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	<title>12345 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a></p>
<p>Pres. Abruzzese, est. Raiola Paragliola e Ascione (Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato). sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore 1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-12-9-2005-n-12345/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2005 n.12345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abruzzese, est. Raiola<br /> Paragliola e Ascione (Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta (n.c.) e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione dell&#8217;alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Difetto di motivazione – Nel caso in cui il Consiglio di Classe precisi che alla luce delle diffuse insufficienze ottenute dall’alunno, questi non abbia dimostrato volontà e capacità di recupero e che pertanto non possa usufruire dell’istituto del debito formativo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva espresso in modo fortemente negativo – Possibilità di ammissione alla classe successiva con il debito formativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ immune dal vizio di difetto di motivazione il giudizio del Consiglio di Classe di non ammissione dell’alunno alla classe superiore in cui si dia atto che, per le diffuse mediocrità in italiano, latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza in fisica); l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità di un recupero tale da consentirgli di seguire con profitto il programma del successivo anno scolastico, poiché la lettura di detto giudizio, unita alla considerazione di non ammettere l’alunno alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo.</p>
<p>2. Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI<br />   Sezione VI  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  5409 del  2005  proposto da<br /><b>PARAGLIOLA CASTRESE E ASCIONE FRANCESCA</b><br />
nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Paragliola Raffaele, rappresentati e difesi dall’avv. Ciro Centore, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C. Rosaroll n.70</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. DIAZ” DI CASERTA</b>non  costituito in giudizio<br />
<b>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  (MIUR)</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11</p>
<p>per l’annullamento<br />
•	dello scrutinio finale adottato in data 15.06.2005 del Consiglio della III Classe, Sezione C, del Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta, con cui Paragliola Raffaele non è stato ammesso alla IV classe;<br />	<br />
•	degli atti, così come da comunicazione fatta al Paragliola con determina del Dirigente in data 15.06.2005 e, in particolar modo, degli atti e delle valutazioni assunti dal Collegio dei docenti danti luogo all’indicato giudizio negativo.																																																																																												</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
UDITO alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;<br />
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare; <br />	<br />
&#8211;	i ricorrenti hanno censurato la decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe successiva, deducendo vizi di violazione di legge (l. 241/90), nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, lacunosità ed ingiustizia; in particolare, hanno sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che aveva conseguito sette insufficienze, di cui sei con voto cinque e una con voto quattro, dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe;<br />	<br />
&#8211;	ritiene, invece, il Collegio che il censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei ricorrenti, in esso s’afferma: “ … (per le diffuse mediocrità in italiano, latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza in fisica); l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità di un recupero tale da consentirgli di seguire con profitto il programma del successivo anno scolastico”; <br />	<br />
&#8211;	la lettura di detto giudizio, infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte caratterizzanti dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe, tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del debito formativo;<br />	<br />
&#8211;	si consideri, al riguardo, l’orientamento espresso in passato da questo Tribunale, in ordine al carattere di eccezionalità dell’istituto del debito formativo, nella seguente massima: “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per colmare qualche insufficienza non grave” (Trib. Napoli, II Sezione, n. 4563 del 12 ottobre 2001); <br />	<br />
&#8211;	quanto sopra rilevato trova conferma nella documentazione allegata al ricorso e segnatamente nei giudizi sintetici delle singole materie, laddove si riscontra l’esistenza di lacune non recuperate e non recuperabili in alcune delle materie non secondarie del corso di studi (cfr. giudizi relativi alle materie italiano, latino, fisica, matematica, scienze);<br />	<br />
&#8211;	né può affermarsi che l’handicap da cui è affetto il minore Raffaele (ipoacusia bilaterale) non sia stato tenuto in alcuna considerazione, posto che in alcun dei giudizi sintetici di tale handicap viene fatta menzione ed esso viene considerato per la sua incidenza nel profitto complessivo (cfr. giudizi relativi alle materie italiano, latino, disegno e storia dell’arte); <br />	<br />
&#8211;	il Tribunale ritiene, in conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che pertanto il ricorso vada respinto;<br />	<br />
&#8211;	in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in € 800  (cinquecento).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5409/2005 , meglio in epigrafe specificato, proposto da Paragliola Castrese e Ascione Francesca nella qualità  lo respinge; <br />
condanna la  ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2005 con l’intervento dei Sigg. Magistrati:<br />
Dr.ssa Maria Abruzzese					Presidente f.f.<br />	<br />
Dr.ssa Ida Raiola 						Giudice rel.– est. <br />	<br />
Dr. Sergio Zeuli																																																																																													</p>
<p>				Giudice</p>
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