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	<title>1231 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1231 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2011 n.1231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2011 n.1231</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore. in tema di esercizio del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale Ambiente e territorio – Ambiente – Informazioni in materia ambientale – Accesso – Specifico interesse e puntuale indicazione degli atti richiesti – Necessità – Va esclusa. In tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2011 n.1231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2011 n.1231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – <i>Presidente</i>, Alessio Falferi – <i>Estensore</i>.</span></p>
<hr />
<p>in tema di esercizio del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Ambiente – Informazioni in materia ambientale – Accesso – Specifico interesse e puntuale indicazione degli atti richiesti – Necessità – Va esclusa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso alle informazioni in materia ambientale ex d. lg. 18 agosto 2005 n. 195, esso può essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione) e senza necessità della puntuale indicazione degli atti richiesti, essendo sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall&#8217;istanza, di elaborarle e comunicarle al richiedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01231/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00663/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Associazioni Codici Onlus</b> &#8211; <b>Centro Per i Diritti del Cittadino</b>, <b>Associazione Codici Calabria</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Paula Rubino e Daniela Liccardi, con domicilio eletto presso Calabria Codici in Catanzaro, c.so Mazzini,259; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Soc. So.Ri.Cal. Vibo Val.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48; 	</p>
<p><b>Regione Calabria</b>; 	</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali ai sensi e per gli effetti del Dec. Leg. 195/05, inviata in data 18.03.2011 e ricevuta dalla Sorical data non leggibile, dall’Azienda Sanitaria Provinciale il 25.03.2011 e dalla Regione Calabria il 21.03.2011</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. So.Ri.Cal. Vibo Val.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Parte ricorrente precisa di essere associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 D.Lgs. 206/2005, nonché associazione nazionale di promozione sociale, legittimata ad intervenire ai sensi degli artt. 26 e 27 L. 383/2000, aggiungendo, infine di essere organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 460/97; ai sensi dell’art. 3 del proprio statuto la stessa svolge attività di controllo, proposta e tutela dei diritti del cittadino, consumatore e utente.<br />	<br />
L’associazione espone che sono ad essa pervenute numerose segnalazioni di cittadini di Vibo Valentia che lamentano una scarsa qualità dell’acqua ed una situazione di incertezza e confusione rispetto al suo utilizzo. Tale situazione di incertezza è dimostrata dal susseguirsi di ordinanze del Sindaco di Vibo Valentia, a distanza di pochi giorni, che hanno prima vietato l’utilizzo dell’acqua potabile, poi revocato il divieto, poi disposto nuovamente il divieto, poi nuovamente revocato e, subito dopo, ancora confermato per essere in seguito nuovamente revocato e, infine, riconfermato, a seguito del sequestro dei NAS del serbatoio denominato “Tiro a segno”.<br />	<br />
Sollecitata dai cittadini, l’Associazione ha presentato istanza di data 18.3.2011 di accesso alle informazioni ambientali relative ai dati sulla qualità dell’acqua indirizzata al Sindaco del Comune di Vibo Valentia, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Regione Calabria, Assessorato ai lavori pubblici – Ripartizione idriche, all’ARPACAL, alla soc. Sorical, soggetto affidatario della gestione del complesso delle opere idropotabili regionali e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.<br />	<br />
La ricorrente afferma che hanno acconsentito all’accesso il Comune di Vibo Valentia e l’ARPACAL, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato di aver trasmesso la richiesta all’Ufficio competente, che, però, è rimasto silente. Nessuna risposta è giunta da parte della Regione Calabria, né da parte di Sorical.<br />	<br />
Per quanto attiene all’interesse ad agire, l’Associazione ricorrente afferma che nel serbatoio denominato “Tiro a segno”, gestito da Sorical, a seguito di analisi microbiologica, è risultata acqua non conforme ai parametri del D.Lgs. 31/2001 e potenzialmente nociva per la salute pubblica. In relazione al silenzio –rifiuto della Regione, la ricorrente rileva che essendo il soggetto che ha affidato la gestione degli acquedotti calabresi e l’erogazione del servizio a Sorical, l’interesse è motivato dall’esigenza di conoscere l’attività di controllo posta in essere dalla Regione medesima; quanto all’ASP di Vibo Valentia, l’interesse è volto a quegli atti attestanti l’attività di controllo igienico-sanitario.<br />	<br />
Sotto il profilo di diritto, la ricorrente denuncia l’illegittimità del silenzio diniego per violazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 195/2005, il quale garantisce il diritto d’accesso, in materi ambientale, alle informazioni ambientali nell’ottica della più ampia trasparenza.<br />	<br />
Pertanto, a fronte del silenzio serbato a seguito dell’istanza di cui sopra, l’Associazione Codici chiede, in accoglimento del ricorso, che sia ordinato a Sorical l’esibizione degli atti di cui alla richiesta del 18.3.2011, con particolare riferimento alle analisi microbiologiche compiute, alla Regione Calabria l’esibizione degli atti e documenti relativi alla richiesta del 18.3.2011, con particolare riferimento al controllo delle acque, nonché all’attività concretamente posta in essere al fine di risolvere o quanto meno arginare i danni conseguenti alla situazione di non potabilità dell’acqua, all’ASP di Vibo Valentia l’esibizione degli atti e documenti relativi alla richiesta del 18.3.2011, con riferimento in particolare all’attività di controllo igienico-sanitario svolta nella vicenda in esame.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 16.6.2001, Sorical rileva l’improcedibilità del ricorso, in quanto, in data antecedente alla notifica dello stesso, la richiesta dell’Associazione è stata puntualmente riscontrata con nota di data 23.5.2011, con la quale si è invitata l’Associazione stessa a presentarsi presso gli uffici Sorical in data 27.5.2011. In data 26.5.2011, Sorical avrebbe anche contattato telefonicamente la ricorrente per proporre un’anticipazione dell’incontro al pomeriggio, ma l’Associazione sosteneva di non aver mai ricevuto il fax di convocazione; era allora inviata e-mail con il testo del riscontro e la ricevuta “OK” del fax, ma sempre in data 26.5.2011, Sorical riceveva la notifica del ricorso.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 5 luglio 2011, l’Associazione ricorrente contesta quanto affermato da Sorical, precisando che l’istanza di accesso è stata inviata il 18.3.2011, ma la data di ricevimento non è leggibile dal relativo avviso. In mancanza di riscontro, in data 17.5.2011 è stato notificato il ricorso, immesso in cassetta per assenza del destinatario in data 20.5.2011 e consegnato in data 26.5.2011. Solo in data 23.5.2011, quando il ricorso era stato oramai notificato, Sorical ha inviato la nota di autorizzazione all’accesso.<br />	<br />
Quanto al merito della vicenda, la ricorrente rileva che, avendo Sorical depositato gli atti richiesti, viene meno la materia del contendere, ma richiede, comunque, la condanna alla spese di causa, essendo stato l’adempimento pur sempre successivo alla notifica del ricorso. <br />	<br />
Quanto all’ASP di Vibo Valentia, la ricorrente precisa che la stessa ha provveduto a fornire gli atti richiesti, per cui chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere.<br />	<br />
La ricorrente, con riferimento alla Regione Calabria, conferma, invece, che nessun riscontro è pervenuto,e, pertanto, insiste nell’accoglimento della domanda. <br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Il Collegio, alla luce della memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 5 luglio 2011, deve dichiarare il ricorso improcedibile, per cessata materia del contendere, nei confronti dell’ASP di Vibo Valentia e di Sorical.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio nei confronti di Sorical, se è vero che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente in data 17.5.2011, è altrettanto vero che Sorical ha ricevuto la notifica del ricorso in data 26.5.2011, mentre la risposta alla richiesta di accesso era stata inviata in data precedente, cioè il 23.5.2011; conseguentemente, in ragione di ciò, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Quanto alla domanda proposta nei confronti della Regione Calabria, si rileva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
Con istanza di data 18.3.2011, l’Associazione ricorrente ha richiesto all’Amministrazione regionale di prendere visione ed estrarre copia dei dati sulla qualità dell’acqua , ai sensi e per gli effetto del D.Lgs. 195/2005.<br />	<br />
La Regione Calabria –a differenza degli altri enti ai quali la medesima richiesta è stata inoltrata &#8211; non ha riscontrato la predetta istanza.<br />	<br />
In linea generale, si osserva che, anche recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (per tutte <i>Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).</i><br />	<br />
Nel caso in esame, peraltro, si tratta di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 195, per il quale, da un lato, può essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 1, del citato D.Lgs. n. 195), dall’altro, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall&#8217;istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente (<i>Consiglio di Stato, sez. VI,16 febbraio 2011, n. 996; TRA Campania, Salerno, sez. II 25 marzo 2010, n. 2354</i>).<br />	<br />
Alla luce di tali principi, pertanto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l’inerzia dell’Amministrazione Regionale è illegittima.<br />	<br />
Il ricorso merita, quindi, accoglimento e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Regione Calabria di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso di cui sopra.<br />	<br />
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Regione Calabria in quanto soccombente.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:<br />	<br />
-dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell’ASP di Vibo Valentia e nei confronti di Sorical, con spese compensate; <br />	<br />
&#8211; ordina alla Regione Calabria di esibire e di rilasciare copia, alla Associazione ricorrente, degli atti richiesti con l’istanza di accesso i data 18.3.2011.<br />	<br />
Condanna La Regione Calabria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00., per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-9-2011-n-1231/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2011 n.1231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2007 n.1231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2007 n.1231</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Russo Regione Piemonte (Avv.ti G. Pafundi, G. Piccarreta) c. Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria (Avv.ti C. Traverso, S. Mastrolilli) Contratti della P.A. – Appalto di servizi di ingegneria, progettazione e direzione lavori – Bando – Obbligo di presentare cauzione provvisoria e definitiva – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2007 n.1231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2007 n.1231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Russo<br /> Regione Piemonte (Avv.ti G. Pafundi, G. Piccarreta) c. Ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria (Avv.ti C. Traverso, S. Mastrolilli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di servizi di ingegneria, progettazione e direzione lavori – Bando – Obbligo di presentare cauzione provvisoria e definitiva – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che, nei contratti della P.A., il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile di interpretazioni estensive, anche in ragione del principio di non aggravamento del procedimento, è illegittimo il bando di gara che, in relazione ai servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione dei lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva; infatti, l’art. 30, co. 5, della Legge n. 109/1994 prescrive in capo al progettista il solo obbligo della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, la quale è pienamente idonea a coprire i rischi connessi a errori od omissioni che determinino un aggravio di spese per la stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sull’appello n. 4799/2005 proposto dalla</p>
<p><b>Regione PIEMONTE </b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Giuseppe Piccarreta con domicilio eletto in Roma viale giulio Cesare, n. 14 presso l’avv. Gabriele Pafundi;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; l’<b>ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di ALLESSANDRIA</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Traverso e Stefano Masrtrolilli con domicilio eletto in Roma via F. Denza, n. 15 presso gli avv.ti Stefano Mastrolilli, ZANARDI ANTONIO, ROTA SANDR<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR Piemonte-Torino: Sezione I 1070/2005, concernente GARA APPALTO SERV. PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA PALAZZO CALLORI.</p>
<p>Visto l’appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito all’udienza del 3 febbraio 2006 il relatore Consigliere Nicola Russo e uditi, altresì, gli avv.ti Pafundi e Mastrolilli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso dinanzi al TAR Piemonte, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria impugnava il bando di gara di appalto-servizio della Regione Piemonte – settore Attività Negoziale e Contrattuale, avente ad oggetto il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, della direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, inerente l’intervento di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL).<br />
La Regione si costituiva in giudizio eccependo l’irricevibilità del ricorso, osservando che lo stesso sarebbe stato notificato ad oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all’art. 8 D.L.vo 25 marzo1995, n. 157; quanto al merito, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando la natura di appalto pubblico di servizi, da cui faceva discendere la legittimità della previsione nel bando di gara sia della cauzione provvisoria sia della cauzione definitiva, oltre, ovviamente, all’obbligo di presentazione della polizza di responsabilità civile professionale.<br />
A seguito della discussione in camera di consiglio della domanda cautelare, il TAR Piemonte, sez. I, ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso ai sensi degli artt. 23 bis e 26 L. 6.12.1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205, emetteva sentenza in forma semplificata n. 1070 del 20 aprile 2005, con la quale, disattesa l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese di lite.<br />
Con ricorso notificato il 27 maggio 2005 e depositato il 7 giugno successivo, la Regione Piemonte ha impugnato la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio <br />
Resiste all’appello l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, che ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di giudizio.<br />
Con ordinanza n. 3491 del 26 luglio 2005, questa Sezione ha respinto la istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata avanzata dalla Regione appellante.<br />
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
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DIRITTO
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</b>L’appello è infondato.<br />
Oggetto della presente controversia è un bando della gara indetto dalla Regione Piemonte per l’aggiudicazione di un incarico di progettazione soggetto alla normativa comunitaria.<br />
La Regione in primo grado ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, osservando che lo stesso sarebbe stato notificato ad oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all’art. 8 D.L.vo 25 marzo1995, n. 157.<br />
I primi giudici, ritenuto che nel settore delle gare soggette alla normativa comunitaria, il termine per l’impugnazione del bando decorre effettivamente dal compimento delle formalità di cui sopra e che, peraltro, la decorrenza del termine per l’impugnazione presuppone il compimento di tutte le formalità elencate dalla norma sopra citata, ivi comprese, in particolare, la pubblicazione «per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove si svolgerà la gara» e considerato che la Regione non aveva provato l’avvenuta pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale, disattendeva l’eccezione di irricevibilità.<br />
Tale capo o parte della sentenza di primo grado, di rigetto dell’eccezione di irricevibilità, non ha formato oggetto di impugnativa da parte della Regione appellante, per cui su di esso si è ormai formato il giudicato, in applicazione dell’art. 329, co. 2, c.p.c., ai sensi del quale l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.<br />
Quanto al merito, i ricorrenti in primo grado hanno impugnato il bando della gara per l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione, nella parte in cui prescrive, ai fini dell’ammissione, oltre alla presentazione di una polizza di responsabilità civile e professionale, anche il versamento di una cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta e di una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale.<br />
Il giudice di prime cure, ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, l’art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l’affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, con sentenza emessa in forma semplificata, in ragione della sua manifesta fondatezza, accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
In prino luogo l’appellante lamenta una errata e/o insufficiente motivazione, ritenendo che il TAR Piemonte abbia trascurato di considerare che il bando oggetto di contestazione è inteso a disciplinare l’affidamento di un appalto pubblico di servizi.<br />
Il motivo è destituito di fondamento.<br />
Nel caso di specie trattasi di un appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per cui trova applicazione non il D. Lgs. n. 157/95, ma la L. n. 109/94 (unitamente al relativo regolamento di attuazione introdotto con il D.P.R. n. 554/99: v. titolo IV), che disciplina tutte le attività connesse con la realizzazione di un’opera pubblica, ivi comprese quella professionale di progettazione, direzione lavori ed attività tecnico-amministrative connesse.<br />
Il titolo IV del D.P.R. n. 554/99 disciplina l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria, sia di importo sotto soglia (art. 62 D.P.R. n. 554/99), sia di importo sopra soglia (art. 65), ad eccezione, in quest’ultimo caso, di alcuni elementi delle procedure di gara precisati dettagliatamente dal comma 2 dell’art. 65 (“<i>alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di</i> <i>gara</i>”) e dall’art. 69, limitatamente ai quali, e soltanto ad essi, si rimanda al D. Lgs. n. 157/95 <br />
Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi.<br />
La presentazione di garanzie da parte del progettista è compiutamente disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 30, comma 5, della legge n. 109/94 e 105 del D.P.R. n. 554/99, restando la disciplina di cui allo stesso articolo 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori.<br />
Inoltre, occorre tener prsente che con la previsione di cui al comma 7 del citato art. 30 della legge quadro (“<i>sono soppresse</i> <i>le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa</i> <i>vigente</i>”), il legislatore ha ritenuto esaustivo il sistema previsto, sopprimendo tutte le altre forme di garanzia previste dalla precedente normativa.<br />
In forza di tali principi, deve pertanto, ritenersi non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione dei lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.<br />
Il comma 5 del suindicato art. 30 prescrive l’obbligo in capo al progettista unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.<br />
Il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile, invero, di interpretazioni estensive e, d’altro canto, l’attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento; in tal senso, la richiesta della cauzione nei confronti del progettista si risolverebe in un ulteriore onere economico a carico del progettista medesimo, la cui eventuale responsabilità, invece, si concretizza in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara e riguarda specificamente il risultato ancora da compiersi, la progettazione, nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni nella redazione dei progetti. La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe, pertanto, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto ingiustificato.<br />
E, infatti, l’art. 30, comma 5, della L. n. 109/94 ha previsto l’obbligo della copertura assicurativa per il progettista incaricato della progettazione esecutiva.<br />
La polizza ha validità per tutta la durata dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.<br />
Tale polizza copre la responsabilità del progettista per tutti i rischi connessi a errori od omissioni che determinino un aggravio di spese per la stazione appaltante, sia relative a nuove spese di progettazione sia a nuovi costi.<br />
La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva hanno, invece, la funzione di soddisfare esigenze differenti rispetto alla previsione della polizza di responsabilità civile e professionale.<br />
La cauzione provvisoria trova la sua <i>ratio</i> nell’esigenza di garantire nelle procedure concorsuali la serietà dell’offerta presentata dai partecipanti.<br />
Occorre, tuttavia, considerare che negli appalti di progettazione, la serietà dell’offerta non si focalizza, come negli appalti di esecuzione, esclusivamente sull’elemento economico della stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa ed a consuntivo. Infatti, di norma, l’elemento prezzo è solo uno degli elementi caratterizzanti l’offerta, trattandosi generalmente di appalti affidati tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove assumono particolare rilievo altri elementi, come la capacità progettuale del concorrente e la sua professionalità. Proprio per tali motivi la garanzia della cuazione non viene prevista nelle gare d’appalto di progettazione.<br />
La cauzione definitiva ha, invece, la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell’eventuale violazione degli obblighi contrattuali.<br />
Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all’art. 30, comma 5, della legge quadro ed all’art. 105 del Regolamento. La richiesta aggiuntiva di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista.<br />
Per le ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, infine, il Regolamento, all’art. 56, ha previsto la specifica norma delle penali sulla progettazione, da inserirsi nei disciplinari di affidamento. Inoltre, l’art. 105, comma 5, del Regolamento dispone che, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo professionale sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo; il saldo è corrisposto solo a seguito della presentazione della polizza.<br />
A tutto ciò si aggiunga quanto previsto dall’art. 66 D.P.R. n. 554/99 in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, che di fatto viene a costituire una ulteriore garanzia.<br />
Infine, per quanto riguarda il motivo formulato dall’appellante relativo alla erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato la mancanza di interesse ad agire <i>ex</i> art. 100 c.p.c. in capo a ciascuno degli ingegneri, ricorrenti <i>uti singuli</i>, in quanto non hanno formulato domanda di partecipazione alla gara in questione, occorre rilevare che tale eccezione, quand’anche fondata, non comporterebbe conseguenze sulla validità della sentenza impugnata, in quanto il ricorso di primo grado è stato proposto &#8211; collettivamente &#8211; anche dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, la cui legittimazione ed interesse l’appellante non contesta, né può utilmente contestare, dal momento che la prescrizione impugnata, così come formulata, sicuramente comporta un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto per tutti gli iscritti all’Ordine in questione, che, quindi, vanta sicuramente un interesse a contestare il bando medesimo, sia pure <i>in parte qua</i>.<br />
Per questi motivi l’appello in esame deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. <br />
Ricorrono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.<br />
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<p align=center>
P.Q.M.
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<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe, e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. <br />
Dispone la compensazione delle spese del grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2006 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante    &#8211;        Presidente<br />
Giuseppe Farina        &#8211;     Consigliere<br />
Cesare Lamberti         &#8211;    Consigliere <br />
Goffredo Zaccardi       &#8211;  Consigliere<br />
Nicola Russo              &#8211;   Consigliere est.<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il   13/03/07<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-3-2007-n-1231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2007 n.1231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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