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	<title>12321 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2008 n.12321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-10-2008-n-12321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-10-2008-n-12321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2008 n.12321</a></p>
<p>Pres. E.Speranza est. R.IanigroD&#8217;Addio Elpidiantonio e Arzillo Maria Giuseppa (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Casapulla (Avv. Loredana Avino) sull&#8217;obbligo della P.A. di motivare l&#8217;esistenza dell&#8217;interesse pubblico concreto e specifico in caso di annullamento in autotutela di una concessione edilizia Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-10-2008-n-12321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2008 n.12321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-10-2008-n-12321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2008 n.12321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E.Speranza est. R.Ianigro<br />D&#8217;Addio Elpidiantonio e Arzillo Maria Giuseppa (Avv. Luigi Adinolfi) c.  Comune di Casapulla (Avv. Loredana Avino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di motivare l&#8217;esistenza dell&#8217;interesse pubblico concreto e specifico in caso di annullamento in autotutela di una concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Motivazione sull’interesse pubblico – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento di annullamento di ufficio di una concessione edilizia, quale atto discrezionale, deve essere adeguatamente motivato in ordine all&#8217;esistenza dell&#8217;interesse pubblico, specifico e concreto, che giustifica il ricorso all&#8217;autotutela anche in ordine alla prevalenza del predetto interesse pubblico su quello antagonista del privato (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr.  Tar Sicilia &#8211; Catania, 3 ottobre 2005, n. 1529; Tar Basilicata, 10 maggio 2005, n. 299; Tar Calabria &#8211; Catanzaro, 24 aprile 2006, n. 422; Tar Trentino Alto Adige &#8211; Trento, 2 gennaio 2007, n. 4; Consiglio di Stato V, 1 marzo 2003, n. 1150; id., 12 ottobre 2004, n. 6554.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo della P.A. di motivare l’esistenza dell’interesse pubblico concreto e specifico in caso di annullamento in autotutela di una concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Evasio Speranza		            	Presidente; Antonio Ferone				Consigliere; Renata Emma Ianigro    			Primo Referendario relatore																																																																																			</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 8537/1995 proposto da:</p>
<p><b>D&#8217;Addio Elpidiantonio</b> e <b>Arzillo Maria Giuseppa</b>, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del  ricorso, dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Casapulla</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso notificato e delibera incarico G.C. n. 366 del 9.11.1995, dall&#8217;avv. Loredana Avino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cilea n. 39;</p>
<p>per l’annullamento  <br />
della ordinanza n. sindacale n. 169 del 26.07.1995 con  cui è stata annullata la concessione edilizia n. 153 del 2.05.1989 ed ordinato l&#8217;abbattimento del fabbricato realizzato in esecuzione della citata concessione;<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Data per letta la relazione del primo referendario Renata Emma Ianigro  nella udienza pubblica del 21.07.2008;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al n. 8537/1995, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. <br />
A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di aver ottenuto dal Comune di Casapulla la concessione edilizia n.153 del 2.05.1989, con la quale veniva autorizzata alla costruzione di un fabbricato bifamiliare;<br />	<br />
&#8211;	che con il provvedimento gravato, emesso il 26 luglio 1995 il Comune intimato  annullava la detta concessione, in quanto non conforme con le previsioni urbanistiche vigenti nell’area.<br />	<br />
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva la parte resistente, Comune di Casapulla, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 27.10.1995, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 6002/1995.<br />
All’udienza del 21.07.2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.</p>
<p>2. Ritiene il Collegio di dover dare preliminare ed assorbente riscontro al  motivo di ricorso con cui i  ricorrenti lamentano eccesso di potere per non aver la pubblica amministrazione effettuato un’equa comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e quello del privato in cui favore è stato emesso il provvedimento abilitativo. A parere dei ricorrenti, la detta mancata ponderazione comporterebbe una precisa responsabilità a carico dell’amministrazione ed una conseguente illegittimità del provvedimento.</p>
<p>2. 1. La questione è fondata nei limiti di cui alla seguente esposizione.<br />
È agevole rilevare come, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento di annullamento di ufficio di una concessione edilizia, quale atto discrezionale, deve essere adeguatamente motivato in ordine all&#8217;esistenza dell&#8217;interesse pubblico, specifico e concreto, che giustifica il ricorso all&#8217;autotutela anche in ordine alla prevalenza del predetto interesse pubblico su quello antagonista del privato (tra le tante Tar Sicilia &#8211; Catania, 3 ottobre 2005, n. 1529; Tar Basilicata, 10 maggio 2005, n. 299; Tar Calabria &#8211; Catanzaro, 24 aprile 2006, n. 422; Tar Trentino Alto Adige &#8211; Trento, 2 gennaio 2007, n. 4; Consiglio di Stato V, 1 marzo 2003, n. 1150; id., 12 ottobre 2004, n. 6554).<br />
Quindi, pure nel caso di annullamento di un permesso di costruire, i detti principi generali condizionano il legittimo esercizio del potere di autotutela. Detto potere è espressione della discrezionalità della pubblica amministrazione e costituisce un adempimento indefettibile che richiede la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell&#8217;atto da eliminare. In ossequio all&#8217;orientamento tradizionale che trova il suo fondamento nei valori di rango costituzionale di buon andamento e dell&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, è, infatti, doveroso rimettere la verifica di legittimità dell&#8217;atto di autotutela ad un apprezzamento concreto, condotto sulla base dell&#8217;effettiva e specifica situazione creatasi a seguito del rilascio dell&#8217;atto permissivo e alla situazione determinatasi  a seguito dello stesso. <br />
Orbene, in questa sede non pare contestato, né contestabile sulla base della documentazione agli atti che la concessione rilasciata fosse illegittima, stante il palese contrasto con gli strumenti vigenti.<br />
È invece del tutto assente il momento della ponderazione degli interessi contrapposti, atteso che l’atto gravato si limita ad una mera giustificazione dei presupposti per la sua emanazione, senza darsi cura di valutare la situazione soggettiva del ricorrente.<br />
A parere del Collegio, tale situazione deve essere anche posta in raffronto con la nuova disposizione che prevede un termine massimo per l’esercizio di questo potere, non quantitativamente determinato, ma delimitato dalla ragionevolezza. Orbene, tale parametro, che rimette al giudice la concreta indicazione della sua durata, non può che essere parametrato al tipo di attività amministrativa a cui si riferisce, e quindi alla concreta dinamica che intercorre tra le parti.<br />
Deve quindi ritenersi del tutto fondato il motivo di ricorso, proprio in relazione alla mancata ponderazione dell’interesse privato contrapposto ed all’esercizio del potere di ritiro ben oltre i limiti della ragionevolezza.</p>
<p>3. Il ricorso va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, sul ricorso iscritto al n. 8537/1995, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.07. 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-10-2008-n-12321/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2008 n.12321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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