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	<title>1248 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1248 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.1248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-24-6-2020-n-1248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-24-6-2020-n-1248/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.1248</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente Anna Pignataro, Consigliere, Estensore; PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosario Magliarisi, contro &#8211; la Questura di Agrigento, in persona del Questore pro tempore, non costituito in giudizio; Processo amministrativo: non trova applicazione l&#8217;art. 291, primo comma, del codice di rito civile . Processo amministrativo &#8211; atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-24-6-2020-n-1248/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-24-6-2020-n-1248/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.1248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente Anna Pignataro, Consigliere, Estensore;  PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosario Magliarisi,  contro &#8211; la Questura di Agrigento, in persona del Questore pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo: non trova applicazione l&#8217;art. 291, primo comma, del codice di rito civile .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; atto introduttivo del giudizio &#8211; notifica &#8211; sanabilità  ex tunc ai sensi dell&#8217;art. 295 CPC &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non trova applicazione nel processo amministrativo l&#8217;art. 291, primo comma, del codice di rito civile che consente di sanare ex tuncÂ la notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio mediante la fissazione di un termine da parte del giudice .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/06/2020<br /> <strong>N. 01248/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00662/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em> art. 60, cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 662 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosario Magliarisi, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; la Questura di Agrigento, in persona del Questore <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione</em><br /> &#8211; del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Agrigento il 20 gennaio 2020, di avviso orale di tenere una condotta conforme a legge;<br /> &#8211; del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento il -OMISSIS-, di rigetto dell&#8217;istanza di revoca del predetto avviso orale;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza cautelare presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br /> Vista l&#8217;istanza di fissazione dell&#8217;udienza pubblica depositata da parte ricorrente il 22 aprile 2020;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;<br /> Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso, depositata da parte ricorrente il 22 maggio 2020;<br /> Visto l&#8217;art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la D.ssa Anna Pignataro, alla camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo così¬ come indicato nel verbale d&#8217;udienza;</p>
<p> CONSIDERATO che:<br /> &#8211; con atto notificato e depositato il 22 aprile 2020, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l&#8217;avviso orale e il rigetto della richiesta di revoca del medesimo, disposti dal Questore di Agrigento, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare;<br /> &#8211; la Questura di Agrigento non si è costituita in giudizio;<br /> &#8211; con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, in esito all&#8217;udienza camerale del 19 maggio 2020, è stato dato avviso, ai sensi dell&#8217;art. 73, c.3, c.p.a., della rilevata questione di inammissibilità  del ricorso perchè la notifica dello stesso è stata effettuata all&#8217;indirizzo PEC della Questura di Agrigento anzichè presso l&#8217;indirizzo PEC o la sede degli uffici dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato competente; è stato, altresì¬, assegnato il termine di 15 giorni per l&#8217;eventuale deposito di memorie sulla rilevata questione, con rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 23 giugno 2020 e dato avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;<br /> &#8211; con dichiarazione depositata il 22 maggio 2020, sottoscritta dal solo ricorrente, è stata espressa la rinuncia al ricorso ai sensi dell&#8217;art. 84, c.p.a.;<br /> RITENUTO che il ricorso è inammissibile.<br /> Così¬ come si evince dall&#8217;esame della documentazione versata in atti, il ricorso in epigrafe è stato notificato alla Questura di Agrigento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, all&#8217;indirizzo PEC gab.quest.ag@pecps.poliziadistato.it, estratto dall&#8217;IPA, anzichè presso la sede degli uffici dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui la predetta Amministrazione è fisicamente domiciliata <em>ope legis</em>, ovvero, tramite PEC all&#8217;indirizzo digitale della stessa estratto dai registri del Ministero della Giustizia.<br /> Secondo quanto dispone l&#8217;art. 11, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 &#8211; nel testo modificato dall&#8217;art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 &#8211; espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; tra cui va annoverata la Questura di Agrigento &#8211; vanno notificati alle predette amministrazioni presso la sede dell&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura erariale, nel cui distretto ha sede l&#8217;autorità  giudiziaria adita.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 14, co. 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (<em>Regolamento recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico</em>) &#8220;<em>le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all&#8217;articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611</em>&#8221; presso gli indirizzi risultanti dall&#8217;elenco formato dal Ministero della Giustizia.<br /> Ebbene, per giurisprudenza consolidata, dalla notificazione dell&#8217;atto introduttivo presso la sede dell&#8217;ente, anzichè presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, deriva la nullità  della notificazione, con conseguente inammissibilità  del ricorso, salvo che l&#8217;Amministrazione intimata non si costituisca in giudizio, con efficacia sanante <em>ex tunc</em> rispetto al vizio determinatosi, secondo quanto dispone il richiamato art. 1 della legge n. 260 del 1958 (<em>ex plurimis</em>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. prima <em>ter</em>, 8 maggio 2020, n. 4864; Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2008, n. 2619; 28 agosto 2006, n. 5008; 31 gennaio 2006, n. 312; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 novembre 2007 , n. 10959; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2422).<br /> Nel caso di specie l&#8217;Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e, quindi, non c&#8217;è stata la sanatoria del rilevato vizio di notificazione, con conseguente irrimediabile declaratoria di inammissibilità  del ricorso.<br /> Non trova, invece, applicazione nel processo amministrativo l&#8217;art. 291, primo comma, del codice di rito civile che consente di sanare <em>ex tunc</em> la notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio mediante la fissazione di un termine da parte del giudice (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7/5/2018, n.705; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27/6/2017, n.244).<br /> Nè può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia (la dichiarazione resa, invero, non è stata notificata all&#8217;altra parte, così¬ come richiesto dall&#8217;art. 84, c.p.a.) ovvero di improcedibilità  per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse desunta inequivocabilmente dalla predetta dichiarazione, poichè il corretto instaurarsi del contraddittorio è presupposto dell&#8217;azione proposta, il cui accertamento preliminare è questione che si pone a monte;<br /> RITENUTO, per le suesposte considerazioni, che il ricorso va dichiarato inammissibile;<br /> RITENUTO che, stante la manifesta inammissibilità  del ricorso, va revocata, ai sensi degli artt. 130 <em>bis</em> e 136 del T.U. spese di giustizia, l&#8217;ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello stato, provvisoriamente disposta con decreto n. 31 del 20 aprile 2020 dalla apposita Commissione (<em>ex multis</em>, Tar Campania n. 2047/2019; Tar Lazio n. 6482/2019; n. 4111 del 2019; n. 3936/2019; 3585/2019; n. 1120/2020);<br /> RITENUTO, infine, che nulla va disposto per le spese non risultando costituita l&#8217;intimata amministrazione;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Revoca l&#8217;ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta in via provvisoria con decreto n. 31 del 20 aprile 2020 dalla apposita Commissione di questo Tribunale.<br /> Nulla per le spese.<br /> Manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con le modalità  stabilite dall&#8217;art. 4 del decreto legge, n. 28, e dai decreti del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 31 del 6 aprile 2020, n. 38 del 21 aprile 2020, n. 40 del 2 maggio 2020, n. 41 del 5 maggio 2020, n. 45 del 16 maggio 2020 e n. 48 del 30 maggio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Cristina Quiligotti, Presidente<br /> Anna Pignataro, Consigliere, Estensore<br /> Bartolo Salone, Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-24-6-2020-n-1248/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2020 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. Ganni (Avv. Maria Beatrice Pieraccini) contro il Comune di Camaiore, (Avv. Carmelo D’Antone) e nei confronti di Betti (non costituito) il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza Autonomia e decentramento – Disciplina di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> Ganni (Avv. Maria Beatrice Pieraccini) contro il Comune di Camaiore, (Avv. Carmelo D’Antone) e nei confronti di Betti (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina di Province Comuni ed enti locali – Statuto comunale – Sindaco – Delega di funzioni – Legittimità – Limiti – Funzioni di amministrazione attiva – Esclusione – Atto di esercizio della delega – Legittimità – Limiti – Funzioni propositive e di consulenza – Ammissibilità – Funzioni “di governo” – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>È rispettosa dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali la norma statutaria la quale prevede che il Sindaco possa “attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza”. La sua portata è infatti estremamente circoscritta ed esclude implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato. Ne consegue che anche l’atto amministrativo con cui è stata esercitata la delega in favore di un consigliere di maggioranza, attribuendogli funzioni non “di governo&#8221; ma meramente propositive e di consulenza, non ha alterato le “regole” organizzative dell’Ente, avendo il Sindaco escluso che il consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali propri, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Sindaco può delegare funzioni propositive e di consulenza ad un consigliere comunale di maggioranza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />I SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1449/2003 proposto da<br />
<b>GANNI ALDERANO </b>rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Beatrice Pieraccini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Camaiore</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avv. Carmelo D’Antone ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>e n.c. di</p>
<p><b>BETTI Bruno</b>, non costituito;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />&#8211; del provvedimento n.23 in data 15 luglio 2002, conosciuto a mezzo accesso agli atti in data 10 giugno 2003, con cui il Sindaco del Comune di Camaiore ha delegato il consigliere comunale arch. Bruno Betti all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coord</p>
<p>Edilizia privata con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
a)	rapporti con gli Uffici di edilizia privata e programmazione delle attività;<br />	<br />
b)	snellimento delle relative procedure e procedimenti;<br />	<br />
c)	interpretazione e modifiche ai regolamenti comunali in materia di edilizia, compresi gli oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
d)	definizione delle pratiche di condono edilizio;<br />	<br />
e)	rapporti con il pubblico, i professionisti e gli ordini professionali.																																																																																												</p>
<p>Grande viabilità con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
a)	grande viabilità e viabilità di collegamento compresi i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti”;<br />	<br />
&#8211; dell’art.21, comma 7, dello Statuto del Comune di Camaiore, approvato con delibera di C.C. n.164 del 16 ottobre 1991, successivamente modificato con delibera C.C. n.75 del 15 ottobre 2002, nella parte in cui prevede che il Sindaco possa “attribuire dele<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenzial;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con atto in data 15 luglio 2002 il Sindaco del Comune di Camaiore, dopo aver premesso:<br />
“che si ritiene opportuno delegare un Consigliere Comunale di maggioranza a voler curare particolari materie e altrettanti servizi comunali; <br />
che la suddetta nomina non deve dar adito ad equivoci o essere interpretata come in contrasto con le norme di cui alle leggi 25.03.1993 n.81, 15.10.1993 n.415 e D. Lgs. 267/2000;<br />
che di conseguenza il Consigliere Delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco;<br />
che il Consigliere Delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Municipale, né avrà poteri decisionali;<br />
che nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali;<br />
che i provvedimenti di cui alla delega suddetta faranno capo e saranno sottoscritti dal Sindaco”;<br />
provvedeva a delegare il consigliere comunale Bruno Betti “all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle seguenti materie e servizi comunali:<br />
Edilizia privata con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
f)	rapporti con gli Uffici di edilizia privata e programmazione delle attività;<br />	<br />
g)	snellimento delle relative procedure e procedimenti;<br />	<br />
h)	interpretazione e modifiche ai regolamenti comunali in materia di edilizia, compresi gli oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
i)	definizione delle pratiche di condono edilizio;<br />	<br />
j)	rapporti con il pubblico, i professionisti e gli ordini professionali.<br /> <br />
Grande viabilità con particolare riferimento ai sottoindicati oggetti:<br />
b)	grande viabilità e viabilità di collegamento compresi i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti”.<br />	<br />
Il successivo 15 ottobre, poi, il Consiglio comunale modificava lo Statuto, prevedendo all’art.21, comma 7, che il Sindaco medesimo potesse conferire deleghe ai consiglieri comunali “per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza”.<br />
Con il ricorso in esame il ricorrente, in qualità di consigliere comunale del Comune di Camaiore, ha impugnato gli atti suindicati,  ritenendo che siano gravemente lesivi delle competenze e delle prerogative dell’organo cui appartiene.<br />
Deduce  a sostegno del gravame:</p>
<p>1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 e 3 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dall’art.64 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – Eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di diritto – Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
La figura del consigliere delegato contemplata nello Statuto del Comune di Camaiore, svolgendo attività proprie del Consiglio e, al contempo, della Giunta (nonché dei dirigenti e degli incaricati esterni), colliderebbe con i principi fondamentali fissati dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ovvero, in particolare, con i principi desumibili dalle disposizioni che regolano l’assunzione delle cariche pubbliche e da quelle in materia di distribuzione delle competenze interne e sarebbe in contrasto anche con norme costituzionali.<br />
Il consigliere delegato verrebbe, infatti, a ricoprire un ruolo trasversale e a svolgere funzioni promiscue, di indirizzo e controllo e operative, in violazione della rigida ripartizione di competenze voluta dal legislatore, e si troverebbe, inoltre, in una posizione differenziata rispetto agli altri consiglieri in seno allo stesso organo di appartenenza, in violazione dell’art.3 della Costituzione.</p>
<p>2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.21, comma 7, dello Statuto del Comune di Camaiore, approvato con delibera di C.C. n.164 del 16 ottobre 1991, successivamente modificato con delibera C.C. n.75 del 15 ottobre 2002 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 e 3 Cost. – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Il provvedimento sindacale oggetto di impugnazione esorbiterebbe dai limiti di delega imposti dalla normativa statutaria.<br />
Ciò in quanto all’arch. Betti sarebbero stati attribuiti, non “compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento”, come recita lo Statuto comunale, bensì “una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco” (provvedimento sindacale).<br />
Questi ultimi, poi, non verrebbero espletati con riferimento a “particolari materie o affari” (Statuto), bensì nell’ambito di “servizi comunali” (provvedimento sindacale) di rilievo fondamentale, in settori di attività della P.A. intesi nella loro più ampia accezione.<br />
Il Sindaco non avrebbe, inoltre, attribuito al consigliere Betti “affari di propria competenza” (Statuto), ma, all’opposto, funzioni per lo più appartenenti alla competenza di altri organi comunali.<br />
Infine l’attribuzione all’arch. Betti dell’intero settore della grande viabilità e della viabilità di collegamento, essendo stata compiuta senza alcuna precisazione o specificazione delle funzioni effettivamente assegnate, risulterebbe in violazione della regola della specificità dell’incarico prevista dall’art.21, comma 7, dello Statuto.</p>
<p>3) Eccesso di potere per carenza di potere.<br />
Il Sindaco del Comune di Camaiore, nel momento in cui ha provveduto, con l’atto impugnato, a delegare all’arch. Betti le funzioni sopra indicate, e cioè in data 15 luglio 2002, sarebbe stato sfornito di alcun valido potere ad operare in tale direzione, essendo stato lo Statuto comunale modificato solo il successivo 15 ottobre 2002.</p>
<p align=center>* * *</p>
<p>Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, e di irricevibilità, sollevate dall’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.<br />
	Quanto alla dedotta illegittimità dell’impugnata disposizione dello Statuto comunale, è sufficiente rilevare che è ius receptum che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai consiglieri, da parte del Sindaco, di alcune competenze.<br />	<br />
	E nel caso di specie &#8211; stante la portata estremamente circoscritta della disposizione in parola che, muovendosi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale (“per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento”), esclude implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato &#8211; i principi e i precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali non risultano in alcun modo vulnerati.<br />	<br />
	Né è fondatamente sostenibile che una disposizione siffatta alteri la posizione politica del consigliere delegato nell’ambito dell’assemblea consiliare, sull’assunto che il consigliere delegato potrebbe “avere una conoscenza differenziata, più qualificata e in anticipo rispetto agli altri consiglieri (…) così che al ricorrente sia precluso di esercitare il proprio diritto di voto in condizioni di parità rispetto ad un altro componente del medesimo organo”.<br />	<br />
	Si tratta, infatti, di una mera eventualità, e, ove dovesse in concreto realizzarsi, ben potrà il consigliere comunale insorgere contro le delibere consiliari adottate a maggioranza ed aventi ad oggetto questioni non sufficientemente note (a tutti i votanti) o istruite.<br />	<br />
	Quanto, poi, alle modalità con cui tale facoltà è stata in concreto esercitata, va rilevato – così come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva &#8211; che, nella specie, il Sindaco di Camaiore ha delegato ad un consigliere delle competenze &#8211; precise e limitate (e in una materia tecnica) &#8211; non di “governo”, ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali, sia dei precetti statutari, essendo stato espressamente precisato che si tratta di competenze funzionali all’espletamento di attività di indirizzo e coordinamento.<br />	<br />
	Risulta, inoltre, per tabulas che attraverso la delega il Sindaco – che, si ribadisce, ha conservato intatti tutti i poteri di amministrazione attiva – non ha attribuito al consigliere Betti alcun potere di altra autorità, o altro ufficio, del Comune, bensì semplicemente il compito di svolgere, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, attività finalizzate ad una migliore azione di governo di esso Sindaco, il quale ha inteso, evidentemente, in tal modo dotarsi di un ulteriore strumento per il più efficace svolgimento del proprio mandato.<br />	<br />
	La delega de qua non ha, infatti, alterato le “regole” organizzative dell’Ente, avendo il Sindaco escluso che il consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.<br />	<br />
	Quanto, infine, all’ultimo profilo di censura, è sufficiente rilevare che non sussistevano preclusioni a che la modifica statutaria fondasse ex post il potere di delega, con conseguente sanatoria del provvedimento sindacale precedentemente emanato.<br />	<br />
	Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Sussistono, tuttavia, equi motivi per compensare le spese di lite tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.1449/2003 indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
     Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
     Andrea Migliozzi					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 27 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-4-2004-n-1248/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2004 n.1248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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