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	<title>1250 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1250 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</a></p>
<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Ambito Territoriale Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97; Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La scuola primaria è obbligatoria: è consentita una deroga all&#8217;obbligo per circostanze eccezionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Iscrizione &#8211; scuola primaria obbligatoria &#8211; è tale &#8211; minore con handicap &#8211; deroga &#8211; circostanze eccezionali &#8211; è concessa &#8211; Ufficio scolastico regionale &#8211; rifiuto della richiesta &#8211; non è ammissibile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La scuola primaria è obbligatoria: è consentita una deroga all&#8217;obbligo per circostanze eccezionali . La deroga all&#8217;iscrizione alla scuola primaria è non solo opportuna ma doverosa se il minore con handicap non ha raggiunto i requisiti fisici e cognitivi necessari per affrontare la scuola dell&#8217;obbligo, sicchè è possibile, anzi è necessario procrastinare l&#8217;iscrizione del minore con handicap alla scuola primaria, se lo stesso non ha raggiunto il livello minimo di preparazione all&#8217;inserimento scolastico, vale a dire per accedere alla scuola elementare primaria. La deroga non può essere rifiutata dall&#8217;U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) se la richiesta è accompagnata da una certificazione medico-specialistica sicchè l&#8217;Amministrazione, sentito il team scolastico, può anzi deve decidere di fare permanere l&#8217;alunno con particolari esigenze di salute nella scuola dell&#8217;infanzia per il tempo strettamente necessario all&#8217;acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/10/2020<br /> <strong>N. 01250/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01025/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> <em>ex </em>art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2020, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Ambito Territoriale Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Bari, via Melo, n. 97;<br /> Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia</em><br /> nei limiti degli interessi dei ricorrenti, del provvedimento di diniego al trattenimento nella scuola dell&#8217;infanzia dell&#8217;alunno minore -OMISSIS-, così¬ come da p.e.c. del 24/07/2020 prot. -OMISSIS-/V.10 a firma della prof.ssa -OMISSIS-, recante &#8220;<em>sostegno infanzia</em>&#8221; del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III &#8211; Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, indirizzata a <em>baic82600x@istruzione.it</em>; della nota, ad essa allegata, a firma dei referenti per la disabilità , prof.ssa-OMISSIS-e prof. -OMISSIS-, con cui viene espresso parere negativo in ordine all&#8217;applicazione della normativa vigente in tema di permanenza in deroga alla scuola dell&#8217;infanzia del minore -OMISSIS- e di tutti i documenti, atti e provvedimenti ad essi connessi e collegati;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia &#8211; Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell&#8217;Istruzione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> I &#8211; I ricorrenti, genitori di un minore di sei anni affetto da handicap grave, frequentante il terzo e ultimo anno della scuola dell&#8217;infanzia (presso l&#8217;Istituto comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;), in data 8.7.2020, presentavano istanza nell&#8217;interesse del loro figlio, ai sensi degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, per chiedere la deroga all&#8217;obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria. La richiesta genitoriale era suffragata dal verbale dell&#8217;incontro del G.L.O. (sottoscritto dalla dirigente, dagli insegnanti di sostegno, dal dirigente medico neuropsichiatra infantile ASL-BA), nel quale si evidenziava il grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e linguistico del minore, con tempi attentivi molto labili e importanti difficoltà  visive. La stessa dirigente, nel verbale G.L.O. affermava testualmente: &#8220;<em>Concordo con tale proposta e sottolineo che le evidenti difficoltà , presenti in tutte le aree di sviluppo, sono state ulteriormente accentuate dalla situazione contingente della DAD, attivata a partire dal 5 marzo con la chiusura delle scuole per l&#8217;emergenza Covid-19, andando ad inficiare il graduale processo di acquisizione delle autonomie personali e sociali</em>&#8220;. Ed ancora, la medesima così¬ proseguiva: &#8220;<em>L&#8217;esperienza didattica vissuta in quest&#8217;ultimo periodo, purtroppo non ha supportato adeguatamente il percorso formativo dell&#8217;alunno, perchè è venuto a mancare il contesto relazionale della scuola in presenza, fondamentale nel caso di -OMISSIS-, per il raggiungimento dei prerequisiti e delle autonomie minime di base</em>&#8220;. Anche le figure specialistiche incaricate del percorso di riabilitazione e di educazione del bambino, evidenziavano l&#8217;opportunità , in relazione agli speciali bisogni educativi del minore, di una sua permanenza in deroga presso la scuola dell&#8217;infanzia per un ulteriore anno (cioè per l&#8217;anno scolastico 2020/2021). Infatti, nella valutazione neuropsicologica con diagnosi funzionale del minore, sottoscritta dal dirigente medico e dal dirigente psicologico, veniva attestata per il minore la &#8220;<em>-OMISSIS-(-OMISSIS-) in soggetto con -OMISSIS- e -OMISSIS-</em>&#8220;, di guisa che &#8220;<em>la gestione del piccolo diviene difficoltosa per impossibilità  da parte del bimbo di comprendere richieste e strutturare attività , per cui pur provando a proporre modalità  differenti di intervento -OMISSIS- si mostra ripetitivo e non sempre gestibile con tratti di oppositività  e ostinazione nei suoi comportamenti. Dal punto di vista della produzione verbale pronuncia vocalizzi e solo un paio di paroline che perà² utilizza anche in modo non sempre contestuale. L&#8217;attenzione risulta uno degli aspetti maggiormente compromessi con rapidissimo passaggio da una attività  all&#8217;altra ed impossibilità  a catturare il suo interesse per attività  pìù prolungate o che prevedano schemi operativi nuovi. Il gioco è ripetitivo e poco organizzato, con difficoltà  di imitazione di giochi e prevalente uso del canale tattile. La mancanza di strategie comunicative alternative rende complesso da parte del piccolo affrontare compiti nuovi e da parte dell&#8217;adulto utilizzare strategie per apprendere nuove modalità  di comportamento e gioco. Importanti difficoltà  dal punto di vista visivo, difficoltà  dal punto di vista vestibolare/propriocettivo, risposte uditive ridotte. Passaggi posturali possibili con sostegno. Ipotonia generalizzata, iperlassità  legamentosa. Autonomie personali e sociali ipoevolute. Controllo sfinterico non ancora raggiunto</em>&#8220;. Nonostante la documentazione citata riportasse dettagliatamente le difficoltà  del minore e suggerisse la deroga all&#8217;obbligo scolastico, con nota prot. -OMISSIS-/V.10 del 24/07/2020, l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari riscontrava la richiesta presentata dalla Dirigente del plesso scolastico, reggente dott.ssa -OMISSIS- dell&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, rigettando la richiesta di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia con tali motivazioni: &#8220;<em>E&#8217; impossibile derogare di un altro anno, nonostante la gravità  della situazione del piccolo E.C., il sostegno alla scuola dell&#8217;infanzia. Anche il decreto dell&#8217;08.06.2020 escludeva dalle richieste di re-iscrizione la Scuola dell&#8217;infanzia in quanto NON OBBLIGATORIA, a fronte di una Scuola Primaria obbligatoria (53/2003)</em>&#8220;.<br /> I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 15.9.2020 e depositato il 17.9.2020, per impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe. Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione del principio della specificità  dei motivi, eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria; 2) violazione di legge, eccesso di potere ed erronea interpretazione della norma da parte della P.A. rispetto alla piena legittimità  della istanza ad un anno di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia; 3) nullità  del provvedimento di diniego per omessa sottoscrizione e per l&#8217;assenza dei requisiti essenziali dello stesso.<br /> Si costituisce il Ministero intimato per resistere nel giudizio.<br /> Nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020, fissata per il giudizio cautelare, la causa è trattenuta in decisione con sentenza breve, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti presenti.<br /> II &#8211; Il ricorso è fondato.<br /> III &#8211; La documentazione fornita dai ricorrenti all&#8217;Amministrazione riporta dettagliatamente le difficoltà  del minore e suggerisce la deroga all&#8217;obbligo scolastico. Sennonchè, con nota del 24/07/2020, l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari rigetta la richiesta di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia con la seguente motivazione: &#8220;<em>E&#8217; impossibile derogare di un altro anno, nonostante la gravità  della situazione del piccolo E.C., il sostegno alla scuola dell&#8217;infanzia. Anche il decreto dell&#8217;08.06.2020 escludeva dalle richieste di re-iscrizione la Scuola dell&#8217;infanzia in quanto non obbligatoria, a fronte di una Scuola Primaria obbligatoria (53/2003)</em>&#8220;.<br /> La motivazione è del tutto apodittica, quindi insufficiente, poichè non considera le argomentazioni e le allegazioni dell&#8217;istanza. Il richiamo al decreto Miur datato 8.6.2020 è inconferente, poichè quel decreto non vieta in assoluto (nè potrebbe) le reiscrizioni alla scuola dell&#8217;infanzia per alunni in età  di scuola dell&#8217;obbligo, affetti da gravi patologie e muniti di sostegno didattico.<br /> Se è vero che la scuola primaria è obbligatoria, è altresì¬ vero che una deroga motivata all&#8217;obbligo è consentita per circostanze eccezionali e, nel caso di specie, le circostanze eccezionali sono state oltremodo documentate. La deroga all&#8217;iscrizione alla scuola primaria è non solo opportuna ma doverosa se il minore conÂ <em>handicap</em> non ha raggiunto i requisiti fisici e cognitivi necessari per affrontare la scuola dell&#8217;obbligo, sicchè è possibile, anzi è necessario procrastinare l&#8217;iscrizione del minore con handicap alla scuola primaria, se lo stesso non ha raggiunto il livello minimo di preparazione all&#8217;inserimento scolastico, vale a dire per accedere alla scuola elementare primaria. La deroga non può essere rifiutata dall&#8217;U.S.R. se la richiesta è accompagnata da una certificazione medico-specialistica sicchè l&#8217;Amministrazione, sentito ilÂ <em>team</em> scolastico, può anzi deve decidere di fare permanere l&#8217;alunno con particolari esigenze di salute nella scuola dell&#8217;infanzia per il tempo strettamente necessario all&#8217;acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico (cfr.: T.a.r. Sicilia Catania n. 2473 del 2016).<br /> IV &#8211; Il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, stante la novità  della questione, possono essere compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Giacinta Serlenga, Consigliere</div>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2011 n.1250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2011-n-1250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2011-n-1250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2011 n.1250</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di demolizione del responsabile urbanistica, per realizzazione in assenza di titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica di una tettoia presso un ristorante: si tratta infatti di ingiunzione di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, sicché il periculum sussiste in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2011-n-1250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2011 n.1250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di demolizione del responsabile urbanistica, per realizzazione in assenza di titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica di una tettoia presso un ristorante: si tratta infatti di ingiunzione di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, sicché il periculum sussiste in re ipsa, anche considerando l&#8217;avvenuta fissazione dell&#8217;udienza di merito, dopo circa 12 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01250/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01023/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Rossella Giannone</b> e <b>Paolo Ottonello</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Crucioli, dall’Avv. Lorenzo Cuocolo e dall’Avv. Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto in Roma presso lostudio di quest’ultimo, viale Liegi 35/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Enrica Vincenti</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Noli</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA n. 44 dd. 14 gennaio 2011, concernente demolizione di tettoia e ripristino dello stato dei luoghi	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e udito per i ricorrenti l’Avv. Gabriele Di Paolo;	</p>
<p>Ritenuto che la conveniente fissazione della trattazione del merito di causa da parte del T.A.R. alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 rende non grave il pregiudizio qui dedotto dai ricorrenti, e che pertanto non sussistono – allo stato – i presupposti per poter accogliere la loro domanda di riforma del provvedimento giudiziale reso in primo grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l’appello (Ricorso numero: 1023/2011).<br />	<br />
Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2011-n-1250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2011 n.1250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-3-2010-n-1250/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2010 n.1250</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Garofoli ENAC (Avv. dello Stato) ed altri c/ Aereoporto di Brescia e Montichiari SPA (Avv. Stajano) ed altri sulla necessità&#160; di impugnare&#160; i vizi di atti infraprocedimentali unitamente al provvedimento finale nel processo amministrativo Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Atti infraprocedimentali – Vizi &#8211; Impugnabilità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Garofoli <br /> ENAC (Avv. dello Stato) ed altri c/ Aereoporto di Brescia e Montichiari SPA (Avv. Stajano) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità&nbsp; di impugnare&nbsp; i vizi di atti infraprocedimentali unitamente al provvedimento finale nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211;  Atti infraprocedimentali – Vizi &#8211; Impugnabilità – Unitamente al provvedimente finale – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, gli atti infraprocedimentali non sono di norma impugnabili disgiuntamente dal provvedimento terminale dal procedimento  in cui si inseriscono, in quanto atti preparatori e come tali sforniti di autonoma capacità lesiva immediata; coerentemente, gli eventuali vizi dell’atto interno possono farsi valere solo in sede di impugnativa del provvedimento finale che lo recepisce poiché i suoi vizi ridondano in vizi di quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Enac &#8211; Ente Nazionale Per L&#8217;Aviazione Civile</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Aeroporto di Brescia e Montichiari Spa<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Caputi Dr., Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani,12; Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa, Aeroporto Gabriele D&#8217;Annunzio Spa; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Aeroporto Gabriele D&#8217;Annunzio Spa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Simone Crimaldi, Giuseppe Mercanti, Enrico Mormino, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Aeroporto di Brescia e Montichiari Spa<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano, Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani,12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Enac &#8211; Ente Nazionale Per L&#8217;Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 5054 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del Tar Lombardia &#8211; Brescia Sezione I n. 00853/2009, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SCALO AEROPORTUALE.</p>
<p>quanto al ricorso n. 5321 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lombardia &#8211; Sez. Staccata Di Brescia: Sezione I n. 00853/2009, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SCALO AEROPORTUALE.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aeroporto di Brescia e Montichiari Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aeroporto di Brescia e Montichiari Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati l&#8217;Avv. dello Stato Di Palma e l’avv. Stajano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla società Aeroporto di Brescia e Montichiari per la parte in cui ha impugnato la convenzione, datata 30 aprile 2008, con cui l’ENAC –Ente Nazionale per l’aviazione civile &#8211; ha affidato, per la durata di 40 anni, la gestione nello scalo aeroportuale monteclarense di tutti i servizi generali e di carattere collettivo, compresi gli indotti servizi di carattere commerciale, alla società Aeroporto Catullo di Verona Villafranca, operante anche per il tramite della partecipata soc. Gabriele D’Annunzi; convenzione dalla suddetta società ricorrente in primo grado ritenuta illegittima per più ragioni, in specie in quanto non preceduta dall’indizione e dall’espletamento di una pubblica gara, finalizzata alla scelta del contraente.<br />	<br />
Ancorché implicitamente, il primo giudice non ha invece accolto lo stesso ricorso per la parte in cui con lo stesso è stata impugnata la nota ENAC del 28 giugno 2008 (ritenuta priva di alcun rilievo significativo proprio) con cui è stata comunicata l’intervenuta sottoscrizione della convenzione del 30 aprile 2008.<br />	<br />
Con i due distinti appelli principali insorgono avverso la sentenza l’ENAC e le società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e Aeroporto Gabriele D&#8217;Annunzio sostenendo l’erroneità delle sentenze. <br />	<br />
Propone appello incidentale la società Aeroporto di Brescia e Montichiari.<br />	<br />
All’udienza del 16 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorsi principali, preliminarmente riuniti in considerazione della identità della sentenza gravata, meritano accoglimento.<br />	<br />
Decisiva e dirimente appare al Collegio la fondatezza del primo motivo di gravame con cui tanto l’ENAC quanto le società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e Aeroporto Gabriele D&#8217;Annunzio deducono l’erroneità della sentenza appellata laddove ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Giova considerare che, per principio diffusamente seguito in giurisprudenza, gli atti infraprocedimentali non sono di norma impugnabili disgiuntamente dal provvedimento terminale del procedimento in cui si inseriscono, in quanto atti preparatori e come tali sforniti di autonoma capacità lesiva immediata; coerentemente, gli eventuali vizi dell&#8217;atto interno possono farsi valere solo in sede di impugnativa del provvedimento finale che lo recepisce poiché i suoi vizi ridondano in vizi di quest&#8217;ultimo (in termini, di recente, Cons. St., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2876).<br />	<br />
Le uniche eccezioni sono state riconosciute con riferimento alle ipotesi in cui l&#8217;atto interno:<br />	<br />
a) determini un arresto del procedimento ovvero preveda lo svolgimento di una determinata attività ma senza predeterminazione temporale lasciando l&#8217;interesse pretensivo, sine die, esposto all&#8217;arbitrio dell&#8217;amministrazione;<br />	<br />
b) modifichi l&#8217;ordinato e corretto iter decisionale alterando la sequenza disegnata dalla disciplina di settore;<br />	<br />
c) sia esso stesso conclusivo di una fase autonoma, sotto il profilo giuridico, del procedimento generale in cui si inserisce producendo effetti esterni (è il caso dell&#8217;adozione degli strumenti urbanistici che incidono sulle proprietà interessate), o anticipando gli effetti del provvedimento terminale (come, ad esempio, in caso di applicazione cautelare di misure di tutela di beni culturali).<br />	<br />
Orbene, l’atto impugnato in primo grado assume senza dubbio carattere endoprocedimentale, senza che possa sostenersi la ricorrenza di una delle indicate ipotesi in cui, eccezionalmente, si ammette parimenti la immediata impugnabilità.<br />	<br />
Quanto alla natura infraprocedimentale della convenzione, datata 30 aprile 2008, con cui l’ENAC –Ente Nazionale per l’aviazione civile &#8211; ha affidato, per la durata di 40 anni, la gestione nello scalo aeroportuale monteclarense di tutti i servizi generali e di carattere collettivo, compresi gli indotti servizi di carattere commerciale, alla società Aeroporto Catullo di Verona Villafranca, è decisiva la ricognizione della disciplina del procedimento di affidamento della gestione aeroportuale, oltre che del contenuto normativo della stessa convenzione, in specie quello dettato dal suo art. 20.<br />	<br />
Sul primo versante, l’art. 1, comma 1-quater, D.L. n. 251 del 1995, dispone, invero, che “l&#8217;affidamento in concessione della gestione alle società di cui all&#8217;art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario”.<br />	<br />
Parimenti, l’art. 7 del D.M. n. 521 del 1997 (recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato) prescrive che “l&#8217;affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale di cui al precedente articolo 6 è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, della difesa”.<br />	<br />
Emerge con chiarezza che il provvedimento conclusivo del procedimento avviato per l&#8217;affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale è senza alcun dubbio costituito dal decreto interministeriale, atteggiandosi la convenzione a mero atto infraprocedimentale, peraltro privo di autonoma efficacia.<br />	<br />
E’ quanto ulteriormente attestato dall’art. 20 della convenzione impugnata in primo grado a tenore del quale “la presente convenzione stipulata a conclusione del procedimento di affidamento della gestione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del regolamento 12 novembre 1997 n. 521, è soggetta ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l’ENAC a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento di approvazione del presente atto, mentre vincola la concessionaria sin da momento della sua sottoscrizione”.<br />	<br />
Evidente appare che la convenzione non acquista efficacia in conseguenza della sola sottoscrizione, la produzione dei suoi effetti essendo subordinata al rilascio del successivo provvedimento ministeriale.<br />	<br />
La stessa previsione della vincolatività della convenzione per la sola concessionaria conferma l’assunto dell’inefficacia della stessa, in attesa dell’adozione del successivo decreto interministeriale.<br />	<br />
Chiarita la natura senza dubbio endoprocedimentale della convenzione impugnata in primo grado, va escluso peraltro che ricorra nel caso di specie alcuna delle ipotesi in cui eccezionalmente si è ammessa la immediata impugnabilità dell’atto endoprocedimentale.<br />	<br />
Invero, non si tratta di atto idoneo:<br />	<br />
a) a determinare un arresto del procedimento ovvero facoltizzante lo svolgimento di una determinata attività ma senza predeterminazione temporale lasciando l&#8217;interesse pretensivo, sine die, esposto all&#8217;arbitrio dell&#8217;amministrazione;<br />	<br />
b) a modificare l&#8217;ordinato e corretto iter decisionale alterando la sequenza disegnata dalla disciplina di settore;<br />	<br />
c) a concludere una fase autonoma, sotto il profilo giuridico, del procedimento generale in cui si inserisce producendo effetti esterni o anticipando gli effetti del provvedimento terminale.<br />	<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, invero, non è nella convenzione impugnata in primo grado che può rinvenirsi il titolo in forza del quale la società odierna appellante principale gestisce l’aeroporto.<br />	<br />
Come osservato, infatti, si tratta di atto privo di immediata idoneità a produrre effetti, in mancanza del successivo decreto interministeriale, il solo, quindi, che concludendo il procedimento, potrà produrre effetti assumendo quell’attitudine lesiva necessaria perché possa riconoscersi l’ammissibilità del rimedio impugnatorio.<br />	<br />
Né importa in questa sede individuare il fondamento (legittimo o meno) della gestione in atto dell’aeroporto da parte della società appellante principale, essendo sufficiente constatare -in sede di verifica dell’ammissibilità del ricorso di primo grado- che la stessa non è giuridicamente riconducibile alla convenzione datata 30 aprile 2008.<br />	<br />
Alla stregua delle esposte argomentazioni, gli appelli principali, preliminarmente riuniti, vanno quindi accolti.<br />	<br />
Va conseguentemente respinto l’appello incidentale.<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi principali, li riunisce e li accoglie.<br />	<br />
Respinge l’appello incidentale. Per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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