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	<title>1257 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1257 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a></p>
<p>A. Pozzi, Pres., P. Grauso, Est. Sulla competenza a conferire il titolo di Professore emerito e sui requisiti da compendiare per ricevere tale onorificenza. 1. Istruzione pubblica e privata- Università- Conferimento del titolo di professore emerito- Competenza- Fattispecie. 2. Istruzione pubblica e privata- Università- Requisiti per il conferimento del titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla competenza a conferire il titolo di Professore emerito e sui requisiti da compendiare per ricevere tale onorificenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica e privata- Università- Conferimento del titolo di professore emerito- Competenza- Fattispecie.</p>
<p>2. Istruzione pubblica e privata- Università- Requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito- Valutazione discrezionale.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’art. 1 co. 2 della legge 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V parte II Cost. Lo Statuto dell’Università di Firenze, poi, all’art. 6 co. 1 lett o) riserva allo stesso Senato &nbsp;<em>”ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti”</em> . Spetta pertanto al Senato Accademico, previa proposta del Consiglio di Dipartimento, conferire il titolo di professore emerito.</p>
<p>2. il regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e onorario dell’Università di Firenze stabilisce che il titolo può essere conferito a chi ha contribuito in maniera rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante la qualità della produzione scientifica e le responsabilità istituzionali nell’ateneo; requisiti di pari peso, e il cui giudizio di prevalenza è rimesso all’amplissima discrezionalità dell’organo proponente prima, e decidente poi. Inoltre lo stabilire se il professore, nella sua veste di docente, studioso e Rettore abbia concorso ad arricchire il prestigio dell’Università nei termini richiesti dal regolamento costituisce una valutazione di puro merito, per sua natura insindacabile.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/10/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01257/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01626/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2015/201501626/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2015, proposto da:<br />
Augusto Marinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stancanelli e Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Masaccio 172;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse 139;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della delibera del Senato Accademico dell&#8217;8 luglio 2015 e precisamente della parte in cui non è stata approvata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali di conferimento del titolo di Professore emerito al Prof. Augusto Martinelli;<br />
&#8211; del D.R. 1407/2013, prot. 88466 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e onorario.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorrente prof. Augusto Marinelli, ordinario di estimo forestale e ambientale presso l’Università degli Studi di Firenze, è stato collocato a riposo il 31 ottobre 2014. Nel corso della sua carriera, egli ha ricoperto la carica di Rettore dell’ateneo fiorentino dal 2000 al 2009, dopo essere stato Preside della Facoltà di Agraria per quattro mandati.<br />
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con decreto rettorale n. 1407/2013, novantacinque professori e ricercatori hanno rivolto al Direttore del Dipartimento di afferenza del prof. Marinelli la proposta per il conferimento allo stesso del titolo di professore emerito. La commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento per valutare la proposta ha espresso parere favorevole nella riunione del 12 maggio 2015, seguita dall’approvazione della proposta ad opera del Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 21 maggio successivo.<br />
Investito della proposta, il Senato Accademico l’ha esaminata nella seduta dell’8 luglio 2015, respingendola con otto voti favorevoli, sei contrari e otto astensioni.<br />
1.1. La delibera del Senato Accademico è impugnata <em>in parte qua</em> dal ricorrente, il quale chiede che sia annullata, unitamente alla soprastante disciplina regolamentare, sulla scorta di quattro articolati motivi in diritto.<br />
1.2. Costituitasi in giudizio l’Università degli Studi di Firenze, che resiste al gravame, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 12 luglio 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.<br />
2. Con la memoria di replica <em>ex</em> art 73 c.p.a., il ricorrente eccepisce che il mandato alle liti, in virtù del quale l’Università si è costituita in giudizio, sarebbe irregolare per essere stato rilasciato dal Rettore e non dal Direttore generale, organo statutariamente competente a promuovere e resistere alle liti a norma.<br />
L’eccezione è manifestamente infondata.<br />
L’art. 11 dello statuto dell’Università di Firenze, in atti, conferisce al Rettore la rappresentanza legale dell’ateneo. L’art. 19 del medesimo statuto, nel disciplinare le attribuzioni del Direttore generale, prevede fra l’altro che questi “promuove e resiste alle liti”, riproducendo la previsione di cui all’art. 16 co. 1 lett. f) del d.lgs. n. 165/2001: in relazione a quest’ultima, e a previsioni statutarie analoghe a quella oggi invocata dal ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che fra le competenze dirigenziali rientrano i poteri di gestione sostanziale delle liti, ferma restando la rappresentanza legale – e, segnatamente, quella processuale – in capo all’organo di governo (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2012, n. 5885, e i precedenti ivi citati).<br />
A tutto voler concedere, dall’art. 19 dello statuto dell’Università di Firenze potrebbe ipotizzarsi una rappresentanza processuale concorrente, e non certo esclusiva, del Direttore generale, ma il tema non richiede, evidentemente, di essere approfondito.<br />
3. Allo stesso modo, ritiene il collegio di non doversi soffermare sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Università, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.<br />
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il prof. Marinelli denuncia un duplice profilo di illegittimità del regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e onorario, approvato dall’Università di Firenze.<br />
Per un verso, il regolamento contrasterebbe con l’art. 111 R.D. n. 159/1933 nella parte in cui riconosce al Senato Accademico la competenza al rilascio del titolo di professore emerito, la quale apparterrebbe invece al Ministro dell’Istruzione pur nel vigore dell’autonomia universitaria sancita dalla legge n. 240/2010. Né la competenza del Senato Accademico sarebbe sancita dallo statuto o dal regolamento generale dell’Università di Firenze.<br />
Inoltre, il regolamento in questione non risulterebbe approvato anche dal Consiglio di amministrazione dell’ente, in violazione dell’art. 5 dello statuto.<br />
3.1.1. Le censure sono infondate.<br />
L’art. 1 co. 2 della legge n. 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V parte II Cost., e il collegio non intende discostarsi dai più recenti approdi interpretativi, secondo cui rientra nel contenuto minimo dell’autonomia universitaria l’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito, le quali – pur nel rispetto dei limiti di legge – si prestano ad essere variamente declinate in considerazione dei valori di volta in volta privilegiati dal singolo ateneo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2017, n. 891; id., 16 febbraio 2017, n. 696).<br />
Nella specie, la generale competenza del Senato Accademico in materia regolamentare trova fondamento, oltre che nell’art. 2 co. 1 lett. c) della legge n. 240/2010, cit., nell’art. 6 dello statuto dell’Università di Firenze, il cui co. 1 lett. o) riserva allo stesso Senato “<em>ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti</em>”. Il combinato disposto delle norme appena richiamate legittima dunque, ad opera del regolamento impugnato, l’individuazione dello stesso Senato Accademico quale organo competente al conferimento del titolo di professore emerito.<br />
Il regolamento impugnato risulta altresì assistito dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, pronunciata il 17 maggio 2013 ai sensi dell’art. 5 dello statuto. La circostanza risulta dal D.R. n. 649/2013, con il quale il regolamento è stato emanato, mentre le doglianze del ricorrente si appuntano – per un palese equivoco – sul successivo D.R. n. 1407/2013 recante una modifica all’art. 3 co. 4 del regolamento, norma non censurata.<br />
3.2. Con il secondo motivo, il prof. Marinelli lamenta l’errata composizione dell’organo deputato a deliberare sulla proposta di nomina a professore emerito. A suo avviso, in assenza di una espressa previsione regolamentare, il Rettore avrebbe dovuto limitare il <em>quorum</em> deliberativo ai soli rappresentanti del personale docente, escludendone i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, perché privi delle competenze necessarie per formulare un valido giudizio sulla produzione scientifica del candidato.<br />
In contrario, sia sufficiente ricordare che al fondo del conferimento del titolo di professore emerito vi è un giudizio che investe non solo il merito scientifico del candidato, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili. Con riguardo a tale seconda componente del giudizio, ben presente, come si vedrà <em>infra</em>, nella disciplina regolamentare dell’Università di Firenze, deve pertanto reputarsi legittima la competenza attribuita al Senato Accademico nell’interezza della sua composizione (così Cons. Stato, n. 891/2017, cit; C.G.A., 18 febbraio 2016, n. 42).<br />
3.3. Con il terzo motivo, è dedotta l’erronea interpretazione del regolamento emanato con D.R. n. 1407/2013 (<em>rectius</em>: n. 649/2013).<br />
Sostiene il ricorrente che, a fronte della proposta proveniente dal Dipartimento di appartenenza del candidato, il Senato Accademico – composto anche di soggetti non in possesso di adeguata formazione – avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti formali della proposta, senza entrare nel merito della stessa.<br />
D’altro canto, la discussione svoltasi nella seduta del Senato Accademico dell’8 luglio 2015 dimostrerebbe che i rilievi negativi mossi nei confronti del prof. Marinelli riguarderebbero non la sua attività scientifica e didattica, bensì quella di Rettore. Il riferimento alle responsabilità istituzionali del candidato, contenuto nell’art. 2 del regolamento, non potrebbe tuttavia condizionare il giudizio al punto da snaturare il significato del titolo di professore emerito, che dovrebbe costituire in primo luogo in un riconoscimento all’attività di docente, non a quella di amministratore.<br />
Con il quarto motivo, connesso, il ricorrente ricorda il tenore degli interventi di alcuni membri del Senato Accademico nel corso della seduta dell’8 luglio 2015, per concludere che la valutazione negativa espressa dall’organo sarebbe dipesa da elementi infondati e comunque non contemplati dal regolamento. La delibera, in altri termini, avrebbe costituito l’occasione per contestare sul piano politico il suo operato quale Rettore, ovvero per rivalse di carattere personale, dando luogo a un evidente travisamento dei fatti e sviamento di potere.<br />
3.3.1. I motivi saranno esaminati congiuntamente.<br />
L’art. 2 co. 2 del più volte menzionato “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario” dell’Università di Firenze stabilisce che il titolo può essere conferito “<em>a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante: </em><br />
<em>a. la qualità della produzione scientifica</em><br />
<em>b. le responsabilità istituzionali nell’Ateneo</em>”.<br />
Correlativamente, l’art. 3 dello stesso regolamento esige, al comma terzo, che già la proposta per il conferimento del titolo contenga “<em>espliciti riferimenti ai punti di cui all’art. 2, comma 2, che ne giustifichino l’inoltro</em>”; e, al comma quarto, espressamente prevede che l’approvazione della proposta da parte del Senato Accademico avvenga “<em>sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2</em>”.<br />
Dalle norme in esame si ricava che, ai fini del riconoscimento del titolo, i due elementi di valutazione dei candidati – qualità della produzione scientifica e responsabilità istituzionali – sono equiordinati, spettando al Dipartimento prima, in sede di formulazione della proposta, e al Senato accademico poi, in sede di approvazione, misurare per ciascun candidato il “peso” dell’uno e dell’altro elemento e giungere alla sintesi conclusiva. Né può dirsi irragionevole che l’Università resistente abbia ritenuto di dover valorizzare, sullo stesso piano dell’attività scientifico-didattica, i ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai candidati al titolo di emerito, laddove questi abbiano promosso in maniera rilevante l’immagine dell’amministrazione, non potendosi dimenticare il ruolo dell’Università nella società civile.<br />
L’equiordinazione stabilita dal regolamento tra i due fattori non comporta, peraltro, che il titolo di emerito possa spettare ai soli candidati contestualmente in possesso del duplice requisito: l’amplissima discrezionalità sottesa al giudizio consente infatti, con il corredo di adeguata motivazione, di reputare di volta in volta assorbente (e sufficiente ai fini del conferimento) il pregio elevatissimo della produzione scientifica, o, sul versante opposto, il contributo offerto al prestigio dell’ateneo attraverso un’attività fuori dall’ordinario prestata in posizioni di responsabilità istituzionale.<br />
L’articolazione del giudizio rimesso al Senato Accademico a norma del regolamento non permette di accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui, dinanzi alla proposta proveniente dal Dipartimento, al Senato non resterebbe che una sorta di controllo di regolarità formale. L’argomento collide con il tenore letterale dei sopra ricordati artt. 2 co. 2 e 3 del regolamento, che, lo si ripete, non graduano in maniera aprioristica l’importanza dei due elementi di valutazione considerati e rimettono alla discrezionalità del Senato Accademico di vagliarne la sussistenza e consistenza; ma anche con la lettura sistematica della previsione, parimenti dettata dall’art. 3 cit., che, limitando il numero massimo di proposte annualmente approvabili di professore emerito per ogni area scientifico-disciplinare, implica che in presenza di un numero di candidati eccedente quel numero massimo il giudizio espresso dal Senato possa altresì presentare una connotazione comparativa, incompatibile con una mera verifica formale dei requisiti.<br />
Il prof. Marinelli insiste nell’osservare che, così inteso, il regolamento finirebbe di fatto per penalizzare coloro che, assumendosi anche responsabilità istituzionali in aggiunta ai compiti scientifici e didattici, si espongono al rischio di una valutazione negativa alla quale sfuggirebbe chi, di contro, abbia lasciato ad altri quelle responsabilità.<br />
Il ragionamento, suggestivo, può essere ribaltato osservando che estendere la valutazione alle responsabilità istituzionali ricoperte consente di accedere al titolo di emerito anche a candidati, i quali abbiano contribuito al prestigio dell’Università con mezzi diversi dalla ricerca e dalla produzione scientifica, magari sacrificate proprio per dedicarsi all’interno dell’ateneo ad attività di tipo istituzionale.<br />
La verità è che il regolamento, valorizzando sia la qualità della produzione scientifica, sia le responsabilità istituzionali nell’ateneo, tende ad ampliare il profilo dei potenziali destinatari dell’onorificenza, in modo da comprendervi tanto gli studiosi “puri”, quanto chi si sia invece particolarmente distinto – dando lustro all’Università – nell’esercizio di compiti rappresentativi e di responsabilità (tipicamente, il ruolo di Rettore). Chi, come il prof. Marinelli, nel corso del servizio abbia assommato entrambi i profili, non può tuttavia pretendere di ricevere un giudizio frazionato, che tenga conto della sola attività scientifico-didattica e non anche dei comportamenti tenuti e dei risultati conseguiti nelle vesti istituzionali, la cui assunzione espone l’interessato al rischio dell’insuccesso: un rischio consapevolmente accettato e dalle possibili conseguenze negative, le quali, come ricadono sull’Università (il cui prestigio può essere accresciuto, ma anche pregiudicato dall’opera di chi la rappresenta), non possono non ricadere anche sull’interessato. Nella nozione di “responsabilità istituzionale” è insita l’esistenza di obblighi, gravanti sul titolare di quella responsabilità e il cui corretto adempimento non può non essere suscettibile di valutazione da parte del soggetto – l’Università – nel cui interesse sono stati assunti; e questo a maggior ragione quando si tratti di giudicare se chi abbia rivestito posizioni di rappresentanza dell’ente sia meritevole o meno di un titolo onorifico.<br />
Alla luce delle esaminate disposizioni regolamentari, non è pertanto dubitabile che la decisione finale del Senato Accademico possa essere orientata da valutazioni attinenti all’azione del candidato nelle istituzioni dell’ateneo, oltre che alla sua dimensione scientifico-didattica.<br />
Tanto basta a escludere in radice lo sviamento, che il ricorrente imputa all’impugnata delibera del Senato Accademico per il solo fatto di aver preso in esame i suoi trascorsi da Rettore.<br />
3.3.2. Venendo ai concreti contenuti della discussione svoltasi in seno all’organo, il verbale della seduta dell’8 luglio 2015 descrive il prof. Marinelli come una figura controversa, nell’opinione dei componenti del Senato Accademico.<br />
Le dichiarazioni di voto sfavorevoli in taluni casi si riferiscono all’operato del ricorrente nel corso dei suoi mandati come Rettore (Ndreu, rappresentante della lista degli studenti di sinistra), ovvero manifestano dubbi circa la rispondenza della proposta ai requisiti sostanziali richiesti dal regolamento, con riguardo al prestigio effettivamente apportato dal prof. Marinelli all’ateneo (Parissi, il quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – nel valutare le ricadute dell’operato del ricorrente sull’immagine dell’ateneo si esprime in pedissequa applicazione dei criteri valutativi regolamentari, al pari di Cannicci); o, ancora, muovono dalla constatazione della mancanza di un largo sostegno alla candidatura del prof. Marinelli da parte della “comunità di riferimento” per come rappresentata nel Consiglio di Dipartimento (questo il senso degli interventi di Causarano, il quale rammenta altresì le perplessità da lui in passato manifestate circa la gestione Marinelli).<br />
Analoghe considerazioni in ordine alla difficoltà di ravvisare con chiarezza, in capo all’odierno ricorrente, i requisiti per il conferimento del titolo si rinvengono nelle dichiarazioni degli astenuti (Vicario; Benvenuti, la quale avrebbe auspicato un nuovo voto, maggiormente partecipato, del Dipartimento proponente, in modo da offrire una più ampia legittimazione alla decisione del Senato); e l’esistenza di un fronte tutt’altro che compatto a sostegno della proposta, e di una situazione di “imbarazzo” all’interno della comunità scientifica di riferimento, è confermata dal prof. Nannipieri, benché questi abbia poi votato a favore del prof. Marinelli.<br />
D’altro canto, le opinioni favorevoli al ricorrente rivelano la preoccupazione – comprensibile sul piano dell’opportunità, non su quello dei criteri regolamentari – di una possibile lettura del voto contrario nei confronti di un ex Rettore come una sorta di giudizio negativo espresso dall’Università su se stessa (Bechi, Dei), dimenticando che l’aver ricoperto cariche istituzionali non giustifica di per sé l’automatico riconoscimento del titolo di professore emerito (il prof. Dei, va detto, ha anche ricordato in termini positivi le iniziative adottate dal prof. Marinelli nelle vesti di Rettore, in un periodo difficile per l’Università).<br />
Gli interventi dei contrari e degli astenuti danno invece conto di valutazioni che, nella sostanza, risultano coerenti con il regolamento, nella misura in cui esprimono un giudizio sul contributo del prof. Marinelli al prestigio del suo ateneo.<br />
Nessuno degli intervenienti contesta il valore dell’attività scientifica del ricorrente, già preventivamente valutata dalla commissione istituita a norma dell’art. 3 co. 3 del regolamento. Nondimeno, detta attività evidentemente presenta – per gli autori delle dichiarazioni di voto non favorevoli, e dalla maggioranza dei votanti – un ruolo recessivo rispetto alle ricadute esterne dell’attività istituzionale per lungo tempo svolta dal prof. Marinelli: valutazione certamente non irragionevole, se si pensa che la stessa commissione aveva valorizzato come “ancor più rilevante” l’attività istituzionale in questione, a riprova della sua importanza preponderante nel contesto della carriera dell’interessato.<br />
A riguardo di quest’ultima, sostenere che le dichiarazioni di voto celino una critica politica postuma, se non un vero e proprio risentimento nei confronti del ricorrente è affermazione meramente congetturale, sulla base di quel che risulta dal verbale. Neppure il voto della componente studentesca risulta orientato da considerazioni politiche in senso stretto, originando pur sempre da rilievi inerenti il prestigio dell’ateneo in dipendenza delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il ricorrente; e anche ad ammettere che il voto della studentessa Ndreu sia viziato da un errore sui presupposti (stante la positiva definizione di quelle vicende), la delibera del Senato resisterebbe comunque all’annullamento, occorrendo al prof. Marinelli almeno dodici voti favorevoli.<br />
Irrilevanti sono altresì le iniziative assunte successivamente al voto dallo studente Pagni Fedi, anch’egli membro del Senato Accademico, non potendosi dare ingresso al mutamento di opinione postumo di uno componenti di un organo collegiale per inficiare surrettiziamente la deliberazione assunta da quell’organo (tra l’altro, si tratta di un mutamento di opinione non dipeso dalla scoperta di fatti/circostanze incolpevolmente ignorati al momento del voto, avendo lo stesso studente riconosciuto di aver partecipato al voto senza adeguatamente documentarsi sulla persona del prof. Marinelli).<br />
Quanto ai rilievi circa la non ampia condivisione della candidatura del ricorrente nell’ambito della comunità scientifica di provenienza, è un dato oggettivo che la proposta di conferimento del titolo di emerito è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi, Agrari, Alimentari e Forestali con ventisei voti su soli trentasei votanti (i componenti del Consiglio sono sessantasei); e, al di là delle possibili cause contingenti di una partecipazione così ridotta al voto, che la candidatura non abbia raccolto consensi unanimi viene dalle già riferite dichiarazioni in Senato Accademico del prof. Nannipieri, rappresentante dell’area di provenienza della proposta.<br />
Anche l’opera di risanamento del bilancio dell’Università, che il ricorrente rivendica a proprio merito, costituisce a ben vedere un indice variamente interpretabile, giacché il medesimo nucleo di valutazione interno che, nella relazione del 2014, definisce “oculate politiche di contenimento della spesa e razionalizzazione del patrimonio immobiliare” quelle che hanno condotto a far registrare nel 2009 (ultimo anno di mandato del prof. Marinelli come Rettore) un primo risultato di gestione positivo, nel 2009 aveva criticato quelle stesse politiche parlando di indiscriminati e generalizzati tagli alla spesa, non motivati con riferimento alla qualità dei servizi offerti e riguardanti sostanzialmente i finanziamenti per la ricerca, al di fuori di un disegno strategico di ampio respiro.<br />
Infine, le onorificenze e le manifestazioni di apprezzamento, dirette e indirette, delle quali il prof. Marinelli è stato destinatario nel corso della carriera, anche ai più elevati livelli, costituiscono riconoscimenti individuali, ma, in questa sede, non è il prestigio personale del ricorrente a essere in discussione, quanto la sua capacità di accrescere – nella misura “particolarmente rilevante” di cui all’art. 2 co. 2 del regolamento – la reputazione dell’Università, insieme alla propria (non è sufficiente dimostrare di non aver screditato l’ateneo con i propri comportamenti).<br />
Del Cavalierato di Gran Croce non sono note le ragioni del conferimento, che si colloca nel 2003, quando cioè la lunga esperienza del ricorrente nell’ufficio di Rettore era ancora nella fase iniziale, e comunque di per sé non dimostra che il prestigio del ricorrente si sia tradotto in prestigio dell’Università di appartenenza. Lo stesso vale per i ringraziamenti del Ministro e per quelli (sotto forma di targa celebrativa) del Prefetto di Firenze, che premiano l’impegno speso dal prof. Marinelli al servizio dell’Università, indipendentemente da ogni considerazione circa le ricadute di tale impegno sul prestigio dell’ente; ovvero per gli incarichi nel corso del tempo attribuiti al ricorrente, sicuri testimoni del credito personale di cui il prof. Marinelli gode (anche in virtù della sua appartenenza all’Università).<br />
In definitiva, le ragioni che hanno impedito alla candidatura del prof. Marinelli di conseguire i voti necessari ai fini del conferimento del titolo di professore emerito rappresentano il frutto di un corretto esercizio di discrezionalità. Nessuno degli elementi a sostegno del ricorrente presenta una forza tale da imporne la necessaria prevalenza, a pena di manifesta irragionevolezza della scelta, sugli elementi di segno contrario emersi dal dibattito in seno all’organo procedente: lo stabilire se l’operato del ricorrente – nella multiforme veste di docente, studioso, Rettore – abbia concorso ad arricchire il prestigio dell’Università nei termini richiesti dal regolamento si traduce, pertanto, in una valutazione di puro merito, per sua natura insindacabile.<br />
4. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Pierpaolo Grauso</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pozzi/ Est. Grauso Sull’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito Università – Titolo professore emerito – Regolamento – Competenze e presupposti – Diniego legittimità – Ragioni. &#160; &#160; L’art. 1 co. 2 della l. n. 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ Est. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sull’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Titolo professore emerito – Regolamento – Competenze e presupposti – Diniego legittimità – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 1 co. 2 della l. n. 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V parte II Cost.. Pertanto rientra nel contenuto minimo dell’autonomia universitaria l’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito, le quali pur nel rispetto dei limiti di legge si prestano ad essere variamente declinate in considerazione dei valori di volta in volta privilegiati dal singolo ateneo (Nella specie, la generale competenza del Senato Accademico in materia regolamentare trova fondamento, oltre che nell’art. 2 co. 1 lett. c) della l. n. 240/2010, cit., nell’art. 6 dello statuto dell’Università di Firenze, il cui co. 1 lett. o) riserva allo stesso Senato “<em>ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti</em>”. Il combinato disposto delle norme appena richiamate legittima dunque, ad opera del regolamento impugnato, l’individuazione dello stesso Senato Accademico quale organo competente al conferimento del titolo di professore emerito).<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/10/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01257/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01626/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: center;">ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Augusto Marinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stancanelli e Antonio Stancanelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Masaccio 172;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse 139;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della delibera del Senato Accademico dell&#8217;8 luglio 2015 e precisamente della parte in cui non è stata approvata la proposta del Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali di conferimento del titolo di Professore em<br />
&#8211; del D.R. 1407/2013, prot. 88466 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e onorario.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Il ricorrente prof. Augusto Marinelli, ordinario di estimo forestale e ambientale presso l’Università degli Studi di Firenze, è stato collocato a riposo il 31 ottobre 2014. Nel corso della sua carriera, egli ha ricoperto la carica di Rettore dell’ateneo fiorentino dal 2000 al 2009, dopo essere stato Preside della Facoltà di Agraria per quattro mandati.<br />
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con decreto rettorale n. 1407/2013, novantacinque professori e ricercatori hanno rivolto al Direttore del Dipartimento di afferenza del prof. Marinelli la proposta per il conferimento allo stesso del titolo di professore emerito. La commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento per valutare la proposta ha espresso parere favorevole nella riunione del 12 maggio 2015, seguita dall’approvazione della proposta ad opera del Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 21 maggio successivo.<br />
Investito della proposta, il Senato Accademico l’ha esaminata nella seduta dell’8 luglio 2015, respingendola con otto voti favorevoli, sei contrari e otto astensioni.<br />
1.1. La delibera del Senato Accademico è impugnata&nbsp;<em>in parte qua</em>&nbsp;dal ricorrente, il quale chiede che sia annullata, unitamente alla soprastante disciplina regolamentare, sulla scorta di quattro articolati motivi in diritto.<br />
1.2. Costituitasi in giudizio l’Università degli Studi di Firenze, che resiste al gravame, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 12 luglio 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.<br />
2. Con la memoria di replica&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art 73 c.p.a., il ricorrente eccepisce che il mandato alle liti, in virtù del quale l’Università si è costituita in giudizio, sarebbe irregolare per essere stato rilasciato dal Rettore e non dal Direttore generale, organo statutariamente competente a promuovere e resistere alle liti a norma.<br />
L’eccezione è manifestamente infondata.<br />
L’art. 11 dello statuto dell’Università di Firenze, in atti, conferisce al Rettore la rappresentanza legale dell’ateneo. L’art. 19 del medesimo statuto, nel disciplinare le attribuzioni del Direttore generale, prevede fra l’altro che questi “promuove e resiste alle liti”, riproducendo la previsione di cui all’art. 16 co. 1 lett. f) del d.lgs. n. 165/2001: in relazione a quest’ultima, e a previsioni statutarie analoghe a quella oggi invocata dal ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che fra le competenze dirigenziali rientrano i poteri di gestione sostanziale delle liti, ferma restando la rappresentanza legale – e, segnatamente, quella processuale – in capo all’organo di governo (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2012, n. 5885, e i precedenti ivi citati).<br />
A tutto voler concedere, dall’art. 19 dello statuto dell’Università di Firenze potrebbe ipotizzarsi una rappresentanza processuale concorrente, e non certo esclusiva, del Direttore generale, ma il tema non richiede, evidentemente, di essere approfondito.<br />
3. Allo stesso modo, ritiene il collegio di non doversi soffermare sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Università, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.<br />
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il prof. Marinelli denuncia un duplice profilo di illegittimità del regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e onorario, approvato dall’Università di Firenze.<br />
Per un verso, il regolamento contrasterebbe con l’art. 111 R.D. n. 159/1933 nella parte in cui riconosce al Senato Accademico la competenza al rilascio del titolo di professore emerito, la quale apparterrebbe invece al Ministro dell’Istruzione pur nel vigore dell’autonomia universitaria sancita dalla legge n. 240/2010. Né la competenza del Senato Accademico sarebbe sancita dallo statuto o dal regolamento generale dell’Università di Firenze.<br />
Inoltre, il regolamento in questione non risulterebbe approvato anche dal Consiglio di amministrazione dell’ente, in violazione dell’art. 5 dello statuto.<br />
3.1.1. Le censure sono infondate.<br />
<a name="_Hlk496535169">L’art. 1 co. 2 della legge n. 240/2010 chiama ciascuna Università a operare ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 e al titolo V parte II Cost., e il collegio non intende discostarsi dai più recenti approdi interpretativi, secondo cui rientra nel contenuto minimo dell’autonomia universitaria l’adozione delle regole che presiedono al riconoscimento del titolo onorifico di professore emerito, le quali – pur nel rispetto dei limiti di legge – si prestano ad essere variamente declinate in considerazione dei valori di volta in volta privilegiati dal singolo ateneo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2017, n. 891; id., 16 febbraio 2017, n. 696).</a><br />
Nella specie, la generale competenza del Senato Accademico in materia regolamentare trova fondamento, oltre che nell’art. 2 co. 1 lett. c) della legge n. 240/2010, cit., nell’art. 6 dello statuto dell’Università di Firenze, il cui co. 1 lett. o) riserva allo stesso Senato “<em>ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti</em>”. Il combinato disposto delle norme appena richiamate legittima dunque, ad opera del regolamento impugnato, l’individuazione dello stesso Senato Accademico quale organo competente al conferimento del titolo di professore emerito.<br />
Il regolamento impugnato risulta altresì assistito dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, pronunciata il 17 maggio 2013 ai sensi dell’art. 5 dello statuto. La circostanza risulta dal D.R. n. 649/2013, con il quale il regolamento è stato emanato, mentre le doglianze del ricorrente si appuntano – per un palese equivoco – sul successivo D.R. n. 1407/2013 recante una modifica all’art. 3 co. 4 del regolamento, norma non censurata.<br />
3.2. Con il secondo motivo, il prof. Marinelli lamenta l’errata composizione dell’organo deputato a deliberare sulla proposta di nomina a professore emerito. A suo avviso, in assenza di una espressa previsione regolamentare, il Rettore avrebbe dovuto limitare il&nbsp;<em>quorum</em>&nbsp;deliberativo ai soli rappresentanti del personale docente, escludendone i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, perché privi delle competenze necessarie per formulare un valido giudizio sulla produzione scientifica del candidato.<br />
In contrario, sia sufficiente ricordare che al fondo del conferimento del titolo di professore emerito vi è un giudizio che investe non solo il merito scientifico del candidato, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili. Con riguardo a tale seconda componente del giudizio, ben presente, come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>, nella disciplina regolamentare dell’Università di Firenze, deve pertanto reputarsi legittima la competenza attribuita al Senato Accademico nell’interezza della sua composizione (così Cons. Stato, n. 891/2017, cit; C.G.A., 18 febbraio 2016, n. 42).<br />
3.3. Con il terzo motivo, è dedotta l’erronea interpretazione del regolamento emanato con D.R. n. 1407/2013 (<em>rectius</em>: n. 649/2013).<br />
Sostiene il ricorrente che, a fronte della proposta proveniente dal Dipartimento di appartenenza del candidato, il Senato Accademico – composto anche di soggetti non in possesso di adeguata formazione – avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti formali della proposta, senza entrare nel merito della stessa.<br />
D’altro canto, la discussione svoltasi nella seduta del Senato Accademico dell’8 luglio 2015 dimostrerebbe che i rilievi negativi mossi nei confronti del prof. Marinelli riguarderebbero non la sua attività scientifica e didattica, bensì quella di Rettore. Il riferimento alle responsabilità istituzionali del candidato, contenuto nell’art. 2 del regolamento, non potrebbe tuttavia condizionare il giudizio al punto da snaturare il significato del titolo di professore emerito, che dovrebbe costituire in primo luogo in un riconoscimento all’attività di docente, non a quella di amministratore.<br />
Con il quarto motivo, connesso, il ricorrente ricorda il tenore degli interventi di alcuni membri del Senato Accademico nel corso della seduta dell’8 luglio 2015, per concludere che la valutazione negativa espressa dall’organo sarebbe dipesa da elementi infondati e comunque non contemplati dal regolamento. La delibera, in altri termini, avrebbe costituito l’occasione per contestare sul piano politico il suo operato quale Rettore, ovvero per rivalse di carattere personale, dando luogo a un evidente travisamento dei fatti e sviamento di potere.<br />
3.3.1. I motivi saranno esaminati congiuntamente.<br />
L’art. 2 co. 2 del più volte menzionato “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario” dell’Università di Firenze stabilisce che il titolo può essere conferito “<em>a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’Ateneo mediante:</em><br />
<em>a. la qualità della produzione scientifica</em><br />
<em>b. le responsabilità istituzionali nell’Ateneo</em>”.<br />
Correlativamente, l’art. 3 dello stesso regolamento esige, al comma terzo, che già la proposta per il conferimento del titolo contenga “<em>espliciti riferimenti ai punti di cui all’art. 2, comma 2, che ne giustifichino l’inoltro</em>”; e, al comma quarto, espressamente prevede che l’approvazione della proposta da parte del Senato Accademico avvenga “<em>sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2</em>”.<br />
Dalle norme in esame si ricava che, ai fini del riconoscimento del titolo, i due elementi di valutazione dei candidati – qualità della produzione scientifica e responsabilità istituzionali – sono equiordinati, spettando al Dipartimento prima, in sede di formulazione della proposta, e al Senato accademico poi, in sede di approvazione, misurare per ciascun candidato il “peso” dell’uno e dell’altro elemento e giungere alla sintesi conclusiva. Né può dirsi irragionevole che l’Università resistente abbia ritenuto di dover valorizzare, sullo stesso piano dell’attività scientifico-didattica, i ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai candidati al titolo di emerito, laddove questi abbiano promosso in maniera rilevante l’immagine dell’amministrazione, non potendosi dimenticare il ruolo dell’Università nella società civile.<br />
L’equiordinazione stabilita dal regolamento tra i due fattori non comporta, peraltro, che il titolo di emerito possa spettare ai soli candidati contestualmente in possesso del duplice requisito: l’amplissima discrezionalità sottesa al giudizio consente infatti, con il corredo di adeguata motivazione, di reputare di volta in volta assorbente (e sufficiente ai fini del conferimento) il pregio elevatissimo della produzione scientifica, o, sul versante opposto, il contributo offerto al prestigio dell’ateneo attraverso un’attività fuori dall’ordinario prestata in posizioni di responsabilità istituzionale.<br />
L’articolazione del giudizio rimesso al Senato Accademico a norma del regolamento non permette di accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui, dinanzi alla proposta proveniente dal Dipartimento, al Senato non resterebbe che una sorta di controllo di regolarità formale. L’argomento collide con il tenore letterale dei sopra ricordati artt. 2 co. 2 e 3 del regolamento, che, lo si ripete, non graduano in maniera aprioristica l’importanza dei due elementi di valutazione considerati e rimettono alla discrezionalità del Senato Accademico di vagliarne la sussistenza e consistenza; ma anche con la lettura sistematica della previsione, parimenti dettata dall’art. 3 cit., che, limitando il numero massimo di proposte annualmente approvabili di professore emerito per ogni area scientifico-disciplinare, implica che in presenza di un numero di candidati eccedente quel numero massimo il giudizio espresso dal Senato possa altresì presentare una connotazione comparativa, incompatibile con una mera verifica formale dei requisiti.<br />
Il prof. Marinelli insiste nell’osservare che, così inteso, il regolamento finirebbe di fatto per penalizzare coloro che, assumendosi anche responsabilità istituzionali in aggiunta ai compiti scientifici e didattici, si espongono al rischio di una valutazione negativa alla quale sfuggirebbe chi, di contro, abbia lasciato ad altri quelle responsabilità.<br />
Il ragionamento, suggestivo, può essere ribaltato osservando che estendere la valutazione alle responsabilità istituzionali ricoperte consente di accedere al titolo di emerito anche a candidati, i quali abbiano contribuito al prestigio dell’Università con mezzi diversi dalla ricerca e dalla produzione scientifica, magari sacrificate proprio per dedicarsi all’interno dell’ateneo ad attività di tipo istituzionale.<br />
La verità è che il regolamento, valorizzando sia la qualità della produzione scientifica, sia le responsabilità istituzionali nell’ateneo, tende ad ampliare il profilo dei potenziali destinatari dell’onorificenza, in modo da comprendervi tanto gli studiosi “puri”, quanto chi si sia invece particolarmente distinto – dando lustro all’Università – nell’esercizio di compiti rappresentativi e di responsabilità (tipicamente, il ruolo di Rettore). Chi, come il prof. Marinelli, nel corso del servizio abbia assommato entrambi i profili, non può tuttavia pretendere di ricevere un giudizio frazionato, che tenga conto della sola attività scientifico-didattica e non anche dei comportamenti tenuti e dei risultati conseguiti nelle vesti istituzionali, la cui assunzione espone l’interessato al rischio dell’insuccesso: un rischio consapevolmente accettato e dalle possibili conseguenze negative, le quali, come ricadono sull’Università (il cui prestigio può essere accresciuto, ma anche pregiudicato dall’opera di chi la rappresenta), non possono non ricadere anche sull’interessato. Nella nozione di “responsabilità istituzionale” è insita l’esistenza di obblighi, gravanti sul titolare di quella responsabilità e il cui corretto adempimento non può non essere suscettibile di valutazione da parte del soggetto – l’Università – nel cui interesse sono stati assunti; e questo a maggior ragione quando si tratti di giudicare se chi abbia rivestito posizioni di rappresentanza dell’ente sia meritevole o meno di un titolo onorifico.<br />
Alla luce delle esaminate disposizioni regolamentari, non è pertanto dubitabile che la decisione finale del Senato Accademico possa essere orientata da valutazioni attinenti all’azione del candidato nelle istituzioni dell’ateneo, oltre che alla sua dimensione scientifico-didattica.<br />
Tanto basta a escludere in radice lo sviamento, che il ricorrente imputa all’impugnata delibera del Senato Accademico per il solo fatto di aver preso in esame i suoi trascorsi da Rettore.<br />
3.3.2. Venendo ai concreti contenuti della discussione svoltasi in seno all’organo, il verbale della seduta dell’8 luglio 2015 descrive il prof. Marinelli come una figura controversa, nell’opinione dei componenti del Senato Accademico.<br />
Le dichiarazioni di voto sfavorevoli in taluni casi si riferiscono all’operato del ricorrente nel corso dei suoi mandati come Rettore (Ndreu, rappresentante della lista degli studenti di sinistra), ovvero manifestano dubbi circa la rispondenza della proposta ai requisiti sostanziali richiesti dal regolamento, con riguardo al prestigio effettivamente apportato dal prof. Marinelli all’ateneo (Parissi, il quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – nel valutare le ricadute dell’operato del ricorrente sull’immagine dell’ateneo si esprime in pedissequa applicazione dei criteri valutativi regolamentari, al pari di Cannicci); o, ancora, muovono dalla constatazione della mancanza di un largo sostegno alla candidatura del prof. Marinelli da parte della “comunità di riferimento” per come rappresentata nel Consiglio di Dipartimento (questo il senso degli interventi di Causarano, il quale rammenta altresì le perplessità da lui in passato manifestate circa la gestione Marinelli).<br />
Analoghe considerazioni in ordine alla difficoltà di ravvisare con chiarezza, in capo all’odierno ricorrente, i requisiti per il conferimento del titolo si rinvengono nelle dichiarazioni degli astenuti (Vicario; Benvenuti, la quale avrebbe auspicato un nuovo voto, maggiormente partecipato, del Dipartimento proponente, in modo da offrire una più ampia legittimazione alla decisione del Senato); e l’esistenza di un fronte tutt’altro che compatto a sostegno della proposta, e di una situazione di “imbarazzo” all’interno della comunità scientifica di riferimento, è confermata dal prof. Nannipieri, benché questi abbia poi votato a favore del prof. Marinelli.<br />
D’altro canto, le opinioni favorevoli al ricorrente rivelano la preoccupazione – comprensibile sul piano dell’opportunità, non su quello dei criteri regolamentari – di una possibile lettura del voto contrario nei confronti di un ex Rettore come una sorta di giudizio negativo espresso dall’Università su se stessa (Bechi, Dei), dimenticando che l’aver ricoperto cariche istituzionali non giustifica di per sé l’automatico riconoscimento del titolo di professore emerito (il prof. Dei, va detto, ha anche ricordato in termini positivi le iniziative adottate dal prof. Marinelli nelle vesti di Rettore, in un periodo difficile per l’Università).<br />
Gli interventi dei contrari e degli astenuti danno invece conto di valutazioni che, nella sostanza, risultano coerenti con il regolamento, nella misura in cui esprimono un giudizio sul contributo del prof. Marinelli al prestigio del suo ateneo.<br />
Nessuno degli intervenienti contesta il valore dell’attività scientifica del ricorrente, già preventivamente valutata dalla commissione istituita a norma dell’art. 3 co. 3 del regolamento. Nondimeno, detta attività evidentemente presenta – per gli autori delle dichiarazioni di voto non favorevoli, e dalla maggioranza dei votanti – un ruolo recessivo rispetto alle ricadute esterne dell’attività istituzionale per lungo tempo svolta dal prof. Marinelli: valutazione certamente non irragionevole, se si pensa che la stessa commissione aveva valorizzato come “ancor più rilevante” l’attività istituzionale in questione, a riprova della sua importanza preponderante nel contesto della carriera dell’interessato.<br />
A riguardo di quest’ultima, sostenere che le dichiarazioni di voto celino una critica politica postuma, se non un vero e proprio risentimento nei confronti del ricorrente è affermazione meramente congetturale, sulla base di quel che risulta dal verbale. Neppure il voto della componente studentesca risulta orientato da considerazioni politiche in senso stretto, originando pur sempre da rilievi inerenti il prestigio dell’ateneo in dipendenza delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il ricorrente; e anche ad ammettere che il voto della studentessa Ndreu sia viziato da un errore sui presupposti (stante la positiva definizione di quelle vicende), la delibera del Senato resisterebbe comunque all’annullamento, occorrendo al prof. Marinelli almeno dodici voti favorevoli.<br />
Irrilevanti sono altresì le iniziative assunte successivamente al voto dallo studente Pagni Fedi, anch’egli membro del Senato Accademico, non potendosi dare ingresso al mutamento di opinione postumo di uno componenti di un organo collegiale per inficiare surrettiziamente la deliberazione assunta da quell’organo (tra l’altro, si tratta di un mutamento di opinione non dipeso dalla scoperta di fatti/circostanze incolpevolmente ignorati al momento del voto, avendo lo stesso studente riconosciuto di aver partecipato al voto senza adeguatamente documentarsi sulla persona del prof. Marinelli).<br />
Quanto ai rilievi circa la non ampia condivisione della candidatura del ricorrente nell’ambito della comunità scientifica di provenienza, è un dato oggettivo che la proposta di conferimento del titolo di emerito è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Gestione dei Sistemi, Agrari, Alimentari e Forestali con ventisei voti su soli trentasei votanti (i componenti del Consiglio sono sessantasei); e, al di là delle possibili cause contingenti di una partecipazione così ridotta al voto, che la candidatura non abbia raccolto consensi unanimi viene dalle già riferite dichiarazioni in Senato Accademico del prof. Nannipieri, rappresentante dell’area di provenienza della proposta.<br />
Anche l’opera di risanamento del bilancio dell’Università, che il ricorrente rivendica a proprio merito, costituisce a ben vedere un indice variamente interpretabile, giacché il medesimo nucleo di valutazione interno che, nella relazione del 2014, definisce “oculate politiche di contenimento della spesa e razionalizzazione del patrimonio immobiliare” quelle che hanno condotto a far registrare nel 2009 (ultimo anno di mandato del prof. Marinelli come Rettore) un primo risultato di gestione positivo, nel 2009 aveva criticato quelle stesse politiche parlando di indiscriminati e generalizzati tagli alla spesa, non motivati con riferimento alla qualità dei servizi offerti e riguardanti sostanzialmente i finanziamenti per la ricerca, al di fuori di un disegno strategico di ampio respiro.<br />
Infine, le onorificenze e le manifestazioni di apprezzamento, dirette e indirette, delle quali il prof. Marinelli è stato destinatario nel corso della carriera, anche ai più elevati livelli, costituiscono riconoscimenti individuali, ma, in questa sede, non è il prestigio personale del ricorrente a essere in discussione, quanto la sua capacità di accrescere – nella misura “particolarmente rilevante” di cui all’art. 2 co. 2 del regolamento – la reputazione dell’Università, insieme alla propria (non è sufficiente dimostrare di non aver screditato l’ateneo con i propri comportamenti).<br />
Del Cavalierato di Gran Croce non sono note le ragioni del conferimento, che si colloca nel 2003, quando cioè la lunga esperienza del ricorrente nell’ufficio di Rettore era ancora nella fase iniziale, e comunque di per sé non dimostra che il prestigio del ricorrente si sia tradotto in prestigio dell’Università di appartenenza. Lo stesso vale per i ringraziamenti del Ministro e per quelli (sotto forma di targa celebrativa) del Prefetto di Firenze, che premiano l’impegno speso dal prof. Marinelli al servizio dell’Università, indipendentemente da ogni considerazione circa le ricadute di tale impegno sul prestigio dell’ente; ovvero per gli incarichi nel corso del tempo attribuiti al ricorrente, sicuri testimoni del credito personale di cui il prof. Marinelli gode (anche in virtù della sua appartenenza all’Università).<br />
In definitiva, le ragioni che hanno impedito alla candidatura del prof. Marinelli di conseguire i voti necessari ai fini del conferimento del titolo di professore emerito rappresentano il frutto di un corretto esercizio di discrezionalità. Nessuno degli elementi a sostegno del ricorrente presenta una forza tale da imporne la necessaria prevalenza, a pena di manifesta irragionevolezza della scelta, sugli elementi di segno contrario emersi dal dibattito in seno all’organo procedente: lo stabilire se l’operato del ricorrente – nella multiforme veste di docente, studioso, Rettore – abbia concorso ad arricchire il prestigio dell’Università nei termini richiesti dal regolamento si traduce, pertanto, in una valutazione di puro merito, per sua natura insindacabile.<br />
4. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Pierpaolo Grauso</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1257-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2017 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-3-2017-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-3-2017-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2017 n.1257</a></p>
<p>Pres. Maruotti/ est. Orsola Spiezia Non si applica il rito appalti nel caso di impugnazione della revoca dell’aggiudicazione accessoriamente all’impugnazione dell’interdittiva antimafia 1.Processo amministrativo &#8211; Impugnazione dell’interdittiva antimafia e della revoca dell’aggiudicazione/risoluzione contrattuale – Rito ordinario – Applicabilità – Rito appalti – Non applicabile – Ragioni 2.Processo amministrativo – Azioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-3-2017-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-3-2017-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2017 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti/ est. Orsola Spiezia</span></p>
<hr />
<p>Non si applica il rito appalti nel caso di impugnazione della revoca dell’aggiudicazione accessoriamente all’impugnazione dell’interdittiva antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo &#8211; Impugnazione dell’interdittiva antimafia e della revoca dell’aggiudicazione/risoluzione contrattuale – Rito ordinario – Applicabilità – Rito appalti – Non applicabile – Ragioni</p>
<p>2.Processo amministrativo – Azioni – Art. 32 d.lgs. 104/2010 – Pluralità di azioni di annullamento – Non applicabile &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.La domanda di annullamento delle determinazioni di revoca dell’aggiudicazione e risoluzione dei contratti di esecuzione dei lavori si pone in rapporto di accessorietà con quella di annullamento dell’interdittiva. Ne consegue che, per vis attractiva della domanda principale, nei giudizi concernenti le due esposte tipologie di provvedimenti si applica il rito ordinario e non quello speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., anche con riferimento ai termini di impugnazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2.Nel caso in cui si agisca in giudizio per l’annullamento di provvedimenti a contenuto diverso non si applica l’art. 32 c.p.a. (nella parte in cui esso prevede, in caso di proposizione di azioni soggette a riti diversi, l’applicazione del rito ordinario, con l’unica eccezione della prevalenza del rito abbreviato per le procedure di gara di affidamento di lavori, servizi e forniture). Quest’ultimo infatti disciplina la differente ipotesi in cui siano proposte più domande connesse ma soggette a riti diversi (per esempio azione di annullamento e azione avverso il silenzio).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 20/03/2017</p>
<div style="text-align: right;">N. 01257/2017REG.PROV.COLL.</div>
<div style="text-align: right;">N. 08752/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8752 del 2015, proposto dalla Società Cooperativa Fradel Costruzioni, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo&nbsp;Clarizia&nbsp;e dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo&nbsp;Clarizia&nbsp;in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;&nbsp;<br />
contro<br />
Il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro&nbsp;pro tempore, e l’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del prefetto&nbsp;pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ;&nbsp;<br />
la s.p.a. Tangenziale di Napoli, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
la Provincia di Napoli &#8211; Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
l’IACP di Napoli, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
il Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante&nbsp;pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via della Consulta n. 50;&nbsp;<br />
per la revocazione<br />
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4527/2015, resa tra le parti, concernente l’informativa antimafia 17 gennaio 2014, n. 31029, adottata dalla Prefettura di Napoli nei confronti dell’impresa ricorrente, ed altri connessi provvedimenti.<br />
Visti il ricorso in revocazione ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell’ U. T. G. &#8211; Prefettura di Napoli e del Comune di Pozzuoli;<br />
Vista l’ordinanza 26 novembre 2015, n. 5301, con cui questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Angelo&nbsp;Clarizia, Francesco Migliarotti, Ivan Pietroluongo su delega di Giuseppe Sartorio e l&#8217;avvocato dello Stato Marco La Greca;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con otto giudizi instaurati innanzi al TAR Campania nel 2014, la società cooperativa Fradel, con sede in Quarto (NA), ha chiesto l’annullamento dell’interdittiva antimafia (emessa nei suoi confronti il 22 gennaio 2014 dalla Prefettura di Napoli), nonché di vari conseguenti provvedimenti dirigenziali, con cui alcuni Comuni della Provincia di Napoli, l’IACP di Napoli ed altri enti operanti in quell’ambito provinciale (meglio in epigrafe indicati) hanno disposto, ciascuno per quanto di propria competenza, la risoluzione dei contratti di appalto stipulati con la cooperativa ricorrente per l’esecuzione di lavori pubblici oppure il recesso dai medesimi oppure la revoca della aggiudicazione della gara.<br />
Dopo aver pubblicato il dispositivo di sentenza n. 4066/2014 (ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.p.a.), il TAR Campania con sentenza n. 4468/2014 (pubblicata il 4 agosto 2014), riuniti i ricorsi, li ha accolti, annullando l’interdittiva antimafia e le conseguenti determinazioni adottate dalle stazioni appaltanti (avendo ritenuto inidonei gli elementi raccolti dalla Prefettura di Napoli a provare il rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa).<br />
1.1. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto appello (R.G. n. 1156/2015) a questo Consiglio di Stato, che con sentenza n.4527/2015 (pubblicata il 28 settembre 2015) lo ha accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ha respinto i ricorsi di primo grado (disponendo la compensazione delle spese) .<br />
1.2. Avverso la sentenza di appello n. 4527/2015, la società cooperativa Fradel ha proposto il ricorso per revocazione in epigrafe, chiedendone (con unico motivo) la revocazione, previa sospensione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c..<br />
Infatti, ad avviso dell’impresa ricorrente, il giudice di secondo grado (incorrendo in un errore di fatto revocatorio) non avrebbe esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività,, sollevata dalla stessa impresa (in qualità di appellata) con riferimento al fatto che l’impugnazione della sentenza, notificata in data 6 febbraio 2015, non sarebbe stata proposta nel termine perentorio dimidiato, previsto dal rito degli appalti ed applicabile anche in quel giudizio .<br />
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso per revocazione, in via principale, in quanto inammissibile per mancanza dei presupposti del dedotto errore revocatorio (richiamando sul punto la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4975/2015) e, in via gradata, in quanto infondato, asserendo che alla controversia all’esame non si applicherebbe il termine dimezzato previsto per il rito degli appalti; inoltre, in via ulteriormente gradata, il Ministero dell’Interno (richiamando il principio affermato dalla Adunanza Plenaria n. 17/2014) ha rappresentato che, comunque, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un errore scusabile, che ne consentirebbe la rimessione in termini, sia in quanto la disciplina normativa sul punto non sarebbe chiara, sia in quanto, in primo grado, lo stesso TAR avrebbe trattato la controversia con il rito ordinario senza che le altre parti avessero formulato rilievi.<br />
1.3.1. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Pozzuoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso per revocazione, deducendone, in primo luogo, l’inammissibilità ed, in secondo luogo, l’infondatezza.<br />
Con ordinanza 26 novembre 2015, n. 5301, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Con successiva memoria la cooperativa Fradel, dopo aver censurato l’esattezza del richiamo alla precedente pronuncia di questo Consiglio (citata a sostegno della inammissibilità del ricorso per revocazione), ha insistito per l’accoglimento del ricorso in esame, contestando sia il richiamo al principio stabilito dalla A.P. n. 17/2014, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’errore scusabile, invocato da controparte per rimediare alla mancata osservanza (eccepita da parte dell’appellante Amministrazione) del termine dimezzato per l’impugnazione della sentenza del TAR.<br />
1.4. Con memoria difensiva del 24 marzo 2016, il Comune di Pozzuoli, nel ribadire quanto esposto nell’atto di costituzione in giudizio, ha insistito nelle conclusioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso per revocazione; inoltre ha aggiunto che, comunque, la sentenza di cui si chiede la revocazione (sotto il profilo sostanziale) suffragava la propria motivazione con riferimento ad una circostanza di fatto in seguito superata.<br />
Infatti nella sentenza si espone che l’impresa appellante faceva parte di un consorzio stabile al quale era contiguo un imprenditore destinatario di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di P.S.) e di una misura di prevenzione patrimoniale (confisca di alcuni beni, disposta con decreto del GIP presso il Tribunale di Catania n. 276/2013), mentre successivamente tale misura era stata revocata dalla Corte di Appello di Catania (con decreto 4 dicembre 2015 n.187), che aveva ritenuto di escludere la collusione dell’imprenditore con ambienti della criminalità organizzata, avendo dato, invece, positiva valutazione sia al fatto che egli aveva denunciato gli atti estorsivi e vandalici patiti sia al fatto che si era anche costituito nei giudizi penali come parte civile in qualità di soggetto offeso.<br />
Con memoria di replica del 7 aprile 2016 l’Amministrazione dell’Interno, nel prendere atto che controparte non aveva replicato alla argomentazione secondo la quale in primo grado la causa era stata trattata con il rito ordinario (e non con quello abbreviato), ha insistito per il rigetto del ricorso per revocazione, osservando, altresì, che, ai fini del decidere, risultava non utile la circostanza (richiamata dall’impresa) che, nelle more dell’appello, era stata revocata la misura di prevenzione nei confronti dell’imprenditore contiguo alla cooperativa ricorrente .<br />
Con memoria difensiva del 24 marzo 2016, il Comune di Pozzuoli insisteva nelle conclusioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso per revocazione .<br />
Alla pubblica udienza indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia all’esame concerne la sussistenza o meno del presupposto per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4725/2015, ai sensi dell’art.395, numero 4, cpc, per errore revocatorio.<br />
In particolare la ricorrente deduce che il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del TAR Campania n. 4468/2014 (depositata il 4 agosto 2014), non abbia esaminato l’eccezione di tardività dell’appello medesimo.<br />
L’appello, notificato in data 6 febbraio 2015 (cioè entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata), ad avviso dell’impresa sarebbe fuori termine, in quanto nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto impugnare la sentenza entro il 16 dicembre 2015, considerato che, trattandosi di impugnazione di provvedimenti soggetti al rito dell’art. 120 c.p.a., lo stesso art 120 c.p.a. prevede i termini di impugnazione dimezzati.<br />
Pertanto la ricorrente in revocazione ritiene che sarebbe risultato dirimente, ai fini della decisione, l’esame da parte del giudice di appello dell’eccezione di tardività dell’impugnazione.<br />
2.1. La censura, sotto il profilo rescindente, è fondata.<br />
Infatti, preso atto che effettivamente l’impresa aveva sollevato l’eccezione di tardività dell’appello,<br />
il Collegio rileva che tale eccezione non è stata esaminata nella sentenza ora impugnata.<br />
2.2. Peraltro, passando alla fase rescissoria, il ricorso per revocazione deve essere, comunque, respinto, in quanto l’eccezione di tardività è infondata e, quindi, il rilevato errore di fatto non ha natura revocatoria.<br />
Infatti, come ha rilevato il Ministero dell’Interno, l’articolato contenzioso, instaurato dall’impresa innanzi al TAR, era preordinato (in un ordine di priorità logico-temporale) innanzitutto all’annullamento della interdittiva antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura di Napoli in data 17 gennaio 2014, n. 31029,, mentre i vari provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione e di risoluzione dei contratti di esecuzione lavori (nonché di recesso dai medesimi) erano impugnati solo come atti susseguenti e successivi, cioè legati da un nesso logico di causa-effetto alla interdittiva, atteso che le varie Amministrazioni, conformandosi alla statuizione contenuta nell’interdittiva medesima, si erano determinate, ciascuna per quanto di interesse e propria competenza, nel senso di chiudere ogni rapporto contrattuale in corso con l’impresa.<br />
2.3. Pertanto, poiché la domanda di annullamento delle determinazioni dirigenziali in questione si pone in rapporto di accessorietà con quella di annullamento dell’interdittiva, ne consegue che, per&nbsp;vis attractiva&nbsp;della domanda principale, nei giudizi concernenti le due esposte tipologie di provvedimenti si applica il rito ordinario, e non quello di cui agli artt. 119 e 120 del c.p.a.<br />
Pertanto vanno osservati i termini di impugnazione ordinari.<br />
2.4. In ordine alla questione analoga del giudice territorialmente competente (in caso di impugnazione di una interdittiva antimafia e del connesso provvedimento di risoluzione di un contratto da parte di una stazione appaltante), in senso conforme si è espressa anche l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 17/2014, affermando il principio che «la&nbsp;vis attractiva&nbsp;della competenza funzionale sulla domanda accessoria, sul piano processuale, non può essere considerata tale da invertire, sul piano sostanziale, il vincolo di dipendenza logico-giuridica dalla domanda principale, sottraendo quest’ultima alla cognizione del giudice, che invece sarebbe competente a conoscerne. Il che avviene nei rapporti tra interdittiva tipica ed atto consequenziale».<br />
L’impresa ricorrente contesta che dalla citata pronuncia della Adunanza Plenaria sia enucleabile il suddetto principio e deduce che, in realtà, si tratterebbe di una lettura distorta della medesima; ad avviso della ricorrente, invece, il principio di diritto enunciato concernerebbe esclusivamente la competenza territoriale e, quindi, non potrebbe modificare la portata dell’art. 32, comma 1, c.p.a, secondo il quale, ove le azioni siano soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a.<br />
2.5. L’argomentazione non è pertinente e non può essere condivisa.<br />
Infatti, considerato che l’art. 32 c.p.a. prevede l’ipotesi di una pluralità di domande connesse, formulate nello stesso giudizio, e disciplina (al comma 2) l’ipotesi di azioni soggette a riti diversi, ne consegue che tale disposizione non risulta applicabile alla vicenda in controversia.<br />
Infatti nel giudizio di appello in questione il giudice doveva esaminare domande omogenee di annullamento di provvedimenti di contenuto diverso, e non azioni diverse, quali, in ipotesi, quella di annullamento e quella avverso il silenzio, che, soggette a riti diversi, soggiacciono all’art 32 c.p.a. e, quindi, comportano l’applicazione del rito ordinario, salva la prevalenza del rito abbreviato per le procedure di gara di affidamento lavori, servizi e forniture .<br />
Anzi, nei giudizi come quello conclusosi con la sentenza di appello in epigrafe, impugnata in questa sede, il rapporto di presupposizione tra la domanda di annullamento della informativa interdittiva e quella dei vari provvedimenti consequenziali adottati dalle stazioni appaltanti (per i contratti in corso con l’impresa interdetta) si concretizza anche nel fatto che avverso tali provvedimenti dirigenziali consequenziali l’impresa ha azionato solo censure di illegittimità in via derivata.<br />
2.6. Per completezza, inoltre, va osservato che, ai fini del presente giudizio di revocazione, risulta irrilevante anche la circostanza che nel corso del 2015 la Corte di Appello di Catania abbia revocato la misura di prevenzione personale e patrimoniale, già adottata nei confronti dell’imprenditore vicino all’impresa interdetta (valutata nel giudizio di appello come elemento a sostegno della sentenza di riforma della sentenza TAR, favorevole all’impresa).<br />
Infatti nel presente giudizio si controverte di un dedotto errore revocatorio per il mancato esame di una circostanza di rito, e non di una circostanza di fatto.<br />
2.7. Poiché il ricorso per revocazione all’esame va respinto, per economia di mezzi il Collegio non esamina l’istanza con cui l’Amministrazione dell’Interno (in via ulteriormente gradata) ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti dell’errore scusabile in ordine alla rilevata tardività della notifica dell’atto d’appello.<br />
3. In conclusione, per le considerazioni esposte nell’esame della controversia in fase rescissoria, il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza di appello n.4527/2015 va respinto perché infondato.<br />
Le incertezze giurisprudenziali circa il profilo processuale oggetto della fase rescissoria consentono di compensare le spese tra le parti del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge il ricorso per revocazione (R.G. n.8752/2015), in quanto infondato.<br />
Spese del presente giudizio compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Lydia Ada Orsola Spiezia</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Luigi Maruotti</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-3-2017-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2017 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2016 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-3-2016-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-3-2016-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2016 n.1257</a></p>
<p>Sull&#8217;illegittimità del diniego del permesso di soggiorno motivato esclusivamente dalla tardività della dichiarazione tributaria Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego &#8211; Per dichiarazione tributaria tardiva &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni In tema di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 2, comma 7 del d.P.R. n. 322 del 1998,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-3-2016-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2016 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-3-2016-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2016 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità del diniego del permesso di soggiorno motivato esclusivamente dalla tardività della dichiarazione tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego &#8211; Per dichiarazione tributaria tardiva &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 2, comma 7 del d.P.R. n. 322 del 1998, pur avendo equiparato la dichiarazione tardiva a quella omessa, ha nondimeno previsto che le dichiarazioni tardive valgono ai fini della riscossione: ai fini tributari, la dichiarazione tardiva comporta se del caso l’irrogazione delle relative sanzioni, ma di certo non si può considerare inesistente.&nbsp;Inoltre, quanto all’applicazione delle disposizioni del d.lg. n. 286 del 1998, la dichiarazione resa ai fini fiscali rileva comunque come elemento da valutare – unitamente ad altri elementi – ai fini della possibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.&nbsp;Ne consegue che la tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l’Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01257/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 10751/2015 REG.RIC.</p>
<p>logo</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 10751 del 2015, proposto dal signor Mody Gningue, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli e Luca Santini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Santini, in Roma, viale Carso, n. 23;&nbsp;<br />
contro<br />
L’Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Grosseto ed il Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 702/2015, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Grosseto e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Mario Antonio Angelelli e l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1. Con il ricorso n. 2212 del 2014, proposto dinanzi al T.A.R. Toscana, l’odierno appellante, cittadino del Senegal e prestatore di lavoro autonomo, ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto n. 39181 del 14 ottobre 2014 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto della Questura di Grosseto del 4 giugno 2014, anch’esso impugnato.<br />
All’origine della controversia vi è la presentazione tardiva &#8211; da parte dell’appellante &#8211; della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2012, in quanto il modello UNICO non è stato inviato telematicamente entro la data del 30 dicembre 2013, prevista dalla normativa di settore, bensì il 12 febbraio 2014.<br />
Dapprima la Questura col provvedimento di diniego, e poi la Prefettura in sede di decisione del ricorso gerarchico, hanno richiamato l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 ed hanno rilevato che la dichiarazione sarebbe stata «omessa», concludendo nel senso che, pertanto, i redditi del lavoratore straniero non si potrebbero considerare come percepiti, dovendosi ritenere nulla la dichiarazione medesima.<br />
Nel ricorso di primo grado, l’interessato ha dedotto l’erroneità delle statuizioni rese dall’Amministrazione, basate su una non consentita commistione tra la normativa tributaria e la normativa regolante il permesso di soggiorno, ed ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto valutare la documentazione, sottolineando, inoltre, che ha proseguito l’attività lavorativa di tipo autonomo per l’anno successivo, e di tipo subordinato per l’anno seguente.<br />
Il TAR, dopo aver disposto incombenti istruttori volti ad accertare il tipo di lavoro svolto (se autonomo o subordinato ai fini dell’individuazione del limite minimo reddituale), ha respinto il ricorso, statuendo nel senso che il ricorrente non avrebbe conseguito il reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno.<br />
2. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’errata interpretazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998.<br />
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, l’appello è stato trattenuto in decisione, dopo che è stato prospettato che, ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., il giudizio sarebbe stato definito con sentenza.<br />
3. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto.<br />
3.1. Correttamente l’appellante ha censurato la sentenza, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.<br />
Il TAR, anziché stabilire se la dichiarazione fiscale tardiva poteva essere considerata come inesistente (come ritenuto dall’Amministrazione), ovvero se dovesse essere comunque valutata ai fini dell’accertamento dei requisiti lavorativi e reddituali dell’interessato (come ritenuto invece nel ricorso di primo grado), non si è pronunciata su questa decisiva questione ed ha respinto il ricorso, ritenendo che egli non avrebbe comunque raggiunto il requisito reddituale di € 8.263,31, previsto dalla normativa di settore per i lavoratori autonomi: tale questione, tuttavia, non è stata esaminata nei provvedimenti impugnati in primo grado e non è stata oggetto del contraddittorio tra le parti.<br />
Come rilevato dall’appellante, il TAR in tal modo ha anche invaso l’ambito dei poteri discrezionali di cui è titolare l’Amministrazione, sostituendosi alla Questura nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno (non tenendo conto, peraltro, della circostanza che parte dei redditi percepiti dall’appellante nell’anno 2013 derivavano da lavoro subordinato, circostanza comunque rilevante ai fini dell’individuazione dei limiti reddituali).<br />
3.2. Passando all’esame del motivo d’appello,che ha riproposto in questa sede la questione controversa sulla quale il primo giudice non è pronunciato, ritiene la Sezione che la tesi dell’appellante sia fondata, in quanto l’Amministrazione ha erroneamente applicato le norme in materia di immigrazione, attraverso un improprio rinvio alla normativa tributaria.<br />
Correttamente l’appellante ha rilevato che la stessa norma di riferimento (l’art. 2, comma 7 del d.P.R. n. 322 del 1998), pur avendo equiparato la dichiarazione tardiva a quella omessa, ha nondimeno previsto che le dichiarazioni tardive valgono ai fini della riscossione: ai fini tributari, la dichiarazione tardiva comporta se del caso l’irrogazione delle relative sanzioni, ma di certo non si può considerare inesistente.<br />
Inoltre, quanto all’applicazione delle disposizioni del d.lg. n. 286 del 1998, la dichiarazione resa ai fini fiscali rileva comunque come elemento da valutare – unitamente ad altri elementi – ai fini della possibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.<br />
Ne consegue che la tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l’Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali.<br />
4. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere pertanto accolto, sicché, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado n. 2212 del 2014 va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati in quella sede.<br />
L’Amministrazione dovrà quindi provvedere a riesaminare la domanda dell’appellante tenendo conto anche dei fattori sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (avendo egli prodotto in giudizio la documentazione attestante l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la s.r.l.s. A&amp;A, a decorrere dal 28 aprile 2015, con retribuzione mensile pari ad € 1.218,50).<br />
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 10751 del 2015 e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado n. 2212 del 2014 e annulla i provvedimenti ivi impugnati.<br />
Condanna le Amministrazioni appellate a rifondere all’appellante le spese relative al doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, oltre alla refusione del contributo unificato, effettivamente versato per ambedue i gradi.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Carlo Deodato,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Stefania Santoleri,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-3-2016-n-1257/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2016 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a></p>
<p>R. Panunzio &#8211; Presidente; M. Lensi &#8211; Estensore COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L. (avv.ti G. M. Lauro e A. Inganni) c/ il Comune di Quartu Sant&#8217;Elena ed il Sindaco in carica del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (n.c.) sui presupposti per l&#8217;approvazione di una variante essenziale al piano di lottizzazione Urbanistica ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Panunzio &#8211; Presidente; M. Lensi &#8211; Estensore  COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L. (avv.ti G. M. Lauro e A. Inganni) c/ il<br /> Comune di Quartu Sant&#8217;Elena ed il Sindaco in carica del Comune di Quartu<br /> Sant&#8217;Elena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;approvazione di una variante essenziale al piano di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed edilizia – Piano di lottizzazione – Variante essenziale – Estremi –Conseguenza &#8211; Consenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ qualificabile variante &#8220;essenziale&#8221; al piano di lottizzazione, che necessita del previo assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali, quella idonea a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione (nella specie, il Collegio ha ritenuto essenziale la variante che importava la modifica del confine tra due lotti di proprietà della ricorrente, la realizzazione di sub-urbanizzazioni private all&#8217;interno dello stesso lotto e la modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto). (1)</p>
<p></b>______________________<br />
(1) Cfr. in argomento, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza – 19 febbraio 2008 n. 534. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>Sent. N.1257/2008 <BR>Ric. N. 3467/1996 </i><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3467/1996, proposto dalla </p>
<p><B>COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L.</B>, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro e Anna Inganni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Quartu Sant&#8217;Elena</b>, in persona del Sindaco in carica, e il Sindaco in carica del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTA la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 23 aprile 2008 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITO altresì l&#8217;Avvocato della ricorrente, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
La società ricorrente è proprietaria dei lotti n. 21 e n. 22 della lottizzazione &#8220;MIRAMARE&#8221;, in Regione &#8220;S. Anastasia&#8221; in Quartu Sant&#8217;Elena, con istanza in data 4 gennaio 1993 ha avanzato richiesta di approvazione di variante ai predetti lotti n. 21 e n. 22.<br />
Tale richiesta è stata reiterata in data 8 maggio 1996.<br />
Con provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 l&#8217;amministrazione comunale ha rigettato l&#8217;istanza, qualificata come di concessione edilizia, in ragione della mancanza dell&#8217;assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali. <br />
Col ricorso in esame da società ricorrente ha impugnato quest&#8217;ultimo provvedimento di rigetto, precisando, in primo luogo, che trattasi, nel caso di specie, di una domanda di (micro) variante alla lottizzazione, posto che la stessa ha richiesto una diversa suddivisione della complessiva area impegnata dai lotti n. 21 e 22 con una modificazione della linea di confine o, alternativamente, con l&#8217;eliminazione del confine che li separa e l&#8217;unificazione in un unico lotto, ferma, in ogni caso, l’insediabilità di 6 unità abitative complessivamente o n. 3 per lotto.<br />
La ricorrente lamenta, pertanto, l&#8217;erronea qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia) e l’incompetenza del Sindaco ad adottarlo, essendo, invece, competente il Consiglio Comunale in forza dell&#8217;articolo 32, comma secondo, lettera b della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.<br />
La censura di incompetenza viene avanzata in via subordinata, mentre, in via principale, la ricorrente prospetta ulteriori censure di violazione di legge, in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l&#8217;istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe &#8220;essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali&#8221;.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale intimata. <br />
Con successiva memoria la ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso. <br />
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008, su richiesta della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento del Sindaco in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.<br />
Preliminarmente deve essere condiviso l&#8217;assunto della società ricorrente secondo cui l&#8217;istanza avanzata dalla medesima &#8211; in ordine alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato &#8211; deve essere correttamente qualificata quale “variante” alla lottizzazione, per cui risulta errata la qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia).<br />
In via principale &#8211; stante la natura sostanziale della censura, in grado di soddisfare l&#8217;interesse effettivo della società ricorrente – quest’ultima chiede l&#8217;annullamento di tale provvedimento in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l&#8217;istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe &#8220;essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali&#8221;.<br />
La censura è infondata.<br />
Devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla più recente giurisprudenza amministrativa, ed in particolare, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 534 del 19 febbraio 2008, in ordine alla necessità del predetto assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.<br />
Non può essere, infatti, condiviso l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui l’istanza di accorpamento dei due lotti di sua proprietà, non costituirebbe una variante sostanziale, bensì solamente una micro-variante, la quale, non incidendo sugli interessi degli altri proprietari, non necessiterebbe conseguentemente dell’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.<br />
La modifica della lottizzazione richiesta dalla ricorrente: modifica del confine tra due lotti di sua proprietà,  realizzazione di sub-urbanizzazioni private all&#8217;interno dello stesso lotto e modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto), deve essere qualificata &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente &#8211; quale variante &#8220;essenziale&#8221;, alla luce dei criteri indicati nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 534/2008, secondo cui:<br />
La sostituzione di un edificio ai due previsti nel piano, anche se rispettosa della cubatura già assentita, finisce, infatti, per modificare sostanzialmente la programmazione della distribuzione dei fabbricati nel comprensorio e per trasformare, in definitiva, la suddivisione degli edifici (e della relativa volumetria) tra i lotti, nella misura che era stata originariamente proposta dai proprietari che hanno assunto la relativa iniziativa.<br />
La riscontrata idoneità della variante a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione, implica, in conclusione, di qualificare la stessa come essenziale e di esigere, di conseguenza, per la sua approvazione, l’assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano.<br />
Correttamente, pertanto, il Comune ha deliberato di negare l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione.&#8221;<br />
A maggior ragione detti principi devono trovare applicazione nell&#8217;ipotesi di richiesta di sostituzione di due edifici all&#8217;unico edificio per lotto previsto nel piano, come, appunto, nel caso di specie, dove legittimamente il Comune ha negato l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, a nulla rilevando, a giudizio del Collegio, &#8211; relativamente agli aspetti in esame – una eventuale intervenuta sanatoria di opere edilizie (di sistemazione superficiaria e di viabilità interna), realizzate dalla ricorrente nei lotti in questione.<br />
Tale eventuale intervenuta sanatoria non può vanificare la necessità del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, necessario ai fini dell&#8217;eventuale approvazione della variante alla lottizzazione, per come sopra evidenziato.<br />
Fondata risulta, invece, la censura di carattere formale, avanzata in via subordinata dalla società ricorrente, in ordine all&#8217;incompetenza del Sindaco all&#8217;adozione del provvedimento in esame di rigetto dell’istanza della ricorrente di modifica della lottizzazione, essendo demandata la relativa competenza al Consiglio Comunale, in forza dell&#8217;articolo 32, comma secondo, lettera b, della legge 8 giugno 1990 n. 142.<br />
Stante la fondatezza di quest&#8217;ultima censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la questione deve essere rimessa all&#8217;esame dell’organo competente (Consiglio Comunale), il quale dovrà riesaminare la domanda di variante della ricorrente e provvedere nei termini di legge, che decorrono dalla notifica della presente decisione, alla luce del principio di diritto sopra affermato.<br />
Stante la fondatezza del solo vizio di ordine formale, avanzato in via subordinata, e stante invece l&#8217;infondatezza della censura di carattere sostanziale proposta in via principale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato e rimette la questione all&#8217;organo competente indicato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 aprile 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Rosa Panunzio, Presidente;<br />
Francesco Scano, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI  23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Bari &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dappello-di-bari-sentenza-27-12-2004-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. PAPIA, Est. ATTIMONELLI Lambresa Lucia Anna (Avv. M. Didonna) c/ De Michele Vincenzo (in proprio rapp. e difeso) e Procuratore Generale Corte di Appello di Bari non sussiste causa di ineleggibilità ex art. 60 comma 1&#176; del TUEL per gli amministratori di Aziende speciali costituite dal Comune ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dappello-di-bari-sentenza-27-12-2004-n-1257/">Corte d&#8217;Appello di Bari &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dappello-di-bari-sentenza-27-12-2004-n-1257/">Corte d&#8217;Appello di Bari &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PAPIA, Est. ATTIMONELLI<br /> Lambresa Lucia Anna (Avv. M. Didonna) c/ De Michele Vincenzo (in proprio rapp. e difeso) e Procuratore Generale Corte di Appello di Bari</span></p>
<hr />
<p>non sussiste causa di ineleggibilità ex art. 60 comma 1&deg; del TUEL per gli amministratori di Aziende speciali costituite dal Comune ai fini della gestione di un servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti Locali &#8211; Comuni &#8211; Amministratori &#8211; Cause di inelegibbilità &#8211; Art. 60 comma 1° TUEL &#8211; Applicabilità agli amministratori di Aziende speciali &#8211; E&#8217; esclusa &#8211; Motivi &#8211; Non sono aziende &#8220;dipendenti&#8221; dai Comuni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Un’azienda speciale costituita dal Comune ai sensi degli artt.113 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 per la gestione di un servizio pubblico, a cagione della propria autonomia strutturale, organizzativa, gestionale e per il possesso della personalità giuridica, non può considerarsi azienda &#8220;dipendente&#8221; dal Comune ai sensi dell’art.60, comma 1°, punto 11) del TUEL e, pertanto, ai suoi amministratori non è applicabile la causa d’ineleggibilità in quella sede prevista”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE DI APPELLO DI BARI<br />
PRIMA SEZIONE CIVILE</b></p>
<p>Composta dai magistrati:<br />
1) Dott. Ferdinando Papia,				Presidente<br />
2) Dott. Francesco Montaruli,	 		Consigliere<br />
3) Dott. Giuseppe Attimonelli (relatore), 		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Nella causa iscritta sul ruolo generale al n.1547/2004, avente ad oggetto appello avverso sentenza n.1398/04 del Tribunale di Foggia<br />
TRA</p>
<p><b>LAMBRESA LUCIA ANNA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Michele Didonna, elettivamente domiciliata presso il difensore in Bari alla via Calefati 61/A;<br />
APPELLANTE</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>DE MICHELE AVV. VINCENZO</b>, in proprio rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Bari alla via Dante Alighieri n.369 (c/o studio Avv. Domenico Garofalo);APPELLATO</p>
<p>E<br />
<b>PROCURATORE GENERALE</b> presso la Corte di Appello di Bari</p>
<p>All&#8217;udienza del 22.12.2004 la causa è stata discussa sulle seguenti conclusioni delle parti.<br />
Per l&#8217;appellante: voglia la Corte accogliere l&#8217;appello e riformare per l&#8217;effetto la sentenza n.1398/2004 della sezione feriale del Tribunale di Foggia; con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.<br />
Per l&#8217;appellato: voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza, rigettare l&#8217;appello con condanna di Lambresa Anna Lucia alle spese ed onorari di giudizio.<br />
Per il Procuratore Generale: voglia la Corte rigettare il gravame.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>Con ricorso depositato in data 23.9.2004, Lambresa Anna Lucia ha proposto appello avverso la sentenza numero 1398 del 13.9.2004 resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio introdotto nei suoi confronti dall&#8217;Avv. Vincenzo De Michele, cittadino elettore del Comune di Foggia, laddove il predetto chiedeva la dichiarazione di sua ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di Foggia, previo annullamento della delibera n. 1 del 10.8.2004 del Consiglio Comunale di Foggia che ne aveva proclamato la elezione nelle amministrative svoltesi a Foggia i giorni 12-13 giugno 2004, con la decadenza dalla suddetta carica, con cui il detto ufficio giudiziario, nella resistenza di essa convenuta che assumeva l&#8217;infondatezza della richiesta, così disponeva:   &#8212;   dichiarava la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale del Comune di Foggia di Lambresa Anna Lucia; &#8211; sostituiva alla Lambresa il candidato alla carica di consigliere comunale avente diritto, ai sensi dell&#8217;art. 84 della L. n. 570/1960, come sostituito dall&#8217;art. 4 1. n.1147/1966;- dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali.<br />
Chiede l&#8217;appellante, per i motivi che saranno appresso esaminati l&#8217;integrale riforma dell&#8217;impugnata pronuncia, con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.<br />
Fissata con decreto presidenziale udienza di discussione ed instaurato contraddittorio, attraverso controricorso del 25.10.2004 si è costituito in giudizio l&#8217;Avv. Vincenzo Di Michele deducendo l&#8217;infondatezza della proposta impugnazione, della quale ha chiesto l&#8217;integrale rigetto con vittoria di spese processuali<br />
A sua volta il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il gravame, così come proposto.<br />
In esito all&#8217;udienza di discussione, in cui le parti costituite hanno confermato le rispettive conclusioni come in epigrafe specificate, la causa è stata decisa con emissione del dispositivo.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Per quanto attiene al nucleo della impugnata pronuncia versato in appello, rileva la Corte che il primo giudice, nell&#8217;accogliere il ricorso dell&#8217;Avv. De Michele, ha osservato che:<br />
&#8211; la dichiarazione di ineleggibilità della Lambresa veniva basata dal ricorrente sulle ipotesi previste dall&#8217;art. 60 comma 1°, nn. 10 e 11, D.Lgs. 267/2000 in base all&#8217;assunto che la predetta non aveva fatto cessare entro il termine del 15 maggio 2004 le- si costituiva in giudizio la Lambresa e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando, per un verso, che la azienda speciale &#8220;AMICA&#8221; non poteva qualificarsi come &#8220;dipendente&#8221; del Comune di Foggia, con conseguente inapplicabilità della ipotesi di ineleggibi<br />
&#8211; il Tribunale, con la cennata sentenza, ha ritenuto fondata la prima ipotesi di ineleggíbilità asserita dal De Michele e accolto il ricorso, rilevando che la azienda speciale AMICA deve qualificarsi azienda &#8220;dipendente&#8221; del Comune di Foggia, in vista del<br />
Dal che la pronuncia di accoglimento del ricorso.<br />
Su tali premesse l&#8217;appellante si duole di tale decisione con motivi che appaiono, ad avviso di questa Corte, fondati in diritto in relazione al primo<br />
motivo di appello, riguardante l&#8217;applicazione della ipotesi di ineleggibilità alla fattispecie in esame, fondata sulla asserzione che l&#8217;azienda speciale “Amica” sia a tutti gli effetti &#8220;dipendente&#8221; del Comune di Foggia.<br />
Invero, le affermazioni avanzate dal primo giudice al riguardo ( “…l&#8217;azienda<br />
speciale AMICA fu costituita in esecuzione dell&#8217;art.22 della legge 8.6.1990 n.142 a seguito di delibera del Consiglio Comunale di Foggia n.224 del 6.2.1995, come ente dotato di personalità giuridica, con un proprio patrimonio ed una propria autonomia imprenditoriale… è compito del Comune di Foggia in seno all&#8217;azienda determinare le finalità e gli indirizzi generali, conferire il capitale di dotazione ed approvare gli atti fondamentali, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali, controllare i risultati della gestione ed esercitare la vigilanza sulla stessa… inoltre la nomina dei C.d.A. e del suo presidente avviene ad opera del sindaco, cui compete il potere di revoca dei suoi componenti…gli atti fondamentali sono soggetti ad approvazione del consiglio comunale, cui compete anche determinare gli indirizzi generali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l&#8217;assunzione dei pubblici servizi affidati all&#8217;azienda è destinata a soddisfare… quindi l&#8217;azienda AMICA opera come mero strumento di una volontà direttiva del Comune di Foggia, titolare della funzione amministrativa affidata ad essa… è quindi ente strumentale comunale, in quanto provvede ad esercitare la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale collegati alla igiene e conservazione dell&#8217;abitato cittadino, in particolare relativi allo spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani… l&#8217;ingerenza del Comune nella vita aziendale è particolarmente incisiva, in virtù del potere di nomina e di revoca degli organi amministrativi, spettante al sindaco e del controllo che il Comune è chiamato ad esercitare su tutti gli atti dell&#8217;azienda…non si tratta di vigilanza esercitata dal Comune, ma di vera e propria dipendenza in quanto l&#8217;ente territoriale, per quanto sopra detto, esercita una vera direzione sull&#8217;attività aziendale, in particolare determinando gli indirizzi generali ed emanando le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi e, se del caso, negando l&#8217;approvazione degli atti fondamentali della azienda, e rimuovendo dall&#8217;incarico i componenti del consiglio di amministrazione…” pagg. 4-5 sentenza di primo grado ) secondo il giudizio di questa Corte non corrispondono alle risultanze processuali, e in particolare alla esegesi delle norme statutarie della azienda speciale AMICA.<br />
Va preliminarmente condivisa la premessa su cui l&#8217;appellante fonda la sua impugnazione: invero, l&#8217;esistenza di una relazione di dipendenza tra l&#8217;ente comunale e l&#8217;azienda collegata, come si può desumere dalla concorde giurisprudenza in materia (per tutte, v. CASS, n. 391/1994) va ricavata dalla contemporanea presenza di una serie di indici rivelatori, e in specie: a) la scelta delle persone preposte alla organizzazione e amministrazione; b) la costante ingerenza nella gestione; c) l&#8217;incidenza dei risultati economici dell&#8217;azienda sul bilancio comunale; d) la riferibilità dei rapporti alla complessiva organizzazione comunale, tutti utili al fine di stabilire se l&#8217;azienda appaia o meno come strumento di una volontà direttiva dell&#8217;ente locale in modo tale da ravvisare nei suoi confronti un vero e proprio obbligo, di adempiere i compiti per essa fissati.<br />
Orbene, circa le osservazioni svolte al riguardo dal tribunale, in precedenza testualmente riferite, si deve rilevare che nella fattispecie in esame non è prevista una immediata, continua e diretta incidenza dell&#8217;ente territoriale nella volontà dell&#8217;azienda, sebbene la previsione di direttive generali e la conseguente verifica degli obiettivi aziendali da parte del Consiglio Comunale (art. 1 dello statuto ); che l&#8217;azienda è dotata di una amplissima potestà di autodeterminazione, in quanto il suo consiglio di amministrazione è deputato a deliberare gli atti fondamentali (art. 12 dello statuto) e adottare i regolamenti per il funzionamento degli organi e per l&#8217;esercizio delle attività aziendali (art. 46 dello statuto); che gli atti fondamentali dell&#8217;azienda, se divengono esecutivi al momento della delibera di approvazione da parte del C.C., si intendono comunque approvati qualora nel termine di gg. 45 dalla ricezione, il C.C. non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, a conferma che il provvedimento in questione, meramente eventuale, non presenta alcun effetto costitutivo o integrativo dell&#8217;efficacia di tali atti; che la Giunta Comunale si limita ad esercitare soltanto una vigilanza sulla attività della azienda allo scopo di verificare il buon andamento e la corretta attuazione delle direttive generali e degli indirizzi formulati dal C. C., anche alfine di verificare i risultati di gestione (art. 27 dello statuto); che l&#8217;azienda organizza e gestisce i servizi di propria spettanza, nel cui ambito delibera il proprio bilancio (pluriennale, di previsione etc.) in forma autonoma, mentre è obbligata ad iscriversi nel Registro delle imprese, a tenere i libri obbligatori ed a formare una propria contabilità, del tutto distinta da quella comunale, uniformandosi ai criteri fissati dal codice civile (artt. 37 e ss. dello statuto); che tale perfetta autonomia patrimoniale si confronta, per modo di dire, con una corrispondente autonomia negoziale e imprenditoriale, prevedendosi che l&#8217;azienda provveda mediante contratti agli appalti, alle forniture, agli acquisti ed ai servizi di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre la deliberazione di addivenire ai singoli contratti, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del consiglio di amministrazione (art. 45 dello statuto); che tale posizione di terzietà dell&#8217;azienda rispetto al comune risalta dal &#8220;contratto di servizio&#8221; (art. 20 dello statuto) atto a regolare i rapporti reciproci (diritti ed obblighi) laddove è addirittura previsto che tutte le eventuali controversie insorgende, attinenti sia all&#8217;espletamento dei servizi affidati. sia all&#8217;interpretazione del contratto stesso, siano decise da un arbitro nominato d&#8217;accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale, ad istanza di una delle parti.<br />
E quindi, alla stregua di siffatte caratteristiche, ben si attaglia all&#8217;azienda AMICA la definizione (pag. 20 appello ) di centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, e fornito di una propria autonomia decisionale.<br />
In definitiva, questa Corte ritiene che il primo giudice abbia attribuito eccessiva valenza al dato secondo cui il Comune di Foggia resta titolare della funzione amministrativa (della gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti) che viene semplicemente attuata dall&#8217;azienda speciale &#8220;AMICA&#8221;, mentre gli organi direttivi vengono nominati e eventualmente rimossi dal sindaco: si tratta peraltro di profili che, a fronte di quelli innanzi esaminati dettagliatamente, non appaiono fondamentali e concludenti, se è vero che anche per le s.p.a. comunali (la cui autonomia rispetto all&#8217;ente territoriale è incontrovertibile) l&#8217;ente territoriale non si spoglia di tali funzioni pubblicistiche, che vengono affidate appunto ad una società per azioni, con capitale maggioritario di sua pertinenza.<br />
Si può quindi concludere che la azienda speciale &#8220;AMICA&#8221; costituisce uno di quegli enti che, in applicazione della L. n. 142/1990, sono stati dotati di autonomia strutturale, organizzativa, gestionale, e di personalità giuridica (per l&#8217;attuazione di una pubblica funzione) e, quindi, vengono sottoposti alla vigilanza dell&#8217;ente locale territoriale che li ha formati, al di fuori di un rapporto di vera e propria dipendenza.<br />
La Corte ritiene pertanto fondato l&#8217;appello in quanto non si trattava, nel caso di specie, di ipotesi di ineleggibilità da rimuovere, ai sensi della normativa di riferimento, entro il termine di presentazione delle candidature.<br />
Rimane così assorbito il secondo motivo di appello, da esaminare comunque per completezza di motivazione, laddove la difesa della Lambresa insiste nel rimarcare in ogni caso la tempestività delle dimissioni della predetta dall&#8217;azienda speciale AMICA affermando, alla stregua del disposto di cui all&#8217;art. 60 D.Lgs. n. 267/2000, comma 3° e 5° (“ &#8230;. le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l&#8217;interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell&#8217;incarico, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature&#8230; la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3) entro cinque giorni dalla richiesta&#8230; ove l&#8217;amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione…”) che dal momento in cui (11 maggio 2004) l&#8217;appellante ha provveduto a comunicare al consiglio di amministrazione della azienda AMICA, nonché al Sindaco, la propria abdicazione dagli incarichi sino ad allora ricoperti, da tale preciso momento debba farsi decorrere il termine di cinque giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso. Rileva conseguentemente che l&#8217;efficacia delle dimissioni è rintracciabile sin dal 15 maggio 2004 e che essa nella fattispecie in esame può coincidere e coincide con il giorno (15 maggio 2004) in cui doveva avvenire la presentazione delle candidature.<br />
In altre parole, assume l&#8217;appellante che il quinto giorno (dalla presentazione delle dimissioni) è proprio il giorno in cui esse iniziano ad avere effetto: di tal che, dovendosi computare il giorno 11.5.2004 quale termine iniziale, ed il 15.5.2004 quale termine finale, ai fini del calcolo utile per il perfezionamento del silenzio significativo (5 giorni), la Lambresa avrebbe tempestivamente provveduto a rassegnare le proprie dimissioni nel pieno rispetto della normativa di riferimento, unitamente alla effettiva cessazione dall&#8217;esercizio delle funzioni, circostanza riscontrata in atti.<br />
L&#8217;assunto difensivo dell&#8217;appellante è peraltro infondato, in quanto si basa su di una impropria applicazione della normativa di riferimento.<br />
Invero, proprio alla stregua della giurisprudenza richiamata da entrambe le parti in causa (CASS. N.382/2002) ed in ragione di una sicura interpretazione letterale del disposto normativo, non vi è dubbio che la domanda di dimissioni accompagnata dall&#8217;effettiva cessazione delle funzioni, produca effetto dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda.<br />
Infatti la dimissione, come è stato rilevato, non rappresenta una semplice comunicazione non recettizia e non autorizza affatto il suo autore ad astenersi, dopo la sua presentazione, dall&#8217;esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, dovendo egli invece attendere che sia intervenuto il provvedimento di accettazione (avente effetti costitutivi e non meramente dichiarativi) da parte dell&#8217;autorità competente, ovvero che sia decorso il tempo necessario alla formazione del silenzio-assenso contemplato dalla legge: senza di che si può andare incontro alle sanzioni previste per l&#8217;ingiustificata cessazione del servizio, cui fa riscontro la possibilità per il soggetto, sino a quel momento, dì revocare le dimissioni. Essa, quindi, ha natura di atto negoziale recettivo e costituisce l&#8217;indefettibile presupposto dell&#8217;instaurazione del procedimento di accettazione, segnando nel contempo l&#8217;inizio del termine per la formazione del silenzio-assenso, che decorre dal giorno della presentazione della domanda di dimissioni, compreso quello a quo, appunto coincidente con il giorno di effettiva presentazione.<br />
Orbene, premesso che in questo caso il giorno di presentazione può farsi coincidere con l’11 maggio 2004 (data in cui il documento risulta ricevuto da soggetto abilitato a riceverlo, a dispetto della data formale, successiva, protocollata), l&#8217;operatività delle dimissioni può desumersi dal seguente schema.<br />
1)	11 maggio 2004: giorno di presentazione delle dimissioni che collima, per quanto sopra detto, con l&#8217;inizio del decorso dello spatium deliberandi.<br />	<br />
2)	12 maggio 2004: primo giorno successivo alla presentazione.<br />	<br />
3)	13-14-15 maggio 2004: secondo, terzo e quarto giorno successivi alla presentazione: fine dello spatium deliberandi.<br />	<br />
4)	16 maggio 2004: quinto giorno successivo alla presentazione, che coincide con il momento in cui le dimissioni producono effetto (“… la domanda di dimissioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione”).<br />	<br />
Evidente, pertanto, come le dimissioni della Lambresa, nell&#8217;ipotesi di applicazione dell&#8217;art.60, comma 5° L. n.267/2000, sarebbero state proposte intempestivamente, non producendo effetto utile nel momento in cui (15 maggio 2004, h. 12 ) doveva avvenire la presentazione delle candidature.<br />
Ma, non ricorrendo la fattispecie di ineleggibilità, per le considerazioni prima svolte che inducono a ritenere che l&#8217;azienda speciale &#8220;AMICA&#8221;, dall&#8217;appellante già amministrata, sia soggetta a mera &#8220;vigilanza&#8221; da parte di Foggia da Lambresa Anna Lucia, nonché sul controricorso di De Michele Vincenzo, viste le richieste delle parti e del Procuratore Generale, così provvede:</p>
<p>&#8211; accoglie l&#8217;appello e, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto il 13.8.2004 da De Michele Vincenzo;<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.<br />
&#8211; ordina l&#8217;immediata trasmissione a cura della cancelleria di copia della sentenza al Sindaco del Comune di Foggia per la pubblicazione.</p>
<p>Così deciso in Bari in data 22/12/2004, nella Camera di Consiglio della Iª Sezione civile della Corte di Appello di Bari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dappello-di-bari-sentenza-27-12-2004-n-1257/">Corte d&#8217;Appello di Bari &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2004 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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