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	<title>12569 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-9-2004-n-12569/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.12569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo<br /> Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 Sentenza 27 settembre 2004* (l&acute;obbligo di comunicare l&acute;avvio del procedimento non si applica agli atti di pianificazione territoriale); T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 settembre 2004* (la dichiarazione di decadenza di un membro della Commissione Edilizia deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Non occorre comunicazione.</p>
<p>2. Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Termine di 60 giorni – Perentorietà – Decorrenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, come posto “ad estrema difesa del vincolo”  e quindi appartenente ad una fase necessaria e inautonoma  del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>2. La perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche la sua comunicazione all’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il riesame del nulla osta paesaggistico non necessita di comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N. 12569/04<br />	<br />
R.G.	N. 7143/04																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Re gionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p> &#8211; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 7143/04 R.G. proposto da<br />
<b>Iniziative Turistiche s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa   dall’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata  in Napoli, viale Gramsci  n. 16;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli</b>, in persona del Sovrintendente p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>nonché  nei  confronti<br />
<b>Comune di Procida</b> in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
a)	Del Decreto del Sovrintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia del 17.2.2004, notificato in data 17.3.2004, con il quale non si autorizza  ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 e succ. D.Lgs. n. 490/99 l’intervento proposto dalla ricorrente  e si annulla il decreto del Sindaco di Procida n. 81 del 19.12.2003;<br />	<br />
b)	Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del  9.6.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Visto l’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;</p>
<p><b>Rilevato che:</b></p>
<p>&#8211;	Con decreto n. 81 del 19.12.2003, adottato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.490/99, il Sindaco di Procida autorizzava la società Iniziative Turistiche s.r.l. alla realizzazione di un centro turistico stagionale, posto su un costone dell’isola di trenta metri di altezza, confinante con il mare; <br />	<br />
&#8211;	Il Sovrintendente dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli e Provincia, con proprio decreto del 17.2.2004, notificato alla società istante il 17.3.2004, annullava il provvedimento sindacale per contrasto con il P.T.P. vigente dell’isola, nonché per eccesso di potere, trattandosi di zona di eccezionale pregio ambientale ;																																																																																												</p>
<p><b>Rilevato ancora che:</b></p>
<p>&#8211;	avverso detto provvedimento proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Iniziative Turistiche s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;<br />	<br />
Rilevava la ricorrente che: <br />
&#8211;	non  era stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento sindacale; <br />	<br />
&#8211;	in ordine alla motivazione del provvedimento gravato,  contestava che era incongruo   giustificare il divieto opposto in considerazione dell’ubicazione del centro turistico su una costa alta invece che bassa,  dovendosi altresì tenere conto che l’allocazione in posizione superiore, impedendo di fatto la balneazione, implica l’insediamento di strutture meno invasive a maggior tutela dei valori paesaggistici; <br />	<br />
&#8211;	ancora  si  deduceva la violazione del principio di leale collaborazione, non avendo la Sovrintendenza consentito alla ricorrente di apportare migliorie o soluzioni correttive al progetto in modo da renderlo compatibile con i valori paesaggistici; sotto altro profilo, si deduceva la carenza di motivazione nella parte in cui il Sovrintendente non aveva specificato in quale modo  la realizzazione dell’intervento avrebbe  comportato l’alterazione dei tratti caratteristici della  località protetta;<br />	<br />
&#8211;	infine, la ricorrente lamentava che l’impugnato provvedimento  di annullamento le era stato notificato oltre il termine  perentorio di  sessanta giorni; <br />	<br />
Si costituiva in giudizio  l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;<br />
<b>Visto che:</b></p>
<p>&#8211;	ricorrono i presupposti per una  definizione in forma  semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;<br />	<br />
Considerato che  il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto:<br />
&#8211;   con riferimento alla prima censura, ritiene il Collegio di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che, prendendo spunto  dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 14.12.2001, considera il riesame del nulla osta ad opera del Ministero  pe<br />
&#8211;  quanto al secondo profilo di censura, si osserva che correttamente nel provvedimento impugnato si è  rilevato che, con riferimento ad un costone di trenta metri di altezza, non è possibile praticare l’attività di balneazione e che quindi non poteva  il<br />
&#8211; riguardo alla terza censura proposta, relativamente alla presunta violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato &#8211; nel caso di specie da estrinsecarsi attraverso una contraddittorio volto  all’individuazione di modifiche- parimenti da respingere è l’ultimo motivo di ricorso,  atteso che la perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale  provvedimento  d<br />
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	respinge il ricorso;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 9.6.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni	Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
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