”</i>.<br />
	Il T.A.R. per la Sicilia, dopo aver analiticamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento (citando decisioni della Corte di Giustizia in materia di libera circolazione dei servizi e delle attività di impresa, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), ha accolto e giudicato assorbente la censura con la quale il signor Rizzo aveva lamentato, in primo grado, la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni interne del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in combinato disposto con l’art. 4 L. n. 401/1989, per il ravvisato contrasto con i principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili. In dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che:<br />
&#8211;	in Italia, per lo svolgimento dell’attività in questione, è previsto un regime concessorio doppiato da un sistema di autorizzazione (disciplinato dall’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 37, comma 4, della L. 22 dicembre 2000, n. 388, che rimanda a sua volta all’art. 11 dello stesso T.U.L.P.S. circa i requisiti soggettivi delle persone richiedenti);<br />
&#8211;	gli effetti di detto duplice assenso amministrativo comportano, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione dell’interno (v. la direttiva 557/PAS.8153.13500.F(27) dell’8 agosto 2007, diramata dal Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale), che l&#8217;autorizzazione di polizia ai sensi del citato art. 88 T.U.L.P.S. possa essere concessa soltanto ai soggetti che abbiano ottenuto le previste concessioni, cosicché al difetto di queste ultime (come accaduto nella fattispecie oggetto della presente controversia), segua di necessità il diniego della suddetta autorizzazione;<br />
&#8211;	le norme italiane non siano tuttavia da interpretarsi nel senso patrocinato dal Ministero dell’interno, posto che, diversamente opinando, verrebbe a determinarsi una sicura antinomia tra dette previsioni e i superiori principi del diritto comunitario in materia di<i> home country control</i> e di libera prestazione dei servizi, siccome evincibili dai pronunciamenti della Corte di Giustizia (sentenze del 24 marzo 1994, in causa  C-275/92, caso “Schindler”; del 21  settembre 1999, in causa C-124/977, caso “Laara”; 6 novembre 2003, in causa C-243/01, caso “Gambelli”;  6  marzo  2007, caso  “Placanica”  e  altri, nelle  cause C-338/04, C-359/04 e C-360/04); <br />
&#8211;	anche secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 6027; id., 16 gennaio 2009, n. 204; id., 7 maggio 2009, n. 2827) &#8211; ha soggiunto il primo Giudice &#8211; la non conformità del (solo) regime concessorio italiano sarebbe stata stigmatizzata dalla Corte di Lussemburgo con riferimento ai seguenti tre profili: a) alla previsione di un ristretto numero di concessioni, giacché la limitazione di esse potrebbe compromettere le libertà di circolazione accordate dal Trattato; b) alla introduzione di ingiustificate preclusioni alla partecipazione delle imprese alle gare per l&#8217;aggiudicazione delle concessioni in questione; c) alla decisione dello Stato italiano, maturata in epoca successiva alle prime sentenze della Corte di Giustizia e alla riforma introdotta con la legge finanziaria per l&#8217;anno 2003, di conservare il regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e, soprattutto, di prorogare le concessioni già attribuite, così scegliendo in modo consapevole di aprire la strada alla possibilità che la situazione di contrasto con l&#8217;ordinamento comunitario si protraesse per alcuni anni ancora.<br />
	In coerenza con i superiori rilievi, il T.A.R. ha affermato che il regime autorizzatorio interno non sarebbe da ritenere in sé incompatibile con il quadro comunitario, fatta eccezione per la parte in cui tale sistema di regole, subordinando il rilascio della autorizzazione al previo ottenimento della concessione, rischia di portare a ulteriori conseguenze le ingiustificate limitazioni alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi nell’ambito dell’Unione derivanti dal regime concessorio e, in particolare, impedisce alle società comunitarie di porre rimedio alla esclusione dal mercato italiano attraverso l&#8217;apertura di punti di raccolta dati gestiti da persone domiciliate in Italia.<br />
	Analoghi limiti ingiustificati alle suddette libertà fondamentali potrebbero prodursi nei confronti delle persone, bensì operanti in Italia, ma escluse dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi del sunnominato art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per il solo fatto di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse per conto di società prive di concessione e non anche per autonomi motivi di ordine pubblico, valutabili in vista dell’obiettivo di prevenire fenomeni criminali o di frode.<br />
	Sulla scorta di tali argomenti il T.A.R. ha annullato il suddetto diniego, facondo salvi gli ulteriori, eventuali provvedimenti di competenza dell’Amministrazione e, per l’effetto, ha ritenuto di poter prescindere dalla rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni interpretative sollevate dalla parte ricorrente, in quanto asseritamente superate dalle considerazioni giuridiche sopra riportate.<br />
5. – Il Ministero dell’interno è insorto in appello osservando che la decisione del Tribunale risultava viziata dall’omessa considerazione delle sopravvenienze normative, rappresentate in modo particolare dall’art. 38 del D.L. n. 223/2006 (con cui è stata disposta la messa a gara di 16.000 diritti di concessione), le quali avrebbero aperto il sistema concessorio nazionale a una piena concorrenza; per contro, la giurisprudenza europea, richiamata dal T.A.R., avrebbe fatto esclusivo riferimento alla situazione della normativa interna vigente in epoca anteriore al 2006.<br />	<br />
6. – Ritiene il Collegio che, allo stato, la causa non possa essere decisa e che si imponga, invece, la necessaria sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 del Codice del processo amministrativo e dell’art. 295 c.p.c.. Ed invero, il T.A.R. ha potuto definire la controversia, prescindendo dall’invio degli atti alla Corte di Giustizia in quanto giudice di primo grado e, come tale, non gravato dell’obbligo, ribadito anche ai sensi del nuovo art. 267 del TFUE, di rimettere a Lussemburgo la decisione in via pregiudiziale di ogni questione non agevolmente definibile sulla base dei principi desumibili da una consolidata giurisprudenza comunitaria.<br />	<br />
	Opina  però il Collegio che, nella specie, il “diritto vivente” espresso dal Giudice europeo presenti margini per ulteriori chiarimenti alla luce della normativa interna di rango primario sopravvenuta nel 2006, alla quale ha fatto riferimento l’Avvocatura dello Stato.<br />
	Non a caso, condividendo tali residue perplessità, anche i giudici amministrativi di primo grado, con riguardo a fattispecie pressoché identiche alla presente (attinenti cioè all’impugnazione di dinieghi della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. motivati sul difetto di una presupposta concessione), hanno preso atto di un recente rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione (sez. III penale, giusta, tra le altre, l’ordinanza n. 1705 del 25 gennaio 2010) e, per l’effetto, hanno sospeso i giudizi in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sulle seguenti questioni: <i>“se esista compatibilità tra la normativa nazionale, introdotta a partire dal decreto Bersani, cioè il (citato) D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006, con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, con riferimento a una disciplina interna che prevede, fra l&#8217;altro:<br />
a) l&#8217;esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;<br />	<br />
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);<br />	<br />
c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione.&#8221;</i>.<br />	<br />
	Orbene, la decisione in ordine alla compatibilità comunitaria dell’art. 88 T.U.L.P.S. e alla obbligatorietà di una sua eventuale inapplicazione nella parte in cui la disposizione stabilisce che: <i>“(l)a licenza per l&#8217;esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” </i>dipende anche dalla prodromica valutazione di conformità, alla normativa europea, della disciplina nazionale relativa al predetto sistema concessorio.<br />
7. – Analoga soluzione si impone, dunque, anche nel caso in esame, con l’unica rilevante differenza che la sospensione del giudizio deve essere disposta, oltre che ai sensi dell’art. 295 c.p.c., anche nelle forme e con le modalità stabilite dall&#8217;art. 267 TFUE (<i>ex</i> art. 234 del Trattato CE), dall&#8217;art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e dall&#8217;art. 3, comma 1, della L. 13 marzo 1958, n. 204. In effetti, sebbene la ridetta sospensione del giudizio, sul piano del diritto processuale interno, assuma la sostanza di una pronuncia ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (atteso il nesso di pregiudizialità che tiene avvinta la presente controversia rispetto alle questioni già sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia), nondimeno questo Consiglio, in quanto giudice di ultima istanza, è comunque tenuto ad osservare le vincolanti regole dell’ordinamento sovranazionale e, quindi, a trasmettere il presente provvedimento, insieme a copia dei fascicoli e dei documenti di parte, alla Cancelleria della Corte di Giustizia, in conformità alle disposizioni richiamate.<br />	<br />
8. – La sospensione del giudizio, disposta nelle forme e secondo le modalità sopra indicate, esaurisce però l’oggetto della presente pronuncia, dal momento che il Collegio non ritiene di dover sollevare le altre questioni pregiudiziali suggerite dal signor Massimiliano Rizzo, sia perché in parte sovrapponibili a quelle già formulate dal Supremo Collegio nella surrichiamata ordinanza sia perché non rilevanti ai fini del decidere.<br />	<br />
9. – In applicazione dell’art. 80 del Codice del processo amministrativo, spetterà pertanto alla parte più diligente proseguire il presente giudizio, presentando apposita istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione della futura sentenza della Corte di Giustizia.<br />	<br />
	Vista la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (2009/C 297/01);<br />
<P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando:<br />
1) sospende il giudizio ai sensi degli artt. 70, comma 1, del Codice del processo amministrativo, 295 c.p.c., 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e 3, comma 1, della L. 13 marzo 1958, n. 204, e <br />	<br />
2) dispone l&#8217;immediata trasmissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea di copia in carta libera tutti gli atti del processo di appello, inclusa la presente ordinanza;<br />	<br />
3) riserva alla pronuncia definitiva ogni ulteriore e impregiudicata decisione sul rito, sul merito e sul riparto delle spese processuali.<br />	<br />
4) dispone che la presente ordinanza, sempre a cura della segreteria, sia comunicata alle parti costituite.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 novembre 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.<br />
F.to Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 08 febbraio 2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-2-2011-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Limongelli MB Professional spa (avv.ti Vaccarella, Piolatto) c. SITAF (avv. Giardini) sulla necessità di permettere la regolarizzazione delle referenze bancarie in caso di mancanze puramente formali Contratti p.a. – Appalto – Gara – Referenze bancarie – Irregolarità formali – Regolarizzazione – Ammissibilità Nel caso in cui</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel.  Limongelli<br /> MB Professional spa (avv.ti Vaccarella, Piolatto) c. SITAF (avv. Giardini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di permettere la regolarizzazione delle referenze bancarie in caso di mancanze puramente formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Gara – Referenze bancarie – Irregolarità formali – Regolarizzazione – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui le referenze bancarie prodotte in gara manchino di alcuni requisiti meramente formali, l’Amministrazione è tenuta a permettere la regolarizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2010 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2010 n.127</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli &#8211; I. Est.Caso Autostrade per l’Italia S.p.A. (Avv. A. Greco) contro il Comune di Alseno (non costituito) in tema di destinazione da imprimere, in sede di approvazione di una variante al PRG, alle aree in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale Edilizia ed urbanistica – Piani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2010 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Perrelli &#8211; I. <i>Est.</i>Caso <br /> Autostrade per l’Italia S.p.A. (Avv. A. Greco) contro il Comune di Alseno (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in tema di destinazione da imprimere, in sede di approvazione di una variante al PRG, alle aree in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Variante al PRG &#8211; Opere autostradali – Comprendono servizi e pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada – Destinazione – Deve tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le opere autostradali non sono costituite dal solo nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada, rientrandovi in particolar modo le fasce a protezione del nastro viabile con vincolo a zona di rispetto. Nella specie, alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione comunale, emerge evidente come la collocazione dell’area <i>de quo</i> in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale deponga per il suo carattere pertinenziale, a servizio dell’opera pubblica. In simili casi l’Autorità locale non può disporre la destinazione urbanistica del bene senza tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area, ascrivendola ad un uso che è solo apparentemente coerente con la vocazione dell’immobile (fattispecie in cui è stata ritenuta errata la destinazione ad <i>“aree per parcheggi pubblici” </i>per travisamento delle reali caratteristiche dell’immobile che imponevano la classificazione quali <i>“aree di pertinenza autostradale con destinazione d’uso parcheggi”</i>)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00127/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00032/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
<i>ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000<br />	<br />
</i><br />
<br />sul ricorso n. 32 del 2010 proposto da </p>
<p><b>Società Autostrade per l’Italia S.p.A.</b>, in persona del procuratore speciale avv. Pietro Fratta, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata in Parma, via Repubblica n. 43, presso lo studio dell’avv. Alfredo Cova;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Alseno</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della nota prot. n. 9058 del 30 novembre 2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno, con cui è stata data comunicazione alla società ricorrente della nuova classificazione urbanistica del terreno di proprietà della stessa;<br />	<br />
di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21 settembre 2009, recante l’approvazione di variante al piano regolatore generale;</p>
<p>per la condanna</p>
<p>dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’istanza cautelare della società ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Udito, per la società ricorrente, alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2010 il difensore come specificato nel verbale;</p>
<p>Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;<br />	<br />
Considerato che con deliberazione n. 32 del 21 settembre 2009 il Consiglio comunale di Alseno approvava una variante al piano regolatore generale;<br />	<br />
che, successivamente, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente dell’ente locale dava comunicazione alla società ricorrente della conseguente nuova classificazione urbanistica del terreno di proprietà della stessa, indicato come “area edificabile” e destinato ad “espansione dei servizi”, con valore base stabilito in €/mq pari a 6,00 ai fini I.C.I. (v. nota prot. n. 9058 del 30 novembre 2009);<br />	<br />
che avverso tali atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, titolare della concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A1 Milano &#8211; Napoli, imputando all’Amministrazione comunale di avere ignorato la circostanza che, per la sua collocazione, la zona interessata è di fatto ascrivibile a pertinenza autostradale e tale avrebbe dovuto essere anche formalmente classificata, al pari delle aree confinanti già così disciplinate dallo strumento pianificatorio e ora indebitamente assoggettate al nuovo regime urbanistico;<br />	<br />
che invoca, pertanto, l’annullamento delle relative determinazioni, asseritamente illegittime sotto molteplici profili, e richiede altresì il risarcimento dei danni che ne conseguirebbero;<br />	<br />
che il Comune di Alseno non si è costituito in giudizio, ma – su richiesta della Sezione (v. ordinanza n. 37/2010 del 23 febbraio 2010) – ha fatto pervenire una relazione sui fatti di causa;<br />	<br />
che alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2010, ascoltato il rappresentante della società ricorrente, la controversia è passata in decisione;<br />	<br />
Ritenuto che le opere autostradali non sono costituite dal solo nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle pertinenze il cui accesso ed uso è interdetto a chi non transita sulla strada, rientrandovi in particolar modo le fasce a protezione del nastro viabile con vincolo a zona di rispetto;<br />	<br />
che dagli atti di causa, alla luce altresì della relazione depositata dall’Amministrazione comunale, emerge evidente come la collocazione dell’area della società ricorrente in stretta contiguità con il nastro viabile autostradale deponga per il suo carattere pertinenziale, a servizio dell’opera pubblica;<br />	<br />
che in simili casi l’Autorità locale non può disporre la destinazione urbanistica del bene senza tenere conto dell’oggettiva funzione dell’area, ascrivendola ad un uso che è solo apparentemente coerente con la vocazione dell’immobile;<br />	<br />
che, in conclusione, l’accoglimento dell’osservazione formulata dalla società ricorrente nel corso del procedimento di variante del p.r.g. avrebbe imposto di tenere pedissequamente conto della richiesta di classificazione del terreno “… quali aree di pertinenza autostradale con destinazione d’uso parcheggi …” (v. istanza del 6 giugno 2009), laddove la disposta destinazione ad «aree per parcheggi pubblici» travisa le reali caratteristiche dell’immobile;<br />	<br />
che non sussistono invece i presupposti per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno, nessuna prova avendo fornito la ricorrente di eventuali pregiudizi patrimoniali determinatisi <i>medio tempore</i> a suo carico;<br />	<br />
Considerato, in definitiva, che – stante la manifesta fondatezza del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;<br />	<br />
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;<br />	<br />
che la peculiarità della vicenda rivela la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite, mentre ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. n. 115 del 2002 compete alla ricorrente il rimborso del contributo unificato pari a € 500,00</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla <i>in parte qua</i> gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.<br />	<br />
Dichiara irripetibili le spese di lite, ma con il rimborso alla ricorrente (ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del d.P.R. n. 115/2002) del contributo unificato pari a € 500,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-4-2010-n-127/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a></p>
<p>Pres. Amirante, Est. Finocchiaro 1. Ambiente – Rifiuti – Gestione dei centri di raccolta – Autorizzazione – Comune – Competenza – Art. 7, co. 1 lett. c) L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale – Sussiste – Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost.; 2. Ambiente – Rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante, Est. Finocchiaro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Rifiuti – Gestione dei centri di raccolta – Autorizzazione – Comune – Competenza – Art. 7, co. 1 lett. c) L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale – Sussiste – Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost.;	</p>
<p>2. Ambiente – Rifiuti – Art. 44 L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Nozione di rifiuto – Esclusione di sedimenti non contaminati – Illegittimità costituzionale – Sussiste &#8211; Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost;	</p>
<p>3. Ambiente – Rifiuti &#8211; Recupero di rifiuti non pericolosi &#8211; – Impianti mobili &#8211; Progetti – Assoggettabilità alla VIA – Esclusione – Art. 46 L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell’art. 117, co. 2 lett. s) Cost.- l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell’art. 117, co. 2 lett. s) Cost &#8211; l’art. 44 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla nozione di “rifiuto” e dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».;	</p>
<p>3. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:	</p>
<p>#NOME?<br />
#NOME?<br />
&#8211; Alfio FINOCCHIARO &#8221;<br />
&#8211; Franco GALLO &#8221;<br />
&#8211; Luigi MAZZELLA &#8221;<br />
&#8211; Gaetano SILVESTRI &#8221;<br />
&#8211; Sabino CASSESE &#8221;<br />
&#8211; Maria Rita SAULLE &#8221;<br />
&#8211; Giuseppe TESAURO &#8221;<br />
&#8211; Paolo Maria NAPOLITANO &#8221;<br />
&#8211; Giuseppe FRIGO &#8221;<br />
&#8211; Alessandro CRISCUOLO &#8221;<br />
&#8211; Paolo GROSSI &#8220;	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-15 luglio 2009, depositato in cancelleria il 20 luglio 2009 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2009.	</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;	</p>
<p>udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.	</p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. – Con ricorso, notificato alla Regione Umbria il 10-15 luglio 2009, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 20 luglio 2009 (reg. ric. n. 49 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>Secondo il ricorrente la suddetta legge regionale, nel disciplinare la bonifica delle aree inquinate e la gestione integrata dei rifiuti, presenterebbe vari aspetti di contrasto con la normativa nazionale e comunitaria relativa alla disciplina dei rifiuti e alla valutazione dell’impatto ambientale.	</p>
<p>1.1. – In particolare, l’art. 7, lettera c), delle citata legge regionale n. 11 del 2009 prevede che il Comune abbia il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta.	</p>
<p>La disciplina nazionale di settore, costituita dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba soltanto essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che la sola realizzazione dei citati centri, e non anche la gestione di essi, sia approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente (art. 2, commi 1 e 4). Pertanto subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, così come disposto nella legge regionale in esame, si porrebbe in contrasto con la citata normativa nazionale, espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>1.2. – La norma contenuta nell’art. 44 della stessa legge regionale esclude poi dal proprio campo di applicazione, tra l’altro, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».	</p>
<p>Con tale previsione la Regione opererebbe una illegittima esclusione dalla nozione di “rifiuto” di materiali che rientrano nel campo di applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.	</p>
<p>Infatti, la definizione comunitaria, recata dall’art. 1 della direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce che è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi. Sulla base dei principi del diritto comunitario e della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE, non è allora possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l’intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi. Tale principio non può essere derogato dalla Regione, dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall’art. 117, primo comma, Cost., e, inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono illegittime norme regionali che escludano da detta categoria taluni materiali.	</p>
<p>Ne consegue che la norma in esame, oltre che essere in contrasto con quanto disposto dagli articoli 183, comma 1, lettera a) e 185 del d.lgs. n. 152 del 2006, può esporre l’Italia ad una procedura d’infrazione per indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva sui rifiuti.	</p>
<p>1.3. – L’art. 46 della legge regionale in oggetto esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in avanti, VIA), di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del citato decreto legislativo, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.	</p>
<p>Tale deroga risulterebbe in palese contrasto con la normativa statale da ultimo richiamata, che prevede la verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV, senza specificare se si tratti di impianti mobili o meno. Peraltro, la Commissione europea, circa l’applicazione della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) relativamente agli impianti mobili di trattamento rifiuti, ha ribadito, con nota del 17 novembre 2004, prot. Env.D.3/LT/cro D(2004) 532306, che «il carattere mobile e temporaneo di tali impianti non costituisce di per sé motivo di esclusione dalle liste dei progetti elencati negli allegati della direttiva o di considerazione particolare ai fini della qualificazione di un progetto ai sensi della stessa. Pertanto, posto che essi abbiano le caratteristiche per essere considerati come progetti di cui agli allegati I e II, gli impianti mobili di trattamento rifiuti sono assoggettati alle prescrizioni e alle procedure previste dalla direttiva».	</p>
<p>Ne conseguirebbe l’illegittimità della normativa regionale in oggetto, per contrasto con la normativa nazionale e comunitaria riguardante i rifiuti e la valutazione di impatto ambientale, con violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost.	</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Regione Umbria.	</p>
<p align=center>
<b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera c) della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui prevede che il Comune abbia il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto porrebbe una disciplina contrastante con quella nazionale di settore, costituita dall’art. 2, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), secondo cui il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve solamente essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e la realizzazione dei citati centri, e non anche la gestione di essi, deve essere approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.	</p>
<p>1.1. – La questione è fondata.	</p>
<p>1.2. – L’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2009, enumera le funzioni amministrative dei Comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani. Alla lettera c), oltre alla approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o al loro adeguamento alle norme vigenti, sono previsti «rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione degli stessi». Aggiunge che i centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che prevede l’autorizzazione unica regionale per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.	</p>
<p>La disciplina nazionale è costituita in primo luogo dall’art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che, illustrando le definizioni impiegate dalla suddetta norma, alla lettera cc, dopo aver precisato che per “centro di raccolta” s’intende l’«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento», aggiunge che «la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Questa disciplina è stata dettata dal d.m. 8 aprile 2008, che all’art. 1 contiene ulteriore definizione dei centri di raccolta, e all’art. 2 pone la disciplina amministrativa degli stessi.	</p>
<p>La materia dei rifiuti attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale (sentenze n. 10 e 314 del 2009, n. 62 del 2008), e, in tale materia, è consentito allo Stato emanare regolamenti, per esigenze di uniformità (sentenze n. 233 del 2009 e 411 del 2007).	</p>
<p>L’art. 1 del d.m. 8 aprile 2008 definisce i centri di raccolta comunali e intercomunali, come «aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (…) conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».	</p>
<p>Nessuna autorizzazione è prevista dalla normativa statale per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani: l’art. 2 d.m. 8 aprile 2008, già intitolato «Autorizzazioni e iscrizioni» – e nel quale il termine “autorizzazioni” è stato sostituito con il termine “approvazioni” dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 (Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) – dispone che «la realizzazione dei centri di raccolta di cui all’art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente» (comma 1), e che «il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» (comma 4).	</p>
<p>Occorre ricordare che in assenza di una disciplina chiara, per la semplice raccolta dei rifiuti urbani (in aree dette “ecopiazzole”), che tenesse conto delle peculiari differenze rispetto alle più complesse operazioni di smaltimento e di recupero, si discuteva in passato se fosse richiesta o meno un’autorizzazione.	</p>
<p>L’auspicato chiarimento aveva luogo con la riformulazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, per effetto dell’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), e, a soli due mesi di distanza, con il citato d.m. 8 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente. Dal complesso di queste norme deriva che riguardo all’attività di raccolta di rifiuti, finalmente distinta dallo smaltimento e dal recupero, solo la realizzazione dei centri di raccolta è “approvata” dal Comune, mentre non è necessaria l’autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l’iscrizione del gestore all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale).	</p>
<p>L’approvazione comunale rappresenta un controllo di tipo urbanistico, che riguarda la realizzazione del centro di raccolta, come risulta chiarito dal nuovo testo dell’art. 2, comma 1, del d.m. 8 aprile 2008, come sostituito dal d.m. 13 maggio 2009: «la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia».	</p>
<p>L’attribuzione al Comune dell’ulteriore competenza al rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione, come disposta dalla legge regionale impugnata (art. 7, lett. c), riguardando la gestione dei centri di raccolta, incide allora sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede.	</p>
<p>È pur vero che la rubrica dell’art. 2 del d.m. 8 aprile 2008, intitolata «Autorizzazioni e iscrizioni», poteva ingenerare elementi di equivocità (il termine “autorizzazioni”, come detto, è stato sostituito con “approvazioni”). Il testo della norma, tuttavia, non contiene in alcuna parte il termine “autorizzazione”.	</p>
<p>È vero anche che il comma 8 dell’art. 2 del decreto ministeriale, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione della norma regionale censurata, consentiva ai centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del d.lgs. n. 152 del 2006, di continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa: si trattava però dell’autorizzazione unica ambientale, di competenza regionale, che certo non avrebbe potuto legittimare l’imposizione dell’obbligo di un titolo ulteriore, di competenza comunale.	</p>
<p>Il comma 7 dello stesso d.m. 8 aprile 2008, prima delle modifiche apportate dal d.m. 13 maggio 2009, consentiva che i centri di raccolta, i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fossero operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuassero ad operare, conformandosi alle disposizioni tecniche entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di una emananda delibera del Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali di cui al comma 5. La verifica in ordine all’esistenza, nella normativa regionale previgente in tema di gestione dei rifiuti – costituita dalla legge della Regione Umbria 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) – di una norma che subordinasse l’attività di gestione dei centri di raccolta ad autorizzazione comunale, è negativa, prevedendosi solo, fra i compiti della Provincia, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi (poi disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006: lo stesso d.lgs. n. 152, all’art. 264, ha abrogato il d.lgs. n. 22 del 1997), in consonanza all’art. 19, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).	</p>
<p>Ancor prima, l’art. 5 della legge della Regione Umbria 24 agosto 1987, n. 44 (Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), prevedeva l’autorizzazione della Giunta regionale (non del Comune) alla installazione (non alla gestione) dei centri di raccolta, in conformità degli strumenti urbanistici.	</p>
<p>In conclusione, nessun appiglio poteva trovare il legislatore regionale, nella disciplina statale sui centri di raccolta dei rifiuti urbani, per configurare un obbligo di autorizzazione alla gestione degli stessi.	</p>
<p>Ai Comuni non compete, in aggiunta all’approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l’autorizzazione alla gestione (sull’illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, sentenza n. 378 del 2007). Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dall’art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale n. 11 del 2009, si pone in contrasto con la normativa nazionale rappresentata dal d.m. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>La norma regionale va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di «rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione» dei centri di raccolta.	</p>
<p>2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita poi della legittimità costituzionale dell’art. 44 della stessa legge della Regione Umbria, nella parte in cui esclude dal proprio campo di applicazione, tra l’altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perchè porrebbe una disciplina contrastante con la definizione comunitaria di rifiuto recata dall’art. 1, lettera a), della direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi; e contrasterebbe inoltre con la disciplina nazionale di settore, costituita dagli artt. 183, comma 1, lettera a) e 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	</p>
<p>2.1. – La questione è fondata.	</p>
<p>2.2. – La disposizione censurata attiene alla nozione stessa di “rifiuto”, riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato.	</p>
<p>Non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di “rifiuto” stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009). La norma in oggetto, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi», si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all’ordinamento comunitario (sentenza n. 62 del 2008).	</p>
<p>Fra le sostanze escluse dal campo di applicazione della direttiva (e della normativa statale rappresentata dal d.lgs. n. 152 del 2006), vi sono le «acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido» (art. 2, par. 1, lettera b-iv, della direttiva; art. 185, comma 1, lettera b, n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), ma fra questi non possono essere ricompresi i sedimenti, indicati dalla disposizione regionale, che costituiscono residui semi-solidi, derivanti dal trattamento delle acque. Neppure rileva che l’esclusione sia limitata dalla norma regionale a quei sedimenti che non siano contaminati oltre misura: tale connotato può considerarsi ai fini della qualificazione della sostanza come pericolosa, non anche per l’esclusione di questa dalla categoria dei rifiuti. Sotto tale profilo non è consentito al legislatore regionale introdurre limiti quantitativi non previsti nella regolamentazione statale unitaria, ai fini di sottrarre un oggetto a una determinata disciplina (così, in tema di adempimenti connessi alla disciplina dei rifiuti pericolosi, la sentenza n. 315 del 2009), specie ove si tratti di ambiti tecnici per l’attuazione di livelli di tutela uniforme (sentenza n. 249 del 2009).	</p>
<p>Il dettato della disposizione censurata riproduce quasi letteralmente il testo dell’art. 2, par. 3, della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, che abroga precedenti direttive in materia). Questa non è stata ancora recepita da legge statale (termine di recepimento: 12 dicembre 2010). La norma comunitaria introduce una esclusione dall’ambito di applicazione della stessa direttiva, proprio relativamente ai «sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi».	</p>
<p>La circostanza non modifica i termini della questione, posto che la competenza per l’attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (sentenza n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, ispirandosi ad una direttiva non ancora recepita per i rifiuti.	</p>
<p>L’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2009, dunque, è illegittimo, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».	</p>
<p>3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, infine, della legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del citato decreto, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto pone una disciplina contrastante con la normativa comunitaria di settore e con l’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con l’allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb) di tale decreto, secondo cui si fa luogo alla verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante le operazioni di recupero di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV, senza distinzione tra impianti mobili o meno.	</p>
<p>3.1. – Anche tale questione è fondata.	</p>
<p>3.2. – La necessità di esperire la procedura di VIA, è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: art. 4, paragrafo 2), a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, dell’obbligo di VIA, la giurisprudenza comunitaria rimette alla normativa interna, per certe materie, l’individuazione delle soglie. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, l’effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera alla VIA medesima (art. 20 d.lgs. n. 152 del 2006).	</p>
<p>Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sentenza n. 368 del 2008), per i progetti indicati dall’allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all’obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria.	</p>
<p>L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate).	</p>
<p>In conclusione, la norma regionale è illegittima, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».	</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della medesima legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti»;	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della medesima legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.	</p>
<p>F.to:	</p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore	</p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere	</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;8 aprile 2010.</p>
<p><b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-3-2008-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-3-2008-n-127/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.127</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Abruzzese – Estensore Costruzioni Italia S.r.l. (avv.ti. A. M. Nardis, C. Corneli); Gallese &#038; Catturuzza S.a.s., Ga.Pa. Costruzioni S.r.l. c/ il Comune di Silvi (avv.ti F. Castelli e V. Salvi) sul regime edilizio dell&#8217;intervento di chiusura di una tettoia Edilizia ed urbanistica – Permesso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-3-2008-n-127/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-3-2008-n-127/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Abruzzese – Estensore<br /> Costruzioni Italia S.r.l. (avv.ti. A. M. Nardis, C. Corneli); Gallese &#038; Catturuzza S.a.s., Ga.Pa. Costruzioni S.r.l. c/ il Comune di Silvi (avv.ti F. Castelli e V. Salvi)</span></p>
<hr />
<p>sul regime edilizio dell&#8217;intervento di chiusura di una tettoia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Trasformazione di una tettoia aperta, in un volume interamente chiuso – In caso di rilevanti dimensioni della tettoia e di impiego di cemento armato – Ristrutturazione edilizia – Si configura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La chiusura di una tettoia di dimensioni non trascurabili (circa mq. 80), realizzata con impiego di cemento armato, poiché importa la piena utilizzabilità di un volume in ampliamento del fabbricato cui accede, deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia, cui è applicabile la disciplina propria delle opere edilizie soggette a permesso di costruire. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, TAR CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE IV &#8211; Sentenza 7 giugno 2006, n. 10444. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2005, proposto da: </p>
<p><b>Costruzioni Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Maria Nardis, Carmela Corneli, con domicilio eletto presso Anna Maria Avv. Nardis in L&#8217;Aquila, via Maiella, N. 2; <b>Gallese &#038; Catturuzza S.a.s., Ga.Pa. Costruzioni S.r.l.; <br />
<i></p>
<p align=center>
</i>contro<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Silvi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fausto Castelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Avv. Salvi in L&#8217;Aquila, via Fontesecco 16; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ingiunzione n.202 del 22.12.2004, avente ad oggetto demolizione di opere edilizie. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Silvi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30/01/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente ha realizzato una struttura in cemento armato delle dimensioni di ml.6,85 x 13,65, con altezza minima di ml.2,53 e max di ml.3,24 al piano terra, sul lato sud del fabbricato principale ubicato in Silvi, Contrada Piombo Alta, in luogo della preesistente tettoia oggetto di condono, nonché, al piano interrato, sul lato est del medesimo fabbricato, un muro a distanza, come calcolata dai tecnici comunali, di ml.1,80 dal confine demaniale; le sopra descritte opere edilizie sono oggetto dell’ingiunzione di demolizione impugnata.<br />
Il ricorso deduce: 1) violazione di legge, nullità dell’ordinanza ex art. 7 legge n.241/90, in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e comunque dell’intervenuta estinzione della procedura non essendo stato emanato alcun provvedimento definitivo a seguito del decorso di 45 giorni dall’ordinanza di sospensione n.35/04; 2) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione di legge per illegittimità dell’ordine di demolizione della struttura in c.a. al posto della tettoia, non avendo tenuto conto il Comune della preesistenza della tettoia e della natura meramente manutentiva dell’intervento realizzato; 3) eccesso di potere per travisamento ed illegittimità dell’ordine di demolizione del muro al piano interrato, risultando perfettamente rispettata la distanza di legge dal confine demaniale.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Si costituiva il Comune di Silvi deducendo la piena legittimità dell’atto impugnato.<br />
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.<br />
Le parti depositavano memorie e documentazione.<br />
All’esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dalla documentazione versata in atti, risulta che, con il rilascio del permesso di costruire n.50 dell’1.8.2006 (in produzione di parte ricorrente), che ha ad oggetto la sopraelevazione di una porzione di fabbricato e l’ampliamento del piano interrato del fabbricato di proprietà della ricorrente, inglobante il muro in contestazione, deve intendersi venuto meno l’interesse all’annullamento, quanto al punto 2), dell’ingiunzione impugnata, e del secondo motivo di ricorso, che riguardano appunto il muro, in ragione delle richiamate sopravvenienze procedimentali. <br />
In parte qua, il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.<br />
In ordine alla ulteriore contestazione operata, deve rilevarsi che essa ha ad oggetto una struttura in cemento armato delle dimensioni di ml.6,80 x 13,65 ed altezza, massima di ml.3,24 e minima di ml.2,53, realizzata in ampliamento dell’edificio principale, a destinazione ristorante, realizzata in assenza del permesso di costruire al posto di una preesistente tettoia in legno, già condonata, in data 8.11.2002, con concessione edilizia in sanatoria n.232/02/C.<br />
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ingiunzione giacché non preceduta da comunicazione di avvio del procedimemto.<br />
Premesso che, com’è noto, la comunicazione di avvio ha lo scopo di innescare il contraddittorio procedimentale con la parte destinataria del provvedimento, o comunque ad esso interessata, il Collegio non può non rilevare che la parte, nel caso di specie, ha effettivamente esercitato tale sua facoltà, intervenendo nel procedimento (cfr. controdeduzioni pervenute al Comune in data 6.4.2004/120567, citate nel corpo del provvedimento impugnato; cfr. pag.4), così determinando la scrupolosa e puntuale disamina della posizioni da essa sostenute da parte del Comune, che ne dà ampio conto proprio in sede motivazionale.<br />
Il motivo è pertanto infondato.<br />
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ingiunzione muovendo dalla qualificazione dell’intervento edilizio realizzato e deducendone la non assoggettabilità a sanzione demolitoria, in ragione della sua natura sostanzialmente manutentiva.<br />
Si tratta, secondo la contestazione del Comune, di manufatto non condonabile ex D.L.269/2003, giacché realizzato in epoca posteriore al 31.3.2003, come risultante dal sopralluogo del 19.11.2003, e non conforme alle norme urbanistiche perché realizzato in violazione delle distanze minime dai confini dai fabbricati (rilevate pari a ml.1,15 dal confine sud ed a ml.4,20 dal fabbricato prospiciente, inferiori alle minime prescritte dagli artt, 35 e 36 delle vigneti NTA, pari a ml.5,00 per i confini e ml.10,00, o pari all’altezza del fabbricato più alto, per i fabbricati), oltre che esorbitante dalla superficie edificabile massima realizzabile nella zona di pertinenza (zona B1 – residenziale ambito urbano).<br />
In proposito, la ricorrente sostiene la natura meramente manutentiva dell’intervento in questione, tenuto conto della preesistenza di una struttura in ferro (la tettoia), di identiche dimensioni, collegata a terra mediante sistema fondale, e dunque già stabilmente ancorata al suolo, anche perché realizzata unitamente al pavimento esterno al piano terra in cemento, e già condonata.<br />
L’intervento sarebbe consistito nella sostituzione della struttura in ferro con altra analoga in cemento armato e nella successiva tompagnatura dei perimetrali, il che qualificherebbe l’opera in termini di manutenzione.<br />
Il Collegio non condivide la tesi difensiva di parte ricorrente.<br />
L’intervento in questione (chiusura di una preesistente tettoia) deve configurarsi, invero, non già come intervento manutentivo, che presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, lett.d), legge 5 agosto 1978, n.457, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da portare, come in effetti nella specie porta, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.<br />
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la chiusura della tettoia importi non la sola copertura di una superficie, ma la piena utilizzabilità di un volume, in sicuro ampliamento del fabbricato cui accede.<br />
Le dimensioni non certo trascurabili della struttura stessa (di circa mq.80) e i materiali utilizzati (cemento armato) confortano circa la qualificazione dell’opera ed il suo assoggettamento alla disciplina propria delle opere edilizie soggette a permesso di costruire (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez.IV, 7 giugno 2006, n.10444).<br />
Né può surrettiziamente, come tenta di fare la difesa ricorrente, operarsi una distinzione tra le varie fasi di realizzazione dell’intervento, che ha comportato, com’ è ovvio, dapprima la sostituzione della preesistente struttura in ferro con altra, analoga, in cemento armato (si tratta delle opere strutturali), e, successivamente, la tompagnatura delle pareti aperte della tettoia, per desumerne la natura meramente sostitutiva e manutentiva, essendo viceversa chiaro che l’opera edilizia va vista nella sua globalità e, in tale ottica, non vi dubbio che la preesistente tettoia in ferro (ed è tutt’altro che trascurabile le scelta dei materiali), sia pure ancorata al suolo, è opera diversa dall’ampliamento chiuso su tutti i lati del fabbricato principale, sia pure inglobante la superficie prima coperta dalla detta tettoia.<br />
Del resto, la distinzione concettuale tra tettoia aperta su tre lati e superficie chiusa su tutti i lati è chiaramente rappresentata dall’art. 47 del REC del Comune di Silvi, che esclude che possano essere qualificati portici, con conseguente possibilità di scomputo dal calcolo delle superfici edificabili, gli spazi interamente chiusi, che non presentino almeno un lato completamento aperto (art. 47, punto 4 lett.a), così come pure evidenziato nel corpo del provvedimento impugnato.<br />
La qualificazione dell’opera, come sopra operata, e il suo sicuro assoggettamento alle disposizioni richiamate dal Comune in punto di distanza e di superficie massima edificabile comportano, per tale parte, la legittimità dell’ingiunzione impugnata ed il rigetto del ricorso in parte de qua.<br />
La soccombenza, visto l’esito complessivo del ricorso, va posta sostanzialmente a carico di parte ricorrente; le spese sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: <b>dichiara il ricorso in parte improcedibile e rigetta per il resto, nei sensi di cui in motivazione</b>.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Silvi, che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila).<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-3-2008-n-127/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2008 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2008 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2008-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2008-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2008 n.127</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore. Gaetani e altro (avv. G. Rizzo) c. Comune di Alezio, Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv. G. Sartorio), Alcatel Lucent Italia s.p.a. (avv.ti N. Carnevale e V. Cassola). ancora in tema di telefonia mobile 1. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Regolamento comunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2008-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2008 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.<BR> Gaetani e altro (avv. G. Rizzo) c. Comune di Alezio,  Wind Telecomunicazioni s.p.a. (avv. G. Sartorio), Alcatel Lucent Italia s.p.a. (avv.ti N. Carnevale e V. Cassola).</span></p>
<hr />
<p>ancora in tema di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Regolamento comunale – Prescrizioni volte alla tutela della salute – Illegittimità.</p>
<p>2. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Potestà regolamentare dei Comuni – In assenza di un previo intervento regionale – E’ esercitabile.</p>
<p>3. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Poteri dei Comuni – Ambito urbanistico.</p>
<p>4. Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile – Stato ed enti locali – Riparto di competenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di telefonia mobile, è illegittimo il regolamento comunale ex art. 8 comma 6, l. 22 gennaio 2001 n.36, che, pur contenendo prescrizioni tipicamente urbanistiche (altezze, distanze, ecc.), sia in realtà funzionale alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e non già al governo del territorio.</p>
<p>2. In tema di telefonia mobile, il potere regolamentare che la l. 22 gennaio 2001 n.36 attribuisce ai Comuni è esercitabile anche in assenza di un previo intervento regionale.</p>
<p>3. In tema di telefonia mobile, i Comuni, dal punto di vista urbanistico, possono incidere sulla collocazione delle SRB, a patto che la regolamentazione introdotta non abbia l’effetto di vietare indiscriminatamente la loro installazione su tutto il territorio comunale, mentre, dal punto di vista della tutela della salute, i regolamenti comunali (come del resto le norme regionali) non possono introdurre, nemmeno surrettiziamente, limiti di esposizione o valori di campo diversi da quelli previsti dalla legge statale.</p>
<p>4. In tema di telefonia mobile, l’interpretazione sistematica delle norme che delineano i poteri dello Stato e degli enti locali in subiecta materia porta a ritenere che la tutela della salute, sotto il profilo della determinazione dei valori di campo (limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità) spetta allo Stato, mentre ai Comuni spetta non già il potere di invadere la predetta sfera (fissando diversi valori di campo o misure che indirettamente portino a valori di campo inferiori), ma quello di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in modo da giungere anche alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di telefonia mobile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Dec.: 127/08<br />
		Registro Generale:	1640/2007 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:                                    ANTONIO CAVALLARI Presidente;GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.;                             PATRIZIA MORO Primo Ref.,   relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 1640/2007  proposto da:</p>
<p><b>GAETANI LUIGI ED ALTRI</b> rappresentati e difesi da: RIZZO GIUSEPPE con domicilio eletto in LECCE PIAZZA MAZZINI,7 pressoRIZZO GIUSEPPE</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI ALEZIO</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</b> rappresentato e difeso da:SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 ì<br />
presso VANTAGGIATO ANGELO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; ALCATEL LUCENT ITALIA SPA</b>  rappresentato e difeso da: CARNEVALE NOEMI CASSOLA VALTER con domicilio eletto in LECCE VIA OBERDAN 107 pressoCARNEVALE NOEMI<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della deliberazione di Giunta Comunale num. 31 del 23.03.07, avente ad oggetto “Piano territoriale per l’installazione di stazione radio base per la telefonia mobile. Presa d’atto rapporto tecnico analisi di pianificazione e approvazione schema contratto di locazione WIND”.<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti riferiti e riferibili alla costruzione di una stazione radio base per telefonia mobile Wind telecomunicazioni SpA a tipologia “Torre Faro”;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOCIETA&#8217; ALCATEL LUCENT ITALIA SPA <br />
SOCIETA&#8217; WIND TELECOMUNICAZIONI SPA <br />
Udito, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007, il relatore Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Rizzo, Sartorio e Carnevale<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
1.	Violazione e falsa applicazione della legge num. 59/97. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo num. 112/98. Violazione e falsa applicazione della legge num. 36/2001. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale num. 381/98. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del criterio della distanza. Violazione del principio di prevenzione del principio di minimizzazione e dei principi della precauzione e della azione preventiva. Violazione e falsa applicazione dell’art. 174 par. 2 del Trattato di Roma.<br />	<br />
2.	Violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche ed  edilizie del Comune di Alezio. Violazione e falsa applicazione del PUT piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio ed i beni ambientali. <br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della legge regionale 8.3.02 num. Violazione e falsa applicazione del regolamento regionale 14.9.06 num. Violazione e falsa applicazione della legge num. 142/90 e del decreto legislativo num. 267/00. Violazione e falsa applicazione della legge quadro 22.2.01 num. 36.</p>
<p align=center><b>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue</b></p>
<p> I ricorrenti, residenti nel Comune intimato nelle immediate vicinanze della installanda stazione radio base per telefonia mobile Wind telecomunicazioni SPA a tipologia “Torre faro”, impugnano gli atti con i quali il Comune di Alezio  ha approvato il “Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, ha preso atto del rapporto tecnico analisi di pianificazione ed ha approvato lo schema di contratto di locazione “Wind”, sostenendo che il Comune non avrebbe controllato il rispetto dei limiti delle radiofrequenze  fissati dalla normativa statale  ed, in assenza di alcuna istruttoria e di idonea motivazione, avrebbe ritenuto di non considerare la tutela dell’ambiente e della salute, nonché i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici; aggiungono, altresì, i ricorrenti che qualora l’impianto  dovesse essere realizzato ed attivato, lo stesso determinerebbe un superamento dei valori limite fissati dalle norme statali; inoltre il Comune di Alezio non si sarebbe dotato del piano di localizzazione per gli impianti in questione.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
In materia di telefonia, la Sezione ha più volte affermato i seguenti principi.<br />
Non è certo revocabile in dubbio il fatto che la diffusione della telefonia mobile abbia rappresentato, a partire dall’inizio degli anni ’90 del XX secolo, una delle rivoluzioni tecnologiche e sociali più rilevanti dell’epoca moderna, e ciò sia per le aziende e gli imprenditori, sia per i comuni cittadini, tanto da cambiare radicalmente le abitudini di vita delle moderne società. Ovviamente, la telefonia mobile ha aperto enormi possibilità di business, e, come sempre accade in questi casi, la progressiva diffusione della telefonia cellulare ha comportato la necessità, per le aziende del settore, di installare su tutto il territorio nazionale le antenne e gli altri impianti necessari per la copertura del servizio, non essendo ovviamente utili i vecchi impianti per la telefonia fissa, i quali sfruttano il sistema tradizionale del cavo (che raggiunge fisicamente l’abitazione o la sede aziendale dell’utente, mentre la telefonia cellulare si basa sulla trasmissione via etere del segnale, il che permette di poter usare l’apparecchio telefonico pressoché in ogni luogo). Altrettanto naturalmente, la diffusione esponenziale dei predetti impianti sul territorio ha fatto sorgere nella comunità scientifica e nella popolazione dubbi e paure circa i possibili effetti negativi per la salute umana, legati all’esposizione delle persone alle emissioni prodotte dalle c.d. stazioni radio base (SRB) e dagli altri impianti per la telefonia cellulare, che vengono disseminati anche a breve distanza dalle abitazioni, dagli uffici, dalle scuole, dai luoghi di cura e così via. La scienza, al riguardo, pur avendo ravvisato pericoli potenziali per la salute umana, non è ancora riuscita a pronunciare una parola definitiva e tranquillizzante, essendosi divisa fra coloro che, cifre alla mano, affermano l’esistenza di precise relazioni statistiche fra incremento di malattie tumorali ed esposizione alle emissioni elettromagnetiche e coloro che – sempre sulla base di analisi statistiche &#8211; negano la dimostrabilità di tali nessi.<br />
 Ed è a questo punto che interviene il Legislatore (in questa sede si intende quello nazionale, anche se non bisogna dimenticare che sul punto esistono direttive comunitarie che regolano la controversa materia delle emissioni di onde elettromagnetiche), il cui primo intervento significativo (tralasciando i DPCM 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 e la L. 6 agosto 1990, n. 223, aventi portata settoriale) è contenuto nella L. 31 luglio 1997, n. 249 (recante “Istituzione dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”), e precisamente nell’art. 1, comma 6, let. a), n. 15, secondo cui l’Autorità, fra le altre cose, “…vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni…”. La stessa norma prosegue affermando che “…Il Ministero dell&#8217;ambiente, d&#8217;intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l&#8217;Istituto superiore di sanità e l&#8217;Agenzia nazionale per la protezione dell&#8217;ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie…”. Proprio in base a tale delega, il successivo D.M. n. 381/1998 del Ministero dell’Ambiente, d’intesa con i Ministeri della Sanità e delle Telecomunicazioni, ha provveduto a fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, limiti notevolmente più rigidi di quelli vigenti negli altri Paesi europei.<br />
Tuttavia, l’intervento più significativo a livello sistematico è rappresentato dalla successiva L. 22 febbraio 2001, n. 36, non a caso definita dallo stesso Legislatore “legge quadro”, che, oltre a rinviare ad un successivo DPCM la fissazione dei limiti di esposizione alle emissioni (la delega, come è noto, è stata esercitata con il DPCM 8 luglio 2003, che però non contiene novità sostanziali rispetto al D.M. n. 381/1998), interviene anche sul riparto di competenze, in subiecta materia, fra i vari enti territoriali di cui si compone la Repubblica. La questione (che poi assume rilevanza decisiva nel presente giudizio ed in numerosi altri, in cui sono state sollevate analoghe censure) scaturisce dal fatto che gli interventi che gli operatori di telefonia mobile debbono realizzare per installare i propri impianti incidono innanzitutto, in quanto lato sensu edilizi, in maniera più o meno pesante, sull’assetto del territorio (quindi toccano una materia di competenza dei Comuni), dall’altro attengono anche alla tutela della salute, ossia ad una materia che, pur non essendo per l’ordinario attribuita alla competenza dei Comuni, incentra su di sé l’attenzione delle comunità locali. Per cui, le amministrazioni comunali (alle quali è attribuito il potere di autorizzare o vietare l’installazione degli impianti per cui è causa) si trovano quotidianamente fra due fuochi: da un lato, la protesta popolare (che spesso, a onor del vero, si nutre anche della disinformazione), dall’altro, le inevitabili pressioni degli operatori commerciali del settore (i quali, oltre a tutelare il proprio diritto di iniziativa economica, hanno anche la necessità tecnica, come si è detto in precedenza, di posizionare in maniera diffusa i propri impianti, al fine di assicurare il servizio) e degli utenti del servizio di telefonia mobile (ossia, la stessa popolazione che si duole del proliferare delle antenne, o comunque una parte cospicua di essa, che chiede un miglioramento del servizio). <br />
Pertanto, cercando di conciliare nel modo più soddisfacente possibile tali opposte esigenze, la L. n. 36/2001 ha individuato i livelli territoriali di competenza, in relazione ai vari aspetti coinvolti dal problema in esame. A tal proposito, il Legislatore (art. 3 della legge) ha individuato alcuni concetti-chiave, in relazione ai quali sono poi attribuite le competenze; tali concetti sono il “limite di esposizione” (definito come il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcun caso, essendo finalizzato ad evitare effetti acuti nella popolazione), il “valore di attenzione” (ossia il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve superato in alcuni particolari ambiti – abitazioni, scuole, e così via – essendo finalizzato ad evitare i rischi di lungo periodo) e gli “obiettivi di qualità” (che comprendono sia i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, sia i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi stessi).<br />
La legge, quindi, attribuisce:<br />
&#8211;	allo Stato, fra le altre, le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; la promozione dell’attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica; l’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico; la realizzazione di accordi di programma con i gestori degli impianti (art. 4 della legge);  <br />	<br />
&#8211;	alle Regioni, le funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile e degli strumenti e delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 della L. n. 36/2001, nonché la cooperazione con lo Stato per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute umana derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 8, commi 1-5, della legge &#8211; Tali poteri devono però essere esercitati nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato); <br />	<br />
&#8211;	ai Comuni, infine, il potere di dotarsi di regolamenti finalizzati ad “…assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici…” (art. 8, comma 6).<br />	<br />
E sono proprio queste norme ad aver dato la stura al notevole contenzioso che si è sviluppato sia di fronte alla Corte Costituzionale, sia di fronte alla giurisdizione amministrativa, e che ha ad oggetto soprattutto la definizione esatta dei compiti che, in subiecta materia, spettano, rispettivamente, allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni.<br />
Questo contenzioso è stato poi “arricchito” dalle questioni inerenti la corretta applicazione delle norme che il successivo D. Lgs. 259/2003 – emanato in base alla delega contenuta nell’art. 41 della L. 1° agosto 2002, n. 166 e resosi indispensabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità del precedente D. Lgs. n. 198/2002 – ha introdotto al fine, fra gli altri, di garantire la “…riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241…” (art. 41, comma 2, let. a), n. 4 della L. n. 166/2002). La disciplina recata dal c.d. Codice delle Comunicazioni, infatti, deve essere raccordata con quella recata sia dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, sia, nel caso in cui vengano in evidenza questioni relative alla tutela dei beni paesaggistici e/o culturali, dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed è stato proprio questo il maggior problema incontrato dalle autorità comunali, le quali hanno oscillato fra un’applicazione integrale della disciplina urbanistico-edilizia anche agli interventi per cui è causa (in tal modo obliterando del tutto le disposizioni del D. Lgs. n. 259/2003) e un’applicazione non del tutto lineare delle disposizioni recate dal Codice delle Comunicazioni (soprattutto con riferimento all’iter procedimentale finalizzato al rilascio del titolo abilitativo – art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003).<br />
Tale modo di procedere, però, ha esposto i Comuni a prevedibili ricorsi giurisdizionali da parte degli operatori della telefonia mobile, i quali hanno avuto gioco facile nel censurare le indubbie contraddizioni ed incertezze riscontrate nell’operato degli enti locali.<br />
La Corte Costituzionale, come è noto, oltre che con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 303 (con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’intero D. Lgs. n. 198/2002) è intervenuta con altre due importanti pronunce, ossia la sentenza 7 ottobre 2003, n. 307 e la sentenza 7 novembre 2003, n. 331. <br />
Nella prima (relativa al giudizio di legittimità costituzionale di alcune leggi regionali adottate nell’esercizio della delega di cui alla L. n. 36/2001), la Corte ha esaminato preliminarmente la questione di fondo posta dai suindicati criteri di riparto delle competenze, e cioè “…se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione…”. Ebbene, nella sentenza la Corte ha chiarito che la ratio di tale fissazione non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell&#8217;inquinamento elettromagnetico (ché, in questo caso, potrebbe essere considerato ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati – Corte Cost., sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002), bensì nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di due contrapposti interessi (da un lato, la protezione della salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche &#8211; e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto -, dall&#8217;altro, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell&#8217;energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione), i quali, secondo la Corte, “…ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del « preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee » che, secondo l&#8217;art. 4 comma 1 lett. a, della legge quadro, fonda l&#8217;attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l&#8217;impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell&#8217;energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato…”. <br />
Infine, per quanto concerne le discipline localizzative e territoriali, la Consulta ha ritenuto che “… A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l&#8217;autonoma capacità delle Regioni e degli Enti locali di regolare l&#8217;uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli stessi&#8230;”.<br />
Nella sentenza n. 331/2003, invece, la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di due distinte leggi della Regione Lombardia, la prima delle quali aveva introdotto, in aggiunta al criterio del limite di immissione – fissato dalla L. n. 36/2001 – quello della distanza minima fra sorgente di emissione e luogo di immissione, mentre la seconda aveva stabilito il divieto di installare le SRB direttamente sugli edifici destinati ad ospitare ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. In questo caso, la Consulta ha ritenuto illegittima la prima disposizione (sul presupposto che “…Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall&#8217;esposizione a campi elettromagnetici, il Legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione.<br />
Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell&#8217;art. 3, riconosce quanto a determinazione dei « criteri localizzativi ». A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da « criteri di localizzazione » in « limitazioni alla localizzazione », dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d&#8217;altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all&#8217;evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi…”), mentre ha ritenuto compatibile con la legislazione statale la seconda (affermando che “…Il divieto ora in questione…… non eccede l&#8217;ambito di un « criterio di localizzazione », sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell&#8217;art. 3 comma 1 lettera d) n. 1) e dell&#8217;art. 8 comma 1 lettera e) della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell&#8217;art. 3 comma 12 lettera a) della legge reg. n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l&#8217;impossibilità della localizzazione stessa…”).<br />
La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, ha imboccato decisamente un percorso interpretativo che limita il potere di intervento dei Comuni nella materia per cui è causa, e ciò sotto vari profili.<br />
In alcuni casi, è stata stigmatizzata la mancata valutazione delle specifiche situazioni locali e la mancata acquisizione di dati tecnici e scientifici da porre a base dell’eventuale diniego dell’installazione delle SRB (così, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e 26 agosto 2003, n. 4841); in altri casi, è stato ritenuto illegittimo l’operato del Comune che aveva applicato alle SRB gli stessi limiti di altezza previsti dal regolamento comunale per gli edifici (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2003, n. 7725, in cui si afferma che non è “…ammissibile l&#8217;applicazione analogica di limiti in materia di altezza dettati con riferimento a diverse strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio. In assenza di specifiche prescrizioni deve ritenersi che la realizzazione degli impianti predetti [ossia le SRB] non sia soggetta a prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere, elaborate quindi con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, nell&#8217;inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e dell&#8217;inquinamento elettromagnetico in generale…”); in un numero cospicuo di pronunce è stato infine affrontato il problema del rapporto fra la normativa edilizia e il Codice delle Comunicazioni, problema che si è posto in relazione alla diffusa prassi dei Comuni di richiedere ai gestori della telefonia mobile documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (la questione sembra essere definitivamente chiarita dalla recentissima sentenza della Sez. VI, 21 gennaio 2005, n. 100, in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che la realizzazione delle SRB è subordinata solo all’autorizzazione di cui al citato art. 87, non occorrendo quindi il permesso di costruire di cui al T.U. sull’edilizia). <br />
In generale, emerge dalla giurisprudenza il principio per cui ai Comuni sarebbe precluso, in particolare, adottare disposizioni regolamentari che, sotto le mentite spoglie di prescrizioni edilizio-urbanistiche, siano finalizzate in realtà a limitare l’installazione delle SRB per ragioni riconducibili a finalità di tutela della salute umana; a tal proposito, e salvo qualche rara eccezione (ad esempio, TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 24 ottobre 2001, n. 2007; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 6 marzo 2002, n. 1027), è consolidata l’affermazione per cui sarebbe illegittimo il regolamento comunale ex art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 che, pur contenendo prescrizioni tipicamente urbanistiche (altezze, distanze, ecc.), sia in realtà funzionale alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e non già al governo del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997, che ha annullato la citata sentenza del TAR Puglia, Sez. I di Lecce, n. 1027/2002). <br />
 Fatta questa lunga e doverosa premessa, occorre a questo punto affrontare ex professo i due aspetti principali della questione relativa alla portata ed ai limiti del potere regolamentare che la L. n. 36/2001 indiscutibilmente attribuisce ai Comuni, e cioè:<br />
a)	se è possibile adottare i regolamenti in argomento in assenza di un previo intervento regionale, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 36/2001;<br />	<br />
b)	in quali ambiti il regolamento comunale può spingersi e quali sono, al contrario, i territori riservati in esclusiva alla fonte di rango superiore. Inoltre, una volta delimitato l’ambito riservato all’intervento comunale, a quali principi deve obbedire la normazione regolamentare all’uopo adottata dall’ente locale. <br />	<br />
3.1.1. Per quanto riguarda il quesito sub a), il Tribunale ritiene che il Comune può dotarsi del regolamento anche prima che la Regione legiferi in subiecta materia, e ciò per varie ragioni:<br />
&#8211;	innanzitutto, in base al principio costituzionale di sussidiarietà, il quale presuppone che le funzioni amministrative sono esercitate dal livello di potere che è più vicino ai cittadini (art. 118 Cost.);<br />	<br />
&#8211;	in secondo luogo, perché il regolamento in questione è finalizzato anzitutto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile (in questo senso, si tratta quindi di esercitare competenze di spettanza chiaramente comunale);<br />	<br />
&#8211;	in terzo luogo, perché l’altra finalità (ossia, minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) deve essere perseguita senza indugio, non potendo le azioni poste a tutela della salute umana essere ritardate sine die dall’eventuale inerzia regionale.<br />	<br />
Naturalmente, laddove la Regione legiferi successivamente all’entrata in vigore di un regolamento comunale, quest’ultimo dovrà eventualmente essere adeguato dal Comune interessato nelle parti che risultassero incompatibili con la normativa sopravvenuta.<br />
Per quanto riguarda, in particolare, la Regione Puglia, occorre ricordare che, nell’esercizio del potere conferito dall’art. 8 della L. n. 36/2001, era stata adottata la L.R. 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall&#8217;inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell&#8217;intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz), la quale:<br />
&#8211; all’art. 3, comma 1, let. m) dà la definizione di “aree sensibili” (cioè le “aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare<br />
&#8211; all’art. 10, stabilisce taluni divieti all’installazione delle SRB (più esattamente, nel primo comma è previsto il divieto di installazione direttamente su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, mentre al comma 2 si prevedeva il diviet<br />
Ebbene, con la citata sentenza n. 307/2003 della Corte Costituzionale, l’art. 10, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo sul presupposto che “…l’ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l’indeterminatezza di alcune definizioni (come quella di aree &#8220;di pregio … testimoniale&#8221;) e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo ….. un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale…” (mentre la Corte ha fatti salvi sia l’art. 3, comma 1 let. m) sia l’art. 10, comma 1, che infatti è stato riversato nell’art. 11 del Regolamento comunale impugnato).<br />
Dalla giurisprudenza richiamata in precedenza, emerge che:<br />
&#8211;	dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle SRB, a patto che la regolamentazione introdotta non abbia l’effetto di vietare indiscriminatamente la loro installazione su tutto il territorio comunale (anche in considerazione del fatto che la telefonia mobile è considerata servizio pubblico e che l’art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003 equipara le SRB ad opere di urbanizzazione primaria), non assimili tout court gli impianti per cui è causa agli edifici (applicando, ad esempio, gli stessi limiti di altezza) e non introduca ulteriori oneri procedurali rispetto a quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni;<br />	<br />
&#8211;	dal punto di vista della tutela della salute, i regolamenti comunali (come del resto le norme regionali) non possono introdurre, nemmeno surrettiziamente, limiti di esposizione o valori di campo diversi da quelli previsti dalla legge statale.<br />	<br />
Il Collegio condivide tali assunti.<br />
Se infatti l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 contempla il potere dei Comuni di adottare un regolamento che disciplini il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e assicuri la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non è logico e corretto ritenere che tale minimizzazione possa ottenersi con l’invasione del campo riservato allo Stato, sicché la popolazione di un comune viene salvaguardata, sotto il profilo della tutela della salute, più della popolazione di un altro comune.<br />
L’interpretazione sistematica delle norme che delineano i poteri dello Stato e degli enti locali in subiecta materia porta a ritenere che la tutela della salute, sotto il profilo della determinazione dei valori di campo (limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità) spetta allo Stato, mentre ai Comuni spetta non già il potere di invadere la predetta sfera (fissando diversi valori di campo o misure che indirettamente portino a valori di campo inferiori), ma quello di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in modo da giungere anche alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La ragione dell’attribuzione del potere in questione ai Comuni non è ravvisabile nella pluralizzazione degli interventi a tutela della salute, con conseguente frammentazione di un potere che invece è ricondotto nella sua unità allo Stato, ma nel riconoscimento della immediatezza del rapporto che sussiste fra Comune e comunità locale, e quindi dell’idoneità del Comune a soddisfare al meglio le esigenze di quella comunità, in ragione delle peculiarità dell’ambiente (art. 118 Cost.) e in particolare dell’esigenza di perseguire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, attraverso la disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in argomento.<br />
Per cui, la via maestra da percorrere da parte dei Comuni non può che essere quella dell’approfondimento tecnico-scientifico, in funzione non già della determinazione di valori di campo diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale e di misure che surrettiziamente afferiscono ai valori di campo, ma sempre della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in funzione dell’obiettivo della minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. <br />
Si tratta, in sostanza, di applicare anche a questa materia i principi che la giurisprudenza ha elaborato a proposito dei regolamenti di cui all’ultimo periodo dell’art. 873 c.c. (i quali, introducendo limiti più stringenti per l’esercizio del diritto di proprietà rispetto alle disposizioni civilistiche, in tanto sono ritenuti legittimi, in quanto contengono disposizioni razionali) o degli strumenti urbanistici (i quali, limitando il contenuto del diritto di proprietà – operando quindi in un settore oggetto di riserva relativa di legge, ai sensi dell’art. 42 Cost. e non trovando in alcuna disposizione di legge gli indirizzi informatori – trovano la giustificazione del proprio essere nella obiettività e razionalità della disciplina dettata). <br />
Nella fattispecie, pertanto , non può dubitarsi della possibilità per il Comune di  Alezio di dotarsi di un piano per l’installazione di stazioni radio base, e della conseguente legittimità del potere esercitato con l’adozione di tale atto in funzione della corretta disciplina urbanistica e del corretto insediamento degli impianti.<br />
Quanto alle ulteriori censure, deve rilevarsi che il piano in questione, risulta adottato  allo scopo di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l’installazione di nuove stazioni Radio base “privilegiando i siti di proprietà comunale, analizzando le richieste dei gestori, con l’obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione” , nonché verificando che “l’installazione richiesta di una nuova SRB da parte di un gestore di telefonia mobile, non provochi il superamento dei limiti di campo elettromagnetico imposti dalla legge 36/01 D.P.C.M. 8.7.03”; peraltro, le cartografia ivi allegate  rappresentano il massimo ingombro dei lobi di irradiazione in sede orizzontale.<br />
A ciò aggiungasi che il provvedimento di autorizzazione  alla installazione della Stazione radio base a tipologia Torre Faro, rilasciato  in data del 10.11.07, risulta adottato a seguito  del parere espresso per i profili di tipo paesaggistico ambientale dall’esperto paesaggista rilasciato in data 20.7.07, dell’autorizzazione paesaggistica , del parere positivo espresso dall’ARPA Puglia in data 22.06.07, della nota della regione Puglia 6570 del 3.8.07 nella quale l’Assessorato all’urbanistica non rileva l’essitenza di alcun vizio di legittimità, né alcun contrasto con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del PUTT/Paesaggio .<br />
Tali circostanze escludono che negli atti in questione l’Amm.ne sussistano i vizi lamentati.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso laSegreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007</p>
<p>Pubblicata il 19 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2008-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2008 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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