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	<title>12394 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12394 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-11-2020-n-12394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-11-2020-n-12394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12394</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D&#8217;-OMISSIS-ndrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-11-2020-n-12394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-11-2020-n-12394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Luca Iera, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D&#8217;-OMISSIS-ndrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21; nei confronti -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-S.r.l. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Enti locali : Il potere di sindacato sulle forme pubblicitarie  è connotato da ampia discrezionalità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Enti locali &#8211; messaggio pubblicitario &#8211; sindacato sulle forme pubblicitarie &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il potere di sindacato sulle forme pubblicitarie, conferito dalla legge, è connotato da ampia discrezionalità  dovendo l&#8217;ente locale valutare e poi stabilire, alla luce del contesto storico di riferimento e nell&#8217;ambito dei vari interessi in gioco, anche di rilevanza costituzionale, se il contenuto del messaggio pubblicitario sia, o meno, rispettoso  &#8220;delle libertà  individuali&#8221;Â o &#8220;dei diritti civili&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/11/2020<br /> <strong>N. 12394/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08704/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8704 del 2018, proposto da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D&#8217;-OMISSIS-ndrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-S.r.l. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota di Roma Capitale, prot. 15 maggio 2018, n. 28239, avente ad oggetto &#8220;Campagna pubblicitaria «l&#8217;aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo»&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, disciplinante le udienze da remoto;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> F-OMISSIS-TTO e DIRITTO<br /> 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, l&#8217;amministrazione resistente ha ordinato al gestore dell&#8217;impianto pubblicitario la rimozione immediata del massaggio pubblicitario avente il seguente tenore &#8220;<em>l&#8217;aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo</em>&#8220;, in quanto tale messaggio si porrebbe in violazione del comma 2 dell&#8217;art. 12-bis del &#8220;<em>Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità  e di pubbliche ammissioni</em>&#8221; (approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 2006, nella formulazione novellata con deliberazione consiliare n. 50 del 2014) nella parte in cui vieta &#8220;<em>l&#8217;esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà  individuali, dei diritti civili</em>&#8220;.<br /> La -OMISSIS-ricorrente, quale committente del messaggio pubblicitario, ha affermato che il messaggio si colloca all&#8217;interno di una campagna d&#8217;informazione e &#8220;<em>certamente non costituisce reato nè integra una condotta violativa della legge e, anzi rientra nella sfera della lecita manifestazione del pensiero</em>&#8220;. Quindi ha affidato il ricorso ad un articolato motivo con il quale ha dedotto sostanzialmente: a) la violazione del d.lgs. n. 507 del 1993 nella parte in cui non consentirebbe ai Comuni di autorizzare o di ordinare la rimozione di manifesti pubblicitari sulla base di un sindacato sul merito del messaggio veicolato; b) la violazione della riserva di legge ex art. 21 Cost. nella parte in cui non consentirebbe agli enti locali di adottare regolamenti che, nel silenzio della legge, prevedano tale tipo di sindacato, attesa la compressione della libertà  di manifestazione del pensiero; c) la violazione dell&#8217;art. 12-bis, comma 2, del Regolamento comunale nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di consentire una valutazione, da parte dell&#8217;amministrazione, sul merito del messaggio oggetto delle affissioni pubbliche; d) l&#8217;irragionevole compressione della libertà  di manifestazione del pensiero tutelata dall&#8217;art. 21 Cost. e della libertà  d&#8217;espressione tutelata dall&#8217;art. 10 della Convenzione EDU.<br /> Nel costituirsi in giudizio, l&#8217;amministrazione ha replicato alle censure sollevate, chiedendo il rigetto nel merito del gravame.<br /> 2. -OMISSIS-ll&#8217;udienza del 18 novembre 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> 3. -OMISSIS-ttesa la loro stretta connessione, le censure sollevate con l&#8217;unico motivo di ricorso possono essere trattate congiuntamente.<br /> Il gravame non è fondato.<br /> 4. La fonte normativa del potere di rimozione, esercitato dall&#8217;amministrazione resistente, risiede nell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, <em>ratione termporis</em> vigente, e nel &#8220;<em>Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità  e di pubbliche ammissioni</em>&#8221; approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 2006 e da ultimo integrato con deliberazione consiliare n. 50 del 2014.<br /> L&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede che &#8220;<em>1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sulla pubblicità  e per l&#8217;effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.</em><br /> <em>2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità  di effettuazione della pubblicità  e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.</em><br /> <em>3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità  degli impianti pubblicitari, le modalità  per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, nonchè i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì¬ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l&#8217;effettuazione di affissioni dirette</em> [&#038;]&#8221;.<br /> La delega legislativa è stata attuata nel Comune di Roma Capitale con il predetto &#8220;<em>Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità  e di pubbliche ammissioni</em>&#8220;.<br /> Nell&#8217;ambito della previsione contenuta nell&#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, l&#8217;amministrazione comunale ha stabilito all&#8217;art. 12-bis, comma 2, del Regolamento, che &#8220;<em>Ãˆ altresì¬ vietata l&#8217;esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà  individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell&#8217;appartenenza etnica, dell&#8217;orientamento sessuale e dell&#8217;identità  di genere, delle abilità  fisiche e psichiche</em>&#8220;.<br /> -OMISSIS-lla luce del quadro normativo qui descritto, il d.lgs. n. 507 del 1993 fonda il potere dell&#8217;ente locale di &#8220;<em>stabilire limitazioni e divieti&#8221;Â </em>sulle &#8220;<em>forme pubblicitarie&#8221;Â </em>al fine di tutelare <em>&#8220;esigenze di pubblico interesse</em>&#8220;. Sulla base della delega, invero ampia, così¬ conferita dal legislatore l&#8217;amministrazione comunale ha individuato nella lesione &#8220;<em>delle libertà  individuali, dei diritti civili&#8221;Â </em>quelle &#8220;<em>esigenze di pubblico interesse&#8221;</em> che giustificano forme di controllo sul contenuto dell&#8217;esposizione pubblicitaria oggetto del proprio &#8220;<em>servizio delle pubbliche affissioni</em>&#8220;.<br /> 5. -OMISSIS-ccertato il fondamento del potere comunale di sindacare le modalità  ed il contenuto del messaggio pubblicitario che si intende veicolare mediante il servizio pubblico delle affissioni, occorre stabilire se tale potere sia stato correttamente esercitato in concreto.<br /> Il potere di sindacato sulle forme pubblicitarie, conferito dalla legge, è connotato da ampia discrezionalità  dovendo l&#8217;ente locale valutare e poi stabilire, alla luce del contesto storico di riferimento e nell&#8217;ambito dei vari interessi in gioco, anche di rilevanza costituzionale, se il contenuto del messaggio pubblicitario sia, o meno, rispettoso, per quanto qui rileva, &#8220;<em>delle libertà  individuali&#8221;Â </em>o &#8220;<em>dei diritti civili</em>&#8220;.<br /> Il sindacato del giudice amministrativo è sempre un sindacato di legittimità  sul corretto esercizio del potere. In presenza di provvedimenti discrezionali, caratterizzati dalla mancanza di parametri giuridici di valutazione determinati, il sindacato, sebbene rimanga particolarmente penetrante in relazione all&#8217;accertamento dei presupposti di fatto del potere, deve comunque arrestarsi davanti a scelte amministrative plausibili.<br /> L&#8217;amministrazione ha ritenuto che il messaggio &#8220;<em>l&#8217;aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo</em>&#8220;, oggetto dell&#8217;esposizione pubblicitaria, sia lesivo &#8220;<em>delle libertà  individuali, dei diritti civili</em>&#8221; e, per l&#8217;effetto, ha ordinato la rimozione dell&#8217;esposizione. La valutazione compiuta dall&#8217;amministrazione è in concreto plausibile.<br /> Nel suo tenore obiettivo, il messaggio che si vuole comunicare, mediante la compagna pubblicitaria, è che l&#8217;aborto è &#8220;<em>causa di femminicidio</em>&#8221; e che, tra le varie cause di femminicidio, l&#8217;aborto è per giunta la &#8220;<em>prima</em>&#8221; tra queste. L&#8217;aborto viene pertanto individuato quale prioritaria causa di morte che colpisce il genere femminile.<br /> Un simile messaggio non appare, in effetti, rispettoso della libertà  individuale e del diritto di autodeterminazione della donna di abortire che trovano fondamento costituzionale (artt. 2, 31, 32, Cost.) ed espressa regolamentazione nell&#8217;ordinamento (legge n. 194 del 1978). Ne consegue che la decisione dell&#8217;amministrazione di ordinare la rimozione del massaggio pubblicitario non è illegittima avendo l&#8217;ente locale correttamente esercitato il potere di sindacare &#8211; &#8220;<em>in relazione ad esigenze di pubblico interesse</em>&#8221; contemperate con gli interessi in gioco &#8211; il contenuto del messaggio pubblicitario veicolato mediate il servizio pubblico delle affissioni. Nè la decisione amministrativa si pone in violazione dell&#8217;art. 21 Cost. e dell&#8217;art. 10 della CEDU dal momento che le norme costituzionali e convenzionali, per come invocate dal ricorrente nell&#8217;ambito della censura sollevata, non costituiscono parametro diretto di legittimità  del provvedimento impugnato.<br /> 6. In conclusione, il gravame va rigettato in quanto è infondato.<br /> 7. La peculiarità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale -OMISSIS-mministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Eleonora Monica, Primo Referendario<br /> Luca Iera, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-11-2020-n-12394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2020 n.12394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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