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	<title>12427 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.12427</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-11-2005-n-12427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-11-2005-n-12427/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.12427</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, est. Martino Magnante (Avv. ti G. Guarino, C. Morrone, A.M. Bruni) c. Comune di Roma (Avv. P. Bonanni) sull&#8217;interruzione del processo a seguito del decesso di una parte Processo amministrativo – Decesso di una parte – Omessa dichiarazione del procuratore ex art 300 c.p.c. – Conoscenza aliunde &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-11-2005-n-12427/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.12427</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-11-2005-n-12427/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.12427</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, est. Martino<br /> Magnante (Avv. ti G. Guarino, C. Morrone, A.M. Bruni) c. Comune di Roma (Avv. P. Bonanni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interruzione del processo a seguito del decesso di una parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Decesso di una parte – Omessa dichiarazione del procuratore ex art 300 c.p.c. – Conoscenza aliunde &#8211; Conseguenze – Interruzione del processo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La conoscenza del decesso di una parte, ancorché acquisita dal giudice con modalità atipiche o comunque diverse da quelle previste dall’art. 300 c.p.c., determina l’interruzione del processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. II ter</p>
<p>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Consigliere Roberto Scognamiglio 			Presidente<br />	<br />
Consigliere Paolo Restaino 				Correlatore <br />	<br />
Primo Ref. Silvia Martino 				Relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 2014/99, proposto da <br />
<b>Romano Magnante</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Guarino, Corrado Morrone e Anna Maria Bruni ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Guarino alla p.zza Borghese n. 3;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
&#8211;	Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. P. Bonanni dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della determinazione del Dirigente dell’Unità organizzativa amministrativa della XIX Circoscrizione n. 41 del 18.1.99, notificata il 21.1.1999, con la quale sono state nuovamente revocate le autorizzazioni commerciali n. 1982a e 1982b, del 12.4.1995;<br
- di ogni altro atto al predetto collegato e/o connesso, antecedente e/o successivo ed in particolare:<br />
&#8211; dell’art. 9, lett. c) della Del.ra C.C. di Roma n. 102 del 20.6.1994 di approvazione del piano di commercio;<br />
&#8211; in parte qua delle autorizzazioni amministrative n. 1982a e 1982b del 12.4.1995, in quanto emanate “fatta salva la verifica della conformità dei locali alla normativa edilizia e urbanistica vigente”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 24.10.2005 la relazione del dr. Silvia Martino (nessuno è presente per le parti);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
</b>1.	Il Collegio rileva in via preliminare che, con istanza depositata il 10.10.2005, la s.ra Giovannina Tosi, moglie di Romano Magnante, ha comunicato che il marito è deceduto, allegando il relativo certificato di morte.<br />	<br />
I procuratori del sig. Magnante hanno tuttavia omesso di dichiarare che la parte da loro rappresentata è deceduta. Deve pertanto procedersi a verificare quali effetti possa avere sul processo la conoscenza di un evento interruttivo, ancorché acquisita dal giudice con modalità atipiche o comunque diverse da quelle di cui all’art. 300 c.p.c., la cui disciplina, relativamente  alle parti private, è richiamata dall’art. 24 l. TAR.<br />
Premesso che l’orientamento giurisprudenziale prevalente, formatosi nell&#8217;ambito della giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, è quello secondo il quale l&#8217;interruzione del processo consegue solo alla dichiarazione della morte della parte resa dal suo procuratore, mentre resta del tutto irrilevante a quel fine la dichiarazione resa dal procuratore di una parte diversa da quella deceduta o la conoscenza diretta da parte del giudice dell&#8217;evento interruttivo, il Collegio intende tuttavia uniformarsi ad un precedente della V Sez. del Consiglio di Stato (sent. n. 1853 del 8 aprile 2003), che, sebbene rimasto isolato, ha analizzato in maniera convincente la <i>ratio </i>dell’istituto processuale in esame, traendone conclusioni logiche e di buon senso,  conformi alla finalità di garantire la parità delle parti ed il diritto di difesa, nelle ipotesi in cui si verifichino quegli eventi, tassativamente previsti dal codice di rito,  che pregiudicano l&#8217;effettività del contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha in particolare rilevato che l’art. 300 c.p.c. configura, in capo al procuratore, un vero e proprio obbligo di rendere la dichiarazione, stabilendo altresì, sul presupposto che quel dovere sia osservato, l&#8217;interruzione del processo quale effetto normale e naturale del decesso di una parte. L’ipotesi in cui il procuratore non renda la dichiarazione, e l’evento risulti, per altra via, conosciuto dal giudice, non risulta invece positivamente disciplinata, fondando perciò il convincimento, espresso dalla prevalente giurisprudenza, che, in mancanza della dichiarazione resa dal procuratore della parte deceduta, tale evento resti del tutto irrilevante ai fini qui considerati, con la conseguenza che il processo prosegue nonostante la certezza che una parte sia venuta meno. Tale conclusione contrasta però con la disciplina positiva dell’istituto (che configura l’interruzione come conseguenza vincolata di uno degli eventi previsti dall&#8217;art. 299 Cod. proc. civ.), mentre, per converso, l’opzione ermeneutica qui condivisa, è non solo coerente con l&#8217;esigenza, chiaramente perseguita dal Legislatore, che i successori della parte deceduta partecipino al processo all&#8217;esito del quale verrà pronunciata una decisione che produrrà effetti nella loro sfera giuridica, ma soprattutto non  è impedita dalla lettera della legge la quale, non contemplando l&#8217;ipotesi qui considerata, “autorizza l&#8217;interprete a colmare tale lacuna con una lettura logica e sistematica della disciplina positiva di riferimento” (così in termini, la sent. n. 1853/2003 cit.). Inoltre, va debitamente considerato che l’orientamento prevalente si basa sulla duplice finzione della persistente capacità ed esistenza processuale della parte deceduta (il Consiglio di Stato richiama Cass. civ., I Sez., 21 luglio 1998 n. 7121) e della ultrattività del mandato ad litem (Cass. civ., II Sez., 22 maggio 1998 n. 5116, pur essa richiamata dalla V Sezione), la quale risulta però contraria al buon senso e al buon governo del processo. La finzione di permanenza in vita della persona fisica preclude ad esempio l’applicazione degli istituti processuali che presuppongono l’esistenza reale della parte (quali il giuramento,  decisorio e suppletorio, ovvero l’interrogatorio, formale e libero), mentre la tesi dell’ ultrattività del mandato <i>ad litem</i> attribuisce al procuratore poteri di gestione della causa, e quindi di interessi, che finiranno per incidere sulla sfera di soggetti terzi. Questi ultimi, tra l’altro, si vedrebbero preclusa ogni diversa determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.<br />
Per quanto appena premesso, e preso atto del decesso del sig. Magnante, deve dichiararsi l’interruzione del processo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PQM</p>
<p>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, dichiara l’interruzione del processo introdotto col ricorso di cui in epigrafe.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.10.2005.<br />
Roberto Scognamiglio    Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
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