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	<title>12399 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12399 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12399</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: Illumia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Nico Moravia, Marco Giustiniani e Lorenzo Picciano, con domicilio eletto presso lo studio Pavia e Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78; contro Autorità  Garante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI:  Illumia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Nico Moravia, Marco Giustiniani e Lorenzo Picciano, con domicilio eletto presso lo studio Pavia e Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78; contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituite in giudizio; nei confronti Unione Nazionale Consumatori, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di pratica commerciale contraria a diligenza professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Concorrenza e mercato  &#8211; consumatore &#8211;  pratica commerciale  contraria a diligenza professionale -codice del consumo &#8211; è applicabile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Allorquando una pratica commerciale utilizzata da un imprenditore costituisce, nel suo insieme e in ragione delle singole modalità  di sviluppo, il presupposto idoneo ad ingannare in qualsiasi modo le scelte del consumatore, ovvero a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, essa va ricondotta nella categoria degli atti (od omissioni) contrari alla &#8220;diligenza professionale&#8221;, oltre che atti &#8220;a falsare il comportamento economico del consumatore&#8221; e per ciò stesso essa si proietta nell&#8217;orbita di tutela del Codice del consumo .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/11/2020<br /> <strong>N. 12399/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08558/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2015, proposto da<br /> Illumia S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Nico Moravia, Marco Giustiniani e Lorenzo Picciano, con domicilio eletto presso lo studio Pavia e Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata <em>ex lege </em>in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Unione Nazionale Consumatori, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento prot. 25424 del 15 aprile 2015 con cui è stata contestata alla ricorrente una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 lett. b) e d) e 22, comma 2, D.Lgs. 206/05 con conseguente irrogazione di sanzione pecuniaria.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;AGCM;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice, nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l&#8217;art. 25 D.L. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Illumia S.p.A. ha impugnato il provvedimento del 15 aprile 2015 n. 25424, reso a conclusione del procedimento PS9452 &#8220;Illumia &#8211; Promozione <em>led </em>per risparmio energetico&#8221;, con cui l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la società  ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nella diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole finalizzata alla promozione dell&#8217;offerta &quot;Energia Semplice&quot;, in violazione degli artt. 20, 21, lett. b) e d), e 22, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 200.000.<br /> La ricorrente formula avverso il provvedimento tre tipologie di censure: la prima investe il procedimento, che risulterebbe viziato da una serie di irregolarità  formali che avrebbero compresso il suo diritto di difesa; la seconda si appunta sulla sostanza delle valutazioni assunte dall&#8217;Autorità , che sarebbero frutto di un apprezzamento affrettato, lacunoso e perciò gravemente erroneo; la terza riguarda la sanzione che sarebbe stata irrogata in mancanza dei presupposti di legge, sarebbe fondata su elementi di fatto erronei e, infine, sarebbe sproporzionata rispetto all&#8217;infrazione contestata.<br /> L&#8217;AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame.<br /> Alla camera di consiglio del 29 luglio 2015 la ricorrente ha rinunciato all&#8217;istanza cautelare, come da ordinanza n. 3314 del 30 luglio 2015.<br /> In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive; la ricorrente ha replicato con memoria del 6 novembre 2020.<br /> All&#8217;udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. A seguito di alcune segnalazioni da parte dell&#8217;associazione consumatori Unione Nazionale Consumatori e di vari consumatori, in data 17 novembre 2014 l&#8217;AGCM avviava nei confronti di Illumia S.p.A., società  attiva dal 2006 nel settore della commercializzazione di energia elettrica e di gas, che opera nel libero mercato, il procedimento istruttorio n. PS9452 ipotizzando la diffusione di alcuni messaggi pubblicitari aventi ad oggetto la promozione dell&#8217;offerta &#8220;Energia Semplice&#8221; riguardante l&#8217;erogazione di energia elettrica, per possibile violazione degli articoli 20, 21, lettere b) e d) e 22 comma 2, come specificato al comma 4 del medesimo articolo, del Codice del Consumo.<br /> In particolare, la diffusione dei suddetti messaggi avveniva mediante tre distinti mezzi di comunicazione:<br /> &#8211; a mezzo stampa, realizzata sui principali quotidiani nazionali e locali, il quale consisteva in un tabellare a pagina intera dove appariva l&#8217;immagine dell&#8217;Italia rappresentata da lampadine accese. Nel messaggio compariva la frase &#8220;Il futuro dell&#8217;Italia si gioca oggi, scegli energia semplice per la tua fornitura di luce e gas e ricevi 12 lampadine a <em>led</em> del valore di 200 euro&#8221; ed in calce al messaggio la denominazione &#8220;Illumia&#8221;, un numero verde, la denominazione del sito <em>internet</em>, nonchè la frase: &#8220;Ricevi unÂ <em>kit</em> di lampadine a <em>led</em> del valore di 200 €. Risparmi 110 € all&#8217;anno in efficienza energetica grazie ai <em>led</em>. Hai sempre la tariffa pìù bassa tra monoraria e bioraria l&#8217;energia verde è compresa nel prezzo&#8221;;<br /> &#8211; tramite il sito <em>internet</em> (www.illumia.it), rilevazione marzo 2015, il quale riportava nella schermata iniziale la stessa immagine della pagina pubblicitaria utilizzata sulla stampa. Nella pagina relativa ai vantaggi dell&#8217;offerta &#8220;Energia semplice&#8221; si leggeva: &#8220;<em>Kit</em> di lampadine a <em>LEd </em>del valore di 200 €. Avrai in dotazione unÂ <em>kità </em>di lampadine a <em>LED</em> che potrai scegliere liberamente tra gli articoli presenti nel negozio on line. 100 € di risparmio all&#8217;anno in efficienza energetica grazie alla tecnologia <em>led</em> otterrai una diminuzione nei consumi di energia&#038; prezzo bloccato per tre anni al riparo dagli aumenti del costo dell&#8217;energia. Inoltre ogni mese, grazie al Servizio di Ottimizzazione Consumi ti verrà  applicato il prezzo pìù basso tra le tariffe monoraria e bioraria&#8221;;<br /> &#8211; mediante <em>spot</em> sulle principali emittenti televisive nazionali (Rai, Mediaset, Sky), con un messaggio recitato dall&#8217;ex Commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Cesare Prandelli del seguente contenuto: &quot;Per un&#8217;Italia migliore domani dobbiamo vincere subito. Per questo Illumia vuole dare a tutti una nuova energia. Con questa: una lampadina a <em>led</em> che consuma l&#8217;85% in meno delle tradizionali. Risparmi sulla bolletta e l&#8217;ambiente ci guadagna. Perchè il futuro dell&#8217;Italia si gioca oggi. Passa ad Illumia adesso. E ricevi 12 lampadine a <em>led</em> del valore di 200 €. Illumia luce e gas. Chiama l&#8217;800.80.8820&quot;.<br /> Nella comunicazione di avvio del procedimento veniva contestata a Illumia la diffusione, nei riportati messaggi pubblicitari, di informazioni ritenute non veritiere ed omissive in quanto l&#8217;offerta commerciale avrebbe presentato, in realtà , rilevanti condizioni tali da circoscriverne sensibilmente la portata e la convenienza per il consumatore.<br /> La società  partecipava al procedimento presentando memoria anche in risposta alla richiesta di informazioni formulata dall&#8217;Autorità .<br /> Venivano, inoltre, acquisiti i pareri dell&#8217;Autorità  di regolazione per l&#8217;energia elettrica, il gas e i servizi idrici e dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto che la pratica commerciale oggetto di accertamento da una parte riguardava il settore elettrico e, dall&#8217;altra, era stata posta in essere tramite diversi mezzi di comunicazione.<br /> A conclusione del procedimento l&#8217;Autorità , con l&#8217;impugnato provvedimento, dichiarava la pratica commerciale oggetto di accertamento scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista; quindi irrogava alla società  una sanzione di € 200.000.<br /> L&#8217;Autorità  riteneva che le indicazioni relative alla possibilità  di un risparmio di 100 euro, infatti, sarebbero risultate ambigue e non veritiere trattandosi, non di una riduzione del prezzo di acquisto del servizio, ma solo del possibile risparmio derivante dall&#8217;utilizzo di strumenti di efficienza energetica. Inoltre, le affermazioni in ordine alla possibilità  di usufruire della tariffa pìù bassa tra quella monoraria e bioraria, di fatto, sarebbero risultate dipendenti da una circostanza esterna, quale la necessaria presenza, nell&#8217;immobile del consumatore, di una specifica tipologia di contatore.<br /> I messaggi sarebbero risultati poi omissivi per l&#8217;assenza di indicazioni importanti e necessarie per il consumatore al fine di adottare una decisione commerciale consapevole nel passare al mercato libero, quali l&#8217;effettiva entità  della quota di prezzo bloccata per tre anni e gli adempimenti connessi alla restituzione del <em>kit</em> di lampadine.<br /> 2. Con il primo motivo la ricorrente formula censure di tipo procedurale, assumendo che l&#8217;AGCM:<br /> &#8211; avrebbe avviato il procedimento oltre il termine di gg. 180, stabilito dall&#8217;art. 6, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità  ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie adottato con Delibera Autorità  5 giugno 2014;<br /> &#8211; avrebbe leso i diritti di difesa della ricorrente, in ragione della mancata corrispondenza tra le contestazioni mosse in sede di avvio dell&#8217;istruttoria e le condotte illecite accertate con il provvedimento conclusivo.<br /> Il motivo è nel complesso infondato.<br /> 2.1. Risulta dagli atti di causa che l&#8217;AGCM ha ricevuto la prima segnalazione, da parte dell&#8217;associazione dei consumatori, in data 15 maggio 2014 (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente), laddove la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata il 17 novembre 2014.<br /> Risulta anche che, nel suddetto periodo, oltre a ricevere altre segnalazioni da parte di consumatori, ha svolto attività  preistruttoria, effettuando tra l&#8217;altro una rilevazione sul sito <em>internetà </em>in data 30 ottobre 2014, dalla quale emergeva la perdurante presenza del messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione.<br /> Ciò posto è infondata la prima censura, con la quale parte ricorrente sostiene che l&#8217;Autorità  sarebbe incorsa in una causa di decadenza dall&#8217;esercizio del potere sanzionatorio, per non avere rispettato il termine massimo di 180 giorni di durata della fase preistruttoria, previsto all&#8217;art. 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie.<br /> Tale articolo prevede che l&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 4 del Regolamento, con cui il soggetto segnalante chiede l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  nei confronti di una pratica commerciale ritenuta scorretta. Il termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni, fino alla ricezione delle stesse.<br /> La Sezione ha pìù volte rilevato come il Regolamento sulle procedure istruttorie dell&#8217;AGCM, pur prevedendo una scansione temporale dell&#8217;attività  dell&#8217;Autorità , non qualifica espressamente i termini relativi alle modalità  di intervento come perentori, nè individua ipotesi di decadenza dalla potestà  sanzionatoria, nè, infine, prevede una illegittimità  del provvedimento o dell&#8217;accertamento pregresso, tardivamente esercitato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 marzo 2017, n. 3144 e la giurisprudenza ivi richiamata).<br /> Inoltre, si è affermato che il computo dei termini, soprattutto della fase preistruttoria dei procedimenti dell&#8217;Autorità , va collegato &#8220;<em>non giÃ  alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell&#8217;infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non giÃ  alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità , ma all&#8217;acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti anche nel tempo della stessa</em>&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 luglio 2019, n. 8747; id. 3 dicembre 2009, n. 2721).<br /> Ne discende che i termini indicati nel Regolamento in parola non possono ritenersi idonei a condizionare la legittimità  di un provvedimento adottato oltre i limiti temporali astrattamente indicati, allorquando in concreto, come accaduto nel caso di specie, si è manifestata l&#8217;esigenza di ulteriori attività  di indagine e di valutazione, al fine di addivenire a una conoscenza piena della questione affrontata.<br /> Ne consegue l&#8217;inidoneità  dello spirare dei termini a incidere sul potere di provvedere in capo all&#8217;Autorità , anche tenuto conto che l&#8217;art. 5, comma 2, del citato Regolamento espressamente stabilisce che, dopo la scadenza del termine di 180 giorni, &#8220;Resta impregiudicata la facoltà  dell&#8217;Autorità  di acquisire successivamente agli atti l&#8217;istanza di intervento per procedere d&#8217;ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorità  di intervento&#8221;.<br /> A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, l&#8217;avvio del procedimento è stato disposto dopo 186 dalla prima segnalazione, tempo durante il quale l&#8217;Autorità  ha disposto l&#8217;acquisizione di informazioni, utili per l&#8217;accertamento della condotta oggetto di imputazione, sicchè il tempo complessivamente intercorso tra l&#8217;acquisizione del primo riscontro e l&#8217;avvio del procedimento non può neanche ritenersi irragionevolmente lungo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 11976).<br /> 2.2. Parimenti infondata è la censura secondo cui la non corrispondenza tra la condotta contestata con la comunicazione di avvio del procedimento e quella accertata nel provvedimento conclusivo, avrebbe leso i diritti di difesa della ricorrente.<br /> Dal confronto fra la comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2 id.) e il provvedimento conclusivo emerge che l&#8217;Autorità  non ha modificato l&#8217;oggetto di indagine nè ha preso in considerazione condotte non contestate essendosi limitata a rilevare, sulla base dei dati emersi dall&#8217;istruttoria, l&#8217;effettiva consistenza della pratica accertata come scorretta.<br /> Nè coglie nel segno la tesi secondo cui l&#8217;Autorità  avrebbe imputato alla ricorrente &#8220;un effetto vincolante&#8221; mai contestato prima, che rappresenterebbe elemento centrale di una delle condotte scorrette accertate. Ciò che risulta è che l&#8217;Autorità , coerentemente con quanto contestato in fase di avvio, ha accertato l&#8217;ingannevolezza e l&#8217;incompletezza dei messaggi pubblicitari relativi all&#8217;offerta di <em>kit</em> di lampade <em>led</em>; viceversa l&#8217;asserito &#8220;effetto vincolante&#8221; non è la condotta accertata dall&#8217;Autorità  e qualificata scorretta bensì¬ una conseguenza di tale condotta.<br /> Afferma, invero, l&#8217;AGCM: &#8220;Di fatto, come emerso dalle risultanze istruttorie, la consegna del <em>kità </em>di lampadine con le modalità  adottate dal professionista concretizza una serie di vincoli, dei quali il consumatore, come detto, non viene in alcun modo reso edotto. Infatti, il recesso prima della scadenza dei tre anni (periodo di validità  del comodato) comporta oneri e penali per il consumatore, tra cui la restituzione del <em>kit</em> di lampadine, così¬ che tale dotazione finisce per vincolare il consumatore all&#8217;offerta di energia sottoscritta con il professionista&#8221; (par. 41 del provvedimento).<br /> Peraltro, per quanto in questa sede rileva, anche tale profilo come tutti gli altri contestati, era noto alla parte, la quale ha preso regolarmente parte al procedimento ed ha avuto ampia possibilità  di difendersi su tutte le circostanze oggetto di indagine da parte dell&#8217;Autorità , presentando documentazione e memoria difensiva (doc. 7 id.).<br /> Quindi è del tutto insussistente la denunciata violazione del principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e provvedimento sanzionatorio, ditalchè la relativa censura che si risolve in una petizione di principio.<br /> 3. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene la correttezza della campagna pubblicitaria oggetto di contestazione affermando che le conclusioni dell&#8217;AGCM sarebbero frutto di un apprezzamento affrettato, lacunoso e perciò gravemente erroneo.<br /> In particolare, dopo aver evidenziato come la nozione di &#8220;primo contatto pubblicitario&#8221; si atteggi in maniera differente a seconda dello strumento tramite il quale la campagna è veicolata e dopo aver dato una propria interpretazione del concetto di &#8220;consumatore medio&#8221;, la ricorrente si sofferma a difendere, partitamente, la correttezza e veridicità  dei messaggi pubblicitari presi in esame: quello relativo alla consegna del <em>kit</em> di lampadine, quello relativo al risparmio di 100 euro, quello relativo all&#8217;applicazione del cd. &#8220;prezzo bloccato&#8221;, quelli sull&#8217;applicazione della tariffa mono/bioraria e sull&#8217;attivazione del cd. &#8220;servizio risparmio energetico&#8221;.<br /> Conclude la sua disamina ritenendo l&#8217;accertamento dell&#8217;Autorità  viziato da sviamento. Invero, partendo dalla premessa secondo cui sarebbe noto che la predisposizione di offerte sempre pìù appetibili, e la possibilità  riconosciuta agli operatori di promuovere le stesse, siano i terreni fondamentali su cui si gioca, di fatto, la possibilità  di guadagnare nuovi clienti, la ricorrente afferma che l&#8217;Autorità  abbia finito per porre in essere una vera e propria attività  di regolazione della materia.<br /> Anche tale motivo è complessivamente infondato.<br /> 3.1. Con il provvedimento impugnato (cfr. parr. 37- 46), l&#8217;Autorità  ha accertato la decettività  delle indicazioni fornite nei messaggi.<br /> Quanto alla consegna di unÂ <em>kità </em>di lampadine, l&#8217;Autorità  ha evidenziato che, sebbene non fosse presente l&#8217;espressione &#8220;omaggio&#8221;, il messaggio presentava in modo ambiguo la possibilità  di ottenere ilÂ <em>kit</em>, non fornendo alcuna indicazione su eventuali oneri e condizioni gravanti sul consumatore, lasciando intendere che si trattasse effettivamente di un omaggio.<br /> L&#8217;Autorità  ha quindi accertato che il professionista, omettendo di precisare la reale natura giuridica della consegna delle lampadine, avvenuta in realtà  a mero titolo di comodato con un vincolo di durata di tre anni, non ha fornito un&#8217;informazione rilevante per la decisione del consumatore, che doveva essere messo a conoscenza del fatto che si trattava di offerta vincolante e con potenziali effetti &#8220;fidelizzanti&#8221; per la durata del comodato (tre anni).<br /> 3.2. Osserva il Collegio che le conclusioni dell&#8217;Autorità  appaiono del tutto logiche e coerenti.<br /> Invero, quando un professionista promuove un&#8217;iniziativa commerciale, in ossequio al dovere di diligenza, ha l&#8217;onere di evidenziare e chiarire fin da subito che l&#8217;offerta prospettata come particolarmente appetibile presenta anche oneri e dei corrispettivi in caso di recesso anticipato.<br /> Nè può essere condivisa l&#8217;obiezione della ricorrente secondo cui il consumatore poteva venire a conoscenza dell&#8217;esatta portata delle condizioni contrattuali accedendo alla sezione &#8220;caratteristiche dell&#8217;offerta&#8221; presente sul sito <em>internet</em>, ovvero in un momento successivo, tramite la fruizione del servizio di assistenza-clienti.<br /> In materia di pubblicità  ingannevole la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha sempre evidenziato che rileva il messaggio che &#8220;prende l&#8217;attenzione&#8221; al primo contatto, che i relativi <em>claim </em>pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento (cfr., da ultimo: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 10826) e che la decettività  del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità  di presentazione del prodotto al fine di &#8220;agganciare&#8221; l&#8217;attenzione del consumatore al primo contatto, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in altri momenti, lo stesso consumatore possa approfondire la modalità  di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità  in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria (cfr., <em>ex multis</em>: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 ottobre 2017, n. 10834).<br /> E&#8217; stato, altresì¬, affermato che è riconducibile alÂ <em>claim</em> principale il pericolo o l&#8217;effetto di &#8220;aggancio&#8221; del consumatore, il quale, allettato dall&#8217;offerta in esso contenuta, massimamente visibile, corre il rischio di omettere l&#8217;integrale lettura delle parti meno evidenziate del messaggio pubblicitario recanti la completa descrizione del prodotto e dei suoi effetti di assunzione, i quali vengono così¬ resi disponibili &#8211; e forse appresi &#8211; in un momento successivo a quello in cui il consumatore deve, secondo il paradigma individuato dagli articoli del Codice del Consumo posti a presidio della libertà  di scelta del medesimo, disporre contestualmente, e con identica evidenza grafica, di tutte le informazioni utili ad assumere la decisione di natura commerciale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1158).<br /> Ciò anche perchè, come ripetutamente chiarito, &#8220;<em>una volta determinato il c.d. aggancio pubblicitario del consumatore, il solo fatto che questi sia indotto a consultare il sito per ottenere ulteriori informazioni aumenta le possibilità  che egli possa poi effettivamente decidere di fruire delle prestazioni del professionista (per cui l&#8217;intento promozionale, una volta che egli consulta il sito, può dirsi raggiunto: analogamente a quando la tecnica di &#8220;aggancio&#8221; muova dalla pubblicità , televisiva, radiofonica o su quotidiani, e induca il consumatore a consultare il sito internet o a recarsi personalmente ad accertare la reale portata dell&#8217;offerta o addirittura direttamente l&#8217;acquisto</em>&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 gennaio 2014, n. 1171; Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6204).<br /> 3.3. Per analoghe considerazioni non coglie nel segno la tesi della presunta correttezza del messaggio relativo al risparmio di € 100.<br /> Dall&#8217;istruttoria è emerso che, contrariamente a quanto enfatizzato nell&#8217;offerta diffusa tramite stampa e sito <em>internet,</em> detto importo, deriva dal risparmio conseguibile dalla sostituzione di lampade alogene con le lampadine a <em>led</em> e, come evidenziato dal parere dell&#8217;Autorità  di regolazione del settore elettrico, tale circostanza potrebbe non realizzarsi considerato che molte famiglie giÃ  attualmente fanno uso di lampade a basso consumo. Quindi il risparmio potrebbe risultare inferiore rispetto a quello prospettato. Inoltre una parte del risparmio pubblicizzato deriva dal risparmio che ottiene il consumatore per la sostituzione delle lampadine in uso con ilÂ <em>kit</em> &quot;ricevuto&quot; in dotazione.<br /> L&#8217;Autorità  ha rilevato che Illumia, nel messaggio, prospetta un risparmio certo di 100 euro, laddove detto importo è evidentemente il frutto di una somma di variabili non sempre verificabili e non sempre certe, con la conseguenza che detto risparmio potrebbe non esservi proprio o comunque non nella misura pubblicizzata dal professionista.<br /> Ne discende che correttamente tale messaggio è stato ritenuto decettivo, incompleto e ingannevole.<br /> Come noto, le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di &#8220;pericolo&#8221;, &#8220;<em>essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicchè non è richiesto all&#8217;autorità  di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione</em>&#8221; (cfr., <em>ex multis</em>, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2013, n. 1177). <br /> 3.4. Nè, per analoghe considerazioni, la ricorrente può essere seguita laddove sostiene la correttezza delle informazioni fornite sul messaggio promozionale diffuso tramite il sito <em>internet</em>, relativamente al &#8220;prezzo bloccato per tre anni&#8221;.<br /> Difatti, l&#8217;utilizzo del <em>claim</em> &#8220;prezzo bloccato per tre anni al riparo dagli aumenti del costo dell&#8217;energia&#8221; lascia intendere che, aderendo all&#8217;offerta, sia possibile ricevere l&#8217;erogazione dell&#8217;energia ad un prezzo non soggetto a variazioni: in realtà , tale invarianza, nel caso di specie, si riferiva esclusivamente ad una parte del costo complessivo addebitato dal fornitore, corrispondente alla sola &#8220;componente energia&#8221; (imposte escluse).<br /> Sul punto l&#8217;Autorità  ha chiarito che, per quanto il messaggio del sito <em>internet</em> specificasse, in una nota, che tale &quot;prezzo&quot; doveva intendersi riferito solo a una componente dei corrispettivi applicati, tale indicazione non risultava immediatamente esplicativa dell&#8217;entità  di quota rispetto alla spesa complessiva per la fornitura del servizio di energia elettrica pagata dal consumatore.<br /> Aggiunge l&#8217;Autorità  che, &#8220;quand&#8217;anche il consumatore, leggendo ilÂ <em>claim</em> e la relativa nota esplicativa, capisse che solo una parte del prezzo è bloccata, comunque, verrebbe indotto a rivolgersi ad Illumia sulla base di una volontà  alterata dalla mancanza di tutti gli elementi che potrebbero determinarlo all&#8217;acquisto dell&#8217;offerta in esame e dalla particolare convenienza della stessa (ilÂ <em>claim</em> completo recita: &quot;prezzo bloccato per tre anni al riparo dagli aumenti del costo dell&#8217;energia&quot;). Infatti, è possibile che il consumatore medio non sia in grado di determinare autonomamente l&#8217;incidenza della c.d. &quot;quota per energia&quot; (componente a copertura dei costi di approvvigionamento per l&#8217;energia elettrica) sulla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica. La determinazione di tale elemento richiede, infatti, la conoscenza di tutte le componenti del prezzo previsto per il servizio di vendita, delle tariffe per i servizi di rete e gli oneri generali e delle imposte, nonchè del valore dei relativi corrispettivi unitari o aliquote, nelle rispettive articolazioni e nella misura applicabile in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura&#8221; (par. 44).<br /> Correttamente, dunque, anche tale messaggio è stato giudicato omissivo di informazioni che possono ritenersi rilevanti ai fini della scelta del consumatore. Anche in questo, caso, l&#8217;effetto &#8220;aggancio&#8221; del messaggio contenente informazioni non corrette sulla effettiva convenienza dell&#8217;offerta e la natura di illecito di pericolo che la giurisprudenza unanime riconosce agli illeciti conseguenti a pratiche commerciali scorrette (<em>ex multis</em>, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 1425) rendono l&#8217;attività  sanzionatoria dell&#8217;Autorità  immune dai vizi denunciati.<br /> 3.5. Non ha miglior sorte la tesi che sostiene la correttezza del <em>claim</em> &quot;ti verrà  applicato il prezzo pìù basso tra la tariffa monoraria e la tariffa bioraria&quot;.<br /> In proposito nel provvedimento si legge che dalla documentazione istruttoria è emerso che la possibilità  di usufruire di corrispettivi monorari o differenziati per fasce è comunque demandata, per il mercato libero, alle previsioni del singolo contratto di fornitura e alla necessaria installazione di un contatore predisposto per la telegestione (par. 45).<br /> L&#8217;Autorità  ha, quindi, evidenziato che il messaggio utilizza in modo ambiguo la prospettazione di detto vantaggio economico, creando nei consumatori aspettative circa l&#8217;applicazione di tariffe particolarmente basse. Ambiguità  poi avvalorata dall&#8217;omissione di informazioni rilevanti che incidono sul costo del servizio.<br /> E&#8217;, infatti, emerso che l&#8217;adesione all&#8217;offerta comporta l&#8217;automatica attivazione del servizio risparmio energetico; si tratta di un servizio non opzionale che comporta per il cliente il pagamento di un corrispettivo e l&#8217;applicazione di particolari condizioni e oneri. La previsione di questo corrispettivo obbligatorio (pari a 72 euro l&#8217;anno) comporta una riduzione dell&#8217;effettiva convenienza tariffaria pubblicizzata, rendendo il messaggio scorretto nella misura in cui prospetta un risparmio e una convenienza maggiori di quelli effettivamente ottenibili con l&#8217;adesione all&#8217;offerta in parola, omettendo invece una importante componente di costo.<br /> Quindi correttamente l&#8217;Autorità  ha valutato che, con un messaggio di tal fatta il consumatore non è messo in grado di assumere una decisione commerciale consapevole sulla effettiva convenienza della proposta.<br /> 3.6. Ciò posto non possono essere condivise neanche le obiezioni della ricorrente circa la nozione di &#8220;consumatore medio&#8221;.<br /> In proposito la giurisprudenza ha affermato che &#8220;<em>il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare ilÂ consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, sia idonea a indurre detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica. Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, deve essere vietata.</em><br /> <em>La condotta omissiva, poi, per essere considerata ingannevole, deve avere ad oggetto &#8220;informazioni rilevanti di cui ilÂ consumatore medio ha bisogno&#8221; per prendere una decisione consapevole (art. 22). Al riguardo, va rimarcato che, in tutte le ipotesi in cui la pratica commerciale integri gli estremi di un &#8220;invito all&#8217;acquisto&#8221; (locuzione che comprende le comunicazioni commerciali) debbono considerarsi sempre e comunque &#8220;rilevanti&#8221; le informazioni relative alle &#8220;caratteristiche principali del prodotto&#8221; (art. 22, comma 4, Codice del consumo nonchè art. 7, paragrafo 4, della direttiva europea). In assenza di tali informazioni, un invito all&#8217;acquisto si considera quindi ingannevole (cfr., per tutte, CGUE, sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige, C-122/10, EU:C:2011:299, punto 24).</em><br /> <em>Per quanto fini qui illustrato, il punto di riferimento soggettivo è dunque quello del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (cfr. CGUE, sentenza del 12 maggio 2011, C-122/10, punto 22).</em><br /> <em>Come risulta dal &#8220;considerando 18&#8221; della direttiva 2005/29, la nozione di &#8220;consumatore medio&#8221; non è una nozione statistica e che, per determinare la reazione tipica di tale consumatore in una determinata situazione, gli organi giurisdizionali e le autorità  nazionali devono esercitare la loro facoltà  di giudizio.</em><br /> <em>Deve pure specificarsi che, ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 3, del Codice del consumo, &#8220;le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi pìù ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità  mentale o fisica, della loro età  o ingenuità , in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell&#8217;ottica del membro medio di tale gruppo&#8221;</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2371).<br /> Secondo le coordinate interpretative sopra tracciate, allorquando una pratica commerciale utilizzata da un imprenditore costituisce, nel suo insieme e in ragione delle singole modalità  di sviluppo, il presupposto idoneo ad ingannare in qualsiasi modo le scelte del consumatore, ovvero a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, essa va ricondotta nella categoria degli atti (od omissioni) contrari alla &#8220;diligenza professionale&#8221;, oltre che atti &#8220;a falsare il comportamento economico del consumatore&#8221; e per ciò stesso essa si proietta nell&#8217;orbita di tutela del Codice del consumo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 giugno 2020, n. 7335).<br /> 3.7. Infine appare perplessa oltre che infondata la censura secondo cui, con l&#8217;impugnato provvedimento, l&#8217;Autorità  avrebbe finito con l&#8217;esercitare un ruolo regolatorio.<br /> Risulta, invero, proprio dal provvedimento il parere reso proprio dall&#8217;Autorità  di regolazione per l&#8217;energia elettrica, il gas e i servizi idrici la quale, appositamente e correttamente interpellata, parere con cui proprio il Regolatore ha ritenuto che tutti i messaggi pubblicitari veicolati attraverso la stampa e tramite <em>internet</em>, come specificamente riferito nel provvedimento ai parr. 30 &#8211; 35, omettevano informazioni rilevanti veicolando informazioni incomplete.<br /> 4. Con il terzo motivo la ricorrente censura la quantificazione della sanzione ritenendola errata sia perchè l&#8217;Autorità  avrebbe considerato fattori inesatti o incompleti, sia perchè al contrario, avrebbe tralasciato dati rilevanti, affermando che, comunque, la sanzione sarebbe eccessiva e non proporzionata alla violazione contestata.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Nella determinazione della sanzione l&#8217;Autorità  si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall&#8217;art. 11 L. 689/81, in virtà¹ del richiamo previsto all&#8217;art. 27, comma 13, D.Lgs. 206/05, e quindi ha considerato, in generale, la gravità  della violazione e la durata della stessa.<br /> Con riferimento alla gravità  della violazione, il provvedimento ha evidenziato la rilevante dimensione economica del professionista, che rappresenta un importante operatore nel mercato libero dell&#8217;energia elettrica, con un rilevante fatturato peraltro in significativa crescita, pari a € 499.000.000, realizzato nel 2013, nonchè dell&#8217;ampia diffusione della pratica, essendo stata realizzata tramite una campagna pubblicitaria articolata con diverse forme (<em>spot</em> televisivi, stampa, <em>internet</em>) atta a sfruttare, in un momento di particolare attenzione del consumatori verso il risparmio, la leva della convenienza economica come elemento essenziale della campagna pubblicitaria.<br /> Inoltre, anche alla luce del parere formulato dall&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, l&#8217;Autorità  ha stimato che i mezzi di diffusione della pratica siano idonei a raggiungere un&#8217;ampia platea di consumatori e, pertanto, che la pratica abbia potenzialmente una elevata capacità  di penetrazione e di alterazione delle scelte dei consumatori.<br /> La durata della violazione, dagli elementi acquisiti, è risultata essersi dispiegata nel periodo aprile &#8211; ottobre 2014 con diversi e ripetuti passaggi sulle principali emittenti televisive e con pubblicazione di tabellari sui principali quotidiani nazionale e locali. Per quanto riguarda il messaggio diffuso tramite <em>internet</em>, inoltre, lo stesso è risultato ancora in diffusione nel mese di marzo 2015, ossia alla data di adozione del provvedimento.<br /> Sulla base di tali elementi la sanzione è stata quantificata in € 200.000 (duecentomila).<br /> La ricorrente contesta tali assunti, perchè a suo dire da una parte l&#8217;Autorità  avrebbe dovuto considerare solo il fatturato relativo alla vendita di energia elettrica, dall&#8217;altra l&#8217;affermazione per cui la campagna sia stata &quot;idonea a raggiungere un&#8217;ampia platea di consumatori&quot;, sarebbe priva di riscontri istruttori. Infine anche la durata sarebbe sbagliata.<br /> 4.1. In linea generale il Collegio osserva che la somma irrogata non appare quantificata in violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità , alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini di una efficace funzione deterrente, la sanzione deve essere parametrata al fatturato realizzato dall&#8217;impresa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2020, n. 1418).<br /> Inoltre la gravità  e la durata della pratica risultano correttamente apprezzate, non sussistendo la dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità , anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini di una efficace funzione deterrente, la sanzione va parametrata al fatturato realizzato dall&#8217;impresa (così¬, <em>ex multis</em>, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 giugno 2018, n. 7009; Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4085).<br /> 4.2. Quanto alla tesi per cui l&#8217;Autorità  non avrebbe svolto alcuna istruttoria sugli effetti concreti della pratica scorretta accertata, va ricordato ancora una volta che, nell&#8217;assetto di interessi disciplinato dal D.Lgs. 206/2005, le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie «di pericolo», essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicchè non è richiesto all&#8217;Autorità  di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 1877).<br /> Quanto precede rende irrilevante la circostanza che l&#8217;Autorità  abbia ricevuto poche segnalazioni, nè coglie nel segno la censura secondo cui la condotta in parola non sarebbe grave in quanto, dato il tempo limitato dei messaggi pubblicitari, non sarebbe stata in grado di raggiungere così¬ tanti consumatori.<br /> Invero, ai fini della configurazione dell&#8217;illecito, non occorre l&#8217;analisi degli effetti prodotti dalla condotta, essendo invece sufficiente che, sulla base di un giudizio prognostico, la stessa sia ritenuta idonea ad incidere potenzialmente sulle scelte dei consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 7335/2020 cit.).<br /> 4.3. In ordine alla quantificazione della sanzione, in ogni caso deve rilevarsi che, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l&#8217;Autorità  può disporre l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 5.000.000; nel caso di specie la sanzione, pari ad un venticinquesimo del massimo edittale, qualifica in termini di congruità  la sanzione irrogata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 3063 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 38).<br /> In definitiva l&#8217;Autorità  ha tenuto conto di tutti i parametri di riferimento e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie, quantificando la sanzione nell&#8217;esercizio del potere discrezionale ad essa spettante, che, non presentando profili di travisamento o di macroscopica illogicità  ovvero di manifesta sproporzione, si sottrae al sindacato giurisdizionale.<br /> Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.<br /> 5.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l&#8217;art. 25 D.L. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Laura Marzano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-11-2020-n-12399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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