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	<title>12403 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12403 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12403/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12403</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Raimondo D&#8217;Aquino Di Caramanico, contro Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Naccarato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12403/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12403/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Raimondo D&#8217;Aquino Di Caramanico,  contro Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Naccarato e Mario Serio</span></p>
<hr />
<p>Il &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria&#8221; non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giustizia &#8211; Magistratura &#8211; Magistrati &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) &#8211; Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria  (D.Lgs. n. 160/2006) &#8211; atto amministrativo di autovincolo &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria&#8221;, riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità  del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire che si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività  discrezionale dell&#8217;organo di governo autonomo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/11/2020<br /> <strong>N. 12403/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00656/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 656 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Raimondo D&#8217;Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Naccarato e Mario Serio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tagliamento, 76;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto del Ministero della Giustizia con cui è stata disposta la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, Sez. Civile, del dott. -OMISSIS-, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2019;<br /> &#8211; della relativa Delibera del <em>Plenum </em>del Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> &#8211; della proposta di conferimento di detto incarico adottata in data 18 settembre 2019 dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM e del dott. -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;<br /> Uditi, nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020, i difensori delle parti, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l&#8217;art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La dott.ssa -OMISSIS- ha partecipato alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell&#8217;Ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo (vacanza della dott.ssa -OMISSIS-, a far data dall&#8217;11 luglio 2018), conclusasi con la Delibera del <em>Plenum</em> del Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 settembre 2019, che ha individuato il dott. -OMISSIS- quale candidato pìù meritevole, cui ha fatto seguito il decreto del Ministero della Giustizia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2019, con cui è stata disposta la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo, Sez. Civile, del dott. -OMISSIS-.<br /> La dott.ssa -OMISSIS- ritiene che la suindicata delibera del <em>Plenum</em> del CSM sia illegittima e, pertanto, l&#8217;ha impugnata affidando il ricorso alle censure di seguito sintetizzate, rubricate sotto il seguente articolato motivo: violazione degli artt. 11 e 12 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 recanti disposizioni in tema di valutazione della professionalità  dei Magistrati e relativo progressivo conferimento delle funzioni, nonchè dell&#8217;art. 25 Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, adottato con Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, per contraddittorietà  della motivazione, eccesso di potere per travisamento e mancata valutazione dei fatti e omessa motivazione; violazione degli artt. 2, 15, 16, 26, 27 e 35 della medesima Circolare per eccesso di potere per disparità  di trattamento, per violazione degli autolimiti ed evidente illogicità  ed irragionevolezza; violazione dell&#8217;art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione.<br /> La ricorrente osserva che, nonostante la chiara ed esatta individuazione delle premesse metodologiche che avrebbero dovuto guidarne l&#8217;attività  di valutazione comparativa, il CSM avrebbe poi deviato dalle stesse, addivenendo ad un giudizio inesatto ed errato, segnatamente sottovalutando il percorso professionale della candidata, caratterizzato dal continuativo svolgimento per un periodo di 17 anni delle funzioni specifiche in identico settore a quello oggetto della procedura e illogicamente sopravvalutando il percorso del dott. -OMISSIS-, svoltosi in maniera pressochè assorbente nel diverso settore del diritto del lavoro. Evidenzia come le esperienze civilistiche maturate dal dott. -OMISSIS- risalgano all&#8217;inizio della carriera, consistano in un periodo di soli 3 anni (1992-1995) nel corso dei quali &quot;è stato pretore alla Pretura Circondariale di Termini Imerese, ove si è occupato del settore civile, di quello penale e di lavoro&quot; (pag. 126 della delibera) e, di conseguenza, non siano neanche state svolte in maniera esclusiva in tale ambito.<br /> Inoltre il CSM avrebbe elencato le esperienze giudiziarie rilevanti svolte dalla dott.ssa -OMISSIS- sia omettendone alcune di rilievo, sia non dando alcun rilevo nè alla durata, in realtà  assai significativa, di tali esperienze nè, tantomeno, agli eccellenti risultati conseguiti; avrebbe omesso di tener conto della sua condizione di giudice anziano della sezione che, a prescindere dallo svolgimento effettivo di funzioni presidenziali, sarebbe stata, per converso, espressamente oggetto di positiva valutazione quanto al dott. -OMISSIS-; infine non avrebbe valorizzato le esperienze extragiudiziarie della dott.ssa -OMISSIS-.<br /> La ricorrente contesta, inoltre, il fatto che il CSM abbia tenuto conto di alcuni suoi ritardi nel deposito delle sentenze, ignorando quanto evidenziato al riguardo nell&#8217;autorelazione in ordine alla esiguità  degli stessi nonchè al fatto che fossero frutto di concause indipendenti dalla sua volontà . Evidenzia che, in ogni caso, i dati statistici considerati non si riferirebbero al periodo rilevante nella procedura per cui è causa.<br /> Il CSM avrebbe dato eccessivo peso al giudizio della capacità  organizzativa della ricorrente come &#8220;discreta&#8221;, giudizio dato a causa di due sole sentenze in meno rispetto alla produttività  media, per di pìù in un parere attitudinale riferito ad un periodo non pertinente; quindi il CSM avrebbe omesso di considerare importanti elementi di valutazione, emergenti dallo stesso parere attitudinale, oltre che dall&#8217;autorelazione e non avrebbe tenuto conto del positivo parere del Consiglio giudiziario, reso in occasione della IV valutazione di professionalità , in data 21 aprile 2016.<br /> Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, sia le amministrazioni intimate sia il controinteressato.<br /> Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2020 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all&#8217;istanza cautelare.<br /> In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive; il controinteressato e l&#8217;amministrazione hanno anche replicato, con memorie depositate, rispettivamente, il 6 e il 7 novembre 2020.<br /> All&#8217;udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Deve premettersi una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie.<br /> Il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal D.Lgs. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.<br /> Nella materia del conferimento degli uffici giudiziari direttivi e semidirettivi, gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 160/06 individuano espressamente sia le funzioni del magistrato sia l&#8217;<em>iter</em> procedimentale di valutazione della professionalità  sulla base del servizio prestato &#8211; o meglio, dell&#8217;attività  giudiziaria svolta &#8211; da eseguirsi sulla base di criteri (capacità , laboriosità , diligenza ed impegno) definiti dalla stessa disposizione normativa primaria e la cui specificazione è stata demandata al Consiglio Superiore della Magistratura.<br /> La normativa primaria prevede, altresì¬, che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive, assumano rilevanza e siano specificamente valutate, ex art. 12, commi 10 ed 11, le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati, nonchè ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l&#8217;attitudine direttiva.<br /> Secondo la richiamata normativa, per il conferimento di tali incarichi assumono rilevanza il parametro delle &#8220;attitudini&#8221; e quello del &#8220;merito&#8221;, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.<br /> In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all&#8217;art. 12, comma 12, D.Lgs. 160/2006, ai sensi del quale l&#8217;attitudine direttiva è riferita alla capacità  di organizzare, di programmare e di gestire l&#8217;attività  e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell&#8217;ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì¬ alla propensione all&#8217;impiego di tecnologie avanzate, nonchè alla capacità  di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità  e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull&#8217;andamento generale dell&#8217;ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività , gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.<br /> Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell&#8217;attività  svolta, anche giudiziaria, ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità , laboriosità , diligenza ed impegno, come definiti dall&#8217;art. 11 del D.Lgs. 160/2006.<br /> Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria&#8221;, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della pìù recente valutazione di professionalità  quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l&#8217;apprezzamento del requisito dell&#8217;attitudine.<br /> E&#8217; stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il &#8220;Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria&#8221;, riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità  del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire che si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività  discrezionale dell&#8217;organo di governo autonomo (in termini, tra le pìù recenti: Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).<br /> Per conseguenza il Testo unico non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità  valutativa dell&#8217;organo di governo autonomo: sicchè un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell&#8217;atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giÃ  di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il Testo unico, dunque, il sindacato di legittimità  del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto sia stata adeguatamente dimostrata l&#8217;esistenza dei presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in contrasto con la legge, la stessa va senz&#8217;altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand&#8217;anche non espressamente impugnata (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3213).<br /> Ciò ricordato, va rilevato che il Testo unico, a fronte delle previsioni dell&#8217;art. 12 D.Lgs. 160/2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni semidirettive di primo grado, cui si riferisce in particolare l&#8217;art. 12, comma 10, cit.) individua i due parametri generali delle «attitudini» e del «merito» ai fini della valutazione comparativa dei candidati.<br /> In relazione alle attitudini il Testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori &#8220;generali&#8221;, di cui agli artt. 6 ss. del Testo unico (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori &#8220;specifici&#8221;, previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).<br /> Ai fini, poi, della valutazione comparativa delle attitudini, l&#8217;art. 26 stabilisce che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, e precisa come «nell&#8217;ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio» (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori specifici.<br /> Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, l&#8217;art. 27 del Testo unico stabilisce che «hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire».<br /> Fra gli indicatori richiamati dall&#8217;art. 27, si riferiscono agli incarichi per gli uffici semidirettivi di primo grado quelli di cui all&#8217;art. 15 del Testo unico, tra i quali «le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità  del settore in cui si colloca il posto da conferire &#8211; penale, civile, lavoro &#8211; e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all&#8217;articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione» (art. 15, lett. a); «le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell&#8217;ufficio da conferire [&#8230;] nonchè le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all&#8217;art. 9» (art. 15, lett. b); e, «per l&#8217;ufficio di Presidente della sezione GIP e Presidente aggiunto GIP, inoltre, le esperienze di pregresso esercizio delle funzioni GIP/GUP per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza del posto a concorso» (art. 15, lett. c).<br /> Per ciò che concerne l&#8217;anzianità , esclusa la sua rilevanza quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degl&#8217;incarichi dirigenziali, in applicazione del criterio generale di cui all&#8217;art. 192, comma 4, R.D. 12/41, l&#8217;art. 24, comma 3, del nuovo Testo Unico prevede che, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o pìù aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, sia dato rilievo alla maggiore anzianità  nel ruolo della magistratura.<br /> 2. Appare utile anche rammentare che la giurisprudenza, da tempo, fa conseguire dall&#8217;amplissima discrezionalità  di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità  delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità , la necessità  che tali atti manifestino che l&#8217;organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti dei <em>curricula</em> dei candidati (cfr. <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).<br /> Infatti, proprio perchè i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi e semidirettivi adottati dal Consiglio sono espressione di un&#8217;ampia valutazione discrezionale e sono sindacabili in sede di legittimità  solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà  (Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5835; id. 4 gennaio 2019, n. 97), gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purchè da essa emergano, ancorchè in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098).<br /> Dunque, la scelta del candidato pìù idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un&#8217;ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell&#8217;idoneità  all&#8217;espletamento delle funzioni e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità  espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità  al conferimento dell&#8217;ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità , tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità  allo svolgimento dell&#8217;incarico, in relazione alla natura dello stesso.<br /> Nel predetto processo di valutazione, la giurisprudenza amministrativa riconosce che l&#8217;eventuale minor scandaglio del percorso professionale del candidato che non risulti destinatario della proposta non rivela autonoma attitudine a far ritenere inficiato l&#8217;operato apprezzamento di tenore complessivo dell&#8217;organo di autogoverno, nè, conseguentemente, è idoneo a condurre ad un giudizio di illegittimità  degli esiti della relativa procedura (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29508).<br /> Ciò che si chiede è, invece, che emergano, ancorchè in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri.<br /> Coerentemente, con riguardo all&#8217;ambito di sindacabilità  giurisdizionale degli atti del CSM, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le deliberazioni con cui l&#8217;organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorchè espressione di attività  amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell&#8217;esistenza dei presupposti e della congruità  della motivazione nonchè dell&#8217;accertamento del nesso logico di consequenzialità  tra presupposti e conclusioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 12928).<br /> La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità  che, pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell&#8217;organo di autogoverno, miri a individuarne i pìù gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità , che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5696).<br /> 3. Tanto chiarito in ordine ai principi applicabili, in via preliminare va respinta l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, sollevata dalla difesa erariale, atteso che risulta impugnato il decreto ministeriale di nomina.<br /> Passando all&#8217;esame del merito, la ricorrente premette di essere entrata in magistratura con D.M. del 3dicembre 1991 e di aver prestato servizio in qualità  di Pretore sino al 30 giugno 1996 presso la Pretura Circondariale di Palermo, presso il Tribunale di Palermo in qualità  di Giudice civile fino al 25 giugno 2013 e presso la Corte di Appello di Palermo quale consigliere dal 26 giugno 2013 ad oggi.<br /> La ricorrente contesta la impugnata decisione del <em>Plenum</em> evidenziando che il CSM, dopo aver riconosciuto che il suo profilo si caratterizza per la capacità  professionale, l&#8217;elevata preparazione giuridica e la qualità  dei provvedimenti adottati, avrebbe perà² dato eccessivo peso al giudizio relativo alla sua laboriosità  leggermente inferiore alla media della Sezione, associata a ritardi nel deposito di provvedimenti (pag. 133 della Delibera). Si tratterebbe di una valutazione inesatta, che avrebbe condotto a ritenere la sua capacità  organizzativa inferiore a quella del dott. -OMISSIS-, finendo con l&#8217;attribuire a tale elemento portata decisiva nella decisione.<br /> Inoltre ilÂ <em>Plenum</em> si sarebbe limitato a dare conto stringatamente di come ella abbia &#8220;coordinato i servizi di cancelleria&#8221; presso &#8220;la sezione distaccata di Monreale&#8221;, abbia, &#8220;quale unico giudice tutelare coordinato i GOT e organizzato i servizi di cancelleria, presieduto collegi e svolto funzioni presidenziali in materia di famiglia&#8221;, da ciò facendo immotivatamente discendere un apprezzamento delle sue esperienze come &#8220;meno pregnanti di quelle del dott. -OMISSIS-&#8220;, per il quale, invece, sono state valorizzate le esperienze di collaborazione &#8220;anche nel settore civile&#8221;, consistenti nell&#8217;aver diretto per alcuni mesi la Pretura di Termini Imerese, nell&#8217;essere stato nominato Magrif per il settore civile della Corte d&#8217;Appello e nell&#8217;aver &#8220;maturato esperienze di collaborazione nel settore lavoro &#8230; di presidenza di collegio, avendo inoltre per lungo tempo, quale giudice anziano della sezione lavoro, sostituito il Presidente in caso di assenze&#8221;.<br /> 4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi riportate, la prospettazione della ricorrente non può essere condivisa.<br /> Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come le valutazioni del CSM si siano soffermate sull&#8217;intero profilo professionale del controinteressato, alla stregua dei criteri indicati dal TU sulla Dirigenza giudiziaria, analizzandone la carriera, le esperienze professionali e le particolari attitudini direttive.<br /> Quanto al parametro del &#8220;merito&#8221; ilÂ <em>Plenum </em>ha preso in considerazione il parere formulato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d&#8217;Appello di Palermo in data 3 novembre 2016 (richiamato nella seduta del 19 dicembre 2018 per il posto oggetto della procedura in esame) il quale è altamente elogiativo, al pari di tutti i pareri formulati nel corso della carriera, in cui il dott. -OMISSIS- è definito &#8220;magistrato esemplare, esperto, equilibrato ed indipendente, dotato di autorevolezza, serietà  e serenità  di giudizio&#8221; che &#8220;alle irreprensibili doti personali coniuga infatti, eccellenti doti professionali ed, in particolare, un&#8217;ottima preparazione giuridica in specie nel settore civile e del diritto del lavoro, laddove ha conseguito eccellenti risultati sia come giudice di primo grado sia come consigliere della Corte di Appello di Palermo&#8221; ed è &#8220;considerato punto di riferimento essenziale per i colleghi dell&#8217;ufficio e dotato di eccezionale spirito di servizio&#8221;.<br /> Quanto al profilo delle specifiche esperienze maturate nel settore cui afferisce il posto messo a concorso, ilÂ <em>Plenum</em> afferma: &#8220;Il percorso professionale del dott. -OMISSIS- si caratterizza non solo per una elevatissima specializzazione nel settore lavoro, in primo e in secondo grado, ma anche per la trattazione quale pretore negli anni iniziali della carriera del settore civile e di quello penale, avendo pertanto maturato un&#8217;esperienza multiforme in tutti i rami della giurisdizione giudicante.<br /> In particolare, dal settembre 1992 è stato pretore alla Pretura Circondariale di Termini Imerese, ove si è occupato del settore civile, di quello penale e di lavoro. Nello specifico, relativamente al settore civile si è occupato, tra l&#8217;altro, di diritti reali, di procedimenti possessori, di locazioni e di risarcimento dei danni.<br /> Dal dicembre 1995 svolge funzioni esclusivamente lavoristiche, prima come pretore della Pretura circondariale di Palermo e poi come giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo e attualmente, dal luglio 2013, come consigliere della sezione lavoro della Corte d&#8217;Appello di Palermo&#8221;.<br /> Per quanto riguarda il parametro delle &#8220;attitudini&#8221; ilÂ <em>Plenum</em> afferma che &#8220;il dott. -OMISSIS- ha maturato un&#8217;importante esperienza nel settore civile in generale, poi proseguita nel settore lavoristico, che del primo costituisce comunque una articolazione, acquisendo una profonda conoscenza degli istituti civilistici manifestata anche nella metodica di approfondimento delle questioni proprie del diritto del lavoro, materia della quale egli è profondo esperto&#8221; e aggiunge che &#8220;Per quanto attiene alle esperienze maturate nel settore civile (che rilevano quali indicatori specifici ai sensi dell&#8217;art. 15 lettera a), in virtà¹ del richiamo all&#8217;art. 9 TU nel settore specifico oggetto della procedura), va innanzitutto ricordato come per alcuni mesi, durante la permanenza alla Pretura di Termini Imerese, ha svolto di fatto, quale magistrato pìù anziano dell&#8217;ufficio, le finizioni di Pretore Dirigente, gestendo anche i rapporti con il personale di cancelleria. Inoltre, in data 17.12.2015 è stato nominato, in considerazione della notevole competenza acquisita nel settore informatico, magistrato di riferimento per l&#8217;informatica per il settore civile della Corte d&#8217;Appello di Palermo&#8221;.<br /> Nella parte riservata alla comparazione fra il profilo del dott. -OMISSIS- con quello della dott.ssa -OMISSIS-, ilÂ <em>Plenum</em> ha attribuito prevalenza al primo con la seguente motivazione: &#8220;Precisato che mentre la dott.ssa -OMISSIS- ha sviluppato la sua carriera pressochè integralmente nel settore civile, oggetto della presente procedura, il dott. -OMISSIS- nei primi anni della carriera ha maturato un&#8217;importante esperienza nel settore civile per poi dedicarsi esclusivamente al settore lavoro. E&#8217; da sottolineare come, ancorchè ai fini dell&#8217;indicatore specifico di cui all&#8217;art. 15 lettera a) TU il settore lavoro e quello civile siano distinti, il settore lavoro costituisce comunque una articolazione del settore civile, sicchè il dott. -OMISSIS-, come sottolineato nel parere attitudinale, ha acquisito una profonda conoscenza degli istituti civilistici manifestata anche nella metodica di approfondimento delle questioni proprie del diritto del lavoro, materia della quale egli è profondo ed esperto conoscitore&#8221;.<br /> 5. La ricorrente ritiene che in tale parte il giudizio di prevalenza sia non coerente con i parametri di cui al Testo unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015, avendo il CSM svalutato la sua esperienza nel settore civile per ben 17 anni, valorizzando invece una brevissima esperienza del controinteressato nello stesso settore (il periodo di permanenza alla Pretura di Termini Imerese, durante il quale, peraltro, egli non si è occupato soltanto di cause civili) e, addirittura, forzando la categoria giuslavoristica, fino a ricondurla nell&#8217;ambito del diritto civile, pur ammettendo, in premessa, che si tratti di un settore distinto.<br /> La censura, pur suggestiva, non coglie nel segno.<br /> Invero, il giudizio che il CSM esprime in ordine alla maggiore idoneità  di un candidato a ricoprire un determinato ufficio direttivo o semidirettivo è un giudizio complessivo che, analizzando l&#8217;intero percorso professionale del magistrato, valuta la totalità  delle sue competenze ed attitudini, le esperienze maturate, la produttività  e le capacità  organizzative.<br /> L&#8217;analisi del giudizio di prevalenza dato al controinteressato non può dunque essere parcellizzata sui singoli profili, ma va riguardata nella sua interezza.<br /> Sulla base di tale premessa metodologica, l&#8217;aver dato prevalenza all&#8217;esperienza maturata dal controinteressato nel settore lavoristico a fronte dell&#8217;esperienza quasi ventennale della ricorrente nel settore civilistico, può apparire una forzatura solo se tale profilo viene isolato dal contesto; viceversa non presenta aspetti di irragionevolezza se contestualizzato all&#8217;intera analisi del profilo del dott. -OMISSIS-. In ogni caso non può essere revocato in dubbio che il diritto del lavoro sia una branca del diritto civile.<br /> Senza qui riportare testualmente l&#8217;articolata argomentazione del parere impugnato, il Collegio rileva che ilÂ <em>Plenum,</em> quanto al dott. -OMISSIS-, ne ha valorizzato &#8220;la capacità  di approfondimento delle questioni&#8221; e &#8220;l&#8217;elevata qualità  dei provvedimenti adottati nell&#8217;arco dell&#8217;intera carriera&#8221; richiamando il parere attitudinale nel quale si sottolinea &#8220;non solo la scrupolosa attenzione riservata dal Magistrato su tutte le questioni sottoposte al sua cognizione nelle cause dÃ¬ cui lo stesso è relatore ma anche il significativo brillante contributo dallo stesso apportato nella discussione in camera dÃ¬ consiglio di tutte le cause&#8221;.<br /> Inoltre ilÂ <em>Plenum</em> si sofferma anche sui risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, ricordando che nel rapporto informativo risulta rimarcato &#8220;che anche nell&#8217;esperienza presso la Corte di Appello sezione lavoro, ha mantenuto il consueto elevatissimo rendimento sia in termini qualitativi, avendo egli confermato e messo a frutto, pur nel continuo divenire che caratterizza la materia, la propria profonda conoscenza del settore lavoristico, sia in termini quantitativi, avendo profuso un impegno costante e così¬ concorso in misura significativa al conseguimento dei risultati della Sezione in termini di sollecita risposta alle istanze di giustizia. Esemplare viene definito l&#8217;impegno nella gestione del ruolo, precisando che non ha fatto mai mancare il proprio prezioso e incondizionato apporto per la risoluzione delle problematiche organizzative&#8221;.<br /> Quanto alle esperienze di collaborazione nel settore lavoro, ritenute rilevanti quali indicatori generali ai sensi dell&#8217;art. 9 TU, il CSM riferisce che &#8220;a partire dal dicembre 2003 sino al trasferimento in Corte nel luglio 2013 ha sostituito, quale magistrato pìù anziano della sezione lavoro, il Presidente di sezione in caso di assenza, provvedendo alla gestione ordinaria dell&#8217;Ufficio e quindi anche alle assegnazioni, e presiedendo il collegio dei reclami&#8221; e ricorda come il Dirigente ha tra l&#8217;altro rimarcato &#8220;l&#8217;eccezionale spirito di servizio, coniugato alla altrettanta straordinaria professionalità &quot;, elementi tali da far ritenere &#8220;il dott. -OMISSIS- un magistrato esemplare, aggiungendo che la sua prolungata esperienza di giudice monocratico e i brillanti risultati conseguiti, depongono in modo univoco per una elevatissima capacità  organizzativa che saprebbe certamente mettere a frutto in caso di conferimento degli incarichi richiesti&#8221;.<br /> Nella valutazione comparativa con la dott.ssa -OMISSIS-, il provvedimento descrive pressochè nel dettaglio ilÂ <em>curriculum</em> professionale di quest&#8217;ultima, riferendo le materie di cui si è occupata si quale giudice di primo grado sia quale giudice di appello, richiama il parere reso dal Consiglio giudiziario in data 21 aprile 2016 per il conseguimento della sesta valutazione di professionalità , il quale conclude affermando che &#8220;la dott.ssa -OMISSIS- ha confermato di possedere doti di indubbia capacità  professionale, dimostrando di mantenere solide basi di preparazione giuridica particolarmente elevate e apprezzate nella materia del diritto di famiglia e delle persone, per la quale è stata in grado di fornire un forte contributo alla crescita professionale dei magistrati pìù giovani, dimostrando buon impegno e profusione nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni. Anche in Corte d&#8217;Appello dove esercita ora le proprie funzioni, si è fatta particolarmente apprezzare per la particolare preparazione giuridica nelle materie trattate e per la celerità  con la quale ha presto assimilato la tecnica di redazione delle sentenze dÃ¬ appello e del lavoro in camera di consiglio. Alla stregua delle suesposte considerazioni, pertanto, il giudizio su tutti i parametri valutativi è ampiamente positivo&#8221;.<br /> Dal punto di vista attitudinale, ilÂ <em>Plenum</em> da atto che la dott.ssa -OMISSIS-, nel periodo in cui è stata in servizio alla sezione distaccata di Monreale, ha coordinato tutti i servizi di cancelleria e quale unico giudice tutelare ha coordinato i GOT e organizzato i servizi di cancelleria, ha presieduto i collegi alla terza sezione civile, alla prima sezione civile ha svolto funzioni presidenziali nei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio e ha presieduto i procedimenti camerali di competenza collegiale. Il parere riporta che la stessa è stata componente del Comitato per le Pari Opportunità  per un quadriennio dal 2008, magistrato collaboratore per il settore civile per gli uditori giudiziari nominati con D.M. del 6 dicembre 2007 e, infine, magistrato affidatario di Uditori Giudiziari e M.O.T..<br /> 6. Osserva il Collegio che l&#8217;analisi della carriera della ricorrente, pur senza riferire pedissequamente tutte le singole esperienze, al pari di quella di tutti gli altri candidati, in realtà  ne riporta i tratti salienti evidenziandone l&#8217;assoluta rilevanza e pertinenza ai fini della procedura in parola, ivi compreso l&#8217;aver svolto funzioni presidenziali; tuttavia, al pari di quanto effettuato per gli altri candidati e, segnatamente, per il controinteressato, il provvedimento dÃ  conto anche della circostanza che nel parere attitudinale positivo (con un voto contrario) formulato dal Consiglio giudiziario di Palermo in data 9 novembre 2017, si segnala che nell&#8217;ultimo triennio la sua produttività  si è mantenuta solitamente a livelli inferiori &#8211; seppure in misura assai modesta &#8211; rispetto alla media del lavoro svolto dai colleghi della stessa sezione, mentre i dati statistici durante il periodo di servizio al Tribunale di Palermo evidenziano una notevole laboriosità .<br /> IlÂ <em>Plenum </em>riferisce che nel parere si sottolinea come &#8220;la concomitante convergenza di pìù circostanze (meccanismo dei termini di deposito ex art. 190 c.p.c., deposito di sentenze particolarmente complesse) non può indurre a inficiare la soggettiva e sostanziale significatività  del rilevato dato statistico &#8211; ossia di una produttività  seppur di poco, inferiore alla media della sezione -, tenuto conto che tendenzialmente tutti i magistrati della stessa sezione sono coinvolti nella trattazione di cause di analogo valore ponderale. Nel parere si evidenzia inoltre come tra il 2014 e il 2017 è incorsa in ritardi nel deposito delle sentenze (25 sentenze su 333 depositate oltre il triplo, con un&#8217;entità  dei ritardi da 61 a 134 giorni), che la stessa ha giustificato alla luce della complessità  delle cause affidate e al numero superiore al carico esigibile delle cause assunte in decisione negli anni 2014 e 2015. Va inoltre dato atto di come nell&#8217;ottobre 2017 è stato concordato un piano di rientro.<br /> Sempre nel parere si definisce &quot;discreta&quot; la capacità  organizzativa della dott.ssa -OMISSIS-. Si evidenzia in particolare come le esperienze di tipo organizzativo che la dott.ssa -OMISSIS- ha maturato nel corso della sua carriera le hanno permesso anche di acquisire una discreta capacità  di affrontare le problematiche tipiche che la direzione di un ufficio quale una sezione civile del Tribunale può presentare&#8221;.<br /> Sulla base delle riferite circostanze di fatto il CSM afferma che la valutazione integrata degli indicatori specifici e generali porta ad un giudizio di prevalenza del dott. -OMISSIS-.<br /> Si legge nel provvedimento: &#8220;Se il profilo della dott.ssa -OMISSIS- si caratterizza per la capacità  professionale, l&#8217;elevata preparazione giuridica e la qualità  dei provvedimenti adottati, in relazione alla valutazione della capacità  di organizzazione e dei conseguenti risultati conseguiti, rilevanti ai fini della valutazione della pregnanza dell&#8217;indicatore specifico di cui all&#8217;art. 15 lettera a) TU, va sottolineato come il parere valuta questa capacità  come &quot;discreta&quot; e tale aspetto risulta comprovato da una laboriosità  leggermente inferiore alla media della sezione associata a ritardi nel deposito di provvedimenti (in alcuni casi superiori al triplo dei termini di legge). Nella valutazione comparativa dei due candidati (ai sensi dell&#8217;art. 27 TU) va pertanto considerato, come a fronte di un profilo della dott.sa -OMISSIS- che presenta una capacità  organizzativa discreta, viceversa il profilo del dott. -OMISSIS- si contraddistingue non solo per un&#8217;eccellente livello qualitativo dell&#8217;attività  espletata, ma per un altrettanto eccellente capacità  organizzativa dimostrata in tutto l&#8217;arco della carriera. Quindi la dott.ssa -OMISSIS- ha dimostrato una inferiore capacità  organizzativa del dott. -OMISSIS- e quindi è subvalente sotto il profilo attitudinale nella valutazione dei risultati raggiunti in relazione all&#8217;indicatore specifico di cui all&#8217;art. 15 lettera a) TU. Questo peraltro anche tenendo conto del livello ottimale raggiunto dal dott. -OMISSIS- nel settore lavoro (quale articolazione del settore civile), e quindi dell&#8217;indicatore generale dell&#8217;art. 8 TU. Si tratta di un aspetto che assume rilevanza assorbente nella prospettiva funzionale dell&#8217;Ufficio oggetto della presente procedura, atteso che la finizione semidirettiva richiede innanzitutto la capacità  di organizzazione del proprio lavoro quale presupposto per l&#8217;organizzazione del lavoro anche altrui&#8221;.<br /> Osserva il Collegio che, al sindacato <em>ab estrinseco</em> consentito inÂ <em>subjecta </em>materia, il giudizio comparativo, volutamente innanzi riportato in modo testuale, non risulta affetto dai vizi denunciati.<br /> Invero ilÂ <em>Plenum </em>ha valutato nel loro complesso i percorsi professionali dei due magistrati in comparazione, comunque entrambi pregevoli, elevati e caratterizzati da esperienze ad ampio raggio, in un certo senso &#8220;compensando&#8221; la minore esperienza specifica del dott. -OMISSIS- nel pìù ampio settore civile, con la sua maggiore produttività  e puntualità  nel deposito dei provvedimenti; in altri termini il dott. -OMISSIS- è stato ritenuto prevalente con un percorso motivazionale molto ampio e coerente, che, pertanto, non appare lacunoso, illogico o irragionevole.<br /> Nè può essere considerato irragionevole l&#8217;aver dato rilievo al parere attitudinale positivo (con un voto contrario) formulato dal Consiglio giudiziario di Palermo in data 9 novembre 2017, che è successivo a quello pìù favorevole cui si riferisce la ricorrente invocandone il maggior peso, atteso che nel conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi il CSM valuta l&#8217;intero percorso professionale del magistrato.<br /> Peraltro, quale argomentazione &#8220;di chiusura&#8221;, il provvedimento non manca di evidenziare come, anche volendo ritenere i due profili professionali equivalenti fra loro, soccorrerebbe il subordinato parametro dell&#8217;anzianità  per il quale la dott.ssa -OMISSIS- è oggettivamente recessiva.<br /> 7. Neanche la ricorrente può essere seguita laddove lamenta un minore dettaglio nella descrizione della sua carriera.<br /> In proposito il Collegio ricorda che anche la giurisprudenza della Sezione è concorde nel ritenere che la scelta del relatore della proposta di indicare con maggiore enfasi e profusione di espressioni il profilo attitudinale e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, e, in specie, quello del candidato oggetto di proposta e poi prescelto, come osservato dalla Sezione, &#8220;<em>lungi dal costituire un vizio della motivazione, rientra in una pur legittima scelta della pìù consona modalità  esplicativa, rispetto alla quale, nell&#8217;ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonchè potenzialmente idonei allo svolgimento dell&#8217;incarico da conferire), ben possono essere posti in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta. Ne consegue che anche la scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità  del magistrato proposto, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità  di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità  della scelta e la logicità  del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione</em>&#8221; (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 maggio 2020, n. 5532 che richiama id. 22 giugno 2015, n. 8562 e id. 2 gennaio 2013, n. 1).<br /> Invero, nel caso di specie la descrizione del profilo professionale della ricorrente, come giÃ  detto, è ampia ed accurata e il corredo motivazionale del provvedimento, nel complesso piuttosto analitico, risulta ampio e approfondito nella parte dedicata alla comparazione.<br /> Secondo la giurisprudenza, ai fini della valutazione di prevalenza occorre &#8220;una compiuta motivazione e istruttoria che in termini comparativi dia puntualmente conto delle ragioni di ritenuta preferibilità  dell&#8217;un profilo sull&#8217;altro nel quadro degli indicatori previsti dalla Circolare&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3339).<br /> Alla stregua dei declinati parametri il giudizio del CSM appare immune da mende nè le doglianze della ricorrente, qualora tendenti a sostenere che ella avrebbe avuto maggiori meriti, maggiori esperienze e, quindi, una maggiore attitudine a ricoprire l&#8217;incarico da conferire, avrebbero miglior sorte non essendo consentito alla parte ricorrente sollecitare un riesame valutativo, per definizione sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.<br /> Deve, invero, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità , solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà  o difetto di motivazione (<em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5828; id. Sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786; id. Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; id. Sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; id. Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4839; id. Sez. IV, 14 luglio 2008, n. 3513; id. Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5933).<br /> Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto dell&#8217;organo di governo autonomo o una decisione che esprima una volontà  del giudicante che si sostituisca a quella dell&#8217;amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. La legge assegna al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta &#8220;non condivisibilità &#8221; della valutazione stessa (in termini: Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).<br /> In ogni caso il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità  della valutazione, l&#8217;effettività  della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3736; id., 5 marzo 2018, n. 1345; id. 23 gennaio 2018, n. 342; id. 17 gennaio 2018, n. 271).<br /> Con specifico riguardo all&#8217;adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione (la cui violazione integra una violazione di legge, ex art. 3 L. 241/1990) circa le attitudini e, in esse, la prevalenza di un indicatore, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l&#8217;accertamento di miglior capacità  professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri (Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2019, n. 3817).<br /> 8. La Sezione ha giÃ  avuto modo di osservare che la presenza, nei <em>curricula</em> degli aspiranti, di indicatori, sia generali sia specifici, impone solo una particolare accuratezza istruttoria, tale da comportare una reale considerazione dei requisiti attitudinali dei candidati, che perà² non predetermina gli esiti della successiva fase di valutazione degli stessi, nella quale si procederà , come previsto dall&#8217;art. 2 del medesimo Testo Unico, ad una valutazione integrata di tutti i profili attitudinali e del parametro del merito, il cui esito viene espresso in un giudizio &#8220;complessivo e unitario&#8221; (in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 1074/2018 cit.).<br /> Come rilevava lo stesso CSM nella relazione introduttiva al Testo Unico 2015, i criteri obiettivi per la valutazione dell&#8217;idoneità  direttiva mirano solo ad orientare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di scelta del magistrato pìù meritevole, ferma la &#8220;necessità  di preservare l&#8217;autonomia valutativa del CSM, evitando di introdurre nelle procedure selettive criteri tali da minare la discrezionalità  propria di un organo di rilevanza costituzionale. In altri termini, nel ridisegnare la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si è certato un giusto punto di equilibrio tra il principio di legalità  e l&#8217;irrinunciabile esigenza di tutelare il potere di autodeterminazione consiliare [&#038;] ciò anche al fine di arrestare recenti tentativi di degradazione della discrezionalità  consiliare a mera discrezionalità  tecnica&#8221;.<br /> La rilevata assenza di automatismi e il corrispondente rafforzamento dell&#8217;onere motivazionale, pìù in generale, non si traducono neppure nella necessaria adozione di una forma analitica di argomentazione, comportando la nuova disciplina consiliare soltanto un particolare onere di completezza argomentativa che, anche con l&#8217;utilizzo di formule sintetiche, faccia emergere gli snodi fondanti dell&#8217;operato giudizio di prevalenza (sulla legittimità  di una comparazione sintetica, cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 3346, con ampi richiami giurisprudenziali).<br /> Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.<br /> 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) in favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge ove dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della ricorrente, del controinteressato e di qualunque altro soggetto citato, nonchè degli uffici giudiziari citati.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l&#8217;art. 25 D.L. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Laura Marzano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12403/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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