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	<title>1246 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.1246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-2-2005-n-1246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-2-2005-n-1246/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.1246</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori Camera Penale di Napoli ed altri (avv.ti Andrea Abbamonte, Domenico Ciruzzi e Fabio Foglia Manzillo) c Ministero della Giustizia e Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Avvocatura dello Stato) sulla natura del provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in tema di organizzazione del lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-2-2005-n-1246/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.1246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-2-2005-n-1246/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.1246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> Camera Penale di Napoli ed  altri (avv.ti Andrea Abbamonte, Domenico Ciruzzi e Fabio Foglia Manzillo) c Ministero della Giustizia e Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in tema di organizzazione del lavoro del Tribunale e dell&#8217;Ufficio di Sorveglianza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Atti di gestione, preparazione ed organizzazione del lavoro del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza – Natura di provvedimento giurisdizionale – Esclusione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Interesse a ricorrere – Caratteristiche – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. in un giudizio avverso un provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza con cui si preannuncia il “congelamento” dei procedimenti non “inerenti strettamente il diritto alla libertà ed  il diritto alla salute dei condannati”, pur provenendo da un organo istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività giurisdizionali, ha carattere gestionale, di preparazione e di organizzazione del lavoro del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza, e quindi non può essere qualificato come un provvedimento giurisdizionale in senso tecnico.</p>
<p>2. Anche nel processo amministrativo trova applicazione il principio generale, sancito dall’art. 100 c.p.c., secondo il quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso  non come idoneità astratta dell’azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio &#8211; materiale o, in certi casi, morale &#8211; attraverso la pronuncia di accoglimento del ricorso. L’interesse al ricorso risulta quindi caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente): ne discende la carenza di legittimazione attiva della Camera Penale di Napoli in relazione all’impugnativa dei provvedimenti organizzativi del presidente del tribunale di Sorveglianza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura del provvedimento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in tema di organizzazione del lavoro del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione quarta</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone 		Presidente;<br />
Renata Emma Ianigro		Referendario; Carlo Polidori			Referendario – estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9820/2004 proposto dalla<br />
<b>CAMERA PENALE DI NAPOLI</b>, in persona del Presidente, Avvocato Domenico Ciruzzi, ricorrente anche in proprio, nonché dagli Avvocati Fabio Foglia Manzillo, Domenico Ducci, Luigi De Vita, Maurizio Sica, Attilio Belloni, Gianfranco Antonelli, Raffaele Monaco e Carlo Fabozzo, quali componenti del Consiglio Direttivo della Camera Penale, tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso, dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Domenico Ciruzzi e Fabio Foglia Manzillo, con i quali sono  elettivamente domiciliati in Napoli, via Melisurgo n. 4,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, ed il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono ope legis domiciliati alla via Diaz n. 11,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione, della direttiva n. 39/04, a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in data 12 maggio 2004; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale, compresa la precedente nota in data 18 luglio 2003 a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti i motivi aggiunti, depositati in data 30 settembre 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e i documenti dalla stessa depositati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 l’Avvocato Massimo Falco, per delega dell’Avvocato Andrea Abbamonte;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto  ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato la nota del 12 maggio 2004, con la quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nel rappresentare al Ministro della Giustizia la situazione di disagio dell’Ufficio giudiziario in questione (determinato dalla carenza di magistrati e di personale amministrativo), ha preannunciato il “congelamento” &#8211; con decorrenza dal 15 giugno 2004 &#8211; dei procedimenti non “inerenti strettamente il diritto alla libertà ed  il diritto alla salute dei condannati” (quali richieste di riabilitazione e di grazia, richieste di esecuzione pena per i condannati liberi ex lege Simeoni-Saraceni, richieste di remissione del debito e di gratuito patrocinio, misure di sicurezza non detentive, richieste di conversione di pene pecuniarie con prescrizione successiva al 31 dicembre 2005, istanze di misure alternative e di liberazione anticipata per detenuti ed internati con fine pena successivo al 31 dicembre 2005, procedimenti ex lege Bossi-Fini), specificando altresì che “per tali casi il procedimento di sorveglianza verrà celebrato dal 15 giugno 2005 in poi, inevitabilmente anche per le domande pervenute tempo addietro”, nonché il “congelamento” del settore amministrativo inerente le visite in carcere del Magistrato di Sorveglianza.<br />	<br />
	Il Ministero della Giustizia si è costituto in giudizio in data 10 agosto 2004 ed ha depositato atti e documenti in data 11 agosto 2004. Con le memorie difensive in data 1° settembre 2004, 7 settembre 2004 e 21 gennaio 2005, l’Amministrazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile &#8211; per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nonché per carenza di interesse e di legittimazione dei ricorrenti &#8211;  e comunque infondato.	<br />	<br />
Con atto ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato tutti i documenti esibiti  dal Ministero della Giustizia in data 11 agosto 2004 (relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in data 11 agosto 2004, note del Tribunale di Sorveglianza n. 39/04 e n. 61/04 del 12 maggio 2004, nota del C.S.M. del 9 luglio 2004, ulteriore corrispondenza del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza con il Ministero della Giustizia ed con il C.S.M., relativa alle problematiche del Tribunale di Sorveglianza.<br />
	Con memoria depositata in data 11 gennaio 2005 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando che  il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli con la nota n. 270/04 in data 11 ottobre 2004 ha comunicato al Ministro della Giustizia che la situazione dell’ufficio giudiziario “è rientrata nei canoni della normalità”. <br />	<br />
In particolare in tale nota viene evidenziato “l’esaurimento delle sacche di congelamento dei procedimenti, che invece sono o già esauriti o in attesa dell’udienza di discussione già fissata”.<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Tenuto conto della nuova situazione di fatto rappresentata dai ricorrenti nella memoria depositata in data 11 gennaio 2005, il ricorso in esame risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
	Peraltro, il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Difesa erariale.<br />	<br />
	Quanto al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, si deve evidenziare che l’atto impugnato, pur provenendo da un organo istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività giurisdizionali, ha carattere gestionale, di preparazione e di organizzazione del lavoro del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza, e quindi non può essere qualificato come un provvedimento giurisdizionale in senso tecnico. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione in esame (si veda al riguardo  T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 4458, sulla possibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti dei provvedimenti di assegnazione dei procedimenti penali ai giudici da parte del Presidente dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari).<br />	<br />
	Risulta invece fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse.<br />	<br />
	Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371) anche nel processo amministrativo trova applicazione il principio generale, sancito dall’art. 100 c.p.c., secondo il quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso  non come idoneità astratta dell’azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio &#8211; materiale o, in certi casi, morale &#8211; attraverso la pronuncia di accoglimento del ricorso. L’interesse al ricorso risulta quindi caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente).<br />	<br />
	Orbene, tali predicati di attualità e concretezza non sussistono nel caso in esame. Infatti, come evidenziato dalla Difesa erariale, l’atto impugnato, lungi dal costituire un provvedimento immediatamente lesivo, si configura come una mera dichiarazione di intenti, con la quale viene preannunciata la futura ed eventuale adozione di un provvedimento il cui contenuto, peraltro, viene solo sommariamente individuato. A favore di tale qualificazione milita innanzi tutto la circostanza che la nota n. 39/04 sia diretta per competenza al Ministro della Giustizia &#8211; soggetto istituzionalmente competente per affrontare i problemi di carenza di personale evidenziati dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli &#8211; e solo per conoscenza ad altri soggetti (ivi compreso il Presidente della Camera Penale di Napoli) interessati alla situazione di disagio dell’Ufficio giudiziario in questione. Inoltre tale nota non si può qualificare come una direttiva rivolta ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli perché non è indirizzata a tali soggetti (si veda al riguardo la relazione del  Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 11 agosto 2004, ove viene evidenziato che il provvedimento organizzativo interno &#8211; attuativo del proposito manifestato al Ministro della Giustizia &#8211; non è stato mai adottato). Infine la nota n. 39/04 è datata 12 maggio 2004, mentre la decorrenza del “congelamento” dei provvedimenti giurisdizionali viene fissata al 15 giugno 2004, sicché risulta evidente che l’unica reale funzione di tale nota è quella di sollecitare l’adozione dei provvedimenti di competenza ministeriale atti a risolvere i problemi di carenza di personale dell’Ufficio Giudiziario in questione.<br />	<br />
	Stante quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9820/2004, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-25-2-2005-n-1246/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.1246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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