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	<title>1239 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1239 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2013 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2013 n.1239</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Petrucciani – Estensore sulla inesistenza di un insanabile contrasto tra il divieto di doppia aggiudicazione in caso di affidamento di più lotti e il meccanismo dell&#8217;art. 140, d.lg. n. 163 del 2006 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Interpello ex art.140, d.lg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2013 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2013 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Petrucciani – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla inesistenza di un insanabile contrasto tra il divieto di doppia aggiudicazione in caso di affidamento di più lotti e il meccanismo dell&#8217;art. 140, d.lg. n. 163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Interpello ex art.140, d.lg. n.163 del 2006 – Nuova gara – Esclusione – E’ segmento dell&#8217;originaria procedura d&#8217;affidamento.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Affidamento di più lotti – Doppia aggiudicazione – Divieto – Meccanismo ex art.140, d.lg. n.163 del 2006 – Insanabile contrasto – Va escluso.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Disciplina ex art.1, d.l. n.95 del 2012 – Convenzione Consip – Amministrazioni non statali – Utilizzo – Facoltà – Entrata in vigore del decreto – Procedure di gara anteriori – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l&#8217;interpello ex art. 140, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, non costituisce una nuova gara, ma si presenta quale ulteriore segmento dell&#8217;originaria procedura d&#8217;affidamento, della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti.	</p>
<p>2. In relazione all’affidamento di più lotti, il divieto di doppia aggiudicazione non si pone in insanabile contrasto con il meccanismo previsto dall’ art.140, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, potendo operare lo scorrimento della graduatoria in combinato disposto con la regola del disciplinare di gara e, conseguentemente, essere proposto l’affidamento alla prima migliore offerta escludendo i soggetti già aggiudicatari di altro lotto.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di appalti pubblici, la disciplina di cui all’art. 1, d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito in l. 7 agosto 2012 n.135, che sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, l. 23 dicembre 1999 n.448, comporta che per le amministrazioni non statali l’utilizzo della convenzione Consip costituisce una facoltà e non un obbligo e comunque l’obbligo di approvvigionamento mediante la convenzione Consip non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Loredana Grillo e Nicola Memeo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari &#8211; Loseto, via Cavour 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Bari, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Umberto I 62; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Manutencoop Facility Management S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con MA.RA.G. S.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco, Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 1862/2012 del 3 ottobre 2012, avente ad oggetto la risoluzione del contratto d’appalto con Calor Bari s.r.l. (già Garofalo Combustibili s.r.l.) e l’interpello ex art. 140 D.Lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento del completamento del servizio di gestione calore degli edifici scolastici e degli immobili di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Bari &#8211; lotto 1;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;<br />	<br />
della determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n. 3659 del 29 novembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. Manutencoop Facility Management s.p.a..</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e di Manutencoop Facility Management S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore la dott. Francesca Petrucciani;<br />	<br />
Uditi per le parti nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 i difensori avv.ti Loredana Grillo, Giovanni Vittorio Nardelli e Fabrizio Lofoco, anche in sostituzione degli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe Siram s.p.a. ha impugnato la determinazione con la quale la Provincia di Bari, risolvendo il contratto di appalto stipulato con Calor Bari (già Garofalo Combustibili) per la gestione calore degli edifici scolastici e immobili di pertinenza dell’Amministrazione provinciale – Lotto 1, ha interpellato ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006, ai fini della prosecuzione del contratto, la terza classificata a.t.i. Manutencoop, dando atto che la Siram, seconda classificata nella gara, era già risultata aggiudicataria del Lotto 2 del medesimo appalto, e non poteva pertanto essere aggiudicataria, secondo il disciplinare, di altro lotto.<br />	<br />
La ricorrente ha esposto che il Disciplinare di gara conteneva, per l’aggiudicazione dei 4 lotti in gara, la seguente previsione: “<i>Per l’esame e l’aggiudicazione dei lotti si procederà dal Lotto “Zona 1”. Una ditta non potrà aggiudicarsi più di un lotto. Ove nel lotto successivo al primo fosse rimasta in gara la sola ditta aggiudicataria del lotto precedente, la commissione procederà ad aggiudicare il lotto alla stessa ditta</i>”.<br />	<br />
All’esito della gara, espletata tra il 2008 e il 2009, la ricorrente era risultata aggiudicataria del Lotto 2 e seconda classificata per il Lotto 1; quindi nel 2012, avendo appreso che la Garofalo Combustibili era stata sottoposta a procedura concorsuale, aveva richiesto chiarimenti alla Provincia in ordine all’eventuale subentro nel contratto per Lotto 1, e le era stata comunicata la determinazione impugnata.<br />	<br />
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:<br />	<br />
1. in via principale l’illegittimità del mancato interpello di Siram s.p.a. per violazione dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006, erronea motivazione, eccesso di potere e travisamento del Disciplinare di gara, in quanto il divieto di doppia aggiudicazione non era assoluto e operava nella fase iniziale della individuazione del contraente e non nel caso di sopravvenuta necessità di sostituzione dello stesso per risoluzione del contratto;<br />	<br />
2. violazione dell’art. 7 L. 241/90, violazione dei principi di affidamento, trasparenza e buon andamento, eccesso di potere, poiché, in ogni caso, l’avvio del procedimento ex art. 140 D.Lgs. 163/2006 avrebbe dovuto essere comunicato anche a Siram;<br />	<br />
3. in via subordinata l’inapplicabilità dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006, che prevede inderogabilmente lo scorrimento della graduatoria a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, e quindi dal secondo classificato, fino al quinto miglior offerente, escluso l’aggiudicatario;<br />	<br />
4. illegittimità della mancata attivazione della convenzione Consip Servizio Energia, della quale era titolare la ricorrente, per violazione dell’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 in relazione all’art. 26 L. 488/99, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’Amministrazione considerato la possibilità di aderire al Servizio energia Consip che prevede, in attuazione delle disposizioni per il contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 95/2012, i limiti massimi di spesa per l’acquisto di beni e servizi comparabili all’oggetto delle stesse;<br />	<br />
5. erronea ed insufficiente motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, non essendo l’operato dell’Amministrazione giustificato dall’urgenza di provvedere, in quanto l’avvio del concordato preventivo della Calor Bari era stato comunicato alla Provincia fin dal 6 settembre 2012.<br />	<br />
Con motivi aggiunti affidati alle medesime censure la ricorrente ha impugnato il provvedimento, di data 29 novembre 2012, di affidamento definitivo all’a.t.i. Manutencoop del completamento del servizio originariamente aggiudicato all’a.t.i. Garofalo Combustibili.<br />	<br />
Si sono costituite la Provincia di Bari e l’a.t.i. Manutencoop chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 944 del 20 dicembre 2012 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso, rilevando che, giungendo l’appalto a scadenza il 30 luglio 2014, la decisione del merito avrebbe potuto giungere in tempo utile per l’eventuale tutela in forma specifica della posizione della società ricorrente, risultando per altro verso innegabile che, nella fattispecie, il bando di gara precludesse ai concorrenti la possibilità di aggiudicarsi più di un lotto e che siffatta preclusione fosse destinata a permanere, anche in caso di subentro nel corso dell’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 22 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il divieto di doppia aggiudicazione previsto dal Disciplinare di gara non sarebbe stato assoluto, essendo previsti dallo stesso Disciplinare dei casi in cui la medesima ditta avrebbe potuto ottenere in affidamento più di un lotto, e comunque avrebbe dovuto ritenersi operante solo nella fase iniziale della individuazione del contraente e non nel caso di sopravvenuta necessità di sostituzione dello stesso, secondo il meccanismo di cui all’art. 140 D.lgs. 163/2006, per risoluzione del precedente contratto.<br />	<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
Va premesso, al riguardo, che secondo la giurisprudenza pronunciatasi in materia l&#8217;interpello ex art. 140 cit. non costituisce una nuova gara ma si presenta quale ulteriore segmento dell&#8217;originaria procedura d&#8217;affidamento, della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti; in tal senso depone non solo il dato strutturale per cui non vi è alcuna rinegoziazione delle condizioni di gara e formulazione di nuove offerte, ma semplice utilizzo delle pregresse offerte (in particolare dopo le modifiche apportate alla norma dal D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 nel rispetto dei principi comunitari); ma anche il profilo funzionale per cui tale meccanismo, in luogo dell&#8217;indizione di una nuova procedura, risponde (anche) all&#8217;esigenza di efficienza e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.) attraverso la previsione di un meccanismo operativo semplificato che consente, nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento dell&#8217;appaltatore o fallimento di quest&#8217;ultimo, di affidare il completamento dei lavori mediante scorrimento dell&#8217;originaria e cristallizzata graduatoria di gara, evitando il più complesso e dispendioso percorso dell&#8217;indizione di una nuova gara con prezzi aggiornati, ma al contempo garantendone i valori fondamentali, atteso che l&#8217;interpello coinvolge imprese già selezionate nella medesima gara già espletata e postula l&#8217;avvenuto rispetto in quella sede di tutte le norme che regolamentano l&#8217;affidamento dei contratti pubblici dalla fase della progettazione alla stipula del contratto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, nn. 3839 del 14 luglio 2011 e 23753 del 10 novembre 2010).<br />	<br />
Così come configurato l’interpello non può non seguire le regole del disciplinare di gara, dovendosi necessariamente far riferimento, in assenza di un nuovo bando, alle disposizioni previste per l’affidamento originario.<br />	<br />
Peraltro anche le pronunce dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici citate dalla ricorrente affermano che a seguito dell’interpello in questione ha luogo un nuovo ed autonomo affidamento dei lavori utilizzando, tuttavia, la graduatoria e le condizioni contrattuali già previste dagli atti di gara.<br />	<br />
Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevede, alla lettera K): “<i>una ditta non potrà aggiudicarsi più di un lotto. Ove nel lotto successivo al primo fosse rimasta in gara la stessa ditta già aggiudicataria del lotto precedente, la Commissione procederà ad aggiudicare il lotto alla stessa ditta purché risulterà congrua e vantaggiosa l’offerta esaminata</i>”.<br />	<br />
Il divieto di aggiudicazione di più di un lotto viene quindi posto dal disciplinare come regola generale della gara, derogabile solo a fronte della presenza di un’unica offerta da parte del soggetto già aggiudicatario di altro lotto e, quindi, della oggettiva impossibilità di aggiudicare ad altri.<br />	<br />
Non assumono rilievo, in senso contrario, le asserite ulteriori deroghe al divieto di doppia aggiudicazione richiamate dalla ricorrente: sia, infatti, nel paragrafo relativo alla mancata comprova, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione ex art. 48 D.Lgs. 163/2006, che in quello afferente alla mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto, è previsto l’affidamento in favore del concorrente che segue in graduatoria ma non espressamente la deroga al divieto di doppia aggiudicazione.<br />	<br />
Appare quantomeno dubbio che tali disposizioni possano essere invocate quali eccezioni al divieto, secondo l’interpretazione offerta dalla ricorrente, ben potendosi ritenere che l’appalto debba essere affidato al concorrente successivo in graduatoria che non sia ancora aggiudicatario di alcun lotto.<br />	<br />
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la soluzione data dall’Amministrazione abbia fatto corretta applicazione delle regole del disciplinare, nell’attribuire portata generale al divieto di doppia aggiudicazione dallo stesso previsto, in assenza di espressa disposizione contraria.<br />	<br />
Ne discende il rigetto del secondo motivo, relativo alla omessa comunicazione a Siram dell’avvio del procedimento ex art. 140 D.Lgs. 163/2006, in quanto, non potendo la stessa ottenere l’affidamento a seguito dello scorrimento della graduatoria, il procedimento non avrebbe potuto sortire diverso esito, con conseguente resistenza dell’atto al vizio dedotto secondo il disposto dell’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, L. 241/90.<br />	<br />
Vanno quindi esaminate le doglianze sollevate in via subordinata con riferimento all’inapplicabilità del meccanismo di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006, che prevede inderogabilmente lo scorrimento della graduatoria a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, e quindi dal secondo classificato, fino al quinto miglior offerente, escluso l’aggiudicatario.<br />	<br />
Deve rilevarsi, al riguardo, che il divieto di doppia aggiudicazione non si pone in insanabile contrasto con il meccanismo previsto dalla norma, potendo operare lo scorrimento della graduatoria in combinato disposto con la regola del disciplinare di gara e, conseguentemente, essere proposto l’affidamento alla prima migliore offerta escludendo i soggetti già aggiudicatari di altro lotto.<br />	<br />
Anche tale motivo va quindi respinto.<br />	<br />
Il quarto e quinto motivo, attinenti alla illegittimità della mancata attivazione della convenzione Consip Servizio Energia, della quale era titolare la ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente.<br />	<br />
Preliminarmente deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente risulta che la convenzione stipulata con la Consip è venuta a scadenza il 15 aprile 2013, di tal che deve ritenersi venuto meno l’interesse a far valere tale omissione.<br />	<br />
In ogni caso le doglianze sono infondate nel merito.<br />	<br />
In primo luogo, infatti, la disciplina di cui all’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 L. 488/99; tale ultima disposizione prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’Economia e un&#8217;impresa prescelta, che si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, mentre le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l&#8217;acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.<br />	<br />
Per le amministrazioni non statali, dunque, l’utilizzo della convenzione Consip costituisce una facoltà e non un obbligo.<br />	<br />
Inoltre, alla stregua del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 l’obbligo di approvvigionamento mediante la convenzione Consip non si applica alla procedure di gara, come quella in esame, il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.<br />	<br />
Anche tali motivi vanno quindi disattesi.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va respinto, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
La peculiarità della questione giuridica controversa giustifica comunque la compensazione delle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Francesco Cocomile, Primo Referendario<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/08/2013<br />	<br />
<b> </b></p>
<p align=justify>	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-8-2013-n-1239/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2013 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio R. spa (Avv.ti Invernizzi, Marcialis) c. MATTM (Avv. Stato) e altri Siti contaminati &#8211; Artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 – Opere di recupero ambientale – Esecuzione in sostituzione del responsabile o in caso di sua mancata individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio<br /> R. spa (Avv.ti Invernizzi, Marcialis) c. MATTM (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Siti contaminati &#8211; Artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 – Opere di recupero ambientale – Esecuzione in sostituzione del responsabile o in caso di sua mancata individuazione – Rivalsa, oneri e privilegi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 54 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Rockwool Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Invernizzi e Massimiliano Marcialis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Cavalcanti n. 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche presso il detto Ministero, Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Cagliari, Ministero dello Sviluppo Economico e Istituto Superiore Sanità, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;<br />
Provincia di Carbonia-Iglesias, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Sanna e Roberto Murgia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Tuveri n. 54;<br />
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Floriana Isola e Roberto Murroni, dell’Ufficio Legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69 è elettivamente domiciliata;<br />
Comune di Iglesias, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), Dipartimento di Carbonia-Iglesias della suddetta Agenzia, Ministero della Salute, Comune di Carbonia, Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Cooperativa Sociale San Lorenzo, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
col ricorso introduttivo<br />	<br />
della nota prot. 27032 del 5/11/2010 emessa dalla Provincia di Carbonia – Iglesias laddove da interpretare nel senso di prevedere un dovere della ricorrente di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza;<br />	<br />
della nota prot. 29696 del 18/11/2010 con cui il Ministero dell&#8217;Ambiente ha convocato una conferenza di servizi per il 30/11/2010 in relazione al sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese;<br />	<br />
del verbale della suddetta conferenza di servizi;<br />	<br />
della nota dello stesso Ministero prot. 32069 del 10/12/2010;<br />	<br />
della nota della dalla suddetta Provincia 28/9/2010 prot. 22612;<br />	<br />
della nota della Prefettura di Cagliari 12/10/2010 prot. 24229;<br />	<br />
con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del decreto 3/3/2011 prot. 1190 con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza;<br />	<br />
del verbale della detta Conferenza di Servizi;<br />	<br />
della nota prot. 4473 del 10/2/2011 di convocazione della medesima Conferenza;<br />	<br />
del documento istruttorio prot. 31084 del 1/12/2010 e della nota della Prefettura di Cagliari prot. 5421 del 25/1/2011;</p>
<p>Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell&#8217;Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Provincia di Carbonia-Iglesias e della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato R. Invernizzi, l’avvocato dello stato F. Caput per le amministrazioni statali resistenti, l’avvocato R. Murgia per la Provincia di Carbonia-Iglesias e l’avvocato R. Murroni per la Regione Sarda.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
a) che in via pregiudiziale va accolta l’eccezione con cui la difesa erariale e la difesa della Regione Sarda deducono il difetto di legittimazione passiva rispettivamente del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Istituto Superiore di Sanità, e dell’amministrazione regionale atteso che non è oggetto di impugnativa alcun atto delle predette amministrazioni; <br />	<br />
b) che analoga eccezione, prospettata sempre dalla difesa erariale, con riguardo al Ministero dell’Interno, va invece respinta, posto che, a torto o a ragione, risulta impugnato anche un atto (nota 25/1/2011 prot. 5421/2011/Area V – P.C.) della Prefettura di Cagliari, organo del detto Ministero; <br />	<br />
c) che con ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, per l’effetto ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza su un’area industriale, ubicata all’interno del menzionato sito, di proprietà della medesima ricorrente all’epoca dell’adozione del citato decreto; <br />	<br />
d) che sulla base di un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, a carico dell’incolpevole proprietario di un&#8217;area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l&#8217;area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594);<br />	<br />
e) che nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad individuare il responsabile dell’inquinamento, mentre l’ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all’epoca dell’adozione dell’impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell’area contaminata; <br />	<br />
f) che, peraltro, dai non contestati risultati dell’indagine ambientale (documento n. 8 depositato in giudizio dall’odierna istante) condotta sull’area di cui sopra, si ricava l’estraneità della Rockwool in ordine alle presumibili cause dell’inquinamento del sito; <br />	<br />
g) che alla luce di quanto sopra il gravato decreto risulta viziato e da annullare; <br />	<br />
h) che il ricorso merita, dunque, accoglimento;<br />	<br />
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre possono essere compensati nei riguardi di tutte le altre parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato decreto con cui è stata ordinata alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Compensa le suddette spese nei confronti di tutte le altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-2-2011-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-2-2011-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.1239</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Ferrari Astrazeneca s.p.a. (avv. Ferrari) c. AIFA e Ministero della Salute (Avv. Stato) e Takeda Italia Farmaceutici s.p.a. (n.c.) Spesa farmaceutica – Limiti – Revisione del prontuario farmaceutico – Equilibrio tra spesa sostenibile e qualità/quantità del servizio – Carattere autoritativo e vincolante delle misure – Doverosità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-2-2011-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-2-2011-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Ferrari <br />Astrazeneca s.p.a. (avv. Ferrari) c. AIFA e Ministero della Salute (Avv. Stato) e Takeda Italia Farmaceutici s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spesa farmaceutica – Limiti – Revisione del prontuario farmaceutico – Equilibrio tra spesa sostenibile e qualità/quantità del servizio – Carattere autoritativo e vincolante delle misure – Doverosità.	</p>
<p>Determinazione di riduzione del prezzo dei farmaci – Art. 48, comma 5, lett. f) bis, d.l. 267/2003 – Questione di legittimità costituzionale – Per pretesa violazione dell’art. 23 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La necessità di assicurare compatibilità ed equilibrio fra la spesa sostenibile, da un lato, e i livelli di qualità e quantità del servizio da erogare alla collettività, dall’altro, costituisce regola indefettibile. Ne discende il carattere necessariamente autoritativo e vincolante, e non già concordato e convenzionale, delle determinazioni relative alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché alla quantificazione dei preventivi annuali delle prestazioni. La surriferita natura delle determinazioni del limite alla spesa sanitaria assicura che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell&#8217;ambito di una pianificazione finanziaria tesa a garantire la corretta gestione delle limitate risorse disponibili.	</p>
<p>Il legislatore, con l’art. 48, comma 5, lett. f) del d.l 267/2003, ha ragionevolmente affidato alla responsabile valutazione dell’ente pubblico la concreta determinazione del prezzo di vendita dei farmaci, trattandosi di misura che, dipendendo da una serie di variabili connesse alle diverse connotazioni che il fenomeno inflattivo può assumere nei vari periodi storici, non può essere fissata in astratto. Risulterebbe, altrimenti, incostituzionale perché lesiva del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. una misura che, essendo quantitativamente predeterminata, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente a fronteggiare una determinata situazione e, all’opposto, esorbitante rispetto alle più ridotte dimensioni che in un’altra epoca lo stesso fenomeno, oggetto dell’intervento, si trovasse a presentare. La soluzione accolta dal legislatore è perciò conforme non solo a principi di diritto, ma anche a regole di comune buon senso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso n. 9830/06, notificato in data 14 ottobre 2006 e depositato il successivo 31 ottobre 2006, la s.p.a. Astrazeneca ha impugnato la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (d’ora in poi, AIFA) del 3 luglio 2006, recante “Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 48, comma 5, lett. C), d.l. 30 settembre 2003 n. 269”, nella sua interezza e con riferimento alla parte in cui, disciplinando la classe A02BC/0 degli Inibitori della pompa acida, impone una riduzione del prezzo del principio attivo esomeprazolo pari al 10%. Ha altresì chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’atto illegittimamente adottato.<br />	<br />
Espone, in fatto, che con la determinazione impugnata l’AIFA ha approvato la revisione del Prontuario farmaceutico nazionale per “garantire l’unitarietà del sistema farmaceutico e assicurare il rispetto del tetto programmato di spesa per l’anno 2006”. Per espressa previsione dell’Agenzia la manovra si configura “selettiva e temporanea”, come un’anticipazione rispetto al 60% dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica convenzionata per l’anno 2006 a carico dei soggetti privati. Fra i principi attivi inclusi nelle operazioni di aggiornamento del prontuario ed assoggettati ad un ennesimo taglio dei prezzi – elencati nell’Allegato alla predetta determinazione – vi è anche l’esomeprazolo, appartenente alla classe A02BC degli “Inibitori della pompa acida” per il quale è ingiunta una riduzione del 10% che si somma alle ulteriori, cospicue riduzioni già intervenute negli ultimi mesi.<br />	<br />
2. Avverso la predetta determinazione la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione e falsa applicazione artt. 48, commi 5, lett. c e f bis, e 6, D.L. n. 269 del 2003. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, manifesta irragionevolezza ed illogicità – Incompetenza.<br />	<br />
La determinazione impugnata è viziata sotto il profilo degli stessi presupposti su cui asseritamente si fonda e per violazione dell’art. 48, comma 5, D.L. n. 269 del 2003.<br />	<br />
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. &#8211; Violazione e falsa artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione della direttiva 89/105/CEE in materia di trasparenza e della relativa normativa nazionale di attuazione (D.L.vo n. 79 del 1992) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti ed illogicità manifesta.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato presenta vizi afferenti la fase procedimentale che ne ha preceduto l’approvazione.<br />	<br />
c) Violazione e falsa applicazione artt. 48, comma 5, lett. c), D.L. n. 269 del 2003 e 7, comma 1, D.L. n. 347 del 2001, 97 Cost. e 86 del Trattato UE – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifeste illogicità ed irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà interna all’atto e con precedenti determinazioni.<br />	<br />
Illegittimamente non è stato osservato il principio secondo cui ogni manovra di revisione del Prontuario farmaceutico nazionale deve essere condotta secondo i criteri di costo e di efficacia.<br />	<br />
d) Violazione e falsa applicazione art. 48 D.L. n. 269 del 2003 – Violazione e falsa applicazione artt. 3, 37, 41, 23, 53 e 97 Cost. e dei principi di concorrenza – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, manifeste illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento.<br />	<br />
Profili di illegittimità della determina impugnata si riscontrano con precipuo riferimento alla molecola Esomeprazolo, che costituisce il principio attivo del farmaco commercializzato dalla ricorrente (il Nexium).<br />	<br />
3. La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima determina adottata dall’Amministrazione.<br />	<br />
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 23 novembre 2006 e depositato il successivo 7 dicembre, la ricorrente impugna la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006, recante “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata” e la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 25 del 20 settembre 2006, richiamata nella predetta determinazione del 27 settembre 2006. Chiede altresì l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto subito ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 D.L.vo n. 80 del 1998. <br />	<br />
Avverso detta determina la ricorrente, oltre a riproporre i motivi già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, chiede la remissione alla Corte costituzionale dell’art. 48, comma 5, lett. f bis, D.L. n. 267 del 2003 per contrasto con l’art. 23 Cost..<br />	<br />
Deduce, altresì:<br />	<br />
a) Violazione del principio di buona fede e correttezza nell’azione amministrativa e dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti &#8211; Eccesso di potere per manifeste illogicità ed irragionevolezza.<br />	<br />
Illegittimamente, ai fini del calcolo del margine da ripianare, è considerata la spesa farmaceutica effettiva e da essa è sottratto il tetto di spesa programmato, calcolato su di una spesa complessiva presunta. Si dovrebbe invece considerare il superamento effettivo del tetto di spesa calcolato in percentuale sulla spesa complessiva accertata per ogni anno. In alternativa l’AIFA avrebbe dovuto, dopo le opportune verifiche, rettificare i conti sulla base dei dati definitivi divenuti frattanto disponibili.<br />	<br />
b) Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità d irragionevolezza – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost..<br />	<br />
L’illegittimità del provvedimento emerge anche sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni della stessa Agenzia.<br />	<br />
5. Con ricorso n. 11510/06, notificato il 24 novembre 2006 e depositato il successivo 11 dicembre, la Astrazeneca s.p.a. impugna la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006 (già gravata con atto di motivi aggiunti al ricorso 9830/06), recante “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata” e la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 25 del 20 settembre 2006, richiamata nella predetta determinazione del 27 settembre 2006. Chiede altresì l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto subito ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 D.L.vo n. 80 del 1998.<br />	<br />
Propone gli stessi motivi già dedotti con l’atto di motivi aggiunti al ricorso 9830/06.<br />	<br />
6. L’Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della salute si sono costituiti, in entrambi i giudizi nn. 9830/06 e 11510/06, per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.<br />	<br />
7. La Tekeda Italia Farmaceutici s.p.a., evocata nel giudizio n. 9830/06, non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
8. Con successive memorie la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive.<br />	<br />
9. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2006, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare, richiesta con il ricorso 9830/06, è stato abbinato al merito.<br />	<br />
10. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare, richiesta con il ricorso 9830/06, è stato abbinato al merito.<br />	<br />
11. All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare occorre disporre la riunione dei ricorsi nn. 9830/06 e 11510/06, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva. Aggiungasi che detti ricorsi e motivi aggiunti propongono in larga misura, sia pure con riferimento a provvedimenti diversi e succedutisi nel tempo, censure di identico contenuto, che la disposta riunione consente di definire unitariamente, evitando ripetizioni incompatibili, fra l’altro, con l’obbligo di sinteticità che l’art. 3, secondo comma, c.p.a. impone al collegio giudicante. </p>
<p>2. Sempre in via preliminare alcune considerazioni appaiono necessarie al fine di ricondurre la materia del contendere nei confini entro i quali è esperibile il sindacato del giudice amministrativo.<br />	<br />
Il settore sanitario è uno dei tanti settori di spiccato rilievo sociale nei quali lo Stato è costituzionalmente obbligato ad intervenire anche con misure di sostegno finanziario che pesano sul suo bilancio, equamente distribuendole fra gli stessi sulla base di una comparazione dei relativi bisogni riservata all’esclusiva e responsabile valutazione del legislatore e della competente Amministrazione, ma con il limite costituito dalle risorse finanziarie in atto disponibili per la copertura della relativa spesa. <br />	<br />
La sede in cui queste vengono accertate, quantificate e distribuite fra i settori interessati è il bilancio di previsione dello Stato, le cui prescrizioni costituiscono un limite invalicabile e il cui superamento, qualunque siano le cause che lo hanno determinato (aumento della richiesta da parte dell’utenza, lievitazione dei costi afferenti le prestazioni dovute, abusi, ecc.), rende doverosi gli interventi correttivi immediati, che s’impongono a tutti coloro che, a diverso titolo, sono presenti nello specifico settore (utenti, strutture operative, fornitori di prestazioni). <br />	<br />
La necessità di assicurare compatibilità ed equilibrio fra spesa sostenibile e qualità e quantità del servizio da erogare alla collettività costituisce infatti regola indefettibile, in quanto dettata a tutela dell’interesse generale, a fronte del quale l’interesse del privato (sia esso utente o fornitore del servizio) deve ritenersi, nei limiti della ragionevolezza, recessivo.<br />	<br />
Questa regola s’impone anche per il settore sanitario, in esso ricomprendendo naturalmente anche il servizio farmaceutico, che è fra quelli che più pesano sul bilancio dello Stato, con continui aumenti della spesa conseguenti, in non trascurabile parte, a carenze nella gestione del servizio pubblico, specie nella parte affidata alla mano privata, e alla mancanza di adeguati controlli. <br />	<br />
Di qui la necessità di intervenire con determinazioni di carattere autoritativo e vincolante, e non concordata e convenzionale, per la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché per la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni. (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008 n. 1; id., sez. V, 19 novembre 2009 n. 7236; id. 25 gennaio 2002 n. 418). Il carattere autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie esprime infatti la necessità che l&#8217;attività dei vari soggetti operanti nel relativo sistema si svolga nell&#8217;ambito di una pianificazione finanziaria, tendente a garantire la corretta gestione delle limitate risorse disponibili (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2002 n. 418). <br />	<br />
Segue da ciò che dette determinazioni sono espressione di un potere discrezionale che, per la sua necessaria ampiezza, concede solo spazi limitatissimi per gli interventi annullatori e/o correttivi del giudice della legittimità, dovendo esso bilanciare interessi diversi e confliggenti, quali quelli al contenimento della spesa, quelli relativi alla pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate, quelli degli operatori privati, che ancora ritengono di potersi muovere anche nel sistema sanitario pubblico con la logica imprenditoriale usuale nel libero mercato, quelli dell’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario nazionale, con conseguente necessità per i pubblici poteri di accentuare in una determinata fase storica l’esigenza di contenimento della spesa ed in un’altra l’esigenza di rafforzamento della tutela sanitaria, essendo l’atto in esame quello che condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute compatibilizzandolo con il suo costo parimenti sociale. <br />	<br />
Di qui l’assoluta incongruenza del richiamo da parte della ricorrente (III motivo del ricorso n. 9830/06 e III motivo aggiunto) alla “libertà economica delle imprese (art. 41 Cost.)”, in quanto assoggettate “ad una misura fortemente restrittiva dei loro guadagni” dagli interventi pubblici che in via autoritativa procedono a periodiche revisioni degli sconti sui loro prodotti in concomitanza con le variazioni che si registrano in aumento nella spesa pubblica e in diminuzione nelle disponibilità di bilancio. E’ agevole infatti opporre che gli operatori economici privati possono chiedere e, in presenza di determinati presupposti, ottenere con l’accreditamento o con le convenzioni di intervenire con le loro prestazioni o i loro prodotti nel settore della sanità pubblica, ma sempre nel rispetto delle regole per esso prefissate, che hanno come obiettivo primario una tutela adeguata alle diverse esigenze degli utenti, ma anche ragionevolmente compatibile con le risorse finanziarie di volta in volta disponibili. <br />	<br />
Il che rende priva di pregio la pretesa a conservare, in un quadro generale radicalmente mutato e caratterizzato da recessione economica e da aumentate richieste dell’utenza, gli sconti sui prezzi dei farmaci rimborsabili già convenuti con le strutture pubbliche in un’epoca in cui tali evenienze non si erano ancora verificate con l’intensità successiva e con il conseguente abnorme sfondamento del tetto di spesa farmaceutica prefissato. <br />	<br />
Non può neppure essere seguita la ricorrente allorché imputa alle Autorità pubbliche la responsabilità del progressivo aumento della spesa per i prodotti farmaceutici, per la sua incapacità a “monitorare e contenere la spesa farmaceutica”, per non aver tempestivamente adottato misure idonee a contenerne i consumi ingiustificati, rivedendo la misura della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti (secondo motivo aggiunto), a prevenire e reprimere fenomeni gravi come la contraffazione delle fustelle (quarto motivo aggiunto), ad intervenire sui meccanismi distributivi dei farmaci e sulla categoria dei medici, che con le loro scelte prescrittive influiscono in modo determinante sull’andamento della spesa farmaceutica (secondo motivo aggiunto), a tollerare che proprio le Regioni nelle quali il consumo di farmaci è più elevato, e che hanno contribuito almeno per la metà all’incremento nazionale di spesa, sopprimessero il ticket ed ampliassero le fasce di esenzione (IV motivo aggiunto). <br />	<br />
Si tratta di rilievi in larga misura condivisibili, ma che confermano la necessità di intervenire con un aumento dello sconto a carico dei produttori di farmaci per le ragioni già evidenziate dal giudice delle leggi, e cioè per la particolare posizione che essi occupano nel settore, in quanto soggetti che “concorrono direttamente a determinare il prezzo dei farmaci rimborsabili” e che “mediante la promozione e la diffusione” sono capaci di “incidere significativamente sulla variabile della domanda” (Corte cost. 7 luglio 2006 n. 279).</p>
<p>3. Un’altra precisazione s’impone, attesa la censura (II motivo del ricorso n. 9830/06 e secondo motivo aggiunto), mossa dalla ricorrente all’AIFA, di aver adottato misure “in totale spregio dei principi di derivazione comunitaria”, consacrati nell’art. 4, direttiva 89/105/CEE. <br />	<br />
Con ordinanza collegiale adottata nella camera di consiglio del 26 aprile 2007 la Sezione, chiamata a pronunciare su ricorsi proposti da altre imprese farmaceutiche avverso gli stessi provvedimenti dell’AIFA ora all’esame del Collegio, ritenne opportuno sottoporre pregiudizialmente al vaglio della Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato di Roma, le questioni sollevate dai ricorrenti e “concernenti l’individuazione esatta della portata, degli ambiti e dei confini dei principi contenuti nella direttiva 89/105/CE”. Di conseguenza, con successiva ordinanza collegiale n. 1050 del 24 settembre 2007, la Sezione sospese il giudizio relativo al ricorso ora in esame in attesa della pronuncia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia, che è intervenuta (Sez. IV) in data 2 aprile 2009.<br />	<br />
Con detta decisione il giudice comunitario ha preso posizione su molte delle questioni che il ricorso sottopone all’esame del Collegio, enunciando principi e arrivando a conclusioni ai quali è necessario conformarsi (Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 1; id., sez. V, 19 novembre 2009 n. 7236). <br />	<br />
In particolare ha chiarito che:<br />	<br />
a) il diritto comunitario non disconosce la competenza degli Stati membri ad emanare norme miranti a disciplinare il consumo di prodotti farmaceutici “salvaguardando l’equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari” (n.19), né vieta l’adozione di misure finalizzate alla riduzione dei prezzi “di tutte le specialità medicinali” ovvero solo “di certe loro categorie” (n. 26). Segue da ciò la palese infondatezza delle censure dedotte: con il secondo motivo aggiunto al ricorso n. 9830/06, nella parte in cui si afferma che l’art. 4 della direttiva 89/105/CEE vieterebbe agli Stati membri l’adozione di misure diverse dal blocco dei prezzi; con il primo motivo del ricorso n. 9830/06, nella parte in cui si sostiene che la riduzione dei prezzi dei prodotti farmaceutici, finalizzata al ripianamento del disavanzo, deve avere necessariamente carattere generale, e non può essere limitata a determinate specialità medicinali alle quali si addebita lo sfondamento del tetto di spesa programmato;<br />	<br />
b) l’art. 4, n. 1, della cit. Direttiva 89/105/CEE non vieta affatto agli Stati membri di intervenire più volte nel corso dell’anno con misure volte a ridurre il prezzo dei farmaci atteso che detta norma, disponendo una verifica annuale delle condizioni macroeconomiche del settore, ha inteso dettare solo “una prescrizione minima, la quale non osta a che uno Stato membro effettui siffatta verifica più volte nel corso di un anno” (n. 41); qualora poi i risultati di dette verifiche lo giustifichino, lo Stato membro potrà adottare “misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni” (n. 43). Segue da ciò la palese infondatezza delle censure dedotte: nel primo motivo aggiunto al ricorso n. 9830/06, nella parte in cui si sostiene che le misure riduttive del prezzo dei farmaci devono avere carattere temporaneo ed eccezionale in quanto derogatorie della “regola generale della fissazione di un prezzo di cessione delle specialità medicinali al S.s.n. contrattato fra le aziende produttrici e l’autorità amministrativa”; nel secondo motivo aggiunto, con il quale si contestano “i numerosi interventi di riduzione forzosa dei prezzi dei farmaci che si sono succeduti negli ultimi mesi”;<br />	<br />
c) l’art. 4, n. 1 della cit. direttiva, se correttamente interpretata, non vieta affatto agli Stati membri di adottare misure di controllo dei prezzi della specialità medicinali “in base a spese stimate anziché accertate” (n. 44), atteso che “una interpretazione in senso contrario costituirebbe un’ingerenza nell’organizzazione da parte degli Stati membri delle politiche interne” (n. 47). Segue da ciò l’infondatezza della censura dedotta con il primo motivo del ricorso n. 9830/30 e sostanzialmente riproposta con il primo motivo aggiunto, con la quale s’imputa all’intimata AIFA di aver adottato il provvedimento di riduzione del prezzo dei farmaci in assenza di un “accertato superamento del tetto di spesa”, utilizzandolo come “misura preventiva”, “prima ancora che fosse giunto al termine l’anno di riferimento”, “dando per avvenuto un fatto meramente eventuale” e tutt’altro che certo sia nell’an che nel quantum;<br />	<br />
d) l’art. 4, n. 1 della cit. direttiva deve essere interpretata nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza da essa perseguito, “i criteri in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche” che comportano la necessità di un intervento correttivo del prezzo dei farmaci, criteri che possono consistere “esclusivamente nella spesa farmaceutica ovvero nel complesso delle spese sanitarie ovvero ancora in altri tipi di spesa” (n. 55). Precisazione, questa, che comporta l’infondatezza delle censure di violazione dei principi: di partecipazione procedimentale, dedotta dalla ricorrente sul rilievo che le aziende farmaceutiche non sarebbero state informate dell’avvio del procedimento preordinato alla revisione dei prezzi dei farmaci (II motivo del ricorso n. 9830/06 e II motivo aggiunto), il che non risponde neppure al vero (v. pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio); di adeguata istruttoria intesa a individuare le cause di “presunto” sfondamento del tetto di spesa farmaceutico e i soggetti, pubblici e privati, sui quali cade la relativa responsabilità (II motivo del ricorso n. 9830/06; II motivo aggiunto). Ma su questo specifico punto v. anche le argomentazioni già svolte e riportate sub 2.<br />	<br />
I chiarimenti offerti dal giudice comunitario, e tutti in linea con il modus procedendi seguito da AIFA, consente al Collegio giudicante di dichiarare la manifesta infondatezza delle dedotte censure di violazione di principi comunitari, di errata interpretazione delle norme nazionali che li hanno recepiti, di mancata applicazione degli stessi da parte dell’Amministrazione.</p>
<p>4. Restano quindi da esaminare le altre censure sulle quali non c’era ragione per provocare l’intervento chiarificatore del giudice comunitario. Ci si intende riferire innanzi tutto alle censure dedotte con i motivi III e IV dell’atto introduttivo del giudizio e volte a contestare la riduzione del prezzo dei farmaci in quanto limitata solo a quelli che utilizzano determinati principi attivi, fra i quali l’esomeprazolo presente nel farmaco NEXIUM, che la ricorrente produce. Si sostiene innanzi tutto che il criterio irrazionalmente utilizzato è stato quello di imputare l’incremento della spesa farmaceutica non alle singole specialità, distintamente considerate, ma ai principi attivi che alcune di queste utilizzano; di non aver verificato se l’aumento di consumo di questi ultimi è dipeso da ragioni di carattere epidemiologico; di aver trascurato la circostanza che l’aumentato consumo del NEXIUM è conseguente all’aumento delle indicazioni terapeutiche di detto prodotto, valutate ed approvate dall’AIFA e che hanno comportato una sensibile riduzione della durata di trattamento della patologia, rispetto a quella di altri prodotti destinati alla cura della medesima patologia (il reflusso gastroesofageo), che non utilizzano il principio attivo che è alla base del NEXIUM, con conseguente risparmio di spesa farmaceutica globale; di aver trascurato il rilievo che detto principio attivo presenta sia sul piano scientifico, che l’AIFA è istituzionalmente tenuta a valorizzare, sia sul piano dei successi terapeutici che esso garantisce. <br />	<br />
Si tratta di argomentazioni che non sono in grado di superare il fatto obiettivo del sensibile, progressivo aumento del ricorso da parte dell’utenza al suddetto farmaco in ragione del principio attivo che esso utilizza, che se da un lato ha comportato un aumento della spesa ad esso riferibile (circostanza questa che la ricorrente, a distanza di oltre quattro anni dalla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, non è stata ancora in grado di contestare sulla base di dati documentali), ha determinato anche un sensibile aumento dei guadagni per il produttore. Risulta pertanto del tutto ragionevole che l’AIFA, in sede di governo della spesa farmaceutica, proceda alla ricerca dei fattori singolarmente responsabili del suo progressivo aumento e, una volta individuati sulla base di dati obiettivi (e mai documentalmente contestati), li chiami a contribuire al suo ripianamento. <br />	<br />
Il Collegio non può esimersi dal rilevare che la ricorrente ha impostato la difesa delle proprie ragioni sul piano dei principi e di una personale interpretazione degli stessi, che non trova rispondenza nella giurisprudenza sia del giudice ordinario, e innanzi tutto del giudice delle leggi, sia di quello comunitario, ma non considera né contesta il fatto obiettivo di un aumento di consumi del suo prodotto, anche se conseguente all’efficacia terapeutica del principio attivo che esso utilizza, con la conseguente necessità di interventi correttivi non solo per ragioni preventive, pienamente giustificabili, ma anche per il dovuto rispetto della regola inderogabile che vuole che il costo conseguente ai consumi sia sempre rapportato alle risorse finanziarie disponibili e predefinite. <br />	<br />
Per quanto attiene alla denunciata violazione del principio che assegna carattere temporaneo alle misure di riduzione dei prezzi, che la ricorrente ripropone anche nel primo motivo aggiunto, è agevole opporre che la temporaneità è connotato che deve contestualmente caratterizzare anche la lievitazione della spesa con la conseguenza che, fin quando questa non rientra nei limiti di compatibilità con le risorse finanziarie prefissate, cioè fin quando lo sfondamento del tetto massimo permane o addirittura, come nel caso in esame, si aggrava, i correttivi conservano per intero la loro ragione giustificatrice ed è doveroso per l’AIFA mantenerli in vita fin quando la spesa non è rientrata in limiti fisiologici e tollerabili. </p>
<p>5. Il ricorso n. 9830/06 deve pertanto essere respinto. Si può quindi di passare all’esame delle censure dedotte nella via dei motivi aggiunti e riproposte per intero nel ricorso n. 15510/06, probabilmente presentato solo per ragioni tuzioristiche il giorno successivo. <br />	<br />
Detti motivi hanno per oggetto la determinazione del Direttore generale dell’AIFA del 27 settembre 2006 che, al dichiarato fine di “ridurre il disavanzo per l’anno 2006 e contestualmente evitare il cumulo di possibili disavanzi nel 2007” e “nell’ambito della manovra di ripiano della spesa farmaceutica”, ha imposto una riduzione del 5% sul prezzo al pubblico di tutti medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, fatte salve talune eccezioni. <br />	<br />
In larghissima misura detti motivi ripropongono problematiche già sollevate con il ricorso n. 9830/06 e definite dal Collegio. L’esame deve quindi intendersi limitato a quelle che risultano proposte per la prima volta nella via dei motivi aggiunti che peraltro, investendo i poteri di cui dispone l’Amministrazione nell’adozione di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, avrebbero potuto essere già dedotte nell’atto introduttivo del giudizio con riferimento ad un provvedimento adottato, al pari di quello oggetto dei motivi aggiunti, nell’esercizio dei suddetti poteri.</p>
<p>6. Del tutto privo di pregio è il primo motivo aggiunto, punto 1.3, con il quale si deduce la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 48, terzo comma, lett. f bis), atteso che con il provvedimento impugnato l’AIFA avrebbe esercitato poteri che la suddetta norma non le attribuisce. E’ agevole infatti opporre che è proprio la richiamata lett. f-bis), che in modo inequivoco smentisce l’assunto sul quale la ricorrente fonda la propria doglianza, prevedendo l’obbligo per l’AIFA, nel caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica, di adottare misure idonee a determinare una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci, “ad integrazione o in alternativa” alla misura prevista dalla precedente lett. f), cioè la ridefinizione della quota spettante al produttore e di quella dovuta al farmacista.<br />	<br />
Manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale dedotta in via gradata dalla ricorrente nei confronti del cit. art. 48, quinto comma, lett. f-bis) e con riferimento all’art. 23 Cost. La tesi svolta è che la cit. lett. f-bis, in palese violazione della riserva di legge costituzionalmente garantita nel caso di prestazione patrimoniale imposta, affiderebbe all’AIFA la concreta determinazione della riduzione del prezzo dei farmaci, senza delimitare il potere assegnato al suddetto Ente, riducendone la discrezionalità con la fissazione di limiti massimi e minimi, e senza neppure regolamentare la composizione e il funzionamento dell’organo chiamato ad adottare la misura di contenimento. <br />	<br />
Si tratta di tesi non condivisibile con riferimento a tutti i profili sotto i quali la questione viene proposta all’attenzione del Collegio. La norma sospettata di incostituzionalità definisce, infatti, con assoluta precisione i presupposti che devono ricorrere perché sia legittimo l’intervento dell’Ente pubblico (il superamento del prefissato tetto di spesa farmaceutica), i limiti entro i quali la riduzione del prezzo dei farmaci può essere imposta (il 60% del superamento del tetto di spesa prefissato), la temporaneità della riduzione di detto prezzo, naturalmente correlata e misurata con riferimento alla temporaneità dell’aumento della spesa. Ciò che in effetti il legislatore ha ragionevolmente affidato alla responsabile valutazione dell’Ente pubblico è la concreta determinazione del prezzo di vendita, trattandosi di misura che, dipendendo da una serie di variabili connesse alle diverse connotazioni che il fenomeno inflattivo può assumere nei vari periodi storici, non può essere fissata in astratto, risultando davvero incostituzionale, per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), una misura che, essendo quantitativamente predeterminata, potrebbe risultare palesemente insufficiente a fronteggiare una determinata situazione e al contrario esuberante rispetto alle più ridotte dimensioni che in un’altra epoca il fenomeno, oggetto dell’intervento, potrebbe presentare. <br />	<br />
La soluzione codificata dal legislatore risulta pertanto conforme non solo a principi di diritto, ma anche a regole di comune buon senso.<br />	<br />
La questione di costituzionalità è invece inammissibile in quanto volta a contestare la composizione e le funzioni dell’AIFA, sempre (così deve intendersi in mancanza di diversa indicazione) sotto il profilo del contrasto fra l’art. 48, quinto comma, lett. f-bis) cit. D.L. n. 269 del 2003 e l’art. 23 Cost.. Non è chiaro il rapporto che, sotto i due profili innanzi richiamati, la ricorrente ritiene di intravedere fra la riserva di legge, imposta dalla norma costituzionale, e la norma ordinaria (il quinto comma, lett. f bis), che anche sotto i due profili innanzi citati l’avrebbe violata, né la ricorrente si è preoccupata di spiegarlo, limitandosi la censura ad accumunare in un’unica, immotivata denuncia questioni fra le quali è difficile stabilire una connessione con il principio costituzionale asseritamene violato.<br />	<br />
In ogni caso la questione di costituzionalità, in quanto proposta sotto il profilo della mancata regolamentazione da parte della legge ordinaria della “composizione” e del “funzionamento” dell’AIFA, deve ritenersi conseguenza di un’incompleta lettura da parte della ricorrente dell’art. 48, cit. D.L. n. 269 del 2003, atteso che detta norma al quarto comma individua non solo gli organi dell’AIFA (direttore generale, consiglio di amministrazione, revisore dei conti), ma per ciascuno di essi anche il soggetto competente alla nomina, i soggetti ai quali è riservata la designazione, la provenienza dei designati. <br />	<br />
A regolamentare il funzionamento dell’AIFA provvede il successivo quinto comma, che definisce anche le modalità e i termini di svolgimento dell’attività (quindi, del funzionamento) dell’Ente in questione.</p>
<p>7. Privo di pregio è anche il terzo motivo aggiunto, prima parte, nella quale il provvedimento impugnato viene censurato sotto il profilo che la riduzione autoritativa dei prezzi nella misura del 5% sarebbe applicata “in modo generalizzato” su tutti i medicinali, in aperta violazione del principio costituzionale di eguaglianza, che vieta il trattamento eguale di situazioni diverse. Si tratta di doglianza che sembra contraddire quella proposta nell’atto introduttivo del giudizio, con la quale si denunciava al contrario l’abuso commesso dall’AIFA colpendo con misure restrittive solo i prodotti farmaceutici che utilizzano determinati principi attivi, laddove sarebbe stato logico e giusto, ad avviso della ricorrente, penalizzare tutti i prodotti farmaceutici in quanto responsabili dello sfondamento del tetto di spesa. Ma, a prescindere da questa considerazione, è assorbente la circostanza che nel primo caso si individuavano prodotti farmaceutici che, singolarmente considerati, aveva concorso in modo particolare ad un abnorme aumento della spesa farmaceutica; nel secondo caso si è intervenuti, con provvedimenti correttivi, per ricondurre in limiti fisiologici l’ingiustificato e generalizzato ricorso ai farmaci, in buona parte dovuto anche alla diffusa e persuasiva propaganda che di essi fanno i relativi produttori.</p>
<p>8. L’atto introduttivo e i connessi motivi aggiunti devono pertanto essere respinti, unitamente all’istanza risarcitoria. Deve invece essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 11510/06, in quanto ripropone il testo letterale dei motivi aggiunti all’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come disposto dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e vengono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 9830/06, 11510/06 e sui motivi aggiunti al primo, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) respinge il ricorso n. 9830/06 e i motivi ad esso aggiunti; c) dichiara inammissibile il ricorso n. 11510/06; d) rigetta l’istanza risarcitoria.<br />	<br />
Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore delle parti resistenti e costituite, che liquida in € 2.000,00 (due mila/00), da ripartirsi in parti eguali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-2-2011-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1239/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1239</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica di un torrente, esclusione motivata sull’irregolarita’ contributiva: dalla disciplina legislativa (art.2 L.n.210/2002, art.38 comma 1.lett.i del D.Lgs.n.163/2006) e da quella secondaria (DM 24.10.2007), emerge infatti che l’irregolarità contributiva escludente dalla gara riguarda l’inosservanza degli obblighi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1239/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1239/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica di un torrente, esclusione motivata sull’irregolarita’ contributiva: dalla disciplina legislativa (art.2 L.n.210/2002, art.38 comma 1.lett.i del D.Lgs.n.163/2006) e da quella secondaria (DM 24.10.2007), emerge infatti che l’irregolarità contributiva escludente dalla gara riguarda l’inosservanza degli obblighi sostanziali  quali la non correttezza dei pagamenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11625/g">Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2008 n. 719</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1239/2007<br />
Registro Generale: 1720/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SABATO GUADAGNO Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons., relatore<br />
MICHELANGELO MARIA LIGUORI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 1720/2007  proposto da:<br />
<b>SAVI S.A.S. DI SACCO VINCENZO &#038; C.</b>rappresentato e difeso da:FEOLA AVV.* . * MARCELLO G.con domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA N. 5pressoFEOLA AVV.* . * MARCELLO G. </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SALERNO </b><br />
rappresentato e difeso da:PISCITELLI AVV. ANTONIO &#8211; MEA AVV. LUIGI &#8211; GRAZIANI AVV. MARIA GRAZIAcon domicilio eletto in SALERNOC/PALAZZO DI CITTA&#8217; VIA ROMApressoPISCITELLI AVV. ANTONIO<br />
e nei confronti di<br /><b>NEW GROUP EDIL  &#8211; APPALTI GENERALI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:DE GIACOMO AVV. ROBERTO &#8211; NAPOLANO AVV. ENZOcon domicilio eletto in SALERNOC/O SEGRETERIA TARpressoNAPOLANO AVV. ENZO<br />
e nei confronti di<br /><b>DELLA MONICA ARMANDO COSTRUTTORE S.R.L. </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) del verbale di gara del 3.10.07 di esclusione gara di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica torrente; 2) del verbale di gara 22.11.07; 3) delle determine dirigenziali nn.555/AE/07 e 4329/07;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SALERNO<br />NEW GROUP EDIL  &#8211; APPALTI GENERALI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Considerato che il ricorso, al sommario esame proprio del giudizio cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, reputandosi che dalla disciplina legislativa ( art.2 L.n.210/2002, art.38 comma 1.lett.i del D.Lgs.n.163/2006) e da quella secondaria (DM 24.10.2007) l’irregolarità contributiva escludente dalla gara riguarda l’inosservanza degli obblighi sostanziali ( come la non correttezza dei pagamenti);<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 19 Dicembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1239/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a></p>
<p>Bruno Amoroso, Presidente &#8211; Lorenzo Stevanato, Relatore solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso, 		Presidente &#8211;  Lorenzo Stevanato, Relatore</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2&#8211;quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all&#8217;art. 5, comma 1, l. n. 225/1992</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.																																																																																											</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Art. 125 della Costituzione – Contrasto con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 25 della Costituzione – Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3, 24, 113 della Costituzione – Ridotta possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e disparità di trattamento.</p>
<p>5. Giurisdizione e competenza – Questione di legittimità costituzionale – Art. 111 della Costituzione – Contrasto con il principio della ragionevole durata dei processi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il collegio dubita della costituzionalità dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del d.l. 245/05 conv. in l. n. 21/06, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tar del Lazio, anche per l’adozione di misure cautelari, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali nelle situazioni di emergenza di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 225/1992, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione.</p>
<p>2. Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa. La norma costituzionale, attuata con la legge n. 1034 del 1971 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali e non si comprende perché essa debba subire una deroga generalizzata con l’attribuzione della competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.</p>
<p>3. Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità contravvengono a tale regola: il comma 2-quater dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti e addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare.<br />
4. Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si ravvisa nella violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Le nuove norme, attribuendo la competenza al Tar del Lazio, recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del giudice di primo grado. Ciò riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, e comporta in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost..<br />
5. La concentrazione presso il T.a.r. del Lazio delle controversie indicate potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi, di cui all’art. 111, co. 1, Costituzione, la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
ORDINANZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
sul ricorso n. 1274/04 e sui relativi motivi aggiunti, proposti da</p>
<p><b>MANENTE LILIANA, MANENTE GILBERTO, TOMBACCO GIORGIO, FRANZOI LUCIANO, CARRARO ANTONIO, ARTUSO PRIMA, SCANTAMBURLO GINO, MICHIELETTO GIUSEPPE, MOGNO ROBERTO, MOGNO GIOVANNI, PELLIZZON GIANLUCA, BARBATO ENZO, MARTIGNON RENATO e MARTIGNON DONATELLA</b> rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, Via Cavallotti 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,<i> </i>il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO  ECONOMICO AMBIENTALE DI MESTRE, il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, la COMMISSIONE SPECIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed A.N.A.S. S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti<i> pro tempore,</i> rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>la <B>REGIONE VENETO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 466/g;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI VENEZIA</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>la <B>PROVINCIA DI TREVISO</B> in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Provinciale, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <B>COMUNE DI MARTELLAGO</B> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <B>COMBI PIER FRANCESCO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma 464;</p>
<p>dell’<b>A.T.I. costituita tra IMPREGILO S.p.a. (capogruppo mandataria, GRANDI LAVORI FINCOSIT e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (mandanti)</b> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> non costituita in giudizio; <br />
e di <B>PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A.</B> in persona del legale rappresentante<i> pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004.</p>
<p>	Visto il ricorso notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti i motivi aggiunti successivamente notificati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;		<br />	<br />
	uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: Cervesato, in sostituzione di Zambelli, per la parte ricorrente, Cerillo per le PP.AA. e per il Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale di Mestre, Cristante, in sostituzione di Biagini, per la Regione Veneto, Pacifici, in sostituzione di Grimani, per  Passante di Mestre s.c.p.a. e Bianchini per Combi Pier Francesco;<br />	<br />
	ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili in Comune di Martellago, incisi dal tracciato del progettato passante autostradale di Mestre, hanno presentato il ricorso in epigrafe avverso il decreto di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale ed avverso gli atti connessi, deducendo più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia le intimate Amministrazioni sia la Società consortile di progetto Passante di Mestre incaricata dell’esecuzione delle opere sia il controinteressato Pier Francesco Combi ed hanno controdedotto puntualmente.<br />
In sede di discussione orale, all’udienza del 27.4.2006, è stata sollevata la questione pregiudiziale di incostituzionalità dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater della L. 21/06, che sembra attribuire la competenza esclusiva sulla presente controversia al T.a.r. del Lazio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p>
</b><br />
Costituiscono oggetto del giudizio il decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale della viabilità di Mestre 20.9.2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo dell’autostrada A4 &#8211; Variante di Mestre &#8211; Passante autostradale, e gli atti presupposti o conseguenti, tra cui le deliberazioni del C.I.P.E. 21.12.2001, 31.10.2002 e 7.11.2003, i d.p.c.m. 28.2.2003 e 13.2.2004, l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 19.3.2003, i pareri dell’A.N.A.S. e delle amministrazioni territoriali interessate e gli accordi quadro con le amministrazioni stesse, i pareri del Ministero dell’ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere del Comitato tecnico scientifico 15.9.2004. <br />
Si tratta di atti e provvedimenti tutti riconducibili ai poteri conferiti al Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza del settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre. La situazione di emergenza era stata dichiarata con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, emanato ex art. 5, co. 1, L. 225/92, anch’esso impugnato.<br />
Perciò, la controversia ha per oggetto un provvedimento commissariale (nonché atti connessi) “consequenziale” a tale ordinanza emergenziale, come previsto dall’art. 3, co. 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che recita: “<i>In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza  di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.<br />
</i>Il comma 2-ter, a sua volta, prescrive che “<i>Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate di ufficio”</i>, diversamente dalla norma processuale vigente in tema di incompetenza territoriale dei tribunali amministrativi, che esclude la rilevabilità d’ufficio (art. 31 L. 1034/71: la parte che l’eccepisce deve proporre apposito regolamento preventivo davanti al Consiglio di Stato). Secondo le nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente incompetente, non può in ogni caso pronunciarsi sull’istanza cautelare, diversamente dal normale regime processuale che non preclude tale pronuncia, se non sia stato ancora proposto il regolamento preventivo di competenza.<br />
I citati tre commi dell’art. 3 L. 21/06 si configurano – ad avviso del Collegio &#8211; come norme processuali “intruse” (che sarebbero vietate secondo la circolare di “drafting” 2.5.2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un oggetto (apparentemente) limitato all’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (così il titolo della legge). Anche la rubrica dell’articolo nel quale tali norme sono state inserite ha un oggetto diverso e più limitato (“Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie”).<br />
Tuttavia, il testuale tenore delle disposizioni legislative in commento non depone affatto a favore di un’interpretazione che ne limiti gli effetti ai soli provvedimenti relativi all’emergenza rifiuti nella Regione Campania. <br />
Infatti, il comma 2-bis è riferito a “<i>tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225</i>”. <br />
Inoltre, la formulazione del comma 2-ter, secondo periodo,  laddove prevede che “<i>Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034</i>, e quella del comma 2-quater, secondo periodo, laddove prevede che “<i>L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso” </i>suggeriscono una valenza generale dello spostamento di competenza, perché altrimenti non si sarebbero usate le locuzioni “<i>Davanti al giudice amministrativo</i>” e <i>“un tribunale amministrativo diverso”, </i>ma le locuzioni “<i>Davanti al tribunale amministrativo della Campania</i>” e <i>“il tribunale amministrativo della Campania”</i>.<br />
Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore dell’emendamento inserito nella legge in controversia, intendeva limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia ciò non è sufficiente ad orientare il Collegio verso una tale interpretazione delle disposizioni processuali, perché si dovrebbe altrimenti forzare il significato letterale delle parole. <br />
Com’è noto, infatti, ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell&#8217;interpretazione di una legge. Se da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell&#8217;individuazione del significato di singole disposizioni normative e della <i>ratio </i>che le giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall&#8217;intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (<i>voluntas legis</i>), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (<i>voluntas legislatoris</i>).<br />
Le nuove disposizioni, dunque, si applicano – secondo l’interpretazione del Collegio – anche alla presente controversia.<br />
Circa la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere, essa appare evidente. <br />
Invero, il Collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta &#8211; ove non dubitasse della legittimità costituzionale di essa &#8211; a dichiarare <i>tout court </i>improcedibile il ricorso, con sentenza in forma semplificata ex art. 26 L. 1034/71, come prescritto dal comma 2-ter dell’art. 3 del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, perché le nuove disposizioni che spostano la competenza “si applicano anche ai processi in corso” come recita il comma 2-quater. <br />
Della costituzionalità dei citati commi 2-bis, 2-ter e 2–quater del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, in ordine alla competenza funzionale del T.a.r. del Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni.<br />
Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l’art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa (“<i>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica</i>”), nonché col principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.. <br />
La previsione costituzionale dell’art. 125, attuata con la legge n. 1034 del 1971 che ha istituito i tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali, né si vede perché essa debba subire una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma del titolo quinto della Costituzione) con attribuzione alla competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale.<br />
Una deroga generale al principio derivante dall’art. 125 della Costituzione, secondo cui i singoli T.a.r. sono posti su un piano paritario, con lo spostamento di competenza ad un tribunale diverso da quello territorialmente competente, non si giustificherebbe nemmeno facendo ricorso all’argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari impiegati per affrontarli.<br />
Anzitutto, tale ipotetica finalità non sarebbe in assoluto garantita nemmeno dalla concentrazione delle controversie di cui si tratta presso il T.a.r. del Lazio, e ciò relativamente a quelle situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio.  <br />
Ciò che vale per i giudici operanti nei T.A.R. regionali, invero non può non valere, se l’idea di fondo è quella della sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio.<br />
E comunque, al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero essere i rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad esempio, lo spostamento di competenza potrebbe avere una sua ragionevolezza se fosse concepito e disciplinato similmente alle fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. C.p.p. (c.d. “legittima suspicione”) e non in via generale. <br />
D’altronde, se questa fosse la <i>ratio </i>inespressa delle disposizioni in esame, che peraltro rivelerebbe una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, la loro introduzione resta di fatto inspiegabile, anche se considerata essa stessa una scelta emergenziale,   perché situazioni di questo tipo (tensione presso le popolazioni coinvolte che si sia riverberata sui giudici amministrativi locali, minandone la serenità di giudizio) non si sono finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste la immediata devoluzione della questione al giudice d’appello che è certamente in grado di correggere questa possibile distorsione del giudizio sin qui del tutto virtuale.<br />
Se invece, com’è anche possibile ipotizzare, la <i>ratio </i>sottostante delle disposizioni legislative in questione fosse da ricercarsi nell’esigenza di assicurare un sistema più “rafforzato” di protezione civile, si dovrebbe concludere che la finalità surrettizia delle disposizioni in esame sarebbe quella di evitare che, di fronte all&#8217;imminenza ed alla gravità del pericolo per l&#8217;integrità di beni fondamentali dell&#8217;uomo, il giudice amministrativo periferico possa utilizzare con leggerezza lo strumento cautelare, paralizzando l’efficacia di urgenti ed indilazionabili interventi di protezione civile.<br />
Senonché, tale esigenza sembra già garantita dalla previsione che ai processi si applicano le norme di accelerazione ex art. 23 bis, co. 2 e ss., L. 1034/71 (come previsto dal comma 2-ter, secondo periodo, dell’art. 3 D.L. 245/05 conv. in L. 21/06).<br />
Ma soprattutto, se questa è l’esigenza sottesa alle norme sullo spostamento di competenza, anch’essa rivela una ben scarsa considerazione per la professionalità e la dignità dei magistrati amministrativi in servizio presso i T.a.r. periferici, del tutto ingiustificata perché la loro qualificazione, la loro esperienza e lo svolgimento della loro carriera sono perfettamente identici a quelli dei magistrati in servizio presso il T.a.r. del Lazio.<br />
Tale <i>ratio </i>rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile col dettato costituzionale dell’art. 125 Cost., inteso a modificare l’assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, sia creando un’asimmetria tra il T.a.r centrale e quelli periferici che va ben oltre l’attuale criterio di riparto delle competenze basato sull’efficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorità centrali dello Stato, sia diversificando le funzioni dei magistrati amministrativi, secondo che prestino servizio presso il T.a.r centrale o presso un T.a.r. periferico.<br />
Peraltro, lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale, poiché il regime derogatorio sulla competenza esclusiva del T.a.r. del Lazio riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza. Questi ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell’ordinaria competenza dei T.a.r. presso la Regione in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia.<br />
A ciò si aggiunga che il comma 2-quater dispone:<i> Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso”.</i> <br />
In tal modo, il T.a.r. del Lazio non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo “modificare” o “revocare” le misure cautelari da questo concesse, in contrasto con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di primo grado. <br />
Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che viene imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia declinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 1034/71 (ciò che rientra, invece, nella discrezionalità del giudicante) e contemporaneamente viene prescritta l’applicazione dei commi 2 e seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge 1034/71, che riguardano un diverso e più complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento dei termini, fissazione accelerata dell’udienza; possibilità di emanazione di ordinanze cautelari in caso di estrema gravità ed urgenza); b) dal fatto che la mancata riproposizione – per la quale non è previsto un <i>dies a quo</i> &#8211; del ricorso davanti al T.a.r. del Lazio (come previsto dal comma 2-quater) quando siano state emanate pronunce cautelari da un T.a.r. periferico, comporta la permanenza di efficacia di tali pronunce nonostante la norma preveda la loro modifica o revoca da parte del T.a.r. del Lazio.    <br />
Sotto i profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con l’art. 125 Cost. nonché un’intrinseca irragionevolezza delle norme in questione, in contrasto col postulato fondamen¬tale recato dall&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione. <br />
La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, dopo che la controversia sia insorta. Perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia, mentre le disposizioni qui sospettate di incostituzionalità  contravvengono a tale regola riconducibile all’art. 25 della Costituzione.<br />
Tale profilo di incostituzionalità si evidenzia particolarmente nella parte della disciplina in questione (comma 2-<i>quater</i>) che dispone lo spostamento di competenza ai processi pendenti (com’è quello presente) e addirittura consente – come già esposto &#8211; una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare. <br />
Pertanto, anche l’art. 25 della Carta costituzionale appare vulnerato dalla normativa in esame.<br />
Inoltre, le nuove norme recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. del Lazio, secondo il normale criterio di riparto della competenza tra T.a.r. del Lazio e tribunali periferici.<br />
Ciò comporta una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto riduce le possibilità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione presso il T.a.r. del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, nonché in via derivata una disparità di trattamento con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.. <br />
Infine, la concentrazione presso il T.a.r. del Lazio di queste controversie potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore è illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi (art. 111, co. 1, Costituzione) la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun T.a.r. periferico.<br />
Sotto gli anzidetti profili, il Collegio ravvisa un contrasto dell’art. 3, co. 2-bis, 2-ter e 2–quater, del D.L. 245/05 conv. in L. 21/06, con gli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione. <br />
Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,  ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30.11.2005 n. 245 convertito in legge 27.1.2006 n. 21.<br />
Sospende quindi il giudizio ed ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comu¬nicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 27 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-10-5-2006-n-1239/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/5/2006 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2005 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2005-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2005-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2005 n.1239</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sesitni la mancanza della certificazione ISO 9000/2001 prescritta dal bando, non legittima l&#8217;esclusione dalla partecipazione alla gara Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto -Licitazione privata – Prescrizione di bando – Obbligo di produzione della certificazione ISO 9000/2001 – Inosservanza – Esclusione &#8211; E’ illegittima. In</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2005-n-1239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2005 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sesitni</span></p>
<hr />
<p>la mancanza della certificazione ISO 9000/2001 prescritta dal bando, non legittima l&#8217;esclusione dalla partecipazione alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto -Licitazione privata – Prescrizione di bando – Obbligo di produzione della certificazione ISO 9000/2001 – Inosservanza – Esclusione  &#8211; E’ illegittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per un servizio di pulizia è illegittima l’esclusione dell’impresa che non abbia prodotto la certificazione ISO 9001/2000 richiesta dal bando di gara. Infatti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, l’Amministrazione ha l’onere di consentire all’impresa concorrente l’integrazione del documento presentato che risulti univocamente riconducibile ad un Ente pubblicamente abilitato a rilasciare il certificato richiesto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br /><i>Sezione Seconda</i><br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9033/2004 proposto da <br />
<b>SDS – Cooperativa  di produzione e lavoro a r.l.</b> , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Lucio Anelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via della Scrofa n. 47;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato  Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell&#8217;Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio di Giove n. 21;    per l&#8217;annullamento<br />
dei provvedimenti del Dirigente del Dipartimento XIII – VI U.O. Servizi tecno-logistici ed approvvigionamenti del Comune di Roma del 30.7.2004, prot. N. 12441 e del 5.8.2004, prot. N. 12715, del bando e del disciplinare di gara relativi alla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per il servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del  17 novembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati L. Anelli per la società ricorrente e l’avv. A. Graziosi per l’amministrazione resistente; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>	Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa a r.l. SDS ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali  il Comune di Roma la ha esclusa, in fase di prequalifica, dalla  licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per il servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma per il periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2006, per un importo complessivo presunto di Euro 18.029070,00.<br />	<br />
	Al riguardo, l’impresa interessata ha dedotto l’illegittimità della disposta esclusione per violazione di legge, con specifico riguardo al D.Lgs. n. 157/1995, e per eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e carenza di istruttoria.<br />	<br />
	Il Comune, costituitosi in giudizio, ha argomentato la legittimità dell’esclusione, motivata dalla mancata allegazione, alla domanda di partecipazione, del certificato ISO 9001/2000, trattandosi di un onere documentale espressamente previsto dal bando di gara. <br />	<br />
	A seguito del decreto presidenziale n. 4951/2004 e dell’ordinanza collegiale n. 5008/2004 di questa Sezione, di accoglimento dell’istanza cautelare incidentale proposta, l’amministrazione ha riammesso con riserva  l’impresa alla gara.<br />	<br />
   	Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata infine introitata dal Collegio per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	La controversia all’esame del Collegio concerne l’esclusione della ricorrente dalla fase di prequalifica di un’importante licitazione privata, di importo ampiamente superiore alla soglia comunitaria, volta all’affidamento del servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune di Roma.<br />	<br />
	In particolare, l’impresa interessata è stata ritenuta “non idonea” a partecipare alla gara, non avendo prodotto, in allegato alla domanda di partecipazione, , il certificato ISO 9001/2000, prescritto dal bando di gara.<br />	<br />
	Infatti, secondo quanto acquisito agli atti del giudizio, la concorrente, all’atto della domanda, aveva prodotto solo una attestazione dell’Ente certificatore Società RINA, secondo cui ”a seguito dell’esame da parte del Comitato tecnico qualità“, il sistema di gestione per la qualità della stessa concorrente “è stato certificato per conformità alla norma ISO 9001/2000”. La medesima nota precisava, altresì, che il relativo certificato di conformità, rilasciato in data antecedente, sarebbe stato inviato “nel più breve tempo possibile”. Il medesimo certificato veniva poi, effettivamente, trasmesso dall’impresa con nota del 5 agosto 2004, peraltro   successiva alla impugnata esclusione.<br />	<br />
	La medesima esclusione è stata quindi ritenuta, dalla difesa dell’Amministrazione in giudizio, inevitabile, in quanto la certificazione in esame, pur rispondendo ad una normativa tecnica volontaria, veniva espressamente richiesta dal bando di gara e, dovendo essere rilasciata da Enti certificatori riconosciuti secondo il diritto dell’Unione europea, non poteva essere sostituita né da autocertificazioni, né da dichiarazioni diverse, quale quella presentata dalla ricorrente, e neppure poteva essere accertata d’ufficio  dall’Amministrazione, non trattandosi di atto formato o conservato da Uffici pubblici.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene viceversa fondate, come già valutato in sede di sommaria delibazione, le dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
	Viene, in primo luogo, in rilievo la violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE), applicabile a tutti gli appalti pubblici di servizi con  valore di stima uguale o superiore alla “soglia” di rilevanza comunitaria, come accade nel caso in esame. L’indicata disposizione prevede, infatti, che “le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.<br />	<br />
	L’Amministrazione aveva, quindi, l’onere di consentire all’impresa concorrente l’integrazione del documento presentato, che risultava univocamente riconducibile ad un Ente pubblicamente abilitato a rilasciare il certificato richiesto e che espressamente riferiva l’avvenuto rilascio del certificato stesso, circostanza, questa, comprovata a posteriori mediante l’allegazione del titolo, che, a sua volta, avrebbe potuto indurre l’Amministrazione ad agire quantomeno in autotutela.<br />	<br />
	Il collegio ritiene altresì opportuno precisare che l’esclusione palesa la propria illegittimità anche sotto il profilo della violazione dell’art. 14 (Capacità tecnica) del medesimo decreto legislativo n. 157/1995, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti conformi alla serie di norme europee EN 45000, attestanti che il concorrente osserva norme della serie europea EN 29000.<br />	<br />
	La norma in esame dispone, infatti, che in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice deve parimenti ammettere alla gara anche le imprese che comprovino misure equivalenti di garanzia della qualità e che dimostrino di non avere accesso a tali certificati o di non averli potuti ottenere nei termini richiesti, secondo il criterio di massima partecipazione alle pubbliche gare, che a sua volta risponde al principio comunitario di piena concorrenza (oltrechè a quello costituzionale di imparzialità e buon andamento), principio che si estrinseca anche mediante la neutralizzazione degli effetti indebitamente restrittivi o distorsivi del mercato che potrebbero derivare da inefficienze, ritardi o assetti oligopolistici dei sistemi di certificazione.<br />	<br />
	Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare, quale prova dell’esistenza di misure equivalenti di garanzia della qualità, la nota di un Ente tecnicamente accreditato che, pur senza rilasciare un certificato, attestava la conformità dell’organizzazione d’impresa alle pertinenti norme europee, anticipando il futuro rilascio di un  certificato fino ad allora non ottenuto, deve arguirsi, per mancanza dei tempi materialmente  necessari.<br />	<br />
	Dalle considerazioni sopra riportate discende, altresì, la sussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di idonea attività istruttoria.<br />	<br />
	Il Collegio deve,quindi, accogliere il ricorso in epigrafe, in quanto le censure dedotte  risultano   fondate.	Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.																																																																																											</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sezione  Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione. <br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI 	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2005 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-1-2005-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-1-2005-n-1239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-1-2005-n-1239/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2005 n.1239</a></p>
<p>Pres. Cristarella Orestano, est. Papa sulla distinzione tra TOSAP e COSAP ai fini dell&#8217;individuazione del giudice competente a decidere sulle relative controversie Giurisdizione e competenza – Giurisdizione in materia tributaria &#8211; TOSAP &#8211; Controversie relative &#8211; Giurisdizione delle commissioni tributarie &#8211; Sussistenza &#8211; Canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-1-2005-n-1239/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2005 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-21-1-2005-n-1239/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2005 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cristarella Orestano, est. Papa</span></p>
<hr />
<p>sulla distinzione tra TOSAP e COSAP ai fini dell&#8217;individuazione del giudice competente a decidere sulle relative controversie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione in materia tributaria &#8211; TOSAP  &#8211;  Controversie  relative  &#8211; Giurisdizione delle commissioni tributarie  &#8211; Sussistenza &#8211; Canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) &#8211;  Controversie  relative  &#8211;  Giurisdizione  del giudice ordinario &#8211; Devoluzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;opposizione  avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa  per  l&#8217;occupazione  di  aree pubbliche (TOSAP) appartiene alla giurisdizione  delle  commissioni  tributarie,  ai sensi dell&#8217;art. 2, co. 1,  lett.  h,  del  D.Lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, mentre rientra nella  giurisdizione  del  giudice  ordinario  &#8211;  a mente dell&#8217;art. 5 della  legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e succ. modif. &#8211; la cognizione delle controversie  relative  al  canone  di  concessione  (COSAP), istituito  dall&#8217;art.  63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e succ. modif., a partire dal primo gennaio 1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6253_6253.pdf">clicca qui</a></p>
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