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	<title>1262 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1262 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2016-n-1262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2016-n-1262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1262</a></p>
<p>Sulle condizioni per contestare la statuizione di condanna alle spese in primo grado 1. Processo amministrativo &#8211; Controversia &#8211; Spese &#8211; Liquidazione &#8211; Criteri &#8211; In caso di cessazione della materia del contendere &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste 2. Processo amministrativo &#8211; Sentenza &#8211; Condanna alle spese &#8211; Censurabilità in appello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2016-n-1262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2016-n-1262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni per contestare la statuizione di condanna alle spese in primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Controversia &#8211; Spese &#8211; Liquidazione &#8211; Criteri &#8211; In caso di cessazione della materia del contendere &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Sentenza &#8211; Condanna alle spese &#8211; Censurabilità in appello &#8211; Condizioni&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia di spese, vige la regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio dell’art. 26, comma 1, c.p.a..&nbsp;Qualora sopravvenga nel corso del giudizio il comportamento o il provvedimento integralmente satisfattivo delle ragioni dell’istante, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, non può esimersi dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l&#8217;introduzione del giudizio.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2. La sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità. In particolare sussiste l&#8217;“abnormità” della decisione, sicché la liquidazione delle spese può ritenersi illogica, se ed in quanto l&#8217;ammontare delle singole partite computate (spese per atti del procedimento, onorari e diritti) sia sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all’impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall’art. 2233, comma secondo, c.c..Quanto alla misura delle spese, secondo una prassi consolidata del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità solitamente non esplicitati in sentenza (prassi cui si è adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella), va rilevato che solitamente i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all&#8217;intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità delle questioni affrontate, l&#8217;applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l&#8217;affermazione, il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione nel caso concreto, etc..</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01262/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 09935/2015 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9935 del 2015, proposto dalla s.r.l. Mediofactor, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio D&#8217;Aniello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 67;&nbsp;<br />
contro<br />
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del Direttore generale pro-tempore;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione IV, n. 2754 del 15 maggio 2015.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e nessuno presente per le parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.- Con ricorso r.g.n. 4971/2011, la s.r.l. Mediafactor chiedeva al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi nn. 3988/10, 11255/09, 9267/09, 10419/09, 9271/09, 11137/09, 9890/09 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l’ASL Napoli 1 al pagamento in suo favore di complessivi euro 74.892,89, quale compenso per prestazioni effettuate per conto del servizio sanitario.<br />
2.- All’udienza del 14 maggio 2014, la difesa di parte ricorrente dichiarava che la propria pretesa era stata soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere, e insisteva solo per le spese del giudizio.<br />
3.- La sentenza in epigrafe dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l’ASL Napoli 1 al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 750,00 oltre spese ed accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.<br />
4.- Con l’appello in esame, la società deduce di aver depositato nel corso del giudizio di primo grado la nota spese, redatta secondo le tabelle professionali, per un importo di euro 15.358.93; di aver depositato, su richiesta del giudice, n.7 certificati di non proposta opposizione avverso i decreti ingiuntivi, versando euro 112 di marche da bollo all’ufficio cronologico del Tribunale di Napoli, e di aver partecipato a quattro camere di consiglio.<br />
4.1.- L’appellante lamenta l’erroneità del criterio di determinazione delle spese di giudizio, in contrasto col DM n. 55/2014, anche con riferimento all’art. 14 c.p.c.; il difetto di motivazione, perché il primo giudice non ha tenuto conto che il valore della causa supera 75.000 euro e, pertanto, andrebbe applicato lo scaglione di riferimento (compreso tra 52.000 e 260.000 euro); la mancata valutazione dell’attività professionale del difensore, con conseguente vantaggio economico per la parte che ha perpetrato il ritardato pagamento.<br />
4.2.- La società ha aggiunto che, sebbene il potere del giudice ex art. 91 c.p.c. di liquidare le spese sia discrezionale, esso deve essere ancorato al principio di cui all’art. 2233, comma secondo, c.c., ovvero il compenso deve essere proporzionale all’importanza dell’opera professionale e al valore economico della controversia.<br />
4.3.- L’appelante, infine, lamenta la violazione dell’art. 93 c.p.c. e la carenza di motivazione, avendo il difensore fatto richiesta che le spese gli fossero attribuite, avendole anticipate.<br />
5.- Il Collegio ritiene che l’appello vada accolto, con le precisazioni che seguono.<br />
5.1- In materia di spese, vige la regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio dell’art. 26, comma 1, c.p.a..<br />
5.2.- Qualora, come nella fattispecie, sopravvenga nel corso del giudizio il comportamento o il provvedimento integralmente satisfattivo delle ragioni dell’istante, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il giudice, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, non può esimersi dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l&#8217;introduzione del giudizio (Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3348).<br />
5.3.- La giurisprudenza consolidata ritiene che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4808).<br />
5.4.- Ritiene il Collegio che sussiste quest’ultima evenienza di “abnormità” della decisione, sicché la liquidazione delle spese può ritenersi illogica, se ed in quanto l&#8217;ammontare delle singole partite computate (spese per atti del procedimento, onorari e diritti) sia sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all’impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall’art. 2233, comma secondo, c.c..<br />
5.5.- Quanto alla misura delle spese, secondo una prassi consolidata del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfetaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità solitamente non esplicitati in sentenza (prassi cui si è adeguata anche quella degli avvocati di non allegare la nota degli onorari e delle spese con riferimento alle singole voci della tabella), va rilevato che solitamente i criteri di liquidazione vengono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto piuttosto in circostanze eterogenee, intrinseche all&#8217;intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità delle questioni affrontate, l&#8217;applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa di cui si chiede l&#8217;affermazione, il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione nel caso concreto, etc. (Consiglio di Stato, sez. V, 5 luglio 2013, n. 3587).<br />
5.6.- Orbene, nel caso in esame, facendo applicazione dei richiamati consolidati principi, la misura delle spese liquidate in primo grado appare eccessivamente ridotta, perché non proporzionata all’attività svolta dal difensore, che, per quanto non comportante la soluzione di questioni giuridiche complesse o la redazione di atti difensivi di particolare impegno (trattandosi della proposizione di un ricorso per l’esecuzione di decreti ingiuntivi), ha pur sempre richiesto lo studio preliminare della questione, la redazione del ricorso, vari adempimenti di segreteria e la partecipazione a quattro camere di consiglio.<br />
6.- Ritiene, pertanto, il Collegio che non possa accogliersi la domanda di liquidazione dell’importo recato dalla nota spese, redatta dal difensore in applicazione rigorosa del criterio di corrispondenza dell’attività professionale al valore economico della causa; tuttavia, in considerazione dell’attività professionale svolta, di non particolare complessità, il capo di sentenza impugnato vada riformato e, conseguentemente, l’amministrazione deve essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di euro 5.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.), nonché alla refusione del contributo unificato versato per il primo e il secondo grado, distraendo le somme in favore del difensore che ne ha fatto istanza, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 9935 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la ASL Napoli 1 Centro alle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante, nella misura di euro 5.000,00 oltre accessori di legge (15% a titolo di rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.), nonché alla refusione del contributo unificato versato per il primo ed il secondo grado di giudizio, distraendo le somme in favore del difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-3-2016-n-1262/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2016 n.1262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.1262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-6-10-2014-n-1262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-6-10-2014-n-1262/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.1262</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso, Est. E. Mattei Infracom Italia s.p.a. (Avv. M. Spatocco) contro l’Università degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Cardarelli, M. Tariciotti, S. Sacchetto e F. Lattanzi) Contratti della p.a. – Omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-6-10-2014-n-1262/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.1262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-6-10-2014-n-1262/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.1262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso, Est. E. Mattei<br /> Infracom Italia s.p.a. (Avv. M. Spatocco) contro l’Università degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Cardarelli, M. Tariciotti, S. Sacchetto e F. Lattanzi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali – Lex specialis che non prevedeva la loro necessaria esposizione – Esclusione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove la <i>lex specialis</i> non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori. Ciò in quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>ex </i>art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2014, proposto da:<br />
Infracom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Matilde Tariciotti, Stefano Sacchetto e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla controinteressata della gara indetta dall’Università degli Studi di Padova per l’affidamento del servizio di telecomunicazione (telefonia fissa e dati), compresa la comunicazione ex art. 79 d.lgs. n. 163/06 in data 20.5.2014; di tutti i verbali di gara in particolare di quello disponente l’aggiudicazione provvisoria e di quello contenente il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata; del diniego di autotutela del 19.6.2014; del bando e del disciplinare; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.<br />
Per il risarcimento del danno subito.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova e di Telecom Italia.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice sul processo amministrativo.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto di ricorso (n.r.g. 941/14) notificato a mezzo posta in data 19-26 giugno 2014 e depositato il successivo 3 luglio, Infracom Italia s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti, meglio in epigrafe specificati, riguardanti la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati) dell’Università degli Studi di Padova, all’esito della quale si è classificata al secondo posto della graduatoria di merito, dopo l’odierna controinteressata Telecom Italia.<br />
Avverso gli impugnati provvedimenti, la società ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:<br />
I. <i>Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1374 del Codice civile. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici. Violazione della par condicio competitorum. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e carenza di istruttoria. Sviamento</i>.<br />
Sostiene, a tale riguardo, che Telecom Italia sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza c.d. aziendali.<br />
II. <i>Violazione della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione recepiti dalla legge n. 241/90</i>.<br />
Asserisce, in proposito, che Telecom Italia si sarebbe trovata in un’ingiustificata situazione di vantaggio incompatibile con i principi di imparzialità e <i>par condicio competitorum</i>, in quanto proprietaria della rete da utilizzarsi per la gestione del servizio oggetto di gara.<br />
III. <i>Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione recepiti dalla legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 84, 86,87, 88 ed 89 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 121 del d.P.R. n. 207/2010. Violazione delle prescrizioni della lex specialis di gara (Capitolato, ART. IN.18; Capitolato, sezione RF, in relazione alla comunicazione 16 delle FAQ, domanda 3; Capitolato, RT da 01 a 10). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e travisamento, carenza di motivazione. Sviamento.</i><br />
Riferisce, nello specifico, che Telecom Italia sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver rispettato le condizioni previste a pena di esclusione dal capitolato speciale d’appalto.<br />
IV. <i>Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione recepiti dalla legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 84, 86,87, 88 ed 89 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 121 del d.P.R. n. 207/2010. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Sviamento</i>.<br />
Contesta, in particolare, gli esiti del giudizio di congruità svolto sull’offerta presentata da Telecom Italia, anche con riferimento alla mancata specificazione dei costi di sicurezza aziendale.<br />
L’Università degli Studi di Padova si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio Telecom Italia s.p.a., insistendo anch’essa per il rigetto del gravame.<br />
All’udienza camerale del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio rinvenuto la sussistenza dei presupposti per la sua definizione in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio, l’intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la presente impugnativa viene in contestazione la legittimità degli atti riguardanti la procedura di gara bandita dall’Università degli Studi di Padova per l’affidamento dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati).<br />
Con il primo mezzo di gravame, parte ricorrente sostiene che Telecom Italia sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza c.d. aziendali.<br />
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.<br />
Non disconosce, il Collegio, il proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l’affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1050).<br />
Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato progressivamente superato dal diverso indirizzo, al quale, dunque, il Collegio ritiene di dover aderire, secondo cui laddove la <i>lex specialis</i> non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., <i>ex plurimis</i>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030).<br />
E ciò in quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 4070).<br />
Nel caso di specie né il bando di gara né il fac-simile di offerta predisposto dalla stazione appaltante, hanno richiesto alle concorrenti in gara di indicare, a pena di esclusione, tale tipologia di costi nell’offerta economica.<br />
Deve, conseguentemente, ritenersi pienamente legittima la decisione assunta dalla resistente amministrazione di non disporre l’esclusione della società aggiudicataria del servizio oggetto di gara per il solo fatto di non aver preventivamente specificato gli oneri di sicurezza aziendali nella propria offerta economica, posto e considerato che tali costi sono stati comunque rilevati ed esaminati nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta stessa.<br />
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che Telecom Italia avrebbe usufruito, nel corso della procedura di gara, di un’ingiustificata situazione di vantaggio incompatibile con i principi di imparzialità e di <i>par condicio competitorum</i>, in quanto proprietaria della rete che viene utilizzata per la gestione del servizio di telecomunicazione.<br />
Anche detta doglianza è insuscettibile di essere accolta risultando invero indimostrato che Telecom Italia si sia effettivamente ritrovata in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti in ragione dell’esclusiva conoscenza di alcuni dati tecnici, posto che il Capitolato tecnico di gara ha puntualmente descritto l’attuale configurazione delle reti di comunicazione presenti nell’Ateneo, consentendo così a ciascuna concorrente di formulare un’offerta completa e realmente competitiva.<br />
Deve, altresì, essere respinto il terzo motivo, con il quale la società ricorrente sostiene che Telecom Italia sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver rispettato le condizioni previste a pena di esclusione dal capitolato speciale d’appalto, essendo tale affermazione è smentita dalla documentazione posta agli atti di causa e dalla quale, al contrario, risulta la piena aderenza dell’offerta di Telecom alle prescrizioni di gara.<br />
A medesime conclusioni, deve giungersi anche con riferimento al quarto e ultimo mezzo di gravame con il quale è stata dedotta l’illogicità, la contraddittorietà e l’insufficienza delle motivazioni poste a sostegno della valutazione di congruità compiuta sull’offerta di Telecom Italia, avendo in realtà il responsabile unico del procedimento dato esaustivamente conto delle ragioni per le quali detta offerta debba ritenersi sostenibile in ogni singola sua voce (cfr., relazione del r.u.p. allegata al verbale di gara n. 5).<br />
Per le considerazioni spora esposte, il ricorso deve essere respinto assieme all’istanza risarcitoria con il medesimo formulata, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella di annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Tenuto conto dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia di oneri aziendali, si rinvengono giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />
Alessio Falferi, Primo Referendario<br />
Enrico Mattei, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-6-10-2014-n-1262/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.1262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.1262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-1-6-2010-n-1262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-1-6-2010-n-1262/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-1-6-2010-n-1262/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.1262</a></p>
<p>Pres.Virgilio &#8211; Est.Carlotti PROVINCIA REGIONALE RAGUSA (Avv. Guido Corso) C/ ASSESORATI AL BILANCIO E FINANZEE FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA (Avv. Stato Palermo) sui limiti dell&#8217;autonomia finanziaria delle Province nella Regione siciliana Regioni a statuto speciale &#8211; Imposte &#8211; Autonomia finanziaria delle Province -Limiti &#8211; Principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-1-6-2010-n-1262/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.1262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-1-6-2010-n-1262/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.1262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Virgilio &#8211; Est.Carlotti<br /> PROVINCIA REGIONALE RAGUSA (Avv. Guido Corso) C/ ASSESORATI AL BILANCIO E FINANZEE FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI  DELLA REGIONE SICILIANA (Avv. Stato Palermo)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;autonomia finanziaria delle Province nella Regione siciliana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni a statuto speciale &#8211; Imposte &#8211; Autonomia finanziaria delle Province -Limiti &#8211; Principi costituzionali &#8211; Inapplicabilità &#8211; Statuto speciale &#8211; Gettito di imposta &#8211; Disciplina regionale &#8211; Rilevanze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autonomia finanziaria delle Province della Regione Siciliana, per quanto attiene alla devoluzione del gettito delle imposte riscosse nel territorio siciliano, non  trova fondamento costituzionale nell’art.119 ma nell’art. 36 dello statuto regionale e la definizione del perimetro di tale  autonomia risulta affidata all’intermediazione legislativa della stessa regione Sicilia, alla quale unicamente compete ogni determinazione in ordine al riparto complessivo del gettito fiscale. Considerato che lo statuto garantisce la piena autonomia finanziaria della sola regione e non anche degli altri enti locali sub-regionali,ne consegue che la regione siciliana può prevedere un determinato gettito d’imposta (relativo nel caso di specie alle assicurazioni contro responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore nel territorio siciliano) che non deve essere interamente devoluto alle Province, come invece previsto dalla normativa statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i></b></i><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1262 del 2009 proposto dalla <br />	<br />
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA,<br />	<br />
in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Corso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il difensore;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
gli ASSESSORATI AL BILANCIO E FINANZE e FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi assessori in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, legalmente domiciliati presso la sede dell’Avvocatura in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;	</p>
<p align=center>con gli interventi adesivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
delle PROVINCE REGIONALI DI TRAPANI, AGRIGENTO, CALTANISSETTA ed ENNA, in persona dei rispettivi Presidenti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’avv. Guido Corso, elettivamente domiciliate in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il difensore;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, n. 446 del 3 marzo 2009;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli Assessorati regionali intimati;<br />	<br />
Visti gli atti di intervento delle Province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 l’avv. G. Corso per la Provincia appellante e per le Province intervenienti e l’avv. dello Stato Pollara per gli Assessorati intimati;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; La Provincia di Ragusa impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso a suo tempo promosso dall’odierna appellante, onde ottenere, tra l’altro, l’annullamento del decreto 19 marzo 2004 dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, avente ad oggetto la “(v)ariazione al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2004”, nella parte recante una consistente riduzione (per circa 41.744.000 di euro) dello stanziamento del capitolo destinato all’esercizio delle funzioni amministrative delle Province regionali, nonché un contestuale incremento, per un pari importo, del capitolo relativo ai fondi di riserva per le spese obbligatorie. A detta dell’ap-pellante la Regione Sicilia, così operando, avrebbe in sostanza incamerato, in dichiarata applicazione dell’art. 64, comma 4, della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, l’intera differenza tra il gettito presunto e quello effettivo dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per l’anno 2003. <br />	<br />
2. &#8211; Nel corso del primo grado del giudizio il T.A.R. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 succitato per violazione dell’art. 119 Cost..<br />	<br />
3. &#8211; La Corte costituzionale, con ordinanza n. 250 del 3 luglio 2007, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. <br />	<br />
4. &#8211; Una volta riassunto il processo di primo grado, la Provincia di Ragusa ha nuovamente eccepito l’incostituzionalità dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003 anche per violazione dell’art. 36 dello Statuto regionale.<br />	<br />
5. &#8211; Il T.A.R., dopo aver motivato sulla manifesta infondatezza della riproposta questione di legittimità costituzionale, ha respinto il ricorso. <br />	<br />
6. &#8211; Avverso la decisione, testé succintamente riferita nei suoi contenuti essenziali, è insorta in appello la Provincia di Ragusa, deducendo tre articolati mezzi di gravame per nullità della sentenza e omessa pronuncia.<br />	<br />
7. &#8211; Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, gli Assessorati indicati nell’epigrafe.<br />	<br />
8. &#8211; Sono intervenute <i>ad adiuvandum</i> le altre Province sopra menzionate.<br />	<br />
9. &#8211; All’udienza pubblica del 2 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
10. &#8211; A parte il primo motivo di impugnazione che è incentrato sulla pretesa nullità della sentenza appellata, la contestazione al centro del contendere investe le ragioni con le quali il T.A.R. ha motivato la decisione di non sollevare una seconda questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, sopra più volte richiamato.<br />	<br />
11. &#8211; La prima doglianza è manifestamente infondata. La Provincia si sofferma sulla circostanza che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte finale (§. 7), reca la seguente statuizione: <i>«(p)er le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle predette questioni di legittimità (c)ostituzionale»</i>. Ritiene l’appellante che il riferito capo di decisione, ponendosi in insanabile contrasto con l’esito negativo del giudizio, dia luogo a un’insanabile perplessità, tale da determinare la nullità della sentenza.<br />	<br />
12. &#8211; Osserva il Collegio che l’allegata inconciliabilità tra il dispositivo e il passaggio motivazionale sopra riportato non sussista. È noto che le pronunce giurisdizionali devono essere interpretate nell’insieme delle loro componenti (motivazione e dispositivo). Orbene, calato il suddetto principio al caso di specie, emerge in tutta evidenza che il T.A.R. ha dedicato ben quattro pagine (dalla pagina 6 alla pagina 9) alla diffusa illustrazione delle ragioni sottostanti la decisione di non rimettere nuovamente gli atti della causa alla Corte costituzionale e il dispositivo è del tutto coerente con tale motivazione. La deduzione della Provincia non riguarda pertanto alcun vizio di nullità della sentenza, ma a ben vedere si risolve nella denuncia di un mero errore materiale, essendo stato omesso, nel periodo in questione, un “non” prima della parola “deve”.<br />	<br />
	Detto errore redazionale, che non immuta l’inequivocabile contenuto reiettivo della sentenza, può però essere apprezzato dal giudice di appello nei sensi appena precisati: di qui il rigetto della doglianza. <br />
13. &#8211; La parte restante dell’impugnazione si dirige, come accennato, contro le motivazioni addotte dal T.A.R. a sostegno della scelta di non sollevare una seconda questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 64 della L.R. n. 4/2003.<br />	<br />
	Sul punto le articolate difese della Provincia sono così riassumibili:<br />
&#8211;	il T.A.R. ha del tutto ignorato la dedotta violazione dell’art. 10 della L.R. n. 2/2002 che devolve alle province siciliane il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;<br />
&#8211;	il Tribunale ha errato nel dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003, dell’art. 23, comma 2, della L.R. n. 21/2003 e dell’art. 30, comma 7, della L.R. n. 17/2004, per contrasto con l’art. 36 dello Statuto siciliano e con l’art. 119 Cost.;<br />
	In sintesi la tesi patrocinata dalla Provincia è che:<br />
&#8211;	il combinato disposto degli articoli sunnominati differisca, sotto vari profili, dalla disciplina statale dettata dal D.Lgs. n. 446/1997 il quale, invece, devolve alle province l’intero gettito dell’imposta automobilistica;<br />
&#8211;	l’imposta in questione è un tributo statale rispetto al quale deve ritenersi preclusa ogni possibilità di intervento normativo difforme delle Regioni;<br />
&#8211;	la Regione Sicilia, in dettaglio, avrebbe invece esorbitato dai limiti della propria potestà impositiva, modificando in più punti la disciplina dettata dallo Stato e alterando anche l’equilibrio finanziario delle province isolane;<br />
&#8211;	il T.A.R. avrebbe travisato il senso e il finalismo della riproposta eccezione di legittimità costituzionale, in quanto con l’evocazione dell’art. 119 Cost. la Provincia non intendeva sostenere che il predetto parametro costituzionale fosse meno garantistico dell’autonomia regionale rispetto all’art. 36 dello Statuto (siccome inteso dal primo Giudice), ma &#8211; esattamente all’opposto &#8211; che l’art. 119 tutelasse in maniera più incisiva l’autonomia finanziaria delle province e che, pertanto, sulla base di esso doveva essere scrutinata la legittimità delle indicate norme regionali; <br />
&#8211;	la drastica riduzione dei fondi ordinari delle Province regionali impedirebbe a queste ultime, in violazione del canone di buon andamento, di adempiere in modo adeguato ai compiti amministrativi loro assegnati.<br />
	In conclusione dunque, a detta dell’appellante, il T.A.R. avrebbe dovuto rimettere al Giudice delle leggi la valutazione della legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 4 e 5, della L.R. n. 4/2003 e delle altre norme surrichiamate, per violazione:<br />
a)	dell’art. 36 Stat. avendo la Regione illegittimamente modificato, con le riferite disposizioni legislative, l’assetto di un tributo statale;<br />
b)	dell’art. 119 Cost., per avere la Regione vulnerato l’autonomia finanziaria delle province;<br />
c)	dell’art. 97 Cost., per avere infine la Regione privato le province regionali dei mezzi finanziari indispensabili a svolgere adeguatamente le loro funzioni istituzionali.  <br />
14. &#8211; Con un’ultima censura la Provincia di Ragusa si lagna, infine, della circostanza che la Regione Sicilia avrebbe illegittimamente incamerato, in ispregio dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 2/2002, anche il gettito dell’imposta automobilistica maturato tra l’entrata in vigore della suddetta legge regionale e il 31 dicembre 2002.<br />	<br />
15. &#8211; I riferiti mezzi di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione oggettiva e teleologica.<br />	<br />
16. &#8211; L’argomentare dell’appellante, condiviso anche dalle intervenienti, non conduce all’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
17. &#8211; Opina difatti il Collegio che tutte le questioni dedotte dalla Provincia di Ragusa trovino un’unica e coerente soluzione, di segno contrario alle tesi patrocinate dall’appellante, nella considerazione dei rapporti tra le fonti costituzionali (Costituzione e Statuto della Regione siciliana) in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali sub-statali (e sub-regionali).<br />	<br />
18. &#8211; A questi fini occorre prendere l’abbrivo dall’ordinanza n. 250/2007 con la quale, come accennato, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal T.A.R. della Sicilia.<br />	<br />
	Ebbene, nel <i>“Considerato in diritto”</i>, il Giudice delle leggi ha, tra l’altro, osservato quanto segue: <i>«</i> <i>che è, …, fondata l&#8217;eccezione di difetto di motivazione in ordine all&#8217;applicabilità alla Regione Siciliana – ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – degli articoli 118 e 119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale; <br />
  che, infatti, nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell&#8217;art. 36 dello statuto speciale, dall&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell&#8217;ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»; <br />	<br />
  che il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, valutare la questione con riferimento ai parametri statutari e non con riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero, perciò, applicabili in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; <br />	<br />
  che il rimettente si è invece limitato a evocare quali parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa la loro applicabilità alla Regione Siciliana; <br />	<br />
  che a tale omissione consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione; e ciò a prescindere dalla considerazione che questa Corte ha comunque affermato che l&#8217;art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 – invocato dal rimettente quale norma interposta che giustificherebbe la diretta imputazione alle Province del gettito dell&#8217;imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – va invece interpretato nel senso che nella Regione Siciliana l&#8217;attribuzione alle Province regionali del gettito della suddetta imposta riscosso nel suo territorio deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074 del 1965 che lo attuano (sentenze n. 306 del 2004, punto 2 del Considerato in diritto, n. 138 del 1999, punti 17 e 18 del Considerato in diritto).»</i>.<br />	<br />
Il passaggio motivazionale sopra riportato prova come la Corte costituzionale, oltre a spiegare le ragioni sottostanti la declaratoria di inammissibilità della questione sollevata, non abbia mancato di ribadire, in conformità della sua precedente giurisprudenza, che l&#8217;interpretazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 1997 non può prescindere dalla circostanza che, nella Regione Siciliana, l&#8217;attribuzione alle Province regionali del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riscosso nel territorio isolano deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale fissate dallo statuto speciale, nonché di quelle attuative dettate dal D.Lgs. n. 1074 del 1965.<br />	<br />
	A siffatto rilievo si agganciano le seguenti considerazioni:<br />
&#8211;	le pretese illegittimità dedotte dalla Provincia di Ragusa non attengono alla disciplina dell’imposta automobilistica, ma unicamente agli aspetti relativi alla devoluzione del gettito; <br />
&#8211;	va allora sgombrato il campo dalla censura in ordine alla violazione dell’art. 36 Stat., posto che il Legislatore regionale non ha affatto esorbitato dalle proprie competenze e tanto meno ha modificato la fisionomia di un tributo statale: l’intervento legislativo regionale non riguarda infatti il momento impositivo, ma concerne esclusivamente una fase successiva alla riscossione, ovverosia quella della devoluzione del gettito, ambito nel quale la Regione Sicilia gode di un’ampia autonomia legislativa;<br />
&#8211;	d’altronde, la regola fondamentale in materia, desumibile dallo Statuto e dall’art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è che alla Regione Sicilia spetta l’attribuzione del gettito di tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, fatte salve le tassative eccezione tassativamente contemplate dallo stesso art. 2 (nelle quali tuttavia non rientra anche l’imposta del cui gettito si controverte);<br />
&#8211;	l’art. 60 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 non è e non potrebbe essere, in quanto norma priva di rango costituzionale, la fonte del principio della diretta imputazione alle Province regionali siciliane dell’intero gettito dell&#8217;imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.<br />
	I superiori rilievi portano dunque ad escludere l’esistenza di un reale contrasto, almeno con riferimento ai profili dedotti dall’appel-lante, tra le norme primarie regionali, sospettate di illegittimità costituzionale, e l’art. 36 Stat..<br />
	L’intera controversia si riduce pertanto alla valutazione dell’incidenza, sull’ordinamento regionale siciliano, dei principi sanciti dall’art. 119 Cost., siccome novellato dalla L. cost. n. 3/2001, con specifico riferimento al regime dell’autonomia finanziaria delle province isolane.<br />
	La soluzione va ricercata nel rapporto tra la Costituzione e lo Statuto speciale. Si tratta di fonti di pari forza e valore; la relazione tra le stesse è quindi regolata dal principio di specialità. In applicazione di detto criterio, non può disconoscersi la sicura prevalenza dello Statuto. Da ciò discende che solo nello Statuto regionale e, segnatamente nell’art. 36, devono essere individuati gli eventuali spazi per il dispiegarsi dell’autonomia finanziaria delle province regionali.<br />
	Sennonché, sul punto, il T.A.R. ha correttamente argomentato, osservando che lo Statuto regionale è congegnato in modo da garantire la piena autonomia finanziaria della sola regione e non anche quella degli altri enti locali sub-regionali. <br />
	L’autonomia finanziaria delle Province regionali, per quanto attiene alla devoluzione del gettito delle imposte riscosse nel territorio siciliano, non trova quindi fondamento costituzionale nell’art. 119 Cost., ma esclusivamente nell’art. 36 Stat. e, soprattutto, la definizione del perimetro di tale autonomia risulta affidata all’intermediazione legislativa della stessa Regione Sicilia, alla quale unicamente compete ogni determinazione in ordine al riparto del complessivo gettito fiscale, ad essa direttamente assicurato dal riferito quadro costituzionale. <br />
	In altri termini, la finanza delle Province siciliane è “derivata” da quella regionale. <br />
	Allora l’art. 64, commi 4 e 5, delle L.R. n. 4/2003 (e le altre norme regionali indicate dall’appellante) non confligge con i citati parametri costituzionali, costituendo invece una delle possibili opzioni attuative dell’autonomia legislativa regionale in materia né sussiste alcun obbligo di automatico adeguamento della normativa regionale al principio sancito dal comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997, dal momento che la stessa disposizione, al comma 4, precisa &#8211; in coerenza con quanto sopra considerato &#8211; che la Regione Sicilia e le altre Regioni a statuto speciale (oltre alla Province Autonome di Trento e Bolzano) provvedono a dare attuazione al predetto comma 1 in conformità dei rispettivi statuti.<br />
	Non conduce a differenti approdi la considerazione del contenuto precettivo dell’art. 10 della L. cost. n. 3/2001. La norma dispone che <i>«(s)ino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». </i>Contrariamente a quanto opinato dalla Provincia di Ragusa, il Collegio è dell’opinione che la disposizione sia riferibile, ancora una volta, alla sola autonomia delle Regioni a statuto speciale (e delle Province Autonome) e non anche agli altri enti locali. Il citato art. 10 non supporta dunque le pretese dell’appellante.<br />
	Non ha pregio poi l’invocazione dell’art. 97 Cost. sul presupposto che il taglio dei fondi spettanti alle province siciliane impedirebbe a quest’ultime di adempiere efficacemente ai rispettivi compiti istituzionali. La deduzione è assolutamente generica e non sorretta da alcun concreto elemento idoneo a corroborare i sospetti di legittimità costituzionale prospettati.<br />
19. &#8211; Infine è priva di rilievo ai fini del decidere la denuncia dell’avvenuto incameramento da parte della Regione del gettito dell’imposta in questione relativo al periodo intercorso tra l’entrata in vigore della L.R. n. 2/2002 e il 31 dicembre 2002, posto che il decreto impugnato incide, modificandolo, sul riparto delle entrate incassate nell’anno 2003 e, dunque, la censura in discorso non può valere <i>ratione temporis</i> come motivo di illegittimità dell’atto impugnato in prime cure.  <br />	<br />
20. &#8211; Gli atti di intervento delle altre Province regionali, in tutto alli-neati alle difese della Provincia di Ragusa, non offrono al Collegio ulteriori convincenti argomenti per discostarsi dalle precedenti statuizioni. <br />	<br />
21. &#8211; Atteso tutto quanto sopra osservato e considerato deve conclusivamente ritenersi che la sentenza appellata sia immune dai vizi denunciati, effettivamente difettando nella fattispecie i presupposti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale; la decisione del T.A.R. della Sicilia merita pertanto integrale conferma, previo rigetto dell’appello. <br />	<br />
22. &#8211; Ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.<br />	<br />
23. &#8211; La particolarità delle questioni trattate e la circostanza che tutte le parti della lite siano pubbliche amministrazioni sono, ad avviso del Consiglio, elementi idonei a giustificare in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese processuali del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  01 giugno 2010</p>
<p align=justify>
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