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	<title>1234 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1234 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.1234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-1234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-1234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.1234</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale che ha disposto la revoca della concessione per il gioco del lotto n. 3171, ubicata in Roma per vessatorieta’ della clausola del contratto di concessione, secondo la quale “la concessione è revocata qualora in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-1234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.1234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale che ha disposto la revoca della concessione per il gioco del lotto n. 3171, ubicata in Roma per vessatorieta’ della clausola del contratto di concessione, secondo la quale “la concessione è revocata qualora in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore ai limiti annui”;CONSIDERATO che, qualora si ritenesse, in linea con la prevalente giurisprudenza, che nel caso in esame la fonte del potere di revoca sia costituita dall’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione, la clausola contrattuale non si sottrarrebbe al giudizio di vessatorietà di cui alla disposizione dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., stante la possibilità di applicare tale disposizione &#8211; nella parte in cui richiede che siano approvate per iscritto, a pena di inefficacia, “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, … facoltà di recedere dal contratto” &#8211; ad ogni ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto, ivi compresa la revoca della concessione-contratto; &#8211; qualora invece si ritenesse &#8211; come appare preferibile &#8211; che la fonte del potere di revoca sia costituita dal principio della inesauribilità del potere concessorio, comunque il potere di revoca non risulterebbe correttamente esercitato, perché le valutazioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato si riferiscono prevalentemente al fatturato del precedente concessionario e non possono, quindi, valere nei confronti del ricorrente che, essendo titolare della concessione da soli sei mesi, risulta titolare di un affidamento meritevole di tutela. Del resto dal provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione all’atto del rilascio della nuova concessione già disponeva dei dati relativi alla raccolta delle giocate presso la ricevitoria n. 3171 nel biennio 2009-2010 e, quindi, l’inciso “indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria”, inserito nella clausola di cui all’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione, induce a configurare la clausola stessa come una sorta di facoltà di recesso ad nutum, della cui validità v’è motivo di dubitare, perché finisce per subordinare la persistenza del rapporto concessorio al mero arbitrio dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01234/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01392/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2012, integrato con motivi aggiunti, proposto da <b>Diego Cosolito</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucio Anelli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via della Scofa n. 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale prot. n. 78202 in data 23 novembre 2011, con la quale il Direttore dell’Ufficio Regionale per il Lazio dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto la revoca della concessione per il gioco del lotto n. 3171, ubicata in Roma, via XXI Aprile n. 3, nonché, ove necessario, del decreto direttoriale in data 16 maggio 2007; 	</p>
<p>nonché per la declaratoria (oggetto di una specifica domanda formulata con i motivi aggiunti) dell’inefficacia &#8211; in quanto vessatoria &#8211; della clausola di cui all’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione stipulato il 21 giugno 2001, secondo la quale “la concessione è altresì revocata qualora in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore ai limiti annui così come rideterminati dal D.D. del 16 maggio 2007”;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un primo esame, le censure dedotte dal ricorrente risultano supportate dal fumus boni iuris in quanto il provvedimento impugnato &#8211; pur essendo stato adottato in esecuzione della puntuale disciplina, relativa al potere di revoca della concessione per mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta delle giocate, posta dall’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione stipulato il 21 giugno 2001 &#8211; appare illegittimo in quanto:<br />	<br />
&#8211; qualora si ritenesse, in linea con la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 11 luglio 2008, n. 1471; T.A.R. Umbria Perugia, 7 luglio 2005, n. 367), che nel caso in esame la fonte del potere di revoca sia costituita dall’art. 1, ulti<br />
&#8211; qualora invece si ritenesse &#8211; come appare preferibile &#8211; che la fonte del potere di revoca sia costituita dal principio della inesauribilità del potere concessorio, comunque il potere di revoca non risulterebbe correttamente esercitato, perché le valutaz<br />
CONSIDERATO che, tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 novembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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