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	<title>1266 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1266 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; E. Di Santo Est. D. Tinghi (Avv.ti R. Righi ed E. Vannucci Zauli) contro il Comune di Fucecchio (non costituito) e nei confronti dell’Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio (non costituita) sulla necessità del c.d. preavviso di rigetto di un&#8217;istanza di sanatoria edilizia Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; E. Di Santo Est.<br /> D. Tinghi (Avv.ti R. Righi ed E. Vannucci Zauli) contro il Comune di Fucecchio (non costituito) e nei confronti dell’Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del c.d. preavviso di rigetto di un&#8217;istanza di sanatoria edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Istanza di sanatoria edilizia – Preavviso di rigetto – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ambito di applicazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inerente il c.d. preavviso di rigetto, sono tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola esclusione di quelli di natura concorsuale o in materia previdenziale e assistenziale (art. 10 bis, ultima parte), sicché non v’è dubbio che tale disposizione si applichi anche ai procedimenti che, come nella specie, prendono avvio da un’istanza di sanatoria edilizia, pena l’illegittimità del diniego non preceduto da tale avviso. Né emergono, nel caso di specie, ragioni tali da conferire al diniego, a prima vista, quella legittimità e inattaccabilità sostanziale che permetterebbero, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, di superare l’omissione del preavviso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 501 del 2010, proposto da:<br />
Daniela Tinghi, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Righi ed Elisa Vannucci Zauli, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, via Lamarmora n.14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Unione Coltivatori &#8211; Sede di Fucecchio, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 1830 del 15.01.2010 (notificato alla ricorrente in data 22 gennaio 2010), a firma del Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio &#8211; Servizio Edilizia del Comune di Fucecchio (FI), con cui è stata rigettata la domanda di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell&#8217;art. 140 della L.R. 1/2005, dalla ricorrente in data 19.10.2007 <i>&#8220;per demolizione di vecchio edificio ad uso agricolo e realizzazione di nuovo fabbricato con diversa ubicazione sul terreno&#8221;</i> con riferimento ad un immobile di sua proprietà ubicato in Via dei Nencini (Vicinale di Poggio Stridi) fraz. Querce, Comune di Fucecchio e censito al Catasto nel foglio di mappa n. 16, particella n. 151;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori M. Anastasio delgato da R Bruni e da E. Vannucci Zauli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Sig.ra Daniela Tinghi, odierna ricorrente, in data 24 marzo 2006 presentava una DIA (n. 117/06) per l’esecuzione di opere edilizie volte alla ristrutturazione di un fabbricato diruto di sua proprietà destinato ad annesso agricolo ubicato in Via dei Nencini (Vicinale di Poggio Stridi) fraz. Querce, Comune di Fucecchio e censito al Catasto nel foglio di mappa n. 16, particella n. 151.<br />	<br />
In data 25 luglio 2006, presentava una prima variante alla DIA n. 117/06, con la quale informava l’amministrazione comunale della traslazione del fabbricato <i>de quo</i>, mediante sua demolizione e ricostruzione (nel rispetto della precedente volumetria e destinazione d’uso), affinchè risultasse ubicato ad una maggiore distanza dalla strada pubblica.<br />	<br />
Infine, in data 26 giugno 2007, veniva presentata la seconda ed ultima variante alla DIA n. 117/06 per la realizzazione di alcune modifiche al progetto originale, consistenti in:<br />	<br />
<i>“- lievi modifiche alla finestratura esterna su tutti i lati del fabbricato;</i><br />	<br />
<i>&#8211; realizzazione di canne fumarie esterne sui prospetti laterali destro e sinistro;</i><br />	<br />
<i>&#8211; realizzazione sul prospetto principale di un pergolato delle dimensioni in pianta ml. 3,00 x 8,00, costituito da colonne in faccia vista e sovrastante struttura in legno;</i><br />	<br />
<i>&#8211; esecuzione di alcune opere di fregio ai prospetti del fabbricato (pietra faccia vista, mattoni faccia vista, ecc.)”</i>.<br />	<br />
Nel corso dei lavori di realizzazione delle opere anzidette, tuttavia, emergeva la sussistenza in tale area sia di un vincolo idrogeologico che di un vincolo paesaggistico-ambientale.<br />	<br />
In data 17 ottobre 2007, la ricorrente richiedeva, pertanto, al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 181, comma 1<i> ter</i>, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 per opere abusivamente realizzate e consistenti in <i>“Demolizione di edificio per annessi agricoli e sua ricostruzione con spostamento nel lotto di pertinenza”</i>.<br />	<br />
In data 19 ottobre 2007, procedeva, poi, a richiedere l’attestazione di conformità in sanatoria <i>ex</i> art. 140 L.R. n. 1/2005.<br />	<br />
Contestualmente, veniva altresì richiesta l’autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico alla autorità di competenza, che provvedeva a rilasciarla in data 23 novembre 2007.<br />	<br />
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Integrata del Comune di Fucecchio, si pronunciavano entrambe in data 9 novembre 2007, esprimendo parere favorevole, con le seguenti, rispettive, prescrizioni:<br />	<br />
Commissione Edilizia: <i>“FAVOREVOLEa sanatoria con esclusione del pergolato non ammissibile in rapporto alla destinazione d’uso”</i>;<br />	<br />
Commissione Edilizia Integrata: <i>“FAVOREVOLE come sopra. Si rileva che il paramento murario con pietra a vista e mattoni risulta estraneo sia alla configurazione dell’edificio pre-esistente sia ai caratteri paesaggistico-ambientali dell’edilizia cui si richiama e se ne prescrive l’intonacatura”</i>.<br />	<br />
La pratica veniva, quindi, inviata alla Soprintendenza per il parere di competenza e anch’essa, con provvedimento prot. n. 15138 dell’8 novembre 2008, esprimeva parere favorevole, confermando le prescrizioni delle Commissione Edilizie comunali.<br />	<br />
Pertanto, in data 30 aprile 2009, il Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio – Ambiente del Comune di Fucecchio rilasciava alla Sig.ra Tinghi l’autorizzazione paesaggistica <i>“a sanatoria”</i> n. 142 del 10 aprile 2009 con validità 5 anni e con le seguenti prescrizioni:<br />	<br />
<i>“le pareti perimetrali esterne dell’annesso agricolo dovranno essere interamente intonacate e tinteggiate, per cui il parametro murario con pietra a vista e mattoni dovrà essere rimosso, in quanto estraneo sia alla configurazione dell’edificio preesistente, sia ai caratteri paesaggistico-ambientali dell’edilizia rurale. La canna fumaria sul prospetto sud dovrà essere demolita”</i>.<br />	<br />
In tale autorizzazione paesaggistica si precisava altresì che <i>“per l’esecuzione dei lavori di cui alle suddette prescrizioni dovrà essere presentata, non prima di 30 giorni dalla data della presente, apposita D.I.A.”</i>.<br />	<br />
Con nota prot. n. 1830 del 15 gennaio 2010, a firma del Dirigente del Settore 4, Assetto del Territorio – Servizio Edilizia del Comune di Fucecchio, veniva comunicato alla Sig.ra Tinghi il rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata in data 19 ottobre 2007.<br />	<br />
Tale diniego veniva motivato sulla base della carenza della doppia conformità richiesta dall’art. 140 L.R.T. 1/2005, dovuta unicamente al mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 142/2009 (si precisava, infatti, che <i>“allo stato attuale, senza gli adeguamenti prescritti, non sussistono le condizioni di doppia conformità”)</i>.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, la Sig.ra Tinghi ha, quindi, impugnato il suindicato diniego, deducendo i seguenti motivi di doglianza a sostegno del gravame:<br />	<br />
1) <i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta”</i>: in considerazione del contenuto sostanzialmente favorevole (salvo appunto le prescrizioni) dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune di Fucecchio avrebbe non dovuto negare la sanatoria richiesta ma rilasciare alla ricorrente una sanatoria <i>“condizionata”</i>; ciò in quanto l’autorizzazione paesaggistica precede quella edilizia ma sarebbe <i>“prevalente”</i> su quest’ultima in ragione della gerarchia degli interessi coinvolti <i>ex</i> art. 9 Cost., come si ricaverebbe, non soltanto dalla costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ma oggi anche dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni; vi sarebbe, in sostanza, una necessaria specularità – o meglio, mancanza di autonomia – della autorizzazione edilizia, alla luce della quale quest’ultima deve essere rilasciata alle medesime condizioni dell’autorizzazione ambientale presupposta; pertanto sarebbe totalmente illogico e contrario ai principi sopra evidenziati dell’ordinamento della materia urbanistico-ambientale che le condizioni dell’autorizzazione ambientale non si traducano in corrispondenti prescrizioni dell’autorizzazione edilizia in sanatoria, ma anzi costituiscano la giustificazione del diniego di quest’ultima; infatti, secondo la costante giurisprudenza sarebbe senz’altro ammissibile il rilascio di una concessione condizionata all’adempimento di determinate prescrizioni qualora esse siano <i>“tali da non incidere su consistenza dimensione e destinazione del bene”</i> ma <i>“consentano di eliminare gli inconvenienti che impediscono un armonico inserimento dell&#8217;opera nel contesto ambientale, senza alcuna modifica in termini quantitativi o di destinazione dell&#8217;esistente”</i> (v. per tutte: Tar Liguria, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1380; idem, 4 novembre 2004, n. 1515); nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere inammissibile, nel caso di specie, il rilascio di una concessione a sanatoria condizionata, il Comune di Fucecchio non avrebbe potuto comunque negare la sanatoria fin tanto che non fosse stata accertata l’inadempienza intenzionale della ricorrente alle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica predetta in funzione del rilascio del titolo a sanatoria richiesto; se il provvedimento fosse stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 <i>bis</i> della legge 241/90, la ricorrente avrebbe avuto, tra l’altro, la possibilità di informare l’amministrazione che essa era stata materialmente impossibilitata a provvedere all’adeguamento del fabbricato <i>de quo</i> secondo le prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/90 esclusivamente a causa della persistenza su di esso del sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze con decreto del 27 novembre 2007; ed anzi avrebbe potuto far presente al Comune che, nonostante ciò, essa si era comunque attivata nel frattempo per ottemperare alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica anzidetta, sia attraverso la presentazione di apposita D.I.A. il 27 maggio 2009, sia attraverso formulazione in data 15 luglio 2009 di una istanza di dissequestro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, istanza che veniva, peraltro, rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Genova con provvedimento del 22 luglio 2009; inoltre, l’irrinunciabile prospettiva di leale collaborazione tra amministrazione ed amministrati avrebbe comunque dovuto condurre il Comune di Fucecchio ad un confronto con la ricorrente volto all’individuazione di una soluzione che, ancorchè conforme all’interesse pubblico, risultasse per essa la meno pregiudizievole, e che nel caso di specie sarebbe consistita nella sospensione del procedimento di sanatoria in attesa del dissequestro del fabbricato <i>de quo</i>, al fine di consentire alla ricorrente di adempiere alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/2009; il che sarebbe stato a maggior ragione indispensabile nella vicenda in esame, in cui il Comune ha ribadito in più occasioni che il fabbricato della ricorrente – fatta eccezione per le sole opere di rifinitura di cui l’autorizzazione paesaggistica ha prescritto la rimozione – era da ritenersi pienamente conforme alla normativa urbanistico – edilizia vigente;<br />	<br />
2) <i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione e falsa applicazione dell’art. 140, L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta”</i>: dalle considerazioni sopra esposte emergerebbe con evidenza anche l’erroneità ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso motiva l’asserita carenza del requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia &#8211; prescritta dagli artt. 140 della L.R.T. 1/2005 e 36 del D.P.R. 380/2001 ai fini del rilascio della concessione in sanatoria – con esclusivo riferimento alla mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, alle prescrizioni contenute nei pareri della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata del 9 novembre 2007 e poi trasfuse nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/2009; ciò in quanto, essendo stata prescritta, ai fini della sanabilità integrale dell’immobile, la rimozione degli elementi di finitura realizzati con la II Variante alla DIA n. 117/06, risultando estranei alla destinazione agricola del fabbricato, sarebbe irragionevole ritenere che la persistenza di quegli stessi elementi costituisca un impedimento alla sanabilità integrale dell’immobile, anche tenuto conto che, secondo quanto emerge dalla relazione istruttoria del 24 novembre 2009, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, l’intervento edificatorio principale appariva pienamente conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente.<br />	<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso in esame, con ordinanza n. 170 dell’11 giugno 2010 il Comune ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle sole opere oggetto di prescrizione nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/09, intendendo, quindi, necessariamente sanate tutte le ulteriori opere oggetto dell’accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente il 19 ottobre 2007, ma negato dal Comune con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Tanto è vero che nell’ordinanza n. 170/2010 si ricorda in premessa che tale accertamento era stato richiesto <i>“per aver realizzato gli interventi di cui alla DIA 117/2006 e Varianti senza la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico”</i> e si riferisce che oggi <i>“le opere realizzate sul fabbricato in esame sulla base della DIA 117/06 e prima Variante risultano legittime sotto il profilo urbanistico-edilizio, in quanto conformi alla norma di zona ed avendo acquisito l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico”</i>, mentre, si prosegue nell’ordinanza, vanno ritenute in totale difformità dalla DIA originaria <i>“le opere realizzate a seguito della presentazione della seconda Variante alla DIA 117/06, per la parte che non risulta inserirsi correttamente nel contesto ambientale (come rilevato dalle Commissioni comunali e confermato dalla Soprintendenza cui compete la tutela del vincolo paesaggistico)…”</i>.<br />	<br />
La <i>“parte che non risulta inserirsi correttamente nel contesto ambientale”</i> corrisponde, poi, in sostanza alle opere di cui l’ordinanza ordina la rimessione in pristino e che, nello specifico, sono solo le seguenti:<br />	<br />
<i>“1. rimozione della canna fumaria sul prospetto Sud;</i><br />	<br />
<i>2. rimozione del rivestimento delle facciate costituito da balza in pietra, dell’altezza di circa mt. 1,00;</i><br />	<br />
<i>3. rimozione dei mattoni facciavista dagli angoli del fabbricato;</i><br />	<br />
<i>4. rimozione dei n. 3 pilastri in mattoni facciavista posti ad una distanza di circa mt. 3,00 dal prospetto est (facciata principale)”</i>;<br />	<br />
e dunque sostanzialmente le opere oggetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica n. 142/09.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8 ottobre 2012, la ricorrente, a conferma della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso in esame, ha fatto presente che <i>“oggi, esattamente come allora, </i>[essa]<i> … non può …</i> [ottemperare alle suindicate prescrizioni] <i>stante il perdurare sull’immobile de quo del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze (e poi confermato dal GIP c/o il Tribunale di con provvedimento del 22 luglio 2009, a seguito dell’istanza di revoca della ricorrente del 15.07.2009). </i><br />	<br />
<i>Sequestro che a sua volta verrà potrà essere revocato solo a seguito del rilascio, quantomeno, della sanatoria condizionata.</i><br />	<br />
<i>Nella motivazione del suddetto provvedimento di conferma del sequestro del GIP del Tribunale Genova, infatti, si osserva che la ragione che principalmente impedisce la revoca del sequestro deve individuarsi nel mancato rilascio di un titolo a sanatoria per le opere difformi dal titolo originario.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, solo nel momento in cui il Comune di Fucecchio o la stessa ricorrente comunicherà alla Procura l’intervenuto rilascio quantomeno di una sanatoria condizionata, specificando peraltro che l’avveramento delle condizioni dipende proprio ed esclusivamente dalla revoca del sequestro, quest’ultima potrà essere disposta, consentendosi così – e solo allora &#8211; il pieno adeguamento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica”</i>.<br />	<br />
Non si è costituito il Comune di Fucecchio.<br />	<br />
2. Il ricorso R.G. n. 501/2010 è fondato.<br />	<br />
Va, infatti, condivisa la censura, di cui al primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 10 <i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il provvedimento di diniego impugnato non è stato preceduto dalla rituale comunicazione di preavviso di rigetto di cui al citato art. 10-<i>bis</i>.<br />	<br />
Tale disposizione stabilisce che, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, questi ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.<br />	<br />
La norma in esame stabilisce, pertanto, un onere procedimentale propedeutico all’adozione di ogni provvedimento finale reiettivo dell’istanza del privato al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell’atto finale così anticipando e prevenendo il contenzioso che potrebbe verificarsi in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Ambito di applicazione della disposizione sono tutti i procedimenti ad istanza di parte, con la sola esclusione di quelli di natura concorsuale o in materia previdenziale e assistenziale (art. 10 <i>bis</i>, ultima parte): sicché non v’è dubbio che tale disposizione si applichi anche ai procedimenti che, come nella specie, prendono avvio da un’istanza di sanatoria edilizia (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15.02.2006, n. 2116; T.A.R. Valle D’Aosta, 12.07.2006, n. 106; T.A.R. Liguria, I, 31.12.2009, n. 4133; 08.06.2011, n. 919).<br />	<br />
Né emergono, nel caso di specie, ragioni tali da conferire al diniego, a prima vista, quella legittimità e inattaccabilità sostanziale – non risultando, tra l’altro, palese l’inadempienza intenzionale della ricorrente alle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica predetta in funzione del rilascio del titolo a sanatoria richiesto, e considerato, altresì, che la stessa amministrazione, nella relazione istruttoria del 24 novembre 2009, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, aveva ritenuto l’intervento edificatorio principale pienamente conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente &#8211; che, ove effettivamente riscontrabili, permetterebbero, ai sensi dell’art. 21 <i>octies</i> della legge n. 241/1990, di superare l’omissione del preavviso (cfr., TAR Lombardia, II, 10.12.2008, n. 5746).<br />	<br />
Il vizio rilevato ha carattere assorbente, avendo precluso lo sviluppo dell’indispensabile contraddittorio in sede procedimentale, sede nella quale dovevano e potevano essere istruite, approfondite e dibattute, prima che la vertenza approdasse in sede giudiziaria, le questioni prospettate nel presente giudizio (cfr., TAR Lombardia, II, 08.03.2007, n. 370).<br />	<br />
3. Il ricorso R.G. n. 501/2010 va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione rispettosi della individuata procedura.<br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto del comportamento successivo dell’amministrazione, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-9-2013-n-1266/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/9/2013 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.1266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2012-n-1266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2012-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.1266</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Puliatti S. R. ed altri (Avv. D. Colaci) c/ Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Vibo Valentia (Avv. Stato) in tema di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose 1. Enti locali – Comune &#8211; Scioglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2012-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2012-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.1266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Puliatti<br /> S. R. ed altri (Avv. D. Colaci) c/ Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Vibo Valentia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Comune &#8211; Scioglimento per infiltrazioni mafiose – Natura – Misura preventiva &#8211;   Presupposti &#8211; Responsabilità penali degli amministratori – Accertamento &#8211; Esclusione	</p>
<p>2. Enti locali – Comune &#8211; Scioglimento per infiltrazioni mafiose – Atto di alta amministrazione – Conseguenze &#8211;  Sindacato del G.A. – Giudizio di legittimità	</p>
<p>3. Enti locali – Comune &#8211; Scioglimento per infiltrazioni mafiose – Oggetto di indagine &#8211; Scelte di governo e attività di gestione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La natura del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose  non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo, ciò comporta che quale presupposto si richiede solo la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori. 	</p>
<p>2. Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose  è un atto di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica, così come la relazione ministeriale che viene presa a fondamento per l&#8217;esercizio del potere di scioglimento, dunque, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernino il merito.	</p>
<p>3. L&#8217;applicazione dell&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 143, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ricorre nelle ipotesi in cui l&#8217;andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l&#8217;indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo &#8211; soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione &#8211; anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche. (nella specie il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale assunto in presenza di numerosi elementi quali: due liste avversarie, proprio l’ultimo giorno utile per la presentazione, si siano ritirate dalla competizione; numerosi sottoscrittori della lista, poi risultata vincitrice, risultano avere precedenti penali, parentele, e frequentazioni con esponenti dei clan; il fratello del Sindaco ha una condanna all’ergastolo per omicidio e irreperibile da 18 anni;  immediatamente dopo l’elezione a Sindaco, con procedura rapidissima, è sia avviata la realizzazione del porto turistico in prossimità dei terreni di un parente prossimo del Sindaco stesso).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Salvatore Reggio, Maria Teresa Mercuri, Paolino Campanaro, Baldassarre Isaia, Francesco Giofrè, Francesco Capria, Mario Giuseppe Italo Solano, Antonio Corso, Umberto Solano, Gaetano Campennì, Domenico Pirelli, Domenico Battaglia, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro-tempore,<br />
tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Nicotera, in persona del Sindaco pro-tempore;<br />
Commissione Straordinaria nominata per la Gestione del Comune di Nicotera, in persona dei Commissari pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza della Liberta&#8217;, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 05856/2011, resa tra le parti, concernente SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI NICOTERA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Interno, della Prefettura di Vibo Valentia e della Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Nicotera;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati Colaci, Orlando e dello Stato Varrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al TAR Lazio n. 8555/2010, i componenti del disciolto Consiglio comunale ed il Sindaco di Nicotera impugnavano il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 2010, adottato ai sensi dell’art. 143 D.lgs 18.8.2000 n. 267, di scioglimento del Consiglio comunale per la durata di diciotto mesi e contestuale nomina della Commissione straordinaria, nonché la relazione di accompagnamento del Ministero dell’Interno, la relazione del Prefetto di Vibo Valentia del 19 maggio 2010 ed il decreto prefettizio di sospensione del 9 agosto 2010, deducendo l’insussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti, di cui al citato art. 143, l’eccesso di potere per carenza di presupposti, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, lo sviamento di potere.<br />	<br />
Con ordinanza del 17.11.2010 n. 107, il TAR disponeva incombenti istruttori a carico del Ministero ed acquisiva la relazione riservata della Commissione di indagine prefettizia.<br />	<br />
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 19 gennaio 2010, i ricorrenti deducevano ulteriori vizi avverso la relazione della Commissione di indagine, esponendo che la stessa confermava l’insussistenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto tra la disciolta amministrazione e le organizzazioni criminali, nonché di influenze, pressioni, collegamenti e collusioni.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Interno, la Prefettura di Vibo Valentia e la Commissione Straordinaria nominata, sostenendo l’infondatezza dell’impugnazione.<br />	<br />
Con sentenza n.6856 del 20 aprile 2011, oggetto dell’appello in esame, il TAR Lazio- Roma, I sezione, ha rigettato il ricorso ritenendo non idonea la prospettazione dei ricorrenti, esaminata analiticamente, a scalfire l’iter logico e fattuale che sorregge la valutazione e la scelta dell’Amministrazione. <br />	<br />
Il TAR, esaminati i punti salienti della vicenda, ha ritenuto che il quadro complessivo degli elementi rilevati a carico del disciolto organo, come emergenti dagli atti gravati, presentano elementi idonei a sorreggere un non irragionevole apprezzamento circa l’esistenza di una situazione di grave condizionamento e di degrado.<br />	<br />
In appello, i ricorrenti criticano la motivazione della sentenza e richiamano una serie di rilievi già svolti in primo grado riguardo ad iniziative antimafia; contestano la ricostruzione operata dalla sentenza riguardo alle vicende della presentazione delle liste alle elezioni del 2008, escludono l’influenza di collegamenti tra amministratori e criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica, cercano di dimostrare l’insussistenza di interessi privati e/o della criminalità nella questione della costituzione della Società “Porto di Nicotera” s.r.l. e della localizzazione del porto turistico, minimizzano i rilievi della sentenza in ordine agli affidamenti diretti di alcuni appalti; in definitiva, il TAR non sarebbe riuscito a dimostrare l’esistenza di un concreto condizionamento mafioso sul disciolto Consiglio comunale.<br />	<br />
Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate.<br />	<br />
All’udienza del 27 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; L’appello, pur essendo ammissibile, non è fondato.<br />	<br />
&#8211; Gli appellanti svolgono sostanzialmente due ordini di censure avverso la sentenza impugnata: <br />	<br />
1° &#8211; la motivazione della sentenza sarebbe “errata e lacunosa” e denoterebbe un atteggiamento del primo giudice volto a ribaltare l’onere della prova, in quanto si è limitato ad affermare che il complesso degli elementi raccolti dalla Commissione d’accesso “non avrebbe escluso” un condizionamento degli organi del Comune di Nicotera, anzicchè mettere in risalto episodi effettivamente significativi di un concreto e reale condizionamento;<br />	<br />
2° &#8211; il TAR non avrebbe dato giusto peso alle motivate censure formulate per dimostrare la parzialità delle attività compiute dalla Commissione d’accesso.<br />	<br />
&#8211; Entrambi questi ordini di critiche sono destituiti di fondamento.<br />	<br />
&#8211; Và, innanzitutto, condivisa la premessa svolta dal TAR Lazio in ordine ai principi consolidati in giurisprudenza a proposito della natura del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, di cui agli art. 143 e ss. d.lg<br />
La natura di questo provvedimento, di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 marzo 2008 , n. 321); ciò comporta che quale presupposto si richiede solo la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori. <br />	<br />
Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l&#8217;amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici &#8220;elementi&#8221; (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l&#8217;amministrazione e i sodalizi criminali ( T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2006 , n. 1622 ), ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.<br />	<br />
È da affermarsi, dunque, l’autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori.<br />	<br />
(Consiglio Stato, sez. VI, 26 novembre 2007 , n. 6040)<br />	<br />
Inoltre, trattandosi di atto di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica, così come la relazione ministeriale che viene presa a fondamento per l&#8217;esercizio del potere di scioglimento, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernino il merito (Consiglio Stato , sez. VI, 04 agosto 2006 , n. 4765).<br />	<br />
Come già affermato dal primo giudice, inoltre, il sindacato di legittimità e la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusioni e condizionamenti sono il risultato di un giudizio complessivo, su più fatti ed episodi sintomatici, che isolatamente considerati potrebbero anche non essere particolarmente significativi o determinanti, ma che rilevanza acquistano in una considerazione di insieme.<br />	<br />
“Gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell&#8217;addebito mosso al consiglio comunale in un determinato contesto e a prescindere da responsabilità dei singoli” ( così Consiglio Stato, sez. IV, 24 aprile 2009 , n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573).<br />	<br />
L&#8217;applicazione dell&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 143, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ricorre nelle ipotesi in cui l&#8217;andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l&#8217;indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo &#8211; soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione &#8211; anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche. <br />	<br />
&#8211; In applicazione dei richiamati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie, valutate nel loro insieme, il TAR ha correttamente ritenuto, nel caso in esame, che gli elementi raccolti sono sufficienti a formare un quadro indiziario ragionevole e cr<br />
Non appare, viceversa, idonea a scalfire tale quadro complessivo l’analitica esposizione delle iniziative antimafia messe in atto dalla disciolta amministrazione comunale, né la mera confutazione del “peso” dei fatti presi in esame dal TAR , con riguardo alle elezioni amministrative del 2008, ai collegamenti tra amministratori e criminalità organizzata, alla questione del porto turistico, alla gestione degli appalti, fatti sostanzialmente non contestati nella loro realtà storica.<br />	<br />
&#8211; Quanto alle iniziative antimafia, secondo gli appellanti il TAR avrebbe supinamente fatto proprie le tesi ministeriali e non avrebbe colto la manifestata e ferma intenzione degli amministratori di attuare progetti e attività educativi della popolazione<br />
Invero, le valutazioni compiute dal TAR non appaiono acritiche, né lacunose e non vengono scalfite dai rilievi che muovono gli appellanti.<br />	<br />
A parte la mancata attuazione del difensore civico (figura che in effetti il d.l. 2/2010 ha soppresso dopo pochi mesi dall’adozione della delibera relativa, nel giugno 2009), con riguardo alla segnalazione dei ricorrenti, concernente la destinazione di appositi capitoli di bilancio alla gestione di due beni confiscati alla mafia e destinati ad uso sociale, il TAR ha rilevato come i riscontri contabili effettuati dal Ministero, alla data del 12 ottobre 2010, ( sul capitolo 001830, art. 2 e 3 di importo pari a 3.000,00 euro) hanno messo in luce che gli esigui fondi stanziati non sono mai stati utilizzati.<br />	<br />
Gli stessi ricorrenti riconoscono, nell’atto di appello ( pag. 16) la mancata attuazione dei due più significativi progetti avviati nell’immobile in località Timpa, sequestrato alla mafia, ( la “caserma della guardia di finanza” ed il “centro aggregazione sociale”), attuazione che, a loro dire, sarebbe stata solo “questione di tempo”. <br />	<br />
Sul Centro di Cinematografia realizzato e sull’adesione manifestata dai cittadini si sofferma particolarmente la difesa degli appellanti anche nel corso della trattazione orale: tuttavia, nulla dice sulla circostanza, messa in rilievo dalla sentenza appellata, che l’immobile destinato al Centro Cinematografia sia stato ristrutturato con fondi del PON Sicurezza a seguito di progetto la cui presentazione non è ascrivibile all’organo disciolto, mentre gli unici mandati di pagamento effettuati sul relativo capitolo di bilancio risultano in favore del Direttore generale.<br />	<br />
In definitiva, appare immune da vizi logici e da travisamento la valutazione compiuta dal TAR circa l’inidoneità di tali iniziative “culturali”, peraltro ancora non compiutamente attuate nonostante i due anni di amministrazione trascorsi, a controbilanciare gli altri elementi che, nel loro complesso, sono stati ritenuti decisivi e pregnanti nel delineare il quadro d’insieme della “deviata”gestione della cosa pubblica. <br />	<br />
Le iniziative culturali, come talora accade nei territori interessati dal fenomeno mafioso, ben possono prestarsi a svolgere un “ruolo” di copertura e/o di “di facciata”, rispetto alla realtà della dinamica clientelare degli interessi sottesi alla gestione della cosa pubblica.<br />	<br />
Il quadro che emerge dalle risultanze istruttorie compiute dalla Prefettura di Vibo descrive, in effetti, una gestione quasi “familiare”dell’Amministrazione, come bene ha messo in evidenza il TAR nell’esaminare i dati di fatto raccolti con riguardo allo svolgimento delle elezioni amministrative, agli affidamenti degli appalti, alla questione del porto.<br />	<br />
&#8211; Passando all’esame dei singoli profili esaminati dal TAR e dalla relazione ministeriale posta a base del provvedimento impugnato, i ricorrenti ritengono insignificanti i fatti che hanno caratterizzato la presentazione delle liste nel 2008: non sarebbe d<br />
Invece, il Collegio non riscontra carenze probatorie, né la dedotta inversione dell’onere della prova nell’accertamento compiuto in primo grado.<br />	<br />
Certamente desta sospetti la sola circostanza che ben due liste avversarie, proprio l’ultimo giorno utile per la presentazione, si siano ritirate dalla competizione; e ciò, anche se per ipotesi rispondesse al vero quanto affermano i ricorrenti, ovvero che il ritiro della candidatura dei potenziali candidati della lista capeggiata dal Dott. Sergio Raimondo sarebbe stata determinata dall’improvvisa sostituzione del capolista (d’Aloi o Cavallaro), e che la defezione del sig. Fortunato Ieraci sarebbe stata determinata dalla circostanza che lo zio Umberto Solano, sostenuto dalla comune parentela, si sarebbe candidato nella lista del sindaco Reggio, ovvero che lo “sparuto gruppo” a sostegno della lista che avrebbe dovuto essere capeggiata dal Dott. Macrì si sarebbe “auto dissolto” per mancanza di numero sufficiente di candidati nella lista. <br />	<br />
Si ribadisce, infatti, che qualunque siano le circostanze concomitanti che hanno eliminato la competizione politica nelle elezioni di questo Comune, si profila consistente il sospetto che la “difficoltà” riscontrata dalle liste potenzialmente avversarie non fosse casuale, ma in qualche modo collegata alla forte “influenza” che la lista capeggiata dal sindaco Reggio era in grado di esercitare sui candidati delle altre liste, non ultimo a causa dei rapporti di parentela intercorrenti tra i potenziali candidati concorrenti e gli appartenenti alla lista risultata poi eletta. Un vincolo familiare così forte, anche se tipico dell’ambiente di un piccolo paese e tipico della cultura calabrese, desta comunque inquietanti sospetti di possibili pressioni esercitate sui potenziali aspiranti, rinunciatari, candidati delle altre liste ( emblematico, tra tutti, il caso della defezione del Sig. Fortunato Ierace, nipote del sig. Umberto Solano, che si è determinato a non candidarsi nelle file della compagine del Dott. Raimondo, in quanto la famiglia avrebbe scelto di appoggiare Umberto Solano; per lo stesso motivo, l’altro nipote Sig. Salvatore Mercuri, potenziale candidato nel raggruppamento di Macrì, decide di rinunciare a poche ore dalla scadenza del termine per il deposito delle liste). <br />	<br />
Non si può tralasciare il fatto notorio che “Il vincolo familiare” rappresenta il tratto distintivo della mafia calabrese.<br />	<br />
E sulla famiglia di Umberto Solano, candidato della lista capeggiata da Reggio, si sofferma particolarmente la relazione della Commissione: famiglia molto numerosa (-pag. 30 della relazione) cui appartengono Salvatore Solano, vice sindaco con delega al bilancio nella precedente amministrazione Adilardi, che è stata oggetto del DPR 2 sett. 2005 di scioglimento per infiltrazione mafiosa; il fratello Luigi Solano, gestore di stazioni di servizio Q 8, a cui il Comune appalterà diversi servizi; il fratello Vincenzo Solano, socio della “Porto Nicotera” s.r.l., titolare dell’agenzia funebre “Fratelli Solano”, a cui il Comune appalterà diversi servizi; il fratello Carmelo Solano, sottoscrittore della lista “Nicotera Democratica”, notato in compagnia di pregiudicati vicini al clan Mancuso e titolare insieme al fratello della predetta agenzia di servizi funebri; lo zio Antonio Solano, presente in casa Corsi allorchè è stato comunicato al Raimondi il ritiro di 6 candidati dalla compagine avversaria, titolare della ditta omonima di distributore Q8.<br />	<br />
I fratelli Solano sono stati soggetti più volte a controlli, in quanto si sono intrattenuti con persone gravate da precedenti penali ed esponenti del clan Mancuso (pag. 30 Relazione).<br />	<br />
Altra circostanza inquietante che su 89 sottoscrittori della lista “Nicotera Democratica”, 36 risultano avere precedenti penali, parentele, e frequentazioni con esponenti del clan Mancuso (uno simbolico, tra tutti, Mnuel Juanito Reggio, figlio del fratello del sindaco Reggio, trafficante di droga, reso invalido dopo una sparatoria avvenuta in Brasile, che vanta rapporti di frequentazione con Mancuso Antonio ( pag. 330 della relazione). <br />	<br />
Tra l’altro, molti dei sottoscrittori sono soci della “Porto Nicotera” s.r.l.; alcuni risultano poi intrattenere rapporti economici e professionali col Sindaco, uno di questi è stato assunto a tempo indeterminato nell’area vigilanza. <br />	<br />
Gli appellanti non smentiscono i dati, anche numerici, risultanti dalla relazione della Commissione relativi ai sottoscrittori della lista, limitandosi a sminuirne la rilevanza e affermando che “nessun rilievo” avrebbe la circostanza che tra i presentatori della lista figurino “pochi soggetti con procedimenti penali a carico e altri con frequentazioni con affiliati alle locali organizzazioni criminali”, trattandosi di soggetti che godono comunque dell’elettorato attivo e non essendovi accertamento sulla “influenza negativa” dei sottoscrittori inquinanti. <br />	<br />
Si ribadisce quel che già ha affermato il giudice di primo grado correttamente, ovvero che 36 su 89 rappresentano più di un terzo dei sottoscrittori della lista e che l’esistenza di collusioni, collegamenti e condizionamenti, risulta dall’insieme dei dati raccolti, non ultimo la circostanza che quei sostenitori della lista risultano poi essere anche i destinatari dei provvedimenti di affidamento di servizi da parte del consiglio comunale.<br />	<br />
Deve ribadirsi, infatti, come ai fini dell’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è sufficiente un insieme di elementi concreti, univoci e rilevanti, che nel complesso siano rivelatori di collegamento diretto o indiretto degli amministratori con la criminalità organizzata, a prescindere dalla prova rigorosa dell’effettivo condizionamento esercitato nel procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi.<br />	<br />
&#8211; Quanto agli asseriti collegamenti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, gli appellanti sostengono che il mero rapporto di parentela con pregiudicati non può condizionare la valutazione del soggetto, e che comportamenti e valutazioni rifer<br />
Inoltre, la relazione ministeriale nulla dice in ordine alle azioni di interferenza amministrativa eventualmente poste in essere dalle cosche operanti sul territorio; né è dimostrato che alcun atto dell’Amministrazione è stato adottato per favorire personaggi di dubbia moralità; i fatti richiamati dalla commissione sarebbero insignificanti ed inesistenti.<br />	<br />
Al contrario non si sarebbe tenuto conto che in un paese di 6.000 abitanti è impossibile evitare il contatto occasionale con qualche soggetto gravato da precedenti penali; il dato trascurato sarebbe invece che nessuno degli amministratori eletti ha riportato condanne penali, neppure per contravvenzioni o reati bagatellari. Le frequentazioni con malavitosi segnalati a carico del sindaco si riferiscono a 14 anni addietro e i procedimenti penali in cui è stato coinvolto riguardavano episodi legati alla giovanile militanza politica nel P.C.I..<br />	<br />
Tali affermazioni però sono smentite dalla Relazione, nella quale la Commissione:<br />	<br />
&#8211; ha denunciato le parentele e le frequentazioni intrattenute dai componenti del consiglio comunale e dalla giunta con gli esponenti della criminalità organizzata ( pag. 16 e ss. della Relazione);<br />	<br />
&#8211; ha indicato che il consigliere comunale con delega allo sport è detenuto dal 29 settembre 2009 in regime di arresti domiciliari a seguito di o.c.c. del Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, contraffazi<br />
Quanto alla parentela del Sindaco con Raffaele Reggio ( il fratello condannato all’ergastolo per omicidio e irreperibile da 18 anni, alleato storico del clan Mancuso – pag. 158 relazione), pur condividendosi che non è sufficiente ad integrare presupposto del provvedimento di cui all’art. 143 T.U.EE.LL., la semplice circostanza del legame parentale con soggetto appartenente ad una cosca mafiosa (Consiglio Stato , sez. V, 20 ottobre 2005 , n. 5878), deve tuttavia ribadirsi che questo elemento, di per sè non decisivo, è stato considerato, dalla Commissione prima e dal TAR poi, nell’insieme degli altri elementi raccolti.<br />	<br />
Il quadro che ne è risultato appare sufficiente a descrivere una situazione di “collegamenti” o “forme di condizionamento” indicative di uno stato di “non libertà” e “parzialità” dell’azione amministrativa: significativo appare al Collegio, ad es., il nesso tra il suddetto legame di parentela ed il fatto ( non contestato dagli appellanti) , risultante dalla relazione, che immediatamente dopo l’elezione a Sindaco, con procedura rapidissima, sia stato conferito mandato al dott. Carmelo Maccarrone per la realizzazione del porto turistico in prossimità dei terreni del figlio di Raffaele Reggio, a nord della città, come dichiara lo stesso Maccarrone il 22.2.2010 alla Commissione, (rel pag. 153).<br />	<br />
Infine, va ribadito che al fine dell’adozione della misura in esame sono sufficienti circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l&#8217;azione penale o l&#8217;adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (Consiglio Stato , sez. VI, 10 marzo 2011 , n. 1547).<br />	<br />
&#8211; Quanto alla vicenda relativa alla realizzazione del porto turistico, gli appellanti ripropongono le censure che la sentenza impugnata ha respinto ed osservano che il Comune, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha mai ricevuto finanziament<br />
La sentenza appellata, ad avviso del Collegio, ha correttamente ritenuto plausibili i sospetti emergenti dal quadro d’insieme evidenziato dalla Commissione: per un verso, l’inattività della Società rispetto allo scopo ufficiale per cui era stata costituita, ed il risultato delle elezioni corroborano l’ipotesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui la costituzione della società è da mettere in relazione con il successo della lista capeggiata dal sindaco Reggio alle elezioni del 2008, molti essendo i soci della società che sono risultati eletti al consiglio comunale, compresi sindaco e vicesindaco, ovvero sottoscrittori della lista; non è contestato poi dagli appellanti che molti dei soci della “Porto Nicotera” s.r.l. siano risultati avere precedenti penali e frequentazione con personaggi di spicco di clan criminali, del clan Mancuso in particolare ( pag. 125 relazione). <br />	<br />
Circa la localizzazione del porto, l’esistenza di diverse ipotesi progettuali risalenti negli anni non inficia il fatto certo della localizzazione a sud inserita nel piano regolatore comunale; e pare difficile escludere che la modifica del sito, sollecitata con tanto tempismo dal Sindaco, non sia stata condizionata dalla circostanza della vicinanza dei terreni di proprietà del nipote, Achille Reggio, “figlio di un boss noto della malavita calabrese, affiliato ad uno dei clan più potenti della zona”, ancorchè siti ad un chilometro di distanza. A rendere credibile l’ipotizzato scopo di voler favorire gli interessi economici di quest’ultimo, anche la vicinanza del lido Marameo, anch’essa non smentita dagli appellanti.<br />	<br />
&#8211; Un’ultima puntualizzazione merita la questione relativa alla gestione degli appalti.<br />	<br />
Gli appellanti affermano che si tratterebbe di legittimi affidamenti diretti di appalti e cottimi di importo modesto, a ditte fiduciarie del Comune sin dai tempi della Commissione straordinaria del 2005 e che tali affidamenti sono continuati anche successivamente allo scioglimento del Consiglio comunale (citano ad es. la ditta Pirelli).<br />	<br />
Ben più approfondita è però sul punto la motivazione della sentenza, che i rilievi degli appellanti non scalfiscono.<br />	<br />
La sentenza, infatti, ha rilevato come una parte corposa della relazione sia stata dedicata all’argomento, che ha esaminato partitamente singoli episodi, nonché il ruolo svolto dal responsabile dell’area tecnica e lavori pubblici dell’ente, su cui nulla eccepiscono gli appellanti.<br />	<br />
Inoltre, non rileva che singoli procedimenti di affidamento possano risultare legittimi, a fronte di un sistema che appare complessivamente finalizzato a soddisfare interessi diversi da quelli generali.<br />	<br />
Anche su tale profilo, nulla oppongono gli appellanti.<br />	<br />
&#8211; In conclusione, l’appello va rigettato.<br />	<br />
&#8211; Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della delicatezza delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2012-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a></p>
<p>Presidente Elefante – Est. Farina Provincia di Napoli c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.) è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Elefante – Est. Farina<br /> Provincia di Napoli  c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Autotutela – bando di gara – contenente espressioni ambigue – considerazione della scarsa dimestichezza degli imprenditori con la disciplina sull’evidenza pubblica – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire. Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittimo l’autoannullamento di un bando di gara d’appalto se l’amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p align="right">
N.1266/04 REG.DEC.<br />
N 3507 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003
</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Quinta  Sezione </center></b><br />
        ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center><br />
sul ricorso in appello n.r.g. 3507 del 2003, proposto</p>
<p>dalla<b> Provincia di Napoli</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Silvio Savarese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Brunello Mileto, in Roma, via G. B. Tiepolo, n. 21,<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. </b>in raggruppamento d’impresa, non costituite,<br />
<center>per l&#8217;annullamento</center></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n. 1696, pubblicata il 25 febbraio 2003.<br /> Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />Visto il dispositivo di decisione n. 9 del 14 gennaio 2004;<br /> Visti gli atti tutti della causa; <br />Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l’avv. Mileto per delega dell’avvocato De Falco , come da verbale d’udienza;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</b></center><br />
1. Il ricorso in appello n. 3507 del 2003 è proposto dalla Provincia di Napoli. È stato notificato alle due parti private indicate in epigrafe l’undici aprile 2003 e depositato il 23 aprile.<br />È chiesta la riforma della sentenza n. 1696 del 25 febbraio 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, con la quale è stata annullata la determinazione n. 6735 del 30 luglio 2002 – Direzione provveditorato ed economato, relativa al bando per appalto-concorso per la realizzazione del progetto esecutivo e la gestione dell’Agenzia Informagiovani.<br /> 2. Il provvedimento, in dipendenza della ritenuta illegittimità del capitolato speciale, dispone l’annullamento dell’intera procedura di gara, con “caducazione” di tutti gli atti ad essa inerenti. Ed è motivato nel senso che, nonostante che nel capitolato speciale d’appalto fosse chiaramente prescritto che “l’offerta tecnica e quella economica” dovevano “essere contenute in plichi differenti, un’interpretazione letterale dell’art. 8” potesse “avere indotto un concorrente, nella predisposizione degli elaborati progettuali, ad inserire una parte descrittiva del prezzo nell’offerta tecnica”. È, ancora, motivato nel senso che vi si condivide il verbale n.2/02 del 2, 5 e 22 luglio 2002, della commissione di gara. In esso si chiariva che il rinvio alle “specifiche tecniche” induceva i concorrenti a “conformare l’elaborato progettuale alle sei parti ivi previste”. E la quinta di queste riguardava il prezzo, che doveva essere indicato a corpo.<br />3. Il primo giudice, su ricorso di due imprese concorrenti, ha invece ritenuto che l’art. 8 del capitolato speciale non dava adito a dubbi sulla necessità “della separatezza e dell’autonomia documentale e contenutistica delle due buste” dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ha perciò rilevato che l’impresa che aveva inserito l’indicazione del prezzo nella prima busta doveva essere esclusa e che, invece, l’annullamento del procedimento era illegittimo.<br />4. Con il primo motivo dell’appello si sostiene che è stata omessa ogni motivazione sulla dedotta eccezione di carenza di interesse attuale e concreto all’impugnazione in capo alle due imprese ricorrenti. Esse hanno, comunque, la possibilità di partecipare alla futura gara.<br />Il motivo non ha pregio.<br /> Invero, le due imprese avevano preso parte alla gara che si stava svolgendo. Avevano, perciò, interesse alla conclusione del procedimento, nel quale, anzi, l’esclusione di un concorrente aumentava le probabilità di successo delle altre parti in gara.<br /> In questi termini, va perciò riconosciuto interesse a proporre il ricorso in esame.<br /> 5. Con il secondo motivo si critica la sentenza impugnata, sottolineando che, anche se dovevano essere prodotte due buste, nei modi descritti, altro è ritenere che i due plichi dovevano essere distinti, altro è applicare “il principio che se la busta tecnica, oltre a contenere il suo proprio oggetto, contenga anche un elemento” dell’offerta economica, ciò comporti l’esclusione dalla gara per chi incorre in questo errore. I partecipanti ad una gara non sono tenuti a conoscere la legge o i principi enunciati dalla giurisprudenza, ma esclusivamente la lex specialis che regola la gara stessa.<br /> La censura appare fondata, alla luce della considerazione che legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire.<br />Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.<br /> 6. La formula del capitolato, secondo la quale occorreva inserire “il progetto tecnico redatto conformemente alle prescrizioni contenute nella parte contenente le specifiche tecniche”, rinviava a queste ultime. Qui, le prime tre parti (specifiche tecniche del servizio, tempi dell’intervento, personale addetto al servizio) sembrano potersi ricondurre all’offerta tecnica in senso proprio. Per chi è uso alle regole delle gare in parola, poteva apparire sufficientemente certo che il rinvio era invece errato per le parti seguenti (quarta: costi di gestione; quinta: prezzo). Chi è invece all’oscuro del principio per cui deve evitarsi che la valutazione tecnica del progetto possa essere influenzata dalla cognizione del prezzo che si chiede, non può essere dichiarato responsabile di non aver osservato la regola volta a scongiurare questa evenienza, specie allorché sia sufficientemente certo che è stata anche l’Amministrazione a causare l’inconveniente, in ragione della scarsa chiarezza delle disposizioni che ha dato.<br /> Se, dunque, esattamente il T.A.R. ha definito come una formula non “felice” quella di rinvio alle specifiche tecniche, se ne deve dedurre la conseguenza che la mera possibilità, peraltro avveratasi, di induzione in errore di un concorrente, ha correttamente ispirato l’esercizio del potere di annullamento della procedura così avviata.<br /> 7. Per altro verso, è da considerare che, di fronte ad errori di concorrenti che palesemente non sono ispirati da intenti di compiere irregolarità per guadagnare la gara o che non si manifestano come violazioni di ben chiare regole stabilite dall’Amministrazione, come è da affermarsi per l’errore in esame, la sanzione dell’esclusione non mira, di certo, ad eliminare chi si è dimostrato un non “affidabile” contraente per la P.A., ma unicamente chi sia incorso in un’irregolarità che nessun rilievo avrà sulla prestazione che dovrà essere assicurata. E, dunque, l’interesse dell’amministrazione non ne riceve pregiudizio. Né pare giustificato asserire che ne viene a soffrire la parità di trattamento che deve essere garantita a tutti i concorrenti, se questo trattamento attiene a posizioni sostanziali e non alla mera capacità di superare ostacoli formali, talora dissimulati, derivanti dalla combinazione di una pluralità di adempimenti posti nelle leggi, nei bandi, nelle lettere d’invito, nei capitolati speciali.<br /> 8. Va dunque applicata la regola per la quale, di fronte all’assenza di una precisa comminatoria di esclusione ed alla possibilità che una regola della gara possa indurre in errore, la mancanza di un concorrente nella presentazione dell’offerta non va fatta ricadere, se possibile, sul medesimo.<br /> Ne segue che legittimamente, dato il tipo di ostacolo intervenuto al corretto svolgimento successivo della gara, l’Amministrazione ha annullato il procedimento, riconoscendo anche di aver potuto dare causa all’insorgere dell’elemento ostativo suddetto.<br /> 9. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo.<br /> 10. Vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
<center> <b> P.Q.M.</b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appellon. 3507 del 2003.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante, Presidente<br />Rosalia Bellavia, Consigliere<br />Giuseppe Farina, rel. est. Consigliere<br />Claudio Marchitiello, Consigliere<br />Marzio Branca, Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to  Agostino Elefante<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />	<br />
f.to  Giuseppe Farina<br />
IL SEGRETARIO<br />
f.to  Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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