<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12514 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12514/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12514/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12514 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12514/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.12514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.12514</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Fantini Palumbo Costruzioni s.r.l. (Avv.ti L. Grisostomi Travaglino, F. M. Salvo, P. S. Pugliano) c/ Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.P.A. (Avv.ti M. Molè, E. Quici), Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato) sulla legittima esclusione di un&#8217;impresa da una gara d&#8217;appalto in ragione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.12514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.12514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Corsaro,                  Est. Fantini<br /> Palumbo Costruzioni s.r.l. (Avv.ti L. Grisostomi Travaglino, F. M. Salvo, P. S. Pugliano) c/ Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.P.A. (Avv.ti M. Molè, E. Quici), Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima esclusione di un&#8217;impresa da una gara d&#8217;appalto in ragione della risoluzione per inadempimento di pregressi rapporti contrattuali, ex art. 75, lett. f), d.p.r. 554/99</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di lavori pubblici &#8211; Gara – Esclusione dell’impresa fondata sulla  risoluzione di precedenti contratti d’appalto – Ex art. 75, lett. f), d.p.r. 554/99 – Legittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalto di lavori pubblici, costituisce circostanza di per sé idonea ad integrare la fattispecie di esclusione di cui all’art. 75, lett. f), d.p.r. 554/1999, la risoluzione, per inadempimento, di precedenti contratti d’appalto, pur in difetto di definitivo accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza tenuto dall’impresa nel corso dei pregressi rapporti, posto che la predetta disposizione non ha carattere sanzionatorio ma è posta a presidio del rapporto fiduciario con la stazione appaltante (1). (Pertanto, nella specie, è legittima l’esclusione dell’impresa disposta sulla base della risoluzione, per mero ritardo esecutivo, di precedenti rapporti contrattuali, pur quando, essendo ancora pendente in sede civile il giudizio avverso l’intervenuta risoluzione, non ne sia stata accertata in sede giurisdizionale la grave negligenza o malafede).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. di Stato &#8211; Sez. VI, <a href="/ga/id/2004/3/3354/g">Sentenza 8 marzo 2004 n. 1071</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Terza Ter</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
Composto dai Magistrati:<br />
Francesco         CORSARO          &#8211;                 Presidente<br />
Stefania            SANTOLERI        &#8211;                Componente<br />
Stefano             FANTINI               &#8211;               Componente relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1267 del 2006 Reg. Gen. proposto da</p>
<p><b>Palumbo Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappreesentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Grisostomi Travaglini, Filippo Maria Salvo e Pierpaolo Salvatore Pugliano, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alessandro Torlonia n. 33;</p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONTRO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<br />
<b> Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. S.p.a.</b>, in persona dell’institore dr. Domenicolo Maricchiolo,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Molè ed Emanuela Quici, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Quattro Fontane n. 15;<B><BR><br />
</B></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p align=justify></p>
<p>dell’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento prot. n. RFI-DLE/LEG-B/42 del 17/1/06 con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara di appalto n. 16/2006, indetta dalla Stazione appaltante;<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento collegato, presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, quali l’aggiudicazione provvisoria o definitiva dalla gara, gli ordini di servizio emanati dalla Stazione appaltante, e, da ultimo, la nota prot. n. RFI-DLE/LEG-B/6<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la sentenza 18/5/2006, n. 3563 che ha disposto incombenti istruttori;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26.10.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;<br />
Uditi  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto ritualmente notificato e depositato la ricorrente, premesso di avere partecipato alla gara n. 16/2006 bandita da Rete Ferroviaria italiana S.p.a. &#8211; Bari per l’aggiudicazione dei lavori e delle forniture per recinzioni, creazioni di piattaforme e fossi di guardia lungo la tratta Bari Parco Sud &#8211; Bari Torre, impugna il provvedimento in data 17/1/06 recante la propria esclusione, disposta a norma dell’art. 75, lett. f), del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, in ragione dell’intervenuta risoluzione di due precedenti contratti di appalto, nonché la nota del 24/1/06, comunicante la segnalazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza.<br />
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione dell’art. 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, carenza di presupposti e di istruttoria; violazione dei principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche di appalto.<br />
Equivalendo l’impugnato provvedimento di esclusione ad un rigetto dell’istanza di partecipazione alla gara, doveva essere proceduto dall’invito a presentare memorie e documenti ex art. 10 bis della legge n. 241/90.<br />
Nel merito il provvedimento di esclusione, fondandosi esclusivamente sulla risoluzione in danno dei precedenti contratti n. 24/2000 e n. 25/2000 disposta dalla Stazione appaltante, dà luogo ad un automatismo, non preceduto da un’autonoma valutazione.<br />
Ciò ridonda anzitutto nel vizio motivazionale del provvedimento impugnato.<br />
In particolare non risulta affatto considerata la circostanza costituita dalla pendenza dinanzi al Tribunale di Roma di due controversie, introdotte dalla ricorrente, concernenti la contestazione dei provvedimenti di risoluzione unilaterale dei pregressi contratti di appalto, con richiesta, peraltro, di accertamento dell’inadempimento grave della Stazione appaltante.<br />
Il provvedimento appare anche viziato da erronea presupposizione, in quanto adottato in mancanza del definitivo accertamento giudiziale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall’impresa Palumbo nel corso dei precedenti rapporti contrattuali intercorsi con R.F.I. di Bari.<br />
Gli ordini di servizio del 23/4/02 della Stazione appaltante, richiamati a fondamento del provvedimento, lungi dal rappresentare l’accertamento definitivo di inadempienze contrattuali, rappresentano soltanto l’atto unilaterale di rescissione “in danno” dei precedenti contratti stipulati con la ricorrente.<br />
Ogni diverso apprezzamento si risolverebbe in un’evidente violazione degli artt. 24,111 e 113 della Costituzione, tanto più in considerazione del fatto che detto “provvedimento di risoluzione” è sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, che non ha peraltro il potere di annullarlo.<br />
Ad ogni modo, si imponeva una precisa dimostrazione dei contegni contrattuali idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario.<br />
Occorre ancora aggiungere che comunque gli ordini di servizio richiamati dalla resistente non evidenziano la sussistenza del presupposto della “grave negligenza o mala fede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara”, richiesto dall’art. 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.<br />
Non basta, ai fini di tale norma, un mero inadempimento contrattuale, ma occorre una violazione dei doveri professionali così grave da escludere l’affidabilità tecnico &#8211; professionale del potenziale aggiudicatario.<br />
Dagli ordini di servizio si evince infatti che la Stazione appaltante ha disposto la risoluzione contrattuale in ragione di un (preteso) ritardo esecutivo dell’appaltatrice, per non avere la stessa rispettato il termine per la ultimazione dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori.<br />
Una tale fattispecie, evidentemente, non integra la mala fede o la grave negligenza, e non è neppure in grado di incidere sul carattere fiduciario del rapporto.<br />
2) Violazione della legge 20/3/1865, n. 2248, All. F; violazione dell’art. 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; Violazione degli artt. 1 e ss. della legge 11/2/1994, n. 109; violazione degli artt. 3, 7 e ss. della legge n. 241/90; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti, violazione dei fatti e del principio del giusto procedimento; violazione dei principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto.<br />
L’esclusione da una gara di appalto deve essere accompagnata da una motivazione particolarmente pregnante da parte della Stazione appaltante, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo alla rescissione pronunciata nei confronti dell’impresa.<br />
La rescissione non costituisce infatti un atto amministrativo, ma una semplice manifestazione di volontà di una parte del contratto, non soggetta, in quanto tale, alla cognizione del giudice amministrativo.<br />
Sussiste dunque, nel caso di specie, non solo il vizio motivazionale, ma anche il difetto di istruttoria in ordine ai presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato ( e cioè alla sussistenza della grave negligenza).<br />
3) In subordine : violazione e falsa applicazione dell’art. 27, II comma, lett. r), del D.P.R. n. 34/2000, dell’art. 8, VII comma, della legge n. 109/94, dell’art. 24 della direttiva 93/37/CEE e dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99; difetto di presupposto ed eccesso di potere.<br />
L’art. 27, II comma, lett. r), del D.P.R. n. 34/00 dispone l’inserimento nel casellario dei soli provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 8, VII comma, della legge n. 109/94. <br />
Quest’ultima norma richiama le ipotesi di esclusione stabilite dall’art. 24, I comma, della direttiva 93/37/CEE del 14/6/93, che non contempla peraltro la “grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori”.<br />
4) Violazione della legge 20/3/1865, n. 2248, All. F; violazione dell’art. 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554; violazione degli artt. 1 e ss. della legge 11/2/1994, n. 109; violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge 7/8/1990, n. 241, dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000; illegittimità derivata; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione, errata valutazione dei fatti, violazione del principio del giusto procedimento e di buon andamento; violazione di circolare (determinazione n. 10/2003 della Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).<br />
Va anzitutto rilevata l’illegittimità della nota del 24/1/2006, di comunicazione della segnalazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza, per derivationem dall’illegittimità dello stesso provvedimento di esclusione.<br />
Detta comunicazione all’Autorità di Vigilanza è comunque illegittima anche per vizi propri, anzitutto per mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento.<br />
Inoltre la nota in questione è illegittima perché priva del riferimento alla pendenza del giudizio civile avverso i provvedimenti di risoluzione unilaterale adottatti dalla R.F.I. S.p.a.<br />
Si sono costituite in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 29/3/06 e depositato il successivo 5/4, la società ricorrente ha impugnato gli atti depositati da R.F.I. S.p.a. in occasione della camera di consiglio del 23/2/06, ed in particolare l’ordine di servizio n. 5 del 16/1/06 del Responsabile del progetto, la lettera, sempre di R.F.I. S.p.a., in data 24/1/06 di comunicazione all’Autorità di Vigilanza dell’esclusione dalla gara della ricorrente ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, nonché altri atti presupposti e/o connessi.<br />
Allega le seguenti, ulteriori, censure :<br />
5) Difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 109/94; violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione; violazione della legge 20/3/1865, n. 2248, All. F; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza; illogicità, carenza dei presupposti e di istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000, dell’art. 8 della legge n. 109/94, dell’art. 24 della direttiva 93/37/CEE e dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99; violazione della determinazione n. 10/2003 dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici; violazione dei principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche.<br />
La circostanza della pendenza di due giudizi, dinanzi al Tribunale di Roma, aventi ad oggetto gli ordini di servizio nn. 86 e 87 del 2002, di risoluzione dei contratti nn. 24 e 25 del 2000, non è stata oggetto di ponderazione neppure nel provvedimento di esclusione di cui all’ordine di servizio n. 5/2006.<br />
Allo stesso modo, infatti, anche tale ultimo provvedimento sembra difettare del presupposto della “grave negligenza o malafede”, risultando (anche dalle relazioni del 27/3/02, pure gravate) che la contestazione mossa alla Palumbo è costituita solamente dal ritardo nell’esecuzione dei lavori.<br />
Si è dunque al di fuori dell’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 75, lett. f), del D.P.R. n. 554/99.<br />
6) Violazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 1 della legge 7/8/1990, n. 241; violazione del principio di leale collaborazione, di trasparenza e di non aggravamento; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e difetto di motivazione; violazione del principio dell’affidamento e della buona fede; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione della determinazione n. 10/2003 e contraddittorietà manifesta.<br />
L’omessa indicazione della sussistenza di un contenzioso civile in ordine ai provvedimenti di risoluzione unilaterale adottati da R.F.I. inficia anche la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai fini della relativa annotazione.<br />
Trattasi di una circostanza essenziale di cui l’Autorità di Vigilanza doveva essere resa edotta ai fini delle determinazioni di competenza.<br />
7) Incompetenza; eccesso di potere; violazione delle norme di gara; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione della regolamentazione interna di R.F.I. S.p.a. in merito al conferimento di funzioni; violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, manifesta ingiustizia, erroneità dei presupposti.<br />
L’esclusione è stata dunque disposta, per quanto è dato evincere dall’ordine di servizio n. 5/2006, dal Referente del Progetto ing. Pasquale Borelli, a ciò delegato dalla Commissione di gara, con verbale dell’11/1/06.<br />
Va contestata l’incompetenza in capo al Referente di Progetto a disporre l’esclusione, come pure a svolgere la valutazione in merito alle disposte risoluzioni contrattuali.<br />
L’illegittimità appare tanto più evidente in quanto l’ing. Borelli è lo stesso soggetto che aveva adottato gli odini di servizio nn. 86 e 87 del 2002, di risoluzione dei contratti di appalto nn. 24 e 25 del 2000, pertanto in evidente situazione di incompatibilità.<br />
E’ intervenuta la sentenza istruttoria 18/5/2006, n. 3563 con la quale sono state richieste, con riferimento a quanto dedotto nei motivi aggiunti, la procura in data 18/7/03 rilasciata dall’Amministratore delegato di R.F.I.  S.p.a. al Referente di Progetto ing. Borelli, ed il verbale della Commissione di gara dell’11/1/06; l’incombente istruttorio è stato adempiuto dalla resistente con la produzione documentale del 15/6/06.<br />
All’udienza del 26/10/2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, in quanto tra loro complementari, si deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione sotto una pluralità di profili, che vanno dal mancato preavviso di rigetto all’erronea presupposizione, ed al connesso vizio motivazionale, al difetto di istruttoria, alla violazione dei principi informatori dei procedimenti di evidenza pubblica.<br />
Per quanto concerne anzitutto la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo, occorre osservare come l’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per espressa previsione normativa, non si applica alle procedure concorsuali, e di conseguenza alla procedura di gara, come quella oggetto di controversia, che rientrano inequivocabilmente nel genus dei procedimenti di valutazione comparativa concorrenziale (in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/4/2006, n. 3494).<br />
Nel merito la ricorrente contesta l’illegittimità dell’automatismo posto a fondamento del provvedimento di esclusione, derivante dalla precedente risoluzione in proprio danno dei contratti n. 24/2000 e n. 25/2000, disposta dalla stessa Stazione appaltante, e contestata dalla deducente dinanzi al Tribunale di Roma, senza che sia ancora intervenuto un definitivo accertamento giudiziale che abbia riconosciuto la grave negliegenza o malafede dell’impresa; ciò appariva tanto più necessario nella considerazione che gli ordini di servizio con cui è stata effettuata la risoluzione contrattuale sono motivati con riferimento ad un mero ritardo esecutivo dell’appaltatrice, di per sé inidoneo ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto.<br />
L’assunto non può essere condiviso alla stregua del costante insegnamento giurisprudenziale, ormai consolidato nel ritenere che la risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali è circostanza di per sé idonea ad integrare la fattispecie di necessaria esclusione dalla gara di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici prevista dall’art. 75, I comma, lett. f), del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.<br />
Ad avviso della giurisprudenza, la prescritta causa di esclusione non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza tenuto dalla società nel corso del pregresso rapporto contrattuale, trattandosi di disposizione non avente carattere sanzionatorio, bensì posta a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, gli appalti pubblici (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 31/3/2005, n. 1435; Cons. Stato, Sez. VI, 8/3/2004, n. 1071; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18/1/2005, n. 342; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9/3/2004, n. 828; T.A.R. Liguria, Sez. II, 4/2/2005, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18/4/2005, n. 677).<br />
Se dunque la ratio della causa di esclusione in esame è quella di salvaguardare l’elemento fiduciario, inevitabilmente scalfito in presenza di un giudizio  formulato dalla stessa Amministrazione circa la grave negligenza dell’aspirante partecipante alla gara, può effettivamente ritenersi sufficiente la valutazione, compiuta dalla Stazione appaltante in sede amministrativa, del comportamento tenuto in precedenti rapporti contrattuali, senza che occorra un accertamento giurisdizionale.<br />
Va, del resto, considerato che la suddetta linea interpretativa trova conferma sul piano sistematico, a contrariis, ove si consideri che lo stesso referente normativo, costituito dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, richiede expressis verbis il definitivo accertamento (lett. g), od il passaggio in giudicato (lett. c) in relazione ad altre cause di esclusione.<br />
Né può rilevare la questione relativa alla natura giuridica (di provvedimento amministrativo, od, al contrario, contrattuale) della risoluzione, la quale incide soltanto ai fini dell’individuazione della giurisdizione; ed invero, in ogni caso, la disposta risoluzione integra in concreto  un accertamento in sede amministrativa della negligenza contrattuale.<br />
Anche con riguardo al dedotto e più delicato profilo del difetto di motivazione, la giurisprudenza supra richiamata è orientata nel senso di ritenere che non sussista un obbligo di motivazione specifica che dia conto del venire meno del rapporto fiduciario; al contrario, una motivazione “rafforzata” sembra occorrere allorché l’Amministrazione appaltante ritenga di instaurare ugualmente un nuovo rapporto contrattuale.<br />
Va peraltro considerato come nella fattispecie in esame il provvedimento che dispone l’esclusione dell’offerta, costituito dall’ordine di servizio (del Referente di Progetto della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Bari) n. 5/2006 del 16/1/2006, fatto oggetto di gravame con i motivi aggiunti, contiene un sufficiente sviluppo motivazionale, esplicativo anche delle ragioni della precedente risoluzione.<br />
Dette ragioni (che trovano conferma anche dalla lettura delle rispettive relazioni “sull’andamento dell’appalto” e degli ordini di servizio di contestazione degli inadempimenti inviati dal Direttore dei lavori) vanno al di là di un generico, seppure colpevole, ritardo, e devono essere rinvenute, sia con riguardo al contratto n. 24/2000, che al contratto n. 25/2000, nel fatto che “i lavori sono immotivatamente iniziati ben oltre la relativa consegna (rispettivamente tre mesi e due mesi dopo), sono proseguiti con estrema lentezza e sono stati caratterizzati da un ingiustificato, perdurante fermo dei cantieri, dalla insufficienza di maestranze, dall’inesistenza di attività di coordinamento delle squadre di lavoro per assenza del Direttore di cantiere”.<br />
In tale modo può ritenersi che il provvedimento oggetto del gravame si conformi anche alla determinazione n. 8/2004 del 12/5/04 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale, pur confermando la non necessarietà dell’accertamento giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall’impresa concorrente nel corso di un precedente rapporto contrattuale intercorso con la Stazione appaltante, sottolinea l’esigenza della motivazione della valutazione di  esclusione.<br />
Le considerazioni che precedono inducono quindi a disattendere anche il primo motivo aggiunto, tematicamente connesso a quelli ora esaminati, con il quale, reiterate le allegazioni già svolte con la prima censura del ricorso principale, viene specificamente incentrata l’attenzione, con sviluppo logico &#8211; argomentativo, sull’insussistenza del presupposto della “grave negligenza o malafede” alla base degli ordini di servizio nn. 86 e 87 del 2002, di risoluzione dei contratti nn. 24 e 25 del 2000.</p>
<p>2. &#8211; Con il terzo mezzo, in relazione all’intervenuta segnalazione, da parte della Stazione appaltante, dell’esclusione all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico, si deduce la violazione dell’art. 27, II comma, lett. r), del D.P.R. n. 34/2000, nonché dell’art. 8, VII comma, della legge n. 109/94, nella considerazione dell’insussistenza del presupposto normativamente previsto.<br />
In particolare, la ricorrente assume che, a norma dell’art. 27, II comma, lett. r), del D.P.R. 25/1/2000, n. 34, nel Casellario vanno inseriti i provvedimenti di esclusione dalle gare adottati ai sensi dell’art. 8, VII comma, della legge n. 109/94, e dunque nei soli nei casi previsti dall’art. 24, I comma, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14/6/1993, non contemplante la grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori.<br />
Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.<br />
Occorre infatti considerare, anche tenendo conto di quanto allegato da R.F.I. circa l’obbligatorietà della comunicazione ai sensi della determinazione n. 10/2003 dell’Autorità di Vigilanza, come i presupposti che danno luogo alla risoluzione contrattuale (disciplinata dall’art. 119 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554) rilevano in ogni caso, ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico, in considerazione di quanto disposto dallo stesso art. 27, II comma, lett. p), del D.P.R. n. 34/2000, che fa riferimento ad “eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali”; va aggiunto ancora come probabilmente l’intervenuta esclusione si configura come notizia rilevante anche ai sensi della successiva previsione sub lett. t) dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000, la quale prevede un’ipotesi di iscrizione innominata, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa, che sia ritenuta utile dall’Osservatorio ai fini della tenuta del Casellario.</p>
<p>3. &#8211; Egualmente infondati sono il quarto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo aggiunto, che, in quanto complementari, possono essere trattati congiuntamente, con i quali si deduce l’illegittimità della comunicazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, e non corredata dell’informazione circa la pendenza di un contenzioso civile avverso gli atti di risoluzione del contratto.<br />
E’ significativo al proposito il fatto che la ricorrente censuri proprio la nota prot. RFI &#8211; ULE/LEG &#8211; B/62 del 24/1/06, con la quale R.F.I. informa la Palumbo Costruzioni di avere proceduto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. dell’intervenuta esclusione dalla gara.<br />
Se ne desume che tale atto ha proprio una valenza comunicativa, finalizzata a consentire la partecipazione dell’impresa interessata al procedimento di iscrizione al Casellario informatico, istituito presso l’Oseervatorio per i lavori pubblici.<br />
In tale sede la ricorrente era dunque legittimata ad effettuare il proprio contributo partecipativo, esponendo le ragioni a suo parere ostative all’iscrizione, anche in considerazione del fatto che l’annotazione può essere cancellata, o comunque integrata con ulteriori notizie, anche su istanza dell’impresa interessata, secondo quanto espressamente previsto dalla già citata determinazione n. 10/2003.<br />
Va ad ogni modo rilevato che con successiva comunicazione, puntualmente annotata nel Casellario, la società resistente ha reso nota la pendenza del contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Roma.</p>
<p>4. &#8211; Procedendo ad esaminare il terzo ed ultimo motivo aggiunto, va ricordato come, con lo stesso, viene censurata l’incompetenza del Referente del Progetto a disporre l’esclusione della ricorrente, tanto più che versava in condizione di incompatibilità, avendo adottato i precedenti provvedimenti di risoluzione dei contratti di appalto nn. 24 e 25 del 2000.<br />
Anche questo motivo deve ritenersi infondato.<br />
A seguito dell’istruttoria disposta ha trovato infatti sostanziale conferma la circostanza per cui il Referente di Progetto ing. Borelli ha adottato il provvedimento di esclusione in forza dei poteri conferitigli, in qualità di responsabile della “Direzione compartimentale Infrastruttura”, dall’Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.a. con la procura in data 18/7/2003, rep. n. 67138.<br />
In particolare, per quanto qui rileva, gli è stato riconosciuto, con il predetto negozio giuridico, il potere di “provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in capo alla Società in quanto Stazione appaltante, relativamente ai contratti stipulati da lui stesso” (pag. 5).<br />
Tale prescrizione sembra dovere essere intesa, nonostante una qualche intrinseca disarmonia, nel senso che all’ing. Borelli è riconosciuto il potere di provvedere a tutti gli adempimenti di spettanza della Stazione appaltante (nella misura in cui si tratti di contratti dal medesimo sottoscritti), anche concernenti dunque la fase procedimentale della scelta del contraente.<br />
Né può condividersi l’assunto della ricorrente, sviluppato anche nella memoria del 18/10/06, secondo cui il Referente di Progetto, in quanto soggetto che aveva precedentemente disposto le risoluzioni, doveva limitarsi alla “valutazione” del caso, e cioè della sussistenza delle ragioni dell’esclusione, secondo quanto sarebbe inferibile dal verbale di gara dell’11/1/06.<br />
Ed infatti nella persona dell’ing. Borelli vengono a coincidere le figure di Responsabile del Progetto e di Responsabile della “Direzione Compartimentale Infrastrutture” di Bari; in questa seconda veste allo stesso competeva dunque di adottare anche il provvedimento finale di esclusione dalla gara.</p>
<p>5. &#8211; Alla stregua di quanto precede, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essre respinti perché infondati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.  <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2006-n-12514/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.12514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
