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	<title>1249 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1249 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2006 n.1249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-4-2006-n-1249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-4-2006-n-1249/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2006 n.1249</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore Nardulli (avv. L. Paccione) c. Comune di Bari (avv. L. Volpe), Rizzo (avv. V. Pellegrino), Carbonara (avv. R. Daloiso) sulla domanda di accesso agli atti amministrativi proposta nell&#8217;ambito di un processo già pendente, dopo le riforme del 2005 1. Pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-4-2006-n-1249/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2006 n.1249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-4-2006-n-1249/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2006 n.1249</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore<br /> Nardulli (avv. L. Paccione) c. Comune di Bari (avv. L. Volpe), Rizzo (avv. V. Pellegrino), Carbonara (avv. R. Daloiso)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla domanda di accesso agli atti amministrativi proposta nell&#8217;ambito di un processo già pendente, dopo le riforme del 2005</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Domanda nell&#8217;ambito di un processo già pendente – Carattere – Individuazione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svogimento della gara – Fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali – Momento – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di accesso agli atti amministrativi, l’art.25, l. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, va interpretato, sottolineando la valenza del provvedimento giurisdizionale (“ordinanza istruttoria”), nel senso che la domanda di accesso ai documenti amministrativi, ove proposta nell&#8217;ambito di un processo già pendente, assume il carattere di atto meramente strumentale ed accessorio rispetto al &#8220;thema decidendum&#8221; delimitato con la domanda di merito.</p>
<p>2. In ordine alla previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell&#8217;art.12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, tale principio deve essere inquadrato nell&#8217;ottica della trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l&#8217;accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta visione e correzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</b><br />
<b>Sede di Bari Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<b> </p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI &#8211;	 PRESIDENTE <br />	<br />
DORIS DURANTE &#8211;	 COMPONENTE <br />	<br />
GIUSEPPINA ADAMO &#8211;	 COMPONENTE, Rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA <br />
ex art. 9 della legge n. 205/2000</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2006;<br />
Visto il ricorso n. 366/2006, proposto da</p>
<p><B>NARDULLI PIERINA</B>, rappresentata e difesa da Paccione Avv. Luigi;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>C O N T R O</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211; il <b>Comune di Bari</b>, rappresentato e difeso da Volpe Avv. Luigi;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; di <b>Rizzo Ilaria</b>, rappresentata e difesa da Pellegrino Avv. Valeria;<br />
&#8211; di <b>Carbonara Roberto Mari</b><b>a</b>, rappresentato e difeso da Daloiso Avv. Raffaele;<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento </p>
<p align=justify>
</b><br />
previa sospensione dell’esecuzione:<br />
a)	della nota del Comune di Bari prot. n.145964/16 del 06.12.2005, ricevuta in data 19.12.2005, recante comunicazione di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di dirigente amministrativo   qualifica dirigenziale unica   presso il Comune di Bari;<br />	<br />
b)	della sottostante valutazione da parte della Commissione giudicatrice;<br />	<br />
c)	della graduatoria finale di merito relativa al detto concorso;<br />	<br />
d)	della determina dirigenziale n.969 del 30.12.2005, recante approvazione delle risultanze del predetto concorso pubblico;<br />	<br />
e)	della determina dirigenziale n. 07366 del 30.12.2005, di assunzione nei ruoli comunali dei due dirigenti dichiarati vincitori;<br />	<br />
f)	di tutti i sottostanti verbali della commissione giudicatrice;<br />	<br />
g)	della determina dirigenziale n.4509 del 01.07.2004, recante revoca e sostituzione di un componente della commissione giudicatrice;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari, di Rizzo Ilaria e di Carbonara Roberto Maria;<br />
vista l’istanza, ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l&#8217;annullamento della nota dirigenziale-Ripartizione Personale-26 gennaio 2006, protocollo n. 24539, in materia di accesso alla documentazione amministrativa; della successiva nota dirigenziale del Comune di Bari -Ripartizione Personale-3 febbraio 2006 protocollo n. 33314, recante il diniego di accesso alle lavorati scritti consegnati in sede concorsuale dai controinteressati, dott. Ilaria Rizzo e Roberto Maria Carbonara;<br />
Uditi gli avv. Paccione, Maria Petrocelli, in sostituzione del prof. Volpe, Pellegrino e Daloiso, che, da un lato, hanno dichiarato di accettare il contraddittorio e di voler discutere anche l’istanza di accesso e, dall’altro, non hanno sollevato obiezioni od osservazioni in ordine all’eventualità di una sentenza immediata;</p>
<p>Considerato quanto segue:<br />
<b>A<i> -in ordine all’istanza di accesso, ex art. 25 della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241-<br />
</i>in generale e in astratto</b>,<br />
in base all’art. 22, I comma, lett. b) della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art. 15 della LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15 si ritengono interessati ai fini dell’accesso “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso”;<br />
in base all’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15 e dal DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005 n. 35 convertito LEGGE 14 maggio 2005 n. 80  “In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all&#8217;amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio” (tale norma costituisce la trasposizione nella legge sul procedimento dell&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205);<br />
la previsione è stata interpretata, sottolineando la valenza del provvedimento giurisdizionale (“ordinanza istruttoria”), nel senso che “La domanda di accesso ai documenti amministrativi, ove proposta, ai sensi del nuovo testo dell&#8217;art. 25, comma 5, l. n. 241 del 1990, nell&#8217;ambito di un processo già pendente, assume il carattere di atto meramente strumentale ed accessorio rispetto al &#8220;thema decidendum&#8221; delimitato con la domanda di merito” (T.A.R. Lazio, sez. I, 9 agosto 2005, n. 6139; I <i>ter</i>,16 giugno 2005 n. 5044);<br />
<b><br />
in particolare e in concreto,<br />
</b>con istanza del 23 dicembre 2005, la ricorrente ha richiesto i verbali relativi alla valutazione delle prove scritte dei dott. Ilaria Rizzo e Roberto Maria Carbonara, nonché le medesime prove; il Comune ha rilasciato copia dei verbali e ha consentito la visione delle prove (non consentendo invece l’estrazione delle copie degli scritti, con note dirigenziali-Ripartizione Personale-26 gennaio 2006, protocollo n. 24539, e 3 febbraio 2006, protocollo n. 33314);  <br />
la domanda di accesso originaria deve perciò ritenersi ridotta in questa sede alla pretesa di estrarre copia dei detti scritti;<br />
la ricorrente non ha manifestato alcuna contrarietà sulle modalità di visione degli atti (che per la normativa citata rappresenta un’ordinaria modalità di accesso), né in particolare ha eccepito che essa non le abbia consentito una piena conoscenza degli atti;<br />
in camera di consiglio il difensore di parte attorea ha invece insistito sulla necessità che tali atti fossero sottoposti all’esame del giudice, affermando (ma in modo del tutto generico) che essi avrebbero rilevato la disparità di trattamento tra i concorrenti operata dalla commissione;<br />
in definitiva, l’istante non ha in alcuna maniera individuato (né attraverso puntualizzazioni delle originarie censure né attraverso motivi aggiunti) il suo interesse diretto, concreto e attuale collegato non alla conoscenza del documento (che è stata consentita dall’Amministrazione), bensì all’acquisizione materiale dello stesso nell’ambito del processo (pretesa in cui si esaurisce il <i>petitum)</i>;<br />
a ciò si deve aggiungere che nel ricorso non viene dedotta una specifica doglianza riconducibile alla “disparità di trattamento”, nei termini accennati in sede di discussione in camera di consiglio, perché le contestazioni relative all’operato della commissione riguardano in sostanza, esclusivamente, la valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla dott. Nardulli e non l’illegittimità dell’attività docimologica con riguardo agli elaborati degli altri concorrenti;<br />
l’istanza è dunque inammissibile.<br />
<b><br />
B<i>&#8211; Nel merito</i></b>, il ricorso è infondato (sicché tra l&#8217;altro è superfluo l&#8217;esame delle eccezioni d&#8217;inammissibilità prospettate dai controinteressati), per le seguenti ragioni:<br />
&#8211;	<b>motivo n. 1-<br />	<br />
 </b>La circostanza della mancata sottoscrizione, da parte dell&#8217;allora presidente (poi rinunciatario) della commissione giudicatrice, del verbale n. 1, dalla quale, secondo la ricorrente, discende la nullità del medesimo atto, è stata smentita in fatto dalla produzione del documento, esibito dal Comune (sub 17 del fascicolo depositato il 22 marzo 2006), nel quale invece la firma dell&#8217;originario presidente (dott. Marco De Pascale) è presente;<br />
&#8211;	<b>motivi nn. 2 e 3-<br />	<br />
</b>L&#8217;interessata denuncia l&#8217;illegittimità della introduzione, dopo l&#8217;espletamento delle prove scritte e prima della loro valutazione (in contrasto con l&#8217;ordine delle operazioni stabilito dall&#8217;articolo 16 dal regolamento sugli accessi agli impieghi del Comune), di un nuovo criterio docimologico (&#8220;&#8230; capacità di individuare soluzioni applicative al caso concreto, quale requisito di &#8220;sufficienza&#8221; per il superamento della seconda prova scritta&#8230;&#8221;), la cui applicazione ha portato al suo mancato superamento appunto della seconda prova, perché lo &#8220;Elaborato&#8221; [é] &#8220;insufficiente nella prospettazione delle problematiche organizzative rappresentate e nelle soluzioni individuate&#8221; (tale giudizio sarebbe estraneo invece ai canoni precedentemente fissati).<br />
<b> </b>Al proposito si deve ricordare, in ordine alla problematica della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell&#8217;articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale principio deve essere inquadrato nell&#8217;ottica della trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l&#8217;accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta visione e correzione (C.d.S., sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4989).<br />
Nella fattispecie, inoltre, il supposto nuovo criterio si rivela, alla luce degli atti procedimentali, una mera specificazione rispetto agli indici già determinati: in particolare, esso rappresenta una puntualizzazione (in relazione a quella prova definita dal bando di gara come &#8220;risoluzione di un caso gestionale organizzativo connesso allo svolgimento delle funzioni della qualifica dirigenziale&#8221;) del già stabilito criterio &#8220;capacità di analisi e sintesi nell&#8217;ambito di ciascun elaborato&#8221;, mega-criterio quest’ultimo che già sarebbe stato sufficiente a giustificare il giudizio dato dalla commissione al compito dell&#8217;istante; infatti, è ovvio che la capacità di analisi si manifesta, in un compito scritto, innanzitutto attraverso la corretta e completa estrinsecazione di quanto richiesto dalla traccia e la conseguente elaborazione pertinente, congrua e adeguata delle relative risposte.<b><br />
</b>&#8211;	<b>motivo n. 4-<br />	<br />
</b>La censura, nella parte in cui deve ritenersi non compresa nei precedenti motivi, è inammissibile perché è volta ad un diretto esame nel merito della prova scritta (il ché è ordinariamente precluso al giudice amministrativo), in relazione ad un’attività della commissione, la quale, per le ragioni anzidette, non appalesa elementi di illogicità;<br />
<b>&#8211; motivo n. 5-<br />
</b> E&#8217; da premettere che, come già accennato, la seconda prova scritta consisteva nella &#8220;risoluzione di un caso gestionale-organizzativo connesso allo svolgimento delle funzioni della qualifica dirigenziale&#8221; e che materia compresa tra quelle oggetto della prova scritta era la &#8220;organizzazione aziendale&#8221;.<br />
L&#8217;Amministrazione ha ricostruito (documentandola) l&#8217;intera vicenda della modificazione della composizione della commissione: in particolare, ha messo in luce che la nomina della commissione con determina dirigenziale 11 giugno 2004 n. 4192 era stata operata in via di urgenza; con determinazione dirigenziale del I luglio 2004 n. 4509, la prof. Muserra, già membro supplente, veniva designata come componente della commissione, al posto dell&#8217;avv. Giardino, a seguito della segnalazione dei docenti di ruolo della Facoltà di Economia dell&#8217;Università degli Studi di Bari, esperti in organizzazione aziendale (nota della Facoltà di Economia I giugno 2004, in risposta alla lettera del Dirigente comunale 11 maggio 2004, protocollo n. 105929, richiedente una specifica designazione).<br />
È evidente che l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione ha perseguito la finalità di assicurare che nella commissione fosse presente un esperto di organizzazione aziendale (materia di esame), visto che nella commissione per il resto non figuravano membri dotati della specifica competenza; ciò in perfetta consonanza con i canoni fondamentali dell&#8217;attività amministrativa, come consacrati nell’articolo 97 della Costituzione e ribaditi dalla Corte costituzionale (sentenze 15 ottobre 1990, n. 453; 25 novembre 1993, n. 416; 6 aprile 1998, n. 99).<br />
Occorre aggiungere che, date le modalità e i tempi sopraindividuati, non poteva sussistere un fondato affidamento al mantenimento della determina dirigenziale 11 giugno 2004 n. 4192, nella sua integrità, rispetto al quale il Comune dovesse operare un&#8217;oculata ponderazione degli interessi in gioco. Inoltre, è addirittura dubbio che possano configurarsi, in ordine al motivo, la legittimazione e l&#8217;interesse della ricorrente, che certo non può aver ricevuto alcun nocumento dal fatto, in sé, di essere stata valutata da una commissione dotata di una competenza nel complesso più elevata e comprensiva rispetto a quella nominata in un primo tempo.<br />
Il ricorso è dunque da rigettare.<b><br />
</b>Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p><B></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></B></p>
<p> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, dichiara inammissibile l’istanza, ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>10 aprile 2006</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-4-2006-n-1249/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2006 n.1249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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