<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>12346 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12346/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12346/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>12346 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/12346/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a></p>
<p>Pres. Abruzzese, est. Raiola Ciccarelli e Ferrillo (Avv. E. D’Alterio) c. Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato) sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore 1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abruzzese, est. Raiola<br /> Ciccarelli e Ferrillo (Avv. E. D’Alterio) c. Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso in cui il Consiglio di Classe precisi che la preparazione globale dell’alunno sia insufficiente ed inidonea a consentirgli di  beneficiare dell’istituto del debito formativo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore in cui si dia atto che la preparazione globale dell’alunno è insufficiente e tale da non consentirgli di seguire proficuamente i programmi dell’anno successivo anche a causa di numerose e gravi lacune in svariate materie viste la scarsa partecipazione al dialogo scolastico e la mancanza di impegno, poiché  la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben quattro materie, alcune caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo.</p>
<p>2. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave. Il Collegio osserva, in particolare, che l’esistenza anche di una sola insufficienza gravissima  &#8211; e giudicata non recuperabile dal Consiglio di Classe e già non recuperata rispetto all’anno precedente &#8211; in una materia fondamentale e caratterizzante del corso di studi del liceo scientifico (matematica), unitamente alle altre insufficienze deliberate dal Consiglio di Classe alla luce di risultati scolastici in netto peggioramento nella parte finale dell’anno scolastico, costituisce elemento di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di non ammissione alla classe successiva (in attuazione del principio di larga applicazione giurisprudenziale della motivazione “necessaria”: un solo motivo vale a reggere l’atto amministrativo, nonostante la insufficienza degli eventuali altri motivi indicati dall’amministrazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI <br /> Sezione VI</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  5620 del  2005  proposto da<br /><b>CICCARELLI ARMANDO E FERRILLO ANNA MARIA</b><br />
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Ciccarelli Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele D’Alterio, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Gramsci n.19</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. SEGRE” DI MARANO DI NAPOLI</b><br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  (MIUR)</b><br />
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11</p>
<p>per l’annullamento<br />
­	dello scrutinio finale adottato in data 14.06.2005 del Consiglio della II Classe, Sezione L, del Liceo Scientifico Statale “E. Segre” di Marano di Napoli, con cui Ciccarelli Michele non è stato ammesso alla III classe;<br />	<br />
­	del verbale n.11 del 14.06.2005 del del Consiglio della II Classe, Sezione L , nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione dell’alunno Michele Ceccarelli alla classe successiva;<br />	<br />
­	di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, tra cui il verbale del Consiglio della Classe 2L n.8 del 15.12.2004 ed il verbale del collegio dei docenti n.36 del 24.05.2005.																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;<br />
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare; <br />	<br />
&#8211;	i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva, deducendo vizi di violazione di legge (artt.79 e 80 R.D. n.653 del 04.05.1925 e art.13 O.M. n.90 del 21.05.01), nonché d’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; in particolare, hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che aveva conseguito nello scrutinio finale quattro insufficienze, di cui una con voto cinque (italiano), una con voto tre (scienze) e due con voto quattro (disegno e storia dell’arte, educazione fisica), dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe; <br />	<br />
&#8211;	ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti, in esso s’afferma: “ … che comunque la preparazione globale dell’alunno rimane insufficiente e tale da non consentirgli di seguire proficuamente i programmi dell’anno successivo anche a causa di numerose e gravi lacune in italiano, matematica, scienze, disegni e storia dell’arte . . . viste la scarsa partecipazione al dialogo scolastico e la mancanza di impegno . . ,; <br />	<br />
&#8211;	la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben quattro materie, alcune caratterizzanti dell’indirizzo scolastico (matematica, disegno e storia dell’arte), sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo;<br />	<br />
&#8211;	si consideri, al riguardo, l’orientamento espresso in passato da questo Tribunale, in ordine al carattere eccezionale dell’istituto del debito formativo, nella seguente massima: “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (Trib. Napoli, II Sezione, n. 4563 del 12 ottobre 2001);  <br />	<br />
&#8211;	il Collegio osserva, in particolare, che l’esistenza anche di una sola insufficienza gravissima  &#8211; e giudicata non recuperabile dal Consiglio di Classe e già non recuperata rispetto all’anno precedente -in una materia fondamentale e caratterizzante del corso di studi del liceo scientifico (matematica), unitamente alle altre insufficienze deliberate dal Consiglio di Classe alla luce di risultati scolastici in netto peggioramento nella parte finale dell’anno scolastico (cfr. i voti riportati in disegno e storia dell’arte dopo il 30/4, data della cd. pagellina intermedia: 2 i [impreparato] 4 ½ (test); in scienze: 4 ½ ad un compito scritto), costituisce elemento di per sé bastevole – anche in ragione del carattere non vincolante dei criteri indicati dal Collegio dei docenti nella seduta del 20.04.2005 &#8211; a sorreggere il giudizio di non ammissione alla classe successiva (in attuazione del principio di larga applicazione giurisprudenziale della motivazione sufficiente: un solo motivo vale a reggere l’atto amministrativo, nonostante la insufficienza degli eventuali altri motivi indicati dall’amministrazione), nonostante le contraddizioni e le inesattezze rilevate dalla difesa del ricorrente nella redazione del giudizio finale da parte del Consiglio di Classe (cfr. in particolare, l’asserzione circa il mancato recupero in latino e in inglese);<br />	<br />
&#8211;	il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;<br />	<br />
&#8211;	in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800  (ottocento).  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5620/2005 , meglio in epigrafe specificato, proposto da Ciccarelli Armando e Ferrillo Anna Maria nella qualità  lo respinge; <br />
condanna la  ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005 con l’intervento dei Sigg. Magistrati:<br />
Dr.ssa Maria Abruzzese					Presidente f.f.<br />	<br />
Dr.ssa Ida Raiola 				Giudice rel.– est. <br />	<br />
Dr. Sergio Zeuli	Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12346/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
