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	<title>1255 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1255 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1255</a></p>
<p>Vanno sospese le ordinanze comunali con le quali è stata ordinata la rimessione in pristino di facciate (ripristino del colore originario della tinteggiatura, rimozione del rivestimento di facciata in materiale lapideo, sostituzione dei serramenti in pvc di colore bianco), è stata irrogata una sanzione pecuniaria per l&#8217;asserita esecuzione di opere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-3-2012-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/3/2012 n.1255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese le ordinanze comunali con le quali è stata ordinata la rimessione in pristino di facciate (ripristino del colore originario della tinteggiatura, rimozione del rivestimento di facciata in materiale lapideo, sostituzione dei serramenti in pvc di colore bianco), è stata irrogata una sanzione pecuniaria per l&#8217;asserita esecuzione di opere in contrasto con le norme del piano colore del Comune e in assenza ella prevista istanza, è stata ingiunta la demolizione e la rimessione in pristino delle destinazioni d&#8217;uso dei locali siti al piano terra, nonche’ di rimuovere un manufatto costituito da struttura in elevazione metallica a supporto del soprastante impianto fotovoltaico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01255/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01633/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Cammarata</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Massimo Andreis, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Castagneto Po</b>, <b>Condominio &#8220;La Vigna Lotto A&#8221; Castagneto Po</b>, non costituiti in giudizio nel presente grado; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE II n. 00767/2011, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Andreis;	</p>
<p>Ritenuta, sulla base di una delibazione sommaria delle ragioni dedotte a suffragio della domanda cautelare e di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento integrale della domanda cautelare di primo grado (esteso alle ordinanze comunali n. 41/2011 e n. 42/2011);<br />	<br />
ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado cautelare interamente compensate fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l&#8217;appello cautelare (Ricorso numero: 1633/2012) e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie integralmente l&#8217;istanza cautelare in primo grado; dichiara le spese di causa del presente grado interamente compensate tra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1255</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. BuonvinoFondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (Avv.ti L. Nanni e L. Torchia) c/ Ing. Federico Flamigni le Fondazioni Bancarie non sono organismi di diritto pubblico e dunque non sono soggette alla disciplina sull&#8217;accesso Accesso agli atti amministrativi – Ambito di applicazione &#8211; Fondazioni bancarie – Esclusione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. <i>Barbagallo</i>, Est.<i> Buonvino</i><br />Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (Avv.ti L. Nanni e L. Torchia) c/<br /> Ing. Federico Flamigni</span></p>
<hr />
<p>le Fondazioni Bancarie non sono organismi di diritto pubblico e dunque non sono soggette alla disciplina sull&#8217;accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Ambito di applicazione &#8211; Fondazioni bancarie – Esclusione – Ragioni &#8211; Organismo di diritto pubblico – Non sono tali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le Fondazioni bancarie, poiché non usufruiscono di alcun finanziamento pubblico, non sono soggette a controllo di gestione da parte dello Stato o di altri enti pubblici e non svolgono funzioni pubbliche, non sono qualificabili alla stregua di organismi di diritto pubblico e – pertanto &#8211; non soggiacciono alla disciplina sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8541 del 2009, proposto dalla </p>
<p><b>Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Nanni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio legale “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.” in Roma, via Sannio 65, <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’ing. <b>Federico Flamigni</b>, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13, </p>
<p><i><b>Per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE I n. 01757 del 6 ottobre 2009, resa tra le parti concernente ACCESSO AD ATTI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE &#8211; MCP.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ing. Federico Flamigni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010, il Cons. Paolo Buonvino;<br />	<br />
Udita l’avv. Torchia per l’appellante e l’ing. Flamini in proprio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) &#8211; Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per la declaratoria del diritto all’accesso agli atti amministrativi della Fondazione ex bancaria Cassa dei Risparmi di Forlì (istituita ai sensi del d.lgs. n. 153/1999) indicati nel fax inviato alla Fondazione il 16 marzo 2009.<br />	<br />
Gli atti richiesti erano, in particolare, i seguenti:<br />	<br />
a) delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di cui il richiedente non conosceva gli estremi esatti) con la quale si proponeva all’Assemblea dei Soci “la definitiva dismissione a favore del Gruppo bancario S. Paolo – Imi e Cari Firenze”;<br />	<br />
b) delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 5 dicembre 2005 per stipulare con l’azionista di maggioranza (Intesa – San Paolo) un nuovo patto di sindacato e suoi ulteriori addendi;<br />	<br />
c) delibera adottata per sostituire l’originario Statuto (dal sito Internet si evince che “Il primo Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì porta la data del giugno 1992. Da allora la carta fondamentale della Fondazione ha conosciuto diverse trasformazioni sulla scorta delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo, fino a raggiungere la forma attuale, approvata dal Ministero dell’economia e delle finanze il 25 luglio 2005”).<br />	<br />
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Fondazione sottolineando, innanzitutto, che il ricorrente risultava possedere la qualifica di socio della Fondazione.<br />	<br />
Ciò posto, i primi giudici hanno rilevato che: <br />	<br />
“a) il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell&#8217;art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, principio generale dell&#8217;attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;<br />	<br />
b) sempre in base all&#8217;articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto all&#8217;accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso; <br />	<br />
c) l’articolo 25 (e successive modificazioni) della legge 241 cit. prevede che &#8220;la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata&#8221;, tale norma, però, ha carattere generale, dovendosi adattare alle specifiche situazioni nelle quali si inserisce la richiesta di accesso, con la conseguenza che la motivazione della richiesta, anche se non enunciata specificamente dall&#8217;interessato, potrà emergere dai rapporti intercorsi o intercorrenti tra il richiedente e l&#8217;Amministrazione di cui si chiede di visionare alcuni atti (Consiglio di Stato, V, 6 dicembre 2006 n. 7187);<br />	<br />
d) non può revocarsi in dubbio l&#8217;ammissibilità del ricorso al procedimento di accesso nei confronti della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ancorché soggetto di diritto privato, e ciò alla stregua della stessa lettera dell&#8217;articolo 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo attualmente vigente, secondo il quale l&#8217;accesso può esercitarsi nei confronti &#8220;della pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi&#8221;, e dunque anche nei confronti di soggettività giuridiche aventi natura privata ma operanti normalmente secondo moduli tipicamente riconducibili all&#8217;alveo pubblicistico;<br />	<br />
e) la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti derivanti dal Codice dei contratti (cfr. espressamente sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 31 luglio 2007, n. 7283) e perciò pienamente sussumibile nella categoria degli enti tenuti all&#8217;obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina dell&#8217;accesso;<br />	<br />
f) nella specie, peraltro, si pone la questione se possa configurarsi un diritto di accesso nei confronti di un&#8217;attività regolata dal diritto privato, quale quella in effetti posta in essere dalla resistente (al riguardo, il TAR ha ritenuto che sarebbe illogico discriminare l&#8217;attuazione del principio di trasparenza in base al criterio formale del regime giuridico dell&#8217;attività medesima, che potrebbe condurre alla sostanziale elusione del principio stesso di trasparenza nell&#8217;attività amministrativa);<br />	<br />
g) infine, in ordine all’affermazione che gli atti oggetto della richiesta non sono documenti amministrativi, i primi giudici hanno osservato che l&#8217;accesso non è correlato “agli atti amministrativi”, bensì “all’attività” della pubblica amministrazione o dell’organismo pubblico, nel cui ambito concettuale rientra non solo l&#8217;attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, atteso che anch&#8217;essa è volta alla cura concreta degli interessi della collettività e dunque ugualmente sottoposta al principio apicale di trasparenza.<br />	<br />
Per l’effetto, il TAR ha accolto il ricorso, con conseguente declaratoria dell&#8217;obbligo dell&#8217;ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei termini di cui all&#8217;istanza.<br />	<br />
2) – Appella la sentenza la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ne deduce l’erroneità, anzitutto, perché, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, la Fondazione stessa non sarebbe organismo di diritto pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10 ter, del d.l. n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008 e come risultante, comunque, dai principi generali desumibili dall’ordinamento italiano e da quello comunitario (in particolare, non sarebbe configurabile alcun finanziamento, né controllo pubblico sulla gestione, né sarebbe prevista la nomina negli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di soggetti designati dalla mano pubblica in misura pari ad almeno metà dei componenti; in particolare solo per il Consiglio Generale sarebbero previste designazioni di fonte pubblica, ma in misura non eccedente i sette componenti sui 22 che compongono l’organo; inoltre, la Fondazione appellante non sarebbe stata istituita per la soddisfazione di bisogni definiti da enti pubblici, ma sarebbe un soggetto dell’ordinamento civile, la cui istituzione non sarebbe nella disponibilità di alcun ente o potere pubblico, né sarebbe stata costituita per soddisfare strumentalmente interessi propri di soggetti di diritto pubblico, dovendosi escludere il riconoscimento, alle fondazioni, di funzioni pubbliche); tutto ciò condurrebbe ad escludere l’applicabilità, nella specie, della disciplina sull’accesso di cui all’art. 3 (recte: 2) del d.p.r. n. 184/2006.<br />	<br />
La sentenza appellata sarebbe erronea, inoltre, anche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un concreto interesse personale dell’originario ricorrente all’accesso di cui si tratta, non essendo, per converso, ammissibile l’uso strumentale dell’accesso volto a realizzare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe ammissibile la richiesta di ostensione di atti inerenti all’attività privatistica.<br />	<br />
Resiste personalmente l’appellato che insiste, nelle proprie memorie, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
3) – L’appello è da accogliere.<br />	<br />
Primo e centrale punto oggetto di contestazione è quello relativo alla natura della Fondazione appellante.<br />	<br />
Contrariamente a quanto osservato dall’appellato, il TAR ha espressamente ritenuto che “ la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti derivanti dal Codice dei contratti (cfr. espressamente sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 31 luglio 2007, n. 7283) e perciò pienamente sussumibile nella categoria degli enti tenuti all&#8217;obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina dell&#8217;accesso”; lo stesso TAR ha anche precisato che la Fondazione ex bancaria Cassa dei Risparmi di Forlì è stata istituita ai sensi del d.lgs. n. 153/1999; e proprio la qualificazione di “organismo di diritto pubblico” ha reso, per i primi giudici, sussumibile, la Fondazione, tra le “soggettività giuridiche aventi natura privata, ma operanti normalmente secondo moduli riconducibili all’alveo pubblicistico” che giustificherebbero l’operare, nel loro confronti, della disciplina sull’accesso (punto 3, lettere d ed e della sentenza appellata).<br />	<br />
Al riguardo, correttamente l’appellante si richiama, quindi, al disposto di cui all’art.1, comma 10 ter, del d.l. n. 162 del 23 ottobre 2008 (comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201), a mente del quale: “ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”.<br />	<br />
La norma, invero, smentisce quanto rilevato dai primi giudici in merito al fatto che, proprio ai sensi del Codice dei contratti “la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico” (con la conseguente assoggettabilità alla disciplina sull’accesso).<br />	<br />
A questo si aggiunga, come dedotto dall’appellante, che la Fondazione in questione non risulta fruire di alcun finanziamento pubblico; che né lo Stato, né altri enti di diritto pubblico, esercitano, sulla stessa, alcun controllo sulla gestione (controllo che, in base ai principi comunitari, è l’unico che consenta di esercitare un effettiva influenza decisionale in seno agli organismi coinvolti), né risulta che gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza debbano essere costituititi da soggetti designati dalla mano pubblica in misura pari ad almeno metà dei componenti (invero, solo per il Consiglio Generale prevede, lo Statuto, designazioni di fonte pubblica, ma in misura non eccedente i sette componenti sui 22 che compongono l’organo); inoltre, la Fondazione appellante rientra tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali e non svolge funzioni pubbliche (C. Cost., n. 300 del 29 settembre 2003; n. 301/2003); va riconosciuto carattere di utilità sociale agli scopi dalle stesse perseguiti, ma tale carattere non può essere confuso con la “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” espletata da “soggetti di diritto privato”, di cui all’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, solo queste ultime afferendo all’espletamento di funzioni pubbliche.<br />	<br />
Si aggiunga, a quanto precede, in punto di interesse alla ostensione della documentazione richiesta, che il ricorrente è un socio della Fondazione che non risulta far valere un proprio interesse diretto, personale e definito all’acquisizione di quanto richiesto, avendo avanzato una richiesta documentale di natura e portata tale (la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la quale si proponeva all’Assemblea dei Soci “la definitiva dismissione a favore del Gruppo bancario S. Paolo – Imi e Cari Firenze” e quella del 5 dicembre 2005 per stipulare con l’azionista di maggioranza un nuovo patto di sindacato e suoi ulteriori addendi; nonché la delibera adottata per sostituire l’originario Statuto) da far configurare, piuttosto, l’inammissibile intendimento di esercitare un generalizzato controllo sull’attività gestionale dall’odierna appellante.<br />	<br />
Deve, in definitiva escludersi, quindi, sia che l’appellante Fondazione possa farsi rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina sull’accesso, sia che l’originario ricorrente abbia fatto valere un interesse legittimante l’accesso stesso.<br />	<br />
4) – Per tali assorbenti motivi l’appello in epigrafe va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Per la novità delle questioni trattate devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere	</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1255/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.1255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-18-9-2008-n-1255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-18-9-2008-n-1255/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.1255</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore Comune di Montalto Uffugo (avv. C. Pugliese) c. Regione Calabria (avv. P. Falduto), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (n.c.) sull&#8217;interesse di un Comune ad accedere agli atti amministrativi con i quali è stato spostato in altro luogo il servizio di elisoccorso Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-18-9-2008-n-1255/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.1255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-18-9-2008-n-1255/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.1255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore<br /> Comune di Montalto Uffugo (avv. C. Pugliese) c. Regione Calabria (avv. P. Falduto),  Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse di un Comune ad accedere agli atti amministrativi con i quali è stato spostato in altro luogo il servizio di elisoccorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Servizio di elisoccorso – Spostamento – Ostensione degli atti – Comune – Interesse – E’ <i>in re ipsa.<br />
</i></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso agli atti amministrativi, è <i>in re ipsa </i>l’interesse di un Comune, come ente esponenziale della comunità locale, all’ostensione degli atti per mezzo dei quali il servizio di elisoccorso è stato spostato in altro luogo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 661 del 2008, proposto da:<br />
<b>Comune di Montalto Uffugo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelina Pugliese, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Regione Calabria<i></b></i>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede regionale dell’Avvocatura in viale De Filippis, n. 280;<br />
<b>Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per ottenere</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>l’accesso ai sensi dell’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241 dei documenti richiesti con lettera a/r del 2/9 aprile 2008; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 il dott. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con atto notificato in data 0.6.2008 e depositato in data 20.6.2008, il Comune di Montalto Uffugo premetteva di aver già autorizzato l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza ad installare, in località “Gazzelle”, una piazzola eliosuperficie, da utilizzare quale base della centrale operativa del “118”, in accoglimento dell’istanza presentata dalla suddetta azienda in data 12.7.2005, corredata da relazione tecnica suppletiva e da altra documentazione richiesta dal Comune.<br />
Precisava, al riguardo, che, nel territorio provinciale, non esistevano altri siti egualmente idonei e funzionali al servizio da espletare, sia per caratteristiche e vicinanza ai diversi presidi ospedalieri che per valutazioni tecniche della stessa ENAC, per cui il Comune di Montalto Uffugo aveva anche già contattato dei proprietari privati, che si rendevano disponibili per la cessione gratuita dei terreni interessati dall’iniziativa.<br />
Lamentava che, però, inopinatamente, a far data dal 1.1.2008, il Servizio di Elisoccorso veniva sospeso e trasferito nelle basi ubicate in territorio di Lamezia e Catanzaro, in assenza di alcuna comunicazione al Comune di Montalto Uffugo.<br />
Esponeva che, pertanto, con lettera a/r del 2/9 aprile 2008, inviata sia alla Regione Calabria che all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza -nel frattempo subentrata nelle competenze della disciolta Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza- chiedeva il rilascio di copia dei seguenti atti:<br />
1) atti di gara, in esso compreso il bando, con il quale erano stati aggiudicati i lavori per il sito di Montalto Uffugo; <br />
2) atti relativi al procedimento amministrativo che determinò la localizzazione della base dell’elisoccorso dal territorio di Montalto Uffugo alla località Cannuzze di Cosenza;<br />
3) atti con i quali le autorità preposte (ENAC, etc.) avevano espresso parere tecnico favorevole all’insediamento dell’elisoccorso in territorio di Montalto Uffugo;<br />
4) atti dai quali risulta un parere tecnico sfavorevole alla localizzazione della base dell’elisoccorso in territorio di Montalto Uffugo; <br />
5) tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi alla procedura di che trattasi.<br />
Lamentava che, non avendo ricevuto alcuna risposta, si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso, con cui deduceva: <br />
difetto di motivazione –Eccesso di potere . Sviamento – Violazione della legge n. 241/90 e successive modficazioni ed integrazioni.<br />
A fronte del palese interesse del Comune ricorrente ad ottenere la chiesta documentazione, il comportamento inerte delle Amministrazioni intimate sarebbe palesemente illegittimo, non sussistendo alcuna ragione per denegare l’ostensione della chiesta documentazione.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 3.7.2008, si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva che l’istanza di accesso del Comune di Montalto Uffugo non risulterebbe supportata da alcun concreto interesse, in quanto le determinazioni riguardanti l’individuazione dei siti di elisoccorso sarebbero da qualificarsi alla stregua di “atti di pianificazione e programmazione” afferenti il servizio sanitario, per i quali l’accesso sarebbe escluso ai sensi dell’art. 24, comma I, lett. c, della legge n. 241 del 1990.<br />
In particolare, produceva le “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome rep n. 2200 del 3 febbraio 2005, contenente l’indicazione del numero della basi necessarie a livello delle singole Regioni o Province Autonome, secondo un’analisi accurata di una serie di condizioni oggettivabili nonché in relazione alle specifiche esigenze di contenimento della spesa.<br />
Precisava, inoltre, che la base di Montalto Uffugo, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sul servizio di elisoccorso ed in quelle fornite dall’ENAC, al momento della riattivazione del servizio, nel gennaio 2008, non sarebbe stata ritenuta rispondente ai requisiti richiesti, come notoriamente risaputo dall’Azienda Sanitaria di Cosenza (ora ASP) e dallo stesso Comune di Montalto Uffugo.<br />
La difesa della Regione contestava, infine, la doglianza del Comune secondo cui avrebbe subito la decisione dello spostamento della predetta base in territorio di Cosenza località Canizze”, poiché ciò sarebbe avvenuto in esecuzione di un provvedimento di trasferimento, che il Comune avrebbe avuto l’onere di impugnare tempestivamente, con riserva di presentare poi motivi aggiunti. Pertanto, in assenza di siffatta impugnativa, questo ricorso sarebbe innanzi tutto inammissibile sotto il profilo del difetto di interesse.<br />
Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese. <br />
Non si costituiva l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza intimata.<br />
Alla camera di consiglio del giorno 10.7.2008, il ricorso passava in decisione. </p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. Va premesso che il presente giudizio, preordinato all’accertamento del diritto di accesso come potere strumentale volto alla soddisfazione di altri interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006 n. 7), non può essere limitato alle mere prospettazioni impugnatorie di parte ricorrente, ma deve essere esteso sino alla verifica in concreto in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la configurazione di tale situazione giuridica soggettiva.</p>
<p>2. L&#8217;art. 23 della legge 19.8.1990 n. 241, nel testo modificato dall&#8217;art. 4 della legge 3 agosto 1999 n. 265, stabilisce: &#8220;il diritto di accesso di cui all&#8217;articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi&#8221;.<br />
Tale norma, recettiva di principi elaborati dalla giurisprudenza e, in particolare, della decisione Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999 n. 4, ha sancito un’ampia portata applicativa della disposizione, tale da assoggettare agli obblighi imposti dal capo V della legge n. 241/90, in materia di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, tutti i soggetti che svolgono una attività di rilevanza pubblicistica, a prescindere dal titolo giuridico, dalla fonte delle investitura e dalla qualificazione formale.<br />
Tale scelta del legislatore è stata ulteriormente rafforzata con la successiva legge 11/02/2005 n. 15, la quale, con l’art. 1, comma I ter, ha stabilito che “I soggetti privati preposti all&#8217;esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1» e, con l’art. 15, lettera e), ha assoggettato agli effetti della disciplina sulla trasparenza, “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.<br />
Il nesso di strumentalità fra l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).<br />
Ed invero, l&#8217;interesse all&#8217;accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l&#8217;accesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1896; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1621): in altri termini, la legittimazione all&#8217;accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.<br />
Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né allo stesso giudice amministrativo adìto con la “actio ad exibendum”, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario), eventualmente adito dall’interessato, al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante sotteso alla pregressa domanda di accesso ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 4255).</p>
<p>3. Nel caso di specie, l’interesse sotteso all’odierna actio ad exibendum, proposta dal Comune di Montalto Uffugo, come ente esponenziale della comunità locale, è in re ipsa perché direttamente discendente dall’interesse pubblico della cittadinanza ad usufruire del servizio di elisoccorso in questione nonché di conoscere i motivi per i quali detto servizio risulta essere stato spostato in altri luoghi, nonostante la procedura già avviata dal Comune e la stessa disponibilità, resa dai privati, a cedere gratuitamente i terreni di loro proprietà, interessati dal servizio in questione.<br />
Viene, quindi, in emergenza, un interesse differenziato, sottostante l’istanza di accesso, di notevole rilievo per gli interessi della comunità locale, direttamente connesso con il diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, suscettibile di poter poi essere tutelato anche mediante l’eventuale proposizione di un giudizio inteso a far valere la pretesa sottostante, in esplicazione del diritto alla difesa, anch’esso costituzionalmente garantito, con l’art. 24 Cost..<br />
Nella specie, quindi, non appare condivisibile il comportamento inerte tenuto dalle amministrazioni intimate che avevano l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di accesso del Comune ricorrente.<br />
Né può condividersi al riguardo, la tesi della Regione Calabria, intesa a dimostrare l’insussistenza dell’interesse al diritto di accesso qui azionato, operando una sorta di giudizio prognostico in merito all’utilizzabilità o meno della chiesta documentazione, poiché il Comune di Montalto Uffugo avrebbe disatteso l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di trasferimento della base dell’elisoccorso, con riserva di presentare poi motivi aggiunti all’esito della “piena conoscenza”, senza, però, dimostrare che il Comune ricorrente fosse a conoscenza della stessa esistenza di detto provvedimento di trasferimento, peraltro neanche indicato nei suoi estremi.<br />
Ed invero, in coerente applicazione dei principi già enunciati, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva, né a questo Giudice Amministrativo adìto con la presente “actio ad exibendum”, ma soltanto al Giudice che potrebbe essere successivamente chiamato a pronunciarsi in merito alla pretesa sottostante.<br />
Pertanto, l’inerzia seguita all’istanza del Comune di Montalto Uffugo presentata con lettera a/r del 2/9 aprile 1008, da parte delle Amministrazioni intimate, risulta illegittima.<br />
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Presidente in carica, di rilasciare al ricorrente Comune di Montalto Uffugo copia della chiesta documentazione, ciascuna per la parte di relativa competenza, ivi compreso il provvedimento di trasferimento della base di elisoccorso &#8211; cui accenna la difesa della Regione Calabria senza menzionarne gli estremi- riconducibile nel novero di “tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi alla procedura di che trattasi”, chiesti con l’istanza di accesso di cui alla lettera a/r del 2/9 aprile 2008, inviata dal Comune di Montalto Uffugo.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, Sezione Pirma, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Presidente in carica, di rilasciare al Comune di Montalto Uffugo copia della chiesta documentazione, ciascuna per la parte di relativa competenza, come precisato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ruiu, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-18-9-2008-n-1255/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2008 n.1255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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