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	<title>1242 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1242 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;accertamento di fatti penali in sede di rilascio dell’autorizzazione amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccertamento-di-fatti-penali-in-sede-di-rilascio-dellautorizzazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 11:38:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccertamento-di-fatti-penali-in-sede-di-rilascio-dellautorizzazione-amministrativa/">Sull&#8217;accertamento di fatti penali in sede di rilascio dell’autorizzazione amministrativa.</a></p>
<p> Autorizzazione amministrativa &#8211; Rilascio &#8211; Accertamento fatti penali &#8211; Rilevanza &#8211; Limiti. Allorchè si ricolleghino all’accertamento dei fatti in sede penale effetti sul piano della insussistenza dei requisiti per l’accesso a settori di attività soggetti a regime amministrativo, non si versa per ciò solo in campo di sanzioni. Pres. Quadri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccertamento-di-fatti-penali-in-sede-di-rilascio-dellautorizzazione-amministrativa/">Sull&#8217;accertamento di fatti penali in sede di rilascio dell’autorizzazione amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccertamento-di-fatti-penali-in-sede-di-rilascio-dellautorizzazione-amministrativa/">Sull&#8217;accertamento di fatti penali in sede di rilascio dell’autorizzazione amministrativa.</a></p>
<p style="text-align: justify;"> Autorizzazione amministrativa &#8211; Rilascio &#8211; Accertamento fatti penali &#8211; Rilevanza &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Allorchè si ricolleghino all’accertamento dei fatti in sede penale effetti sul piano della insussistenza dei requisiti per l’accesso a settori di attività soggetti a regime amministrativo, non si versa per ciò solo in campo di sanzioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Quadri &#8211; Est. Tulumello</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5535 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Valentini e Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Questura Pesaro Urbino, Ufficio Territoriale del Governo Pesaro Urbino, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e nessuno presente per le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il T.A.R. per le Marche ha rigettato il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti proposti dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento del Provvedimento del Prefetto di Pesaro-Urbino in data -OMISSIS-di revoca dei propri provvedimenti -OMISSIS- con i quali il ricorrente era stato autorizzato a gestire l&#8217;Istituto di investigazioni private denominato -OMISSIS-nonché di una serie di atti a questo connessi, inclusi i provvedimenti di riesame adottati con esito negativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso in appello notificato e depositato il 16 giugno 2021 il ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 gennaio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il provvedimento di revoca impugnato in primo grado è stato emesso a seguito di alcune vicende penali che hanno riguardato la persona dell’odierno appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta, in particolare, della sentenza di assoluzione <i>ex</i> art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. del Tribunale de L’Aquila n. -OMISSIS-, e di un procedimento penale all’epoca del primo provvedimento in corso presso il Tribunale di Urbino, poi esitato nella sentenza del Tribunale di Urbino -OMISSIS-(parzialmente assolutoria: riformata in appello con la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati oggetto di entrambi i capi di imputazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contro la sentenza del T.A.R. che ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati sulla base di tali risultanze, l’appellante ha formulato un unico motivo di gravame, articolato nelle seguenti censure: “<i>Violazione dell’art. 1-3-88 CPA per difetto di motivazione ed autonoma valutazione da parte del Collegio di primo grado. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cpp. Violazione di legge, in relazione agli artt. 1,4,35,41,42 Costituzione; artt. In relazione all’art. 10 T.U. 773/1931, 10, 11, 134 T.U.L.P.S., 1, 3, 7 L.241/90. Violazione dell’art. 6 c. II L. 4.8.1955 n. 848 e degli artt. 11-23 Dich. Univ. Dir. Uomo 10.12.1948. Violazione di legge in relazione ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, rispetto agli artt. 649 e 654 cpp, agli artt. 4 CEDU e Art. 50 CDFUE, in tema di ne bis in idem. Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti, contraddittorietà, perplessità. Illegittimità derivata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Osserva preliminarmente il Collegio che, in materia di revoca di autorizzazione allo svolgimento di attività di investigazioni private, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è pacifica nel ritenere che “<i>ai fini dell’impugnata revoca del titolo non è necessario un giudizio penale di colpevolezza, e cioè un accertamento definito con sentenza, stante l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia e la rilevanza delle esigenze di tutela dei potenziali clienti anche in vicende concernenti la loro libertà personale ed altri diritti inviolabili della persona come la riservatezza, con il solo limite di una valutazione che sia ragionevolmente fondata su parametri logici e non travisati</i>” (sentenza n. 3406/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Date la superiore premessa metodologica, la sua applicazione al caso di specie denota l’infondatezza delle censure contenute nei ricorsi proposti in primo grado ed altresì nei motivi di appello, non potendosi ravvisare nell’operato dell’amministrazione alcun superamento dell’indicata soglia del travisamento o dell’illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale de L’Aquila sopra richiamata, dagli atti acquisiti al fascicolo di primo grado (e in particolare dalla nota 10 aprile 2006 della Questura di Pesaro e Urbino) emerge come il -OMISSIS-sia stato assolto dall’accusa di falso in atto pubblico e concorso in corruzione sol perché le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità, appuntato dell’Arma in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Urbino che avrebbe agito in concorso con l’odierno appellante, pur ritenute plausibili non sono state supportate da riscontri estrinseci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza evidenzia infatti come le dichiarazioni del -OMISSIS-fossero credibili, e come non sussistessero motivi né per una calunnia, e neppure per un’autocalunnia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nondimeno, la soluzione assolutoria si è imposta in virtù del divieto legale – <i>ex</i> art. 192, comma 3, cod. proc. pen. &#8211; di fondare un’affermazione di penale responsabilità su dichiarazioni del concorrente nel reato in assenza di riscontri oggettivi ed estrinseci (“altri elementi di prova che ne confermano l&#8217;attendibilità”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa sentenza espressamente definisce “soluzione imposta” normativamente quella dell’assoluzione <i>ex </i>art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.: si tratta pertanto di un esito processuale che nulla toglie alla ricostruzione – almeno in termini di plausibilità delle dichiarazioni accusatorie &#8211; dei fatti storici, e che è risultato condizionato unicamente da una regola di valutazione della prova propria (esclusivamente) del processo penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altra parte, l’assoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 192, terzo comma e 530, secondo comma, cod. proc. pen., tanto più se in concreto motivata nei termini che si sono richiamati, consegue all’accertamento dell’insufficienza della prova che l’imputato abbia commesso il fatto: e non già dell’accertamento della sua estraneità al fatto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Per quanto riguarda invece il procedimento penale presso il Tribunale di Urbino, dalle stesse produzioni documentali della difesa ricorrente nel giudizio di primo grado emerge che al -OMISSIS-erano ascritte le seguenti imputazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; corruzione continuata per atto contrario ai doveri d’ufficio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio in concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per entrambi tali capi di imputazione è stata dichiarato non doversi procedere per prescrizione: nel primo caso, da parte della stessa sentenza del Tribunale di Urbino sopra richiamata; nel secondo caso, con sentenza 18 aprile 2013 della Corte di Appello di Ancona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso in appello, in entrambi i casi appena esaminati i provvedimenti definitivi resi all’esito dei rispettivi giudizi penali contengono plurimi e significativi elementi tali da fondare più che legittimamente la prognosi negativa posta dall’amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per quanto riguarda il primo procedimento penale, l’assoluzione con formula dubitativa ha fatto comunque salvo – come accennato &#8211; l’accertamento del fatto e la plausibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del -OMISSIS-: solo per una regola di valutazione probatoria endoprocessuale, il cui campo d’applicazione è limitato al giudizio penale, le stesse non hanno potuto fondare una sentenza di condanna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nondimeno è pacifico che, una volta accertato il fatto storico, l’amministrazione non è vincolata alle conclusioni processuali penali, non foss’altro perché la regola di (in)utilizzabilità posta nell’ordinamento processuale penale ha una funzione (l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato) ben diversa da quella sottesa all’esercizio del potere amministrativo di cui si tratta, che è invece ancorata alla formulazione di una valutazione in merito alla idoneità alla titolarità di autorizzazioni di pubblica sicurezza a tutela degl’interessi antagonisti (rispetto ai quali assume evidentemente un valore recessivo e comunque condizionato la pure invocata tutela “del diritto al lavoro e della iniziativa economica del singolo”, oppure “del diritto del singolo a mantenere l’occupazione in atto”: essendo la specifica occupazione in questione subordinata alla preliminare verifica di presupposti funzionali alla protezione di interessi superindividuali).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fatto che il -OMISSIS-non sia stato condannato per un fatto pur plausibilmente accertato come tale non privava dunque l’amministrazione del potere di valutare quel fatto, al di là della rilevanza penale dello stesso (preclusa da una regola di utilizzabilità confinata in quell’ambito disciplinare), come elemento dal quale inferire l’idoneità del soggetto ad ambire al titolo richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Quanto agli esiti del secondo procedimento penale, non vale evidentemente invocare, per inferirne l’irrilevanza ai fini del giudizio prognostico in esame, l’intervenuta prescrizione di tali fatti di reato, dal momento che essa non esclude, ma anzi presuppone, l’accertamento del fatto storico, ed il suo rilievo inferenziale: come già chiarito dalla giurisprudenza della Sezione (sentenze n. 4837/2020, 844/2021 e 4052/2021), “<i>Il fatto storico, pertanto, si è cristallizzato nel giudicato penale: mentre la pronuncia assolutoria implica un accertamento della mancanza di una penale responsabilità dell’imputato, invece la declaratoria della estinzione del reato per prescrizione suppone, al contrario, che non risulti evidenza di tale assenza di responsabilità, giacché questa, ove sussistente, imporrebbe una formula assolutoria prevalente sulla pronuncia di estinzione per prescrizione, come chiaramente espresso dall’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come nella fattispecie precedente, pertanto, anche in questo caso – pur se in forme processuali diverse &#8211; l’esito del giudizio penale non può valere ad escludere l’insussistenza degli elementi fattuali assunti dall’amministrazione come espressivi dell’inesistenza dei requisiti per il rilascio del titolo, giacchè la mancata irrogazione della sanzione penale non consegue all’accertamento della estraneità dell’imputato ai fatti a lui ascritti: al contrario, il giudice penale ha potuto dichiarare la prescrizione dei reati solo a seguito dell’accertamento della inesistenza di fattori tali da poter affermare con evidenza l’assenza di penale responsabilità dell’imputato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Sulla base dei superiori elementi, ricostruiti nella loro esatta dimensione fattuale e in relazione alla loro rilevanza giuridica nell’ambito dell’esercizio del potere in questione, emerge come all’atto dell’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado (l’originaria revoca, e gli atti ed essa connessi, incluso il diniego di autotutela) il -OMISSIS-correttamente fosse stato ritenuto dall’amministrazione persona fortemente controindicata rispetto alla titolarità dell’autorizzazione in questione, essendo stato accertato – nei termini riferiti &#8211; il plurimo ricorso a pratiche corruttive allo scopo di ottenere notizie e documenti di interesse professionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal che discende che, nei sopra ricordati limiti della sindacabilità giurisdizionale del margine di discrezionalità rimesso in materia all’autorità di P.S., tali provvedimenti appaiono del tutto esenti dai vizi denunciati in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha, dunque, valutato i fatti accaduti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un’autorizzazione di pubblica sicurezza, indipendentemente dagli effetti del giudicato penale (ma sulla base di fatti storici in quella sede accertati nei termini sopra precisati) e motivando le proprie valutazioni in maniera puntuale, con esplicito riferimento alla possibilità di un abuso della licenza di polizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né risultano violati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, invocati nel ricorso in appello, posto che a fonte della gravità e pluralità di episodi, alla pur ampia discrezionalità dell’amministrazione non poteva che imporsi come unica soluzione provvedimentale quella in concreto adottata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di tale percorso valutativo si ha piena contezza nella motivazione della revoca, nonché del successivo diniego di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza del T.A.R. resiste, pertanto, alle censure proposte con il ricorso in appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In ragione dell’autonomia della valutazione amministrativa rispetto alle formule dei giudicati penali, appaiono inoltre del tutto fuori fuoco sia i motivi di appello fondati sul fatto che il provvedimento originariamente impugnato fosse correlato ad un procedimento penale all’epoca meramente pendente e non anche concluso con una dichiarazione di penale responsabilità; sia le argomentazioni in cui si fa riferimento alla pretesa violazione del principio di presunzione di innocenza in relazione alla circostanza che l’amministrazione avrebbe utilizzato ai fini della valutazione circa la perdurante sussistenza o meno dei requisiti per la titolarità dell’autorizzazione (i fatti inerenti) due procedimenti penali non sfociati in sentenze di condanna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente affermato dal T.A.R., “<i>il Prefetto con il suo provvedimento non anticipa le decisioni giudiziarie circa la commissione o meno del reato da parte del ricorrente, ma si limita ad esaminare gli elementi delle vicende sub iudice portati alla sua attenzione per verificare se da essi possano trarsi elementi da porre a fondamento delle sue decisioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante lamenta in contrario che “<i>Se gli argomenti a favore della assoluzione del ricorrente sono stati valutati come fondanti in sede penale, gli stessi non possono in questa sede essere invece valutati efficienti a tale contrario scopo, sia pure in sede amministrativa e non penale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, come specificato al punto precedente, l’amministrazione ha correttamente considerato il rilievo dei fatti emersi nell’ambito dei ridetti procedimenti penali, quali elementi su cui fondare la verifica della insussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo autorizzativo, secondo criteri valutativi normativamente distinti rispetto a quelli propri del processo penale (peraltro considerando sempre che anche nel giudizio penale erano emersi, come ricordato, significativi elementi sul piano dell’accertamento fattuale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Sempre in materia di rapporti fra giudicato penale e valutazione amministrativa, l’appellante assume che “<i>il giudicato penale e il processo amministrativo, che nella specie hanno tra loro in comune quantomeno l’obbiettivo di perseguire obbiettivi diversi ma complementari ed entrambi afflittivi (sia pure su piani diversi), non hanno assolutamente soddisfatto, nella specie, il dovere di interrogarsi e coordinarsi tra loro, in modo da evitare la duplicazione della ricerca delle prove e la valutazione delle medesime secondo criteri differenti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale profilo di censura è privo di fondamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va anzitutto ribadito che l’utilizzazione dei medesimi fatti storici in sede penale e in sede amministrativa risponde a finalità differenti ed opera su piani ordinamentali diversi: sicché nessuno degli invocati parametri normativi consente di affermare una violazione del divieto del <i>ne bis in idem</i> (pag. 19 del ricorso in appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ogni riferimento al concorso fra sanzioni penali e sanzioni amministrative è del tutto improprio: nel caso di specie il -OMISSIS-è stato sottoposto a procedimento penale in relazione a determinati fatti, ed ha successivamente visto revocata la propria autorizzazione in ragione della rilevanza di quei fatti in punto di valutazione della perdurante (in)sussistenza dei presupposti per il rilascio di tale autorizzazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, la tematica del divieto del c.d. <i>ne bis in idem</i> fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posta a fondamento della censura, nel caso di specie è invocata senza fondamento per almeno due dirimenti ragioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. In primo luogo, mette conto rilevare che il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado non ha affatto natura sanzionatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il mezzo in esame sovrappone infatti categorie e piani disomogenei.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allorchè si ricolleghino all’accertamento dei fatti in sede penale effetti sul piano della insussistenza dei requisiti per l’accesso a settori di attività soggetti a regime amministrativo, non si versa per ciò solo in campo di sanzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano concettuale questa opportuna distinzione è stata messa in evidenza dalle numerose pronunce della Corte costituzionale relative alle ipotesi di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190» (sentenze nn. 236/2015, 276/2016, 35/2021, 230/2021, 214/2017, 36/2019, 230/2021; ordinanza n 46/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 236/2015, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che “<i>tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale orientamento è stato condiviso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 17 giugno 2021, Miniscalco contro Italia; e con la decisione 18 maggio 2021, Galan contro Italia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. Un secondo, ancor più dirimente, motivo che impedisce di applicare alla fattispecie dedotta lo schema concettuale che è alla base dell’invocato divieto del <i>ne bis in idem</i>, è il rilievo che l’odierno appellante nei due procedimenti penali in questione non ha visto irrogata alcuna sanzione, essendo stati dichiarati prescritti i reati a lui ascritti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quand’anche il provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso di primo grado avesse &#8211; in via di mera ipotesi &#8211; natura sanzionatoria (il che si è escluso al punto precedente), esso non si cumulerebbe con altra sanzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come chiarito molto efficacemente dalla sentenza n. 43/2018 della Corte costituzionale, “<i>Con la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, la grande camera della Corte di Strasburgo ha impresso un nuovo sviluppo alla materia di cui si discute. (….) la Corte EDU ha enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto («sufficiently closely connected in substance and in time»), attribuendo a questo requisito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza. In particolare la Corte di Strasburgo ha precisato (paragrafo 132 della sentenza A e B contro Norvegia) che legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanto più si protrae la durata dell’accertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito. (….) neppure si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata, la sentenza della Corte E.D.U. del 15 novembre 2016 ha spostato il baricentro della fattispecie considerata, superando sia la rigida inderogabilità del divieto di ne bis in idem, sia la sua natura esclusivamente processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conseguenza, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 43/2018, l’attuale fisionomia dell’istituto implica un “controllo di proporzionalità sulla misura della sanzione complessivamente irrogata”: e poiché – come ricorda la stessa sentenza &#8211; “<i>Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del 2015)</i>”, ne consegue che rispetto all’attuale configurazione dell’istituto, come ridefinito dalla sentenza della Corte E.D.U. del 15 novembre 2016, rimane del tutto estranea la fattispecie dedotta nel presente giudizio, connotata dall’assenza dell’irrogazione di una sanzione penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tale ragione il richiamo, contenuto nel ricorso in appello, alla sentenza della Corte E.D.U. Sez. V, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, è inconferente, giacchè la decisione in questione si riferisce al cumulo – per i medesimi fatti &#8211; di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una pena detentiva</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Per le assorbenti ragioni fin qui esposte, l’istanza istruttoria reiterata in questo grado di giudizio deve ritenersi non necessaria ai fini della decisione, in quanto le risultanze documentali in atti appaiono sufficienti ed anzi univoche per la decisione delle questioni dedotte in primo grado e riproposte in appello, senza necessità di alcun ulteriore accertamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La manifesta infondatezza delle censure proposte con il ricorso in appello ne comporta il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono, infine, motivate ragioni, anche in considerazione del tempo trascorso fra l’introduzione del giudizio di primo grado e la sua decisione, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nel presente provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Quadri, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2017 n.1242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-1-2017-n-1242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-1-2017-n-1242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2017 n.1242</a></p>
<p>Pres. Lo Presti G., Est. Francavilla M. Sulla legittimità dei provvedimenti emessi dal Gestore dei servizi di energia con riferimento all’accertamento delle tariffe incentivanti in base alla rivalutazione ISTAT. Tariffe- Energia elettrica- Fonte solare- Rivalutazione ISTAT. &#160; L’aggiornamento della tariffa incentivante è rimasto escluso in riferimento alle tariffe di cui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-1-2017-n-1242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2017 n.1242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lo Presti G., Est. Francavilla M.</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dei provvedimenti  emessi  dal  Gestore dei servizi di energia con riferimento all’accertamento delle tariffe incentivanti  in base alla rivalutazione ISTAT.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tariffe- Energia elettrica- Fonte solare- Rivalutazione ISTAT.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’aggiornamento della tariffa incentivante è rimasto escluso in riferimento alle tariffe di cui agli artt. 5 lettera a) e 6 lettera a) d.m. 28/07/05, oggetto delle domande di incentivi presentate negli anni 2005 e 2006. Inoltre, la doverosità del recupero di somme pubbliche indebitamente corrisposte assume una pregnanza del tutto particolare nel settore degli incentivi per le energie rinnovabili in cui la corretta allocazione delle risorse pubbliche risponde all’esigenza, tutelata dal legislatore comunitario e nazionale, di incentivare i soli impianti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e che, come tali, consentano di raggiungere gli obiettivi, in termini di produzione di energia rinnovabile.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 24/01/<strong>2017</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>N. 01242/2017&nbsp;REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 01760/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Terza Ter)</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2016, proposto da<br />
SOLARENERGIE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ettore Rolli n. 24 presso lo studio dell’avv. Arturo Sforza e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Giovanni Abbatista<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Antonelli n. 4 presso lo studio degli avv.ti Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola che, unitamente agli avv.ti Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, lo rappresentano e difendono nel presente giudizio<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dei provvedimenti n. GSE/P20150090739 del 30/11/15, n. GSE/P20150090741 del 30/11/15, n. GSE/P20150090744 del 30/11/15, n. GSE/P20150088220 del 23/11/15 e n. GSE/P20150090747 del 30/11/15, con cui il GSE ha disposto il recupero delle somme ivi indicate,<br />
e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ricevere la tariffa incentivante con la rivalutazione ISTAT fino al 6 aprile 2015;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 05/02/16 e depositato il 12/02/16 la Solarenergie s.r.l. ha impugnato i provvedimenti prot. n. GSE/P20150090739 del 30/11/15, n. GSE/P20150090741 del 30/11/15, n. GSE/P20150090744 del 30/11/15, n. GSE/P20150088220 del 23/11/15 e n. GSE/P20150090747 del 30/11/15, con cui il GSE ha comunicato che avrebbe proceduto al recupero delle somme ivi indicate, ed ha chiesto l’accertamento del diritto di ricevere la tariffa incentivante con la rivalutazione ISTAT fino al 6 aprile 2015.<br />
Il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 16 marzo 2016, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1338/2016 del 17 marzo 2016 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
La Solarenergie s.r.l. impugna i provvedimenti prot. n. GSE/P20150090739 del 30/11/15, n. GSE/P20150090741 del 30/11/15, n. GSE/P20150090744 del 30/11/15, n. GSE/P20150088220 del 23/11/15 e n. GSE/P20150090747 del 30/11/15, con cui il GSE ha comunicato che avrebbe proceduto al recupero delle somme ivi indicate, e chiede l’accertamento del diritto di ricevere la tariffa incentivante con la rivalutazione ISTAT fino al 6 aprile 2015.<br />
In via pregiudiziale il Tribunale, come già statuito in fattispecie analoghe (<strong>TAR</strong>&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;n. 8619/15), ritiene che la presente controversia, avente ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti finalizzati al recupero (in parte) di incentivi già erogati e l’accertamento del diritto della ricorrente alla legittimità degli incentivi percepiti, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lettera o) d. lgs. n. 104/2010 che devolve a tale tipo di giurisdizione “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>, ivi comprese quelle inerenti l&#8217;<strong>energia</strong>&nbsp;da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.<br />
Ed, infatti, premesso che il GSE, in virtù delle competenze e prerogative pubblicistiche ad esso attribuite dalla normativa vigente in materia di impianti di produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>&nbsp;rinnovabile, rientra nella nozione di pubblica amministrazione richiamata dall’art. 7 comma 2° d. lgs. n. 104/2010 (secondo cui “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”), ogni domanda (di annullamento o di accertamento) finalizzata all’esatta determinazione degli incentivi, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>&nbsp;(come desumibile dalla normativa comunitaria e nazionale), rientra nell’ambito applicativo dell’art. 133 lettera o) d. lgs. n. 104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del g.a. ogni controversia concernente, appunto, “la produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>”.<br />
Nel merito, la ricorrente con un’unica articolata censura prospetta la violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto e di buona fede ex art. 1175 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla direttiva comunitaria 2001/77/CE, eccesso di potere per erroneità di presupposti e difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto:<br />
&#8211; la ripetizione, nei confronti della ricorrente, delle somme, inizialmente erogate dal GSE a titolo di rivalutazione Istat per effetto delle sentenze del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia n. 2124/2006 e 2125/2006 e del Consiglio di Stato n. 1435/2<br />
&#8211; la tutela dell’affidamento sarebbe nella fattispecie meritevole di peculiare considerazione in considerazione del contrastante orientamento assunto dal giudice di appello in riferimento all’applicazione delle norme che regolano la fattispecie;<br />
&#8211; il GSE avrebbe ritenuto di essere obbligato ad applicare il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e ciò sarebbe erroneo in quanto l’amministrazione non sarebbe obbligata ad estendere gli eff<br />
&#8211; il provvedimento di recupero delle somme non sarebbe congruamente motivato specie se si considera il peculiare affidamento ingenerato dalle citate sentenze del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia e del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto il d<br />
Il motivo è infondato e deve essere respinto.<br />
Secondo l’art. 7 d. lgs. n. 387/2003, applicabile “rationetemporis” alla fattispecie, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell&#8217;<strong>ambiente</strong>&nbsp;e della tutela del territorio, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l&#8217;incentivazione della produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>&nbsp;elettrica dalla fonte solare.<br />
I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:…<br />
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell&#8217;entità dell&#8217;incentivazione. Per l&#8217;elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”.<br />
In attuazione della disposizione in esame è stato emanato il d.m. 28 luglio 2005 il quale agli articoli 5 e 6 ha previsto i criteri per la determinazione dell’entità degli incentivi distinguendo tra impianti di potenza inferiore e superiore a 20 KW e, nell’ambito di ciascuna delle predette categorie, tra impianti la cui domanda d’incentivazione è stata proposta negli anni 2005/2006 o negli anni successivi; l’art. 6 comma 6 ha, poi, stabilito che “l&#8217;aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all&#8217;art. 5, comma 2, e all&#8217;art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall&#8217;Istat”.<br />
La disposizione da ultimo richiamata è stata sostituita dall’art. 4 d.m. 6 febbraio 2006 il quale, sul punto, ha previsto che “l&#8217;aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all&#8217;art. 5, comma 2, lettera b), all&#8217;art. 6, comma 2, lettera b), e all&#8217;art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall&#8217;Istat”; l’art. 8 comma 1° del testo normativo in esame ha, altresì, sancito che la modifica in questione si applica “alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005”.<br />
Per effetto delle disposizioni ora riportate l’aggiornamento della tariffa incentivante è rimasto escluso in riferimento alle tariffe di cui agli artt. 5 lettera a) e 6 lettera a) d.m. 28/07/05 oggetto delle domande di incentivi presentate negli anni 2005 e 2006, come è accaduto nella fattispecie in esame.<br />
Il&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle norme citate, con la sentenza n. 2125/06 ha annullato l’art. 8 comma 1 d.m. 6 febbraio 2006; la pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1435/2008.<br />
Analoga questione è stata decisa dal&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia anche con la sentenza n. 2126/2006.<br />
Pronunciandosi in sede di appello avverso quest’ultimo provvedimento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9/2012 ha riformato la sentenza n. 2126/2006 del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia ed ha ritenuto legittime le disposizioni in precedenza citate sulla base delle seguenti argomentazioni:<br />
&#8211; “l&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto fonte primaria legittimante l&#8217;adozione dei decreti ministeriali e perciò norma sovraordinata che fissa gli scopi che i decreti devono conseguire con la disciplina di attuazione, e quindi avente valenza di<br />
&#8211; “è sulla base di questo presupposto che va valutato l&#8217;art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005”. In quest’ottica, con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2006 “è stata data l&#8217;interpretazione autentica del testo del detto comma del d.m<br />
&#8211; “appurata la natura meramente interpretativa e non innovativa del decreto ministeriale impugnato, deve escludersi la violazione del principio di retroattività”;<br />
&#8211; “ da questa conclusione discende altresì che non può configurarsi un legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in att<br />
Le richiamate argomentazioni della sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza Plenaria inducono il Tribunale a ritenere infondate le doglianze prospettate da parte ricorrente nel presente giudizio.<br />
Ed, infatti, come già precisato dall’Adunanza Plenaria, la natura interpretativa delle disposizioni introdotte dal d.m. 6 febbraio 2006 comporta che nella fattispecie non sia configurabile la violazione del principio di retroattività e che non possa ipotizzarsi, a favore dei soggetti che hanno presentato domande d’incentivazione negli anni 2005/2006 (nei quali rientra parte ricorrente), alcun legittimo affidamento in relazione ad “una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatori esperti del settore” (A.P. n. 9/2012).<br />
Nel gravame (punti 1.2 e 1.5) la ricorrente deduce che nella fattispecie il principio di affidamento assumerebbe “una configurazione diversa” (pagg. 20 e 23 dell’atto introduttivo) rispetto al profilo considerato dall’Adunanza Plenaria ma non specifica in che cosa consisterebbe tale “diversità”.<br />
In realtà, la tutela giuridica di tale affidamento non può trovare fondamento nelle sentenze del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia n. 2125/2006 (la n. 2126/2006 è stata annullata dalla richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria) e del Consiglio di Stato n. 1435/2008 in quanto le stesse, secondo i noti principi in materia di giudicato, esplicano i loro effetti nei confronti delle sole parti dei predetti giudizi tra cui non figura la ricorrente.<br />
Ma, soprattutto, il contrasto giurisprudenziale prospettato da parte ricorrente (poi composto dall’intervento dell’Adunanza Plenaria) non è, di per sé, idoneo a legittimare un affidamento di consistenza tale da precludere l’azione di recupero del Gestore se si considera il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nel caso di erogazione indebite di somme di denaro a carico dell’erario, configura come vero e proprio dovere il recupero delle stesse, operato dall’amministrazione, di fronte a fronte del quale l’eventuale affidamento del percipiente non è meritevole di giuridica tutela (tra le altre Cons. Stato sez. V n. 127/2016; Cons. Stato sez. III n. 5486/2015; Cons. Stato sez. III n. 201/2015).<br />
Proprio la natura meramente interpretativa del d.m. 6 febbraio 2006 induce, poi, ad escludere che l’annullamento dell’art. 8 comma 1° del predetto testo normativo, disposto dalle sentenze del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;Lombardia n. 2125/2006 e del Consiglio di Stato n. 1435/2008, osti al riconoscimento del carattere indebito della rivalutazione dell’incentivo in quanto la non spettanza di tale maggiorazione è, di per sé, desumibile già dal d.m. 28/07/05 (oltre che dall’art. 4 d.m. 06/02/06).<br />
Quanto, poi, al richiamo, presente nei provvedimenti impugnati, relativo alla necessità di “dare seguito” all’opzione ermeneutica sposata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, lo stesso, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, non costituisce erronea applicazione di un inesistente obbligo di estensione degli effetti del giudicato, quanto, piuttosto, l’esplicitazione della ragione giuridica per cui le somme a titolo di rivalutazione sono state indebitamente corrisposte e della conseguente doverosità dell’azione di recupero posta in essere dal Gestore.<br />
Nello stesso senso e per i medesimi motivi, il Tribunale ritiene insussistente anche il prospettato vizio motivazionale dei gravati provvedimenti di recupero.<br />
In quest’ottica, ancora una volta va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il recupero di somme pubbliche indebitamente corrisposte, come già evidenziato, è un vero e proprio dovere a carico della pubblica amministrazione in quanto costituisce concreta attuazione dei principi d’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (Cons. Stato sez. III n. 201/2015).<br />
Ne consegue che il provvedimento di recupero ha natura vincolata e non discrezionale e che, “come tale, non richiede specifica motivazione essendo in re ipsa l&#8217;interesse pubblico ad evitare un danno erariale con il recupero di somme indebitamente attribuite” con conseguente superfluità di ogni richiamo all’affidamento del percipiente, non ostativo al recupero, e al tempo trascorso (Cons. Stato sez. IV n. 5784/2015; nello stesso senso Cons. Stato sez. IV n. 5010/2015; Cons. Stato sez. III n. 4519/2013; Cons. Stato sez. V n. 4849/2013).<br />
Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che la doverosità del recupero di somme pubbliche indebitamente corrisposte assume una pregnanza del tutto particolare nel settore degli incentivi per le energie rinnovabili in cui la corretta allocazione delle risorse pubbliche risponde all’esigenza, tutelata dal legislatore comunitario e nazionale, di incentivare i soli impianti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e che, come tali, consentano di raggiungere gli obiettivi, in termini di produzione di&nbsp;<strong>energia</strong>&nbsp;rinnovabile, posti a carico del nostro Paese dai trattati internazionali.<br />
Nella stessa ottica va rilevato che la legittima erogazione degli incentivi tutela anche i consumatori finali su cui gravano gli oneri economici correlati con gli incentivi stessi.<br />
Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che i gravati provvedimenti di recupero siano congruamente motivati attraverso il mero richiamo al carattere indebito delle pregresse erogazioni.<br />
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
La novità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio&nbsp;(Sezione Terza Ter)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
1) respinge il ricorso;<br />
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giampiero Lo Presti, Presidente<br />
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</p>
<p>	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:102px;">
<p>	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</alle></viene></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-24-1-2017-n-1242/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2017 n.1242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.1242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.1242</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso – Est. R. Vitanza A.S.D. Ac Vallata 1999 &#8211; Associazione Sportiva Dilettantistica (avv. D. Signor) vs Comune di Tarzo (avv.ti A. Gaz ed E. Gaz) e nei confronti di A.S.D. Tarzo Revine Lago (avv.ti A. Franchin ed A. Tudor) sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in ragione di effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.1242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.1242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso – Est. R. Vitanza<br /> A.S.D. Ac Vallata 1999 &#8211; Associazione Sportiva Dilettantistica (avv. D. Signor) vs Comune di Tarzo (avv.ti A. Gaz ed E. Gaz) e nei confronti di A.S.D. Tarzo Revine Lago (avv.ti A. Franchin ed A. Tudor)</span></p>
<hr />
<p>sulla revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in ragione di effetti applicativi indesiderati o illogici e sulle garanzie partecipative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Aggiudicazione definitiva – Revoca/Annullamento – Ammissibilità – Presupposti – Criteri di selezione &#8211; Effetti applicativi indesiderati o illogici – Ragione &#8211; Salvaguardia del pubblico interesse.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bando di gara – Inderogabilità – Eccezione – Annullamento in autotutela – Principi comunitari &#8211; Idoneità economica, finanziaria e tecnica – Osservanza.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Aggiudicazione provvisoria – Revoca &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211;  Obbligo – Non sussiste – Ragione – Mancanza di un affidamento qualificato.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Aggiudicazione definitiva – Ancora non efficace &#8211; Revoca – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Obbligo di motivazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La pubblica amministrazione in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente ha il potere di revocare, ovvero di annullare, in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, nei termini indicati e validi per tutta l’azione della p.a., già dall’art. 97 della Costituzione (1).	</p>
<p>2. Le prescrizioni statuite dalla lex specialis, la cui rigida inderogabilità è pacificamente riconosciuta dalla costante giurisprudenza, possono essere superate soltanto previo loro annullamento in sede di autotutela. Ciò è in linea con l&#8217;evoluzione della giurisprudenza comunitaria secondo cui l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità degli offerenti viene di fatto effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformità ai criteri di idoneità economica, finanziaria e tecnica (detti &#8220;criteri di selezione qualitativa&#8221;) di cui agli artt. 31 e 32 della direttiva 92/50 (2).	</p>
<p>3. L&#8217;aggiudicazione provvisoria determina nell&#8217;aggiudicatario soltanto una aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato. Di conseguenza, ove la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l&#8217;avvio del relativo provvedimento non dovrà essere neppure notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario (3).	</p>
<p>4. Nel caso di intervenuta aggiudicazione definitiva, seppure ancora non efficace ( ex art. 11, comma 7, dpr 163/2006), trova necessariamente applicazione l’art. 7 della L. 241/1990 di tema di comunicazione di avvio del procedimento (4). Il successivo, possibile e generale intervento della p.a. per motivi di legittimità, ovvero di opportunità è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 21 quinques, octies e nonies della L.241/1990, in uno con le statuizioni di cui citato art. 7 Legge 241/1990, la cui conseguente determinazione deve puntualmente esternare le ragioni di illegittimità presenti in costanza dell’ interesse pubblico, nonché di considerare il contestuale interesse dei destinatari.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3989; C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5374.<br />	<br />
  (2) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681; Corte di Giustizia U.E., 24 gennaio 2008, n. C-532/06. <br />	<br />
(3) Cfr. Cons.St., sez.IV, 6 aprile 2010, n.1907; Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1525. <br />	<br />
(4) Cfr. Cons.St., sez. IV 25 luglio 2001, n. 4083; CGA, 18 maggio 2007, n.394</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2013, proposto da:<br />
A.S.D. Ac Vallata 1999 &#8211; Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune Di Tarzo, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Gaz, Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.D. Tarzo Revine Lago, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Franchin, Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Finanziaria/Risorse Umane/Tributi/Socio-Assistenziale/Personale del Comune di Tarzo n. 24 del 12.7.2013 avente ad oggetto l&#8217;affidamento quinquennale della gestione degli impianti sportivi di via Costarnol e via Olimpia &#8211; Aggiudicazione definitiva della gestione alla controinteressata; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Tarzo e di A.S.D. Tarzo Revine Lago;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale A.S.D. Tarzo Revine Lago, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Franchin, Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, stante l&#8217;integrità del contraddittorio, l&#8217;avvenuta ed esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.<br />	<br />
Preliminarmente il Collegio, per motivi di economia processuale, intende esaminare il proposto ricorso incidentale.<br />	<br />
I rilievi avanzati dalla controinteressata nel predetto atto non sono fondati.<br />	<br />
Infatti la dichiarazione svolta dalla ricorrente, circa il numero di tesserati e le collaborazioni certificate con altre società, non doveva essere accompagnata, secondo quanto indicato nel bando, da alcuna peculiare documentazione.<br />	<br />
E’ appena il caso di rilevare che il bando, al riguardo, non ha prescritto alcuna rigida formalità per la dimostrazione dei requisiti contestati, per cui le conseguenti attestazioni di parte, comunque formulate, sono utili ai fini della valutazione del punteggio.<br />	<br />
Era ed è compito della stazione appaltante accertare la veridicità delle suindicate affermazioni di parte preferebilmente nella stessa sede di gara, così da realizzare un confronto dialettico sul punto, atteso che la stessa, nel bando, non ha sollecitato formule rigide, né ha richiesto particolari certificazioni per individuare il possesso di tali requisiti.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato con riferimento all’assorbente censura relativa alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva della gestione dei campi da calcio di proprietà dell’amministrazione resistente.<br />	<br />
Osserva il Collegio.<br />	<br />
Consta dai documenti prodotti in atti ( doc. 2 del foliario di parte ricorrente) che l’amministrazione ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara al ricorrente (contrariamente a quanto sostenuto nella determina dell’amministrazione, in cui, invece, la stessa rileva la provvisorietà dell’aggiudicazione sino al termine delle verifiche documentali), proprio perché risulta l’approvazione, da parte del dirigente preposto, delle operazioni di gara e la conseguente individuazione del vincitore.<br />	<br />
Quindi, la determinazione così assunta a favore del ricorrente, proprio in relazione alla particolare e stabile posizione giuridica, in questo caso, determinatasi, può essere giuridicamente eliminata dalla p.a. soltanto attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, in uno con l’adeguata e congrua motivazione del provvedimento di secondo grado, il quale deve necessariamente essere preceduto da un reale confronto dialettico tra le parti nei termini previsti ed indicati dall’art. 7 della L. 241/1990.<br />	<br />
Al riguardo, occorre osservare che la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di revocare, ovvero di annullare, in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3989), tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5374), nei termini indicati e validi per tutta l’azione della p.a., già dall’art. 97 della Carta.<br />	<br />
Conforta il riferito orientamento il fatto che le prescrizioni statuite dalla lex specialis, la cui rigida inderogabilità è pacificamente riconosciuta dalla costante giurisprudenza, possono essere superate soltanto previo loro annullamento in sede di autotutela (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681).<br />	<br />
Ciò è in linea con l&#8217;evoluzione della giurisprudenza comunitaria secondo cui : &#8220;l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità degli offerenti viene di fatto effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici in conformità ai criteri di idoneità economica, finanziaria e tecnica (detti &#8220;criteri di selezione qualitativa&#8221;) di cui agli artt. 31 e 32&#8243; della direttiva 92/50 (Corte di Giustizia U.E., 24 gennaio 2008, n. C-532/06) .<br />	<br />
Ora, ritiene il Collegio che, secondo un tramandato e costante insegnamento, in materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione definitiva, la revoca, ovvero l’annullamento del bando di gara e degli atti successivi, rientra nella ampia potestà discrezionale della P.A., comunque accertata la presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara ( Cons. Stato Sez. V, 9 aprile 2010, n. 1997).<br />	<br />
Pertanto l&#8217;aggiudicazione provvisoria determina nell&#8217;aggiudicatario soltanto una aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato ( Cons.St., sez.IV, 6 aprile 2010, n.1907).<br />	<br />
Di conseguenza, ove la p.a. decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l&#8217;avvio del relativo provvedimento non dovrà essere neppure notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. (Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2006, n. 1525).<br />	<br />
Nel caso di specie è, invece, intervenuta una aggiudicazione definitiva, seppure ancora non efficace ( art. 11, comma 7, dpr 163/2006).<br />	<br />
Nondimeno, è opinione assolutamente prevalente in giurisprudenza che, in tali casi, debba necessariamente trovare applicazione l’art. 7 della L. 241/1990 di tema di comunicazione di avvio del procedimento (Cons.St., sez. IV 25 luglio 2001, n. 4083; CGA, 18 maggio 2007, n.394).<br />	<br />
E’ appena il caso di rilevare che il successivo, possibile e generale intervento della p.a. per motivi di legittimità, ovvero di opportunità è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 21 quinques, octies e nonies della L.241/1990, in uno con le statuizioni di cui citato art. 7 Legge 241/1990, la cui conseguente determinazione deve puntualmente esternare le ragioni di illegittimità presenti in costanza dell’ interesse pubblico, nonché di considerare il contestuale interesse dei destinatari.<br />	<br />
Tali aspetti non emergono punto nella motivazione del provvedimento impugnato, né il procedimento presupposto ha svolto il previsto e necessario confronto dialettico con il destinatario.<br />	<br />
Il provvedimento di secondo grado, in questo caso adottato, riguarda, invero, aspetti di sicura valenza discrezionale che attengono ad evenienze interpretative della lex specialis di gara, la cui definitiva elezione richiede necessariamente una adeguata partecipazione dialettica dell’interessato, riconosciuto aggiudicatario definitivo, sia per motivi deflattivi del possibile contenzioso, sia per costringere la p.a. ad una conveniente motivazione del provvedimento sfavorevole.<br />	<br />
In altri termini la illegittimità dei titoli prodotti dal ricorrente, non emerge da rilievi documentali obiettivi ed incontrovertibili, ma si ricava e scaturisce dalla lettura della stessa legge di gara e dalla asserita violazione delle sue prescrizioni; prescrizione che, come dimostra l’aggiudicazione originariamente disposta a favore del ricorrente, si prestano a plurime interpretazioni.<br />	<br />
Inoltre, la disponibilità del bene della vita oggetto della procedura ad evidenza pubblica, una volta conclusa la gara ed individuato il vincitore con l’aggiudicazione definitiva, non può più essere oggetto di riesame se non e per i motivi normativamente previsti, con un contrarius actus, il quale, quindi, necessita delle garanzie e delle formalità dalla norma previste per l’atto da cassare ( Cons. St., sez. V, 30 novembre 2007, 6137).<br />	<br />
Nel caso di specie, al di là delle volute ed ambigue rappresentazioni lessicali del provvedimento censurato, il ricorrente non ha potuto esercitare, già nel procedimento di rimozione dell’aggiudicazione definitiva, i suoi diritti di difesa, attesa l’unilaterale ed immediata adozione del nuovo provvedimento sfavorevole da parte della p.a.<br />	<br />
L’omissione di tale procedura ed il difetto assoluto di motivazione del provvedimento in questa sede censurato vizia inesorabilmente il provvedimento adottato.<br />	<br />
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed annullata la determinazione in epigrafe indicata, oltre agli atti conseguenti, compreso l’eventuale convenzione eventualmente intervenuta tra le altre parti.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza, con eccezione del controinteressato, rispetto al quale il Collegio ritiene di doverle compensare, e si liquidano nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe censurato e quelli ad esso connessi.<br />	<br />
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre alla restituzione del contributo unificato come per legge.<br />	<br />
Compensa le spese nei confronti del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario<br />	<br />
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-8-11-2013-n-1242/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2013 n.1242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-12-7-2012-n-1242/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2012 n.1242</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore. sulla appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dell&#8217;intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all&#8217;indennità per il periodo di occupazione legittima 1. Processo – Processo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dell&#8217;intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all&#8217;indennità per il periodo di occupazione legittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Art.295, c.p.c. – Operatività – Condizioni.	</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Controversia – Domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.	</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Provvedimento ex art.42-bis, d.P.R. n.327 del 2001 – Emissione – Domanda di condanna – E’ inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art.295, c.p.c., l’istituto della sospensione del processo non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro giudice.	</p>
<p>2. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’intera controversia avente ad oggetto sia la domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, sia la domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa.	</p>
<p>3. In tema di acquisizione sanante, è inammissibile la domanda di condanna del Comune ad emettere il provvedimento ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, stante l’impossibilità di ordinare un facere alla p.a., tenuto conto che tale norma affida all’Autorità amministrativa la scelta di determinarsi in tal senso, previa valutazione dei contrapposti interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01242/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01523/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Cardia Santa, Annese Carla</b> e<b> Annese Domenico</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Ceglie Messapica<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del Comune di Ceglie Messapica a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento/indennizzo ex art. 42 bis comma 3° DPR n. 327/01, un importo pari al valore venale attuale delle aree occupate ed altro importo pari al 5% annuo per tutto il periodo di occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, il tutto previo ordine al medesimo Comune di Ceglie Messapica di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree ex art. 42 bis comma 1° del DPR n. 327/01; nonché al pagamento di una somma pari al 10% del valore venale attuale dei beni oggetto di occupazione e successiva acquisizione sanante, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito;<br />	<br />
in subordine, per la condanna del Comune di Ceglie Messapica a pagare ai ricorrenti una somma pari al valore che i beni avevano all’atto dell’intervenuto acquisto a titolo originario, oltre interessi legali sino al soddisfo;<br />	<br />
in estremo subordine, per la condanna del Comune di Ceglie Messapica a restituire ai ricorrenti i terreni tuttora illecitamente occupati, previa demolizione di quanto costruito e riduzione in pristino, e a risarcire gli stessi per tutto il periodo di illecita occupazione con una somma pari, per ogni anno, agli interessi legali sul valore venale attuale dei beni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall’epoca di maturazione di ogni annualità sino al soddisfo;<br />	<br />
per l’adozione di ogni altro provvedimento ex art. 34 c.p.a. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori avv.ti Durano e Vitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, quali eredi del sig. Giuseppe Annese, sono proprietari in Ceglie Messapica di alcuni terreni, ubicati in zona definita di completamento urbanistico dallo strumento urbanistico vigente, censiti in catasto alla partita 12559, foglio 50 p.lla 78, e alla partita 18757, foglio 50, p.lle 251 e 906 (ex 424).<br />	<br />
Parte di detti terreni vennero appresi dall’Amministrazione comunale in virtù di decreti di occupazione d’urgenza dell’8/6/1981 nn. 4 e 5, per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (strade) e per la realizzazione di una scuola materna e di un asilo nido, di cui ai progetti approvati, rispettivamente, con delibere di C.C. n. 272 del 21/6/1980 e di G.M. n. 22 del 2/2/1980.<br />	<br />
L’occupazione si è realizzata materialmente in data 20/7/1981 e, nonostante l’esecuzione delle opere previste, non è mai stata completata la procedura espropriativa né si è provveduto al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione.<br />	<br />
Con citazione del 21/7/1996 il loro dante causa conveniva quindi in giudizio il Comune di Ceglie Messapica ed il Tribunale di Brindisi, con sentenza parziale del 7 settembre 2005 n. 845, dichiarava l’inesistenza dell’effetto ablativo prodotto dalla c.d. “accessione invertita” e l’inammissibilità della correlata domanda di risarcimento danni e, con sentenza del 23 aprile 2010 n. 343, ha condannato l’Ente al pagamento delle somme riconosciute dovute per la legittima e illegittima occupazione delle aree.<br />	<br />
Le sentenze sono state impugnate dal Comune di Ceglie Messapica innanzi alla Corte di Appello di Lecce, che ne ha sospeso l’esecutività.<br />	<br />
In seguito i ricorrenti hanno avviato trattative con il Comune e, dopo l’introduzione dell’art. 42-bis al D.P.R. n. 327/01 (art. 34 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011), hanno proposto il presente ricorso, dichiarando di non avere interesse alla restituzione delle aree e chiedendo la corresponsione del risarcimento ex art. 42-bis cit., commisurato al valore venale attuale delle aree occupate, oltre ad un importo pari al 5% annuo per tutto il periodo di occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e previo ordine al Comune di Ceglie Messapica di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree di cui alla stessa norma del DPR n. 327/01, nonché il pagamento di una somma pari al 10% del valore venale attuale dei beni oggetto di occupazione e successiva acquisizione sanante, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito.<br />	<br />
In subordine, hanno chiesto la condanna del Comune di Ceglie Messapica al pagamento di una somma pari al valore che i beni avevano all’atto dell’intervenuto acquisto a titolo originario, oltre interessi legali sino al soddisfo, ed in via ancora gradata la condanna dell’Ente alla restituzione dei terreni ed al risarcimento per tutto il periodo di illecita occupazione, con una somma pari, per ogni anno, agli interessi legali sul valore venale attuale dei beni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall’epoca di maturazione di ogni annualità sino al soddisfo.<br />	<br />
Il Comune di Ceglie Messapica si è costituito in giudizio, osservando che è stata riproposta la medesima azione intentata innanzi al Giudice civile e chiedendo in relazione a ciò la sospensione del presente processo, contestando altresì l’applicabilità dell’invocato art. 42-bis del DPR n. 327/01 ed eccependo la prescrizione di ogni diritto e pretesa indennitaria, nonché l’inammissibilità delle domande volte a ottenere il riconoscimento di somme, per le stesse causali, sulle quali si è pronunciato il G.O.<br />	<br />
Con successiva memoria del 29/12/2011 sono state esplicitate le difese svolte, insistendo nella richiesta di sospensione del processo ed eccependo il difetto di giurisdizione del G.A., nonché ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01, eccependo nuovamente la prescrizione di ogni diritto al risarcimento e al pagamento di somme a titolo di indennizzo.<br />	<br />
I ricorrenti hanno replicato alle deduzioni dell’Ente con memoria depositata il 18/1/2012.<br />	<br />
Le parti hanno prodotto documentazione, afferente alla natura e alle caratteristiche delle aree occupate, e memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 il ricorso è stato assegnato in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, va esaminata la richiesta di sospensione del presente processo, formulata dal resistente Comune sul rilievo che le stesse domande sono state proposte innanzi al Giudice civile, il quale si è pronunciato su di esse con le sentenze sopra riportate, avverso le quali è stato proposto appello. <br />	<br />
La richiesta va disattesa.<br />	<br />
In relazione alla sospensione necessaria del processo, l’art. 79 c.p.a. rinvia al codice di procedura civile, con riferimento all’art. 295 c.p.c. espressamente indicato al terzo comma, per il quale:<br />	<br />
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.<br />	<br />
Come chiarito in giurisprudenza, l’istituto non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio – Sez. II, 27 giugno 2011 n. 5661: “In altri termini, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto della sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l&#8217;altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l&#8217;esito della causa da sospendere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2006 n. 5701)”.<br />	<br />
Le domande proposte dai ricorrenti nel presente giudizio appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo, il quale è tenuto ad esercitarla senza che, nella fattispecie in esame, la sua decisione possa farsi dipendere dall’accertamento del Giudice civile, che non assume evidentemente carattere pregiudiziale.<br />	<br />
Né può assumersi l’assoluta identità del petitum e della causa petendi, dal momento che i ricorrenti hanno in questa sede prospettato l’applicabilità del meccanismo dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01 (richiedendo espressamente che sia ordinato al Comune di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree: pag. 9 del ricorso), secondo un meccanismo che – sperimentato in talune pronunce del Giudice amministrativo – comporta l’attrazione della controversia nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Da quanto esposto deriva l’infondatezza anche dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Ceglie Messapica.<br />	<br />
La giurisdizione amministrativa si fonda, infatti, sull’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., poiché nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso del bene in forza degli specifici atti amministrativi (sopra indicati) di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza.<br />	<br />
Pertanto, non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.<br />	<br />
Occorre poi precisare che la giurisdizione esclusiva si estende anche alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.<br />	<br />
Si osserva che l’art. 133 cit. riserva al G.O. le controversie concernenti la misura delle indennità dovute “in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. <br />	<br />
Tuttavia, la cognizione dell’intera controversia, cioè sia della domanda relativa al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima sia della domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A., occorrendo privilegiare la concentrazione, innanzi ad esso, di tutte le domande connesse all’occupazione intrapresa, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, dettato da ragioni di logica processuale e dall’esigenza di garantire l’effettività della tutela (cfr., tra le altre, SS.UU., 10 febbraio 2010 n. 2906).<br />	<br />
Il Collegio non ignora che la stessa Corte di Cassazione ha ravvisato l’impossibilità di operare lo spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione (da ultimo, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite del 7 giugno 2012 n. 9185), per cui è stato ritenuto che la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima resta riservata al G.O. (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 804).<br />	<br />
Sennonché, va precisato che la recentissima decisione della Cassazione, appena citata, a sua volta non ha smentito il precipuo rilievo che assume lo svolgimento della causa innanzi ad un solo Giudice, in ossequio ai precetti costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) ed all’esigenza di assicurare la tutela piena ed effettiva del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost. (cfr. il punto 13 della sentenza SS.UU. del 7 giugno 2012 n. 9185).<br />	<br />
Ciò posto, emerge dagli atti che il Comune di Ceglie Messapica non ha portato a compimento il procedimento di acquisizione del bene di cui i ricorrenti sono proprietari.<br />	<br />
Questi ultimi hanno dichiarato di non avere interesse alla restituzione (avanzandone la richiesta solo in via subordinata), reclamando in via principale il risarcimento per la perdita della proprietà del bene, commisurato al suo valore venale, e formulando la domanda di condanna del Comune ad emettere il provvedimento ex art. 42-bis suindicato.<br />	<br />
Reputa il Collegio che tale domanda è inammissibile, per l’impossibilità di ordinare un <i>facere</i> alla pubblica amministrazione, tenuto conto che l’art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 affida all’Autorità amministrativa la scelta di determinarsi in tal senso, previa valutazione dei contrapposti interessi. <br />	<br />
Invero, l’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo ricorso al contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte (compresa la cessione volontaria, regolata dall’art. 45 del T.U. n. 327/01) , nonché mediante lo strumento già previsto dall’art. 43 del T.U. cit. ed ora, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293, che ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale, nuovamente regolamentato all’art. 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />	<br />
Allo stato l’amministrazione non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a sua disposizione, rimanendo così integra la situazione di illiceità evidenziata dal ricorrente.<br />	<br />
Deve quindi accogliersi la domanda proposta in via subordinata, ordinando al Comune di Ceglie Messapica la restituzione del bene in questione.<br />	<br />
Quanto alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima e dell’indennizzo per il successivo periodo di illegittima detenzione, il Collegio osserva che il terzo comma dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01 commisura l’entità del risarcimento, per il mancato godimento del bene, ad una percentuale (5% annuo) del valore venale.<br />	<br />
La stessa misura percentuale non può essere adottata anche per calcolare l’indennità di occupazione legittima, poiché tale indennità è commisurata ad un dodicesimo, per anno, del valore del bene dall’art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001. <br />	<br />
La domanda di pagamento può, dunque, essere unitariamente esaminata, per tutto il periodo in cui il privato è stato privato del possesso del bene, e cioè dal momento in cui è stata eseguita l’occupazione (con la presa di possesso del 20/7/1981) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l’amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui al citato art. 42-bis).<br />	<br />
Con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere agli aventi diritto una somma da quantificare sulla base del suddetto criterio normativo di cui all’art. 42-bis, comma 3, ossia pari al 5% sul valore dell’area per ogni anno di occupazione illegittima; all’8,33% per ogni anno di occupazione legittima.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a., l’Ente è tenuto a proporre agli aventi diritto il pagamento della somma, entro 90 (novanta giorni) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, tenendo conto:<br />	<br />
&#8211; che l’area possiede il requisito di edificabilità legale, secondo il disposto dell’art. 19, secondo comma, della L.R. n. 3/2005;<br />	<br />
&#8211; che il valore venale dell’area, per ciascun anno, va determinato con il metodo di stima sintetico-comparativo (analizzando il valore di compravendita, alla stessa epoca, dei beni con caratteristiche similari) o, in mancanza, applicando il coefficiente d<br />
&#8211; che, sulla somma così determinata per ogni anno, va calcolato il 5% in un caso, l’8,33% nell’altro; <br />	<br />
&#8211; che gli importi dovuti, per gli anni in cui l’occupazione si è legittimamente protratta, vanno maggiorati degli interessi al saggio legale, con decorrenza dall’anno in questione e sino all’effettivo soddisfo;<br />	<br />
&#8211; che gli importi dovuti, invece, a titolo di risarcimento per l’illecita detenzione (successiva alla scadenza dell’occupazione autorizzata), produttivi di interessi, vanno rivalutati all’attualità, trattandosi debito di valore, applicando i corrispondent<br />
In tali termini, pertanto, va accolta la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima e dell’indennizzo per il successivo periodo di illecita detenzione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />	<br />
1) condanna il Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire l’area occupata e a corrispondere ai ricorrenti le somme determinate secondo i criteri ivi indicati;<br />	<br />
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con <br />	<br />
l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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