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	<title>1265 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1265 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può essere accordata solo ai collaboratori inseriti in un programma speciale di protezione (P.s.p.); ne caso specifico il ricorrente, da tempo, e&#8217; uscito dal programma speciale di protezione e nei suoi confronti non emerge “alcun proposito di ritorsione nei confronti della sua persona”; la gravità della situazione di pericolo va, dunque: a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01265/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00696/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 696 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Cimino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Migliano, con domicilio, ex lege, presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 verbale del 21 settembre 2010 con la quale si è deliberato di esprimere parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata dal Collaboratore di Giustizia Cimino Giovanni, provvedimento notificato per stralcio in data 5 novembre 2010, nonchè il risarcimento del danno e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio;	</p>
<p>&#8211; che il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce – contrariamente a quanto in gravame affermato &#8211; una speciale misura di protezione che, ex lege (art.13 c.5 ed art.15 del d.l.n. 8 del 1991, convertito nella legge 	</p>
<p>&#8211; che quanto riportato nel provvedimento impugnato in ordine alla fuoriuscita del ricorrente, da tempo, dal programma speciale di protezione (P.s.p.), trova conferma negli atti corredanti il gravame (cfr. domanda di cambio generalità del 19.5.2010 in cui 	</p>
<p>&#8211; che, per quanto sopra, eventuali condizioni cui, a suo tempo, è stata dall’interessato condizionata la propria accettazione alla fuoriuscita dal P.s.p. non possono oggi essere dedotte quale vizio dell’atto avversato; 	</p>
<p>&#8211; che, peraltro, la posizione del ricorrente risulta scrutinata nell’ambito del procedimento volto ad esaminare i presupposti per l’adozione (nei suoi confronti) di un nuovo P.s.p.: presupposti che sono stati esclusi dalla D.d.a. di Catanzaro con note del	</p>
<p>&#8211; che il gravame, così come implementato, non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris; 	</p>
<p>&#8211; che la gravità della situazione di pericolo (denunciata in gravame ma non nell’istanza di cambiamento delle generalità ove risulta prospettata solo come temuta e non attuale), va, dunque:	</p>
<p>a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; 	</p>
<p>b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare in epigrafe.<br />	<br />
Spese della presente fase del giudizio compensate tra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a></p>
<p>Agostino Elefante &#8211; Presidente; Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est. Fara ed altri (Avv. Niedda) c/ Comune di Semestere (Avv. Davini) – Pintus ed altri (Avv. Scarfò) il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Agostino Elefante &#8211; Presidente; Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br /> Fara ed altri (Avv. Niedda) c/ Comune di Semestere (Avv. Davini) – Pintus ed altri (Avv. Scarfò)</span></p>
<hr />
<p>il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – procedimento elettorale – voto assistito – certificato medico attestante invalidità – obbligo del presidente di seggio di verificare l’infermità impediente – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché l’art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570 precisa che i certificati medici sull’impedimento ad esprimere autonomamente il voto “debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”, il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare “attestazione”. Pertanto, il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare, poiché tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Orientamento innovativo poiché la giurisprudenza, sino ad oggi, era ferma nel ritenere che ai certificati medici prodotti dall’elettore dovesse riconoscersi qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1265/04 REG.DEC.<br />
N. 2797  REG.RIC<br />
ANNO 2003		     																																																																																											</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  <br />Quinta  Sezione </center></b><br />
         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2797 del 2003 proposto da<br />
<b> Germano FARA, Giovanni TRAMALONI, Marino PIREDDA, Salvatore MURONI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Damiano Nieddu ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 104, presso De Angelis,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Semestene</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittore Davini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Cervone in Roma, Via Gregorio XI n. 4,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino, Giuseppe Porcheddu, Bruna Deriu, Salvatore Marongiu, Mimmia Deriu </b> , rappresentati e difesi dall’avv. Cristina Scarfò ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Gregorio XI n. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Cervone,</p>
<p>e di Giovanni Maria Deriu, Antonio Serra e Giuseppe Obino, non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 1791 in data 18 dicembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune appellato e quello di controricorso con appello incidentale dei sigg. Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino, Salvatore Marangiu, Giuseppe Porcheddu e Mimmia Deriu;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti Nieddu e Davini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>I ricorrenti, candidati nella lista n. 1 &#8220;Insieme per Semestene&#8221; nelle elezioni tenutesi il 26 e 27 maggio 2002 per l&#8217;elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Semestene, hanno impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna la proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali relative alla suddetta consultazione elettorale, che hanno dato come vincitori gli appellati, candidati nella lista n. 2 “Rinnovamento per Semestene”.<br />
Con la sentenza appellata il Tribunale adito ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale avanzato dai controinteressati.<br />
Per l’annullamento di tale sentenza propongono appello i ricorrenti, riproducendo in parte le censure già dedotte in primo grado e contestando le ragioni sulle quali si fonda.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Semestene e gli appellati privati, i quali ha controdedotto al ricorso e ne ha chiesto la reiezione perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.<br />
I secondi, inoltre, hanno rinnovato con appello incidentale il ricorso incidentale proposto in primo grado.<br />
All’udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>L’appello è infondato.<br />
Con il primo motivo di censura si sostiene, come già dedotto in primo grado, l’illegittimità di sei dei sette voti espressi da elettori assistiti da accompagnatore, in quanto l’impedimento fisico attestato nel certificato medico esibito non sarebbe stato tale da poter essere ricompreso tra quelli previsti dall’art. 41 comma 2 T.U. 16 maggio 1060 n. 570.<br />
Il Tribunale ha respinto la doglianza richiamando giurisprudenza consolidata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sez., 13 febbraio 1998 n. 167, 30 giugno 1997 n.768, 10 marzo 1997 n. 251) secondo la quale, in presenza di una certificazione medica, che attesti che l&#8217;elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno del voto per impossibilità di servirsi delle mani o della vista, correttamente il presidente di seggio lo autorizza a servirsi dell’accompagnatore, senza essere tenuto a compiere alcuna particolare indagine sulle condizioni di salute dell&#8217;elettore, salvo che non vengano formulate obiezioni da parte dei componenti del seggio (scrutatori o rappresentanti di lista), ovvero emerga ictu oculi che la certificazione prodotta sia falsa o non veritiera.<br />
Ritengono, invece, i ricorrenti che il presidente del seggio elettorale ha sempre l’obbligo di verificare la veridicità del certificato medico quando gli impedimenti denunciati non corrispondono a quelli indicati dalla legge e non solo quando qualche componente del seggio ne faccia richiesta.<br />
La censura pone il problema dell’efficacia dei certificati medici rilasciati, ai fini l’ammissione al voto assistito, dai funzionari medici a tale scopo designati.<br />
Occorre mettere in evidenza che la disciplina, al riguardo manchevole nell’originario testo dell’ultimo comma del menzionato art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570, è stata completata con l’art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, il quale precisa che “detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.<br />
Il senso dell’espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare “attestazione”.<br />
Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall’elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).<br />
Appare, pertanto, condivisibile l’orientamento espresso dal giudice di primo grado secondo il quale il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.<br />
Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione. Cosicché non può ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo &#8211; pur “prudente” &#8211; apprezzamento. Egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all’esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati.<br />
Su chi intenda contestare come illegittima l’ammissione dell’elettore al voto assistito incombe, allora, l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi e, nella specie, questa dimostrazione non è stata data, essendosi limitati gli appellanti alla mera affermazione dell’inidoneità al fine in argomento delle affezioni risultanti dai certificati medici allegati al verbale delle operazioni del seggio.<br />
La censura esaminata va, pertanto, respinta.<br />
Ciò comporta la conferma della validità dei sei voti contestati ed il conseguente difetto d’interesse all’esame dell’ulteriore motivo d’appello, concernente la validità di un voto espresso, asseritamente, con l’assistenza di un accompagnatore che avrebbe già svolto questa funzione a favore di altro elettore. La doglianza, infatti, come ha già rilevato il Tribunale in primo grado, è potenzialmente idonea a far conseguire ai ricorrenti un solo voto, che però non è sufficiente a modificare l’esito della competizione elettorale, stante il divario di tre voti esistente fra le due liste in lizza.<br />
Per tutto quanto precede, l’appello principale si rivela infondato e dev’essere respinto; quello incidentale subordinato va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
<center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Aldo Fera &#8211; Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L’ESTENSORE   <br />                                            F.to Corrado Allegretta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Antonietta Fancello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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