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	<title>1243 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1243 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2016 n.1243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-10-2016-n-1243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-10-2016-n-1243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2016 n.1243</a></p>
<p>Pres. Testori, Est. Ravasio Sui presupposti per la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia per mancato avvio dei lavori nei termini 1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Inizio lavori – &#160;Necessità – Assenza – Conseguenze – Esecuzione lavori marginali – Irrilevanza – Decadenza . 2. Edilizia e urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-10-2016-n-1243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2016 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-10-2016-n-1243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2016 n.1243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Testori, Est. Ravasio</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia per mancato avvio dei lavori nei termini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Inizio lavori – &nbsp;Necessità – Assenza – Conseguenze – Esecuzione lavori marginali – Irrilevanza – Decadenza .</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Decadenza – Condizioni – Conseguenze.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Ai fini di impedire la decadenza dal titolo edificatorio l’inizio dei lavori deve essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che possono ritenersi di entità significativa in rapporto all’opera da eseguire, non essendo all’uopo sufficiente il compimento di mere attività preparatorie. L’avvio delle opere deve essere quindi reale ed effettivo, con un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la perdita di efficacia del titolo. Infatti l’effettivo inizio dei lavori nell’anno corrisponde a un interesse pubblico, relativo all’esercizio dei poteri programmatori spettanti all’amministrazione comunale. Non è quindi sufficiente, per impedire la decadenza dal titolo edificatorio il semplice affidamento ad una ditta specializzata di eseguire la demolizione dello scheletro dell’edificio, nell’ipotesi in cui i lavori consistano nella demolizione di una costruzione esistente e nella sua sostituzione con un nuovo edificio.<br />
&nbsp;<br />
2. L’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita dell’intermediazione di un formale procedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e deve essere adottato previa istruttoria, e ciò in relazione alla necessità di mettere l’interessato in grado di contraddire in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti. Una volta accertata la ricorrenza degli stessi, tuttavia, il provvedimento che accerta la decadenza ha natura vincolata, rendendo abusive quelle opere realizzate sulla base del titolo edilizio oggetto di declaratoria di decadenza.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 06/10/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01243/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00262/2011 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 262 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Ezio Pier Mario Favole, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Battistina Piroddi C.F. PRDBTS78B44F979W, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Tolmino, 52;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Savigliano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Goldoni C.F. GLDPLA60C16H355Q, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Societa&#8217; Schiaparelli 10 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Martino C.F. MRTGNN64C04C589J, Pier Paolo Golinelli C.F. GLNPPL35E12D205T, Alessandra Golinelli C.F. GLNLSN71S56F351T, con domicilio eletto presso Giovanni Martino in Torino, Via Giuseppe Giusti, 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p><em>ad opponendum</em>:<br />
Societa&#8217; T.M. di Turina Siro e Millone Mauro S.n.c., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Ludogoroff C.F. LDGRCR48T03L219H, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Montevecchio, 50;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong></div>
<p>A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensiva:<br />
&#8211; del permesso di costruire n. 59/PC10 in data 17.05.2010 rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, del Comune di Savigliano alla Schiaparelli 10 S.p.a., con cui è stata assentita la &#8220;ri<br />
&#8211; del provvedimento prot. 29530 in data 1.12.2010 notificato il successivo 07.12.2010, con il quale il Comune di Savigliano a conclusione del procedimento avviato, su segnalazione dell&#8217;esponente, di verifica della legittimità del permesso di costruire 59/<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento ed in particolare, per quanto di ragione, del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07.05.2009, e del parere esp<br />
nonché per l&#8217;annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione:<br />
&#8211; in quanto necessario, degli artt. 8, comma 5.2 D.2, e 11, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, nella parte in cui disciplinano l&#8217;intervento edilizio della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (R.T.) consentendo i<br />
&#8211; in quanto necessario, dell&#8217;art. 8, comma 5.2 lett. D2, comma 7 lett. F) e comma 8 lett. G) nonché del comma 5.1 d1) e dell&#8217;art. 11 delle N.T.A. comunali nella parte in cui nel disciplinare in centro storico l&#8217;intervento di demolizione e ricostruzione pr<br />
&#8211; per quanto necessario, dell&#8217;art. 11 N.T.A. della collegata tavola di P.R.G. e tabella di zona, nella parte in cui disciplinano gli interventi di nuova costruzione in centro storico prevedendo un limite di densità fondiaria superiore a quanto prescritto<br />
B) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.08.2011,<br />
per l&#8217;accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare,<br />
&#8211; della decadenza del permesso di costruire n. 59/PC10 in data 17.05.2010 rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, del Comune di Savigliano alla Schiaparelli 10 S.p.a., con cui è stata<br />
&#8211; della comunicazione prot. 14325 a firma del Responsabile dell&#8217;Ufficio Staff, geom. Ferrero, in data 07.06.2011 pervenuta il 04.07.2011, con la quale a seguito dell&#8217;istanza del ricorrente in data 27.05.2011, prot. n. 13171, volta ad accertamento la decad<br />
nonché per l&#8217;annullamento e/o disapplicazione,<br />
&#8211; di ogni altro atto preliminare, presupposto e conseguente o altrimenti connesso a detta comunicazione, ed in particolare della deliberazione della Giunta Comunale di Savigliano, n. 10 in data 20.01.2011 con la quale è stato istituito l&#8217;Ufficio di Staff </p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Savigliano e di Societa&#8217; Schiaparelli 10 S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. Con ricorso passato a notifica il 7-9/02/2011 il sig. Ezio Favole, affermandosi proprietario di un appartamento di civile abitazione sito in Comune di Savigliano, via Muratori n. 41, adiacente il fabbricato “ex Cinema Ritz” di proprietà della Schiaparelli 10 S.p.A., ha impugnato il Permesso di Costruire rilasciato il 17/05/2010 a questa ultima dal Comune di Savigliano per la ristrutturazione interna totale e la sopraelevazione del menzionato edificio. Ha inoltre impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota del Comune di Savigliano 1/12/2010, a mezzo della quale l’Amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente di “revoca” del Permesso di Costruire citato, i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla Commissione Edilizia, nonché le Norme Tecniche di Attuazione, meglio in epigrafe indicate, poste dal Comune a sostegno della legittimità del titolo edilizio rilasciato alla Schiaparelli S.p.A.<br />
2. Premettendo che l’edificio “ex Cinema Ritz”, oggetto del titolo edilizio impugnato, è situato in zona A, nel distretto urbanistico D.U.1, area R.1, il ricorrente ha riferito di aver esercitato il diritto di accesso agli atti della pratica edilizia nell’agosto 2010; di aver trasmesso al Comune di Savigliano una nota di osservazioni nella quale chiedeva il ritiro del permesso di Costruire rilasciato alla Schiaparelli 10 S.p.A.; di aver ricevuto, il 7/12/2010, la nota della Amministrazione comunale che, a conclusione del procedimento di verifica di presunte irregolarità edilizie, aveva ritenuto di confermare la legittimità del titolo edilizio. Ha quindi articolato, a fondamento del ricorso, le seguenti doglianze:<br />
I) Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 comma 1, lett. d) ed e), nonché del comma 2 D.P.R. 380/01 e della circolare di interpretazione autentica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7/08/2003 n. 4174, erronea interpretazione dei presupposti di fatto e diritto: la zona di interesse è normata dall’art. 11 delle N.T.A., che non consente interventi di nuova costruzione, mentre l’intervento assentito, consistente nella demolizione interna del fabbricato, nella sopraelevazione di esso e nella realizzazione di un edificio residenziale plurifamigliare, deve essere considerato una nuova costruzione; in particolare non può essere considerato un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/01 e/o della L.R. 56/77, in quanto comporta la realizzazione di un edificio diverso per sagoma, volumetria e altezza rispetto a quello preesistente; in subordine illegittimità degli artt. 8 e 11 delle NTA, laddove interpretati nel senso che consentono di ricomprendere nel concetto di ristrutturazione anche l’intervento in questione;<br />
II) Violazione di legge in relazione agli artt. 11 comma 4 , 11, 13 nonché alla tavola 3 di zona ed all’art. 17 della L.R. 56/77, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria: le previsioni del P.R.G. riguardanti la zona R1 consentono interventi di nuova costruzione in deroga solo previa revisione dello strumento urbanistico soggetta ad approvazione del Consiglio Comunale;<br />
III) Violazione di legge in relazione alle Norme di Attuazione di riferimento, ed in particolare all’art. 8 comma 5.2. lett. D2), art. 8 comma 7 lett. F) e comma 8 lett. G), nonché art. 11 comma 15; violazione dell’art. 8 del D.M. 1444/68 e 41&nbsp;<em>quinquies&nbsp;</em>comma 8 della L. 1150/42, nonché l’art. 32 del Regolamento edilizio, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria: il permesso di costruire impugnato è illegittimo in quanto applicativo di norme illegittime, contrastanti con il D.M. 1444/68, in particolare perché non prevedono limiti inderogabili in altezza e perché consentono di sopraelevare mantenendo 5 metri anziché 10 metri dalle pareti finestrate; in concreto l’edificio attuale supera l’altezza massima consentita in base al D.M. 1444/68 nelle zone A, inoltre il progetto assentito non tiene conto delle caratteristiche del patrimonio edilizio originale e di quello circostante, come richiesto dall’art. 11 delle N.T.A., e ciò anche in contrario avviso ai pareri tecnici assunti nel corso del procedimento;<br />
IV) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 873 e 905 c.c., nonché dell’art. 8 commi 5.2 lett. D2), 7 lett. F), 8 lett. G), 4.2, in punto sopraelevazione, nonché violazione dell’art. 8 comma 5.1.D1, quanto alla ristrutturazione interna, e dell’art. 11 delle N.T.A. nonché dell’art. 9 del D.M. 1444/68, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità: la soprelevazione è avvenuta, nel caso di specie, con parete finestrata, e quindi, anche a voler osservare le N.T.A. vigenti, anziché il D.M. 1444/68, la sopraelevazione avrebbe dovuto osservare la distanza di metri 5 dalle costruzioni preesistenti, laddove in concreto la distanza intercorrente tra la parete finestrata di proprietà del ricorrente e la parte oggetto di sopraelevazione non osserva tale distanza; la ristrutturazione è avvenuta con apertura di nuove finestre senza rispettare la distanza prevista dall&#8217;art. 905 c.c. per la apertura di nuove vedute; le N.T.A., quanto agli interventi di risanamento conservativo, richiedono l’assenso scritto tra confinanti per il caso di apertura di finestre in pareti cieche, e nel caso di specie manca anche un atto di assenso del ricorrente;<br />
V) violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 7 D.M. 1444/68 e 41 quinquies L. 1150/42, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria: il permesso di costruire impugnato ha assentito un aumento di volumetria che induce la violazione del parametro di densità fondiaria di cui al D.M. 1444/68.<br />
3. Con Motivi Aggiunti passati a notifica il 26/07/2011 e depositati il 9/08/2011 il ricorrente, premettendo che a distanza di un anno dal rilascio del permesso di costruire impugnato i lavori non avevano ancora avuto inizio e che pertanto con nota del 26/05/2011 esso ricorrente aveva provveduto a sollecitare il Comune a dichiararne la decadenza, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la comunicazione n. 14325 del 7/06/2011, a firma geom. Ferrero, con la quale il Comune di Savigliano ha confermato il rispetto dell’art. 15 D.p.R. 380/01, chiedendo altresì accertarsi l’avvenuta decadenza del permesso di costruire rilasciato alla Schiaparelli 10 S.p.A per avvenuto decorso di un anno dal rilascio del titolo medesimo senza che nel frattempo fossero iniziati i lavori. A sostegno del ricorso ha dedotto:<br />
I) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 107 e 90 D. L.vo 267/00, dell’art. 21 octies, comma 1, L. 241/90, dell’art. 97 Cost, incompetenza, eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento: il provvedimento con cui è stata confermata la tempestività dell’inizio lavori e la permanente efficacia del permesso di costruire impugnato non è stato firmato dal Dirigente del Settore urbanistico – Assetto del Territorio, bensì dal Responsabile dell’Ufficio di Staff, ed è quindi viziato da incompetenza;<br />
II) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 L. 241/90, 27 comma 3 D.P.R. 380/01, eccesso di potere per mancata comunicazione avvio del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento: il ricorrente sin dal 26/05/2011 ha chiesto alla Amministrazione di accertare l’avvenuta decadenza del permesso di costruire impugnato, ma l’Amministrazione non ha aperto alcun procedimento a tal fine, non ha effettuato alcuna istruttoria e si è infine determinata con la nota impugnata, che contrasta con il corredo fotografico trasmesso dal ricorrente, e che mostra il non avvenuto inizio dei lavori alla data del 17/05/2011;<br />
III) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 15 D.P.R. n. 380/01, art. 4 L. 10/77, artt. 10 e 49 comma 8 della L.R. 56/77, eccesso di potere per travisamento di fatto e diritto, difetto di istruttoria, violazione del principio di imparzialità e buon andamento: la dichiarazione di inizio lavori da parte della Schiaparelli 10 S.p.A. è pervenuta solo il 13/05/2011 e cioè solo dopo che il ricorrente, con comunicazione del 5/05/2011 aveva sollecitato l’Amministrazione a verificare il mancato inizio lavori; alla data indicata dalla controinteressata come inizio lavori, nonché al 17/05/2011 la Schiaparelli 10 S.p.A. aveva provveduto solo a recintare il perimetro dell’edificio, ad eliminare sterpaglie ed a mettere il cartello di inizio lavori; solo in seguito la sono state effettuate ulteriori opere, comunque inidonee ad integrare l’inizio lavori che impedisce la decadenza del permesso di costruire.<br />
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere ai ricorsi sia il Comune di Savigliano che la Schiaparelli 10 S.p.A..<br />
4.1. Entrambi hanno eccepito la tardività della impugnazione sia con riferimento al permesso di costruire che alla nota del Comune 1/12/2010, che ne ha confermato la legittimità; hanno inoltre eccepito l’inammissibilità della impugnazione delle Norme di Attuazione, per mancata notifica del ricorso alla Regione e per tardività ,ed ancora l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse e l’infondatezza nel merito di tutte le censure articolate dal ricorrente.<br />
5. Con memoria depositata l’1/08/2011 ha spiegato intervento&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;la T.M. di Turina Siro &amp; Millone Mauro s.n.c., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori assentiti con gli atti impugnati.<br />
6. Alla camera di consiglio del 9/09/2011 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati in relazione alla generica allegazione del ricorrente di essere proprietario di unità immobiliare prossima a quella oggetto dell’intervento edilizio contestato nonché in relazione alla mancanza di&nbsp;<em>periculum</em>.<br />
7. I ricorsi sono infine chiamati alla pubblica udienza del 22/06/2016, allorché sono stati introitati a decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>8. Il Collegio procede dalla disamina del ricorso per motivi aggiunti, il cui accoglimento è idoneo a soddisfare integralmente l’interesse del ricorrente.<br />
8.1.Detto ricorso è fondato, dovendosi effettivamente riconoscere che alla data del 17/05/2011, ossìa a distanza di un anno dal rilascio del permesso di costruire avversato, la società Schiaparelli 10 S.p.A. non aveva ancora realizzato opere idonee ad interrompere il termine indicato dall’art. 15 comma 2 D.P.R. 380/01.<br />
8.2. Va ricordato al proposito che per consolidato insegnamento della giurisprudenza al fine di impedire la decadenza del permesso di costruire “<em>l’avvio delle opere deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo</em>”, con conseguente irrilevanza, semplificando, “<em>della ripulitura del sito, dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, dello sbancamento del terreno. L’effettivo inizio dei lavori nell’anno corrisponde infatti a un interesse pubblico, relativo all’esercizio dei poteri programmatori spettanti all’amministrazione comunale</em>” (C.d.S. Sez. IV n. 2093 del 27/04/2015; in termini simili anche TAR Campania-Napoli Sez. II, n. 3654 del 9/0772015). Con riferimento ad un edificio oggetto di trasformazione si è altresì osservato che “<em>L’inizio dei lavori rilevante ai fini di impedire la decadenza dal titolo edificatorio deve essere comprovato dall’effettuazione di trasformazioni che possono ritenersi di entità significativa in rapporto all’opera da eseguire, non essendo all’uopo sufficiente il compimento di mere attività preparatorie. Non è quindi sufficiente il semplice affidamento ad una ditta specializzata di eseguire la demolizione dello scheletro dell’edificio, nell’ipotesi in cui i lavori consistano nella demolizione di una costruzione esistente e nella sua sostituzione con un nuovo edificio</em>.” (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, n.2262 del 27/08/2014).<br />
8.3. Orbene, nel caso di specie, seppure si deve constatare che alla data del 21/04/2011 la società Schiaparelli 10 S.p.A. aveva stipulato il contratto (registrato il 13/05/2011) d’appalto relativo alla esecuzione di tutte le opere necessarie per dare corso alla riconversione dell’ex cinema Ritz, la documentazione fotografica prodotta dal ricorrente in data 9/08/2011 dimostra che alla data del 26/05/2011 nulla di concreto era stato fatto, se non appunto l’approntamento del cantiere nonché, come si desume dal doc. 9 prodotto dalla Schiaparelli 10 S.p.A. il 5/09/2011, la “<em>rimozione delle sovrastrutture interne (controsoffitti, rivestimenti, serramenti, tramezzature in legno, porte interne etc.)</em>”, opere queste in realtà riconducibili sempre alla pulizia preliminare. In particolare l’affermazione che si legge nella memoria difensiva depositata dalla Schiaparelli 10 S.p.A. il 5/09/2011, secondo la quale al 16/05/2011 erano già state effettuate delle demolizioni interne, non appare verosimile, sia alla luce di quanto si legge nel documento dianzi menzionato, sia a fronte del fatto che le fotografie in atti mostrano l’assenza nel cantiere di macchinari nonché dei tipici condotti che vengono utilizzati per scaricare gli inerti frutto di demolizione dai piani superiori di un fabbricato nel quale siano in corso delle demolizioni interne. Oltretutto la fotografia prodotta dal ricorrente come doc. 15 a) delle produzioni del 9/08/2011 mostra che ancora nel mese di luglio 2011 si stava provvedendo alla allocazione della gru di cantiere. Il contratto d’appalto in atti, del resto, non indica termini precisi per l’esecuzione dei vari stati di avanzamento lavori, sicché lo stesso non appare di per sé indicativo della volontà della controinteressata di iniziare i lavori effettivi entro il 17/05/2011, e cioè entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire originario, di guisa che non v’è ragione per credere che la ditta appaltatrice abbia effettuato opere diverse dalla mera pulizia del fabbricato. Non è inutile sottolineare, infine, che a seguito del sopralluogo del 30/05/2011 i tecnici del Comune hanno redatto un verbale (doc. 15 delle produzioni del Comune del 5/09/2011) nel quale si sono laconicamente limitati ad affermare che “<em>Alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. Osvaldo Tortone e del contitolare dell’impresa esecutrice T.M. Sig. Siro Turina, è stato certificato l’effettivo inizio dei lavori come desumibile dalla documentazione fotografica allegata alla presente</em>”, ma detto corredo fotografico non è stato prodotto agli atti, e quindi non può essere valutato dal Collegio e, peraltro, esso neppure sarebbe significativo, essendo il sopralluogo avvenuto in data posteriore allo spirare dell’anno dal rilascio del permesso di costruire avversato.<br />
8.4. In base a quanto risultante dai documenti acquisiti nel corso del giudizio il Collegio, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti e ritenuta assorbita ogni ulteriore censura, deve conseguentemente affermare ed accertare che alla data del 17/05/2011 la controinteressata Schiapparelli 10 S.p.A. non aveva dato corso alle opere assentite con il Permesso di Costruire n. 59/PC10 del 17/05/2010. Per l’effetto annulla, in quanto viziata da travisamento di fatto, la nota del Comune di Savigliano n. prot. 14325 del 7/06/2011, impugnata con i motivi aggiunti.<br />
8.5. Secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S. Sez. IV n. 4823 del 22/10/2015 ), “<em>l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita l’intermediazione di un formale procedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa istruttoria</em>”, e ciò in relazione alla necessità di mettere l’interessato in grado di contraddire in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti. Una volta accertata la ricorrenza degli stessi, tuttavia, il provvedimento che accerta la decadenza ha natura vincolata.<br />
8.6. Per tale ragione il Collegio ritiene di poter disporre, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del c.p.a., che il Comune di Savigliano dia esecuzione alle statuizioni che precedono mediante adozione di un atto che accerti formalmente l’avvenuta decadenza, al 17/05/2011, del permesso di costruire n. 59/PC10 del 17/05/2010, rilasciato alla Schiaparelli 10 S.p.A.<br />
9. L’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con l’obbligo per il Comune di adottare le determinazioni che ne conseguono, è idoneo allo stato a soddisfare l’interesse del ricorrente, posto che le opere realizzate dalla Schiaparelli S.p.A. risultano ora, sia pure&nbsp;<em>ex post</em>, essere state realizzate in assenza di titolo edilizio, divenendo come tali abusive.<br />
10. Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) così provvede:<br />
&#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti depositati il 9/08/2011 accerta e dichiara che il Permesso di Costruire n. 59/PC10 rilasciato dal Comune di Savigliano alla Schiapparelli 10 S.p.A. il 17/05/2010 è decaduto, per mancato inizio<br />
&#8211; visto l’art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a. dispone che il Comune di Savigliano dia esecuzione alle statuizioni che precedono adottando, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, un provvedimento nel quale si dia formalmente atto della<br />
&#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, depositato l’8/03/2011, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, lo dichiara improcedibile.<br />
&#8211; condanna il Comune di Savigliano e la controinteressata Schiaparelli S.p.A. alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, spese che si liquidano in Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre accessori di legge ed a metà del contrib<br />
&#8211; compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e l’interveniente T.M. di Turina Siro &amp; Millone Mauro s.n.c.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Testori, Presidente<br />
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Roberta Ravasio</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Carlo Testori</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-10-2016-n-1243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2016 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.1243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-1243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.1243</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Andolfi Comune di Conca della Campania (Avv. Carlo Sarro) c. Prefetto di Caserta e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale) sull&#8217;annullamento del parere negativo della commissione al valore e al merito civile del Ministero dell&#8217;Interno in ordine alla richiesta di conferimento della medaglia d&#8217;oro al merito civile 1. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.1243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Andolfi<br /> Comune di Conca della Campania (Avv. Carlo Sarro) c. Prefetto di Caserta e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del parere negativo della commissione al valore e al merito civile del Ministero dell&#8217;Interno in ordine alla richiesta di conferimento della medaglia d&#8217;oro al merito civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Competenza territoriale – Art. 13 CPA – Criterio di efficacia territoriale dell’atto impugnato – Prevalenza – Sussiste.  </p>
<p>2. Comuni e Province – Onorificenze – Conferimento della medaglia d’oro al merito civile – Parere negativo – Motivazione – Valutazione complessiva della documentazione – E’ sufficiente.</p>
<p>3. Comuni e Province – Onorificenze – Conferimento della medaglia d’oro al merito civile – Ampia discrezionalità della Commissione competente – Sussiste – Conseguenza – Limitato sindacato del G.A. – Possibilità di sindacare la disparità di trattamento – Sussiste – Limiti.</p>
<p>4. Comuni e Province – Onorificenze – Conferimento della medaglia d’oro al merito civile – Parere negativo – Omessa comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art.13 CPA nella parte in cui dispone la competenza del TAR sulle controversie riguardanti atti e provvedimenti aventi effetti diretti limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede, stabilisce una prevalenza del criterio dell’efficacia territoriale dell’atto sul criterio della sede dell’organo. Pertanto, il ricorso di un Comune avverso il parere negativo reso dal Ministero dell’Interno sul conferimento della medaglia d’oro al merito civile va proposto al TAR della Regione in cui si trova il Comune ricorrente e non necessariamente al TAR Lazio.</p>
<p>2. La commissione sul conferimento delle medaglie al merito civile presso il Ministero dell’Interno, non è tenuta a confutare analiticamente tutti i documenti e le relazioni prodotte dal Comune interessato all’elevazione della onorificenza, ma è sufficiente che dia una valutazione complessiva della documentazione esaminata, esprimendo un parere chiaro e comprensibile.</p>
<p>3. In materia di apprezzamento dei presupposti di legge per il riconoscimento di onorificenze, l’ambito di discrezionalità amministrativa è estremamente ampio ed è sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento. Pertanto, deve ritenersi infondato e va respinto il ricorso di un Comune, già insignito della medaglia di bronzo al merito civile, in cui non si provi con argomenti convincenti che i comuni destinatari della medaglia d’oro abbiano acquisito meriti di gran lunga inferiori. (1)</p>
<p>4. Deve ritenersi legittimo il parere negativo espresso in ordine al conferimento ad un Comune della medaglia d’oro al merito civile, pur in assenza della comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90 sulle ragioni ostative all’accoglimento della domanda, laddove la competente commissione era chiamata a pronunciarsi per la terza volta sui medesimi fatti storici e l’instaurazione del contraddittorio non avrebbe potuto aggiungere elementi di fatto o di valutazione nuovi rispetto a quelli già introdotti nel procedimento.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, parere n. 3364/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 522 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Conca della Campania in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Napoli, viale A. Gramsci 19; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Prefetto di Caserta e Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del parere negativo della commissione al valore e merito civile del ministero dell&#8217;interno, adottato il 9.10.2012, in ordine alla richiesta del comune di Conca della Campania finalizzata al conferimento della medaglia d&#8217;oro al merito civile.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Caserta e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con decreto del 21 febbraio 2005, il presidente della Repubblica conferiva la medaglia di bronzo al merito civile al Comune di Conca della Campania, con la motivazione che il piccolo centro, occupato dall’esercito tedesco impegnato a difesa della linea Gustav, fu oggetto di violenti rastrellamenti e deportazioni che causarono la morte di numerosi ed eroici cittadini. Nobile esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio.<br />
Il riconoscimento, come risulta dal decreto di conferimento, è relativo agli eventi accaduti tra il luglio e il novembre 1943.<br />
Insoddisfatto del riconoscimento ottenuto, il Comune avviava nell’anno 2006 una procedura di riesame, per chiedere al Ministero dell’interno l’elevazione dell’onorificenza al merito civile fino al conferimento della medaglia d’oro.<br />
Il procedimento di riesame si concludeva il 29 settembre 2009, con una comunicazione del Ministero dell’interno nella quale si rendeva noto che la Commissione al valore e merito civile si era espressa in senso contrario alla richiesta di elevazione dell’onorificenza, non rilevando nell’ulteriore documentazione fornita dal Comune interessato nuovi e significativi elementi tali da giustificare la proposta, conformemente agli indirizzi forniti dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere numero 1161 del 2000.<br />
Nonostante l’esito negativo del procedimento di riesame, il Comune interessato inoltrava una nuova istanza al Ministero dell’interno per chiedere, ancora una volta, l’elevazione della medaglia di bronzo al merito civile fino al riconoscimento della medaglia d’oro, sempre al merito civile, per i fatti riguardanti il 2º conflitto mondiale.<br />
Ancora una volta, quindi, eseguita l’istruttoria, la Prefettura di Caserta, con nota del 31 ottobre 2012, informava il Comune interessato che la Commissione al valore e merito civile del Ministero dell’interno, con il parere del 9 ottobre 2012, si era espressa negativamente anche riguardo l’ulteriore istanza di riesame.<br />
Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2013, quindi, il Comune di Conca di Campania impugna il parere negativo della commissione ministeriale, unitamente alla nota prefettizia del 31 ottobre 2012, con cui è stato reso noto il suddetto parere, e a tutti gli atti istruttori compiuti nel procedimento.<br />
Il Comune ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:<br />
1. Difetto di motivazione;<br />
2. Violazione della legge numero 658 del 1956; disparità di trattamento;<br />
3. Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990.<br />
L’Amministrazione statale intimata si costituisce per eccepire l’incompetenza territoriale del T.a.r. della Campania a favore del T.a.r. del Lazio, nonché la tardività del ricorso per decorrenza del termine decadenziale.<br />
Le parti depositano documenti e scambiano memorie difensive e di replica.<br />
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2015 il ricorso è trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Preliminarmente deve essere decisa l’eccezione di incompetenza territoriale, proposta dall’Avvocatura dello Stato.<br />
L’eccezione è priva di fondamento, in quanto il codice processuale amministrativo, all’articolo 13, nel disciplinare la competenza territoriale, dispone che il criterio della efficacia territoriale dell’atto prevalga sul criterio della sede dell’organo, laddove stabilisce che il tribunale amministrativo regionale è, comunque, inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti atti e provvedimenti i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.<br />
Nella fattispecie, sebbene l’atto impugnato sia stato adottato da un’amministrazione centrale statale, gli effetti dello stesso sono limitati all’ambito territoriale compreso nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale della Campania.<br />
Infatti, il provvedimento impugnato è un parere negativo reso dalla Commissione statale al valore e merito civile, avente ad oggetto il diniego di elevazione della onorificenza già concessa al Comune di Conca della Campania.<br />
Considerato che gli effetti diretti di tale atto negativo sono limitati al Comune interessato al procedimento e che tale Comune è situato nel territorio campano, deve ritenersi sussistente la competenza di questo tribunale amministrativo regionale nella controversia in esame.<br />
Sollevando una seconda questione preliminare di rito, l’Avvocatura dello Stato eccepisce la irricevibilità del ricorso, per tardività della notifica rispetto al termine di decadenza stabilito per l’impugnazione degli atti amministrativi.<br />
Com’è noto, nel processo amministrativo l’azione di annullamento deve essere proposta entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza degli atti impugnati.<br />
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato comunicato dalla Prefettura di Caserta con nota del 31 ottobre 2012, laddove il ricorso è stato notificato al Ministero dell’interno in data 2 gennaio 2013.<br />
Al fine di accertare la tempestività della proposizione del ricorso, è necessario, dunque, conoscere la data in cui la nota prefettizia è stata effettivamente comunicata al Comune ricorrente.<br />
Il Comune, al riguardo, sostiene che tale nota prefettizia sia stata trasmessa a mezzo telefax in data 2 novembre 2012 e acquisita al protocollo comunale in pari data.<br />
A tal fine, il Comune deposita copia della lettera del Prefetto protocollata in data 2 novembre 2012.<br />
L’Avvocatura dello Stato, invece, che pure sarebbe stata onerata a fornire la prova della irricevibilità del ricorso, avendo proposto la relativa eccezione, nulla allega al riguardo.<br />
In mancanza di prova contraria, dunque, deve ritenersi valida la allegazione comunale.<br />
Ne deriva che, essendo stata ricevuta in data 2 novembre 2012 la comunicazione dell’atto lesivo, il termine di 60 giorni previsto, a pena di decadenza, per la notificazione del ricorso, sarebbe scaduto il 1 gennaio 2013, giorno festivo, prorogato per legge al 2 gennaio 2013.<br />
L’eccezione di tardività del ricorso, pertanto, deve essere ritenuta infondata.<br />
Nel merito, deve essere valutata la fondatezza dei tre motivi di impugnazione dedotti dal Comune ricorrente.<br />
Con il primo motivo, si deduce la illegittimità del parere negativo per difetto di motivazione.<br />
La nota prefettizia del 31 ottobre 2012, con cui si rende noto al Comune che la commissione ministeriale, nella seduta del 9 ottobre 2012, ha espresso parere contrario alla domanda di conferimento di una medaglia d’oro al merito civile, è motivata con la considerazione che, dall’esame della documentazione inviata dal Comune, non sarebbero emersi elementi per discostarsi dalle determinazioni in precedenza adottate.<br />
La motivazione deve ritenersi congrua e sufficiente.<br />
Va considerato, al riguardo, che non è la prima volta che l’Amministrazione dell’interno si pronuncia sulle domande di riconoscimento di onorificenza provenienti dal Comune ricorrente.<br />
Come già esposto nella parte in fatto della presente sentenza, dopo il riconoscimento della medaglia di bronzo, il Comune ha avviato un primo procedimento di riesame, al fine di ottenere l’elevazione della onorificenza alla medaglia d’oro.<br />
Essendosi concluso negativamente il primo procedimento, il Comune interessato ha avviato un secondo procedimento di riesame, quello da cui scaturisce la controversia oggetto di decisione, allegando alla nuova istanza una relazione e una ampia documentazione da cui, a suo giudizio, sarebbero rilevabili nuovi elementi di valutazione dei fatti accaduti nella 2ª guerra mondiale.<br />
Qualora, come nella fattispecie, la commissione ministeriale non abbia rilevato elementi nuovi, non può ritenersi obbligata a confutare, analiticamente, tutti i documenti e tutte le relazioni allegate alla domanda e a spiegare per quale ragione i fatti esaminati non sono sufficienti all’elevazione della onorificenza.<br />
È sufficiente, invece, che la commissione dia una valutazione complessiva della documentazione esaminata, esprimendo un parere chiaro e comprensibile.<br />
Essendo stato reso, nella fattispecie, un parere negativo correttamente motivato in tal senso, il primo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.<br />
Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione di legge e disparità di trattamento, sostenendo che, nonostante la gravità degli episodi e dei fatti storici documentati, stragi, rastrellamenti, episodi di resistenza armata, la commissione ministeriale avrebbe ingiustamente negato il riconoscimento della medaglia d’oro al merito civile, onorificenza concessa ad altri comuni della stessa regione che pure avevano patito perdite meno numerose in termini di vite umane.<br />
Aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere numero 3364 del 2006) deve ritenersi che, in materia di apprezzamento dei presupposti di legge per il riconoscimento di onorificenze, l’ambito di discrezionalità amministrativa sia estremamente ampio e sindacabile, in sede di legittimità, solo in presenza di macroscopiche illogicità o di ingiustificabili disparità di trattamento.<br />
Nella fattispecie, non sono ravvisabili né macroscopiche illogicità, trattandosi di una valutazione che ha confermato il riconoscimento della medaglia di bronzo al valor civile per il Comune interessato, né ingiustificabili disparità di trattamento, non essendo stato provato con argomenti convincenti da parte ricorrente che i comuni destinatari della medaglia d’oro al valor civile abbiano acquisito meriti di gran lunga inferiori a quelli riconosciuti al Comune ricorrente.<br />
Ne deriva che anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.<br />
Con il terzo e ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.<br />
Come è noto, l’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 obbliga la pubblica amministrazione procedente a comunicare il preavviso di rigetto, al fine di costituire, nella fase precedente la decisione, un subprocedimento, in contraddittorio tra le parti, anche in funzione deflattiva del contenzioso.<br />
Nella fattispecie, peraltro, deve essere considerato che l’instaurazione, omessa dalla pubblica amministrazione, del subprocedimento per il confronto sui motivi ostativi non avrebbe potuto aggiungere elementi di fatto o di valutazione nuovi o ulteriori rispetto a quelli già introdotti nel procedimento.<br />
Deve essere considerato, infatti, che il Comune interessato aveva allegato alla domanda di elevazione del riconoscimento tutta la documentazione di cui era in possesso, per cui non avrebbe potuto integrare la domanda con ulteriori elementi di fatto.<br />
Inoltre, la commissione ministeriale era chiamata a pronunciarsi per la terza volta sugli stessi eventi accaduti nell’anno 1943. Si tratta di accadimenti oramai remoti, sui quali il contraddittorio con l’ente locale è stato ampio, reiterato e approfondito.<br />
Seppure l’ultima domanda presentata dal Comune rappresentava una lettura ancora più attenta dei tragici accadimenti, introducendo ulteriori elementi di valutazione e arricchendo il procedimento con documenti ancora mai allegati, deve ritenersi completamente inutile, nel caso concreto, l’instaurazione di un ulteriore contraddittorio tra le parti, proprio perché la commissione ministeriale era, oramai, in possesso di tutti gli elementi per decidere.<br />
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, in conclusione, è giustificata dal fatto che il contraddittorio sui motivi ostativi era già stato riaperto più volte, in occasione dei successivi procedimenti che hanno condotto, in entrambe le fattispecie, all’adozione di pareri negativi rispetto alla richiesta medaglia d’oro, con conseguente inutilità della comunicazione del preavviso di rigetto.<br />
Il terzo motivo di impugnazione, dunque, è da ritenersi infondato.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, per l’infondatezza di tutti i motivi dedotti.<br />
Le spese processuali, considerata la qualità delle parti, possono essere interamente compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-25-2-2015-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2015 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston (Avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta) c. Regione Calabria (Avv. Domenico Gullo) Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza – Notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione – Atto valido per l’interruzione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri<br /> Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston (Avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta) c. Regione Calabria (Avv. Domenico Gullo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza – Notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione – Atto valido per l’interruzione delle ipotesi prescrittive –Prescrizione decennale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di ottemperanza, la notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ove possa essere considerata come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore, costituisce atto valido per l&#8217;interruzione della prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto che la notifica della sentenza in forma esecutiva non poteva che configurarsi come richiesta volta ad ottenere l’adempimento, idoneo ad interrompere la prescrizione, pertanto ha rigettato l’eccezione di prescrizione proposta da parte resistente) (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). cfr.Cass. Sez. III, sent. n. 361 del 17-01-1983</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2012, proposto da:<br />
Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri&#8217; e Raniero Gaston, rappresentati e difesi dagli avv. Cosimo Damiano Spagnolo e Fabio Saitta, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Gullo, con domicilio eletto presso Salvatore Cristiano in Napoli, Centro Direzionale Is.G7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza della sentenza 19 aprile 1993 n. 68, del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte di appello di napoli.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con sentenza 19 aprile 1993 n. 68, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli ha determinato le indennità di espropriazione supplementari relative ad alcuni terreni di proprietà di Francesco Macri&#8217;, Maria Patrizia Macri&#8217;, Annalisa Macri e Belcastro Maria Giuditta (in qualità di eredi di Giuseppe Raffaele Macri&#8217;), condannando la Regione Calabria al loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del procuratore antistatario.<br />
La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.<br />
L’Amministrazione non ha provveduto a quanto suindicato e le parti ricorrenti hanno presentato ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il T.A.R. voglia curare l’ottemperanza in loro favore della sentenza in epigrafe indicata, disponendo in particolare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme dovute e il pagamento delle spese processuali e nominando, a tal fine, un commissario ad acta che provveda in tal senso, a cura e spese della Regione Calabria.<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, formulando argomentazioni difensive ed eccependo la carenza di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti e la prescrizione dell’azione intentata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Il ricorso si palesa fondato nei termini e limiti che seguono.<br />
2) La Regione ha eccepito in via generica la carenza di legittimazione attiva per di Raniero Gaston e l’intervenuta prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza ex art. 2953 c.c..<br />
2.1) Sul primo punto il Collegio rileva come Raniero Gaston è figlio e unico erede, seppur non unico erede, di Belcastro Maria Giuditta come risulta dalla dichiarazione di successione versata in atti e, come tale, legittimato a proporre azione di ottemperanza.<br />
2.2) L’eccezione di prescrizione è infondata.<br />
La sentenza azionata è stata effettivamente depositata il 31.5.1993 e il ricorso per l’ottemperanza notificato il 4.5.2012.<br />
Le parti ricorrenti hanno però notificato la sentenza in forma esecutiva in data 25.6.2002.<br />
Tale notifica della sentenza con apposta la formula esecutiva è, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, atto di messa in mora idoneo a interrompere la prescrizione decennale, che pertanto non si è perfezionata.<br />
Al pari della domanda giudiziale, che implica la volontà del creditore di ottenere l&#8217;accertamento e la tutela del proprio diritto, può costituire atto valido per l&#8217;interruzione della prescrizione anche la notifica della sentenza ove possa essere considerata come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. Sez. III, sent. n. 361 del 17-01-1983).<br />
Nel caso di specie si rileva che la notifica della sentenza in forma esecutiva non poteva che configurarsi come richiesta volta ad ottenere l’adempimento e come tale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.<br />
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione anche quanto riguarda gli interessi, in quanto anche a questi ultimi, peraltro espressamente previsti nella sentenza azionata, si applica il regime decennale derivante dalla previsione dell’art. 2953 c.c..<br />
3) Si deve osservare quindi che sussistono tutte le condizioni per l’accoglibilità del ricorso in esame per quanto riguarda il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio supplementari.<br />
La sentenza in questione è, infatti, passata in giudicato in seguito alla mancata proposizione di appello, come da certificazione ella Corte di Appello di Napoli versata in atti e non risulta che l’Amministrazione abbia ottemperato.<br />
3.1) Si deve invece rigettare la richiesta dei ricorrenti per la parte relativa alle spese legali liquidate nella medesima sentenza.<br />
Queste ultime sono state distratte, infatti, in favore del procuratore antistatario e i ricorrenti non hanno quindi alcun titolo per procedere in sede di ottemperanza per le suddette somme in base al titolo azionato.<br />
A nulla vale in senso contrario la procura all’incasso di dette somme rilasciata dall’Avv. Abbamonte in favore della società Barone G. B. Macrì S.r.l., per un duplice ordine di motivi.<br />
In primo luogo, la società Barone G. B. Macrì S.r.l. non figura tra i ricorrenti, né in proprio né quale rappresentante dell’Avv. Abbamonte.<br />
In secondo luogo il conferimento di una mera procura all’incasso non comporta il passaggio di titolarità del credito e non comporta la legittimazione del mandatario ad agire in giudizio in nome e per conto del mandante.<br />
4) La presente domanda di esecuzione deve quindi essere accolta nei termini indicati e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo al deposito delle somme indicate in sentenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore &#8211; della presente sentenza, delle somme indicate nella sentenza.<br />
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio) che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell&#8217;inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.<br />
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.<br />
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.<br />
5) In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, con il rigetto della domanda relativa alle spese legali liquidate nella sentenza ottemperata, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo la parte non compensata a carico della dell&#8217;inadempiente Regione, liquidata come da dispositivo.<br />
A quest’ultimo riguardo il Collegio precisa che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.<br />
Si intendono spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza le spese successive alla sentenza azionata (e come tali non liquidate nella stessa), relative a spese diritti ed onorari di atti successivi alla sentenza e necessari all’introduzione del giudizio di ottemperanza stesso quali, ad esempio, quelle relative alla pubblicazione, all&#8217;esame, alle copie ed alla notifica della sentenza, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie parzialmente il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Calabria di dare esecuzione, in favore delle parti ricorrenti, alla sentenza in epigrafe, nei termini e limiti indicati in parte motiva, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva.<br />
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetta sentenza.<br />
Determina fin d’ora in euro 1.000,00 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.<br />
Compensa parzialmente le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 1000 (mille), oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione ed in favore dei ricorrenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-27-2-2014-n-1243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2014 n.1243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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